Legge federale
sulla esecuzione e sul fallimento
(LEF)1
dell’11 aprile 1889 (Stato 1° gennaio 2023)
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 64 della Costituzione federale2 (Cost.),3
decreta:
2[CS 13]. A questa disp. corrisponde l’art. 122 cpv. 1 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).
3Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2531; FF 1999 80778458).
Titolo primo: Disposizioni generali
I. Della organizzazione
Art. 1
I. Della organizzazione
A. Circondari d’esecuzione e circondari dei fallimenti
1 Per la procedura d’esecuzione e di fallimento il territorio di ogni Cantone forma uno o più circondari.
2 I Cantoni determinano il numero e la circoscrizione di questi circondari.
3 Un circondario pei fallimenti può comprendere più circondari d’esecuzione.
Art. 2
B. Uffici d’esecuzione e uffici dei fallimenti
1. Organizzazione
1 In ogni circondario d’esecuzione è istituito un ufficio d’esecuzione diretto da un ufficiale esecutore.
2 In ogni circondario dei fallimenti è istituito un ufficio dei fallimenti diretto da un ufficiale dei fallimenti.5
3 All’ufficiale è aggiunto un supplente che ne fa le veci nei casi di incompatibilità o d’impedimento alla direzione dell’ufficio.6
4 Gli uffici d’esecuzione e gli uffici dei fallimenti possono essere diretti dallo stesso ufficiale.7
5 Per il resto, l’organizzazione degli uffici spetta ai Cantoni.
5Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
6Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
7Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 38
2. Retribuzione
La retribuzione dell’ufficiale esecutore, di quello dei fallimenti e dei loro supplenti è di competenza dei Cantoni.
8Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 49
C. Assistenza
1 Gli uffici d’esecuzione e gli uffici dei fallimenti procedono alle operazioni di loro competenza su richiesta degli uffici, delle amministrazioni speciali del fallimento, come pure dei commissari e dei liquidatori di un altro circondario.
2 Gli uffici, le amministrazioni speciali del fallimento, i commissari e i liquidatori possono procedere ad atti del loro ufficio anche al di fuori del loro circondario, se l’ufficio competente per territorio vi acconsente. La competenza per la notificazione degli atti esecutivi che non avvenga per posta, per il pignoramento, per la vendita agli incanti e per la richiesta d’intervento della forza pubblica spetta tuttavia unicamente all’ufficio dove l’atto deve essere compiuto.
9Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 4a10
Cbis. Procedure materialmente connesse
1 Nei fallimenti e nelle procedure concordatarie materialmente connessi, gli organi di esecuzione forzata nonché le autorità di vigilanza e giudiziarie coinvolti coordinano nel limite del possibile i loro atti.
2 I giudici del fallimento e del concordato coinvolti come pure le autorità di vigilanza possono, di comune accordo, designare l’autorità competente per l’insieme delle procedure.
10 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
Art. 511
D. Responsabilità
1. Principio
1 Il Cantone è responsabile del danno cagionato illecitamente dai funzionari, dagli impiegati, dai loro ausiliari, dalle amministrazioni speciali del fallimento, dai commissari, dai liquidatori, dalle autorità di vigilanza e giudiziarie, come pure dalla polizia, nell’adempimento dei compiti loro assegnati dalla presente legge.
2 Il danneggiato non ha azione contro il colpevole.
3 Il diritto cantonale disciplina l’esercizio del regresso dei Cantoni contro le persone che hanno cagionato il danno.
4 Se la gravità del pregiudizio lo giustifica, può essere chiesto il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.
11Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 612
2. Prescrizione
1 L’azione di risarcimento del danno si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.
2 Se il fatto commesso dalla persona che ha cagionato il danno costituisce un fatto punibile, l’azione di risarcimento si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, l’azione di risarcimento si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.
12Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185343; FF 2014 211).
Art. 713
3. Competenza del Tribunale federale
Se l’azione di risarcimento è fondata sull’atto illecito dell’autorità cantonale superiore di vigilanza o dell’istanza cantonale superiore dei concordati, il Tribunale federale è solo competente.
13Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 814
E. Verbali e registri
1. Tenuta, prova e rettificazione
1 Gli uffici d’esecuzione e gli uffici dei fallimenti stendono verbale delle loro operazioni nonché delle domande e dichiarazioni loro presentate e tengono i registri.
2 I verbali e i registri fanno fede fino a prova contraria.
3 L’ufficio d’esecuzione rettifica d’ufficio o su domanda della persona toccata le iscrizioni erronee.
14Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 8a15
2. Consultazione
1 Chiunque renda verosimile un interesse può consultare i verbali e i registri degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti, nonché chiederne estratti.
2 Tale interesse è in particolare reso verosimile se la domanda di estratto risulta da un nesso diretto con la conclusione o la liquidazione del contratto.
3 Gli uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi:
- a.
- nulli o annullati in seguito a impugnazione o a decisione giudiziale;
- b.
- per i quali il debitore ha esercitato con successo l’azione di ripetizione dell’indebito;
- c.
- per i quali il creditore ha ritirato l’esecuzione;
- d.16
- per i quali il debitore abbia presentato una domanda in tal senso almeno tre mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo, sempre che entro un termine di 20 giorni impartito dall’ufficio d’esecuzione il creditore non fornisca la prova di aver avviato a tempo debito la procedura di eliminazione dell’opposizione (art. 79–84); se tale prova è fornita in un secondo tempo o l’esecuzione è proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest’ultima a terzi.
4 Per i terzi, il diritto di consultazione si estingue cinque anni dopo la chiusura del procedimento. Successivamente, estratti sono rilasciati soltanto ad autorità giudiziarie o amministrative per procedimenti pendenti presso di loro.
15Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
16 Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4583; FF 2015 26414779).
Art. 9
F. Deposito di somme e di oggetti preziosi
Gli uffici d’esecuzione e dei fallimenti sono tenuti a depositare presso lo stabilimento dei depositi le somme, le carte-valori e gli oggetti preziosi di cui entro tre giorni dal ricevimento non sia stato disposto.
Art. 1017
G. Ricusazione
1 I funzionari e gli impiegati degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell’autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni:
- 1.
- negli affari propri;
- 2.18
- negli affari del coniuge, del partner registrato o della persona con cui convivono di fatto;
- 2bis.19
- negli affari dei parenti ed affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale;
- 3.
- negli affari di una persona di cui siano rappresentanti legali, mandatari o impiegati;
- 4.
- negli affari in cui possano per altri motivi avere interessi.
2 L’ufficiale tenuto a ricusarsi trasmette immediatamente le domande al suo supplente e ne avvisa il creditore con lettera semplice.
17Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
18 Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20055685; FF 20031165).
19 Introdotto dall’all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20055685; FF 20031165).
Art. 1120
H. Negozi giuridici vietati
Ai funzionari e impiegati degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti è vietato concludere negozi per proprio conto riguardo al credito per il quale l’ufficio procede o all’oggetto che è incaricato di realizzare. Gli atti che contravvengono a questo divieto sono nulli.
20Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 12
I. Pagamenti all’ufficio d’esecuzione
1 L’ufficio d’esecuzione è tenuto ad accettare ogni pagamento fatto per conto del creditore istante.
2 Il pagamento fatto all’ufficio libera il debitore.
Art. 13
K. Autorità di vigilanza
1. Autorità cantonale
a. Designazione
1 Ogni Cantone deve designare un’autorità incaricata di vigilare sugli uffici d’esecuzione e sugli uffici dei fallimenti.21
2 I Cantoni possono inoltre istituire autorità inferiori di vigilanza per uno o più circondari.
21Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 14
b. Ispezione e sanzioni disciplinari
1 L’autorità di vigilanza deve ispezionare almeno una volta all’anno la gestione di ogni ufficio.
2 Nei confronti dell’ufficiale o dell’impiegato possono essere prese le misure disciplinari seguenti:22
- 1.23
- l’ammonimento;
- 2.24
- la multa sino a 1000 franchi;
- 3.
- la sospensione dall’ufficio per una durata non maggiore di sei mesi;
- 4.
- la destituzione.
22Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
23Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
24Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 15
2. Consiglio federale
1 Il Consiglio federale esercita l’alta vigilanza sulle esecuzioni e sui fallimenti e cura l’uniforme applicazione della presente legge.26
2 Emana le disposizioni e i regolamenti necessari all’attuazione della medesima.
3 Può impartire istruzioni alle autorità cantonali di vigilanza e richiedere da esse annuali relazioni.
4 ...27
5 Coordina la comunicazione elettronica tra gli uffici di esecuzione e dei fallimenti, tra gli uffici del registro fondiario e del registro di commercio, nonché tra i tribunali e il pubblico.28
26 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20061205; FF 20013764).
27 Abrogato dall’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
28 Introdotto dall’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Art. 16
L. Tasse
1 Il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse.
2 Gli atti della procedura d’esecuzione e di fallimento sono esenti da bollo.
Art. 17
M. Ricorso
1. All’autorità di vigilanza
1 Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all’autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d’apprezzamento.29
2 Il ricorso30 dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.
3 È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.
4 In caso di ricorso, l’ufficio può, fino all’invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne dà conoscenza all’autorità di vigilanza.31
29Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
30Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
31Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 1832
2. All’autorità superiore di vigilanza
1 La decisione di un’autorità inferiore di vigilanza può essere deferita all’autorità cantonale superiore di vigilanza entro dieci giorni dalla notificazione.
2 Contro una decisione dell’autorità inferiore è ammesso in ogni tempo il ricorso all’autorità cantonale superiore di vigilanza per denegata o ritardata giustizia.
32Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 1933
3. Al Tribunale federale
Il ricorso al Tribunale federale è retto dalla legge del 17 giugno 200534 sul Tribunale federale.
33Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20061205; FF 20013764).
Art. 2035
4. Termini in materia di esecuzione cambiaria
Nelle esecuzioni cambiarie i termini d’impugnazione sono ridotti a cinque giorni; l’autorità deve decidere entro ugual termine.
35Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 20a37
5. Procedura avanti alle autorità cantonali di vigilanza
1 ...38
2 Alla procedura davanti alle autorità cantonali di vigilanza si applicano le disposizioni seguenti:39
- 1.
- le autorità di vigilanza, ogni volta che agiscono in questa veste, devono designarsi come tali e se del caso come autorità superiore o inferiore di vigilanza;
- 2.
- l’autorità di vigilanza constata i fatti d’ufficio. Essa può chiedere la collaborazione delle parti e, se rifiutano di prestare la collaborazione che da esse ci si può ragionevolmente attendere, dichiararne irricevibili le conclusioni;
- 3.40
- l’autorità di vigilanza apprezza liberamente le prove; fatto salvo l’articolo 22, essa è vincolata dalle conclusioni delle parti;
- 4.
- la decisione sul ricorso deve essere motivata e indicare i rimedi di diritto; essa è notificata per scritto alle parti, all’ufficio e agli altri eventuali interessati;
- 5.41
- le procedure sono gratuite. La parte o il suo rappresentante che agiscono in mala fede o in modo temerario possono essere condannati a una multa sino a 1500 franchi, nonché al pagamento di tasse e spese.
3 Per il resto, i Cantoni stabiliscono la procedura.
37Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
38 Abrogato dall’all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 20061205; FF 20013764).
39 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20061205; FF 20013764).
40 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disp. della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109).
41 Introdotto dall’all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20061205; FF 20013764).
Art. 21
6. Decisioni su ricorso
L’autorità che dichiara fondato un ricorso annulla o riforma gli atti impugnati. Essa ordina l’esecuzione di quelli dei quali il funzionario abbia senza motivo rifiutato o ritardato il compimento.
Art. 2242
N. Decisioni nulle
1 Sono nulle le decisioni che violano prescrizioni emanate nell’interesse pubblico o nell’interesse di persone che non sono parte nel procedimento. L’autorità di vigilanza constata d’ufficio la nullità anche quando la decisione non sia stata impugnata.
2 L’ufficio può sostituire la decisione nulla con una nuova decisione. Nondimeno, se presso l’autorità di vigilanza è pendente un procedimento ai sensi del capoverso 1, la sostituzione è ammissibile fino all’invio della risposta da parte dell’ufficio.
42Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 2343
O. Disposizioni cantonali d’esecuzione
1. Autorità giudiziarie
I Cantoni designano le autorità giudiziarie competenti per le decisioni deferite al giudice dalla presente legge.
43Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 24
2. Stabilimenti di deposito
I Cantoni designano gli stabilimenti obbligati ad accettare i depositi nei casi previsti dalla presente legge («stabilimenti di depositi»). Essi sono responsabili dei depositi fatti presso tali stabilimenti.
Art. 2544
3. ...
44 Abrogato dall’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Art. 2645
4. Effetti di diritto pubblico del pignoramento infruttuoso e del fallimento
1 In quanto il diritto federale non sia applicabile, i Cantoni possono prescrivere che il pignoramento infruttuoso e il fallimento producano effetti di diritto pubblico, quali l’ineleggibilità a funzioni pubbliche, l’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’attività subordinata a autorizzazione. È esclusa la privazione dei diritti civici come pure la pubblicazione degli attestati di carenza di beni.
2 Agli effetti di diritto pubblico deve essere posto termine qualora il fallimento sia revocato, tutti i creditori al beneficio di un attestato di carenza di beni siano stati soddisfatti o tutti i loro crediti siano prescritti.
3 Qualora il coniuge o il partner registrato del debitore sia l’unico creditore che subisca perdite, gli effetti di diritto pubblico del pignoramento infruttuoso e del fallimento non possono essere pronunciati.46
45Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
46 Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20055685; FF 20031165).
Art. 2747
5. Rappresentanza nel procedimento esecutivo
1 Chiunque ha l’esercizio dei diritti civili è autorizzato a rappresentare altre persone nel procedimento esecutivo. Ciò vale anche per la rappresentanza professionale. I Cantoni possono, per motivi gravi, vietare a una persona di esercitare la rappresentanza professionale.
2 Le spese per la rappresentanza davanti agli uffici d’esecuzione e agli uffici dei fallimenti non possono essere accollate alla controparte.
47Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Rappresentanza professionale nel procedimento esecutivo), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3643; FF 2014 7505).
Art. 2848
P. Comunicazione circa l’organizzazione nel Cantone
1 I Cantoni indicano al Consiglio federale i circondari di esecuzione e dei fallimenti, l’organizzazione dei relativi uffici, come pure le autorità designate in applicazione della presente legge.
2 Il Consiglio federale provvede alla conveniente pubblicità di tali indicazioni.
48 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disp. della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109).
Art. 2949
Q. ...
49 Abrogato dall’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Art. 3050
R. Procedimenti esecutivi speciali
1 La presente legge non si applica all’esecuzione nei confronti di Cantoni, Distretti e Comuni, in quanto la materia sia disciplinata da norme speciali federali o cantonali.
2 Sono inoltre salve le disposizioni di altre leggi federali che prevedono procedure esecutive speciali.
50Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 30a51
S. Trattati internazionali e diritto internazionale privato
Sono salvi i trattati internazionali e le disposizioni della legge federale del 18 dicembre 198752 sul diritto internazionale privato (LDIP).
51Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
II. Regole diverse
Art. 3153
II. Regole diverse
A. Termini
1. In genere
Salvo che la presente legge disponga altrimenti, al computo, all’osservanza e al decorso dei termini si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile del 19 dicembre 200854 (CPC).
53 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Art. 3255
2. Osservanza del termine
1 ...56
2 Un termine è pure osservato se prima della sua scadenza è adito un ufficio d’esecuzione o dei fallimenti incompetente; questo trasmette senza indugio il relativo atto scritto all’ufficio competente.57
3 ...58
4 Se una comunicazione scritta è viziata in modo rimediabile, deve essere data la possibilità di riparare il vizio.
55Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
56 Abrogato dall’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
57 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
58 Abrogato dall’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Art. 33
3. Modificazione e restituzione
1 I termini fissati nella presente legge non possono essere modificati mediante accordo delle parti.
2 Un termine più lungo o una proroga possono essere concessi alla parte interessata nel procedimento, se abita all’estero o se deve essere avvisata mediante pubblicazione.59
3 La parte interessata nel procedimento può rinunciare ad avvalersi dell’inosservanza di un termine, se questo è stato istituito nel suo esclusivo interesse.60
4 Chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità di vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la restituzione del termine. Egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento, inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l’autorità competente l’atto omesso.61
59Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
60Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
61Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 33a62
Abis. Trasmissione per via elettronica
1 Un atto scritto può essere trasmesso per via elettronica agli uffici di esecuzione e agli uffici dei fallimenti, nonché alle autorità di vigilanza.
2 L’atto deve essere munito di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201663 sulla firma elettronica. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per la procedura collettiva.
3 Per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte o il suo rappresentante ha eseguito tutti le operazioni necessarie per la trasmissione.
4 Il Consiglio federale disciplina:
- a.
- il formato dell’atto e dei relativi allegati;
- b.
- le modalità di trasmissione;
- c.
- le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.
62 Introdotto dall’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913).
Art. 3464
B. Notificazione
1. Per scritto e per via elettronica
1 Gli avvisi e le decisioni degli uffici d’esecuzione, degli uffici dei fallimenti e delle autorità di vigilanza sono notificati mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.
2 Previo assenso del destinatario, gli avvisi e le decisioni possono essere notificati per via elettronica. Devono essere muniti di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 201665 sulla firma elettronica. Il Consiglio federale disciplina:
- a.
- la firma da utilizzare;
- b.
- il formato degli avvisi e delle decisioni nonché dei relativi allegati;
- c.
- le modalità di trasmissione;
- d.
- il momento in cui gli avvisi o le decisioni sono considerati notificati.66
64Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
66 Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913).
Art. 3567
2. Mediante pubblicazione
1 Le pubblicazioni sono annotate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel Foglio ufficiale cantonale interessato. La pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio è determinante per il calcolo dei termini e le conseguenze della pubblicazione.
2 Qualora le circostanze lo richiedano, la pubblicazione si fa anche in altri fogli o per mezzo di pubblico bando.
67Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 3668
C. Effetto sospensivo
Le appellazioni e i ricorsi hanno effetto sospensivo soltanto per decreto speciale dell’autorità adita o del suo presidente. Tale decreto deve essere immediatamente comunicato alle parti.
68Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 3769
D. Definizioni
1 L’espressione «ipoteca» ai sensi della presente legge comprende l’ipoteca, la cartella ipotecaria, i pegni immobiliari del diritto anteriore, gli oneri fondiari, ogni diritto di privilegio su determinati fondi e il pegno sugli accessori di un fondo.70
2 L’espressione «pegno manuale» comprende il pegno mobiliare, il pegno sul bestiame, il diritto di ritenzione, il diritto di pegno su crediti ed altri diritti.
3 L’espressione «pegno» comprende tanto il pegno immobiliare quanto quello mobiliare.
69Nuovo testo giusta l’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24233Tit. fin. art. 60).
70 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Titolo secondo: Della esecuzione
I. Delle diverse specie d’esecuzione
Art. 38
I. Delle diverse specie d’esecuzione
A. Oggetto dell’esecuzione e specie d’esecuzione
1 L’esecuzione ha per scopo di ottenere il pagamento di danaro o la prestazione di garanzie.
2 L’esecuzione comincia con la notificazione del precetto esecutivo e si prosegue in via di pignoramento o di realizzazione del pegno, oppure in via di fallimento.
3 L’ufficiale esecutore determina quale specie d’esecuzione si debba applicare.
Art. 39
B. Esecuzione in via di fallimento
1. Campo d’applicazione
1 L’esecuzione si prosegue in via di fallimento e cioè come «esecuzione ordinaria in via di fallimento» (art. 159 a 176) o come «esecuzione cambiaria» (art. 177 a 189) quando il debitore sia iscritto nel registro di commercio in una delle seguenti qualità:
- 1.
- titolare di una ditta commerciale (art. 934 e 935 CO71);
- 2.
- socio di una società in nome collettivo (art. 554 CO);
- 3.
- socio illimitatamente responsabile di una società in accomandita (art. 596 CO);
- 4.
- membro dell’amministrazione di una società in accomandita per azioni (art. 765 CO);
- 5.72
- ...
- 6.
- società in nome collettivo (art. 552 CO);
- 7.
- società in accomandita (art. 594 CO);
- 8.
- società anonima o in accomandita per azioni (art. 620 e 764 CO);
- 9.
- società a garanzia limitata (art. 772 CO);
- 10.
- società cooperativa (art. 828 CO);
- 11.
- associazione (art. 60 CC73);
- 12.74
- fondazione (art. 80 CC75);
- 13.76
- società di investimento a capitale variabile (art. 36 della L del 23 giu. 200677 sugli investimenti collettivi, LICol);
- 14.78
- società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (art. 98 LICol).
2 ...79
3 L’inscrizione produce effetto soltanto dal giorno susseguente a quello della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio80.
72 Abrogato dall’all. n. 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
74 Introdotta dall’all. n. II 3 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20065379; FF 20055701).
75Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
76 Introdotto dall’all. n. II 3 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20065379; FF 20055701).
78 Introdotto dall’all. n. II 3 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20065379; FF 20055701).
79Abrogato dall’art. 15 n. 1 disp. fin. e trans. Tit. XXIV–XXXIII CO, con effetto dal 1° lug. 1937 (RU 53189).
80Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 40
2. Durata degli effetti dell’iscrizione nel registro di commercio
1 Le persone inscritte nel registro di commercio rimangono soggette alla procedura di fallimento, anche dopo la cancellazione da quel registro, per sei mesi dalla pubblicazione di questa nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
2 Se prima dello scadere di questo termine il creditore ha chiesto la continuazione dell’esecuzione o il precetto per l’esecuzione cambiaria, l’esecuzione si prosegue in via di fallimento.81
81Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 4182
C. Esecuzione in via di realizzazione del pegno
1 Per i crediti garantiti da pegno l’esecuzione si prosegue in via di realizzazione del pegno (art. 151 a 158) anche contro i debitori soggetti alla procedura di fallimento.
1bis Se un’esecuzione in via di pignoramento o di fallimento è introdotta per un credito garantito da pegno, il debitore può chiedere, mediante ricorso (art. 17), che il creditore eserciti dapprima il suo diritto sull’oggetto del pegno.
2 Per gli interessi e le annualità di un credito garantiti da ipoteca si può tuttavia procedere, a scelta del creditore, in via di realizzazione del pegno oppure, secondo la persona del debitore, in via di pignoramento o di fallimento. Sono salve le disposizioni in materia di esecuzione cambiaria (art. 177 cpv. 1).
82Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 4283
D. Esecuzione in via di pignoramento
1 In tutti gli altri casi l’esecuzione si prosegue in via di pignoramento (art. 89 a 150).
2 Se un debitore viene iscritto nel registro di commercio, le domande di continuazione dell’esecuzione pendenti contro di lui sono ciononostante eseguite in via di pignoramento, finché non sia stato dichiarato il suo fallimento.
83Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 4384
E. Eccezioni all’esecuzione in via di fallimento
L’esecuzione in via di fallimento è in ogni caso esclusa per:
- 1.
- imposte, tributi, tasse, sportule, multe e altre prestazioni fondate sul diritto pubblico e dovute a pubbliche casse o a funzionari;
- 1bis.85 premi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
- 2.86
- contributi periodici di mantenimento o d’assistenza in virtù del diritto di famiglia e contributi di mantenimento secondo la legge del 18 giugno 200487 sull’unione domestica registrata;
- 3.
- pretese tendenti alla prestazione di garanzia.
84Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
85 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 20042757; FF 20027175).
86 Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20055685; FF 20031165).
Art. 4488
F. Riserva delle disposizioni speciali
1. Realizzazione degli oggetti confiscati
La realizzazione di oggetti confiscati in virtù di leggi d’ordine penale o fiscale oppure in virtù della legge del 18 dicembre 201589 sui valori patrimoniali di provenienza illecita ha luogo secondo le disposizioni delle relative leggi federali o cantonali.
88 Nuovo testo giusta l’art. 31 cpv. 2 n. 2 della LF del 18 dic. 2007 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161803; FF 2014 4555).
Art. 4590
2. Prestito a pegno
La realizzazione dei crediti degli istituti di prestito a pegno è disciplinata dall’articolo 910 del Codice civile (CC)91.
90Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
II. Del luogo dell’esecuzione
Art. 46
II. Del luogo dell’esecuzione
A. Foro ordinario d’esecuzione
1 Il debitore dev’essere escusso al suo domicilio.
2 Le persone giuridiche e le società inscritte nel registro di commercio sono escusse alla loro sede; le persone giuridiche non inscritte, alla sede principale della loro amministrazione.
3 Per debiti di un’indivisione ognuno dei partecipanti può essere escusso al luogo dove la comunione esercita la sua attività economica, quando non esista una rappresentanza.92
4 La comunione dei comproprietari per piani è escussa al luogo in cui si trova il fondo.93
92Introdotto dall’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24233Tit. fin. art. 60).
93Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 4794
94Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 48
B. Fori speciali d’esecuzione
1. Foro del luogo di dimora
I debitori che non hanno stabile domicilio possono essere escussi nel luogo di loro dimora.
Art. 4995
2. Foro della successione
Fino alla divisione od alla costituzione di una indivisione od alla liquidazione d’ufficio, l’eredità può essere escussa colla specie di esecuzione applicabile al defunto, al luogo in cui egli poteva essere escusso al momento della sua morte.
95Nuovo testo giusta l’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24233Tit. fin. art. 60).
Art. 50
3. Foro del debitore domiciliato all’estero
1 Per le obbligazioni assunte a conto di una loro azienda nella Svizzera i debitori domiciliati all’estero possono essere escussi alla sede della medesima.
2 I debitori domiciliati all’estero, che per l’adempimento di un’obbligazione hanno eletto un domicilio speciale nella Svizzera, possono essere escussi per la medesima al domicilio eletto.
Art. 51
4. Foro del luogo in cui si trova la cosa
1 Per i crediti garantiti da pegno manuale l’esecuzione si può promuovere tanto al luogo determinato giusta gli articoli 46 a 50, quanto al luogo in cui si trova il pegno o la sua parte di maggior valore.96
2 Pei crediti ipotecari l’esecuzione si può fare soltanto nel luogo in cui si trova il fondo ipotecato. Se è diretta contro più fondi ipotecati situati in diversi circondari, si fa in quello dove trovasi la parte di maggior valore dei medesimi.
96Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 52
5. Foro del sequestro
L’esecuzione preceduta da sequestro può essere promossa anche al luogo in cui si trova l’oggetto sequestrato.97 Tuttavia la comminatoria e la domanda di fallimento possono essere notificate soltanto nel luogo in cui si deve escutere il debitore in via ordinaria.
97Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 53
C. Foro in caso di cambiamento di domicilio
Se il debitore cambia domicilio dopo la notificazione del pignoramento, della comminatoria di fallimento o del precetto nella esecuzione cambiaria, l’esecuzione si prosegue al domicilio precedente.
Art. 54
D. Foro in caso di fallimento del debitore in fuga
Contro un debitore in fuga il fallimento si dichiara nel luogo dell’ultimo suo domicilio.
Art. 55
E. Principio dell’unità del fallimento
Il fallimento di uno stesso debitore non può essere aperto contemporaneamente, nella Svizzera, in più di un luogo. Si reputa aperto dove venne prima dichiarato.
