Legge federale
sul diritto penale minorile
(Diritto penale minorile, DPMin)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 123 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 19982,
decreta:
Capitolo 1: Principi e campo d’applicazione
Art. 1 Oggetto e rapporto con il Codice penale
1 La presente legge:
- a.
- disciplina le sanzioni applicabili nei confronti delle persone che hanno commesso, prima del compimento del 18° anno di età, un atto per cui il Codice penale3 (CP) o un’altra legge federale commina una pena;
- b.4
- ...
2 A complemento della presente legge si applicano per analogia le seguenti disposizioni del CP:
- a.
- gli articoli 1–33 (Campo d’applicazione e punibilità), eccetto l’articolo 20 (Errore sull’illiceità);
- b.
- gli articoli 47, 48 e 51 (Commisurazione della pena);
- c.
- l’articolo 56 capoversi 2, 5 e 6 e l’articolo 56a (Principi applicabili alle misure);
- d.
- gli articoli 69–73 (Confisca e assegnamenti al danneggiato);
- e.
- l’articolo 74 (Principi dell’esecuzione);
- f.
- l’articolo 83 (Retribuzione);
- g.
- l’articolo 84 (Relazioni con il mondo esterno);
- h.
- l’articolo 85 (Controlli e ispezioni);
- i.
- l’articolo 92 (Interruzione dell’esecuzione);
- ibis.5
- l’articolo 92a (Diritto d’informazione);
- j.6
- gli articoli 98, 99 capoverso 2, 100 e 101 capoversi 1 lettere a‒d, 2 e 3 (Prescrizione);
- k.7
- gli articoli 103, 104 e 105 capoverso 2 (Contravvenzioni);
- l.
- l’articolo 110 (Definizioni);
- m.
- gli articoli 111–332 (Libro secondo: Disposizioni speciali);
- n.8
- gli articoli 333–392 (Libro terzo: Dell’attuazione e dell’applicazione del Codice penale), eccetto gli articoli 380 (Spese), 387 capoverso 1 lettera d e capoverso 2 (Disposizioni completive del Consiglio federale) e 388 capoverso 3 (Esecuzione di sentenze anteriori);
- o.9
- ...
3 Nell’applicare le suddette disposizioni del CP vanno considerati i principi di cui all’articolo 2 nonché, nel suo interesse, l’età e il grado di sviluppo del minore.
4 Abrogata dall’all. n. 1 della Procedura penale minorile del 20 mar. 2009, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 20101573; FF 2006 989, 2008 2607).
5 Introdotto dal n. I 2 della LF del 26 set. 2014 sul diritto d’informazione delle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1623; FF 2014 833855).
6 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 (Imprescrittibilità dei reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5951; FF 2011 5393).
8 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della Procedura penale minorile del 20 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20101573; FF 2006 989, 2008 2607).
9 Abrogato dall’all. 1 n. 4 della LF del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA, con effetto dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929).
Art. 2 Principi
1 I principi cui s’impronta la presente legge sono la protezione e l’educazione del minore.
2 Va prestata attenzione particolare alle condizioni di vita e alla situazione familiare del minore nonché alla sua personalità in divenire.
Art. 3 Campo d’applicazione personale
1 La presente legge si applica alle persone che hanno commesso, tra i dieci e i 18 anni compiuti, un atto per cui la legge commina una pena.
2 Se si devono giudicare contemporaneamente un atto commesso prima e un atto commesso dopo il compimento del 18° anno di età, per quanto concerne le pene si applica unicamente il CP10. Lo stesso vale per la pena complementare (art. 49 cpv. 2 CP) da pronunciarsi per un atto commesso prima del compimento del 18° anno di età. Se l’autore necessita di una misura, dev’essere ordinata la misura prevista dal CP o dalla presente legge che si impone a seconda delle circostanze. In questi casi rimane applicabile la procedura penale minorile avviata prima di essere venuti a conoscenza dell’atto commesso dopo il compimento del 18° anno di età. Negli altri casi si applica la procedura prevista per gli adulti.
