Codice penale svizzero
del 21 dicembre 1937 (Stato 1° marzo 2019)
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 123 capoversi 1 e 3 della Costituzione federale1,2 visto il messaggio del Consiglio federale del 23 luglio 19183,
decreta:
Libro primo: Disposizioni generali
Parte prima: Dei crimini e dei delitti
Titolo primo: Del campo d'applicazione
Art. 1
1. Nessuna sanzione senza legge
Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la legge commina espressamente una pena.
Art. 2
2. Condizioni di tempo
1È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.
2Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore.
Art. 3
3. Condizioni di luogo.
Crimini o delitti commessi in Svizzera
1Il presente Codice si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera.
2Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare.
3Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della Convenzione del 4 novembre 19501 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l'autore perseguito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:
- a.
- è stato assolto con sentenza definitiva dal tribunale estero;
- b.
- la sanzione inflittagli all'estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.
4Se l'autore perseguito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non ha scontato o ha solo parzialmente scontato la pena all'estero, l'intera pena o la parte residua è eseguita in Svizzera. Il giudice decide se una misura non eseguita o solo parzialmente eseguita all'estero debba essere eseguita o continuata in Svizzera.
Art. 4
Crimini o delitti commessi all'estero contro lo Stato
1Il presente Codice si applica anche a chiunque commette all'estero un crimine o delitto contro lo Stato o la difesa nazionale (art. 265-278).
2Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare.
Art. 5
Reati commessi all'estero su minorenni
1Il presente Codice si applica inoltre a chiunque si trova in Svizzera, non è estradato e ha commesso all'estero uno dei seguenti reati:
- a.1
- tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191) o promovimento della prostituzione (art. 195), se la vittima è minore di diciotto anni;
- abis.2
- atti sessuali con persone dipendenti (art. 188) e atti sessuali con minorenni contro rimunerazione (art. 196);
- b.
- atti sessuali con fanciulli (art. 187), se la vittima è minore di quattordici anni;
- c.3
- pornografia qualificata (art. 197 cpv. 3 e 4), se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali con minorenni.
2Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della CEDU4, l'autore non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:
- a.
- è stato assolto con sentenza definitiva da un tribunale estero;
- b.
- la sanzione inflittagli all'estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.
3Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato solo parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare. Il giudice decide se una misura ordinata all'estero, ma all'estero solo parzialmente eseguita, debba essere continuata o computata nella pena inflitta in Svizzera.
1 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero il Prot. facoltativo del 25 mag. 2000 alla Conv. sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, in vigore dal 1° dic. 2006 (RU 2006 5437; FF 2005 2513).
2 Introdotta dal n. 1 dell'all. del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1159; FF 2012 6761).
3 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1159; FF 2012 6761).
4 RS 0.101
Art. 6
Reati commessi all'estero e perseguiti in conformità di un obbligo internazionale
1Il presente Codice si applica a chiunque commette all'estero un crimine o un delitto che la Svizzera si è impegnata a reprimere in virtù di un accordo internazionale se:
- a.
- l'atto è punibile anche nel luogo in cui è stato commesso o questo luogo non soggiace ad alcuna giurisdizione penale; e
- b.
- l'autore si trova in Svizzera e non è estradato all'estero.
2Il giudice fissa le sanzioni in modo da non farle risultare complessivamente più severe di quelle previste dalla legge del luogo in cui l'atto è stato commesso.
3Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della CEDU1, l'autore non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:
- a.
- è stato assolto con sentenza definitiva da un tribunale estero;
- b.
- la sanzione inflittagli all'estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.
4Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato solo parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare. Il giudice decide se una misura ordinata all'estero, ma all'estero solo parzialmente eseguita, debba essere continuata o computata nella pena inflitta in Svizzera.
Art. 7
Altri reati commessi all'estero
1Il presente Codice si applica a chiunque commette all'estero un crimine o un delitto, senza che siano adempiute le condizioni di cui agli articoli 4, 5 o 6, se:
- a.
- l'atto è punibile anche nel luogo in cui è stato commesso o questo luogo non soggiace ad alcuna giurisdizione penale;
- b.
- l'autore si trova in Svizzera o, per questo suo atto, è estradato alla Confederazione; e
- c.
- secondo il diritto svizzero l'atto consente l'estradizione, ma l'autore non viene estradato.
2Se l'autore non è svizzero e il crimine o il delitto non è stato commesso contro uno svizzero, il capoverso 1 è applicabile soltanto se:
- a.
- la richiesta di estradizione è stata respinta per un motivo non inerente alla natura dell'atto; oppure
- b.
- l'autore ha commesso un crimine particolarmente grave proscritto dalla comunità giuridica internazionale.
3Il giudice fissa le sanzioni in modo da non farle risultare complessivamente più severe di quelle previste dalla legge del luogo in cui l'atto è stato commesso.
4Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e dalla CEDU1, l'autore non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:
- a.
- è stato assolto con sentenza definitiva da un tribunale estero;
- b.
- la sanzione inflittagli all'estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.
5Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato solo parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare. Il giudice decide se una misura ordinata all'estero, ma all'estero solo parzialmente eseguita, debba essere continuata o computata nella pena inflitta in Svizzera.
Art. 8
Luogo del reato
1Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l'evento.
2Il tentativo si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie quanto in quello in cui, secondo la sua concezione, avrebbe dovuto verificarsi l'evento.
Art. 9
4. Condizioni personali
1Il presente Codice non è applicabile alle persone i cui atti devono essere giudicati secondo il diritto penale militare.
2Per le persone che, al momento del fatto, non avevano ancora compiuto i diciott'anni rimangono salve le disposizioni del diritto penale minorile del 20 giugno 20031 (DPMin). Se vanno giudicati nel contempo un atto commesso prima del compimento dei diciott'anni e un atto commesso dopo, si applica l'articolo 3 capoverso 2 DPMin.2
1 RS 311.1
2 Nuovo testo giusta l'art. 44 n. 1 del diritto penale minorile del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3545; FF 1999 1669).
Titolo secondo: Della punibilità
Art. 10
1. Crimini e delitti.
Definizioni
1Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.
2Sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni.
3Sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 11
Commissione per omissione
1Un crimine o un delitto può altresì essere commesso per omissione contraria a un obbligo di agire.
2Commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire chiunque non impedisce l'esposizione a pericolo o la lesione di un bene giuridico protetto dalla legislazione penale benché vi sia tenuto in ragione del suo status giuridico, in particolare in virtù:
- a.
- della legge;
- b.
- di un contratto;
- c.
- di una comunità di rischi liberamente accettata; o
- d.
- della creazione di un rischio.
3Chi commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire è punibile per il reato corrispondente soltanto se a seconda delle circostanze gli si può muovere lo stesso rimprovero che gli sarebbe stato rivolto se avesse commesso attivamente il reato.
4Il giudice può attenuare la pena.
Art. 12
2. Intenzione e negligenza.
Definizioni
1Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto.
2Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio.
3Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.
Art. 13
Errore sui fatti
1Chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole.
2Se avesse potuto evitare l'errore usando le debite precauzioni, è punibile per negligenza qualora la legge reprima l'atto come reato colposo.
Art. 14
3. Atti leciti e colpa.
Atto permesso dalla legge
Chiunque agisce come lo impone o lo consente la legge si comporta lecitamente anche se l'atto in sé sarebbe punibile secondo il presente Codice o un'altra legge.
Art. 15
Legittima difesa esimente
Ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un'aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un'aggressione imminente fatta a sé o ad altri.
Art. 16
Legittima difesa discolpante
Art. 17
Stato di necessità esimente
Chiunque commette un reato per preservare un bene giuridico proprio o un bene giuridico altrui da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile agisce lecitamente se in tal modo salvaguarda interessi preponderanti.
Art. 18
Stato di necessità discolpante
1Se alcuno commette un reato per preservare se stesso o un'altra persona da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile per la vita, l'integrità personale, la libertà, l'onore, il patrimonio o altri beni essenziali, il giudice attenua la pena se si poteva ragionevolmente pretendere che l'autore sacrificasse il bene in pericolo.
2Non agisce in modo colpevole colui dal quale non si poteva ragionevolmente pretendere che sacrificasse il bene in pericolo.
Art. 19
Incapacità e scemata imputabilità
1Non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione.
2Se al momento del fatto l'autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena.
3Possono tuttavia essere disposte le misure previste negli articoli 59-61, 63, 64, 67, 67b e 67e.1
4I capoversi 1-3 non sono applicabili se l'autore poteva evitare l'incapacità o la scemata imputabilità e prevedere così l'atto commesso in tale stato.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
Art. 20
Dubbio sull'imputabilità
Qualora vi sia serio motivo di dubitare dell'imputabilità dell'autore, l'autorità istruttoria o il giudice ordina una perizia.
Art. 21
Errore sull'illiceità
Chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l'errore era evitabile, il giudice attenua la pena.
Art. 22
4. Tentativo.
Punibilità
1Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata.
2L'autore che, per grave difetto d'intelligenza, non si rende conto che l'oggetto contro il quale l'atto è diretto o il mezzo da lui usato per commetterlo è di natura tale da escludere in modo assoluto la consumazione del reato è esente da pena.
Art. 23
Desistenza e pentimento attivo
1Se l'autore ha spontaneamente desistito dal consumare un reato iniziato o ha contribuito ad impedirne la consumazione, il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena.
2Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti dei coautori o dei compartecipi che hanno spontaneamente contribuito ad impedire la consumazione del reato.
3Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena anche se la desistenza dell'autore o del compartecipe non ha, per altri motivi, potuto impedire la consumazione del reato.
4Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti del coautore o compartecipe che si è adoperato seriamente e spontaneamente per impedire la consumazione del reato, sempreché il reato medesimo sia stato commesso indipendentemente dal suo contributo.
Art. 24
5. Partecipazione.
Istigazione
1Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.
2Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre nella pena prevista per il tentativo di questo crimine.
Art. 25
Complicità
Chiunque aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto è punito con pena attenuata.
Art. 26
Partecipazione a un reato speciale
Se la punibilità è giustificata o aggravata da uno speciale obbligo dell'autore, il compartecipe che non sia vincolato a tale obbligo è punito con pena attenuata.
Art. 27
Circostanze personali
Si tiene conto delle speciali relazioni, qualità e circostanze personali che aggravano, attenuano o escludono la punibilità solo per l'autore o il compartecipe a cui si riferiscono.
Art. 28
6. Punibilità dei mass media
1Se un reato è commesso mediante pubblicazione in un mezzo di comunicazione sociale e consumato per effetto della pubblicazione, solo l'autore dell'opera è punito, fatte salve le disposizioni che seguono.
2Qualora l'autore dell'opera non possa essere individuato o non possa essere tradotto davanti a un tribunale svizzero, è punito il redattore responsabile giusta l'articolo 322bis. In sua mancanza, è punita giusta il medesimo articolo la persona responsabile della pubblicazione.
3Qualora la pubblicazione sia avvenuta all'insaputa o contro la volontà dell'autore dell'opera, è punito come autore del reato il redattore o, in sua mancanza, la persona responsabile della pubblicazione.
4Non soggiace a pena il resoconto veritiero di deliberazioni pubbliche e di comunicazioni ufficiali di un'autorità.
Art. 28a
Tutela delle fonti
1Non possono essere inflitte pene né presi provvedimenti processuali coercitivi nei confronti di persone che si occupano professionalmente della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico nonché nei confronti dei loro ausiliari, se rifiutano di testimoniare sull'identità dell'autore dell'opera o su contenuto e fonti delle informazioni.
2Il capoverso 1 non si applica se il giudica accerta che:
- a.
- la testimonianza è necessaria per preservare da un pericolo imminente la vita o l'integrità fisica di una persona; oppure
- b.1
- senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 111-113 o su un altro crimine punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni, oppure su un reato ai sensi degli articoli 187, 189-191, 197 capoverso 4, 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies del presente Codice, come pure ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 19512 sugli stupefacenti, o non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.
1 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1159; FF 2012 6761).
2 RS812.121
Art. 29
7. Rapporti di rappresentanza
Se fonda o aggrava la punibilità, la violazione di un dovere particolare che incombe unicamente alla persona giuridica, alla società o alla ditta individuale1 è imputata a una persona fisica allorquando essa agisce:
- a.
- in qualità di organo o membro di un organo di una persona giuridica;
- b.
- in qualità di socio;
- c.
- in qualità di collaboratore di una persona giuridica, di una società o di una ditta individuale2 nella quale esercita competenze decisionali autonome nel proprio settore di attività;
- d.
- in qualità di dirigente effettivo senza essere organo, membro di un organo, socio o collaboratore.
Art. 30
8. Querela della parte lesa.
Diritto di querela
1Se un reato è punibile solo a querela di parte, chiunque ne è stato leso può chiedere che l'autore sia punito.
2Se la persona lesa non ha l'esercizio dei diritti civili, il diritto di querela spetta al suo rappresentante legale. Se essa si trova sotto tutela o curatela generale, il diritto di querela spetta anche all'autorità di protezione degli adulti.1
3La persona lesa minorenne o sotto curatela generale può anch'essa presentare la querela se è capace di discernimento.2
4Se la persona lesa muore senza avere presentato querela né avere espressamente rinunciato a presentarla, il diritto di querela passa a ognuno dei suoi congiunti.
5Se l'avente diritto ha espressamente rinunciato a presentare la querela, la rinuncia è definitiva.
1 Nuovo testo del per. giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
2 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 31
Termine
Il diritto di querela si estingue in tre mesi. Il termine decorre dal giorno in cui l'avente diritto ha conosciuto l'identità dell'autore del reato.
Art. 32
Indivisibilità
Quando l'avente diritto presenta querela contro uno dei compartecipi al reato, tutti i compartecipi devono essere perseguiti.
Art. 33
Desistenza
1Il querelante può desistere dalla querela finché non sia stata pronunciata la sentenza cantonale di seconda istanza.
2Chi ha desistito dalla querela non può più riproporla.
3La desistenza dalla querela contro uno degli imputati vale per tutti.
4Essa non vale per l'imputato che vi si opponga.
Titolo terzo: Delle pene e delle misure
Capo primo: Delle pene
Sezione 1: Della pena pecuniaria e della pena detentiva
Art. 34
1. Pena pecuniaria.
Commisurazione
1Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.1 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore.
2Di regola un'aliquota giornaliera ammonta almeno a 30 franchi e al massimo a 3000 franchi. Eccezionalmente, se la situazione personale ed economica dell'autore lo richiede, può essere ridotta fino a 10 franchi. Il giudice ne fissa l'importo secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.2
3Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni necessarie per la determinazione dell'aliquota giornaliera.
4Il numero e l'importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella sentenza.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
2 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Art. 35
Esazione
1L'autorità d'esecuzione fissa al condannato un termine da uno a sei mesi per il pagamento.1 Può ordinare il pagamento rateale e, a richiesta, prorogare i termini.
2Se vi è fondato sospetto che il condannato si sottrarrà all'esazione, l'autorità d'esecuzione può esigere il pagamento immediato o la prestazione di garanzie.
3Se il condannato non paga la pena pecuniaria nei termini fissati, l'autorità d'esecuzione ordina l'esecuzione per debiti qualora il provvedimento appaia efficace.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Art. 36
Pena detentiva sostitutiva
1Se il condannato non paga la pena pecuniaria e quest'ultima non può essere riscossa in via esecutiva (art. 35 cpv. 3), la pena pecuniaria è sostituita da una pena detentiva. Un'aliquota giornaliera corrisponde a un giorno di pena detentiva. La pena detentiva sostitutiva si estingue con il pagamento a posteriori della pena pecuniaria.
2Se la pena pecuniaria è stata inflitta da un'autorità amministrativa, il giudice decide sulla pena detentiva sostitutiva.
1 Abrogati dal n. I 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), con effetto 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Art. 37 a 39
2. …
1 Abrogati dal n. I 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), con effetto 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Art. 40
3. Pena detentiva.
Durata
1La durata minima della pena detentiva è di tre giorni; rimane salva una pena detentiva più breve pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 36) o di una multa (art. 106) non pagate.
2La durata massima della pena detentiva è di venti anni. La pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Art. 41
Pena detentiva in luogo della pena pecuniaria
1Il giudice può pronunciare una pena detentiva invece di una pena pecuniaria se:
- a.
- una pena detentiva appare giustificata per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti; o
- b.
- una pena pecuniaria non potrà verosimilmente essere eseguita.
2Il giudice deve motivare in modo circostanziato la scelta della pena detentiva.
3Rimane salva la pena detentiva pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria non pagata (art. 36).
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Sezione 2: Della condizionale
Art. 42
1. Pene con la condizionale
1Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.1
2Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.2
3La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui.
4Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell'articolo 106.3
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
2 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
3 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Art. 43
2. Pena detentiva con condizionale parziale1
1Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.2
2La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena.
3La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte da eseguire.3
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
2 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
3 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Art. 44
3. Disposizioni comuni.
Periodo di prova
1Se il giudice sospende del tutto o in parte l'esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni.
2Per la durata del periodo di prova, il giudice può ordinare un'assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.
3Il giudice spiega al condannato l'importanza e le conseguenze della sospensione condizionale.
Art. 45
Successo del periodo di prova
Se il condannato supera con successo il periodo di prova, la pena sospesa non è più eseguita.
Art. 46
Insuccesso del periodo di prova
1Se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch'egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Se la pena di cui è revocata la sospensione condizionale e la nuova pena sono dello stesso genere, il giudice pronuncia una pena unica in applicazione analogica dell'articolo 49.1
2Se non vi è d'attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la durata del periodo di prova prorogato, può ordinare un'assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga decorre dal giorno in cui è stata ordinata.
3Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto decide anche sulla revoca.
4Se il condannato si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l'articolo 95 capoversi 3-5.
5La revoca non può più essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del periodo di prova.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Sezione 3: Della commisurazione della pena
Art. 47
1. Principio
1Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.
2La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.
Art. 48
2. Attenuazione della pena.
Circostanze attenuanti
Il giudice attenua la pena se:
- a.
- l'autore ha agito:
- 1.
- per motivi onorevoli,
- 2.
- in stato di grave angustia,
- 3.
- sotto l'impressione d'una grave minaccia,
- 4.
- ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o da cui dipendeva;
- b.
- l'autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima;
- c.
- l'autore ha agito cedendo a una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione;
- d.
- l'autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui;
- e.
- la pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha tenuto buona condotta.
Art. 48a
Effetti
Art. 49
3. Concorso di reati
1Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
Art. 50
4. Obbligo di motivazione
Se la sentenza dev'essere motivata, il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione.
Art. 51
5. Computo del carcere preventivo
Il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell'ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento. Un giorno di carcere corrisponde a un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria.1
1 Nuovo testo del per. giusta il n. I 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Sezione 4: Dell'impunità e della sospensione del procedimento
Art. 52
1. Motivi d'impunità.
Punizione priva di senso1
L'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
Art. 53
Riparazione
Se l'autore ha risarcito il danno o ha intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per riparare al torto da lui causato, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione qualora:
- a.
- le condizioni per la sospensione condizionale della pena siano adempiute (art. 42); e
- b.
- l'interesse del pubblico e del danneggiato all'attuazione del procedimento penale sia di scarsa importanza.
Art. 54
Autore duramente colpito
Se l'autore è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto che una pena risulterebbe inappropriata, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.
Art. 55
2. Disposizioni comuni
1Se le condizioni dell'impunità sono adempiute, il giudice prescinde dalla revoca della sospensione condizionale o, in caso di liberazione condizionale, dal ripristino dell'esecuzione.
2I Cantoni designano organi della giustizia penale quali autorità competenti ai sensi degli articoli 52, 53 e 54.
Art. 55a
3. Sospensione del procedimento.
Coniuge, partner registrato o partner convivente quale vittima 2
1In caso di lesioni semplici (art. 123 n. 2 cpv. 3-5), vie di fatto reiterate (art. 126 cpv. 2 lett. b, bbis e c), minaccia (art. 180 cpv. 2) e coazione (art. 181), il pubblico ministero e il giudice possono sospendere il procedimento se:3
- a.4
- la vittima è:
- 1.
- il coniuge o il coniuge divorziato dell'autore e il fatto è stato commesso durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio, o
- 2.
- il partner registrato o l'ex partner registrato dell'autore e il fatto è stato commesso durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento, o
- 3.
- il partner convivente, eterosessuale o omosessuale, o l'ex partner convivente dell'autore e il fatto è stato commesso durante la convivenza o nell'anno successivo alla separazione; e
- b.
- la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede o acconsente alla domanda dell'autorità competente.
2Il procedimento viene ripreso se la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale revoca il suo consenso, per scritto o verbalmente, entro sei mesi dalla sospensione. 5
3Qualora il consenso non sia revocato, il pubblico ministero e il giudice dispongono l'abbandono del procedimento. 6
1 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
2 Nuovo testo giusta l'art. 37 n. 1 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1°gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
3 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
4 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
5 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
6 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
7 Abrogato dal n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Capo secondo: Delle misure
Sezione 1: Delle misure terapeutiche e dell'internamento
Art. 56
1. Principi
1Una misura deve essere ordinata se:
- a.
- la sola pena non è atta a impedire il rischio che l'autore commetta altri reati;
- b.
- sussiste un bisogno di trattamento dell'autore o la sicurezza pubblica lo esige; e
- c.
- le condizioni previste negli articoli 59-61, 63 o 64 sono adempiute.
2La misura può essere pronunciata se la connessa ingerenza nei diritti della personalità dell'autore non sia sproporzionata rispetto alla probabilità e gravità di nuovi reati.
3Per ordinare una misura prevista negli articoli 59-61, 63 e 64, come pure in caso di modifica della sanzione secondo l'articolo 65, il giudice si fonda su una perizia. La perizia verte su:
- a.
- la necessità e le prospettive di successo di un trattamento dell'autore;
- b.
- il genere e la probabilità di eventuali altri reati; e
- c.
- la possibilità di eseguire la misura.
4Se l'autore ha commesso un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, la perizia dev'essere effettuata da un esperto che non abbia né curato né assistito in altro modo l'autore.
4bisSe entra in linea di conto l'internamento a vita di cui all'articolo 64 capoverso 1bis, il giudice, per ordinarlo, si fonda sulle perizie di almeno due periti esperti e reciprocamente indipendenti che non hanno né curato né assistito in altro modo l'autore.1
5Di regola il giudice ordina una misura soltanto se è disponibile un'istituzione adeguata.
6La misura i cui presupposti non siano più adempiuti dev'essere soppressa.
1 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).
Art. 56a
Concorso di misure
Art. 57
Relazione tra le misure e le pene
1Se sono adempiute le condizioni sia per una pena sia per una misura, il tribunale ordina entrambe le sanzioni.
2Le misure di cui agli articoli 59-61 vanno eseguite prima della pena detentiva pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione condizionale o della liberazione condizionale. Parimenti, le misure ripristinate secondo l'articolo 62a vanno eseguite prima della pena unica pronunciata congiuntamente.
3La privazione della libertà connessa alla misura è computata nella pena.
Art. 58
Esecuzione
2Le istituzioni terapeutiche ai sensi degli articoli 59-61 devono essere separate dai penitenziari.
1 Abrogato dal n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Art. 59
2. Misure terapeutiche stazionarie.
Trattamento di turbe psichiche
1Se l'autore è affetto da grave turba psichica, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora:
- a.
- l'autore abbia commesso un crimine o un delitto in connessione con questa sua turba; e
- b.
- vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con questa sua turba.
2Il trattamento stazionario si svolge in un'appropriata istituzione psichiatrica o in un'istituzione per l'esecuzione delle misure.
3Fintanto che sussiste il pericolo che l'autore si dia alla fuga o commetta nuovi reati, il trattamento si svolge in un'istituzione chiusa. Il trattamento può svolgersi anche in un penitenziario secondo l'articolo 76 capoverso 2, sempreché il trattamento terapeutico necessario sia assicurato da personale specializzato.1
4La privazione della libertà connessa al trattamento stazionario non supera di regola i cinque anni. Se, dopo cinque anni, i presupposti per la liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e vi è da attendersi che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con la sua turba psichica, il giudice, su proposta dell'autorità d'esecuzione, può ordinare la protrazione della misura, di volta in volta per un periodo non superiore a cinque anni.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
Art. 60
Trattamento della tossicodipendenza
1Se l'autore è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora:
- a.
- l'autore abbia commesso un crimine o delitto in connessione con il suo stato di dipendenza; e
- b.
- vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato di dipendenza.
2Il giudice tiene conto della richiesta dell'autore e della sua disponibilità a sottoporsi al trattamento.
3Il trattamento si svolge in un'istituzione specializzata o, se necessario, in una clinica psichiatrica. Va adeguato alle esigenze speciali e allo sviluppo dell'autore.
4La privazione della libertà connessa al trattamento stazionario non supera di regola i tre anni. Se, dopo tre anni, i presupposti per la liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e vi è da attendersi che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato di dipendenza, il giudice, su proposta dell'autorità d'esecuzione, può ordinare, una sola volta, che la misura sia protratta per un altro anno. La privazione della libertà connessa alla misura non deve eccedere complessivamente sei anni in caso di protrazione e di ripristino dopo la liberazione condizionale.
Art. 61
Misure per i giovani adulti
1Se l'autore non aveva ancora compiuto i venticinque anni al momento del fatto ed è seriamente turbato nello sviluppo della sua personalità, il giudice può ordinarne il collocamento in un'istituzione per giovani adulti qualora:
- a.
- l'autore abbia commesso un crimine o delitto in connessione con lo sviluppo turbato della sua personalità; e
- b.
- vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con lo sviluppo turbato della sua personalità.
2Le istituzioni per giovani adulti sono separate dagli altri stabilimenti e dalle altre istituzioni previste dal presente Codice.
3Vanno stimolate le attitudini dell'autore a vivere in modo responsabile ed esente da pene. In particolare vanno promosse la sua formazione e la sua formazione professionale continua1.
4La privazione della libertà connessa alla misura non supera di regola i quattro anni. In caso di ripristino della misura dopo la liberazione condizionale, non deve eccedere complessivamente sei anni. La misura dev'essere soppressa al più tardi quando il collocato ha compiuto i trent'anni.
5Se l'autore è stato condannato anche per un reato commesso prima dei diciott'anni, la misura può essere eseguita in un'istituzione per adolescenti.
1 Nuova espr. giusta il n. 11 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 62
Liberazione condizionale
1L'autore è liberato condizionalmente dall'esecuzione stazionaria della misura appena il suo stato giustifichi che gli sia data la possibilità di essere messo alla prova in libertà.
2Il periodo di prova è di uno a cinque anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui all'articolo 59 e di uno a tre anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61.
3Durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente può essere obbligato a sottoporsi a trattamento ambulatoriale. Per la durata del periodo di prova, l'autorità d'esecuzione può ordinare un'assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.
4Se, alla scadenza del periodo di prova, appare necessario proseguire con il trattamento ambulatoriale, l'assistenza riabilitativa o le norme di condotta, al fine di ovviare al rischio che il liberato condizionalmente commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato, il giudice, su proposta dell'autorità d'esecuzione, può ordinare la protrazione del periodo di prova:
- a.
- di volta in volta da uno a cinque anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui all'articolo 59;
- b.
- da uno a tre anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61.
5Il periodo di prova dopo la liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61 non deve eccedere complessivamente sei anni.
6Se l'autore ha commesso un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, il periodo di prova può essere prorogato finquando appaia necessario per impedire nuovi reati dello stesso genere.
Art. 62a
Insuccesso del periodo di prova
1Se, durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente commette un reato mostrando così che permane il rischio cui doveva ovviare la misura, il giudice competente per giudicare il nuovo reato può, dopo aver sentito l'autorità d'esecuzione:
- a.
- ordinare il ripristino dell'esecuzione;
- b.
- sopprimere la misura e, sempreché ne siano adempiute le condizioni, ordinare una nuova misura; o
- c.
- sopprimere la misura e, sempreché ne siano adempiute le condizioni, ordinare l'esecuzione di una pena detentiva.
2Se, in base al nuovo reato, risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di una pena detentiva senza condizionale e questa pena viene ad aggiungersi a quella sospesa a favore della misura, il giudice fissa una pena unica in applicazione dell'articolo 49.
3Se, in base al comportamento durante il periodo di prova, vi è seriamente da attendersi che il liberato condizionalmente possa commettere un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, il giudice che ha ordinato la misura può ordinarne il ripristino su proposta dell'autorità d'esecuzione.
4La durata massima dell'esecuzione ripristinata è di cinque anni per la misura di cui all'articolo 59 e di due anni per le misure di cui agli articoli 60 e 61.
5Se prescinde dal ripristino dell'esecuzione o da una nuova misura, il giudice può:
- a.
- ammonire il liberato condizionalmente;
- b.
- ordinare un trattamento ambulatoriale o un'assistenza riabilitativa;
- c.
- impartire norme di condotta; e
- d.
- prorogare il periodo di prova da uno a cinque anni in caso di misura secondo l'articolo 59 e da uno a tre anni in caso di misura secondo gli articoli 60 o 61.
6Se il liberato condizionalmente si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l'articolo 95 capoversi 3-5.
Art. 62b
Liberazione definitiva
1Il liberato condizionalmente che ha superato con successo il periodo di prova è liberato definitivamente.
2L'autore è liberato definitivamente se è stata raggiunta la durata massima di una misura di cui agli articoli 60 o 61 e risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale.
3Se la privazione della libertà connessa alla misura è inferiore alla durata della pena detentiva sospesa, la pena residua non viene più eseguita.
Art. 62c
Soppressione della misura
1La misura è soppressa se:
- a.
- la sua esecuzione o prosecuzione non ha prospettive di successo; o
- b.
- è stata raggiunta la durata massima secondo gli articoli 60 e 61 e non risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale; oppure
- c.
- non esiste o non esiste più un'istituzione adeguata.
2Se la privazione della libertà connessa alla misura è inferiore alla durata della pena detentiva sospesa, la pena residua viene eseguita. Se riguardo a quest'ultima risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale o per la sospensione condizionale, l'esecuzione è sospesa.
3Invece dell'esecuzione della pena il giudice può ordinare un'altra misura se vi è da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato.
4Se all'atto della soppressione della misura ordinata per un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1 vi è seriamente da attendersi che l'autore commetta nuovi reati di questo genere, il giudice può ordinare l'internamento su proposta dell'autorità di esecuzione.
5Se all'atto della soppressione della misura ritiene opportuna una misura di protezione degli adulti, l'autorità competente ne avvisa l'autorità di protezione degli adulti.1
6Il giudice può inoltre sopprimere una misura terapeutica stazionaria, prima o dopo la sua esecuzione, e ordinare in sua vece un'altra misura terapeutica stazionaria se vi è da attendersi che con questa nuova misura si potrà manifestamente ovviare meglio al rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato.
1 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 62d
Esame della liberazione e della soppressione
1L'autorità competente esamina d'ufficio o a richiesta se e quando l'autore debba essere liberato condizionalmente dall'esecuzione della misura o la misura debba essere soppressa. Decide in merito almeno una volta all'anno. Sente dapprima il collocato e chiede previamente una relazione alla direzione dell'istituzione d'esecuzione.
