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Art. 21 Impunità
1L'autorità giudicante prescinde da una punizione se: - a.
- la punizione dovesse compromettere lo scopo di una misura protettiva ordinata in precedenza o da ordinare nel procedimento in corso;
- b.
- la colpa del minore e le conseguenze del fatto sono minime;
- c.
- il minore ha risarcito il danno, per quanto possibile, con una prestazione personale o si è particolarmente impegnato per riparare al torto da lui causato, sempreché come punizione entri in linea di conto soltanto un'ammonizione conformemente all'articolo 22 e l'interesse del pubblico e del danneggiato all'attuazione del procedimento penale sia minimo;
- d.
- il minore è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto che una pena risulterebbe inappropriata;
- e.
- il minore è già stato punito a sufficienza per il suo atto dai genitori, da altre persone che si occupano della sua educazione o da terzi; o
- f.
- dal fatto è trascorso un periodo relativamente lungo, il minore si è ben comportato e l'interesse del pubblico e del danneggiato all'attuazione del procedimento penale sia di scarsa importanza.
2Si può inoltre prescindere dalla punizione se lo Stato estero nel quale il minore dimora abitualmente ha già avviato un procedimento a causa dell'atto commesso dal minore o si è dichiarato disposto a farlo. 3...1
1 Abrogato dal n. 1 dell'all. alla Procedura penale minorile del 20 mar. 2009, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1573; FF 2006 989, 2008 2607).
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Art. 22 Ammonizione
1L'autorità giudicante dichiara colpevole il minore e lo ammonisce se questo appare verosimilmente sufficiente per trattenerlo dal commettere nuovi reati. L'ammonizione consiste in una disapprovazione formale dell'atto commesso. 2L'autorità giudicante può inoltre imporre al minore un periodo di prova compreso tra i sei mesi e i due anni e impartirgli relative norme di condotta. Se durante il periodo di prova il minore si rende colpevole di un atto per cui la legge commina una pena o disattende le norme di condotta, l'autorità giudicante gli può infliggere una pena diversa dall'ammonizione.
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Art. 23 Prestazione personale
1Il minore può essere tenuto a fornire una prestazione personale in favore di istituzioni sociali, di opere d'interesse pubblico, di persone bisognose di assistenza o del danneggiato, con il loro consenso. La prestazione deve essere commisurata all'età e alle capacità del minore. Non è rimunerata. 2Quale prestazione personale può essere ordinata anche la partecipazione a corsi o ad attività analoghe. 3La durata massima della prestazione personale è di dieci giorni. Per i minori che al momento del fatto avevano compiuto i 15 anni e hanno commesso un crimine o un delitto, la prestazione personale può essere ordinata per una durata massima di tre mesi ed essere combinata con la residenza coatta. 4Se la prestazione non è fornita entro il termine stabilito o è fornita in modo incompleto, l'autorità d'esecuzione diffida il minore assegnandogli un termine perentorio. 5Se la diffida rimane infruttuosa, il minore che al momento del fatto non aveva ancora compiuto i 15 anni può essere tenuto a fornire la prestazione sotto sorveglianza diretta dell'autorità d'esecuzione o di una persona da essa designata. 6Se la diffida rimane infruttuosa, il minore che al momento del fatto aveva compiuto i 15 anni è condannato dall'autorità giudicante: - a.
- al pagamento di una multa, se si trattava di una prestazione fino a dieci giorni;
- b.
- al pagamento di una multa o alla privazione della libertà, se si trattava di una prestazione di oltre dieci giorni; la durata della privazione della libertà non può essere superiore a quella della prestazione commutata.
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Art. 24 Multa
1Il minore che al momento del fatto aveva compiuto i 15 anni è passibile di multa. Questa ammonta al massimo a 2000 franchi. L'importo è fissato tenendo conto della situazione personale del minore. 2L'autorità d'esecuzione stabilisce il termine di pagamento; può concedere proroghe e pagamenti rateali. 3Su richiesta del minore, l'autorità d'esecuzione può commutare la multa, interamente o in parte, in una prestazione personale, salvo quando la multa sia stata pronunciata in sostituzione di una prestazione personale non fornita. 4Qualora la situazione determinante per il calcolo della multa sia peggiorata dopo la sentenza senza colpa del minore, l'autorità giudicante può ridurre la multa. 5Se il minore non paga la multa entro il termine stabilito, l'autorità giudicante la commuta in privazione della libertà fino a 30 giorni. La commutazione è esclusa qualora il minore sia insolvente senza colpa propria.
