Codice di diritto processuale civile svizzero
del 19 dicembre 2008 (Stato 1° luglio 2020)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 20062,
decreta:
Parte prima: Disposizioni generali
Titolo primo: Oggetto e campo d’applicazione
Art. 1 Oggetto
Il presente Codice disciplina la procedura dinanzi alle giurisdizioni cantonali per:
- a.
- le vertenze civili;
- b.
- i provvedimenti giudiziali di volontaria giurisdizione;
- c.
- le pratiche giudiziali in materia di esecuzione per debiti e fallimenti;
- d.
- l’arbitrato.
Art. 2 Relazioni internazionali
Art. 3 Organizzazione dei tribunali e delle autorità di conciliazione
Salvo che la legge disponga altrimenti, l’organizzazione dei tribunali e delle autorità di conciliazione è determinata dal diritto cantonale.
Titolo secondo: Competenza dei tribunali e ricusazione
Capitolo 1: Competenza per materia e competenza funzionale
Art. 4 Principi
1Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto cantonale determina la competenza per materia e la competenza funzionale dei tribunali.
2Se la competenza per materia dipende dal valore litigioso, quest’ultimo è determinato secondo il presente Codice.
Art. 5 Istanza cantonale unica
1Il diritto cantonale designa il tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, nei seguenti ambiti:
- a.
- controversie in materia di proprietà intellettuale, comprese quelle relative alla nullità, alla titolarità, all’utilizzazione su licenza, al trasferimento e alla violazione di tali diritti;
- b.
- controversie in materia cartellistica;
- c.
- controversie vertenti sull’uso di una ditta commerciale;
- d.
- controversie secondo la legge federale del 19 dicembre 19861 contro la concorrenza sleale, in quanto il valore litigioso ecceda 30 000 franchi o in quanto la Confederazione eserciti il suo diritto d’azione;
- e.
- controversie secondo la legge del 18 marzo 19832 sulla responsabilità civile in materia nucleare;
- f.
- azioni giudiziali contro la Confederazione;
- g.
- designazione di un controllore speciale secondo l’articolo 697b del Codice delle obbligazioni3 (CO);
- h.4
- controversie secondo la legge del 23 giugno 20065 sugli investimenti collettivi, la legge del 19 giugno 20156 sull’infrastruttura finanziaria e la legge del 15 giugno 20187 sugli istituti finanziari;
- i.8
- controversie secondo la legge del 21 giugno 20139 sulla protezione degli stemmi, la legge federale del 25 marzo 195410 concernente la protezione dell’emblema e del nome della Croce Rossa e la legge federale del 15 dicembre 196111 concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e d’altre organizzazioni intergovernative.
2Questo tribunale è parimenti competente per l’emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa.
1 RS 241
2 RS 732.44
3 RS 220
4 Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
5 RS 951.31
6 RS 958.1
7 RS 954.1
8 Introdotta dall’all. 3 n. II 3 della L del 21 giu. 2013 sulla protezione degli stemmi, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3679; FF 2009 7425).
9 RS 232.21
10 RS 232.22
11 RS 232.23
Art. 6 Tribunale commerciale
1I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale).
2Vi è contenzioso commerciale se:
- a.
- la controversia si riferisce all’attività commerciale di una parte almeno;
- b.
- la decisione del tribunale è impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale; e
- c.
- le parti risultano iscritte nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero.
3Se soltanto il convenuto è iscritto nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, ma le altre condizioni risultano adempiute, l’attore può scegliere tra il tribunale commerciale e il giudice ordinario.
4I Cantoni possono altresì attribuire al tribunale commerciale il giudizio su:
- a.
- le controversie di cui all’articolo 5 capoverso 1;
- b.
- le controversie in materia di società commerciali e cooperative.
5Il tribunale commerciale è parimenti competente per l’emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa.
Art. 7 Tribunale per le controversie derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie
I Cantoni possono designare un tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, le controversie derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 19941 sull’assicurazione malattie.
Art. 8 Azione diretta davanti all’autorità giudiziaria superiore
1Nelle controversie patrimoniali in cui il valore litigioso raggiunga almeno 100 000 franchi l’attore, con l’accordo del convenuto, può deferire la causa direttamente all’autorità giudiziaria superiore.
2L’autorità giudiziaria superiore giudica in istanza cantonale unica.
Capitolo 2: Competenza per territorio
Sezione 1: Norme generali
Art. 9 Foro imperativo
Art. 10 Domicilio e sede
1Salvo che il presente Codice disponga altrimenti, le azioni si propongono:
- a.
- contro una persona fisica, al giudice del suo domicilio;
- b.
- contro una persona giuridica, enti o istituti di diritto pubblico oppure società in nome collettivo o in accomandita, al giudice della loro sede;
- c.
- contro la Confederazione, alla Corte suprema del Cantone di Berna o al tribunale cantonale del Cantone di domicilio, sede o dimora abituale dell’attore;
- d.
- contro un Cantone, a un tribunale del capoluogo cantonale.
2Il domicilio si determina secondo il Codice civile1 (CC). L’articolo 24 CC non è tuttavia applicabile.
Art. 11 Luogo di dimora
1Se il convenuto non ha un domicilio, è competente il giudice nel luogo della sua dimora abituale.
2La dimora abituale è il luogo in cui una persona vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori.
3Se il convenuto non ha una dimora abituale, è competente il giudice del suo ultimo luogo di dimora conosciuto.
Art. 12 Stabile organizzazione
Le azioni derivanti dalla gestione di un domicilio professionale o d’affari o di una succursale si propongono al giudice del domicilio o della sede del convenuto o al giudice del luogo di tale stabile organizzazione.
Art. 13 Provvedimenti cautelari
Salvo che la legge disponga altrimenti, per l’emanazione di provvedimenti cautelari è imperativo:
- a.
- il foro competente per la causa principale; oppure
- b.
- il foro del luogo dove il provvedimento deve essere eseguito.
Art. 14 Domanda riconvenzionale
Art. 15 Litisconsorzio e cumulo di azioni
1Se l’azione è diretta contro più litisconsorti, il giudice competente per un convenuto lo è anche per gli altri, eccetto che questo foro risulti soltanto da una proroga.
2Se contro un convenuto sono fatte valere più pretese materialmente connesse, il giudice competente per una di esse lo è anche per le altre.
Art. 16 Azione di chiamata in causa
Per l’azione di chiamata in causa è competente il giudice del processo principale.
Art. 17 Proroga di foro
1Salvo che la legge disponga altrimenti, le parti possono pattuire il foro per una controversia esistente o futura in materia di pretese derivanti da un determinato rapporto giuridico. Salva diversa stipulazione, l’azione può essere proposta soltanto al foro pattuito.
2Il patto deve essere stipulato per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo.
Art. 18 Costituzione in giudizio del convenuto
Salvo che la legge disponga altrimenti, il giudice adito è competente dal momento in cui il convenuto si esprime nel merito senza sollevare l’eccezione d’incompetenza.
Art. 19 Volontaria giurisdizione
Salvo che la legge disponga altrimenti, in materia di volontaria giurisdizione è imperativamente competente il giudice o l’autorità amministrativa del domicilio o della sede del richiedente.
Sezione 2: Diritto delle persone
Art. 20 Protezione della personalità e protezione dei dati
Per le seguenti azioni e istanze è competente il giudice del domicilio o della sede di una delle parti:
- a.
- azioni per lesione della personalità;
- b.
- istanze nell’ambito del diritto di risposta;
- c.
- azioni di protezione del nome e di contestazione del cambiamento di nome;
- d.
- azioni e istanze secondo l’articolo 15 della legge federale del 19 giugno 19921 sulla protezione dei dati.
Art. 21 Dichiarazione di morte e di scomparsa
Art. 22 Rettificazione dei registri dello stato civile
Per le azioni di rettificazione di registri dello stato civile è imperativo il foro del circondario in cui i dati anagrafici sono stati registrati o avrebbero dovuto esserlo.
Sezione 3: Diritto di famiglia
Art. 23 Istanze e azioni di diritto matrimoniale
1Per le istanze e azioni di diritto matrimoniale, incluse le istanze di provvedimenti cautelari, è imperativo il foro del domicilio di una parte.
2Per le istanze di separazione dei beni proposte dall’autorità di vigilanza in materia di esecuzione per debiti è imperativo il foro del domicilio del debitore.
Art. 24 Istanze e azioni nell’ambito dell’unione domestica registrata
Per le istanze e azioni nell’ambito dell’unione domestica registrata, incluse le istanze di provvedimenti cautelari, è imperativo il foro del domicilio di una parte.
Art. 25 Accertamento e contestazione della filiazione
Per le azioni di accertamento o contestazione della filiazione è imperativo il foro del domicilio di una parte.
Art. 26 Azioni di mantenimento e di assistenza
Per le azioni di mantenimento indipendenti proposte dal figlio contro i genitori e per le azioni per violazione dell’obbligo di assistenza fra parenti è imperativo il foro del domicilio di una parte.
Art. 27 Pretese della madre nubile
Per le pretese della madre nubile è imperativo il foro del domicilio di una parte.
Sezione 4: Diritto successorio
Art. 28
1Per le azioni di diritto successorio, nonché per quelle di liquidazione del regime dei beni in caso di morte di uno dei coniugi o dei partner registrati è competente il giudice dell’ultimo domicilio del defunto.
2Per le misure in relazione alla devoluzione dell’eredità è imperativamente competente l’autorità dell’ultimo domicilio del defunto. Se la morte non è avvenuta nel luogo di domicilio, l’autorità del luogo del decesso ne avvisa quella del domicilio e prende le misure necessarie per la conservazione dei beni che si trovano nel luogo del decesso.
3Le azioni indipendenti concernenti l’attribuzione ereditaria di un’azienda o di un fondo agricoli possono essere proposte anche al giudice del luogo di situazione della cosa.
Sezione 5: Diritti reali
Art. 29 Fondi
1Per le seguenti azioni è competente il giudice del luogo in cui il fondo è o dovrebbe essere intavolato nel registro fondiario:
- a.
- azioni reali;
- b.
- azioni contro la comunione dei proprietari per piani;
- c.
- azioni di costituzione di diritti di pegno legali.
2Le altre azioni che si riferiscono a diritti su fondi possono essere proposte anche al giudice del domicilio o della sede del convenuto.
3Se l’azione concerne più fondi oppure se il fondo è stato intavolato nel registro fondiario in più circondari, è competente il giudice del luogo di situazione del fondo di maggiore estensione, rispettivamente quello dove si trova la parte più estesa del fondo.
4Nelle cause di volontaria giurisdizione concernenti diritti su fondi è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è o dovrebbe essere intavolato nel registro fondiario.
Art. 30 Cose mobili
1Per le azioni in materia di diritti reali mobiliari o di possesso di cose mobili e per le azioni in materia di crediti garantiti da pegno mobiliare è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo di situazione della cosa.
2Nelle cause di volontaria giurisdizione è imperativo il foro del domicilio o della sede del richiedente o il foro del luogo di situazione della cosa.
Sezione 6: Azioni da contratto
Art. 31 Principio
Per le azioni derivanti da contratto è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto oppure il giudice del luogo in cui dev’essere eseguita la prestazione caratteristica.
Art. 32 Contratti conclusi con consumatori
1In materia di controversie derivanti da contratti conclusi con consumatori è competente:
- a.
- per le azioni del consumatore, il giudice del domicilio o della sede di una delle parti;
- b.
- per le azioni del fornitore, il giudice del domicilio del convenuto.
2Sono contratti conclusi con consumatori quelli su prestazioni di consumo corrente destinate al fabbisogno personale o familiare del consumatore e offerte dall’altra parte nell’ambito della sua attività professionale o commerciale.
Art. 33 Locazione e affitto di beni immobili
Per le azioni in materia di locazione e di affitto di beni immobili è competente il giudice del luogo di situazione della cosa.
Art. 34 Diritto del lavoro
1Per le azioni in materia di diritto del lavoro è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente il lavoro.
2Per le azioni fondate sulla legge del 6 ottobre 19891 sul collocamento, proposte da una persona in cerca di impiego o da un lavoratore, oltre al giudice di cui al capoverso 1 è competente anche il giudice del luogo del domicilio d’affari del collocatore o del prestatore con cui è stato concluso il contratto.
Art. 35 Rinuncia ai fori legali
1Non possono rinunciare ai fori secondo gli articoli 32–34, né a priori, né mediante costituzione in giudizio:
- a.
- il consumatore;
- b.
- il conduttore o affittuario di locali di abitazione o commerciali;
- c.
- l’affittuario agricolo;
- d.
- la persona in cerca d’impiego o il lavoratore.
2Rimane salva la proroga di foro pattuita dopo l’insorgere della controversia.
Sezione 7: Azioni da atto illecito
Art. 36 Principio
Per le azioni da atto illecito è competente il giudice del domicilio o della sede del danneggiato o del convenuto o il giudice del luogo dell’atto o dell’evento.
Art. 37 Risarcimento in caso di provvedimenti cautelari ingiustificati
Per le azioni di risarcimento del danno in caso di provvedimenti cautelari ingiustificati è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo in cui il provvedimento è stato emanato.
Art. 38 Incidenti di veicoli a motore e di cicli
1Per le azioni in materia di incidenti di veicoli a motore e di cicli è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo dell’incidente.
2Se l’azione è diretta contro l’Ufficio nazionale di assicurazione (art. 74 della LF del 19 dic. 19581 sulla circolazione stradale, LCStr) o contro il Fondo nazionale di garanzia (art. 76 LCStr), oltre al giudice di cui al capoverso 1 è competente anche il giudice del luogo di una delle loro succursali.
Art. 39 Azione in via adesiva nel processo penale
È fatta salva la competenza del giudice penale per il giudizio delle pretese civili fatte valere in via adesiva.
Sezione 8: Diritto commerciale
Art. 40 Diritto societario
Per le azioni di responsabilità in materia di diritto societario è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice della sede della società.
Art. 41
…
1 Abrogato dal n. II 1 della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1103; FF 2011 6109).
Art. 42 Fusioni, scissioni, trasformazioni e trasferimenti di patrimonio
Art. 43 Ammortamento di titoli di credito e di polizze assicurative; divieto di pagamento
1Per l’ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società.
2Per l’ammortamento di titoli di pegno immobiliare è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è intavolato nel registro fondiario.
3Per l’ammortamento degli altri titoli di credito come pure delle polizze assicurative è imperativo il foro del domicilio o del luogo di sede del debitore.
4Per il divieto di pagamento in materia di cambiali e assegni bancari e per il loro ammortamento è imperativo il foro del luogo del pagamento.
Art. 44 Prestiti in obbligazioni
Art. 45 Investimenti collettivi
Per le azioni degli investitori e del rappresentante della comunità degli investitori è imperativo il foro del luogo di sede del titolare dell’autorizzazione interessato.
Sezione 9: Esecuzione per debiti e fallimento
Capitolo 3: Ricusazione
Art. 47 Motivi
1Chi opera in seno a un’autorità giudiziaria si ricusa se:
- a.
- ha un interesse personale nella causa;
- b.
- ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un’autorità, patrocinatore di una parte, perito, testimone o mediatore;
- c.
- è o era unito in matrimonio, vive o viveva in unione domestica registrata oppure convive di fatto con una parte, il suo rappresentante o una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;
- d.
- è in rapporto di parentela o affinità in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado incluso, con una parte;
- e.
- è in rapporto di parentela o affinità in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, con il rappresentante di una parte o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;
- f.
- per altri motivi, segnatamente a causa di amicizia o inimicizia con una parte o il suo rappresentante, potrebbe avere una prevenzione nella causa.
2Non è in sé motivo di ricusazione segnatamente la partecipazione:
- a.
- alla decisione circa il gratuito patrocinio;
- b.
- alla procedura di conciliazione;
- c.
- al rigetto dell’opposizione secondo gli articoli 80–84 LEF1;
- d.
- all’emanazione di provvedimenti cautelari;
- e.
- alla procedura a tutela dell’unione coniugale.
Art. 48 Obbligo di comunicazione
Chi opera in seno a un’autorità giudiziaria e si trova in un caso di possibile ricusazione lo comunica tempestivamente e si astiene spontaneamente se ne ritiene dato il motivo.
Art. 49 Domanda di ricusazione
1La parte che intende ricusare una persona che opera in seno a un’autorità giudiziaria deve presentare al giudice la relativa domanda non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione. Deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda.
2Il ricusando si pronuncia sulla domanda.
Art. 50 Decisione
Art. 51 Conseguenze della violazione delle norme sulla ricusazione
1Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo richiede entro dieci giorni da quello in cui è venuta a conoscenza del motivo di ricusazione.
2Le prove già esperite ma non più ripetibili possono essere nondimeno prese in considerazione.
3Se il motivo di ricusazione è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento, si applicano le disposizioni sulla revisione.
Titolo terzo: Principi di procedura e presupposti processuali
Capitolo 1: Principi di procedura
Art. 52 Comportamento secondo buona fede
Tutte le persone che partecipano al procedimento devono comportarsi secondo buona fede.
Art. 53 Diritto di essere sentiti
Art. 54 Pubblicità del procedimento
1Le udienze e l’eventuale comunicazione orale della sentenza sono pubbliche. Le decisioni sono rese accessibili al pubblico.
2Il diritto cantonale determina se anche la deliberazione della sentenza dev’essere pubblica.
3Il giudice può ordinare che il procedimento si svolga, in tutto o parzialmente, a porte chiuse, se l’interesse pubblico o l’interesse degno di protezione di un partecipante al processo lo richiedano.
4I procedimenti nelle cause del diritto di famiglia non sono pubblici.
Art. 55 Principio dispositivo e riserva del principio inquisitorio
Art. 56 Interpello
Se le allegazioni di una parte non sono chiare, sono contraddittorie o imprecise oppure manifestamente incomplete, il giudice dà alla parte l’opportunità di rimediarvi ponendole pertinenti domande.
Art. 57 Applicazione d’ufficio del diritto
Il giudice applica d’ufficio il diritto.
Art. 58 Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e riserva della non vincolatività delle conclusioni delle parti
1Il giudice non può aggiudicare a una parte né più di quanto essa abbia domandato, né altra cosa, né meno di quanto sia stato riconosciuto dalla controparte.
2Sono fatte salve le disposizioni di legge secondo le quali il giudice non è vincolato dalle conclusioni delle parti.
Capitolo 2: Presupposti processuali
Art. 59 Principio
1Il giudice entra nel merito di un’azione o istanza se sono dati i presupposti processuali.
2Sono presupposti processuali segnatamente:
- a.
- l’interesse degno di protezione dell’attore o instante;
- b.
- la competenza per materia e per territorio del giudice;
- c.
- la capacità di essere parte e la capacità processuale;
- d.
- l’assenza di litispendenza altrove;
- e.
- l’assenza di regiudicata;
- f.
- la prestazione degli anticipi e della cauzione per le spese giudiziarie.
Art. 60 Esame dei presupposti processuali
Il giudice esamina d’ufficio se sono dati i presupposti processuali.
Art. 61 Patto d’arbitrato
Se le parti hanno pattuito di sottoporre ad arbitrato una controversia compromettibile, il giudice statale adito declina la propria competenza, eccetto che:
- a.
- il convenuto si sia incondizionatamente costituito in giudizio;
- b.
- il giudice statale accerti la manifesta nullità o inadempibilità del patto d’arbitrato; oppure
- c.
- il tribunale arbitrale non possa essere costituito per motivi manifestamente imputabili al convenuto nel procedimento arbitrale.
Titolo quarto: Pendenza della causa ed effetti della desistenza
Art. 62 Inizio della pendenza della causa
Art. 63 Pendenza della causa in caso di incompetenza e di errato tipo di procedura
1Se l’atto ritirato o respinto per incompetenza del giudice o dell’autorità di conciliazione aditi è riproposto entro un mese davanti al giudice o all’autorità competenti, la causa si considera pendente dal giorno in cui l’atto fu proposto la prima volta.
2Lo stesso vale se l’azione fu promossa in errato tipo di procedura.
3Sono fatti salvi gli speciali termini legali d’azione previsti dalla LEF1.
Art. 64 Effetti della pendenza della causa
1La pendenza della causa produce segnatamente i seguenti effetti:
- a.
- impedisce tra le parti la creazione altrove di una litispendenza sull’oggetto litigioso;
- b.
- mantiene inalterata la competenza per territorio.
2Per l’osservanza dei termini legali di diritto privato fondati sulla data del deposito della petizione, dell’inoltro della causa o di un altro atto introduttivo del giudizio fa stato la pendenza della causa ai sensi del presente Codice.