2Se l'autore ha commesso un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, l'autorità competente decide fondandosi sulla perizia di un esperto indipendente e dopo aver sentito una commissione composta di rappresentanti delle autorità preposte al procedimento penale, delle autorità d'esecuzione nonché della psichiatria. L'esperto e i rappresentanti della psichiatria non devono aver curato né assistito in altro modo l'autore.
Art. 63
3. Trattamento ambulatoriale.
Condizioni e esecuzione
1Se l'autore è affetto da una grave turba psichica, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può, invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale qualora:
- a.
- l'autore abbia commesso un reato in connessione con questo suo stato; e
- b.
- vi sia da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato.
2Per consentire il trattamento ambulatoriale e tener conto del genere di trattamento, il giudice può sospendere l'esecuzione di una pena detentiva senza condizionale e pronunciata contemporaneamente, di una pena detentiva dichiarata esecutiva in seguito a revoca nonché di una pena residua divenuta esecutiva in seguito a ripristino dell'esecuzione. Per la durata del trattamento può ordinare un'assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.
3L'autorità competente può disporre che l'autore venga temporaneamente sottoposto a trattamento stazionario, se necessario per dare inizio al trattamento ambulatoriale. Il trattamento stazionario non deve complessivamente durare più di due mesi.
4Di regola, il trattamento ambulatoriale non può durare più di cinque anni. Se, trascorsa la durata massima, risulta necessaria una protrazione per ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti connessi alla sua turba psichica, il giudice può di volta in volta protrarre il trattamento da uno a cinque anni su proposta dell'autorità d'esecuzione.
Art. 63a
Soppressione della misura
1L'autorità competente esamina almeno una volta all'anno se il trattamento ambulatoriale debba essere continuato o soppresso. Sente dapprima l'autore e chiede previamente una relazione al terapeuta.
2Il trattamento ambulatoriale è soppresso dall'autorità competente se:
- a.
- si è concluso con successo;
- b.
- la sua prosecuzione non ha prospettive di successo; o
- c.
- è stata raggiunta la durata massima legale, ove si tratti di trattamento di alcolizzati, tossicomani o farmacodipendenti.
3Se, durante il trattamento ambulatoriale, l'autore commette un reato e mostra così che il trattamento non permette verosimilmente di rimuovere il rischio ch'egli commetta nuovi reati in connessione con il suo stato, il trattamento infruttuoso è soppresso dal giudice competente per giudicare il nuovo reato.
4Se l'autore si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l'articolo 95 capoversi 3-5.
Art. 63b
Esecuzione della pena detentiva sospesa
1Se il trattamento ambulatoriale si è concluso con successo, la pena detentiva sospesa non viene più eseguita.
2Se il trattamento ambulatoriale è soppresso per mancanza di prospettive di successo (art. 63a cpv. 2 lett. b), per raggiungimento della durata massima legale (art. 63a cpv. 2 lett. c) o perché infruttuoso (art. 63a cpv. 3), la pena detentiva sospesa viene eseguita.
3Se il trattamento ambulatoriale in regime di libertà si rivela pericoloso per terzi, la pena detentiva sospesa viene eseguita e il trattamento ambulatoriale continua durante l'esecuzione della medesima.
4Il giudice decide in qual misura la privazione della libertà connessa al trattamento ambulatoriale è computata nella pena. Se riguardo alla pena residua risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale o per la sospensione condizionale, sospende l'esecuzione.
5Invece dell'esecuzione della pena il giudice può ordinare una misura terapeutica stazionaria secondo gli articoli 59-61 se vi è da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato.
Art. 64
4. Internamento.
Condizioni e esecuzione
1Il giudice ordina l'internamento se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una violenza carnale, una rapina, una presa d'ostaggio, un incendio, un'esposizione a pericolo della vita altrui o un altro reato passibile di una pena detentiva massima di cinque o più anni, con il quale ha gravemente pregiudicato o voluto pregiudicare l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona, e se:1
- a.
- in base alle caratteristiche della personalità dell'autore, nonché in base alle circostanze in cui fu commesso il reato e vi è seriamente da attendersi che costui commetta nuovi reati di questo genere; o
- b.
- in base a una turba psichica di notevole gravità, permanente o di lunga durata, con cui aveva connessione il reato, vi è seriamente da attendersi che l'autore commetta nuovi reati di questo genere e che una misura secondo l'articolo 59 non abbia prospettive di successo.
1bisIl giudice ordina l'internamento a vita se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una rapina, una violenza carnale, una coazione sessuale, un sequestro di persona o un rapimento, una presa d'ostaggio, una sparizione forzata, una tratta di esseri umani, un genocidio, un crimine contro l'umanità o un crimine di guerra (titolo dodicesimoter) e se sono adempite le condizioni seguenti:2
- a.
- con il crimine l'autore ha pregiudicato o voluto pregiudicare in modo particolarmente grave l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona;
- b.
- è altamente probabile che l'autore commetta di nuovo uno di questi crimini;
- c.
- l'autore è considerato durevolmente refrattario alla terapia, poiché il trattamento non ha prospettive di successo a lungo termine.3
2L'esecuzione dell'internamento è differita fintanto che l'autore sconta una pena detentiva. Non sono applicabili le disposizioni in materia di liberazione condizionale dalla pena detentiva (art. 86-88).4
3Se già nel corso dell'esecuzione della pena detentiva vi è da attendersi che l'autore supererà con successo il periodo di prova in libertà, il giudice dispone la liberazione condizionale dalla pena detentiva al più presto per il giorno in cui l'autore avrà scontato i due terzi della pena detentiva o quindici anni se la pena detentiva è a vita. È competente il giudice che ha ordinato l'internamento. Per il resto è applicabile l'articolo 64a.5
4L'internamento è eseguito in un'istituzione per l'esecuzione delle misure o in un penitenziario secondo l'articolo 76 capoverso 2. La sicurezza pubblica dev'essere garantita. Per quanto necessario, l'interessato fruisce di assistenza psichiatrica.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
2 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. 2 al DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4687; FF 2014 417).
3 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
Art. 64a
Fine dell'interna-mento e liberazione
1L'autore è liberato condizionalmente dall'internamento secondo l'articolo 64 capoverso 1 appena vi è da attendersi ch'egli supererà con successo il periodo di prova in libertà.1 Il periodo di prova è di due a cinque anni. Per la durata del periodo di prova può essere ordinata un'assistenza riabilitativa e possono essere impartite norme di condotta.
2Se alla scadenza del periodo di prova appare necessario proseguire l'assistenza riabilitativa o le norme di condotta per ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi reati ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, il giudice, su proposta dell'autorità d'esecuzione, può di volta in volta protrarre il periodo di prova da due a cinque anni.
3Se, in base al comportamento durante il periodo di prova, vi è seriamente da attendersi che il liberato condizionalmente possa commettere nuovi reati ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, il giudice ordina il ripristino dell'internamento su proposta dell'autorità d'esecuzione.
4Se il liberato condizionalmente si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l'articolo 95 capoversi 3-5.
5Se il liberato condizionalmente ha superato con successo il periodo di prova, la liberazione diventa definitiva.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).
Art. 64b
Esame della liberazione
1L'autorità competente esamina d'ufficio o su richiesta:
- a.
- almeno una volta all'anno, e la prima volta dopo due anni, se e quando l'autore possa essere liberato condizionalmente dall'internamento (art. 64a cpv. 1);
- b.
- almeno ogni due anni, e la prima volta prima che abbia inizio l'internamento, se sono adempiute le condizioni per un trattamento terapeutico stazionario e se deve essere presentata una richiesta in tal senso al giudice competente (art. 65 cpv. 1).
2L'autorità competente prende una decisione secondo il capoverso 1:
- a.
- fondandosi su un rapporto della direzione dell'istituto;
- b.
- fondandosi su una perizia di un esperto indipendente ai sensi dell'articolo 56 capoverso 4;
- c.
- dopo aver sentito una commissione ai sensi dell'articolo 62d capoverso 2;
- d.
- dopo aver sentito l'autore.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
Art. 64c
Esame della liberazione dall'internamento a vita e liberazione condizionale
1In caso di internamento a vita secondo l'articolo 64 capoverso 1bis, l'autorità competente esamina, d'ufficio o su richiesta, se vi sono nuove conoscenze scientifiche che permettano di prevedere che l'autore possa essere curato in modo da non costituire più un pericolo per la collettività. Essa decide fondandosi sul rapporto della commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita.
2Se conclude che l'autore può essere curato, l'autorità competente gli propone un trattamento. Tale trattamento si svolge in un'istituzione chiusa. Le disposizioni in materia di esecuzione dell'internamento a vita restano applicabili fino alla soppressione dell'internamento secondo il capoverso 3.
3Se il trattamento dimostra che la pericolosità dell'autore è diminuita in maniera considerevole e può essere ridotta al punto che costui non costituisca più un pericolo per la collettività, il giudice sopprime l'internamento a vita e ordina che sia eseguita in un'istituzione chiusa una misura terapeutica stazionaria secondo gli articoli 59-61.
4Il giudice può liberare condizionalmente l'autore dall'internamento a vita se costui non costituisce più un pericolo per la collettività per età avanzata, grave malattia o altro motivo. La liberazione condizionale è retta dall'articolo 64a.
5La soppressione dell'internamento a vita e la liberazione condizionale competono al giudice che ha ordinato l'internamento a vita. Egli decide fondandosi sulle perizie di almeno due periti esperti e reciprocamente indipendenti che non hanno né curato né assistito in altro modo l'autore.
6I capoversi 1 e 2 si applicano anche durante l'esecuzione della pena detentiva che precede l'internamento a vita. La soppressione dell'internamento a vita secondo il capoverso 3 è possibile al più presto quando l'autore ha espiato due terzi della pena o quindici anni di pena detentiva a vita.
1 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).
Art. 65
5. Modifica della sanzione
1Se, prima o durante l'esecuzione della pena detentiva o dell'internamento secondo l'articolo 64 capoverso 1, le condizioni per una misura terapeutica stazionaria risultano adempiute, il giudice può ordinare questa misura a posteriori.1 È competente il giudice che ha pronunciato la pena o ordinato l'internamento. L'esecuzione della pena residua è sospesa.
2Se, durante l'esecuzione della pena detentiva, sulla base di nuovi fatti o mezzi di prova, risulta che le condizioni per un internamento sono adempiute e sussistevano già al momento della condanna, senza che il giudice ne potesse essere a conoscenza, il giudice può ordinare l'internamento a posteriori. La competenza e la procedura sono rette dalle norme applicabili alla revisione.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).
2 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
Sezione 2: Delle altre misure
Art. 66
1. Cauzione preventiva
1Se vi è il rischio che chi ha proferito la minaccia di commettere un crimine o un delitto lo compia effettivamente, o se chi è già stato condannato per un crimine o un delitto manifesta l'intenzione determinata di ripeterlo, il giudice, a richiesta della persona minacciata, può esigere da lui la promessa di non commetterlo e obbligarlo a prestare adeguata cauzione.
2Se egli si rifiuta di promettere o non presta per malvolere la cauzione entro il termine fissato, il giudice può costringervelo con la carcerazione. La carcerazione non può durare oltre due mesi. È scontata come una pena detentiva di breve durata (art. 791).
3Se egli commette il crimine o il delitto nel termine di due anni dal giorno in cui prestò la cauzione, questa è devoluta allo Stato. In caso diverso gli è restituita.
1 Questo art. è abrogato (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Art. 66a
1a. Espulsione.
a. Espulsione obbligatoria
1Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall'entità della pena inflitta:
- a.
- omicidio intenzionale (art. 111), assassinio (art. 112), omicidio passionale (art. 113), istigazione e aiuto al suicidio (art. 115), interruzione punibile della gravidanza (art. 118 cpv. 1 e 2);
- b.
- lesioni personali gravi (art. 122), mutilazione di organi genitali femminili (art. 124 cpv. 1), abbandono (art. 127), esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129), aggressione (art. 134);
- c.
- appropriazione indebita qualificata (art. 138 n. 2), furto qualificato (art. 139 n. 2 e 3), rapina (art. 140), truffa per mestiere (art. 146 cpv. 2), abuso per mestiere di un impianto per l'elaborazione di dati (art. 147 cpv. 2), abuso per mestiere di carte-chèques o di credito (art. 148 cpv. 2), estorsione qualificata (art. 156 n. 2-4), usura per mestiere (art. 157 n. 2), ricettazione per mestiere (art. 160 n. 2);
- d.
- furto (art. 139) in combinazione con violazione di domicilio (art. 186);
- e.
- truffa (art. 146 cpv. 1) a un'assicurazione sociale o all'aiuto sociale, ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale (art. 148a cpv. 1);
- f.
- truffa (art. 146 cpv. 1), truffa in materia di prestazioni e di tasse (art. 14 cpv. 1, 2 e 4 della LF del 22 mar. 19742 sul diritto penale amministrativo) o frode fiscale, appropriazione indebita d'imposte alla fonte o un altro reato nell'ambito dei tributi di diritto pubblico per il quale è comminata una pena massima di uno o più anni;
- g.
- matrimonio forzato, unione domestica registrata forzata (art. 181a), tratta di esseri umani (art. 182), sequestro di persona e rapimento (art. 183), sequestro di persona e rapimento qualificati (art. 184), presa d'ostaggio (art. 185);
- h.3
- atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), promovimento della prostituzione (art. 195), pornografia (art. 197 cpv. 4 secondo periodo);
- i.
- incendio intenzionale (art. 221 cpv. 1 e 2), esplosione intenzionale (art. 223 n. 1, primo comma), uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 224 cpv. 1), uso intenzionale senza fine delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 225 cpv. 1), fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi (art. 226), pericolo dovuto all'energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti (art. 226bis), atti preparatori punibili (art. 226ter), inondazione, franamento cagionati intenzionalmente (art. 227 n. 1, primo comma), danneggiamento intenzionale d'impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione (art. 228 n. 1, primo comma);
- j.
- pericoli causati intenzionalmente da organismi geneticamente modificati o patogeni (art. 230bis cpv. 1), propagazione intenzionale di malattie dell'uomo (art. 231 n. 1), inquinamento intenzionale di acque potabili (art. 234 cpv. 1);
- k.
- perturbamento qualificato della circolazione pubblica (art. 237 n. 1, secondo comma), perturbamento intenzionale del servizio ferroviario (art. 238 cpv. 1);
- l.
- atti preparatori punibili (art. 260bis cpv. 1 e 3), partecipazione o sostegno a un'organizzazione criminale (art. 260ter), messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260quater), finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies);
- m.
- genocidio (art. 264), crimini contro l'umanità (art. 264a), gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 19494 (art. 264c), altri crimini di guerra (art. 264d-264h);
- n.
- infrazione intenzionale all'articolo 116 capoverso 3 o 118 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 20055 sugli stranieri;
- o.
- infrazione all'articolo 19 capoverso 2 o 20 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 19516 sugli stupefacenti (LStup).
2Il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciare l'espulsione se questa costituirebbe per lo straniero un grave caso di rigore personale e l'interesse pubblico all'espulsione non prevale sull'interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene in ogni modo conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.
3Il giudice può inoltre rinunciare a pronunciare l'espulsione se il fatto è stato commesso per legittima difesa discolpante (art. 16 cpv. 1) o in stato di necessità discolpante (art. 18 cpv. 1).
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).
2 RS313.0
3 Correzione della CdR dell'AF del 28 nov. 2017, pubblicata il 12 dic. 2017, concerne soltanto il testo francese (RU 2017 7257).
4 RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
5 RS 142.20
6 RS 812.121
Art. 66abis
b. Espulsione non obbligatoria
Il giudice può espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo straniero condannato a una pena o nei confronti del quale è pronunciata una misura ai sensi degli articoli 59-61 o 64 per un crimine o un delitto non previsto nell'articolo 66a.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).
Art. 66b
c. Disposizioni comuni.
Recidiva
1Se commette un nuovo reato che adempie le condizioni dell'espulsione secondo l'articolo 66a, la persona nei confronti della quale è già stata ordinata l'espulsione è condannata a una nuova espulsione della durata di venti anni.
2L'espulsione può essere pronunciata a vita se il condannato commette il nuovo reato mentre ha ancora effetto l'espulsione per il reato precedente.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).
Art. 66c
d. Momento dell'esecuzione
1L'espulsione ha effetto dal passaggio in giudicato della sentenza.
2Prima dell'espulsione devono essere eseguite le pene o parti di pena senza condizionale e le misure privative della libertà.
3L'espulsione è eseguita appena il condannato sia liberato condizionalmente o definitivamente dall'esecuzione della pena o della misura oppure appena la misura privativa della libertà sia soppressa, se non deve essere eseguita una pena residua o se non è ordinata un'altra misura privativa della libertà.
4Se la persona nei confronti della quale è stata ordinata l'espulsione è trasferita nel suo Paese d'origine per l'esecuzione della pena o della misura, l'espulsione è considerata eseguita al momento del trasferimento.
5La durata dell'espulsione decorre dal giorno in cui il condannato ha lasciato la Svizzera.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).
Art. 66d
e. Sospensione dell'esecuzione dell'espulsione obbligatoria
1L'esecuzione dell'espulsione obbligatoria di cui all'articolo 66a può essere sospesa soltanto se:2
- a.
- l'interessato è un rifugiato riconosciuto dalla Svizzera che, in seguito all'espulsione, sarebbe minacciato nella vita o nella libertà a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o delle sue opinioni politiche; fanno eccezione i rifugiati che, conformemente all'articolo 5 capoverso 2 della legge del 26 giugno 19983 sull'asilo, non possono far valere il divieto di respingimento;
- b.
- altre norme imperative del diritto internazionale vi si oppongono.
2Nel prendere la sua decisione, l'autorità cantonale competente presume che l'espulsione verso uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro ai sensi dell'articolo 6a capoverso 2 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo non viola l'articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).
2 La correzione della CdR dell'AF del 21 giu. 2017, pubblicata l'11 lug. 2017 concerne solamente il testo francese (RU 2017 3695).
3 RS142.31
Art. 67
2. Interdizione di esercitare unʼattività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate.
a. Interdizione di esercitare unʼattività, condizioni
1Se alcuno, nell'esercizio di unʼattività professionale o extraprofessionale organizzata, ha commesso un crimine o un delitto per il quale è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi e sussiste il rischio che abusi della sua attività per commettere altri crimini o delitti, il giudice può interdirgli in tutto o in parte lʼesercizio di tale attività o di altre attività analoghe per un tempo da sei mesi a cinque anni.2
2Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro un minorenne o contro unʼaltra persona particolarmente vulnerabile e sussiste il rischio che commetta altri reati analoghi nellʼesercizio di unʼattività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni o con altre persone particolarmente vulnerabili, il giudice può interdirgli lʼesercizio di tale attività per un tempo da uno a dieci anni.
2bisIl giudice può pronunciare l'interdizione di cui al capoverso 2 a vita, se vi è da attendersi che una durata di dieci anni non sia sufficiente a garantire che l'autore non costituisca più un pericolo. Su proposta dell'autorità di esecuzione, il giudice può prorogare di volta in volta di cinque anni al massimo l'interdizione di durata determinata di cui al capoverso 2, se è necessario per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti analoghi a quelli che hanno determinato l'interdizione.3
3Se ad alcuno è stata inflitta una pena o una delle misure di cui agli articoli 59-61, 63 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice a vita l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni:
- a.
- tratta di esseri umani (art. 182), se il reato è stato commesso a scopo di sfruttamento sessuale e la vittima è minorenne;
- b.
- atti sessuali con fanciulli (art. 187), atti sessuali con persone dipendenti (art. 188) o atti sessuali con minorenni contro rimunerazione (art. 196);
- c.
- coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192), sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193), esibizionismo (art. 194), promovimento della prostituzione (art. 195) o molestie sessuali (art. 198), se la vittima è minorenne;
- d.
- pornografia (art. 197):
- 1.
- secondo l'articolo 197 capoverso 1 o 3,
- 2.
- secondo l'articolo 197 capoverso 4 o 5, se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali con minorenni.4
4Se ad alcuno è stata inflitta una pena o una delle misure di cui agli articoli 59-61, 63 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice a vita l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con maggiorenni particolarmente vulnerabili nonché l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata nel settore sanitario implicante un contatto diretto con i pazienti:
- a.
- tratta di esseri umani (art. 182) a scopo di sfruttamento ses-suale, coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192), sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193), esibizionismo (art. 194), promovimento della prostituzione (art. 195) o molestie sessuali (art. 198), se la vittima è:
- 1.
- un maggiorenne particolarmente vulnerabile,
- 2.
- un maggiorenne non particolarmente vulnerabile, ma inetto a resistere, incapace di discernimento o non in grado di opporre resistenza a causa di una dipendenza fisica o psichica;
- b.
- pornografia (art. 197 cpv. 2 primo per., 4 o 5), se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su:
- 1.
- atti sessuali con maggiorenni particolarmente vulnerabili,
- 2.
- atti sessuali con maggiorenni non particolarmente vulnerabili, ma inetti a resistere, incapaci di discernimento o non in grado di opporre resistenza a causa di una dipendenza fisica o psichica.5
4bisNei casi di esigua gravità, il giudice può, a titolo eccezionale, prescindere dalla pronuncia di un'interdizione di esercitare un'attività secondo il capoverso 3 o 4, se non appare necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi reati analoghi a quelli che hanno determinato l'interdizione. Il giudice non può tuttavia prescindere dalla pronuncia di un'interdizione di esercitare un'attività:
- a.
- in caso di tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189), violenza sessuale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191) o promovimento della prostituzione (art. 195); oppure
- b.
- se l'autore è considerato pedofilo secondo i criteri di classificazione internazionalmente riconosciuti.6
5Se all'autore è inflitta nel medesimo procedimento una pena o misura per aver commesso più reati, il giudice stabilisce quale parte della pena o quale misura è inflitta per un reato passibile dellʼinterdizione di esercitare unʼattività. Tale parte della pena, la misura e il reato sono determinanti per stabilire se pronunciare un'interdizione di esercitare un'attività secondo il capoverso 1, 2, 2bis, 3 o 4. Le parti di pena inflitte per più reati passibili di interdizione sono addizionate. È possibile pronunciare più interdizioni di esercitare un'attività.7
6Il giudice può ordinare un'assistenza riabilitativa per la durata dell'interdizione.8
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
2 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
3 Introdotto dal n. I 1 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell'art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803; FF 2016 5509).
4 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell'art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803; FF 2016 5509).
5 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell'art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803; FF 2016 5509).
6 Introdotto dal n. I 1 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell'art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803; FF 2016 5509).
7 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell'art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803; FF 2016 5509).
8 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell'art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803; FF 2016 5509).
9 Abrogato dal n. I 1 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell'art. 123c Cost), con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803; FF 2016 5509).
Art. 67a
Contenuto e portata
1Sono considerate attività professionali ai sensi dellʼarticolo 67 le attività svolte nellʼesercizio, a titolo principale o accessorio, di una professione, di unʼindustria o di un commercio. Sono considerate attività extraprofessionali organizzate le attività svolte senza scopo di lucro o senza prevalente scopo di lucro nellʼambito di unʼassociazione o di unʼaltra organizzazione.
2Lʼinterdizione ai sensi dellʼarticolo 67 vieta allʼautore di esercitare attività a titolo indipendente o in veste di organo di una persona giuridica o di una società commerciale, nonché di mandatario o rappresentante di terzi, come pure di farle esercitare da una persona sottoposta alle sue istruzioni.
3Se sussiste il rischio che lʼautore abusi della sua attività per commettere reati anche se sottoposto alle istruzioni e al controllo di un superiore o di un sorvegliante, lʼinterdizione verte sulla totalità dellʼattività considerata.
4Le interdizioni di cui allʼarticolo 67 capoversi 3 e 4 vertono sempre sulla totalità dellʼattività considerata.
5Sono considerate attività implicanti un contatto regolare con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili:
- a.
- le attività esercitate specificamente a contatto diretto con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili, segnatamente:
- 1.
- l'insegnamento,
- 2.
- l'educazione e la consulenza,
- 3.
- l'assistenza e la sorveglianza,
- 4.
- la cura,
- 5.
- gli esami e i trattamenti di natura fisica,
- 6.
- gli esami e i trattamenti di natura psicologica,
- 7.
- la ristorazione,
- 8.
- il trasporto,
- 9.
- la vendita e il prestito diretti di oggetti destinati specificamente ai minorenni o ad altre persone particolarmente vulnerabili, nonché l'attività di intermediario diretto in tale vendita o prestito, se essa rappresenta l'attività principale della persona in questione;
- b.
- altre attività, esercitate soprattutto o regolarmente in istituti che offrono servizi di cui alla lettera a; sono eccettuate le attività per le quali è certo che, a causa della loro ubicazione o del loro orario, non possono implicare alcun contatto con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili.2
6Sono considerate particolarmente vulnerabili le persone che, a causa dell'età, di una malattia o di una deficienza fisica, mentale o psichica di lunga durata, dipendono dall'aiuto di terzi nelle attività della vita quotidiana o nella determinazione della loro esistenza.3
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
2 Introdotto dal n. I 1 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell'art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803; FF 2016 5509).
3 Introdotto dal n. I 1 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell'art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803; FF 2016 5509).
Art. 67b
b. Divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate
1Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro una o più persone determinate o contro i membri di un gruppo determinato e sussiste il rischio che commetta altri crimini o delitti nel caso in cui abbia contatti con tali persone, il giudice può pronunciare nei suoi confronti un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate per un tempo di cinque anni al massimo.
2Pronunciando il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate il giudice può vietare allʼautore di:
- a.
- mettersi in contatto, direttamente o tramite terzi, con una o più persone determinate o con i membri di un gruppo determinato, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, impiegarle, alloggiarle, formarle, sorvegliarle, curarle o frequentarle in altro modo;
- b.
- avvicinarsi a una determinata persona o accedere a un perimetro determinato attorno alla sua abitazione;
- c.
- trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri.
3Per eseguire il divieto, lʼautorità competente può impiegare apparecchi tecnici fissati sullʼautore. Tali apparecchi possono servire in particolare a localizzare lʼautore.
4Il giudice può ordinare unʼassistenza riabilitativa per la durata del divieto.
5Se necessario per trattenere lʼautore dal commettere nuovi crimini o delitti contro un minorenne o una persona particolarmente vulnerabile, su proposta dellʼautorità di esecuzione il giudice può prorogare il divieto di volta in volta per cinque anni al massimo.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
Art. 67c
c. Disposizioni comuni.
Esecuzione dellʼinterdizione o del divieto
1Lʼinterdizione o il divieto ha effetto dal giorno in cui la sentenza passa in giudicato.
2La durata dellʼesecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà (art. 59-61 e 64) non è computata nella durata dellʼinterdizione o del divieto.
3Se lʼautore non ha superato il periodo di prova, con conseguente revoca della sospensione condizionale della pena detentiva ovvero ripristino di una pena o di una misura, la durata dellʼinterdizione o del divieto si conta soltanto dal giorno della liberazione condizionale o definitiva ovvero da quello in cui la sanzione è stata soppressa o condonata.
4Se lʼautore ha superato con successo il periodo di prova, lʼautorità competente decide se lʼinterdizione di cui allʼarticolo 67 capoverso 1 o il divieto di cui allʼarticolo 67b debbano essere attenuati quanto a durata e contenuto oppure soppressi.
5Lʼautore può chiedere allʼautorità competente di ridurre la durata o attenuare il contenuto di unʼinterdizione o di un divieto oppure di sopprimerli:
- a.
- dopo almeno due anni di esecuzione, nel caso di unʼinterdizione di cui allʼarticolo 67 capoverso 1 o di un divieto di cui allʼarticolo 67b;
- b.
- trascorsa la metà della durata dellʼinterdizione, ma dopo almeno tre anni di esecuzione, nel caso di unʼinterdizione di durata determinata di cui allʼarticolo 67 capoverso 2;
- c.2
- ...
- d.3
- dopo almeno dieci anni di esecuzione, nel caso di un'interdizione a vita di cui all'articolo 67 capoverso 2bis.
6Nei casi di cui al capoverso 4 o 5, lʼautorità competente sopprime lʼinterdizione o il divieto se non vi è da temere che lʼautore commetta altri crimini o delitti nellʼesercizio dellʼattività in questione o nel caso in cui abbia contatti con determinate persone o con i membri di un gruppo determinato e se lʼautore ha, per quanto si potesse ragionevolmente pretendere, risarcito il danno da lui causato.
6bisLe interdizioni pronunciate secondo l'articolo 67 capoverso 3 o 4 non possono essere soppresse.4
7Se il condannato disattende unʼinterdizione di esercitare unʼattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate o si sottrae allʼassistenza riabilitativa connessa o se tale assistenza si rivela inattuabile o non più necessaria, lʼautorità competente ne riferisce al giudice o alle autorità di esecuzione. Il giudice o lʼautorità di esecuzione può porre fine allʼassistenza riabilitativa o disporne una nuova.
7bisL'autorità di esecuzione può ordinare l'assistenza riabilitativa per l'intera durata dell'interdizione di esercitare un'attività o del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate.5
8Se il condannato si sottrae allʼassistenza riabilitativa durante un periodo di prova, è applicabile lʼarticolo 95 capoversi 4 e 5.
9Se, durante il periodo di prova, il condannato disattende un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, sono applicabili l'articolo 294 e le disposizioni sulla revoca della sospensione condizionale della pena, nonché sul ripristino dell'esecuzione della pena o della misura.6
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
2 Abrogata dal n. I 1 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell'art. 123c Cost), con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803; FF 2016 5509).
3 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell'art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803; FF 2016 5509).
4 Introdotto dal n. I 1 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell'art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803; FF 2016 5509).
5 Introdotto dal n. I 1 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell'art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803; FF 2016 5509).
6 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Art. 67d
Modifica o pronuncia a posteriori di unʼinterdizione o di un divieto
1Se durante lʼesecuzione di unʼinterdizione di esercitare unʼattività o di un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate si constata che lʼautore adempie le condizioni per unʼestensione dellʼinterdizione o del divieto o per unʼinterdizione o un divieto aggiuntivi, il giudice può ordinarli a posteriori su proposta dellʼautorità di esecuzione.
2Se durante lʼesecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà si constata che lʼautore adempie le condizioni per unʼinterdizione di cui allʼarticolo 67 capoverso 1 o 2 oppure per un divieto di cui allʼarticolo 67b, il giudice può ordinarli a posteriori su proposta dellʼautorità di esecuzione.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
Art. 67e
3. Divieto di condurre
Se l'autore ha utilizzato un veicolo a motore per commettere un crimine o un delitto e sussiste il rischio di un ulteriore abuso, il giudice può ordinare congiuntamente a una pena o a una misura secondo gli articoli 59-64 il ritiro della licenza di allievo conducente o della licenza di condurre per una durata da un mese a cinque anni.
1 Originario art. 67b.
Art. 67f
1 Privo d'oggetto giusta il n. IV 1 della della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Art. 68
4. Pubblicazione della sentenza
1Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona lesa o dell'avente diritto di querela lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di condanna sia resa pubblica a spese del condannato.
2Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona assolta o scagionata lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di assoluzione o la decisione di abbandono del procedimento sia resa pubblica a spese dello Stato o del denunciante.
