Ordinanza
sulla protezione extraprocessuale dei testimoni
(OPTes)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 6 capoverso 5, 11 capoverso 4, 23 capoverso 2, 25 capoverso 5,
34 capoverso 3 e 35 capoverso 2 della la legge federale del 23 dicembre 20111
sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (LPTes),
ordina:
Sezione 1: Oggetto
Art. 1
La presente ordinanza disciplina:
- a.
- la richiesta di attuazione, l’attuazione e la fine di un programma di protezione dei testimoni;
- b.
- la formazione dei collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni;
- c.
- il sistema d’informazione del Servizio di protezione dei testimoni (ZEUSS);
- d.
- la cooperazione del Servizio di protezione dei testimoni con l’estero;
- e.
- la ripartizione dei costi tra i Cantoni e l’indennizzo da parte dei Cantoni per le prestazioni di consulenza e di sostegno fornite dalla Confederazione.
Sezione 2: Elaborazione di un programma di protezione dei testimoni
Art. 2 Forma e contenuto della richiesta
1 La richiesta di cui all’articolo 6 LPTes è presentata per scritto nella versione originale firmata.
2 La motivazione della richiesta precisa in particolare:
- a.
- i requisiti di cui all’articolo 6 capoverso 3 LPTes;
- b.
- l’idoneità della persona da proteggere per un programma di protezione dei testimoni;
- c.
- le circostanze che potrebbero influire in modo positivo o negativo sull’ammissione della persona da proteggere a un programma di protezione dei testimoni;
- d.
- la disponibilità della persona da proteggere a collaborare nel procedimento penale;
- e.
- l’insufficienza delle misure di protezione di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera d LPTes.
3 La richiesta è corredata dei documenti necessari per il suo esame, sempre che non possano essere procurati in altro modo dal Servizio di protezione dei testimoni, in particolare gli atti procedurali per valutare la minaccia cui è esposta la persona che chiede protezione.2
2 Nuovo testo giusta il n. I 7 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).
Art. 3 Competenza
Art. 4 Trasmissione e invio
1 La corrispondenza con il Servizio di protezione dei testimoni avviene:
- a.
- mediante consegna personale;
- b.
- mediante corriere dell’Amministrazione federale;
- c.
- mediante il competente corpo cantonale di polizia;
- d.
- elettronicamente o via fax con una trasmissione cifrata o protetta.
2 Per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza dell’8 novembre 20234 sulla sicurezza delle informazioni.5
5 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 13 dell’O dell’8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 735).
Sezione 3: Fine del programma di protezione dei testimoni
Art. 5 Fine su richiesta della persona da proteggere 6
1 Se intende porre fine al programma di protezione dei testimoni, la persona da proteggere deve presentare una domanda scritta e firmata di proprio pugno al Servizio di protezione dei testimoni.
2 Il Servizio di protezione dei testimoni informa la persona da proteggere sulle conseguenze della fine del programma di protezione dei testimoni e sui pericoli esistenti.
3 Alla persona da proteggere è concesso un periodo di riflessione di 30 giorni. Se la persona da proteggere e il Servizio di protezione dei testimoni concordano sulla fine del programma di protezione dei testimoni, il periodo di riflessione può terminare al più presto dopo 10 giorni.
4 Al termine del periodo di riflessione il direttore dell’Ufficio federale di polizia pone fine al programma di protezione dei testimoni.7
6 Introdotto dal n. I 7 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).
7 Nuovo testo giusta il n. I 7 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).
Art. 5a Fine su richiesta del Servizio di protezione dei testimoni 8
1 Se la persona interessata non è più minacciata o viola gli obblighi concordati, il direttore dell’Ufficio federale di polizia pone fine, su richiesta del Servizio di protezione dei testimoni, al programma di protezione dei testimoni.
2 Fino a quando un procedimento penale non è chiuso con decisione passata in giudicato, prima di porre fine al programma di protezione dei testimoni occorre consultare chi dirige il procedimento; se il procedimento si trova nella procedura dibattimentale o in quella di ricorso, occorre consultare anche il pubblico ministero.
8 Introdotto dal n. I 7 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).
Art. 5b Comunicazione della fine 9
Il Servizio di protezione dei testimoni notifica la fine del programma di protezione dei testimoni alla persona interessata mediante decisione. La notifica avviene in presenza della persona interessata. Se ciò non è possibile, il Servizio di protezione dei testimoni cerca di informare in altro modo la persona interessata della fine del programma.
