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Art. 130 Partecipazione
1 I giudici, i segretari, l’uditore, l’accusato e il difensore devono assistere all’intero dibattimento. 2 Il presidente del tribunale militare può ordinare che l’accusato si assenti dal dibattimento, in particolare se si comporta in modo sconveniente o vi sia da temere che la conoscenza di una perizia medica gli possa essere di pregiudizio. 3 A richiesta, il presidente può eccezionalmente dispensare l’accusato dall’obbligo di comparire o permettergli di assentarsi dal dibattimento. 4 La procedura ordinaria può essere continuata anche quando l’accusato si assenta dal dibattimento senza il permesso del presidente.
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Art. 131 Mancata comparizione dell’accusato
1 Se l’accusato, debitamente citato, non si presenta né adduce sufficiente giustificazione, può essere ordinata la comparizione forzata. 2 Se l’accusato non può essere tradotto dinanzi al tribunale o se si rinuncia alla comparizione forzata, si dà luogo alla procedura contumaciale.
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Art. 132 Mancata comparizione di testimoni
1 Se un testimone, debitamente citato, non si presenta né adduce sufficiente giustificazione, può essere ordinata la comparizione forzata. Ove questa non sia possibile, il tribunale, se ritiene necessaria la comparizione, aggiorna l’udienza a spese del testimone non comparso. 2 L’articolo 81 è applicabile.
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Art. 133 Assenza del difensore o di un perito
Se l’udienza dev’essere rinviata per causa dell’assenza, non giustificata, del difensore o di un perito, il tribunale può addossar loro le spese causate da questo rinvio.
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Art. 133a Partecipazione dell’accusatore privato e di terzi 181
1 Il presidente del tribunale militare può autorizzare l’accusatore privato, a sua richiesta, a non comparire personalmente se la sua presenza non è necessaria. 2 Il terzo colpito da una proposta di confisca è libero dal comparire personalmente. 3 Se non compare personalmente, l’accusatore privato o il terzo colpito da una proposta di confisca può farsi rappresentare o presentare proprie richieste scritte.
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Art. 134 Apertura del dibattimento
1 Il presidente del tribunale militare apre il dibattimento. 2 Egli comunica la composizione del tribunale e accerta la presenza delle parti.
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Art. 135 Accertamento dell’identità; lettura dell’atto di accusa
1 Il presidente del tribunale militare accerta l’identità dell’accusato. 2 È data lettura dell’atto di accusa sempreché le parti non vi rinuncino.
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Art. 136 Liquidazione d’opposizioni; incompetenza del tribunale
1 In seguito, il tribunale pronuncia sulle opposizioni contro la sua composizione o contro la competenza per materia, sulle domande di completamento dei mezzi di prova, nonché sulle eccezioni di prescrizione e sulle questioni pregiudiziali concernenti la possibilità o l’ammissibilità del dibattimento. 2 Il tribunale pronuncia d’ufficio la sua incompetenza quando il caso non soggiace alla giurisdizione militare. Le decisioni prese dal Tribunale penale federale in virtù dell’articolo 223 CPM182 vincolano il tribunale e le parti.183
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Art. 137 Interrogatorio dell’accusato
1 Il presidente del tribunale militare interroga l’accusato sulle sue condizioni personali e militari nonché sul fatto contestatogli nell’atto di accusa. A richiesta di un giudice, dell’uditore o del difensore, pone ulteriori domande per chiarire le circostanze della causa. 2 Se l’accusato ammette il fatto e la sua confessione è fededegna, il tribunale, con il consenso delle parti, può abbreviare la procedura probatoria.
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Art. 138 Produzione di elementi probatori; esame dei testimoni
1 Il presidente del tribunale militare produce al tribunale gli elementi probatori e esamina i testimoni nell’ordine da lui stabilito. Prima di esaminarli, li avverte dell’obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali della falsa testimonianza. 2 Dopo l’esame di ciascun testimone, i giudici e le parti hanno il diritto di porre altre domande per chiarire le circostanze della causa. 3 I testimoni le cui deposizioni siano contradditorie possono essere messi a confronto.
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Art. 139 Contraddizioni; lacune mnemoniche
1 Per costatare o togliere le contraddizioni fra le diverse deposizioni si possono ripetere interrogatori o dare completa o parziale lettura dei processi verbali dell’istruzione. 2 Se un testimone non ricorda più o non ricorda esattamente una circostanza a proposito della quale ha già precedentemente deposto, si può dare completa o parziale lettura dei pertinenti processi verbali.