Art. 4 Atti commessi prima del 10° anno di età
Se nel corso di un procedimento l’autorità competente accerta che un atto è stato compiuto da un fanciullo di età inferiore ai dieci anni, essa ne informa i rappresentanti legali del fanciullo stesso. Qualora vi siano indizi secondo i quali il fanciullo necessita di un aiuto particolare, va informata anche l’autorità tutoria11 o il servizio di aiuto alla gioventù designato dal diritto cantonale.
11 Dall’entrata in vigore della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione; RU 2011 725) il 1° gen. 2013: autorità di protezione dei minori.
Capitolo 2: Istruzione
Art. 5 Misure protettive cautelari
Durante l’istruzione l’autorità competente può ordinare le misure protettive cautelari di cui agli articoli 12–15.
Art. 6 a 812
12 Abrogati dall’all. n. 1 della Procedura penale minorile del 20 mar. 2009, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 20101573; FF 2006 989, 2008 2607).
Art. 9 Inchiesta in merito alla situazione personale, osservazione e perizia
1 Nella misura in cui occorra per la decisione da prendere in merito a una misura protettiva o a una pena, l’autorità competente compie indagini sulla situazione personale del minore, segnatamente per quanto concerne la famiglia, l’educazione, la scuola e la professione. A tale scopo può ordinare anche un’osservazione ambulatoriale o in un istituto.
2 L’inchiesta può essere affidata a una persona o istituzione che offra garanzia di un’esecuzione in piena regola.
3 Qualora vi sia serio motivo di dubitare della salute fisica o psichica del minore o appaia adeguato il collocamento in un istituto aperto per curare una turba psichica o il collocamento in un istituto chiuso, l’autorità competente ordina una perizia medica o psicologica.
Capitolo 3: Misure protettive e pene
Sezione 1: Condizioni generali
Art. 10 Misure protettive
1 Qualora il minore abbia commesso un atto per cui la legge commina una pena e dall’inchiesta risulti che egli necessita di un sostegno educativo speciale o di un trattamento terapeutico, l’autorità giudicante ordina le misure protettive richieste dalle circostanze, indipendentemente dal fatto che egli abbia agito in modo colpevole.
2 Se il minore non dimora abitualmente in Svizzera, l’autorità giudicante può prescindere dall’ordinare una misura protettiva.
Art. 11 Pene
1 Se il minore ha agito in modo colpevole, l’autorità giudicante gli infligge una pena a complemento di una misura protettiva o quale unica conseguenza giuridica. È fatto salvo l’articolo 21 sull’impunità.
2 Può agire in modo colpevole soltanto il minore che è in grado di valutare il carattere illecito del suo atto e di agire secondo tale valutazione.
Sezione 2: Misure protettive
Art. 12 Sorveglianza
1 Se è prevedibile che i detentori dell’autorità parentale o i genitori affilianti prenderanno le misure necessarie per garantire un appropriato sostegno educativo o trattamento terapeutico del minore, l’autorità giudicante designa una persona o un ufficio idoneo che avrà diritto di assumere informazioni e di essere compiutamente informato. L’autorità giudicante può dare istruzioni ai genitori.
2 Se il minore è sotto tutela, la sorveglianza non può essere ordinata.
3 Dopo il raggiungimento della maggiore età la sorveglianza può essere ordinata soltanto con il consenso dell’interessato.
Art. 13 Sostegno esterno
1 Nel caso in cui una sorveglianza conformemente all’articolo 12 non sia sufficiente, l’autorità giudicante designa una persona idonea che sostenga i genitori nei loro compiti educativi e assista il minore.
2 L’autorità giudicante può conferire alla persona incaricata del sostegno esterno determinati poteri per quanto concerne l’educazione, il trattamento e la formazione del minore e limitare di conseguenza l’autorità parentale. In deroga all’articolo 323 capoverso 1 del Codice civile13 (CC), può affidarle anche l’amministrazione del reddito lavorativo del minore.
3 Se il minore è sotto tutela, il sostegno esterno non può essere ordinato.
4 Dopo il raggiungimento della maggiore età il sostegno esterno può essere ordinato soltanto con il consenso dell’interessato.
Art. 14 Trattamento ambulatoriale
1 Se il minore soffre di turbe psichiche, è alterato nello sviluppo della sua personalità, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, l’autorità giudicante può ordinare che egli sia sottoposto a un trattamento ambulatoriale.
