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Art. 46 Data di deposito
1 È considerata data di deposito la data in cui i documenti presentati dal depositante contengono: - a.
- un’indicazione che espliciti la volontà di richiedere il rilascio di un brevetto;
- b.
- informazioni che consentano di identificare il depositante o di contattarlo; e
- c.
- una descrizione dell’invenzione o un riferimento a una domanda di brevetto anteriore.
2 La comunicazione che contiene un’indicazione ai sensi del capoverso 1 lettera a e le informazioni ai sensi del capoverso 1 lettera b devono essere redatte in una lingua ufficiale o in inglese. La descrizione dell’invenzione in virtù del capoverso 1 lettera c può essere redatta in un’altra lingua. 3 Il riferimento a una domanda di brevetto anteriore ai sensi del capoverso 1 lettera c deve: - a.
- indicare il numero e la data di deposito della domanda di brevetto anteriore nonché l’autorità presso cui è stata depositata;
- b.
- essere redatto in una lingua ufficiale o in inglese;
- c.
- indicare che sostituisce la descrizione dell’invenzione e gli eventuali disegni.
4 Se i documenti presentati contengono un riferimento a una domanda di brevetto anteriore, deve essere presentata una copia di tale domanda e, se non è redatta in una lingua ufficiale, una traduzione in una lingua ufficiale. È fatto salvo l’articolo 50 capoverso 4. La copia della domanda anteriore e l’eventuale traduzione in una lingua ufficiale non sono necessarie se sono a disposizione dell’IPI in una collezione elettronica di dati approvata dallo stesso a questo fine o se la domanda di brevetto anteriore è stata depositata presso l’IPI in una lingua ufficiale.
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Art. 46a Esame al momento del deposito
1 Se dall’esame degli atti depositati emerge che questi non soddisfano almeno le condizioni dell’articolo 46 capoverso 1 lettere a e c, all’occorrenza in relazione con l’articolo 46 capoverso 3, l’IPI non entra nel merito della domanda.143 2 Se gli atti depositati non soddisfano le altre condizioni dell’articolo 46, l’IPI comunica i difetti al depositante nella misura in cui disponga delle informazioni necessarie per contattarlo. Il depositante può rimediare ai difetti entro tre mesi dal deposito degli atti. Se gli atti sono stati depositati in più parti il termine decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte. 3 Se dopo la scadenza del termine secondo il capoverso 2 non sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 46, l’IPI non entra nel merito della domanda.144 L’IPI ne informa il depositante indicando i motivi e gli rinvia i documenti depositati, nella misura in cui disponga delle informazioni necessarie per contattarlo. 143 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837). 144 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837).
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Art. 46b Certificato di deposito
1 Dopo l’attribuzione della data di deposito, l’IPI rilascia al depositante un certificato di deposito. 2 Se la data di deposito ai sensi dell’articolo 46c capoversi 2 e 5 è modificata ulteriormente, l’IPI ne informa il depositante.
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Art. 46c Parti mancanti della descrizione o disegni mancanti
1 Il depositante può presentare le parti mancanti della descrizione o i disegni mancanti entro tre mesi dal deposito degli atti. Se gli atti sono stati depositati in più parti, il termine decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte. 2 È considerata data di deposito la data in cui sono presentati le parti mancanti della descrizione e i disegni mancanti, nella misura in cui non risulti una data ulteriore in virtù dell’articolo 46 capoverso 1. 3 In deroga al capoverso 2 il depositante può chiedere che la data di deposito assegnata alla domanda sia la data di cui all’articolo 46 capoverso 1 se: - a.
- le parti mancanti della descrizione o i disegni mancanti erano completi nella domanda di brevetto anteriore di cui è rivendicata la priorità;
- b.
- i documenti depositati si riferiscono alla domanda di brevetto anteriore; e
- c.
- il riferimento è redatto in una lingua ufficiale o in inglese e indica che il contenuto della domanda anteriore è parte integrante della domanda.
4 Il depositante deve presentare la richiesta di cui al capoverso 3 entro il termine secondo il capoverso 1 e indicare dove si trovano nella domanda anteriore le parti mancanti della descrizione e i disegni mancanti. Entro lo stesso termine deve inoltre presentare una copia della domanda anteriore e, se questa non è redatta in una lingua ufficiale, una traduzione in una lingua ufficiale. La copia della domanda anteriore e l’eventuale traduzione in una lingua ufficiale non sono necessarie se sono a disposizione dell’IPI in una collezione elettronica di dati approvata dallo stesso a questo fine o se tali documenti sono stati presentati presso l’IPI in una lingua ufficiale. 5 Entro un mese dall’emissione del certificato di deposito da parte dell’IPI (art. 46b), il depositante può chiedere che le parti mancanti della descrizione o i disegni mancanti depositati in virtù del capoverso 2 siano considerati non disponibili allo scopo di conservare la data di deposito.
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Art. 46d Atti tecnici depositati inizialmente
Gli atti tecnici depositati alla data di deposito o a cui si riferisce la domanda di brevetto valgono come atti tecnici depositati inizialmente.
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Art. 46e Domanda divisa
Quando una domanda divisa è conforme all’articolo 57 capoverso 1 lettere a e b LBI, l’IPI ammette che la data di deposito rivendicata sussiste di buon diritto, fino a che l’esame relativo al contenuto non lo induca a concludere diversamente.
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Art. 47 Esame relativo alla forma
Oltre alle condizioni per l’attribuzione della data di deposito, l’IPI esamina: - a.145
- se deve essere indicato un recapito in Svizzera (art. 48);
- b.