III. Dei periodi preclusi, delle ferie e delle sospensioni 9898Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
98Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 5699
III. Dei periodi preclusi, delle ferie e delle sospensioni
A. Principi e nozioni
Fatti salvi i casi di sequestro o di provvedimenti conservativi che non ammettono dilazione, non si può procedere ad atti esecutivi:
- 1.
- nei periodi preclusi, cioè tra le ore 20 e le 7, come pure di domenica e nei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi;
- 2.
- durante le ferie, cioè sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua e il Natale, come pure dal 15 luglio al 31 luglio; questa disposizione non si applica tuttavia all’esecuzione cambiaria;
- 3.
- contro un debitore cui sia stata concessa la sospensione (art. 57–62).
99 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
Art. 57101
B. Sospensione
1. Servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile
a. Durata
1 L’esecuzione contro un debitore in servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile è sospesa per tutta la durata del servizio.102
2 Se il debitore ha prestato, senza interruzioni notevoli, almeno trenta giorni di servizio prima del licenziamento o del congedo, la sospensione continua ancora durante le prime due settimane susseguenti al licenziamento o al congedo.
3 Trattandosi di contributi periodici di mantenimento o d’assistenza in virtù del diritto di famiglia, il debitore può essere escusso anche durante la sospensione.103
4 Il debitore che presta servizio militare o di protezione civile in qualità di funzionario o impiegato della Confederazione o del Cantone non fruisce della sospensione.104
101Nuovo testo giusta l’art. 2 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).
102Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
103Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
104Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 57a105
b. Obbligo d’informare dei terzi
1 Quando non si può procedere ad un atto d’esecuzione perché il debitore presta servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, le persone maggiorenni che fanno parte della sua economia domestica, o se si tratta di atti notificati in uno stabilimento industriale o commerciale, i lavoratori o, secondo il caso, il datore di lavoro sono tenuti sotto minaccia di pena (art. 324 n. 5 CP106) a indicare all’ufficiale l’indirizzo di servizio e l’anno di nascita del debitore.107
1bis L’ufficiale ricorda alle persone tenute all’obbligo d’informare i loro doveri come pure le conseguenze penali dell’inosservanza.108
2 Il comando militare competente comunica all’ufficio d’esecuzione, se richiesto, la data del licenziamento o del congedo del debitore.
3 ...109
105Introdotto dall’art. 2 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57). Vedi anche la nota all’art. 57.
107Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
108Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
109Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 57b110
c. Garanzia del pegno immobiliare
1 Nei confronti di un debitore, cui è stata concessa la sospensione dell’esecuzione a causa del servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, la garanzia del pegno immobiliare per gli interessi (art. 818 cpv. 1 n. 3 CC111) si estende a tutta la durata della sospensione.112
2 In materia di esecuzione in via di realizzazione del pegno, il precetto esecutivo deve essere notificato anche durante la sospensione se questa dura da almeno tre mesi.
110Introdotto dall’art. 2 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57). Vedi anche la nota all’art. 57.
112Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 57c113
d. Inventario
1 Se un debitore fruisce della sospensione dell’esecuzione a causa del servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, il creditore può esigere che per la durata della sospensione l’ufficio d’esecuzione compili un inventario dei beni con gli effetti previsti dall’articolo 164.114 Il creditore deve tuttavia rendere verosimile che il suo credito esiste e che esso è messo in pericolo con atti del debitore o di terzi intesi a favorire singoli creditori a danno di altri o a danneggiare i creditori in genere.
2 L’inventario può essere evitato se vengono fornite garanzie per il credito del creditore istante.
113Introdotto dall’art. 2 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57). Vedi anche la nota all’art. 57.
114Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 57d115
e. Revoca da parte del giudice
Il giudice competente per il rigetto dell’opposizione può revocare con effetto immediato, in generale oppure per singoli crediti, la sospensione concessa a causa del servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, se il creditore istante rende verosimile che:
- 1.
- il debitore ha sottratto beni all’azione dei suoi creditori o compie atti intesi a favorire singoli creditori a danno di altri o a danneggiare i creditori in genere; oppure
- 2.
- il debitore, in servizio militare volontario o in servizio volontario di protezione civile, non ha bisogno della sospensione per poter provvedere alla propria esistenza economica, oppure
- 3.
- il debitore presta servizio militare volontario o servizio volontario di protezione civile per sottrarsi ai suoi impegni.
115Introdotto dall’art. 2 della LF del 28 set. 1949 (RU 1950 I 57). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 57e116
f. Servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile del rappresentante legale
Le disposizioni sulla sospensione sono applicabili anche alle persone ed alle società il cui rappresentante legale si trova in servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, fintanto che esse non siano in grado di designare un altro rappresentante.
116Introdotto dall’art. 2 della LF del 28 set. 1949 (RU 1950 I 57). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 58117
2. Decesso
L’esecuzione contro un debitore cui sia morto il coniuge, il partner registrato, un parente o un affine in linea retta o una persona che vive in comunione domestica con lui è sospesa durante due settimane a contare dal giorno della morte.
117Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20055685; FF 20031165).
Art. 59
3. Nell’esecuzione per i debiti della successione
1 L’esecuzione per debiti di una successione è sospesa durante due settimane a contare dal giorno della morte, nonché durante il termine per accettare o rinunciare118 all’eredità.119
2 L’esecuzione iniziata contro il defunto prima della morte può essere continuata contro la sua eredità a termini dell’articolo 49.120
3 Contro gli eredi può essere proseguita soltanto quando si tratti di realizzazione del pegno o quando, in una esecuzione per via di pignoramento, siano decorsi i termini stabiliti dagli articoli 110 e 111 per la partecipazione al medesimo.
118Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
119Nuovo testo giusta l’art. 2 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).
120Nuovo testo giusta l’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24233Tit. fin. art. 60).
Art. 60
4. Incarcerazione
Se viene escusso un detenuto che non sia provvisto di rappresentante, l’ufficiale gli assegna un termine per provvedersene.121 Durante questo termine l’esecuzione è sospesa.
121 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 61
5. Malattia grave
In caso di grave malattia del debitore, l’ufficiale può accordargli la sospensione per un tempo determinato.
Art. 62122
6. Epidemia o pubblica calamità
In caso di epidemia o di pubblica calamità e in tempo di guerra, il Consiglio federale, o il Governo cantonale con il consenso del Consiglio federale, può accordare la sospensione per determinate parti del territorio o di popolazione.
122Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227137; FF 1991 III 1).
Art. 63123
C. Effetti sulla decorrenza dei termini
Le ferie e le sospensioni non impediscono la decorrenza dei termini. Tuttavia, il termine a disposizione del debitore, del creditore o di terzi che viene a scadere durante le ferie o le sospensioni è prorogato fino al terzo giorno dopo la fine delle medesime. Nel computo del termine di tre giorni non si tiene conto dei sabati, delle domeniche e dei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi.
123Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
IV. Della notificazione degli atti esecutivi
Art. 64
IV. Della notificazione degli atti esecutivi
A. Alle persone fisiche
1 Gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno de’ suoi impiegati.
2 Ove non si trovi alcuna delle nominate persone, l’atto esecutivo viene consegnato ad un funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore.
Art. 65
B. Alle persone giuridiche, società ed eredità indivise
1 Se l’esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante delle medesime, e cioè:
- 1.124 per un Comune, un Cantone o la Confederazione, al presidente dell’autorità esecutiva, o al servizio designato da quest’autorità;
- 2.125 per una società anonima, una società in accomandita per azioni, una società a garanzia limitata, una società cooperativa o un’associazione iscritta nel registro di commercio, a qualunque membro dell’amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore;
- 3.
- per altra persona giuridica, al presidente dell’amministrazione o all’amministratore;
- 4.
- per una società in nome collettivo o in accomandita, a qualunque socio amministratore ed a qualunque direttore e procuratore126.
2 Ove però le ricordate persone non si trovino in ufficio, la notificazione si potrà fare ad altro funzionario od impiegato.
3 Se l’esecuzione è diretta contro un’eredità non divisa, la notificazione si fa al rappresentante dell’eredità o se questi non è conosciuto ad uno degli eredi.127
124Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
125Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
126Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
127Introdotto dall’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24233Tit. fin. art. 60).
Art. 66
C. Al debitore domiciliato all’estero o in caso di notificazione impossibile
1 Quando il debitore non dimori nel luogo dell’esecuzione, gli atti esecutivi si consegnano alla persona o nel locale da lui indicati in quel luogo stesso.
2 In mancanza di tale indicazione, la notificazione si fa per mezzo dell’ufficio del domicilio del debitore o per posta.
3 Se il debitore è domiciliato all’estero, la notificazione si fa per mezzo delle autorità di quel luogo o, in quanto un trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notificazione lo ammetta, per posta.128
4 La notificazione si fa mediante pubblicazione quando:
- 1.
- il domicilio del debitore è sconosciuto;
- 2.
- il debitore persiste a sottrarsi alla notificazione;
- 3.
- il debitore è domiciliato all’estero e la notificazione giusta il capoverso 3 non è possibile in un termine ragionevole.129
5 ...130
128Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
129Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
130Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
V. Della domanda d’esecuzione
Art. 67
V. Della domanda d’esecuzione
A. Domanda d’esecuzione
1 La domanda d’esecuzione si presenta per iscritto o verbalmente all’ufficio d’esecuzione. Essa deve enunciare:
- 1.
- il nome ed il domicilio del creditore e dell’eventuale suo rappresentante e, ove dimori all’estero, il domicilio da lui eletto nella Svizzera;
- in mancanza d’indicazione speciale, questo domicilio si reputa eletto presso l’ufficio d’esecuzione;
- 2.131
- il nome ed il domicilio del debitore e, al caso, del suo legale rappresentante; nella domanda di esecuzione contro un’eredità dev’essere indicato a quali eredi debba farsi la notificazione;
- 3.
- l’ammontare del credito o delle garanzie richieste, in valuta legale svizzera, e pei crediti fruttiferi la misura degli interessi e il giorno dal quale sono domandati;
- 4.
- il titolo di credito con la sua data e, in difetto di titolo, la causa del credito.
2 Pei crediti garantiti da pegno la domanda deve contenere inoltre le indicazioni prescritte dall’articolo 151.132
3 Della domanda d’esecuzione si deve dar atto gratuitamente al creditore che lo richieda.
131Nuovo testo giusta l’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24233Tit. fin. art. 60).
132Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 68
B. Spese d’esecuzione
1 Le spese d’esecuzione sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l’ufficio può intanto sospendere l’atto esecutivo, dandone avviso al creditore.
2 Il creditore ha diritto di prelevare sui pagamenti del debitore le spese d’esecuzione.
VI. Dell’esecuzione contro un coniuge vivente in comunione di beni 133133Originario Tit. Vbis. Introdotto dall’art. 15 n. 3 disp. fin. e trans. Tit. XXIV–XXXIII CO (RU 53189). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
133Originario Tit. Vbis. Introdotto dall’art. 15 n. 3 disp. fin. e trans. Tit. XXIV–XXXIII CO (RU 53189). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 68a134
VI. Dell’esecuzione contro un coniuge vivente in comunione di beni
A. Notificazione degli atti esecutivi. Opposizione
1 Se l’esecuzione è diretta contro un coniuge vivente in comunione di beni, il precetto esecutivo e tutti gli altri atti esecutivi devono essere notificati anche all’altro coniuge; quando tale situazione patrimoniale del debitore sia fatta valere soltanto nel corso del procedimento, l’ufficio provvede senza indugio alle notificazioni omesse.
2 Ciascun coniuge può fare opposizione.
3 ...135
134Originario art. 68bis. Introdotto dall’art. 15 n. 3 disp. fin. e trans. Tit. XXIV–XXXIII CO (RU 53189). Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 5 ott. 1984 che modifica il CC, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1119).
135Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 68b136
B. Disposizioni speciali
1 Mediante la procedura di rivendicazione137 (art. 106–109), il debitore o il suo coniuge può far valere che un bene pignorato appartiene ai beni propri di quest’ultimo.
2 Se l’esecuzione verte unicamente sui beni propri del debitore e sulla sua quota di beni comuni, ciascun coniuge può inoltre, mediante la procedura di rivendicazione (art. 106–109), opporsi al pignoramento di beni comuni.
3 Se l’esecuzione è continuata sui beni propri e sulla quota di beni comuni, il pignoramento e la realizzazione di quest’ultima sono retti dall’articolo 132; rimane salvo il pignoramento di entrate successive provenienti dall’attività lucrativa del coniuge escusso (art. 93).138
4 La quota di beni comuni non può essere realizzata139 all’incanto.
5 L’autorità di vigilanza può chiedere al giudice di pronunciare la separazione dei beni.
136Introdotto dal n. II 3 della LF del 5 ott. 1984 che modifica il CC, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1119).
137Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
138Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
139Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
VII. Dell’esecuzione in caso di rappresentanza legale o curatela140140Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
140Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 68c141
VII.
1. Debitore minorenne
1 Se il debitore è minorenne, gli atti esecutivi si notificano al rappresentante legale. Se è stata istituita una curatela secondo l’articolo 325 CC142, gli atti esecutivi sono notificati al curatore e ai detentori dell’autorità parentale, sempre che la nomina del curatore sia stata comunicata all’ufficio d’esecuzione.
2 Se tuttavia il credito deriva dall’esercizio di una professione o di un mestiere autorizzati, ovvero è in relazione con l’amministrazione del provento del lavoro o dei beni liberi da parte di un minorenne (art. 321 cpv. 2, 323 cpv. 1 e 327b CC), gli atti esecutivi si notificano al debitore e al suo rappresentante legale.
141Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 68d143
2. Debitore maggiorenne sottoposto a una misura di protezione degli adulti
1 Se l’amministrazione dei beni di un debitore maggiorenne spetta a un curatore o a un mandatario designato con mandato precauzionale e l’autorità di protezione degli adulti ne ha avvisato l’ufficio d’esecuzione, gli atti esecutivi sono notificati al curatore o al mandatario.
2 Gli atti esecutivi si notificano pure al debitore se non è limitato nell’esercizio dei diritti civili.144
143Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
144Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Rappresentanza professionale nel procedimento esecutivo), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3643; FF 2014 7505).
Art. 68e
3. Limitazione della responsabilità
Nella procedura di rivendicazione (art. 106 a 109), se il debitore risponde soltanto con i beni liberi, si può far valere l’estraneità del bene pignorato a questi beni.
VIII. Del precetto esecutivo e della opposizione145145Originario Tit. VI.
145Originario Tit. VI.
Art. 69
VIII.
A. Precetto esecutivo
1. Contenuto
1 Ricevuta la domanda d’esecuzione, l’ufficio stende il precetto esecutivo.
2 Il precetto contiene:
- 1.
- le indicazioni della domanda d’esecuzione;
- 2.
- l’ingiunzione di pagare al creditore, entro venti giorni, il credito e le spese d’esecuzione o, se questa ha per scopo la prestazione di garanzie, di fornirle;
- 3.
- l’avvertimento che, ove il debitore intenda contestare il credito in tutto o in parte od il diritto del creditore di procedere per esso in via esecutiva, dovrà dichiararlo all’ufficio («fare opposizione») entro dieci giorni dalla notificazione del precetto;
- 4.
- la comminatoria che, ove il debitore non ottemperi al precetto, né faccia opposizione, l’esecuzione seguirà il suo corso.
Art. 70
2. Stesura
1 Il precetto è steso in doppio originale; l’uno pel debitore, l’altro pel creditore. In caso di difformità dei due originali, prevale quello notificato al debitore.
2 Se per lo stesso debito si procede contemporaneamente contro più debitori, a ciascuno di essi è notificato un precetto.146
146Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 71
3. Momento della notificazione
1 Ricevuta la domanda d’esecuzione, il precetto è notificato al debitore.147
2 Ove siano presentate più domande d’esecuzione contro lo stesso debitore, tutti i precetti devono essere notificati contemporaneamente.
3 Ad una domanda presentata posteriormente non si può in alcun caso dare corso prima che ad una anteriore.
147Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 72
4. Forma della notificazione
1 La notificazione è fatta dall’ufficiale, da un impiegato dell’ufficio o per posta.148
2 All’atto della consegna colui che procede alla notificazione deve attestare su ambedue gli originali, in qual giorno ed a chi questa sia stata fatta.
148Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 73149
B. Produzione dei mezzi di prova
1 Dopo l’apertura dell’esecuzione il debitore può chiedere in ogni tempo che il creditore sia invitato a presentare presso l’ufficio i mezzi di prova concernenti la pretesa unitamente a una panoramica di tutte le sue pretese scadute nei confronti del debitore.
2 L’invito non ha alcun effetto sui termini, che continuano a correre. In caso di inadempimento o di adempimento tardivo del creditore il giudice, in una lite successiva, tiene tuttavia conto nella decisione sulle spese processuali e sulle ripetibili del fatto che il debitore non aveva avuto la possibilità di prendere visione dei mezzi di prova.
149Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4583; FF 2015 26414779).
Art. 74
C. Opposizione
1. Termine e forma
1 Se l’escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione.150
2 Se l’escusso contesta soltanto una parte del credito, deve indicare esattamente l’importo contestato, altrimenti si reputa contestato l’intero credito.151
3 Della dichiarazione di opposizione si deve dar atto gratuitamente al debitore che lo richieda.
150Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
151Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 75152
2. Motivi
1 Non è necessario motivare l’opposizione. Adducendone i motivi, il debitore non rinuncia a far valere ulteriori eccezioni.
2 Il debitore che contesta di essere ritornato a miglior fortuna (art. 265, 265a) deve dichiararlo esplicitamente nell’opposizione, altrimenti si reputa che egli abbia rinunciato a tale eccezione.
3 Sono salve le disposizioni sull’opposizione tardiva (art. 77) e sull’opposizione nell’esecuzione cambiaria (art. 179 cpv. 1).
152Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 76
3. Comunicazione al creditore
1 Il contenuto dell’opposizione è notificato al creditore istante sul suo esemplare; quando l’opposizione non abbia avuto luogo, se ne fa menzione.
2 Detto esemplare dev’essere notificato al creditore istante immediatamente dopo l’opposizione o, se non fu fatta, appena scaduto il termine della medesima.
Art. 77
4. Opposizione tardiva per cambiamento del creditore
1 Se il creditore cambia in corso d’esecuzione, l’escusso può fare opposizione in un secondo tempo, sino alla ripartizione o alla dichiarazione di fallimento.153
2 L’escusso deve presentare opposizione scritta e motivata al giudice del luogo dell’esecuzione entro dieci giorni dalla conoscenza del cambiamento del creditore, rendendo verosimili le eccezioni opponibili al nuovo creditore.154
3 Il giudice, ricevuto l’atto di opposizione, può ordinare la provvisoria sospensione dell’esecuzione; udite le parti, decide sull’ammissibilità dell’opposizione.
4 Se l’opposizione tardiva è ammessa ma un pignoramento è già stato eseguito, l’ufficiale impartisce al creditore un termine di dieci giorni per promuovere l’azione di riconoscimento del suo credito. Trascorso infruttuosamente il termine, il pignoramento decade.155
5 L’ufficio d’esecuzione avvisa il debitore di ogni cambiamento di creditore.156
153Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
154Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
155Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
156Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 78
5. Effetti
1 L’opposizione sospende l’esecuzione.
2 Se il debitore contesta soltanto una parte del credito, l’esecuzione può proseguirsi per l’ammontare non contestato.
Art. 79157
D. Eliminazione dell’opposizione
1. Mediante la procedura civile o amministrativa
Se è stata fatta opposizione contro l’esecuzione, il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura civile o amministrativa. Può chiedere la continuazione dell’esecuzione soltanto in forza di una decisione esecutiva che tolga espressamente l’opposizione.
157 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Art. 80158
2. Mediante rigetto definitivo
a. Titoli di rigetto
1 Se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione.159
2 Sono parificati alle decisioni giudiziarie:160
- 1.
- le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali;
- 1bis.161 i documenti pubblici esecutivi secondo gli articoli 347–352 CPC162;
- 2.163
- le decisioni di autorità amministrative svizzere;
- 3.164
- ...
- 4.165
- le decisioni definitive relative alle spese di controllo pronunciate dagli organi di controllo in virtù dell’articolo 16 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2005166 contro il lavoro nero;
- 5.167
- nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto, rendiconti fiscali e avvisi di tassazione che sono passati in giudicato con il subentrare della prescrizione del diritto di tassazione, nonché avvisi di tassazione che sono passati in giudicato con il riconoscimento scritto da parte del contribuente.
158Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
159 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
160 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
161 Introdotto dall’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
163 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
164 Abrogato dall’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
165 Introdotto dall’all. n. 3 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007359; FF 20023243).
167 Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161).
Art. 81168
b. Eccezioni
1 Se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione.
2 Se il credito è fondato su un documento pubblico esecutivo, l’escusso può sollevare altre eccezioni contro l’obbligo di prestazione, sempre che siano immediatamente comprovabili.
3 Se la decisione è stata pronunciata in un altro Stato, l’escusso può inoltre avvalersi delle eccezioni previste dal pertinente trattato o, in mancanza di questo, dalla legge federale del 18 dicembre 1987169 sul diritto internazionale privato, sempre che un tribunale svizzero non abbia già pronunciato su tali eccezioni.170
168Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
170Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 2 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).
Art. 82
3. Mediante rigetto provvisorio
a. Condizioni
1 Se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione.
2 Il giudice lo pronuncia, sempreché il debitore non giustifichi immediatamente delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito.
Art. 83
b. Effetti
1 Spirato il termine del pagamento, il creditore che fece rigettare l’opposizione può chiedere, secondo la persona del debitore, il pignoramento provvisorio o instare per la formazione dell’inventario a’ termini dell’articolo 162.
2 Tuttavia l’escusso, entro venti giorni dal rigetto dell’opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell’esecuzione.171
3 Se l’escusso omette di fare tale domanda o se questa è respinta, il rigetto dell’opposizione e, secondo i casi, il pignoramento provvisorio diventano definitivi.172
4 Il decorso del termine di cui all’articolo 165 capoverso 2 è sospeso tra il giorno in cui venne promossa l’azione di disconoscimento del debito e la sua definizione giudiziale. Nondimeno, il giudice del fallimento pone termine agli effetti dell’inventario quando cessano di esistere le condizioni per ordinarlo.173
171Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
172Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
173Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 84174
4. Procedura di rigetto
1 Il giudice del luogo d’esecuzione pronuncia sulla domanda di rigetto dell’opposizione.
2 Non appena ricevuta la domanda, dà all’escusso la possibilità di esprimersi verbalmente o per scritto, poi comunica la decisione entro cinque giorni.
174Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 85175
E. Annullamento o sospensione giudiziali dell’esecuzione
1. In procedura sommaria
Se l’escusso prova per mezzo di documenti che il debito con i relativi interessi e con le spese è stato estinto o che gli è stata concessa una dilazione, può ottenere in ogni tempo dal tribunale del luogo dell’esecuzione nel primo caso l’annullamento, e nel secondo la sospensione dell’esecuzione.
175Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 85a177
2. In procedura ordinaria e in procedura semplificata
1 A prescindere da una sua eventuale opposizione, l’escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell’esecuzione l’accertamento dell’inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione.178
2 Se, dopo aver sentito le parti ed esaminato i documenti prodotti, il tribunale ritiene che la domanda è molto verosimilmente fondata, pronuncia la sospensione provvisoria dell’esecuzione:
- 1.
- nell’esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione del pegno, prima della realizzazione o, se questa ha già avuto luogo, prima della ripartizione;
- 2.
- nell’esecuzione in via di fallimento, dopo la notificazione della comminatoria di fallimento.
3 Se l’azione è ammessa, il tribunale, secondo il caso, annulla o sospende l’esecuzione.
4 ...179
177Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
178 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4583; FF 2015 26414779).
179 Abrogato dall’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Art. 86
F. Azione di ripetizione per pagamento indebito
1 Chi per omessa opposizione o pel rigetto di questa ha pagato l’indebito può, entro un anno dal pagamento, ripetere in giudizio la somma sborsata.180
2 L’azione per la ripetizione dell’indebito si può promuovere, a scelta dell’attore, o avanti al giudice dell’esecuzione o al foro ordinario del convenuto.
3 In eccezione all’articolo 63 del Codice delle obbligazioni (CO)181, per avere diritto alla restituzione è sufficiente provare l’inesistenza del debito.182
180 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
182Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 87
G. Esecuzione in via di realizzazione del pegno ed esecuzione cambiaria
Pel precetto nella esecuzione in via di realizzazione del pegno, valgono le speciali disposizioni degli articoli 151 a 153; pel precetto e per l’opposizione nella esecuzione cambiaria, quelle degli articoli 178 a 189.
IX. Continuazione dell’esecuzione 183183Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
183Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 88184
IX. Continuazione dell’esecuzione
1 Se l’esecuzione non è stata sospesa in virtù di un’opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto il creditore può chiederne la continuazione.
2 Questo diritto si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto. Se è stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l’azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione.
3 Della domanda di continuazione è dato atto gratuitamente al creditore che lo richiede.
4 A richiesta del creditore, l’ammontare del credito espresso in valuta estera può essere riconvertito in valuta svizzera al corso del giorno della domanda di continuazione.
184Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Titolo terzo: Della esecuzione in via di pignoramento185185Originario Tit. avanti l’art. 88.
185Originario Tit. avanti l’art. 88.
I. Del pignoramento186186Originario Tit. avanti l’art. 88.
186Originario Tit. avanti l’art. 88.
Art. 89187
I.
A. Esecuzione
1. Momento
Se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento, l’ufficio d’esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, procede senza indugio al pignoramento o vi fa procedere dall’ufficio del luogo dove si trovano i beni da pignorare.
187Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 90
2. Avviso
Il debitore dev’essere avvisato del pignoramento almeno il giorno prima. L’avviso richiamerà le disposizioni dell’articolo 91.
Art. 91188
3. Obblighi del debitore e dei terzi
1 Il debitore è tenuto, sotto minaccia di pena:
- 1.
- ad assistere al pignoramento o a farvisi rappresentare (art. 323 n. 1 CP189);
- 2.
- a indicare, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso terzi (art. 163 n. 1 e 323 n. 2 CP).190
2 Se il debitore omette senza giustificazione sufficiente di assistere al pignoramento o di farvisi rappresentare, l’ufficio d’esecuzione può ordinarne l’accompagnamento per mezzo della polizia.
3 Su richiesta dell’ufficiale, il debitore deve aprire i locali e i ripostigli. Se necessario, l’ufficiale può chiedere l’aiuto dell’autorità di polizia.
4 I terzi che detengono beni del debitore o verso i quali questi vanta crediti hanno, sotto minaccia di pena (art. 324 n. 5 CP), lo stesso obbligo di informare del debitore.
5 Le autorità hanno lo stesso obbligo di informare del debitore.
6 L’ufficio d’esecuzione ricorda esplicitamente agli interessati i loro obblighi come pure le conseguenze penali dell’inosservanza.
188Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 92
4. Beni impignorabili
1 Sono impignorabili:
- 1.191 gli oggetti destinati all’uso personale del debitore o della sua famiglia, quali abiti, effetti personali, utensili, utensili di casa, mobili o altri oggetti, in quanto indispensabili a garantire una qualità minima di vita;
- 1a.192 gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo;
- 2.193 i libri religiosi e gli oggetti del culto;
- 3.194 gli arnesi, gli apparecchi, gli strumenti e i libri, in quanto siano necessari al debitore e alla sua famiglia per l’esercizio della professione;
- 4.195 a scelta del debitore, due vacche da latte, due giovenche, quattro capre o pecore, oltre al bestiame minuto, col foraggio e con la paglia necessari per quattro mesi, quando detti animali siano indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia o al mantenimento della sua azienda;
- 5.196 le provviste di vitto e di combustibile necessarie al debitore ed alla sua famiglia per i due mesi successivi al pignoramento, ovvero il denaro liquido o i crediti indispensabili per acquistarli;
- 6.197 gli effetti di abbigliamento, di equipaggiamento e armamento, il cavallo di servizio e il soldo di un militare, l’importo giornaliero per le piccole spese versato a chi presta servizio civile, nonché gli effetti di abbigliamento e di equipaggiamento e l’indennità di una persona tenuta a prestare servizio di protezione civile;
- 7.198 il diritto a rendite vitalizie costituite giusta gli articoli 516 a 520 CO199;
- 8.200 le prestazioni d’assistenza e i sussidi elargiti da associazioni o casse di beneficenza o di soccorso in caso di malattia, indigenza o morte, come pure da altre simili istituzioni;
- 9.201
- le rendite, indennità in capitale e altre prestazioni elargite alla vittima o ai suoi parenti per lesioni corporali, danno alla salute o morte d’uomo, in quanto costituiscano indennità a titolo di riparazione morale, o risarcimento per le spese di cura o per l’acquisto di mezzi ausiliari;
- 9a.202 le rendite giusta l’articolo 20 della legge federale del 20 dicembre 1946203 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o giusta l’articolo 50 della legge federale del 19 giugno 1959204, sull’assicurazione per l’invalidità le prestazioni giusta l’articolo 12 della legge federale del 19 marzo 1965205 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, come pure le prestazioni delle casse di compensazione per indennità familiari;
- 10.206
- i diritti non ancora esigibili a prestazioni previdenziali e al libero passaggio nei confronti di fondi di previdenza professionale;
- 11.207 i beni destinati a svolgere compiti di pubblico imperio appartenenti a uno Stato estero o a una banca centrale estera.
2 Sono inoltre impignorabili gli oggetti per i quali vi è senz’altro da presumere che il ricavo eccederebbe di così poco la somma delle spese da non giustificare la loro realizzazione. Tali oggetti devono tuttavia essere indicati nel verbale di pignoramento con il loro valore di stima.208
3 Gli oggetti di cui al capoverso 1 numeri 1 a 3 sono pignorabili se di valore elevato; tuttavia essi possono essere tolti al debitore soltanto dopo che il creditore ha messo a disposizione del debitore, in loro sostituzione, oggetti del medesimo valore d’uso oppure la somma necessaria per il loro acquisto.209
4 Sono salve le disposizioni speciali sull’impignorabilità previste dalla legge federale del 2 aprile 1908210 sul contratto d’assicurazione (art. 79 cpv. 2 e 80 LCA), dalla legge federale del 9 ottobre 1992211 sul diritto d’autore (art. 18 LDA) e dal Codice penale (CP)212 (art. 378 cpv. 2 CP).213
191Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
192 Introdotto dal n. IV della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 200237345207).
193Nuovo testo giusta l’art. 3 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).
194Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
195Nuovo testo giusta l’art. 3 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).
196Nuovo testo giusta l’art. 3 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).
197Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 19961445; FF 1994III 1445).
198Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
200Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
201Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
202Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
205[RU 1965 535; 1971 32; 1972 2483n. III; 1974 1589 n. II; 1978 391 n. II 2; 1985 2017; 1986 699; 1996 2466all. n. 4; 1997 2952; 2000 2687; 2002 701n. I 6, 3371all. n. 9, 3453; 2003 3837all. n. 4; 2006 979art. 2 n. 8. RU 2007 6055art. 35]. Ora: giusta l’art. 20 della LF del 6. ott. 2006 (RS 831.30).
206Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
207Introdotto dall’art. 3 della LF del 28 set. 1949 (R 1950 I 57). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
208Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
209Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
212RS 311.0. Ora: l’art 83 cpv. 2.
213Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 93214
5. Redditi limitatamente pignorabili
1 Ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa derivante dal diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità in capitale che non sono impignorabili giusta l’articolo 92, possono essere pignorati in quanto, a giudizio dell’ufficiale, non siano assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia.
2 Tali redditi possono essere pignorati per un anno al massimo dal giorno dell’esecuzione del pignoramento. Se al pignoramento partecipano più creditori, il termine decorre dal primo pignoramento eseguito su richiesta di un creditore del gruppo in questione (art. 110 e 111).
3 Se durante il decorso di tale termine l’ufficio ha conoscenza di una modificazione determinante per l’importo da pignorare, esso commisura il pignoramento alle mutate circostanze.
214Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 94
6. Pignoramento di frutti prima del raccolto
1 I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati:
- 1.
- sui prati, avanti al primo aprile
- 2.
- sui campi, avanti al primo giugno;
- 3.
- nelle vigne, avanti al venti agosto.
2 L’alienazione delle messi fatta prima o nei giorni suindicati è nulla di fronte al creditore pignorante.
3 Sono salvi i diritti spettanti al creditore con pegno immobiliare sui frutti non ancora raccolti o separati dal suolo come parti costitutive del pegno, a condizione però che il creditore stesso abbia iniziato la procedura di realizzazione del pegno prima della realizzazione dei frutti pignorati.215
215Nuovo testo giusta l’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24233Tit. fin. art. 60).
Art. 95
7. Ordine del pignoramento
a. In generale
1 Si devono pignorare in primo luogo i beni mobili, compresi i crediti e le pretese limitatamente pignorabili (art. 93). Sono pignorati anzitutto gli oggetti di commercio quotidiano, ma i meno necessari prima degli indispensabili.216
2 I beni immobili possono essere pignorati soltanto in quanto quelli mobili non bastino a coprire il credito.217
3 Da ultimo sono pignorati gli oggetti colpiti da sequestro, quelli indicati dal debitore come appartenenti a terzi e quelli rivendicati da terzi.
4 Ove siano pignorate provviste di foraggi, si dovrà pignorare, a richiesta del debitore, anche una corrispondente quantità di bestiame.
4bis L’ufficiale può scostarsi da quest’ordine qualora le circostanze lo giustifichino o se il creditore e il debitore di comune accordo lo richiedono.218
5 In ogni caso il funzionario deve conciliare, per quanto sia possibile, gli interessi del creditore e quelli del debitore.
216Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
217Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
218Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 95a219
b. Crediti verso il coniuge o il partner registrato
I crediti del debitore verso il suo coniuge o il suo partner registrato sono pignorati soltanto in caso di insufficienza dei suoi altri beni.
219Introdotto dal II 3 della LF del 5 ott. 1984 che modifica il CC (RU 1986 122; FF 1979 II 1119). Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20055685; FF 20031165).
Art. 96
B. Effetti del pignoramento
1 È fatto divieto al debitore, sotto minaccia di pena (art. 169 CP220), di disporre, senza autorizzazione dell’ufficiale, degli oggetti pignorati. L’ufficiale procedente ricorda esplicitamente al debitore il divieto come pure le conseguenze penali dell’inosservanza.221
2 Gli atti di disposizione del debitore sono nulli in quanto ne siano pregiudicati i diritti che il creditore ha acquisito col pignoramento, sotto riserva degli effetti dell’acquisto del possesso da parte di terzi di buona fede.222
221Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
222Introdotto dall’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24233Tit. fin. art. 60).
Art. 97
C. Stima. Entità del pignoramento
1 Il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove occorra, da periti.
2 Il pignoramento è limitato a quanto basti per soddisfare dei loro crediti, in capitale, interessi e spese, i creditori pignoranti.
Art. 98
D. Misure cautelari
1. Per i beni mobili
1 Il denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore, le cambiali e gli altri titoli girabili, gli oggetti di metallo prezioso e gli altri oggetti di valore sono presi in custodia dall’ufficio.223
2 Le altre cose mobili possono essere lasciate provvisoriamente nelle mani del debitore o del terzo possessore con l’obbligo di tenerle pronte ad ogni richiesta.
3 Questi oggetti dovranno però essere collocati in custodia dell’ufficio o d’un terzo, se l’ufficiale lo reputi opportuno o se il creditore giustifichi che ciò è necessario per garantire i diritti costituiti in suo favore dal pignoramento.224
4 L’ufficio può interessarsi anche di cose sulle quali un terzo abbia un diritto di pegno. Ove non vengano realizzate, gli saranno restituite.
223Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
224Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 apr. 1924, in vigore dal 1° gen. 1925 (RU 40 391).
Art. 99
2. Per i crediti
In caso di pignoramento di crediti o di diritti non risultanti da titoli al portatore o all’ordine, si avverte il terzo debitore che d’ora innanzi non potrà fare un pagamento valido se non all’ufficio.
Art. 100
3. Per gli altri diritti. Riscossione
L’ufficio cura la conservazione dei diritti pignorati e riscuote i crediti scaduti.
Art. 101225
4. Per i fondi
a. Annotazione nel registro fondiario
1 Il pignoramento di un fondo limita la facoltà di disporne. L’ufficio comunica senza indugio il pignoramento all’ufficio del registro fondiario, con la data e la somma per la quale è fatto, affinché proceda senza indugio all’annotazione. Sono pure comunicate la partecipazione di altri creditori e la cessazione del pignoramento.
2 L’annotazione è radiata se la realizzazione non è chiesta entro due anni dal pignoramento.
225Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 102226
b. Frutti e redditi
1 Il pignoramento di un fondo comprende anche i frutti e gli altri redditi ed avviene senza pregiudizio dei diritti spettanti ai creditori con pegno immobiliare.
2 L’ufficio di esecuzione deve dare comunicazione del pignoramento a questi creditori, ed al caso agli inquilini ed agli affittuari.
3 Egli cura l’amministrazione e la coltura del fondo227.
226Nuovo testo giusta l’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24233Tit. fin. art. 60).
227Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 103
c. Raccolta dei frutti
1 L’ufficio cura la raccolta dei frutti (art. 94 e 102).
2 In caso di bisogno, si preleverà da essi quanto sia necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia.
Art. 104
5. Per i beni comuni
In caso di pignoramento di un usufrutto o di una quota in un’eredità indivisa, in una società o altra comunione, l’ufficio ne dà avviso ai terzi interessati.
Art. 105
6. Spese di conservazione e mantenimento dei beni pignorati
A richiesta dell’ufficio, il creditore deve anticipare le spese di conservazione e di mantenimento dei beni pignorati.
Art. 106228
E. Pretese di terzi (rivendicazione)
1. Menzione e comunicazione
1 Se vien fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o che deve essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l’ufficio d’esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti.
2 I terzi possono notificare le loro pretese fintanto che la somma ricavata dalla realizzazione del bene pignorato non sia stata ripartita.
3 Dopo la realizzazione, i terzi possono far valere al di fuori della procedura esecutiva le pretese fondate sul diritto civile in caso di furto, smarrimento o privazione contro la sua volontà di cosa mobile (art. 934 e 935 CC229) oppure in caso di acquisizione in mala fede (art. 936 e 974 cpv. 3 CC). La vendita a trattative private giusta l’articolo 130 della presente legge è equiparata alla vendita all’asta pubblica ai sensi dell’articolo 934 capoverso 2 CC.
228Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 107230
2. Seguito della procedura
a. In caso di possesso esclusivo del debitore
1 Il debitore e il creditore possono contestare presso l’ufficio d’esecuzione la pretesa del terzo, quando questa riguarda:
- 1.
- un bene mobile in possesso esclusivo del debitore;
- 2.
- un credito o un altro diritto, se la pretesa del debitore appare più fondata di quella del terzo;
- 3.
- un fondo, se la pretesa non risulta dal registro fondiario.
2 L’ufficio d’esecuzione impartisce loro un termine di dieci giorni per far valere questo diritto.
3 Su domanda del debitore o del creditore, il terzo è invitato a produrre i suoi mezzi di prova all’ufficio d’esecuzione entro lo spirare del termine d’opposizione. L’articolo 73 capoverso 2 si applica per analogia.
4 Se la pretesa del terzo non è contestata, si ritiene che essa sia ammessa nell’esecuzione in atto.
5 Se la pretesa è contestata, l’ufficio d’esecuzione impartisce al terzo un termine di venti giorni per promuovere l’azione di accertamento del suo diritto nei confronti di colui che lo contesta. Se il terzo non promuove l’azione, la sua pretesa non è presa in considerazione nell’esecuzione in atto.
230Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 108231
b. In caso di possesso o di copossesso del terzo
1 Il creditore e il debitore possono promuovere nei confronti del terzo l’azione di contestazione della sua pretesa, quando questa riguarda:
- 1.
- un bene mobile in possesso o copossesso del terzo;
- 2.
- un credito o un altro diritto, se la pretesa del terzo appare più fondata di quella del debitore;
- 3.
- un fondo, se la pretesa risulta dal registro fondiario.
2 L’ufficio d’esecuzione impartisce loro un termine di venti giorni per promuovere l’azione.
3 Se nessuna azione è promossa, la pretesa è ritenuta riconosciuta nell’esecuzione in atto.
4 Su domanda del creditore o del debitore, il terzo è invitato a produrre all’ufficio d’esecuzione i suoi mezzi di prova entro lo scadere del termine per promuovere l’azione. L’articolo 73 capoverso 2 si applica per analogia.
231Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 109232
c. Foro
1 Sono promosse al luogo dell’esecuzione:
- 1.
- le azioni fondate sull’articolo 107 capoverso 5;
- 2.
- le azioni fondate sull’articolo 108 capoverso 1, in quanto il convenuto sia domiciliato all’estero.
2 Se è diretta contro un convenuto domiciliato in Svizzera, l’azione fondata sull’articolo 108 capoverso 1 è promossa al domicilio di quest’ultimo.
3 Se la pretesa riguarda un fondo, l’azione è promossa in tutti i casi avanti il giudice del luogo ove è situato il fondo o la parte di maggior valore di esso.
4 Il giudice comunica all’ufficio d’esecuzione l’introduzione dell’azione e la decisione definitiva. ...233
5 Per quanto riguarda gli oggetti litigiosi, l’esecuzione è sospesa fino a decisione definitiva, e i termini per chiedere la realizzazione (art. 116) sono sospesi.
232Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
233 Per. abrogato dall’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Art. 110
F. Partecipazione al pignoramento
1. In generale
1 I creditori che presentano domanda di continuazione dell’esecuzione entro trenta giorni dall’esecuzione di un pignoramento partecipano a questo. L’ufficio d’esecuzione completa il pignoramento man mano, in quanto sia necessario per coprire tutti i crediti di questo gruppo.234
2 I creditori che presentano la domanda di continuazione dell’esecuzione solo dopo lo scadere del termine di trenta giorni formano nello stesso modo ulteriori gruppi con pignoramento separato.235
3 I beni già pignorati possono essere nuovamente oggetto di un successivo pignoramento, ma soltanto nella misura in cui la somma ricavatane non spetti ai creditori che procedettero al pignoramento anteriore.
234Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
235Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 111236
2. Partecipazione privilegiata
1 Hanno diritto di partecipare, senza preventiva esecuzione, al pignoramento durante quaranta giorni a contare dall’esecuzione del pignoramento:
- 1.237
- il coniuge o il partner registrato del debitore;
- 2.238
- i figli del debitore per i crediti inerenti ai rapporti con i genitori e le persone maggiorenni per i crediti derivanti da un mandato precauzionale (art. 360–369 CC239);
- 3.
- i figli maggiorenni e gli abiatici del debitore per i crediti fondati sugli articoli 334 e 334bis CC240;
- 4.
- il costituente di un contratto di vitalizio per i crediti fondati sull’articolo 529 CO241.
2 Le persone di cui al capoverso 1 numeri 1 e 2 possono esercitare tale diritto soltanto se il pignoramento è avvenuto durante il matrimonio, l’unione domestica registrata, l’autorità parentale o l’efficacia del mandato precauzionale, oppure nel termine di un anno dopo la loro fine; la durata di un processo o di un procedimento esecutivo non viene computata. Per i minorenni o le persone sottoposte a una misura di protezione degli adulti la dichiarazione di partecipazione al pignoramento può essere fatta anche dall’autorità di protezione dei minori e da quella di protezione degli adulti.242
3 In quanto da esso conosciuti, l’ufficio d’esecuzione informa, con lettera semplice, gli aventi diritto di partecipazione al pignoramento.
4 L’ufficio d’esecuzione dà avviso della domanda di partecipazione al debitore e ai creditori, impartendo loro un termine di dieci giorni per contestarla.
5 Se viene contestata, la partecipazione è ammessa soltanto con gli effetti di un pignoramento provvisorio, e l’istante deve promuovere l’azione entro venti giorni al luogo dell’esecuzione; trascorso infruttuosamente il termine, la sua partecipazione è caduca. ...243
236Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
237 Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20055685; FF 20031165).
238 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
242 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
243 Per. abrogato dall’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Art. 112
G. Atto di pignoramento
1. Stesura
1 Per ogni pignoramento viene steso un verbale («atto di pignoramento») sottoscritto dall’ufficiale o dall’impiegato che vi procede. Esso enuncia i nomi dei creditori e del debitore, l’ammontare del credito, il giorno e l’ora del pignoramento, i beni pignorati ed il loro prezzo di stima, come pure, quando ne sia il caso, le pretese dei terzi.
2 Se vengono pignorati oggetti già colpiti da sequestro, la partecipazione del creditore sequestrante al pignoramento è menzionata nel verbale (art. 281).
3 Ove non si trovino beni pignorabili o non se ne trovino in quantità sufficiente, se ne fa pure menzione.
Art. 113244
2. Aggiunte
La partecipazione di nuovi creditori a un pignoramento e i pignoramenti complementari sono annotati in coda all’atto di pignoramento.
244Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 114245
3. Notificazione ai creditori e al debitore
Trascorso il termine di partecipazione di trenta giorni, l’ufficio d’esecuzione notifica senza indugio una copia degli atti di pignoramento ai creditori e al debitore.
245Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 115
4. Atto di pignoramento valido come attestato di carenza di beni
1 Se non esistono beni pignorabili, il verbale di pignoramento costituisce pel creditore l’attestato di carenza di beni a’ sensi dell’articolo 149.
2 Esso vale come attestato provvisorio di carenza di beni ed ha gli effetti indicati nell’articolo 271 numero 5 e nell’articolo 285, quando in base alla stima ufficiale i beni pignorabili non siano sufficienti.
3 L’attestato provvisorio di carenza di beni conferisce inoltre al creditore il diritto di esigere, entro il termine di un anno previsto dall’articolo 88 capoverso 2, il pignoramento di beni nuovamente scoperti. Le disposizioni sulla partecipazione (art. 110 e 111) sono applicabili.246
246Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
II. Della realizzazione 247247Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
247Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 116248
II. Della realizzazione
A. Domanda di realizzazione
1. Termine
1 Il creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento.
2 Qualora venga pignorato il salario futuro e il datore di lavoro non abbia consegnato alla scadenza le somme pignorate, la realizzazione del diritto a queste somme può essere domandata entro quindici mesi dal pignoramento.
3 Qualora la partecipazione di più creditori abbia comportato pignoramenti complementari, i termini decorrono dall’ultimo pignoramento complementare fruttuoso.
248Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 117
2. Legittimazione attiva
1 Il diritto di chiedere la realizzazione compete, in ciascun gruppo, ad ogni singolo partecipante.
2 Possono chiedere la realizzazione anche i creditori che a’ termini dell’articolo 110 capoverso 3 pignorarono beni soltanto per l’eccedenza.
Art. 118
3. In caso di pignoramento provvisorio
Non possono chiederla invece i creditori che ottennero soltanto un pignoramento provvisorio. Contro di loro non decorrono frattanto i termini dell’articolo 116.
Art. 119249
4. Effetti
1 I beni pignorati si realizzano conformemente agli articoli 122 a 143a.
2 La realizzazione è sospesa non appena la somma ricavata raggiunge l’importo totale dei crediti, per i quali il pignoramento è provvisorio o definitivo. Rimane salvo l’articolo 144 capoverso 5.
249Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 120
5. Avviso al debitore
L’ufficio avvisa il debitore, entro tre giorni, che il creditore ha domandato la realizzazione.
Art. 121
6. Estinzione dell’esecuzione
L’esecuzione è perenta se la domanda di realizzazione non è stata fatta nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata.
Art. 122
B. Realizzazione di beni mobili e crediti
1. Termini
a. In generale
1 I beni mobili e i crediti sono realizzati dall’ufficio d’esecuzione non prima di dieci giorni né più tardi di due mesi dal ricevimento della domanda di realizzazione.250
2 I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, non possono essere realizzati senza il consenso del debitore prima che siano giunti a maturità.
250Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 123251
b. Differimento della realizzazione
1 Se il debitore rende verosimile di essere in grado di estinguere con pagamenti rateali il suo debito e si impegna a versare congrui e regolari acconti all’ufficio d’esecuzione, l’ufficiale, dopo pagamento della prima rata, può differire la realizzazione di dodici mesi al massimo.252
2 Nell’esecuzione per crediti collocati in prima classe (art. 219 cpv. 4), la realizzazione può essere differita di sei mesi al massimo.253
3 L’ufficiale fissa l’importo e la scadenza delle rate tenendo conto delle condizioni tanto del debitore quanto del creditore.
4 In caso di sospensione dell’esecuzione, la proroga si ritiene prolungata per la durata della sospensione. Le rate e le loro scadenze sono fissate di nuovo allo spirare della sospensione.254
5 L’ufficiale modifica la sua decisione, d’ufficio o su istanza del creditore o del debitore, in quanto le circostanze lo richiedano. La proroga cade se una rata non è versata a tempo debito.255
251Nuovo testo giusto l’art. 5 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).
252Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
253Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
254Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
255Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 124
c. Realizzazione anticipata
1 Sulla domanda del debitore, la realizzazione si può fare anche prima che il creditore sia autorizzato a chiederla.
2 L’ufficiale può sempre procedere alla realizzazione degli oggetti esposti a rapido deprezzamento, ovvero la cui conservazione o deposito comportino spese eccessive.256
256Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 125
2. Pubblici incanti
a. Preparativi
1 La realizzazione si fa ai pubblici incanti, dei quali sono resi noti precedentemente il luogo, il giorno e l’ora.2 La forma di pubblicazione del bando, il modo, il tempo ed il luogo degli incanti sono determinati dall’ufficiale col maggior riguardo possibile agli interessi delle parti. Non è richiesta l’inserzione del bando nel foglio ufficiale.
3 Quando il debitore, il creditore e i terzi interessati abbiano in Svizzera una dimora conosciuta o un rappresentante, l’ufficio d’esecuzione li avvisa con lettera semplice, almeno tre giorni prima, del giorno, dell’ora e del luogo dell’incanto.257
257Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 126258
b. Aggiudicazione. Principio dell’offerta sufficiente
1 Dopo tre chiamate, gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al maggior offerente, purché l’offerta ecceda l’importo degli eventuali crediti garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente.
2 Se non è fatta un’offerta sufficiente, l’esecuzione cessa riguardo all’oggetto da realizzare.
258Nuovo testo giusta l’art. 6 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).
Art. 127259
c. Rinuncia alla realizzazione
Se appare evidente che un’aggiudicazione non sarà possibile in base all’articolo 126, l’ufficiale può, a domanda del creditore procedente, rinunziare alla realizzazione e rilasciare un attestato di carenza di beni.
259Nuovo testo giusta l’art. 6 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).
Art. 128260
d. Oggetti di metallo prezioso
Gli oggetti di metallo prezioso non si possono aggiudicare per un prezzo inferiore al valore del metallo.
260Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 129
e. Modo di pagamento e conseguenze della mora
1 Il pagamento deve essere effettuato immediatamente dopo l’aggiudicazione. L’ufficiale può tuttavia accordare un termine per il pagamento di 20 giorni al massimo. La consegna avviene soltanto quando l’ufficio d’esecuzione può disporre irrevocabilmente del denaro.261
2 Il pagamento può essere effettuato in contanti fino a 100 000 franchi. Se il prezzo è superiore, il pagamento della parte eccedente tale importo deve essere effettuato per il tramite di un intermediario finanziario ai sensi della legge del 10 ottobre 1997262 sul riciclaggio di denaro. L’ufficiale stabilisce il modo di pagamento.263
3 Se il pagamento non è fatto nel termine prescritto, l’ufficio ordina un nuovo incanto al quale si applica l’articolo 126.264
4 Il precedente deliberatario ed i suoi fideiussori rispondono della minor somma ricavata e d’ogni altro danno. Gli interessi perduti sono calcolati nella misura del cinque per cento.
261 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).
263 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).
264Nuovo testo giusta l’art. 7 della LF del 8 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).
Art. 130
3. Vendita a trattative private
In luogo dell’incanto si può procedere alla vendita a trattative private:265
- 1.266
- quando tutti gli interessati vi acconsentono esplicitamente;
- 2.
- quando si tratti di carte-valori o d’altri oggetti che hanno un prezzo di borsa o di mercato ed il prezzo offerto raggiunga il corso della giornata;
- 3.267
- quando si tratta di oggetti di metallo prezioso per i quali le offerte fatte all’incanto non hanno raggiunto il valore del metallo e se ne offre questo prezzo;
- 4.
- nel caso dell’articolo 124 capoverso 2.
265Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
266Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
267Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 131
4. Assegnazione dei crediti
1 I crediti del debitore che non hanno un prezzo di borsa o di mercato, se tutti i creditori pignoranti lo richiedano, sono assegnati in pagamento per il loro valore nominale ai creditori ovvero ad alcuni di essi per conto di tutti. In questo caso, i creditori subentrano nei diritti del debitore fino a concorrenza dei loro crediti.
2 Con l’accordo di tutti i creditori pignoranti, tutti o alcuni di essi, senza pregiudizio dei loro diritti verso il debitore, possono fare valere a proprio nome, conto e rischio i crediti pignorati. Essi devono ottenere l’autorizzazione dell’ufficio d’esecuzione. La somma ricavata serve a coprire le spese e i crediti di coloro che hanno proceduto in tal modo. L’eccedenza è consegnata all’ufficio d’esecuzione.268
268Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 132269
5. Procedure speciali di realizzazione
1 Se si tratta di beni d’altra specie, come un usufrutto, una quota di un’eredità indivisa, di una indivisione di famiglia, di una società o di altra comunione, l’ufficiale fa determinare il modo della loro realizzazione dall’autorità di vigilanza.
2 La stessa regola vale per la realizzazione delle invenzioni, dei titoli di protezione della varietà, dei disegni o modelli industriali, dei marchi di fabbrica e di commercio e dei diritti d’autore.270
3 Uditi gli interessati, l’autorità di vigilanza può ordinare l’incanto, affidare la realizzazione ad un amministratore o prendere altri provvedimenti.