2 Il trattamento ambulatoriale può essere combinato con la sorveglianza (art. 12), con il sostegno esterno (art. 13) o con il collocamento in un istituto educativo (art. 15 cpv. 1).
Art. 15 Collocamento
a. Contenuto e presupposti
1 Se l’educazione e il trattamento necessari non possono essere assicurati in altro modo, l’autorità giudicante ordina il collocamento del minore. Il collocamento avviene segnatamente presso privati o in istituti educativi o di cura che siano in grado di garantire la necessaria assistenza pedagogica o terapeutica.
2 L’autorità giudicante può ordinare il collocamento in un istituto chiuso soltanto se:
- a.
- lo esige la protezione personale del minore o il trattamento di una sua turba psichica; o
- b.
- il collocamento in un istituto chiuso si rende necessario per evitare che il minore metta gravemente in pericolo terzi.
3 Prima di ordinare il collocamento in un istituto aperto ai fini del trattamento di una turba psichica o il collocamento in un istituto chiuso, l’autorità giudicante ordina una perizia medica o psicologica, sempre che questa non sia già stata effettuata sulla scorta dell’articolo 9 capoverso 3.
4 Se il minore è sotto tutela, l’autorità giudicante comunica l’ordine di collocamento all’autorità tutoria14.
14 Dall’entrata in vigore della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione; RU 2011 725) il 1° gen. 2013: autorità di protezione dei minori.
Art. 16 b. Esecuzione
1 Per la durata del collocamento l’autorità d’esecuzione disciplina l’esercizio del diritto dei genitori o di terzi di mantenere relazioni personali con il minore conformemente agli articoli 273 segg. CC15.
2 Nell’esecuzione di una misura disciplinare il minore può essere separato dagli altri minori soltanto eccezionalmente e comunque per non più di sette giorni consecutivi.
3 Se il minore ha già compiuto i 17 anni, la misura può essere eseguita o proseguita in un istituto per giovani adulti (art. 61 CP16).
4 Per l’esecuzione delle misure si può far capo a istituti privati.17
17 Introdotto dall’all. n. 1 della Procedura penale minorile del 20 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20101573; FF 2006 989, 2008 2607).
Art.16a Interdizione di esercitare unʼattività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate 18
1 Lʼautorità giudicante può vietare al minore di esercitare determinate attività professionali o extraprofessionali organizzate, se sussiste il rischio che abusi di tali attività per commettere reati sessuali su minori o su altre persone particolarmente vulnerabili.
2 Se sussiste il rischio che il minore commetta reati nel caso in cui abbia contatti con persone determinate o con i membri di un gruppo determinato, lʼautorità giudicante può vietargli di avere contatti con tali persone o di trattenersi in determinati luoghi.
3 Lʼautorità dʼesecuzione designa una persona idonea che accompagni il minore durante unʼinterdizione o un divieto e le faccia rapporto.
4 Per eseguire il divieto o lʼinterdizione di cui al capoverso 2, lʼautorità dʼesecuzione può impiegare apparecchi tecnici fissati sul minore. Tali apparecchi possono servire in particolare a localizzare il minore.
18 Introdotto dal n. I 3 della LF del 13 dic. 2013 interdizione di esercitare unʼattività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
Art. 17 Disposizioni comuni per l’esecuzione delle misure
1 L’autorità d’esecuzione decide a chi affidare l’esecuzione del trattamento ambulatoriale o del collocamento.
2 L’autorità d’esecuzione sorveglia l’esecuzione di tutte le misure. Impartisce le necessarie istruzioni e stabilisce con quale frequenza le si deve fare rapporto.
3 Nell’esecuzione delle misure occorre provvedere affinché il minore riceva un’istruzione e una formazione adeguate.
Art. 18 Sostituzione delle misure
1 Se la situazione è cambiata, una misura può essere sostituita con un’altra. Se la nuova misura è più severa, per la sostituzione è competente l’autorità giudicante.
2 La sostituzione delle misure può essere chiesta dal minore o dai suoi rappresentanti legali.
Art. 19 Soppressione delle misure
1 L’autorità d’esecuzione verifica annualmente se e quando la misura può essere soppressa. Pone fine alla misura quando ne sia raggiunto lo scopo o accertato che essa non ha più alcun effetto educativo o terapeutico.
