Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati
del 23 marzo 2007 (Stato 1° gennaio 2019)
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 123 e 124 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 novembre 20052,
decreta:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Principi
1Ogni persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato (vittima) ha diritto all'aiuto conformemente alla presente legge (aiuto alle vittime).
2Hanno diritto all'aiuto alle vittime anche il coniuge, i figli e i genitori della vittima, nonché le altre persone unite alla vittima da legami analoghi (congiunti).
3Il diritto sussiste indipendentemente dal fatto che l'autore:
- a.
- sia stato rintracciato;
- b.
- si sia comportato in modo colpevole;
- c.
- abbia agito intenzionalmente o per negligenza.
Art. 2 Forme dell'aiuto alle vittime
L'aiuto alle vittime comprende:
- a.
- la consulenza e l'aiuto immediato;
- b.
- l'aiuto a più lungo termine fornito dai consultori;
- c.
- il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi;
- d.
- l'indennizzo;
- e.
- la riparazione morale;
- f.
- l'esenzione dalle spese processuali;
- g.1
- …
1 Abrogata dal n. II 10 dell'all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Art. 3 Campo d'applicazione territoriale
1L'aiuto alle vittime è concesso se il reato è stato commesso in Svizzera.
2Se il reato è stato commesso all'estero, le prestazioni dei consultori sono accordate alle condizioni di cui all'articolo 17; non vengono concessi indennizzi né riparazioni morali.
Art. 4 Sussidiarietà dell'aiuto alle vittime
1Le prestazioni dell'aiuto alle vittime sono accordate definitivamente solo se l'autore del reato o un'altra persona o istituzione debitrice non versa prestazioni o versa prestazioni insufficienti.
2Chi chiede un contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi, un indennizzo o una riparazione morale deve rendere attendibile che sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 1, eccetto che, in considerazione di circostanze particolari, non si possa pretendere che egli si adoperi per ottenere prestazioni da terzi.
Art. 5 Consulenza ed aiuto gratuiti
La consulenza, l'aiuto immediato e l'aiuto a più lungo termine fornito dai consultori sono gratuiti per la vittima e i suoi congiunti.
Art. 6 Considerazione dei redditi nella concessione di altre prestazioni
1Hanno diritto a un contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi e all'indennizzo solo le vittime e i loro congiunti i cui redditi determinanti non superano il quadruplo dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale conformemente all'articolo 10 capoverso 1 lettera a della legge federale del 6 ottobre 20061 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC).2
2I redditi computabili dell'avente diritto sono calcolati secondo l'articolo 11 LPC; sono determinanti i redditi probabili dopo il reato.3
3La riparazione morale è concessa indipendentemente dai redditi dell'avente diritto.
1 RS 831.30
2 Vedi art. 49 (Coordinamento con la LPC).
3 Vedi art. 49 (Coordinamento con la LPC).
Art. 7 Trasferimento dei diritti al Cantone
1Se, conformemente alla presente legge, un Cantone fornisce aiuto alle vittime, le pretese a prestazioni analoghe spettanti alla vittima o ai suo congiunti in ragione del reato passano al Cantone fino a concorrenza delle prestazioni cantonali.
2Queste pretese sono prioritarie rispetto ad altre che l'avente diritto può far valere e rispetto alle pretese di regresso di terzi.
3Il Cantone rinuncia a far valere le proprie pretese nei confronti dell'autore del reato se ne risultassero pregiudicati gli interessi degni di protezione della vittima o dei suoi congiunti o la reintegrazione sociale dell'autore del reato.
Art. 8 Informazione sull'aiuto alle vittime e annuncio dei casi
1Le autorità di perseguimento penale informano la vittima in merito all'aiuto alle vittime e a determinate condizioni ne trasmettono il nome e l'indirizzo a un consultorio. Gli obblighi relativi sono retti dalla procedura applicabile.
2Se residente in Svizzera, chi è vittima di un reato all'estero può rivolgersi a una rappresentanza svizzera o a un ente incaricato della protezione consolare svizzera. Questi enti informano la vittima in merito all'aiuto alle vittime in Svizzera. Se la vittima vi acconsente, ne trasmettono il nome e l'indirizzo a un consultorio.
3I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia ai congiunti della vittima.
1 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. alla L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).
Capitolo 2: Prestazioni dei consultori
Sezione 1: Consultori
Art. 9 Offerta
1I Cantoni provvedono affinché siano a disposizione consultori privati o pubblici autonomi nel loro settore di attività. Tengono conto al riguardo dei bisogni particolari delle diverse categorie di vittime.
