Procedura penale militare
(PPM)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 20 della Costituzione federale1;2visto il messaggio del Consiglio federale del 7 marzo 19773,
decreta:
1 [CS 1 3]. Questa disp. corrisponde ora all’art. 60 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
2 Nuovo testo giusta il n. V 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891; FF 1999 7979).
Titolo primo: Organizzazione giudiziaria
Capitolo 1: Principio
Art. 1 Indipendenza
L’indipendenza della giustizia militare è garantita.
Capitolo 2: Giustizia militare
Art. 2 Incorporazione nella giustizia militare 4
1 Possono essere incorporati come ufficiali della giustizia militare i militari che hanno concluso gli studi in giurisprudenza con l’ottenimento di una licenza o di un diploma di master conferiti da una scuola universitaria svizzera oppure che sono titolari di una patente cantonale di avvocato.5
2 Per compiti che non richiedono conoscenze giuridiche specialistiche, possono essere incorporati nella giustizia militare anche altri militari.6
3 ...7
4 Il Consiglio federale fissa il grado e la funzione degli ufficiali della giustizia militare.
5 Esso assegna alla giustizia militare il numero necessario di ufficiali.
4 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 20145939).
5 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
6 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
7 Abrogato dall’all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
Art. 38
8 Abrogato dall’all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
Art. 4 Funzioni
1 L’incorporazione nella giustizia militare in qualità di ufficiale della giustizia militare è il presupposto per svolgere le funzioni di:9
- a.
- di regola, uditore in capo;
- b.
- sostituto dell’uditore in capo;
- c.
- presidente del tribunale militare di cassazione;
- d.
- presidente di un tribunale militare d’appello o di un tribunale militare10;
- e.
- uditore;
- f.
- giudice istruttore;
- g.
- segretario di un tribunale militare.
2 ...11
3 Un certo numero d’ufficiali della giustizia militare è a disposizione del Consiglio federale o dell’uditore in capo.
9 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
10 Nuova denominazione giusta il n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6989). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
11 Abrogato dall’all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
Capitolo 3: Autorità penali 1212 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
12 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
Sezione 1: Autorità di perseguimento penale1313 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
13 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
Art. 4a Giudice istruttore
1 Il giudice istruttore conduce l’assunzione preliminare delle prove e l’istruzione preparatoria.
2 Conduce l’istruzione senza intromissione dei capi militari dell’imputato o indiziato.
Art. 4b Uditore
L’uditore emana la decisione di desistenza o il decreto d’accusa; eventualmente emette un atto d’accusa e sostiene l’accusa dinanzi al tribunale.
Art. 4c Numero e organizzazione
Il Consiglio federale determina il numero dei giudici istruttori e degli
Sezione 1a:Tribunali militari 1414 Originaria Sez. 1.
14 Originaria Sez. 1.
Art. 5 Competenza per materia
I tribunali militari giudicano in prima istanza i reati soggetti alla giurisdizione militare.
Art. 6 Numero dei tribunali; lingue
1 Il Consiglio federale determina il numero dei tribunali militari e se del caso delle loro sezioni, tenendo conto delle comunità linguistiche.15
2 Esso ne regola la competenza. È riservato l’articolo 31.
3 ...16
15 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
16 Abrogato dall’all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
Art. 7 Nomina dei giudici
1 I presidenti, i giudici e i giudici supplenti sono nominati dal Consiglio federale per un quadriennio.
2 I giudici e i giudici supplenti sono scelti fra i militari o i membri del Corpo delle guardie di confine.17
3 I giudici e giudici supplenti scelti fra i militari conservano inoltre la loro posizione militare.18
17 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).
18 Introdotto dal n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).
Art. 8 Composizione
1 I tribunali militari e le loro sezioni constano di un presidente, con grado di colonnello o di tenente colonnello, nonché di quattro giudici e di un segretario.