Art. 65 Effetti della desistenza
La parte che desiste davanti al giudice competente non può avviare contro la controparte un nuovo processo inerente allo stesso oggetto litigioso se il giudice adito ha già notificato la petizione al convenuto e questi non acconsente al ritiro dell’azione.
Titolo quinto: Parti e terzi partecipanti al processo
Capitolo 1: Capacità di essere parte e capacità processuale
Art. 66 Capacità di essere parte
Ha capacità di essere parte chi gode dei diritti civili o è legittimato ad essere parte in virtù del diritto federale.
Art. 67 Capacità processuale
1Ha capacità processuale chi ha l’esercizio dei diritti civili.
2Chi non ha l’esercizio dei diritti civili agisce per mezzo del suo rappresentante legale.
3Se capace di discernimento, chi non ha l’esercizio dei diritti civili può:
- a.
- esercitare autonomamente i diritti inerenti alla sua personalità;
- b.
- in caso di pericolo nel ritardo, svolgere provvisoriamente lui stesso gli atti necessari.
Capitolo 2: Rappresentanza delle parti
Art. 68 Rappresentanza contrattuale
1Ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo.
2Sono autorizzati a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio:
- a.
- in tutti i procedimenti, gli avvocati legittimati ad esercitare la rappresentanza dinanzi a un tribunale svizzero giusta la legge del 23 giugno 20001 sugli avvocati;
- b.
- dinanzi all’autorità di conciliazione, nelle controversie patrimoniali in procedura semplificata, nonché nelle pratiche evase in procedura sommaria, i commissari e agenti giuridici patentati, se il diritto cantonale lo prevede;
- c.
- nelle pratiche evase in procedura sommaria secondo l’articolo 251 del presente Codice, i rappresentanti professionali a tenore dell’articolo 27 LEF2;
- d.
- dinanzi al giudice della locazione e al giudice del lavoro, i rappresentanti professionalmente qualificati, se il diritto cantonale lo prevede.
3Il rappresentante deve legittimarsi mediante procura.
4Il giudice può ordinare la comparizione personale delle parti rappresentate.
Art. 69 Parte incapace di condurre la propria causa
1Se una parte non è manifestamente in grado di condurre la propria causa, il giudice può ingiungerle di far capo a un rappresentante. Se la parte non ottempera a tale ingiunzione entro il termine impartito, il giudice le designa un rappresentante d’ufficio.
2Il giudice avvisa l’autorità di protezione degli adulti e quella di protezione dei minori se reputa che si debbano adottare misure protettive.1
1 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 3 della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 1739; FF 2006 6593; RU 2011 725; FF 2006 6391).
Capitolo 3: Litisconsorzio
Art. 70 Litisconsorzio necessario
1Più persone devono agire o essere convenute congiuntamente se sono parte di un rapporto giuridico sul quale può essere deciso solo con unico effetto per tutte.
2Gli atti processuali tempestivi di un litisconsorte vincolano anche i litisconsorti rimasti silenti; sono eccettuate le impugnazioni.
Art. 71 Litisconsorzio facoltativo
1Più persone possono agire o essere convenute congiuntamente se si tratta di statuire su diritti o obblighi che si fondano su fatti o titoli giuridici simili.
2Il litisconsorzio facoltativo è escluso se alle singole azioni non è applicabile lo stesso tipo di procedura.
3Ciascun litisconsorte può condurre la propria causa indipendentemente dagli altri.
Art. 72 Rappresentante comune
I litisconsorti possono designare un rappresentante comune, altrimenti le notificazioni sono fatte a ciascuno di loro.
Capitolo 4: Intervento
Sezione 1: Intervento principale
Art. 73
1Chi afferma di avere sull’oggetto litigioso un diritto totalmente o parzialmente preclusivo rispetto a quelli di entrambe le parti può proporre azione contro di esse davanti al giudice presso cui è pendente il processo in prima istanza.
2Il giudice può sospendere il processo fintanto che l’azione dell’interveniente principale non sia passata in giudicato oppure riunire i due procedimenti.
Sezione 2: Intervento adesivo
Art. 74 Principio
Chi rende verosimile un interesse giuridico a che una controversia pendente venga decisa a favore dell’una o dell’altra parte può in ogni tempo intervenire nel processo a titolo adesivo e a tal fine farne istanza al giudice.
Art. 75 Istanza
Art. 76 Diritti dell’interveniente
1L’interveniente può, a sostegno della parte principale, intraprendere tutti gli atti processuali ammissibili secondo la fase della procedura; può segnatamente far valere qualsivoglia mezzo d’azione e di difesa, nonché proporre mezzi d’impugnazione.
2Gli atti processuali dell’interveniente che contrastino con quelli della parte principale sono processualmente ininfluenti.
Art. 77 Effetti dell’intervento
L’esito sfavorevole del processo per la parte principale ha effetto anche nei confronti dell’interveniente, eccetto che:
- a.
- in conseguenza dello stato di avanzamento del processo al momento dell’intervento o di atti od omissioni della parte principale, egli sia stato impedito di proporre mezzi d’azione o di difesa; oppure
- b.
- la parte principale abbia omesso, scientemente o per negligenza grave, di proporre mezzi di azione o di difesa di cui egli non era a conoscenza.
Capitolo 5: Chiamata in causa
Sezione 1: Semplice denuncia della lite
Art. 78 Principi
Art. 79 Posizione del terzo denunciato
1Il denunciato può:
- a.
- intervenire senz’altro a favore della parte che gli ha denunciato la lite; oppure
- b.
- col consenso della parte che gli ha denunciato la lite, condurre la causa in sua vece.
2Se il denunciato rifiuta di intervenire o resta silente, il processo continua nondimeno il suo corso.
Art. 80 Effetti della denuncia della lite
Si applica per analogia l’articolo 77.
Sezione 2: Azione di chiamata in causa
Art. 81 Principi
1La parte che denuncia la lite può far valere davanti al giudice adito con l’azione principale le pretese che in caso di soccombenza ritiene di avere contro il terzo chiamato in causa.
2Il terzo non può a sua volta chiamare altri in causa.
3L’azione di chiamata in causa è improponibile in procedura semplificata o sommaria.
Art. 82 Procedura
1La parte che intende proporre azione di chiamata in causa deve farne istanza nell’ambito della risposta alla petizione o nell’ambito della replica nel processo principale. Le conclusioni ch’essa si propone di opporre al terzo denunciato devono essere indicate e succintamente motivate.
2Il giudice dà alla controparte e al terzo denunciato l’opportunità di presentare le proprie osservazioni.
3Se l’azione di chiamata in causa è ammessa, il giudice determina il momento e l’estensione del pertinente scambio di scritti; è fatto salvo l’articolo 125.
4La decisione circa l’ammissibilità dell’azione è impugnabile mediante reclamo.
Capitolo 6: Sostituzione di parte
Art. 83
1Se l’oggetto litigioso è alienato durante il processo, l’acquirente può subentrare nel processo al posto dell’alienante.
2La parte subentrante risponde per tutte le spese giudiziarie. La parte che si ritira risponde tuttavia solidalmente per le spese giudiziarie già maturate.
3In casi motivati, su richiesta della controparte la parte subentrante deve prestare una garanzia per l’esecuzione della decisione.
4Se non vi è alienazione dell’oggetto litigioso, la sostituzione di parte può avvenire solo con il consenso della controparte; sono fatte salve le disposizioni speciali di legge in materia di successione legale.
Titolo sesto: Azioni
Art. 84 Azione di condanna a una prestazione
Art. 85 Azione creditoria senza quantificazione del valore litigioso
1Se non è possibile o non si può ragionevolmente esigere che l’entità della pretesa sia precisata già all’inizio del processo, l’attore può promuovere un’azione creditoria senza quantificare il valore litigioso. Deve tuttavia indicare un valore minimo quale valore litigioso provvisorio.
2L’attore deve precisare l’entità della pretesa appena sia in grado di farlo dopo l’assunzione delle prove o dopo che il convenuto ha fornito informazioni in merito. Il giudice adito rimane competente anche se il valore litigioso eccede la sua competenza per materia.
Art. 86 Azione parziale
Se una pretesa è divisibile, può essere proposta azione anche soltanto per una parte della medesima.
Art. 87 Azione costitutiva
Con l’azione costitutiva l’attore chiede che venga pronunciata la costituzione, la modifica o la soppressione di un diritto o di un rapporto giuridico determinato.
Art. 88 Azione d’accertamento
Con l’azione d’accertamento l’attore chiede che sia accertata giudizialmente l’esistenza o l’inesistenza di un diritto o di un rapporto giuridico determinato.
Art. 89 Azione collettiva
1Le associazioni ed altre organizzazioni d’importanza nazionale o regionale autorizzate dagli statuti a difendere gli interessi di determinati gruppi di persone possono proporre azione in proprio nome per lesione della personalità degli appartenenti a tali gruppi.
2Con tale azione collettiva si può chiedere al giudice di:
- a.
- proibire una lesione imminente;
- b.
- far cessare una lesione attuale;
- c.
- accertare l’illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti.
3Sono fatte salve le disposizioni speciali di legge concernenti le azioni collettive.
Art. 90 Cumulo di azioni
L’attore può riunire in un’unica azione più pretese contro una medesima parte se:
- a.
- per ciascuna di esse è competente per materia il giudice adito; e
- b.
- risulta applicabile la stessa procedura.
Titolo settimo: Valore litigioso
Art. 91 Principio
1Il valore litigioso è determinato dalla domanda. Gli interessi e le spese del procedimento in corso o di un’eventuale pubblicazione della decisione, nonché eventuali conclusioni subordinate non sono computati.
2Se la domanda non verte su una determinata somma di denaro e le parti non si accordano in merito oppure le loro indicazioni in proposito sono manifestamente errate, il valore litigioso è determinato dal giudice.
Art. 92 Rendite e prestazioni periodiche
1Le rendite e prestazioni periodiche hanno il valore del capitale che rappresentano.
2Se la loro durata è incerta o illimitata, è considerato valore capitalizzato l’importo annuo della rendita o della prestazione moltiplicato per venti o, se si tratta di rendite vitalizie, il valore attuale del capitale corrispondente alla rendita.
Art. 93 Litisconsorzio facoltativo e cumulo di azioni
1In caso di litisconsorzio facoltativo e di cumulo di azioni le pretese dedotte in giudizio vengono sommate, eccetto che si escludano vicendevolmente.
2In caso di litisconsorzio facoltativo permane applicabile la stessa procedura anche qualora i valori litigiosi vengano sommati.
Art. 94 Domanda riconvenzionale
1Se all’azione è contrapposta una domanda riconvenzionale, il valore litigioso è determinato dalla più elevata delle due pretese.
2Per la determinazione delle spese giudiziarie, i valori litigiosi vengono sommati, eccetto che azione e domanda riconvenzionale si escludano vicendevolmente.
Titolo ottavo: Spese giudiziarie e gratuito patrocinio
Capitolo 1: Spese giudiziarie
Art. 95 Definizioni
1Sono spese giudiziarie:
- a.
- le spese processuali;
- b.
- le spese ripetibili.
2Sono spese processuali:
- a.
- gli esborsi forfettari per la procedura di conciliazione;
- b.
- gli esborsi forfettari per la decisione (tassa di giustizia);
- c.
- le spese dell’assunzione delle prove;
- d.
- le spese di traduzione e interpretariato;
- e.
- le spese per la rappresentanza del figlio (art. 299 e 300).
3Sono spese ripetibili:
- a.
- le spese necessarie;
- b.
- le spese per la rappresentanza professionale in giudizio;
- c.
- in casi motivati, un’adeguata indennità d’inconvenienza qualora una parte non sia rappresentata professionalmente in giudizio.
Art. 96 Tariffe
I Cantoni stabiliscono le tariffe per le spese giudiziarie.
Art. 97 Informazione circa le spese giudiziarie
Il giudice informa la parte non patrocinata da un avvocato sull’importo presumibile delle spese giudiziarie, nonché sul gratuito patrocinio.
Art. 98 Anticipazione delle spese
Il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili.
Art. 99 Cauzione per le spese ripetibili
1Su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese ripetibili se:
- a.
- non ha domicilio o sede in Svizzera;
- b.
- risulta insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato il fallimento o è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di carenza beni;
- c.
- è ancora debitore delle spese giudiziarie relative a una precedente procedura; oppure
- d.
- per altri motivi il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso.
2In caso di litisconsorzio necessario occorre prestare cauzione solo se tutti i litisconsorti si trovano in una delle situazioni di cui al capoverso 1.
3Non vi è obbligo di prestare cauzione:
- a.
- nella procedura semplificata, tranne nelle controversie patrimoniali secondo l’articolo 243 capoverso 1;
- b.
- nella procedura di divorzio;
- c.
- nella procedura sommaria, eccettuata la tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257).
Art. 100 Genere e entità della cauzione
1La cauzione può essere prestata in contanti o tramite una garanzia di una banca con stabile organizzazione in Svizzera o di una compagnia d’assicurazioni autorizzata ad esercitare in Svizzera.
2La cauzione può in seguito essere aumentata, ridotta o soppressa dal giudice.
Art. 101 Prestazione dell’anticipo e della cauzione
1Il giudice impartisce un termine per la prestazione dell’anticipo e della cauzione.
2Possono essere ordinati provvedimenti cautelari già prima della prestazione della cauzione.
3Se l’anticipo o la cauzione non sono prestati nemmeno entro un termine suppletorio, il giudice non entra nel merito dell’azione o dell’istanza.
Art. 102 Anticipo per l’assunzione delle prove
1Ogni parte deve anticipare le spese processuali per le assunzioni di prove da lei richieste.
2Ciascuna parte deve anticipare la metà delle spese per l’assunzione di prove richieste da entrambe.
3L’anticipo non prestato da una parte può essere versato dall’altra; nel caso contrario, l’assunzione delle prove decade. Sono fatte salve le controversie in cui il giudice esamina d’ufficio i fatti.
Art. 103 Impugnazione
Le decisioni in materia di anticipazione delle spese e di prestazione della cauzione sono impugnabili mediante reclamo.
Capitolo 2: Ripartizione e liquidazione delle spese giudiziarie
Art. 104 Decisione sulle spese giudiziarie
1Il giudice statuisce sulle spese giudiziarie di regola nella decisione finale.
2In caso di decisione incidentale (art. 237) possono essere ripartite le spese giudiziarie insorte fino a tal momento.
3In caso di provvedimenti cautelari la decisione sulle relative spese giudiziarie può essere rinviata al giudizio sul merito.
4In caso di giudizio di rinvio l’autorità giudiziaria superiore può decidere di lasciare alla giurisdizione inferiore la ripartizione delle spese giudiziarie della procedura di ricorso.
Art. 105 Determinazione e ripartizione delle spese giudiziarie
Art. 106 Principi di ripartizione
1Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l’attore; in caso di acquiescenza all’azione, il convenuto.
2In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l’esito della procedura.
3Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie. Può anche decidere che tutte rispondano solidalmente.
Art. 107 Ripartizione secondo equità
1Il giudice può prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità se:
- a.
- l’azione è stata sostanzialmente accolta, ma non nell’entità delle conclusioni, e l’ammontare della pretesa dipendeva dall’apprezzamento del giudice o era difficilmente quantificabile;
- b.
- una parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio;
- c.
- si tratta di una causa del diritto di famiglia;
- d.
- si tratta di una causa in materia di unione domestica registrata;
- e.
- la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva di oggetto e la legge non prevede altrimenti;
- f.
- altre circostanze speciali fanno apparire iniqua una ripartizione secondo l’esito della procedura.
2Per motivi d’equità, le spese processuali non causate né da una parte né da terzi possono essere poste a carico del Cantone.
Art. 108 Spese giudiziarie inutili
Le spese giudiziarie inutili sono a carico di chi le ha causate.
Art. 109 Ripartizione in caso di transazione giudiziaria
1In caso di transazione giudiziaria, ogni parte si assume le spese giudiziarie secondo quanto pattuito nella transazione medesima.
2Le spese sono ripartite secondo gli articoli 106–108 se:
- a.
- la transazione è silente in merito;
- b.
- la ripartizione pattuita grava unilateralmente una parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio.
Art. 110 Impugnazione
La decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo.
Art. 111 Liquidazione delle spese giudiziarie
1Le spese processuali sono compensate con gli anticipi prestati dalle parti. L’eventuale scoperto è a carico di chi è condannato a pagare le spese.
2La parte condannata a pagare le spese deve rimborsare all’altra gli anticipi prestati e pagarle le ripetibili assegnate dal giudice.
3Sono fatte salve le disposizioni sul gratuito patrocinio.
Art. 112 Dilazione, condono, prescrizione e interessi delle spese processuali
1Per il pagamento delle spese processuali il giudice può concedere una dilazione o, in caso di indigenza permanente, il condono.
2I crediti relativi alle spese processuali si prescrivono in dieci anni dalla chiusura del procedimento.
3L’interesse di mora è del 5 per cento.
Capitolo 3: Normative speciali in materia di spese
Art. 113 Procedura di conciliazione
1Nella procedura di conciliazione non sono assegnate ripetibili. È fatta salva l’indennità di gratuito patrocinio a carico del Cantone.
2Nella procedura di conciliazione non sono addossate spese processuali per le controversie:
- a.
- secondo la legge federale del 24 marzo 19951 sulla parità dei sessi;
- b.
- secondo la legge del 13 dicembre 20022 sui disabili;
- c.
- in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo;
- d.
- derivanti da un rapporto di lavoro come pure secondo la legge del 6 ottobre 19893 sul collocamento, fino a un valore litigioso di 30 000 franchi;
- e.
- secondo la legge del 17 dicembre 19934 sulla partecipazione;
- f.
- derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 19945 sull’assicurazione malattie.
Art. 114 Procedura decisionale
Nella procedura decisionale non sono addossate spese processuali per le controversie:
- a.
- secondo la legge federale del 24 marzo 19951 sulla parità dei sessi;
- b.
- secondo la legge del 13 dicembre 20022 sui disabili;
- c.
- derivanti da un rapporto di lavoro come pure secondo la legge del 6 ottobre 19893 sul collocamento, fino a un valore litigioso di 30 000 franchi;
- d.
- secondo la legge del 17 dicembre 19934 sulla partecipazione;
- e.
- derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 19945 sull’assicurazione malattie;
- f.6
- per violenze, minacce o insidie secondo l’articolo 28b CC7 o riguardanti la sorveglianza elettronica secondo l’articolo 28c CC.
1 RS 151.1
2 RS 151.3
3 RS 823.11
4 RS 822.14
5 RS 832.10
6 Introdotta dal n. I 2 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 2273; FF 2017 6267).
7 RS 210
Art. 115 Condanna alle spese
1In caso di malafede o temerarietà processuali, le spese processuali possono essere addossate a una parte anche nelle procedure gratuite.
2Per le controversie di cui all’articolo 114 lettera f le spese processuali possono essere addossate alla parte soccombente se contro di essa è stato ordinato un divieto secondo l’articolo 28b CC1 o una sorveglianza elettronica secondo l’articolo 28c CC.2
1 RS 210
2 Introdotto dal n. I 2 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 2273; FF 2017 6267).
Art. 116 Esenzione dalle spese secondo il diritto cantonale
Capitolo 4: Gratuito patrocinio
Art. 117 Diritto
Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque:
- a.
- sia sprovvisto dei mezzi necessari; e
- b.
- la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo.
Art. 118 Estensione
1Il gratuito patrocinio comprende:
- a.
- l’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;
- b.
- l’esenzione dalle spese processuali;
- c.
- la designazione di un patrocinatore d’ufficio, se necessario per tutelare i diritti dell’interessato, segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato; il patrocinatore può essere designato già per la preparazione del processo.
2Il gratuito patrocinio può essere concesso integralmente o in parte.
3Il gratuito patrocinio non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte.
Art. 119 Istanza e procedura
1L’istanza di gratuito patrocinio può essere proposta prima o durante la pendenza della causa.
2L’instante deve esporre la sua situazione reddituale e patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prova che intende proporre. Può indicare nell’istanza il nome del patrocinatore desiderato.
3Il giudice decide sull’istanza in procedura sommaria. La controparte può essere sentita. La controparte deve essere comunque sentita se il gratuito patrocinio comporta la dispensa dal prestare cauzione per le ripetibili.
4In casi eccezionali il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto retroattivo.
5In sede di ricorso l’istanza di gratuito patrocinio può essere riproposta.
6Tranne in caso di malafede o temerarietà, nella procedura di gratuito patrocinio non vengono prelevate spese processuali.