2I consultori possono essere istituiti in comune da più Cantoni.
Art. 10 Diritto di esaminare gli atti
1I consultori possono esaminare gli atti delle autorità di perseguimento penale e dei tribunali riguardanti procedimenti ai quali la vittima o i suoi congiunti partecipano, per quanto essi vi acconsentano.
2Il diritto di esaminare gli atti può essere negato ai consultori soltanto se, secondo il diritto procedurale determinante, tale rifiuto potrebbe essere opposto anche alla parte lesa.
Art. 11 Obbligo del segreto
1Le persone che lavorano per un consultorio devono mantenere il segreto, nei confronti delle autorità e dei privati, circa le loro constatazioni. L'obbligo del segreto sussiste anche dopo la cessazione del lavoro per il consultorio. Sono fatti salvi gli obblighi di testimone secondo il Codice di procedura penale1.2
2L'obbligo del segreto decade se la persona consigliata vi acconsente.
3Se l'integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne o di una persona sotto curatela generale è seriamente minacciata, il consultorio può informare l'autorità di protezione dei minori e degli adulti o denunciare il reato all'autorità di perseguimento penale.3
4Chi viola l'obbligo del segreto è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 RS 312.0
2 Per. introdotto dal n. II 10 dell'all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
3 Nuovo testo giusta il n. 3 dall'all. alla LF del 15 dic. 2017 (Protezione dei minorenni), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2947; FF 2015 2751).
Sezione 2: Consulenza e aiuto dei consultori e contributi alle spese
Art. 12 Consulenza
Art. 13 Aiuto immediato e aiuto a più lungo termine
1I consultori forniscono immediatamente alla vittima e ai suoi congiunti un aiuto per alleviare le necessità più urgenti dovute al reato (aiuto immediato).
2Se necessario, forniscono loro un aiuto supplementare, fintanto che lo stato di salute dell'interessato non si sia stabilizzato e le altre conseguenze del reato non siano, per quanto possibile, eliminate o compensate (aiuto a più lungo termine).
3I consultori possono fornire queste loro prestazioni per il tramite di terzi.
Art. 14 Entità delle prestazioni
1Le prestazioni comprendono l'assistenza medica, psicologica, sociale, materiale e giuridica adeguata di cui la vittima o i suoi congiunti hanno bisogno in Svizzera a seguito del reato. Se necessario, i consultori procurano un alloggio d'emergenza alla vittima o ai suoi congiunti.
2Una persona domiciliata all'estero che è stata vittima di un reato in Svizzera ha inoltre diritto a contributi alle spese di cura nel suo luogo di domicilio.
Art. 15 Accesso ai consultori
1I Cantoni provvedono affinché alla vittima e ai suoi congiunti sia garantito entro un termine adeguato l'aiuto immediato di cui necessitano.
2La vittima e i suoi congiunti possono rivolgersi a un consultorio indipendentemente dal momento della commissione del reato.
3La vittima e i suoi congiunti possono rivolgersi al consultorio di loro scelta.
Art. 16 Contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi
I contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi coprono i costi:
- a.
- integralmente se, conformemente all'articolo 6 capoversi 1 e 2, i redditi determinanti dell'avente diritto non superano il doppio dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale;
- b.
- proporzionalmente se, conformemente all'articolo 6 capoversi 1 e 2, i redditi determinanti dell'avente diritto si situano tra il doppio e il quadruplo dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale.
1 Vedi art. 49 (Coordinamento con la LPC)
Sezione 3: Reato commesso all'estero
Art. 17
1Se il reato è commesso all'estero, hanno diritto a un aiuto conformemente al presente capitolo:
- a.
- la vittima, se era domiciliata in Svizzera al momento del reato e al momento in cui ha depositato la domanda;
- b.
- i congiunti della vittima, se erano anch'essi domiciliati in Svizzera al momento del reato e al momento in cui hanno depositato la domanda.
2L'aiuto è accordato solo se lo Stato sul cui territorio è stato commesso il reato non fornisce prestazioni o fornisce prestazioni insufficienti.
Sezione 4: Ripartizione delle spese tra i Cantoni
Art. 18
1Il Cantone che fornisce prestazioni secondo il presente capitolo a favore di una persona domiciliata in un altro Cantone è indennizzato da quest'ultimo.
