Codice penale militare
del 13 giugno 1927 (Stato 1° luglio 2021)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 60 e 123 capoversi 1 e 3 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 novembre 19183,
decreta:
1 RS 101
2 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 13 dic. 2013 interdizione di esercitare unʼattività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
3 FF 1918 II 241
Libro primo: Diritto penale militare
Parte prima: Disposizioni generali44 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
Capo primo: Del campo d’applicazione
Art. 1
1. Nessuna sanzione senza legge
Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la legge commina espressamente una pena.
Art. 2
2. Condizioni di tempo
1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.
2 Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all’autore.
Art. 35
3. Condizioni personali
1 Sono sottoposti al diritto penale militare:
- 1.6
- le persone obbligate al servizio militare, quando siano in servizio militare e non in congedo, per i reati di cui agli articoli 115–137b e 145–179 non connessi con il servizio della truppa;
- 2.
- i funzionari, impiegati ed operai dell’amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni, quando compiano atti concernenti la difesa nazionale oppure quando portino l’uniforme;
- 3.
- le persone obbligate al servizio militare che portano l’uniforme fuori del servizio, per i reati di cui agli articoli 61–114 e 138–144;
- 4.7
- le persone obbligate al servizio militare, anche fuori del servizio, per quanto concerne la loro posizione militare e i loro doveri di servizio, nonché le persone che erano obbligate al servizio militare, fintanto che non hanno adempiuto i loro doveri di servizio;
- 5.8
- le persone soggette all’obbligo di leva per quanto concerne l’obbligo di presentarsi, nonché durante la giornata informativa e le giornate di reclutamento;
- 6.
- i militari di professione, i militari a contratto temporaneo, i membri del Corpo delle guardie di confine, nonché le persone che prestano servizio di promovimento della pace ai sensi dell’articolo 66 della legge militare del 3 febbraio 19959, durante il servizio o fuori ma in relazione con i loro doveri di servizio o la loro posizione militare, oppure quando portano l’uniforme;
- 7.
- le persone di condizione civile o i militari stranieri che si rendono colpevoli di tradimento con la violazione di segreti militari (art. 86), di sabotaggio (art. 86a), d’indebolimento della forza difensiva del Paese (art. 94-96), di violazione di segreti militari (art. 106) o di disobbedienza a misure prese dalle autorità militari e civili allo scopo di preparare o di eseguire la mobilitazione dell’esercito o di tutelare il segreto militare (art. 107);
- 8.10
- le persone di condizione civile o i militari stranieri, per i reati di cui agli articoli 115–179 da essi commessi in qualità di impiegati o incaricati dell’esercito o dell’amministrazione militare congiuntamente con la truppa;
- 9.11
- le persone di condizione civile e i militari stranieri che commettono all’estero contro un militare svizzero un reato previsto dal capo sesto (art. 108 e 109) o sestobis (art. 110–114) della parte seconda o dall’articolo 114a.
2 Le persone di cui al capoverso 1 numeri 1, 2, 6, e 8 sono assoggettate al diritto penale militare per tutta la durata del loro impiego all’estero qualora commettano all’estero un reato ai sensi del presente codice.
5 Nuovo testo giusta il n. IV lett. a della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell’ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6989).
6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).
7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).
8 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 20095137).
10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).
11 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 20083293).
Art. 4
Estensione in caso di servizio attivo
In caso di servizio attivo sono inoltre sottoposti al diritto penale militare su decisione del Consiglio federale ed entro i limiti da esso fissati:
- 1.
- le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno dei reati seguenti:
- crimine o delitto contro una guardia militare (art. 65);
- usurpazione di potere (art. 69);
- tradimento militare (art. 87) o tradimento con la diffusione di notizie false (art. 89);
- atti di ostilità contro un belligerante o contro truppe straniere (art. 92);
- violazione di obblighi contrattuali (art. 97);
- attentati contro la sicurezza militare (art. 98–105 e 107);
- corruzione attiva (art. 141);
- gestione infedele (art. 144);
- liberazione di detenuti (art. 177);
- 2.
- le persone di condizione civile che si rendono colpevoli degli atti previsti negli articoli 73, 78, 115–118, 121–123, 128, 129–131, 134–136, 149–151c, 160, 161–165 e 167–169 se questi atti sono diretti contro militari e autorità militari o concernono cose che servono all’esercito;
- 3.
- le persone di condizione civile che commettono intenzionalmente gli atti previsti negli articoli 166, 169a, 170 e 171;
- 4.
- gli internati militari di Stati belligeranti che appartengono alle forze armate di questi ultimi, alle loro milizie e ai loro corpi di volontari, compresi i movimenti di resistenza organizzati, i civili internati e i rifugiati assistiti dall’esercito;
- 5.
- i funzionari, impiegati od operai dell’amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni, compresi quelli degli stabilimenti e delle officine militari, degli impianti e servizi d’interesse vitale come le forniture di acqua, le officine idrauliche, elettriche o di gas nonché gli ospedali.
Art. 5
Estensione in tempo di guerra
1 In tempo di guerra sono sottoposte al diritto penale militare, oltre alle persone contemplate negli articoli 3 e 4:
- 1.12
- le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno dei reati seguenti:
- a.
- tradimento nei casi previsti dagli articoli 88, 90 e 91,
- b.
- spionaggio contro uno Stato estero (art. 93),
- c.
- incendio, esplosione, uso di materie esplosive, inondazione o scoscendimento, in quanto il colpevole commettendo detti reati distrugga cose che servono all’esercito (art. 160 cpv. 2, 160a, 161 n. 1 cpv. 3 e n. 2, 162 cpv. 3, 165 n. 1 cpv. 3 e n. 2),
- d.
- genocidio o crimini contro l’umanità (capo sesto della parte seconda), crimini di guerra (capo sestobis della parte seconda e art. 139);
- 2.
- i prigionieri di guerra, per i reati previsti nel presente Codice, compresi quelli che avessero commessi nella Svizzera o all’estero, durante la guerra e prima della loro cattura, contro lo Stato svizzero, l’esercito svizzero o persone appartenenti ad esso;
- 3.
- i parlamentari nemici e coloro che li accompagnano, se abusano della loro posizione per commettere un reato;
- 4.
- i civili internati su territori in guerra o occupati;
- 5.13
- militari stranieri che si rendono colpevoli di genocidio, crimini contro l’umanità (capo sesto della parte seconda) o crimini di guerra (capo sestobis della parte seconda e art. 139).
2 Alle disposizioni di cui al capoverso 1 numeri 1 lettera d e 5 si applicano le disposizioni sulla punibilità dei superiori (art. 114a).14
12 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 20083293).
13 Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 20083293).
14 Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 20083293).
Art. 6
Tempo di guerra
1 Le disposizioni applicabili in tempo di guerra possono essere messe in vigore dal Consiglio federale anche quando si verifichi un imminente pericolo di guerra per la Svizzera.
2 Il decreto del Consiglio federale è immediatamente esecutorio. Va sottoposto il più presto possibile all’Assemblea federale; essa decide se debba essere mantenuto.
Art. 715
Partecipazione di civili
1 Se a un reato puramente militare (art. 61–85) o a un reato contro la difesa nazionale o contro la forza difensiva del Paese (art. 86–107) hanno partecipato, insieme a persone sottoposte al diritto penale militare, anche altre persone, queste sono pure punibili secondo il presente Codice.
2 Se a un reato comune (art. 115–179), a un genocidio, a un crimine contro l’umanità (art. 108, 109 e 114a) o a un crimine di guerra (art. 110–114a e 139) hanno partecipato, insieme a persone sottoposte al diritto penale militare, anche altre persone, queste rimangono soggette al diritto penale ordinario. È fatto salvo l’articolo 221a.
15 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 20083293).
Art. 8
Applicazione del diritto penale ordinario
Le persone soggette al diritto penale militare rimangono sottoposte alla legge penale ordinaria per i reati non previsti nel presente Codice.
Art. 916
4.
a. Diritto penale minorile
Per le persone che, al momento del fatto, non avevano ancora compiuto i diciott’anni rimangono salve le disposizioni del diritto penale minorile del 20 giugno 200317 (DPMin). Se vanno giudicati nel contempo un atto commesso prima del compimento dei diciott’anni e un atto commesso dopo, si applica l’articolo 3 capoverso 2 DPMin. Sono competenti le autorità civili.
16 Nuovo testo giusta l’art. 44 n. 3 del diritto penale minorile del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3545: FF 1999 1669).
17 RS 311.1
Art. 9a
b. Giovani adulti
1 Se, al momento del fatto, l’autore aveva compiuto gli anni diciotto ma non ancora i venticinque, si applicano le disposizioni generali del presente Codice.
2 È parimenti applicabile l’articolo 61 del Codice penale svizzero18. L’autorità competente è quella del Cantone d’esecuzione.
18 RS 311.0
Art. 10
5. Condizioni di luogo
1 Nei limiti delle condizioni d’applicazione personali, il presente Codice si applica sia ai fatti commessi in Svizzera sia a quelli commessi all’estero.
1bis Le persone di cui all’articolo 5 numeri 1 lettera d e 5 che hanno commesso all’estero un reato previsto dal capo sesto o sestobis della parte seconda o dall’articolo 114a sono pure giudicate secondo il presente Codice se si trovano in Svizzera e non sono estradate a un altro Stato né consegnate a un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza.19
1ter Se l’autore del reato non ha la cittadinanza svizzera e il reato non è stato commesso contro un cittadino svizzero, il giudice può prescindere dal perseguimento penale o abbandonarlo, fatte salve le misure atte ad assicurare le prove, se:
- a.
- un’autorità estera o un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza persegue il reato e l’autore del reato viene estradato o consegnato a tale tribunale;
- b.
- l’autore del reato non si trova più in Svizzera e un suo ritorno in Svizzera appare improbabile; o
- c.
- non è possibile assumere i mezzi di prova necessari.20
1quater Le persone che hanno commesso all’estero un reato contro un militare svizzero previsto dal capo sesto o sestobis della parte seconda o dall’articolo 114a sono giudicate secondo il presente Codice se si trovano in Svizzera o sono state estradate alla Svizzera per tale reato e se non possono essere estradate a un altro Stato né essere consegnate a un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza. 21
2 Se, per il medesimo fatto, l’autore è stato condannato all’estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all’estero in quella da pronunciare.
3 Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della Convenzione del 4 novembre 195022 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l’autore perseguito all’estero a richiesta dell’autorità svizzera non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:
- a.
- è stato assolto con sentenza definitiva dal tribunale estero;
- b.
- la sanzione inflittagli all’estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.
4 Il giudice decide se una misura non eseguita o solo parzialmente eseguita all’estero debba essere eseguita o continuata in Svizzera.
19 Introdotto dal n. II della LF del 19 dic. 2003 (RU 2004 2691; FF 2003 671). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 20083293).
20 Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 20083293).
21 Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 20083293).
22 RS 0.101
Art. 11
Luogo del reato
1 Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l’autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l’evento.
2 Il tentativo si reputa commesso tanto nel luogo in cui l’autore lo compie quanto in quello in cui, secondo la sua concezione, avrebbe dovuto verificarsi l’evento.
Capo secondo: Della punibilità
Art. 12
1. Crimini e delitti.
Definizioni
1 Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.
2 Sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni.
3 Sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 12a
Commissione per omissione
1 Un crimine o un delitto può altresì essere commesso per omissione contraria a un obbligo di agire.
2 Commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire chiunque non impedisce l’esposizione a pericolo o la lesione di un bene giuridico protetto dalla legislazione penale benché vi sia tenuto in ragione del suo status giuridico, in particolare in virtù:
- a.
- della legge;
- b.
- di un contratto;
- c.
- di una comunità di rischi liberamente accettata; o
- d.
- della creazione di un rischio.
3 Chi commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire è punibile per il reato corrispondente soltanto se a seconda delle circostanze gli si può muovere lo stesso rimprovero che gli sarebbe stato rivolto se avesse commesso attivamente il reato.
4 Il giudice può attenuare la pena.
Art. 13
2. Intenzione e negligenza.
Definizioni
1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto.
2 Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio.
3 Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.
Art. 14
Errore sui fatti
1 Chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole.
2 Se avesse potuto evitare l’errore usando le debite precauzioni, è punibile per negligenza qualora la legge reprima l’atto come reato colposo.
Art. 15
3. Atti leciti e colpa.
Atto permesso dalla legge
Chiunque agisce come lo impone o lo consente la legge si comporta lecitamente anche se l’atto in sé sarebbe punibile secondo il presente Codice o un’altra legge.
Art. 16
Legittima difesa esimente
Ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un’aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un’aggressione imminente fatta a sé o ad altri.
Art. 16a
Legittima difesa discolpante
1 Se chi respinge un’aggressione eccede i limiti della legittima difesa secondo l’articolo 16, il giudice attenua la pena.
2 Chi eccede i limiti della legittima difesa per scusabile eccitazione o sbigottimento non agisce in modo colpevole.
Art. 17
Stato di necessità esimente
1 Chiunque commette un reato per preservare un bene giuridico proprio o un bene giuridico altrui da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile agisce lecitamente se in tal modo salvaguarda interessi preponderanti.
2 Chiunque commette un reato in tempo di guerra agisce lecitamente se in tal modo protegge beni giuridici preponderanti e il fatto stesso s’impone nell’interesse della difesa nazionale.
Art. 17a
Stato di necessità discolpante
1 Se alcuno commette un reato per preservare se stesso o un’altra persona da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile per la vita, l’integrità personale, la libertà, l’onore, il patrimonio o altri beni essenziali, il giudice attenua la pena se si poteva ragionevolmente pretendere che l’autore sacrificasse il bene in pericolo.
2 Non agisce in modo colpevole colui dal quale non si poteva ragionevolmente pretendere che sacrificasse il bene in pericolo.
Art. 18
Incapacità e scemata imputabilità
1 Non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione.
2 Se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena.
3 Possono essere ordinate tuttavia le misure previste nel presente Codice e quelle di cui agli articoli 59–61, 63 e 64 del Codice penale svizzero23.
4 I capoversi 1–3 non sono applicabili se l’autore poteva evitare l’incapacità o la scemata imputabilità e prevedere così l’atto commesso in tale stato.
23 RS 311.0
Art. 18a
Dubbio sull’imputabilità
Qualora vi sia serio motivo di dubitare dell’imputabilità dell’autore, l’autorità istruttoria o il giudice ordina una perizia.
Art. 19
Errore sull’illiceità
Chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l’errore era evitabile, il giudice attenua la pena.
Art. 20
Punibilità del superiore e commissione di un reato in esecuzione di un ordine
1 Se l’esecuzione di un ordine di servizio costituisce reato, è punito come autore il capo od il superiore che ha dato l’ordine.
2 È pure punibile il subalterno che commette un reato su ordine di un superiore o eseguendo un altro ordine di carattere vincolante, se al momento del reato era consapevole della punibilità dell’atto. Il giudice può attenuare la pena.25
25 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 20083293).
Art. 21
4. Tentativo.
Punibilità
1 Chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata.
2 L’autore che, per grave difetto d’intelligenza, non si rende conto che l’oggetto contro il quale l’atto è diretto o il mezzo da lui usato per commetterlo è di natura tale da escludere in modo assoluto la consumazione del reato è esente da pena.
Art. 22
Desistenza e pentimento attivo
1 Se l’autore ha spontaneamente desistito dal consumare un reato iniziato o ha contribuito ad impedirne la consumazione, il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena.
2 Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti dei coautori o dei compartecipi che hanno spontaneamente contribuito ad impedire la consumazione del reato.
3 Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena anche se la desistenza dell’autore o del compartecipe non ha, per altri motivi, potuto impedire la consumazione del reato.
4 Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti del coautore o compartecipe che si è adoperato seriamente e spontaneamente per impedire la consumazione del reato, sempreché il reato medesimo sia stato commesso indipendentemente dal suo contributo.
Art. 23
5. Partecipazione.
Istigazione
1 Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all’autore.
2 Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre nella pena prevista per il tentativo di questo crimine.
Art. 24
Complicità
Chiunque aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto è punito con pena attenuata.
Art. 25
Partecipazione a un reato speciale
Se la punibilità è giustificata o aggravata da uno speciale obbligo dell’autore, il compartecipe che non sia vincolato a tale obbligo è punito con pena attenuata.
Art. 26
Circostanze personali
Si tiene conto delle speciali relazioni, qualità e circostanze personali che aggravano, attenuano o escludono la punibilità solo per l’autore o il compartecipe a cui si riferiscono.
Art. 27
6. Punibilità dei mass media
1 Se un reato è commesso mediante pubblicazione in un mezzo di comunicazione sociale e consumato per effetto della pubblicazione, solo l’autore dell’opera è punito, fatte salve le disposizioni che seguono.
2 Qualora l’autore dell’opera non possa essere individuato o non possa essere tradotto davanti a un tribunale svizzero, è punito il redattore responsabile giusta l’articolo 322bis del Codice penale svizzero26. In sua mancanza, è punita giusta il medesimo articolo la persona responsabile della pubblicazione.
3 Qualora la pubblicazione sia avvenuta all’insaputa o contro la volontà dell’autore dell’opera, è punito come autore del reato il redattore o, in sua mancanza, la persona responsabile della pubblicazione.
4 Non soggiace a pena il resoconto veritiero di deliberazioni pubbliche e di comunicazioni ufficiali di un’autorità.
26 RS 311.0
Art. 27a
Tutela delle fonti
1 Non possono essere inflitte pene né presi provvedimenti processuali coercitivi nei confronti di persone che si occupano professionalmente della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico nonché nei confronti dei loro ausiliari, se rifiutano di testimoniare sull’identità dell’autore dell’opera o su contenuto e fonti delle informazioni.
2 Il capoverso 1 non si applica se il giudice accerta che:
- a.
- la testimonianza è necessaria per preservare da un pericolo imminente la vita o l’integrità fisica di una persona; oppure
- b.27
- senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 115–117 o su un altro crimine punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni oppure su un reato ai sensi degli articoli 141–143a e 153–156 del presente Codice, degli articoli 197 numero 3, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322septies del Codice penale svizzero28, o ai sensi dell’articolo 19 numero 2 della legge del 3 ottobre 195129 sugli stupefacenti, o non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.
27 Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021360; FF 2018 5439).
28 RS 311.0
29 RS 812.121
Capo terzo: Delle pene e delle misure
I. Della pena pecuniaria, della pena detentiva e della degradazione 3030 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
30 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Art. 28
I. Della pena pecuniaria, della pena detentiva e della degradazione
1. Pena pecuniaria.
Commisurazione
1 Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.31 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell’autore.
2 Di regola un’aliquota giornaliera ammonta almeno a 30 franchi e al massimo a 3000 franchi. Eccezionalmente, se la situazione personale ed economica dell’autore lo richiede, può essere ridotta fino a 10 franchi. Il giudice ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.32
3 Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni necessarie per la determinazione dell’aliquota giornaliera.
