1 Le autorità cantonali o federali comunicano entro dieci giorni le decisioni definitive di confisca all’Ufficio federale di giustizia (Ufficio federale), salvo che l’importo lordo dei valori patrimoniali confiscati sia manifestamente inferiore a 100 000 franchi (art. 3).
2 Entro il termine impartito loro dall’Ufficio federale, esse forniscono le indicazioni necessarie per la ripartizione, segnatamente la lista delle spese e degli assegnamenti alla parte lesa (art. 4) e quella degli enti pubblici che parteciperanno presumibilmente alla ripartizione (art. 5).
3 L’Ufficio federale indica loro come mettere a sua disposizione i valori patrimoniali confiscati.
4 Esso impartisce un termine alle autorità dei Cantoni interessati e, nelle cause di competenza delle autorità federali, anche al Ministero pubblico della Confederazione o alla competente autorità amministrativa federale per presentare le loro osservazioni.
5 Se l’importo lordo dei valori patrimoniali confiscati supera dieci milioni di franchi, l’Ufficio federale chiede il parere dell’Amministrazione federale delle finanze.
6 Esso emana una decisione che indica l’importo spettante ai Cantoni interessati e alla Confederazione.
7 La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19688 sulla procedura amministrativa.