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Art. 86
I. Competenza
1. Principio
1 Per il procedimento successorio e le controversie ereditarie sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri dell’ultimo domicilio dell’ereditando. 2 È riservata la competenza dello Stato che la rivendica a titolo esclusivo per i fondi situati sul suo territorio.
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Art. 87
1 Se l’ereditando era un cittadino svizzero con ultimo domicilio all’estero, sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine, sempreché le autorità dello Stato di domicilio non si occupino della successione. Per evitare conflitti di competenza, i tribunali o le autorità svizzeri possono declinare la propria competenza sempreché le autorità di uno Stato di origine estero dell’ereditando, dello Stato della sua ultima dimora abituale o, nel caso di singoli beni successori, dello Stato di situazione dei medesimi si occupino della successione.60 2 I tribunali o le autorità del luogo di origine sono sempre competenti se un cittadino svizzero con ultimo domicilio all’estero ha, per testamento o contratto successorio, sottoposto alla competenza svizzera o, senza riserva in merito a tale competenza, al diritto svizzero beni situati in Svizzera o l’intera successione.61 È fatto salvo l’articolo 86 capoverso 2.
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Art. 88
3. Foro del luogo di situazione
1 Se l’ereditando era uno straniero con ultimo domicilio all’estero, per i beni situati in Svizzera sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di situazione, sempreché le autorità dello Stato di domicilio non se ne occupino. Per evitare conflitti di competenza, i tribunali o le autorità svizzeri possono declinare la propria competenza sempreché le autorità di uno Stato di origine estero dell’ereditando o dello Stato della sua ultima dimora abituale si occupino della successione.62 2 Se i beni sono situati in più luoghi, sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri aditi per primi.
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Art. 88a63
L’articolo 9 si applica per analogia al procedimento successorio nel suo insieme.
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Art. 88b64
3b. Deroga alla competenza svizzera
1 La competenza di cui agli articoli 86–88 è esclusa, se l’ereditando ha, per testamento o contratto successorio, sottoposto l’intera successione o parte di essa alla competenza di uno Stato di origine estero e le autorità di tale Stato se ne occupano. Il disponente deve averne la cittadinanza al momento in cui dispone o al momento della morte. 2 La competenza di cui agli articoli 86–88 è inoltre esclusa se l’ereditando ha, per testamento o contratto successorio, sottoposto un fondo situato all’estero alla competenza dello Stato di situazione e le autorità di tale Stato se ne occupano.
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Art. 8965
4. Provvedimenti conservativi
Se l’ereditando lascia beni in Svizzera e non sussiste una competenza secondo gli articoli 86–88, le autorità svizzere del luogo di situazione ordinano i necessari provvedimenti d’urgenza a loro tutela.
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Art. 90
II. Diritto applicabile
1.
1 La successione di una persona con ultimo domicilio in Svizzera è regolata dal diritto svizzero. 2 La successione di una persona con ultimo domicilio all’estero è regolata dal diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale privato dello Stato di domicilio. Se queste norme richiamano le norme di diritto internazionale privato svizzero, si applica il diritto successorio materiale dello Stato di domicilio.67 3 In quanto i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine siano competenti secondo l’articolo 87 capoverso 1, la successione è regolata dal diritto svizzero.68
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Art. 9169
1 Una persona può sottoporre la successione, per testamento o contratto successorio, al diritto di uno dei suoi Stati di origine. Deve averne la cittadinanza al momento in cui dispone o al momento della morte. Il cittadino svizzero non può derogare alle disposizioni del diritto svizzero sulla porzione disponibile. 2 Se un cittadino svizzero sottopone l’intera successione o parte di essa alla competenza svizzera (art. 87 cpv. 2), la successione è considerata sottoposta al diritto svizzero salvo disposizione contraria. 3 La scelta del diritto svizzero per parte della successione è ammessa soltanto se è effettuata per beni situati in Svizzera e se prevede anche l’assoggettamento degli stessi alla competenza svizzera o ha tale assoggettamento come conseguenza (art. 87 cpv. 2).
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Art. 92
3. Estensione dello stato successorio e liquidazione della successione
1 Il diritto applicabile alla successione determina che cosa appartiene alla successione, chi e in qual misura vi ha diritto, chi ne sopporta i debiti, quali rimedi giuridici e provvedimenti sono ammissibili e a quali condizioni possono essere presi. 2 L’attuazione dei singoli provvedimenti è regolata dal diritto del luogo di sede dell’autorità competente. Questo diritto si applica in particolare ai provvedimenti conservativi e alla liquidazione della successione, inclusi gli aspetti procedurali dell’esecuzione testamentaria o dell’amministrazione della successione, nonché alla questione dei diritti sulla successione dell’esecutore testamentario o dell’amministratore della successione e della sua facoltà di disporne.70 70 Nuovo testo del secondo per. giusta la cifra I della LF del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 330; FF 2020 2987).
