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Art. 140a256
1 L’IPI rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale. Il certificato è rilasciato soltanto se non sussiste un certificato protettivo complementare pediatrico secondo l’articolo 140t capoverso 1.257 1bis Un principio attivo è una sostanza di origine chimica o biologica inclusa nella composizione di un medicinale e avente un effetto terapeutico sull’organismo. Una composizione di principi attivi è una combinazione di più sostanze, ognuna delle quali ha un effetto terapeutico sull’organismo.258 2 Nel presente capitolo, si intendono per prodotti i principi attivi o le composizioni di principi attivi.
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Art. 140b
1 Il certificato viene rilasciato se al momento della richiesta: - a.
- il prodotto come tale, un procedimento per la sua fabbricazione o un’utilizzazione è protetto da un brevetto;
- b.259
- un medicinale contenente il prodotto è omologato in Svizzera secondo l’articolo 9 della legge del 15 dicembre 2000260 sugli agenti terapeutici (LATer).
2 Il certificato è rilasciato in base alla prima omologazione.261
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Art. 140c
1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto. 2 Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.262 3 Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.263 262 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363; FF 1998 1187). 263 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363; FF 1998 1187).
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Art. 140d
1 Il certificato protegge, entro i limiti della protezione conferita dal brevetto, tutte le utilizzazioni del prodotto quale medicinale che sono autorizzate prima della scadenza del certificato. 2 Esso conferisce gli stessi diritti accordati dal brevetto ed è soggetto alle stesse limitazioni.
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Art. 140e
1 Il certificato è valido a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto e per un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la data del deposito secondo l’articolo 56 e la data della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto, ridotto di cinque anni.264 2 È valido al massimo per cinque anni. 3 Il Consiglio federale può stabilire che la prima omologazione di un medicinale contenente il prodotto rilasciata nello Spazio economico europeo costituisce la prima omologazione secondo il capoverso 1, se essa è anteriore a quella accordata in Svizzera.265
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Art. 140f
1 La richiesta di rilascio del certificato dev’essere depositata: - a.
- entro sei mesi a decorrere dal rilascio della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto;
- b.
- entro sei mesi a decorrere dal rilascio del brevetto, se questo è rilasciato dopo il rilascio della prima omologazione.266
2 In caso di inosservanza del termine, l’IPI dichiara la richiesta irricevibile.
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Art. 140g
L’Ufficio rilascia il certificato iscrivendolo nel registro dei brevetti.
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Art. 140h
1 Il certificato è soggetto al pagamento di una tassa di deposito e delle tasse annuali. 2 Le tasse annuali devono essere pagate anticipatamente e in una volta per la durata complessiva del certificato.267 3 …268
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Art. 140i
1 Il certificato si estingue se: - a.
- il titolare vi rinuncia mediante dichiarazione comunicata per scritto all’IPI;
- b.
- le tasse annuali non sono pagate tempestivamente;
- c.269
- tutte le omologazioni di medicinali contenenti il prodotto sono revocate (art. 16a LATer270).
2 Se tutte le omologazioni sono sospese anche il certificato è sospeso. La sospensione non interrompe la durata del certificato.271 3 L’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici comunica all’IPI la revoca o la sospensione delle omologazioni.272
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Art. 140k
1 Il certificato è nullo se: - a.273
- è stato rilasciato in violazione delle disposizioni degli articoli 140b, 140c capoverso 2, 146 capoverso 1 o 147 capoverso 1;
- b.
- il brevetto si estingue prima della scadenza della propria durata massima (art. 15);
- c.
- la nullità del brevetto è accertata;
- d.
- il brevetto è limitato in modo tale che le sue rivendicazioni non coprono più il prodotto per il quale il certificato era stato rilasciato;
- e.
- dopo l’estinzione del brevetto vi sono motivi che avrebbero giustificato l’accertamento della nullità del brevetto giusta la lettera c o una limitazione giusta la lettera d.
2 Chiunque può intentare un’azione per nullità del certificato presso l’autorità competente per l’accertamento della nullità del brevetto. 273 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363; FF 1998 1187).
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Art. 140l
1 Il Consiglio federale disciplina la procedura di rilascio dei certificati, la loro iscrizione nel registro dei brevetti nonché le pubblicazioni dell’IPI. 2 Tiene conto della normativa nell’Unione europea.274
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Art. 140m
Le disposizioni dei titoli primo, secondo, terzo e quinto della presente legge si applicano per analogia, nella misura in cui le disposizioni relative ai certificati non prevedano altrimenti.
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