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Art. 46 Denuncia di merci sospette 33
1 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è autorizzato ad avvisare il titolare di un design depositato qualora vi sia il sospetto dell’imminente introduzione nel territorio doganale svizzero o dell’imminente asportazione dal territorio doganale svizzero di oggetti prodotti illecitamente.34 2 In tali casi l’UDSC35 è autorizzato a trattenere gli oggetti durante tre giorni feriali affinché il titolare del diritto possa presentare una domanda giusta l’articolo 47. 33 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). 34 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). 35 Nuova espr. giusta il n. I 4 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
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Art. 47 Domanda d’intervento
1 Se dispone di indizi concreti per ritenere imminente l’introduzione nel territorio doganale svizzero o l’asportazione dal territorio doganale svizzero di oggetti prodotti illecitamente, il titolare del design depositato o il titolare di una licenza legittimato ad agire può chiedere per scritto all’UDSC di negare lo svincolo di tali oggetti.36 2 La persona che presenta la domanda (richiedente) deve fornire tutte le indicazioni di cui dispone e che sono necessarie per la decisione dell’UDSC; fornisce tra l’altro una descrizione esatta degli oggetti. 3 L’UDSC decide definitivamente in merito alla domanda. Può riscuotere una tassa37 a copertura delle spese amministrative. 36 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20153631; FF 2009 7425). 37 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).
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Art. 48 Trattenuta degli oggetti
1 Se, in seguito a una domanda d’intervento ai sensi dell’articolo 47 capoverso 1, ha motivi fondati di sospettare che oggetti prodotti illecitamente siano introdotti nel territorio doganale svizzero o asportati dal territorio doganale svizzero, l’UDSC lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, al detentore o al proprietario di tali oggetti.38 2 L’UDSC trattiene gli oggetti in questione fino dieci giorni feriali a contare dal momento della comunicazione secondo il capoverso 1, affinché il richiedente possa ottenere provvedimenti cautelari. 3 In casi motivati, l’UDSC può trattenere gli oggetti in questione per altri dieci giorni feriali al massimo.
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Art. 48a Campioni 39
1 Durante la ritenzione degli oggetti, l’UDSC è abilitato, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni degli oggetti al richiedente o a consentirgli di ispezionare gli oggetti ritenuti. 2 Le spese per il prelievo e l’invio dei campioni sono a carico del richiedente. 3 Dopo l’esame, i campioni, sempre che ciò sia opportuno, devono essere restituiti. Se rimangono presso il richiedente, i campioni sottostanno alle disposizioni della legislazione doganale. 39 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
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Art. 48b Tutela dei segreti di fabbricazione e d’affari 40
1 Contemporaneamente alla comunicazione di cui all’articolo 48 capoverso 1, l’UDSC informa il dichiarante, detentore o proprietario degli oggetti della possibile consegna di campioni o della possibilità di ispezionarli secondo l’articolo 48a capoverso 1. 2 Il dichiarante, detentore o proprietario può chiedere di essere presente durante l’ispezione al fine di tutelare i propri segreti di fabbricazione o d’affari. 3 L’UDSC può, su richiesta motivata del dichiarante, detentore o proprietario, rifiutare la consegna di campioni. 40 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
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Art. 48c Domanda di distruzione degli oggetti 41
1 Insieme con la domanda secondo l’articolo 47 capoverso 1, il richiedente può chiedere per scritto all’UDSC di distruggere gli oggetti. 2 Se è presentata una domanda di distruzione degli oggetti, l’UDSC ne avvisa il dichiarante, detentore o proprietario nella comunicazione di cui all’articolo 48 capoverso 1. 3 La domanda di distruzione degli oggetti non implica un prolungamento dei termini per chiedere provvedimenti cautelari secondo l’articolo 48 capoversi 2 e 3. 41 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
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Art. 48d Consenso 42
1 Per la distruzione degli oggetti è necessario il consenso del dichiarante, detentore o proprietario. 2 Il consenso è considerato dato se il dichiarante, detentore o proprietario non si oppone espressamente alla distruzione degli oggetti entro i termini di cui all’articolo 48 capoversi 2 e 3. 42 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
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Art. 48e Mezzi probatori 43
Prima della distruzione degli oggetti, l’UDSC preleva campioni e li conserva come prova per un’eventuale azione per risarcimento dei danni. 43 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
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Art. 48f Risarcimento 44
1 Se la distruzione degli oggetti si rivela ingiustificata, soltanto il richiedente risponde del danno. 2 Se il dichiarante, detentore o proprietario ha acconsentito per scritto alla distruzione della merce, il richiedente non può essere chiamato a rispondere del danno nemmeno se successivamente la distruzione si rivela ingiustificata. 44 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
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Art.48g Spese 45
1 Le spese per la distruzione degli oggetti sono a carico del richiedente. 2 Sulle spese per il prelievo e la conservazione di campioni ai sensi dell’articolo 48e decide il giudice nell’ambito del giudizio relativo alle pretese di risarcimento dei danni secondo l’articolo 48f capoverso 1. 45 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
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Art. 49 Dichiarazione di responsabilità e risarcimento 46
1 Se vi è da temere un danno dovuto alla ritenzione degli oggetti, l’UDSC può subordinare la ritenzione a una dichiarazione di responsabilità da parte del richiedente. Al posto di tale dichiarazione, l’UDSC può, in casi motivati, chiedere al richiedente un’adeguata garanzia. 2 Se non vengono ordinati provvedimenti cautelari o se i provvedimenti ordinati si rivelano infondati, il richiedente deve risarcire il danno causato dalla ritenzione della merce e dal prelievo dei campioni. 46 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
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