2 Due giudici sono scelti fra gli ufficiali e altrettanti fra i sottufficiali o i militari di truppa.19
3 ...20
19 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
20 Abrogato dall’all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
Sezione 2: Tribunali militari d’appello
Art. 9 Competenza per materia
I tribunali militari d’appello pronunciano sugli appelli contro le sentenze e le decisioni dei tribunali militari (art. 172).
Art. 10 Numero dei tribunali; lingue
1 Il Consiglio federale determina il numero dei tribunali militari d’appello e se del caso delle loro sezioni, tenendo conto delle comunità linguistiche.21
2 Esso ne regola la competenza.
21 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
Art. 11 Nomina dei giudici; requisiti
1 Il presidente, i giudici e i giudici supplenti sono nominati dal Consiglio federale per un quadriennio.
2 I giudici e i giudici supplenti sono scelti fra i militari o i membri del Corpo delle guardie di confine. Essi devono di regola aver concluso gli studi in giurisprudenza con l’ottenimento di una licenza o di un diploma di master conferiti da una scuola universitaria svizzera oppure essere titolari di una patente cantonale di avvocato.22
3 I giudici e giudici supplenti scelti fra i militari conservano inoltre la loro posizione militare.23
22 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).
23 Introdotto dal n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).
Art. 12 Composizione
1 I tribunali militari d’appello e le loro sezioni constano di un presidente, con grado di colonnello o di tenente colonnello, nonché di quattro giudici e di un segretario.
2 Due giudici sono scelti fra gli ufficiali e altrettanti fra i sottufficiali o i militari di truppa.24
3 ...25
4 Per i ricorsi disciplinari ai sensi dell’articolo 209 capoverso 1 del Codice penale militare del 13 giugno 192726 (CPM), il tribunale militare d’appello costituisce una sezione composta del presidente, di un ufficiale nonché di un sottufficiale o un militare di truppa.27
24 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
25 Abrogato dall’all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
27 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
Sezione 3: Tribunale militare di cassazione
Art. 13 Competenza per materia
Il tribunale militare di cassazione pronuncia sui ricorsi per cassazione secondo l’articolo 184, nonché sui ricorsi a tenore dell’articolo 195.
Art. 14 Nomina dei giudici; requisiti
1 Il presidente, i giudici e i giudici supplenti sono nominati dall’Assemblea federale per un quadriennio.
2 I giudici e i giudici supplenti sono scelti fra i militari o i membri del Corpo delle guardie di confine. Essi devono aver concluso gli studi in giurisprudenza con l’ottenimento di una licenza o di un diploma di master conferiti da una scuola universitaria svizzera oppure essere titolari di una patente cantonale di avvocato. Gli ufficiali della giustizia militare possono essere parimenti nominati giudici o giudici supplenti.28
3 I giudici e giudici supplenti scelti fra i militari conservano inoltre la loro posizione militare.29
28 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).
29 Introdotto dal n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).
Art. 15 Composizione
1 Il tribunale militare di cassazione consta di un presidente, con grado di colonnello, nonché di quattro giudici e di un segretario.
2 Due giudici sono scelti fra gli ufficiali e altrettanti fra i sottufficiali o i militari di truppa. Fanno inoltre parte del tribunale militare di cassazione quattro giudici supplenti, due scelti fra gli ufficiali e altrettanti fra i sottufficiali o i militari di truppa.30
3 Il presidente designa fra i giudici ordinari un ufficiale come suo sostituto; questi pronuncia in vece del presidente segnatamente:
- a.
- sulle carcerazioni preventive e di sicurezza;
- b.
- sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni;
- c.
- sulla sorveglianza con appositi apparecchi tecnici;
- d.
- sulle inchieste mascherate;
- dbis.31
- sulle analisi del DNA;
- e.
- su misure tese alla protezione dei partecipanti al procedimento.32
30 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
31 Introdotta all’all. 1 n. 3 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023309; FF 2021 44).
32 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 12 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Art. 15a Giuramento e promessa solenne 33
Il presidente, i giudici e i giudici supplenti prestano giuramento o promessa solenne dinanzi al Tribunale militare di cassazione.
