|
Art. 5 Definizioni
Nella presente legge s’intende per: - a.
- dati personali: tutte le informazioni concernenti una persona fisica identificata o identificabile;
- b.
- persona interessata: la persona fisica i cui dati personali sono oggetto di trattamento;
- c.
- dati personali degni di particolare protezione:
- 1.
- i dati concernenti le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali,
- 2.
- i dati concernenti la salute, la sfera intima o l’appartenenza a una razza o a un’etnia,
- 3.
- i dati genetici,
- 4.
- i dati biometrici che identificano in modo univoco una persona fisica,
- 5.
- i dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali,
- 6.
- i dati concernenti le misure d’assistenza sociale;
- d.
- trattamento: qualsiasi operazione relativa a dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l’archiviazione, la cancellazione o la distruzione di dati;
- e.
- comunicazione: la trasmissione di dati personali o il fatto di renderli accessibili;
- f.
- profilazione: trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzazione degli stessi per valutare determinati aspetti personali di una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti concernenti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, i luoghi di permanenza e gli spostamenti di tale persona;
- g.
- profilazione a rischio elevato: profilazione che comporta un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata poiché comporta un collegamento tra dati che permette di valutare aspetti essenziali della personalità di una persona fisica;
- h.
- violazione della sicurezza dei dati:violazione della sicurezza in seguito alla quale, in modo accidentale o illecito, dati personali vengono persi, cancellati, distrutti, modificati oppure divulgati o resi accessibili a persone non autorizzate;
- i.
- organo federale: autorità o servizio della Confederazione, oppure persona cui sono affidati compiti federali;
- j.
- titolare del trattamento: il privato o l’organo federale che, singolarmente o insieme ad altri, determina lo scopo e i mezzi del trattamento;
- k.
- responsabile del trattamento: il privato o l’organo federale che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.
|
Art. 6 Principi
1 I dati personali devono essere trattati in modo lecito. 2 Il trattamento deve essere conforme ai principi della buona fede e della proporzionalità. 3 I dati personali possono essere raccolti soltanto per uno scopo determinato e riconoscibile per la persona interessata; possono essere trattati ulteriormente soltanto in modo compatibile con tale scopo. 4 I dati personali sono distrutti o resi anonimi appena non sono più necessari per lo scopo del trattamento. 5 Chi tratta dati personali deve accertarsi della loro esattezza. Deve prendere tutte le misure adeguate per rettificare, cancellare o distruggere i dati inesatti o incompleti rispetto allo scopo per il quale sono stati raccolti o trattati. L’adeguatezza delle misure dipende segnatamente dal tipo e dall’entità del trattamento dei dati come pure dai rischi derivanti dal trattamento per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata. 6 Laddove sia una condizione necessaria per il trattamento, il consenso della persona interessata è valido soltanto se, dopo debita informazione, è dato in modo libero in riferimento a uno o più trattamenti specifici. 7 È necessario l’espresso consenso per: - a.
- il trattamento di dati personali degni di particolare protezione;
- b.
- la profilazione a rischio elevato da parte di privati;
- c.
- la profilazione da parte di un organo federale.
|
Art. 7 Protezione dei dati personali sin dalla progettazione e per impostazione predefinita
1 Il titolare del trattamento è tenuto ad adottare i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari affinché il trattamento dei dati personali sia conforme alle disposizioni sulla protezione dei dati, in particolare ai principi di cui all’articolo 6. Li adotta sin dalla progettazione. 2 I provvedimenti tecnici e organizzativi devono essere adeguati in particolare allo stato della tecnica, al tipo e all’entità del trattamento dei dati personali come pure ai rischi derivanti dal trattamento per la personalità o i diritti fondamentali delle persone interessate. 3 Il titolare del trattamento è tenuto a garantire, mediante appropriate impostazioni predefinite, che il trattamento di dati personali sia circoscritto al minimo indispensabile per lo scopo perseguito, salvo che la persona interessata disponga altrimenti.
|
Art. 8 Sicurezza dei dati
1 Il titolare e il responsabile del trattamento garantiscono, mediante appropriati provvedimenti tecnici e organizzativi, che la sicurezza dei dati personali sia adeguata al rischio. 2 I provvedimenti devono permettere di evitare violazioni della sicurezza dei dati. 3 Il Consiglio federale emana disposizioni sui requisiti minimi in materia di sicurezza dei dati.
|
Art. 9 Trattamento di dati personali da parte di un responsabile
1 Il trattamento di dati personali può essere affidato a un responsabile del trattamento per contratto o per legge se: - a.