9 Introdotto dal n. I 7 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).
Sezione 4: Formazione dei collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni
Art. 6
1 L’Ufficio federale di polizia disciplina la formazione delle persone cui è affidata la protezione dei testimoni.
2 Esso elabora il programma di formazione tenendo conto dei regolamenti concernenti le professioni di polizia approvati dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, dei corsi di istruzione dell’Istituto svizzero di polizia e delle raccomandazioni degli organi cantonali di coordinamento.
3 Per la formazione l’Ufficio federale di polizia può collaborare con servizi svizzeri ed esteri.
Sezione 5: Sistema d’informazione del Servizio di protezione dei testimoni
Art. 7 Autorità responsabile
1 L’Ufficio federale di polizia è responsabile del sistema d’informazione del Servizio di protezione dei testimoni (ZEUSS) di cui all’articolo 25 capoverso 1 LPTes.
2 Esso emana un regolamento sul trattamento dei dati registrati in ZEUSS.
3 Il consulente per la protezione dei dati presso l’Ufficio federale di polizia vigila sul trattamento dei dati personali in ZEUSS.
4 Il Servizio di protezione dei testimoni è responsabile della gestione tecnica e della manutenzione di ZEUSS. Se necessario, può collaborare con altri fornitori specializzati di prestazioni informatiche.
Art. 8 Accessi
Hanno accesso a ZEUSS esclusivamente:
- a.
- i collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni;
- b.
- il capo della divisione responsabile del Servizio di protezione dei testimoni presso l’Ufficio federale di polizia.
Art. 9 Catalogo dei dati
1 Per adempiere i compiti di cui all’articolo 26 LPTes, in ZEUSS sono trattati i dati seguenti:
- a.
- le generalità complete e gli altri dati necessari della persona da proteggere, nonché delle persone ad essa vicine, che devono essere raccolti nell’ambito dell’esame della richiesta di cui all’articolo 7 LPTes;
- b.
- le generalità complete delle persone che hanno facoltà di non deporre secondo l’articolo 168 capoversi 1 e 3 CPP10;
- c.
- le generalità complete dell’autore della minaccia e delle persone ad esso vicine, nonché informazioni su procedimenti penali conclusi e in corso e su procedure di polizia concernenti tali persone;
- d.
- le informazioni necessarie su debitori e creditori della persona da proteggere, in particolare le generalità complete delle persone fisiche e i nomi delle persone giuridiche;
- e.
- le informazioni necessarie su persone giuridiche o fisiche con cui la persona da proteggere intrattiene contatti professionali o stretti legami sociali, in particolare le generalità complete delle persone fisiche e i nomi delle persone giuridiche, nonché le circostanze e i rapporti alla base di tali contatti e legami;
- f.
- le generalità e i rapporti di periti, medici, psicologi o altre persone vincolate dal segreto professionale che offrono assistenza alla persona da proteggere;
- g.
- le indicazioni sulle autorità cui il Servizio di protezione dei testimoni può trasmettere dati registrati in ZEUSS affinché possano adempiere i loro compiti legali.
2 L’Ufficio federale di polizia elenca tutti i campi di dati nel regolamento sul trattamento dei dati.
Art. 10 Obbligo di consultazione e d’informazione
1 Il Servizio di protezione dei testimoni consulta regolarmente i sistemi d’informazione seguenti:
- a.
- i sistemi d’informazione di polizia della Confederazione;
- b.
- il sistema d’informazione di polizia di Interpol;
- c.
- il sistema d’informazione Sicurezza interna (ISIS);
- d.
- il sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche (PAGIRUS) dell’Ufficio federale di giustizia.
2 Se una persona da proteggere è registrata in uno dei sistemi d’informazione di cui al capoverso 1, il Servizio di protezione dei testimoni ne informa le competenti autorità di perseguimento penale federali o cantonali nonché, nell’ambito di procedimenti di assistenza giudiziaria internazionale, l’Ufficio federale di giustizia.
3 L’informazione ha lo scopo di confrontare i dati con l’autorità competente, al fine di garantire gli interessi del perseguimento penale e dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.
Art. 11 Trasmissione di dati: possibili destinatari
1 Il Servizio di protezione dei testimoni può trasmettere dati registrati in ZEUSS a terzi, sempre che ciò sia necessario per adempiere i propri compiti legali.