33 Introdotto dall’all. n. II 6 della L sul Parlamento del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 20033543; FF 20013097, 4867).
Capitolo 4: Uditore in capo
Art. 16 Funzione
1 L’uditore in capo amministra la giustizia militare sotto la vigilanza del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport34.
2 Egli vigila sull’attività degli uditori e dei giudici istruttori.
3 Egli assegna ai tribunali i segretari.35
34 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
35 Introdotto dall’all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
Art. 17 Nomina; grado
1 L’uditore in capo e il suo sostituto sono nominati dal Consiglio federale per un quadriennio.
2 L’uditore in capo ha il grado di brigadiere, il suo sostituto quello di colonnello o di tenente colonnello.36
36 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
Capitolo 5: Assistenza giudiziaria
Art. 18 Principi
1 Le autorità penali militari sono tenute a prestarsi assistenza.37
2 Un medesimo dovere di reciproca assistenza incombe alle autorità penali militari e alle autorità civili giudiziarie, penali e amministrative della Confederazione e dei Cantoni.38
3 Gli organi della polizia militare e civile sono tenuti a prestare assistenza alla giustizia militare e ai comandanti di truppa, in quanto costoro siano legittimati ad agire giusta gli articoli 100 e seguenti. In casi urgenti, l’assistenza è prestata anche senza previa richiesta.
4 Le relazioni in materia d’assistenza hanno luogo direttamente fra autorità ed autorità.
37 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
38 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
Art. 19 Comunicazione degli atti
Se ad un reato, insieme con persone sottoposte al diritto penale militare, hanno partecipato anche altre persone, le autorità penali militari e ordinarie devono darsi reciprocamente comunicazione degli atti.
Art. 20 Ammissibilità dell’assistenza
L’autorità penale può ricorrere all’assistenza soltanto se non è competente per eseguire l’operazione richiesta, o quando non potrebbe compierla da sola senza andar incontro a difficoltà considerevoli.
Art. 21 Controversie 39
Le controversie per denegata assistenza sono giudicate dal Tribunale penale federale.
39 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 20032133; FF 20013764).
Art. 22 Operazioni provvisionali delle autorità penali militari
Le autorità penali militari non possono, se non in caso d’urgenza, procedere ad operazioni provvisionali rispetto a persone sottoposte alla giurisdizione ordinaria, senza l’autorizzazione della competente autorità penale. Questa autorità dev’essere informata dell’operazione eseguita.
Art. 23 Operazioni provvisionali delle autorità penali ordinarie
Le autorità penali ordinarie non possono, se non in caso d’urgenza, procedere ad operazioni provvisionali rispetto a persone sottoposte alla giurisdizione militare, senza l’autorizzazione del competente comandante di truppa. Questi dev’essere informato dell’operazione eseguita.
Art. 24 Citazione di un militare davanti a un tribunale ordinario
1 In caso di citazione di un militare davanti a un tribunale ordinario, il capo competente deve accordare il congedo necessario, salvo che vi si oppongano importanti interessi militari.
2 Se il congedo è negato, il tribunale dev’esserne immediatamente informato.
3 È riservato il processo penale ordinario contro un militare in servizio (art. 222 CPM40).
Art. 25 Gratuità
L’assistenza è gratuita. È riservato il rimborso di spese speciali.
Capitolo 6: Protezione di dati personali4141 Introdotto dall’all. 1 n. II 28 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
41 Introdotto dall’all. 1 n. II 28 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
Art. 25a Raccolta di dati personali
1 I dati personali sono raccolti presso l’interessato oppure in modo per questi ravvisabile, sempre che il procedimento non ne risulti compromesso o sia reso sproporzionatamente oneroso.
2 Se sono raccolti dati personali a sua insaputa, l’interessato deve esserne immediatamente informato. Si può rinunciare all’informazione o differirla se lo esigono interessi pubblici o privati preponderanti.
