Ordinanza
concernente l’aiuto alle vittime di reati
(OAVI)
del 27 febbraio 2008 (Stato 1° gennaio 2020)
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge federale del 23 marzo 20071 concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV),
ordina:
1 RS 312.5
Sezione 1: Redditi determinanti
Art. 1 Principio ed eccezioni
(art. 6 LAV)
1 I redditi determinanti sono calcolati secondo l’articolo 11 capoversi 1 e 3 della legge federale del 6 ottobre 20062 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le rispettive prescrizioni federali.
2 In deroga al capoverso 1:
- a.
- sono da computare in ragione dei due terzi, una volta dedotta la franchigia secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettera a LPC:
- 1.
- i redditi secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettere d–h LPC,
- 2.
- la prestazione complementare annua secondo l’articolo 9 capoverso 1 LPC;
- b.
- la sostanza netta è computata in ragione di un decimo, nella misura in cui superi il doppio della franchigia determinante secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettera c LPC;
c. gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali non sono computati.
Art. 2 Economie domestiche di più persone
(art. 6 LAV)
1 L’importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale per i coniugi secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 2 LPC3 e le franchigie per i coniugi secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettere a e c LPC si applicano anche ai partner registrati o ad altre persone che convivono stabilmente.
2 I redditi determinanti di coniugi, partner registrati o di persone che convivono stabilmente sono sommati.
3 Se l’avente diritto è minorenne o in formazione, i suoi redditi determinanti sono sommati a quelli dei genitori che vivono nella stessa economia domestica.
4 Se le circostanze lo giustificano, i redditi dell’autore del reato che vive nella stessa economia domestica non sono presi in considerazione.
Sezione 2: Calcolo dei contributi alle spese
Art. 3
(art. 16 lett. b LAV)
Se i redditi determinanti dell’avente diritto si situano tra il doppio dell’importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale (doppio dell’importo LPC4) e il quadruplo di tale importo, il contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi (spese) è calcolato come segue:
Sezione 3: Contributo forfettario per prestazioni fornite dai consultori in assenza di un accordo intercantonale
Art. 4
(art. 18 LAV)
1 Se non esiste un accordo tra due Cantoni, il Cantone che ha versato le prestazioni può esigere dall’altro Cantone un contributo forfettario per ogni persona che, in quanto vittima o congiunto:
- a.
- ha ricevuto una consulenza di almeno 30 minuti, un altro aiuto o un contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi; e
- b.
- aveva il suo domicilio civile nell’altro Cantone quando si è rivolta al consultorio.
2 Il contributo forfettario ammonta a 1069 franchi.5 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) fissa il contributo ogni cinque anni civili.6 Sono determinanti:
- a.
- il numero dei casi trattati dai consultori secondo l’ultima statistica sull’aiuto alle vittime; e
- b.
- gli oneri dei Cantoni, per l’anno precedente, per le spese d’esercizio dei consultori e le spese per l’aiuto immediato e l’aiuto a più lungo termine.
3 Su richiesta, i Cantoni forniscono all’UFG i dati necessari per determinare le spese.
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 14 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4109).
6 Nuovo testo del secondo per. giusta il n. I dell’O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2775).
Sezione 4: Indennizzo da parte del Cantone
Art. 5 Spese di patrocinio
(art. 19 cpv. 3 LAV)
Le spese di patrocinio possono essere fatte valere esclusivamente come aiuto immediato o aiuto a più lungo termine.
Art. 6 Calcolo dell’indennizzo
Art. 7 Rimborso dell’acconto
(art. 21 LAV)
1 Se la domanda d’indennizzo è respinta, il richiedente deve rimborsare l’acconto.
2 Se l’indennizzo è inferiore all’acconto, deve rimborsare la differenza.
3 Il Cantone può rinunciare al rimborso se questo esponesse il richiedente a una situazione difficile.
Sezione 5: Prestazioni finanziarie e compiti della Confederazione
Art. 8 Formazione
(art. 31 LAV)
1 La Confederazione promuove con aiuti finanziari, a livello svizzero o almeno per un’intera regione linguistica, programmi di formazione per:
- a.
- il personale dei consultori;
- b.
- il personale dei tribunali e della polizia;
- c.
- altre persone incaricate dell’aiuto alle vittime.
2 Nei limiti dei crediti stanziati, l’UFG assegna gli aiuti finanziari sotto forma di importi forfettari, che in media coprono al massimo due terzi dei costi del programma di formazione.
Art. 9 Eventi straordinari
(art. 32 LAV)
1 In caso di eventi straordinari, l’UFG provvede al necessario coordinamento in materia di aiuto alle vittime.
2 L’Assemblea federale decide in merito alle indennità secondo l’articolo 32 capoverso 1 LAV.
Art. 10 Valutazione
(art. 33 LAV)
1 L’UFG determina la data, l’oggetto della valutazione e il modo di procedere.
2 I Cantoni forniscono all’UFG le informazioni necessarie alla valutazione.
Art. 11 Cooperazione internazionale
L’UFG è l’autorità centrale designata secondo l’articolo 12 della Convenzione europea del 24 novembre 19838 relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 12 Abrogazione e modifica del diritto previgente
1 L’ordinanza del 18 novembre 19929 concernente l’aiuto alle vittime di reati è abrogata.
2 …10
9 [RU 19922479, 1997 2824]
10 La mod. può essere consultata alla RU 2008 1627.
Art. 13 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.