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Art. 25 Privazione della libertà a.Contenuto e presupposti
1Il minore che ha commesso un crimine o un delitto dopo il compimento del 15° anno di età può essere punito con la privazione della libertà da un giorno a un anno. 2Il minore che al momento del fatto aveva compiuto il 16° anno di età è punito con la privazione della libertà fino a quattro anni se: - a.
- ha commesso un crimine per il quale il diritto applicabile agli adulti prevede una pena detentiva non inferiore ai tre anni;
- b.
- ha commesso un atto di cui agli articoli 122, 140 numero 3 o 184 CP1 agendo con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi.
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Art. 26 b. Commutazione in prestazione personale
Su richiesta del minore l'autorità giudicante può commutare una privazione della libertà non superiore ai tre mesi in una prestazione personale di uguale durata, salvo quando la privazione della libertà sia stata pronunciata in sostituzione di prestazioni personali non fornite. La commutazione può essere ordinata subito per tutta la durata della privazione della libertà oppure in un secondo tempo per la parte residua.
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Art. 27 c. Esecuzione
1La privazione della libertà fino a un anno può essere eseguita sotto forma di semiprigionia (art. 77b CP1). La privazione della libertà fino a un mese può essere eseguita anche per giorni. In tal caso la pena è ripartita su più periodi coincidenti con i giorni di riposo o di vacanze del minore.2 2La privazione della libertà dev'essere eseguita in un istituto per minori nel quale a ogni minore siano garantiti un sostegno educativo conforme alla sua personalità e segnatamente la preparazione all'integrazione sociale dopo la liberazione. 3L'istituto dev'essere adatto a promuovere lo sviluppo della personalità del minore. Nell'istituto il minore deve avere la possibilità di iniziare, proseguire e terminare una formazione o un'attività lucrativa qualora la frequentazione di una scuola, un tirocinio o un'attività lucrativa non sia possibile all'esterno. 4Un trattamento terapeutico dev'essere assicurato qualora il minore ne abbia bisogno e dimostri disponibilità. 5Qualora la privazione della libertà sia superiore a un mese, una persona idonea, indipendente dall'istituto, accompagna il minore e lo aiuta a tutelare i suoi interessi. 6Per l'esecuzione delle pene si può far capo a istituti privati.3
1 RS 311.0 2 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). 3 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla Procedura penale minorile del 20 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1573; FF 2006 989, 2008 2607).
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Art. 28 Liberazione condizionale a.Concessione
1Quando il minore ha scontato la metà della privazione della libertà, ma in ogni caso almeno due settimane, l'autorità d'esecuzione può liberarlo condizionalmente se non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti. 2L'autorità d'esecuzione esamina d'ufficio se il minore possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione dell'istituto e una alla persona che accompagna il minore. Il minore dev'essere sentito se l'autorità d'esecuzione intende rifiutare la liberazione condizionale. 3Se la privazione della libertà è stata inflitta conformemente all'articolo 25 capoverso 2, l'autorità d'esecuzione decide dopo aver sentito una commissione costituita secondo l'articolo 62d capoverso 2 CP1. 4Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta ogni sei mesi.
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Art. 29 b. Periodo di prova
1L'autorità d'esecuzione impone al minore liberato condizionalmente un periodo di prova di durata corrispondente al resto della pena, ma in ogni caso non inferiore a sei mesi né superiore a due anni. 2L'autorità d'esecuzione può impartire norme di condotta al minore liberato condizionalmente. Queste concernono in particolare la partecipazione ad attività di tempo libero, la riparazione del danno, la frequentazione di determinati locali pubblici, la guida di un veicolo a motore o l'astensione dal consumare sostanze che alterano la coscienza. 3L'autorità d'esecuzione designa una persona idonea che accompagni il minore durante il periodo di prova e le faccia rapporto.