Art. 25b Trattamento di dati personali
Quando trattano dati personali, le autorità penali militari provvedono a distinguere nella misura del possibile:
- a.
- le diverse categorie di persone interessate;
- b.
- i dati personali fondati su fatti da quelli fondati su valutazioni personali.
Art. 25c Comunicazione e utilizzazione in procedimenti pendenti
Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l’autorità penale militare può comunicare i dati personali relativi a un procedimento penale militare pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente.
Art. 25d Diritti d’informazione in pendenza del procedimento
Fintanto che il procedimento è pendente, le parti e gli altri partecipanti al procedimento hanno diritto di essere informati sui dati personali trattati che li concernono, conformemente al diritto loro spettante di esaminare gli atti.
Art. 25e Esattezza dei dati personali
1 L’autorità penale militare rettifica senza indugio i dati personali inesatti.
2 Avvisa senza indugio dell’avvenuta rettifica l’autorità che le ha trasmesso o messo a disposizione i dati personali o alla quale li ha comunicati.
Titolo secondo: Procedura
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 1: Foro
Art. 26 Principio 42
1 Nel determinare le autorità penali competenti fa stato la lingua dell’imputato o indiziato. Se la lingua di quest’ultimo non è né il tedesco, né il francese, né l’italiano, l’uditore in capo designa l’autorità penale competente.
2 Se l’autore è sconosciuto, le autorità penali competenti sono determinate in base al luogo del reato.
3 Se il luogo del reato è sconosciuto o incerto, l’uditore in capo designa l’autorità penale competente.
42 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
Art. 27 a 2943
43 Abrogati dall’all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
Art. 30 Foro in caso di più reati e di correità 44
1 Quando una persona è imputata di più reati per cui sarebbero competenti diverse autorità penali, il foro è quello dell’autorità penale competente per il reato più grave. Ove si tratti di più reati reputati egualmente gravi, è competente l’autorità penale presso cui fu primamente aperta l’istruzione preparatoria.
2 In caso di correità, è competente l’autorità penale presso cui fu primamente aperta l’istruzione preparatoria.
3 Gli istigatori e i complici sono giudicati dall’autorità penale competente per giudicare l’autore principale.
44 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
Art. 31 Foro speciale 45
Se motivi particolari lo giustificano, l’uditore in capo può in via eccezionale affidare il perseguimento e il giudizio di una causa penale a un’autorità penale che non sia quella competente.
45 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
Art. 32 Conflitto di giurisdizione 46
L’uditore in capo decide definitivamente sui conflitti di giurisdizione fra autorità penali militari.
46 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
Sezione 2: Astensione e ricusazione
Art. 33 Astensione obbligatoria
I giudici, gli uditori, i giudici istruttori e i segretari devono astenersi se:
- a.
- hanno un interesse personale nella causa;
- b.47
- sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con lei;
- bbis.48sono parenti o affini in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado con una parte;
- c.
- hanno già avuto parte nella causa come membri di un’autorità amministrativa o giudiziaria, come funzionari giudiziari, come consulenti, rappresentanti o avvocati di una parte, come periti o testimoni;
- d.49
- sono il coniuge o il partner registrato dell’avvocato di una parte o convivono di fatto con lui;
- dbis.50sono parenti o affini in linea retta o in linea collaterale fino al secondo grado con l’avvocato di una parte.
47 Nuovo testo giusta l’all. n. 23 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20055685; FF 20031165).
48 Introdotta dall’all. n. 23 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20055685; FF 20031165).
49 Nuovo testo giusta l’all. n. 23 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20055685; FF 20031165).
50 Introdotta dall’all. n. 23 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20055685; FF 20031165).
Art. 34 Ricusazione facoltativa
I giudici, gli uditori, i giudici istruttori e i segretari possono essere ricusati dalle parti o dichiarare essi stessi che si astengono se:
- a.
- sono in stretta amicizia ovvero in inimicizia personale o in particolari rapporti di obbligo o di dipendenza con una delle parti;
- b.
