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Art. 2 Principio
È sleale e illecito qualsiasi comportamento o pratica d’affari ingannevole, o altrimenti lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti.
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Art. 3 Metodi sleali di pubblicità e di vendita e altri comportamenti illeciti
1Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque: - a.
- denigra altri, le sue merci, le sue opere, le sue prestazioni, i suoi prezzi o le sue relazioni d’affari con affermazioni inesatte, fallaci o inutilmente lesive;
- b.4
- dà indicazioni inesatte o fallaci su se stesso, la propria ditta, la designazione della propria impresa, le proprie merci, opere, prestazioni o i loro prezzi, le proprie scorte, i propri metodi di vendita o le proprie relazioni d’affari oppure, con tali indicazioni, favorisce terzi nella concorrenza;
- c.
- si serve di titoli o denominazioni professionali non pertinenti, atti a far credere a distinzioni o capacità speciali;
- d.
- si avvale di misure atte a generare confusione con le merci, le opere, le prestazioni o gli affari d’altri;
- e.
- paragona in modo inesatto, fallace, inutilmente lesivo o plagiante la propria persona, le proprie merci, opere, prestazioni o i loro prezzi con quelli d’altri, oppure, con tali paragoni, favorisce terzi nella concorrenza;
- f.
- offre reiteratamente sottocosto una scelta di merci, di opere o di prestazioni ed evidenzia particolarmente quest’offerta nella pubblicità, ingannando così la clientela sulle proprie capacità o su quelle dei propri concorrenti; l’inganno è presunto quando il prezzo di vendita è inferiore al prezzo di costo di forniture paragonabili di merci, opere o prestazioni dello stesso genere; se il convenuto fornisce la prova del prezzo di costo effettivo, questo prezzo è determinante per il giudizio;
- g.
- inganna, con aggiunte in regalo, la clientela sul valore effettivo dell’offerta;
- h.
- pregiudica la libertà di decisione della clientela usando metodi di vendita particolarmente aggressivi;
- i.
- inganna la clientela dissimulando la qualità, la quantità, le possibilità d’utilizzazione, l’utilità o la pericolosità di merci, opere o prestazioni;
- k.5
- omette, in pubblici annunci concernenti il credito al consumo, di designare inequivocabilmente la propria ditta o di indicare chiaramente l’ammontare netto del credito, il costo totale del credito e il tasso annuo effettivo;
- l.6
- omette, in pubblici annunci concernenti il credito al consumo volto a finanziare beni o servizi, di designare inequivocabilmente la propria ditta o di indicare chiaramente il prezzo in contanti, il prezzo previsto dal contratto di credito e il tasso annuo effettivo;
- m.7
- offre o conclude, nell’ambito di un’attività d’affari, un contratto di credito al consumo utilizzando moduli contrattuali che contengono indicazioni incomplete o inesatte sull’oggetto del contratto, il prezzo, le condizioni di pagamento, la durata del contratto, il diritto di revoca o di disdetta del cliente o sul diritto di costui al pagamento anticipato del debito residuo;
- n.8
- omette, in pubblici annunci concernenti un credito al consumo (lett. k) o un credito al consumo volto a finanziare beni e servizi (lett. l), di segnalare che la concessione del credito al consumo è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore;
- o.9
- trasmette o fa trasmettere mediante telecomunicazione pubblicità di massa che non ha relazione diretta con un contenuto richiesto e omette di chiedere preliminarmente il consenso dei clienti, di menzionare correttamente il mittente o di indicare la possibilità di opporvisi in modo agevole e gratuito; chi, nell’ambito della vendita di merci, opere o prestazioni, ottiene le coordinate dei propri clienti indicando loro che hanno la possibilità di opporsi all’invio di pubblicità di massa mediante telecomunicazione non agisce in modo sleale se trasmette loro, senza il loro consenso, pubblicità di massa per merci, opere e prestazioni proprie analoghe;
- p.10
- pubblicizza l’iscrizione in elenchi di qualsiasi tipo o la pubblicazione di annunci mediante moduli di offerta, proposte di correzione o simili oppure propone direttamente tali iscrizioni o pubblicazioni di annunci senza indicare in caratteri grandi, in un punto ben visibile e in un linguaggio comprensibile:
- 1.