269Nuovo testo giusta l’art. 8 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).
270Nuovo testo giusta l’art. 52 n. 1 della LF del 20 mar. 1975 sulla protezione delle novità vegetali, in vigore dal 1° giu. 1977 (RU 1977862; FF 1974I 1399).
Art. 132a271
6. Contestazione della realizzazione
1 La realizzazione può essere contestata soltanto mediante ricorso contro l’aggiudicazione o l’atto di vendita a trattative private.
2 Il termine di ricorso previsto dall’articolo 17 capoverso 2 decorre dal momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto contestato e poteva conoscere i motivi d’impugnazione.
3 Il diritto di ricorso è perento un anno dopo la realizzazione.
...272
271Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
272 Tit. abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 133273
C. Realizzazione dei fondi
1. Termine
1 I fondi sono realizzati ai pubblici incanti dall’ufficio d’esecuzione non prima di un mese né più tardi di tre mesi dal giorno del ricevimento della domanda di realizzazione.
2 Su istanza del debitore e con l’accordo esplicito di tutti i creditori pignoratizi e pignoranti, si può procedere alla realizzazione anche prima che un creditore sia legittimato a richiederla.
273Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 134
2. Condizioni dell’incanto
a. Avviso
1 Le condizioni dell’incanto sono stabilite dall’ufficio in conformità degli usi locali e in modo da ottenere la maggior somma possibile.
2 Esse vengono esposte nell’ufficio almeno dieci giorni prima dell’incanto, perché ognuno possa prenderne cognizione.
Art. 135
b. Contenuto
1 Le condizioni dell’incanto devono indicare che i fondi sono aggiudicati con tutti gli oneri che li gravano (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari, diritti personali annotati) e che le obbligazioni personali che ne derivano sono accollate al deliberatario. Il precedente debitore di un’ipoteca o di una cartella ipotecaria è liberato se il creditore non gli notifica entro un anno dall’aggiudicazione di tenerlo ancora per obbligato (art. 832 CC274). Se sono esigibili, i debiti garantiti da pegno immobiliare non vengono assegnati, bensì estinti col ricavo della realizzazione.275
2 Le condizioni dell’incanto stabiliscono inoltre quali spese debba sostenere il deliberatario.
275Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 136276
c. Modo di pagamento
1 L’ufficiale stabilisce il modo di pagamento nelle condizioni d’incanto; può accordare un termine per il pagamento di sei mesi al massimo.
2 Il pagamento può essere effettuato in contanti fino a 100 000 franchi. Se il prezzo è superiore, il pagamento della parte eccedente tale importo deve essere effettuato per il tramite di un intermediario finanziario ai sensi della legge del 10 ottobre 1997277 sul riciclaggio di denaro.
276Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).
Art. 137278
d. Termine per il pagamento
Quando sia concesso un termine, il fondo rimane, fino al pagamento del prezzo, sotto l’amministrazione dell’ufficio d’esecuzione, per conto e rischio dell’acquirente. Non può nel frattempo essere fatta alcuna iscrizione nel registro fondiario senza il consenso dell’ufficio d’esecuzione. L’ufficio può inoltre esigere altre garanzie per il pagamento.
278Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 138
3. Incanto
a. Bando. Insinuazione dei diritti
1 L’avviso dell’incanto, («bando») è pubblicato almeno un mese prima.
2 Il bando contiene:
- 1.
- il luogo, il giorno e l’ora dell’incanto;
- 2.
- l’indicazione del giorno dal quale saranno esposte le condizioni dell’incanto;
- 3.279 l’ingiunzione ai creditori ipotecari e a tutti gli altri interessati di insinuare all’ufficio d’esecuzione, entro venti giorni, le loro pretese sul fondo, specialmente per interessi e spese. L’ingiunzione deve contenere la comminatoria che, scaduto il termine predetto, essi potranno partecipare alla somma ricavata dalla realizzazione soltanto in quanto i loro diritti siano iscritti nel registro fondiario.
3 Simile ingiunzione è diretta anche ai possessori di servitù, in quanto sia ancora applicabile il diritto cantonale.280
279Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
280Nuovo testo giusta l’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24233Tit. fin. art. 60).
Art. 139281
b. Avviso agli interessati
L’ufficio d’esecuzione notifica, con lettera semplice, copia del bando al creditore, al debitore e, all’occorrenza, al terzo proprietario del fondo, nonché ad ogni altro interessato iscritto nel registro fondiario, sempreché abbiano un domicilio conosciuto o un rappresentante.
281Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 140282
c. Appuramento dell’elenco oneri. Stima
1 Prima dell’incanto, l’ufficiale constata, in base alle insinuazioni presentate dagli aventi diritto e all’estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari, diritti personali annotati).
2 L’ufficiale comunica l’elenco di tali oneri agli interessati, impartendo loro un termine di dieci giorni per contestarlo. Sono applicabili gli articoli 106 a 109.
3 L’ufficiale ordina inoltre una stima del fondo e la comunica agli interessati.
282Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 141283
d. Differimento dell’incanto
1 Se un diritto iscritto nell’elenco degli oneri è contestato, l’incanto deve essere differito sino a decisione sulla lite, sempreché si possa ammettere che questa influirebbe sul prezzo d’aggiudicazione o che procedendo all’incanto si pregiudicherebbero altri interessi legittimi.
2 Tuttavia, se la lite verte unicamente sulla qualità di accessorio o sulla determinazione dei creditori pignoratizi garantiti da un accessorio, si può procedere all’incanto del fondo e dell’accessorio.
283Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 142284
e. Doppio turno d’asta
1 Qualora il fondo sia stato gravato, senza il consenso del creditore pignoratizio anteriore, da servitù, da oneri fondiari o da un diritto personale annotato e la precedenza del diritto di pegno risulti dall’elenco degli oneri, il creditore pignoratizio può pretendere, entro dieci giorni dalla notificazione dell’elenco degli oneri, che il fondo sia messo agli incanti con o senza questo aggravio.
2 Qualora la priorità del diritto di pegno non risulti dall’elenco degli oneri, si procede al doppio turno d’asta soltanto se il titolare dell’onere suddetto riconosce la priorità del diritto di pegno, oppure se il creditore pignoratizio non promuove al luogo ove è posto il fondo, entro dieci giorni dalla notificazione dell’elenco degli oneri, l’azione di accertamento della priorità del suo credito.
3 Se il prezzo offerto per il fondo con il nuovo aggravio non basta per soddisfare il creditore, e se la realizzazione senza l’aggravio permette di ottenere un prezzo maggiore, il creditore può domandarne la cancellazione dal registro fondiario. Soddisfatto il creditore, l’eventuale eccedenza spetta in primo luogo, a titolo di indennità, al titolare dell’onere sino a concorrenza del suo valore.
284Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 142a285
4. Aggiudicazione. Principio dell’offerta sufficiente. Rinuncia alla realizzazione
Sono applicabili le disposizioni riguardanti l’aggiudicazione e il principio dell’offerta sufficiente (art. 126), come pure la rinuncia alla realizzazione (art. 127).
285Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 143
5. Conseguenze della mora
1 Se il pagamento non è fatto nel termine prescritto, l’aggiudicazione è revocata e l’ufficio d’esecuzione ordina immediatamente un nuovo incanto. L’articolo 126 è applicabile.286
2 Il precedente deliberatario ed i suoi fideiussori rispondono della minor somma ricavata e d’ogni altro danno. Gli interessi perduti sono calcolati nella misura del cinque per cento.
286Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 143a287
6. Disposizioni complementari
Per il resto, alla realizzazione dei fondi si applicano gli articoli 123 e 132a.
287Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 143b288
7. Vendita a trattative private
1 In luogo dell’incanto, si può fare la vendita a trattative private, se tutti gli interessati vi acconsentono e il prezzo offerto è pari almeno a quello di stima.
2 La vendita può aver luogo soltanto dopo l’appuramento dell’elenco oneri ai sensi degli articoli 138 capoverso 2 numero 3 e capoverso 3 nonché 140, come pure in applicazione per analogia degli articoli 135 a 137.
288Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 144
D. Ripartizione
1. Momento. Modalità
1 La ripartizione ha luogo tostochè siano realizzati tutti i beni colpiti da un medesimo pignoramento.
2 Si possono fare anche prima delle ripartizioni provvisorie.
3 Sulla somma ricavata si prelevano innanzitutto le spese d’amministrazione, di realizzazione e di ripartizione e, all’occorrenza, d’acquisto di un oggetto di sostituzione (art. 92 cpv. 3).289
4 La somma netta ricavata viene distribuita ai creditori interessati sino a concorrenza dei loro crediti, compresi gli interessi fino al giorno dell’ultima realizzazione e le spese d’esecuzione (art. 68).290
5 Le quote spettanti ai crediti pei quali ebbe luogo un pignoramento provvisorio sono depositate nel frattempo presso lo stabilimento dei depositi.
289Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
290Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 145291
2. Pignoramento complementare
1 Quando la somma ricavata non basti a coprire l’ammontare dei crediti, l’ufficio d’esecuzione procede senza indugio a un pignoramento complementare e realizza nel modo più rapido gli oggetti pignorati. Non è necessario che un creditore ne faccia istanza e l’ufficio d’esecuzione non è tenuto ad osservare i termini ordinari.
2 Se nel frattempo l’ufficio d’esecuzione ha eseguito un altro pignoramento, i diritti così acquisiti non sono pregiudicati dal pignoramento complementare.
3 Sono applicabili le disposizioni sulla partecipazione al pignoramento (art. 110 e 111).
291Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 146292
3. Graduatoria e stato di ripartizione
a. Graduazione dei creditori
1 Se la somma ricavata non basta a soddisfare tutti i creditori, l’ufficio forma lo stato di graduazione dei creditori («graduatoria») e lo stato di ripartizione.
2 I creditori sono collocati nella classe che, secondo l’articolo 219, occuperebbero nel fallimento del debitore. In luogo della dichiarazione di fallimento, è determinante il momento della domanda di continuazione dell’esecuzione.
292Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 147293
b. Avviso
La graduatoria e lo stato di ripartizione sono depositati presso l’ufficio d’esecuzione. Questo ne informa gli interessati e notifica a ogni creditore un estratto concernente il suo credito.
293Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 148
c. Azione di contestazione
1 Il creditore che intende contestare il credito o il grado di un altro creditore deve promuovere contro l’interessato, entro venti giorni dal ricevimento dell’estratto e davanti al tribunale del luogo d’esecuzione, l’azione di contestazione della graduatoria.294
2 ...295
3 Se la domanda è ammessa, la parte della somma ricavata dalla realizzazione destinata secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al soddisfacimento dell’attore, sino a concorrenza della perdita stabilita nello stato di ripartizione e delle spese processuali. L’eccedenza spetta al convenuto.296
294Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
295 Abrogato dall’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
296Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 149
4. Attestato di carenza di beni
a. Rilascio e effetti
1 Il creditore partecipante al pignoramento riceve per l’ammontare rimasto scoperto del suo credito un attestato di carenza di beni. Il debitore ne riceve una copia.297
1bis L’ufficio d’esecuzione rilascia l’attestato di carenza di beni non appena stabilito l’ammontare della perdita.298
2 Questo attestato vale come riconoscimento di debito a sensi dell’articolo 82 e conferisce al creditore i diritti indicati nell’articolo 271 numero 5 e nell’articolo 285.
3 Entro sei mesi dal ricevimento di tale attestato, il creditore può proseguire l’esecuzione senza bisogno di nuovo precetto.
4 Il debitore non può essere costretto a corrispondere interessi su di un credito accertato mediante un attestato di carenza di beni, né possono chiedergliene la rifusione i condebitori, fideiussori o altri obbligati in via di regresso che avessero dovuto pagarli.
5 ...299
297Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
298Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
299Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 149a300
b. Prescrizione e cancellazione
1 Il credito accertato mediante un attestato di carenza di beni si prescrive in venti anni dal rilascio dell’attestato di carenza di beni; nei confronti degli eredi del debitore il credito si prescrive al più tardi un anno a contare dal giorno dell’apertura della successione.
2 Il debitore può sempre estinguere il debito versandone l’ammontare all’ufficio d’esecuzione che ha rilasciato l’attestato di carenza di beni. L’ufficio consegna l’importo al creditore o, secondo il caso, lo deposita presso la cassa dei depositi.
3 Dopo il pagamento dell’intero debito, l’iscrizione dell’attestato di carenza di beni è cancellata dal registro. Della cancellazione viene dato atto al debitore che lo richieda.
300Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 150
5. Restituzione del titolo di credito
1 I creditori devono, per mezzo dell’ufficiale, restituire quitanzati al debitore i titoli dei crediti intieramente soddisfatti.301
2 Ove il credito sia soddisfatto soltanto in parte, il creditore conserva il titolo; l’ufficio vi indica o fa indicare dall’autorità competente per quale importo il credito continui a sussistere.
3 Trattandosi di realizzazione di fondi, l’ufficio d’esecuzione procede alle necessarie cancellazioni e mutazioni nel registro fondiario di servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e diritti personali annotati.302
301Nuovo testo giusta l’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24233Tit. fin. art. 60).
302Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Titolo quarto: Dell’esecuzione in via di realizzazione del pegno
Art. 151303
A. Domanda d’esecuzione
1 La domanda d’esecuzione per un credito garantito da pegno (art. 37) deve enunciare, oltre alle indicazioni enumerate nell’articolo 67, l’oggetto del pegno. All’occorrenza, essa deve inoltre precisare:
- a.
- il nome del terzo che ha costituito il pegno o che ne è diventato proprietario;
- b.
- se il fondo pignorato è l’abitazione familiare (art. 169 CC304) o l’abitazione comune (art. 14 della L del 18 giu. 2004305 sull’unione domestica registrata) del debitore o del terzo.306
2 Il creditore che domanda l’esecuzione per la realizzazione di un pegno manuale sul quale gravi un diritto di pegno posteriore di un terzo (art. 886 CC) deve informarne quest’ultimo.
303Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
306 Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20055685; FF 20031165).
Art. 152
B. Precetto esecutivo
1. Contenuto. Avviso ai locatari e agli affittuari
1 Ricevuta la domanda d’esecuzione, l’ufficio d’esecuzione stende il precetto secondo l’articolo 69, con le seguenti modificazioni:307
- 1.
- il termine da assegnarsi al debitore pel pagamento è di un mese se si tratta di un pegno manuale, di sei mesi se si tratta di un’ipoteca;
- 2.308
- la comminatoria dichiara che, qualora il debitore non ottemperi al precetto né faccia opposizione, il pegno sarà realizzato.
2 Se il fondo è dato in locazione o in affitto e il creditore pignoratizio procedente pretende che il diritto di pegno sia esteso ai crediti per pigioni e fitti (art. 806 CC309), l’ufficio d’esecuzione ne dà comunicazione ai locatari e agli affittuari, ingiungendo loro che il pagamento delle pigioni e dei fitti che verranno a scadenza andrà fatto all’ufficio d’esecuzione.310
307Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
308Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
310Introdotto dall’art. 58 Tit. fin. CC (RU 24233Tit. fin. art. 60). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 153
2. Stesura. Situazione del terzo proprietario del pegno
1 Il precetto è steso in conformità dell’articolo 70.
2 L’ufficio d’esecuzione notifica il precetto anche alle seguenti persone:
- a.
- al terzo che ha costituito il pegno o ne è diventato proprietario;
- b.311
- al coniuge o al partner registrato del debitore o del terzo se il fondo pignorato è l’abitazione familiare (art. 169 CC312) o l’abitazione comune (art. 14 della L del 18 giu. 2004313 sull’unione domestica registrata).
Il terzo e il coniuge possono fare opposizione alla stregua del debitore.314
2bis Le persone di cui al capoverso 2 possono fare opposizione alla stregua del debitore.315
3 Qualora il terzo abbia chiesto la purgazione delle ipoteche (art. 828 e 829 CC), il fondo può essere realizzato soltanto se, terminato il procedimento, il creditore dimostra all’ufficio d’esecuzione di essere ancora titolare di un diritto di pegno sul fondo per il credito per cui procede.316
4 Si applicano inoltre al precetto ed alla opposizione le disposizioni degli articoli 71 a 86.317
311 Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20055685; FF 20031165).
314Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
315 Introdotto dall’all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20055685; FF 20031165).
316Introdotto dall’art. 58 Tit. fin. CC (RU 24233Tit. fin. art. 60). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
317Primitivo cpv. 3.
Art. 153a318
C. Opposizione. Annullamento dell’avviso ai locatari e agli affittuari
1 Se è stata fatta opposizione, il creditore può chiederne il rigetto o promuovere l’azione di accertamento del credito o del diritto di pegno entro dieci giorni dalla comunicazione dell’opposizione.
2 Il creditore soccombente nella procedura di rigetto può promuovere azione ordinaria entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.
3 Trascorsi infruttuosamente i termini, l’avviso ai locatari e agli affittuari viene revocato.
318Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 154
D. Termini di realizzazione
1 Il creditore può chiedere la realizzazione di un pegno manuale non prima di un mese né più tardi di un anno, quella di un pegno immobiliare non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla notificazione del precetto esecutivo. Se è stata fatta opposizione, i termini rimangono sospesi tra il giorno in cui fu promossa l’azione e quello della sua definitiva definizione giudiziale.319
2 L’esecuzione è perenta se la domanda di realizzazione non è stata fatta nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata.
319Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 155
E. Procedura di realizzazione
1. Introduzione
1 Se il creditore ha domandato la realizzazione, gli articoli 97 capoverso 1, 102 capoverso 3, 103 e 106 a 109 si applicano per analogia al pegno.320
2 L’ufficio avvisa il debitore, entro tre giorni, che il creditore ha domandato la realizzazione.
320Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 156321
2. Attuazione
1 La realizzazione si fa secondo gli articoli 122 a 143b. Le condizioni d’incanto (art. 135) stabiliscono nondimeno che la parte del prezzo di realizzazione spettante al credito del procedente deve essere pagata in denaro, salvo pattuizione contraria tra gli interessati. Esse dichiarano inoltre che gli oneri fondiari iscritti nel registro fondiario a favore del procedente devono essere cancellati.
2 I titoli di credito garantiti da pegno immobiliare e per i quali è designato come creditore il proprietario o il portatore, dati in pegno dal proprietario, sono ridotti, in caso di realizzazione separata, all’importo della somma ricavata.
321Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 157
3. Ripartizione
1 Sulla somma ricavata si prelevano innanzitutto le spese d’amministrazione, di realizzazione e di ripartizione.322
2 La somma netta ricavata viene quindi distribuita ai creditori pignoratizi sino a concorrenza dei loro crediti, compresi gli interessi fino al giorno dell’ultima realizzazione e le spese d’esecuzione.323
3 Se la somma ricavata non basta a soddisfare tutti i creditori, l’ufficiale forma la graduatoria dei creditori e determina i loro riparti, avuto riguardo all’articolo 219 capoversi 2 e 3.
4 Si applicano per analogia gli articoli 147, 148 e 150.
322Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
323Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 158
4. Attestato di insufficienza del pegno
1 Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un’offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l’ufficio d’esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324
2 Ricevuto l’attestato, il creditore può promuovere l’esecuzione in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore, sempreché non si tratti di una rendita fondiaria (art. 33a tit. fin. CC325) o di un altro onere fondiario. Se procede entro un mese, non è necessario un nuovo precetto.326
3 L’attestato di insufficienza del pegno vale quale riconoscimento di debito ai sensi dell’articolo 82.327
324Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
326Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
327Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Titolo quinto: Della procedura di fallimento
I. Della procedura ordinaria di fallimento
Art. 159328
I. Della procedura ordinaria di fallimento
A. Comminatoria di fallimento
1. Momento
Ricevuta la domanda di continuazione, se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di fallimento, l’ufficio d’esecuzione gli commina senza indugio il fallimento.
328Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 160
2. Contenuto
1 La comminatoria di fallimento contiene:
- 1.
- le indicazioni della domanda d’esecuzione;
- 2.
- la data del precetto;
- 3.329 l’avvertenza che, scaduto il termine di venti giorni, il creditore potrà chiedere il fallimento del debitore;
- 4.330 l’avvertenza che il debitore che intende contestare l’ammissibilità della procedura di fallimento può ricorrere entro dieci giorni all’autorità di vigilanza (art. 17).
2 Si ricorderà inoltre al debitore che la legge gli permette di proporre un concordato.
329Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
330Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 161
3. Notificazione
1 La notificazione della comminatoria di fallimento si fa giusta l’articolo 72.331
2 Un esemplare ne è trasmesso al creditore, tostochè l’altro sia stato notificato al debitore.
3 ...332
331Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
332Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 162
B. Inventario dei beni
1. Decisione
A richiesta del creditore, il giudice del fallimento, quando lo reputi opportuno, ordina che sia fatto un inventario di tutti i beni del debitore.
Art. 163
2. Esecuzione
1 L’ufficio d’esecuzione compila l’inventario. Esso non può procedervi prima della notificazione della comminatoria di fallimento; sono salve le eccezioni previste negli articoli 83 capoverso 1 e 183.333
2 Si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 90, 91 e 92.
333Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 164334
3. Effetti
a. Obblighi del debitore
1 Il debitore è tenuto, sotto minaccia di pena (art. 169 CP335), a conservare gli oggetti inventariati o a sostituirli con altri di egual valore; egli può tuttavia servirsene nella misura in cui, secondo l’apprezzamento dell’ufficiale, essi sono necessari al sostentamento suo e della sua famiglia.
2 L’ufficiale ricorda esplicitamente al debitore i suoi doveri come pure le conseguenze penali dell’inosservanza.
334Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 165
b. Durata
1 L’obbligazione del debitore derivante dall’inventario viene annullata dall’ufficiale, se tutti i creditori istanti lo consentono.
2 Gli effetti dell’inventario cessano di diritto quattro mesi dopo la formazione.336
336Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 166
C. Domanda di fallimento
1. Termine
1 Decorso il termine di venti giorni dalla notificazione della comminatoria, il creditore, producendo tale documento ed il precetto, può chiedere al giudice del fallimento che questo venga dichiarato.
2 Tale diritto si estingue quindici mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo. Se è stata fatta opposizione, questo termine rimane sospeso a partire dal giorno in cui l’azione fu promossa sino a quello della sua definizione giudiziale.337
337Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 167
2. Ritiro
Il creditore che ritira la domanda di fallimento non può rinnovarla prima del decorso di un mese.
Art. 168
3. Udienza fallimentare
Presentata la domanda di fallimento, le parti sono avvisate, almeno tre giorni prima, della trattazione giudiziale della medesima. Esse possono comparire personalmente in giudizio o farsi rappresentare.
Art. 169
4. Responsabilità per le spese
1 Chi presenta la domanda di fallimento è responsabile delle spese occorse fino alla sospensione del fallimento per mancanza di attivi (art. 230) o alla pubblicazione e convocazione dei creditori (art. 232) comprese.338
2 Il giudice può pretendere dal creditore una conveniente anticipazione delle medesime.
338Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 170
5. Provvedimenti conservativi
Appena presentata domanda di fallimento, il giudice può prendere i provvedimenti conservativi che reputi necessari a tutela dei diritti dei creditori.
Art. 171339
D. Decisione giudiziale
1. Dichiarazione di fallimento
Il giudice decide seduta stante anche in assenza delle parti. Egli dichiara il fallimento, salvo nei casi previsti dagli articoli 172 a 173a.
339Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 172
2. Reiezione della domanda di fallimento
Il giudice rigetta la domanda di fallimento:
- 1.
- quando la comminatoria sia stata annullata dall’autorità di vigilanza;
- 2.340 quando al debitore siano stati restituiti i termini (art. 33 cpv. 4) o quando egli sia stato ammesso al beneficio dell’opposizione tardiva (art. 77);
- 3.
- quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione.
340Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 173
3. Differimento della decisione
a. Per sospensione dell’esecuzione o motivi di nullità
1 Se l’autorità di vigilanza in seguito a ricorso o il giudice in applicazione degli articoli 85 o 85acapoverso 2 hanno ordinato la sospensione dell’esecuzione, il giudice differisce la decisione sulla domanda di fallimento.341
2 Se ritiene che nel procedimento sia stata anteriormente emanata una decisione nulla (art. 22 cpv. 1), il giudice differisce anche la sua decisione e sottopone il caso all’autorità di vigilanza.342
3 Il decreto dell’autorità di vigilanza è comunicato al giudice del fallimento, il quale decide.
341Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
342Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 173a343
b. Per domanda di moratoria concordataria o straordinaria oppure d’ufficio
1 Se il debitore o il creditore hanno presentato una domanda di moratoria concordataria o di moratoria straordinaria, il giudice può differire la decisione sul fallimento.344
2 Il giudice può inoltre differire d’ufficio la decisione sul fallimento qualora appaia possibile il risanamento immediato o la conclusione di un concordato; in tal caso trasmette gli atti al giudice del concordato.345
3 ...346
343Introdotto dall’art. 12 della LF del 28 set. 1949 (RU 1950 I 57). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
344 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
345 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
346 Abrogato dal n. I della LF del 21 giu. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
Art. 173b347
3bis. Competenza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
1 Se la domanda di fallimento concerne un debitore che, secondo le leggi sui mercati finanziari di cui all’articolo 1 della legge del 22 giugno 2007348 sulla vigilanza dei mercati finanziari, è soggetto alla competenza in materia di fallimento dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), il giudice del fallimento trasmette gli atti alla FINMA. La stessa procede conformemente alle norme delle leggi speciali.
2 Sottostanno alla competenza della FINMA in materia di fallimento unicamente i debitori che dispongono della necessaria autorizzazione della FINMA.349
347Introdotto dal n. II 1 della LF del 3 ott. 2003 (RU 2004 2767; FF 2002 7175). Nuovo testo giusta l’all. n. II 5 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
349 Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).
Art. 174350
4. Impugnazione
1 La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC351. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
2 L’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
- 1.
- il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
- 2.
- l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o
- 3.
- il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
3 Se accorda effetto sospensivo al reclamo, l’autorità giudiziaria superiore prende i necessari provvedimenti cautelari a tutela dei creditori.
350Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
Art. 175
E. Momento dell’apertura del fallimento
1 Il fallimento si considera aperto dal momento in cui è dichiarato.
2 Il giudice stabilisce tale momento nella sentenza.
Art. 176352
F. Comunicazione delle decisioni giudiziali
1 Il giudice comunica senza indugio agli uffici d’esecuzione, agli uffici dei fallimenti, al registro di commercio e al registro fondiario:
- 1.
- la dichiarazione di fallimento;
- 2.
- la revoca del fallimento;
- 3.
- la chiusura del fallimento;
- 4.
- le decisioni che attribuiscono effetto sospensivo a un ricorso;
- 5.
- i provvedimenti conservativi.
2 Il fallimento è menzionato nel registro fondiario al più tardi due giorni dopo la relativa dichiarazione.353
352Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
353 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2004 (Menzione del fallimento nel registro fondiario), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4033; FF 2003 56555663).
II. Della esecuzione cambiaria
Art. 177
II. Della esecuzione cambiaria
A. Condizioni
1 Pei crediti derivanti da cambiale o da chèque, anche se garantiti con pegno, si può chiedere all’ufficio d’esecuzione che si proceda in via cambiaria, sempreché il debitore sia soggetto alla procedura di fallimento.