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Art. 140 Audizione di periti
Di regola, i periti sono interrogati dopo i testimoni.
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Art. 141 Lettura di documenti probatori
1 È data lettura dei documenti probatori essenziali. 2 L’audizione di testimoni, periti e coaccusati può essere surrogata dalla lettura dei processi verbali delle loro precedenti deposizioni se: - a.
- la persona che dev’essere udita è nel frattempo deceduta;
- b.
- la citazione era impossibile per ignota dimora;
- c.
- l’audizione nel corso del dibattimento non è possibile per altri motivi;
- d.
- si tratta di deposizioni che non sono di decisiva importanza per la pronuncia della sentenza.
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Art. 142 Nuove proposte di prova
1 Le parti possono presentare nuove proposte di prova fino all’esaurimento della procedura probatoria. 2 Il tribunale vigila tuttavia affinché il dibattimento non sia prolungato senza necessità.
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Art. 143 Interruzione o aggiornamento del dibattimento
1 Il tribunale può, d’ufficio o a domanda di una parte, interrompere o aggiornare il dibattimento per nuove assunzioni di prove, per la sostituzione o il completamento dell’atto di accusa o per altri gravi motivi, nonché per la connessa preparazione delle arringhe delle parti. 2 In caso di interruzione di una certa durata, il dibattimento dev’essere ripetuto, salvo rinuncia esplicita delle parti.
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Art. 144 Arringhe 184
1 Chiusa la procedura probatoria, le parti espongono e motivano le loro proposte. Si procede alle arringhe nell’ordine seguente: - a.
- uditore;
- b.
- accusatore privato;
- c.
- terzi colpiti da una proposta di confisca (art. 51–53 CPM185);
- d.
- difensore dell’accusato.
2 Le parti hanno diritto a una seconda arringa. 3 Concluse le arringhe, l’accusato ha diritto all’ultima parola..
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Art. 145 Sentenza
1 La sentenza pronuncia l’assoluzione o la condanna. 2 Se, per ragioni di procedura, l’accusato non può essere giudicato, il procedimento è sospeso.
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Art. 146 Pronuncia della sentenza
1 Il tribunale valuta liberamente le prove, secondo la convinzione ch’esso si è fatta durante il dibattimento. 2 La sentenza è pronunciata a semplice maggioranza di voti. Ciò vale anche per le decisioni incidentali. 3 ...186
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Art. 147 Oggetto della sentenza
La sentenza ha per oggetto il fatto indicato nell’atto di accusa. Nell’apprezzamento di questo fatto, il tribunale può tener conto soltanto delle risultanze del dibattimento.
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Art. 148 Mutamento della qualificazione giuridica
1 Il tribunale non è tenuto, quanto alla valutazione giuridica del fatto, a conformarsi all’opinione su cui si fonda l’accusa. 2 Una condanna in virtù di disposizioni penali non citate nell’atto di accusa è unicamente possibile qualora l’accusato sia stato previamente avvertito del mutamento della qualificazione giuridica e gli sia stata data la possibilità di difendersi. 3 Si procederà nello stesso modo quando nel corso del dibattimento si alleghino circostanze tali da aumentare la pena.
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Art. 149 Caso poco grave
1 Il tribunale assolve l’accusato e gli infligge una pena disciplinare se riconosce la poca gravità del reato giusta il CPM187 o considera il fatto una semplice mancanza di disciplina.188 Il tribunale può addossare alla persona punita disciplinarmente parte delle spese dell’istruzione e del dibattimento.189 2 Il tribunale può pronunciare tutte le pene disciplinari. Per i membri del Corpo delle guardie di confine è fatto salvo l’articolo 183 capoverso 2 CPM; se del caso l’affare è trasmesso all’organo competente ai fini dell’apertura di un procedimento disciplinare.190 3 Nessuna pena disciplinare può più essere inflitta per il medesimo fatto per cui il tribunale ha condannato, punito disciplinarmente o assolto l’accusato. 187 RS 321.0 188 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545). 189 Per. introdotto dal n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6989). 190 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6989).