- per altri motivi, possono avere una prevenzione nella causa.
Art. 35 Avviso obbligatorio
Il membro di un tribunale militare che si trovi in uno dei casi previsti negli articoli 33 o 34 deve avvertirne il più presto possibile il tribunale, il più tardi però dopo l’apertura del dibattimento. Nel caso dell’articolo 34, deve inoltre dichiarare se si astiene o se lascia alle parti la cura di domandare la sua ricusazione. Alle parti è dato un breve termine per proporre la ricusazione.
Art. 36 Domanda di ricusazione
1 Le parti che intendono far uso del diritto di ricusazione (art. 33 o 34) devono presentare una domanda di ricusazione al tribunale competente appena la causa della ricusazione sia sorta o giunta a loro notizia.
2 La domanda deve rendere verosimili i fatti sui quali si fonda. La persona ricusata si spiegherà sulla causa della ricusazione. Non sono ammesse altre prove.
3 Chiunque presenta tardivamente una domanda di ricusazione può essere tenuto a pagare le spese derivate dal ritardo.
Art. 37 Decisione
1 Sui casi di ricusazione pronuncia il presidente del tribunale militare fino al dibattimento; da questo momento in poi, il tribunale competente.
2 Sulla ricusazione dell’uditore in capo e del suo sostituto pronuncia il Consiglio federale.
Sezione 3: Processi verbali
Art. 38 Contenuto e forma
1 Le deposizioni delle persone udite, nonché importanti domande del giudice istruttore, devono essere verbalizzate nel loro contenuto essenziale.
2 Terminata l’audizione, il processo verbale dev’essere dato da leggere o letto alla persona udita. In seguito, eseguite le eventuali rettifiche e aggiunte, dev’essere firmato dalla persona udita, dal giudice istruttore e dall’estensore.
3 Se una persona rifiuta di firmare o se la firma del processo verbale non può avvenire per altri motivi, ne sarà fatta menzione con indicazione dei motivi.
4 In casi eccezionali, col consenso di tutti gli interessati, le deposizioni, oltre che ad essere verbalizzate, possono essere registrate su un supporto del suono.
Art. 39 Dibattimento
1 Il processo verbale del dibattimento deve riprodurne, in sostanza, l’andamento e le risultanze e contenere le proposte e richieste presentate nel suo corso, le decisioni prese e il dispositivo della sentenza.
2 Se il tenore letterale di una deposizione ha particolare importanza, il presidente, d’ufficio o a richiesta di una parte, ne ordina la riproduzione integrale nel processo verbale.
3 Il processo verbale del dibattimento è firmato dal presidente e dal segretario. È inoltre applicabile l’articolo 38.
Art. 40 Ispezioni e perquisizioni domiciliari
1 Il processo verbale di un’ispezione o di una perquisizione domiciliare deve dare un quadro preciso delle risultanze dell’operazione, nonché indicare il luogo e il momento dell’esecuzione ed i nomi dei partecipanti. Se necessario, devono essere allegati piani, fotografie e disegni.
2 Il processo verbale è firmato da colui che ha proceduto all’operazione.
Art. 41 Sequestro e messa al sicuro
1 Degli oggetti sequestrati o messi al sicuro è allestito un inventario esatto, da allegare agli atti.
2 L’inventario è firmato da colui che ha proceduto all’operazione. Il precedente detentore degli oggetti o la persona chiamata ad assistere all’operazione in virtù dell’articolo 66 capoverso 4 deve confermare con la firma la completezza dell’inventario. Gliene sarà data copia.
Sezione 4: Decisioni e atti
Art. 42 Decisioni
1 Le decisioni scritte devono essere motivate ed indicare il rimedio giuridico, l’autorità competente e il termine per interporlo.
2 Le decisioni e la loro esecuzione sono messe agli atti.
Art. 43 Gestione degli atti 51
1 L’Ufficio dell’uditore in capo tiene un sistema d’informazione per la gestione degli atti della giustizia militare. Esso contiene dati di persone che sono coinvolte in istruzioni o procedimenti della giustizia militare, nonché indicazioni sullo stato e il disbrigo delle istruzioni e dei procedimenti.