2 Con la domanda d’esecuzione si devono consegnare all’ufficio la cambiale o lo chèque.
Art. 178
B. Precetto esecutivo
1 Quando ricorrano le condizioni della procedura cambiaria, l’ufficio notifica immediatamente al debitore un precetto esecutivo.
2 Il precetto contiene:
- 1.
- le indicazioni della domanda d’esecuzione;
- 2.354 l’ingiunzione di pagare al creditore, entro cinque giorni, il credito e le spese d’esecuzione;
- 3.355 l’avvertenza che il debitore può fare opposizione (art. 179) o ricorrere all’autorità di vigilanza per violazione delle disposizioni della presente legge (art. 17 e 20);
- 4.356 l’indicazione che il creditore può domandare il fallimento, se il debitore non ottempera al precetto esecutivo, benché non sia stata fatta opposizione o questa non sia stata ammessa (art. 188).
3 Sono applicabili gli articoli 70 e 72.
354Nuovo testo giusta l’art. 15 n. 4 disp. fin. e trans. Tit. XXIV–XXXIII CO, in vigore dal 1° lug. 1937 (RU 53189).
355Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
356Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 179357
C. Opposizione
1. Termini e forma
1 Il debitore può fare opposizione all’ufficio d’esecuzione, per scritto entro cinque giorni dalla notificazione del precetto, eccependo uno dei motivi previsti dall’articolo 182. Dell’avvenuta opposizione viene dato atto gratuitamente al debitore che lo richieda.
2 Adducendo i motivi dell’opposizione, il debitore non rinuncia ad avvalersi di ulteriori eccezioni ai sensi dell’articolo 182.
3 L’articolo 33 capoverso 4 non è applicabile.
357Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 180
2. Notificazione al creditore
1 Il contenuto dell’opposizione è notificato al creditore istante sul suo esemplare. Quando l’opposizione non abbia avuto luogo, se ne fa menzione.
2 Detto esemplare dev’essere notificato al creditore istante subito dopo l’opposizione o, se non fu fatta, appena scaduto il termine della medesima.
Art. 181358
3. Trasmissione al giudice
L’ufficio sottopone senza indugio l’opposizione al giudice del luogo dell’esecuzione. Il giudice cita le parti al contraddittorio e statuisce, anche in loro assenza, entro dieci giorni dal ricevimento dell’opposizione.
358Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 182
4. Ammissibilità
Il giudice ammette l’opposizione:
- 1.
- quando venga provato con documenti che il debito è stato pagato al portatore della cambiale o dello chèque ovvero che questi ha accordato la rimessione od una dilazione;
- 2.
- quando appaia verosimile la falsità del titolo allegata dal debitore;
- 3.
- quando un’eccezione ammessa dal diritto cambiario sembri attendibile;
- 4.359
- quando sia opposta un’altra eccezione fondata sull’articolo 1007 del CO360 ed essa sembri attendibile; in questo caso, tuttavia, il debitore deve depositare l’importo del credito in denaro o in valori oppure fornire una garanzia equivalente.
359Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 183
5. Rigetto dell’opposizione. Provvedimenti conservativi
1 Ove il giudice rigetti l’opposizione, può ordinare provvedimenti conservativi, segnatamente la formazione dell’inventario a sensi degli articoli 162 a 165.
2 Egli può anche esigere, occorrendo, che il creditore presti cauzione.361
361Nuovo testo giusta l’art. 15 n. 6 disp. fin. e trans. Tit. XXIV–XXXIII CO, in vigore dal 1° lug. 1937 (RU 53189).
Art. 184
6. Notificazione della decisione. Termine per agire in caso di deposito
1 La decisione sull’ammissibilità dell’opposizione è immediatamente notificata alle parti.362
2 Ove l’opposizione sia stata ammessa soltanto contro deposito dell’ammontare contestato, il creditore è diffidato a promuovere entro dieci giorni l’azione di pagamento. Non ottemperando egli a tale diffida, il deposito viene restituito.
362Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 185363
7. Impugnazione
La decisione sull’ammissibilità dell’opposizione può essere impugnata entro cinque giorni mediante reclamo secondo il CPC364.
363Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Art. 186
8. Effetti dell’ammissione dell’opposizione
Se l’opposizione è stata ammessa, si sospende l’esecuzione ed il creditore, per far valere il suo diritto, deve seguire la procedura ordinaria.
Art. 187
D. Azione di ripetizione
Chi per omessa opposizione o pel rigetto di questa ha pagato l’indebito può ripeterlo a’ termini dell’articolo 86.
Art. 188
E. Domanda di fallimento
1 Quando l’opposizione non sia stata fatta o non sia stata ammessa e ciò non ostante non siasi ottemperato al precetto, il creditore può, mediante produzione di questo e del titolo di credito come anche, occorrendo, della giudiziale decisione, domandare che sia dichiarato il fallimento.
2 Questo diritto si estingue decorso un mese dalla notificazione del precetto. Ove il debitore abbia fatto opposizione, non si computa il tempo trascorso dal giorno in cui questa ebbe luogo a quello della decisione sulla sua ammissibilità, e, qualora sia stata ammessa, il tempo trascorso dal giorno in cui l’azione fu promossa a quello della sua giudiziale definizione.
Art. 189365
F. Decisione del giudice del fallimento
1 Il giudice avvisa le parti del luogo, giorno e ora dell’udienza in cui la domanda di fallimento sarà discussa. Egli statuisce, anche in assenza delle parti, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda.
2 Sono applicabili gli articoli 169, 170, 172 numero 3, 173, 173a, 175 e 176.
365Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
III. Della dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione
Art. 190
III. Della dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione
A. Su istanza di un creditore
1 Il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione:
- 1.
- contro qualunque debitore che non abbia dimora conosciuta o sia fuggito per sottrarsi alle sue obbligazioni od abbia compiuto o tentato di compiere atti fraudolenti in pregiudizio dei suoi creditori o nascosto oggetti del suo patrimonio in una esecuzione in via di pignoramento;
- 2.
- contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.
- 3.366
- ...
2 Il debitore che dimori nella Svizzera o vi abbia un rappresentante è citato in giudizio a breve termine per essere udito.
366 Abrogato dal n. I della LF del 21 giu. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
Art. 191
B. Su istanza del debitore
1 Il debitore può chiedere egli stesso la dichiarazione del suo fallimento facendo nota al giudice la propria insolvenza.
2 Se non sussistono possibilità di appuramento bonale dei debiti secondo gli articoli 333 segg., il giudice dichiara il fallimento.367
367Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 192368
C. D’ufficio
Il fallimento è dichiarato d’ufficio, senza preventiva esecuzione, nei casi previsti dalla legge.
368Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
Art. 193369
D. In caso di rinuncia all’eredità o di eredità oberata
1 L’autorità competente informa il giudice qualora:
- 1.
- tutti gli eredi abbiano espressamente rinunciato all’eredità o si debba presumere la rinuncia (art. 566 segg., 573 CC370);
- 2.
- l’eredità della quale è stata chiesta oppure ordinata la liquidazione d’ufficio risulti oberata (art. 597 CC).
2 Nei casi summenzionati, il giudice ordina la liquidazione in via di fallimento.
3 La liquidazione in via di fallimento può essere chiesta anche da un creditore o da un erede.
369Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 194371
E. Procedura
1 Gli articoli 169, 170 e 173aa 176 si applicano ai fallimenti dichiarati senza preventiva esecuzione. L’articolo 169 non si applica nel caso di fallimento giusta l’articolo 192.
2 La comunicazione al registro di commercio (art. 176) non ha luogo se il debitore non è soggetto all’esecuzione in via di fallimento.
371Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
IV. Della revoca del fallimento372372Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
372Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 195
IV. Della revoca
A. In generale
1 Il giudice del fallimento ne decreta la revoca e reintegra il debitore nella libera disposizione del suo patrimonio, quando:
- 1.
- il debitore provi che tutti i debiti sono stati estinti;
- 2.
- il debitore produca una dichiarazione scritta di tutti i creditori con cui ritirano le loro insinuazioni; ovvero
- 3.
- sia intervenuto un concordato.373
2 La rivocazione può essere pronunciata dalla scadenza dei termini per le insinuazioni fino alla chiusura del fallimento.
3 La rivocazione del fallimento viene pubblicata.
373Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 196374
B. In caso di rinuncia all’eredità
La liquidazione in via di fallimento di un’eredità a cui gli eredi hanno rinunciato è inoltre sospesa se, prima della chiusura della medesima, un avente diritto all’eredità dichiara di accettarla e presta sufficienti garanzie per il pagamento dei debiti.
374Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Titolo sesto: Degli effetti del fallimento
I. Degli effetti del fallimento sui beni del debitore
Art. 197
I. Degli effetti del fallimento sui beni del debitore
A. Massa del fallimento
1. In generale
1 Tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al momento della dichiarazione di fallimento formano, dovunque si trovino, un’unica massa destinata al comune soddisfacimento dei creditori.
2 Appartengono alla massa anche i beni che pervengono al fallito prima che sia chiusa la procedura di fallimento.
Art. 198
2. Beni costituiti in pegno
I beni su cui gravano diritti di pegno sono compresi nella massa, salvo il diritto preferenziale375 dei creditori pignoratizi.
375Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 199
3. Beni pignorati o sequestrati
1 Sono pure devoluti alla massa i beni pignorati non peranco realizzati al momento della dichiarazione di fallimento e gli oggetti sequestrati.
2 Tuttavia, se i termini di partecipazione al pignoramento (art. 110 e 111) sono scaduti, le somme già ricavate dal pignoramento di denaro, di crediti e di salari, nonché dalla realizzazione di beni, sono ripartite a norma degli articoli 144 a 150; l’eventuale eccedenza spetta alla massa.376
376Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 200
4. Valori oggetto di azione revocatoria
Appartiene inoltre alla massa tutto ciò che a’ termini degli articoli 214 e 285 a 292 è oggetto di azione rivocatoria.
Art. 201
5. Titoli al portatore o all’ordine
Se presso il fallito si trovano titoli al portatore o all’ordine a lui consegnati o girati soltanto per l’incasso o come fondi per un determinato pagamento futuro, chi li ha consegnati o girati può chiederne la restituzione.
Art. 202
6. Cessione del credito o restituzione del prezzo
Ove il fallito abbia venduto cose altrui e al tempo della dichiarazione di fallimento non ne abbia ancora riscosso il prezzo, il proprietario precedente, rimborsando la massa di quanto ha diritto d’esigere sulle medesime, può domandare la cessione del credito verso il compratore o la restituzione del prezzo pagato nel frattempo all’amministrazione del fallimento.
Art. 203
7. Diritto di rivendicazione del venditore
1 Ove una cosa comprata dal fallito, senza che ne abbia pagato il prezzo, gli sia stata spedita, ma al tempo della dichiarazione di fallimento non sia ancora pervenuta in suo possesso, il venditore può rivendicarla, sempreché l’amministrazione del fallimento non ne paghi il prezzo.
2 La rivendicazione non è più ammessa quando prima della pubblicazione del fallimento la cosa sia stata venduta o data in pegno ad un terzo di buona fede, su lettera di vettura, bolletta di spedizione o polizza di carico.
Art. 204
B. Incapacità di disporre del fallito
1 Sono nulli, rimpetto ai creditori, tutti gli atti giuridici compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, riguardo ad oggetti appartenenti alla massa.
2 Tuttavia se prima della pubblicazione del fallimento il fallito ha pagato alla scadenza una cambiale propria da lui emessa od una cambiale tratta sopra di lui, il pagamento è valido, purché il portatore della cambiale non conoscesse la dichiarazione di fallimento e, in caso di mancato pagamento, avesse potuto esercitare utilmente il regresso cambiario verso i terzi.
Art. 205
C. Pagamenti al fallito
1 Dopo la dichiarazione di fallimento, i crediti appartenenti alla massa non possono più essere estinti mediante pagamento al fallito; siffatto pagamento non produce liberazione dal debito, di fronte ai creditori del fallimento, se non in quanto ciò che fu pagato sia pervenuto alla massa.
2 Chi però ha pagato prima della pubblicazione del fallimento rimane liberato se non conosceva ancora la dichiarazione del medesimo.
Art. 206377
D. Esecuzioni contro il fallito
1 Tutte le esecuzioni in corso contro il fallito cessano di diritto e non si possono promuovere durante la procedura di fallimento nuove esecuzioni per crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento. Fanno eccezione le esecuzioni per realizzazione di pegni appartenenti a terzi.
2 Le esecuzioni per crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento si proseguono, durante la procedura di fallimento, in via di pignoramento o di realizzazione del pegno.
3 Durante la procedura di fallimento, il debitore non può chiedere la dichiarazione di un altro fallimento facendo nota la propria insolvenza (art. 191).
377Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 207378
E. Sospensione delle cause civili e dei procedimenti amministrativi
1 Salvo i casi d’urgenza, le cause civili nelle quali il fallito è parte e che influiscono sulla composizione della massa rimangono sospese. Le si può riattivare, in caso di liquidazione ordinaria, non
prima di dieci giorni dopo la seconda assemblea dei creditori e, in caso di liquidazione sommaria, non prima di venti giorni dopo il deposito della graduatoria.
2 I procedimenti amministrativi possono essere sospesi alle stesse condizioni delle cause civili.
3 I termini di prescrizione e di perenzione non corrono durante i periodi di sospensione.
4 La disposizione summenzionata non si applica alle azioni di risarcimento del danno per lesioni della personalità o corporali né alle cause del diritto di famiglia.
378Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
II. Degli effetti del fallimento sui diritti dei creditori
Art. 208
II. Degli effetti del fallimento sui diritti dei creditori
A. Esigibilità dei debiti
1 La dichiarazione di fallimento rende esigibili rimpetto alla massa tutti i debiti del fallito eccettuati quelli che sono effettivamente garantiti da pegno sui suoi fondi. Il creditore può far valere col suo credito gli interessi fino al giorno della dichiarazione e le spese di esecuzione.379
2 Dai crediti infruttiferi non ancora scaduti si deduce lo sconto del cinque per cento.
379Nuovo testo giusta l’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24233Tit. fin. art. 60).
Art. 209380
B. Decorso degli interessi
1 Dichiarato il fallimento, cessano di decorrere gli interessi di tutti i crediti nei confronti del fallito.
2 Tuttavia, gli interessi dei crediti garantiti da pegno continuano a decorrere sino alla realizzazione, nella misura in cui il ricavo di questa sia superiore al debito, compresi gli interessi calcolati sino alla dichiarazione di fallimento.
380Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 210381
C. Crediti sottoposti a condizione
1 I crediti sottoposti a condizione sospensiva sono ammessi al passivo per l’intero ammontare; tuttavia il creditore non può percepire il riparto che gli spetta sulla massa sino a che non sia adempita la condizione.
2 Per le pretese derivanti da rendite vitalizie è applicabile l’articolo 518 capoverso 3 del CO382.
381Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 211
D. Conversione in crediti pecuniari
1 I crediti che non hanno per oggetto il pagamento di una somma di danaro si risolvono in crediti pecuniari di valore corrispondente.
2 Tuttavia, l’amministrazione del fallimento ha il diritto di adempiere in luogo del debitore i crediti risultanti da contratti bilaterali non ancora eseguiti o eseguiti solo in parte al momento della dichiarazione di fallimento. Il cocontraente può pretendere garanzia per l’adempimento.383
2bis Il diritto dell’amministrazione del fallimento previsto dal capoverso 2 è tuttavia escluso in caso di obbligazioni a tempo determinato (art. 108 n. 3 CO384), come pure in caso di operazioni finanziarie a termine, swaps e opzioni, qualora il valore delle prestazioni contrattuali il giorno della dichiarazione di fallimento sia determinabile in base al prezzo di mercato o al corso di borsa. L’amministrazione del fallimento e il cocontraente hanno entrambi il diritto di far valere la differenza tra il valore convenuto delle prestazioni contrattuali e il valore di mercato al momento della dichiarazione di fallimento.385
3 Sono salve le disposizioni di altre leggi federali sullo scioglimento di contratti in caso di fallimento, come pure le disposizioni sulla riserva di proprietà (art. 715 e 716 CC386).387
383Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
385Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
387Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 211a388
Dbis. Contratti di durata
1 Le pretese risultanti da contratti di durata possono essere fatte valere come crediti a partire dalla dichiarazione di fallimento, ma non oltre il primo termine di disdetta utile o la scadenza del contratto di durata determinata. Gli eventuali vantaggi conseguiti dal creditore durante tale periodo gli sono imputati.
2 Se la massa del fallimento ha beneficiato di prestazioni derivanti da contratti di durata, i relativi crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento sono considerati debiti della massa.
3 È fatta salva la continuazione di un rapporto contrattuale a titolo personale da parte del debitore.
388 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
Art. 212
E. Diritto di recesso del venditore
Il venditore che prima della dichiarazione di fallimento avesse consegnato al fallito la cosa vendutagli non può più recedere dal contratto né rivendicare la cosa quand’anche si fosse riservato tale diritto espressamente.
Art. 213
F. Compensazione
1. Condizioni
1 Il creditore può compensare il suo credito con quello del fallito verso di lui.
2 La compensazione non ha luogo:
- 1.389 quando un debitore del fallito diventi creditore di lui soltanto dopo la dichiarazione di fallimento, sempreché non abbia adempito un’obbligazione sorta precedentemente o abbia riscattato una cosa data in pegno per un debito del fallito e gli competa su questa cosa la proprietà o un diritto reale limitato (art. 110 n. 1 CO390);
- 2.
- quando un creditore del fallito diventi debitore di lui o della massa soltanto dopo la dichiarazione di fallimento;
- 3.391
- ...
3 La compensazione con crediti derivanti da titoli al portatore può aver luogo se e nella misura in cui il creditore fornisce la prova che ha acquistato i titoli in buona fede prima dell’apertura del fallimento.392
4 In caso di fallimento di una società in accomandita, di una società anonima, di una società in accomandita per azioni, di una società a responsabilità limitata o di una società cooperativa, non si possono compensare le quote non versate del capitale accomandato o del capitale sociale, né gli arretrati dei contributi statutari di una società cooperativa.393
389Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
391Abrogato dall’art. 13 della LF del 28 set. 1949, con effetto dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).
392Introdotto dall’art. 13 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).
393Originario cpv. 3. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 214
2. Impugnazione
La compensazione può essere impugnata quando un debitore del fallito, prima della dichiarazione di fallimento, conoscendo l’insolvenza di lui, abbia acquistato un credito verso il medesimo allo scopo di procurare mediante la compensazione un vantaggio a sé o ad altri in pregiudizio della massa.
Art. 215
G. Responsabilità dei coobbligati
1. Fideiussione
1 I crediti derivanti da fideiussioni del fallito, ancorché non scaduti, si possono far valere nel fallimento.
2 La massa è surrogata nei diritti del creditore verso il debitore principale e i coobbligati fino a concorrenza della somma che ha pagato (art. 507 CO394). Tuttavia, se viene dichiarato il fallimento anche del debitore principale o di un coobbligato, si applicano gli articoli 216 e 217.395
395Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 216
2. Fallimento contemporaneo di più coobbligati
1 Se viene dichiarato contemporaneamente il fallimento di più coobbligati, il creditore può far valere il suo credito per l’intiero ammontare in ogni singolo fallimento.
2 Ove i riparti delle singole masse eccedano complessivamente l’ammontare dell’intiero credito, l’eccedenza torna alle medesime in proporzione dei diritti di regresso spettanti reciprocamente ai coobbligati.
3 Finché l’importo complessivo dei riparti delle singole masse non raggiunga l’ammontare dell’intero credito, esse non hanno, l’una in confronto dell’altra, alcun regresso pei riparti pagati.
Art. 217
3. Acconto pagato da un coobbligato del fallito
1 Quando un creditore sia stato soddisfatto in parte pel suo credito da un coobbligato del fallito, tale credito è ammesso ciò nondimeno per l’importo originario al passivo della massa, abbia o non abbia il coobbligato un diritto di regresso verso il fallito.
2 Il diritto d’insinuare tale credito nel fallimento spetta al creditore ed al coobbligato.
3 Il riparto assegnato al credito spetta al creditore sino a totale suo soddisfacimento. Sull’eccedenza il coobbligato avente diritto di regresso ottiene la somma che otterrebbe facendo valere direttamente tale diritto. Il residuo rimane alla massa.
Art. 218
4. Fallimento contemporaneo della società in nome collettivo, della società in accomandita e dei loro soci
1 Qualora sia stato dichiarato contemporaneamente il fallimento di una società in nome collettivo e di un socio di questa, i creditori della società non possono far valere nel fallimento del socio se non il residuo dei loro crediti rimasto insoddisfatto nel fallimento della società. Riguardo al pagamento di tale residuo per parte dei singoli soci valgono le disposizioni degli articoli 216 e 217.
2 Qualora sia stato dichiarato il fallimento di un socio, ma non contemporaneamente quello della società, i creditori di questa possono far valere nel fallimento del socio i loro crediti per l’intiero ammontare e la massa è surrogata nei diritti menzionati all’articolo 215.
3 I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia ai soci illimitatamente responsabili di una società in accomandita.396
396Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 219
H. Ordine dei creditori
1 I crediti garantiti da pegno vengono soddisfatti in precedenza con la somma ricavata dalla realizzazione dei pegni.
2 Se più pegni garantiscono il medesimo credito, le somme da essi ricavate s’impiegano, in proporzione del loro ammontare, pel pagamento di quello.
3 Il grado dei crediti garantiti da pegno e l’estensione della garanzia agli interessi ed accessori sono regolati dalle disposizioni sul pegno immobiliare.397
4 I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell’ordine seguente sull’intera massa residuale del fallimento:
Prima classe
- a.398 I crediti dei lavoratori derivanti dal rapporto di lavoro, sorti o divenuti esigibili nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento o successivamente, sino all’importo annuo massimo del guadagno assicurato secondo l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
- abis.399
- I crediti dei lavoratori per la cauzione fornita al datore di lavoro.
- ater.400 I crediti dei lavoratori derivanti da un piano sociale, sorti o divenuti esigibili nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento o successivamente.
- b.
- I crediti degli assicurati secondo la legge federale del 20 marzo 1981401 sull’assicurazione infortuni, come pure quelli derivanti dalla previdenza professionale non obbligatoria e i crediti degli istituti di previdenza del personale nei confronti dei datori di lavoro affiliati.
- c.402 I crediti pecuniari per contributi di mantenimento e d’assistenza in virtù del diritto di famiglia, come pure quelli per contributi di mantenimento secondo la legge del 18 giugno 2004403 sull’unione domestica registrata, sorti nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento.
Seconda classe404
- a.
- I crediti di persone il cui patrimonio era affidato al fallito in virtù dell’autorità parentale, per le somme di cui egli, in tale qualità, sia divenuto debitore verso le medesime.
- Questo privilegio vale soltanto quando il fallimento sia stato dichiarato durante l’autorità parentale o entro l’anno dalla cessazione della stessa.
- b.
- I crediti di contributi conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1946405 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, alla legge federale del 19 giugno 1959406 sull’assicurazione per l’invalidità, alla legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni, alla legge federale del 25 settembre 1952407 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile e alla legge federale del 25 giugno 1982408 sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza.
- c.
- I crediti di premi e partecipazioni ai costi dell’assicurazione malattie sociale.
- d.
- I contributi alla Cassa unica per gli assegni familiari.
- e.409...
- f.410
- I depositi di cui all’articolo 37a della legge dell’8 novembre 1934411 sulle banche.
Terza classe
Tutti gli altri crediti.412
5 Non si computano nei termini stabiliti per la prima e seconda classe:
- 1.
- la durata della procedura concordataria precedente la dichiarazione di fallimento;
- 2.
- la durata di una causa concernente il credito;
- 3.
- in caso di liquidazione in via di fallimento di un’eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l’ordine di liquidazione.413
397Nuovo testo giusta l’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24233Tit. fin. art. 60).
398 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 20104921; FF 2009 69416951). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
399 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 20104921; FF 2009 69416951). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
400 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 20104921; FF 2009 69416951). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
402 Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20055685; FF 20031165).
404 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2531; FF 1999 80778458).
407 RS 834.1. Ora : LF del 25 set. 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità.
409 Introdotta dall’art. 111 n. 1 della LF del 12 giu. 2009 sull’IVA (RU 20095203; FF 20086033). Abrogata dal n. I della LF del 21 giu. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
410 Introdotta dall’all. n. 2 della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).
412Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
413Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
Art. 220
I. Rapporto tra le classi
1 I creditori della medesima classe concorrono fra loro a parità di diritto.
2 I creditori di una classe susseguente non hanno alcun diritto se non dopo soddisfatti quelli della classe precedente.
Titolo settimo: Della liquidazione del fallimento
I. Della determinazione dell’attivo e della definizione della procedura 414414Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
414Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 221
I. Della determinazione dell’attivo e della definizione della procedura
A. Formazione dell’inventario
1 Appena l’ufficio dei fallimenti abbia ricevuto comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell’inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione.
2 ...415
415Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 222416
B. Obbligo d’informare e di mettere a disposizione
1 Il fallito è tenuto, sotto minaccia di pena (art. 163 n. 1, 323 n. 4 CP417), a indicare tutti i suoi beni all’ufficio d’esecuzione e a metterli a sua disposizione.
2 Se il fallito è morto o latitante, tale obbligo incombe, sotto minaccia di pena (art. 324 n. 1 CP), a tutte le persone adulte che convivevano con lui.
3 Le persone menzionate ai capoversi 1 e 2 devono, a richiesta dell’ufficiale, aprire i locali e i ripostigli. Se necessario, l’ufficiale può chiedere l’aiuto dell’autorità di polizia.
4 I terzi che detengono beni del fallito o verso i quali questi vanta crediti hanno, sotto minaccia di pena (art. 324 n. 5 CP), lo stesso obbligo di informare e di mettere a disposizione del fallito.
5 Le autorità hanno lo stesso obbligo di informare del fallito.
6 L’ufficio dei fallimenti ricorda esplicitamente agli interessati i loro obblighi come pure le conseguenze penali dell’inosservanza.
416Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 223
C. Misure cautelari
1 L’ufficio dei fallimenti fa chiudere immediatamente, con apposizione di sigilli, i magazzini, i depositi di merci, le officine, le botteghe ecc., quando non possano essere amministrati con sufficiente vigilanza fino alla prima assemblea418 dei creditori.
2 Esso prende in custodia il danaro contante, le carte-valori, i libri di commercio e di famiglia e le altre carte di qualche importanza.
3 Tutti gli altri beni, finché non siano inventariati, sono posti sotto sigillo; i sigilli si possono apporre di nuovo anche dopo la registrazione nell’inventario, se l’ufficio lo reputa necessario.
4 L’ufficio provvede alla custodia degli oggetti che si trovano fuori dei locali utilizzati dal fallito.
418Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 224
D. Beni necessari
I beni enumerati nell’articolo 92 sono lasciati a disposizione del fallito, ma indicati ciò nondimeno nell’inventario.
Art. 225
E. Diritti di terzi
1. Su cose mobili
Le cose indicate come proprietà di terzi o rivendicate da terzi devono ciò non ostante essere inventariate, con menzione di tale circostanza.