2Se non esiste alcun disciplinamento intercantonale sulla ripartizione delle spese, il Cantone di domicilio versa contributi forfettari al Cantone che ha versato le prestazioni. La base di calcolo è data dalla somma delle spese di tutti i Cantoni per le prestazioni ai sensi del presente capitolo, divisa per il numero di beneficiari di queste prestazioni.
Capitolo 3: Indennizzo e riparazione morale da parte del Cantone
Sezione 1: Indennizzo
Art. 19 Diritto all'indennizzo
1La vittima e i suoi congiunti hanno diritto a un indennizzo per il danno subito a seguito della lesione o della morte della vittima.
2Il danno è stabilito secondo gli articoli 45 (risarcimento in caso di morte) e 46 (risarcimento in caso di lesione corporale) del Codice delle obbligazioni1. Sono fatti salvi i capoversi 3 e 4.
3Non sono considerati i danni materiali e i danni che possono dar luogo a prestazioni di aiuto immediato e di aiuto a più lungo termine secondo l'articolo 13.
4I danni all'economia domestica e i danni legati all'incapacità di fornire assistenza ai propri congiunti sono considerati solo se comportano costi supplementari o una diminuzione dell'attività lucrativa.
Art. 20 Calcolo dell'indennizzo
1Le prestazioni che il richiedente ha ottenuto da terzi a titolo di risarcimento del danno sono computate sull'importo del danno.
2L'indennizzo copre il danno:
- a.
- integralmente se, conformemente all'articolo 6 capoversi 1 e 2, i redditi determinanti dell'avente diritto non superano l'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale;
- b.
- proporzionalmente se, conformemente all'articolo 6 capoversi 1 e 2, i redditi determinanti dell'avente diritto si situano tra l'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale e il quadruplo di tale importo.1
3L'importo dell'indennizzo è di 120 000 franchi al massimo; non è versato un indennizzo se risultasse inferiore a 500 franchi.
4L'indennizzo può essere versato in più rate.
1 Vedi art. 49 (Coordinamento con la LPC).
Art. 21 Acconto
L'autorità cantonale accorda un acconto se:
- a.
- l'avente diritto ha bisogno immediatamente di aiuto finanziario; e
- b.
- le conseguenze del reato non sono determinabili a breve termine con sufficiente certezza.
Sezione 2: Riparazione morale
Art. 22 Diritto alla riparazione morale
1La vittima e i suoi congiunti hanno diritto a una somma a titolo di riparazione morale se la gravità della lesione lo giustifica; gli articoli 47 e 49 del Codice delle obbligazioni1 si applicano per analogia.
2Il diritto alla riparazione morale non è trasmissibile per successione.
Art. 23 Calcolo della riparazione morale
1La riparazione morale è calcolata in base alla gravità della lesione.
2La riparazione morale ammonta al massimo a:
- a.
- 70 000 franchi per la vittima;
- b.
- 35 000 franchi per i congiunti.
3Le prestazioni ricevute da terzi a titolo di riparazione morale sono dedotte.
Sezione 3: Disposizioni comuni
Art. 24 Domanda
Chiunque intenda far valere il suo diritto a un indennizzo o a una riparazione morale o ottenere un acconto su un indennizzo deve presentare una domanda all'autorità cantonale competente.
Art. 25 Termini
1La vittima e i suoi congiunti devono presentare la domanda di indennizzo e di riparazione morale entro cinque anni dal reato o dalla conoscenza del reato; in caso contrario cadono in perenzione.
2La vittima può presentare la domanda fino al compimento dei 25 anni di età:
- a.
- per i reati di cui all'articolo 97 capoverso 2 del Codice penale1 e all'articolo 55 capoverso 2 del Codice penale militare del 13 giugno 19272;
- b.
- per omicidio tentato ai danni di giovani di età inferiore ai 16 anni.
3Se hanno fatto valere pretese civili in un procedimento penale prima dello scadere dei termini di cui ai capoversi 1 o 2, la vittima o i suoi congiunti possono ancora presentare una domanda d'indennizzo o riparazione morale entro un anno dalla decisione definitiva concernente le pretese civili o l'abbandono del procedimento penale.
Art. 26 Cantone competente
1È competente il Cantone sul cui territorio è stato commesso il reato.
2Se il reato è stato commesso in più luoghi o se l'evento si è verificato in più luoghi, è competente:
- a.
