|
Art. 129
I. Competenza
1. Principio
1 Per le azioni derivanti da atto illecito sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del convenuto. Inoltre sono competenti i tribunali svizzeri del luogo dell’atto o dell’evento e, per le azioni concernenti l’attività di una stabile organizzazione in Svizzera, i tribunali della sede di tale organizzazione.72 2 ...73 72 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). 73 Abrogato dall’art. 3 n. 3 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).
|
Art. 13074
2. In particolare
a. Incidenti nucleari
1 La competenza per le azioni in materia di incidenti nucleari è retta dalla Convenzione del 29 luglio 196075 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, dal Protocollo del 16 novembre 1982 e dal protocollo del 12 febbraio 2004 (Convenzione di Parigi). 2 Se secondo la Convenzione di Parigi sono competenti i tribunali svizzeri, l’azione deve essere promossa nel Cantone in cui si è prodotto l’incidente oppure, se il luogo dell’incidente si trova fuori dal territorio delle Parti contraenti o non può essere determinato con certezza, nel Cantone in cui è situato l’impianto nucleare dell’esercente civilmente responsabile. Se risultano competenti più fori, l’azione deve essere promossa nel Cantone che presenta il legame più stretto con l’incidente e ne subisce maggiormente le conseguenze ai sensi dell’articolo 13 paragrafo (f) capoverso (ii) della Convenzione di Parigi. 3 L’ordinamento delle competenze di cui al capoverso 2 si applica per analogia anche alle azioni in materia di incidenti nucleari alle quali non è applicabile la Convenzione di Parigi. Se, in un siffatto caso, né il luogo del sinistro nucleare né l’impianto nucleare si trovano in Svizzera, l’azione può essere proposta nel Cantone in cui si è prodotto il danno. Se si sono prodotti danni in più di un Cantone, è competente il Cantone che subisce maggiormente le conseguenze dell’incidente. 74 Nuovo testo giusta l’all. n. II 3 della LF del 13 giu. 2008 sulla responsabilità civile in materia nucleare, in vigore dal 1° gen. 2022, pubblicato il 27 gen. 2022 (RU 2022 43; FF 2007 4957). 75 RS 0.732.44
|
Art. 130a76
b. Diritto d’accesso in relazione a collezioni di dati
Per le azioni intese a dare esecuzione al diritto d’accesso nei confronti del titolare di una collezione di dati sono competenti i tribunali menzionati nell’articolo 129 oppure i tribunali svizzeri del luogo nel quale la collezione di dati è gestita o utilizzata. 76 Introdotto dall’all. n. II 3 della LF del 13 giu. 2008 sulla responsabilità civile in materia nucleare, in vigore dal 1° gen. 2022, pubblicato il 27 gen. 2022 (RU 2022 43; FF 2007 4957).
|
Art. 131
3. Diritto di credito diretto
Per le azioni fondate su un diritto di credito diretto nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile, sono competenti i tribunali svizzeri del luogo della stabile organizzazione dell’assicuratore o di quello dove l’atto è stato commesso o ha prodotto i suoi effetti.
|
Art. 132
II. Diritto applicabile
1. In genere
a. Per scelta delle parti
Verificatosi l’evento dannoso, le parti possono sempre pattuire l’applicazione del diritto del foro.
|
Art. 133
b. Senza scelta delle parti
1 Se danneggiatore e danneggiato hanno la dimora abituale nel medesimo Stato, le pretese derivanti da atto illecito sono regolate dal diritto di questo Stato. 2 Se danneggiatore e danneggiato non hanno la dimora abituale nel medesimo Stato, si applica il diritto dello Stato in cui l’atto è stato commesso. Se l’effetto non si produce nello Stato in cui l’atto è stato commesso, si applica il diritto dello Stato in cui l’effetto si produce, sempreché il danneggiatore dovesse presumere che l’effetto si sarebbe prodotto in questo Stato. 3 Nonostante i capoversi 1 e 2, ove l’atto illecito sia lesivo di un rapporto giuridico esistente tra danneggiatore e danneggiato, le pretese che ne derivano sottostanno al diritto regolatore di tale rapporto.
|
Art. 134
2. In particolare
a. Incidenti della circolazione stradale
Le pretese derivanti da incidenti della circolazione stradale sono regolate dalla convenzione dell’Aia del 4 maggio 197177 sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale.
|
Art. 135
b. Vizi di un prodotto
1 Le pretese derivanti da vizi o da una descrizione viziata di un prodotto sono regolate, a scelta del danneggiato: - a.
- dal diritto dello Stato della stabile organizzazione o, in mancanza di stabile organizzazione, della dimora abituale del danneggiatore o
- b.