4 Il numero e l’importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella sentenza.33
31 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
32 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
33 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).
Art. 29
Esazione
1 L’autorità d’esecuzione fissa al condannato un termine da uno a sei mesi per il pagamento.34 Può ordinare il pagamento rateale e, a richiesta, prorogare i termini.
2 Se vi è fondato sospetto che il condannato si sottrarrà all’esazione, l’autorità d’esecuzione può esigere il pagamento immediato o la prestazione di garanzie.
3 Se il condannato non paga la pena pecuniaria nei termini fissati, l’autorità d’esecuzione ordina l’esecuzione per debiti qualora il provvedimento appaia efficace.
4 Per l’esecuzione della pena pecuniaria in forma di lavoro di pubblica utilità si applica l’articolo 79a del Codice penale svizzero35.36
34 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
35 RS 311.0
36 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Art. 30
Pena detentiva sostitutiva
1 Se il condannato non paga la pena pecuniaria e quest’ultima non può essere riscossa in via esecutiva (art. 29 cpv. 3), la pena pecuniaria è sostituita da una pena detentiva. Un’aliquota giornaliera corrisponde a un giorno di pena detentiva. La pena detentiva sostitutiva si estingue con il pagamento a posteriori della pena pecuniaria.
2 Se la pena pecuniaria è stata inflitta da un’autorità amministrativa, il giudice decide sulla pena detentiva sostitutiva.
3 a 5 …37
37 Abrogati dal n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Art. 31a3338
2. …
38 Abrogati dal n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Art. 3439
3. Pena detentiva.
Durata
1 La durata minima della pena detentiva è di tre giorni; rimane salva una pena detentiva più breve pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 30) o di una multa (art. 60c) non pagate.
2 La durata massima della pena detentiva è di venti anni. La pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente.
39 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Art. 34a40
Pena detentiva in luogo della pena pecuniaria
1 Il giudice può pronunciare una pena detentiva invece di una pena pecuniaria se:
- a.
- una pena detentiva appare giustificata per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti; o
- b.
- una pena pecuniaria non potrà verosimilmente essere eseguita.
2 Il giudice deve motivare in modo circostanziato la scelta della pena detentiva.
3 Sono salvi gli articoli 30 e 81 capoverso 1bis.
40 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Art. 34b
Esecuzione
Art. 3542
4. Pena accessoria: degradazione
1 Il giudice pronuncia la degradazione del militare che, per un crimine o un delitto, si sia reso indegno del suo grado.
2 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito decide se il militare degradato sarà ancora chiamato a prestare servizio militare.
3 Gli effetti della degradazione cominciano dal giorno in cui la sentenza passa in giudicato.
42 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 20095137).
II. Della condizionale
Art. 36
II. Della condizionale
1. Pene con la condizionale
1 Il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti.43
2 Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.44
3 La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui.
4 Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell’articolo 60c.45
43 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). Vedi anche la disp. trans. della mod. del 19 giu. 2015 alla fine del presente testo.
44 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
45 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Art. 37
2. Pena detentiva con condizionale parziale
1 Il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore.47
2 La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena.
3 La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86 del Codice penale svizzero48) non sono applicabili alla parte da eseguire.49
47 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
48 RS 311.0
49 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Art. 38
3. Disposizioni comuni.
a. Periodo di prova
1 Se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni.
2 Per la durata del periodo di prova, il giudice può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.
3 Il giudice spiega al condannato l’importanza e le conseguenze della sospensione condizionale.
Art. 39
b. Successo del periodo di prova
Se il condannato supera con successo il periodo di prova, la pena sospesa non è più eseguita.
Art. 40
c. Insuccesso del periodo di prova
1 Se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Se la pena di cui è revocata la sospensione condizionale e la nuova pena sono dello stesso genere, il giudice pronuncia una pena unica in applicazione analogica dell’articolo 43.50
2 Se non vi è d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la durata del periodo di prova prorogato, può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga decorre dal giorno in cui è stata ordinata.
3 Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto decide anche sulla revoca.
4 La revoca non può più essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del periodo di prova.
50 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
III. Della commisurazione della pena
Art. 41
III. Della commisurazione della pena
1. Principio
1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore, delle condizioni personali e della condotta militare dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
2 La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
Art. 42
2. Attenuazione della pena
Circostanze attenuanti
Il giudice attenua la pena se:
- a.
- l’autore ha agito:
- 1.
- per motivi onorevoli,
- 2.
- in stato di grave angustia,
- 3.
- sotto l’impressione d’una grave minaccia,
- 4.
- ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o da cui dipendeva;
- b.
- l’autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima;
- c.
- l’autore ha agito cedendo a una violenta commozione dell’animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione;
- d.
- l’autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui;
- e.
- la pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l’autore ha tenuto buona condotta.
Art. 42a
Effetti
1 Se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata.
2 Il giudice può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena.
Art. 43
3. Concorso di reati
1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
1bis Se oltre a un crimine, delitto o contravvenzione deve giudicare una o più mancanze di disciplina ai sensi dell’articolo 180, il giudice aumenta in misura adeguata la pena che pronuncerebbe secondo il capoverso 1.51
2 Se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3 Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l’autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott’anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
51 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).
Art. 44
4. Computo del carcere preventivo
Il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento. Un giorno di carcere corrisponde a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria.52
52 Nuovo testo del secondo per. giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
IV. Dell’impunità e della sospensione del procedimento 5353 Nuovo testo giusta l’art. 37 n. 2 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
53 Nuovo testo giusta l’art. 37 n. 2 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
Art. 4554
IV. Dell’impunità e della sospensione del procedimento
1. Motivi dell’impunità
Riparazione
Se l’autore ha risarcito il danno o ha intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per riparare al torto da lui causato, l’autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione qualora:
- a.
- come punizione entri in linea di conto una pena detentiva sino a un anno con la condizionale, una pena pecuniaria con la condizionale o una multa;
- b.
- l’interesse del pubblico e del danneggiato all’attuazione del procedimento penale sia di scarsa importanza; e
- c.
- l’autore ammetta i fatti.
54 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 14 dic. 2018 che modifica la disciplina della riparazione, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1809; FF 201831934223).
Art. 46
Autore duramente colpito
Se l’autore è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto che una pena risulterebbe inappropriata, l’autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.
Art. 46a
2. Disposizione comune
Se le condizioni dell’impunità sono adempiute, il giudice prescinde dalla revoca della sospensione condizionale o, in caso di liberazione condizionale, dal ripristino dell’esecuzione.
Art. 46b56
3. Sospensione del procedimento
Coniuge, partner registrato o partner convivente quale vittima
1 In caso di lesioni semplici o vie di fatto (art. 122), minaccia (art. 149) e coazione (art. 150), l’uditore o il tribunale militare può sospendere provvisoriamente il procedimento se:
- a.57
- la vittima è:
- 1.
- il coniuge o il coniuge divorziato dell’autore e il fatto è stato commesso durante il matrimonio o nell’anno successivo al divorzio, o
- 2.
- il partner registrato o l’ex partner registrato dell’autore e il fatto è stato commesso durante l’unione domestica registrata o nell’anno successivo al suo scioglimento, o
- 3.
- il partner convivente, eterosessuale o omosessuale, o l’ex partner convivente dell’autore e il fatto è stato commesso durante la convivenza o nell’anno successivo alla separazione; e
- b.58
- la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l’esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede; e
- c.59
- la sospensione provvisoria appare idonea a stabilizzare o migliorare la situazione della vittima.
2 L’uditore o il tribunale militare può obbligare l’imputato a partecipare a un programma di prevenzione della violenza durante la sospensione provvisoria del procedimento. L’uditore o il tribunale militare informa sulle misure adottate il servizio cantonale competente per i casi di violenza domestica.60
3 La sospensione provvisoria non è ammessa se:
- a.
- l’imputato è stato condannato per un crimine o un delitto contro la vita e l’integrità della persona, la libertà o l’integrità sessuale;
- b.
- nei confronti dell’imputato è stata pronunciata una pena od ordinata una misura; e
- c.
- il reato è stato commesso contro una vittima ai sensi del capoverso 1 lettera a.61
3bis La sospensione provvisoria è limitata a sei mesi. L’uditore o il tribunale militare riprende il procedimento se la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l’esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede o se risulta che la sospensione provvisoria non stabilizza né migliora la situazione della vittima.62
3ter Prima della fine della sospensione provvisoria l’uditore o il tribunale militare procede a una valutazione. Se la situazione della vittima si è stabilizzata o è migliorata, è disposto l’abbandono definitivo del procedimento.63
4 Contro la decisione di abbandonare definitivamente il procedimento può essere interposto ricorso secondo l’articolo 118 o secondo l’articolo 195 della procedura penale militare del 23 marzo 197964.65 La vittima è in ogni caso legittimata a ricorrere.
5 Un procedimento disciplinare non entra in considerazione.
56 Introdotto dal n. II della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 17321761).
57 Nuovo testo giusta l’art. 37 n. 2 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
58 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 2273; FF 2017 6267).
59 Introdotta dal n. I 4 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 2273; FF 2017 6267).
60 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 2273; FF 2017 6267).
61 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 2273; FF 2017 6267).
62 Introdotto dal n. I 4 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 2273; FF 2017 6267).
63 Introdotto dal n. I 4 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 2273; FF 2017 6267).
64 RS 322.1
65 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 2273; FF 2017 6267).
V. Delle misure
Art. 47
V. Delle misure
Misure terapeutiche e internamento
1 Sono applicabili le disposizioni del Codice penale svizzero66 sulle misure terapeutiche e sull’internamento (art. 56–65).
2 L’autorità competente è quella del Cantone d’esecuzione.
3 Le misure sono eseguite secondo il Codice penale svizzero.
66 RS 311.0
Art. 48
Esclusione dall’esercito come misura di sicurezza
1 Se l’imputato è assolto per incapacità o è condannato coll’ammissione della scemata imputabilità, il giudice può pronunciarne l’esclusione dall’esercito.
2 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può revocare l’esclusione se i presupposti non esistono più.
VI. Delle altre misure
Art. 49
VI. Delle altre misure
1. Esclusione dall’esercito
Art. 49a68
1a. Espulsione.
a. Espulsione obbligatoria
1 Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall’entità della pena inflitta:
- a.
- omicidio intenzionale (art. 115), assassinio (art. 116), omicidio passionale (art. 117), incitamento e aiuto al suicidio (art. 119);
- b.
- lesioni personali gravi (art. 121), aggressione (art. 128a);
- c.
- appropriazione indebita qualificata (art. 130 n. 2), furto qualificato (art. 131 n. 3 e 4), rapina (art. 132), danneggiamento con danno considerevole (art. 134 cpv. 3), truffa per mestiere (art. 135 cpv. 4), estorsione qualificata (art. 137a n. 2–4), ricettazione per mestiere (art. 137b cpv. 2), saccheggio qualificato (art. 139 cpv. 2);
- d.
- furto (art. 131) in combinazione con violazione di domicilio (art. 152);
- e.
- sequestro di persona e rapimento (art. 151a), sequestro di persona e rapimento qualificati (art. 151b), presa d’ostaggio (art. 151c);
- f
- coazione sessuale (art. 153), violenza carnale (art. 154), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155), atti sessuali con fanciulli (art. 156 n. 1);
- g.
- incendio intenzionale (art. 160 cpv. 1 e 2), esplosione intenzionale (art. 161 n. 1, primo e terzo comma), uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 162 cpv. 1 e 3), uso colposo intenzionale di materie esplosive o gas velenosi (art. 163 cpv. 1), fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi (art. 164), inondazione, franamento cagionati intenzionalmente (art. 165 n. 1, primo e terzo comma), danneggiamento intenzionale d’impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione (art. 166 n. 1, primo comma), propagazione intenzionale di malattie dell’uomo (art. 167 n. 1), inquinamento intenzionale di acque potabili (art. 169 cpv. 1), perturbamento qualificato della circolazione pubblica (art. 169a n. 2), perturbamento intenzionale del servizio ferroviario (art. 170 cpv. 1), atti preparatori punibili (art. 171b);
- h.
- genocidio (art. 108), crimini contro l’umanità (art. 109), gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 194969 (art. 111), altri crimini di guerra (art. 112–112d).
2 Il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciare l’espulsione se questa costituirebbe per lo straniero un grave caso di rigore personale e l’interesse pubblico all’espulsione non prevale sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene in ogni modo conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.
3 Il giudice può inoltre rinunciare a pronunciare l’espulsione se il fatto è stato commesso per legittima difesa discolpante (art. 16a cpv. 1) o in stato di necessità discolpante (art. 17a cpv. 1).
68 Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).
69 RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
Art. 49abis70
b. Espulsione non obbligatoria
Il giudice può espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo straniero condannato a una pena o nei confronti del quale è pronunciata una misura ai sensi degli articoli 59–61 o 64 del Codice penale svizzero71 per un crimine o un delitto non previsto nell’articolo 49a.
70 Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).
71 RS 311.0
Art. 49b72
c. Disposizioni comuni. Recidiva
1 Se commette un nuovo reato che adempie le condizioni dell’espulsione secondo l’articolo 49a, la persona nei confronti della quale è già stata ordinata l’espulsione è condannata a una nuova espulsione della durata di venti anni.
2 L’espulsione può essere pronunciata a vita se il condannato commette il nuovo reato mentre ha ancora effetto l’espulsione per il reato precedente.
72 Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).
Art. 49c73
d. Esecuzione
L’esecuzione è retta dagli articoli 66c e 66d del Codice penale svizzero74.
73 Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).
74 RS 311.0
Art. 5075
2. Interdizione di esercitare unʼattività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate
a. Interdizione di esercitare unʼattività, condizioni
1 Se alcuno, nellʼesercizio di unʼattività professionale o extraprofessionale organizzata, ha commesso un crimine o un delitto per il quale è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi e sussiste il rischio che abusi della sua attività per commettere altri crimini o delitti, il giudice può interdirgli in tutto o in parte lʼesercizio di tale attività o di altre attività analoghe per un tempo da sei mesi a cinque anni.76
2 Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro un minorenne o contro unʼaltra persona particolarmente vulnerabile e sussiste il rischio che commetta altri reati analoghi nellʼesercizio di unʼattività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni o con altre persone particolarmente vulnerabili, il giudice può interdirgli lʼesercizio di tale attività per un tempo da uno a dieci anni.
2bis Il giudice può pronunciare l’interdizione di cui al capoverso 2 a vita, se vi è da attendersi che una durata di dieci anni non sia sufficiente a garantire che l’autore non costituisca più un pericolo.Su proposta dell’autorità di esecuzione, il giudice può prorogare di volta in volta di cinque anni al massimo l’interdizione di durata determinata di cui al capoverso 2, se è necessario per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti analoghi a quelli che hanno determinato l’interdizione.77
3 Se ad alcuno è stata inflitta una pena o una delle misure di cui agli articoli 59–61, 63 o 64 del Codice penale svizzero78 per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice a vita l’esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni:
- a.
- coazione sessuale (art. 153), violenza carnale (art. 154), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155), abuso della posizione militare (art. 157), esibizionismo (art. 159), molestie sessuali (art. 159a), se la vittima è minorenne;
- b.
- atti sessuali con fanciulli (art. 156).79
4 Se ad alcuno è stata inflitta una pena o una delle misure di cui agli articoli 59–61, 63 o 64 del Codice penale svizzero per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice a vita l’esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con maggiorenni particolarmente vulnerabili nonché l’esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata nel settore sanitario implicante un contatto diretto con i pazienti: coazione sessuale (art. 153), violenza carnale (art. 154), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155), abuso della posizione militare (art. 157), esibizionismo (art. 159) o molestie sessuali (art. 159a), se la vittima è:
- a.
- un maggiorenne particolarmente vulnerabile; o
- b.
- un maggiorenne non particolarmente vulnerabile, ma inetto a resistere, incapace di discernimento o non in grado di opporre resistenza a causa di una dipendenza fisica o psichica.80
4bis Nei casi di esigua gravità, il giudice può, a titolo eccezionale, prescindere dalla pronuncia di un’interdizione di esercitare un’attività secondo il capoverso 3 o 4, se non appare necessaria per trattenere l’autore dal commettere altri reati analoghi a quelli che hanno determinato l’interdizione. Tuttavia il giudice non può prescindere dalla pronuncia di un’interdizione di esercitare un’attività:
- a.
- in caso di coazione sessuale (art. 153), violenza carnale (art. 154) o atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155); o
- b.
- se l’autore è considerato pedofilo secondo i criteri di classificazione internazionalmente riconosciuti.81
5 Se all’autore è inflitta nel medesimo procedimento una pena o misura per aver commesso più reati, il giudice stabilisce quale parte della pena o quale misura è inflitta per un reato passibile dellʼinterdizione di esercitare unʼattività. Tale parte della pena, la misura e il reato sono determinanti per stabilire se pronunciare un’interdizione di esercitare un’attività secondo il capoverso 1, 2, 2bis, 3 o 4. Le parti di pena inflitte per reati passibili di interdizione sono addizionate. È possibile pronunciare più interdizioni di esercitare un’attività.82
6 Il giudice può ordinare un’assistenza riabilitativa per la durata dell’interdizione.83
7 ... 84
75 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 13 dic. 2013 interdizione di esercitare unʼattività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
76 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
77 Introdotto dal n. I 2 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803; FF 2016 5509).
78 RS 311.0
79 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803; FF 2016 5509).
80 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803; FF 2016 5509).
81 Introdotto dal n. I 2 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803; FF 2016 5509).
82 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803; FF 2016 5509).
83 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803; FF 2016 5509).
84 Abrogato dal n. I 2 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123c Cost), con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803; FF 2016 5509).
Art. 50a85
Contenuto e portata
1 Sono considerate attività professionali ai sensi dellʼarticolo 50 le attività svolte nellʼesercizio, a titolo principale o accessorio, di una professione, di unʼindustria o di un commercio. Sono considerate attività extraprofessionali organizzate le attività svolte senza scopo di lucro o senza prevalente scopo di lucro nellʼambito di unʼassociazione o di unʼaltra organizzazione.
2 Lʼinterdizione ai sensi dellʼarticolo 50 vieta allʼautore di esercitare attività a titolo indipendente o in veste di organo di una persona giuridica o di una società commerciale, nonché di mandatario o rappresentante di terzi, come pure di farle esercitare da una persona sottoposta alle sue istruzioni.
3 Se sussiste il rischio che lʼautore abusi della sua attività per commettere reati anche se sottoposto alle istruzioni e al controllo di un superiore o di un sorvegliante, lʼinterdizione verte sulla totalità dellʼattività considerata.
4 Le interdizioni di cui allʼarticolo 50 capoversi 3 e 4 vertono sempre sulla totalità dellʼattività considerata.
5 Sono considerate attività implicanti un contatto regolare con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili:
- a.