2 Tutte le misure cessano con il compimento del 25° anno d’età.19
3 Qualora la soppressione di una misura protettiva comporti gravi svantaggi, non altrimenti evitabili, per l’interessato stesso o per la sicurezza altrui, l’autorità d’esecuzione chiede per tempo l’applicazione di misure tutorie20 appropriate.
4 Qualora la soppressione di unʼinterdizione o di un divieto secondo lʼarticolo 16a comporti gravi svantaggi per la sicurezza altrui, lʼautorità dʼesecuzione chiede per tempo al giudice del domicilio del minore di stabilire se siano adempiuti i presupposti di unʼinterdizione o di un divieto ai sensi degli articoli 67 o 67b CP21. In caso affermativo, il giudice pronuncia unʼinterdizione o un divieto conformemente al diritto applicabile agli adulti. Se sono adempiuti i presupposti per unʼinterdizione secondo lʼarticolo 67 capoverso 3 o 4 CP, il giudice fissa una durata dellʼinterdizione compresa tra uno e dieci anni.22
19 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
20 Dall’entrata in vigore della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione; RU 2011 725) il 1° gen. 2013: misure di protezione del minore.
22 Introdotto dal n. I 3 della LF del 13 dic. 2013 interdizione di esercitare unʼattività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
Art. 20 Collaborazione tra autorità civili e autorità penali minorili
1 L’autorità penale minorile può:
- a.
- proporre all’autorità civile l’applicazione, la modifica o la soppressione di misure per le quali essa non è competente;
- b.
- presentare proposte in merito alla nomina di un tutore o chiedere la sostituzione del rappresentante legale.
2 In presenza di motivi gravi, l’autorità penale minorile può delegare all’autorità civile il compito di ordinare misure protettive, segnatamente se:
- a.
- devono essere prese misure anche per fratelli e sorelle che non hanno commesso alcun reato;
- b.
- appare necessario continuare ad applicare misure di diritto civile ordinate in precedenza;
- c.
- è stato avviato un procedimento per la privazione dell’autorità parentale.
3 Se, nell’interesse di un’unità d’azione, rinuncia ad ordinare essa stessa misure, l’autorità civile può proporre all’autorità penale minorile l’applicazione, la modifica o la soppressione di misure protettive giusta gli articoli 10 e 12–19.
4 L’autorità civile e l’autorità penale minorile si comunicano le loro decisioni.
Sezione 3: Pene
Art. 21 Impunità
1 L’autorità giudicante prescinde da una punizione se:
- a.
- la punizione dovesse compromettere lo scopo di una misura protettiva ordinata in precedenza o da ordinare nel procedimento in corso;
- b.
- la colpa del minore e le conseguenze del fatto sono minime;
- c.23
- il minore ha risarcito il danno, per quanto possibile, con una prestazione personale o si è particolarmente impegnato per riparare al torto da lui causato, e se:
- 1.
- come punizione entra in linea di conto soltanto un’ammonizione conformemente all’articolo 22,
- 2.
- l’interesse del pubblico e del danneggiato all’attuazione del procedimento penale è minimo, e
- 3.
- il minore ammette i fatti;
- d.
- il minore è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto che una pena risulterebbe inappropriata;
- e.
- il minore è già stato punito a sufficienza per il suo atto dai genitori, da altre persone che si occupano della sua educazione o da terzi; o
- f.
- dal fatto è trascorso un periodo relativamente lungo, il minore si è ben comportato e l’interesse del pubblico e del danneggiato all’attuazione del procedimento penale sia di scarsa importanza.
2 Si può inoltre prescindere dalla punizione se lo Stato estero nel quale il minore dimora abitualmente ha già avviato un procedimento a causa dell’atto commesso dal minore o si è dichiarato disposto a farlo.
3 ...24
23 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 14 dic. 2018 che modifica la disciplina della riparazione, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1809; FF 2018 31934223).
24 Abrogato dall’all. n. 1 della Procedura penale minorile del 20 mar. 2009, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 20101573; FF 2006 989, 2008 2607).