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Art. 30 c. Successo del periodo di prova
Se il minore liberato condizionalmente ha superato con successo il periodo di prova, la liberazione diventa definitiva.
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Art. 31 d. Insuccesso del periodo di prova
1Se, durante il periodo di prova, il minore liberato condizionalmente commette un crimine o un delitto o, nonostante diffida, disattende le norme di condotta, e vi è pertanto da attendersi ch'egli commetterà nuovi reati, l'autorità che giudica il nuovo fatto o, in caso di inosservanza delle norme di condotta, l'autorità d'esecuzione decide l'esecuzione di una parte o dell'intera pena residua (ripristino dell' esecuzione). L'esecuzione parziale può essere concessa una sola volta. 2Se in seguito al nuovo reato risultano adempiute le condizioni per una privazione della libertà senza condizionale e tale privazione è in concorso con il resto della pena divenuta esecutiva a motivo della revoca, l'autorità giudicante riunisce le due sanzioni in una pena unica conformemente all'articolo 34. Alla pena unica sono applicabili nuovamente le norme della liberazione condizionale. 3Se, nonostante l'insuccesso del periodo di prova, non vi è da attendersi che il minore commetta nuovi reati, l'autorità giudicante o, in caso di inosservanza delle norme di condotta, l'autorità d'esecuzione rinuncia al ripristino dell'esecuzione. Può ammonire il minore e prorogare il periodo di prova di un anno al massimo. Se subentra al termine del periodo di prova, la proroga decorre a partire dal giorno in cui è stata ordinata. 4Il ripristino dell'esecuzione non può più essere ordinato trascorsi due anni dalla fine del periodo di prova. 5Se per il giudizio del nuovo fatto è applicabile il CP1, l'autorità giudicante applica, per quanto concerne la revoca, l'articolo 89 CP.
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Art. 32 Concorso di misure protettive e della privazione della libertà
1Il collocamento va eseguito prima di una privazione della libertà pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione condizionale o a ripristino dell'esecuzione. 2Se è posto fine al collocamento perché ha raggiunto il suo scopo, la privazione della libertà non viene più eseguita. 3Se al collocamento è posto fine per altri motivi, l'autorità giudicante decide se e in che misura la privazione della libertà debba ancora essere eseguita. In questo caso è computata la limitazione della libertà connessa al collocamento. 4L'autorità giudicante può sospendere l'esecuzione di una privazione della libertà pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione condizionale o a ripristino dell'esecuzione in favore del trattamento ambulatoriale, del sostegno esterno o della sorveglianza. In caso di soppressione di queste misure protettive i capoversi 2 e 3 si applicano per analogia.
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Art. 33 Cumulo delle pene
La prestazione personale di cui all'articolo 23 capoverso 2 e la privazione della libertà possono essere cumulate con la multa.
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Art. 34 Pena unica
1Se deve giudicare contemporaneamente più reati commessi dal minore, l'autorità giudicante può cumulare le pene conformemente all'articolo 33 o, qualora siano adempiuti i presupposti per più pene dello stesso genere, infliggere una pena unica, aumentando adeguatamente la pena prevista per il reato più grave. 2Nella commisurazione della pena unica i singoli reati non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente. La pena unica non può superare il limite massimo legale del genere di pena. 3I capoversi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui il minore abbia commesso i reati in parte prima e in parte dopo il raggiungimento del limite d'età determinante per l'inflizione di una prestazione personale sino a tre mesi (art. 23 cpv. 3), di una multa (art. 24 cpv. 1) o di una privazione della libertà (art. 25 cpv. 1 e 2).
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Art. 35 Sospensione condizionale della pena
1L'autorità giudicante sospende completamente o in parte l'esecuzione di una multa, di una prestazione personale o di una privazione della libertà non superiore ai 30 mesi se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere il minore dal commettere nuovi crimini o delitti. 2Gli articoli 29-31 si applicano per analogia alle pene sospese. Se una privazione della libertà viene sospesa soltanto in parte, gli articoli 28-31 non sono applicabili alla parte da eseguire.
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