- le attività esercitate specificamente a contatto diretto con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili, segnatamente:
- 1.
- l’insegnamento,
- 2.
- l’educazione e la consulenza,
- 3.
- l’assistenza e la sorveglianza,
- 4.
- la cura,
- 5.
- gli esami e i trattamenti di natura fisica,
- 6.
- gli esami e i trattamenti di natura psicologica,
- 7.
- la ristorazione,
- 8.
- il trasporto,
- 9.
- la vendita e il prestito diretti di oggetti destinati specificamente ai minorenni o ad altre persone particolarmente vulnerabili, nonché l’attività di intermediario diretto in tale vendita o prestito, se essa rappresenta l’attività principale della persona in questione;
- b.
- altre attività, esercitate soprattutto o regolarmente in istituti che offrono servizi di cui alla lettera a; sono eccettuate le attività per le quali è certo che, a causa della loro ubicazione o del loro orario, non possono implicare alcun contatto con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili.86
6 Sono considerate particolarmente vulnerabili le persone che, a causa dell’età, di una malattia o di una deficienza fisica, mentale o psichica di lunga durata, dipendono dall’aiuto di terzi nelle attività della vita quotidiana o nella determinazione della loro esistenza.87
85 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 13 dic. 2013 interdizione di esercitare unʼattività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
86 Introdotto dal n. I 2 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803; FF 2016 5509).
87 Introdotto dal n. I 2 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803; FF 2016 5509).
Art. 50b88
b. Divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate
1 Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro una o più persone determinate o contro i membri di un gruppo determinato e sussiste il rischio che commetta altri crimini o delitti nel caso in cui abbia contatti con tali persone, il giudice può pronunciare nei suoi confronti un divieto di avere contatti o di accedere ad aree determinate per un tempo di cinque anni al massimo.
2 Pronunciando il divieto di avere contatti o di accedere ad aree determinate il giudice può vietare allʼautore di:
- a.
- mettersi in contatto direttamente o tramite terzi con una o più persone determinate o con i membri di un gruppo determinato, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, impiegarle, alloggiarle, formarle, sorvegliarle, curarle o frequentarle in altro modo;
- b.
- avvicinarsi a una determinata persona o accedere a un perimetro determinato attorno alla sua abitazione;
- c.
- trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri.
3 Per eseguire il divieto, lʼautorità competente può impiegare apparecchi tecnici fissati sullʼautore. Tali apparecchi possono servire in particolare a localizzare lʼautore.
4 Il giudice può ordinare unʼassistenza riabilitativa per la durata del divieto.
5 Se necessario per trattenere lʼautore dal commettere nuovi crimini o delitti contro un minorenne o una persona particolarmente vulnerabile, su proposta dellʼautorità di esecuzione il giudice può prorogare il divieto di volta in volta per cinque anni al massimo.
88 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 13 dic. 2013 interdizione di esercitare unʼattività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
Art. 50c89
c. Disposizioni comuni.
Esecuzione dellʼinterdizione o del divieto
1 Lʼinterdizione o il divieto ha effetto dal giorno in cui la sentenza passa in giudicato.
2 La durata dellʼesecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà (art. 59–61 e 64 del Codice penale svizzero90) non è computata nella durata dellʼinterdizione o del divieto.
3 Se lʼautore non ha superato il periodo di prova, con conseguente revoca della sospensione condizionale della pena detentiva ovvero ripristino di una pena o di una misura, la durata dellʼinterdizione o del divieto si conta soltanto dal giorno della liberazione condizionale o definitiva, ovvero da quello in cui la sanzione è stata soppressa o condonata.
4 Se lʼautore ha superato con successo il periodo di prova, lʼautorità competente decide se lʼinterdizione di cui allʼarticolo 50 capoverso 1 o il divieto di cui allʼarticolo 50b debbano essere attenuati quanto a durata e contenuto oppure soppressi.
5 Lʼautore può chiedere allʼautorità competente di ridurre la durata o attenuare il contenuto di unʼinterdizione o di un divieto oppure di sopprimerli:
- a.
- dopo almeno due anni di esecuzione, nel caso di unʼinterdizione di cui allʼarticolo 50 capoverso 1 o di un divieto di cui allʼarticolo 50b;
- b.
- trascorsa la metà della durata dellʼinterdizione, ma dopo almeno tre anni di esecuzione, nel caso di unʼinterdizione di durata determinata di cui allʼarticolo 50 capoverso 2;
- c.91
- ...
- d.92
- dopo almeno dieci anni di esecuzione, nel caso di un’interdizione a vita di cui all’articolo 50 capoverso 2bis.
6 Nei casi di cui al capoverso 4 o 5, lʼautorità competente sopprime lʼinterdizione o il divieto se non vi è da temere che lʼautore commetta altri crimini o delitti nellʼesercizio dellʼattività in questione o nel caso in cui abbia contatti con determinate persone o con i membri di un gruppo determinato e se lʼautore ha, per quanto si potesse ragionevolmente pretendere, risarcito il danno da lui causato.
6bis Le interdizioni pronunciate secondo l’articolo 50 capoverso 3 o 4 non possono essere soppresse.93
7 Se il condannato disattende unʼinterdizione di esercitare unʼattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate oppure si sottrae allʼassistenza riabilitativa connessa o se tale assistenza si rivela inattuabile o non più necessaria, lʼautorità competente ne riferisce al giudice o alle autorità di esecuzione. Il giudice o lʼautorità di esecuzione può porre fine allʼassistenza riabilitativa o disporne una nuova.
7bis L’autorità di esecuzione può ordinare l’assistenza riabilitativa per l’intera durata dell’interdizione di esercitare un’attività o del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate.94
8 Se il condannato si sottrae allʼassistenza riabilitativa durante un periodo di prova, è applicabile lʼarticolo 95 capoversi 4 e 5 del Codice penale svizzero.
9 Se, durante il periodo di prova, il condannato disattende un’interdizione di esercitare un’attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, sono applicabili l’articolo 294 del Codice penale svizzero e le disposizioni del Codice penale svizzero sulla revoca della sospensione condizionale della pena, nonché sul ripristino dell’esecuzione della pena o della misura.95
89 Introdotto dal n. I 2 della LF del 13 dic. 2013 interdizione di esercitare unʼattività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
90 RS 311.0
91 Abrogata dal n. I 2 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123c Cost), con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803; FF 2016 5509).
92 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803; FF 2016 5509).
93 Introdotto dal n. I 2 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803; FF 2016 5509).
94 Introdotto dal n. I 2 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803; FF 2016 5509).
95 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Art. 50d96
Modifica o pronuncia a posteriori di unʼinterdizione o di un divieto
1 Se durante lʼesecuzione di unʼinterdizione di esercitare unʼattività o di un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate si constata che lʼautore adempie le condizioni per unʼestensione dellʼinterdizione o del divieto o per unʼinterdizione o un divieto aggiuntivi, il giudice può ordinarli a posteriori su proposta dellʼautorità di esecuzione.
2 Se durante lʼesecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà si constata che lʼautore adempie le condizioni per unʼinterdizione di cui allʼarticolo 50 capoverso 1 o 2 oppure per un divieto di cui allʼarticolo 50b, il giudice può ordinarli a posteriori su proposta dellʼautorità di esecuzione.
96 Introdotto dal n. I 2 della LF del 13 dic. 2013 interdizione di esercitare unʼattività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
Art. 50e97
3. Divieto di condurre
Se l’autore ha utilizzato un veicolo a motore per commettere un crimine o un delitto e sussiste il rischio di un ulteriore abuso, il giudice può ordinare congiuntamente a una pena o a una misura secondo gli articoli 59–64 del Codice penale svizzero98 il ritiro della licenza di allievo conducente o della licenza di condurre per una durata da un mese a cinque anni.
97 Originario art. 50abis.
98 RS 311.0
Art. 50f99
4. Pubblicazione della sentenza
1 Se l’interesse pubblico o l’interesse della persona lesa o dell’avente diritto di querela lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di condanna sia resa pubblica a spese del condannato.
2 Se l’interesse pubblico o l’interesse della persona assolta o scagionata lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di assoluzione o la decisione di abbandono del procedimento sia resa pubblica a spese dello Stato o del denunciante.
3 La pubblicazione nell’interesse della persona lesa, dell’avente diritto di querela o della persona assolta o scagionata avviene soltanto a loro richiesta.
4 Il giudice fissa le modalità e l’estensione della pubblicazione.
99 Originario art. 50b.
Art. 51
5. Confisca.
a. Confisca di oggetti pericolosi
1 Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il profitto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico.
2 Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.
Art. 51a
b. Confisca di valori patrimoniali.
Principi
1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2 La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3 Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4 La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5 Se l’importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
Art. 51b
Risarcimenti
1 Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l’articolo 51a capoverso 2.
2 Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell’interessato.
3 In vista dell’esecuzione del risarcimento, l’autorità inquirente può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell’interessato. Il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell’ambito dell’esecuzione forzata.
Art. 52100
Confisca di valori patrimoniali di un’organizzazione criminale o terroristica
Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un’organizzazione criminale o terroristica ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato a una simile organizzazione o l’abbia sostenuta (art. 260ter del Codice penale svizzero101) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell’organizzazione.
100 Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021360; FF 2018 5439).
101 RS 311.0
Art. 53
6. Assegnamenti al danneggiato
1 Se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un’assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall’autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all’importo del risarcimento o dell’indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione:
- a.
- la pena pecuniaria o la multa pagata dal condannato;
- b.
- gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese;
- c.
- le pretese di risarcimento.
2 Il giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito.
3 I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per il caso in cui gli assegnamenti non fossero possibili già nella sentenza penale.
Capo quarto: Dell’assistenza riabilitativa, delle norme di condotta e dell’assistenza sociale volontaria
Capo quinto: Della prescrizione
Art. 55
1. Prescrizione dell’azione penale.
Termini
1 L’azione penale si prescrive:
- a.
- in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;
- b.
- in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;
- c.
- in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni;
- d.
- in 7 anni, se la pena massima comminata è un’altra pena.103
2 In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 156) e di reati secondo gli articoli 115, 117, 121 e 153–155 commessi su fanciulli minori di sedici anni, la prescrizione dell’azione penale decorre in tutti i casi fino al giorno in cui la vittima compie venticinque anni.
3 Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.
4 La prescrizione dell’azione penale in caso di atti sessuali con fanciulli (art. 156) e di reati secondo gli articoli 115–117, 121 e 153–155, commessi su fanciulli minori di sedici anni, è retta dai capoversi 1–3 se il reato è stato commesso prima dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 5 ottobre 2001104 e il relativo termine di prescrizione non è ancora scaduto a tale data.
103 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 21 giu. 2013 (Prolungamento dei termini di prescrizione dell’azione penale), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134417; FF 2012 8119).
104 RU 2002 29933146
Art. 56
Decorrenza
La prescrizione decorre:
- a.
- dal giorno in cui l’autore ha commesso il reato;
- b.
- se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, dal giorno in cui è stato compiuto l’ultimo atto;
- c.
- se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione.
Art. 57
2. Prescrizione della pena.
Termini
1 La pena si prescrive:
- a.
- in trent’anni, se si tratta di una pena detentiva a vita;
- b.
- in venticinque anni, se si tratta di una pena detentiva di dieci o più anni;
- c.
- in venti anni, se si tratta di una pena detentiva da cinque a meno di dieci anni;
- d.
- in quindici anni, se si tratta di una pena detentiva di oltre un anno ma inferiore a cinque anni;
- e.
- in cinque anni, se si tratta di un’altra pena.
2 Il termine di prescrizione di una pena detentiva è sospeso:
- a.
- durante l’esecuzione ininterrotta di questa pena o di un’altra pena detentiva o misura eseguita immediatamente prima;
- b.
- nel caso di liberazione condizionale, durante il tempo di prova.
3 La pena accessoria della degradazione è imprescrittibile.
Art. 58
Decorrenza
La prescrizione decorre dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata. In caso di sospensione condizionale della pena o di previa esecuzione di una misura, decorre dal giorno in cui è ordinata l’esecuzione della pena.
Art. 59
3. Imprescrittibilità
1 Sono imprescrittibili :
- a.
- il genocidio (art. 108);
- b.
- i crimini contro l’umanità (art. 109 cpv. 1 e 2);
- c.
- i crimini di guerra (art. 111 cpv. 1–3, 112 cpv. 1 e 2, 112acpv. 1 e 2, 112b, 112c cpv. 1 e 2 e 112d);
- d.
- i crimini che, come mezzi d’estorsione o coazione, mettono o minacciano di mettere in pericolo la vita e l’integrità fisica di molte persone, segnatamente con l’impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o una presa d’ostaggio;
- e.105
- la coazione sessuale (art. 153), la violenza carnale (art. 154), gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155), gli atti sessuali con fanciulli (art. 156 n. 1) e l’abuso della posizione militare (art. 157), se commessi su fanciulli minori di 12 anni.106
2 Il giudice può attenuare la pena nel caso in cui l’azione penale fosse caduta in prescrizione in applicazione degli articoli 55 e 56.
3 I capoversi 1 lettere a, c e d nonché 2 si applicano se il 1° gennaio 1983 l’azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera b si applica se al momento dell’entrata in vigore della modifica del 18 giugno 2010 della presente legge l’azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera e si applica se il 30 novembre 2008 l’azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente.107 108
105 Introdotta dal n. I 3 della LF del 15 giu. 2012 (Imprescrittibilità dei reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5951; FF 2011 5393).
106 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 20083293).
107 Per. introdotto dal n. I 1 della LF del 15 giu. 2012 (Imprescrittibilità dei reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5951; FF 2011 5393).
108 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 20083293).
Capo sesto: Della responsabilità dell’impresa
Art. 59a
Punibilità
1 Se in un’impresa, nell’esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un crimine o un delitto che, per carente organizzazione interna, non può essere ascritto a una persona fisica determinata, il crimine o il delitto è ascritto all’impresa. In questo caso l’impresa è punita con la multa fino a cinque milioni di franchi.
2 Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 141 o 141a, l’impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato.
3 Il giudice determina la multa in particolare in funzione della gravità del reato, della gravità delle lacune organizzative e del danno provocato, nonché della capacità economica dell’impresa.
4 Sono considerate imprese ai sensi del presente articolo:
- a.
- le persone giuridiche di diritto privato;
- b.
- le persone giuridiche di diritto pubblico, eccettuati gli enti territoriali;
- c.
- le società;
- d.
- le ditte individuali.
Art. 59b
Procedura penale
1 In caso di procedimento penale l’impresa è rappresentata da una sola persona, autorizzata a rappresentarla illimitatamente in materia civile. Se l’impresa non designa il suo rappresentante entro un termine ragionevole, l’autorità istruttoria o il giudice decide quale delle persone autorizzate a rappresentarla in materia civile rappresenta l’impresa nel procedimento penale.
2 La persona che rappresenta l’impresa nel procedimento penale ha i medesimi diritti e obblighi di un imputato. Le altre persone di cui nel capoverso 1 non sono tenute a deporre.
3 L’impresa deve designare un altro rappresentante se per i medesimi fatti o per fatti connessi è avviata un’inchiesta penale nei confronti del rappresentante designato. Se del caso l’autorità istruttoria o il giudice designano per rappresentarla un’altra persona secondo il capoverso 1 oppure, in sua assenza, un terzo qualificato.
Capo settimo: Delle contravvenzioni
Art. 60
Definizione
Sono contravvenzioni i reati cui è comminata la multa.
Art. 60a
Applicabilità delle disposizioni della parte prima
Le disposizioni della parte prima del presente Codice si applicano anche alle contravvenzioni, con le modifiche qui appresso.
Art. 60b
Inapplicabilità o applicabilità condizionale
1 Le disposizioni sulla condizionale (art. 36 e 37), sull’espulsione (art. 49a–49c) e sulla responsabilità dell’impresa (art. 59a e 59b) non sono applicabili alle contravvenzioni.109
2 Il tentativo e la complicità sono puniti soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.
3 Le misure privative della libertà (art. 59–61 e 64 del Codice penale svizzero110), lʼinterdizione di esercitare unʼattività (art. 50), il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 50b) nonché la pubblicazione della sentenza (art. 50f) sono ammessi soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.111
109 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).
110 RS 311.0
111 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 13 dic. 2013 interdizione di esercitare unʼattività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
Art. 60c
Multa
1 Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi.
2 In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell’autore, il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostitutiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi.
3 Il giudice commisura la multa e la pena detentiva sostitutiva alle condizioni dell’autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza.
4 Il pagamento ulteriore della multa comporta una riduzione proporzionale della pena detentiva sostitutiva.
5 Per l’esazione e la commutazione si applicano per analogia gli articoli 29 e 30 capoversi 2–5.
Art. 60d112
112 Abrogato dal n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Art. 60e
Prescrizione
L’azione penale e la pena si prescrivono in tre anni.
Parte seconda: Dei singoli reati
Capo primo: Dell’insubordinazione
Art. 61113
Disobbedienza
1 Chiunque intenzionalmente disobbedisce a un ordine concernente il servizio, che sia diretto a lui stesso o alla truppa di cui fa parte, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Se il colpevole ha agito per negligenza, può essere pronunciata la multa.
3 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
4 In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva. Se la disobbedienza avviene di fronte al nemico, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.
113 Nuovo testo giusta il n. IV lett. b della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell’ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6968).
Art. 62
Vie di fatto, minacce
1 Chiunque offende con minacce o vie di fatto un capo od un superiore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria114.115
2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
3 In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva116 fino a cinque anni.117
114 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 2 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
115Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).
116 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 1 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
117Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).
Art. 63
Sedizione
1. Se più persone, operando di concerto in un assembramento o in altro modo, partecipano al rifiuto d’obbedienza, a minacce o a vie di fatto verso un capo o un superiore, ogni compartecipe è punito con una pena detentiva o pecuniaria118.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Gli agenti principali sono puniti più severamente; lo stesso avviene degli ufficiali e dei sottufficiali che abbiano partecipato alla sedizione.
2. Se la sedizione avviene in faccia al nemico, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.119
118 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 15 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
119Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).
Art. 64
Concerto per la sedizione
1. Se più persone si uniscono o si concertano a fine di preparare una sedizione, ciascuna di esse è punita con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
2. In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva.
Art. 65
Reati contro una guardia
La disobbedienza, le vie di fatto, le minacce, la sedizione o il concerto per la sedizione, diretti contro una guardia militare, si puniscono come se questi reati fossero commessi verso un capo od un superiore.