Art. 120 Revoca del gratuito patrocinio
Il giudice revoca il gratuito patrocinio se le condizioni per la sua concessione non sono più o non sono mai state adempiute.
Art. 121 Impugnazione
Le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo.
Art. 122 Liquidazione delle spese giudiziarie
1Se la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio risulta soccombente, le spese giudiziarie sono liquidate come segue:
- a.
- il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone;
- b.
- le spese processuali sono a carico del Cantone;
- c.
- alla controparte sono restituiti gli anticipi da essa versati;
- d.
- la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio deve pagare le ripetibili alla controparte.
2Se la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio risulta vincente e le ripetibili non possono o non potranno presumibilmente essere riscosse presso la controparte, il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone. A pagamento avvenuto, la pretesa passa al Cantone.
Titolo nono: Direzione del processo, atti processuali e termini
Capitolo 1: Direzione del processo
Art. 124 Principi
1Il giudice dirige il processo. Prende le necessarie disposizioni ordinatorie onde preparare e attuare speditamente il procedimento.
2La direzione del processo può essere affidata a un solo membro del tribunale.
3Il giudice può tentare in ogni momento di conciliare le parti.
Art. 125 Semplificazione del processo
Per semplificare il processo il giudice può segnatamente:
- a.
- limitare il procedimento a singole questioni o conclusioni;
- b.
- ordinare la disgiunzione della causa nelle sue eventuali singole azioni;
- c.
- ordinare la congiunzione di più cause;
- d.
- rinviare la domanda riconvenzionale a un procedimento separato.
Art. 126 Sospensione del procedimento
1Il giudice può sospendere il procedimento se motivi d’opportunità lo richiedono. Il procedimento può essere in particolare sospeso quando la decisione dipende dall’esito di un altro procedimento.
2La decisione di sospensione è impugnabile mediante reclamo.
Art. 127 Rimessione in caso di connessione di cause
1Se davanti a giudici diversi sono pendenti più azioni materialmente connesse, il giudice successivamente adito può disporre la rimessione della causa pendente presso di lui a quello preventivamente adito, se questi vi acconsente.
2La decisione di rimessione è impugnabile mediante reclamo.
Art. 128 Disciplina nel processo e malafede o temerarietà processuali
1Chiunque, durante il procedimento dinanzi al giudice, offende le convenienze o turba l’andamento della causa è punito con l’ammonimento o con la multa disciplinare fino a 1000 franchi. Il giudice può inoltre ordinarne l’allontanamento.
2Per l’esecuzione di quanto da lui disposto, il giudice può far capo alla polizia.
3In caso di malafede o temerarietà processuali, la parte e il suo patrocinatore possono essere puniti con la multa disciplinare fino a 2000 franchi e, in caso di recidiva, fino a 5000 franchi.
4La multa disciplinare è impugnabile mediante reclamo.
Capitolo 2: Forma degli atti processuali
Sezione 1: Lingua del procedimento
Art. 129
Il procedimento si svolge nella lingua ufficiale del Cantone. In presenza di più lingue ufficiali i Cantoni emanano le necessarie disposizioni.
Sezione 2: Atti scritti delle parti
Art. 130 Forma
1Gli atti di causa devono essere trasmessi al giudice in forma cartacea o elettronica. Devono essere firmati.
2In caso di trasmissione per via elettronica, l’atto scritto deve essere munito di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 20162 sulla firma elettronica. Il Consiglio federale disciplina:
- a.
- il formato dell’atto scritto e dei relativi allegati;
- b.
- le modalità di trasmissione;
- c.
- le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. II 5 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF2014 913).
2 RS 943.03
Art. 131 Numero delle copie
Gli atti e allegati allestiti in forma cartacea devono essere presentati in un numero di copie sufficiente per poter essere consegnati al giudice e a ciascuna delle controparti; altrimenti il giudice può assegnare un termine suppletorio per provvedere in tal senso o far approntare le necessarie copie a spese della parte.
Art. 132 Atti viziati da carenze formali o da condotta processuale querulomane o altrimenti abusiva
1Carenze formali quali la mancata sottoscrizione dell’atto o la mancanza della procura vanno sanate entro il termine fissato dal giudice. Altrimenti, l’atto si considera non presentato.
2Lo stesso vale per gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili o prolissi.
3Gli atti scritti dovuti a condotta processuale querulomane o altrimenti abusiva sono rinviati al mittente senz’altra formalità.
Sezione 3: Citazione
Art. 133 Contenuto
La citazione contiene:
- a.
- il nome e l’indirizzo della persona citata;
- b.
- l’oggetto della causa e le parti;
- c.
- la qualità nella quale la persona è citata;
- d.
- il luogo, la data e l’ora della prevista comparizione;
- e.
- l’atto processuale per il quale la persona è citata;
- f.
- le conseguenze in caso di mancata comparizione;
- g.
- la data della citazione medesima e la firma dell’autorità citante.
Art. 134 Termine
Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione deve essere spedita almeno dieci giorni prima della data della prevista comparizione.
Art. 135 Rinvio della comparizione
Il giudice può rinviare la comparizione per sufficienti motivi:
- a.
- d’ufficio; oppure
- b.
- su richiesta tempestiva.
Sezione 4: Notificazioni giudiziarie
Art. 136 Documenti soggetti a notificazione
Il tribunale notifica alle persone interessate segnatamente:
- a.
- le citazioni;
- b.
- le proprie ordinanze e decisioni;
- c.
- gli atti scritti della controparte.
Art. 137 In caso di rappresentanza
Se una parte è rappresentata, le notificazioni sono fatte al rappresentante.
Art. 138 Forma
1La notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.
2La notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno 16 anni. Sono fatti salvi i casi in cui il giudice dispone che un documento sia notificato personalmente al destinatario.
3La notificazione è pure considerata avvenuta:
- a.
- in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione;
- b.
- in caso di notificazione in mani proprie, quando il destinatario rifiuta la consegna e il latore ne attesta il rifiuto, il giorno del rifiuto.
4Se non si tratta di citazioni, ordinanze o decisioni, la notificazione può avvenire anche per invio postale ordinario.
Art. 139 Notificazione per via elettronica
1Con il consenso del diretto interessato, le citazioni, le ordinanze e le decisioni possono essere notificate per via elettronica. Devono essere munite di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 20162 sulla firma elettronica.
2Il Consiglio federale disciplina:
- a.
- la firma da utilizzare;
- b.
- il formato delle citazioni, delle ordinanze e delle decisioni nonché dei relativi allegati;
- c.
- le modalità di trasmissione;
- d.
- il momento in cui la citazione, l’ordinanza o la decisione è considerata notificata.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. II 5 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF2014 913).
2 RS 943.03
Art. 140 Recapito
Il giudice può invitare le parti con domicilio o sede all’estero a designare un recapito in Svizzera.
Art. 141 Notificazione per via edittale
1La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale o nel Foglio ufficiale svizzero di commercio se:
- a.
- il luogo di dimora del destinatario è sconosciuto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche;
- b.
- una notificazione è impossibile o dovesse comportare difficoltà straordinarie;
- c.
- una parte con domicilio o sede all’estero non ha designato un recapito in Svizzera nonostante l’invito rivoltole dal giudice.
2La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.
Capitolo 3: Termini, inosservanza e restituzione
Sezione 1: Termini
Art. 142 Decorrenza e computo
1I termini la cui decorrenza dipende da una comunicazione o dal verificarsi di un evento decorrono a partire dal giorno successivo.
2Il termine fissato in mesi scade, nell’ultimo mese, il giorno corrispondente per numero a quello della decorrenza. Mancando tale giorno nell’ultimo mese, il termine scade l’ultimo giorno di detto mese.
3Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno che nel luogo del tribunale è riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente.
Art. 143 Osservanza
1Gli atti scritti devono essere consegnati al tribunale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera il più tardi l’ultimo giorno del termine.
2In caso di trasmissione per via elettronica, per l’osservanza di un termine fa stato il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.1
3Il termine per un pagamento al tribunale è osservato se l’importo dovuto è versato alla posta svizzera, oppure addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del tribunale, il più tardi l’ultimo giorno del termine.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. II 5 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF2014 913).
Art. 144 Proroga
Art. 145 Sospensione dei termini
1I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:
- a.
- dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
- b.
- dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
- c.
- dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
2Questa sospensione dei termini non vale per:
- a.
- la procedura di conciliazione;
- b.
- la procedura sommaria.
3Le parti sono rese attente alle eccezioni di cui al capoverso 2.
4Sono fatte salve le disposizioni della LEF1 sulle ferie e sospensioni.
Art. 146 Effetti della sospensione dei termini
Sezione 2: Inosservanza e restituzione
Art. 147 Inosservanza e sue conseguenze
1Vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie tempestivamente un atto processuale oppure, benché citata, non compare.
2Salvo che la legge disponga altrimenti, la procedura continua il suo corso senza l’atto processuale così omesso.
3Il giudice rende attente le parti alle conseguenze dell’inosservanza di un termine.
Art. 148 Restituzione
1Ad istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura.
2La domanda deve essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza.
3Se vi è è già stata pronuncia del giudice, la restituzione del termine non può più essere domandata trascorsi sei mesi dal passaggio in giudicato.
Art. 149 Procedura di restituzione
Il giudice dà alla controparte l’opportunità di presentare le proprie osservazioni e decide definitivamente.
Titolo decimo: Prova
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 150 Oggetto della prova
Art. 151 Fatti notori
I fatti di pubblica notorietà o comunque noti al giudice, come pure le nozioni di fatto della comune esperienza non devono essere provati.
Art. 152 Diritto alla prova
1Ogni parte può pretendere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte.
2Il giudice prende in considerazione mezzi di prova ottenuti illecitamente soltanto se l’interesse all’accertamento della verità prevale.
Art. 153 Prove raccolte d’ufficio
Art. 154 Ordinanze sulle prove
Prima dell’assunzione delle prove sono emanate le necessarie ordinanze sulle prove. Nelle stesse sono segnatamente indicati i mezzi di prova ammessi ed è stabilito a quale parte incombe la prova o la controprova riguardo a dati fatti. Le ordinanze sulle prove possono essere modificate o completate in ogni tempo.
Art. 155 Assunzione delle prove
1L’assunzione delle prove può essere delegata a uno o più membri del tribunale.
2L’assunzione delle prove avviene tuttavia a cura dell’intero tribunale se una parte lo richiede per gravi motivi.
3Le parti hanno il diritto di partecipare all’assunzione delle prove.
Art. 156 Tutela di interessi degni di protezione
Se l’assunzione delle prove rischia di pregiudicare interessi degni di protezione di una parte o di terzi, come in particolare segreti d’affari, il giudice prende i provvedimenti necessari a loro tutela.
Art. 157 Libero apprezzamento delle prove
Il giudice fonda il proprio convincimento apprezzando liberamente le prove.
Art. 158 Assunzione di prove a titolo cautelare
1Il giudice procede all’assunzione di prove a titolo cautelare qualora:
- a.
- la legge autorizzi una parte a richiederla; oppure
- b.
- la parte instante renda verosimile che i mezzi di prova siano esposti a pericolo o che sussista un interesse degno di protezione.
2Si applicano le disposizioni in materia di provvedimenti cautelari.
Art. 159 Organi di persone giuridiche
Se una persona giuridica è parte, nella procedura probatoria i suoi organi sono trattati come una parte.
Capitolo 2: Obbligo di cooperazione e diritto di rifiutarsi di cooperare
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 160 Obbligo di cooperazione
1Le parti e i terzi sono tenuti a cooperare all’assunzione delle prove. Devono in particolare:
- a.
- in qualità di parte o testimone, dire la verità;
- b.1
- produrre documenti; sono eccettuati i documenti inerenti ai contatti tra una parte o un terzo e un avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio o un consulente in brevetti ai sensi dell’articolo 2 della legge del 20 marzo 20092 sui consulenti in brevetti;
- c.
- tollerare l’ispezione oculare della loro persona o dei loro beni da parte di un consulente tecnico.
2Il giudice decide secondo il proprio apprezzamento in merito all’obbligo di cooperazione dei minori. Prende in considerazione il bene del minore.
3I terzi tenuti a cooperare hanno diritto a un adeguato indennizzo.
1 Nuovo testo giusta n. I 4 della LF del 28 set. 2012 che adegua disposizioni di diritto procedurale sul segreto professionale degli avvocati, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 847; FF 2011 7255).
2 RS 935.62
Art. 161 Informazione
1Il giudice informa le parti e i terzi sull’obbligo di cooperazione, sul diritto di rifiutarsi di cooperare e sulle conseguenze in caso di mancata cooperazione.
2Le prove assunte senza che le parti o i terzi siano stati informati sul diritto di rifiutarsi di cooperare non possono essere prese in considerazione, eccetto che l’interessato vi acconsenta o che il rifiuto non sarebbe stato legittimo.
Art. 162 Legittimo rifiuto di cooperare
Dal legittimo rifiuto di cooperare di una parte o di un terzo il giudice non può evincere nulla quanto al fatto da provare.
Sezione 2: Rifiuto di cooperare delle parti
Art. 163 Diritto di rifiuto
1Una parte può rifiutarsi di cooperare qualora:
- a.
- esponesse al rischio di essere sottoposta a un procedimento penale o di dover rispondere civilmente una persona a lei vicina ai sensi dell’articolo 165;
- b.
- si rendesse colpevole di violazione di un segreto secondo l’articolo 321 del Codice penale1 (CP); sono eccettuati i revisori; l’articolo 166 capoverso 1 lettera b, terza frase, si applica per analogia.
2I depositari di altri segreti legalmente protetti possono rifiutarsi di cooperare qualora rendano verosimile che l’interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all’accertamento della verità.
Art. 164 Rifiuto indebito
Se una parte si rifiuta indebitamente di cooperare, il giudice ne tiene conto nell’apprezzamento delle prove.
Sezione 3: Rifiuto di cooperare dei terzi
Art. 165 Diritto assoluto di rifiuto
1Possono rifiutarsi di prestare qualsivoglia cooperazione:
- a.
- il coniuge o ex coniuge e il convivente di fatto di una parte;
- b.
- chi ha figli in comune con una parte;
- c.
- chi è in rapporto di parentela o affinità in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado incluso, con una parte;
- d.
- i genitori affilianti, gli affiliati e i fratelli o sorelle affiliati di una parte;
- e.1
- il tutore o curatore di una parte.
2L’unione domestica registrata è equiparata al matrimonio.
3I fratellastri e sorellastre sono equiparati ai fratelli e sorelle.
1 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 3 della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 1739; FF 2006 6593; RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 166 Diritto relativo di rifiuto
1Un terzo può rifiutarsi di cooperare:
- a.
- all’accertamento di fatti che potessero esporre lui stesso oppure una persona a lui vicina ai sensi dell’articolo 165 al rischio di essere sottoposto a un procedimento penale o di dover rispondere civilmente;
- b.
- nella misura in cui si rendesse colpevole della violazione di un segreto secondo l’articolo 321 CP1; sono eccettuati i revisori; tranne gli avvocati e gli ecclesiastici, è tuttavia tenuto a cooperare il terzo che sottostà a un obbligo di denuncia o è stato liberato dal segreto, salvo che renda verosimile che l’interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all’accertamento della verità;
- c.
- all’accertamento di fatti confidatigli nella sua qualità ufficiale o di cui è venuto a conoscenza nell’esercizio della sua funzione, se è un funzionario ai sensi dell’articolo 110 capoverso 32 CP o membro di un’autorità; egli è però tenuto a deporre se sottostà a un obbligo di denuncia o è stato autorizzato a deporre dall’autorità a lui preposta;
- d.3
- quando fosse chiamato a deporre in merito a fatti di cui è venuto a conoscenza nell’ambito della sua attività di difensore civico, di consulente matrimoniale o familiare, oppure di mediatore;
- e.
- all’accertamento dell’identità dell’autore o all’accertamento del contenuto e delle fonti delle sue proprie informazioni, se è una persona che si occupa professionalmente della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico oppure un suo ausiliare.
2I detentori di altri segreti protetti dalla legge possono rifiutarsi di cooperare se rendono verosimile che l’interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all’accertamento della verità.
3Sono fatte salve le disposizioni speciali concernenti la comunicazione di dati previste dalla legislazione in materia di assicurazioni sociali.
1 RS 311.0
2 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
3 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).
Art. 167 Rifiuto indebito
1Se il terzo si rifiuta indebitamente di cooperare, il giudice può:
- a.
- infliggergli una multa disciplinare fino a 1000 franchi;
- b.
- pronunciare la comminatoria penale secondo l’articolo 292 CP1;
- c.
- ordinare l’esecuzione coattiva;
- d.
- addossargli le spese giudiziarie causate dal rifiuto.
2L’inosservanza di un termine o la mancata comparizione ha le stesse conseguenze del rifiuto indebito di cooperare.
3Il terzo può impugnare la decisione del giudice mediante reclamo.
Capitolo 3: Mezzi di prova
Sezione 1: Mezzi di prova ammessi
Art. 168
1Sono ammessi come mezzi di prova:
- a.
- la testimonianza;
- b.
- i documenti;
- c.
- l’ispezione oculare;
- d.
- la perizia;
- e.
- le informazioni scritte;
- f.
- l’interrogatorio e le deposizioni delle parti.
2Sono fatte salve le disposizioni concernenti gli interessi dei figli nelle cause del diritto di famiglia.
Sezione 2: Testimonianza
Art. 169 Oggetto
Chi non è parte può testimoniare sui fatti che ha percepito in modo diretto.
Art. 170 Citazione
Art. 171 Forma dell’esame testimoniale
1Prima dell’audizione il testimone è esortato a dire la verità; se ha già compiuto i 14 anni, è inoltre reso attento alle conseguenze penali della falsa testimonianza (art. 307 CP1).
2Il giudice esamina ogni testimone singolarmente, senza la presenza degli altri; è fatta salva la procedura del confronto.
3Il testimone si esprime liberamente; il giudice può autorizzarlo a far uso di note scritte.
4Il giudice non consente al testimone di presenziare ad altre udienze fintanto che non lo ritenga pienamente escusso.
Art. 172 Contenuto dell’esame testimoniale
Il giudice interroga il testimone:
- a.
- sui suoi dati personali;
- b.
- sulle sue relazioni personali con le parti, come pure su altre circostanze che potrebbero avere rilevanza per la credibilità della sua deposizione;
- c.
- sui fatti di causa da lui constatati.
Art. 173 Domande completive
Le parti possono chiedere che siano poste al testimone domande completive o, con l’accordo del giudice, porgliele direttamente.
Art. 174 Confronto
Il testimone può essere messo a confronto con altri testimoni e con le parti.
Art. 175 Testimonianza peritale
A un testimone con conoscenze peritali il giudice può altresì porre domande atte ad apprezzare i fatti di causa.
Art. 176 Verbale
1Le deposizioni sono verbalizzate nel loro contenuto essenziale e quindi lette o date da leggere al testimone e da questi firmate. Se una parte lo chiede, sono messe a verbale anche le domande completive proposte dalle parti, ma non ammesse dal giudice.1
2Le deposizioni possono inoltre essere registrate anche su supporto sonoro o video oppure mediante altri strumenti tecnici appropriati.
3Se durante un’udienza le deposizioni sono registrate mediante strumenti tecnici secondo il capoverso 2, il giudice unico, il collegio giudicante o il membro dello stesso che procede all’esame testimoniale può rinunciare a leggere o a dare da leggere il verbale al testimone e a farglielo firmare. Le registrazioni sono acquisite agli atti e conservate assieme al verbale.2
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 28 set. 2012 (Disposizioni sulla verbalizzazione), in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 851; FF 2012 5043 5055).
2 Introdotto dal n. I 1 della LF del 28 set. 2012 (Disposizioni sulla verbalizzazione), in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 851; FF 2012 5043 5055).
Sezione 3: Documenti
Art. 177 Definizione
Sono documenti gli atti come scritti, disegni, piani, fotografie, film, registrazioni sonore, archivi elettronici e simili, idonei a provare fatti giuridicamente rilevanti.
Art. 178 Autenticità
La parte che si prevale di un documento deve provarne l’autenticità, qualora la stessa sia contestata dalla controparte; la contestazione dev’essere sufficientemente motivata.
Art. 179 Forza probatoria dei registri e documenti pubblici
I registri pubblici e i documenti pubblici fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l’inesattezza del loro contenuto.
Art. 180 Produzione
1Il documento può essere prodotto in copia. Se vi è motivo di dubitare dell’autenticità, il giudice o una parte può esigere la produzione dell’originale o di una copia certificata autentica.
2In presenza di un documento voluminoso deve essere specificato quale sua parte è rilevante per la causa.