- il Cantone nel quale è stata aperta per prima l'istruzione penale;
- b.
- il Cantone di domicilio dell'avente diritto se non è stata aperta un'istruzione penale;
- c.
- il Cantone nel quale è stata depositata la prima domanda d'indennizzo o di riparazione morale se non è stata aperta un'istruzione penale e se l'avente diritto non è domiciliato in Svizzera.
Art. 27 Riduzione o esclusione delle prestazioni
1L'indennizzo e la riparazione morale destinati alla vittima possono essere ridotti o esclusi se la vittima ha contribuito a causare o ad aggravare la lesione.
2L'indennizzo e la riparazione morale destinati ai congiunti possono essere ridotti o esclusi se i congiunti o la vittima hanno contribuito a causare o ad aggravare la lesione.
3La riparazione morale può essere ridotta se l'avente diritto è domiciliato all'estero e, in base al costo della vita nel luogo di domicilio, risultasse sproporzionata.
Art. 28 Interessi
Non sono dovuti interessi per l'indennizzo e la riparazione morale.
Art. 29 Procedura
1I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida. La decisione concernente l'acconto è presa dopo un esame sommario della domanda di indennizzo.
2L'autorità cantonale competente accerta d'ufficio i fatti.
3I Cantoni designano un'autorità di ricorso unica, indipendente dall'amministrazione; tale autorità ha pieno potere cognitorio.
Capitolo 4: Esenzione dalle spese processuali
Art. 30
1Per i loro procedimenti concernenti la concessione di consulenza, aiuto immediato, aiuto a più lungo termine, indennizzo o riparazione morale le autorità amministrative e giudiziarie non riscuotono spese dalla vittima e dai suoi congiunti.
2È fatto salvo l'addossamento delle spese in caso di procedimenti temerari.
3La vittima e i suoi congiunti non devono rimborsare le spese derivanti da gratuito patrocinio.
Capitolo 5: Prestazioni finanziarie e compiti della Confederazione
Art. 31 Formazione
1La Confederazione accorda aiuti finanziari per promuovere la formazione specifica del personale dei consultori e delle persone incaricate dell'aiuto alle vittime.
2Tiene conto dei bisogni particolari di alcune categorie di vittime, in particolare delle esigenze dei minorenni vittime di reati contro l'integrità sessuale.
Art. 32 Eventi straordinari
1Se, a seguito di eventi straordinari, un Cantone deve sostenere spese particolarmente elevate, la Confederazione può accordargli indennità.
2In caso di eventi straordinari, la Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, coordina se necessario l'attività dei consultori e delle autorità cantonali competenti.
Art. 33 Valutazione
Il Consiglio federale provvede a far valutare periodicamente l'adeguatezza, l'efficacia e l'economicità delle misure previste dalla presente legge.
Capitolo 6: …
Art. 34 a 44
…
1 Abrogati dal n. II 10 dell'all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Capitolo 7: Disposizioni finali
Art. 45 Competenza normativa del Consiglio federale
1Il Consiglio federale adegua periodicamente al rincaro gli importi massimi e minimi di cui all'articolo 20 capoverso 3; può adeguare periodicamente al rincaro anche gli importi massimi e minimi di cui all'articolo 23 capoverso 2.
2Esso emana prescrizioni per il calcolo dei contributi forfettari cantonali di cui all'articolo 18 capoverso 2 e per i rilevamenti statistici necessari a tal fine.
3Il Consiglio federale può altresì emanare prescrizioni sulle modalità dei contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da privati, dell'indennizzo e della riparazione morale; può in particolare introdurre forfait o tariffe per la riparazione morale. In tal ambito, può derogare al disciplinamento previsto dalla LPC1 per tener conto della situazione particolare della vittima e dei suoi congiunti.
Art. 46 Diritto vigente: abrogazione
Art. 47 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.
Art. 48 Disposizioni transitorie
Sono retti dal diritto previgente:1
- a.
- il diritto all'indennizzo o alla riparazione morale per reati commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge; per il diritto all'indennizzo o alla riparazione morale per reati commessi meno di due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge sono determinanti i termini previsti dall'articolo 25;
- b.
- le domande pendenti di contributi alle spese presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 49 Coordinamento della presente legge (nuova LAV) con la legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (nuova LPC)
Indipendentemente dal fatto che entri in vigore prima la nuova LAV o la nuova LPC, all'atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea, ledisposizioni della nuova LAV ricevono il seguente tenore:2
…