Capo secondo: Dell’abuso d’autorità
Art. 66
Abuso di comando
1 Chiunque abusa del comando di cui è investito per imporre ad un subalterno o ad un inferiore ordini o richieste senza alcuna ragione di servizio è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 67
Abuso della facoltà di punire
1 Chiunque eccede nella facoltà di punire disciplinarmente è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 68
Soppressione di un reclamo
1. Chiunque, a scopo d’intercettazione, trattiene o sopprime, totalmente o parzialmente, un reclamo presentato da un subalterno od una denuncia penale,
chiunque fa scientemente un rapporto inveritiero sopra un reclamo o una denuncia penale,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 69
Usurpazione di comando
1 Chiunque si arroga una facoltà di comandare o di punire che non gli spetti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 70
Messa in pericolo di un subalterno
1 Chiunque, senza un sufficiente motivo di servizio, mette in serio pericolo la vita o la salute d’un subalterno o d’un inferiore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 71
Vie di fatto, minacce
1 Chiunque offende con vie di fatto o minacce un subalterno o un inferiore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Capo terzo: Della violazione dei doveri di servizio
Art. 72120
Inosservanza di prescrizioni di servizio
1 Chiunque intenzionalmente si rende colpevole d’inosservanza d’un regolamento o d’altra prescrizione di servizio è punito con una pena pecuniaria121.
2 Se il colpevole ha agito per negligenza, può essere pronunciata la multa.
3 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
4 In tempo di guerra può essere pronunciata la pena detentiva o pecuniaria.
120 Nuovo testo giusta il n. IV lett. b della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell’ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6968).
121 Nuova comminatoria giusta il n. II 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Art. 73
Abuso e sperpero di materiali
1. Chiunque adopera abusivamente, aliena, dà in pegno, sopprime, abbandona oppure intenzionalmente o per negligenza danneggia o lascia deperire o andar perduti armi, munizioni, materiali d’equipaggiamento, cavalli, veicoli od altre cose a lui affidate o altrimenti consegnate in occasione del servizio,
chiunque adopera abusivamente tali cose a lui accessibili,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, ove non sia applicabile un’altra disposizione penale.
2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
3. In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva.
Art. 74122
Vigliaccheria
Chiunque, in faccia al nemico, per vigliaccheria si tiene nascosto, fugge od abbandona arbitrariamente il suo posto, è punito con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva123.
122Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).
123 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 75124
Capitolazione
È punito con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva:
il comandante di una fortezza o di un’altra piazza fortificata che la ceda senza avere esauriti gli estremi mezzi di difesa;
il comandante di truppa, che nel combattimento abbandoni il suo posto o si arrenda con la sua truppa, senza avere prima fatto tutto quanto il suo dovere militare esigeva da lui.
124Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).
Art. 76
Reati nel servizio di guardia
1. Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, si mette in istato di non poter adempiere i suoi doveri di servizio come guardia,
chiunque arbitrariamente abbandona il proprio posto di guardia o trasgredisce in altro modo le disposizioni sul servizio di guardia,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
3. In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva.125
Se il reato avviene intenzionalmente in faccia al nemico, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.
125Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).
Art. 77126
Violazione del segreto di servizio
1. Chi rivela un segreto che gli è stato confidato nella sua qualità, di militare o di funzionario o di cui ha avuto notizia in tale qualità, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
2. La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della qualità di militare o della funzione.
126Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
Art. 78127
Falsità in documenti di servizio
1. Chiunque forma un atto falso che abbia importanza per il servizio o altera un tale documento, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un tale documento suppositizio oppure attesta o fa attestare, in un tale documento, contrariamente alla verità, un fatto d’importanza giuridica;
chiunque fa uso, a scopo d’inganno, di un atto di questa natura formato od alterato da un terzo,
chiunque, indebitamente, sopprime o fa sparire un documento che ha importanza per il servizio,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
127Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
Art. 79
Omessa denuncia di reato
1 Chiunque, essendo a notizia che si sta ordendo una sedizione (art. 63), una diserzione (art. 83128) o un tradimento (art. 86 a 91), omette di farne denuncia, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, qualora il reato sia stato commesso o tentato.
2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
3 Il colpevole va esente da pena, se le sue strette relazioni con la persona non denunciata rendono scusabile la sua condotta.
128 Ora: art. 81
Art. 80
Ebbrezza
1. Chiunque, essendo in istato di ebbrezza, suscita pubblico scandalo è punito con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere129.
2. Chiunque, essendo in istato di irresponsabilità a cagione di ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra intossicazione, commette un fatto represso come crimine o delitto, è punito con una pena pecuniaria130.
La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole, agendo in tale stato di irresponsabilità, ha commesso un reato punibile con la sola pena della pena detentiva.131
3. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
129 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 11 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
130 Nuova comminatoria giusta il n. II 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
131Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).
Capo quarto: Dei reati contro i doveri del servizio
Art. 81132
Rifiuto del servizio e diserzione
1 È punito con una pena detentiva fino a diciotto mesi o con una pena pecuniaria chiunque, nell’intenzione di rifiutare il servizio militare:
- a.
- non partecipa alla giornata informativa o al reclutamento;
- b.
- non si presenta a un servizio al quale è convocato;
- c.
- abbandona senza permesso la sua truppa o il posto di servizio;
- d.
- non vi ritorna dopo un’assenza giustificata;
- e.
- disobbedisce, dopo l’entrata in servizio militare, a un ordine a lui diretto concernente il servizio.133
1bis In caso di reati secondo il capoverso 1, la pena pecuniaria o l’esecuzione in forma di lavoro di pubblica utilità sono escluse se è pronunciata anche l’esclusione dall’esercito secondo l’articolo 49.134
2 In servizio attivo la pena è una pena detentiva o pecuniaria.
3 Chiunque, quale membro di una comunità religiosa, rifiuta per motivi religiosi di prestare servizio militare e non presenta una domanda d’ammissione al servizio civile è dichiarato colpevole e viene obbligato a prestare un lavoro di pubblico interesse, la cui durata è stabilita conformemente all’articolo 8 della legge del 6 ottobre 1995135 sul servizio civile. La prestazione di lavoro si svolge nell’ambito e giusta le prescrizioni del servizio civile. Il giudice può pronunciare l’esclusione dall’esercito.
4 Chiunque rende verosimile di non poter conciliare con la propria coscienza il servizio d’istruzione per conseguire un grado superiore, ma è disposto a prestare servizio militare con il suo grado attuale, viene obbligato a prestare un lavoro di pubblico interesse. Quest’ultimo dura di regola 1,1 volte la durata del servizio d’istruzione rifiutato e si svolge nell’ambito e secondo le prescrizioni del servizio civile.
5 Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni completive per l’esecuzione della prestazione di lavoro di cui ai capoversi 3 e 4.
6 È fatto salvo l’articolo 84.136
132Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445).
133 Nuovo testo giusta il n. IV lett. b della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell’ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6968).
134 Introdotto dal n. IV lett. b della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell’ordinamento disciplinare (RU 2004 921; FF 2002 6968). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
135RS 824.0
136 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161883; FF 2014 5749).
Art. 82137
Omissione del servizio e assenza ingiustificata
1 È punito con una pena pecuniaria chiunque138, senza l’intenzione di rifiutare il servizio militare:
- a.
- non partecipa alla giornata informativa o al reclutamento;
- b.
- non si presenta a un servizio al quale è convocato;
- c.
- abbandona senza permesso la sua truppa o il posto di servizio;
- d.
- non vi ritorna dopo un’assenza giustificata.139
2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
3 In servizio attivo la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
4 Se più tardi l’autore si presenta spontaneamente in servizio, il giudice può attenuare la pena (art. 42a).140
5 È fatto salvo l’articolo 84.141
137Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445).
138 Nuova comminatoria giusta il n. II 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
139 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell’ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6968).
140 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
141 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161883; FF 2014 5749).
Art. 83142
Omissione del servizio per negligenza
1 È punito con la multa143 chiunque, per negligenza:
- a.
- non partecipa alla giornata informativa o al reclutamento;
- b.
- non si presenta a un servizio al quale è convocato;
- c.
- abbandona senza permesso la sua truppa o il posto di servizio;
- d.
- non vi ritorna dopo un’assenza giustificata.144
2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
3 In servizio attivo il giudice può pronunciare una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere.
4 È fatto salvo l’articolo 84.145
142Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445).
143 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 5 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
144 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell’ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6968).
145 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161883; FF 2014 5749).
Art. 84146
Reati contro i doveri del servizio in caso di ammissione al servizio civile, assegnazione al servizio non armato e inabilità al servizio
1 È punito con la multa chi commette uno dei reati di cui agli articoli 81–83 se:
- a.
- è ammesso al servizio civile;
- b.
- è assegnato al servizio non armato;
- c.
- è dichiarato inabile al servizio e questa inabilità sussisteva già al momento in cui ha commesso il fatto.
2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
3 Non è punito chi al momento in cui ha commesso il fatto non era in grado di entrare in servizio.
146Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161883; FF 2014 5749).
Art. 85
Omissione illecita di raggiungere il corpo
Chiunque in tempo di guerra, essendo stato separato dal suo corpo di truppa, omette di raggiungerlo o di unirsi al corpo più vicino,
chiunque, durante il tempo di guerra, essendo stato fatto prigioniero di guerra, omette, alla fine della sua prigionia, di annunciarsi immediatamente a qualche truppa od autorità militare,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Capo quinto: Dei reati contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese
Art. 86
1. Tradimento.
Spionaggio e violazione proditoria di segreti militari
1. Chiunque scruta fatti, disposizioni, procedimenti o oggetti che devono essere tenuti segreti nell’interesse della difesa nazionale, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l’adempimento del mandato di parti essenziali dell’esercito, allo scopo di rivelarli o renderli accessibili a uno Stato estero o ai suoi agenti,
chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibili a uno Stato estero o ai suoi agenti, fatti, disposizioni, procedimenti o oggetti che devono essere tenuti segreti nell’interesse della difesa nazionale, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l’adempimento del mandato di parti essenziali dell’esercito,
è punito con una pena detentiva.148
2. Se questi atti vengono commessi mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni. Se con questi atti il colpevole turba o mette in pericolo le operazioni dell’esercito svizzero, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.149
3. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
148Nuovo testo giusta il n. II della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1852856; FF 1996IV 449).
149Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).
Art. 86a150
Sabotaggio
Chiunque distrugge o danneggia impianti o cose che servono all’armata ovvero ne mette in pericolo l’uso,
chiunque non eseguisce prestazioni contrattuali per l’esercito o non le eseguisce conformemente al contratto,
chiunque impedisce, turba o mette in pericolo l’attività di un’autorità o di un funzionario;
chiunque fabbrica, si procura, conserva, trasmette ad altri o usa oggetti di vestiario o d’equipaggiamento o segni distintivi dell’esercito svizzero o delle sue organizzazioni ausiliarie,
e scientemente nuoce con ciò alla difesa nazionale o la mette in pericolo,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, nei casi gravi con una pena detentiva non inferiore ad un anno151.
150Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337; FF 1940 513). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435; FF 1949 685).
151 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 17 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 87
Tradimento militare
1. Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente turba o mette direttamente in pericolo operazioni dell’esercito svizzero; chiunque in particolare danneggia o distrugge mezzi di comunicazione o d’informazione, impianti o cose che servono all’esercito, od impedisce o turba l’esercizio di stabilimenti aventi lo stesso scopo, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2. Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente turba o mette indirettamente in pericolo operazioni dell’esercito svizzero; chiunque in particolare turba l’ordine pubblico od impedisce o turba esercizi importanti per la popolazione o per l’amministrazione dell’esercito, è punito con una pena detentiva non inferiore a sei mesi152.
3. Nei casi gravi può essere pronunciata la pena detentiva a vita.153
4. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
152 Nuova comminatoria giusta il n. II 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
153Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).
Art. 88154
Franchi tiratori
Chiunque, in tempo di guerra, intraprende atti di ostilità contro l’esercito svizzero, senza appartenere alla forza armata nemica riconosciuta dalla Svizzera, è punito con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
154Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).
Art. 89
Diffusione di notizie false
1 Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente turba o mette in pericolo le operazioni dell’esercito svizzero diffondendo false notizie, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria non inferiore a 60 aliquote giornaliere155.
2 Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
155 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 19 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 90156
Uso d’armi contro la Confederazione
1 Lo Svizzero che, senza esservi costretto, usa in guerra le armi contro la Confederazione o prende servizio in un esercito nemico è punito con una pena detentiva.
2 Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.
156Nuovo testo giusta il n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
Art. 91
Favoreggiamento del nemico
1. Chiunque consegna al nemico oggetti che servono alla difesa nazionale,
chiunque favorisce il nemico con prestazioni di servizio o somministrazioni,
chiunque coopera o sottoscrive ad un prestito di uno Stato in guerra con la Svizzera,
è punito con una pena detentiva non inferiore a sei mesi157.
2. Nei casi gravi può essere pronunciata la pena detentiva a vita.158
157 Nuova comminatoria giusta il n. II 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
158Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).
Art. 92
2. Violazione della neutralità.
Atti di ostilità
Chiunque, dal territorio neutrale della Svizzera, intraprende o favorisce atti di ostilità contro un belligerante,
chiunque intraprende atti di ostilità contro truppe straniere ammesse nella Svizzera,
è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
Art. 93
Spionaggio a danno di Stati esteri
1. Chiunque, nel territorio della Svizzera, raccoglie informazioni militari per conto di uno Stato estero in danno di un altro Stato estero, ovvero organizza un servizio siffatto,
chiunque arruola persone per servizi siffatti o li favorisce,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.159
2. Nei casi gravi può essere pronunciata una pena detentiva.
3. La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.
159Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
Art. 94160
3. Indebolimento della forza difensiva del Paese.
Servizio straniero
1 Se uno Svizzero si arruola in un esercito straniero senza il permesso del Consiglio federale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Gli svizzeri, domiciliati in un altro Stato di cui posseggono pure la nazionalità, che prestano servizio militare nell’esercito di questo Stato non sono punibili.
3 Chiunque arruola uno Svizzero per il servizio militare straniero o ne favorisce l’arruolamento è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. Con la pena detentiva dev’essere cumulata la pena pecuniaria161.
4 In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva.
160Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435; FF 1949 685).
161 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 20 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
Art. 95
Mutilazione
1. Chiunque, per mezzo di mutilazione od in altro modo, ad opera propria o di terzi, si rende inetto, del tutto o in parte, a prestare il servizio militare permanentemente o temporaneamente,
chiunque mutila od in altro modo rende taluno, con suo consenso, inetto, del tutto od in parte, a prestare il servizio militare permanentemente o temporaneamente,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva.
Art. 96
Frode per liberarsi del servizio
1 Chiunque, allo scopo di sottrarre permanentemente o temporaneamente se stesso od un altro alla prestazione del servizio militare, adopera mezzi destinati a trarre in inganno le autorità o gli uffici militari o civili competenti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 97162
Violazione di obblighi contrattuali
1. Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente non eseguisce prestazioni contrattuali per l’esercito o non le eseguisce conformemente al contratto, è punito con la una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria163.
Se l’inadempimento dipende da negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
2. Nelle stesse pene incorrono i sottofornitori, mediatori od impiegati che sono stati cagione dell’inadempimento del contratto.
162Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435; FF 1949 685).
163 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 3 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 98
4. Attentati contro la sicurezza militare.
Provocazione ed incitamento alla violazione degli obblighi militari
1. Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione,
chiunque incita una persona obbligata al servizio militare a commettere un reato siffatto,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.164
2. La pena é una pena detentiva o pecuniaria se il colpevole ha provocato o incitato alla diserzione dal servizio attivo, alla sedizione o al concerto per la sedizione.
3. Se la provocazione o l’incitamento avviene in faccia al nemico, il colpevole è punito con una pena detentiva.
164Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
Art. 99165
Mene contro la disciplina militare
Chiunque costituisce un gruppo di cui lo scopo o l’opera consiste nel sovvertire la disciplina, in particolare nell’indurre o incitare delle persone obbligate al servizio personale alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione,
chiunque aderisce a un gruppo siffatto o partecipa alle sue mene,
chiunque si adopera alla formazione di gruppi siffatti o ne segue le istruzioni,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
165Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
Art. 100166
Turbamento del servizio militare
1 Chiunque impedisce o disturba un militare nell’adempimento del proprio servizio è punito con una pena pecuniaria167.
2 In servizio attivo, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
3 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
166Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).
167 Nuova comminatoria giusta il n. II 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Art. 101
Ingiurie ad un militare
1 Chiunque ingiuria pubblicamente un militare che si trova in servizio attivo è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
3 Il colpevole può andare impunito qualora l’ingiuriato abbia dato egli stesso immediato motivo all’offesa col suo contegno sconveniente.
Art. 102
Diffusione di false notizie
Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, diffonde notizie che sa essere false, nell’intento di turbare o di intralciare le misure ordinate da autorità o da comandanti di truppe, d’incitare le truppe all’insubordinazione o di suscitare nel pubblico il timore o lo spavento, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
Art. 103168
Falsificazione d’ordini o di istruzioni
1. Chiunque intenzionalmente contraffà, altera, fa sparire o distrugge un ordine di marcia o di chiamata alle armi, un ordine di presentazione al reclutamento o un’istruzione diretta a persone obbligate al servizio militare,
chiunque fa uso di tali ordini od istruzioni contraffatti o alterati,
è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria
168Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
Art. 104
Incitamento di internati o di prigionieri all’insubordinazione
1 Chiunque incita un internato od un prigioniero di guerra alla disobbedienza ad ordini militari o alla violazione dei doveri di servizio è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Chiunque incita un internato od un prigioniero di guerra alla sedizione o al concerto per la sedizione, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
Art. 10
Liberazione d’internati o di prigionieri
1. Chiunque, usando violenza, minaccia od astuzia libera un internato od un prigioniero di guerra o gli presta aiuto nella evasione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Se il reato è commesso da un assembramento, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere169.
169 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 21 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 106170
Violazione di segreti militari
1 Chiunque intenzionalmente pubblica o in altro modo fa conoscere o rende accessibili a persone non autorizzate atti, oggetti, disposizioni, procedimenti o fatti, che devono essere tenuti segreti nell’interesse della difesa nazionale o in virtù di obblighi contrattuali, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l’adempimento del mandato di parti essenziali dell’esercito, o indebitamente s’impossessa di tali atti o oggetti, li copia o riproduce, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.171
2 In caso di servizio attivo la pena è una pena detentiva.
3 Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
4 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.172
170Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228; FF 1967 I 421).
171Nuovo testo giusta il n. II della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1852856; FF 1996IV 449).
172Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).
Art. 107173
Disobbedienza a misure prese dalle autorità militari e civili
Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alle ordinanze pubblicate o agli ordini generali che il Consiglio federale, un Governo cantonale od altra autorità competente civile o militare ha emanato per la tutela degli interessi militari o della neutralità o nell’esercizio delle proprie attribuzioni di polizia,
chiunque intenzionalmente contravviene agli ordini speciali od avvisi emanati per la tutela degli interessi militari da un’autorità militare, da un militare o da un’autorità civile,
è punito, ove non sia applicabile un’altra disposizione penale, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria oppure, nei casi poco gravi, con una pena disciplinare.
173Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435; FF 1949 685).