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Art. 93
1 La forma del testamento è regolata dalla convenzione dell’Aia del 5 ottobre 196171 sui conflitti di leggi relativi alla forma delle disposizioni testamentarie. 2 La convenzione si applica per analogia anche alla forma di altre disposizioni a causa di morte.
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Art. 9472
1 La validità materiale, la revocabilità e l’interpretazione di un testamento nonché gli effetti delle disposizioni ivi contenute sono retti dal diritto dello Stato in cui il disponente è domiciliato al momento della confezione del testamento. 2 Se, nel testamento in questione o in una disposizione precedente, il disponente ha sottoposto l’intera successione al diritto di uno dei suoi Stati di origine (art. 91 cpv. 1), quest’ultimo surroga quello richiamato dal capoverso 1. 3 Il disponente può sottoporre il testamento al diritto di uno dei suoi Stati di origine. Deve averne la cittadinanza al momento della confezione del testamento o al momento della morte.
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Art. 9573
6. Contratto successorio
1 La validità materiale, gli effetti vincolanti e l’interpretazione di un contratto successorio nonché gli effetti delle disposizioni ivi contenute sono retti dal diritto dello Stato in cui il disponente è domiciliato al momento della stipulazione del contratto. 2 Se, nel contratto successorio o in una disposizione precedente, il disponente ha sottoposto l’intera successione al diritto di uno dei suoi Stati di origine (art. 91 cpv. 1), quest’ultimo surroga quello richiamato dal capoverso 1. 3 Ove il contratto successorio conti due o più disponenti, le disposizioni sulla successione di ogni disponente sono sottoposte al diritto applicabile secondo i capoversi 1 o 2. Sono considerati contratti successori anche i testamenti che si fondano su un patto congiunto che lega i disponenti. 4 I contraenti possono sottoporre il contratto successorio al diritto di uno degli Stati di origine del disponente o di uno dei disponenti oppure al diritto del domicilio di uno dei disponenti al momento della stipulazione del contratto. Il disponente interessato deve averne la cittadinanza al momento della stipulazione del contratto o al momento della morte del primo disponente.
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Art. 95a74
7. Altre disposizioni contrattuali a causa di morte
L’articolo 95 si applica per analogia alle altre disposizioni contrattuali a causa di morte.
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Art. 95b75
8. Definizione di validità materiale
1 La validità materiale secondo gli articoli 94–95a comprende: - a.
- l’ammissibilità di principio del testamento, del contratto successorio o di altre disposizioni contrattuali a causa di morte;
- b.
- la confezione del testamento, del contratto successorio o di altre disposizioni contrattuali a causa di morte;
- c.
- la capacità di disporre del disponente;
- d.
- l’impugnabilità del testamento, del contratto successorio o di altre disposizioni contrattuali a causa di morte;
- e.
- l’ammissibilità delle disposizioni contenutevi.
2 La porzione disponibile è retta dal diritto richiamato dagli articoli 90 e 91.
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Art. 96
III. Decisioni, provvedimenti, documenti e diritti stranieri
1 Le decisioni, i provvedimenti e i documenti stranieri concernenti la successione, come anche i diritti derivanti da una successione aperta all’estero sono riconosciuti in Svizzera, fatto salvo l’articolo 87 capoverso 2, se:76 - a.77
- sono stati pronunciati, stilati o accertati oppure sono riconosciuti nello Stato dell’ultimo domicilio dell’ereditando;
- b.
- concernono fondi e sono stati pronunciati, stilati o accertati oppure vengano riconosciuti nello Stato di situazione dei medesimi;
- c.78
- sono stati pronunciati, stilati o accertati in uno Stato di origine dell’ereditando e quest’ultimo ha sottoposto la sua successione alla competenza o al diritto di uno di tali Stati; o
- d.79
- sono stati pronunciati, stilati o accertati nello Stato dell’ultima dimora abituale o in uno Stato di origine dell’ereditando oppure, nel caso di singoli beni successori mobili, nello Stato di situazione dei medesimi, sempreché l’ultimo domicilio dell’ereditando sia stato all’estero e lo Stato interessato non si occupi della successione.
2 Se uno Stato rivendica la competenza esclusiva per i fondi dell’ereditando situati sul suo territorio, sono riconosciute soltanto le decisioni, i provvedimenti e i documenti di questo Stato. 3 I provvedimenti conservativi dello Stato di situazione dei beni dell’ereditando sono riconosciuti in Svizzera.
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