- il carattere oneroso e privato dell’offerta,
- 2.
- la durata del contratto,
- 3.
- il prezzo totale per la durata del contratto, e
- 4.
- la diffusione geografica, la forma, la tiratura minima e l’ultimo termine di pubblicazione;
- q.11
- invia fatture per iscrizioni in elenchi di qualsiasi tipo o per pubblicazioni di annunci senza prima avere ricevuto una richiesta corrispondente;
- r.12
- subordina la consegna di merci, la distribuzione di premi o altre prestazioni a condizioni che per l’acquirente costituiscono un vantaggio principalmente se quest’ultimo recluta altre persone, e non tanto se vende o utilizza merci o prestazioni (sistema piramidale, «boule de neige» o a valanga);
- s.13
- offre merci, opere o prestazioni mediante commercio elettronico, omettendo di:
- 1.
- indicare in modo chiaro e completo la sua identità e il suo indirizzo di contatto, incluso il suo indirizzo di posta elettronica,
- 2.
- indicare le singole fasi tecniche della conclusione di un contratto,
- 3.
- mettere a disposizione mezzi tecnici adeguati che permettono di individuare e correggere errori di immissione prima dell’invio dell’ordinazione,
- 4.
- confermare immediatamente per via elettronica l’ordinazione del cliente;
- t.14
- nell’ambito di un concorso o di un’estrazione a sorte promette una vincita la cui riscossione è legata alla composizione di un numero a pagamento di un servizio a valore aggiunto, al versamento di un’indennità per spese, all’acquisto di una merce o di un servizio, oppure alla partecipazione a una manifestazione, a un viaggio promozionale o a un’altra estrazione a sorte;
- u.15
- non rispetta l’annotazione contenuta nell’elenco telefonico con cui il cliente indica che non desidera ricevere messaggi pubblicitari da parte di persone con le quali non intrattiene una relazione commerciale e che i dati che lo concernono non possono essere comunicati ai fini della pubblicità diretta; i clienti non iscritti nell’elenco telefonico sono equiparati a quelli che vi figurano con l’annotazione;
- v.16
- effettua chiamate pubblicitarie senza che venga visualizzato un numero chiamante iscritto nell’elenco telefonico e al cui utilizzo sia abilitato;
- w.17
- si basa su informazioni ottenute in seguito alla violazione delle lettere u o v.
2 Il capoverso 1 lettera s non si applica alla telefonia vocale e ai contratti che si concludono esclusivamente mediante lo scambio di messaggi elettronici o mediante mezzi di comunicazione individuale analoghi.18 4Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° nov. 1995 (RU 1995 4086; FF 1994 III 403). 5 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 2 della LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023846; FF 1999 III2697). 6 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 2 della LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023846; FF 1999 III2697). 7 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 13 dic. 2013 (Abrogazione delle disposizioni concernenti il contratto di vendita a rate anticipate), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014869; FF 201339595017). 8 Introdotta dall’all. 2 n. II 2 della LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023846; FF 1999 III2697). 9 Introdotta dall’all. n. 1 della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007921; FF 2003 6883). 10 Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). 11 Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). 12 Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). 13 Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). 14 Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). 15 Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). 16 Introdotta dall’all. n. 2 della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). 17 Introdotta dall’all. n. 2 della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). 18 Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337).
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Art. 3a Discriminazione nella vendita a distanza 19
1 Agisce in modo sleale nei confronti di un cliente in Svizzera segnatamente chiunque, nella vendita a distanza, senza giustificazione oggettiva, per motivi legati alla sua nazionalità, al suo domicilio, al luogo della sua stabile organizzazione, alla sede del suo fornitore di servizi di pagamento o al luogo di emissione del suo mezzo di pagamento: - a.
- applica tariffe o condizioni di pagamento discriminatorie;
- b.
- gli blocca o limita l’accesso a un portale in linea; o
- c.