2 Le cancellerie dei tribunali militari hanno accesso a questi dati mediante una procedura di richiamo.
3 Terminata la causa, di regola gli atti sono conservati per cinque anni presso l’Ufficio dell’uditore in capo. In seguito sono trasmessi all’Archivio federale. L’uditore in capo può, in caso di necessità, chiedere la restituzione degli atti archiviati.
51 Nuovo testo giusta il n. V 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891; FF 1999 7979).
Art. 44 Restituzione di documenti
Di regola, i documenti messi agli atti sono restituiti all’avente diritto, contro ricevuta, soltanto dopo la liquidazione definitiva della causa.
Art. 45 Consultazione degli atti
1 Gli atti di una causa definitivamente liquidata possono, a domanda motivata, essere consultati da tribunali e autorità amministrative. I privati possono consultarli soltanto qualora rendano verosimile un interesse degno di protezione cui non contrastino interessi superiori.
2 L’uditore in capo decide se e in qual misura gli atti possano essere consultati.
Sezione 5: Termini
Art. 46 Computo, osservanza e proroga
1 Il termine computato in giorni comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto del Cantone di domicilio della parte o del suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente.
2 Gli atti scritti devono pervenire all’autorità competente ovvero essere stati consegnati ad un ufficio postale svizzero al più tardi l’ultimo giorno del termine. In caso di carcerazione, basta la consegna in tempo utile al guardiano del carcere, il quale provvederà per l’inoltro.
3 Il termine è reputato osservato anche quando l’atto è stato inviato in tempo utile a un servizio o a un ufficio svizzero incompetente. L’atto dev’essere immediatamente trasmesso all’autorità competente.
4 I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati. Quelli fissati dal giudice possono essere prorogati a domanda motivata presentata prima della scadenza.
Art. 47 Restituzione
1 La restituzione di un termine può essere accordata se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, d’agire entro il termine stabilito.
2 La domanda motivata di restituzione dev’essere presentata per scritto entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento, con indicazione dei mezzi di prova. Entro lo stesso termine deve essere compiuto l’atto omesso.
3 Sulla domanda pronuncia l’autorità competente nel merito.
4 La decisione di reiezione può essere impugnata mediante reclamo, entro dieci giorni dalla notificazione scritta:
- a.
- presso il presidente del tribunale militare, se è stata presa dal giudice istruttore;
- b.
- presso il tribunale militare d’appello, se è stata presa dal tribunale militare o dal suo presidente;
- c.
- presso il tribunale militare di cassazione, se è stata presa dal tribunale militare d’appello o dal suo presidente.
Sezione 6: Pubblicità e polizia delle sedute
Art. 48 Pubblicità
1 I dibattimenti dinanzi ai tribunali militari sono pubblici, non però le deliberazioni e le votazioni.
2 Il tribunale può ordinare le porte chiuse in quanto vi sia da temere un pericolo per la difesa nazionale, la sicurezza dello Stato, l’ordine pubblico o la moralità, ovvero quando l’interesse di una persona in causa lo richieda. Ordina le porte chiuse quando interessi preponderanti della vittima lo richiedono.52 La vittima di un reato contro l’integrità sessuale può chiedere che il tribunale ordini le porte chiuse.53
3 La sentenza è proclamata in seduta pubblica.
4 Nella sala del tribunale sono vietate le registrazioni su supporti dell’immagine o del suono. Il tribunale può decidere eccezioni.
52 Nuovo testo del per. giusta l’all. 1 n. II 12 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
53 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 23 mar. 2007 concernente l’aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20081607; FF 20056351).
Art. 49 Polizia delle sedute
1 Il presidente del tribunale provvede a far mantenere la tranquillità e l’ordine durante il dibattimento. Egli può far espellere i perturbatori, far sgomberare la sala e far custodire i ricalcitranti dalla polizia fino alla chiusura della seduta.