- dal diritto dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato, sempreché il danneggiatore non provi che il prodotto vi è stato messo in commercio senza il suo consenso.
2 Le pretese derivanti da vizi o da una descrizione viziata di un prodotto, se regolate da un diritto straniero, possono essere soddisfatte in Svizzera soltanto nella misura prevista in simili casi dal diritto svizzero.
|
Art. 136
c. Concorrenza sleale
1 Le pretese derivanti da concorrenza sleale sono regolate dal diritto dello Stato sul cui mercato si esplicano gli effetti dell’atto sleale. 2 Se la lesione concerne esclusivamente gli interessi aziendali del danneggiato, si applica il diritto dello Stato in cui si trova la stabile organizzazione interessata. 3 È fatto salvo l’articolo 133 capoverso 3.
|
Art. 137
d. Ostacoli alla concorrenza
1 Le pretese derivanti da ostacoli alla concorrenza sono regolate dal diritto dello Stato sul cui mercato il danneggiato è direttamente colpito. 2 Le pretese derivanti da ostacoli alla concorrenza, se regolate da un diritto straniero, possono essere soddisfatte in Svizzera soltanto nella misura prevista in simili casi dal diritto svizzero.
|
Art. 138
Le pretese derivanti da immissioni nocive da un fondo sono regolate, a scelta del danneggiato, dal diritto dello Stato di situazione del fondo o dello Stato in cui si produce l’effetto.
|
Art. 138a78
ebis. Incidenti nucleari
1 Le pretese derivanti da un incidente nucleare sottostanno al diritto svizzero. 2 Se l’impianto nucleare dell’esercente civilmente responsabile è situato nel territorio di una Parte contraente della Convenzione di Parigi79, il diritto di tale Stato determina: - a.
- se il campo d’applicazione dell’obbligo di risarcimento dei danni nucleari dell’esercente è più ampio di quello di cui all’articolo 2 paragrafo (b) della Convenzione di Parigi;
- b.
- se e in quale misura è risarcito un danno nucleare nei casi di cui all’articolo 9 della Convenzione di Parigi.
3 Il capoverso 2 si applica per analogia all’esercente di un impianto nucleare situato in uno Stato non Parte contraente della Convenzione di Parigi, in quanto tale Stato preveda una regolamentazione almeno equivalente a quella della Svizzera. 78 Introdotto dall’all. n. II 3 della LF del 13 giu. 2008 sulla responsabilità civile in materia nucleare, in vigore dal 1° gen. 2022, pubblicato il 27 gen. 2022 (RU 2022 43; FF 2007 4957). 79 RS 0.732.44
|
Art. 139
f. Lesione della personalità
1 Le pretese derivanti da una lesione arrecata alla personalità tramite i mezzi di comunicazione sociale, segnatamente tramite la stampa, la radio, la televisione o altri mezzi di pubblica informazione, sono regolate, a scelta del danneggiato: - a.
- dal diritto dello Stato di dimora abituale del danneggiato, sempreché l’autore della lesione dovesse presumere che l’effetto si sarebbe prodotto in questo Stato;
- b.
- dal diritto dello Stato della stabile organizzazione o della dimora abituale dell’autore della lesione o
- c.
- dal diritto dello Stato in cui l’atto lesivo esplica effetto, sempreché l’autore dovesse presumere che l’effetto si sarebbe prodotto in questo Stato.
2 Il diritto di risposta nei confronti dei mezzi di comunicazione sociale periodici è regolato esclusivamente dal diritto dello Stato in cui è apparsa la pubblicazione o è stata diffusa l’emissione radiofonica o televisiva. 3 Il capoverso 1 si applica anche alle pretese per lesione della personalità risultante da un trattamento di dati personali come pure per pregiudizio arrecato al diritto d’accesso ai dati personali.80 80Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 19 giu. 1992 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1945; FF 1988 II 353).
|
Art. 140
3. Disposizioni speciali
a. Responsabilità di più persone
Se più persone hanno partecipato all’atto illecito, il diritto applicabile a ciascuna di loro è determinato separatamente, indipendentemente dal genere della loro partecipazione.
|
Art. 141
b. Diritto di credito diretto
Il danneggiato può far valere direttamente la sua pretesa contro l’assicuratore della persona civilmente responsabile se il diritto applicabile all’atto illecito o al contratto di assicurazione lo prevede.
|
Art. 142
4. Campo di applicazione
1 Il diritto applicabile all’atto illecito determina in particolare la capacità a delinquere, le condizioni e l’estensione della responsabilità, come anche la persona civilmente responsabile. 2 Va tenuto conto delle norme di sicurezza e di condotta nel luogo di commissione dell’atto.
|