Sezione 4: Ispezione oculare
Art. 181 Modo di procedere
1Il giudice può, ad istanza di parte o d’ufficio, ordinare un’ispezione oculare per avere una diretta percezione dei fatti oppure per meglio comprendere le circostanze della causa.
2Il giudice può invitare testimoni o periti a presenziare all’ispezione.
3L’ispezione si svolge in tribunale se l’oggetto da ispezionare può esservi portato senza inconvenienti.
Art. 182 Verbale
L’ispezione è verbalizzata. Se del caso il verbale è completato con piani, disegni, fotografie o altri supporti tecnici.
Sezione 5: Perizia
Art. 183 Principi
1Il giudice può, ad istanza di parte o d’ufficio, chiedere una o più perizie. Sente dapprima le parti.
2Ai periti si applicano i motivi di ricusazione previsti per chi opera in seno a un’autorità giudiziaria.
3Qualora faccia capo a conoscenze specialistiche interne al tribunale, il giudice deve preventivamente informarne le parti e dar loro la possibilità di esprimersi.
Art. 184 Diritti e doveri del perito
1Il perito è tenuto alla verità e deve presentare tempestivamente la propria perizia.
2Il giudice rende attento il perito sulla punibilità di una falsa perizia in base all’articolo 307 CP1 e sulla punibilità della violazione del segreto d’ufficio in base all’articolo 320 CP, nonché sulle conseguenze dell’inosservanza dei termini assegnatigli e sulle conseguenze del carente adempimento del mandato.
3Il perito ha diritto d’essere remunerato. La decisione del giudice sulla remunerazione del perito è impugnabile mediante reclamo.
Art. 185 Mandato
1Il giudice dà al perito le istruzioni necessarie e gli illustra, per scritto o nel corso dell’udienza, i quesiti sottopostigli.
2Dà modo alle parti di esprimersi sui quesiti sottoposti al perito e di proporre modifiche od aggiunte.
3Mette a disposizione del perito gli atti necessari e gli assegna un termine per la presentazione della perizia.
Art. 186 Accertamenti del perito
1Il perito può, con l’accordo del giudice, eseguire propri accertamenti. Essi devono essere specificati nella perizia.
2Ad istanza di parte o d’ufficio, il giudice può ordinare che gli accertamenti del perito siano rieseguiti secondo la procedura per l’assunzione delle prove.
Art. 187 Presentazione della perizia
1Il giudice può ordinare la presentazione di una perizia orale o scritta. Può inoltre far obbligo al perito di illustrare nel corso di un’udienza la perizia scritta.
2La perizia orale è verbalizzata in applicazione analogica dell’articolo 176.
3Se sono stati nominati più periti, ciascuno di essi presenta una propria perizia, salvo che il giudice disponga altrimenti.
4Il giudice dà modo alle parti di chiedere la delucidazione o un completamento della perizia.
Art. 188 Ritardi e carenze
1Se il perito non presenta la perizia nel termine assegnatogli, il giudice può revocargli il mandato e nominare un nuovo perito.
2Il giudice può, ad istanza di parte o d’ufficio, ordinare il completamento o la delucidazione di una perizia incompleta, poco chiara o non sufficientemente motivata oppure può far capo a un nuovo perito.
Art. 189 Perizia di un arbitratore
1Le parti possono convenire di far allestire da un arbitratore una perizia su fatti controversi.
2Per la forma dell’accordo fa stato l’articolo 17 capoverso 2.
3La perizia dell’arbitratore vincola il giudice riguardo ai fatti ivi accertati se:
- a.
- le parti possono disporre liberamente circa il rapporto giuridico;
- b.
- nei confronti dell’arbitratore non erano dati motivi di ricusazione; e
- c.
- la perizia è stata allestita in modo imparziale e non è manifestamente errata.
Sezione 6: Informazioni scritte
Sezione 7: Interrogatorio e deposizioni delle parti
Art. 191 Interrogatorio delle parti
1Il giudice può interrogare una o entrambe le parti sui fatti giuridicamente rilevanti.
2Prima dell’interrogatorio la parte è esortata a dire la verità e avvertita che in caso di dichiarazione deliberatamente mendace potrà essere punita con una multa disciplinare fino a 2000 franchi e, in caso di recidiva, fino a 5000 franchi.
Art. 192 Deposizioni delle parti
1Il giudice può, d’ufficio e con comminatoria di pena, obbligare a deporre una o entrambe le parti.
2Prima della deposizione, la parte è esortata a dire la verità e resa attenta alle conseguenze penali di una falsa dichiarazione in giudizio (art. 306 CP1).
Art. 193 Verbale
Alla verbalizzazione dell’interrogatorio e delle deposizioni delle parti si applica per analogia l’articolo 176.
Titolo undicesimo: Assistenza giudiziaria tra tribunali svizzeri
Art. 194 Principio
1I tribunali sono tenuti a prestarsi assistenza giudiziaria.
2Essi comunicano direttamente tra loro1.
1 L’autorità giudiziaria svizzera territorialmente competente per le commissioni rogatorie può essere trovata in internet al seguente indirizzo: www.elorge.admin.ch.
Art. 195 Atti processuali eseguiti direttamente in un altro Cantone
Ogni tribunale può esperire anche da sé i necessari atti processuali in un altro Cantone; può in particolare tenere udienze e assumere prove.
Art. 196 Assistenza giudiziaria
1Ogni tribunale può chiedere assistenza giudiziaria. La rogatoria può essere formulata nella lingua ufficiale del tribunale richiedente o richiesto.
2Il tribunale richiesto comunica al tribunale richiedente e alle parti dove e quando verrà eseguito l’atto processuale richiesto.
3Il tribunale richiesto può farsi rimborsare le spese.
Parte seconda: Disposizioni speciali
Titolo primo: Tentativo di conciliazione
Capitolo 1: Campo d’applicazione e autorità di conciliazione
Art. 197 Principio
La procedura decisionale è preceduta da un tentativo di conciliazione davanti a un’autorità di conciliazione.
Art. 198 Eccezioni
La procedura di conciliazione non ha luogo:
- a.
- nella procedura sommaria;
- abis.1
- nelle azioni per violenze, minacce o insidie secondo l’articolo 28b CC2 o riguardanti una sorveglianza elettronica secondo l’articolo 28c CC;
- b.
- nelle cause sullo stato delle persone;
- bbis.3
- nelle cause sul mantenimento e sulle altre questioni riguardanti i figli, se uno dei genitori si è rivolto all’autorità di protezione dei minori prima che fosse promossa la causa (art. 298b e 298d CC4);
- c.
- nelle cause di divorzio;
- d.5
- nelle cause di scioglimento e di annullamento dell’unione domestica registrata;
- e.
- nelle seguenti cause rette dalla LEF6:
- 1.
- azione di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF),
- 2.
- azione d’accertamento (art. 85a LEF),
- 3.
- azione di rivendicazione (art. 106–109 LEF),
- 4.
- azione di partecipazione (art. 111 LEF),
- 5.
- azione di rivendicazione di terzi e di rivendicazione della massa (art. 242 LEF),
- 6.
- azione di contestazione della graduatoria (art. 148 e 250 LEF),
- 7.
- azione d’accertamento del ritorno a miglior fortuna (art. 265a LEF),
- 8.
- azione di reintegrazione di oggetti vincolati al diritto di ritenzione (art. 284 LEF);
- f.
- nelle controversie per cui gli articoli 5 e 6 del presente Codice prevedono il giudizio in istanza cantonale unica;
- g.
- in caso di intervento principale, di domanda riconvenzionale e di azione di chiamata in causa;
- h.
- allorché il giudice ha impartito un termine per proporre azione.
1 Introdotta dal n. I 2 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 2273; FF 2017 6267).
2 RS 210
3 Introdotta dall’all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).
4 RS 210
5 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 25 set. 2015 (Rappresentanza professionale nel procedimento esecutivo), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3643; FF 2014 7505).
6 RS 281.1
Art. 199 Rinuncia delle parti
1Nelle controversie patrimoniali con un valore litigioso non inferiore a 100 000 franchi le parti possono convenire di rinunciare alla procedura di conciliazione.
2L’attore può inoltre rinunciare unilateralmente alla procedura di conciliazione:
- a.
- in caso di domicilio o sede all’estero del convenuto;
- b.
- quando il convenuto è di ignota dimora;
- c.
- nelle controversie secondo la legge federale del 24 marzo 19951 sulla parità dei sessi.
Art. 200 Autorità paritetiche di conciliazione
1Nelle controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali l’autorità di conciliazione è composta di un presidente e di una rappresentanza paritetica.
2Nelle controversie secondo la legge federale del 24 marzo 19951 sulla parità dei sessi l’autorità di conciliazione è composta di un presidente e di una rappresentanza paritetica di datori di lavoro e lavoratori, del settore pubblico e privato; ambo i sessi vi devono essere pariteticamente rappresentati.
Art. 201 Compiti dell’autorità di conciliazione
1L’autorità di conciliazione cerca, in un’udienza senza formalità, di conciliare le parti. Se serve alla composizione della lite, nel tentativo di conciliazione possono essere incluse anche questioni litigiose estranee alla causa.
2Nelle controversie di cui all’articolo 200 l’autorità di conciliazione presta anche consulenza giuridica.
Capitolo 2: Procedura
Art. 202 Promozione
1La procedura di conciliazione è promossa mediante istanza. L’istanza può essere proposta nelle forme previste dall’articolo 130 oppure oralmente mediante dichiarazione a verbale presso l’autorità di conciliazione.
2Nell’istanza devono essere indicati la controparte, la domanda e l’oggetto litigioso.
3L’autorità di conciliazione notifica senza indugio l’istanza alla controparte e nel contempo cita le parti all’udienza di conciliazione.
4Nelle controversie di cui all’articolo 200, qualora entri in linea di conto una proposta di giudizio ai sensi dell’articolo 210 o una sua decisione nel merito secondo l’articolo 212, l’autorità di conciliazione può eccezionalmente disporre che si proceda a uno scambio di scritti.
Art. 203 Udienza
1L’udienza di conciliazione ha luogo entro due mesi dal ricevimento dell’istanza o dalla chiusura dello scambio di scritti.
2L’autorità di conciliazione prende visione degli eventuali documenti e può procedere a un’ispezione oculare. Se entra in linea di conto una proposta di giudizio ai sensi dell’articolo 210 o una sua decisione nel merito secondo l’articolo 212, può avvalersi anche degli altri mezzi di prova, sempre che il procedimento non ne risulti eccessivamente ritardato.
3L’udienza non è pubblica. Se sussiste un interesse pubblico, nelle controversie secondo l’articolo 200 l’autorità di conciliazione può tuttavia, in tutto o in parte, disporre altrimenti.
4Con l’accordo delle parti, l’autorità di conciliazione può tenere più udienze. La procedura dev’essere però chiusa entro 12 mesi.
Art. 204 Comparizione personale
1Le parti devono comparire personalmente all’udienza di conciliazione.
2Possono farsi assistere da patrocinatori o da persone di fiducia.
3Non è tenuto a comparire personalmente e può farsi rappresentare:
- a.
- chi è domiciliato fuori Cantone o all’estero;
- b.
- chi è impedito a seguito di malattia, età avanzata o per altri motivi gravi;
- c.
- nelle controversie secondo l’articolo 243, il datore di lavoro o assicuratore che delega un suo dipendente oppure il locatore che delega l’amministratore dell’immobile, a condizione che tali delegati siano stati autorizzati per scritto a concludere una transazione.
4La controparte dev’essere previamente informata della rappresentanza.
Art. 205 Natura confidenziale della procedura
Art. 206 Mancata comparizione delle parti
1Se l’attore ingiustificatamente non compare, l’istanza di conciliazione è considerata ritirata e la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d’oggetto.
2Se il convenuto ingiustificatamente non compare, l’autorità di conciliazione procede come in caso di mancata conciliazione (art. 209–212).
3Se entrambe le parti ingiustificatamente non compaiono, la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d’oggetto.
Art. 207 Spese della procedura di conciliazione
1Le spese della procedura di conciliazione sono addossate all’attore:
- a.
- se l’attore ritira l’istanza di conciliazione;
- b.
- se la causa è stralciata dal ruolo per mancata comparizione;
- c.
- in caso di rilascio dell’autorizzazione ad agire.
2Con l’inoltro della causa le spese sono rinviate al giudizio di merito.
Capitolo 3: Intesa e autorizzazione ad agire
Art. 208 Avvenuta conciliazione
1Se si giunge a un’intesa, l’autorità di conciliazione verbalizza la transazione, l’acquiescenza o la desistenza incondizionata e le parti sottoscrivono il verbale. Ogni parte riceve un esemplare del verbale.
2La transazione, l’acquiescenza o la desistenza incondizionata hanno l’effetto di una decisione passata in giudicato.
Art. 209 Autorizzazione ad agire
1Se non si giunge a un’intesa, l’autorità di conciliazione verbalizza la mancata conciliazione e rilascia l’autorizzazione ad agire:
- a.
- in caso di contestazione dell’aumento della pigione o del fitto, al locatore;
- b.
- negli altri casi, all’attore.
2L’autorizzazione ad agire contiene:
- a.
- il nome e l’indirizzo delle parti e dei loro eventuali rappresentanti;
- b.
- la domanda dell’attore con l’oggetto litigioso e l’eventuale domanda riconvenzionale;
- c.
- la data d’inizio della procedura di conciliazione;
- d.
- la decisione sulle spese della procedura di conciliazione;
- e.
- la data dell’autorizzazione ad agire;
- f.
- la firma dell’autorità di conciliazione.
3L’autorizzazione ad agire permette di inoltrare la causa al tribunale entro tre mesi dalla notificazione.
4Nelle controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo il termine di inoltro della causa è di 30 giorni. Sono fatti salvi gli altri termini speciali d’azione previsti dalla legge o dal giudice.
Capitolo 4: Proposta di giudizio e decisione
Art. 210 Proposta di giudizio
1L’autorità di conciliazione può sottoporre alle parti una proposta di giudizio:
- a.
- nelle controversie secondo la legge federale del 24 marzo 19951 sulla parità dei sessi;
- b.
- nelle controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo, se vertenti sul deposito di pigioni o fitti, sulla protezione da pigioni o fitti abusivi, sulla protezione dalla disdetta o sulla protrazione del rapporto di locazione o d’affitto;
- c.
- nelle altre controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 5000 franchi.
2La proposta di giudizio può contenere una breve motivazione; per il resto si applica per analogia l’articolo 238.
Art. 211 Effetti
1Se nessuna delle parti la rifiuta entro 20 giorni dalla comunicazione scritta, la proposta di giudizio è considerata accettata e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato. Il rifiuto non abbisogna d’essere motivato.
2Preso atto del rifiuto, l’autorità di conciliazione rilascia l’autorizzazione ad agire:
- a.
- nelle controversie di cui all’articolo 210 capoverso 1 lettera b, alla parte che ha rifiutato la proposta di giudizio;
- b.
- negli altri casi, all’attore.
3Nelle controversie di cui all’articolo 210 capoverso 1 lettera b, se l’azione non è promossa tempestivamente la proposta di giudizio è considerata accettata e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato.
4Nella proposta di giudizio le parti sono rese attente alle conseguenze di cui ai capoversi 1–3.
Titolo secondo: Mediazione
Art. 213 Mediazione quale alternativa al tentativo di conciliazione
1Su richiesta di tutte le parti, al tentativo di conciliazione è sostituita una mediazione.
2La richiesta dev’essere formulata nell’istanza di conciliazione o nell’udienza di conciliazione.
3Se una parte le comunica il fallimento della mediazione, l’autorità di conciliazione rilascia l’autorizzazione ad agire.
Art. 214 Mediazione nella procedura decisionale
1Il giudice può raccomandare in ogni tempo alle parti di ricorrere a una mediazione.
2Le parti, di comune accordo, possono chiedere in ogni tempo al giudice di consentire loro una mediazione.
3La procedura giudiziale rimane sospesa fintanto che una parte non revochi la richiesta di mediazione o fintanto che non venga comunicata la fine della mediazione.
Art. 215 Organizzazione e attuazione della mediazione
L’organizzazione e l’attuazione della mediazione competono alle parti.
Art. 216 Relazione con il procedimento giudiziale
1La mediazione è indipendente dal procedimento dinanzi all’autorità di conciliazione e dinanzi al giudice e ha natura confidenziale.
2Le dichiarazioni fatte dalle parti in sede di mediazione non possono essere utilizzate nel procedimento giudiziale.
Art. 217 Approvazione dell’accordo delle parti
Le parti possono congiuntamente chiedere al giudice di approvare l’accordo raggiunto in sede di mediazione. L’accordo approvato ha l’effetto di una decisione passata in giudicato.
Art. 218 Spese della mediazione
1Le spese della mediazione sono a carico delle parti.
2Nelle cause in materia di filiazione le parti hanno diritto alla gratuità della mediazione, se:1
- a.
- non dispongono dei mezzi necessari; e
- b.
- la mediazione è raccomandata dal giudice.
3Il diritto cantonale può prevedere altre agevolazioni in materia di spese.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).
Titolo terzo: Procedura ordinaria
Capitolo 1: Campo d’applicazione
Art. 219
Salvo che la legge disponga altrimenti, le disposizioni del presente titolo si applicano alla procedura ordinaria, nonché, per analogia, a tutte le altre procedure.
Capitolo 2: Scambio di scritti e preparazione del dibattimento
Art. 220 Apertura del procedimento
La procedura ordinaria si apre con il deposito della petizione.
Art. 221 Petizione
1La petizione contiene:
- a.
- la designazione delle parti e dei loro eventuali rappresentanti;
- b.
- la domanda;
- c.
- l’indicazione del valore litigioso;
- d.
- l’esposizione dei fatti;
- e.
- l’indicazione dei singoli mezzi di prova con riferimento ai fatti esposti;
- f.
- la data e la firma.
2Alla petizione devono essere allegati:
- a.
- la procura, se vi è un rappresentante;
- b.
- se del caso l’autorizzazione ad agire o la dichiarazione di rinuncia alla procedura di conciliazione;
- c.
- i documenti a disposizione, invocati come mezzi di prova;
- d.
- l’elenco dei mezzi di prova.
3La petizione può contenere una motivazione giuridica.
Art. 222 Risposta
1Il giudice notifica la petizione al convenuto e gli assegna nel contempo un termine per presentare la risposta scritta.
2Alla risposta si applica per analogia l’articolo 221. Il convenuto deve specificare quali fatti, così come esposti dall’attore, riconosce o contesta.
3Il giudice può ingiungere al convenuto di limitare la risposta a singole questioni o a singole conclusioni (art. 125).
4Il giudice notifica la risposta all’attore.
Art. 223 Mancata presentazione della risposta
1Se il convenuto non presenta la risposta nel termine, il giudice gli assegna un breve termine suppletorio.
2Se il termine suppletorio scade infruttuosamente, il giudice emana una decisione finale, sempre che la causa sia matura per il giudizio. Altrimenti, cita le parti al dibattimento.
Art. 224 Domanda riconvenzionale
1Nella risposta, il convenuto può proporre una domanda riconvenzionale se la pretesa addotta è giudicabile secondo la procedura applicabile all’azione principale.
2Se il valore litigioso della domanda riconvenzionale eccede la competenza per materia del giudice adito, questi rimette l’azione principale e la domanda riconvenzionale al giudice competente per il maggior valore.
3Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, il giudice assegna all’attore un termine per presentare una risposta scritta. L’attore non può però rispondere con una sua propria domanda riconvenzionale.
Art. 225 Secondo scambio di scritti
Se le circostanze lo richiedono, il giudice può ordinare un secondo scambio di scritti.
Art. 226 Udienza istruttoria
1Il giudice può in ogni tempo procedere a udienze istruttorie.
2L’udienza istruttoria serve a esporre liberamente l’oggetto litigioso, a completare i fatti, a tentare un’intesa fra le parti e a preparare il dibattimento.
3Il giudice può procedere all’assunzione di prove.
Art. 227 Mutazione dell’azione in corso di causa
1La mutazione dell’azione è ammissibile se la nuova o ulteriore pretesa deve essere giudicata secondo la stessa procedura e:
- a.
- ha un nesso materiale con la pretesa precedente; o
- b.
- la controparte vi acconsente.
2Se il valore litigioso dopo la mutazione dell’azione eccede la sua competenza per materia, il giudice adito rimette la causa al giudice competente per il maggior valore.
3Una limitazione dell’azione è sempre ammissibile; in tal caso, rimane competente il giudice adito.