Capo sesto: Genocidio e crimini contro l’umanità174174 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 20083293).
174 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 20083293).
Art. 108
Genocidio
Chiunque, nell’intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso, etnico, sociale o politico in quanto tale:
- a.
- uccide membri di un siffatto gruppo o ne lede gravemente l’integrità fisica o mentale;
- b.
- sottopone membri del gruppo a condizioni di vita atte a provocare la distruzione totale o parziale del gruppo;
- c.
- ordina o prende misure volte a impedire le nascite all’interno del gruppo;
- d.
- trasferisce o fa trasferire con la forza fanciulli del gruppo a un altro gruppo,
è punito con una pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a dieci anni.
Art. 109
Crimini contro l’umanità
a. Omicidio intenzionale
b. Sterminio
c. Riduzione in schiavitù
d. Sequestro di persona
e. Sparizione forzata di persone
f. Tortura
g. Lesione dell’autodetermi- nazione sessuale
h. Deportazione o trasferimento forzato
i. Persecuzione e apartheid
j. Altri atti inumani
1 Chiunque, nell’ambito di un attacco esteso o sistematico contro popolazioni civili:
- a.
- uccide intenzionalmente una persona;
- b.
- uccide intenzionalmente molte persone o sottopone la popolazione, nell’intento di distruggerla del tutto o in parte, a condizioni di vita atte a provocarne la distruzione;
- c.
- si arroga un diritto di proprietà su una persona ed esercita su questa un potere di disposizione, segnatamente nel contesto della tratta di esseri umani, dello sfruttamento sessuale o del lavoro forzato;
- d.
- priva una persona della libertà contravvenendo in modo grave alle regole fondamentali del diritto internazionale;
- e.
- nell’intento di sottrarre una persona per un prolungato periodo di tempo alla protezione della legge:
- 1. priva una persona della libertà su mandato o con l’approvazione di uno Stato o di un’organizzazione politica, negando in seguito la fornitura di informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, o
- 2. si rifiuta di fornire informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, su mandato di uno Stato o di un’organizzazione politica oppure in violazione di un obbligo legale;
- f.
- infligge a una persona di cui ha la custodia o il controllo grandi sofferenze o un grave danno al corpo o alla salute fisica o psichica;
- g.
- stupra una persona di sesso femminile o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell’intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, costringe una persona a subire un atto sessuale di gravità analoga allo stupro o a prostituirsi, oppure la sottopone a sterilizzazione forzata;
- h.
- deporta persone dalla regione nella quale si trovano legittimamente o le trasferisce con la forza in un altro luogo;
- i.
- lede in modo grave i diritti fondamentali di un gruppo di persone non riconoscendo loro tali diritti, o privandole degli stessi, per motivi politici, razziali, etnici, religiosi, sociali o per altri motivi non ammessi dal diritto internazionale, in relazione a un reato previsto dal capo sesto o sestobis o ai fini dell’oppressione e dominazione sistematica di un gruppo razziale;
- j.
- commette un altro atto inumano di gravità paragonabile ai crimini indicati nel presente capoverso, che provoca a una persona grandi sofferenze o gravi danni al corpo o alla salute fisica o psichica,
è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.
2In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3 Nei casi meno gravi rientranti nel campo d’applicazione del capoverso 1 lettere c–j il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
Capo sesto : Crimini di guerra bis175175 Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 20083293).
175 Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 20083293).
Art. 110176
1. Campo d’applicazione
Gli articoli 112–114 si applicano nel contesto di conflitti armati internazionali, inclusi i casi di occupazione, come pure nel contesto di conflitti armati non internazionali, sempreché non risulti diversamente dalla natura dei reati.
176Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 20083293).
Art. 111177
2. Gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra
1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato internazionale, viola in modo grave le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949178, commettendo uno dei seguenti atti contro persone o beni protetti da queste Convenzioni:
- a.
- omicidio intenzionale;
- b.
- presa d’ostaggio;
- c.
- inflizione di grandi sofferenze o gravi danni al corpo o alla salute fisica o psichica, segnatamente mediante tortura, trattamento inumano o esperimenti biologici;
- d.
- distruzione o appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala;
- e.
- costrizione a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;
- f.
- deportazione, trasferimento o detenzione illegali;
- g.
- privazione del diritto a un equo e regolare processo prima dell’inflizione o dell’esecuzione di una pena severa,
è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.
2 Gli atti elencati al capoverso 1 commessi nel contesto di un conflitto armato non internazionale sono equiparati alle gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, se sono diretti contro una persona o un bene protetti dal diritto internazionale umanitario.
3In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
4 Nei casi meno gravi rientranti nel campo d’applicazione del capoverso 1 lettere c–g il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
177Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 20083293).
178 Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna (CG I),RS 0.518.12;Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare (CG II),RS 0.518.23; Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra(CG III), RS 0.518.42; Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra (CG IV),RS 0.518.51.
Art. 112179
3. Altri crimini di guerra
a. Attacchi contro persone e beni di carattere civile
1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato, dirige attacchi contro:
- a.
- la popolazione civile in quanto tale o contro persone che non partecipano direttamente alle ostilità;
- b.
- persone, installazioni, materiale o veicoli utilizzati nell’ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945180, nella misura in cui gli stessi siano protetti dal diritto internazionale umanitario;
- c.
- beni di carattere civile, luoghi o edifici non difesi oppure contro zone smilitarizzate che non costituiscono un obiettivo militare;
- d.
- unità sanitarie, edifici, materiale o veicoli che portano un emblema distintivo del diritto internazionale umanitario, o il cui carattere protetto è riconoscibile anche senza emblemi distintivi, ospedali o luoghi dove sono riuniti malati e feriti;
- e.
- beni culturali, persone cui è affidata la loro protezione o veicoli adibiti al trasporto di tali beni, edifici dedicati al culto religioso, all’arte, all’educazione, alla scienza o a scopi umanitari, nella misura in cui siano protetti dal diritto internazionale umanitario,
è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2Nei casi particolarmente gravi concernenti attacchi contro persone, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3 Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
179Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 20083293).
180 RS 0.120
Art. 112a181
b. Trattamento medico ingiustificato, lesione dell’autodetermi- nazione sessuale e della dignità umana
1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:
- a.
- cagiona gravi danni al corpo oppure viola o mette gravemente in pericolo la salute fisica o psichica di una persona protetta dal diritto internazionale, sottoponendola a un trattamento medico che il suo stato di salute non rende necessario e che non è conforme ai principi medici generalmente riconosciuti;
- b.
- stupra una persona di sesso femminile protetta dal diritto internazionale o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell’intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, la costringe a subire un atto sessuale di gravità analoga allo stupro o a prostituirsi oppure la sottopone a sterilizzazione forzata;
- c.
- sottopone una persona protetta dal diritto internazionale a un trattamento gravemente umiliante o degradante,
è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3 Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
181 Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 20083293).
Art. 112b182
c. Reclutamento e impiego di bambini-soldato
1 Chiunque arruola o recluta fanciulli di età inferiore a quindici anni nelle forze armate o in gruppi armati o li fa partecipare a conflitti armati, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2 In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molti fanciulli o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3 Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
182 Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 20083293).
Art. 112c183
d. Metodi di guerra vietati
1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:
- a.
- dirige attacchi, malgrado sappia o debba supporre che gli stessi avranno come conseguenza l’uccisione o il ferimento di civili, danni a oggetti di carattere civile oppure danni diffusi, duraturi e gravi all’ambiente naturale, se tali attacchi sono eccessivi rispetto ai vantaggi militari concreti e diretti previsti;
- b.
- utilizza come scudo una persona protetta dal diritto internazionale umanitario per influire sulle operazioni militari;
- c.
- come metodo di guerra saccheggia o si appropria in altro indebito modo di beni altrui, distrugge o confisca beni del nemico senza che la distruzione o la confisca siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto, priva persone civili di beni indispensabili alla loro sopravvivenza o impedisce l’invio di soccorsi;
- d.
- uccide o ferisce un combattente nemico in modo perfido o quando questi si trova fuori combattimento;
- e.
- mutila il cadavere di un combattente nemico;
- f.
- come comandante militare, impartisce l’ordine di non lasciare in vita nessuno o minaccia il nemico di impartire tale ordine;
- g.
- fa uso improprio della bandiera bianca, della bandiera, dell’uniforme o delle insegne militari del nemico o delle Nazioni Unite, nonché degli emblemi distintivi del diritto internazionale umanitario;
- h.
- come appartenente a una forza di occupazione, trasferisce una parte della propria popolazione civile nel territorio occupato, oppure trasferisce tutta o parte della popolazione del territorio occupato all’interno o all’esterno di tale territorio,
è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3 Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
183 Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 20083293).
Art. 112d184
e. Impiego di armi vietate
1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:
- a.
- utilizza veleno o armi velenose;
- b.
- utilizza armi biologiche o chimiche, inclusi gas, sostanze e liquidi tossici o asfissianti;
- c.
- utilizza proiettili che all’interno del corpo umano si espandono o si appiattiscono facilmente oppure vi esplodono;
- d.
- utilizza armi il cui effetto principale è quello di ferire con schegge che non possono essere localizzate nel corpo umano mediante raggi X;
- e.
- utilizza armi laser il cui effetto principale è procurare la cecità permanente,
è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2In casi particolarmente gravi il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
184 Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 20083293).
Art. 113185
4. Rottura di un armistizio o della pace. Reati contro un parlamentario. Ritardo nel rimpatrio di prigionieri di guerra
È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
- a.
- continua le ostilità dopo aver avuto ufficialmente notizia della conclusione di un armistizio o della pace, o viola in altro modo le condizioni dell’armistizio;
- b.
- maltratta, ingiuria o trattiene senza motivo un parlamentario nemico o una persona che l’accompagna;
- c.
- ritarda in modo ingiustificato il rimpatrio di prigionieri di guerra dopo la fine delle operazioni militari.
185Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 20083293).
Art. 114186
5. Altre violazioni del diritto internazionale umanitario
1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, nel contesto di un conflitto armato e in modo diverso da quanto previsto dagli articoli 111–113, viola una disposizione del diritto internazionale umanitario, se tale violazione è dichiarata punibile dal diritto internazionale consuetudinario o da una convenzione riconosciuta come vincolante dalla Svizzera.
2Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
186Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 20083293).
Capo sesto : Disposizioni comuni ai capi sesto e sesto ter187bis187 Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 20083293).
187 Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 20083293).
Art. 114a
Punibilità dei superiori
1 Il superiore che sa che una persona a lui subordinata commette o si accinge a commettere un reato previsto dal capo sesto o sestobis, e che non adotta misure adeguate per impedirne l’esecuzione, è punito con la stessa pena applicabile all’autore. Se il superiore ha agito per negligenza, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2Il superiore che sa che una persona a lui subordinata ha commesso un reato previsto dal capo sesto o sestobis e che non adotta misure adeguate per garantire che il reato venga sanzionato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 114b
Esclusione dell’immunità relativa
Il perseguimento dei reati previsti dai capi sesto e sestobis e dall’articolo 114a non è subordinato a nessuna delle autorizzazioni di cui agli articoli seguenti:
- a.
- articoli 14 e 15 della legge del 14 marzo 1958188 sulla responsabilità;
- b.
- articolo 17 della legge federale del 13 dicembre 2002189 sull’Assemblea federale;
- c.
- articolo 61a della legge federale del 21 marzo 1997190 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
- d.
- articolo 11 della legge federale del 17 giugno 2005191 sul Tribunale federale;
- e.
- articolo 12 della legge del 17 giugno 2005192 sul Tribunale amministrativo federale;
- f.
- articolo 16 della legge del 20 marzo 2009193 sul Tribunale federale dei brevetti;
- g.
- articolo 50 della legge del 19 marzo 2010194 sull’organizzazione delle autorità penali.
Capo settimo: Dei reati contro la vita e l’integrità della persona
Art. 115195
1. Omicidio.
Omicidio intenzionale
Chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni, in quanto non ricorrano le condizioni previste negli articoli seguenti.
195Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
Art. 116
Assassinio
1 Se il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, la pena è una pena detentiva perpetua o una pena detentiva non inferiore a dieci anni.196
2 …197
196Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
197Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1992, con effetto dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).
Art. 117198
Omicidio passionale
Se il colpevole ha agito cedendo ad una violenta commozione dell’animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni199.
198Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
199 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 22 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
Art. 118200
Omicidio su richiesta della vittima
Chiunque, per motivi onorevoli, segnatamente per pietà, cagiona la morte di una persona a sua seria e insistente richiesta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
200Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
Art. 119
Incitamento e aiuto al suicidio
Chiunque per motivi egoistici incita alcuno al suicidio o gli presta aiuto è punito, ove il suicidio sia stato consumato o tentato, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 120201
Omicidio colposo
Chiunque per negligenza cagiona la morte di alcuno è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
201Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
Art. 121202
2. Lesioni personali.
Lesioni gravi
Chiunque intenzionalmente ferisce una persona mettendone in pericolo la vita,
chiunque intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, o le produce la perdita dell’uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso,
chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona,
è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni203.
202Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
203 Nuova comminatoria giusta il n. II 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Art. 122
Lesioni semplici. Vie di fatto
1. Chiunque intenzionalmente cagiona danno in altro modo al corpo o alla salute d’una persona o commette vie di fatto contro di essa, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
2. e 3.204
204Abrogati dal n. II della LF del 23 giu. 1989, con effetto dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
Art. 123205
205Abrogato dal n. II della LF del 23 giu. 1989, con effetto dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
Art. 124
Lesioni colpose
1. Chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute d’una persona è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
2. …206
206Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 1967, con effetto dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228; FF 1967 I 421).
Art. 125 a127207
3. Messa in pericolo della vita o dell’integrità personale
207Abrogati dal n. II della LF del 23 giu. 1989, con effetto dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
Art. 128208
Rissa
1 Chiunque prende parte ad una rissa che ha per conseguenza la morte o la lesione di una persona, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Non è punibile chi si limiti a respingere gli attacchi od a separare i contendenti.
3 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
208Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
Art. 128a209
Aggressione
1 Chiunque prende parte ad un’aggressione, a danno di una o più persone, che ha per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria210.
2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
209Introdotto dal n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
210 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 6 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Capo ottavo: Dei reati contro la proprietà211211La composizione degli originari art. 129 a 137 è stata modificata dal n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
211La composizione degli originari art. 129 a 137 è stata modificata dal n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
Art. 129212
Appropriazione semplice
1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, in quanto non siano adempiute le condizioni degli articoli 130–132.
2. Se il colpevole ha trovato la cosa o ne è entrato in possesso in modo indipendente dalla sua volontà o
ha agito senza fine di lucro,
la pena è la stessa.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
212Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
Art. 130213
Appropriazione indebita
1. Chiunque, per procacciare a sè o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata,
chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Il colpevole può essere punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria214,
se ha commesso il fatto a danno di un capo, di un subalterno o di un camerata, della persona presso la quale alloggia o di un membro di quell’economia domestica,
se si è appropriata una cosa affidatagli per ragioni di servizio.
3. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
213Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
214 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 7 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 131215
Furto
1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere216,
se ha rubato ad un capo, ad un subalterno o ad un camerata,
se ha commesso il furto in un luogo al quale aveva facilità d’accesso per ragione di accantonamento o di alloggio.
3. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere217 se fa mestiere del furto.
4. Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni218 se
ha perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine,
per commettere il furto si è munito di un’arma da fuoco o di un’altra arma pericolosa o,
per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra particolarmente pericoloso.
5. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
215Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
216 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 14 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
217 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 8 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
218 Nuova comminatoria giusta il n. II 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Art. 132219
Rapina
1. Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni220.
È punito con la stessa pena chiunque, sorpreso in flagrante reato di furto, commette uno degli atti di coazione menzionati nel comma 1 nell’intento di conservare la cosa rubata.
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno221 se, per commettere la rapina, si è munito di un’arma da fuoco o di un’altra arma pericolosa.
3. Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a due anni se
ha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine o,
per il modo in cui ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.
4. La pena è una pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l’ha trattata con crudeltà.
219Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
220 Nuova comminatoria giusta il n. II 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
221 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 10 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 133222
Sottrazione di una cosa mobile
1 Chiunque, senza intenzione di appropriarsene, sottrae una cosa mobile al legittimo detentore causandogli un pregiudizio considerevole è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
222Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
Art. 133a223
Impiego illecito di valori patrimoniali
1 Chiunque impiega indebitamente, a profitto proprio o altrui, valori patrimoniali venuti in suo possesso in modo indipendente dalla sua volontà è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
223Introdotto dal n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
Art. 134224
Danneggiamento
1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria
2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
3 Il giudice pronuncia una pena detentiva non inferiore a un anno se il colpevole ha causato un danno considerevole o se, in tempo di guerra, ha per cattiveria o capriccio devastato la proprietà altrui.
224Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
Art. 135225
Truffa
1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2 Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere, se ha commesso la truffa a danno di un capo, di un subalterno o di un camerata, della persona presso la quale alloggia o di un membro di quell’economia domestica.
3 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
4 La pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere della truffa. …226
225Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
226 Per. abrogato dal il n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
Art. 136227
Frode dello scotto
1. Chiunque si fa ospitare o servire cibi o bibite in un esercizio pubblico alberghiero o di ristorazione o ottiene altre prestazioni e froda l’esercente della somma dovuta, è punito una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
227Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337; FF 1940 513). Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
Art. 137228
Danno patrimoniale procurato con astuzia
1 Chiunque, senza fine di lucro, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
228Introdotto dal n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
Art. 137a229
Estorsione
1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usando violenza contro una persona o minacciandola di un grave danno, la induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. …230
2.231 Il colpevole è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se fa mestiere dell’estorsione o commette ripetutamente l’estorsione in danno della medesima persona.
3. Se il colpevole commette l’estorsione usando violenza contro una persona o minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale, la pena è quella comminata dall’articolo 132.
4. Se il colpevole minaccia di mettere in pericolo la vita o l’integrità corporale di molte persone o di cagionare gravi danni a cose di grande interesse pubblico, la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno.
229Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
230 Per. abrogato dal n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
231 Nuovo testo giusta il n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
Art. 137b232
Ricettazione
1. Chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Il ricettatore è punito con la pena comminata al reato preliminare, se questa è più mite.
Ove il reato preliminare sia perseguibile solo a querela di parte, la ricettazione è punibile solo se la querela è stata sporta.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se fa mestiere della ricettazione. …233
232Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
233 Per. abrogato dal n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
Art. 138
Preda
1 Chiunque, in tempo di guerra o in servizio attivo, arbitrariamente e senza giustificazione sufficiente s’impossessa di derrate alimentari, di vestimenta o di altri oggetti, nell’intento di adoperarli per proprio uso, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 139234
Saccheggio
1 Chiunque, in tempo di guerra o in servizio attivo, commette saccheggio, si appropria in altro indebito modo di beni altrui o esercita atti di violenza contro la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria non inferiore a 60 aliquote giornaliere.