Art. 22 Ammonizione
1 L’autorità giudicante dichiara colpevole il minore e lo ammonisce se questo appare verosimilmente sufficiente per trattenerlo dal commettere nuovi reati. L’ammonizione consiste in una disapprovazione formale dell’atto commesso.
2 L’autorità giudicante può inoltre imporre al minore un periodo di prova compreso tra i sei mesi e i due anni e impartirgli relative norme di condotta. Se durante il periodo di prova il minore si rende colpevole di un atto per cui la legge commina una pena o disattende le norme di condotta, l’autorità giudicante gli può infliggere una pena diversa dall’ammonizione.
Art. 23 Prestazione personale
1 Il minore può essere tenuto a fornire una prestazione personale in favore di istituzioni sociali, di opere d’interesse pubblico, di persone bisognose di assistenza o del danneggiato, con il loro consenso. La prestazione deve essere commisurata all’età e alle capacità del minore. Non è rimunerata.
2 Quale prestazione personale può essere ordinata anche la partecipazione a corsi o ad attività analoghe.
3 La durata massima della prestazione personale è di dieci giorni. Per i minori che al momento del fatto avevano compiuto i 15 anni e hanno commesso un crimine o un delitto, la prestazione personale può essere ordinata per una durata massima di tre mesi ed essere combinata con la residenza coatta.
4 Se la prestazione non è fornita entro il termine stabilito o è fornita in modo incompleto, l’autorità d’esecuzione diffida il minore assegnandogli un termine perentorio.
5 Se la diffida rimane infruttuosa, il minore che al momento del fatto non aveva ancora compiuto i 15 anni può essere tenuto a fornire la prestazione sotto sorveglianza diretta dell’autorità d’esecuzione o di una persona da essa designata.
6 Se la diffida rimane infruttuosa, il minore che al momento del fatto aveva compiuto i 15 anni è condannato dall’autorità giudicante:
- a.
- al pagamento di una multa, se si trattava di una prestazione fino a dieci giorni;
- b.
- al pagamento di una multa o alla privazione della libertà, se si trattava di una prestazione di oltre dieci giorni; la durata della privazione della libertà non può essere superiore a quella della prestazione commutata.
Art. 24 Multa
1 Il minore che al momento del fatto aveva compiuto i 15 anni è passibile di multa. Questa ammonta al massimo a 2000 franchi. L’importo è fissato tenendo conto della situazione personale del minore.
2 L’autorità d’esecuzione stabilisce il termine di pagamento; può concedere proroghe e pagamenti rateali.
3 Su richiesta del minore, l’autorità d’esecuzione può commutare la multa, interamente o in parte, in una prestazione personale, salvo quando la multa sia stata pronunciata in sostituzione di una prestazione personale non fornita.
4 Qualora la situazione determinante per il calcolo della multa sia peggiorata dopo la sentenza senza colpa del minore, l’autorità giudicante può ridurre la multa.
5 Se il minore non paga la multa entro il termine stabilito, l’autorità giudicante la commuta in privazione della libertà fino a 30 giorni. La commutazione è esclusa qualora il minore sia insolvente senza colpa propria.
Art. 25 Privazione della libertà
a. Contenuto e presupposti
1 Il minore che ha commesso un crimine o un delitto dopo il compimento del 15° anno di età può essere punito con la privazione della libertà da un giorno a un anno.
2 Il minore che al momento del fatto aveva compiuto il 16° anno di età è punito con la privazione della libertà fino a quattro anni se:
- a.
- ha commesso un crimine per il quale il diritto applicabile agli adulti prevede una pena detentiva non inferiore ai tre anni;
- b.
- ha commesso un atto di cui agli articoli 122, 140 numero 3 o 184 CP25 agendo con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi.
Art. 26 b. Commutazione in prestazione personale
Su richiesta del minore l’autorità giudicante può commutare una privazione della libertà non superiore ai tre mesi in una prestazione personale di uguale durata, salvo quando la privazione della libertà sia stata pronunciata in sostituzione di prestazioni personali non fornite. La commutazione può essere ordinata subito per tutta la durata della privazione della libertà oppure in un secondo tempo per la parte residua.