Capitolo 3: Dibattimento
Art. 228 Prime arringhe
Art. 229 Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova
1Nel dibattimento nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se vengono immediatamente addotti e:
- a.1
- sono sorti soltanto dopo la chiusura dello scambio di scritti o dopo l’ultima udienza di istruzione della causa; oppure
- b.
- sussistevano già prima della chiusura dello scambio di scritti o prima dell’ultima udienza di istruzione della causa, ma non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze.
2Se non vi sono stati né un secondo scambio di scritti né un’udienza di istruzione della causa, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti all’inizio del dibattimento, senza alcuna limitazione.
3Quando deve chiarire d’ufficio i fatti, il giudice considera i nuovi fatti e i nuovi mezzi di prova fino alla deliberazione della sentenza.
1 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 25 set. 2015 (Rappresentanza professionale nel procedimento esecutivo), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3643; FF 2014 7505).
Art. 230 Mutazione dell’azione durante il dibattimento
1Durante il dibattimento, la mutazione dell’azione è ancora ammissibile se:
- a.
- sono date le premesse di cui all’articolo 227 capoverso 1; e
- b.1
- la mutazione è fondata su nuovi fatti o su nuovi mezzi di prova.
2L’articolo 227 capoversi 2 e 3 è applicabile.
1 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 25 set. 2015 (Rappresentanza professionale nel procedimento esecutivo), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3643; FF 2014 7505).
Art. 231 Assunzione delle prove
Terminate le arringhe, il giudice assume le prove.
Art. 232 Arringhe finali
1Chiusa l’assunzione delle prove, alle parti è data facoltà di esprimersi sulle risultanze probatorie e sul merito della lite. L’attore si esprime per primo. Il giudice dà alle parti la possibilità di esprimersi una seconda volta.
2Le parti possono, di comune accordo, rinunciare alle arringhe finali e proporre di presentare una memoria scritta conclusiva. In tal caso, il giudice assegna loro un termine per farlo.
Art. 233 Rinuncia al dibattimento
Le parti possono, di comune accordo, rinunciare al dibattimento.
Art. 234 Mancata comparizione al dibattimento
1Se una parte ingiustificatamente non compare, il giudice prende in considerazione gli atti scritti inoltrati in conformità del presente Codice. Per il resto, fatto salvo l’articolo 153, può porre alla base della sua decisione gli atti e le allegazioni della parte comparsa.
2Se entrambe le parti ingiustificatamente non compaiono, la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d’oggetto. Le spese processuali sono addossate per metà a ciascuna delle parti.
Capitolo 4: Verbale
Art. 235
1Di ogni udienza è tenuto un verbale. Vi figurano in particolare:
- a.
- il luogo, la data e l’ora dell’udienza;
- b.
- la composizione del tribunale;
- c.
- le parti presenti all’udienza e i loro rappresentanti;
- d.
- le conclusioni, istanze e dichiarazioni processuali delle parti;
- e.
- le decisioni del tribunale;
- f.
- la firma del verbalizzante.
2Le indicazioni concernenti i fatti sono verbalizzate nel loro contenuto essenziale, sempre che non figurino già negli atti scritti delle parti. Possono inoltre essere registrate anche su supporto sonoro o video oppure mediante altri appropriati strumenti tecnici.
3Sulle richieste di rettifica del verbale decide il giudice.
Capitolo 5: Decisione
Art. 236 Decisione finale
Art. 237 Decisione incidentale
1Il giudice può emanare una decisione incidentale quando un diverso giudizio dell’autorità giudiziaria superiore potrebbe portare immediatamente all’emanazione di una decisione finale e con ciò si potrebbe conseguire un importante risparmio di tempo o di spese.
2La decisione incidentale è impugnabile in modo indipendente; una sua successiva impugnazione con la decisione finale è esclusa.
Art. 238 Contenuto
La decisione contiene:
- a.
- la designazione e la composizione del tribunale;
- b.
- il luogo e la data in cui è pronunciata;
- c.
- la designazione delle parti e dei loro rappresentanti;
- d.
- il dispositivo;
- e.
- l’indicazione delle persone e autorità cui la decisione deve essere comunicata;
- f.
- l’indicazione dei mezzi di impugnazione, se le parti non hanno rinunciato all’impugnazione medesima;
- g.
- se del caso, i motivi su cui si fonda;
- h.
- la firma del tribunale.
Art. 239 Notificazione e motivazione
1Il giudice può notificare la sua decisione senza motivazione scritta:
- a.
- al dibattimento, consegnando alle parti il dispositivo scritto, con una breve motivazione orale;
- b.
- recapitando il dispositivo alle parti.
2La motivazione scritta è fatta pervenire in un secondo tempo se una parte lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione. L’omessa richiesta di motivazione si ha per rinuncia all’impugnazione della decisione mediante appello o reclamo.
3Sono fatte salve le disposizioni della legge del 17 giugno 20051 sul Tribunale federale concernenti la notificazione di decisioni che possono essere impugnate davanti al Tribunale federale.
Art. 240 Comunicazione e pubblicazione della decisione
Se la legge lo prevede o ai fini dell’esecuzione, la decisione è comunicata ad autorità e terzi interessati oppure pubblicata.
Capitolo 6: Fine del procedimento senza decisione del giudice
Art. 241 Transazione, acquiescenza e desistenza
Art. 242 Causa divenuta priva d’oggetto per altri motivi
La causa è parimenti stralciata dal ruolo se il procedimento termina per altri motivi senza decisione del giudice.
Titolo quarto: Procedura semplificata
Art. 243 Campo d’applicazione
1La procedura semplificata si applica nelle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 30 000 franchi.
2Senza riguardo al valore litigioso, la procedura semplificata si applica nelle controversie:
- a.
- secondo la legge federale del 24 marzo 19951 sulla parità dei sessi;
- b.2
- per violenze, minacce o insidie secondo l’articolo 28b CC3 o riguardanti una sorveglianza elettronica secondo l’articolo 28c CC;
- c.
- in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo, se vertenti sul deposito di pigioni o fitti, sulla protezione da pigioni o fitti abusivi, sulla protezione dalla disdetta o sulla protrazione del rapporto di locazione o d’affitto;
- d.
- intese a dare esecuzione al diritto d’informazione secondo la legge federale del 19 giugno 19924 sulla protezione dei dati;
- e.
- secondo la legge del 17 dicembre 19935 sulla partecipazione;
- f.
- derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 19946 sull’assicurazione malattie.
3La procedura semplificata non si applica nelle controversie giudicate in istanza cantonale unica secondo gli articoli 5 e 8 o deferite al tribunale commerciale secondo l’articolo 6.
1 RS 151.1
2 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 2273; FF 2017 6267).
3 RS 210
4 RS 235.1
5 RS 822.14
6 RS 832.10
Art. 244 Azione semplificata
1L’azione può essere proposta nelle forme di cui all’articolo 130 oppure oralmente mediante dichiarazione a verbale presso il tribunale. La petizione contiene:
- a.
- la designazione delle parti;
- b.
- la domanda;
- c.
- la designazione dell’oggetto litigioso;
- d.
- se necessario, l’indicazione del valore litigioso;
- e.
- la data e la firma.
2Una motivazione non è necessaria.
3Vanno allegati:
- a.
- la procura, se vi è un rappresentante;
- b.
- l’autorizzazione ad agire o la dichiarazione di rinuncia alla procedura di conciliazione;
- c.
- i documenti a disposizione, invocati come mezzi di prova.
Art. 245 Citazione al dibattimento e osservazioni del convenuto
1Se la petizione non contiene una motivazione, il giudice la notifica al convenuto e nel contempo cita le parti al dibattimento.
2Se la petizione contiene una motivazione, il giudice assegna dapprima al convenuto un termine per presentare per scritto le proprie osservazioni.
Art. 246 Disposizioni ordinatorie processuali
Art. 247 Accertamento dei fatti
1Con pertinenti domande il giudice fa in modo che le parti completino le allegazioni fattuali insufficienti e indichino i mezzi di prova.
2Il giudice accerta d’ufficio i fatti:
- a.
- nelle controversie di cui all’articolo 243 capoverso 2;
- b.
- fino a un valore litigioso di 30 000 franchi:
- 1.
- nelle altre controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo,
- 2.
- nella altre controversie in materia di diritto del lavoro.
Titolo quinto: Procedura sommaria
Capitolo 1: Campo d’applicazione
Art. 248 In generale
La procedura sommaria è applicabile:
- a.
- nei casi stabiliti dalla legge;
- b.
- alla tutela giurisdizionale nei casi manifesti;
- c.
- per i divieti giudiziali;
- d.
- per i provvedimenti cautelari;
- e.
- in materia di volontaria giurisdizione.
Art. 249 Codice civile
La procedura sommaria si applica segnatamente nelle seguenti questioni:
- a.
- diritto delle persone:
- 1.
- fissazione di un termine per la ratifica di un negozio giuridico di un minorenne o di una persona sotto curatela generale (art. 19a CC),
- 2.
- diritto di risposta (art. 28l CC),
- 3.
- dichiarazione di scomparsa (art. 35–38 CC),
- 4.
- rettificazione di un’iscrizione nel registro dello stato civile (art. 42 CC);1
- b.2
- c.
- diritto successorio:
- 1.
- ricezione di un testamento orale (art. 507 CC),
- 2.
- richiesta di garanzie in caso di successione di una persona scomparsa (art. 546 CC),
- 3.
- sospensione della divisione dell’eredità e provvedimenti conservativi a salvaguardia dei diritti dei coeredi di un erede insolvente (art. 604 cpv. 2 e 3 CC);
- d.
- diritti reali:
- 1.
- provvedimenti per il mantenimento del valore e dell’idoneità all’uso della cosa in comproprietà (art. 647 cpv. 2 n. 1 CC),
- 2.
- iscrizione di diritti reali su fondi in caso di prescrizione straordinaria (art. 662 CC),
- 3.
- contestazione dell’opposizione ad atti di disposizione concernenti un piano o una porzione di un piano (art. 712c cpv. 3 CC),
- 4.
- nomina e revoca dell’amministratore nella proprietà per piani (art. 712q e 712r CC),
- 5.
- iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale (art. 712i, 779d, 779k e 837–839 CC),
- 6.
- fissazione del termine per la prestazione di garanzie in caso di usufrutto e revoca del possesso (art. 760 e 762 CC),
- 7.
- domanda di liquidazione della sostanza oggetto di usufrutto (art. 766 CC),
- 8.
- provvedimenti a garanzia dei creditori garantiti da pegno immobiliare (art. 808 cpv. 1 e 2 come pure 809–811 CC),
- 9.3
- designazione del rappresentante di cartelle ipotecarie (art. 850 cpv. 3 CC),
- 10.4
- annullamento di cartelle ipotecarie (art. 856 e 865 CC),
- 11.
- annotazione di restrizioni della facoltà di disporre e iscrizioni provvisorie, se contenziose (art. 960 cpv. 1 n. 1, 961 cpv. 1 n. 1 e 966 cpv. 2 CC).
1 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 3 della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 1739; FF 2006 6593; RU 2011 725; FF 2006 6391).
2 Abrogata dall’all. 2 n. 3 della LF del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2010 1739; FF 2006 6593; RU 2011 725; FF 2006 6391).
3 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
4 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 250 Codice delle obbligazioni
La procedura sommaria si applica segnatamente nelle seguenti questioni:
- a.
- parte generale:
- 1.
- deposito giudiziale, dopo la cessazione del mandato, di un titolo comprovante il mandato (art. 36 cpv. 1 CO1),
- 2.
- assegnazione di un congruo termine per la prestazione della garanzia (art. 83 cpv. 2 CO),
- 3.
- deposito e vendita della cosa dovuta in caso di mora del creditore (art. 92 cpv. 2 e 93 cpv. 2 CO),
- 4.
- autorizzazione a eseguire la prestazione a spese del debitore (art. 98 CO),
- 5.
- fissazione del termine per l’adempimento del contratto (art. 107 cpv. 12 CO),
- 6.
- deposito dell’importo contestato in caso di cessione (art. 168 cpv. 1 CO);
- b.
- singoli contratti:
- 1.
- designazione di un perito per l’esame del risultato d’esercizio o del conteggio delle provvigioni (art. 322a cpv. 2 e 322c cpv. 2 CO),
- 2.
- fissazione del termine per prestare garanzia in caso di insolvenza del datore di lavoro (art. 337a CO),
- 3.
- fissazione del termine in caso di esecuzione di un’opera non conforme al contratto (art. 366 cpv. 2 CO),
- 4.
- designazione di un perito per la verificazione dell’opera (art. 367 CO),
- 5.
- fissazione del termine per pubblicare la nuova edizione di un’opera letteraria o artistica (art. 383 cpv. 3 CO),
- 6.
- restituzione della cosa depositata in caso di sequestro (art. 480 CO),
- 7.
- giudizio sulla copertura del debito oggetto di fideiussione solidale tramite i diritti di pegno (art. 496 cpv. 2 CO),
- 8.
- sospensione degli atti esecutivi contro il fideiussore in caso di prestazione di garanzie reali (art. 501 cpv. 2 CO),
- 9.
- garanzie del debitore principale e liberazione dalla fideiussione (art. 506 CO);
- c.
- diritto societario:
- 1.
- revoca provvisoria della facoltà di rappresentanza (art. 565 cpv. 2, 603 e 767 cpv. 1 CO),
- 2.
- designazione di un rappresentante comune (art. 690 cpv. 1, 764 cpv. 2, 792 n. 1 e 847 cpv. 4 CO),
- 3.
- nomina, revoca e sostituzione di liquidatori (art. 583 cpv. 2, 619, 740, 741, 770, 826 cpv. 2 e 913 CO),
- 4.
- vendita in blocco e modalità di vendita di immobili (art. 585 cpv. 3 e 619 CO),
- 5.
- designazione di un perito per l’esame del conto dei profitti e delle perdite e del bilancio di una società in accomandita (art. 600 cpv. 3 CO),
- 6.3
- fissazione del termine in caso di numero insufficiente di membri o mancanza di organi (art. 731b, 819, 908 e 941a CO),
- 7.4
- fornitura di ragguagli ad azionisti e creditori di una società anonima, a soci di una società a garanzia limitata e a soci di una società cooperativa (art. 697 cpv. 4, 802 cpv. 4, 857 cpv. 3 e 958e CO),
- 8.
- verifica speciale della società anonima (art. 697a–697g CO),
- 9.
- convocazione dell’assemblea generale di una società anonima o di una società cooperativa, iscrizione di un oggetto all’ordine del giorno e convocazione dell’assemblea dei soci di una società a garanzia limitata (art. 699 cpv. 4, 805 cpv. 5 n. 2 e 881 cpv. 3 CO),
- 10.
- designazione di un rappresentante della società in caso di contestazione delle deliberazioni assembleari da parte dell’amministrazione (art. 706a cpv. 2, 808c e 891 cpv. 1 CO),
- 11.
- nomina e revoca dell’ufficio di revisione (art. 731b CO),
- 12.
- deposito degli importi dovuti in caso di liquidazione (art. 744, 770, 826 cpv. 2 e 913 CO),
- 13.
- revoca dell’amministrazione e dell’ufficio di revisione di una società cooperativa (art. 890 cpv. 2 CO);
- d.
- titoli di credito:
- 1.
- ammortamento di titoli (art. 981 CO),
- 2.
- divieto del pagamento di una cambiale e deposito della somma della cambiale (art. 1072 CO),
- 3.
- estinzione della procura conferita a un rappresentante dell’assemblea degli obbligazionisti in materia di prestiti in obbligazioni (art. 1162 cpv. 4 CO),
- 4.
- convocazione dell’assemblea degli obbligazionisti su istanza degli obbligazionisti medesimi (art. 1165 cpv. 3 e 4 CO).
1 RS 220
2 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
3 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 25 set. 2015 (Rappresentanza professionale nel procedimento esecutivo), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3643; FF 2014 7505).
4 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 25 set. 2015 (Rappresentanza professionale nel procedimento esecutivo), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3643; FF 2014 7505).
Art. 251 Legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento
La procedura sommaria si applica segnatamente nelle seguenti questioni:
- a.
- decisioni del giudice preposto al rigetto dell’opposizione, al fallimento, al sequestro e al concordato;
- b.
- autorizzazione dell’opposizione tardiva (art. 77 cpv. 3 LEF1) e dell’opposizione nell’esecuzione cambiaria (art. 181 LEF);
- c.
- annullamento o sospensione dell’esecuzione (art. 85 LEF);
- d.
- decisione d’accertamento del ritorno a miglior fortuna (art. 265a cpv. 1–3 LEF);
- e.
- pronuncia della separazione dei beni (art. 68b LEF).
Capitolo 2: Procedura e decisione
Art. 252 Istanza
Art. 253 Osservazioni della controparte
Se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni.
Art. 254 Mezzi di prova
Art. 255 Principio inquisitorio
Il giudice accerta d’ufficio i fatti:
- a.
- se statuisce in veste di giudice del fallimento o del concordato;
- b.
- in caso di provvedimenti di volontaria giurisdizione.
Art. 256 Decisione
1Il giudice può rinunciare a tenere udienza e decidere in base agli atti, sempre che la legge non disponga altrimenti.
2Il provvedimento di volontaria giurisdizione che si riveli errato può essere revocato o modificato d’ufficio o ad istanza di parte, eccetto che la legge o la certezza del diritto vi si oppongano.
Capitolo 3: Tutela giurisdizionale nei casi manifesti
Art. 257
1Il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se:
- a.
- i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili; e
- b.
- la situazione giuridica è chiara.
2La tutela giurisdizionale in procedura sommaria è esclusa se la causa è retta dal principio della non vincolatività delle conclusioni delle parti.
3Se non sono date le condizioni per ottenere la tutela giurisdizionale in procedura sommaria, il giudice non entra nel merito.
Capitolo 4: Divieto giudiziale
Art. 258 Principio
1Il titolare di un diritto reale su un fondo può chiedere al giudice di vietare ogni turbativa del possesso e, su querela, di infliggere ai contravventori una multa fino a 2000 franchi. Il divieto può essere emanato a tempo determinato o indeterminato.
2Il richiedente deve documentare il suo diritto reale e rendere verosimile la turbativa in atto o imminente.
Art. 259 Pubblicazione
Il divieto deve essere reso di pubblico dominio ed essere apposto sul fondo in un luogo ben visibile.
Art. 260 Opposizione
1Contro il divieto può essere interposta opposizione al giudice entro 30 giorni dalla pubblicazione e dall’apposizione del divieto sul fondo. Non è necessario ch’essa sia motivata.
2L’opposizione rende inefficace il divieto nei confronti dell’opponente. La convalida del divieto nei confronti dell’opponente si propone mediante azione.
Capitolo 5: Provvedimenti cautelari e memoria difensiva
Sezione 1: Provvedimenti cautelari
Art. 261 Principio
1Il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando l’instante rende verosimile che:
- a.
- un suo diritto è leso o è minacciato di esserlo; e
- b.
- la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile.
2Se la controparte presta adeguata garanzia, il giudice può prescindere dal prendere provvedimenti cautelari.
Art. 262 Contenuto
Il provvedimento cautelare può consistere in qualsivoglia disposizione giudiziale atta a evitare il pregiudizio incombente, segnatamente può consistere in:
- a.
- un divieto;
- b.
- un ordine giudiziale di eliminare uno stato di fatto contrario al diritto;
- c.
- un’istruzione all’autorità dei registri o a un terzo;
- d.
- una prestazione in natura;
- e.
- un pagamento in denaro nei casi determinati dalla legge.
Art. 263 Provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa
Se la causa di merito non è ancora pendente, il giudice assegna all’instante un termine per promuoverla, con la comminatoria che il provvedimento cautelare decadrà in caso di inosservanza del termine.
Art. 264 Garanzia e risarcimento del danno
1Se vi è da temere un danno per la controparte, il giudice può subordinare l’emanazione di provvedimenti cautelari alla prestazione di una garanzia a carico dell’instante.
2L’instante risponde del danno causato a seguito di un provvedimento cautelare ingiustificato. Ove risulti però che l’istanza era stata promossa in buona fede, il giudice può ridurre o escludere il risarcimento.
3La garanzia è liberata a favore dell’instante se è accertato che non è promossa alcuna azione di risarcimento del danno; se vi è incertezza in proposito, il giudice assegna un termine per inoltrare la causa.
Art. 265 Provvedimenti superprovvisionali
1In caso di particolare urgenza, segnatamente se il ritardo nel procedere rischia di render vano l’intervento, il giudice può ordinare il provvedimento cautelare immediatamente e senza sentire la controparte.