2 Se il colpevole ha esercitato violenza contro una persona, le ha minacciato un pericolo imminente alla vita o alla salute o l’ha resa in altro modo incapace a opporre resistenza, è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.
234Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 20083293).
Art. 140235
235 Abrogato dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 20083293).
Capo nono: Della corruzione e della gestione infedele
Art. 141236
Corruzione attiva
Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività di servizio e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
236Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121; FF 1999 4721).
Art. 141a237
Concessione di vantaggi
1 Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un militare, a favore di lui o di terzi, in considerazione dell’espletamento della sua attività di servizio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.238
2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
237 Introdotto dal n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121; FF 1999 4721).
238 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 25 set. 2015 (Disposizioni penali sulla corruzione), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1287; FF 2014 3099).
Art. 142239
Corruzione passiva
Chiunque domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività di servizio e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
239Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121; FF 1999 4721).
Art. 143240
Accettazione di vantaggi
1 Chiunque domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, in considerazione dell’espletamento della sua attività di servizio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.241
2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
240 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121; FF 1999 4721).
241 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 25 set. 2015 (Disposizioni penali sulla corruzione), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1287; FF 2014 3099).
Art. 143a242
Disposizioni comuni agli articoli 141–143
1. Se la gravità del fatto e la colpa sono tanto lievi da rendere inappropriata l’inflizione di una pena, si prescinde dal rinvio a giudizio o dalla punizione.
2. Non sono indebiti i vantaggi ammessi dalle norme in materia di rapporti di servizio e quelli di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali.
242 Introdotto dal n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121; FF 1999 4721).
Art. 144
Gestione infedele
1 Chiunque, in atti dell’amministrazione militare, in specie nelle operazioni concernenti il conteggio, la distribuzione od altro uso del soldo, delle derrate alimentari, dei foraggi, delle munizioni o d’altre cose che servono all’armata, lede gli interessi che egli deve tutelare, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Se il colpevole ha agito per fine di lucro, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. …243
3 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
243 Per. abrogato dal il n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
Art. 144a244
244 Introdotto dal n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Abrogato dal n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Art. 144b245
Caso poco grave
Vi è caso poco grave ai sensi delle disposizioni dei capi ottavo e nono segnatamente qualora l’atto sia diretto esclusivamente a un valore patrimoniale o danno di lieve entità.
245 Introdotto dal n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
Capo decimo: Dei reati contro l’onore
Art. 145246
Diffamazione
1. Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei,
chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto,
è punito, a querela della parte lesa o dell’autorità competente a dare l’ordine di procedere all’istruzione preparatoria, con una pena pecuniaria247.
2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
3. Il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede.
4. Il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall’interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia.
5. Se il colpevole ritratta come non vero quanto ha detto, può essere punito con pena attenuata od andare esente da ogni pena.
6. Se il colpevole non ha fatto la prova della verità delle sue imputazioni o se le stesse erano contrarie alla verità o se il colpevole le ha ritrattate, il giudice ne dà atto nella sentenza o in altro documento.
7. …248
246Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435; FF 1949 685).
247 Nuova comminatoria giusta il n. II 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
248Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, con effetto dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).
Art. 146249
Calunnia
1. Chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei,
chiunque, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto,
è punito, a querela della parte lesa o dell’autorità competente a dare l’ordine di procedere all’istruzione preparatoria, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.250
2. Se il colpevole ha agito col proposito deliberato di rovinare la reputazione di una persona, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria251.
3. Se il colpevole ritratta davanti al giudice come non vero quando egli ha detto, può essere punito con pena attenuata. Il giudice dà all’offeso atto della ritrattazione.
4. …252
249Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
250Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° luglio 1951 (RU 1951 435; FF 1949 685).
251 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 24 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
252Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, con effetto dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).
Art. 147253
Disposizione comune
Alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate la diffamazione e la calunnia commesse mediante scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo.
253Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
Art. 148254
Ingiuria
1. Chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona è punito, a querela della parte lesa o dell’autorità competente a dare l’ordine di procedere all’istruzione preparatoria, con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere o con la multa.255
Se l’ingiuria è diretta contro un capo o un superiore, contro una guardia militare, contro un subalterno od inferiore, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
2. Se l’ingiuria è stata provocata direttamente dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole.
Se all’ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse.
3. …256
254Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
255Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° luglio 1951 (RU 1951 435; FF 1949 685).
256Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, con effetto dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).
Art. 148a257
Diritto di querela
1 Il diritto di querela si estingue decorsi tre mesi dal giorno in cui l’avente diritto ha conosciuto l’autore del reato.
2 Quando un avente diritto presenti la querela contro uno dei compartecipi al reato, tutti i compartecipi dovranno essere perseguiti.
3 Si può desistere dalla querela finché non sia pronunciata la sentenza di seconda istanza.258
4 Chi ha desistito dalla querela non può più riproporla.
5 La desistenza dalla querela contro uno degli imputati vale per tutti. Essa non vale per un imputato che faccia opposizione.
257Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435; FF 1949 685).
258Nuovo testo giusta il n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
Art. 148b259
Prescrizione dell’azione penale
L’azione penale per i reati contro l’onore si prescrive in quattro anni.
259Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1). Nuovo testo del comma giusta il n. II del 22 mar. 2002 (Prescrizione dell’azione penale), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2986; FF 2000 24161513).
Capo undecimo: Dei reati contro la libertà
Art. 149260
Minaccia
1 Chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
260Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
Art. 150
Coazione
1 Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d’agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.261
2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
261Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
Art. 151262
262Abrogato dal n. I della LF del 9 ott. 1981, con effetto dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535; FF 1980 I 1032).
Art. 151a263
Sequestro di persona e rapimento
1. Chiunque indebitamente arresta o tiene sequestrata una persona o la priva in altro modo della libertà personale, chiunque rapisce una persona con violenza, inganno o minaccia, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Parimente è punito chiunque rapisce una persona incapace di discernimento, inetta a resistere o minore di sedici anni.
263Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535; FF 1980 I 1032).
Art. 151b264
Circostanze aggravanti
Il sequestro di persona ed il rapimento sono puniti con una pena detentiva non inferiore a un anno se
il colpevole ha cercato di ottenere un riscatto,
ha trattato la vittima con crudeltà,
la privazione della libertà è durata più di dieci giorni o
la salute della vittima è stata seriamente esposta a pericolo.
264Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535; FF 1980 I 1032).
Art. 151c265
Presa d’ostaggio
1. Chiunque sequestra o rapisce una persona o comunque se ne impadronisce per costringere un terzo a fare, omettere o tollerare un atto,
chiunque, per costringere un terzo, sfrutta una tal situazione creata da altri,
è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.
2. La pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni se il colpevole ha minacciato di uccidere la vittima, di cagionarle una lesione personale grave o di trattarla con crudeltà.
3. In casi particolarmente gravi, segnatamente quando l’atto è diretto contro molte persone, il colpevole può essere punito con la pena detentiva a vita.
4. Se il colpevole desiste dalla coazione e lascia libera la vittima, la pena può essere attenuata (art. 42a).266
265 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535; FF 1980 I 1032).
266 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
Art. 151d267
Sparizione forzata
È punito con una pena detentiva non inferiore a un anno chiunque, nell’intento di sottrarre una persona per un prolungato periodo di tempo alla protezione della legge:
- a.
- priva una persona della libertà su mandato o con l’approvazione di uno Stato o di un’organizzazione politica, negando in seguito la fornitura di informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova; o
- b.
- si rifiuta di fornire informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, su mandato di uno Stato o di un’organizzazione politica oppure in violazione di un obbligo legale.
267 Introdotto dall’all. 2 n. 3 del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4687; FF 2014 417).
Art. 152
Violazione di domicilio
1 Chiunque, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, s’introduce in una casa, in un’abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l’ingiunzione d’uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.268
2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
268Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
Capo dodicesimo: Dei reati contro il buon costume269269Nuovo testo giusta il n. II del DAF del 21 giu. 1991, in vigore dal 1° ott. 1992 (RU 1992 1670; FF 1985 II 901).
269Nuovo testo giusta il n. II del DAF del 21 giu. 1991, in vigore dal 1° ott. 1992 (RU 1992 1670; FF 1985 II 901).
Art. 153
Coazione sessuale
1 Chiunque costringe una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.
2 Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un’arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.
Art. 154
Violenza carnale
1 Chiunque costringe una persona di sesso femminile a subire la congiunzione carnale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con la pena detentiva da uno270 a dieci anni.
2 Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un’arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.
270 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 4 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 155
Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere
Chiunque, conoscendone e sfruttandone lo stato, si congiunge carnalmente o compie un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale con una persona incapace di discernimento od inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.
Art. 155a271
271 Abrogato dal n. II della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), con effetto dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 17321761).
Art. 156
Atti sessuali con fanciulli
1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni,
induce una tale persona ad un atto sessuale,
coinvolge una tale persona in un atto sessuale,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. L’atto non è punibile se la differenza di età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni.
3. Se il colpevole, al momento dell’atto, non aveva ancora compiuto gli anni venti e sussistono circostanze particolari o se la vittima ha contratto con lui matrimonio o un’unione domestica registrata, l’autorità competente può prescindere dal rinvio a giudizio o dalla punizione.272
4. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l’errore.
5. …273
6. …274
272 Nuovo testo giusta l’all. n. 22 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
273Abrogato dal n. II della LF del 21 mar. 1997 , con effetto dal 1° set. 1997 (RU 1997 1626; FF 1996 IV 11351139).
274Introdotto dal n. II della LF del 21 mar. 1997 (RU 1997 1626; FF 1996 IV 11351139). Abrogato dal n. II della LF del 5 ott. 2001 (Prescrizione dell’azione penale in generale e in caso di reati sessuali commessi su fanciulli), con effetto dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2993; FF 2000 2609).
Art. 157
Abuso della posizione militare
Chiunque, profittando della sua posizione militare, fa subire o compiere un atto sessuale a una persona, è punito una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.
Art. 158
Abrogato
Art. 159
Esibizionismo
1 Chiunque compie un atto esibizionistico è punito con una pena pecuniaria275.
2 Se il colpevole si sottopone a trattamento medico, il procedimento penale può essere sospeso. Esso sarà ripreso se il colpevole si sarà sottratto al trattamento.
3 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
275 Nuova comminatoria giusta il n. II 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Art. 159a
Molestie sessuali
1 Chiunque causa scandalo compiendo un atto sessuale in presenza di una persona che non se lo aspettava,
chiunque, mediante vie di fatto o, impudentemente, mediante parole, molesta sessualmente una persona,
è punito con la multa.
2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 159b
Reato collettivo
Se un reato previsto nel presente capo è stato commesso insieme da più persone, il giudice può aumentare la pena sino a una volta e mezzo quella comminata, ma senza andar oltre al massimo legale della specie di pena.
Capo tredicesimo: Dei reati di pericolo generale
Art. 160276
Incendio intenzionale
1 Chiunque cagiona intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.
2 La pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone, o se, in tempo di guerra, egli distrugge cose che servono all’esercito.
3 Se dall’incendio è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata la pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
276Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
Art. 160a277
Incendio colposo
1 Chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per l’incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
2 La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole mette per negligenza in pericolo la vita o l’integrità delle persone.
277Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337; FF 1940 513). Nuovo testo giusta il n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
Art. 161278
Esplosione
1. Chiunque intenzionalmente cagiona esplosione di gas, benzina, petrolio o materie simili e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone o l’altrui proprietà, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.
Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Se il colpevole ha distrutto in tempo di guerra cose che servono all’esercito, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
278Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
Art. 162279
Uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi
1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
3 Se il colpevole ha distrutto in tempo di guerra cose che servono all’esercito, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.
279Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
Art. 163280
Uso colposo di materie esplosive o gas velenosi
1 Chiunque, intenzionalmente ma senza fine delittuoso ovvero per negligenza, mette in pericolo con materie esplosive o gas velenosi la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui è punito una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.281
280Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
281 Nuovo testo giusta il n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
Art. 164282
Fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi
1 Chiunque fabbrica materie esplosive o gas velenosi, sapendo o dovendo presumere che sono destinati ad uso delittuoso, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni283.
2 Chiunque si procura, consegna ad altri, riceve da altri, custodisce, nasconde o trasporta materie esplosive, gas velenosi o sostanze destinate alla loro fabbricazione, è punito, se sa o deve presumere che sono destinati ad uso delittuoso, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.
3 Chiunque, sapendo o dovendo presumere che taluno si propone di fare uso delittuoso di materie esplosive o di gas velenosi, gli dà istruzioni per la loro fabbricazione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.
282Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
283 Nuova comminatoria giusta il n. II 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Art. 165284
Inondazione. Franamento
1. Chiunque intenzionalmente cagiona un’inondazione o il crollo di una costruzione o un franamento e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.
Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Se il colpevole ha distrutto in tempo di guerra cose che servono all’esercito, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
284Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
Art. 166285
Danneggiamento d’impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione
1. Chiunque intenzionalmente distrugge o guasta:
impianti elettrici,
opere idrauliche, in ispecie argini, dighe, traverse, chiuse,
opere di premunizione contro fenomeni naturali, come frane o valanghe,
e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.
Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
285Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
Art. 167286
Propagazione di malattie dell’essere umano
Chiunque con animo abietto propaga una malattia dell’essere umano pericolosa e trasmissibile è punito con una pena detentiva da uno a cinque anni.
286Nuovo testo giusta l’art. 86 n. 2 della L del 28 set. 2012 sulle epidemie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1435; FF 2011 283).
Art. 168287
Propagazione di epizoozie
1. Chiunque intenzionalmente propaga una epizoozia fra gli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Se il colpevole ha, con animo abietto, cagionato un grave danno, la pena è una pena detentiva da uno a cinque anni.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
287Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 571337; FF 1940 513).
Art. 169
Inquinamento di acque potabili
1 Chiunque intenzionalmente inquina con materie nocive alla salute l’acqua potabile destinata all’uso delle persone o degli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.
2 Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 169a288
Perturbamento della circolazione pubblica
1. Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, impedisce, perturba o pone in pericolo la circolazione pubblica, in modo particolare la circolazione sulle strade, sull’acqua o nell’aria, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare, se il colpevole ha agito per negligenza.
2. Se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l’integrità di molte persone, può essere pronunciata una pena detentiva da uno a dieci anni.
3. Il numero 1 non è applicabile quando il perturbamento della circolazione pubblica è cagionato dalla violazione di norme della circolazione stradale.
288Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337; FF 1940 513). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228; FF 1967 I 421).
Art. 170289
Perturbamento del servizio ferroviario
1 Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo il servizio delle strade ferrate e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui, in modo particolare chiunque cagiona il pericolo di un deviamento o di uno scontro di treni, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
2 La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza e messo in grave pericolo la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
289Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
Art. 171290
Perturbamento di pubblici servizi
1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l’esercizio di un’impresa pubblica di comunicazione, in modo particolare l’esercizio delle strade ferrate, delle poste, dei telegrafi o dei telefoni,
chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l’esercizio di uno stabilimento o di un impianto che fornisce al pubblico acqua, luce, forza o calore,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
290Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
Art. 171a291
Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza
1 Chiunque pubblicamente istiga a commettere un crimine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1bis La pubblica istigazione al genocidio (art. 108), da commettere in tutto o in parte in Svizzera, è punibile anche se l’istigazione avviene all’estero.292
2 Chiunque pubblicamente istiga a commettere un delitto implicante atti di violenza contro persone o cose, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
291Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535; FF 1980 I 1032).
292 Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 20083293).
Art. 171b293
Atti preparatori punibili
1 È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:
- a.
- Genocidio (art. 108);
- b.
- Crimini contro l’umanità (art. 109);
- c.
- Crimini di guerra (art. 111–112d);
- d.
- Omicidio intenzionale (art. 115);
- e.
- Assassinio (art. 116);
- f.
- Lesioni gravi (art. 121);
- g.
- Rapina (art. 132);
- h.
- Sequestro di persona e rapimento (art. 151a);
- i.
- Presa d’ostaggio (art. 151c);
- ibis.294
- Sparizione forzata (art. 151d);
- j.
- Incendio intenzionale (art. 160).295
2 Chi spontaneamente desista dal consumare un atto preparatorio iniziato è esente da pena.
3 È parimente punibile chi commette gli atti preparatori all’estero, se i reati così preparati dovessero essere commessi in Svizzera. L’articolo 10 capoverso 2 è applicabile.296
293Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535; FF 1980 I 1032).
294 Introdotta dall’all. 2 n. 3 del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4687; FF 2014 417).
295 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 20083293).
296 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
Art. 171c298
Discriminazione e incitamento all’odio
1 Chiunque incita pubblicamente all’odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,
chiunque propaga pubblicamente un’ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,
chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,
chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l’umanità,
chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.299
2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
298Introdotto dall’art. 2 della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2887; FF 1992 II 217).
299 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all’odio basati sull’orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1609; FF 2018 32094431).
Capo quattordicesimo: Della falsità in atti
Art. 172300
Falsità in documenti
1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto d’importanza giuridica,
fa uso, a scopo d’inganno, di un tale documento,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria
2. Nei casi di esigua gravità, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria o una pena disciplinare.
300Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
Art. 173301
Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione
Chiunque, usando inganno, induce un funzionario o un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto d’importanza giuridica, in ispecie ad autenticare una firma falsa od una copia non conforme all’originale,
chiunque fa uso di un documento ottenuto in tal modo per ingannare altri sul fatto in esso attestato,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
301Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
Art. 174302
Soppressione di documenti
Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto, deteriora, distrugge, sopprime o sottrae un documento del quale non ha il diritto di disporre da solo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
302Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
Art. 175303
Disposizioni comuni
1 Documenti sono tutti gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica ovvero tutti i segni destinati a provare un tale fatto. La registrazione su supporti di dati e d’immagini è equiparata a scritti, se servono allo stesso scopo.304
2 Documenti pubblici sono quelli emanati da un’autorità, da un funzionario nell’esercizio delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale che agisca in tale qualità. Non sono considerati documenti pubblici gli atti scritti emanati in affari di diritto civile dell’amministrazione delle imprese di carattere economico e dei monopoli dello Stato o di altre corporazioni e istituti di diritto pubblico.
3 Le disposizioni degli articoli 172 a 174 si applicano parimente ai documenti stranieri.
303Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
304Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
Capo quindicesimo: Dei reati contro l’amministrazione della giustizia
Art. 176305
Favoreggiamento
1 Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all’esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 59–61, 63 e 64 del Codice penale svizzero306 è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.307
1bis È parimenti punibile chi sottrae ad atti di procedimento penale esteri od all’esecuzione all’estero di una pena detentiva o di una misura ai sensi degli articoli 59–61, 63 o 64 del Codice penale svizzero una persona perseguita o condannata all’estero per un crimine menzionato nell’articolo 59 del presente Codice.308
2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
3 Se fra il colpevole e la persona favoreggiata esistono relazioni così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice può prescindere da ogni pena.
305Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
306 RS 311.0
307 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
308Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981 (RU 1982 1535; FF 1980 I 1032). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
Art. 177309
Liberazione di detenuti
1. Chiunque, usando violenza, minaccia od astuzia, libera una persona arrestata, detenuta o collocata in uno stabilimento per decisione
dell’autorità, o le presta aiuto nell’evasione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.
309Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
Art. 178310
Denuncia mendace
1. Chiunque denuncia ad un capo o ad un’altra autorità militare o civile come colpevole di reato una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,
chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente,
è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
2. Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione o una mancanza di disciplina, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
310Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
Art. 179311
Falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione od interpretazione
1 Chiunque come testimonio, perito, traduttore od interprete in un procedimento giudiziario, fa sui fatti della causa una falsa deposizione, una falsa constatazione o fornisce una falsa perizia o traduce falsamente, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2 Se la falsità concerne fatti non influenti sulla decisione del giudice, la pena è una pena pecuniaria312.
311Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
312 Nuova comminatoria giusta il n. II 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Art. 179a313
Attenuazione di pene
1 Se l’autore d’un reato previsto negli articoli 178 e 179 rettifica spontaneamente la sua falsa denuncia o falsa dichiarazione prima che ne sia risultato un pregiudizio dei diritti altrui, il giudice può attenuare la pena (art. 42a) o prescindere da ogni pena.
2 Se l’autore di un reato previsto nell’articolo 179 ha fatto una falsa dichiarazione perché, manifestando il vero, avrebbe esposto a procedimento penale sé medesimo o un prossimo congiunto, il giudice può attenuare la pena (art. 42a).
313Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337; FF 1940 513). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
Art. 179b314
Procedura davanti a tribunali internazionali
Gli articoli 179 e 179a si applicano anche alla procedura davanti ai tribunali internazionali la cui competenza è riconosciuta come vincolante dalla Svizzera.
314Introdotto dal n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 (Reati contro l’amministrazione della giustizia commessi davanti a tribunali internazionali), in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1491; FF 2002 311).
Libro secondo: Ordinamento disciplinare315315 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell’ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6968).
315 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell’ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6968).
Capo primo: Disposizioni generali
Art. 180
Mancanze di disciplina
1 Commette una mancanza di disciplina, per quanto il suo comportamento non sia punibile come crimine, delitto o contravvenzione, chiunque:
- a.
- contravviene ai suoi doveri di servizio oppure disturba l’andamento del servizio;
- b.
- suscita pubblico scandalo;
- c.
- viola le regole fondamentali di comportamento o agisce in modo gravemente sconveniente.
2 Sono equiparati alla mancanza di disciplina:
- a.
- i casi poco gravi di reati per i quali il libro primo prevede una pena disciplinare;
- b.
- i casi poco gravi di violazione delle norme della legislazione federale sulla circolazione stradale conformemente alle disposizioni dell’articolo 218 capoverso 3;
- c.
- le infrazioni alla legge federale del 3 ottobre 1951316 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup) conformemente alle disposizioni dell’articolo 218 capoverso 4.
316 RS 812.121
Art. 181
Punibilità
1 È punibile soltanto chi, intenzionalmente o per negligenza, agisce in modo colpevole.
2 Agisce intenzionalmente chi commette un’infrazione consapevolmente e volontariamente.
3 Agisce per negligenza chi, per un’imprevidenza colpevole, non abbia scorto le conseguenze della sua azione o non ne abbia tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.
4 Se la punibilità di un crimine, di un delitto o di una contravvenzione presuppone l’intenzionalità dell’autore, nemmeno la loro commissione colposa può essere punita in via disciplinare.
Art. 182
Misura della pena
1 Chi detiene il potere disciplinare infligge una punizione disciplinare se non ritiene sufficiente ammonire ed esortare la persona che ha mancato.
2 Il genere e la misura della pena sono determinate secondo il grado della colpa. Si deve tener conto dei moventi, delle condizioni personali e della condotta militare del colpevole.
3 La privazione della libertà subita per un arresto provvisorio è computata nella pena degli arresti.
4 Chi ha commesso più mancanze di disciplina è punito con un’unica pena complessiva.
5 Non è ammissibile punire in modo unitario coloro che sono coinvolti nella stessa mancanza di disciplina (punizione collettiva) senza considerare i fattori individuali utili alla misura della pena; è pure inammissibile punire disciplinarmente più volte per una medesima infrazione.
6 Se in una mancanza di disciplina sono coinvolti militari di diversi reparti, i rispettivi comandanti si consultano prima di decidere o proporre una pena.
Art. 183
Condizioni personali
1 Soggiace all’ordinamento disciplinare chi è sottoposto al diritto penale militare.
2 La responsabilità disciplinare dei membri del Corpo delle guardie di confine si fonda sulle disposizioni della legge del 24 marzo 2000317 sul personale federale e dell’ordinanza del 3 luglio 2001318 sul personale federale nonché sulle prescrizioni del pertinente regolamento della Direzione generale delle dogane.
317 RS 172.220.1
318 RS 172.220.111.3
Art. 184
Prescrizione della facoltà di perseguire
1 La facoltà di perseguire una mancanza di disciplina cade in prescrizione dodici mesi dopo la commissione della mancanza.
2 La prescrizione della facoltà di perseguire è sospesa durante l’assunzione preliminare delle prove, l’istruzione preparatoria o il procedimento giudiziale.
Art. 185
Prescrizione dell’esecuzione
1 L’esecuzione di una pena disciplinare cade in prescrizione dodici mesi dopo che la decisione che infligge la pena è passata in giudicato.
2 Durante la procedura d’impugnazione della decisione di commutazione di una multa la prescrizione dell’esecuzione è sospesa. Se alla fine della procedura d’impugnazione la multa è commutata in arresti, l’esecuzione della pena cade in prescrizione dodici mesi dopo che la decisione di commutazione è passata in giudicato.
Capo secondo: Delle pene disciplinari
Art. 186
Riprensione
Con la riprensione si ammonisce formalmente la persona che ha mancato. La riprensione dev’essere esplicitamente designata come pena.
Art. 187
Divieto d’uscita
1 Il divieto d’uscita comporta il divieto di uscire dal settore designato dal comandante, fatti salvi motivi di servizio. È vietato l’accesso a mense o locali analoghi. La segregazione o il trasferimento in un locale per gli arresti non sono ammessi.
2 Il divieto d’uscita può essere pronunciato ed eseguito unicamente durante il servizio militare con soldo o durante il servizio di promovimento della pace.
3 La durata minima del divieto d’uscita è di tre giorni, quella massima di quindici. Il divieto d’uscita non concerne il congedo generale. L’esecuzione ha inizio quando passa in giudicato la decisione disciplinare.
Art. 188
Multa disciplinare
La multa disciplinare può essere pronunciata per tutte le mancanze di disciplina. Essa ammonta:
- a.
- per le mancanze di disciplina commesse in servizio: a 500 franchi al massimo;
- b.
- per le mancanze di disciplina commesse fuori del servizio:
- a 1000 franchi al massimo.
Art. 189
Esecuzione delle multe disciplinari
1 Le multe disciplinari inflitte dal comandante di truppa e passate in giudicato durante il servizio possono essere pagate presso la truppa.
2 Le multe disciplinari non pagate in servizio vengono riscosse dal Cantone di domicilio. Se la persona punita non è domiciliata in Svizzera oppure si trova prevedibilmente per lungo tempo all’estero, la multa disciplinare viene riscossa dal Cantone d’origine.
3 Le multe disciplinari pagate presso la truppa sono devolute alla cassa federale. Le multe disciplinari riscosse da un’autorità cantonale sono devolute al Cantone interessato.
4 Il termine di pagamento è di due mesi dal momento in cui la multa è passata in giudicato.
5 In caso di mancato pagamento, le multe disciplinari sono commutate in arresti. Un giorno di arresti è equiparato a 100 franchi di multa.
6 Per la decisione concernente la commutazione è competente l’autorità militare che ha inflitto la multa disciplinare. Le multe disciplinari inflitte dal comandante di truppa vengono commutate dall’autorità militare del Cantone d’esecuzione.
Art. 190
Arresti
1 La durata minima degli arresti è di un giorno, quella massima di dieci.
2 Gli arresti sono scontati con segregazione. L’arrestato non presta servizio.
3 I locali per gli arresti devono soddisfare le esigenze di polizia sanitaria. L’arrestato deve avere la possibilità di curare giornalmente l’igiene personale e a partire dal secondo giorno, deve essere condotto quotidianamente all’aperto, isolato, durante un’ora.
4 Di regola all’arrestato non è consentito di ricevere visite. Egli può ricevere e inviare corrispondenza.
5 Prima dell’inizio dell’esecuzione della pena si tolgono all’arrestato, contro ricevuta, tutti gli oggetti non indispensabili. Devono essergli messi a disposizione un giornale al giorno, materiale per scrivere, testi religiosi e prescrizioni militari di servizio. Il comandante superiore diretto, rispettivamente l’autorità civile di esecuzione, può autorizzare altre letture.
Art. 191
Esecuzione degli arresti durante il servizio
1 Durante il servizio, gli arresti devono essere di regola eseguiti immediatamente e senza interruzioni, non appena la decisione che infligge la pena disciplinare è passata in giudicato.
2 In casi particolarmente rigorosi o quando lo giudica necessario per motivi di servizio, il comandante superiore diretto può in via eccezionale interrompere o differire l’esecuzione degli arresti. Non è lecito rimandare l’esecuzione degli arresti a un congedo o a dopo il servizio.
3 Il comandante superiore diretto provvede all’assistenza medica dell’arrestato. Designa un ufficiale o un sottufficiale responsabile dell’esecuzione della pena.
4 Se possibile, i quadri scontano la pena in locali separati da quelli per gli arresti della truppa.
5 Se gli arresti non possono essere interamente eseguiti prima della fine del servizio, l’autorità militare del Cantone di domicilio ne fa eseguire la parte residua conformemente all’articolo 192.
Art. 192
Esecuzione degli arresti fuori del servizio
1 Il Cantone di domicilio esegue gli arresti da scontare fuori del servizio.
2 Gli arresti possono essere scontati nella forma della semiprigionia. In questo caso l’arrestato continua il suo lavoro o la sua formazione e trascorre il tempo di riposo e il tempo libero nel luogo d’esecuzione degli arresti.
3 L’esecuzione degli arresti in stabilimenti penitenziari o per il carcere preventivo è ammissibile soltanto se è garantita una netta separazione tra l’esecuzione degli arresti e l’esecuzione delle altre pene.
Art. 193
Confisca
Le disposizioni concernenti la confisca si applicano per analogia.
Art. 194
Esclusione di altre pene
1 Non è lecito infliggere altre pene disciplinari che non siano quelle previste nel presente capo né aggravare l’esecuzione delle stesse.
2 Non è ammissibile pronunciare contemporaneamente pene disciplinari di diverso genere.
Capo terzo: Della competenza e delle attribuzioni penali
Art. 195
Competenza in generale
1 La competenza di punire le mancanze di disciplina commesse in servizio spetta al comandante di truppa direttamente preposto per:
- a.
- i membri della sua formazione;
- b.
- i comandanti di truppa direttamente subordinati;
- c.
- i membri di un’altra formazione che provvisoriamente gli sono direttamente subordinati;
- d.
- le altre persone sottoposte al suo comando.
2 Sono considerate commesse in servizio le mancanze di disciplina avvenute dopo l’arrivo sul luogo di raccolta della truppa e prima del licenziamento.
3 Nei confronti dei militari oggetto di una nuova incorporazione o di una mutazione, la competenza disciplinare per le mancanze di disciplina commesse prima della nuova incorporazione o della mutazione spetta al comandante precedente. Se la funzione di comando competente non esiste più o il suo titolare è impedito, il potere disciplinare è devoluto all’istanza immediatamente superiore.
4 In tutti gli altri casi, la competenza disciplinare è devoluta al DDPS e alle autorità militari cantonali competenti.
5 Il Consiglio federale designa i casi nei quali il potere disciplinare può essere delegato.
Art. 196
Conflitti di competenza
Sui conflitti di competenza decide un capo comune. Se ciò non è possibile, il DDPS designa l’autorità competente.
Art. 197
Attribuzioni penali del comandante di unità
Il comandante di unità può infliggere le pene disciplinari seguenti:
- a.
- la riprensione;
- b.
- il divieto d’uscita;
- c.
- la multa disciplinare;
- d.
- gli arresti sino a cinque giorni.
Art. 198
Attribuzioni penali degli organi di comando superiori e delle autorità militari
1 Gli organi di comando superiori del comandante d’unità possono infliggere le pene disciplinari seguenti:
- a.
- la riprensione;
- b.
- il divieto d’uscita;
- c.
- la multa disciplinare;
- d.
- gli arresti.
2 Le autorità militari possono infliggere le pene disciplinari seguenti:
- a.
- la riprensione;
- b.
- la multa disciplinare;
- c.
- gli arresti.
Art. 199
Attribuzioni penali particolari
Il Consiglio federale disciplina le attribuzioni penali:
- a.
- dei capi delle unità amministrative del DDPS;
- b.
- dei comandanti delle formazioni la cui designazione è diversa da quella delle formazioni menzionate negli articoli 197 e 198;
- c.
- nello stato maggiore dell’esercito;
- d.
- nella riserva;
- e.
- nelle scuole reclute, nelle scuole per i quadri e nei corsi di formazione;
- f.
- nelle formazioni d’addestramento, nel servizio di promovimento della pace, nelle formazioni di professionisti, nonché per i militari di professione e per i militari a contratto temporaneo.
Capo quarto: Del procedimento disciplinare
Art. 200
Accertamento dei fatti, diritto di difesa dell’incolpato
1 Devono essere chiarite il più rapidamente possibile la natura e le circostanze della mancanza di disciplina, segnatamente i fatti, il grado della colpa, i moventi, le condizioni personali e la condotta militare dell’incolpato. L’incolpato è sentito e le sue dichiarazioni sono verbalizzate. Dev’essergli dato modo di pronunciarsi per scritto. Fuori del servizio, l’audizione a verbale può essere sostituita con una dichiarazione scritta.
2 All’inizio dell’interrogatorio si espongono all’incolpato i fatti che gli sono contestati. Se lo scopo del procedimento non ne risulta compromesso, all’incolpato è concesso di essere presente all’audizione delle persone chiamate a dare informazioni come pure alle ispezioni oculari.
3 Tutte le circostanze a carico e a discarico devono essere indagate con ugual diligenza. Coercizioni, minacce, promesse, indicazioni inveritiere e domande capziose sono vietate.
4 L’incolpato non può farsi rappresentare. Un consulente è ammesso se non ne risulta ritardato il procedimento.
5 Se l’incolpato rifiuta di rispondere, si procede nondimeno nell’istruzione.
6 Prima di pronunciare la decisione disciplinare, si deve dare all’incolpato la possibilità di esaminare gli atti e di esprimersi in merito.
7 Se la facoltà di punire spetta al comandante, quest’ultimo può ricorrere, nell’ambito dell’accertamento dei fatti, all’assistenza di un militare idoneo. Il comandante però non è autorizzato a delegare l’audizione conclusiva dell’incolpato, la commisurazione della pena e la notificazione della decisione disciplinare.
Art. 201
Annuncio della mancanza di disciplina, proposta di pena
1 I quadri annunciano senza indugio ai loro superiori le mancanze di disciplina costatate nella propria formazione.
2 Superiori e organi di polizia e di controllo militari che costatano mancanze di disciplina le annunciano per scritto al comandante dell’incolpato.
3 Il comandante dell’incolpato informa chi ha annunciato la mancanza su come il caso è stato risolto.
4 Se la facoltà di punire è insufficiente, il superiore o l’autorità militare trasmette gli atti per la via di servizio all’autorità competente, con la proposta di pena. L’autorità competente sente personalmente l’incolpato se lo ritiene necessario o se questi lo richiede; se del caso, ordina ulteriori indagini. L’autorità competente può conformarsi alla proposta ovvero, consultato il proponente, pronunciare un’altra pena nell’ambito delle sue attribuzioni o prescindere dalla punizione.
Art. 202
Fermo e arresto provvisorio
1 Chiunque è sorpreso mentre commette una mancanza di disciplina può essere fermato da ogni capo, da ogni superiore e da ogni organo militare di polizia o di controllo per l’accertamento dell’identità e dei fatti.
2 Sono fatti salvi il fermo e l’arresto provvisorio a tenore degli artico-li 54–55a della procedura penale militare del 23 marzo 1979319 (PPM).
319 RS 322.1
Art. 203
Notificazione e contenuto della decisione disciplinare
1 Durante il servizio, la decisione disciplinare è notificata oralmente all’incolpato e confermata simultaneamente per scritto.
2 Fuori del servizio, la notificazione avviene per scritto.
3 Il comandante informa l’incolpato se dopo l’apertura di un procedimento disciplinare si rinuncia a una punizione.
4 La decisione disciplinare contiene in forma concisa:
- a.
- i dati personali dell’incolpato;
- b.
- la descrizione dei fatti;
- c.
- la denominazione giuridica dell’infrazione;
- d.
- la valutazione dei motivi che l’incolpato ha fatto valere a sua discolpa;
- e.
- le considerazioni sulle circostanze essenziali per la misura della pena;
- f.
- la pena pronunciata;
- g.
- la menzione della confisca;
- h.
- il diritto di reclamo (forma, termine e autorità di reclamo);
- i.
- la data e l’ora della notificazione.
5 Il procedimento disciplinare è gratuito.
Art. 204
Indipendenza
1 L’autorità incaricata della punizione decide in maniera indipendente.
2 Nessuna autorità può fissare in anticipo le pene applicabili a determinati generi di mancanze di disciplina.
3 Ogni comandante superiore è autorizzato a ordinare ai suoi comandanti subordinati l’esecuzione di un procedimento disciplinare; non è però autorizzato a ordinare la punizione dell’incolpato.
Art. 205
Comunicazione della decisione disciplinare e registro delle punizioni
1 Di regola il comandante informa la truppa sulla chiusura di un procedimento disciplinare nella sua formazione. Non gli è consentito di fare chiamare i colpevoli davanti alla truppa.
2 Ogni comandante tiene un registro delle punizioni per tutte le persone sottoposte direttamente al suo potere disciplinare. Il registro è controllato regolarmente dal suo superiore.
3 Trascorsi cinque anni, le pene devono in ogni caso essere cancellate dal registro delle punizioni e i pertinenti documenti devono essere distrutti.
4 Ognuno ha il diritto di esaminare le iscrizioni che lo concernono contenute nel registro delle punizioni.
5 Le iscrizioni contenute nel registro delle punizioni possono essere comunicate unicamente:
- a.
- ai superiori militari della persona punita;
- b.
- su richiesta scritta e motivata, alle autorità militari e agli organi della giustizia penale militare o civile.