Art. 27 c. Esecuzione
1 La privazione della libertà fino a un anno può essere eseguita sotto forma di semiprigionia (art. 77b CP26). La privazione della libertà fino a un mese può essere eseguita anche per giorni. In tal caso la pena è ripartita su più periodi coincidenti con i giorni di riposo o di vacanze del minore.27
2 La privazione della libertà dev’essere eseguita in un istituto per minori nel quale a ogni minore siano garantiti un sostegno educativo conforme alla sua personalità e segnatamente la preparazione all’integrazione sociale dopo la liberazione.
3 L’istituto dev’essere adatto a promuovere lo sviluppo della personalità del minore. Nell’istituto il minore deve avere la possibilità di iniziare, proseguire e terminare una formazione o un’attività lucrativa qualora la frequentazione di una scuola, un tirocinio o un’attività lucrativa non sia possibile all’esterno.
4 Un trattamento terapeutico dev’essere assicurato qualora il minore ne abbia bisogno e dimostri disponibilità.
5 Qualora la privazione della libertà sia superiore a un mese, una persona idonea, indipendente dall’istituto, accompagna il minore e lo aiuta a tutelare i suoi interessi.
6 Per l’esecuzione delle pene si può far capo a istituti privati.28
27 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
28 Introdotto dall’all. n. 1 della Procedura penale minorile del 20 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20101573; FF 2006 989, 2008 2607).
Art. 28 Liberazione condizionale
a. Concessione
1 Quando il minore ha scontato la metà della privazione della libertà, ma in ogni caso almeno due settimane, l’autorità d’esecuzione può liberarlo condizionalmente se non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.
2 L’autorità d’esecuzione esamina d’ufficio se il minore possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione dell’istituto e una alla persona che accompagna il minore. Il minore dev’essere sentito se l’autorità d’esecuzione intende rifiutare la liberazione condizionale.
3 Se la privazione della libertà è stata inflitta conformemente all’articolo 25 capoverso 2, l’autorità d’esecuzione decide dopo aver sentito una commissione costituita secondo l’articolo 62d capoverso 2 CP29.
4 Se non concede la liberazione condizionale, l’autorità competente riesamina la questione almeno una volta ogni sei mesi.
Art. 29 b. Periodo di prova
1 L’autorità d’esecuzione impone al minore liberato condizionalmente un periodo di prova di durata corrispondente al resto della pena, ma in ogni caso non inferiore a sei mesi né superiore a due anni.
2 L’autorità d’esecuzione può impartire norme di condotta al minore liberato condizionalmente. Queste concernono in particolare la partecipazione ad attività di tempo libero, la riparazione del danno, la frequentazione di determinati locali pubblici, la guida di un veicolo a motore o l’astensione dal consumare sostanze che alterano la coscienza.
3 L’autorità d’esecuzione designa una persona idonea che accompagni il minore durante il periodo di prova e le faccia rapporto.
Art. 30 c. Successo del periodo di prova
Se il minore liberato condizionalmente ha superato con successo il periodo di prova, la liberazione diventa definitiva.
Art. 31 d. Insuccesso del periodo di prova
1 Se, durante il periodo di prova, il minore liberato condizionalmente commette un crimine o un delitto o, nonostante diffida, disattende le norme di condotta, e vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, l’autorità che giudica il nuovo fatto o, in caso di inosservanza delle norme di condotta, l’autorità d’esecuzione decide l’esecuzione di una parte o dell’intera pena residua (ripristino dell’ esecuzione). L’esecuzione parziale può essere concessa una sola volta.
2 Se in seguito al nuovo reato risultano adempiute le condizioni per una privazione della libertà senza condizionale e tale privazione è in concorso con il resto della pena divenuta esecutiva a motivo della revoca, l’autorità giudicante riunisce le due sanzioni in una pena unica conformemente all’articolo 34. Alla pena unica sono applicabili nuovamente le norme della liberazione condizionale.
3 Se, nonostante l’insuccesso del periodo di prova, non vi è da attendersi che il minore commetta nuovi reati, l’autorità giudicante o, in caso di inosservanza delle norme di condotta, l’autorità d’esecuzione rinuncia al ripristino dell’esecuzione. Può ammonire il minore e prorogare il periodo di prova di un anno al massimo. Se subentra al termine del periodo di prova, la proroga decorre a partire dal giorno in cui è stata ordinata.