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Art. 150 Carcerazione di sicurezza
Il tribunale può far incarcerare il condannato o l’accusato assolto per irresponsabilità al fine di assicurare l’esecuzione di una pena detentiva191 o di una misura. 191 Nuova espr. giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).
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Art. 151 Spese e indennità
1 Le spese dell’istruzione e del dibattimento sono addossate al condannato. Per motivi speciali il tribunale può condonarle in tutto od in parte. 2 Il tribunale decide se e in qual misura più condannati rispondono solidalmente. 3 Le spese possono, in tutto od in parte, essere addossate all’accusato assolto che abbia provocato o intralciato il procedimento con il proprio atteggiamento riprovevole. 4 Le indennità ai giudici, ai membri della giustizia militare, agli interpreti e ai traduttori sono a carico della Confederazione.192 5 Il tribunale pronuncia sulle domande d’indennità secondo le norme dell’articolo 117 capoverso 3. 6 Conformemente all’articolo 165a le spese procedurali possono essere addossate all’accusatore privato.193
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Art. 152 Notificazione verbale della sentenza
1 Il presidente del tribunale militare notifica la sentenza alle parti in seduta pubblica leggendone il dispositivo e comunicandone i considerandi essenziali. 2 Si prescinderà dal comunicare i considerandi che debbono essere tenuti segreti nell’interesse della difesa nazionale o della sicurezza dello Stato. 3 Il presidente informa le parti sui rimedi giuridici.
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Art. 153 Forma e contenuto della sentenza
1 La sentenza dev’essere redatta per scritto. Essa indica il luogo e la data dei dibattimenti, i nomi dei giudici, del segretario, dell’uditore, dell’accusato e del suo difensore, i reati designati nell’accusa, le conclusioni delle parti, nonché: - a.
- in caso di condanna:
- 1.
- la fattispecie,
- 2.
- i fatti in cui sono stati ravvisati gli elementi del reato,
- 3.
- i motivi della misura della pena e delle misure,
- 4.
- le disposizioni legali,
- 5.
- il dispositivo;
- b.
- in caso di assoluzione:
- 1.
- la fattispecie,
- 2.
- la costatazione che il fatto contestato all’accusato non risulta provato o non è punibile,
- 3.
- i motivi di eventuali misure,
- 4.
- il dispositivo;
- c.
- in caso di assoluzione secondo l’articolo 149:
- 1.
- la fattispecie,
- 2.
- i fatti in cui sono stati ravvisati gli elementi della mancanza disciplinare,
- 3.
- i motivi della misura della pena disciplinare,
- 4.
- il dispositivo.
2 La sentenza contiene inoltre la decisione motivata sulle spese e le indennità, se del caso sulla revoca dei provvedimenti coercitivi adottati, sulla confisca di oggetti e di beni e sulla pretesa di diritto civile dell’accusatore privato, nonché l’indicazione dei rimedi giuridici.194 3 La sentenza dev’essere firmata dal presidente del tribunale militare e dal segretario. 4 Gli errori di redazione o di calcolo e le sviste di cancelleria che non influiscono sul dispositivo o sul contenuto essenziale dei considerandi sono rettificati d’ufficio.
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Art. 154 Notificazione di esemplari della sentenza
1 Esemplari della sentenza sono notificati al difensore, per lui e per il condannato o l’assolto, all’accusatore privato195, all’uditore, all’uditore in capo, al Cantone d’esecuzione e ai destinatari designati dal Consiglio federale. 2 Le sentenze contenenti fatti che debbono essere tenuti segreti nell’interesse della difesa nazionale o della sicurezza dello Stato sono notificate soltanto al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e all’uditore in capo. A richiesta, l’uditore e il difensore possono ottenere per consultazione un esemplare della sentenza. A richiesta, il condannato e, nella misura in cui la sentenza riguardi le sue pretese civili oppure possa influenzare il giudizio in merito a quest’ultime, l’accusatore privato saranno autorizzati a prenderne visione.196 3 Alla pubblicazione della sentenza si applica l’articolo 125a. È pubblicato soltanto il dispositivo.197 4 La vittima che non si è costituita accusatore privato può chiedere una copia della sentenza.198 195 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3911; FF 2015 49456285). Di detta mod. é tenuto conto nelle disp. menzionate nella RU. 196Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 4 ott. 1991 concernente l’aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 19922465; FF 1990 II 709). 197 Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069). 198 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3911; FF 2015 49456285).
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