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Art. 70 Condizioni
1 Il giudice istruttore può disporre la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni se: - a.
- sussiste il grave sospetto che sia stato commesso un reato di cui al capoverso 2;
- b.
- la gravità del reato giustifica la sorveglianza; e
- c.
- le operazioni d’inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.
2 La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti del CPM71: articoli 86, 86a, 103 numero 1, 106 capoversi 1 e 2, 108–114a, 115, 116, 121, 130–132, 134 capoverso 3, 135 capoversi 1 e 4, 137a, 137b, 141, 142, 151a–151d, 155, 156, 160 capoversi 1 e 2, 161 numero 1, 162, 164–169, 169a numero 1, 171b, 172 numero 1 e 177.72 3 Se il giudizio di un reato che sottostà alla giurisdizione ordinaria è deferito alla giurisdizione militare, la sorveglianza può inoltre essere disposta per perseguire i reati di cui all’articolo 269 capoverso 2 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 200773 (CPP).
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Art. 70bis Impiego di apparecchi tecnici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni 74
1 Il giudice istruttore può disporre l’impiego di apparecchi tecnici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni allo scopo di ascoltare o registrare conversazioni o di identificare o localizzare una persona o una cosa se: - a.
- le condizioni di cui all’articolo 70 sono soddisfatte;
- b.
- le misure di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 70 già attuate non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti la sorveglianza risulterebbe vana o eccessivamente difficile;
- c.
- al momento dell’impiego si dispone delle autorizzazioni necessarie per l’impiego di questi apparecchi conformemente al diritto delle telecomunicazioni.
2 Il giudice istruttore tiene una statistica di tali sorveglianze. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. 74 Introdotto dall’all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).
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Art. 70ter Impiego di programmi informatici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni 75
1 Il giudice istruttore può disporre l’introduzione di programmi informatici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in un sistema di trattamento dei dati allo scopo di intercettare e trasferire il contenuto delle comunicazioni e i metadati delle telecomunicazioni non criptati se: - a.
- le condizioni di cui all’articolo 70 capoversi 1 e 3 sono soddisfatte;
- b.
- si tratta di perseguire un reato di cui all’articolo 73a capoverso 1 lettera a o, se il giudizio di un reato che sottostà alla giurisdizione ordinaria è deferito alla giurisdizione militare, un reato di cui all’articolo 286 capoverso 2 CPP76;
- c.
- le misure di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 70 già attuate non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti la sorveglianza risulterebbe vana o eccessivamente difficile.
2 L’ordine di sorveglianza del giudice istruttore indica: - a.
- il tipo di dati ricercati; e
- b.
- i locali non accessibili al pubblico cui può essere necessario accedere per introdurre speciali programmi informatici nel corrispondente sistema di trattamento dei dati.
3 I dati non menzionati nel capoverso 1 che sono raccolti mediante i programmi informatici citati devono essere immediatamente distrutti. Le informazioni ottenute grazie a tali dati non possono essere utilizzate. 4 Il giudice istruttore tiene una statistica di tali sorveglianze. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. 75 Introdotto dall’all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283). 76 RS 312.0
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Art. 70quater Requisiti dei programmi informatici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni 77
1 I programmi informatici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni possono essere impiegati soltanto se verbalizzano sistematicamente e in modo non modificabile la sorveglianza. Il verbale è parte integrante degli atti procedurali. 2 Il trasferimento dei dati dal sistema di trattamento dei dati sorvegliato fino al giudice istruttore competente deve essere protetto. 3 Il giudice istruttore si assicura che il codice sorgente del programma informatico speciale possa essere controllato per verificare che quest’ultimo dispone soltanto delle funzioni ammesse dalla legge. 77 Introdotto dall’all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).
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Art. 70a Oggetto della sorveglianza
Possono essere sorvegliati la corrispondenza postale e il traffico delle telecomunicazioni:78 - a.
- dell’imputato;
- b.
- di terzi, se sulla base di determinati fatti si debba presumere che:
- 1.79
- l’imputato ne utilizzi l’indirizzo postale o un servizio di telecomunicazione, oppure
- 2.