4 Il ripristino dell’esecuzione non può più essere ordinato trascorsi due anni dalla fine del periodo di prova.
5 Se per il giudizio del nuovo fatto è applicabile il CP30, l’autorità giudicante applica, per quanto concerne la revoca, l’articolo 89 CP.
Art. 32 Concorso di misure protettive e della privazione della libertà
1 Il collocamento va eseguito prima di una privazione della libertà pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione condizionale o a ripristino dell’esecuzione.
2 Se è posto fine al collocamento perché ha raggiunto il suo scopo, la privazione della libertà non viene più eseguita.
3 Se al collocamento è posto fine per altri motivi, l’autorità giudicante decide se e in che misura la privazione della libertà debba ancora essere eseguita. In questo caso è computata la limitazione della libertà connessa al collocamento.
4 L’autorità giudicante può sospendere l’esecuzione di una privazione della libertà pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione condizionale o a ripristino dell’esecuzione in favore del trattamento ambulatoriale, del sostegno esterno o della sorveglianza. In caso di soppressione di queste misure protettive i capoversi 2 e 3 si applicano per analogia.
Art. 33 Cumulo delle pene
La prestazione personale di cui all’articolo 23 capoverso 2 e la privazione della libertà possono essere cumulate con la multa.
Art. 34 Pena unica
1 Se deve giudicare contemporaneamente più reati commessi dal minore, l’autorità giudicante può cumulare le pene conformemente all’articolo 33 o, qualora siano adempiuti i presupposti per più pene dello stesso genere, infliggere una pena unica, aumentando adeguatamente la pena prevista per il reato più grave.
2 Nella commisurazione della pena unica i singoli reati non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente. La pena unica non può superare il limite massimo legale del genere di pena.
3 I capoversi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui il minore abbia commesso i reati in parte prima e in parte dopo il raggiungimento del limite d’età determinante per l’inflizione di una prestazione personale sino a tre mesi (art. 23 cpv. 3), di una multa (art. 24 cpv. 1) o di una privazione della libertà (art. 25 cpv. 1 e 2).
Art. 35 Sospensione condizionale della pena
1 L’autorità giudicante sospende completamente o in parte l’esecuzione di una multa, di una prestazione personale o di una privazione della libertà non superiore ai 30 mesi se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere il minore dal commettere nuovi crimini o delitti.
2 Gli articoli 29–31 si applicano per analogia alle pene sospese. Se una privazione della libertà viene sospesa soltanto in parte, gli articoli 28–31 non sono applicabili alla parte da eseguire.
Capitolo 4: Prescrizione
Art. 36 Prescrizione dell’azione penale
1 L’azione penale si prescrive:
- a.
- in cinque anni, se secondo il diritto applicabile agli adulti per il reato è comminata una pena privativa della libertà superiore a tre anni;
- b.
- in tre anni, se secondo il diritto applicabile agli adulti per il reato è comminata una pena privativa della libertà non superiore a tre anni;
- c.
- in un anno, se secondo il diritto applicabile agli adulti per il reato è comminata un’altra pena.
1bis Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di primo grado, la prescrizione si estingue.31
2 In caso di reati secondo gli articoli 111–113, 122, 124, 182, 189–191, 193, 193a, 195 e 197 capoverso 3 CP32, diretti contro una persona minore di 16 anni, l’azione penale non si prescrive in nessun caso prima che la vittima abbia compiuto il 25° anno di età.33
3 In caso di reati secondo gli articoli 111–113, 122, 182, 189–191 e 195 CP diretti contro una persona minore di 16 anni, la prescrizione dell’azione penale è retta dal capoverso 2 se il reato è stato commesso prima dell’entrata in vigore della presente legge e il relativo termine di prescrizione non è ancora scaduto a tale data.34
31 Introdotto dall’all. 1 n. 5 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).
33 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 16 giu. 2023 sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 27; FF 2018 2345; 2022 687, 1011).
34 Introdotto dal n. I 2 della LF del 16 giu. 2023 sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 27; FF 2018 2345; 2022 687, 1011).