- lo reindirizza, senza il suo consenso, verso una versione diversa del portale alla quale egli voleva accedere inizialmente.
2 La disposizione di cui al capoverso 1 non si applica ai servizi non economici d’interesse generale, ai servizi nel settore finanziario, ai servizi nel settore delle comunicazioni elettroniche, ai servizi nel settore dei trasporti pubblici, ai servizi delle agenzie di lavoro a prestito, ai servizi nel settore sanitario, ai giochi d’azzardo che implicano una posta in denaro, compresi lotterie, giochi d’azzardo nei casinò e scommesse, ai servizi di sicurezza privati, ai servizi sociali di ogni tipo, ai servizi legati all’esercizio dell’autorità pubblica, ai servizi forniti dai notai nonché dagli ufficiali giudiziari nominati dai poteri pubblici e ai servizi audiovisivi.
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Art. 4 Incitamento a violare o a rescindere un contratto
Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque: - a.
- incita il cliente a rescindere un contratto per stipularne uno con lui;
- b.20
- ...
- c.
- induce lavoratori, mandatari o altri ausiliari a rivelare o a spiare segreti di fabbrica o d’affari del loro datore di lavoro o del loro mandante;
- d.21
- incita il consumatore che ha concluso un contratto di credito al consumo a revocare il contratto, per stipularne uno con lui.
20 Abrogata dal n. 1 dall’art. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione e il relativo Prot. aggiuntivo, con effetto dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371; FF 2004 6189). 21 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 13 dic. 2013 (Abrogazione delle disposizioni concernenti il contratto di vendita a rate anticipate), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014869; FF 201339595017).
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Art. 4a Corruzione attiva e passiva 22
1 Agisce in modo sleale chiunque: - a.
- offre, promette o procura un indebito vantaggio a un lavoratore, a un associato, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un’omissione in relazione con le sue attività di servizio o d’affari e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento;
- b.23
- in qualità di lavoratore, associato, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato domanda, si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un’omissione in relazione con le sue attività di servizio o d’affari e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento.
2 Non sono indebiti i vantaggi accettati contrattualmente dal terzo né quelli di esigua entità usuali nelle relazioni sociali. 22 Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione e il relativo Prot. aggiuntivo, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371; FF 2004 6189). 23 Correzione della CdR dell’AF del 10 dic. 2015, pubblicata il 31 dic. 2015 (RU 2015 5999).
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Art. 5 S fruttamento di una prestazione d’altri
Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque: - a.
- sfrutta, senza esserne autorizzato, il risultato affidatogli di un lavoro, per esempio offerte, calcoli o piani;
- b.
- sfrutta il risultato del lavoro di un terzo, per esempio offerte, calcoli o piani, benché sappia che gli è stato affidato o reso accessibile senza esserne autorizzati;
- c.
- riprende come tale, con mezzi tecnici di riproduzione, senza prestazione personale appropriata, e sfrutta il risultato del lavoro di un terzo, pronto a essere immesso sul mercato.
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Art. 6 Violazione di segreti di fabbrica e di affari
Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque sfrutta o comunica ad altri segreti di fabbrica o di affari che ha spiato o di cui è venuto a conoscenza in altro modo illecito.
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Art. 7 Inosservanza di condizioni di lavoro
Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque non rispetta condizioni di lavoro imposte anche al concorrente da norme giuridiche o per contratto o conformi agli usi professionali o locali.
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Art. 8 Utilizzazione di condizioni commerciali abusive 24
Agisce segnatamente in modo sleale chiunque utilizza condizioni commerciali generali che, violando il principio della buona fede, comportano a detrimento dei consumatori un notevole e ingiustificato squilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali.
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Art.8a Utilizzo di clausole di parità nei confronti delle aziende alberghiere 25
Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque, in quanto gestore di una piattaforma in linea per la prenotazione di servizi di alloggio, utilizza condizioni commerciali generali che limitano direttamente o indirettamente la fissazione dei prezzi e dell’offerta da parte delle aziende alberghiere mediante clausole di parità, in particolare mediante clausole di parità di tariffe, disponibilità e condizioni.
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