Art. 226419
2. Su fondi
I diritti dei terzi sui fondi del fallito che risultano dal registro fondiario sono annotati d’ufficio nell’inventario.
419Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 227
F. Stima
Nell’inventario si indica il prezzo di stima di ogni singolo oggetto.
Art. 228
G. Dichiarazione del fallito circa l’inventario
1 L’ufficio sottopone l’inventario al fallito, invitandolo a dichiarare se lo riconosca esatto e completo.
2 La dichiarazione del fallito è menzionata nell’inventario e dev’essere sottoscritta da lui.
Art. 229
H. Collaborazione e sussistenza del fallito
1 Durante la procedura di fallimento, il fallito è tenuto, sotto minaccia di pena (art. 323 n. 5 CP420), a rimanere a disposizione dell’amministrazione, a meno che ne venga dispensato espressamente. Se necessario, egli è tradotto sul luogo dall’autorità di polizia. L’amministrazione del fallimento gli ricorda esplicitamente il suo obbligo come pure le conseguenze penali dell’inosservanza.421
2 L’amministrazione del fallimento può assegnargli un equo soccorso, specialmente quando lo obblighi a stare a sua disposizione.
3 L’amministrazione del fallimento determina a quali condizioni e fino a quando il fallito e la sua famiglia possono rimanere nell’abitazione, sempreché questa faccia parte della massa.422
421Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
422Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 230
I. Sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi
1. In generale
1 Se è prevedibile che la massa non sarà sufficiente per coprire le spese della procedura sommaria, il giudice del fallimento ordina, su istanza dell’ufficio dei fallimenti, la sospensione della procedura di fallimento.423
2 L’ufficio dei fallimenti pubblica la sospensione della procedura di fallimento. La pubblicazione avverte che la procedura sarà chiusa se entro dieci giorni nessun creditore ne chiederà la continuazione fornendo la garanzia richiesta per la quota di spese non coperte dalla massa.424
3 Durante i due anni dopo la sospensione della liquidazione, il debitore può essere escusso anche in via di pignoramento.425
4 Dopo la sospensione della procedura di fallimento, le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono il loro corso. Il tempo trascorso tra la dichiarazione di fallimento e la sospensione non si computa nei termini previsti dalla presente legge.426
423Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
424Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
425Introdotto dall’art. 15 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).
426Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 230a427
2. Eredità alle quali tutti gli eredi hanno rinunciato e persone giuridiche
1 Se la liquidazione in via di fallimento di un’eredità alla quale tutti gli eredi hanno rinunciato viene sospesa per mancanza di attivi, gli eredi possono esigere che gli attivi appartenenti all’eredità siano ceduti a loro favore o ad alcuni di essi, purché i richiedenti si dichiarino personalmente responsabili per il pagamento dei crediti garantiti da pegno e delle spese di liquidazione non coperte dalla massa. Se nessun erede se ne avvale, questo diritto può essere esercitato dai creditori o, in caso di loro inattività, da terzi interessati.
2 Se la massa di una persona giuridica in fallimento comprende valori gravati da diritti di pegno e la procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivi, ogni creditore pignoratizio può nondimeno pretendere dall’ufficio dei fallimenti la realizzazione del proprio pegno. L’ufficio impartisce un termine.
3 In mancanza di una cessione ai sensi del capoverso 1 e se nessun creditore domanda la realizzazione del proprio pegno entro il termine stabilito dall’ufficio, gli attivi, previo prelevamento delle spese, sono devoluti allo Stato con gli oneri che li gravano ma senza le obbligazioni personali, sempreché l’autorità cantonale competente non rifiuti la devoluzione.
4 Se l’autorità cantonale competente rifiuta la devoluzione, l’ufficio dei fallimenti procede alla realizzazione degli attivi.
427Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 231428
K. Liquidazione sommaria
1 L’ufficio dei fallimenti propone al giudice del fallimento di procedere alla liquidazione secondo la procedura sommaria quando constata che:
- 1.
- il ricavo della realizzazione dei beni inventariati non sarà prevedibilmente sufficiente per coprire le spese della procedura ordinaria; o
- 2.
- il caso è semplice.
2 Se il giudice è dello stesso parere, la massa è liquidata con la procedura sommaria, sempreché prima della ripartizione della somma ricavata nessun creditore chieda che si proceda secondo la procedura ordinaria di fallimento, fornendo una garanzia sufficiente per le spese presumibilmente non coperte.
3 La liquidazione sommaria ha luogo secondo le regole della procedura ordinaria, fatte salve le eccezioni seguenti:
- 1.
- Di regola non hanno luogo assemblee dei creditori. Tuttavia, se in ragione di circostanze particolari una consultazione dei creditori sembra opportuna, l’ufficio dei fallimenti può riunirli in assemblea o provocare una loro risoluzione per mezzo di circolare.
- 2.
- Allo scadere del termine per le insinuazioni (art. 232 cpv. 2 n. 2), l’ufficio dei fallimenti procede alla realizzazione; esso osserva le disposizioni degli articoli 256 capoversi 2 a 4 e tiene conto con il maggior riguardo possibile degli interessi dei creditori. I fondi possono essere realizzati soltanto dopo che sia stato allestito l’elenco degli oneri.
- 3.
- L’ufficio dei fallimenti designa i beni necessari nell’inventario e lo deposita insieme con la graduatoria.
- 4.
- Non è necessario depositare lo stato di ripartizione.
428Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
II. Della grida e della convocazione dei creditori 429429Prima avanti l’art. 231.
429Prima avanti l’art. 231.
Art. 232
II. Della grida e della convocazione dei creditori
A. Pubblicazione
1 L’ufficio dei fallimenti pubblica la dichiarazione di fallimento non appena sia stato deciso se si procederà alla liquidazione ordinaria o a quella sommaria.430
2 La pubblicazione contiene:
- 1.
- la designazione del fallito e del suo domicilio, nonché la data della dichiarazione di fallimento;
- 2.431 l’ingiunzione ai creditori del fallito e a tutti coloro che vantano pretese sui beni che sono in suo possesso d’insinuare all’ufficio dei fallimenti, entro un mese dalla pubblicazione, i loro crediti o le loro pretese insieme con i mezzi di prova (riconoscimenti di debito, estratti di libri ecc.);
- 3.432 l’ingiunzione ai debitori del fallito di annunciarsi all’ufficio dei fallimenti entro il termine per le insinuazioni, nonché l’avvertenza circa le conseguenze penali dell’omissione (art. 324 n. 2 CP433);
- 4.434 l’ingiunzione a coloro che posseggono oggetti del fallito a titolo di pegno o per altro titolo, di porli a disposizione dell’ufficio dei fallimenti entro il termine per le insinuazioni, nonché l’avvertenza circa le conseguenze penali dell’omissione (art. 324 n. 3 CP) e l’avviso che, ove questa non sia giustificata, i diritti di prelazione saranno estinti;
- 5.435 la convocazione della prima assemblea dei creditori, che deve aver luogo al più tardi entro venti giorni dalla pubblicazione e alla quale possono intervenire anche i condebitori e i fideiussori del fallito, come pure gli obbligati in via di regresso;
- 6.436 l’avvertenza che per gli interessati residenti all’estero l’ufficio dei fallimenti vale quale luogo per la notificazione, fintanto che non ne venga designato un altro in Svizzera.
430Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
431Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
432Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
434Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
435Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
436Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 233
B. Avviso speciale ai creditori
L’ufficio dei fallimenti trasmette un esemplare non raccomandato della pubblicazione a tutti i creditori dei quali siano conosciuti il nome e la dimora.
Art. 234437
C. Casi speciali
Se, prima della liquidazione di un’eredità alla quale tutti gli eredi abbiano rinunciato o nel corso di una procedura concordataria precedente il fallimento, ha già avuto luogo una grida ai creditori, l’ufficio dei fallimenti riduce il termine per le insinuazioni a dieci giorni, comunicando nella pubblicazione che i creditori già insinuatisi sono dispensati dal farlo una seconda volta.
437Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Correzione della CdR dell’AF, pubblicata il 14 mar. 2017 (RU 2017 2165).
III. Dell’amministrazione della massa
Art. 235
III. Dell’amministrazione della massa
A. Prima assemblea dei creditori
1. Costituzione e quorum
1 Nella prima assemblea dei creditori un funzionario dell’ufficio dei fallimenti dirige le deliberazioni e costituisce con due creditori scelti da lui la presidenza (burò).
2 La presidenza decide sull’ammissione di persone che, senza essere state invitate particolarmente, intendano prender parte alle deliberazioni.
3 L’assemblea è costituita legalmente quando il numero dei creditori presenti o rappresentati raggiunga almeno il quarto dei creditori conosciuti. Ove siano soltanto quattro o meno, possono deliberare validamente, purché costituiscano almeno la metà dei creditori conosciuti.
4 L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei creditori votanti. A parità di voti, prevale quello del presidente. La presidenza decide sulle contestazioni relative al computo dei voti.438
438Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 236439
2. Mancanza di quorum
Se l’assemblea non può essere costituita, l’ufficio dei fallimenti lo constata. Esso informa i creditori presenti sullo stato della massa e amministra la stessa sino alla seconda assemblea dei creditori.
439Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 237
3. Competenze
a. Designazione dell’amministrazione e di una delegazione dei creditori
1 Costituita l’assemblea, l’ufficio presenta una relazione sull’inventario e sulla massa.
2 L’assemblea delibera se intende affidare l’amministrazione all’ufficio dei fallimenti oppure ad una o più persone di sua scelta.
3 In entrambi i casi, l’assemblea può costituire fra i suoi membri una delegazione dei creditori, alla quale sono affidati, se l’assemblea non decide altrimenti, i seguenti compiti:440
- 1.
- vigilare sulla gestione dell’amministrazione del fallimento, dar pareri sulle questioni ad essa sottoposte dall’amministrazione, fare opposizione ad ogni provvedimento contrario agli interessi dei creditori;
- 2.
- autorizzare la continuazione del commercio o dell’industria del fallito, determinandone le condizioni;
- 3.
- approvare i conti, autorizzare a stare in giudizio, a transigere e compromettere;
- 4.
- opporsi ai crediti ammessi dall’amministrazione;
- 5.
- autorizzare ripartizioni provvisorie durante la procedura di fallimento.
440Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 238
b. Deliberazioni su questioni urgenti
1 L’assemblea dei creditori può deliberare su questioni la cui soluzione non ammetta indugio, in particolare circa la continuazione dell’industria o del commercio del fallito, circa il tenere aperte le officine, i magazzini e le botteghe dello stesso, circa la prosecuzione delle cause pendenti e le vendite a trattative private.
2 Se il fallito propone un concordato, l’assemblea può sospendere la liquidazione.441
441Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 239
4. Impugnazione delle deliberazioni
1 Le deliberazioni dell’assemblea possono essere deferite, entro cinque giorni, all’autorità di vigilanza.442
2 L’autorità di vigilanza decide a breve termine, udito l’ufficio dei fallimenti e, se lo giudichi opportuno, il ricorrente ed i creditori che ne facciano istanza.
442Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 240
B. Amministrazione del fallimento
1. Compiti in generale
L’amministrazione del fallimento cura gli interessi della massa e provvede alla sua liquidazione. Essa rappresenta la massa in giudizio.
Art. 241443
2. Situazione dell’amministrazione speciale
Le disposizioni contenute negli articoli 8 a 11, 13, 14 capoverso 2 numeri 1, 2 e 4, nonché 17 a 19, 34 e 35 valgono anche per l’amministrazione speciale del fallimento.
443Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 242444
3. Rivendicazione di terzi e della massa
1 L’amministrazione del fallimento decide se le cose rivendicate da un terzo devono essere restituite.
2 Se ritiene infondata la pretesa del terzo, l’amministrazione del fallimento gli impartisce un termine di venti giorni per promuovere l’azione avanti al giudice del luogo del fallimento. Se il terzo non osserva questo termine, il diritto è perento.
3 La massa che rivendica come proprietà del fallito beni mobili in possesso o copossesso di terzi oppure fondi iscritti nel registro fondiario a nome di terzi deve promuovere azione contro di essi.
444Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 242a445
3a. Restituzione di beni crittografici
1 L’amministrazione del fallimento decide se devono essere restituiti i beni crittografici di cui il fallito ha la facoltà di disporre al momento della dichiarazione di fallimento e che sono rivendicati da un terzo.
2 La pretesa del terzo è fondata se il fallito si è impegnato a mettere in ogni momento a disposizione del terzo i beni crittografici e questi sono attribuiti:
- a.
- individualmente al terzo; o
- b.
- a una comunione e la parte che spetta al terzo è chiaramente determinata.
3 Se ritiene infondata la pretesa del terzo, l’amministrazione del fallimento gli impartisce un termine di venti giorni per promuovere l’azione avanti al giudice del luogo del fallimento. Se il terzo non osserva questo termine, il diritto è perento.
4 Le spese per la restituzione sono a carico del richiedente. L’amministrazione del fallimento può pretendere una conveniente anticipazione delle medesime.
445Introdotto dal n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).
Art. 242b446
3b. Accesso ai dati e loro restituzione
1 Il terzo che dimostra un diritto legale o contrattuale ai dati di cui la massa ha la facoltà di disporre può, a seconda del tipo di diritto, chiedere l’accesso a tali dati o la loro restituzione da parte della massa.
2 Se ritiene infondata la pretesa del terzo, l’amministrazione del fallimento gli impartisce un termine di venti giorni per promuovere l’azione avanti al giudice del luogo del fallimento. I dati non possono essere distrutti o realizzati prima del passaggio in giudicato della decisione del giudice.
3 Le spese per l’accesso ai dati o per la loro restituzione sono a carico del richiedente. L’amministrazione del fallimento può pretendere una conveniente anticipazione delle medesime.
4 È fatto salvo il diritto d’accesso secondo le disposizioni federali o cantonali sulla protezione dei dati.
446Introdotto dal n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).
Art. 243
4. Riscossione dei crediti. Realizzazione d’urgenza
1 L’amministrazione del fallimento riscuote i crediti liquidi e scaduti della massa; occorrendo, in via di esecuzione.
2 L’amministrazione del fallimento realizza senza indugio gli oggetti esposti a rapido deprezzamento, che richiedono una manutenzione costosa o la cui conservazione comporta spese eccessive. Essa può inoltre ordinare la realizzazione immediata di cartevalori e altri oggetti che hanno un prezzo di borsa o di mercato.447
3 Gli altri beni della massa sono realizzati soltanto dopo la seconda assemblea dei creditori.
447Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
IV. Della verificazione dei crediti e della graduazione dei creditori
Art. 244
IV. Della verificazione dei crediti e della graduazione dei creditori
A. Esame delle insinuazioni
Trascorso il termine per le insinuazioni, l’amministrazione del fallimento esamina i crediti insinuati e fa le necessarie verificazioni. Su ciascuna insinuazione chiede la dichiarazione del fallito.
Art. 245
B. Decisione
L’amministrazione decide sull’ammissione dei singoli crediti senza essere vincolata alla dichiarazione del fallito.
Art. 246448
C. Crediti ammessi d’ufficio
I crediti risultanti dal registro fondiario, anche se non sono insinuati, sono ammessi, con gli interessi in corso, al passivo del fallimento.
448Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 247449
D. Graduatoria
1. Formazione
1 Entro sessanta giorni dallo scadere del termine per le insinuazioni, l’amministrazione del fallimento forma lo stato di graduazione dei crediti («graduatoria», art. 219 e 220).
2 Se un fondo fa parte della massa, l’amministrazione compila entro lo stesso termine un elenco degli oneri che lo gravano (diritti di pegno, servitù, oneri fondiari e diritti personali annotati). L’elenco degli oneri costituisce parte integrante della graduatoria.
3 Se è stata costituita una delegazione dei creditori, l’amministrazione del fallimento sottopone alla sua approvazione la graduatoria e l’elenco degli oneri; la delegazione può modificarli entro dieci giorni.
4 L’autorità di vigilanza può, all’occorrenza, prorogare questi termini.
449Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 248
2. Crediti rigettati
Nella graduatoria è fatta menzione anche dei crediti rigettati, con l’indicazione dei motivi del rigetto.
Art. 249
3. Deposito della graduatoria e avviso speciale
1 La graduatoria viene depositata per l’ispezione presso l’ufficio.
2 L’amministrazione ne avverte con pubblico avviso i creditori.
3 Coloro i cui crediti furono in tutto o in parte rigettati o non furono collocati nel grado domandato ricevono speciale avviso del deposito e del rigetto.
Art. 250450
4. Contestazione della graduatoria
1 Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l’azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria.
2 Se egli contesta il credito o il grado di un altro creditore, l’azione deve essere promossa contro l’interessato. Se la domanda è ammessa, il riparto destinato secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al soddisfacimento dell’attore fino a concorrenza del suo intero credito, comprese le spese processuali. L’eventuale eccedenza è ripartita secondo la graduatoria rettificata.
3 ...451
450Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
451 Abrogato dall’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Art. 251
5. Insinuazioni tardive
1 Le insinuazioni tardive sono ammesse fino alla chiusura del fallimento.
2 Il creditore deve pagare le spese cagionate dal ritardo e può essere costretto ad una conveniente anticipazione.
3 Egli non ha alcun diritto sulle ripartizioni provvisorie fatte prima della sua insinuazione.
4 Se l’amministrazione del fallimento ritiene giustificata l’insinuazione tardiva, modifica la graduatoria e pubblica le modificazioni.
5 È applicabile l’articolo 250.
V. Della liquidazione della massa
Art. 252
V. Della liquidazione della massa
A. Seconda assemblea dei creditori
1. Convocazione
1 Dopo aver depositato la graduatoria, l’amministrazione del fallimento convoca ad una seconda assemblea i creditori i cui crediti non sono stati rigettati definitivamente. L’avviso di convocazione deve essere inviato almeno venti giorni prima dell’assemblea.452
2 Qualora in quest’assemblea si debba deliberare su un concordato, l’avviso di convocazione ne fa menzione.453
3 L’assemblea è presieduta da un membro dell’amministrazione. Si applica per analogia l’articolo 235 capoversi 3 e 4.
452Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
453Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 253
2. Competenza
1 L’amministrazione presenta all’assemblea una relazione particolareggiata sull’andamento della gestione, nonché sullo stato attivo e passivo.
2 L’assemblea delibera sulla conferma dell’amministrazione ed eventualmente della delegazione dei creditori; essa ordina inappellabilmente quanto richiede la gestione del fallimento.
Art. 254454
3. Mancanza di quorum
Se l’assemblea non può essere costituita, l’amministrazione del fallimento lo constata e informa i creditori presenti sullo stato della massa. L’amministrazione e la delegazione dei creditori rimangono in funzione sino alla chiusura della liquidazione.
454Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 255455
B. Ulteriori assemblee dei creditori
Ulteriori assemblee dei creditori sono convocate, qualora un quarto dei creditori o la delegazione dei creditori ne faccia domanda, oppure l’amministrazione del fallimento lo reputi necessario.
455Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 255a456
C. Deliberazioni per mezzo di circolare
1 Nei casi urgenti o se non è stato possibile costituire una delle assemblee dei creditori, l’amministrazione può sottoporre proposte ai creditori per mezzo di circolare. Una proposta è accettata quando la maggioranza dei creditori la approva, esplicitamente o tacitamente, entro il termine impartito.
2 Se non si conoscono tutti i creditori, l’amministrazione può inoltre pubblicare le sue proposte.
456Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 256
D. Modo di realizzazione
1 I beni appartenenti alla massa sono realizzati per cura dell’amministrazione ai pubblici incanti o, se i creditori lo deliberano, a trattative private.
2 I beni costituiti in pegno non possono essere realizzati in modo diverso dai pubblici incanti se non col consenso dei creditori pignoratizi.
3 I beni di cospicuo valore e i fondi possono essere realizzati a trattative private soltanto se è stata data la possibilità ai creditori di formulare offerte superiori.457
4 Le pretese fondate sugli articoli 286 a 288 non possono essere realizzate ai pubblici incanti né altrimenti alienate.458
457Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
458Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 257
E. Pubblici incanti
1. Pubblicazione
1 Il luogo, il giorno e l’ora dell’incanto sono resi pubblicamente noti.
2 Ove siano da realizzare fondi, il bando dev’essere pubblicato almeno un mese prima dell’incanto e indicare il giorno dal quale le condizioni dell’incanto saranno depositate, per l’ispezione, presso l’ufficio dei fallimenti.
3 Un esemplare del bando sarà notificato ad ogni singolo creditore ipotecario con l’indicazione del prezzo di stima.
Art. 258459
2. Aggiudicazione
1 Dopo tre chiamate, gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al maggior offerente.
2 In caso di realizzazione di un fondo sono applicabili le disposizioni dell’articolo 142 capoversi 1 e 3. I creditori possono inoltre stabilire un prezzo d’aggiudicazione minimo per il primo incanto.460
459Nuovo testo giusta l’art. 16 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).
460Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 259461
3. Condizioni dell’incanto
Alle condizioni dell’incanto si applicano per analogia gli articoli 128, 129, 132a, 134 a 137 e 143. Le funzioni dell’ufficio d’esecuzione spettano all’amministrazione del fallimento.
461Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 260
F. Cessione dei diritti
1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
2 La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L’eccedenza sarà versata alla massa.
3 Una pretesa può essere realizzata conformemente all’articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.462
462Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
VI. Della ripartizione
Art. 261
VI. Della ripartizione
A. Stato di ripartizione e conto finale
Incassata la somma ricavata da tutta la massa e divenuta definitiva la graduatoria, l’amministrazione compila lo stato di ripartizione ed il conto finale.
Art. 262463
B. Spese
1 Si prelevano in primo luogo tutte le spese cagionate dalla dichiarazione e dalla liquidazione del fallimento, nonché dalla formazione dell’inventario.
2 Sulla somma ricavata dagli oggetti costituiti in pegno si prelevano soltanto le spese d’inventario, di amministrazione e di realizzazione del pegno.
463Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 263
C. Deposito dello stato di ripartizione e del conto finale
1 Lo stato di ripartizione ed il conto finale sono depositati per dieci giorni presso l’ufficio dei fallimenti.
2 Il deposito è notificato a ciascun creditore insieme ad un estratto riguardante il suo riparto.
Art. 264
D. Ripartizione
1 Appena trascorso il termine del deposito, l’amministrazione del fallimento procede alla ripartizione.
2 Sono applicabili per analogia le disposizioni dell’articolo 150.
3 I riparti spettanti ai crediti sottoposti a condizione sospensiva od a scadenza incerta sono depositati presso lo stabilimento dei depositi.
Art. 265
E. Attestato di carenza di beni
1. Contenuto ed effetti
1 All’atto della ripartizione finale ciascun creditore riceve, per l’ammontare rimasto scoperto del suo credito, un attestato di carenza di beni, nel quale si indica se il credito sia stato riconosciuto o contestato dal fallito. Nel primo caso, l’attestato di carenza di beni vale come riconoscimento di debito a’ sensi dell’articolo 82.
2 L’attestato di carenza di beni permette di chiedere il sequestro e produce gli effetti enunciati negli articoli 149 capoverso 4 e 149a. Tuttavia, non si può promuovere una nuova esecuzione, in base al medesimo, se non quando il debitore sia ritornato a miglior fortuna. A tale effetto si tien conto anche dei beni di cui il debitore disponga economicamente.464
3 ...465
464Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
465Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 265a466
2. Determinazione del ritorno a miglior fortuna
1 Se il debitore si oppone al precetto esecutivo contestando di essere ritornato a miglior fortuna, l’ufficio d’esecuzione trasmette l’opposizione al giudice del luogo dell’esecuzione. Questi statuisce dopo aver sentito le parti; contro la decisione non è dato alcun mezzo di impugnazione.467
2 Il giudice ammette l’opposizione se il debitore espone la sua situazione economica e patrimoniale e rende verosimile di non essere ritornato a miglior fortuna.
3 Se il giudice non ammette l’opposizione, esso determina in quale misura il debitore è ritornato a miglior fortuna (art. 265 cpv. 2). Il giudice può dichiarare pignorabili i beni appartenenti a terzi ma di cui il debitore dispone economicamente, qualora il diritto del terzo si fondi su una atto compiuto dal debitore nell’intenzione riconoscibile per il terzo di impedire il ritorno a miglior fortuna.
4 Il debitore e il creditore possono promuovere l’azione di contestazione o accertamento del ritorno a miglior fortuna davanti al giudice del luogo dell’esecuzione, entro venti giorni dalla comunicazione della decisione sull’opposizione.468
466Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
467 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
468 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Art. 265b469
3. Inammissibilità della dichiarazione d fallimento su domanda del debitore
Il debitore che si oppone all’esecuzione contestando di essere ritornato a miglior fortuna non può domandare egli stesso, durante l’esecuzione medesima, la dichiarazione del suo fallimento (art. 191).
469Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 266
F. Ripartizioni provvisorie
1 Si possono fare delle ripartizioni provvisorie tostochè sia trascorso il termine per impugnare la graduatoria.
2 L’articolo 263 si applica per analogia.470
470Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 267
G. Crediti non insinuati
I creditori che non hanno partecipato alla liquidazione sottostanno alle limitazioni di coloro che ricevettero un attestato di carenza di beni.
VII. Della chiusura del fallimento
Art. 268
VII. Della chiusura del fallimento
A. Relazione finale e decisione di chiusura
1 Ultimata la ripartizione, l’amministrazione presenta una relazione finale al giudice del fallimento.
2 Quando il giudice ritenga esaurita la procedura di fallimento, ne pronuncia la chiusura.
3 Ove abbia a fare osservazioni sulla gestione dell’amministrazione, ne informa l’autorità di vigilanza.
4 L’ufficio pubblica la chiusura del fallimento.
Art. 269
B. Beni scoperti successivamente
1 Se, chiuso il fallimento, si scoprono beni che sarebbero spettati alla massa, ma non vi furono compresi, l’ufficio ne prende possesso e li realizza senz’altra formalità, distribuendo la somma ricavatane fra i creditori perdenti, secondo il grado rispettivo.
2 L’ufficio dei fallimenti procede nello stesso modo riguardo alle somme depositate che divengono disponibili o che non sono state riscosse entro dieci anni.471
3 Trattandosi di pretesa dubbia, l’ufficio ne avvisa i creditori mediante pubblicazione o con lettera. Si applicano per analogia le disposizioni dell’articolo 260.
471Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 270
C. Termine di ultimazione della procedura di fallimento
1 La procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo.472
2 In caso di bisogno, questo termine può essere prorogato dall’autorità di vigilanza.
472Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Titolo ottavo: Del sequestro
Art. 271
A. Cause di sequestro
1 Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera:473
- 1.
- quando il debitore non abbia domicilio fisso;
- 2.
- quando il debitore, nell’intenzione di sottrarsi all’adempimento delle sue obbligazioni, trafughi i suoi beni, si renda latitante o si prepari a prendere la fuga;
- 3.