- se una richiesta di rilascio di un brevetto, almeno una rivendicazione di brevetto e un estratto sono stati depositati in tempo e sono conformi alle disposizioni (art. 48a–48c);
- c.
- se una menzione dell’inventore è stata presentata (art. 48d);
- d.
- se la tassa di deposito è stata pagata (art. 49);
- e.
- se gli atti tecnici sono conformi alle disposizioni diverse da quelle inerenti al loro contenuto (art. 50).
145 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2247).
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Art. 48 Recapito in Svizzera 146
1 Il depositante non domiciliato o senza sede in Svizzera che non ha indicato un recapito in Svizzera (art. 13 LBI) è invitato dall’IPI a farlo o a indicare, entro tre mesi dal deposito degli atti, il nome e il recapito in Svizzera (art. 48a cpv. 2 LBI) di un mandatario. 2 Se gli atti sono depositati in più parti, il termine di cui al capoverso 1 decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte. 146 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2247).
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Art. 48a Richiesta di rilascio di un brevetto
1 Se la richiesta di rilascio del brevetto non è stata presentata tramite il modulo autorizzato (art. 23) o se la richiesta non soddisfa le disposizioni (art. 24), l’IPI invita il depositante a rimediare ai difetti entro il termine di cui al capoverso 2, nella misura in cui disponga delle informazioni per contattarlo. 2 Il depositante può rimediare al difetto entro tre mesi dal deposito degli atti. Se gli atti sono stati depositati in più parti, il termine decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte.
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Art. 48b Rivendicazioni
1 Se il depositante non ha presentato alcuna rivendicazione e se la domanda di brevetto non contiene alcun riferimento a una domanda di brevetto anteriore ai sensi dell’articolo 46 capoverso 3 che indichi che essa sostituisce anche le rivendicazioni, l’IPI invita il depositante a presentare una o più rivendicazioni entro il termine di cui al capoverso 2, nella misura in cui disponga delle informazioni necessarie per contattarlo. 2 Il depositante può presentare una o più rivendicazioni entro tre mesi dal deposito degli atti. Se gli atti sono stati depositati in più parti, il termine decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte.
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Art. 48c Estratto
1 Se il depositante non ha presentato un estratto, l’IPI lo invita a presentarne uno entro il termine di cui al capoverso 2, nella misura in cui disponga delle informazioni necessarie per contattarlo. 2 Il depositante può presentare l’estratto entro tre mesi dal deposito degli atti. Se gli atti sono stati depositati in più parti, il termine decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte. 3 In caso di inosservanza del termine per la presentazione dell’estratto, la domanda è considerata irricevibile.147 4 …148 147 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3551). 148 Abrogato dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837).
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Art. 48d Menzione dell’inventore 149
Se il depositante non ha menzionato un inventore, l’IPI invita il depositante a presentare la menzione dell’inventore entro il termine di cui all’articolo 35. 149 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837).
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Art. 49 Tassa di deposito
1 Se il depositante non ha pagato la tassa di deposito, l’IPI lo invita a pagarla entro il termine di cui al capoverso 2, nella misura in cui disponga delle informazioni necessarie per contattarlo.150 2 Il depositante può pagare la tassa di deposito entro tre mesi dal deposito degli atti. Se gli atti sono stati depositati in più parti, il termine decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte. 150 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837).
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Art. 50 Difetti di forma degli atti tecnici
1 Durante l’esame degli atti tecnici l’IPI verifica se:151 - a.
- sono state presentate le traduzioni necessarie (art. 4);
- b.152
- ...
- c.153
- è stata rispettata la presentazione richiesta (art. 25 cpv. 1 e 3–11, e art. 28).
2 Se gli atti tecnici non rispettano le disposizioni, l’IPI invita il depositante a rimediare ai difetti rilevati entro il termine di cui al capoverso 3, nella misura in cui disponga delle informazioni necessarie per contattarlo. 3 Il depositante può rimediare ai difetti entro tre mesi dal deposito degli atti. Se gli atti sono stati depositati in più parti, il termine decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte. 4 Se gli atti tecnici di un primo deposito svizzero sono redatti in inglese, ma per il resto soddisfano le disposizioni, l’IPI può assegnare un termine di 16 mesi a partire dalla data di deposito o di priorità entro il quale può essere presentata una traduzione in una lingua ufficiale. 151 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837). 152 Abrogata dal n. I dell’O del 21 set. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3551). 153 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837).
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Art. 51 Modifica degli atti tecnici
1 Dopo l’attribuzione della data di deposito, fino all’inizio dell’esame relativo al contenuto sono accettate solo le modifiche degli atti tecnici richieste dall’IPI o autorizzate dalla presente ordinanza. 2 Entro 16 mesi dalla data di deposito o di priorità il depositante può modificare una volta le rivendicazioni di sua iniziativa. Entro lo stesso termine il depositante deve presentare una versione corretta delle rivendicazioni modificate. 3 L’IPI restituisce al depositante le modifiche degli atti tecnici presentate in deroga ai capoversi 1 e 2.
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Art. 52 Esame di altri atti
1 L’IPI invita il depositante a correggere le irregolarità alle quali è possibile rimediare, contenute in dichiarazioni di priorità o in documenti di priorità consegnati tempestivamente. Se il depositante non dà seguito all’invito, il diritto di priorità si estingue.154 2 Il capoverso 1 è applicabile per analogia alla dichiarazione e agli atti concernenti l’immunità derivata da un’esposizione (art. 44 e 45). 154 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837).
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