- il terzo riceva determinate comunicazioni per l’imputato o trasmetta ad altri comunicazioni di quest’ultimo.
78 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283). 79 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).
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Art. 70b Salvaguardia del segreto professionale 80
1 In caso di sorveglianza di una persona appartenente a una delle categorie professionali di cui all’articolo 75 lettera b, la cernita delle informazioni estranee all’oggetto delle indagini e al motivo per cui tale persona è posta sotto sorveglianza deve essere svolta sotto la direzione del presidente del tribunale militare. La cernita è effettuata in modo che il giudice istruttore non venga a conoscenza di fatti coperti dal segreto professionale. I dati scartati devono essere immediatamente distrutti; non possono essere utilizzati nel procedimento penale. 2 La cernita delle informazioni secondo il capoverso 1 non è necessaria se: - a.
- sussiste un grave sospetto nei confronti della persona vincolata dal segreto professionale; e
- b.
- ragioni particolari lo esigono.
3 Non appena è stabilito che altre persone sorvegliate comunicano con una delle persone menzionate nell’articolo 75 lettera b, deve essere eseguita, conformemente al capoverso 1, una cernita delle informazioni concernenti le comunicazioni con questa persona. Le informazioni in merito alle quali una persona menzionata nell’articolo 75 lettera b potrebbe rifiutarsi di deporre devono essere tolte dagli atti procedurali e devono essere immediatamente distrutte; non possono essere utilizzate nel procedimento penale. 80 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).
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Art. 70c Obbligo d’approvazione e autorizzazione di massima
1 La sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni sottostà all’approvazione del presidente del tribunale militare di cassazione. 2 Se dalle indagini risulta che la persona da sorvegliare cambia in rapida successione il servizio di telecomunicazione, il presidente del tribunale militare di cassazione può autorizzare, a titolo eccezionale, la sorveglianza di tutti i servizi identificati utilizzati da tale persona, senza nuova approvazione per ogni singolo caso (autorizzazione di massima).81 Ogni mese e a sorveglianza conclusa il giudice istruttore presenta un rapporto, per approvazione, al presidente del tribunale militare di cassazione. 3 Se la sorveglianza di un servizio nell’ambito di un’autorizzazione di massima necessita di provvedimenti per la salvaguardia del segreto professionale non previsti dall’autorizzazione medesima, tale sorveglianza deve essere sottoposta per approvazione al presidente del tribunale militare di cassazione.82 81 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283). 82 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).
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Art. 70d Identificazione degli utenti, localizzazione e caratteristiche tecniche della corrispondenza 83
1 Se sussiste il grave sospetto che sia stato commesso un crimine o un delitto e se le condizioni di cui all’articolo 70 capoverso 1 lettere b e c sono soddisfatte, il giudice istruttore può esigere che gli siano forniti i metadati delle telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 8 lettera b della legge federale del 18 marzo 201684 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) e i metadati postali ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1 lettera b LSCPT relativi alla persona sorvegliata. 2 L’ordine di fornire tali informazioni sottostà all’approvazione del presidente del tribunale militare di cassazione. 3 L’ordine di fornire le informazioni può essere dato con effetto retroattivo fino a sei mesi, indipendentemente dalla durata della sorveglianza. 83 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283). 84 RS 780.1
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Art. 70e Procedura di approvazione
1 Entro 24 ore dal momento in cui ha disposto la sorveglianza od ordinato di raccogliere informazioni, il giudice istruttore presenta al presidente del tribunale militare di cassazione i seguenti documenti: - a.
- l’ordine di sorveglianza;
- b.
- la motivazione e gli atti procedurali rilevanti per l’approvazione.
2 Il presidente del tribunale militare di cassazione decide con succinta motivazione entro cinque giorni dal momento in cui è stata disposta la sorveglianza od ordinata la raccolta d’informazioni. Può accordare l’approvazione a titolo provvisorio o vincolarla a oneri come pure esigere un complemento degli atti o ulteriori chiarimenti. 3 Il presidente del tribunale militare di cassazione comunica senza indugio la decisione al giudice istruttore nonché al servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni di cui all’articolo 3 LSCPT85.86 4 L’approvazione menziona espressamente: - a.