3La pubblicazione nell'interesse della persona lesa, dell'avente diritto di querela o della persona assolta o scagionata avviene soltanto a loro richiesta.
4Il giudice fissa le modalità e l'estensione della pubblicazione.
Art. 69
5. Confisca
a. Confisca di oggetti pericolosi
1Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.
2Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.
Art. 70
b. Confisca di valori patrimoniali.
Principi
1Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
Art. 71
Risarcimenti
1Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2.
2Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell'interessato.
3In vista dell'esecuzione del risarcimento, l'autorità inquirente può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell'interessato. Il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell'ambito dell'esecuzione forzata.
Art. 72
Confisca di valori patrimoniali di una organizzazione criminale
Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un'organizzazione criminale (art. 260ter) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.
Art. 73
6. Assegnamenti al danneggiato
1Se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un'assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall'autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all'importo del risarcimento o dell'indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione:
- a.
- la pena pecuniaria o la multa pagata dal condannato;
- b.
- gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese;
- c.
- le pretese di risarcimento;
- d.
- l'importo della cauzione preventiva prestata.
2Il giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito.
3I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per il caso in cui gli assegnamenti non fossero possibili già nella sentenza penale.
Titolo quarto: Dell'esecuzione delle pene detentive e delle misure privative della libertà
Art. 74
1. Principi dell'esecuzione
La dignità umana del detenuto o collocato dev'essere rispettata. I diritti di costui possono essere limitati soltanto nella misura in cui la privazione della libertà e la convivenza nell'istituzione d'esecuzione lo richiedano.
Art. 75
2. Esecuzione delle pene detentive.
Principi
1L'esecuzione della pena deve promuovere il comportamento sociale del detenuto, in particolare la sua capacità a vivere esente da pena. Essa deve corrispondere per quanto possibile alle condizioni generali di vita, garantire assistenza al detenuto, ovviare alle conseguenze nocive della privazione della libertà e tenere conto adeguatamente della protezione della collettività, del personale incaricato dell'esecuzione e degli altri detenuti.
3Il regolamento del penitenziario prevede l'allestimento di un piano di esecuzione con il detenuto. Il piano contiene in particolare indicazioni sugli aiuti offerti, sulle possibilità di lavoro, di formazione e formazione continua2, sulla riparazione del danno, sulle relazioni con il mondo esterno e sulla preparazione alla vita in libertà.
4Il detenuto deve partecipare attivamente agli sforzi di risocializzazione e alla preparazione della liberazione.
5Va tenuto conto delle preoccupazioni e delle esigenze dei detenuti d'ambo i sessi.
6Se il detenuto è liberato condizionalmente o definitivamente e risulta a posteriori che all'atto della liberazione esisteva contro di lui un'altra sentenza esecutiva di condanna a una pena detentiva, quest'ultima non viene più eseguita qualora:
- a.
- essa non sia stata eseguita simultaneamente all'altra pena detentiva per un motivo addebitabile alle autorità d'esecuzione;
- b.
- il detenuto potesse presumere in buona fede che all'atto della liberazione non sarebbe esistita contro di lui alcun'altra sentenza esecutiva di condanna a una pena detentiva; e
- c.
- l'esecuzione medesima compromettesse il reinserimento sociale del detenuto.
1 Abrogato dal n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
2 Nuova espr. giusta il n. 11 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 75a
Misure particolari di sicurezza
1La commissione di cui all'articolo 62d capoverso 2 valuta la pericolosità pubblica dell'autore in vista del suo trasferimento in un penitenziario aperto, nonché in vista dell'autorizzazione di un regime aperto, se:
- a.
- l'autore ha commesso un crimine di cui all'articolo 64 capoverso 1; e
- b.
- l'autorità di esecuzione non è in grado di valutare con certezza la pericolosità pubblica del detenuto.
2Per regime aperto si intende un'espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l'autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale.
3La pericolosità pubblica è presunta quando vi è il pericolo che il detenuto si dia alla fuga e commetta nuovi reati atti a pregiudicare gravemente l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
Art. 76
Luogo dell'esecuzione
1Le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto.
2Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è il pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati.
Art. 77
Esecuzione ordinaria
Di regola, il detenuto trascorre nel penitenziario il tempo di lavoro e di riposo e il tempo libero.
Art. 77a
Lavoro e alloggio esterni
1La pena detentiva una cui parte, ma di regola almeno la metà, è già stata scontata è eseguita in forma di lavoro esterno se non vi è da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o commetta nuovi reati.
2In regime di lavoro esterno il detenuto lavora fuori del penitenziario e trascorre le ore di tempo libero e di riposo nel penitenziario. Il passaggio a questa forma d'esecuzione avviene di regola dopo un adeguato periodo di permanenza in un penitenziario aperto o nel reparto aperto di un penitenziario chiuso. Sono considerati lavori fuori del penitenziario anche i lavori domestici e la cura dei figli.
3Se il detenuto si comporta correttamente nel lavoro esterno, l'esecuzione ulteriore avviene in forma di alloggio e lavoro esterni. In tal caso il detenuto alloggia e lavora fuori del penitenziario, ma rimane sottoposto all'autorità di esecuzione.
Art. 77b
Semiprigionia
1A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se:
- a.
- non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; e
- b.
- il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana.
- 2Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od occupazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero.
3Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo, purché il condannato sia debitamente assistito.
4Se il condannato non adempie più le condizioni dell'autorizzazione o se, nonostante diffida, non sconta la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Art. 78
Segregazione cellulare
La segregazione cellulare, in forma di isolamento ininterrotto dagli altri detenuti, può essere ordinata soltanto:
- a.
- all'inizio della pena e al fine di avviare l'esecuzione, per un periodo di non oltre una settimana;
- b.
- a tutela del detenuto o di terzi;
- c.
- come sanzione disciplinare.
Art. 79
1 Abrogato dal n. I 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), con effetto 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Art. 79a
Lavoro di pubblica utilità
1Se non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati, a sua richiesta possono essere eseguite in forma di lavoro di pubblica utilità:
- a.
- una pena detentiva non superiore a sei mesi;
- b.
- una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi; o
- c.
- una pena pecuniaria o una multa.
- 2Le pene detentive sostitutive non possono essere eseguite in forma di lavoro di pubblica utilità.
3Il lavoro di pubblica utilità deve essere prestato a favore di istituzioni sociali, opere di interesse pubblico o persone bisognose. È prestato gratuitamente.
4Quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un giorno di pena detentiva, a un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria o, per le contravvenzioni, a un giorno di pena detentiva sostitutiva.
5L'autorità d'esecuzione fissa al condannato un termine di due anni al massimo per prestare il lavoro di pubblica utilità. Nel caso di una multa il termine è di un anno al massimo.
6Se, nonostante diffida, il condannato non presta il lavoro di pubblica utilità conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità d'esecuzione o nel termine fissato, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia o si procede all'esazione della pena pecuniaria o della multa.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Art. 79b
Sorveglianza elettronica
1A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica):
- a.
- per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o
- b.
- in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi.
2L'autorità d'esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se:
- a.
- non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati;
- b.
- il condannato dispone di un alloggio fisso;
- c.
- il condannato svolge un lavoro, una formazione o un'occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività;
- d.
- gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e
- e.
- il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui.
3Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l'autorità d'esecuzione può porre fine all'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Art. 80
Deroghe alle forme d'esecuzione
1Alle norme in materia di esecuzione può essere derogato a favore del detenuto:
- a.
- qualora il suo stato di salute lo richieda;
- b.
- in caso di gravidanza, parto e puerperio;
- c.
- per permettere a madri detenute di tenere con sé i loro infanti, se nell'interesse anche del bambino medesimo.
2Se la pena non è scontata in un penitenziario bensì in un'altra istituzione appropriata, il detenuto ne sottostà ai regolamenti, salvo disposizione contraria dell'autorità d'esecuzione.
Art. 81
Lavoro
Art. 82
Formazione e formazione continua
Al detenuto idoneo deve per quanto possibile essere data la possibilità di acquisire una formazione e una formazione continua corrispondenti alle sue capacità.
Art. 83
Retribuzione
1Il detenuto riceve per il suo lavoro una retribuzione corrispondente alle sue prestazioni e adeguata alle circostanze.
2Mentre sconta la pena, il detenuto può disporre liberamente soltanto di una parte della retribuzione. La parte restante è accantonata quale somma destinata a far fronte ai primi tempi dopo la liberazione. La retribuzione non può essere né pignorata né sequestrata né inclusa in una massa fallimentare. È nulla ogni sua cessione o costituzione in pegno.
3Per la partecipazione a misure di formazione o formazione professionale continua che il piano d'esecuzione prevede in luogo del lavoro il detenuto riceve un congruo compenso.
Art. 84
Relazioni con il mondo esterno
1Il detenuto ha il diritto di ricevere visite e di mantenere contatti con persone all'esterno del penitenziario. Dev'essergli agevolato il contatto con persone a lui vicine.
2Tali contatti possono essere sottoposti a controllo e, per salvaguardare la disciplina e la sicurezza nel penitenziario, essere limitati o vietati. Le visite non possono essere sorvegliate all'insaputa degli interessati. Rimangono salvi i provvedimenti processuali ordinati per assicurare un procedimento penale.
3Gli assistenti spirituali, i medici, gli avvocati, i notai e i tutori nonché le persone con funzioni analoghe possono essere autorizzati a comunicare liberamente con i detenuti nei limiti dell'ordinamento generale del penitenziario.
4I contatti con i difensori sono consentiti. Le visite dei difensori possono essere sorvegliate, ma i colloqui non possono essere ascoltati. La corrispondenza nonché gli scritti degli avvocati non possono essere esaminati quanto al contenuto. In caso di abuso, i rapporti tra detenuto e avvocati possono essere vietati dall'autorità competente.
5I rapporti con le autorità di vigilanza non possono essere controllati.
6Al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle relazioni con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita libera o per ragioni particolari, sempreché il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non vi si opponga e purché non vi sia il rischio che si dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati.
6bisAi criminali internati a vita non sono concessi congedi o altre forme di regime penitenziario aperto durante l'esecuzione della pena che precede l'internamento a vita.1
7Rimangono salvi l'articolo 36 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 19632 sulle relazioni consolari e le altre norme di diritto internazionale pubblico concernenti le visite e la corrispondenza, vincolanti per la Svizzera.
1 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).
2 RS 0.191.02
Art. 85
Controlli e ispezioni
1Gli effetti personali e gli alloggi dei detenuti possono essere perquisiti per tutelare l'ordine e la sicurezza nel penitenziario.
2Il detenuto sospettato di celare su di sé o nel suo corpo oggetti vietati può essere sottoposto a un esame corporale. L'esame è effettuato da una persona dello stesso sesso. Se implica una svestizione, non può essere eseguito in presenza di altri detenuti. L'esame all'interno del corpo è effettuato da un medico o da personale medico.
Art. 86
Liberazione condizionale
a. Concessione
1Quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.
2L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito.
3Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno.
4Quando il detenuto ha scontato la metà della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente può, a titolo eccezionale, liberarlo condizionalmente qualora circostanze straordinarie inerenti alla persona del detenuto lo giustifichino.
5In caso di pena detentiva a vita, la liberazione condizionale secondo il capoverso 1 è possibile al più presto dopo quindici anni; quella secondo il capoverso 4, dopo dieci.
Art. 87
b. Periodo di prova
1Al liberato condizionalmente è imposto un periodo di prova di durata corrispondente al resto della pena. Tale periodo non può però essere inferiore a un anno né superiore a cinque.
2Per la durata del periodo di prova, l'autorità d'esecuzione ordina di regola un'assistenza riabilitativa. Può inoltre impartire norme di condotta.
3Se la liberazione condizionale è stata concessa per una pena detentiva inflitta per un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1 e se alla scadenza del periodo di prova appare necessario proseguire con l'assistenza riabilitativa o le norme di condotta per ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi reati dello stesso genere, il giudice, su proposta dell'autorità d'esecuzione, può di volta in volta ordinare la protrazione dell'assistenza riabilitativa o delle norme di condotta per un periodo da uno a cinque anni o ordinare nuove norme di condotta per questo periodo. In questo caso, non è possibile il ripristino dell'esecuzione della pena secondo l'articolo 95 capoverso 5.
Art. 88
c. Successo del periodo di prova
Se il liberato condizionalmente ha superato con successo il periodo di prova, la liberazione diventa definitiva.
Art. 89
d. Insuccesso del periodo di prova
1Se, durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente commette un crimine o un delitto, il giudice competente per giudicare il nuovo reato ordina il ripristino dell'esecuzione.
2Se, nonostante il crimine o il delitto commesso durante il periodo di prova, non vi è da attendersi che il condannato commetta nuovi reati, il giudice rinuncia al ripristino dell'esecuzione. Può ammonire il condannato e prorogare il periodo di prova della metà al massimo della durata stabilita inizialmente dall'autorità competente. Se subentra al termine del periodo di prova, la proroga decorre a partire dal giorno in cui è stata ordinata. Le disposizioni sull'assistenza riabilitativa e sulle nome di condotta (art. 93-95) sono applicabili.
3Se il liberato condizionalmente si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l'articolo 95 capoversi 3-5.
4Il ripristino dell'esecuzione non può più essere ordinato trascorsi tre anni dalla fine del periodo di prova.
5Il carcere preventivo sofferto durante la procedura di ripristino dell'esecuzione è computato nel resto della pena.
6Se in seguito al nuovo reato risultano adempiute le condizioni per una pena detentiva senza condizionale e tale pena è in concorso con il resto della pena divenuta esecutiva a motivo della revoca, il giudice pronuncia una pena unica in applicazione dell'articolo 49. Alla pena unica sono nuovamente applicabili le norme della liberazione condizionale. Se deve essere eseguito soltanto il resto della pena è applicabile l'articolo 86 capoversi 1-4.
7Se il resto di una pena divenuta esecutiva in seguito a una decisione di ripristino dell'esecuzione è in concorso con una delle misure previste negli articoli 59-61, è applicabile l'articolo 57 capoversi 2 e 3.
Art. 90
3. Esecuzione di misure
1Nell'esecuzione di una misura secondo gli articoli 59-61 il collocato può essere ininterrottamente separato dagli altri collocati soltanto se tale segregazione è indispensabile:
- a.
- come misura terapeutica temporanea;
- b.
- a tutela del collocato medesimo o di terzi;
- c.
- come sanzione disciplinare.
2All'inizio dell'esecuzione della misura è allestito un piano di esecuzione insieme con il collocato o il suo rappresentante legale. Il piano contiene in particolare indicazioni sul trattamento della turba psichica, della dipendenza o dell'alterazione caratteriale del collocato nonché sul come evitare che terzi siano esposti a pericolo.
2bisLe misure di cui agli articoli 59-61 e 64 possono essere eseguite in forma di lavoro e alloggio esterni se vi sono fondate probabilità che ciò contribuisca in modo determinante a realizzare lo scopo della misura e purché non vi sia il pericolo che il collocato si dia alla fuga o commetta nuovi reati. L'articolo 77a capoversi 2 e 3 si applica per analogia.1
3Il collocato abile al lavoro è tenuto a lavorare per quanto il trattamento o le cure stazionari lo richiedano o consentano. Gli articoli 81-83 si applicano per analogia.
4Le relazioni con il mondo esterno sono rette per analogia dall'articolo 84, sempreché ragioni inerenti al trattamento stazionario non richiedano restrizioni ulteriori.
4bisAl trasferimento in un penitenziario aperto e all'autorizzazione di un regime aperto si applica per analogia l'articolo 75a.2
4terDurante l'internamento a vita non sono concessi congedi o altre forme di regime penitenziario aperto.3
5Controlli e perquisizioni sono retti per analogia dall'articolo 85.
1 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
2 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
3 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).
Art. 91
4. Disposizioni comuni.
Diritto disciplinare
1Ai detenuti e collocati che contravvengono colpevolmente alle prescrizioni dell'esecuzione penale o al piano d'esecuzione possono essere inflitte sanzioni disciplinari.
2Le sanzioni disciplinari sono:
- a.
- l'ammonizione;
- b.
- la revoca temporanea o limitazione del diritto di disporre di mezzi finanziari, dell'occupazione del tempo libero o dei contatti con l'esterno;
- c.1
- la multa;
- d.2
- l'arresto quale ulteriore restrizione alla libertà.
3Per l'esecuzione delle pene e delle misure i Cantoni emanano disposizioni disciplinari. Tali disposizioni definiscono gli elementi costitutivi delle infrazioni disciplinari, determinano le sanzioni disciplinari e la loro commisurazione e disciplinano la procedura.
1 Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
2 Originaria lett. c.
Art. 92
Interruzione dell'esecuzione
L'esecuzione di pene e misure può essere interrotta per gravi motivi.
Art. 92a
Diritto d'informazione
1La vittima e i congiunti della vittima ai sensi dell'articolo 1 capoversi 1 e 2 della legge federale del 23 marzo 20072 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV), nonché i terzi, per quanto essi abbiano un interesse degno di protezione, possono chiedere, presentando domanda scritta, che l'autorità d'esecuzione li informi:
- a.
- del momento in cui ha inizio la pena o la misura a carico del condannato, dell'istituzione d'esecuzione, della forma dell'esecuzione per quanto diverga dall'esecuzione ordinaria, dell'interruzione dell'esecuzione, del regime aperto (art. 75a cpv. 2), della liberazione condizionale o definitiva, nonché del ripristino dell'esecuzione della pena o della misura;
- b.
- senza indugio, di un'eventuale fuga del condannato e della fine della stessa.
2L'autorità d'esecuzione decide in merito alla domanda dopo aver sentito il condannato.
3Può rifiutarsi di informare o revocare una precedente decisione in tal senso soltanto se prevalgono interessi legittimi del condannato.
4Se accoglie la domanda, l'autorità d'esecuzione rende attento l'avente diritto all'informazione in merito al carattere confidenziale delle informazioni comunicate. Le persone che hanno diritto all'aiuto alle vittime secondo la LAV non sono vincolate alla riservatezza nei confronti dei consulenti di un consultorio ai sensi dell'articolo 9 LAV.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 26 set. 2014 sul diritto d'informazione delle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1623; FF 2014 833 855). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
2 RS 312.5
Titolo quinto: Dell'assistenza riabilitativa, delle norme di condotta e dell'assistenza sociale volontaria
Art. 93
Assistenza riabilitativa
1L'assistenza riabilitativa è intesa a preservare l'assistito dalla recidiva, promuovendone l'integrazione sociale. L'autorità competente in merito presta e procura l'aiuto sociale e specializzato necessario a tal fine.
2Gli operatori dell'assistenza riabilitativa sono tenuti al segreto su quanto apprendono nell'esercizio delle loro funzioni. Possono comunicare a terzi informazioni sulle condizioni personali degli assistiti soltanto con il consenso scritto di questi ultimi o dell'autorità competente per l'assistenza riabilitativa.
3Le autorità della giustizia penale possono chiedere all'autorità competente per l'assistenza riabilitativa una relazione sul comportamento degli assistiti.
Art. 94
Norme di condotta
Le norme di condotta che il giudice o l'autorità preposta all'esecuzione delle pene può impartire al condannato per il periodo di prova concernono in particolare l'esercizio di una professione, la dimora, la guida di un veicolo a motore, la riparazione del danno nonché la cura medica e psicologica.
Art. 95
Disposizioni comuni
1Prima di decidere circa lʼassistenza riabilitativa e le norme di condotta, il giudice e lʼautorità preposta allʼesecuzione delle pene possono chiedere una relazione allʼautorità cui competono lʼassistenza medesima, il controllo delle norme di condotta o lʼesecuzione dellʼinterdizione di esercitare unʼattività o del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate.1 L'interessato può esprimere il proprio parere in merito. Le sue osservazioni discordanti vanno menzionate nella relazione.
2L'assistenza riabilitativa e le norme di condotta devono essere disposte e motivate nella sentenza o nella decisione.
3Se il condannato si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta o se esse si rivelano inattuabili o non più necessarie, l'autorità competente ne riferisce al giudice o alle autorità preposte all'esecuzione delle pene.
4Il giudice o l'autorità preposta all'esecuzione delle pene può, nei casi previsti dal capoverso 3:
- a.
- prorogare della metà la durata del periodo di prova;
- b.
- por fine all'assistenza riabilitativa o riorganizzarla;
- c.
- modificare o abrogare le norme di condotta o impartirne di nuove.
5Nei casi previsti dal capoverso 3, il giudice può revocare la sospensione condizionale della pena detentiva o ordinare il ripristino dell'esecuzione della pena o della misura qualora vi sia seriamente d'attendersi che il condannato commetterà nuovi reati.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
Art. 96
Assistenza sociale volontaria
Per la durata del procedimento penale e dell'esecuzione della pena i Cantoni assicurano un'assistenza sociale cui gli interessati possono far capo volontariamente.
Titolo sesto: Della prescrizione
Art. 97
1. Prescrizione dell'azione penale.
Termini
1L'azione penale si prescrive:
- a.
- in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;
- b.
- in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;
- c.
- in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni;
- d.
- in 7 anni, se la pena massima comminata è un'altra pena.1
2In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e persone dipendenti (art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 195 e 197 capoverso 3 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni.2
3Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.
4In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti (art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111-113, 122, 182, 189-191 e 195 diretti contro persone minori di sedici anni, la prescrizione dell'azione penale è retta dai capoversi 1-3 se il reato è stato commesso prima dell'entrata in vigore della modifica del 5 ottobre 20013 e il relativo termine di prescrizione non è ancora scaduto a tale data.4
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 21 giu. 2013 (Prolungamento dei termini di prescrizione dell'azione penale), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4417; FF 2012 8119).
2 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1159; FF 2012 6761).
3 HYPERLINK "http://www.bk.admin.ch/ch/i/as/2002/2993.pdf"
4 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero il Prot. facoltativo del 25 mag. 2000 alla Conv. sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, in vigore dal 1° dic. 2006 (RU 2006 5437; FF 2005 2513).
Art. 98
Decorrenza
La prescrizione decorre:
- a.
- dal giorno in cui l'autore ha commesso il reato;
- b.
- se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto;
- c.
- se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione.
Art. 99
2. Prescrizione della pena.
Termini
1La pena si prescrive:
- a.
- in trent'anni, se si tratta di una pena detentiva a vita;
- b.
- in venticinque anni, se si tratta di una pena detentiva di dieci o più anni;
- c.
- in venti anni, se si tratta di una pena detentiva da cinque a meno di dieci anni;
- d.
- in quindici anni, se si tratta di una pena detentiva di oltre un anno ma inferiore a cinque anni;
- e.
- in cinque anni, se si tratta di un'altra pena.
2Il termine di prescrizione di una pena detentiva è sospeso:
- a.
- durante l'esecuzione ininterrotta di questa pena o di un'altra pena detentiva o misura eseguita immediatamente prima;
- b.
- nel caso di liberazione condizionale, durante il tempo di prova.
Art. 100
Decorrenza
La prescrizione decorre dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata. In caso di sospensione condizionale della pena o di previa esecuzione di una misura, decorre dal giorno in cui è ordinata l'esecuzione della pena.
Art. 101
3. Imprescrittibilità
1Sono imprescrittibili:
- a.
- il genocidio (art. 264);
- b.
- i crimini contro l'umanità (art. 264a cpv. 1 e 2);
- c.
- i crimini di guerra (art. 264c cpv. 1-3, 264d cpv. 1 e 2, 264e cpv. 1 e 2, 264f, 264g cpv. 1 e 2 e 264h);
- d.
- i crimini che, come mezzi d'estorsione o coazione, mettono o minacciano di mettere in pericolo la vita e l'integrità fisica di molte persone, segnatamente con l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o una presa d'ostaggio;1
- e.2
- gli atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1), la coazione sessuale (art. 189), la violenza carnale (art. 190), gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), gli atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192 cpv. 1) e lo sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 cpv. 1), se commessi su fanciulli minori di 12 anni.
2Il giudice può attenuare la pena nel caso in cui l'azione penale fosse caduta in prescrizione in applicazione degli articoli 97 e 98.
3I capoversi 1 lettere a, c e d e 2 si applicano se il 1° gennaio 1983 l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera b si applica se al momento dell'entrata in vigore della modifica del 18 giugno 2010 della presente legge l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera e si applica se il 30 novembre 2008 l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente.34
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
2 Introdotta dal n. I 1 della LF del 15 giu. 2012 (Imprescrittibilità dei reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5951; FF 2011 5393).
3 Per. introdotto dal n. I 1 della LF del 15 giu. 2012 (Imprescrittibilità dei reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5951; FF 2011 5393).
4 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
Titolo settimo: Della responsabilità dell'impresa
Art. 102
Punibilità
1Se in un'impresa, nell'esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un crimine o un delitto che, per carente organizzazione interna, non può essere ascritto a una persona fisica determinata, il crimine o il delitto è ascritto all'impresa. In questo caso l'impresa è punita con la multa fino a cinque milioni di franchi.
2Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies capoverso 1 o 322octies, l'impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato.1
3Il giudice determina la multa in particolare in funzione della gravità del reato, della gravità delle lacune organizzative e del danno provocato, nonché della capacità economica dell'impresa.
4Sono considerate imprese ai sensi del presente articolo:
- a.
- le persone giuridiche di diritto privato;
- b.
- le persone giuridiche di diritto pubblico, eccettuati gli enti territoriali;
- c.
- le società;
- d.
- le ditte individuali2.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 set. 2015 (Disposizioni penali sulla corruzione), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1287; FF 2014 3099).
2 Ora: imprese individuali.
Art. 102a
1 Abrogato dal n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Parte seconda: Delle contravvenzioni
Art. 103
Definizione
Sono contravvenzioni i reati cui è comminata la multa.
Art. 104
Applicabilità delle disposizioni della parte prima
Le disposizioni della parte prima del presente Codice si applicano anche alle contravvenzioni, con le modifiche qui appresso.
Art. 105
Inapplicabilità o applicabilità condizionale
1Le disposizioni sulla condizionale (art. 42 e 43), sull'espulsione (art. 66a‒66d) e sulla responsabilità dell'impresa (art. 102) non sono applicabili alle contravvenzioni.1
2Il tentativo e la complicità sono puniti soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.
3Le misure privative della libertà (art. 59-61 e 64), lʼinterdizione di esercitare unʼattività (art. 67), il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 67b) nonché la pubblicazione della sentenza (art. 68) sono ammessi soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.2
1 Nuovo testo giustal n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).
2 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
Art. 106
Multa
1Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi.
2In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell'autore, il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostituiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi.
3Il giudice commisura la multa e la pena detentiva sostitutiva alle condizioni dell'autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza.
4Il pagamento ulteriore della multa comporta una riduzione proporzionale della pena detentiva sostitutiva.
5Per l'esazione e la commutazione si applicano per analogia gli articoli 35 e 36 capoversi 2-5.
Art. 107
1 Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), con effetto 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Art. 108
Art. 109
Prescrizione
L'azione penale e la pena si prescrivono in tre anni.
Parte terza: Definizioni
Art. 110
1 Nuovo testo giusta l'art. 37 n. 1 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1°gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
2RU 2006 3583
1Per congiunti di una persona s'intendono il coniuge, il partner registrato, i parenti in linea retta, i fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini, i genitori adottivi, i fratelli e sorelle adottivi e i figli adottivi.1
2Per membri della comunione domestica s'intendono le persone conviventi nella medesima economia domestica.
3Per funzionari s'intendono i funzionari e impiegati di un'amministrazione pubblica e della giustizia, nonché le persone che vi occupano provvisoriamente un ufficio o un impiego o esercitano temporaneamente pubbliche funzioni.
3bisUna disposizione che si basa sul concetto di cosa è applicabile anche agli animali.2
4Per documenti s'intendono gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica nonché i segni destinati a tal fine. La registrazione su supporti d'immagini o di dati è equiparata alla forma scritta per quanto serva al medesimo scopo.
5Per documenti pubblici s'intendono i documenti emanati da membri di un'autorità, da funzionari o da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni sovrane. Non sono considerati pubblici i documenti emanati in affari di diritto civile dall'amministrazione delle imprese di carattere economico e dei monopoli dello Stato o di altre corporazioni e istituti di diritto pubblico.
6Il giorno è contato in ragione di ventiquattr'ore consecutive. Il mese e l'anno sono computati secondo il calendario comune.
7È considerato carcere preventivo ogni carcerazione ordinata nel corso del procedimento penale per i bisogni dell'istruzione, per motivi di sicurezza o in vista d'estradizione.
Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo primo: Dei reati contro la vita e l'integrità della persona
Art. 111
1. Omicidio.
Omicidio intenzionale
Chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva1 non inferiore a cinque anni, in quanto non ricorrano le condizioni previste negli articoli seguenti.
1 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 1 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Art. 112
Assassinio
Se il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, la pena è una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 113
Omicidio passionale
Se il colpevole ha agito cedendo a una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 114
Omicidio su richiesta della vittima
Chiunque, per motivi onorevoli, segnatamente per pietà, cagiona la morte di una persona a sua seria e insistente richiesta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria2.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
2 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Art. 115
Istigazione e aiuto al suicidio
Chiunque per motivi egoistici istiga alcuno al suicidio o gli presta aiuto è punito, se il suicidio è stato consumato o tentato, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria1.
1 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 3 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Art. 116
Infanticidio
La madre che, durante il parto o finché si trova sotto l'influenza del puerperio, uccide l'infante, è punita con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 246; FF 1985 II 901).
Art. 117
Omicidio colposo
Chiunque per negligenza cagiona la morte di alcuno è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 118
2. Interruzione della gravidanza.
Interruzione punibile della gravidanza
1Chiunque interrompe una gravidanza con il consenso della gestante, istiga una gestante ad interrompere la gravidanza o le presta aiuto nel farlo, senza che le condizioni dell'articolo 119 siano adempiute, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2Chiunque interrompe una gravidanza senza il consenso della gestante è punito con una pena detentiva da uno2 a dieci anni.
3La gestante che interrompe la gravidanza da sola o con l'aiuto di un terzo o partecipa altrimenti a interromperla dopo la dodicesima settimana dall'inizio dell'ultima mestruazione, senza che le condizioni dell'articolo 119 capoverso 1 siano adempiute, è punita con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
4Nei casi di cui ai capoversi 1 e 3, l'azione penale si prescrive in tre anni.3
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381 4285).
2 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 4 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002 (Prescrizione dell'azione penale), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2986; FF 2002 2416 1513).
Art. 119
Interruzione non punibile della gravidanza
1L'interruzione della gravidanza non è punibile se, in base al giudizio di un medico, è necessaria per evitare alla gestante il pericolo di un grave danno fisico o di una grave angustia psichica. Il pericolo deve essere tanto più grave quanto più avanzata è la gravidanza.
2L'interruzione della gravidanza non è nemmeno punibile se, su richiesta scritta della gestante che fa valere uno stato di angustia, è effettuata entro dodici settimane dall'inizio dell'ultima mestruazione da un medico abilitato ad esercitare la professione. Prima dell'intervento, il medico tiene personalmente un colloquio approfondito con la gestante e le fornisce tutte le informazioni utili.
3Se la gestante è incapace di discernimento è necessario il consenso del suo rappresentante legale.