2Nel contempo, il giudice convoca le parti a un’udienza che deve aver luogo quanto prima oppure assegna alla controparte un termine per presentare per scritto le proprie osservazioni. Sentita la controparte, il giudice pronuncia senza indugio sull’istanza.
3Il giudice può, d’ufficio, obbligare l’instante a prestare preventivamente garanzia.
Art. 266 Misure nei confronti dei mass media
Nei confronti dei mass media periodici il giudice può ordinare un provvedimento cautelare soltanto se:
- a.
- l’incombente lesione dei diritti dell’instante è tale da potergli causare un pregiudizio particolarmente grave;
- b.
- manifestamente non vi è alcun motivo che giustifichi la lesione; e
- c.
- il provvedimento non appare sproporzionato.
Art. 267 Esecuzione
Il giudice che ordina il provvedimento cautelare prende anche le necessarie misure d’esecuzione.
Art. 268 Modifica e soppressione
1I provvedimenti cautelari possono essere modificati o soppressi in caso di modifica delle circostanze o qualora si rivelino ingiustificati.
2Essi decadono per legge con il passaggio in giudicato della decisione di merito. Il giudice può disporre altrimenti ai fini dell’esecuzione o nel caso la legge lo preveda.
Art. 269 Riserva
Sono fatte salve le disposizioni:
- a.
- della LEF1, sulle misure conservative in caso di esecuzione di crediti pecuniari;
- b.
- del CC2, sulle misure a tutela della successione;
- c.
- della legge del 25 giugno 19543 sui brevetti, in caso di azione per la concessione di una licenza.
Sezione 2: Memoria difensiva
Art. 270
1Chi ha motivo di ritenere che, senza previa audizione, sarà oggetto di un provvedimento giudiziale quale segnatamente un provvedimento superprovvisionale o un sequestro secondo gli articoli 271–281 LEF1 può cautelativamente esporre il suo punto di vista in una memoria difensiva.2
2La memoria difensiva è comunicata alla controparte soltanto se la relativa procedura è stata da lei promossa.
3La memoria difensiva diviene caduca dopo sei mesi.
1 RS 281.1
2 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).
Titolo sesto: Procedure speciali di diritto matrimoniale
Capitolo 1: Cause trattate in procedura sommaria
Art. 271 Campo d’applicazione
Fatti salvi gli articoli 272 e 273, la procedura sommaria è applicabile alle misure a tutela dell’unione coniugale, segnatamente a:
- a.
- misure secondo gli articoli 172–179 CC1;
- b.
- estensione a un coniuge della facoltà di rappresentanza dell’unione coniugale (art. 166 cpv. 2 n. 1 CC);
- c.
- autorizzazione a un coniuge a disporre dell’abitazione familiare (art. 169 cpv. 2 CC);
- d.
- obbligo d’informazione dei coniugi sui rispettivi redditi, sostanza e debiti (art. 170 cpv. 2 CC);
- e.
- pronuncia della separazione dei beni e ripristino del precedente regime dei beni (art. 185, 187 cpv. 2, 189 e 191 CC);
- f.
- obbligo di un coniuge di concorrere alla compilazione dell’inventario (art. 195a CC);
- g.
- fissazione di dilazioni di pagamento e prestazione di garanzie tra coniugi, al di fuori di un processo sulla liquidazione del regime dei beni (art. 203 cpv. 2, 218, 235 cpv. 2 e 250 cpv. 2 CC);
- h.
- consenso di un coniuge alla rinuncia o all’accettazione di un’eredità (art. 230 cpv. 2 CC);
- i.
- avviso ai debitori e garanzia dell’obbligo di mantenimento dopo il divorzio, al di fuori di un processo sull’obbligo di mantenimento dopo il divorzio (art. 132 CC).
Art. 272 Principio inquisitorio
Il giudice accerta d’ufficio i fatti.
Art. 273 Procedura
1Il giudice convoca le parti a un’udienza. Può rinunciarvi soltanto se i fatti sono chiari o non controversi in base agli atti scritti delle parti.
2Le parti devono comparire personalmente, eccetto che il giudice le dispensi perché impedite da malattia, età avanzata o altri motivi gravi.
3Il giudice cerca di indurre le parti a un’intesa.
Capitolo 2: Procedura di divorzio
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 274 Promovimento
La procedura di divorzio si promuove mediante richiesta comune di divorzio o mediante azione di divorzio.
Art. 275 Sospensione della comunione domestica
Pendente la causa, ogni coniuge ha diritto di sospendere la comunione domestica per la durata della procedura di divorzio.
Art. 276 Provvedimenti cautelari
1Il giudice prende i necessari provvedimenti cautelari. Sono applicabili per analogia le disposizioni sulle misure a tutela dell’unione coniugale.
2Le misure disposte dal giudice competente per la tutela dell’unione coniugale permangono. Il giudice del divorzio ha però competenza per sopprimerle o modificarle.
3Il giudice può ordinare provvedimenti cautelari anche dopo lo scioglimento del matrimonio, ove il processo relativo alle conseguenze del divorzio non fosse ancora terminato.
Art. 277 Accertamento dei fatti
1Per quanto riguarda la liquidazione del regime dei beni e gli alimenti da versare dopo il divorzio è applicabile il principio dispositivo.
2Tuttavia, se constata che per il giudizio delle conseguenze patrimoniali del divorzio mancano ancora i documenti necessari, il giudice ingiunge alle parti di esibirli.
3Per il resto, il giudice accerta d’ufficio i fatti.
Art. 278 Comparizione personale
Le parti devono comparire personalmente alle udienze, eccetto che il giudice le dispensi perché impedite da malattia, età avanzata o altri motivi gravi.
Art. 279 Omologazione della convenzione
1Il giudice omologa la convenzione sulle conseguenze del divorzio quando si sia convinto che i coniugi l’abbiano conclusa di loro libera volontà e dopo matura riflessione e che la medesima sia chiara, completa e non manifestamente inadeguata; sono fatte salve le disposizioni in materia di previdenza professionale.
2La convenzione è giuridicamente valida soltanto se omologata dal giudice. Essa deve figurare nel dispositivo della decisione.
Art. 280 Convenzione relativa alla previdenza professionale
1Il giudice omologa la convenzione sul conguaglio delle pretese di previdenza professionale se:1
- a.2
- i coniugi si sono accordati sul conguaglio e sulle relative modalità d’esecuzione;
- b.3
- i coniugi producono un attestato degli istituti di previdenza professionale interessati che confermi l’attuabilità di quanto convenuto e l’importo degli averi determinanti o delle rendite da dividere; e
- c.
- il giudice si è convinto che la convenzione corrisponde alla legge.
2Il giudice comunica agli istituti di previdenza le disposizioni che li concernono della decisione passata in giudicato, comprese le indicazioni necessarie al trasferimento della somma concordata. La decisione è vincolante anche per essi.
3Qualora i coniugi decidano per convenzione di derogare alla divisione per metà o di rinunciare al conguaglio della previdenza professionale, il giudice verifica d’ufficio se rimane garantita un’adeguata previdenza per la vecchiaia e per l’invalidità.4
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
2 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
3 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
4 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
Art. 281 Mancata intesa sul conguaglio della previdenza professionale
1Se i coniugi non giungono a un’intesa, ma gli averi e le rendite determinanti sono certi, il giudice decide sul modo di ripartizione attenendosi alle disposizioni del CC2 e della legge del 17 dicembre 19933 sul libero passaggio (LFLP) (art. 122−124e CC in combinato disposto con gli art. 22−22f LFLP), stabilisce l’importo che dovrà essere versato e chiede agli istituti di previdenza professionale interessati di fargli pervenire entro un dato termine un attestato che confermi l’attuabilità di quanto convenuto.4
2Si applica per analogia l’articolo 280 capoverso 2.
3Negli altri casi in cui i coniugi non giungono a un’intesa, appena la decisione sul modo di ripartizione è passata in giudicato il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la LFLP, comunicandogli in particolare:5
- a.
- la decisione sul modo di ripartizione;
- b.
- la data del matrimonio e la data del divorzio;
- c.6
- gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi e l’importo di tali averi;
- d.7
- gli istituti di previdenza professionale che versano rendite ai coniugi, gli importi di queste ultime e le parti di rendita assegnate.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
2 RS 210
3 RS 831.42
4 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
5 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
6 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
7 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
Art. 282 Contributi di mantenimento
1La convenzione o la decisione che fissa contributi di mantenimento deve menzionare:
- a.
- quali elementi del reddito e della sostanza di ciascun coniuge sono stati presi in considerazione per il calcolo;
- b.
- quale importo è assegnato al coniuge e a ciascun figlio;
- c.
- quale importo manca per coprire il debito mantenimento del coniuge avente diritto, qualora sia fatto salvo un successivo aumento della rendita;
- d.
- se e in quale misura la rendita deve essere adattata alle variazioni del costo della vita.
2Se è impugnato il contributo di mantenimento per il coniuge, l’autorità giudiziaria superiore può nuovamente statuire, ancorché non controversi, sui contributi di mantenimento dei figli.
Art. 283 Unità della decisione
1Nella decisione di divorzio il giudice pronuncia anche sulle conseguenze del divorzio.
2Per motivi gravi, la liquidazione del regime dei beni può essere rinviata a un apposito procedimento.
3Il conguaglio delle pretese di previdenza professionale può essere complessivamente rinviato a un apposito procedimento, se all’estero sussistono pretese di previdenza ed è possibile ottenere una decisione sul loro conguaglio nello Stato interessato. Il giudice può sospendere l’apposito procedimento fino alla decisione straniera; può già stabilire il modo di ripartizione.1
1 Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
Art. 284 Modifica delle conseguenze del divorzio stabilite con decisione passata in giudicato
1Le condizioni e la competenza per materia per una modifica della decisione sono rette dagli articoli 124e capoverso 2, 129 e 134 CC1.2
2Le modifiche incontestate possono essere oggetto di un semplice accordo scritto fra le parti; sono fatte salve le disposizioni del CC inerenti agli interessi dei figli (art. 134 cpv. 3 CC).
3Al contenzioso si applicano per analogia le disposizioni sull’azione di divorzio.
1 RS 210
2 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
Sezione 2: Divorzio su richiesta comune
Art. 285 Istanza in caso di intesa totale
In caso d’intesa totale, l’istanza congiunta dei coniugi contiene:
- a.
- i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti;
- b.
- la richiesta comune di divorzio;
- c.
- la convenzione completa sulle conseguenze del divorzio;
- d.
- le conclusioni comuni relative ai figli;
- e.
- i documenti giustificativi;
- f.
- la data e le firme.
Art. 286 Istanza in caso di intesa parziale
1In caso d’intesa parziale, l’istanza congiunta dei coniugi contiene la dichiarazione di demandare al giudice la decisione sulle conseguenze del divorzio in merito alle quali sussiste disaccordo.
2Ciascun coniuge può proporre proprie conclusioni motivate circa le conseguenze del divorzio rimaste controverse.
3Per il resto si applica per analogia l’articolo 285.
Art. 287 Audizione delle parti
Se l’istanza è completa, il giudice convoca le parti. L’audizione è retta dalle disposizioni del CC2.
1 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 25 set. 2009 (Periodo di riflessione nella procedura di divorzio su richiesta comune), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 281 1861; FF 2008 1667 1683).
2 RS 210
Art. 288 Seguito della procedura e decisione
1Se le condizioni del divorzio su richiesta comune sono soddisfatte, il giudice pronuncia il divorzio e omologa la convenzione.
2Se le conseguenze del divorzio permangono controverse, la procedura prosegue in contraddittorio relativamente alle stesse.1 Il giudice può ripartire i ruoli di parte.
3Se le condizioni del divorzio su richiesta comune non sono soddisfatte, il giudice respinge la richiesta comune di divorzio e nel contempo impartisce un termine a ogni coniuge per proporre azione di divorzio.2 Durante tale termine, la causa rimane pendente e i provvedimenti cautelari eventualmente disposti permangono validi.
1 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 25 set. 2009 (Periodo di riflessione nella procedura di divorzio su richiesta comune), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 281 1861; FF 2008 1667 1683).
2 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 25 set. 2009 (Periodo di riflessione nella procedura di divorzio su richiesta comune), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 281 1861; FF 2008 1667 1683).
Art. 289 Impugnazione
Il divorzio è impugnabile mediante appello soltanto per vizi della volontà.
Sezione 3: Divorzio su azione di un coniuge
Art. 290 Proposizione dell’azione
L’azione di divorzio può essere proposta anche con petizione non corredata di motivazione scritta. La petizione contiene:
- a.
- i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti;
- b.
- la richiesta di divorzio e il motivo (art. 114 o 115 CC1);
- c.
- le conclusioni relative alle conseguenze patrimoniali del divorzio;
- d.
- le conclusioni relative ai figli;
- e.
- i documenti giustificativi;
- f.
- la data e le firme.
Art. 291 Udienza di conciliazione
1Il giudice convoca le parti a un’udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio.
2Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un’intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio.
3Se non sussiste il motivo di divorzio o se l’intesa non è raggiunta, il giudice impartisce all’attore un termine per motivare per scritto l’azione. In caso di inosservanza del termine, la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva di oggetto.
Art. 292 Passaggio alla procedura del divorzio su richiesta comune
1La procedura è continuata secondo le norme sul divorzio su richiesta comune se i coniugi:
- a.
- al verificarsi della pendenza della causa non sono ancora vissuti separati da almeno due anni; e
- b.
- sono d’accordo di divorziare.
2Se il motivo addotto per il divorzio sussiste, non vi è passaggio alla procedura del divorzio su richiesta comune.
Art. 293 Mutazione dell’azione
L’azione di divorzio può essere mutata in azione di separazione fintanto che il giudice non abbia iniziato a deliberare.
Sezione 4: Azione di nullità del matrimonio e azione di separazione
Art. 294
1Le disposizioni sulla procedura dell’azione di divorzio si applicano per analogia all’azione di nullità del matrimonio e a quella di separazione.
2L’azione di separazione può essere mutata in azione di divorzio fintanto che il giudice non abbia iniziato a deliberare.
Titolo settimo: Interessi dei figli nelle questioni inerenti al diritto di famiglia
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 295 Principio
Le azioni indipendenti si svolgono in procedura semplificata.
Art. 296 Principio inquisitorio e non vincolatività delle conclusioni delle parti
1Il giudice esamina d’ufficio i fatti.
2Le parti e i terzi sono tenuti a collaborare agli esami necessari all’accertamento della filiazione, sempre che non comportino rischi per la salute. Le disposizioni sui diritti delle parti e dei terzi di rifiutare la collaborazione non sono qui applicabili.
3Il giudice statuisce senza essere vincolato dalle conclusioni delle parti.
Art. 297 Audizione dei genitori e mediazione
Art. 298 Audizione dei figli
1I figli sono personalmente e appropriatamente sentiti dal giudice o da un terzo incaricato, eccetto che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano.
2Nel verbale dell’audizione sono registrate soltanto le risultanze essenziali per la decisione. I genitori e il curatore vengono informati su tali risultanze.
3Il figlio capace di discernimento può interporre reclamo contro la negata audizione.
Art. 299 Rappresentanza del figlio
1Se necessario, il giudice ordina che il figlio sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche.
2Il giudice esamina se occorra disporre una rappresentanza in particolare nei seguenti casi:
- a.1
- i genitori propongono conclusioni differenti in merito:
- 1.
- all’attribuzione dell’autorità parentale,
- 2.
- all’attribuzione della custodia,
- 3.
- a questioni importanti inerenti alle relazioni personali,
- 4.
- alla partecipazione alla cura,
- 5.
- al contributo di mantenimento;
- b.2
- l’autorità di protezione dei minori o un genitore la chiede;
- c.
- l’audizione dei genitori o del figlio oppure altri motivi:
- 1.3
- fanno sorgere notevoli dubbi sull’adeguatezza delle conclusioni comuni dei genitori circa le questioni di cui alla lettera a, oppure
- 2.
- inducono a prospettare misure di protezione del figlio.
3La rappresentanza è ordinata in ogni caso se il figlio capace di discernimento la chiede. Il figlio può interporre reclamo contro il diniego di istituirla.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).
2 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 3 della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 1739; FF 2006 6593; RU 2011 725; FF 2006 6391).
3 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).
Art. 300 Competenze del curatore
Il curatore del figlio può proporre conclusioni e presentare impugnazioni ove si tratti delle seguenti questioni:
- a.
- attribuzione dell’autorità parentale;
- b.
- attribuzione della custodia;
- c.
- questioni importanti inerenti alle relazioni personali;
- d.
- partecipazione alla cura;
- e.
- contributo di mantenimento;
- f.
- misure di protezione del figlio.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).
Art. 301 Comunicazione della decisione
La decisione è comunicata:
- a.
- ai genitori;
- b.
- al figlio, se ha già compiuto i 14 anni;
- c.1
- all’eventuale curatore, per quanto si tratti di una delle seguenti questioni:
- 1.
- attribuzione dell’autorità parentale,
- 2.
- attribuzione della custodia,
- 3.
- questioni importanti inerenti alle relazioni personali,
- 4.
- partecipazione alla cura,
- 5.
- contributo di mantenimento,
- 6.
- misure di protezione del figlio.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).
Art. 301a Contributi di mantenimento
Il contratto di mantenimento o la decisione che fissa contributi di mantenimento deve menzionare:
- a.
- quali elementi del reddito e della sostanza di ciascun genitore e di ciascun figlio sono stati presi in considerazione per il calcolo;
- b.
- quale importo è assegnato a ciascun figlio;
- c.
- quale importo manca per coprire il debito mantenimento di ciascun figlio;
- d.
- se e in quale misura i contributi di mantenimento devono essere adattati alle variazioni del costo della vita.
1 Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).
Capitolo 2: Procedura sommaria: campo d’applicazione
Art. 302
1La procedura sommaria è applicabile segnatamente per:
- a.
- le decisioni previste dalla Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 19802 sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori e dalla Convenzione europea del 20 maggio 19803 sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell’affidamento;
- b.
- il versamento di un contributo speciale per bisogni straordinari e imprevisti del figlio (art. 286 cpv. 3 CC4);
- c.
- la diffida ai debitori e la prestazione di garanzie per il mantenimento del figlio, al di fuori di un processo concernente l’obbligo di mantenimento da parte dei genitori (art. 291 e 292 CC).
2Sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 21 dicembre 20075 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti.
1 Abrogata dall’all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).
2 RS 0.211.230.02
3 RS 0.211.230.01
4 RS 210
5 RS 211.222.32
Capitolo 3: Azione di mantenimento e di paternità
Art. 303 Provvedimenti cautelari
1Se il rapporto di filiazione è accertato, il convenuto può essere obbligato a depositare o a pagare provvisoriamente adeguati contributi per il mantenimento del figlio.
2Se l’azione di mantenimento è stata promossa assieme a quella di paternità, il convenuto, ad istanza dell’attore:
- a.
- deve depositare la somma per le spese del parto e adeguati contributi per il mantenimento della madre e del figlio qualora la paternità sia resa verosimile;
- b.
- deve pagare adeguati contributi per il mantenimento del figlio qualora la paternità sia presunta e la presunzione non sia infirmata dai mezzi di prova immediatamente disponibili.
Art. 304 Competenza
1Il giudice competente per l’azione decide anche sul deposito, sul pagamento provvisorio, sul versamento dei contributi depositati e sulla restituzione dei pagamenti provvisori.
2Il giudice competente per l’azione di mantenimento decide anche sull’autorità parentale e sulle altre questioni riguardanti i figli.1
1 Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).
Titolo ottavo: Procedura in materia di unione domestica registrata
Capitolo 1: Pratiche della procedura sommaria
Art. 305 Campo d’applicazione
La procedura sommaria è applicabile segnatamente per:1
- a.
- la determinazione dei contributi pecuniari per il mantenimento e l’ordine ai debitori di un partner di fare i loro pagamenti all’altro (art. 13 cpv. 2 e 3 della legge del 18 giu. 20042 sull’unione domestica registrata, LUD);
- b.
- l’autorizzazione a un partner a disporre dell’abitazione comune (art. 14 cpv. 2 LUD);
- c.
- l’estensione o la privazione del potere di un partner di rappresentare l’unione domestica (art. 15 cpv. 2 lett. a e 4 LUD);
- d.
- l’obbligo d’informazione dei partner sui rispettivi redditi, sostanza e debiti (art. 16 cpv. 2 LUD);
- e.
- la determinazione, l’adeguamento o la soppressione dei contributi pecuniari e le misure riguardanti l’abitazione e le suppellettili domestiche (art. 17 cpv. 2 e 4 LUD);
- f.