- quando il debitore sia di passaggio o appartenga al ceto delle persone che frequentano le fiere ed i mercati e si tratti di crediti per loro natura immediatamente esigibili;
- 4.474
- quando il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su un riconoscimento di debito ai sensi dell’articolo 82 capoverso 1;
- 5.475
- quando al creditore sia stato rilasciato nei confronti del debitore un attestato provvisorio o definitivo di carenza di beni;
- 6.476
- quando il creditore possieda nei confronti del debitore un titolo definitivo di rigetto dell’opposizione.
2 Nei casi contemplati ai numeri 1 e 2 il sequestro si può domandare altresì per crediti non ancora scaduti; esso produce, rimpetto al debitore, la scadenza del credito.
3 Nel caso contemplato al capoverso 1 numero 6, se si tratta di una decisione straniera da eseguire secondo la Convenzione del 30 ottobre 2007477 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il giudice pronuncia anche sull’esecutività della stessa.478
473Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 2 del DF (Convenzione di Lugano) dell’11 dic. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).
474Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 2 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).
475Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
476Introdotto dall’art. 3 n. 2 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).
478Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 2 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).
Art. 272479
B. Concessione del sequestro
1 Il sequestro viene concesso dal giudice del luogo dell’esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l’esistenza:480
- 1.
- del credito;
- 2.
- di una causa di sequestro;
- 3.
- di beni appartenenti al debitore.
2 Se il creditore dimora all’estero e non ha eletto domicilio in Svizzera, lo si ritiene domiciliato presso l’ufficio d’esecuzione.
479Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
480Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 2 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).
Art. 273481
C. Responsabilità per sequestro infondato
1 Il creditore è responsabile sia nei confronti del debitore, sia di terzi, dei danni cagionati con un sequestro infondato. Il giudice può obbligarlo a prestare garanzia.
2 L’azione di risarcimento può essere promossa anche avanti al giudice del luogo del sequestro.
481Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 274
D. Decreto di sequestro
1 Il giudice incarica dell’esecuzione del sequestro l’ufficiale o altro funzionario o impiegato, a cui comunica il decreto di sequestro.482
2 Il decreto enuncia:
- 1.
- il nome ed il domicilio del creditore, dell’eventuale mandatario e del debitore;
- 2.
- il credito pel quale il sequestro è concesso;
- 3.
- la causa del sequestro;
- 4.
- gli oggetti da sequestrare;
- 5.
- la menzione della responsabilità del creditore pei danni ed
eventualmente della prestazione di garanzia a lui imposta.
482Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 2 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).
Art. 275483
E. Esecuzione del sequestro
Gli articoli 91 a 109 concernenti il pignoramento si applicano per analogia all’esecuzione del sequestro.
483Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 276
F. Verbale di sequestro
1 Il funzionario o l’impiegato incaricato del sequestro ne stende il verbale, attestando a piè del decreto l’avvenuto sequestro ed indicando gli oggetti sequestrati con la loro stima, e lo trasmette immediatamente all’ufficio.
2 Questo comunica immediatamente copia del verbale al creditore e al debitore e informa i terzi i cui diritti sono toccati dal sequestro.484
484Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 277
G. Garanzia prestata dal debitore
Gli oggetti sequestrati sono lasciati a disposizione del debitore, ove presti garanzia che in caso di pignoramento o di fallimento presenterà gli identici oggetti o ne sostituirà altri di egual valore. La garanzia si presta mediante deposito, fideiussione solidale o un’altra garanzia equivalente.485
485Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 278486
H. Opposizione al decreto di sequestro
1 Chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al giudice entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro.
2 Il giudice dà agli interessati la possibilità di esprimersi e pronuncia senza indugio.
3 La decisione sull’opposizione può essere impugnata mediante reclamo secondo il CPC487. Davanti all’autorità giudiziaria superiore possono essere fatti valere nuovi fatti.
4 L’opposizione e il reclamo non ostacolano l’efficacia del sequestro.
486Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 2 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).
Art. 279488
I. Convalida del sequestro
1 Il creditore che avesse ottenuto un sequestro prima di promuovere l’esecuzione o l’azione deve provvedervi entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di sequestro.
2 Se il debitore ha fatto opposizione, il creditore deve, entro dieci giorni dalla notificazione dell’esemplare a lui destinato del precetto esecutivo, fare domanda di rigetto dell’opposizione o promuovere l’azione di accertamento del suo credito. Se la domanda di rigetto non è ammessa, il creditore deve promuovere l’azione entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.489
3 Se il debitore non ha fatto opposizione, il creditore deve chiedere la continuazione dell’esecuzione entro venti giorni dalla notificazione dell’esemplare a lui destinato del precetto esecutivo. Se l’opposizione è stata rimossa, il termine decorre dal passaggio in giudicato della relativa decisione. L’esecuzione si prosegue in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore.490
4 Se il creditore ha promosso l’azione di accertamento del suo credito senza preventiva esecuzione, deve promuovere l’esecuzione entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.
5 I termini previsti dal presente articolo rimangono sospesi:
- 1.
- durante la procedura di opposizione e in caso di impugnazione della decisione sull’opposizione;
- 2.
- durante la procedura per la dichiarazione di esecutività secondo la Convenzione del 30 ottobre 2007491 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e in caso di impugnazione della decisione sulla dichiarazione di esecutività.492
488Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
489Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 2 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).
490Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 2 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).
492Introdotto dall’art. 3 n. 2 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).
Art. 280493
K. Revoca del sequestro
Il sequestro è revocato se il creditore:
- 1.
- non osserva i termini stabiliti dall’articolo 279;
- 2.
- ritira o lascia perimere l’azione o l’esecuzione;
- 3.
- la sua azione è respinta definitivamente dal giudice.
493Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 281
L. Partecipazione provvisoria
1 Qualora dopo il decreto di sequestro gli oggetti sequestrati vengano pignorati da terzi, prima che il creditore sequestrante possa presentare la domanda di pignoramento, questi partecipa di diritto al pignoramento in via provvisoria.
2 Egli preleva sulla somma ricavata le spese del sequestro.
3 Il sequestro non produce altro diritto di prelazione.
Titolo nono: Disposizioni speciali relative a pigioni e affitti
Art. 282494
494Abrogato dal n. II art. 3 della LF del 15 dic. 1989 che modifica il CO, con effetto dal 1° lug. 1990 (locazione e affitto) (RU 1990 802disp. fin. Tit. VIII e VIIIbis;FF 1985 I1202).
Art. 283
Inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione
1 Anche prima d’iniziare l’esecuzione, il locatore di locali commerciali può domandare l’assistenza dell’ufficio per la provvisoria tutela del suo diritto di ritenzione (art. 268 segg. e 299c del CO).495
2 Quando siavi pericolo nel ritardo, si può chiedere l’assistenza della polizia o delle autorità comunali.
3 L’ufficio fa l’inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione e fissa al locatore un termine per promuovere l’esecuzione in via di realizzazione del pegno.
495Nuovo testo giusta il n. II art. 3 della LF del 15 dic. 1989 che modifica il CO (locazione e affitto), in vigore dal 1° lug. 1990 (RU 1990802disp. fin. Tit. VIII e VIIIbis; FF 1985 I 1202).
Art. 284
Reintegrazione di oggetti
Ove tali oggetti siano stati asportati clandestinamente o con violenza, potranno essere riportati, con l’assistenza della polizia, nei locali appigionati o affittati, entro dieci giorni dall’asportazione. Sono salvi i diritti dei terzi di buona fede. In caso di contestazione, decide il giudice.496
496 Nuovo testo del per. giusta l’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Titolo nono : Disposizioni speciali relative ai rapporti di trustbis497497 Introdotto dall’art. 3 del DF del 20 dic. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. dell’Aia relativa alla L applicabile ai trustedal loro riconoscimento, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2849; FF 2006 517).
497 Introdotto dall’art. 3 del DF del 20 dic. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. dell’Aia relativa alla L applicabile ai trustedal loro riconoscimento, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2849; FF 2006 517).
Art. 284a
A. Esecuzione per debiti sui beni in trust
1 L’esecuzione per debiti per cui rispondono beni in trust ai sensi del capitolo 9a LDIP498 dev’essere diretta contro un trustee, in qualità di rappresentante del trust.
2 Il luogo dell’esecuzione è la sede del trust ai sensi dell’articolo 21 capoverso 3 LDIP. Se il luogo designato dell’amministrazione non si trova in Svizzera, l’esecuzione del trust deve avvenire nel luogo in cui il trust è amministrato effettivamente.
3 L’esecuzione si prosegue in via di fallimento. Il fallimento verte unicamente sui beni in trust.
Art. 284b
B. Fallimento di un trustee
In caso di fallimento di un trustee, i beni in trust vengono separati dalla massa del fallimento, previa deduzione delle pretese del trustee su di essi.
Titolo decimo: Della revocazione 499499Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
499Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 285
A. Principi
1 La revocazione ha per scopo di assoggettare all’esecuzione i beni che le sono stati sottratti in seguito a uno degli atti enumerati dagli articoli 286 a 288.501
2 Possono domandare la revocazione:
- 1.502 i creditori che hanno ottenuto un attestato provvisorio o definitivo di carenza di beni dopo pignoramento;
- 2.
- l’amministrazione del fallimento o, a termini degli articoli 260 e 269 capoverso 3, i singoli creditori.
3 Non sono revocabili gli atti compiuti durante una moratoria concordataria, per quanto siano stati autorizzati da un giudice del concordato o da una delegazione dei creditori (art. 295a).503
4 Non sono inoltre revocabili gli altri debiti contratti durante la moratoria con il consenso del commissario.504
501Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
502Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
503 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
504 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
Art. 286
B. Atti revocabili
1. Disposizioni a titolo gratuito
1 Sono revocabili tutte le donazioni e disposizioni a titolo gratuito, eccetto gli usuali regali occasionali, fatte dal debitore nell’anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento.505
2 Sono equiparati alle donazioni:
- 1.
- gli atti pei quali il debitore avesse accettato un correspettivo non proporzionato alla sua prestazione;
- 2.506 gli atti mediante i quali il debitore avesse costituito a sé o ad altri una rendita vitalizia, un vitalizio, un usufrutto o un diritto di abitazione.
3 Se è chiesta la revocazione di un atto compiuto a favore di una persona vicina al debitore, incombe a tale persona provare che non vi è sproporzione tra prestazione e correspettivo. Sono considerate persone vicine anche le società facenti parte di un gruppo.507
505Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
506Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
507 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
Art. 287
2. Insolvenza
1 Sono revocabili i seguenti atti che il debitore in stato d’insolvenza avesse compiuto nell’anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento:508
- 1.509 la costituzione di garanzie per obbligazioni preesistenti per le quali il debitore non si era già prima obbligato a prestar garanzia;
- 2.
- l’estinzione di un debito pecuniario che non sia stata eseguita con danaro o con altri mezzi usuali di pagamento;
- 3.
- il pagamento di un debito non scaduto.
2 Tuttavia la revocazione non è ammessa se colui che ha profittato dell’atto prova di non aver conosciuto né di aver dovuto conoscere l’insolvenza del debitore.510
3 La revocazione non è in particolare ammessa se valori mobiliari, titoli contabili o altri strumenti finanziari negoziati su un mercato rappresentativo sono stati costituiti in garanzia e in precedenza il debitore:
- 1.
- si è impegnato ad aumentare la garanzia in caso di cambiamenti del valore della garanzia o dell’importo dell’impegno garantito; o
- 2.
- si è fatto concedere il diritto di sostituire una garanzia con una garanzia dello stesso valore.511
508Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
509Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
510Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
511 Introdotto dall’all. n. 4 della L del 3 ott. 2008 sui titoli contabili, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 20093577; FF 20068533).
Art. 288512
3. Dolo
1 Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l’intenzione, riconoscibile dall’altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri.
2 Se è chiesta la revocazione di un atto compiuto a favore di una persona vicina al debitore, incombe a tale persona provare che non poteva rendersi conto dell’intenzione di recar pregiudizio. Sono considerate persone vicine anche le società facenti parte di un gruppo.513
512Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
513 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
Art. 288a514
4. Computo dei termini
Non sono computati nei termini previsti dagli articoli 286–288:
- 1.
- la durata della moratoria concordataria precedente la dichiarazione di fallimento;
- 2.
- in caso di liquidazione in via di fallimento di un’eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l’ordine di liquidazione;
- 3.
- la durata della preventiva esecuzione.
514Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
Art. 289515
C. Azione revocatoria
1. Foro
L’azione revocatoria si promuove al domicilio del convenuto. Se questi non ha domicilio in Svizzera, l’azione può essere promossa al luogo del pignoramento o del fallimento.
515Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 290516
2. Legittimazione passiva
L’azione revocatoria si promuove contro coloro che stipularono col debitore l’atto revocabile o che furono da lui favoriti mediante un atto revocabile, nonché contro i loro eredi o altri successori a titolo universale e contro terzi di mala fede. L’azione non pregiudica i diritti dei terzi di buona fede.
516Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 291
D. Effetti
1 Chi per l’atto rivocabile avesse acquistato beni del debitore è tenuto a restituirli. Il correspettivo dev’essere restituito, in quanto si trovi ancora nelle mani del debitore o in quanto questi se ne sia arricchito. Per l’eccedenza non si ha che un semplice credito verso il debitore.
2 Il creditore che ha restituito quanto gli fu dato in pagamento in virtù di un atto revocabile, rientra nei suoi diritti.517
3 Il donatario di buona fede è tenuto a restituire soltanto ciò di cui si è arricchito.
517Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 292518
E. Prescrizione
1 L’azione revocatoria si prescrive in:
- 1.
- tre anni dalla notificazione dell’attestato di carenza di beni dopo pignoramento (art. 285 cpv. 2 n. 1);
- 2.
- tre anni dalla dichiarazione di fallimento (art. 285 cpv. 2 n. 2);
- 3.
- tre anni dall’omologazione del concordato con abbandono dell’attivo.
2 In caso di riconoscimento di un decreto straniero di fallimento, non si computa il tempo trascorso tra l’istanza di riconoscimento e la pubblicazione di cui all’articolo 169 LDIP519.
518Nuovo testo giusta il n. III della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185343; FF 2014 211).
Titolo undecimo: Della procedura concordataria520520Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
520Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
I. Moratoria concordataria
Art. 293521
I. Moratoria concordataria
A. Introduzione
La procedura concordataria è promossa mediante:
- a.
- l’istanza del debitore, corredata dei seguenti documenti: bilancio aggiornato, conto economico e piano di liquidità, o documenti attestanti lo stato patrimoniale o reddituale attuale e futuro del debitore, nonché un piano di risanamento provvisorio;
- b.
- l’istanza di un creditore legittimato a presentare domanda di fallimento;
- c.
- la trasmissione degli atti conformemente all’articolo 173acapoverso 2.
521 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
Art. 293a522
B. Moratoria provvisoria
1. Concessione
1 Il giudice del concordato concede senza indugio una moratoria provvisoria e adotta d’ufficio i provvedimenti necessari a preservare il patrimonio del debitore. Su domanda può prorogare la moratoria provvisoria.
2 La durata della moratoria provvisoria non può eccedere quattro mesi. Su domanda del commissario o, se questo non è stato designato, del debitore, in casi motivati la moratoria provvisoria può essere prorogata al massimo di 4 mesi.523
3 Se manifestamente non vi sono possibilità di risanamento o di omologazione di un concordato, il giudice del concordato dichiara d’ufficio il fallimento.
522 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
523 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 20 ott. 2020 (RU 2020 4005, 4145; FF 2017 325).
Art. 293b524
2. Commissario provvisorio
1 Il giudice del concordato designa uno o più commissari provvisori perché esaminino approfonditamente le possibilità di risanamento o di omologazione di un concordato. L’articolo 295 si applica per analogia.
2 In casi motivati può rinunciare alla designazione di un commissario provvisorio.
524 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
Art. 293c525
3. Effetti della moratoria provvisoria
1 La moratoria provvisoria ha i medesimi effetti di una moratoria definitiva.
2 In casi motivati è possibile rinunciare alla pubblicazione fino alla scadenza della moratoria provvisoria purché ne sia stata fatta richiesta e sia garantita la tutela dei terzi. In tal caso:
- a.
- la comunicazione agli uffici non ha luogo;
- b.
- un’esecuzione contro il debitore può essere promossa, ma non proseguita;
- c.
- le conseguenze giuridiche di cui all’articolo 297 capoverso 4 si esplicano soltanto dal momento in cui la moratoria provvisoria è comunicata al cessionario;
- d.
- è designato un commissario provvisorio.
525 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
Art. 293d526
4. Rimedi giuridici
La concessione della moratoria provvisoria e la designazione del commissario provvisorio non sono impugnabili.
526 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
Art. 294527
C. Moratoria definitiva
1. Udienza e decisione
1 Se durante la moratoria provvisoria appare probabile il risanamento o l’omologazione del concordato, il giudice del concordato concede la moratoria in via definitiva per un periodo da quattro a sei mesi; decide d’ufficio prima della scadenza della moratoria provvisoria.
2 Il giudice convoca per un’udienza preliminare il debitore e l’eventuale creditore richiedente. Il commissario provvisorio riferisce oralmente o per scritto. Il giudice può sentire altri creditori.
3 Se non vi sono possibilità di risanamento o di omologazione del concordato, il giudice dichiara d’ufficio il fallimento.
527 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
Art. 295528
2. Commissario
1 Il giudice del concordato nomina uno o più commissari.
2 Il commissario ha segnatamente i compiti seguenti:
- a.
- elabora il progetto di concordato, per quanto sia necessario;
- b.
- vigila sugli atti del debitore;
- c.
- esercita le attribuzioni di cui agli articoli 298–302 e 304;
- d.
- presenta su domanda del giudice del concordato rapporti intermedi e informa i creditori sull’andamento della moratoria.
3 Il giudice del concordato può attribuire altri compiti al commissario.
4 Gli articoli 8, 8a, 10, 11, 14, 17–19, 34 e 35 si applicano per analogia alla gestione del commissario.529
528 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
529 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
Art. 295a530
3. Delegazione dei creditori
1 Se le circostanze lo richiedono, il giudice del concordato istituisce una delegazione dei creditori; le diverse categorie di creditori devono esservi adeguatamente rappresentate.
2 La delegazione dei creditori vigila sul commissario; può rivolgergli raccomandazioni ed è da questi periodicamente informata sullo stato della procedura.
3 La delegazione dei creditori autorizza, in vece del giudice del concordato, gli atti di cui all’articolo 298 capoverso 2.
530 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
Art. 295b531
4. Proroga della moratoria
1 Su domanda del commissario, la moratoria può essere prorogata fino a 12 mesi e, nei casi particolarmente complessi, fino a un massimo di 24 mesi.
2 In caso di proroga superiore a 12 mesi il commissario convoca un’assemblea dei creditori, da tenersi entro nove mesi dalla concessione della moratoria definitiva. L’articolo 301 si applica per analogia.
3 Il commissario informa i creditori sullo stato della procedura e sui motivi della proroga. I creditori possono costituire o revocare una delegazione dei creditori, nominare o revocare membri nonché nominare un nuovo commissario. L’articolo 302 capoverso 2 si applica per analogia.
531 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
Art. 295c532
5. Rimedi giuridici
1 Il debitore e i creditori possono impugnare la decisione del giudice del concordato mediante reclamo secondo il CPC533.
2 Al reclamo contro la concessione della moratoria concordataria non può essere attribuito l’effetto sospensivo.
532 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
Art. 296534
6. Pubblicazione
Il giudice del concordato pubblica la concessione della moratoria e la comunica senza indugio all’ufficio d’esecuzione, al registro di commercio e al registro fondiario. La moratoria concordataria è menzionata nel registro fondiario al più tardi due giorni dopo essere stata concessa.
534 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
Art. 296a535
7. Annullamento
1 Se il risanamento ha esito positivo prima della scadenza della moratoria concordataria, il giudice del concordato la annulla d’ufficio. L’articolo 296 si applica per analogia.
2 Il giudice convoca per un’udienza il debitore e l’eventuale creditore richiedente. Il commissario riferisce oralmente o per scritto. Il giudice può sentire altri creditori.
3 La decisione di annullamento può essere impugnata mediante reclamo secondo il CPC536.
535 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
Art. 296b537
8. Dichiarazione di fallimento
Il fallimento è dichiarato d’ufficio prima della scadenza della moratoria se:
- a.
- è necessario per preservare il patrimonio del debitore;
- b.
- manifestamente non vi sono possibilità di risanamento o di omologazione del concordato; o
- c.
- il debitore contravviene all’articolo 298 o alle istruzioni del commissario.
537 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
Art. 297538
D. Effetti della moratoria
1. Sui diritti dei creditori
1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l’esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa.
2 L’articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati.
3 I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari.
4 La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione.
5 Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi.
6 Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso.
7 La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato.
8 La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento.
9 L’articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito.
538 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
Art. 297a539
2. Sui contratti di durata del debitore
Con il consenso del commissario e dietro indennizzo del cocontraente, il debitore può in ogni tempo disdire per una scadenza qualsiasi un contratto di durata se altrimenti lo scopo del risanamento risulterebbe vanificato; l’indennizzo è considerato un credito concordatario. Sono fatte salve le norme speciali sulla risoluzione dei contratti di lavoro.
539 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
Art. 298540
3. Sulla capacità di disporre del debitore
1 Il debitore può continuare la sua attività sotto la vigilanza del commissario. Il giudice del concordato può tuttavia ordinare che determinati atti possano essere compiuti validamente soltanto con il concorso del commissario, oppure autorizzare il commissario a proseguire l’attività aziendale in luogo del debitore.
2 Salvo autorizzazione del giudice del concordato o della delegazione dei creditori, durante la moratoria il debitore non può validamente alienare o ipotecare elementi degli attivi fissi, costituire pegni, presentare fideiussioni e disporre a titolo gratuito.
3 Sono fatti salvi i diritti dei terzi di buona fede.
4 Se il debitore contravviene a queste disposizioni o alle istruzioni del commissario, il giudice del concordato può, su segnalazione del commissario, togliere al debitore la facoltà di disporre dei suoi beni o dichiarare d’ufficio il fallimento.
540 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
Art. 299
E. Procedura di moratoria
1. Inventario e stima del pegno
1 Il commissario, appena nominato, fa l’inventario di tutti i beni del debitore e procede alla stima dei singoli oggetti.
2 Il commissario tiene a disposizione dei creditori la decisione sulla stima dei pegni; la comunica per scritto, prima dell’assemblea dei creditori, ai creditori ipotecari e al debitore.
3 Ogni interessato può domandare al giudice del concordato, entro dieci giorni e anticipandone le spese, una nuova stima del pegno. Se la medesima è stata domandata da un creditore, questi può pretendere dal debitore il rimborso delle spese soltanto se la prima stima è stata modificata in notevole misura.
Art. 300
2. Avviso ai creditori
1 Il commissario invita i creditori, mediante pubblico avviso (art. 35 e 296), a insinuare entro un mese i loro crediti, sotto la comminatoria che in caso di omissione non avranno diritto di voto nelle deliberazioni sul concordato. Invia, con lettera semplice, una copia del pubblico avviso ai creditori dei quali sia conosciuto il nome e il domicilio.543
2 Il commissario invita il debitore a pronunciarsi sui crediti insinuati.
543 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
Art. 301
3. Convocazione dell’assemblea dei creditori
1 Allestita la proposta di concordato, il commissario convoca, mediante pubblico avviso, l’assemblea dei creditori, avvertendo che gli atti possono essere esaminati nei venti giorni che precedono detta assemblea.544 La pubblicazione dell’avviso deve aver luogo almeno un mese prima dell’assemblea.
2 Egli invia, con lettera semplice, una copia del pubblico avviso ai creditori dei quali sia conosciuto il nome e il domicilio.545
545 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
Art. 301a–301d
Abrogati
Art. 302
F. Assemblea dei creditori
1 Nell’assemblea dei creditori il commissario dirige le deliberazioni e riferisce sullo stato patrimoniale e sull’andamento reddituale del debitore.
2 Il debitore deve intervenire all’assemblea per dare gli schiarimenti che gli venissero chiesti.
3 Il commissario sottopone il concordato ai creditori riuniti in assemblea, perché l’approvino con la loro sottoscrizione.
4 Abrogato
Art. 303
G. Diritti contro i coobbligati
1 Il creditore che non ha aderito al concordato non perde i suoi diritti contro i condebitori, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso (art. 216).
2 Parimenti, il creditore che vi ha aderito non perde i suoi diritti contro le persone summenzionate, a condizione che le abbia avvisate, almeno dieci giorni prima, del giorno e del luogo dell’assemblea, offrendo loro la cessione del proprio credito contro pagamento (art. 114, 147, 501 CO548).
3 Il creditore può altresì, senza pregiudizio dei suoi diritti, autorizzare i condebitori, fideiussori e obbligati in via di regresso a deliberare in sua vece sull’adesione al concordato.
Art. 304
H. Relazione del commissario; pubblicazione dell’udienza d’omologa-zione
1 Prima della scadenza della moratoria, il commissario sottopone al giudice del concordato tutti gli atti. Nella sua relazione, egli riferisce sulle adesioni già ricevute e raccomanda l’omologazione o il rigetto del concordato.
2 Il giudice del concordato pronuncia a breve termine.
3 Il giorno e il luogo dell’udienza sono comunicati mediante pubblico avviso, con l’avvertenza che i creditori potranno farvi valere le loro opposizioni al concordato.
II. Disposizioni generali sul concordato
Art. 305
II. Disposizioni generali sul concordato
A. Accettazione da parte dei creditori
1 Il concordato è accettato qualora vi abbia aderito, prima della decisione di omologazione:
- a.
- la maggioranza dei creditori, rappresentanti almeno i due terzi dell’ammontare complessivo dei crediti; o
- b.
- un quarto dei creditori, rappresentanti almeno i tre quarti di detto ammontare.550
2 I creditori privilegiati e il coniuge o il partner registrato del debitore non sono compresi nel computo né per la loro persona né per i loro crediti. I crediti garantiti da pegno si computano soltanto per l’ammontare che in base alla stima del commissario rimane scoperto.551
3 Il giudice del concordato552 decide se e per qual somma si debbano computare anche i crediti sotto condizione, quelli sottoposti a termine incerto e quelli contestati, senza che ne rimanga pregiudicata la questione sulla sussistenza dei medesimi.553
550 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
551 Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20055685; FF 20031165).
552Nuovo termine giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
553 CS 3 3
Art. 306554
B. Omologazione
1. Condizioni
1 L’omologazione è subordinata alle seguenti condizioni:
- 1.
- il valore delle prestazioni offerte deve essere in giusta proporzione con i mezzi del debitore; il giudice del concordato può tener conto delle sue aspettative;
- 2.
- l’integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati ammessi e l’adempimento delle obbligazioni contratte durante la moratoria con il consenso del commissario devono essere sufficientemente garantiti, a meno che singoli creditori abbiano esplicitamente rinunciato a esigere una garanzia per il loro credito; l’articolo 305 capoverso 3 si applica per analogia;
- 3.
- in caso di concordato ordinario (art. 314 cpv. 1), i titolari di quote di partecipazione devono contribuire equamente al risanamento.
2 Il giudice del concordato può, d’ufficio o su domanda di un partecipante, completare un concordato non sufficientemente disciplinato.