4I Cantoni designano gli studi medici e gli ospedali che adempiono i requisiti necessari per praticare correttamente l'interruzione della gravidanza e per fornire una consulenza approfondita.
5Qualsiasi interruzione della gravidanza dev'essere annunciata a fini statistici all'autorità sanitaria competente, nel rispetto tuttavia dell'anonimato della donna interessata e del segreto medico.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381 4285).
Art. 120
Contravvenzioni commesse dal medico
1Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di:
- a.
- chiedere alla gestante una richiesta scritta;
- b.
- tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:
- 1.
- un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,
- 2.
- una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,
- 3.
- informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e
- c.
- assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni,
è punito con la multa2.
2È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381 4285).
2 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Art. 121
1 Abrogato dal n. I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), con effetto dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381 4285).
Art. 122
3. Lesioni personali.
Lesioni gravi
Chiunque intenzionalmente ferisce una persona mettendone in pericolo la vita,
chiunque intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, o le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso,
chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona,
è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Art. 123
Lesioni semplici
1. Chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo od alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Nei casi poco gravi il giudice può attenuare la pena (art. 48a).2
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria e il colpevole è perseguito d'ufficio,
se egli ha fatto uso di veleno, di un'arma o di un oggetto pericoloso,
se egli ha agito contro una persona incapace di difendersi o contro una persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o doveva aver cura,
se egli è il coniuge della vittima e ha agito durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio,3
se egli è il partner registrato o l'ex partner registrato della vittima e ha agito durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento,4
se egli è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l'atto sia stato commesso durante questo tempo o nell'anno successivo alla separazione.5
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
2 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
3 Comma introdotto dal il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
4 Comma. introdotto dal n. 18 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
5 Originario comma 4. Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
Art. 124
Mutilazione di organi genitali femminili
1Chiunque mutila gli organi genitali di una persona di sesso femminile, pregiudica considerevolmente e in modo permanente la loro funzione naturale o li danneggia in altro modo, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.
2È punibile anche chi commette il reato all'estero, si trova in Svizzera e non è estradato. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2575; FF 2010 4941 4967).
Art. 125
Lesioni colpose
1Chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute d'una persona è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria1.
2Se la lesione è grave, il colpevole è perseguito d'ufficio.
1 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Art. 126
Vie di fatto
1Chiunque commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle un danno al corpo o alla salute, è punito, a querela di parte, con la multa.
2Il colpevole è perseguito d'ufficio se ha agito reiteratamente:
- a.
- contro una persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o doveva aver cura;
- b.
- contro il proprio coniuge durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio; o
- bbis.1 contro il proprio partner registrato o ex partner registrato, durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento; o
- c.
- contro il proprio partner eterosessuale o omosessuale, a condizione che essi vivano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l'atto sia stato commesso durante questo tempo o nell'anno successivo alla separazione.2
1 Introdotta dal n. 18 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
2 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1989 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
Art. 127
4. Esposizione a pericolo della vita o salute altrui.
Abbandono
Chiunque espone a pericolo di morte od a grave imminente pericolo di perdita della salute una persona incapace di provvedere a se stessa e della quale egli ha la custodia o deve aver cura, ovvero l'abbandona in siffatto pericolo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
Art. 128
Omissione di soccorso
Chiunque omette di prestare soccorso a una persona da lui ferita o in imminente pericolo di morte, ancorché, secondo le circostanze, lo si potesse da lui ragionevolmente esigere,
chiunque impedisce ad un terzo di prestare soccorso o lo ostacola nell'adempimento di tale dovere,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
Art. 128bis
Falso allarme
Chiunque, cosciente della gratuità del suo atto, allarma senza motivo i servizi pubblici di sicurezza o di interesse generale, un servizio di salvataggio o di soccorso, in particolare la polizia, i pompieri o i servizi sanitari, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
Art. 129
Esposizione a pericolo della vita altrui
Chiunque mette senza scrupoli in pericolo imminente la vita altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
Art. 130 a 132
1 Abrogati dal n. I della LF del 23 giu. 1989, con effetto dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
Art. 133
Rissa
1Chiunque prende parte ad una rissa che ha per conseguenza la morte o la lesione di una persona, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2Non è punibile chi si limiti a respingere gli attacchi od a separare i contendenti.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
Art. 134
Aggressione
Chiunque prende parte ad un'aggressione, a danno di una o più persone, che ha per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria2.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
2 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 6 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Art. 135
Rappresentazione di atti di cruda violenza
1Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni che, senza avere alcun valore culturale o scientifico degno di protezione, mostrano con insistenza atti di cruda violenza verso esseri umani o animali e pertanto offendono gravemente la dignità umana, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1bisChiunque acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni secondo il capoverso 1 che mostrano atti di violenza verso esseri umani o animali, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.23
2Gli oggetti sono confiscati.
3Se il colpevole ha agito per fine di lucro, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva é cumulata una pena pecuniaria.4
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
3 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2001(Reati contro l'integrità sessuale; divieto del possesso di pornografia dura), in vigore dal 1° apr. 2002 (RU 2002 408; FF 2000 2609). Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
4 Nuove espr. del cpv. giusta il n. II 1 cpv. 7 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Art. 136
Somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute
Chiunque somministra a una persona minore di sedici anni, o le mette a disposizione per il consumo, bevande alcoliche o altre sostanze in quantità pericolose per la salute, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2559, 2009 2623; FF 2006 7879 7949).
Titolo secondo: Dei reati contro il patrimonio
Art. 137
1. Reati contro il patrimonio.
Appropriazione semplice
1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, in quanto non ricorrano le condizioni degli articoli 138-140.
2. Se il colpevole ha trovato la cosa o ne è entrato in possesso in modo indipendente dalla sua volontà,
se egli ha agito senza fine di lucro o
se il reato è stato commesso a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica,
è punito soltanto a querela di parte.
Art. 138
Appropriazione indebita
1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata,
chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
L'appropriazione indebita a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria1 se ha commesso il fatto in qualità di membro di un'autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità.
1 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 8 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Art. 139
Furto
1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere1 se fa mestiere del furto.
3. Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se2
ha perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine,
per commettere il furto si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa o,
per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.
4. Il furto a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a querela di parte.
1 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 9 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
2 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Art. 140
Rapina
1. Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.1
È punito con la stessa pena chiunque, sorpreso in flagrante reato di furto, commette uno degli atti di coazione menzionati nel comma 1 nell'intento di conservare la cosa rubata.
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno2 se, per commettere la rapina, si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa.
3. Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a due anni se ha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine, o
per il modo in cui ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.
4. La pena è una pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà.
1 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
2 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 12 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 141
Sottrazione di una cosa mobile
Chiunque, senza intenzione di appropriarsene, sottrae una cosa mobile al legittimo detentore causandogli un pregiudizio considerevole è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 141bis
Impiego illecito di valori patrimoniali
Chiunque impiega indebitamente, a profitto proprio o altrui, valori patrimoniali venuti in suo possesso in modo indipendente dalla sua volontà è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 142
Sottrazione di energia
1Chiunque sottrae indebitamente energia ad un impianto per l'utilizzazione di forze naturali, in modo particolare ad un impianto elettrico, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2Se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 143
Acquisizione illecita di dati
1Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, procura, per sé o altri, dati a lui non destinati e specialmente protetti contro il suo accesso non autorizzato, registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un modo simile, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2L'acquisizione illecita di dati a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
Art. 143bis
Accesso indebito a un sistema per l'elaborazione di dati
1Chiunque si introduce indebitamente, per mezzo di un dispositivo di trasmissione dei dati, in un sistema altrui per l'elaborazione di dati specialmente protetto contro ogni suo accesso è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2Chiunque mette in circolazione o rende accessibili password, programmi o altri dati, sapendo o dovendo presumere che sono utilizzati allo scopo di commettere un reato secondo il capoverso 1, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 18 mar. 2011 (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6293; FF 2010 4119).
Art. 144
Danneggiamento
1Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d'ufficio.
3Il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha cagionato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d'ufficio.
Art. 144bis
Danneggiamento di dati
1. Chiunque, illecitamente, cancella, modifica o rende inservibili dati registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un modo simile è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d'ufficio.
2. Chiunque allestisce, importa, mette in circolazione, propaganda, offre o rende comunque accessibili programmi che sa o deve presumere destinati a scopi di cui al numero 1, o dà indicazioni per allestirli, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Se il colpevole ha agito per mestiere, può essere punito con una pena detentiva da uno a cinque anni.
Art. 145
Appropriazione e sottrazione di cose date in pegno o soggette a ritenzione
Il debitore che, nell'intenzione di nuocere al proprio creditore, gli sottrae una cosa su cui grava un diritto di pegno o di ritenzione, oppure ne dispone arbitrariamente, la deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibile, è punito, a querela di parte, una con pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 146
Truffa
1Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2La pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere della truffa.
3La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
Art. 147
Abuso di un impianto per l'elaborazione di dati
1Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, servendosi in modo abusivo, incompleto o indebito di dati, oppure di un analogo procedimento, influisce su un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati e provoca, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno di altri o dissimula un trasferimento di attivi appena effettuato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2La pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere di tali operazioni.
3L'abuso di un impianto per l'elaborazione di dati a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a querela di parte.
Art. 148
Abuso di carte- chèques o di credito
1Chiunque, insolvente o non disposto a saldare il dovuto, ottiene prestazioni di natura patrimoniale utilizzando una carta-chèque, una carta di credito o un analogo mezzo di pagamento, cagionando un danno al patrimonio dell'istituto d'emissione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, se l'istituto d'emissione e l'impresa contraente hanno preso le misure che si potevano ragionevolmente esigere da loro per evitare l'abuso della carta.
2La pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere di tali operazioni.
Art. 148a
Ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale
1Chiunque, fornendo informazioni false o incomplete, sottacendo fatti o in altro modo, inganna una persona o ne conferma l'errore, ottenendo in tal modo per sé o per terzi prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale a cui egli o i terzi non hanno diritto, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.
2Nei casi poco gravi la pena è della multa.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).
Art. 149
Frode dello scotto
Chiunque si fa ospitare o servire cibi o bibite in un esercizio pubblico alberghiero o di ristorazione o ottiene altre prestazioni e froda l'esercente della somma dovuta è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 150
Conseguimento fraudolento di una prestazione
Chiunque, senza pagare, ottiene fraudolentemente una prestazione sapendo che la stessa è data soltanto a pagamento, in modo particolare l'utilizzazione di un mezzo di trasporto pubblico,
l'accesso ad una rappresentazione, ad un'esposizione o ad una manifestazione simile,
il funzionamento di un impianto per l'elaborazione di dati o di un apparecchio automatico,
è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 150bis
Fabbricazione e immissione in commercio di dispositivi per l'illecita decodificazione di offerte in codice
1Chiunque fabbrica, importa, esporta, fa transitare, immette in commercio o installa apparecchiature, loro componenti o programmi per l'elaborazione di dati, destinati o atti a decodificare illecitamente programmi radiofonici o servizi di telecomunicazione in codice è punito, a querela di parte, con la multa.2
2Il tentativo e la complicità sono punibili.
1 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2187; FF 1996 III 1297).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 151
Danno patrimoniale procurato con astuzia
Chiunque, senza fine di lucro, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio od altrui, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 152
False indicazioni su attività commerciali
Chiunque come fondatore, titolare, socio illimitatamente responsabile, procuratore o membro dell'organo di gestione, del consiglio d'amministrazione o dell'ufficio di revisione, oppure liquidatore di una società commerciale, cooperativa o di un'altra azienda esercitata in forma commerciale,
dà o fa dare, in comunicazioni al pubblico o in rapporti o proposte all'insieme dei soci o agli associati all'azienda, indicazioni false o incomplete di importanza considerevole, tali da determinare terzi ad atti di disposizione pregiudizievoli al proprio patrimonio,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 153
False comunicazioni alle autorità del registro di commercio
Chiunque induce l'autorità preposta al registro di commercio a iscrivere un fatto contrario al vero o omette di segnalarle un fatto che dovrebbe venir iscritto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 154
Abrogato
Art. 155
Contraffazione di merci
1. Chiunque, a scopo di frode nel commercio e nelle relazioni d'affari, fabbrica merci il cui reale valore venale è inferiore a quanto fan pensare le apparenze, segnatamente perché contraffà o falsifica merci, importa, tiene in deposito o mette in circolazione tali merci,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, eccetto che l'atto sia passibile di una pena più grave in virtù di un'altra disposizione.
2. Se il colpevole fa mestiere di tali operazioni, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, eccetto che l'atto sia passibile di una pena più grave in virtù di un'altra disposizione.1
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).
Art. 156
Estorsione
1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usando violenza contro una persona o minacciandola di un grave danno, la induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se fa mestiere dell'estorsione, o commette ripetutamente l'estorsione in danno della medesima persona.
3. Se il colpevole commette l'estorsione usando violenza contro una persona o minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale, la pena è quella comminata dall'articolo 140.
4. Se il colpevole minaccia di mettere in pericolo la vita o l'integrità corporale di molte persone o di causare gravi danni a cose di grande interesse pubblico, la pena è una pena detentiva non inferiore ad un anno1.
1 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 12 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Art. 157
Usura
1. Chiunque sfrutta lo stato di bisogno o di dipendenza, l'inesperienza o la carente capacità di discernimento di una persona per farle dare o promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione, vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione,
chiunque acquisisce un credito usurario e lo aliena o lo fa valere,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se fa mestiere dell'usura.
Art. 158
Amministrazione infedele
1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
È punito con la stessa pena chi compie tali atti dopo aver assunto senza mandato la gestione del patrimonio altrui.
Il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.
2. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3. L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
Art. 159
Appropriazione indebita di trattenute salariali
Il datore di lavoro che disattende l'obbligo di versare trattenute salariali quale pagamento di imposte, tasse, premi e contributi d'assicurazione, oppure di utilizzarle altrimenti a favore del lavoratore e cagiona in tal modo a quest'ultimo un danno patrimoniale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 160
Ricettazione
1. Chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Il ricettatore è punito con la pena comminata al reato preliminare, se questa è più mite.
Ove il reato preliminare sia perseguibile solo a querela di parte, la ricettazione è punibile solo se la querela è stata sporta.
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se fa mestiere della ricettazione.
Art. 161
1 Abrogato dal n. II 3 della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1103; FF 2011 6109).
Art. 161bis
1 Introdotto dall'art. 46 della LF del 24 mar. 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (RU 1997 68; FF 1993 I 1077). Abrogato dal n. II 3 della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1103; FF 2011 6109).
Art. 162
2. Violazione del segreto di fabbrica o commerciale
Chiunque rivela un segreto di fabbrica o commerciale, che aveva per legge o per contratto l'obbligo di custodire,
chiunque trae profitto per sè o per altri da questa rivelazione,
è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 163
3. Crimini o delitti nel fallimento e nell'esecuzione per debiti.
Bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento
1. Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce fittiziamente il proprio attivo, in particolare
distrae o occulta valori patrimoniali,
simula debiti,
riconosce debiti fittizi oppure incita un terzo a farli valere,
è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Nelle stesse condizioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il terzo che compie tali atti in danno dei creditori.
Art. 164
Diminuzione dell'attivo in danno dei creditori
1. Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce il proprio attivo in quanto
deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibili valori patrimoniali, aliena gratuitamente o contro una prestazione manifestamente inferiore valori patrimoniali,
rifiuta senza validi motivi diritti che gli spettano o rinuncia gratuitamente a tali diritti,
è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Nelle stesse condizioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il terzo che compie tali atti in danno dei creditori.
Art. 165
Cattiva gestione
1. Il debitore che, in un modo non previsto nell'articolo 164, a causa di una cattiva gestione, in particolare a causa di un'insufficiente dotazione di capitale, spese sproporzionate, speculazioni avventate, crediti concessi o utilizzati con leggerezza, svendita di valori patrimoniali, grave negligenza nell'esercizio della sua professione o nell'amministrazione dei suoi beni,
cagiona o aggrava il proprio eccessivo indebitamento, cagiona la propria insolvenza o aggrava la sua situazione conoscendo la propria insolvenza,
è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Il debitore escusso in via di pignoramento è perseguito penalmente soltanto a querela di un creditore che ha ottenuto contro di lui un attestato di carenza di beni.
La querela deve essere presentata entro tre mesi dal rilascio dell'attestato di carenza di beni.
Non ha diritto di querela il creditore che ha indotto il debitore a contrarre debiti alla leggera, a fare spese sproporzionate o speculazioni avventate, ovvero che l'ha sfruttato in modo usurario.
Art. 166
Omissione della contabilità
Il debitore che viola il dovere impostogli dalla legge di tenere regolarmente e conservare i libri di commercio e di allestire un bilancio in modo che non si possa rilevare il suo stato patrimoniale o non si possa rilevarlo interamente, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, se viene dichiarato il suo fallimento o se contro di lui viene rilasciato un attestato di carenza di beni in seguito ad un pignoramento eseguito in conformità dell'articolo 43 della legge federale dell'11 aprile 18891 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).
Art. 167
Favori concessi ad un creditore
Il debitore che, conoscendo la propria insolvenza e al fine di favorire alcuni dei suoi creditori in danno degli altri, compie atti tendenti a tale scopo, in ispecie paga debiti non scaduti, estingue un debito scaduto con mezzi di pagamento diversi dagli usuali, garantisce un debito con mezzi propri senza essere obbligato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, se viene dichiarato il suo fallimento o se contro di lui viene rilasciato un attestato di carenza di beni.
Art. 168
Corruzione nell'esecuzione forzata
1Chiunque concede o promette vantaggi particolari a un creditore o al suo rappresentante, per ottenerne il voto nell'adunanza dei creditori o nella delegazione dei creditori oppure l'adesione a un concordato giudiziale o il suo rigetto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2Chiunque concede o promette vantaggi particolari all'amministratore del fallimento, a un membro dell'amministrazione, al commissario o al liquidatore per influenzarne le decisioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
3È punito con la stessa pena chi si è fatto accordare o promettere tali vantaggi.
Art. 169
Distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale
Chiunque arbitrariamente dispone in danno dei creditori di valori patrimoniali
pignorati o sequestrati,
compresi in un inventario della procedura di esecuzione in via di pignoramento o in via di fallimento, ovvero della procedura di ritenzione,
appartenenti al patrimonio ceduto mediante un concordato con abbandono dell'attivo, oppure
deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibili tali valori patrimoniali,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 170
Conseguimento fraudolento di un concordato giudiziale
Il debitore che, allo scopo di ottenere una moratoria o l'omologazione di un concordato giudiziale, induce in errore sulla propria situazione patrimoniale i creditori, il commissario del concordato o l'autorità dei concordati, in modo particolare mediante contabilità inesatta o bilanci falsi,
il terzo che compie tali atti a vantaggio del debitore,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 171
Concordato giudiziale
1Gli articoli 163 numero 1, 164 numero 1, 165 numero 1, 166 e 167 sono applicabili anche quando un concordato giudiziale è stato accettato ed omologato.
2Se il debitore o il terzo ai sensi degli articoli 163 numero 2 e 164 numero 2 ha fornito particolari sforzi economici, facilitando in tal modo la conclusione del concordato, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.
Art. 171bis
Revoca del fallimento
1Quando il fallimento è revocato (art. 195 LEF1), l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.
2Nei casi di concordato giudiziale, il capoverso 1 si applica soltanto se il debitore o il terzo ai sensi degli articoli 163 numero 2 e 164 numero 2 ha fornito particolari sforzi economici, facilitando in tal modo la conclusione del concordato.
Art. 172
4. Disposizioni generali. …
1 Abrogato dal n. II 3 della LF del 13 dic. 2002, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 172bis
1 Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), con effetto 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Art. 172ter
Reati di poca entità
1. Se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con la multa.
2. Il presente disposto non è applicabile al furto aggravato (art. 139 n. 2 e 3), alla rapina e all'estorsione.
Titolo terzo: Dei delitti contro l'onore e la sfera personale riservata
Art. 173
1. Delitti contro l'onore.
Diffamazione
1. Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei,
chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto,
è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria.2
2. Il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede.
3. Il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall'interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia.
4. Se il colpevole ritratta come non vero quanto ha detto, può essere punito con pena attenuata od andare esente da ogni pena.
5. Se il colpevole non ha fatto la prova della verità delle sue imputazioni o se le stesse erano contrarie alla verità o se il colpevole le ha ritrattate, il giudice ne dà atto nella sentenza o in altro documento.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Art. 174
Calunnia
1. Chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei,
chiunque, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto,
è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Se il colpevole ha agito col proposito deliberato di rovinare la riputazione di una persona, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.1
3. Se il colpevole ritratta davanti al giudice come non vero quanto egli ha detto, può essere punito con pena attenuata. Il giudice dà all'offeso atto della ritrattazione.
1 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 175
Diffamazione e calunnia contro un defunto o uno scomparso
1Quando la diffamazione o la calunnia sia diretta contro una persona defunta o dichiarata scomparsa, il diritto di querela spetta ai congiunti di questa persona.
2Non sarà pronunciata pena, se al momento del fatto sono trascorsi più di trent'anni dalla morte o dalla dichiarazione di scomparsa.
Art. 176
Disposizione comune
Alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate la diffamazione e la calunnia commesse mediante scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo.
Art. 177
Ingiuria
1Chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere.1
2Se l'ingiuria è stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole.
3Se all'ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse.
1 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 178
Prescrizione
1Per i delitti contro l'onore, l'azione penale si prescrive in quattro anni.1
2Per l'estinzione del diritto di querela vale l'articolo 31.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002 (Prescrizione dell'azione penale), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2986; FF 2002 2416 1513).
2 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 179
2.1 Delitti contro la sfera personale riservata.
Violazione di segreti privati
Chiunque, senza averne il diritto, apre uno scritto o un involto chiuso per prendere cognizione del suo contenuto,
chiunque, avendo preso cognizione di fatti coll'apertura di uno scritto o di un involto chiuso a lui non destinato, li divulga o ne trae profitto,
è punito, a querela di parte, con la multa.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327; FF 1968 I 427).
Art. 179bis
Ascolto e registrazione di conversazioni estranee
Chiunque ascolta, con un apparecchio d'intercettazione, o registra, su un supporto del suono, una conversazione, estranea non pubblica senza l'assenso di tutti gl'interlocutori,
chiunque sfrutta o comunica a un terzo un fatto, del quale egli sa o deve presumere d'essere venuto a conoscenza mediante un reato secondo il capoverso 1,
chiunque conserva o rende accessibile a un terzo una registrazione, che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1,
è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327; FF 1968 I 427).
Art. 179ter
Registrazione clandestina di conversazioni
Chiunque, senza l'assenso degli altri interlocutori, registra su un supporto del suono una conversazione non pubblica cui partecipi,
chiunque conserva, sfrutta o rende accessibile a un terzo una registrazione che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1,
è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.2
1 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327; FF 1968 I 427).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 179quater
Violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini
Chiunque, con un apparecchio da presa, osserva o fissa su un supporto d'immagini un fatto rientrante nella sfera segreta oppure un fatto, non osservabile senz'altro da ognuno, rientrante nella sfera privata d'una persona, senza l'assenso di quest'ultima,
chiunque sfrutta o comunica a un terzo un fatto, del quale egli sa o deve presumere d'essere venuto a conoscenza mediante un reato secondo il capoverso 1,
chiunque conserva o rende accessibile a un terzo una presa d'immagini, che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1,
è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327; FF 1968 I 427).
Art. 179quinquies
Registrazioni non punibili
1Non è punibile né secondo l'articolo 179bis capoverso 1 né secondo l'articolo 179ter capoverso 1 chiunque, come interlocutore o abbonato al collegamento utilizzato:
- a.
- registra conversazioni telefoniche con servizi d'assistenza, di salvataggio o di sicurezza;
- b.
- registra, in ambito di relazioni commerciali, conversazioni telefoniche vertenti su ordinazioni, su mandati, su prenotazioni o su analoghe operazioni preliminari.
2All'utilizzazione ulteriore delle registrazioni conformemente al capoverso 1 sono applicabili per analogia gli articoli 179bis capoversi 2 e 3 e 179ter capoverso 2.
1 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968 (RU 1969 327; FF 1968 I 427). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 823; FF 2001 2328 5225).
Art. 179sexies
Messa in circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle immagini
1. Chiunque fabbrica, importa, esporta, acquista, immagazzina, possiede, trasporta, consegna a un terzo, vende, noleggia, presta o, in qualsiasi altro modo, mette in circolazione apparecchi tecnici destinati specificatamente all'ascolto illecito o alla presa illecita di suoni od immagini, fornisce indicazioni per fabbricarli, oppure fa propaganda a loro favore,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Il terzo, nel cui interesse l'agente ha operato, è passibile della stessa pena, qualora conoscesse l'infrazione e non abbia fatto tutto il possibile per impedirla.
Se il terzo è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita o una ditta individuale2, il capoverso 1 è applicabile a coloro che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa.
1 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327; FF 1968 I 427).
2 Ora: impresa individuale.
Art. 179septies
Abuso di impianti di telecomunicazioni
Chiunque, per malizia o per celia, utilizza abusivamente un impianto di telecomunicazione per inquietare o importunare un terzo è punito, a querela di parte, con la multa.
1 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968 (RU 1969 327; FF 1968 I 427). Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2187; FF 1996 III 1297).
Art. 179octies
Sorveglianza ufficiale, impunibilità
1Chiunque, nell'esercizio di un esplicito potere legale, ordina o esegue la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni di una persona oppure impiega apparecchi tecnici di sorveglianza (art. 179bis segg.), non è punibile purché sia richiesta senza indugio l'approvazione del giudice competente.
2Le condizioni della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni nonché la relativa procedura sono disciplinate dalla legge federale del 6 ottobre 20002 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.
1 Introdotto dal n. VII della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale (RU 1979 1170; FF 1976 I 479, II 1545). Nuovo testo giusta il n.1 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3096; FF 1998 3319).
2 RS 780.1
Art. 179novies
Sottrazione di dati personali
Chiunque sottrae da una collezione dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità non liberamente accessibili è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Introdotto dal n. 4 dell'all. della LF del 19 giu. 1993 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1945; FF 1988 II 353).
Titolo quarto: Del crimini o dei delitti contro la libertà personale
Art. 180
Minaccia
1 Chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2Il colpevole è perseguito d'ufficio se:
- a.
- è il coniuge della vittima e la minaccia è stata commessa durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio; o
- abis.1è il partner registrato della vittima o l'ex partner registrato e la minaccia è stata commessa durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento; o
- b.
- è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato e la minaccia sia stata commessa durante questo tempo o nell'anno successivo alla separazione.2
1 Introdotta dal n. 18 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
2 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
Art. 181
Coazione
Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 181a
Matrimonio forzato, unione domestica registrata forzata
1Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a contrarre un matrimonio o un'unione domestica registrata, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2È punibile anche chi commette il reato all'estero, se si trova in Svizzera e non è estradato. È applicabile l'articolo 7 capoversi 4 e 5.
1 Introdotto dal n. I 6 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).
Art. 182
Tratta di esseri umani
1Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta.
2Se la vittima è minorenne o se l'autore fa mestiere della tratta di esseri umani, la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno.
3In ogni caso è pronunciata anche una pena pecuniaria.
4È punibile anche chi commette il reato all'estero. Gli articoli 5 e 6 sono applicabili.
1 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero il Prot. facoltativo del 25 mag. 2000 alla Conv. sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, in vigore dal 1° dic. 2006 (RU 2006 5437; FF 2005 2513).
Art. 183
Sequestro di persona e rapimento
1. Chiunque indebitamente arresta o tiene sequestrata una persona o la priva in altro modo della libertà personale,
chiunque rapisce una persona con violenza, inganno o minaccia,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Parimenti è punito chiunque rapisce una persona incapace di discernimento, inetta a resistere o minore di sedici anni.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530; FF 1980 I 1032).
Art. 184
Circostanze aggravanti
Il sequestro di persona ed il rapimento sono puniti con una pena detentiva non inferiore ad un anno se il colpevole ha cercato di ottenere un riscatto,
ha trattato la vittima con crudeltà,
la privazione della libertà è durata più di dieci giorni o
la salute della vittima è stata seriamente esposta a pericolo.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530; FF 1980 I 1032).
Art. 185
Presa d'ostaggio
1. Chiunque sequestra o rapisce una persona o comunque se ne impadronisce per costringere un terzo a fare, omettere o tollerare un atto, chiunque per costringere un terzo, sfrutta una tal situazione creata da altri,
è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
2. La pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni se il colpevole ha minacciato di uccidere la vittima, di cagionarle una lesione personale grave o di trattarla con crudeltà.
3. In casi particolarmente gravi, segnatamente quando l'atto è diretto contro molte persone, il colpevole può essere punito con la pena detentiva a vita.
4.2Se il colpevole desiste dalla coazione e lascia libera la vittima, la pena può essere attenuata (art. 48a).
5. È punibile anche chi commette il reato all'estero, se è arrestato in Svizzera e non è estradato. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.3
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530; FF 1980 I 1032).
2 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
3 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 185bis
Sparizione forzata
1È punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno chiunque, nell'intento di sottrarre una persona per un prolungato periodo di tempo alla protezione della legge:
- a.
- priva la persona della libertà su mandato o con l'approvazione di uno Stato o di un'organizzazione politica, negando in seguito la fornitura di informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova; o
- b.
- si rifiuta di fornire informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, su mandato di uno Stato o di un'organizzazione politica oppure in violazione di un obbligo legale.
2È punibile anche chi commette il reato all'estero, si trova in Svizzera e non è estradato. È applicabile l'articolo 7 capoversi 4 e 5.
1 Introdotto dal n. 1 dell'all. 2 al DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4687; FF 2014 417).
Art. 186
Violazione di domicilio
Chiunque, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, s'introduce in una casa, in un'abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l'ingiunzione d'uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Titolo quinto: Dei reati contro l'integrità sessuale
Art. 187
1. Esposizione a pericolo dello sviluppo di minorenni.
Atti sessuali con fanciulli
1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni,
induce una tale persona ad un atto sessuale,
coinvolge una tale persona in un atto sessuale,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. L'atto non è punibile se la differenza d'età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni.
3. Se il colpevole, al momento dellʼatto o del primo atto, non aveva ancora compiuto ventʼanni e sussistono circostanze particolari o se la vittima ha contratto con lui matrimonio o unʼunione domestica registrata, lʼautorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.1
4. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l'errore.
5.2 …
6.3 …
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
2 Abrogato dal n. I della LF del 21 mar. 1997, con effetto dal 1° set. 1997 (RU 1997 1626; FF 1996 IV 1135 1139).
3 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 1997 (RU 1997 1626; FF 1996 IV 1135 1139). Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 2001 (Prescrizione dell'azione penale in generale e in caso di reati sessuali commessi su fanciulli), con effetto dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2993; FF 2000 2609).
Art. 188
Atti sessuali con persone dipendenti
1. Chiunque, profittando di rapporti di educazione, di fiducia, di lavoro o comunque di dipendenza, compie un atto sessuale con un minorenne di età superiore ai sedici anni,
chiunque induce una tale persona ad un atto sessuale, profittando della dipendenza in cui essa si trova,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Se la vittima ha contratto successivamente matrimonio o un'unione domestica registrata con il colpevole, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.1
1 Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
Art. 189
2. Offese alla libertà ed all'onore sessuali.
Coazione sessuale
1Chiunque costringe una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.
3Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.2
1 Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), con effetto dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
Art. 190
Violenza carnale
1Chiunque costringe una persona di sesso femminile a subire la congiunzione carnale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni.
3Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.2
1 Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), con effetto dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
Art. 191
Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere
Chiunque, conoscendone e sfruttandone lo stato, si congiunge carnalmente o compie un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale con una persona incapace di discernimento od inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.
Art. 192
Atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate
1Chiunque, profittando di un rapporto di dipendenza, induce una persona ricoverata o collocata in uno stabilimento, detenuta, incarcerata o imputata, a commettere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2Se la vittima ha contratto matrimonio o un'unione domestica registrata con il colpevole, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.1
1 Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
Art. 193
Sfruttamento dello stato di bisogno
1Chiunque, sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2Se la vittima ha contratto matrimonio o un'unione domestica registrata con il colpevole, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.1
1 Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
Art. 194
Esibizionismo
1Chiunque compie un atto esibizionistico è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria.1
2Se il colpevole si sottopone a trattamento medico, il procedimento penale può essere sospeso. Esso sarà ripreso se il colpevole si sarà sottratto al trattamento.
1 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Art. 195
3. Sfruttamento di atti sessuali.
Promovimento della prostituzione
È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
- a.
- sospinge alla prostituzione un minorenne o, per trarne un vantaggio patrimoniale, ne promuove la prostituzione;
- b.
- sospinge altri alla prostituzione profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale;
- c.
- lede la libertà d'azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l'estensione o altre circostanze inerenti all'esercizio della prostituzione;
- d.
- mantiene una persona nella prostituzione.
1 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1159; FF 2012 6761).
Art. 196
Atti sessuali con minorenni contro rimunerazione
Chiunque, in cambio di una rimunerazione o di una promessa di rimunerazione, compie atti sessuali con un minorenne o glieli fa compiere, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1159; FF 2012 6761).
Art. 197
4. Pornografia
1Chiunque offre, mostra, lascia o rende accessibili a una persona minore di sedici anni, scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni pornografici, o li diffonde per mezzo della radio o della televisione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2Chiunque espone o mostra in pubblico oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1 o li offre ad una persona che non gliene ha fatto richiesta, è punito con la multa. Chiunque, in occasione di mostre o di rappresentazioni in locali chiusi, attira previamente l'attenzione degli spettatori sul carattere pornografico di queste, è esente da pena.
3Chiunque recluta un minorenne per farlo partecipare a una rappresentazione pornografica o lo induce a partecipare a una tale rappresentazione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
4Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili, acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1, vertenti su atti sessuali con animali o atti violenti tra adulti o atti sessuali fittizi con minorenni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali reali con minorenni, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.
5Chiunque consuma o fabbrica per il proprio consumo, importa, tiene in deposito, acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1, vertenti su atti sessuali con animali, atti violenti tra adulti o atti sessuali fittizi con minorenni, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria. Se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali reali con minorenni, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
6Nel caso di reati a tenore dei capoversi 4 e 5 gli oggetti sono confiscati.
7Se l'autore ha agito per fine di lucro, la pena detentiva è cumulata con una pena pecuniaria.
8Sono esenti da pena i minorenni di età superiore ai sedici anni che fabbricano, possiedono o consumano, con il loro consenso, oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1 che li raffigurano.
9Gli oggetti o rappresentazioni a tenore dei capoversi 1-5 non sono considerati pornografici se hanno un valore culturale o scientifico degno di protezione.
1 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1159; FF 2012 6761).
Art. 198
5. Contravvenzioni contro l'integrità sessuale.
Molestie sessuali
Chiunque causa scandalo compiendo un atto sessuale in presenza di una persona che non se lo aspettava,
chiunque, mediante vie di fatto o, impudentemente, mediante parole, molesta sessualmente una persona,
è punito, a querela di parte, con la multa.
Art. 199
Esercizio illecito della prostituzione
Chiunque infrange le prescrizioni cantonali su il luogo, il tempo o le modalità dell'esercizio della prostituzione, nonché contro molesti fenomeni concomitanti, è punito con la multa.
Art. 200
6. Reato collettivo
Se un reato previsto nel presente titolo è stato commesso insieme da più persone, il giudice può aumentare la pena sino a una volta e mezzo quella comminata, ma senza andar oltre al massimo legale della specie di pena.
Titolo sesto: Dei crimini o dei delitti contro la famiglia
Art. 213
Incesto
1Chiunque compie la congiunzione carnale con un proprio ascendente o discendente o con un fratello o sorella germano, consanguineo o uterino, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2Il minorenne va esente da pena se è stato sedotto.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
2 Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 2001 (Prescrizione dell'azione penale in generale e in caso di reati sessuali commessi su fanciulli), con effetto dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2993; FF 2000 2609).
Art. 214
1 Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1989, con effetto dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
Art. 215
Bigamia nel matrimonio o nell'unione domestica registrata
Chiunque contrae matrimonio o un'unione domestica registrata essendo già coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata,
chiunque contrae matrimonio o un'unione domestica registrata con una persona coniugata o vincolata da un'unione domestica registrata,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
Art. 216
1 Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1989, con effetto dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
Art. 217
Trascuranza degli obblighi di mantenimento
1Chiunque non presta gli alimenti o i sussidi che gli sono imposti dal diritto di famiglia, benché abbia o possa avere i mezzi per farlo, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2Il diritto di querela spetta anche alle autorità e ai servizi designati dai Cantoni. Va esercitato salvaguardando gli interessi della famiglia.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
Art. 218
1 Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1989, con effetto dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
Art. 219
Violazione del dovere d'assistenza o educazione
1Chiunque viola o trascura il suo dovere d'assistenza o educazione verso un minorenne e in tal modo ne espone a pericolo lo sviluppo fisico o psichico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2Se il colpevole ha agito per negligenza, invece della pena detentiva o pecuniaria può essere pronunciata la multa.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 220
Sottrazione di minorenne
Chiunque sottrae o si rifiuta di restituire un minorenne alla persona che ha il diritto di stabilirne il luogo di dimora, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
Titolo settimo: Dei crimini o dei delitti di comune pericolo
Art. 221
Incendio intenzionale
1Chiunque cagiona intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
2La pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone.
3Se dall'incendio è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 222
Incendio colposo
1Chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole mette per negligenza in pericolo la vita o l'integrità delle persone.
Art. 223
Esplosione
1. Chiunque intenzionalmente cagiona esplosione di gas, benzina, petrolio o materie simili e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o l'altrui proprietà, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 224
Uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi
1Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
2Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 225
Uso colposo di materie esplosive o gas velenosi
1Chiunque, intenzionalmente ma senza fine delittuoso ovvero per negligenza, mette in pericolo con materie esplosive o gas velenosi la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2Nei casi poco gravi può essere pronunciata la multa.
Art. 226
Fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi
1Chiunque fabbrica materie esplosive o gas velenosi, sapendo o dovendo presumere che sono destinati ad uso delittuoso, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.1
2Chiunque si procura, consegna ad altri, riceve da altri, custodisce, nasconde o trasporta materie esplosive, gas velenosi o sostanze destinate alla loro fabbricazione, è punito, se sa o deve presumere che sono destinati ad uso delittuoso, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere2.
3Chiunque, sapendo o dovendo presumere che taluno si propone di fare uso delittuoso di materie esplosive o di gas velenosi, gli dà istruzioni per la loro fabbricazione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.
1 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
2 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 14 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Art. 226bis
Pericolo dovuto all'energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti
1Chiunque intenzionalmente mette in pericolo la vita o la salute umana o la proprietà altrui di notevole valore con l'energia nucleare, sostanze radioattive o raggi ionizzanti è punito con una pena detentiva o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
2Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
1 Introdotto dal n. II 2 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).
Art. 226ter
Atti preparatori punibili
1Chiunque prende, conformemente a un piano, disposizioni tecniche concrete o organizzative per mettere in pericolo la vita o la salute umana o la proprietà altrui di notevole valore con l'energia nucleare, sostanze radioattive o raggi ionizzanti è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
2Chiunque produce, si procura, consegna o procura ad altri, riprende da altri, custodisce o nasconde sostanze radioattive, impianti, dispositivi o oggetti che contengono sostanze radioattive o possono emettere raggi ionizzanti, benché sappia o debba presumere che essi sono destinati a un uso penalmente perseguibile, è punito con una pena detentiva fino a dieci anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
3Chiunque fornisce ad altri indicazioni per fabbricare siffatte sostanze, impianti, dispositivi o oggetti, benché sappia o debba presumere che essi sono destinati a un uso penalmente perseguibile, è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
1 Introdotto dal n. 2 II dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).
Art. 227
Inondazione. Franamento
1. Chiunque intenzionalmente cagiona un'inondazione o il crollo di una costruzione o un franamento e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 228
Danneggiamento d'impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione
1. Chiunque intenzionalmente distrugge o guasta impianti elettrici, opere idrauliche, in ispecie argini, dighe, traverse, chiuse, opere di premunizione contro fenomeni naturali, come frane o valanghe, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 229
Violazione delle regole dell'arte edilizia
1Chiunque, dirigendo od eseguendo una costruzione o una demolizione, trascura intenzionalmente le regole riconosciute dell'arte e mette con ciò in pericolo la vita o l'integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
2Se il colpevole ha trascurato per negligenza le regole riconosciute dell'arte, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 230
Rimozione od omissione di apparecchi protettivi
1. Chiunque intenzionalmente guasta, distrugge, rimuove, rende altrimenti inservibili o mette fuori uso apparecchi destinati a prevenire gli infortuni in una fabbrica o in un'altra azienda, ovvero gl'infortuni che possono esser cagionati da macchine,
chiunque, contrariamente alle norme applicabili, omette di collocare tali apparecchi,
e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva é cumulata una pena pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Titolo ottavo: Dei crimini o dei delitti contro la salute pubblica
Art. 230bis
Pericoli causati da organismi geneticamente modificati o patogeni
1Chiunque, intenzionalmente, immette nell'ambiente organismi geneticamente modificati o patogeni, disturba il funzionamento di un impianto destinato al loro studio o alla loro conservazione o produzione o ne disturba il trasporto, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni, se sa o deve sapere che con tali atti:
- a.
- mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone; o
- b.
- mette in pericolo in modo grave la composizione naturale di bicenosi della fauna e della flora o i loro biotopi.
2Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
1 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla L del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).
Art. 231
Propagazione di malattie dell'essere umano
Chiunque con animo abietto propaga una malattia dell'essere umano pericolosa e trasmissibile è punito con una pena detentiva da uno a cinque anni.
1 Nuovo testo giusta l'art. 86 n. 1 della L del 28 set. 2012 sulle epidemie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1435; FF 2011 283).
Art. 232
Propagazione di epizoozie
1. Chiunque intenzionalmente propaga una epizoozia fra gli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Se il colpevole ha, con animo abietto, cagionato un grave danno, la pena è una pena detentiva da uno a cinque anni.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 233
Propagazione di parassiti pericolosi
1. Chiunque intenzionalmente propaga un parassita od un germe pericoloso per l'agricoltura o selvicoltura, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Se il colpevole ha, con animo abietto, cagionato un grave danno, la pena è una pena detentiva da uno a cinque anni.
2. La pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 234
Inquinamento di acque potabili
1Chiunque intenzionalmente inquina con materie nocive alla salute l'acqua potabile destinata alle persone o agli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.
2La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 235
Fabbricazione di foraggi nocivi
1. Chiunque intenzionalmente manipola o fabbrica foraggi naturali od artificiali destinati agli animali domestici in modo da metterne in pericolo la salute, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Se il colpevole fa mestiere di tale manipolazione o fabbricazione, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.1 La sentenza di condanna è resa pubblica.
2. La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza.
3. I prodotti sono confiscati. Essi possono essere resi innocui o distrutti.
1 Nuovo testo dei per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 236
Commercio di foraggi adulterati
1Chiunque intenzionalmente importa, tiene in deposito, mette in vendita o in circolazione foraggi naturali od artificiali ch'egli sa essere nocivi alla salute degli animali, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La sentenza di condanna è resa pubblica.
2La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza.
3I prodotti sono confiscati. Essi possono essere resi innocui o distrutti.
Titolo nono: Dei crimini o dei delitti contro le pubbliche comunicazioni
Art. 237
Perturbamento della circolazione pubblica
1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo la circolazione pubblica, in modo particolare la circolazione sulle strade, sull'acqua o nell'aria e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l'integrità di molte persone, può essere pronunciata una pena detentiva da uno a dieci anni.
2. La pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 238
Perturbamento del servizio ferroviario
1Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo il servizio delle strade ferrate e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, in modo particolare chiunque cagiona il pericolo di un deviamento o di uno scontro di treni, è punito con una pena detentiva o pecuniaria1.
2La pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza e messo in grave pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui.
1 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 15 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Art. 239
Perturbamento di pubblici servizi
1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l'esercizio di un'impresa pubblica di comunicazione, in modo particolare l'esercizio delle strade ferrate, delle poste, dei telegrafi o dei telefoni,
chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l'esercizio di uno stabilimento o di un impianto che fornisce al pubblico acqua, luce, forza o calore,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
2. La pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Titolo decimo: Della falsificazione delle monete, dei valori ufficiali di bollo, delle marche ufficiali, dei pesi e delle misure
Art. 240
Contraffazione di monete
1Chiunque contraffà monete, cartamoneta o biglietti di banca al fine di metterli in circolazione come genuini, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
2Nei casi d'esigua gravità la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
3Il colpevole è punibile anche quando ha commesso il reato all'estero, se è stato arrestato nella Svizzera e non è estradato all'estero e se l'atto è punito nello Stato in cui fu compiuto.
Art. 241
Alterazione di monete
1Chiunque altera monete, cartamoneta o biglietti di banca al fine di metterli in circolazione con l'apparenza di un valore superiore, è punito con una pena detentiva da sei mesi a cinque anni.1
2Nei casi di esigua gravità la pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Art. 242
Messa in circolazione di monete false
1Chiunque mette in circolazione come genuini o inalterati monete, cartamonete o biglietti di banca contraffatti od alterati, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria1.
2Se il colpevole o il suo mandante o il suo rappresentante ha ricevuto le monete o i biglietti di banca come genuini o inalterati, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Art. 243
Imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione
1Chiunque, senza fine di falsificazione, riproduce o imita biglietti di banca in modo che possa esistere il pericolo di confusione da parte di persone o apparecchi con i biglietti di banca autentici, in particolare quando l'intero biglietto di banca, una sua faccia o la maggior parte di una faccia è riprodotta o imitata su un materiale e in un formato identici o simili a quelli dell'originale,
chiunque, senza fine di falsificazione, fabbrica oggetti simili per conio, peso o dimensioni alle monete in corso, o che presentano valori nominali o singole particolarità di una coniatura ufficiale, in modo che possa esistere il pericolo di confusione da parte di persone o apparecchi con le monete in corso,
chiunque, senza fine di falsificazione, riproduce o imita valori di bollo ufficiali in modo che possa esistere il pericolo di confusione con i valori di bollo ufficiali,
chiunque importa, mette in vendita o in circolazione siffatti oggetti,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.2
2La pena è la multa se il colpevole ha agito per negligenza.3
1 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'appendice della LF del 22 dic. 1999 sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento, in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1144; FF 1999 6201).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
3 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 244
Importazione, acquisto e deposito di monete false
1Chiunque importa, acquista o tiene in deposito monete, cartamoneta o biglietti di banca contraffatti o alterati, al fine di metterli in circolazione come genuini o inalterati è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.1
2Chiunque ne importa, acquista o tiene in deposito in grande quantità, è punito con una pena detentiva da uno a cinque anni.
1 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'appendice della LF del 22 dic. 1999 sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento, in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1144; FF 1999 6201).
Art. 245
Falsificazione di valori di bollo ufficiali
1. Chiunque, al fine di metterli in circolazione come genuini od inalterati, contraffà od altera valori di bollo ufficiali, in ispecie francobolli o marche da bollo o da tassa,
chiunque a valori di bollo ufficiali annullati dà l'apparenza di bolli ancora validi per usarli come tali,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Il colpevole è punibile anche quando ha commesso il reato all'estero, se è arrestato nella Svizzera e non è estradato all'estero e se l'atto è punito nello Stato in cui fu compiuto.
2. Chiunque usa come genuini, inalterati o validi valori di bollo ufficiali contraffatti, alterati od annullati, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 246
Falsificazione di marche ufficiali
Chiunque, al fine di usarne come genuine od inalterate, contraffà od altera marche ufficiali apposte dall'autorità ad un oggetto per constatare il risultato di un esame o la concessione di un permesso, quali per esempio i bolli di controllo dei lavori d'oro e d'argento, i bolli degli ispettori delle carni, le marche dell'Amministrazione delle dogane,
chiunque usa come genuini od inalterati segni di detto genere contraffatti od alterati,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 247
Strumenti per la falsificazione e uso illegittimo di strumenti
Chiunque, al fine di farne uso indebito, fabbrica o si procura strumenti per la contraffazione o l'alterazione di monete, carta moneta, biglietti di banca o valori di bollo ufficiali,
chiunque fa uso indebito di strumenti coi quali si fabbricano monete, carta moneta, biglietti di banca o valori di bollo ufficiali,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 248
Falsificazione dei pesi e delle misure
Chiunque, a scopo di frode nel commercio e nelle relazioni d'affari, appone una falsa bollatura a misure, pesi, bilance od altri strumenti di misura od altera la bollatura esistente,
altera misure, pesi, bilance od altri strumenti di misura bollati,
usa misure, pesi, bilance od altri strumenti di misura falsi od alterati,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 249
Confisca
1Le monete o la cartamoneta contraffatte o alterate, i biglietti di banca, i valori di bollo e le marche ufficiali, le misure, i pesi, le bilance o gli altri strumenti di misura contraffatti o alterati, come pure gli strumenti per la falsificazione, sono confiscati e resi inservibili o distrutti.
2Sono inoltre confiscati e resi inservibili o distrutti i biglietti di banca, le monete o i valori di bollo ufficiali riprodotti che, imitati o fabbricati senza fine di falsificazione, comportano un pericolo di confusione.
1 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'appendice della LF del 22 dic. 1999 sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento, in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1144; FF 1999 6201).
Art. 250
Monete e bolli di valore esteri
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche a monete, cartamonete, biglietti di banca e valori di bollo esteri.
Titolo undecimo: Della falsità in atti
Art. 251
Falsità in documenti
1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica,
o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Nei casi di esigua gravità, può essere pronunciata la pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
Art. 252
Falsità in certificati
Chiunque, al fine di migliorare la situazione propria o altrui,
contraffà od altera carte di legittimazione, certificati, attestati,
fa uso, a scopo di inganno, di uno scritto di questa natura,
abusa, a scopo di inganno, di scritti autentici di questa natura non destinati a lui,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
Art. 253
Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione
Chiunque, usando inganno, induce un funzionario o un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica, in ispecie ad autenticare una firma falsa od una copia non conforme all'originale,
chiunque fa uso di un documento ottenuto in tal modo per ingannare altri sul fatto in esso attestato,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 254
Soppressioni di documento
1Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto, deteriora, distrugge, sopprime o sottrae un documento del quale non ha il diritto di disporre da solo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2La soppressione di documenti a pregiudizio di un congiunto o di un membro della comunione domestica è perseguita soltanto a querela di parte.
Art. 255
Documenti esteri
Gli articoli 251 a 254 si applicano anche ai documenti esteri.
Art. 256
Rimozione di termini
Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sopprime, rimuove, rende irriconoscibile, altera o colloca falsamente un termine od altro segno di confine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 257
Soppressione di segnali trigonometrici e limnimetrici
Chiunque sopprime, rimuove, rende irriconoscibile o colloca falsamente un segnale pubblico trigonometrico o limnimetrico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Titolo dodicesimo: Dei crimini o dei delitti contro la tranquillità pubblica
Art. 258
Pubblica intimidazione
Chiunque diffonde lo spavento nella popolazione con la minaccia o con il falso annuncio di un pericolo per la vita, la salute o la proprietà, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
Art. 259
Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza
1Chiunque pubblicamente istiga a commettere un crimine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1bisLa pubblica istigazione al genocidio (art. 264), da commettere del tutto o in parte in Svizzera, è punibile anche se l'istigazione avviene all'estero.2
2Chiunque pubblicamente istiga a commettere un delitto implicante atti di violenza contro persone o cose, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530; FF 1980 I 1032).
2 Introdotto dal n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
Art. 260
Sommossa
1Chiunque partecipa ad un pubblico assembramento, nel quale sono commessi collettivamente atti di violenza contro persone o cose, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2Il compartecipe va esente da pena se, accettando l'intimazione fattagli dall'autorità, desiste dall'azione senza aver commesso violenze né istigato a commetterne.
Art. 260bis
Atti preparatori punibili
1È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:
- a.
- Omicidio intenzionale (art. 111);
- b.
- Assassinio (art. 112);
- c.
- Lesioni gravi (art. 122);
- cbis.2
- Mutilazione di organi genitali femminili (art. 124);
- d.
- Rapina (art. 140);
- e.
- Sequestro di persona e rapimento (art. 183);
- f.
- Presa d'ostaggio (art. 185);
- fbis.3
- Sparizione forzata (art. 185bis);
- g.
- Incendio intenzionale (art. 221);
- h.
- Genocidio (art. 264);
- i.
- Crimini contro l'umanità (art. 264a);
- j.
- Crimini di guerra (art. 264c-264h).4
2Chi spontaneamente desiste dal consumare un atto preparatorio iniziato è esente da pena.
3È parimente punibile chi commette gli atti preparatori all'estero, se i reati così preparati dovessero essere commessi in Svizzera. L'articolo 3 capoverso 2 è applicabile.5
1 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530; FF 1980 I 1032).
2 Introdotta dal n. I della LF del 30 set. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2575; FF 2010 4941 4967). FF 1918 II 1
3 Introdotta dal n. 1 dell'all. 2 al DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4687; FF 2014 417).
4 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
5 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 260ter
Organizzazione criminale
1. Chiunque partecipa a un'organizzazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali,
chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale,
è punito una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Il giudice può attenuare la pena (art. 48a)2 se l'agente si sforza d'impedire la prosecuzione dell'attività criminale dell'organizzazione.
3. È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 3 capoverso 2 è applicabile.3
1 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago 1994 (RU 1994 1614; FF 1993 III 193).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
3 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 260quater
Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi
Chiunque vende, loca, dona, lascia a disposizione di terzi o procura per mediazione armi da fuoco, armi vietate dalla legge, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni, sapendo o dovendo sapere che essi serviranno alla commissione di un delitto o di un crimine, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, in quanto non ricorrano le condizioni costitutive di un reato più grave.2
1 Introdotto dall'art. 41 della LF del 20 giu. 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2535; FF 1996 I 875).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 260quinquies
Finanziamento del terrorismo
1 Chiunque raccoglie o mette a disposizione valori patrimoniali nell'intento di finanziare atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2Non si rende punibile secondo la presente disposizione chi si limita a tollerare l'eventualità che detti valori patrimoniali possano servire a finanziare il terrorismo.
3Non costituisce finanziamento di un atto terroristico l'atto volto a instaurare o ripristinare la democrazia o lo Stato di diritto oppure a permettere l'esercizio o il rispetto dei diritti dell'uomo.
4Il capoverso 1 non è applicabile se il finanziamento è destinato a sostenere atti che non contraddicono alle norme del diritto internazionale applicabili nei conflitti armati.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 21 mar. 2003 (Finanziamento del terrorismo), in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 2003 3043; FF 2002 4815).
Art. 261
Perturbamento della libertà di credenza e di culto
Chiunque pubblicamente ed in modo abietto offende o schernisce le convinzioni altrui in materia di credenza, particolarmente di credenza in Dio, ovvero profana oggetti di venerazione religiosa,
chiunque con malanimo impedisce, perturba o schernisce pubblicamente un atto di culto garantito dalla Costituzione,
chiunque profana con malanimo un luogo od un oggetto destinati ad un culto o ad un atto di culto garantiti dalla Costituzione,
è punito con una pena pecuniaria.1
1 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Art. 261bis
Discriminazione razziale
Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione;
chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione;
chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa;
chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità;2
chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia o religione, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217).
2RU 2005 1165
Art. 262
Turbamento della pace dei defunti
1. Chiunque profana grossolanamente la tomba di un defunto,
chiunque con malanimo turba o profana un funerale od un servizio funebre,
chiunque profana o pubblicamente insulta un cadavere umano,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Chiunque, contro la volontà dell'avente diritto, sottrae un cadavere umano o parti di esso, ovvero le ceneri di un defunto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 263
Atti commessi in istato di irresponsabilità colposa
1Chiunque, essendo in istato di irresponsabilità a cagione di ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra intossicazione, commette un fatto represso come crimine o delitto, è punito con una pena pecuniaria.1
2La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole, agendo in tale stato di irresponsabilità, ha commesso un crimine punibile con la sola pena detentiva.2
1 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
2 Nuovo testo giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Titolo dodicesimo : Genocidio e crimini contro l'umanità
Art. 264
Genocidio
Chiunque, nell'intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso, etnico, sociale o politico in quanto tale:
- a.
- uccide membri di un siffatto gruppo o ne lede gravemente l'integrità fisica o mentale;
- b.
- sottopone membri del gruppo a condizioni di vita atte a provocare la distruzione totale o parziale del gruppo;
- c.
- ordina o prende misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo;
- d.
- trasferisce o fa trasferire con la forza fanciulli del gruppo a un altro gruppo,
è punito con una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni.
Art. 264a
Crimini contro l'umanità
c. Riduzione in schiavitù
d. Sequestro di persona
e. Sparizione forzata di persone
f. Tortura
g. Lesione dell'autodetermi- nazione sessuale
h. Deportazione o trasferimento forzato
i. Persecuzione e apartheid
j. Altri atti inumani
1Chiunque, nell'ambito di un attacco esteso o sistematico contro popolazioni civili:
a. Omicidio intenzionale
- a.
- uccide intenzionalmente una persona;
b. Sterminio
- b.
- uccide intenzionalmente molte persone o sottopone la popolazione, nell'intento di distruggerla del tutto o in parte, a condizioni di vita dirette a provocarne la distruzione;
- c.
- si arroga un diritto di proprietà su una persona ed esercita su questa un potere di disposizione, segnatamente nel contesto della tratta di esseri umani, dello sfruttamento sessuale o del lavoro forzato;
- d.
- priva una persona della libertà contravvenendo in modo grave alle regole fondamentali del diritto internazionale;
- e.
- nell'intento di sottrarre una persona per un prolungato periodo di tempo alla protezione della legge:
- 1.
- priva la persona della libertà su mandato o con l'approvazione di uno Stato o di un'organizzazione politica, negando in seguito la fornitura di informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, o
- 2.
- si rifiuta di fornire informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, su mandato di uno Stato o di un'organizzazione politica oppure in violazione di un obbligo legale;
- f.
- infligge a una persona di cui ha la custodia o il controllo grandi sofferenze o un grave danno al corpo o alla salute fisica o psichica;
- g.
- stupra una persona di sesso femminile o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, costringe una persona a subire un atto sessuale di gravità analoga allo stupro o a prostituirsi, oppure la sottopone a sterilizzazione forzata;
- h.
- deporta persone dalla regione nella quale si trovano legittimamente o le trasferisce con la forza in un altro luogo;
- i.
- lede in modo grave i diritti fondamentali di un gruppo di persone non riconoscendo loro tali diritti, o privandole degli stessi, per motivi politici, razziali, etnici, religiosi, sociali o per altri motivi non ammessi dal diritto internazionale, in relazione a un reato previsto dal titolo dodicesimobis o dodicesimoter o ai fini dell'oppressione e dominazione sistematica di un gruppo razziale;
- j.
- commette un altro atto di gravità paragonabile ai crimini indicati nel presente capoverso, che provoca a una persona grandi sofferenze o gravi danni al corpo o alla salute fisica o psichica,
è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.
2In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3Nei casi meno gravi rientranti nel campo d'applicazione del capoverso 1 lettere c-j il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
Titolo dodicesimo : Crimini di guerra
Art. 264b
1. Campo d'applicazione
Gli articoli 264d-264j si applicano nel contesto di conflitti armati internazionali, inclusi i casi di occupazione, come pure nel contesto di conflitti armati non internazionali, sempreché non risulti diversamente dalla natura dei reati.
Art. 264c
2. Gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra
1Chiunque, nel contesto di un conflitto armato internazionale, viola in modo grave le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 19491, commettendo uno dei seguenti atti contro persone o beni protetti da queste Convenzioni:
- a.
- omicidio intenzionale;
- b.
- presa d'ostaggio;
- c.
- inflizione di grandi sofferenze o di gravi danni al corpo o alla salute fisica o psichica, segnatamente mediante tortura, trattamento inumano o esperimenti biologici;
- d.
- distruzione o appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala;
- e.
- costrizione a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;
- f.
- deportazione, trasferimento o detenzione illegali;
- g.
- privazione del diritto a un equo e regolare processo prima dell'inflizione o dell'esecuzione di una pena severa,
è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.
2Gli atti elencati al capoverso 1 commessi nel contesto di un conflitto armato non internazionale sono equiparati alle gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, se sono diretti contro una persona o un bene protetti dal diritto internazionale umanitario.
3In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
4Nei casi meno gravi rientranti nel campo d'applicazione del capoverso 1 lettere c-g il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
1 Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna (CG I), RS 0.518.12; Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare (CG II), RS 0.518.23; Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (CG III), RS 0.518.42; Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra (CG IV), RS 0.518.51.
Art. 264d
3. Altri crimini di guerra
a. Attacchi contro persone e beni di carattere civile
1Chiunque, nel contesto di un conflitto armato, dirige attacchi contro:
- a.
- la popolazione civile in quanto tale o contro persone che non partecipano direttamente alle ostilità;
- b.
- persone, installazioni, materiale o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 19451, nella misura in cui gli stessi siano protetti dal diritto internazionale umanitario;
- c.
- beni di carattere civile, luoghi o edifici non difesi oppure contro zone smilitarizzate che non costituiscono un obiettivo militare;
- d.
- unità sanitarie, edifici, materiale o veicoli che portano un emblema distintivo del diritto internazionale umanitario, o il cui carattere protetto è riconoscibile anche senza emblemi distintivi, ospedali o luoghi dove sono riuniti malati e feriti;
- e.
- beni culturali, persone cui è affidata la loro protezione o veicoli adibiti al trasporto di tali beni, edifici dedicati al culto religioso, all'arte, all'educazione, alla scienza o a scopi umanitari, nella misura in cui siano protetti dal diritto internazionale umanitario,
è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2Nei casi particolarmente gravi concernenti attacchi contro persone, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
Art. 264e
b. Trattamento medico ingiustificato, lesione dell'autodetermi- nazione sessuale e della dignità umana
1Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:
- a.
- cagiona gravi danni al corpo oppure viola o mette gravemente in pericolo la salute fisica o psichica di una persona protetta dal diritto internazionale, sottoponendola a un trattamento medico che il suo stato di salute non rende necessario e che non è conforme ai principi medici generalmente riconosciuti;
- b.