Art. 37 Prescrizione della pena
1 La pena si prescrive:
- a.
- in quattro anni, se si tratta di una privazione della libertà superiore a sei mesi;
- b.
- in due anni, se si tratta di un’altra pena.
2 Con il compimento del 25° anno d’età cessa l’esecuzione di qualsiasi pena pronunciata conformemente alla presente legge.
Capitolo 5: ...
Art. 38a4335
35 Abrogati dall’all. n. 1 della Procedura penale minorile del 20 mar. 2009, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 20101573; FF 2006 989, 2008 2607).
Capitolo 6: Disposizioni finali
Sezione 1: Modifica del diritto vigente
Art. 44
Sezione 2: Disposizioni transitorie
Art. 45 Fanciulli di età compresa tra i sette e i dieci anni
1 Le misure educative, i trattamenti speciali e le pene disciplinari ordinati in virtù degli ex articoli 84, 85 o 87 CP37 nei confronti di fanciulli che al momento del fatto non avevano ancora compiuto i dieci anni e non ancora eseguiti o eseguiti soltanto in parte non sono più eseguiti dopo l’entrata in vigore della presente legge.
2 Qualora vi siano indizi secondo i quali il fanciullo necessita di un aiuto particolare, l’autorità d’esecuzione ne informa l’autorità tutoria38 o il servizio di aiuto alla gioventù designato dal diritto cantonale.
38 Dall’entrata in vigore della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione; RU 2011 725) il 1° gen. 2013: autorità di protezione dei minori.
Art. 46 Esecuzione della privazione della libertà
1 Ai minori che in virtù dell’ex articolo 95 numero 1 primo comma CP39 sono stati condannati alla carcerazione si applicano le seguenti disposizioni della presente legge:
- a.
- l’articolo 26 sull’esecuzione della privazione della libertà sotto forma di prestazione personale;
- b.
- l’articolo 27 capoverso 1 sull’esecuzione della privazione della libertà per giorni o sotto forma di semiprigionia;
- c.
- l’articolo 27 capoverso 5 sulla designazione di una persona idonea che accompagni il minore;
- d.
- gli articoli 28–31 sulla liberazione condizionale.
2 Fino a quando i Cantoni non abbiano creato gli istituti necessari per l’esecuzione della privazione della libertà secondo l’articolo 27 della presente legge (art. 48), l’ex articolo 95 numero 3 primo comma CP40 rimane applicabile. La privazione della libertà dev’essere eseguita per quanto possibile conformemente all’articolo 27 capoversi 2–4 della presente legge.
Art. 47 Decisione e esecuzione di misure protettive
1 Le disposizioni relative alle misure protettive (art. 10 e 12–20) sono applicabili anche quando un atto è stato commesso o giudicato prima dell’entrata in vigore della presente legge. Le misure protettive cessano al più tardi quando l’interessato compie il ventesimo anno di età se sono state ordinate per atti ch’egli aveva commesso prima di aver compiuto i 15 anni e prima dell’entrata in vigore della presente legge.
2 I trattamenti speciali ai sensi degli ex articoli 85 e 92 CP41 vengono proseguiti sotto forma di trattamento ambulatoriale (art. 14) o di collocamento (art. 15). Se i presupposti per queste misure protettive non sono adempiuti, l’autorità d’esecuzione informa la competente autorità civile del Cantone.
Art. 48 Istituti per l’esecuzione del collocamento e della privazione della libertà
I Cantoni creano al più tardi dopo dieci anni dall’entrata in vigore della presente legge gli istituti necessari per l’esecuzione del collocamento (art. 15) e della privazione della libertà (art. 27).
Sezione 2a: Disposizione transitoria della modifica del 19 giugno 20154242 Introdotta dall’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
42 Introdotta dall’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Art.48a
Ai minori nei confronti dei quali è stata ordinata una misura prima dell’entrata in vigore della modifica del 19 giugno 2015 si applica l’articolo 19 capoverso 2 nel tenore del 19 giugno 2015.
Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore
Art. 49
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Entra in vigore contemporaneamente alla modifica del 13 dicembre 200243 del Codice penale e alla modifica del 21 marzo 200344 del Codice penale militare.
3 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 200745