- i provvedimenti da prendere per la salvaguardia di segreti professionali;
- b.
- se è lecito accedere a locali non accessibili al pubblico per introdurre speciali programmi informatici nel corrispondente sistema di trattamento dei dati ai fini della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni.87
5 Il presidente del tribunale militare di cassazione accorda l’approvazione per tre mesi al massimo. L’approvazione può essere prorogata di volta in volta per un periodo di tre mesi al massimo. Se è necessaria una proroga, il giudice istruttore presenta una domanda motivata prima della scadenza della durata autorizzata. 85 RS 780.1 86 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283). 87 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).
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Art. 70f Fine della sorveglianza
1 Il giudice istruttore pone fine senza indugio alla sorveglianza se: - a.
- le condizioni non sono più soddisfatte; o
- b.
- l’approvazione o la proroga è rifiutata.
2 Nel caso di cui al capoverso 1 lettera a il giudice istruttore comunica la fine della sorveglianza al presidente del tribunale militare di cassazione.
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Art. 70g Risultati non utilizzati ottenuti nell’ambito di una sorveglianza approvata
1 Le registrazioni ottenute nell’ambito di una sorveglianza approvata ma non necessarie per il procedimento penale devono essere conservate separatamente dagli atti procedurali e devono essere distrutte immediatamente dopo la chiusura del procedimento. 2 Gli invii postali possono essere messi al sicuro fintanto che sia necessario per il procedimento penale; non appena lo stato della procedura lo consente, devono essere rimessi ai destinatari.
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Art. 70h Utilizzabilità dei risultati provenienti da una sorveglianza non approvata
1 I documenti e i supporti di dati raccolti nell’ambito di una sorveglianza non approvata devono essere distrutti immediatamente. Gli invii postali devono essere immediatamente rimessi ai destinatari. 2 Le informazioni ottenute mediante la sorveglianza non possono essere utilizzate né ai fini delle indagini né a scopi probatori.
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Art. 70i Reperti casuali
1 Se durante la sorveglianza sono scoperti reati diversi da quelli indicati nell’ordine di sorveglianza, le informazioni ottenute possono essere utilizzate contro l’imputato se una sorveglianza avrebbe potuto essere disposta anche per il perseguimento di tali reati. 2 Le informazioni concernenti reati commessi da una persona estranea ai reati menzionati nell’ordine di sorveglianza possono essere utilizzate se le condizioni per la sorveglianza di tale persona sono soddisfatte. 3 Nei casi di cui ai capoversi 1 e 2 il giudice istruttore dispone senza indugio la sorveglianza e avvia la procedura di approvazione. 4 Le registrazioni che non possono essere utilizzate come reperti casuali devono essere conservate separatamente dagli atti procedurali e devono essere distrutte dopo la chiusura del procedimento. 5 Per la ricerca di una persona possono essere utilizzate tutte le informazioni ottenute mediante la sorveglianza.
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Art. 70j Comunicazione
1 Al più tardi alla chiusura della procedura preliminare il giudice istruttore comunica il motivo, il genere e la durata della sorveglianza all’imputato sorvegliato e ai terzi sorvegliati conformemente all’articolo 70a lettera b. 2 Con il consenso del presidente del tribunale militare di cassazione la comunicazione può essere differita o tralasciata se: - a.
- le informazioni non sono utilizzate a scopo probatorio; e
- b.
- il differimento o la non comunicazione sono necessari per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.
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Art. 70k Reclamo 88
Le persone la cui corrispondenza postale o il cui traffico delle telecomunicazioni sono stati sorvegliati oppure che hanno utilizzato l’indirizzo postale o il servizio di telecomunicazione sorvegliato possono, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, interporre reclamo al tribunale militare di cassazione censurando la carente legalità o la non proporzionalità del provvedimento. 88 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).
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