- stupra una persona di sesso femminile protetta dal diritto internazionale o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, la costringe a subire un atto sessuale di gravità analoga allo stupro o a prostituirsi, oppure la sottopone a sterilizzazione forzata;
- c.
- sottopone una persona protetta dal diritto internazionale a un trattamento gravemente umiliante o degradante,
è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
Art. 264f
c. Reclutamento e impiego di bambini-soldato
1Chiunque arruola o recluta fanciulli di età inferiore a quindici anni nelle forze armate o in gruppi armati o li fa partecipare a conflitti armati, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molti fanciulli o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
Art. 264g
d. Metodi di guerra vietati
1Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:
- a.
- dirige attacchi, malgrado sappia o debba supporre che gli stessi avranno come conseguenza l'uccisione o il ferimento di civili, danni a oggetti di carattere civile oppure danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale, se tali attacchi sono eccessivi rispetto ai vantaggi militari concreti e diretti previsti;
- b.
- utilizza come scudo una persona protetta dal diritto internazionale umanitario per influire sulle operazioni militari;
- c.
- come metodo di guerra saccheggia o si appropria in altro indebito modo di beni altrui, distrugge o confisca beni del nemico senza che la distruzione o la confisca siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto, priva persone civili di beni indispensabili alla loro sopravvivenza o impedisce l'invio di soccorsi;
- d.
- uccide o ferisce un combattente nemico in modo perfido o quando questi si trova fuori combattimento;
- e.
- mutila il cadavere di un combattente nemico;
- f.
- come comandante militare, impartisce l'ordine di non lasciare in vita nessuno o minaccia il nemico di impartire tale ordine;
- g.
- fa uso improprio della bandiera bianca, della bandiera, dell'uniforme o delle insegne militari del nemico o delle Nazioni Unite, nonché degli emblemi distintivi del diritto internazionale umanitario;
- h.
- come appartenente a una forza di occupazione, trasferisce una parte della propria popolazione civile nel territorio occupato, oppure trasferisce tutta o parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio,
è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
Art. 264h
e. Impiego di armi vietate
1Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:
- a.
- utilizza veleno o armi velenose;
- b.
- utilizza armi biologiche o chimiche, inclusi gas, sostanze e liquidi tossici o asfissianti;
- c.
- utilizza proiettili che all'interno del corpo umano si espandono o si appiattiscono facilmente oppure vi esplodono;
- d.
- utilizza armi il cui effetto principale è ferire con schegge che non possono essere localizzate nel corpo umano mediante raggi X;
- e.
- utilizza armi laser il cui effetto principale è procurare la cecità permanente,
è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2In casi particolarmente gravi il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
Art. 264i
4. Rottura di un armistizio o della pace. Reati contro un parlamentario. Ritardo nel rimpatrio di prigionieri di guerra
È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
- a.
- continua le ostilità dopo aver avuto ufficialmente notizia della conclusione di un armistizio o della pace, o viola in altro modo le condizioni dell'armistizio;
- b.
- maltratta, ingiuria o trattiene senza motivo un parlamentario nemico o una persona che l'accompagna;
- c.
- ritarda in modo ingiustificato il rimpatrio di prigionieri di guerra dopo la fine delle operazioni militari.
Art. 264j
5. Altre violazioni del diritto internazionale umanitario
È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, nel contesto di un conflitto armato e in modo diverso da quanto previsto dagli articoli 264c-264i, viola una disposizione del diritto internazionale umanitario, se tale violazione è dichiarata punibile dal diritto internazionale consuetudinario o da una convenzione riconosciuta come vincolante dalla Svizzera.
Titolo dodicesimo : Disposizioni comuni ai titoli dodicesimo e dodicesimo
Art. 264k
Punibilità dei superiori
1Il superiore che sa che una persona a lui subordinata commette o si accinge a commettere un reato previsto dal titolo dodicesimobis o dodicesimoter, e che non adotta misure adeguate per impedirne l'esecuzione, è punito con la stessa pena applicabile all'autore. Se il superiore ha agito per negligenza, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2Il superiore che sa che una persona a lui subordinata ha commesso un reato previsto dal titolo dodicesimobis o dodicesimoter e che non adotta misure adeguate per garantire che il reato venga sanzionato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 264l
Commissione di un reato in esecuzione di un ordine
È punibile il subalterno che su ordine di un superiore o eseguendo un altro ordine di carattere vincolante commette un reato previsto dal titolo dodicesimobis o dodicesimoter, se al momento del reato era consapevole della punibilità dell'atto.
Art. 264m
Reati commessi all'estero
1È punibile anche colui che ha commesso all'estero un reato previsto dai titoli dodicesimobis, dodicesimoter o dall'articolo 264k, se si trova in Svizzera e non è estradato a un altro Stato o consegnato a un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza.
2Se l'autore del reato non ha la cittadinanza svizzera e il reato non è stato commesso contro un cittadino svizzero, il giudice può prescindere dal perseguimento penale o abbandonarlo, fatte salve le misure atte ad assicurare le prove, se:
- a.
- un'autorità estera o un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza persegue il reato e l'autore del reato viene estradato o consegnato a tale tribunale; o
- b.
- l'autore del reato non si trova più in Svizzera e un suo ritorno in Svizzera appare improbabile.
3L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile, a meno che l'assoluzione, il condono o la prescrizione della pena all'estero siano avvenuti con lo scopo di sottrarre ingiustamente l'autore a ogni sanzione.
Art. 264n
Esclusione dell'immunità relativa
Il perseguimento dei reati previsti dai titoli dodicesimobis e dodicesimoter e dall'articolo 264k non è subordinato a nessuna delle autorizzazioni di cui agli articoli seguenti:
- a.
- articolo 7 capoverso 2 lettera b del Codice di procedura penale1;
- b.
- articoli 14 e 15 della legge del 14 marzo 19582 sulla responsabilità;
- c.
- articolo 17 della legge federale del 13 dicembre 20023 sull'Assemblea federale;
- d.
- articolo 61a della legge federale del 21 marzo 19974 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;
- e.
- articolo 11 della legge federale del 17 giugno 20055 sul Tribunale federale;
- f.
- articolo 12 della legge del 17 giugno 20056 sul Tribunale amministrativo federale;
- g.
- articolo 16 della legge del 20 marzo 20097 sul Tribunale federale dei brevetti;
- h.
- articolo 50 della legge del 19 marzo 20108 sull'organizzazione delle autorità penali.
Titolo tredicesimo: Dei crimini o dei delitti contro lo Stato e la difesa nazionale
Art. 265
1. Crimini o delitti contro lo Stato.
Alto tradimento
Chiunque commette un atto diretto
a mutare con la violenza la Costituzione della Confederazione1 o d'un Cantone2,
ad abbattere con la violenza le autorità politiche costituzionali od a ridurle nell'impossibilità di esercitare i loro poteri,
a distaccare con la violenza una parte del territorio svizzero dalla Confederazione o una parte di territorio da un Cantone,
è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno3.
1 RS 101
2 RS 131.211/.235
3 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 11 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Art. 266
Attentati contro l'indipendenza della Confederazione
1. Chiunque commette un atto diretto
a menomare ovvero ad esporre a pericolo l'indipendenza della Confederazione,
a provocare l'ingerenza di uno Stato estero negli affari della Confederazione in modo da mettere in pericolo l'indipendenza della Confederazione,
è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.
2. Chiunque tiene intelligenze col governo di uno Stato estero o con agenti di esso allo scopo di provocare una guerra contro la Confederazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita. 1
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
Art. 266bis
Imprese e mene dell'estero contro la sicurezza della Svizzera
1Chiunque, nell'intento di provocare o di sostenere imprese o mene dell'estero contro la sicurezza della Svizzera, entra in rapporto con uno Stato estero, con partiti esteri o con altre organizzazioni all'estero, o con i loro agenti, ovvero lancia o diffonde informazioni inesatte o tendenziose, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2Nei casi gravi, può essere pronunciata una pena detentiva non inferiore ad un anno.
1 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
Art. 267
Tradimento nelle relazioni diplomatiche
1. Chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibile a uno Stato estero o ad agenti di esso un segreto che doveva essere conservato nell'interesse della Confederazione,1
chiunque intenzionalmente espone a pericolo gli interessi della Confederazione o di un Cantone falsificando, distruggendo, facendo scomparire o sottraendo documenti o mezzi di prova concernenti rapporti di diritto tra la Confederazione od un Cantone ed uno Stato estero,
chiunque, come rappresentante della Confederazione, intenzionalmente intavola con un Governo estero negoziati a danno della Confederazione,
è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.
2. Chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibile al pubblico un segreto che doveva essere conservato nell'interesse della Confederazione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.2
3. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.3
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1 852; FF 1996 IV 449).
2 Introdotto dal n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1 852; FF 1996 IV 449).
3 Originario n. 2.
Art. 268
Rimozione di termini di confine pubblici
Chiunque sopprime, rimuove, rende irriconoscibili, altera o colloca falsamente un termine od altro contrassegno del confine della Confederazione, d'un Cantone o d'un Comune è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 269
Violazione della sovranità territoriale svizzera
Chiunque penetra sul territorio svizzero contrariamente al diritto delle genti è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613). Vedi anche RU 57 1408.
Art. 270
Offese agli emblemi svizzeri
Chiunque per malevolenza rimuove, danneggia o con atti oltraggia un emblema di sovranità svizzero esposto da una autorità, in modo particolare lo stemma o la bandiera della Confederazione o di un Cantone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 271
Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero
1. Chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici;
chiunque compie siffatti atti per conto di un partito estero o di un'altra organizzazione dell'estero;
chiunque favorisce tali atti,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria e, in casi gravi, con una pena detentiva non inferiore a un anno.2
2. Chiunque, usando violenza, astuzia o minaccia, trae all'estero una persona per consegnarla ad un'autorità, ad un partito o ad una organizzazione analoga dell'estero o per metterne in pericolo la vita o la integrità personale, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
3. Chiunque prepara un tale atto, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 272
2. Spionaggio.
Spionaggio politico
1. Chiunque, a profitto di uno Stato estero, o di un partito estero o di un'altra organizzazione dell'estero, e a pregiudizio della Svizzera o dei suoi attinenti, abitanti o delle sue organizzazioni, esercita un servizio di spionaggio politico od organizza un servizio siffatto,
chiunque arruola persone per servizi siffatti o li favorisce,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Nei casi gravi, il giudice pronuncia una pena detentiva non inferiore ad un anno. È in modo particolare considerato come caso grave incitare ad azioni ovvero dare false informazioni atte a compromettere la sicurezza interna o esterna della Confederazione.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
Art. 273
Spionaggio economico
Chiunque cerca di scoprire un segreto di fabbricazione o di affari per renderlo accessibile ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad un'impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti,
chiunque rende accessibile un segreto di fabbricazione o di affari ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad una impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria o, nei casi gravi, con una pena detentiva non inferiore ad un anno. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.1
1 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 274
Spionaggio militare
1. Chiunque raccoglie informazioni militari per conto di uno Stato estero in danno della Svizzera, ovvero organizza un servizio siffatto;
chiunque arruola persone per siffatti servizi o li favorisce,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Nei casi gravi, può essere pronunciata una pena detentiva non inferiore ad un anno.
2. La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
Art. 275
3. Messa in pericolo dell'ordine costituzionale.
Attentati contro l'ordine costituzionale
Chiunque commette un atto diretto a turbare o a mutare in modo illecito l'ordine fondato sulla Costituzione della Confederazione2 o di un Cantone3, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
2 RS 101
3 RS 131.211/.235
Art. 275bis
Propaganda sovversiva
Chiunque svolge una propaganda dell'estero intesa a sovvertire con la violenza l'ordine costituzionale della Confederazione o di un Cantone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
Art. 275ter
Associazioni illecite
Chiunque costituisce un'associazione che si propone di svolgere o svolge un'attività diretta a compiere atti puniti negli articoli 265, 266, 266bis, 271 a 274, 275 e 275bis,
chiunque aderisce a una tale associazione o partecipa alle sue mene,
chiunque promuove la costituzione di una tale associazione o ne segue le istruzioni,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
Art. 276
4. Attentati contro la sicurezza militare.
Provocazione ed incitamento alla violazione degli obblighi militari
1. Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione,
chiunque incita una persona obbligata al servizio militare a commettere un reato siffatto,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva o pecuniaria se il colpevole ha provocato o incitato alla sedizione o al concerto per la sedizione.
Art. 277
Falsificazione d'ordini o di istruzioni
1. Chiunque intenzionalmente contraffà, altera, fa sparire o distrugge un ordine di marcia o di chiamata alle armi, un ordine di presentazione al reclutamento o un'istruzione diretta a persone obbligate al servizio militare,
chiunque fa uso di tali ordini od istruzioni contraffatti o alterati,
è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 278
Turbamento del servizio militare
Chiunque impedisce o disturba un militare nell'adempimento del proprio servizio, è punito con una pena pecuniaria.1
1 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Titolo quattordicesimo: Dei delitti contro la volontà popolare
Art. 279
Perturbamento ed impedimento di elezioni e votazioni
Chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, impedisce o turba un'assemblea, un'elezione od una votazione ordinata dalla costituzione o dalla legge,
chiunque impedisce od ostacola, con violenza o minaccia di grave danno, la raccolta o la consegna di firme per una domanda di referendum o d'iniziativa,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 280
Attentati contro il diritto di voto
Chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, impedisce ad un elettore d'esercitare il diritto di voto o di firmare una domanda di referendum o d'iniziativa,
chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, costringe un elettore ad esercitare uno di questi diritti o ad esercitarlo in un senso determinato,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 281
Corruzione elettorale
Chiunque offre, promette, dà o procura ad un elettore un dono od altro profitto perché voti in un senso determinato o perché aderisca o non aderisca ad una domanda di referendum o d'iniziativa,
chiunque offre, promette, dà o procura ad un elettore un dono od altro profitto perché si astenga da una elezione o votazione,
l'elettore che si fa dare o promettere un tale profitto,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 282
Frode elettorale
1. Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale,
chiunque, senza diritto, partecipa ad una elezione o ad una votazione ovvero firma una domanda di referendum o d'iniziativa,
chiunque altera il risultato di una elezione, di una votazione, di una raccolta di firme per l'esercizio del referendum o dell'iniziativa, in modo particolare aggiungendo, cambiando, omettendo o cancellando schede elettorali o firme mediante inesatta numerazione od inveritiera registrazione del risultato nel processo verbale,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.1
1 Nuovo testo giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 282bis
Incetta di voti
Chiunque raccoglie, riempie o modifica sistematicamente schede per un'elezione o votazione ovvero distribuisce schede siffatte è punito con la multa.
1 Introdotto dall'art. 88 n. 1 della LF del 17 dic. 1976 sui diritti politici, in vigore dal 1° lug. 1978 (RU 1978 688; FF 1975 I 1313).
Art. 283
Violazione del segreto del voto
Chiunque con manovre illecite procura di conoscere il voto dato da singoli elettori, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Titolo quindicesimo: Dei reati contro la pubblica autorità
Art. 285
Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari
1.1 Chiunque con violenza o minaccia impedisce a un'autorità, a un membro di un'autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe a un tale atto o mentre lo adempiono commette contro di loro vie di fatto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Sono considerati funzionari anche gli impiegati di imprese ai sensi della legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie, della legge del 20 marzo 20093 sul trasporto di viaggiatori, della legge del 19 dicembre 20084 sul trasporto di merci, come pure gli impiegati delle organizzazioni incaricate ai sensi della legge federale del 18 giugno 20105 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico e autorizzate dall'Ufficio federale dei trasporti.6
2. Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
I compartecipi che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.7
1 Nuovo testo giusta il n. II 5 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 5597 5629; FF 2183, 2007 2457).
2 RS 742.101
3 RS 745.1
4 RS 742.41
5 RS 745.2
6 Nuovo testo giusta l'art. 11 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2010 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3961; FF 2010 793 817).
7 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 286
Impedimento di atti dell'autorità
Chiunque impedisce a un'autorità, a un membro di un'autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, è punito con una pena pecuniaria sino a 30 aliquote giornaliere.
Sono considerati funzionari anche gli impiegati di imprese ai sensi della legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie, della legge del 20 marzo 20093 sul trasporto di viaggiatori, della legge del 19 dicembre 20084 sul trasporto di merci, come pure gli impiegati delle organizzazioni incaricate ai sensi della legge federale del 18 giugno 20105 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico e autorizzate dall'Ufficio federale dei trasporti. 6
1 Nuovo testo giusta il n. II 5 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
2 RS 742.101
3 RS 745.1
4 RS 742.41
5 RS 745.2
6 Nuovo testo giusta l'art. 11 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2010 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3961; FF 2010 793 817).
Art. 287
Usurpazione di funzioni
Chiunque per un fine illecito si arroga l'esercizio di una pubblica funzione od il potere di dare ordini militari, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 288
1 Abrogato dal n. I 1 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), con effetto dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121; FF 1999 4721).
Art. 289
Sottrazione di cose requisite o sequestrate
Chiunque sottrae cose requisite o sequestrate dall'autorità, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 290
Rottura di sigilli
Chiunque rompe, rimuove o rende inefficace un segno ufficiale in modo particolare un sigillo ufficiale apposto dall'autorità per rinchiudere od identificare una cosa, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 291
Violazione del bando
1Chiunque contravviene ad un decreto d'espulsione dal territorio della Confederazione o d'un Cantone, emanato da un'autorità competente, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2La durata di questa pena non è computata in quella del bando.
Art. 292
Disobbedienza a decisioni dell'autorità
Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa.
Art. 293
Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete
1Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità conformemente alla legge, è punito con la multa.1
2La complicità è punibile.
3L'atto non è punibile se nessun interesse pubblico o privato preponderante si opponeva alla pubblicazione.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017 (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete), in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 567; FF 2016 6579 6813).
2 Introdotto dal n. I della LF del 10 ott. 1997 (RU 1998 1 852; FF 1996 IV 449). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017 (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete), in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 567; FF 2016 6579 6813).
Art. 294
Violazione dellʼinterdizione di esercitare unʼattività o del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate
1Chiunque esercita unʼattività il cui esercizio gli è stato interdetto conformemente allʼarticolo 67, allʼarticolo 50 del Codice penale militare del 13 giugno 19272 (CPM) o allʼarticolo 16a DPMin3, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.
2Chiunque si mette in contatto con una o più persone determinate o con i membri di un gruppo determinato, vi si avvicina o si trattiene in determinati luoghi sebbene un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi dellʼarticolo 67b, dellʼarticolo 50b CPM o dellʼarticolo 16a DPMin glielo vieti, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
2 RS321.0
3 RS311.1
Art. 295
Violazione dellʼassistenza riabilitativa e delle norme di condotta
Chiunque si sottrae allʼassistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta impartite dal giudice o dallʼautorità di esecuzione è punito con la multa.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
Titolo sedicesimo: Dei crimini o dei delitti che compromettono le relazioni con gli Stati esteri
Art. 296
Oltraggio ad uno Stato estero
Chiunque pubblicamente offende uno Stato estero nella persona del suo capo, nel suo Governo ovvero nella persona di uno dei suoi agenti diplomatici o di uno dei suoi delegati ufficiali a una conferenza diplomatica riunita nella Svizzera o di uno dei suoi rappresentanti ufficiali presso un'istituzione internazionale o una sua organizzazione con sede o riunita nella Svizzera, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
Art. 297
Oltraggi a istituzioni internazionali
Chiunque pubblicamente offende un'istituzione internazionale o una sua organizzazione con sede o riunita in Svizzera nella persona di uno dei suoi rappresentanti ufficiali è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
Art. 298
Offese agli emblemi di uno Stato estero
Chiunque per malevolenza rimuove, danneggia o con atti oltraggia gli emblemi di sovranità di uno Stato estero esposti pubblicamente dal rappresentante riconosciuto di questo Stato, in modo particolare lo stemma o la bandiera, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 299
Violazione della sovranità territoriale di uno Stato estero
1. Chiunque viola la sovranità territoriale di uno Stato estero, in modo particolare compiendo illecitamente atti ufficiali nel territorio di esso,
chiunque penetra nel territorio di uno Stato estero contrariamente al diritto delle genti,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Chiunque, dal territorio della Svizzera, tenta di perturbare con violenza l'ordine politico di uno Stato estero, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 300
Atti di ostilità contro un belligerante o contro truppe straniere
Chiunque, dal territorio neutrale della Svizzera, intraprende o favorisce atti di ostilità contro un belligerante,
chiunque intraprende atti di ostilità contro le truppe straniere ammesse nella Svizzera,
è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
Art. 301
Spionaggio in danno di Stati esteri
1. Chiunque, nel territorio della Svizzera, raccoglie informazioni militari per conto di uno Stato estero in danno di un altro Stato estero, ovvero organizza un servizio siffatto,
chiunque arruola persone per servizi siffatti o li favorisce, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.
Art. 302
Procedimento
1I crimini e i delitti previsti nel presente titolo non sono perseguiti che su risoluzione del Consiglio federale.
2Il Consiglio federale non ordina il procedimento che a richiesta del Governo dello Stato estero nei casi previsti nell'articolo 296 e a richiesta di un organo dell'istituzione internazionale nei casi previsti nell'articolo 297. In tempi di servizio attivo, esso può ordinare il procedimento anche senza siffatta domanda.
3Nei casi previsti negli articoli 296 e 297 l'azione penale si prescrive in due anni.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002 (Prescrizione dell'azione penale), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2986; FF 2002 2416 1513).
Titolo diciassettesimo: Dei crimini o dei delitti contro l'amministrazione della giustizia
Art. 303
Denuncia mendace
1. Chiunque denuncia all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,
chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente,
è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
2. Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 304
Sviamento della giustizia
1. Chiunque fa all'autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sa non commesso,
chiunque falsamente incolpa, presso l'autorità, sé medesimo di un atto punibile,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Nei casi di esigua gravità il giudice può prescindere da ogni pena.
Art. 305
Favoreggiamento
1Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all'esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 59-61, 63 e 64, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.1
1bisÈ parimenti punibile chi sottrae ad atti di procedimento penale esteri od alla esecuzione all'estero di una pena detentiva o di una misura ai sensi degli articoli 59-61, 63 o 64 una persona perseguita o condannata all'estero per un crimine menzionato nell'articolo 101.2
2Se fra il colpevole e la persona favoreggiata esistono relazioni così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice può prescindere da ogni pena.
1 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
2 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981 (RU 1982 1530 1534; FF 1980 I 1032). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 305bis
Riciclaggio di denaro
1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.2
1bis. Sono considerati delitto fiscale qualificato i reati di cui all'articolo 186 della legge federale del 14 dicembre 19903 sull'imposta federale diretta e all'articolo 59 capoverso 1 primo comma della legge federale del 14 dicembre 19904 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, se le imposte sottratte ammontano a oltre 300 000 franchi per periodo fiscale.5
2. Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere.6
Vi è caso grave segnatamente se l'autore:
- a.
- agisce come membro di un'organizzazione criminale;
- b.
- agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
- c.
- realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3. L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
1 Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° ago. 1990 (RU 1990 1077; FF 1989 II 837).
2 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).
3 RS642.11
4 RS642.14
5 Introdotto dal n. I 4 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563). Vedi anche le dis. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
6 Nuovo testo dei per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 305ter
Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione2
1Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.3
2Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.4
1 Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° ago. 1990 (RU 1990 1077; FF 1989 II 837).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago 1994 (RU 1994 1614; FF 1993 III 193).
3 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
4 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1994 1614; FF 1993 III 193). Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).
Art. 306
Dichiarazione falsa di una parte in giudizio
1Chiunque, dopo essere stato avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali in cui può incorrere, fa, come parte in una causa civile, sui fatti della contestazione una falsa dichiarazione che costituisce un mezzo di prova, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2Se il dichiarante ha prestato giuramento o ha promesso solennemente di dire la verità, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.1
1 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 307
Falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione od interpretazione
1Chiunque come testimonio, perito, traduttore od interprete in un procedimento giudiziario, fa sui fatti della causa una falsa deposizione, una falsa constatazione o fornisce una falsa perizia o traduce falsamente, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2Se il dichiarante ha prestato giuramento o ha promesso solennemente di dire la verità, la pena è una pena detentiva da sei mesi a cinque anni.1
3Se la falsità concerne fatti non influenti sulla decisione del giudice, la pena è una pena pecuniaria.2
1 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Art. 308
Attenuazione di pene
1Se l'autore d'un crimine o d'un delitto previsto negli articoli 303, 304, 306 e 307 rettifica spontaneamente la sua falsa denuncia o falsa dichiarazione prima che ne sia risultato un pregiudizio dei diritti altrui, il giudice può attenuare la pena (art. 48a) o prescindere da ogni pena.1
2Se l'autore d'un crimine o d'un delitto previsto negli articoli 306 e 307 ha fatto una falsa dichiarazione perché, manifestando il vero, avrebbe esposto a procedimento penale sé medesimo o un prossimo congiunto, il giudice può attenuare la pena (art. 48a).2
1 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 309
Cause amministrative e procedura davanti a tribunali internazionali
Gli articoli 306-308 si applicano anche:
- a.
- alla procedura davanti ai tribunali amministrativi, davanti agli arbitri e davanti alle autorità e ai funzionari dell'amministrazione ai quali compete il diritto di assumere testimoni;
- b.
- alla procedura davanti ai tribunali internazionali la cui competenza è riconosciuta come vincolante dalla Svizzera.
1 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 22 giu. 2001 (Reati contro l'amministrazione della giustizia commessi davanti a tribunali internazionali), in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1491; FF 2001 311).
Art. 310
Liberazione di detenuti
1. Chiunque, usando violenza, minaccia od astuzia, libera una persona arrestata, detenuta o collocata in uno stabilimento per decisione dell'autorità, o le presta aiuto nell'evasione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.1
1 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 311
Ammutinamento di detenuti
1. I detenuti o le persone collocate in uno stabilimento per decisione dell'autorità, che si assembrano
per aggredire di concerto i funzionari dello stabilimento od altre persone incaricate della sorveglianza,
per costringere con violenza o con minaccia di violenza i funzionari dello stabilimento od altre persone incaricate della sorveglianza a fare o ad omettere un atto,
per evadere violentemente,
sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.1
2. I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.2
1 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Titolo diciottesimo: Dei reati contro i doveri d'ufficio e professionali
Art. 312
Abuso di autorità
I membri di una autorità od i funzionari, che abusano dei poteri della loro carica al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto o di recar danno ad altri, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 313
Concussione
Il funzionario che per fine di lucro riscuote tasse, emolumenti od indennità non dovuti o eccedenti la tariffa legale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 314
Infedeltà nella gestione pubblica
I membri di un'autorità o i funzionari che, al fine di procurare a sè o ad altri un indebito profitto, recano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 315 e 316
1 Abrogati dal n. I 1 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), con effetto dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121; FF 1999 4721).
Art. 317
Falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari
1. I funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente formano un atto falso od alterano un atto vero, oppure abusano dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un atto suppositizio,
i funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente in un documento attestano in modo contrario alla verità un fatto d'importanza giuridica, in ispecie autenticano una firma falsa o una copia non conforme all'originale,
sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
Art. 317bis
Atti non punibili
1Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce, altera o utilizza documenti atti a costituire o conservare la sua identità fittizia, sempre che vi sia stato autorizzato dal giudice nell'ambito di un'inchiesta mascherata, oppure allestisce, altera o utilizza documenti atti a costituire o conservare la sua copertura o identità fittizia in ambito informativo, sempre che vi sia stato autorizzato dal Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) secondo l'articolo 17 della legge federale del 25 settembre 20152 sulle attività informative (LAIn) o dal capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport secondo l'articolo 18 LAIn.3
2Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce o altera documenti per coperture o identità fittizie, sempre che vi sia stato autorizzato ai fini di un'inchiesta mascherata o agisca su mandato dell'autorità competente secondo l'articolo 17 o 18 LAIn.4
3Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce, altera o utilizza documenti conformemente alla legge federale del 23 dicembre 20115 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni.6
1 Introdotto dall'art. 24 n. 1 della LF del 20 giu. 2003 sull'inchiesta mascherata (RU 2004 1409; FF 1998 3319). Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).
2 RS 121
3 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
4 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
5 RS 312.2
6 Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 23 dic. 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6715; FF 2011 1).
Art. 318
Falso certificato medico
1. I medici, i dentisti, i veterinari e le levatrici che intenzionalmente rilasciano un certificato contrario alla verità, il quale sia destinato ad essere prodotto all'autorità od a conseguire un indebito profitto o sia atto a ledere importanti e legittimi interessi di terzi, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Se il colpevole aveva per tale atto domandato, accettato o si era fatto promettere una ricompensa speciale, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
2. La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 319
Aiuto alla evasione di detenuti
Il funzionario che presta aiuto alla evasione di un arrestato, di un detenuto o di altra persona collocata in uno stabilimento per ordine dell'autorità o che lo lascia evadere, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 320
Violazione del segreto d'ufficio
1. Chiunque rivela un segreto, che gli è confidato nella sua qualità di membro di una autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica o della funzione.
2. La rivelazione fatta col consenso scritto dell'autorità superiore non è punibile.
Art. 321
Violazione del segreto professionale
1. Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni1, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.2
Sono parimente puniti gli studenti che rivelano un segreto di cui hanno avuto notizia nel corso dei loro studi.
La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione dell'esercizio della professione o dopo la fine degli studi.
2. La rivelazione non è punibile, quando sia fatta col consenso dell'interessato o con l'autorizzazione scritta data, a richiesta di chi detiene il segreto, dall'autorità superiore o dall'autorità di vigilanza.
3. Rimangono salve le disposizioni della legislazione federale e cantonale sul diritto di avvisare un'autorità e di collaborare con la stessa, sull'obbligo di dare informazioni a un'autorità e sull'obbligo di testimoniare in giudizio.3
1 RS 220
2 Nuovo testo giusta l'art. 48 n. 1 della LF del 18 mar. 2011 sulle professioni psicologiche, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 1929, 2013 915 975; FF 2009 6005).
3 Nuovo testo giusta il n. 1 dall'all. alla LF del 15 dic. 2017 (Protezione dei minorenni), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2947; FF 2015 2751).
Art. 321bis
Segreto professionale nella ricerca sull'essere umano
1Chiunque rivela in modo illecito un segreto del quale ha avuto notizia nell'esercizio della sua attività di ricerca sull'essere umano ai sensi della legge del 30 settembre 20112 sulla ricerca umana, è punito conformemente all'articolo 321.
2Un segreto professionale può essere tolto per scopi di ricerca sulle malattie umane e sulla struttura e la funzione del corpo umano se sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 34 della legge del 30 settembre 2011 sulla ricerca umana e se la commissione d'etica competente ne ha autorizzato la divulgazione.
1 Introdotto dal n. 4 dell'all. della LF del 19 giu. 1993 sulla protezione dei dati (RU 1993 1945; FF 1988 II 353). Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 30 set. 2011 sulla ricerca umana, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3215; FF 2009 6979).