- l’obbligo di un partner di concorrere alla compilazione dell’inventario (art. 20 cpv. 1 LUD);
- g.
- la limitazione del potere di disporre di un partner relativamente a determinati beni (art. 22 cpv. 1 LUD);
- h.
- l’assegnazione di termini per la compensazione di debiti tra i partner (art. 23 cpv. 1 LUD).
1 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 25 set. 2015 (Rappresentanza professionale nel procedimento esecutivo), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3643; FF 2014 7505).
2 RS 211.231
Art. 306 Procedura
Alla procedura si applicano per analogia gli articoli 272 e 273.
Capitolo 2: Scioglimento e annullamento dell’unione domestica registrata
Art. 307
Alla procedura di scioglimento e di annullamento dell’unione domestica registrata si applicano per analogia le disposizioni sulla procedura di divorzio.
Capitolo 3: Interessi dei figli nella procedura in materia di unione domestica registrata
Art. 307a
Se una persona ha adottato il figlio minorenne del partner, si applicano per analogia gli articoli 295–302.
Titolo nono: Mezzi di impugnazione
Capitolo 1: Appello
Sezione 1: Decisioni appellabili e motivi d’appello
Art. 308 Appellabilità
1Sono impugnabili mediante appello:
- a.
- le decisioni finali e incidentali di prima istanza;
- b.
- le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari.
2Le decisioni pronunciate in controversie patrimoniali sono appellabili unicamente se il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno 10 000 franchi.
Art. 309 Eccezioni
L’appello è improponibile:
- a.
- contro le decisioni del giudice dell’esecuzione;
- b.
- nelle seguenti pratiche a tenore della LEF1:
- 1.
- revoca della sospensione (art. 57d LEF),
- 2.
- ammissione dell’opposizione tardiva (art. 77 LEF),
- 3.
- rigetto dell’opposizione (art. 80–84 LEF),
- 4.
- annullamento o sospensione dell’esecuzione (art. 85 LEF),
- 5.
- ammissione dell’opposizione nell’esecuzione cambiaria (art. 185 LEF),
- 6.2
- sequestro (art. 272 e 278 LEF),
- 7.3
- decisioni che secondo la LEF sono di competenza del giudice del fallimento o del concordato.
1 RS 281.1
2 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).
3 Introdotto dall’art. 3 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).
Art. 310 Motivi d’appello
Con l’appello possono essere censurati:
- a.
- l’errata applicazione del diritto;
- b.
- l’errato accertamento dei fatti.
Sezione 2: Appello, risposta all’appello e appello incidentale
Art. 311 Proposizione dell’appello
1L’appello, scritto e motivato, dev’essere proposto all’autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notificazione a posteriori della motivazione (art. 239).
2Dev’essergli allegata la decisione impugnata.
Art. 312 Risposta all’appello
1L’autorità giudiziaria superiore notifica l’appello alla controparte invitandola a presentare per scritto le proprie osservazioni, eccetto che l’appello sia manifestamente improponibile o manifestamente infondato.
2Il termine di risposta è di 30 giorni.
Art. 313 Appello incidentale
1Nella risposta all’appello la controparte può appellare in via incidentale.
2L’appello incidentale decade se:
- a.
- l’autorità giudiziaria superiore non entra nel merito dell’appello principale;
- b.
- l’appello principale è respinto in quanto manifestamente infondato;
- c.
- l’appello principale è ritirato prima che il giudice inizi a deliberare.
Sezione 3: Effetti e procedura dell’appello
Art. 315 Effetto sospensivo
1L’appello preclude, limitatamente alle conclusioni, l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata.
2L’autorità giudiziaria superiore può autorizzare l’esecuzione anticipata della decisione impugnata. Se del caso, ordina provvedimenti conservativi o la prestazione di garanzie.
3L’effetto sospensivo non può essere tolto se è appellata una decisione costitutiva.
4L’appello non ha effetto sospensivo se è appellata una decisione in materia di:
- a.
- diritto di risposta;
- b.
- provvedimenti cautelari.
5L’esecuzione di provvedimenti cautelari può essere eccezionalmente sospesa se la parte interessata rischia di subire un pregiudizio difficilmente riparabile.
Art. 316 Procedura davanti all’autorità giudiziaria superiore
Art. 317 Nuovi fatti, nuovi mezzi di prova e mutazione dell’azione
1Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se:
- a.
- vengono immediatamente addotti; e
- b.
- dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze.
2Una mutazione dell’azione è ammissibile soltanto se:
- a.
- sono date le premesse di cui all’articolo 227 capoverso 1; e
- b.1
- la mutazione è fondata su nuovi fatti o su nuovi mezzi di prova.
1 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 25 set. 2015 (Rappresentanza professionale nel procedimento esecutivo), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3643; FF 2014 7505).
Art. 318 Decisione
1L’autorità giudiziaria superiore può:
- a.
- confermare il giudizio impugnato;
- b.
- statuire essa stessa; oppure
- c.
- rinviare la causa alla giurisdizione inferiore, se:
- 1.
- non è stata giudicata una parte essenziale dell’azione, oppure
- 2.
- i fatti devono essere completati in punti essenziali.
2L’autorità giudiziaria superiore notifica la sua decisione con motivazione scritta.
3Se statuisce essa stessa, l’autorità giudiziaria superiore pronuncia anche sulle spese giudiziarie della procedura di prima istanza.
Capitolo 2: Reclamo
Art. 319 Ammissibilità del reclamo
Sono impugnabili mediante reclamo:
- a.
- le decisioni inappellabili di prima istanza finali, incidentali e in materia di provvedimenti cautelari;
- b.
- altre decisioni e disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza:
- 1.
- nei casi stabiliti dalla legge,
- 2.
- quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;
- c.
- i casi di ritardata giustizia.
Art. 320 Motivi di reclamo
Con il reclamo possono essere censurati:
- a.
- l’applicazione errata del diritto;
- b.
- l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
Art. 321 Proposizione del reclamo
1Il reclamo, scritto e motivato, dev’essere proposto all’autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notificazione a posteriori della motivazione (art. 239).
2Se è impugnata una decisione pronunciata in procedura sommaria o una disposizione ordinatoria processuale, il termine di reclamo è di dieci giorni, salvo che la legge disponga altrimenti.
3Se è in possesso della parte, la decisione o disposizione impugnata dev’essere allegata.
4Il reclamo per ritardata giustizia è possibile in ogni tempo.
Art. 322 Risposta al reclamo
1Se il reclamo non risulta manifestamente inammissibile o manifestamente infondato, l’autorità giudiziaria superiore lo notifica alla controparte invitandola a presentare per scritto le proprie osservazioni.
2Il termine di risposta è uguale a quello di reclamo.
Art. 323 Reclamo incidentale
Il reclamo incidentale non è ammesso.
Art. 324 Osservazioni della giurisdizione inferiore
L’autorità giudiziaria superiore può chiedere alla giurisdizione inferiore di farle pervenire le sue osservazioni.
Art. 325 Effetto sospensivo
Art. 326 Nuove conclusioni, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova
Art. 327 Procedura e decisione
1L’autorità giudiziaria superiore si fa consegnare gli atti di causa dalla giurisdizione inferiore.
2Essa può decidere in base agli atti.
3Se accoglie il reclamo, l’autorità giudiziaria superiore:
- a.
- annulla la decisione o la disposizione ordinatoria processuale impugnata e rinvia la causa alla giurisdizione inferiore; oppure
- b.
- statuisce essa stessa, se la causa è matura per il giudizio.
4Se il reclamo è accolto per ritardata giustizia, l’autorità giudiziaria superiore può impartire alla giurisdizione inferiore un termine per la trattazione della causa.
5L’autorità giudiziaria superiore notifica la sua decisione con motivazione scritta.
Art. 327a Dichiarazione di esecutività secondo la Convenzione di Lugano
1Se il reclamo è diretto contro una decisione del giudice dell’esecuzione secondo gli articoli 38–52 della Convenzione del 30 ottobre 20072 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano), l’autorità giudiziaria superiore esamina con cognizione piena i motivi di diniego previsti dalla Convenzione di Lugano.
2Il reclamo ha effetto sospensivo. Sono fatti salvi i provvedimenti conservativi, segnatamente il sequestro secondo l’articolo 271 capoverso 1 numero 6 LEF3.
3Il termine per la proposizione del reclamo contro la dichiarazione di esecutività è retto dall’articolo 43 paragrafo 5 della Convenzione di Lugano.
1 Introdotto dall’art. 3 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).
2 RS 0.275.12
3 RS 281.1
Capitolo 3: Revisione
Art. 328 Motivi di revisione
1Una parte può chiedere al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza la revisione della decisione passata in giudicato se:
- a.
- ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura, esclusi i fatti e mezzi di prova sorti dopo la decisione;
- b.
- da un procedimento penale risulta che la decisione a lei sfavorevole è stata influenzata da un crimine o da un delitto; non occorre che sia stata pronunciata una condanna dal giudice penale; se il procedimento penale non può essere esperito, la prova può essere addotta in altro modo;
- c.
- fa valere che l’acquiescenza, la desistenza o la transazione giudiziaria è inefficace.
2La revisione può essere chiesta per violazione della Convenzione europea del 4 novembre 19501 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) se:
- a.
- la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato in una sentenza definitiva che la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati;
- b.
- un indennizzo è inadatto a compensare le conseguenze della violazione; e
- c.
- la revisione è necessaria per rimuovere la violazione.
Art. 329 Domanda e termini di revisione
1La domanda di revisione, scritta e motivata, dev’essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione.
2Dopo dieci anni dal passaggio in giudicato della decisione, la revisione non può più essere domandata, salvo nel caso di cui all’articolo 328 capoverso 1 lettera b.
Art. 330 Osservazioni della controparte
Se la domanda di revisione non risulta manifestamente inammissibile o manifestamente infondata, il giudice la notifica alla controparte affinché presenti le sue osservazioni.
Art. 331 Effetto sospensivo
Art. 332 Decisione sulla domanda di revisione
La decisione sulla domanda di revisione è impugnabile mediante reclamo.
Art. 333 Nuova decisione nel merito
1Se accoglie la domanda di revisione, il giudice annulla la sua precedente decisione e statuisce nuovamente.
2Nella nuova decisione il giudice decide anche sulle spese della precedente procedura.
3Il giudice notifica la sua decisione con motivazione scritta.
Capitolo 4: Interpretazione e rettifica
Art. 334
1Se il dispositivo è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, il giudice, su domanda di una parte o d’ufficio, interpreta o rettifica la decisione. Nella domanda devono essere indicati i punti contestati e le modifiche auspicate.
2Gli articoli 330 e 331 si applicano per analogia. Se la rettifica concerne errori di scrittura o di calcolo il giudice può rinunciare a interpellare le parti.
3La decisione sulla domanda di interpretazione o di rettifica è impugnabile mediante reclamo.
4La decisione interpretata o rettificata è notificata alle parti.
Titolo decimo: Esecuzione
Capitolo 1: Esecuzione delle decisioni
Art. 335 Campo d’applicazione
1Le decisioni sono eseguite secondo le disposizioni del presente capitolo.
2Se concernono pagamenti in denaro o la prestazione di garanzie, le decisioni sono eseguite secondo le disposizioni della LEF1.
3Il riconoscimento, la dichiarazione di esecutività e l’esecuzione di decisioni straniere sono regolati dal presente capitolo, eccetto che un trattato internazionale o la LDIP2 dispongano altrimenti.
Art. 336 Esecutività
1Una decisione è esecutiva se:
- a.
- è passata in giudicato e il giudice non ha sospeso l’esecuzione (art. 325 cpv. 2 e 331 cpv. 2); oppure
- b.
- pur non essendo ancora passata in giudicato, è stata dichiarata eseguibile anticipatamente.
2A richiesta, il giudice che ha preso la decisione da eseguire ne attesta l’esecutività.
Art. 337 Esecuzione diretta
1La decisione può essere direttamente eseguita se il giudice che l’ha pronunciata ha già ordinato concrete misure d’esecuzione (art. 236 cpv. 3).
2La parte soccombente può tuttavia chiedere al giudice dell’esecuzione di sospendere l’esecuzione; l’articolo 341 si applica per analogia.
Art. 338 Domanda di esecuzione
1Se la decisione non può essere direttamente eseguita, una domanda di esecuzione dev’essere presentata al giudice dell’esecuzione.
2La parte richiedente deve dimostrare che le condizioni d’esecutività sono adempite e allegare i documenti necessari.
Art. 339 Competenza e procedura
1È imperativamente competente a decidere le misure d’esecuzione e la sospensione dell’esecuzione il giudice:
- a.
- del domicilio o della sede della parte soccombente;
- b.
- del luogo in cui le misure devono essere prese; oppure
- c.
- del luogo in cui è stata emanata la decisione da eseguire.
2Il giudice decide in procedura sommaria.
Art. 340 Provvedimenti conservativi
Il giudice dell’esecuzione può ordinare provvedimenti conservativi, se necessario anche senza sentire preventivamente la controparte.
1 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).
Art. 341 Esame dell’esecutività e osservazioni della parte soccombente
1Il giudice dell’esecuzione esamina d’ufficio se le condizioni d’esecutività sono adempiute.
2Assegna un breve termine alla parte soccombente affinché presenti le proprie osservazioni.
3Materialmente, la parte soccombente può obiettare che successivamente alla comunicazione della decisione sono intervenute circostanze che ostano all’esecuzione, in particolare l’adempimento, la concessione di una dilazione, la prescrizione o la perenzione della prestazione dovuta. L’adempimento della prestazione e la dilazione devono essere provati mediante documenti.
Art. 342 Esecuzione di una prestazione condizionata o dipendente da una controprestazione
La decisione in merito a una prestazione condizionata o dipendente da una controprestazione può essere eseguita solo quando il giudice dell’esecuzione ha accertato che la condizione si è verificata oppure che la controprestazione è stata debitamente offerta, fornita o garantita.
Art. 343 Obbligo di fare, omettere o tollerare
1Se la decisione impone un obbligo di fare, omettere o tollerare, il giudice dell’esecuzione può ordinare:
- a.
- una comminatoria penale secondo l’articolo 292 CP1;
- b.
- una multa disciplinare fino a 5000 franchi;
- c.
- una multa disciplinare fino a 1000 franchi per ogni giorno d’inadempimento;
- d.
- misure coercitive come il ritiro di una cosa mobile o lo sgombero di un fondo; oppure
- e.
- l’adempimento sostitutivo.
1bisSe la decisione prevede un divieto secondo l’articolo 28b CC2, il giudice dell’esecuzione può, ad istanza dell’attore, ordinare una sorveglianza elettronica secondo l’articolo 28cCC.3
2La parte soccombente e i terzi devono fornire le necessarie informazioni e tollerare le necessarie ispezioni.
3La persona incaricata dell’esecuzione può far capo all’aiuto dell’autorità competente.
1 RS 311.0
2 RS 210
3 Introdotto dal n. I 2 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2019 2273; FF 2017 6267).
Art. 344 Rilascio di una dichiarazione di volontà
1Se la decisione ha per oggetto il rilascio di una dichiarazione di volontà, la dichiarazione stessa si ha per avvenuta con l’esecutività della decisione.
2Se la dichiarazione concerne un registro pubblico, come il registro fondiario o il registro di commercio, il giudice che ha pronunciato la decisione impartisce all’ufficiale del registro le istruzioni necessarie.
Art. 345 Risarcimento dei danni e conversione in denaro
1La parte vincente può chiedere:
- a.
- il risarcimento dei danni se la parte soccombente non ottempera a quanto ordinatole dal giudice;
- b.
- in luogo della prestazione dovuta, un equivalente in denaro.
2Il giudice dell’esecuzione decide sull’ammontare di tali importi.
Art. 346 Impugnazione da parte di terzi
I terzi toccati nei loro diritti dalla decisione sull’esecuzione possono proporre reclamo.
Capitolo 2: Esecuzione di documenti pubblici
Art. 347 Esecutività
Un documento pubblico avente per oggetto prestazioni di qualsiasi genere può essere eseguito alla stregua di una decisione giudiziaria se:
- a.
- l’obbligato ha espressamente dichiarato nel documento di riconoscere l’esecuzione diretta della prestazione;
- b.
- il titolo giuridico della prestazione dovuta è menzionato nel documento;
- c.
- la prestazione dovuta:
- 1.
- è sufficientemente determinata nel documento,
- 2.
- è riconosciuta nel documento dall’obbligato, e
- 3.
- è esigibile.
Art. 348 Eccezioni
Non sono direttamente esecutivi i documenti concernenti prestazioni:
- a.
- secondo la legge del 24 marzo 19951 sulla parità dei sessi;
- b.
- inerenti alla locazione o all’affitto di locali d’abitazione e commerciali, nonché all’affitto agricolo;
- c.
- secondo la legge del 17 dicembre 19932 sulla partecipazione;
- d.
- inerenti a rapporti di lavoro e alla legge del 6 ottobre 19893 sul collocamento;
- e.
- inerenti a contratti conclusi con consumatori (art. 32).
Art. 349 Documenti concernenti prestazioni in denaro
Art. 350 Documenti concernenti prestazioni non pecuniarie
1Se si tratta di eseguire un documento concernente una prestazione non pecuniaria, il pubblico ufficiale che l’ha rilasciato fornisce all’obbligato, su domanda dell’avente diritto, una copia autenticata del documento e gli assegna un termine di 20 giorni per l’adempimento. L’avente diritto riceve copia della notificazione.
2Decorso infruttuosamente tale termine, l’avente diritto può chiedere che il giudice dell’esecuzione proceda.
Art. 351 Procedura davanti al giudice dell’esecuzione
1Riguardo alla prestazione dovuta, l’obbligato può sollevare obiezioni soltanto se immediatamente comprovabili.
2Se è dovuto il rilascio di una dichiarazione di volontà, la dichiarazione stessa si ha per avvenuta con la decisione del giudice dell’esecuzione. Questi impartisce le istruzioni necessarie secondo l’articolo 344 capoverso 2.
Art. 352 Azione giudiziaria
È in ogni caso fatta salva l’azione giudiziaria relativa alla prestazione dovuta. In particolare, l’obbligato può in ogni tempo chiedere al giudice di accertare che la pretesa non sussiste o non sussiste più oppure che per l’adempimento è stata concessa una dilazione.
Parte terza: Arbitrato
Titolo primo: Disposizioni generali
Art. 353 Campo d’applicazione
1Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti davanti ai tribunali arbitrali con sede in Svizzera, per quanto non siano applicabili le disposizioni del capitolo 12 LDIP1.
2Le parti possono escludere l’applicabilità delle presenti disposizioni sull’arbitrato mediante una dichiarazione esplicita nel patto d’arbitrato o in accordo successivo e convenire di applicare le disposizioni del capitolo 12 LDIP. Tale dichiarazione richiede la forma di cui all’articolo 358.
Art. 354 Arbitrabilità
L’arbitrato può vertere su qualsiasi pretesa su cui le parti possono disporre liberamente.
Art. 355 Sede del tribunale arbitrale
1La sede del tribunale arbitrale è stabilita dalle parti o dall’ente da esse designato. In subordine, la sede è stabilita dal tribunale arbitrale stesso.
2Se non è stabilita dalle parti, dall’ente da esse designato o dal tribunale arbitrale, la sede è nel luogo del tribunale statale che sarebbe competente per giudicare il merito della causa in mancanza di patto di arbitrato.
3Se più tribunali statali sono competenti, il tribunale arbitrale ha sede nel luogo del primo tribunale statale adito in applicazione dell’articolo 356.
4Se le parti non hanno pattuito diversamente, il tribunale arbitrale può dibattere, assumere prove e deliberare anche in qualsiasi altro luogo.
Art. 356 Tribunali statali competenti
1Il Cantone dove ha sede il tribunale arbitrale designa un tribunale superiore competente per:
- a.
- statuire sui reclami e sulle domande di revisione;
- b.
- ricevere in deposito il lodo e attestarne l’esecutività.
2Un altro tribunale o un tribunale composto in altro modo, designato dal Cantone dove ha sede il tribunale arbitrale, è competente in istanza unica per:
- a.
- nominare, ricusare, revocare e sostituire gli arbitri;
- b.
- prorogare il mandato del tribunale arbitrale;
- c.
- prestare concorso al tribunale arbitrale per procedere ad atti procedurali.
Titolo secondo: Patto d’arbitrato
Art. 357 Oggetto
Art. 358 Forma
Il patto d’arbitrato dev’essere stipulato per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo.