554 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
Art. 306a
2. Sospensione della realizzazione di pegni immobiliari
1 Su domanda del debitore, il giudice del concordato può sospendere, durante un anno al massimo a contare dall’omologazione del concordato, la realizzazione di un fondo gravato di un pegno per un credito anteriore all’inizio della procedura concordataria, a condizione che gli interessi del suo debito ipotecario non siano impagati da più di un anno. Il debitore deve tuttavia rendere verosimile che il fondo è necessario per l’esercizio della sua azienda e che con la realizzazione egli correrebbe il rischio di vedere compromessa la sua esistenza economica.
2 Ai creditori interessati deve essere dato modo di presentare le loro osservazioni scritte prima della discussione sull’omologazione del concordato (art. 304); essi sono convocati personalmente all’assemblea dei creditori (art. 302) e all’udienza avanti il giudice del concordato.
3 La sospensione della realizzazione cade d’ufficio quando il debitore aliena volontariamente il pegno, quando è dichiarato in fallimento o quando muore.
4 Su domanda di un creditore interessato e dopo aver sentito il debitore, il giudice del concordato revoca la sospensione della realizzazione, se il creditore rende verosimile che:
- 1.
- il debitore l’ha ottenuta dando indicazioni non veritiere al giudice del concordato;
- 2.
- il patrimonio o il reddito del debitore sia aumentato e che di conseguenza questi può rimborsare il debito senza compromettere la sua esistenza economica; oppure
- 3.
- la realizzazione del pegno immobiliare non mette più in pericolo l’esistenza economica del debitore.
Art. 307555
3. Impugnazione
1 La decisione sul concordato può essere impugnata mediante reclamo secondo il CPC556.
2 Il reclamo ha effetto sospensivo, sempreché l’autorità giudiziaria superiore non disponga diversamente.
555 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
Art. 308557
4. Comunicazione e pubblicazione
1 Non appena esecutiva, la decisione sul concordato:
- a.
- è comunicata senza indugio all’ufficio d’esecuzione, all’ufficio dei fallimenti, al registro fondiario e, se il debitore vi è iscritto, al registro di commercio;
- b.
- è pubblicata.
2 Non appena la decisione è esecutiva, cessano gli effetti della moratoria.
557 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
Art. 309558
C. Effetti
1. In caso di rigetto
In caso di rigetto del concordato, il giudice del concordato dichiara d’ufficio il fallimento.
558 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
Art. 310559
2. In caso di omologazione
a. Obbligatorietà per i creditori
1 Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori i cui crediti siano sorti prima della concessione della moratoria o, senza il consenso del commissario, dopo la stessa (crediti concordatari). Fanno eccezione i crediti garantiti da pegno, purché coperti da quest’ultimo.
2 I debiti contratti durante la moratoria con il consenso del commissario costituiscono debiti della massa in un concordato con abbandono dell’attivo o in un fallimento successivo. Lo stesso vale per i crediti risultanti da un contratto di durata, a condizione che il debitore abbia beneficiato delle prestazioni con il consenso del commissario.
559 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
Art. 311
b. Estinzione delle esecuzioni
L’omologazione del concordato produce estinzione di tutte le esecuzioni promosse prima della moratoria ad eccezione di quelle in via di realizzazione del pegno; l’articolo 199 capoverso 2 è applicabile per analogia.
Art. 312
c. Nullità delle promesse fatte al di fuori del concordato
III. Del concordato ordinario
Art. 314
III. Del concordato ordinario
A. Contenuto
1 Il concordato indica in quale misura i creditori rinunciano ai loro crediti, come il debitore adempirà le sue obbligazioni e, all’occorrenza, come queste saranno garantite.
1bis Il dividendo del concordato può essere costituito in tutto o in parte di quote sociali o diritti societari del debitore o di una società subentrante.562
2 Il commissario o un terzo può essere incaricato di prendere i provvedimenti di vigilanza, di gestione e di liquidazione necessari per eseguire il concordato e garantirne l’adempimento.
562 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
Art. 315
B. Crediti contestati
1 Omologando il concordato, il giudice del concordato assegna ai creditori le cui pretese sono contestate un termine di venti giorni per promuovere l’azione al luogo del concordato, sotto la comminatoria che in caso di omissione perderanno il diritto alla garanzia del dividendo.
2 A richiesta del giudice del concordato, il debitore deve depositare presso lo stabilimento dei depositi, sino a causa definita, i riparti relativi ai crediti contestati.
Art. 316
C. Revocazione di un concordato nei confronti di un creditore
1 Ogni creditore riguardo al quale non sia stato adempito il concordato può, senza pregiudizio dei diritti che questo gli assicura, domandare al giudice del concordato la revoca per il suo credito.
2 L’articolo 307 è applicabile per analogia.
IV. Del concordato con abbandono dell’attivo
Art. 317
IV. Del concordato con abbandono dell’attivo
A. Nozione
1 Il concordato con abbandono dell’attivo può conferire ai creditori il diritto di disporre dei beni del debitore o consistere nel trasferimento a terzi di tutti o di parte di questi beni.
2 I creditori esercitano i loro diritti per il tramite di liquidatori e di una delegazione dei creditori. Questi sono nominati dall’assemblea che si pronuncia sul concordato. Possono fungere da commissario i liquidatori.
Art. 318
B. Contenuto
1 Il concordato contiene disposizioni circa:
- 1.
- la rinuncia dei creditori alla parte del credito non coperta dal ricavo della liquidazione dei beni o del prezzo del trasferimento di tali beni a un terzo, oppure la regolamentazione precisa dei diritti spettanti ad essi a questo riguardo;
- 2.
- la designazione dei liquidatori e il numero di membri della delegazione dei creditori, nonché la delimitazione delle loro attribuzioni;
- 3.
- il modo di liquidazione, in quanto non disciplinato dalla legge, nonché il modo e le garanzie d’esecuzione della cessione, se i beni sono ceduti a un terzo;
- 4.
- gli organi, oltre i fogli ufficiali, nei quali le pubblicazioni destinate ai creditori devono essere fatte.563
1bis Il dividendo del concordato può essere costituito in tutto o in parte di quote sociali o di diritti societari del debitore o di una società subentrante.564
2 In particolare, il concordato che non concerne la totalità dei beni del debitore deve indicare esattamente quali beni sono ceduti ai creditori e quali a un terzo.
563 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
564 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
Art. 319
C. Effetti dell’omologazione
1 Quando l’omologazione del concordato con abbandono dell’attivo è divenuta esecutiva, il debitore non ha più diritto di disporre dei suoi beni e i precedenti aventi diritto non sono più autorizzati a firmare.565
2 Se il debitore è iscritto nel registro di commercio, alla sua ragione sociale devono essere aggiunte le parole: «in liquidazione concordataria». Sotto questa ragione la massa può essere escussa per i debiti non compresi nel concordato.
3 I liquidatori provvedono a tutti gli atti necessari alla conservazione e alla realizzazione della massa o, all’occorrenza, al trasferimento dei beni.
4 Essi rappresentano la massa in giustizia. L’articolo 242 è applicabile per analogia.
565 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
Art. 320
D. Situazione dei liquidatori
1 I liquidatori soggiacciono alla vigilanza e al controllo della delegazione dei creditori.
2 I provvedimenti dei liquidatori concernenti la realizzazione dell’attivo possono essere impugnati avanti la delegazione dei creditori, e le decisioni di questa commissione possono essere deferite all’autorità di sorveglianza entro dieci giorni dalla comunicazione.
3 Per il resto, gli articoli 8 a 11, 14, 34 e 35 si applicano per analogia alla gestione dei liquidatori.
Art. 321
E. Determinazione dei creditori legittimati a partecipare alla ripartizione
1 Per determinare le persone che parteciperanno al riparto del ricavo della liquidazione ed il grado dei loro crediti, i liquidatori, senza pubblicare nuova grida e fondandosi sui libri e sulle insinuazioni, compileranno uno stato di collocazione (graduatoria), che sarà messo a disposizione dei creditori.
2 Gli articoli 244 a 251 si applicano per analogia.
Art. 322
F. Realizzazione
1. In generale
1 I beni che compongono l’attivo sono di regola realizzati separatamente o in blocco. La realizzazione si fa per via d’incasso o di vendita se si tratta di crediti e a trattative private o mediante pubblico incanto se si tratta di altri beni.
2 Il modo e il momento della realizzazione sono determinati dai liquidatori d’accordo con la delegazione dei creditori.
Art. 323
2. Fondi gravati da pegno
Eccezion fatta per i casi in cui gli attivi siano trasferiti a un terzo, i fondi gravati da pegno possono essere venduti dai liquidatori a trattative private soltanto col consenso dei creditori pignoratizi non coperti dal prezzo di vendita. In mancanza di consenso, essi dovranno essere realizzati ai pubblici incanti (art. 134 a 137, 142, 143, 257 e 258). La graduatoria (art. 321) fa stato per l’esistenza e il grado degli oneri (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e diritti personali annotati) che li gravano.
Art. 324
3. Pegni mobiliari
1 I creditori garantiti da pegni manuali non hanno l’obbligo di consegnarli ai liquidatori. Se il concordato comportante moratoria non lo vieta, i creditori garantiti da pegni manuali possono realizzarli al momento che loro sembra opportuno, mediante esecuzione in via di realizzazione del pegno, ovvero, se vi sono autorizzati dall’atto costitutivo del pegno, mediante vendita a trattative private o in borsa.
2 Se tuttavia l’interesse della massa esige che il pegno sia realizzato, i liquidatori possono assegnare al creditore pignoratizio un termine non inferiore a sei mesi per procedere alla realizzazione. Contemporaneamente, essi ingiungono al creditore pignoratizio, sotto minaccia di pena (art. 324 n. 4 CP566), di consegnare loro il pegno dopo la scadenza del termine per la realizzazione, e lo avvisano che, se la mancata consegna non è giustificata, il diritto preferenziale sarà estinto.
Art. 325
4. Cessione di pretese ai creditori
Se i liquidatori o la delegazione dei creditori rinunciano ad una pretesa contestata o di realizzazione difficile, in ispecial modo, se rinunciano ad un diritto che dovrebbe essere fatto valere mediante l’azione rivocatoria od un’azione di responsabilità contro gli organi o gl’impiegati del debitore, essi ne informeranno i creditori con avviso personale o mediante pubblicazione ufficiale ed offriranno loro la cessione di dette pretese conformemente all’articolo 260.
Art. 326
G. Ripartizione
1. Stato di riparto
Prima di ogni distribuzione, anche provvisoria, i liquidatori sono tenuti a compilare un estratto dello stato di riparto e a tenerlo a disposizione dei creditori per dieci giorni. Entro questo termine, è ammesso il ricorso contro lo stato di riparto all’autorità di vigilanza.
Art. 327
2. Importo scoperto in caso di credito garantito da pegno
1 I creditori pignoratizi i cui pegni sono già stati realizzati al momento del deposito dello stato di riparto provvisorio partecipano al riparto provvisorio per l’importo effettivamente scoperto. Questo importo è determinato dai liquidatori, la cui decisione può essere impugnata soltanto mediante ricorso conformemente all’articolo 326.
2 Se il pegno non è ancora stato realizzato al momento del deposito dello stato di riparto provvisorio, il creditore pignoratizio parteciperà alla distribuzione per l’importo presumibilmente scoperto, a stima del commissario. Se dimostra che il ricavo della realizzazione del pegno è rimasto inferiore a questa stima, il creditore pignoratizio avrà diritto al dividendo e agli acconti corrispondenti.
3 Se il ricavo della realizzazione del pegno e i dividendi provvisori già riscossi superano l’ammontare del credito, il creditore dovrà restituire l’eccedenza.
Art. 328
3. Conto finale
Con lo stato di riparto definitivo, i liquidatori devono depositare il conto finale, che comprenderà anche il conto delle spese.
Art. 329
4. Deposito
1 I dividendi che non sono stati ritirati entro il termine fissato sono depositati presso la cassa dei depositi designata dal giudice del concordato567.
2 I dividendi che non saranno stati ritirati entro il termine di dieci anni saranno distribuiti a cura dell’ufficio dei fallimenti; è applicabile per analogia l’articolo 269.
567 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 330
H. Relazione sulla gestione
1 Terminata la liquidazione, i liquidatori stendono una relazione finale. Questa deve essere approvata dalla delegazione dei creditori, comunicata al giudice del concordato e tenuta a disposizione dei creditori.
2 Se la liquidazione dura più di un anno, i liquidatori hanno l’obbligo di allestire al 31 dicembre di ogni anno uno stato del patrimonio liquidato e dei beni non ancora realizzati ed una relazione sulla loro gestione. Entro i due primi mesi dell’anno seguente, essi devono trasmettere lo stato del patrimonio e la relazione al giudice del concordato, per il tramite della delegazione dei creditori, e metterli a disposizione dei creditori stessi.
Art. 331
I. Revoca di atti giuridici
1 Gli atti giuridici compiuti dal debitore prima dell’omologazione del concordato sono revocabili conformemente agli articoli 285 a 292.
2 Per il computo dei termini di cui agli articoli 286–288 fa stato, in luogo del pignoramento o della dichiarazione di fallimento, la concessione della moratoria concordataria.568
3 I liquidatori possono e debbono opporre ai creditori tutte le eccezioni che competono alla massa in virtù dei disposti relativi all’azione rivocatoria.
568 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
V. Del concordato nella procedura di fallimento
Art. 332
V. Del concordato nella procedura di fallimento
1 Il debitore o un creditore può proporre un concordato. In tal caso, l’amministrazione del fallimento lo sottopone col proprio parere ai creditori, i quali deliberano sul medesimo al più presto nella seconda assemblea.569
2 Gli articoli 302 a 307 e 310 a 331 si applicano per analogia. Tuttavia le funzioni del commissario spettano all’amministrazione del fallimento. La realizzazione è sospesa sino a decisione del giudice del concordato sull’omologazione.
3 La decisione sul concordato è comunicata all’amministrazione, la quale, in caso di omologazione, propone al giudice la rivocazione del fallimento.
569 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
VI. Dell’appuramento bonale dei debiti mediante trattative private
Art. 333
VI. Dell’appuramento bonale dei debiti mediante trattative private
1. Domanda del debitore
1 Ogni debitore non soggetto all’esecuzione in via di fallimento può domandare al giudice del concordato che si proceda all’appuramento bonale dei debiti mediante trattative private.
2 Nella domanda, il debitore deve presentare lo stato dei suoi debiti e la situazione quanto al suo patrimonio e ai suoi proventi.
Art. 334
2. Moratoria. Nomina di un commissario
1 Se l’appuramento bonale dei debiti non appare escluso già di primo acchito e le spese del procedimento sono garantite, il giudice del concordato concede al debitore una moratoria di tre mesi al massimo e nomina un commissario.
2 Su domanda del commissario, la moratoria può essere prorogata fino a sei mesi al massimo. Inoltre, può essere revocata innanzi tempo, se l’appuramento non è manifestamente più possibile.
3 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore, fatta eccezione per i contributi periodici di mantenimento o d’esistenza in virtù del diritto di famiglia. I termini previsti dagli articoli 88, 93 capoverso 2, 116 e 154 sono sospesi.
4 La decisione del giudice del concordato è comunicata ai creditori; l’articolo 295csi applica per analogia.570
570 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
Art. 335
3. Compiti del commissario
1 Il commissario assiste il debitore nell’elaborazione di una proposta di appuramento. Il debitore può in particolare proporre ai creditori un dividendo, oppure richiedere una moratoria o ogni altra misura per facilitare il pagamento del capitale o degli interessi.
2 Il commissario conduce le trattative con i creditori in vista dell’accettazione delle proposte di appuramento fatte dal debitore.
3 Il giudice del concordato può incaricare il commissario di vigilare sul debitore nell’esecuzione dell’appuramento bonale.
Art. 336
4. Rapporto con la moratoria concordataria
In caso di successiva procedura concordataria, la durata della moratoria secondo gli articoli 333 segg. è computata sulla durata della moratoria concordataria.
Titolo dodicesimo: Della moratoria straordinaria571571Introdotto dal n. IV della LF del 3 apr. 1924 (RU 40 391).Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
571Introdotto dal n. IV della LF del 3 apr. 1924 (RU 40 391).Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 337
A. Applicabilità
In circostanze straordinarie, soprattutto nel caso di crisi economica persistente, il Governo cantonale può, col consenso della Confederazione572, dichiarare applicabili per un determinato tempo le disposizioni del presente titolo ai debitori di un determinato territorio resi vittime da siffatte circostanze.
572Espr. modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).
Art. 338
B. Concessione
1. Condizioni
1 Un debitore che, senza sua colpa, in seguito alle circostanze previste dall’articolo 337, non è in grado di soddisfare i suoi impegni, può chiedere al giudice del concordato una moratoria straordinaria di sei mesi al massimo, sempreché si possa presumere che, scaduta la moratoria, egli possa soddisfare integralmente i suoi creditori.
2 A questo scopo egli deve allegare alla sua domanda gli atti giustificativi richiesti circa le sue condizioni patrimoniali, presentare un elenco dei suoi creditori, fornire tutti gli schiarimenti chiesti dal giudice del concordato e produrre gli altri documenti che gli fossero domandati.
3 Se il debitore è sottoposto alla procedura di fallimento, deve allegare alla domanda anche un bilancio e i suoi libri di commercio.
4 Dopo la presentazione della domanda, il giudice del concordato può sospendere, con una misura provvisionale, le esecuzioni pendenti, eccezion fatta di quelle per crediti indicati nell’articolo 342. Egli decide se e in quale misura il tempo della sospensione debba essere computato nella durata della moratoria straordinaria.
Art. 339
2. Decisione
1 Il giudice del concordato compie le indagini che ancora fossero necessarie e, quando la domanda non risulti senz’altro infondata, cita, mediante pubblico avviso, tutti i creditori ad una discussione orale; ove occorra, saranno assunti dei periti.
2 Se l’elenco dei creditori presentato dal debitore indica un numero relativamente esiguo di creditori e il giudice del concordato lo reputa degno di fede, la convocazione pubblica dei creditori, fideiussori e condebitori può essere sostituita da una citazione personale.573
3 Prima della discussione i creditori possono vedere gli atti e anche presentare per iscritto le loro obiezioni contro la domanda.574
4 Il giudice del concordato decide entro breve termine. Essa può, concedendo la moratoria, imporre al debitore il pagamento di una o più rate.575
573Introdotto dall’art. 25 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).
574Primitivi cpv. 2 e 3.
575Primitivi cpv. 2 e 3.
Art. 340
3. Reclamo
1 Il debitore e ogni creditore possono impugnare la decisione mediante reclamo secondo il CPC577.578
2 Ai dibattimenti sono citati a comparire il debitore e i creditori che erano presenti o si erano fatti rappresentare davanti alla prima istanza.
3 La moratoria concessa dal giudice del concordato è operativa fino alla decisione definitiva dell’autorità giudiziaria superiore.579
578 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
579 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Art. 341
4. Misure cautelari
1 Il giudice del concordato ordina, al più tardi al momento della concessione della moratoria, la formazione di un inventario dei beni. Gli articoli 163 e 164 si applicano per analogia. Il giudice può prendere altri provvedimenti per la tutela degli interessi dei creditori.
2 Concedendo la moratoria, egli può affidare a un commissario l’incarico di vigilare sulla gestione del debitore.
Art. 342
5. Comunicazione della decisione
La decisione che concede la moratoria è notificata all’ufficio d’esecuzione e, se il debitore è sottoposto alla procedura di fallimento, al giudice del fallimento. Essa viene pubblicata non appena sia divenuta definitiva.
Art. 343
C. Effetti della moratoria straordinaria
1. Sulle esecuzioni e sui termini
1 Finché dura la moratoria, contro il debitore possono essere iniziate e proseguite delle esecuzioni fino al pignoramento o alla comminatoria di fallimento. I salari pignorati sono riscossi anche durante la moratoria. Lo stesso dicasi delle pigioni e dei fitti, in quanto siano compresi nella garanzia reale in virtù di un’esecuzione chiesta prima o durante la moratoria. Per contro, non può essere dato corso a una domanda di realizzazione o a una domanda di fallimento.
2 I termini previsti dagli articoli 116, 154, 166, 188, 219, 286, 287 e 288 sono prolungati di un periodo corrispondente alla moratoria. Parimenti, viene prolungata di un periodo corrispondente alla moratoria la garanzia reale per gli interessi dei crediti garantiti da pegno immobiliare (art. 818 cpv. 1 n. 3 CC580).
Art. 344
2. Sulla capacità di disporre del debitore
a. In generale
Il debitore può continuare il suo commercio o la sua industria, ma gli è vietato di compiere durante la moratoria degli atti giuridici tali da nuocere agli interessi legittimi dei creditori o da favorire certi creditori a detrimento di altri.
Art. 345
b. Per decisione del giudice del concordato
1 Concedendo la moratoria, il giudice del concordato può disporre che il debitore non potrà, senza il consenso del commissario o, in sua assenza, del giudice del concordato, validamente alienare o ipotecare fondi, costituire pegni, prestare fideiussioni, disporre dei propri beni a titolo gratuito, né fare pagamenti per debiti contratti anteriormente alla moratoria. Il consenso non è però richiesto per il pagamento di debiti della seconda classe giusta l’articolo 219 capoverso 4, né per il versamento delle rate previste dall’articolo 339 capoverso 4.
2 Se il giudice del concordato, nel concedere la moratoria, formula siffatta riserva, quest’ultima deve essere indicata nella pubblicazione e la moratoria deve essere menzionata nel registro fondiario come restrizione del diritto di disporre.
Art. 346
3. Crediti non soggetti alla moratoria
1 La moratoria non si estende né ai crediti inferiori a cento franchi, né ai crediti della prima classe (art. 219 cpv. 4).
2 Tuttavia, durante la moratoria, anche contro il debitore sottoposto alla procedura di fallimento è possibile, per questi crediti, soltanto l’esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione del pegno.581
581 Correzione della CdR dell’AF, pubblicata il 14 mar. 2017 (RU 2017 2165).
Art. 347
D. Proroga
1 Entro il termine dell’articolo 337, il giudice del concordato può, su istanza del debitore, prorogare per quattro mesi al massimo la moratoria concessagli, quando continuino a sussistere, senza che egli ne abbia colpa, i motivi che ne hanno determinato la concessione.
2 Il debitore deve, con la domanda, completare l’elenco dei creditori e, qualora sia sottoposto alla procedura di fallimento, presentare un nuovo bilancio.
3 Il giudice del concordato, con pubblico avviso, informa della domanda di proroga i creditori e fissa loro un termine entro il quale essi possono far valere le loro opposizioni per iscritto alla domanda stessa. Se è stato designato un commissario, esso sarà invitato a riferire.
4 Trascorso il termine, il giudice del concordato decide. Contro la sua decisione è ammesso il ricorso come per la moratoria straordinaria; essa va pubblicata nello stesso modo di quest’ultima.
5 L’istanza superiore giudiziaria dei concordati decide fondandosi sugli atti.
Art. 348
E. Revoca
1 Su proposta di un creditore o del commissario, il giudice del concordato deve revocare la moratoria:
- 1.582
- se il debitore non paga puntualmente le rate che gli sono state imposte;
- 2.
- se esso contravviene alle istruzioni del commissario, lede gli interessi legittimi dei creditori o favorisce alcuni creditori a detrimento d’altri;
- 3.
- se un creditore fornisce la prova che le indicazioni date dal debitore al giudice del concordato583 sono false o che egli è in grado di soddisfare tutti i suoi impegni.
2 Il debitore deve poter esporre oralmente o in iscritto le sue ragioni circa la domanda di revoca. Il giudice del concordato, dopo aver fatto le indagini eventualmente ancora necessarie, decide in base agli atti; altrettanto fa l’autorità giudiziaria superiore in caso di reclamo.584 La revoca vien pubblicata nello stesso modo della concessione della moratoria.
3 Se la moratoria vien revocata giusta il numero 2 o 3, non può essere concessa nè una moratoria ordinaria nè una nuova moratoria straordinaria.
582 Correzione della CdR dell’AF, pubblicata il 14 mar. 2017 (RU 2017 2165).
583 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
584 Nuovo testo del per. giusta l’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Art. 349
F. Rapporto con la moratoria ordinaria
1 Se, durante la moratoria straordinaria, il debitore intende chiedere un concordato, il disegno di concordato, corredato di tutti gli atti e del preavviso del commissario, dev’essere presentato prima che scada la moratoria.
2 Entro il semestre che segue la scadenza della moratoria straordinaria, non può essere chiesta nè una moratoria ordinaria nè una nuova moratoria straordinaria.
3 Il debitore, che abbia ritirato la domanda di moratoria straordinaria o la cui domanda sia stata respinta, non può presentare una nuova domanda prima che siano scorsi sei mesi.585
585Introdotto dall’art. 28 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).
Art. 350586
586 Abrogato dal n. I della LF del 21 giu. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667).
Titolo tredicesimo: Disposizioni finali587587Nuovo numerazione giusta il n. V della LF del 3 apr. 1924 (RU 40 391). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
587Nuovo numerazione giusta il n. V della LF del 3 apr. 1924 (RU 40 391). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 351
A. Entrata in vigore
1 La presente legge andrà in vigore il primo gennaio 1892.
2 L’articolo 333 entra in vigore con l’inserzione della legge nella Raccolta federale delle leggi.
3 Con l’attuazione della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie delle legislazioni federale e cantonale, dei regolamenti e dei concordati, salvo le eccezioni contenute nei seguenti articoli.
Art. 352
B. Pubblicazione
Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare la presente legge, conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874588 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.
588[CS 1 168; RU 1962 848art. 11 cpv. 3. RU 1978688art. 89 lett. b]
Disposizioni finali della modifica del 16 dicembre 1994 589
Art. 1
A. Disposizioni d’esecuzione
Il Consiglio federale, il Tribunale federale e i Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione.
Art. 2
B. Disposizioni transitorie
1 Le disposizioni di procedura previste dalla presente legge e le relative disposizioni d’esecuzione si applicano a partire dalla loro entrata in vigore ai procedimenti in corso, in quanto con essi compatibili.
2 Per la durata dei termini il cui decorso è cominciato prima dell’entrata in vigore della presente legge, vale il diritto anteriore.
3 I diritti di prelazione previsti dal diritto anteriore (art. 146 e 219) si applicano ai fallimenti pronunciati e ai pignoramenti eseguiti prima dell’entrata in vigore della presente legge.
4 Il credito privilegiato della moglie è collocato in una classe speciale tra la seconda e la terza classe nei casi seguenti:
- a.
- quando i coniugi continuano a vivere sotto il regime dell’unione di beni o sotto il regime esterno della comunione di beni giusta gli articoli 211 e 224 CC590 nel tenore del 1907;
- b.
- quando i coniugi vivono sotto il regime della partecipazione agli acquisti giusta l’articolo 9cdel titolo finale CC nel tenore del 1984591.
5 La prescrizione dei crediti accertati mediante un attestato di carenza di beni rilasciato precedentemente all’entrata in vigore della presente legge comincia a decorrere dall’entrata in vigore di questa.
590CS 23
Art. 3
C. Referendum
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Art. 4
D. Entrata in vigore
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.