2 RS 810.30
Art. 321ter
Violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni
1Chiunque, nella sua qualità di funzionario, impiegato o ausiliario di un'organizzazione che fornisce servizi postali o delle telecomunicazioni, comunica a terzi informazioni concernenti le relazioni postali, il traffico dei pagamenti o il traffico delle telecomunicazioni dei clienti, apre invii postali chiusi o cerca di scoprirne il contenuto, dà a terzi occasione di commettere simili reati, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2È parimenti punito chiunque, per dolo, induce a violare tale obbligo una persona tenuta a conservare il segreto giusta il capoverso 1.
3La violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni rimane punibile anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale.
4La violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni non è punibile quando è richiesta per scoprire l'avente diritto o per evitare danni.
5Rimangono salve le disposizioni dell'articolo 179octies e quelle della legislazione federale e cantonale sull'obbligo di dare informazioni all'autorità o di testimoniare in giudizio.
1 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2187; FF 1996 III 1297).
Art. 322
Violazione dell'obbligo d'informare dei mass media
1Le imprese dei mezzi di comunicazione sociale sono obbligate a rendere note a ogni persona, su domanda, senza indugio e per scritto la propria sede nonché l'identità del responsabile (art. 28 cpv. 2 e 3).2
2Giornali e riviste devono inoltre indicare nell'impressum la sede dell'impresa, le partecipazioni rilevanti in altre imprese nonché il nome del redattore responsabile. Se un redattore è responsabile soltanto di una parte del giornale o della rivista, deve essere indicato come tale. Per ogni parte di tale giornale o rivista si deve indicare un redattore responsabile.
3In caso di violazione delle prescrizioni del presente articolo il direttore dell'impresa è punito con la multa. Vi è violazione anche quando un'interposta persona è indicata come responsabile della pubblicazione (art. 28 cpv. 2 e 3).3
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 852; FF 1996 IV 449).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
3 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 322bis
Mancata opposizione a una pubblicazione punibile
Chiunque, in quanto responsabile giusta l'articolo 28 capoversi 2 e 32, intenzionalmente non impedisce una pubblicazione con la quale è commesso un reato è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se ha agito per negligenza, la pena è la multa.
1 Introdotto dal n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 852; FF 1996 IV 449).
2 Nuova testo di parte del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Titolo diciannovesimo: Della corruzione
Art. 322ter
1. Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri.
Corruzione attiva
Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 322quater
Corruzione passiva
Chiunque, in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 322quinquies
Concessione di vantaggi
Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, in considerazione dell'espletamento della sua attività ufficiale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Disposizioni penali sulla corruzione), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1287; FF 2014 3099).
Art. 322sexies
Accettazione di vantaggi
Chiunque, in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, in considerazione dell'espletamento della sua attività ufficiale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Disposizioni penali sulla corruzione), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1287; FF 2014 3099).
Art. 322septies
2. Corruzione di pubblici ufficiali stranieri
Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare di un Paese straniero o di un'organizzazione internazionale, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento,
chiunque in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, di arbitro o di militare di un Paese straniero o di un'organizzazione internazionale domanda, si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento,1
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.2
1 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e il relativo Prot. agg., in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371; FF 2004 6189).
2 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e il relativo Prot. agg., in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371; FF 2004 6189).
Art. 322octies
3. Corruzione di privati
Corruzione attiva
1Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un lavoratore, a un socio, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2Nei casi poco gravi il reato è punito soltanto a querela di parte.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Disposizioni penali sulla corruzione), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1287; FF 2014 3099).
Art. 322novies
Corruzione passiva
1Chiunque, in qualità di lavoratore, socio, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2Nei casi poco gravi il reato è punito soltanto a querela di parte.
1 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Disposizioni penali sulla corruzione), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1287; FF 2014 3099).
Art. 322decies
4. Disposizioni comuni
1Non sono indebiti vantaggi:
- a.
- i vantaggi ammessi dalle norme in materia di rapporti di servizio o accettati contrattualmente dal terzo;
- b.
- i vantaggi di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali.
2Sono equiparati a pubblici ufficiali i privati che adempiono compiti pubblici.
1 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Disposizioni penali sulla corruzione), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1287; FF 2014 3099).
Titolo ventesimo: Delle contravvenzioni a disposizioni del diritto federale
Art. 323
Inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e fallimento
Sono puniti con la multa:
- 1.
- il debitore che, avvisato nelle forme di legge, non assiste e non si fa rappresentare ad un pignoramento o a una compilazione d'inventario (art. 91 cpv. 1 n. 1, 163 cpv. 2, 345 cpv. 12 LEF3);
- 2.
- il debitore che non indica, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento o per l'esecuzione di un sequestro, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i suoi crediti e diritti verso terzi (art. 91 cpv. 1 n. 2, 275 LEF);
- 3.
- il debitore che, all'atto della compilazione di un inventario, non indica tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i suoi crediti e diritti verso terzi (art. 163 cpv. 2, 345 cpv. 14 LEF);
- 4.
- il fallito che non indica all'ufficio dei fallimenti tutti i suoi beni e non li mette a disposizione di esso (art. 222 cpv. 1 LEF);
- 5.
- il fallito che, senza esserne stato espressamente dispensato, non sta a disposizione dell'amministrazione durante la procedura di fallimento (art. 229 cpv. 1 LEF).
1 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Ora: l'art. 341 cpv. 1
3 RS 281.1
4 Ora: l'art. 341 cpv. 1
Art. 324
Inosservanza da parte di terzi di norme della procedura di esecuzione e fallimento e della procedura concordataria
Sono puniti con la multa:
- 1.
- la persona adulta che, essendo convissuta col fallito, morto o latitante, non indica all'ufficio dei fallimenti tutti i beni del debitore e non li mette a disposizione di esso (art. 222 cpv. 2 LEF2);
- 2.
- chi non notifica i suoi debiti verso il fallito entro il termine per le notificazioni (art. 232 cpv. 2 n. 3 LEF);
- 3.
- chi non mette a disposizione dell'ufficio dei fallimenti, entro il termine per le notificazioni, gli oggetti del fallito che egli detiene a titolo di pegno o per altro titolo (art. 232 cpv. 2 n. 4 LEF);
- 4.
- chi, scaduto il termine di realizzazione, non consegna ai liquidatori oggetti del fallito che detiene a titolo di creditore pignoratizio (art. 324 cpv. 2 LEF);
- 5.
- il terzo che non ottempera al dovere di informare e di mettere a disposizione giusta gli articoli 57a capoverso 1, 91 capoverso 4, 163 capoverso 2, 222 capoverso 4 e 345 capoverso 13 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.
1 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 RS 281.1
3 Ora: l'art. 341 cpv. 1
Art. 325
Inosservanza delle norme legali sulla contabilità
Chiunque intenzionalmente o per negligenza non ottempera all'obbligo imposto dalla legge di tenere regolarmente i libri di commercio,
chiunque intenzionalmente o per negligenza non ottempera all'obbligo imposto dalla legge di conservare i libri di commercio, le lettere ed i telegrammi d'affari,
è punito con la multa.
Art. 325bis
Infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori di locali d'abitazione e commerciali
Chiunque, minacciando svantaggi, segnatamente lo scioglimento successivo del rapporto di locazione, impedisce o tenta di impedire il conduttore a contestare pigioni od altre pretese del locatore,
chiunque dà la disdetta al conduttore poiché questi tutela o intende tutelare i diritti spettantigli in virtù del Codice delle obbligazioni2,
chiunque impone o tenta di imporre illecitamente pigioni o altre pretese dopo il fallimento di un esperimento di conciliazione o dopo una decisione giudiziale,
è punito, a querela del conduttore, con la multa.
1 Introdotto dal n. II art. 4 della LF del 15 dic. 1989 che modifica il CO (locazione e affitto), in vigore dal 1° lug. 1990 (RU 1990 802; FF 1985 1202 in fine, disp. fin. tit. VIII e VIIIbis).
2 RS 220
Art. 326
Persone giuridiche, società commerciali e ditte individuali2
1. …
1 Abrogato dal n. II 3 della LF del 13 dic. 2002, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
2 Ora: imprese individuali.
Art. 326bis
2. Nel caso dell'articolo 325bis
1Se una delle infrazioni previste nell'articolo 325bis è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita o di una ditta individuale2, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa.
2Il padrone d'azienda o il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che era a conoscenza dell'infrazione o ne ha avuto successivamente notizia e, benché ne avesse la possibilità, non si è adoperato per impedirla o per paralizzarne gli effetti, è punibile come l'autore.
3Se il padrone d'azienda o il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale3 o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.
1 Introdotto dal n. II art. 4 della LF del 15 dic. 1989 che modifica il CO (locazione e affitto), in vigore dal 1° lug. 1990 (RU 1990 802; FF 1985 1202 in fine, disp. fin. tit. VIII e VIIIbis).
2 Ora: impresa individuale.
3 Ora: impresa individuale.
Art. 326ter
Contravvenzioni alle disposizioni su ditte e nomi commerciali
Chiunque utilizza per un soggetto giuridico o una succursale iscritti nel registro di commercio una denominazione non conforme a quella iscritta a registro e tale da indurre in errore,
chiunque utilizza per un soggetto giuridico o una succursale non iscritti nel registro di commercio una denominazione fallace,
chiunque suscita l'impressione che un soggetto giuridico straniero non iscritto nel registro di commercio abbia la sede o una succursale in Svizzera,
è punito con la multa2.
1 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797). Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. al LF del 16 dic. 2006 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
2 Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 2 LParl; RS 171.10).
Art. 326quater
False informazioni da parte di istituzioni di previdenza a favore del personale
Chiunque, tenuto legalmente nella sua qualità di organo di un istituto di previdenza in favore del personale a informare i beneficiari e le autorità di sorveglianza, viola quest'obbligo o fornisce informazioni inveritiere, è punito con la multa.
1 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
Art. 327
1 Abrogato dal n. 3 dell'appendice della LF del 22 dic. 1999 sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento, con effetto dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1144; FF 1999 6201).
Art. 328
Contraffazione di segni di valore postali senza fine di falsificazione
1. Chiunque contraffà segni di valore postali svizzeri od esteri per metterli in circolazione come imitazioni, senza apporre a ciascuno di essi un contrassegno che indichi la contraffazione,
chiunque importa, mette in vendita od in circolazione tali contraffazioni,
è punito con la multa.
2. Le contraffazioni sono confiscate.1
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951(RU 1951 1; FF 1949 613).
Art. 329
Violazione di segreti militari
1. Chiunque indebitamente
penetra in uno stabilimento od in altro luogo, il cui accesso è proibito dall'autorità militare,
prende disegni di stabilimenti o di oggetti che interessano la difesa nazionale oppure riproduce o pubblica tali disegni,
è punito con la multa.
2. Il tentativo e la complicità sono punibili.
Art. 330
Commercio di materiali sequestrati o requisiti dall'esercito
Chiunque indebitamente vende od acquista, dà o riceve in pegno, consuma, fa scomparire, distrugge o rende inservibili oggetti, che furono sequestrati o requisiti dall'Amministrazione dell'esercito a scopo di difesa nazionale, è punito con la multa.1
1 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 331
Uso indebito della uniforme militare
Chiunque indebitamente porta l'uniforme dell'esercito svizzero, è punito con la multa.1
1 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 332
Omessa notificazione del rinvenimento di cose smarrite
Chiunque non dà l'avviso prescritto dall'articolo 720 capoverso 2, 720a e 725 capoverso 1 del Codice civile2 per una cosa che ha trovata o che è venuta in suo potere, è punito con la multa.
1 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).
2 RS 210
Libro terzo: Dell'attuazione e dell'applicazione del Codice penale
Titolo primo: Della relazione del presente Codice con altre leggi della Confederazione e con le leggi dei Cantoni
Art. 333
Applicazione della parte generale ad altre leggi federali
1Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia.
2Nelle altre leggi federali le seguenti pene sono sostituite come segue:
- a.
- la reclusione, con una pena detentiva superiore a un anno;
- b.
- la detenzione, con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria;
- c.
- la detenzione inferiore a sei mesi, con una pena pecuniaria d'importo pari a trenta aliquote giornaliere di 3000 franchi al massimo per un mese di pena detentiva.
3Se la pena massima comminata è l'arresto o la multa o la sola multa, il reato si configura come contravvenzione. Sono applicabili gli articoli 106 e 107. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 19741 sul diritto penale amministrativo. È contravvenzione anche il reato per cui un'altra legge federale entrata in vigore prima del 1942 commina la detenzione non superiore a tre mesi.
4Rimangono salvi i limiti di pena minimi e massimi deroganti al capoverso 2, nonché l'articolo 41 e gli importi della multa deroganti all'articolo 106.
5Se un'altra legge federale commina la multa per un crimine o un delitto, è applicabile l'articolo 34. Le norme di commisurazione deroganti all'articolo 34 non sono applicabili. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo. Se è inferiore a 1 080 000 franchi, l'importo massimo della multa comminata decade. Se è comminata una multa di almeno 1 080 000 franchi, tale importo minimo è mantenuto. In questo caso, il numero massimo delle aliquote giornaliere risulta dall'importo massimo della multa diviso per 3000.
6Nelle altre leggi federali, fintanto che non siano formalmente adeguate al nuovo diritto, vale quanto segue:
- a.
- i termini di prescrizione dell'azione penale per i crimini e i delitti sono aumentati della metà e quelli per le contravvenzioni aumentati del doppio;
- b.
- i termini di prescrizione dell'azione penale per le contravvenzioni, se superiori a un anno, sono raddoppiati;
- c.
- le norme sull'interruzione e la sospensione della prescrizione dell'azione penale sono abrogate. È fatto salvo l'articolo 11 capoverso 3 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo;
- d.
- l'azione penale non si prescrive più se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una sentenza in prima istanza;
- e.
- i termini di prescrizione della pena per i crimini e i delitti sono mantenuti mentre quelli per le contravvenzioni sono aumentati della metà;
- f.
- le norme sulla sospensione della prescrizione della pena sono mantenute mentre quelle sull'interruzione della medesima sono abrogate.
7Le contravvenzioni previste da altre leggi federali sono punibili anche quando sono dovute a negligenza, purché non risulti dalla disposizione applicabile che la contravvenzione è punita solo se è commessa intenzionalmente.
Art. 334
Riferimento a disposizioni abrogate
Se in una disposizione di diritto penale è fatto riferimento a norme modificate o abrogate dal presente Codice, il riferimento si applica alle corrispondenti disposizioni del Codice stesso.
Art. 335
Leggi cantonali
1Ai Cantoni rimane riservata la legislazione sulle contravvenzioni di polizia, che non sono regolate dalla legislazione federale.
2Essi possono comminare sanzioni per le violazioni delle disposizioni cantonali in materia di amministrazione e di procedura.
Titolo secondo: …
Art. 336 a 338
1 Abrogati dal n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Titolo terzo: …
Art. 339 a 348
1 Abrogati dal n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Titolo quarto: Dell'assistenza in materia di polizia
Art. 349
1 Abrogato dal n. 5 dell'all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).
Art. 349a
1. Protezione dei dati personali
a. Basi legali
Le autorità federali competenti hanno il diritto di comunicare dati personali soltanto se esiste una base legale ai sensi dell'articolo 7 della legge del 28 settembre 20182 sulla protezione dei dati in ambito Schengen (LPDS) oppure se:
- a.
- la comunicazione dei dati personali è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica dell'interessato o di un terzo;
- b.
- l'interessato ha reso i suoi dati personali accessibili a chiunque e non si è opposto espressamente alla comunicazione.
1 Introdotto dal n. II 2 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).
2 RS 235.3
Art. 349b
b. Parità di trattamento
1La comunicazione di dati personali alle autorità competenti di Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stati Schengen) non può essere soggetta a regole di protezione dei dati personali più severe di quelle applicabili alla comunicazione alle autorità penali svizzere.
2Le leggi speciali che prevedono regole di protezione dei dati personali più severe per la comunicazione di dati personali alle autorità estere competenti non si applicano alla comunicazione alle autorità competenti degli Stati Schengen.
1 Introdotto dal n. II 2 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).
Art. 349c
c. Comunicazione di dati personali a uno Stato terzo o a un organo internazionale
1Non possono essere comunicati dati personali all'autorità competente di uno Stato che non è vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stato terzo) o a un organo internazionale qualora la personalità dell'interessato possa subirne grave pregiudizio, dovuto in particolare all'assenza di una protezione adeguata.
2Una protezione adeguata è garantita:
- a.
- dalla legislazione dello Stato terzo nel caso in cui l'Unione europea l'abbia constatato tramite decisione;
- b.
- da un trattato internazionale;
- c.
- da garanzie specifiche.
3Se è un'autorità federale, l'autorità che comunica i dati informa l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato) sulle categorie delle comunicazioni di dati personali effettuate sulla base di garanzie specifiche secondo il capoverso 2 lettera c. Ogni comunicazione è documentata.
4In deroga al capoverso 1, possono essere comunicati dati personali all'autorità competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale se ciò è necessario nel caso specifico per:
- a.
- proteggere la vita o l'integrità fisica dell'interessato o di un terzo;
- b.
- prevenire una minaccia imminente e grave per la sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo;
- c.
- prevenire, accertare o perseguire un reato, a condizione che nessun interesse degno di protezione e preponderante dell'interessato si opponga alla comunicazione;
- d.
- esercitare o far valere un diritto davanti a un'autorità competente per prevenire, accertare o perseguire un reato, a condizione che nessun interesse degno di protezione e preponderante dell'interessato si opponga alla comunicazione.
5Se è un'autorità federale, l'autorità che comunica i dati informa l'Incaricato sulla comunicazione di dati personali effettuata in virtù del capoverso 4.
1 Introdotto dal n. II 2 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).
Art. 349d
d. Comunicazione a uno Stato terzo o a un organo internazionale di dati personali provenienti da uno Stato Schengen
1I dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schengen possono essere comunicati all'autorità competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale soltanto se:
- a.
- la comunicazione è necessaria per prevenire, accertare o perseguire un reato;
- b.
- lo Stato Schengen che ha trasmesso o messo a disposizione i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare; e
- c.
- le condizioni di cui all'articolo 349c sono adempiute.
2In deroga al capoverso 1 lettera b, i dati personali possono essere comunicati se nel caso specifico:
- a.
- il consenso preliminare dello Stato Schengen non può essere ottenuto in tempo utile; e
- b.
- la comunicazione è indispensabile per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo o per salvaguardare gli interessi essenziali di uno Stato Schengen.
3Lo Stato Schengen è informato senza indugio delle comunicazioni effettuate in virtù del capoverso 2.
1 Introdotto dal n. II 2 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).
Art. 349e
e. Comunicazione di dati personali a un destinatario domiciliato in uno Stato terzo
1Se i dati personali non possono essere comunicati all'autorità competente di uno Stato terzo tramite i canali consueti della cooperazione di polizia, segnatamente in una situazione d'urgenza, l'autorità competente può eccezionalmente comunicarli a un destinatario domiciliato in questo Stato se:
- a.
- la comunicazione è indispensabile per l'adempimento di un compito legale dell'autorità che comunica i dati; e
- b.
- nessun interesse degno di protezione e preponderante dell'interessato vi si oppone.
2Al momento della comunicazione dei dati, l'autorità competente comunica al destinatario che può utilizzarli unicamente per gli scopi da essa fissati.
3L'autorità competente informa senza indugio l'autorità competente dello Stato terzo in merito a qualsiasi comunicazione di dati personali, sempre che lo consideri appropriato.
4Se è un'autorità federale, l'autorità competente informa l'Incaricato senza indugio sulle comunicazioni di dati personali effettuate in virtù del capoverso 1.
5L'autorità competente documenta le comunicazioni di dati personali. Il Consiglio federale disciplina le modalità.
1 Introdotto dal n. II 2 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).
Art. 349f
f. Esattezza dei dati personali
1L'autorità competente rettifica senza indugio i dati personali inesatti.
2Informa senza indugio dell'avvenuta rettifica l'autorità che le ha trasmesso o messo a disposizione tali dati o alla quale li ha comunicati.
3Indica al destinatario l'attualità e l'affidabilità dei dati personali che comunica.
4Comunica inoltre al destinatario qualsiasi informazione che permette di distinguere nella misura del possibile:
- a.
- le diverse categorie di interessati;
- b.
- i dati personali fondati su fatti da quelli fondati su valutazioni personali.
5L'obbligo di informare il destinatario non sussiste qualora le informazioni previste ai capoversi 3 o 4 risultino dai dati personali stessi o dalle circostanze.
1 Introdotto dal n. II 2 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).
Art. 349g
g. Verifica della liceità del trattamento
1L'interessato può chiedere all'Incaricato di verificare se gli eventuali dati che lo concernono sono trattati in modo lecito qualora:
- a.
- il suo diritto di essere informato su uno scambio di dati che lo concernono sia limitato o differito (art. 18a e 18b della legge federale del 19 giugno 19922 sulla protezione dei dati);
- b.
- il suo diritto d'accesso sia negato, limitato o differito (art. 17 e 18 LPDS3); o
- c.
- il suo diritto di esigere la rettifica, la distruzione o la cancellazione dei dati che lo concernono sia parzialmente o totalmente negato (art. 19 cpv. 2 lett. a LPDS).
2Una verifica può essere effettuata unicamente nei confronti di un'autorità federale soggetta alla sorveglianza dell'Incaricato.
3L'Incaricato effettua la verifica; comunica all'interessato che nessun dato che lo concerne è trattato in modo illecito oppure, se ha riscontrato errori nel trattamento dei dati personali, che ha aperto un'inchiesta conformemente all'articolo 22 LPDS.
4Se riscontra errori nel trattamento dei dati, l'Incaricato ordina all'autorità federale competente di porvi rimedio.
5Le comunicazioni di cui al capoverso 3 hanno sempre lo stesso tenore e non vengono motivate. Non sono impugnabili.
1 Introdotto dal n. II 2 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).
2 RS 235.1
3 RS 235.3
Art. 349h
h. Inchiesta
1Chi rende verosimile che uno scambio di dati personali che lo concernono potrebbe violare le disposizioni sulla protezione dei dati personali può chiedere all'Incaricato di aprire un'inchiesta ai sensi dell'articolo 22 LPDS2.
2Un'inchiesta può essere aperta unicamente nei confronti di un'autorità federale soggetta alla sorveglianza dell'Incaricato.
3L'interessato e l'autorità federale nei confronti della quale è stata aperta un'inchiesta hanno qualità di parte.
4Per il rimanente sono applicabili gli articoli 23 e 24 LPDS.
1 Introdotto dal n. II 2 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).
2 RS 235.3
Art. 350
2. Collaborazione con INTERPOL
a. Competenza1
1L'Ufficio federale di polizia assume i compiti di ufficio centrale nazionale ai sensi degli statuti dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL).
2 Esso è competente a mediare scambi d'informazioni tra le autorità federali e cantonali preposte al perseguimento penale, da un canto, e gli uffici centrali nazionali di altri Stati e il Segretariato generale di INTERPOL, dall'altro.
1 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Art. 351
b. Compiti1
1L'Ufficio federale di polizia trasmette le informazioni di polizia criminale destinate al perseguimento di reati e all'esecuzione di pene e di misure.
2 Esso può trasmettere informazioni di polizia criminale se, sulla base di circostanze concrete, si può prevedere con grande probabilità che sarà commesso un crimine o un delitto.
3 Esso può trasmettere informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse o all'identificazione di sconosciuti.
4Onde prevenire o chiarire reati, l'Ufficio federale di polizia può ricevere informazioni da privati o fornire informazioni a privati, se ciò è nell'interesse delle persone coinvolte ed esse hanno dato il loro consenso o le circostanze permettono di presumere tale consenso.
1 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Art. 352
c. Protezione dei dati1
1Lo scambio di informazioni di polizia criminale è retto dai principi della legge federale del 20 marzo 19812 sull'assistenza internazionale in materia penale nonché dagli statuti e regolamenti d'INTERPOL dichiarati applicabili dal Consiglio federale.
2La legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati regge lo scambio d'informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse e all'identificazione di sconosciuti e per scopi amministrativi.
3L'Ufficio federale di polizia può trasmettere informazioni direttamente agli uffici centrali nazionali di altri Stati, se lo Stato destinatario soggiace alle prescrizioni d'INTERPOL in materia di protezione dei dati.
1 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
2 RS 351.1
3 RS 235.1
Art. 353
d. Aiuti finanziari e indennità1
La Confederazione può accordare a INTERPOL aiuti finanziari e indennità.
1 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Art. 354
3. Collaborazione a scopo d'identificazione di persone1
1Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.
2Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1:
- a.
- il centro di calcolo del Dipartimento federale di giustizia e polizia;
- b.
- l'Ufficio federale di polizia;
- c.
- i posti di confine;
- d.
- le autorità cantonali di polizia.
3I dati personali inerenti ai dati segnaletici secondo il capoverso 1 sono trattati in sistemi d'informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 20082 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, dalla legge federale del 26 giugno 19983 sull'asilo e dalla legge federale del 16 dicembre 20054 sugli stranieri. Il sistema d'informazione basato sui profili del DNA è disciplinato dalla legge del 20 giugno 20035 sui profili del DNA.6
4Il Consiglio federale:
- a.
- disciplina le modalità, segnatamente la responsabilità del trattamento dei dati, le categorie dei dati da rilevare, la durata di conservazione dei dati e la collaborazione con i Cantoni;
- b.
- designa le autorità che mediante procedura di richiamo possono immettere direttamente dati personali nel sistema, quelle che possono consultarli direttamente e quelle cui i dati personali possono essere comunicati nel singolo caso;
- c.
- disciplina i diritti procedurali delle persone interessate, segnatamente la consultazione, la rettifica, l'archiviazione e la distruzione dei dati che le concernono.
1 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
2 RS 361
3 RS 142.31
4 RS 142.20
5 RS 363
6 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).
Art. 355
4. …
1 Abrogato dal n. 5 dell'all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).
Art. 355a
5. Cooperazione con Europol
a. Scambio di dati2
1 L'Ufficio federale di polizia (fedpol) e il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) possono trasmettere all'Ufficio europeo di polizia (Europol) dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità.3
2La trasmissione di questi dati sottostà segnatamente alle condizioni indicate negli articoli 3 e 10-13 dell'Accordo del 24 settembre 20044 tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia.
3Contemporaneamente alla trasmissione dei dati, l'Ufficio federale di polizia informa Europol sullo scopo a cui i dati sono destinati, come pure su tutte le altre restrizioni concernenti il loro trattamento cui esso stesso sottostà in conformità della legislazione federale o cantonale.
4Gli scambi di dati personali con Europol sono equiparati a uno scambio con un'autorità competente di uno Stato Schengen (art. 349b).5
1 Introdotto dall'art. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Acc. tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 1017; FF 2005 859).
2 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
3 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 4 dic. 2009 sull'adeguamento di disposizioni legali in seguito all'istituzione del Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6921).
4 RS 0.362.2
5 Introdotto dal n. II 2 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).
Art. 355b
b. Estensione del mandato2
Il Consiglio federale è autorizzato a convenire con Europol modifiche del campo d'applicazione del mandato nell'ambito dell'articolo 3 paragrafo 3 dell'Accordo del 24 settembre 20043 tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia.
1 Introdotto dall'art. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Acc. tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 1017; FF 2005 859).
2 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
3 RS 0.362.2
Art. 355c
5bis. Cooperazione nell'ambito degli accordi di associazione alla normativa di Schengen.
Competenza
Gli organi di polizia federali e cantonali eseguono le disposizioni contenute negli accordi di associazione alla normativa di Schengen2 attenendosi alla legislazione nazionale.
1 Introdotto dall'art. 3 n. 4 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 447 2179 2227; FF 2004 5273).
2 Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.362.31); Acc. del 20 apr. 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS 0.362.33); Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.362.32); Prot. del 28 feb. 2008 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.362.311).
Art. 355d
5ter. …
1 Introdotto dall'art. 3 n. 4 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RU 2008 447 2179 2227; FF 2004 5273). Abrogato dal n. II dell'all. 2 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).
Art. 355e
5quater. Ufficio SIRENE
1Presso l'Ufficio federale di polizia è istituito un servizio centrale (ufficio SIRENE2) responsabile del N-SIS.
2L'ufficio SIRENE è il centro di contatto, di coordinamento e di consultazione per lo scambio di informazioni relative alle segnalazioni inserite nel SIS. L'ufficio esamina l'ammissibilità formale delle segnalazioni nazionali e estere presenti nel SIS.
1 Introdotto dall'art. 3 n. 4 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 447 2179 2227; FF 2004 5273).
2 Supplementary information request at the national entry (richieste di informazioni supplementari presso il servizio nazionale).
Art. 355f e 355g
1 Introdotti dal n. 4 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (RU 2010 3387 3417; FF 2009 5873). Abrogati dal n. II 2 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).
Art. 356 a 361
1 Abrogati dal n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Art. 362
6. Avviso in caso di pornografia
L'autorità istruttoria, se accerta che oggetti pornografici (art. 197 cpv. 4) sono stati fabbricati all'estero o importati, ne informa immediatamente l'ufficio centrale federale istituito per la repressione della pornografia.
1 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1159; FF 2012 6761).
Titolo quinto: …
Art. 363
1 Abrogato dal n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF il 20 feb. 2013 (RU 2013 845).
Art. 364
1 Abrogato dal n. 1 dall'all. alla LF del 15 dic. 2017 (Protezione dei minorenni), con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2947; FF 2015 2751).
Titolo sesto: Del casellario giudiziale
Art. 365
Scopo
1L'Ufficio federale di giustizia gestisce, insieme ad altre autorità federali e ai Cantoni (art. 367 cpv. 1), un casellario giudiziale informatizzato nel quale sono iscritte le condanne e le richieste di estratti del casellario giudiziale in relazione con procedimenti penali pendenti, contenente dati personali e profili della personalità degni di particolare protezione. Nel casellario giudiziale informatizzato, i dati relativi alle condanne e quelli relativi alle richieste di estratti del casellario giudiziale in relazione con procedimenti penali pendenti sono trattati separatamente.
2Il casellario ha lo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:
- a.
- attuazione di procedimenti penali;
- b.
- procedure internazionali in materia d'assistenza giudiziaria e d'estradizione;
- c.
- esecuzione delle pene e delle misure;
- d.
- controlli di sicurezza civili e militari;
- e.
- pronuncia e revoca delle misure d'allontanamento nei confronti di stranieri ai sensi della legge federale del 26 marzo 19311 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri nonché delle altre misure d'espulsione e d'allontanamento dal territorio svizzero;
- f.
- esame della dignità ad ottenere asilo ai sensi della legge del 26 giugno 19982 sull'asilo;
- g.
- procedura di naturalizzazione;
- h.
- rilascio e revoca di licenze di condurre o per allievo conducente ai sensi della legge federale del 19 dicembre 19583 sulla circolazione stradale;
- i.
- esecuzione della protezione consolare;
- j.