2 Il tribunale può punire con una multa disciplinare fino a 500 franchi colui che si comporta indebitamente durante la seduta o disattende le ingiunzioni del presidente del tribunale.54 Rimane impregiudicata l’azione penale.
3 Le stesse attribuzioni spettano al giudice istruttore. Egli può infliggere una multa disciplinare sino a 200 franchi.55
54 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).
55 Nuovo testo del per. giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).
Art. 50 Locali per le sedute; organi d’esecuzione
1 I Cantoni e i Comuni mettono gratuitamente a disposizione dei tribunali militari, nei luoghi delle sedute, i locali necessari. Le spese particolari sono rimborsate dalla Confederazione.
2 A richiesta del presidente del tribunale, l’autorità di polizia competente nel luogo della seduta mette a disposizione gli organi necessari per l’esecuzione degli ordini dati da costui, segnatamente per la traduzione degli accusati e per il mantenimento della tranquillità e dell’ordine.
Sezione 7: Interrogatorio dell’imputato; salvacondotto
Art. 51 Citazione
1 Di regola, l’imputato è citato per scritto all’interrogatorio. Dev’essere avvertito delle conseguenze legali della mancata comparizione.
2 La citazione è notificata per mezzo della Posta svizzera, di un militare o, ove occorra, dell’autorità civile.56
3 Non ottemperando alla citazione, l’imputato può esservi costretto con la forza. L’ordine di accompagnamento è di regola scritto.
56 Nuovo testo giusta l’all. n. 9 della LF del 30 apr. 1997 sull’organizzazione delle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 19972465; FF 1996III 1201).
Art. 52 Esecuzione
1 L’imputato dev’essere informato del fatto che gli è contestato. Dev’essere invitato a pronunciarsi sull’imputazione, nonché ad enunciare i fatti e le prove a sua discolpa. Per completare, chiarire o rettificare la deposizione e per rimuovere le contraddizioni saranno poste adeguate domande.
2 Le condizioni personali dell’imputato devono essere chiarite con la massima diligenza.
3 Il giudice istruttore deve indagare con ugual diligenza su tutte le circostanze a carico e a discarico.
4 Anche in caso di confessione, devono essere chiarite le circostanze particolari e i moventi.
5 Coercizioni, minacce, promesse, indicazioni inveritiere e domande capziose sono vietate.
6 Se l’imputato rifiuta di rispondere, si procede nondimeno oltre nell’istruzione.
Art. 53 Salvacondotto
1 Il presidente del tribunale può concedere un salvacondotto all’imputato assente dal Paese o al condannato in contumacia. Il salvacondotto può essere subordinato a determinate condizioni.
2 Il salvacondotto cessa d’essere valido allorché l’imputato o il condannato in contumacia è condannato in procedura ordinaria a una pena detentiva senza condizionale57 o non ha adempiuto le condizioni alle quali il salvacondotto gli è stato concesso.
3 L’imputato o il condannato dev’essere avvertito di queste conseguenze giuridiche al momento della concessione del salvacondotto.
57 Nuova espr. giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).
Sezione 8: Fermo; arresto provvisorio; carcerazione preventiva e di sicurezza 5858 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6989).
58 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6989).
Art. 54 Disposizioni generali in merito al fermo 59
1 Chiunque è autorizzato a fermare:
- a.
- una persona sorpresa nell’atto di commettere un delitto o un crimine;
- b.
- una persona sorpresa immediatamente dopo aver commesso un delitto o un crimine;
- c.
- una persona segnalata per l’arresto.
2 La persona fermata deve essere consegnata senza indugio alla truppa più vicina o alla polizia. Dopo l’esecuzione dei necessari accertamenti, deve essere immediatamente rilasciata, sempre che non sussistano i presupposti per l’arresto provvisorio.
59 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6989).