2 Su richiesta, esso può comunicare i dati registrati in ZEUSS in particolare alle autorità seguenti, sempre che esse ne abbiano bisogno per adempiere i loro compiti legali:
- a.
- alle autorità di protezione dei testimoni di altri Paesi;
- b.
- al Servizio delle attività informative della Confederazione;
- c.
- alle autorità penali nazionali ed estere;
- d.
- alle autorità cantonali e comunali competenti nel settore della migrazione.
3 Può inoltre trasmettere i dati registrati in ZEUSS a medici, psicologi e altre persone che offrono assistenza alla persona da proteggere e che hanno bisogno di tali dati per adempiere i loro compiti.
4 Può trasmettere per scopi scientifici o statistici dati personali resi anonimi.
Art. 12 Trasmissione di dati: restrizioni e modalità
1 Il Servizio di protezione dei testimoni rifiuta di trasmettere dati a terzi, se la trasmissione può esporre la persona da proteggere a un pericolo per la sua vita o integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio. I dati non destinati a essere comunicati devono essere contrassegnati come tali in ZEUSS.
2 I destinatari possono utilizzare i dati ricevuti unicamente per lo scopo per cui sono stati trasmessi.
3 In occasione di ogni trasmissione di dati il Servizio di protezione dei testimoni informa i destinatari:
- a.
- sulla natura, l’affidabilità e l’attualità dei dati registrati in ZEUSS;
- b.
- sulle restrizioni d’uso dei dati e sul fatto che il Servizio di protezione dei testimoni si riserva il diritto di informarsi in merito all’impiego di tali dati.
4 Il trattamento dei dati da parte del destinatario sottostà alle disposizioni dell’ordinanza dell’8 novembre 202311 sulla sicurezza delle informazioni.12
5 La trasmissione di dati, il destinatario, l’oggetto e il motivo della richiesta d’informazione devono essere registrati in ZEUSS.
12 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 13 dell’O dell’8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 735).
Art. 13 Registrazione dei trattamenti di dati
1 Ogni trattamento di dati in ZEUSS è registrato.
2 I verbali sono conservati per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.13
3 Esse sono accessibili esclusivamente agli organi responsabili del rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati.
13 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 36 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
Art. 14 Durata di conservazione e cancellazione dei dati
1 I dati sulle persone inserite in un programma di protezione dei testimoni sono conservati per dieci anni dopo la fine del programma.
2 I dati personali sulle prestazioni di consulenza e di sostegno di cui all’articolo 23 capoverso 1 lettera e LPTes sono conservati per cinque anni dopo il termine della relativa prestazione. La durata di conservazione decorre dall’ultima registrazione di dati concernenti la prestazione di consulenza o di sostegno in questione.
3 Al termine della durata di conservazione i dati sono cancellati.
Art. 15 Sicurezza dei dati
1 Per garantire la sicurezza dei dati si applicano:
- a.14
- l’ordinanza del 31 agosto 202215 sulla protezione dei dati;
- b.16
- l’ordinanza dell’8 novembre 202317 sulla sicurezza delle informazioni;
- c.18
- ...
2 Il Servizio di protezione dei testimoni adotta le ulteriori misure organizzative e tecniche necessarie per impedire che persone non autorizzate accedano ai dati.
14 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 36 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
16 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 13 dell’O dell’8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 735).
18 Abrogata dall’all. n. 14 dell’O del 24 feb. 2021, con effetto dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).
Sezione 6: Cooperazione con l’estero
Art. 16
1 Per i singoli casi di trasferimento o di accoglienza di una persona da proteggere, l’Ufficio federale di polizia stipula un accordo con l’autorità estera competente.
2 L’accordo contiene l’obiettivo della cooperazione, le disposizioni finanziarie, l’obbligo di rapporto e di rendiconto nonché una clausola di riammissione.
Sezione 7: Costi
Art. 17 Costi dei singoli casi
1 I costi dei singoli casi secondo l’articolo 34 capoverso 1 LPTes sono a carico dell’ente pubblico richiedente. Al momento della richiesta, l’autorità richiedente presenta al Servizio di protezione dei testimoni una relativa garanzia dell’assunzione dei costi.