6 Le punizioni disciplinari relative al servizio prestato al di fuori della formazione d’incorporazione devono essere comunicate senza indugio al comandante di tale unità. In caso di cambiamento della formazione d’incorporazione, un estratto del registro delle punizioni deve essere trasmesso al nuovo comandante.
7 Le pene disciplinari inflitte a ufficiali devono essere comunicate all’organo di comando direttamente superiore del comandante che le ha inflitte.
Capo quinto: Dei rimedi giuridici 320320 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
320 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
Art. 206
1. Reclamo in materia disciplinare.
Autorità di reclamo
1 La persona punita può interporre reclamo contro:
- a.
- l’inflizione di una pena disciplinare;
- b.
- la decisione di commutazione di una multa disciplinare in arresti;
- c.
- l’arresto provvisorio.
2 Il reclamo è diretto:
- a.
- nel caso di una pena inflitta dal capo, al capo immediatamente superiore;
- b.
- nel caso di una pena inflitta dall’autorità cui è stato delegato il potere punitivo dal capo del DDPS, al capo immediatamente superiore;
- c.
- nel caso di una pena inflitta dal capo dell’esercito o dall’uditore in capo, al capo del DDPS;
- d.
- nel caso di una pena inflitta da un’autorità militare cantonale, all’autorità cantonale superiore.
3 Contro le decisioni disciplinari del capo del DDPS è ammesso il ricorso disciplinare al Tribunale militare di cassazione conformemente all’articolo 209.
Art. 207
Forma, termine ed effetto sospensivo
1 Il reclamo in materia disciplinare dev’essere presentato per scritto.
2 Durante il servizio il termine di reclamo è di 24 ore. Il termine è di cinque giorni se la decisione disciplinare è notificata alla persona punita fuori del servizio oppure meno di 24 ore prima del suo licenziamento dal servizio.
3 Il reclamo in materia disciplinare ha effetto sospensivo. Se è stato presentato contro l’inflizione di un arresto provvisorio o di un divieto d’uscita, ha effetto sospensivo soltanto se l’autorità di reclamo lo ordina.
Art. 208
Procedura, decisione e notificazione della decisione
1 L’autorità di reclamo procede, se del caso, a ulteriori indagini. Deve sentire o far sentire chi ha pronunciato la pena nonché chi ha presentato il reclamo. Le persone che hanno partecipato all’accertamento dei fatti conformemente all’articolo 200 capoverso 7 non possono partecipare alla procedura del reclamo disciplinare. Fuori del servizio, l’audizione a verbale può essere sostituita con una dichiarazione scritta.
2 L’incolpato non può farsi rappresentare. Un consulente è ammesso se non ne risulta ritardata la procedura.
3 La decisione sul reclamo non può aggravare la pena pronunciata. È possibile infliggere:
- a.
- un divieto d’uscita, una riprensione oppure una multa disciplinare invece di arresti;
- b.
- un divieto d’uscita o una riprensione invece di una multa;
- c.
- una riprensione invece di un divieto d’uscita.
4 La decisione in merito a un reclamo presentato durante il servizio è notificata di regola entro tre giorni per scritto agli interessati, con l’indicazione dei motivi. Devono essere indicati il termine e l’autorità di ricorso.
5 La procedura di reclamo è gratuita.
Art. 209
2. Ricorso disciplinare al tribunale.
Autorità di ricorso
1 La decisione sul reclamo, se infligge arresti o una multa il cui importo è pari o superiore a 300 franchi, può essere impugnata dalla persona punita mediante ricorso disciplinare alla sezione del tribunale militare d’appello competente.
2 Per i ricorsi disciplinari contro le decisioni su reclamo prese dal capo del DDPS è competente il Tribunale militare di cassazione.
Art. 209a
Forma, termine ed effetto sospensivo
1 Il ricorso disciplinare dev’essere presentato per scritto.
2 Durante il servizio, il termine di ricorso è di tre giorni. Il termine è di dieci giorni se la decisione oggetto del ricorso viene notificata fuori del servizio oppure meno di tre giorni prima del licenziamento dal servizio.
3 Il ricorso disciplinare ha effetto sospensivo.
Art. 210
Procedura e decisione
1 Alla procedura dinanzi alla sezione del tribunale militare d’appello e dinanzi al Tribunale militare di cassazione si applicano per analogia le disposizioni della PPM321 sulla pubblicità e sulla polizia delle sedute (art. 48–50), sugli atti preparatori per il dibattimento, sul dibattimento e sulla sentenza (art. 124–154). Gli articoli 127, 131, 148 capoverso 3, 149 capoverso 1 e 150 PPM322 non sono applicabili. Le conseguenze della contumacia sono rette per analogia dall’articolo 179 PPM.
2 Il ricorrente può avvalersi di un consulente. L’obbligo di comparire è retto dall’articolo 130 capoverso 3 PPM.
3 La decisione disciplinare e la decisione sul reclamo sostituiscono l’atto di accusa.
4 L’uditore non partecipa alla procedura. L’autorità incaricata della punizione e l’autorità di reclamo possono essere sentite verbalmente o per scritto.
5 La sezione del tribunale militare d’appello decide essa stessa nel merito. Se i vizi di procedura non possono essere sanati, essa rinvia la causa all’autorità precedente per una nuova decisione. Su richiesta del ricorrente, si può prescindere dal rinvio.
6 La pena pronunciata non può essere aggravata. L’articolo 208 capoverso 3 è applicabile per analogia.
7 La decisione è definitiva.
321 RS 322.1
322 Nuova espr. giusta il n. I della la LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 211
3. Disposizioni comuni.
Termini, restituzione
1 I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati.
2 Quando il termine per la presentazione del reclamo in materia disciplinare e del ricorso disciplinare al tribunale è di più giorni, non si computa il giorno della decorrenza (primo giorno).
3 Se l’ultimo giorno utile è un sabato o una domenica o un giorno festivo riconosciuto, il termine scade il giorno feriale seguente.
4 Il termine è rispettato solo se, entro l’ultimo giorno, il reclamo o il ricorso è stato consegnato al comandante superiore diretto della persona punita o gli è stato indirizzato per il tramite della Posta Svizzera.
5 La restituzione di un termine è ammessa qualora il reclamante o il ricorrente sia stato impedito, senza sua colpa, d’agire entro il termine stabilito. La domanda motivata di restituzione dev’essere presentata per scritto all’autorità di reclamo o di ricorso, durante il servizio entro 24 ore e fuori del servizio entro cinque giorni dalla cessazione dell’impedimento, con indicazione dei mezzi di prova. Simultaneamente dev’essere presentato il reclamo o il ricorso omesso.
6 Sulla domanda di restituzione di un termine decide l’autorità di reclamo o di ricorso.
Art. 212
Rinuncia all’impugnazione
La persona punita può validamente rinunciare, mediante dichiarazione scritta, a reclamare o ricorrere. La rinuncia non può essere revocata.
Art. 213
Tutela del diritto di reclamo e di ricorso
Il reclamante o il ricorrente non può essere punito per il fatto d’aver reclamato o ricorso.
Capo sesto: Disposizioni esecutive
Art. 214
Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
Libro terzo: Entrata in vigore ed applicazione del Codice
Capo primo: Relazione fra il presente Codice e la legislazione anteriore323323Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
323Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
Art. 215
Esecuzione di sentenze anteriori
1 Le sentenze pronunciate in applicazione del diritto anteriore sono eseguite secondo tale diritto. Sono salve le eccezioni previste dai capoversi 2 e 3.
2 Se il nuovo diritto non commina una pena per il fatto per il quale è stata pronunciata la condanna secondo il diritto anteriore, la pena o misura inflitta non è più eseguita.
3 Le disposizioni del Codice penale svizzero324 concernenti l’esecuzione di pene e misure nonché i diritti e doveri del detenuto sono applicabili anche a chi è stato condannato prima della loro entrata in vigore.
324 RS 311.0
Art. 216
Prescrizione
1 Salvo disposizione contraria del presente Codice, le disposizioni del nuovo diritto concernenti la prescrizione dell’azione penale e della pena sono applicabili anche se il fatto è stato commesso o l’autore condannato prima della loro entrata in vigore, se più favorevoli all’autore.
2 Il periodo di tempo decorso prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto è computato.
Art. 217
Abrogato
Capo secondo: Giurisdizione 325325Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
325Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
Art. 218326
Giurisdizione militare
1 Fatti salvi gli articoli 9 e 9a, ogni persona sottoposta al diritto penale militare soggiace alla giurisdizione dei tribunali militari.327
2 Questa norma vale anche se il reato è stato commesso all’estero.
3 Le persone sottoposte al diritto penale militare soggiacciono, inoltre, alla giurisdizione dei tribunali militari, se esse, in un esercizio militare, in un’attività di servizio della truppa o in connessione con un reato previsto dal presente Codice, violano la legislazione federale sulla circolazione stradale. Valgono le disposizioni penali del diritto ordinario. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
4 Soggiace alla giurisdizione militare anche chi, durante il servizio, consuma o possiede intenzionalmente e senza esserne autorizzato esigue quantità di stupefacenti a tenore dell’articolo 1 della LStup328 o, per assicurare il proprio consumo, commette un’infrazione di cui all’articolo 19 della medesima legge. L’autore è punito in via disciplinare.329
326Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228; FF 1967 I 421).
327Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
328RS 812.121. Ora: dell’art. 2 della LStup.
329Introdotto dal n. II della LF del 21 giu. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2512; FF 1985 II 901).
Art. 219330
Giurisdizione ordinaria
1 Fatto salvo l’articolo 218 capoversi 3 e 4, le persone sottoposte al diritto penale militare rimangono soggette alla giurisdizione ordinaria per i reati che non sono previsti dal presente Codice.331
2 Se il reato è in connessione con la posizione militare dell’incolpato, il procedimento può aver luogo soltanto coll’autorizzazione del DDPS332. Eletto il comandante in capo dell’esercito, egli è competente per l’autorizzazione, qualora l’incolpato sia subordinato al comando dell’esercito.
330Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228; FF 1967 I 421).
331Nuovo testo giusta il n. II della LF del 21 giu. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2512; FF 1985 II 901).
332 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.
Art. 220333
Giurisdizione in caso di partecipazione di civili
1 Se ad un reato puramente militare (art. 61–85), ad un reato contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese (art. 86–107) hanno, insieme a persone sottoposte al diritto penale militare, partecipato anche altre persone, la giurisdizione militare è competente per tutti i compartecipi.
2 Se ad un reato comune (art. 115–179) hanno, insieme a persone sottoposte al diritto penale militare, partecipato altre persone, queste rimangono soggette alla giurisdizione ordinaria.
3 Nei casi di cui al capoverso 2, il Consiglio federale può deferire al tribunale penale ordinario anche le persone soggette alla giurisdizione militare. Il giudice civile applica a queste persone il diritto penale militare.
333 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 20083293).
Art. 221
Giurisdizione in caso di concorso di reati o di disposizioni penali
Se alcuno è accusato di più reati spettanti gli uni alla giurisdizione militare e gli altri a quella ordinaria, il Consiglio federale può deferirli tutti al giudizio o del tribunale militare o del tribunale ordinario.
Art. 221a334
Giurisdizione in caso di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra
1 Se a un genocidio, a un crimine contro l’umanità (capo sesto della parte seconda e art. 114a) o a un crimine di guerra (capo sestobis della parte seconda e art. 114a) hanno partecipato più persone, sottoposte in parte alla giurisdizione ordinaria e in parte a quella militare, il Consiglio federale può, su richiesta dell’uditore in capo o del procuratore generale della Confederazione, sottoporre tutte le persone alla giurisdizione ordinaria o a quella militare. In questo caso ogni persona è soggetta alla stessa giurisdizione.
2 Il capoverso 1 è applicabile anche se è già pendente un processo penale ordinario o militare e i fatti in questione sono correlati.
3 Se una persona è accusata di più reati spettanti gli uni alla giurisdizione militare e gli altri a quella ordinaria, e se uno dei reati è il genocidio o un crimine contro l’umanità (capo sesto della parte seconda e art. 114a) o un crimine di guerra (capo sestobis della parte seconda e art. 114a), il giudizio va esclusivamente deferito:
- a.
- al tribunale militare, se l’accusato è sottoposto alla giurisdizione militare;
- b.
- al tribunale ordinario, se l’accusato non è sottoposto alla giurisdizione militare.
334 Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 20083293).
Art. 222
Processo penale ordinario contro un militare in servizio
1 Durante il servizio militare non può essere promosso o proseguito un processo penale ordinario contro un militare che presta il servizio se non coll’autorizzazione del DDPS.
2 Nominato che sia un comandante in capo dell’esercito, l’autorizzazione a promuovere o a proseguire il processo è data da esso, se l’incolpato è sottoposto al suo comando.
3 Se il processo è stato promosso prima dell’entrata in servizio e se l’autorizzazione a proseguirlo è negata, esso resta in sospeso fino a quando l’imputato sia licenziato dal servizio.
Art. 223
Conflitti di competenza
1 I conflitti di competenza fra la giurisdizione militare e la giurisdizione ordinaria sono decisi in modo definitivo dal Tribunale penale federale.335
2 Il Tribunale penale federale annulla le sentenze e i processi che costituiscono un’usurpazione della competenza militare verso quella ordinaria e viceversa. Esso ordina le misure precauzionali necessarie.336
3 La pena scontata in forza della sentenza annullata è computata nella pena da subirsi in forza dell’altra sentenza.
335 Nuovo testo giusta l’all. n. 11 della LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2003 21332131; FF 2001 3764).
336 Nuovo testo giusta l’all. n. 11 della LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2003 21332131; FF 2001 3764).
Capo terzo: Procedura 337337 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
337 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
Art. 224338
338Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, con effetto dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).
Capo quarto: Esecuzione della sentenza 339339 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
339 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
Art. 225340
340Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, con effetto dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).
Capo quinto: Casellario giudiziale 341341 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
341 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
Art. 226342
Casellario giudiziale
1 L’obbligo di prestare lavori di pubblica utilità secondo l’articolo 81 capoversi 3 o 4 nonché le pene disciplinari non sono iscritti nel casellario giudiziale.
2 Per il resto, si applicano gli articoli 365–371 del CP343.
342Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).
343 RS 311.0
Art. 227344
344Abrogato dal n. I della LF del 13 giu. 1941, con effetto dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
Capo sesto: Procedura di riabilitazione345345 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
345 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
Capo settimo: Grazia e amnistia 347348347 Introdotto dal n. II della LF del 13 giu. 1941, con effetto dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
348Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
347 Introdotto dal n. II della LF del 13 giu. 1941, con effetto dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
348Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
Art. 232a349
Art. 228a232
1. Grazia
Ammissibilità
La grazia può essere accordata per tutte le pene pronunciate mediante sentenza passata in giudicato, salvo per le pene disciplinari.
349 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
Art. 232b350
Competenza
Per le sentenze pronunciate in applicazione del Codice penale militare, il diritto di grazia spetta:
- a.
- al Consiglio federale nelle cause giudicate da un tribunale militare; se è stato nominato il generale, a quest’ultimo;
- b.351 all’Assemblea federale nelle cause giudicate dal Tribunale penale federale;
- c.
- all’autorità competente del Cantone, nelle cause giudicate dalle autorità cantonali.
350Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).
351Nuovo testo giusta l’all. n. 11 della LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2003 21332131; FF 2001 3764).
Art. 232c
Domanda di grazia
1 La domanda di grazia può essere presentata dal condannato, dal suo rappresentante legale e, col consenso del condannato, dal difensore, dal coniuge o dal partner registrato.352
2 Per crimini o delitti politici e per reati connessi con un crimine o un delitto politico, il Consiglio federale o il Governo cantonale può promuovere d’ufficio la procedura per la grazia.
3 L’autorità che pronuncia sulla grazia può decidere che una domanda respinta non deve essere ripresentata prima che sia trascorso un termine determinato.
4 …353
352 Nuovo testo giusta l’all. n. 22 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
353Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1992, con effetto dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).
Art. 232d
Effetti
1 Per effetto della grazia tutte le pene pronunciate con sentenza definitiva possono essere condonate totalmente o parzialmente oppure commutate in pene meno gravi.
2 Il decreto di grazia ne determina i limiti.
3 La grazia lascia intatti gli effetti civili della condanna penale e l’obbligo di pagare le spese.
Art. 232e354
2. Amnistia
1 Nelle cause penali in cui si applica il presente Codice, l’Assemblea federale può concedere un’amnistia.
2 Con l’amnistia si esclude il perseguimento penale di determinati fatti o categorie di autori e si dispone il condono delle relative pene.
354 Introdotto dal n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
Capo ottavo: Disposizioni completive e finali 355355 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
355 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
Art. 233356
356 Abrogato dal n. III della LF del 21 mar. 2003, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
Art. 234357
Rimandi a disposizioni modificate o abrogate
I rimandi a disposizioni modificate o abrogate dal presente Codice, contenuti in altri atti normativi della Confederazione, s’interpretano come rimandi alle corrispondenti disposizioni del nuovo diritto.
357Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
Art. 235
Riserva didisposizioni di legge in vigore
Sono riservate:
- 1.
- le disposizioni penali dell’ordinanza del 7 dicembre 1925358 sui controlli militari, le disposizioni penali della legge federale del 28 giugno 1878359 sulla tassa d’esenzione del servizio militare e le altre disposizioni concernenti le contravvenzioni di polizia militare;
- 2.360 le disposizioni disciplinari applicabili ai membri del Corpo delle guardie di confine.
358[RU 41 769, 51189. CS 5 385 art. 92 cpv. 1]. Ora: le disp. penali dell’O del 10 dic. 2004 sui controlli militari (RS 511.22).
359[CS 5 151. RU 1959 2125art. 48 cpv. 2 lett. a]. Ora: le disp. penali della LF del 12 giu. 1959 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (RS 661).
360 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell’ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6968).
Art. 236
Ordinamento del personale sottoposto al diritto penale militare
1 In caso di servizio attivo, nulla è innovato nell’ordinamento del rapporto d’impiego dei funzionari, impiegati e operai sottoposti al diritto penale militare, salvo che il Consiglio federale non risolva altrimenti.
2 Ai funzionari, impiegati e operai sottoposti al diritto penale militare si applicano per analogia le disposizioni dei capi primo a quarto della parte seconda del libro primo del presente Codice.
Art. 236a361
361Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 15 lug. 1991 (RU 1991 1352; FF 1987 II 1100). Abrogato dal n. III della LF del 21 mar. 2003, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
Art. 237
Entrata in vigore del Codice
Il presente Codice entra in vigore il 1° gennaio 1928.
Disposizione finale della modifica del 23 marzo 1979 362
Disposizioni finali della modifica del 21 marzo 2003 364364 RU 2006 33893424; FF 1999 1669
364 RU 2006 33893424; FF 1999 1669
Disposizione transitoria della modifica del 19 giugno 2015 370370 RU 2016 1249; FF 2012 4181
370 RU 2016 1249; FF 2012 4181