- trattamento di dati statistici ai sensi della legge del 9 ottobre 19924 sulla statistica federale;
- k.5
- pronuncia o revoca di misure di protezione dei minori o degli adulti;
- l.6
- esclusione dal servizio civile o da prestazioni di servizio civile ai sensi della legge del 6 ottobre 19957 sul servizio civile;
- m.8 verifica della reputazione in vista di determinati impieghi ai sensi della legge sul servizio civile;
- n.9
- esame di una decisione di non reclutamento o di un'ammissione al reclutamento, di un'esclusione dall'esercito o di una riammissione nell'esercito oppure di una degradazione ai sensi della legge militare del 3 febbraio 199510 (LM);
- o.11
- esame dell'idoneità a una promozione o a una nomina ai sensi della LM;
- p.12
- esame dei motivi d'impedimento per la cessione dell'arma personale ai sensi della LM;
- q.13
- esame di un'esclusione dal servizio di protezione civile ai sensi della legge federale del 4 ottobre 200214 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile;
- r.15
- individuazione tempestiva e neutralizzazione di minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 LAIn16;
- s.17
- trasmissione di informazioni a Europol secondo l'articolo 355a, sempre che i dati di Europol siano necessari per gli scopi di cui alla lettera r;
- t.18
- esame di misure di respingimento nei confronti di stranieri secondo la legge federale del 16 dicembre 200519 sugli stranieri e preparazione di decisioni di espulsione ai sensi dell'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale;
- u.20
- acquisizione e trasmissione di informazioni ad autorità di sicurezza estere nell'ambito di richieste secondo l'articolo 12 capoverso 1 lettera d LAIn; i dati la cui trasmissione non è nell'interesse della persona in questione possono essere trasmessi unicamente con il suo esplicito consenso.
1 [CS 1 117; RU 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 cpv. 2, 1991 362 n. II 11 1034 n. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 all. n. 1, 2000 1891 n. IV 2, 2002 685 n. I 1 701 n. I 1 3988 all. n. 3, 2003 4557 all. n. II 2, 2004 1633 n. I 1 4655 n. I 1, 2005 5685 all. n. 2, 2006 979 art. 2 n. 1 1931 art. 18 n. 1 2197 all. n. 3 3459 all. n. 1 4745 all. n. 1, 2007 359 all. n. 1. RU 2007 5437 all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri (RS 142.20).
2 RS 142.31
3 RS 741.01
4 RS 431.01
5 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
6 Introdotta dal n. II 1 della LF del 3 ott. 2008 (RU 2009 1093; FF 2008 2255). Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1883; FF 2014 5749).
7 RS 824.0
8 Introdotta dal n. II 1 della LF del 3 ott. 2008 (RU 2009 1093; FF 2008 2255). Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1883; FF 2014 5749).
9 Introdotta dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6617; FF 2008 2685).
10 RS 510.10
11 Introdotta dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6617; FF 2008 2685).
12 Introdotta dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6617; FF 2008 2685).
13 Introdotta dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6617; FF 2008 2685).
14 RS 520.1
15 Introdotta dal n. II 5 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
16 RS 121
17 Introdotta dal n. II 5 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
18 Introdotta dal n. II 5 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
19 RS 142.20
20 Introdotta dal n. II 5 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
Art. 366
Contenuto
1Nel casellario sono registrate le persone condannate nel territorio della Confederazione nonché gli Svizzeri condannati all'estero.
2Nel casellario si iscrivono:
- a.
- le condanne per crimini e delitti sempreché sia stata pronunciata una pena o una misura;
- b.
- le condanne per contravvenzioni al presente Codice o ad altre leggi federali, designate con ordinanza del Consiglio federale;
- c.
- le comunicazioni provenienti dall'estero circa condanne pronunciate all'estero e sottoposte all'obbligo dell'iscrizione secondo il presente Codice;
- d.
- i fatti che rendono necessaria la modifica di iscrizioni esistenti.
3Le sentenze pronunciate contro minori per un crimine o un delitto sono iscritte se la sanzione inflitta è:
- a.
- una privazione della libertà (art. 25 DPMin1);
- b.
- un collocamento (art. 15 DPMin);
- c.
- un trattamento ambulatoriale (art. 14 DPMin); o
- d.
- unʼinterdizione di esercitare unʼattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 16a DPMin).2
- 3bisLe sentenze pronunciate contro minori per una contravvenzione sono iscritte se la sanzione inflitta è unʼinterdizione di esercitare unʼattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 16a DPMin).3
4Nel casellario sono registrate anche le persone contro cui è pendente in Svizzera un procedimento penale per crimini o delitti.4
1 RS311.1
2 Introdotto dall'art. 44 n. 1 del diritto penale minorile del 20 giu. 2003 (RU 2006 3545; FF 1999 1669). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
3 Introdotto dal n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
4 Originario cpv. 3.
Art. 367
Trattamento dei dati e accesso
1Le autorità seguenti trattano nel casellario dati personali concernenti le sentenze di cui all'articolo 366 capoversi 1-3:1
- a.
- Ufficio federale di giustizia;
- b.
- autorità della giustizia penale;
- c.
- autorità della giustizia militare;
- d.
- autorità preposte all'esecuzione penale;
- e.
- servizi di coordinamento cantonali.
2Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere ai dati personali concernenti le sentenze di cui all'articolo 366 capoversi 1, 2 e 3 lettere a e b:2
- a.
- autorità di cui al capoverso 1;
- b.
- Ministero pubblico della Confederazione;
- c.
- Ufficio federale di polizia nell'ambito di indagini della polizia giudiziaria;
- d.
- Aggruppamento Difesa3;
- e.4Segreteria di Stato della migrazione5;
- f.6
- …
- g.
- autorità cantonali di polizia degli stranieri;
- h.
- autorità cantonali competenti in materia di circolazione stradale;
- i.7
- autorità federali competenti per l'esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a della legge federale del 21 marzo 19978 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI);
- j.9
- Ufficio federale del servizio civile10;
- k.11
- organi cantonali competenti per le decisioni concernenti l'esclusione dal servizio di protezione civile;
- l.12
- Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione conformemente alla legge federale del 23 dicembre 201113 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, per adempiere i suoi compiti;
- m.14
- SIC.
2bisLe autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere anche ai dati personali concernenti le sentenze di cui all'articolo 366 capoverso 3 lettera c:
- a.
- l'Aggruppamento Difesa15 per l'esame di una decisione di non reclutamento o di un'ammissione al reclutamento, di un'esclusione dall'esercito o di una riammissione nell'esercito oppure di una degradazione ai sensi della LM16, per l'esame dei motivi d'impedimento per la cessione dell'arma personale ai sensi della LM, per l'esame dell'idoneità a una promozione o a una nomina ai sensi della LM;
- b.17
- le autorità federali competenti per l'esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a LMSI;
- c.
- le autorità della giustizia penale per l'attuazione di procedimenti penali (art. 365 cpv. 2 lett. a);
- d.
- i servizi di coordinamento cantonali e l'Ufficio federale di giustizia per adempiere i loro compiti legali nell'ambito della gestione del casellario;
- e.
- le autorità preposte all'esecuzione penale per l'esecuzione delle pene e delle misure (art. 365 cpv. 2 lett. c).18
2terLe autorità di cui ai capoversi 2 lettere c-l e 2septies possono consultare le sentenze che contengono l'espulsione soltanto finché l'interessato è soggetto a quest'ultima. Se è più lungo, il termine previsto nell'articolo 369 determina quello applicabile alla consultazione.19
2quater L'organo della Confederazione competente per il casellario comunica regolarmente all'Aggruppamento Difesa, ai fini dell'adempimento dei compiti di cui all'articolo 365 capoverso 2 lettere n-q, i seguenti dati, registrati in VOSTRA, concernenti persone soggette all'obbligo di leva, militari e persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile:20
- a.
- le sentenze penali per un crimine o un delitto;
- b.
- le misure privative della libertà;
- c.
- le decisioni concernenti l'insuccesso del periodo di prova di persone soggette all'obbligo di leva e di militari.21
2quinquiesSono comunicate le generalità degli Svizzeri registrati secondo il capoverso 2quater che hanno compiuto i 17 anni di età. Se lo Stato maggiore di condotta dell'esercito constata che una persona di cui sono state comunicate le generalità è soggetta all'obbligo di leva o è un militare, l'organo competente per il casellario comunica anche i dati penali.22
2sexiesLa comunicazione e la constatazione di cui al capoverso 2quinquies possono essere effettuate mediante un'interfaccia elettronica tra il Sistema di gestione del personale dell'esercito (PISA) e il casellario.23
2septies Per verificare la reputazione in vista del rilascio o della revoca di un riconoscimento di quadro Gioventù e Sport, l'Ufficio federale dello sport può consultare, su domanda scritta, i dati personali relativi alle sentenze.24
3Qualora il numero delle domande d'informazione lo giustifichi e previa consultazione dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza25, il Consiglio federale può estendere il diritto d'accesso di cui al capoverso 2 ad altre autorità giudiziarie e amministrative della Confederazione e dei Cantoni sino all'entrata in vigore di una base legale in senso formale.
4I dati personali concernenti procedimenti penali pendenti possono essere trattati soltanto dalle autorità di cui al capoverso 2 lettere a-e, j, l e m.26
4terPer verificare la reputazione in vista del rilascio o della sospensione di un riconoscimento di quadro Gioventù e Sport, l'Ufficio federale dello sport può consultare, su domanda scritta, i dati personali concernenti procedimenti penali pendenti.28
5Ogni Cantone designa un servizio di coordinamento per il trattamento dei dati nel casellario.
6Il Consiglio federale fissa le modalità, segnatamente:
- a.
- la responsabilità del trattamento dei dati;
- b.
- il genere dei dati raccolti e la loro durata di conservazione;
- c.
- la collaborazione con le autorità interessate;
- d.
- i compiti dei servizi di coordinamento;
- e.
- il diritto d'informazione e gli altri diritti procedurali a tutela delle persone interessate;
- f.
- la sicurezza dei dati;
- g.
- le autorità che possono notificare per scritto dati personali, quelle che possono introdurre dati nel registro, quelle che possono consultarlo e quelle cui i dati personali possono essere di caso in caso comunicati;
- h.
- la trasmissione elettronica dei dati all'Ufficio federale di statistica.
1 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
2 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
3 Nuova espr. giusta il n. 2 dell'all. alla LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
4 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 3 nov. 2004 concernente l'adeguamento delle disposizioni legali in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4655).
5 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015.
6 Abrogata dal n. I 3 dell'O del 3 nov. 2004 concernente l'adeguamento delle disposizioni legali in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4655).
7 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
8 RS 120
9 Introdotta dal n. II della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).
10 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2019.
11 Introdotta dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6617; FF 2008 2685).
12 Introdotta dal n. 3 dell'all. alla LF del 23 dic. 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6715; FF 2011 1).
13 RS 312.2
14 Introdotta dal n. II 5 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
15 Nuova espr. giusta il n. 2 dell'all. alla LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
16 RS 510.10
17 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
18 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari (RU 2009 6617; FF 2008 2685). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
19 Introdotto dal n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).
20 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
21 Originario cpv. 2ter. Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari (RU 2009 6617; FF 2008 2685). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
22 Introdotto dal n. II 2 della LF del 19 mar. 2010 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).
23 Introdotto dal n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).
24 Originario cpv. 2sexies. Introdotto dall'art. 34 n. 1 e 36 della LF del 17 giu. 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 3953; FF 2009 7113).
25 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937).
26 Nuovo testo giusta l'art. 87 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
27 Introdotto dal n. II 1 della LF del 3 ott. 2008 (RU 2009 1093; FF 2008 2255). Abrogato dal n. II 1 della LF del 25 set. 2015, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1883; FF 2014 5749).
28 Introdotto dall'art. 34 n. 1 della LF del 17 giu. 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 3953; FF 2009 7113).
Art. 368
Comunicazione dei fatti che devono essere iscritti
L'autorità federale competente può comunicare le iscrizioni nel casellario allo Stato di origine del condannato.
Art. 369
Eliminazione dell'iscrizione
1Le iscrizioni di condanne a una pena detentiva sono eliminate d'ufficio se al di là della durata della pena commisurata dal giudice sono trascorsi i seguenti termini:
- a.
- vent'anni in caso di pena detentiva di cinque o più anni;
- b.
- quindici anni in caso di pena detentiva da uno a meno di cinque anni;
- c.
- dieci anni in caso di pena detentiva inferiore a un anno;
- d.1
- dieci anni in caso di privazione della libertà secondo l'articolo 25 DPMin2.
2I termini di cui al capoverso 1 sono protratti della durata di una pena detentiva già iscritta.
3Le sentenze che contengono come pena principale una pena detentiva con la condizionale, una privazione della libertà con la condizionale, una pena pecuniaria, un lavoro di pubblica utilità o una multa sono eliminate d'ufficio dopo dieci anni.3
4Le condanne a una pena cumulata con una misura stazionaria o a una misura stazionaria soltanto sono eliminate d'ufficio dopo:
- a.
- quindici anni in caso di misure secondo gli articoli 59-61 e 64;
- b.
- dieci anni in caso di collocamento in un istituto chiuso ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 della legge federale del 20 giugno 20034 sul diritto penale minorile;
- c.5
- sette anni in caso di collocamento in un istituto aperto o presso privati ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 DPMin. 6
4bisLe condanne unicamente a un trattamento ambulatoriale ai sensi dell'articolo 63 sono eliminate d'ufficio dopo dieci anni. Le condanne a un trattamento ambulatoriale ai sensi dell'articolo 14 DPMin sono eliminate d'ufficio dopo cinque anni per quanto un computo dei termini secondo i capoversi 1-4 non sia possibile.7
4terLe condanne unicamente a una misura secondo gli articoli 66 capoverso 1, 67 capoverso 1 o 67e oppure gli articoli 48, 50 capoverso 1 o 50e CPM8 sono eliminate dʼufficio dopo dieci anni.9
4quater Le condanne unicamente a un'interdizione o a un divieto secondo gli articoli 67 capoversi 2-4 o 67b del presente Codice oppure secondo gli articoli 50 capoversi 2-4 o 50b CPM sono eliminate d'ufficio dopo dieci anni.10
4quinquiesLe condanne unicamente a un'interdizione o a un divieto secondo l'articolo 16a DPMin sono eliminate d'ufficio dopo sette anni.11
5I termini di cui al capoverso 4 sono protratti della durata di una pena residua.
5bisLe sentenze che contengono l'espulsione rimangono iscritte nel casellario giudiziale sino alla morte dell'interessato. Se l'interessato non dimora in Svizzera, la sentenza è eliminata dal casellario giudiziale al più tardi cento anni dopo la sua nascita. Se acquisisce la cittadinanza svizzera, otto anni dopo la naturalizzazione l'interessato può presentare una domanda di eliminazione della sentenza secondo i termini di cui ai capoversi 1‒5.12
6Il termine decorre:
- a.13
- in caso di condanne secondo i capoversi 1, 3, 4ter, 4quater e 4quinquies, dal giorno in cui la sentenza passa in giudicato;
- b.
- in caso di condanne secondo i capoversi 4 e 4bis, dal giorno della soppressione della misura o della liberazione definitiva dalla misura.14
7Le iscrizioni eliminate non devono poter essere ricostruite. La sentenza eliminata non è più opponibile all'interessato.
8I dati del casellario giudiziale non devono essere archiviati.
1 Introdotta dall'art. 44 n. 1 del diritto penale minorile del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3545; FF 1999 1669).
2 RS 311.1
3 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
4 RS 311.1
5 Introdotta dal n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
7 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale) (RU 2006 3539; FF 2005 4197). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
8 RS 321.0
9 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale) (RU 2006 3539; FF 2005 4197). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
10 Introdotto dal n. I 1 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell'art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803; FF 2016 5509).
11 Introdotto dal n. I 1 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell'art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803; FF 2016 5509).
12 Introdotto dal n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).
13 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell'art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803; FF 2016 5509).
14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
Art. 369a
Eliminazione di sentenze contenenti unʼinterdizione di esercitare unʼattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate
Le sentenze che contengono un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo gli articoli 67 capoversi 2-4 o 67b del presente Codice oppure secondo gli articoli 50 capoversi 2-4 o 50b CPM2 o l'articolo 16a DPMin3 sono eliminate d'ufficio dopo dieci anni dalla fine dell'interdizione o del divieto.4 Fanno stato i termini di cui allʼarticolo 369, se sono più lunghi.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
2 RS 321.0
3 RS 311.1
4 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell'art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803; FF 2016 5509).
Art. 370
Diritto di consultazione
Art. 371
Estratto per privati1
1Ognuno può chiedere al Casellario giudiziale centrale svizzero un estratto scritto delle iscrizioni che lo concernono. Nellʼestratto figurano le sentenze pronunciate per crimini e delitti; le condanne per contravvenzioni vi figurano soltanto se è stata pronunciata unʼinterdizione di esercitare unʼattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo gli articoli 67 o 67b, secondo gli articoli 50 o 50b CPM2 o secondo lʼarticolo 16a DPMin3.4
2Le sentenze pronunciate per reati commessi nell'adolescenza sono riportate nell'estratto soltanto se vi figurano anche altri reati per i quali l'interessato è stato condannato in età adulta.
3Le sentenze che contengono una pena non vengono riportate nell'estratto se sono trascorsi due terzi della durata determinante per l'eliminazione secondo l'articolo 369 capoversi 1‒5 e 6.5
3bisLe sentenze che contengono una pena con la condizionale, totale o parziale, non vengono riportate nell'estratto se il condannato ha superato con successo il periodo di prova.6
4Le condanne a una pena cumulata con una misura o a una misura soltanto non vengono riportate nell'estratto se è trascorsa la metà della durata determinante per l'eliminazione secondo l'articolo 369 capoversi 1‒5 e 6.7
4bisLe sentenze che contengono l'espulsione figurano nell'estratto finché l'interessato è soggetto a quest'ultima. Se è più lungo, il termine previsto nei capoversi 3 o 4 determina la durata durante la quale la sentenza figura nell'estratto.8
5Scaduto il termine di cui ai capoversi 3, 4 e 4bis, la sentenza viene riportata nell'estratto se quest'ultimo contiene anche una sentenza per la quale il termine non è ancora scaduto.9
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
2 RS321.0
3 RS311.1
4 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
5 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).
6 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
7 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).
8 Introdotto dal n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).
9 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).
Art. 371a
Estratto specifico per privati
1Può chiedere al casellario giudiziale un estratto specifico delle iscrizioni che lo concernono chiunque:
- a.
- si candida per:
- 1.
- un'attività professionale o un'attività extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili, o
- 2.
- un'attività professionale o un'attività extraprofessionale organizzata nel settore sanitario implicante un contatto diretto con i pazienti; o
- b.
- esercita una delle attività di cui alla lettera a.2
2Alla domanda deve allegare un'attestazione scritta del soggetto che esige la presentazione dell'estratto specifico per privati, sia esso il datore di lavoro, l'organizzazione o l'autorità competente per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, nella quale si conferma che:3
- a.
- il richiedente si candida per unʼattività di cui al capoverso 1 o svolge tale attività; e
- b.
- il richiedente deve presentare lʼestratto specifico per privati per svolgere una nuova attività o per continuare a svolgere lʼattività considerata.
3Nellʼestratto specifico per privati figurano:
- a.4
- le sentenze che contengono un'interdizione di esercitare un'attività secondo l'articolo 67 capoversi 2-4 o l'articolo 50 capoversi 2-4 CPM5;
- b.
- le sentenze che contengono un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo lʼarticolo 67b o lʼarticolo 50b CPM, se tale divieto è stato pronunciato a tutela di minorenni o di altre persone particolarmente vulnerabili;
- c.
- le sentenze emanate nei confronti di minori che contengono unʼinterdizione di esercitare unʼattività secondo lʼarticolo 16a capoverso 1 DPMin6 o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo lʼarticolo 16a capoverso 2 DPMin, pronunciati a tutela di minori o di altre persone particolarmente vulnerabili.
4Una sentenza contenente unʼinterdizione o un divieto ai sensi del capoverso 3 figura nellʼestratto specifico per privati fintanto che lʼinterdizione o il divieto ha effetto.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
2 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell'art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803; FF 2016 5509).
3 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell'art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803; FF 2016 5509).
4 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell'art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803; FF 2016 5509).
5 RS 321.0
6 RS311.1
Titolo settimo: Dell'esecuzione delle pene e delle misure, dell'assistenza riabilitativa, dei penitenziari e delle istituzioni
Art. 372
1. Obbligo di eseguire pene e misure
1I Cantoni eseguiscono le sentenze pronunciate dai loro tribunali penali in applicazione del presente Codice. Essi sono obbligati ad eseguire, mediante rifusione delle spese, le sentenze delle autorità penali della Confederazione.
2Sono parificate alle sentenze le decisioni in materia penale delle autorità di polizia o di altre autorità competenti ed i decreti delle autorità di accusa.
3I Cantoni garantiscono un'esecuzione uniforme delle sanzioni penali.1
1 Introdotto dal n. II 2 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
Art. 373
2. Pene pecuniarie, multe, spese e confische.
Esecuzione
Le decisioni passate in giudicato e pronunciate in applicazione del diritto penale federale o cantonale sono esecutive in tutta la Svizzera per quanto concerne le pene pecuniarie, le multe, le spese e le confische.
Art. 374
Diritto di disposizione
1I Cantoni dispongono circa il ricavo delle pene pecuniarie, delle multe e delle confische pronunciate in applicazione del presente Codice.
2Nelle cause giudicate dalla Corte penale o dalla Corte d'appello del Tribunale penale federale dispone invece la Confederazione.1
3Rimane salvo l'impiego a favore del danneggiato secondo l'articolo 73.
4Sono salve le disposizioni della legge federale del 19 marzo 20042 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.3
1 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 17 mar. 2017 (Istituzione di una corte d'appello in seno al Tribunale penale federale), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5769; FF 2013 6121, 2016 5587).
2 RS 312.4
3 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389).
Art. 375
3. Lavoro di pubblica utilità
1I Cantoni sono competenti per l'attuazione del lavoro di pubblica utilità.
2L'autorità competente determina il genere e la forma del lavoro di pubblica utilità.
3La durata massima del lavoro determinata dalla legge può essere superata nella prestazione del lavoro di pubblica utilità. Rimangono applicabili le norme in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute.
Art. 376
4. Assistenza riabilitativa
Art. 377
5. Penitenziari e istituzioni.
Obbligo dei Cantoni di istituirli e gestirli
1I Cantoni istituiscono e gestiscono i penitenziari e i reparti di penitenziario per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia e in lavoro esterno.
2Possono inoltre gestire reparti per speciali gruppi di detenuti, in particolare per:
- a.
- donne;
- b.
- detenuti di determinate classi d'età;
- c.
- detenuti che devono espiare pene di assai lunga o assai breve durata;
- d.
- detenuti che abbisognano di cure o trattamento intensivi o che ricevono una formazione o una formazione professionale continua.
3I Cantoni istituiscono e gestiscono altresì le istituzioni previste dal presente Codice per l'esecuzione delle misure.
4Provvedono affinché i regolamenti e la gestione dei penitenziari e delle istituzioni siano conformi alle norme del presente Codice.
5Promuovono la formazione e la formazione professionale continua del personale.
Art. 378
Collaborazione intercantonale
1I Cantoni possono concludere accordi per l'istituzione e la gestione in comune di penitenziari e istituzioni o assicurarsi il diritto di usare penitenziari e istituzioni d'altri Cantoni.
2Si informano reciprocamente sulle peculiarità dei singoli penitenziari e delle singole istituzioni, segnatamente sulle possibilità di cure, trattamento e lavoro; collaborano nell'assegnazione dei detenuti.
Art. 379
Stabilimenti privati
1I Cantoni possono rilasciare a penitenziari e istituzioni gestiti da privati l'autorizzazione di eseguire pene in forma di semiprigionia e di lavoro esterno, nonché misure secondo gli articoli 59-61 e 63.
2I penitenziari e le istituzioni gestiti da privati sottostanno alla vigilanza dei Cantoni.
Art. 380
Spese
1Le spese dell'esecuzione di pene e misure sono a carico dei Cantoni.
2Il condannato è tenuto a partecipare in modo adeguato alle spese di esecuzione:
- a.
- mediante compensazione con il lavoro da lui prestato nell'ambito dell'esecuzione di pene e misure;
- b.
- proporzionalmente al suo reddito e alla sua sostanza se rifiuta di eseguire il lavoro che gli è assegnato, benché questo corrisponda alle esigenze dell'articolo 81 o 90 capoverso 3;
- c.1
- mediante deduzione di una quota del reddito realizzato per il tramite di un'attività nell'ambito della semiprigionia, dell'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica, del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni.
3I Cantoni emanano disposizioni dettagliate sulla partecipazione alle spese da parte dei condannati.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del LF del 17 mar. 2017 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Titolo settimo a: Responsabilità in caso di soppressione dell'internamento a vita
Art. 380a
1Se una persona internata a vita cui è concessa la libertà condizionale o il cui internamento è stato soppresso commette di nuovo un crimine di cui all'articolo 64 capoverso 1bis, la responsabilità per il danno che ne risulta è assunta dall'ente pubblico competente.
2Al diritto di regresso contro l'autore e alla prescrizione dell'azione di risarcimento del danno o di riparazione si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni1 in materia di atti illeciti.
3Al diritto di regresso contro i membri dell'autorità disponente si applica il diritto cantonale o la legge del 14 marzo 19582 sulla responsabilità.
Titolo ottavo: Della grazia, dell'amnistia e della revisione
Art. 381
1. Grazia.
Competenza
Per le sentenze pronunciate in applicazione del presente Codice o di altre leggi federali, il diritto di grazia spetta:
- a.1
- all'Assemblea federale, nelle cause giudicate dalla Corte penale o dalla Corte d'appello del Tribunale penale federale o da un'autorità amministrativa della Confederazione;
- b.
- all'autorità competente dei Cantoni, nelle cause giudicate dalle autorità cantonali.
1 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 giu. 2015 (Istituzione di una corte d'appello in seno al Tribunale penale federale), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5769; FF 2013 6121, 2016 5587).
Art. 382
Domanda di grazia
1La domanda di grazia può essere presentata dal condannato, dal suo rappresentante legale e, col consenso del condannato, dal difensore, dal coniuge o dal partner registrato.1
2Per crimini o delitti politici e per reati connessi con un crimine o un delitto politico, il Consiglio federale od il governo cantonale può inoltre promuovere d'ufficio la procedura per la grazia.
3L'autorità che pronuncia sulla grazia può decidere che una domanda respinta non deve essere ripresentata prima che sia trascorso un termine determinato.
1 Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
Art. 383
Effetti
Art. 384
2. Amnistia
1Nelle cause penali in cui si applica il presente Codice o un'altra legge federale, le Camere federali possono concedere un'amnistia.
2Con l'amnistia si esclude il perseguimento penale di determinati fatti o categorie di autori e si dispone il condono delle relative pene.
Art. 385
3. Revisione
I Cantoni devono prevedere la revisione del processo a favore del condannato contro sentenze pronunciate in applicazione del presente Codice o di altre leggi federali, quando esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al tribunale nel primo processo.
Titolo nono: Misure preventive, disposizioni completive e disposizioni generali transitorie
Art. 386
1. Misure preventive
1La Confederazione può prendere misure di informazione, di educazione o altre misure intese a evitare i reati e a prevenire la criminalità.
2Può sostenere progetti che perseguono gli obiettivi del capoverso 1.
3Può partecipare a organizzazioni che eseguono misure ai sensi del capoverso 1 oppure istituire e sostenere simili organizzazioni.
4Il Consiglio federale disciplina il contenuto, gli obiettivi e il genere delle misure preventive.
1 In vigore dal 1° gen. 2006 giusta l'O del 2 dic. 2005 (RU 2005 5723).
Art. 387
2. Disposizioni completive del Consiglio federale
1Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, è autorizzato a emanare disposizioni su:
- a.
- l'esecuzione di pene uniche, di pene suppletive e di più pene e misure da eseguire simultaneamente;
- b.
- l'assunzione dell'esecuzione di pene e misure da parte di un altro Cantone;
- c.
- l'esecuzione di pene e misure pronunciate nei confronti di ammalati, persone gracili e anziani;
- d.
- l'esecuzione di pene e misure nei confronti di donne, secondo l'articolo 80;
- e.
- la retribuzione del lavoro del detenuto secondo l'articolo 83.
1bisRiguardo alla commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita (art. 64c cpv. 1), il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie concernenti la scelta dei membri e la loro retribuzione, nonché la procedura e l'organizzazione interna.1
2Il Consiglio federale, su proposta dell'autorità cantonale competente, può emanare disposizioni speciali circa la separazione degli stabilimenti del Cantone Ticino.
3Il Consiglio federale può prevedere che i dati eliminati dal casellario giudiziale possano ancora essere conservati a scopo di ricerca; vanno salvaguardati i diritti della personalità e rispettati i principi della protezione dei dati.
4Il Consiglio federale può, in via sperimentale e per un tempo determinato:
- a.
- introdurre o permettere nuove pene e misure nonché nuove forme d'esecuzione e modificare il campo d'applicazione di sanzioni e forme d'esecuzione esistenti;
- b.
- disporre o permettere che l'esecuzione di pene detentive sia affidata a stabilimenti gestiti da privati e rispondenti alle esigenze del presente Codice in materia di esecuzione delle pene (art. 74-85, 91 e 92). Questi stabilimenti sottostanno alla vigilanza dei Cantoni.
5Le disposizioni cantonali d'attuazione per la sperimentazione di nuove sanzioni e forme d'esecuzione e per l'esecuzione delle pene sotto gestione privata (cpv. 4) sottostanno all'approvazione della Confederazione.
1 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).
Art. 388
3. Disposizioni transitorie generali.
Esecuzione di sentenze anteriori
1Le sentenze pronunciate in applicazione del diritto anteriore sono eseguite secondo tale diritto. Sono salve le eccezioni previste dai capoversi 2 e 3.
2Se il nuovo diritto non commina una pena per il fatto per il quale è stata pronunciata la condanna secondo il diritto anteriore, la pena o misura inflitta non è più eseguita.
3Le disposizioni del nuovo diritto concernenti l'esecuzione di pene e misure nonché i diritti e doveri del detenuto sono applicabili anche a chi è stato condannato secondo il diritto anteriore.
Art. 389
Prescrizione
1Salvo disposizione contraria del presente Codice, le disposizioni del nuovo diritto concernenti la prescrizione dell'azione penale e della pena sono applicabili anche se il fatto è stato commesso o l'autore condannato prima della loro entrata in vigore, se più favorevoli all'autore.
2Il periodo di tempo decorso prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto è computato.
Art. 390
Reati perseguibili a querela di parte
1Per i reati perseguibili solo a querela di parte, il termine per presentare la querela è calcolato secondo la legge in vigore al momento in cui il fatto è stato commesso.
2Se il nuovo diritto richiede la querela di parte per perseguire un reato che secondo il diritto anteriore era perseguibile d'ufficio, il termine per presentare la querela decorre dall'entrata in vigore del nuovo diritto. Il procedimento già introdotto continua solo a querela di parte.
3Se il nuovo diritto prevede il perseguimento d'ufficio di un reato che secondo il diritto anteriore era perseguibile solo a querela di parte, il fatto commesso prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto è punito solo a querela di parte.
Art. 391
4. Disposizioni cantonali d'applicazione
I Cantoni comunicano alla Confederazione le necessarie disposizioni di applicazione del presente Codice.
Art. 392
5. Entrata in vigore
Il presente Codice entra in vigore il 1° gennaio 1942.