2 Il Servizio di protezione dei testimoni prefinanzia i costi di cui al capoverso 1.
3 Informa l’autorità richiedente, dopo essersi consultato con essa, in merito ai costi previsti nel caso in questione.
Art. 1819
19 Abrogato dal n. I 7 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, con effetto dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).
Art. 19 Spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni 20
1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia concorda con i Cantoni la ripartizione delle spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni.
2 In caso di mancato accordo, la Confederazione e i Cantoni si suddividono in parti uguali le spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni. La parte dei Cantoni è fissata in base alla proporzione della loro popolazione rispetto alla popolazione complessiva della Svizzera. L’Ufficio federale di statistica fornisce le indicazioni necessarie sulla base dei dati dell’anno precedente.
3 Sono considerate spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni:
- a.
- le spese per il personale;
- b.
- le spese per l’equipaggiamento personale dei collaboratori;
- c.
- le spese per la formazione e il perfezionamento del personale;
- d.
- le spese per l’infrastruttura del Servizio di protezione dei testimoni;
- e.
- le restanti spese di gestione;
- f.
- gli ammortamenti su nuovi acquisti e acquisti di sostituzione.
20 Nuovo testo giusta il n. I 7 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).
Art. 20 Prestazioni di consulenza e di sostegno di ampia portata 21
1 Per prestazioni di consulenza e di sostegno di ampia portata ai sensi dell’articolo 35 capoverso 1 LPTes s’intendono le prestazioni di cui all’articolo 23 capoverso 1 lettera e LPTes la cui entità, durata, natura o complessità superano ampiamente la misura consueta delle prestazioni fornite alle autorità cantonali nel quadro dell’assistenza amministrativa generale in materia di polizia.
2 Esse possono comprendere in particolare le prestazioni seguenti:
- a.
- gli impieghi di collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni per fornire consulenza e sostegno all’autorità richiedente;
- b.
- le prestazioni di terzi quali la locazione di veicoli o gli alloggi.
21 Nuovo testo giusta il n. I 7 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).
Art. 21 Indennizzo delle prestazioni di consulenza e di sostegno di ampia portata 22
1 Le prestazioni del Servizio di protezione dei testimoni ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettera a sono indennizzate in base a una tariffa di 150 franchi per persona e per ora; l’indennizzo massimo per persona e per giorno è tuttavia di 1000 franchi.
2 Per le prestazioni di terzi è indennizzato l’importo da essi fatturato.
22 Nuovo testo giusta il n. I 7 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).
Art. 22 Prestazioni di consulenza e di sostegno di ampia portata fornite prima dell’attuazione di programmi di protezione dei testimoni 23
Se una persona da proteggere è ammessa a un programma di protezione dei testimoni, le prestazioni di consulenza e di sostegno di ampia portata fornite in precedenza dal Servizio di protezione dei testimoni non sono fatturate. Sono fatte salve le prestazioni di terzi ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettera b.
23 Nuovo testo giusta il n. I 7 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).
Art. 23 Computo delle prestazioni indennizzate 24
Le prestazioni di consulenza e di sostegno indennizzate dai Cantoni sono detratte dalle spese di gestione dovute dal Cantone in questione.
24 Nuovo testo giusta il n. I 7 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).
Art. 24 Fatturazione
1 L’Ufficio federale di polizia rilascia le fatture:
- a.
- per le spese generate dal programma di protezione dei testimoni (art. 34 cpv. 1 LPTes): direttamente all’autorità richiedente;
- b.25
- per le spese di gestione dovute (art. 34 cpv. 3 LPTes): direttamente alle autorità cantonali competenti;
- c.
- per le prestazioni di consulenza e di sostegno di ampia portata (art. 35 cpv. 1 LPTes): direttamente all’autorità richiedente.
2 Il Servizio di protezione dei testimoni allega alle fatture:
- a.
- un rendiconto dei costi generati dal caso specifico;
- b.26
- un conteggio delle spese di gestione dovute;
- c.
- un elenco delle prestazioni di cui all’articolo 20 capoverso 2 con indicazione della durata dell’impiego e del numero di persone impiegate.
3 La fatturazione alle autorità interessate avviene nell’anno civile in cui sono stati generati i costi o fornite le prestazioni.
25 Nuovo testo giusta il n. I 7 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).
26 Nuovo testo giusta il n. I 7 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 25 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Art. 26 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.