Art. 359 Contestata competenza del tribunale arbitrale
1Se la validità, il contenuto o la portata del patto d’arbitrato oppure la corretta costituzione del tribunale arbitrale sono contestati davanti allo stesso, il tribunale arbitrale pronuncia in merito con una decisione incidentale o nella decisione finale.
2L’eccezione d’incompetenza del tribunale arbitrale deve essere proposta prima di entrare nel merito della causa.
Titolo terzo: Costituzione del tribunale arbitrale
Art. 360 Numero degli arbitri
Art. 361 Designazione ad opera delle parti
1Gli arbitri sono nominati secondo quanto pattuito fra le parti.
2Se tale pattuizione manca, ciascuna parte designa un numero uguale di arbitri; questi, a voto unanime, eleggono un presidente.
3Se un arbitro è designato per funzione, si reputa designato il titolare della stessa al momento dell’accettazione del mandato arbitrale.
4Per le controversie in materia di locazione o affitto di locali d’abitazione, le parti possono designare quale tribunale arbitrale unicamente l’autorità di conciliazione.
Art. 362 Designazione ad opera del tribunale statale
1Se il patto d’arbitrato non specifica l’ente incaricato della designazione del tribunale arbitrale o se l’ente incaricato non designa gli arbitri entro un congruo termine, il tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 2, su richiesta di una parte, provvede alla designazione qualora:
- a.
- le parti non si accordino sulla designazione dell’arbitro unico o del presidente;
- b.
- una parte non designi gli arbitri di sua competenza entro 30 giorni da quando ne è stata richiesta; oppure
- c.
- gli arbitri non si accordino sulla scelta del presidente entro 30 giorni dalla loro designazione.
2In caso di arbitrato concernente più parti, il tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 2 può designare tutti gli arbitri.
3Il tribunale statale cui è stata affidata la designazione procede alla stessa eccetto che da un esame sommario risulti che le parti non sono legate da un patto d’arbitrato.
Art. 363 Obbligo di trasparenza
Art. 364 Accettazione del mandato
Art. 365 Segretariato
Art. 366 Durata del mandato
1Le parti possono limitare nel patto d’arbitrato o in un accordo successivo la durata del mandato del tribunale arbitrale.
2La durata del mandato entro cui il tribunale arbitrale deve pronunciare il lodo può essere prorogata:
- a.
- per accordo tra le parti;
- b.
- su richiesta di una parte o del tribunale arbitrale, mediante decisione del tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 2.
Titolo quarto: Ricusazione, destituzione e sostituzione dei membri del tribunale arbitrale
Art. 367 Ricusazione di un arbitro
1Un arbitro può essere ricusato se:
- a.
- non soddisfa i requisiti convenuti dalle parti;
- b.
- vi è un motivo di ricusazione contemplato dall’ordinamento procedurale convenuto dalle parti; oppure
- c.
- sussistono dubbi legittimi quanto alla sua indipendenza o imparzialità.
2Una parte può ricusare un arbitro da lei designato, o alla cui designazione ha partecipato, soltanto per motivi di cui è venuta a conoscenza dopo la designazione. Il motivo di ricusazione dev’essere comunicato senza indugio al tribunale arbitrale e all’altra parte.
Art. 368 Ricusazione del tribunale arbitrale
1Una parte può ricusare l’intero tribunale arbitrale qualora l’altra parte abbia esercitato un influsso preponderante sulla designazione degli arbitri. Il motivo della ricusazione dev’essere comunicato senza indugio al tribunale arbitrale e all’altra parte.
2Il nuovo tribunale arbitrale è costituito secondo la procedura prevista negli articoli 361 e 362.
3Le parti hanno il diritto di designare nuovamente come arbitri i membri del tribunale arbitrale ricusato.
Art. 369 Procedura di ricusazione
1Le parti possono accordarsi liberamente sulla procedura di ricusazione.
2In mancanza di accordo, l’istanza di ricusazione, scritta e motivata, dev’essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza del motivo di ricusazione all’arbitro ricusato e comunicata agli altri arbitri.
3Se l’arbitro ricusato contesta la ricusazione, la parte instante può, entro 30 giorni, rivolgersi all’ente designato dalle parti oppure, se un tale ente non è stato previsto, chiedere di pronunciarsi al tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 2.
4Se le parti non hanno pattuito altrimenti, durante l’esame dell’istanza di ricusazione il tribunale arbitrale può continuare la procedura fino e compresa la pronuncia del lodo, senza escludere l’arbitro ricusato.
5La decisione sulla ricusazione può essere impugnata soltanto assieme al primo lodo.
Art. 370 Destituzione
1Ciascun arbitro può essere destituito per accordo scritto tra le parti.
2Ad istanza di parte, l’ente designato dalle parti oppure, se un tale ente non è stato previsto, il tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 2 può destituire un arbitro che non si dimostri in grado di adempiere i suoi compiti in un termine utile o di agire con la cura richiesta dalle circostanze.
3All’impugnazione di una tale decisione si applica l’articolo 369 capoverso 5.
Art. 371 Sostituzione di un arbitro
1Alla sostituzione di un arbitro si applica la procedura seguita per la sua designazione, eccetto che le parti si siano accordate o dispongano diversamente.
2Se non si può procedere in tal modo, il nuovo arbitro è designato dal tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 2, salvo che il patto d’arbitrato escluda tale possibilità o, in seguito al venir meno di un arbitro, debba considerarsi decaduto.
3Se le parti non possono accordarsi in merito, il neocostituito tribunale arbitrale decide quali atti processuali a cui il membro sostituito aveva partecipato debbano essere ripetuti.
4La procedura di sostituzione di un arbitro non sospende il decorso del termine assegnato al tribunale arbitrale per pronunciare il giudizio.
Titolo quinto: Procedimento arbitrale
Art. 372 Pendenza
1Il procedimento arbitrale è pendente:
- a.
- appena una parte adisce il tribunale arbitrale designato nel patto d’arbitrato; oppure
- b.
- in mancanza di tale designazione, appena una parte avvia la procedura di costituzione del tribunale arbitrale oppure la preventiva procedura di conciliazione pattuita dalle parti.
2Se davanti a un tribunale statale e a un tribunale arbitrale sono pendenti, tra le medesime parti, cause concernenti il medesimo oggetto litigioso, il tribunale successivamente adito sospende la procedura finché il tribunale preventivamente adito abbia deciso sulla sua competenza.
Art. 373 Regole generali di procedura
1Le parti possono regolare la procedura arbitrale:
- a.
- esse medesime;
- b.
- mediante richiamo di un ordinamento procedurale arbitrale;
- c.
- dichiarando applicabile un diritto procedurale di loro scelta.
2Se non è stata regolata dalle parti, la procedura è stabilita dal tribunale arbitrale.
3Il presidente del tribunale arbitrale può decidere personalmente su singole questioni procedurali se così autorizzato delle parti o dagli altri membri del tribunale arbitrale.
4Il tribunale arbitrale deve garantire la parità di trattamento delle parti e il loro diritto d’essere sentite, nonché procedere a un contraddittorio.
5Ogni parte può farsi rappresentare.
6Le violazioni di regole di procedura devono essere eccepite immediatamente, pena la perenzione.
Art. 374 Provvedimenti cautelari, garanzie e risarcimento dei danni
1Il tribunale statale o, salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale può, ad istanza di parte, ordinare provvedimenti cautelari, compresi quelli per assicurare i mezzi di prova.
2Se la persona contro cui è ordinato il provvedimento del tribunale arbitrale non vi si sottopone spontaneamente, il tribunale statale, su richiesta del tribunale arbitrale o ad istanza di parte, prende le necessarie disposizioni; l’istanza di parte richiede il consenso del tribunale arbitrale.
3Se vi è da temere un danno per l’altra parte, il tribunale arbitrale o statale può subordinare i provvedimenti cautelari alla prestazione di garanzie.
4La parte instante risponde del danno causato da un provvedimento cautelare ingiustificato. Tuttavia, se essa prova di aver presentato l’istanza in buona fede, il tribunale arbitrale o statale può ridurre o escludere il risarcimento. La parte lesa può far valere la sua pretesa nel procedimento arbitrale pendente.
5La garanzia è liberata se è certo che non è promossa alcuna azione di risarcimento del danno; se vi è incertezza in proposito, il tribunale arbitrale assegna un termine per proporre l’azione.
Art. 375 Assunzione delle prove e collaborazione del tribunale statale
1Il tribunale arbitrale procede lui stesso all’assunzione delle prove.
2Il tribunale arbitrale può chiedere la collaborazione del tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 2 per assumere prove o effettuare altri atti giudiziari. Con il consenso del tribunale arbitrale tale collaborazione può essere chiesta anche da una parte.
3Gli arbitri possono partecipare agli atti procedurali del tribunale statale e porre domande.
Art. 376 Litisconsorzio, cumulo d’azioni e partecipazione di terzi
1Un procedimento arbitrale può essere condotto da o contro più litisconsorti se:
- a.
- tutte le parti sono legate tra loro da uno o più patti d’arbitrato concordanti; e
- b.
- le pretese fatte valere sono identiche o materialmente connesse.
2Le pretese materialmente connesse possono essere giudicate nello stesso procedimento arbitrale se sono oggetto di patti d’arbitrato concordanti.
3L’intervento di un terzo e la partecipazione della persona chiamata in causa presuppongono l’esistenza di un patto d’arbitrato tra il terzo e le parti in causa e sono subordinati al consenso del tribunale arbitrale.
Art. 377 Compensazione e domanda riconvenzionale
1Il tribunale arbitrale è competente a statuire su un’eccezione di compensazione sollevata da una parte anche se la pretesa posta in compensazione non soggiace al patto d’arbitrato e anche se per la stessa è stato stipulato un altro patto d’arbitrato o una proroga di foro.
2Una domanda riconvenzionale è ammessa solo se concerne una lite che ricade in un patto d’arbitrato concordante.
Art. 378 Anticipazione delle spese
1Il tribunale arbitrale può esigere un anticipo delle spese procedurali presumibili e farne dipendere la continuazione del procedimento. Salvo diverso accordo tra le parti, esso ne determina l’importo a carico di ciascuna.
2Se una parte non versa l’anticipo che le incombe, l’altra può o anticipare lei stessa il totale delle spese o rinunciare al procedimento arbitrale. In quest’ultimo caso, essa può, per la stessa lite, avviare un nuovo procedimento arbitrale o promuovere una causa davanti al tribunale statale.
Art. 379 Cauzione per le spese ripetibili
Se risulta che l’attore è insolvente, il tribunale arbitrale può, su richiesta del convenuto, disporre che per le costui spese ripetibili presumibili sia prestata cauzione entro un dato termine. Al convenuto si applica per analogia l’articolo 378 capoverso 2.
Art. 380 Gratuito patrocinio
Il gratuito patrocinio è escluso.
Titolo sesto: Lodo
Art. 381 Diritto applicabile
1Il tribunale arbitrale decide:
- a.
- secondo le regole di diritto scelte dalle parti; oppure
- b.
- secondo equità, se così autorizzato dalle parti.
2In mancanza di tale scelta o autorizzazione, il tribunale arbitrale decide secondo il diritto che sarebbe applicato da un tribunale statale.
Art. 382 Deliberazioni e votazioni
1Alle deliberazioni e alle votazioni devono partecipare tutti gli arbitri.
2Se un arbitro si rifiuta di partecipare a una deliberazione o a una votazione, gli altri arbitri possono deliberare e decidere senza di lui, sempre che le parti non si siano accordate diversamente.
3Il tribunale arbitrale pronuncia il lodo a maggioranza dei voti, eccetto che le parti si siano accordate diversamente.
4Se non si raggiunge una maggioranza di voti, il voto del presidente decide.
Art. 383 Lodi incidentali e lodi parziali
Salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale può limitare il procedimento a singole questioni o conclusioni.
Art. 384 Contenuto del lodo
1Il lodo contiene:
- a.
- la composizione del tribunale arbitrale;
- b.
- l’indicazione della sede del tribunale arbitrale;
- c.
- la designazione delle parti e dei loro rappresentanti;
- d.
- le conclusioni delle parti oppure, in mancanza di concrete richieste, una descrizione dei punti litigiosi;
- e.
- in quanto le parti non vi abbiano rinunciato, l’esposizione dei fatti, i considerandi di diritto e se del caso quelli di equità;
- f.
- il dispositivo sul merito della lite come pure l’importo e la ripartizione delle spese procedurali e delle ripetibili;
- g.
- la data del giudizio.
2Il lodo dev’essere firmato; è sufficiente la firma del presidente.
Art. 385 Intesa tra le parti
Se durante il procedimento arbitrale le parti pongono fine alla controversia, il tribunale arbitrale, su richiesta, lo constata sotto forma di lodo.
Art. 386 Notificazione e deposito
1Una copia del lodo dev’essere notificata ad ogni parte.
2Ogni parte, a sue spese, può depositare un esemplare del lodo presso il tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 1.
3Su richiesta di una parte, detto tribunale statale rilascia un’attestazione di esecutività.
Art. 387 Effetti del lodo
Una volta comunicato alle parti, il lodo ha gli stessi effetti di una decisione giudiziaria esecutiva e passata in giudicato.
Art. 388 Rettifica, interpretazione e completamento del lodo
1Ogni parte può chiedere al tribunale arbitrale di:
- a.
- rettificare errori di redazione e di calcolo nel lodo;
- b.
- interpretare determinate parti del lodo;
- c.
- emanare un lodo complementare su pretese che, pur fatte valere nel procedimento arbitrale, non sono state oggetto di trattazione nel lodo.
2La richiesta dev’essere presentata al tribunale arbitrale entro 30 giorni dalla scoperta dell’errore o dell’esigenza di interpretazione o di completamento di alcune parti del lodo, in ogni caso però entro un anno dalla notificazione del lodo.
3La richiesta non sospende i termini d’impugnazione. Se una parte subisce un pregiudizio dall’esito di questa procedura, relativamente al punto controverso decorre per lei un nuovo termine d’impugnazione.
Titolo settimo: Mezzi d’impugnazione
Capitolo 1: Ricorso
Art. 389 Ricorso al Tribunale federale
Art. 390 Ricorso al tribunale cantonale
1Le parti possono, mediante una dichiarazione esplicita nel patto d’arbitrato o in accordo successivo, convenire che il lodo possa essere impugnato mediante ricorso davanti al tribunale cantonale competente secondo l’articolo 356 capoverso 1.
2La procedura è retta dagli articoli 319–327, salvo che il presente capitolo disponga altrimenti. Il tribunale cantonale decide definitivamente.
Art. 391 Sussidiarietà
Il ricorso è ammissibile unicamente dopo l’esaurimento dei mezzi d’impugnazione arbitrali previsti nel patto d’arbitrato.
Art. 392 Lodi impugnabili
È impugnabile:
- a.
- ogni lodo parziale o finale;
- b.
- ogni lodo incidentale per i motivi di cui all’articolo 393 lettere a e b.
Art. 393 Motivi di ricorso
Il lodo può essere impugnato unicamente se:
- a.
- l’arbitro unico è stato designato irregolarmente oppure il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente;
- b.
- il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente;
- c.
- il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni;
- d.
- è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite;
- e.
- è arbitrario nel suo esito perché si fonda su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti oppure su una manifesta violazione del diritto o dell’equità;
- f.
- le indennità e le spese degli arbitri, fissate dal tribunale arbitrale, sono manifestamente eccessive.
Art. 394 Rinvio per rettifica o completamento
L’autorità di ricorso, sentite le parti, può rinviare il lodo al tribunale arbitrale fissando a quest’ultimo un termine per rettificarlo o completarlo.
Art. 395 Decisione
1Se il lodo non è rinviato al tribunale arbitrale oppure se non è rettificato o completato da quest’ultimo nel termine assegnatogli, l’autorità di ricorso pronuncia sul ricorso e, se l’accoglie, annulla il lodo.
2Se il lodo è annullato, il tribunale arbitrale decide di nuovo fondandosi sui considerandi del giudizio di rinvio.
3L’annullamento può limitarsi a singole parti del lodo, salvo che le altre dipendano da queste.
4Se il lodo è impugnato per indennità e spese manifestamente eccessive, l’autorità di ricorso può fissare essa stessa le indennità e spese dovute.
Capitolo 2: Revisione
Art. 396 Motivi di revisione
1Una parte può chiedere la revisione del lodo al tribunale statale competente secondo l’articolo 356 capoverso 1 se:
- a.
- ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura, esclusi i fatti e mezzi di prova sorti dopo la pronuncia del lodo;
- b.
- da un procedimento penale risulta che il lodo a lei sfavorevole è stato influenzato da un crimine o da un delitto; non occorre che sia stata pronunciata una condanna dal giudice penale; se il procedimento penale non può essere esperito, la prova può essere addotta in altro modo;
- c.
- fa valere che l’acquiescenza, la desistenza o la transazione arbitrale è inefficace.
2La revisione può essere chiesta per violazione della CEDU1 se:
- a.
- la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato in una sentenza definitiva che la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati;
- b.
- un indennizzo è inadatto a compensare le conseguenze della violazione; e
- c.
- la revisione è necessaria per rimuovere la violazione.
Art. 397 Termini
1La domanda di revisione dev’essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione.
2Dopo dieci anni dal passaggio in giudicato del lodo, la revisione non può più essere domandata, salvo nel caso di cui all’articolo 396 capoverso 1 lettera b.
Art. 398 Procedura
Alla procedura si applicano gli articoli 330 e 331.
Parte quarta: Disposizioni finali
Titolo primo: Esecuzione
Art. 400 Principi
1Il Consiglio federale emana le norme d’attuazione.
2Esso mette a disposizione i moduli per i documenti giudiziari e per gli atti scritti delle parti. I moduli per gli atti scritti delle parti devono essere concepiti in modo da poter essere compilati anche da una parte non esperta in fatto di diritto.
3Il Consiglio federale può delegare all’Ufficio federale di giustizia l’emanazione di norme amministrative e tecniche.
Art. 401 Progetti pilota
Titolo secondo: Adeguamento di leggi
Art. 402 Abrogazione e modifica del diritto vigente
L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato 1.
Art. 403 Disposizioni di coordinamento
Il coordinamento di disposizioni di altri nuovi atti normativi con il presente Codice è regolato nell’allegato 2.
Titolo terzo: Disposizioni transitorie
Capitolo 1: Disposizioni transitorie del 19 dicembre 2008
Art. 404 Applicabilità del diritto previgente
1Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del presente Codice si applica il diritto procedurale previgente.
2La competenza per territorio si determina secondo il nuovo diritto. Nondimeno, una competenza esistente in base al diritto previgente permane.
Art. 405 Impugnazioni
Art. 406 Proroga di foro
La validità di una proroga di foro si determina in base al diritto in vigore al momento in cui fu pattuita.
Art. 407 Giurisdizione arbitrale
1La validità dei patti d’arbitrato conclusi prima dell’entrata in vigore del presente Codice si giudica secondo il diritto per essi più favorevole.
2Ai procedimenti arbitrali pendenti al momento dell’entrata in vigore del presente Codice si applica il diritto previgente. Le parti possono tuttavia pattuire l’applicazione del nuovo diritto.
3I mezzi d’impugnazione sono retti dal diritto in vigore al momento della comunicazione del lodo.
4Ai procedimenti davanti al tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356, se già pendenti al momento dell’entrata in vigore del presente Codice, continua ad applicarsi il diritto previgente.
Capitolo 2: Disposizione transitoria della modifica del 28 settembre 2012
Art. 407a
Nei procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2012 del presente Codice gli atti procedurali compiuti dall’entrata in vigore della stessa sono retti dal nuovo diritto.
Capitolo 3: Disposizione transitoria della modifica del 20 marzo 2015
Art. 407b
1I procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 20 marzo 2015 sono retti dal nuovo diritto.
2Le parti possono presentare nuove conclusioni sulle questioni toccate dal cambiamento del diritto applicabile; i punti della decisione che non sono stati impugnati rimangono vincolanti, a meno che siano così strettamente connessi con le conclusioni non ancora giudicate da giustificare una decisione complessiva.
Capitolo 4: Disposizione transitoria della modifica del 19 giugno 2015
Art. 407c
1Le procedure di divorzio pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 19 giugno 2015 sono rette dal nuovo diritto.
2Le parti possono presentare nuove conclusioni sulle questioni toccate dal cambiamento del diritto applicabile; i punti della sentenza che non sono stati impugnati rimangono vincolanti, a meno che siano così strettamente connessi con le conclusioni non ancora giudicate da giustificare una decisione complessiva.
Capitolo 5: Disposizione transitoria della modifica del 14 dicembre 2018
Art. 407d
I procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2018 sono retti dal nuovo diritto.