- questi effettua soltanto i trattamenti che il titolare del trattamento avrebbe il diritto di effettuare; e
- b.
- nessun obbligo legale o contrattuale di serbare il segreto lo vieta.
2 Il titolare del trattamento deve in particolare assicurare che il responsabile del trattamento sia in grado di garantire la sicurezza dei dati. 3 Il responsabile del trattamento può affidare il trattamento a un terzo soltanto previa autorizzazione del titolare del trattamento. 4 Il responsabile del trattamento può far valere gli stessi motivi giustificativi del titolare del trattamento.
|
Art. 10 Consulente per la protezione dei dati
1 I titolari privati del trattamento possono nominare un consulente per la protezione dei dati. 2 Il consulente funge da interlocutore per le persone interessate come pure per le autorità competenti in Svizzera per la protezione dei dati. Ha segnatamente i compiti seguenti: - a.
- fornire formazione e consulenza al titolare privato del trattamento in questioni concernenti la protezione dei dati;
- b.
- partecipare all’applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati.
3 I titolari privati del trattamento possono avvalersi dell’eccezione di cui all’articolo 23 capoverso 4 se: - a.
- il consulente esercita la sua funzione in modo indipendente dal titolare del trattamento e senza ricevere da questi istruzioni;
- b.
- il consulente non esercita attività inconciliabili con i suoi compiti di consulente;
- c.
- il consulente dispone delle conoscenze tecniche necessarie; e
- d.
- il titolare del trattamento pubblica i dati di contatto del consulente e li comunica all’IFPDT.
4 Il Consiglio federale disciplina la nomina dei consulenti da parte degli organi federali.
|
Art. 11 Codice di condotta
1 Le associazioni professionali, di settore ed economiche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri come pure gli organi federali possono sottoporre all’IFPDT codici di condotta. 2 L’IFPDT esprime un parere riguardo a ogni codice di condotta; pubblica tali pareri.
|
Art. 12 Registro delle attività di trattamento
1 I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. 2 Il registro del titolare del trattamento contiene almeno: - a.
- l’identità del titolare del trattamento;
- b.
- lo scopo del trattamento;
- c.
- una descrizione delle categorie di persone interessate e delle categorie di dati personali trattati;
- d.
- le categorie di destinatari;
- e.
- se possibile, la durata di conservazione dei dati personali o i criteri per determinare tale durata;
- f.
- se possibile, una descrizione generale dei provvedimenti tesi a garantire la sicurezza dei dati personali secondo l’articolo 8;
- g.
- se i dati personali sono comunicati all’estero, le indicazioni relative allo Stato destinatario e le garanzie di cui all’articolo 16 capoverso 2.
3 Il registro del responsabile del trattamento contiene indicazioni in merito alla sua identità e a quella del titolare del trattamento, alle categorie dei trattamenti eseguiti su incarico del titolare del trattamento, come pure le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere f e g. 4 Gli organi federali notificano i loro registri all’IFPDT. 5 Il Consiglio federale prevede eccezioni per le imprese con meno di 250 collaboratori i cui trattamenti di dati personali comportano soltanto un rischio esiguo di violazione della personalità delle persone interessate.
|
Art. 13 Certificazione
1 I fornitori di programmi o sistemi di trattamento di dati personali come pure i titolari e i responsabili del trattamento possono sottoporre i loro sistemi, prodotti e servizi a una valutazione da parte di organismi di certificazione indipendenti riconosciuti. 2 Il Consiglio federale emana disposizioni sul riconoscimento delle procedure di certificazione e sull’introduzione di un marchio di qualità inerente alla protezione dei dati. Tiene conto del diritto internazionale e delle norme tecniche riconosciute a livello internazionale.
|