Art. 54a Fermo di polizia 60
1 Gli organi di polizia civili e militari possono fermare una persona sospettata di aver commesso un reato, accertarne l’identità e verificare se sia ricercata, oppure se siano ricercati veicoli o altri oggetti che detiene.
2 Gli organi di polizia civili e militari devono fermare chiunque sia sorpreso mentre commette un reato o immediatamente dopo. In caso di pericolo di fuga, essi possono inoltre fermare persone che, in base alle constatazioni degli organi stessi, in base a una ricerca segnaletica o in base a informazioni degne di fede di terzi, sono sospettate di aver commesso un reato.
3 Su richiesta, la persona fermata è tenuta a declinare le proprie generalità, a produrre i documenti d’identità, a esibire gli oggetti che detiene e ad aprire a tal fine veicoli e contenitori.
4 Gli organi di polizia civili e militari possono ordinare a militari di partecipare al fermo di una persona colta in flagrante.
60 Introdotto dal n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6989).
Art. 55 Arresto provvisorio 61
1 I superiori di tutti i livelli e gli organi di polizia civili e militari possono mantenere persone in stato di arresto provvisorio se dalle indagini e dall’audizione risulta che esistono i presupposti per la carcerazione preventiva ai sensi dell’articolo 56.
2 Per ogni arresto dev’essere immediatamente steso un verbale. Il verbale indica almeno le generalità della persona arrestata e di eventuali persone chiamate a dare informazioni nonché il motivo, il luogo, la data e l’ora dell’arresto.
3 La persona arrestata ha il diritto di avvisare o far avvisare prontamente i suoi congiunti e di informare un consulente legale in merito all’arresto provvisorio e ai relativi motivi.
4 L’arresto provvisorio ingiustamente subito è indennizzato per interpretazione analogica dell’articolo 117 capoverso 3.
61 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6989).
Art. 55a Durata dell’arresto provvisorio 62
1 L’arresto provvisorio non deve durare più di 24 ore a partire dal momento del fermo.
2 Se risulta che le condizioni per l’arresto provvisorio non sono più soddisfatte, la persona arrestata deve essere rilasciata. In caso contrario, essa deve essere interrogata personalmente dal giudice istruttore militare competente prima dello scadere del termine summenzionato. Il giudice istruttore militare decide se l’arresto provvisorio debba essere sospeso oppure se la persona arrestata debba essere posta in carcerazione preventiva.
62 Introdotto dal n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6989).
Art. 56 Carcerazione preventiva e di sicurezza
1L’imputato gravemente indiziato di un crimine o di un delitto e contro cui è stata ordinata l’istruzione preparatoria può essere oggetto di un ordine di arresto qualora vi sia motivo di presumere che:
- a.63
- si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione; o
- b.
- faccia scomparire tracce del reato, distrugga o manometta elementi probatori o induca a fare false dichiarazioni testimoni, coimputati o persone chiamate a dare informazioni o comprometta in qualsiasi altro modo il risultato dell’istruzione; o
- c.
- se lasciato in libertà, continui la sua attività delittuosa.
2 La vittima viene informata in merito alla disposizione e alla revoca della carcerazione preventiva o di sicurezza come pure circa un’eventuale fuga dell’imputato, eccetto che vi abbia espressamente rinunciato. Si può rinunciare ad informare circa la revoca della carcerazione qualora siffatta informazione esponesse l’imputato a un serio pericolo.64
63 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).
64 Introdotto dal n. I 4 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 sul diritto d’informazione delle vittime di reati (RU 2015 1623; FF 2014 833855).
Art. 57 Ordine di arresto
1 L’arresto dell’imputato ha luogo su ordine scritto del giudice istruttore o, dopo la chiusura dell’istruzione preparatoria, del presidente del tribunale competente.
2 L’ordine d’arresto contiene:
- a.
- i dati personali dell’imputato;
- b.
- il reato contestatogli;
- c.
- il motivo dell’arresto;
- d.
- l’indicazione dei rimedi giuridici.
3 L’ordine di arresto dev’essere intimato in copia all’imputato al momento dell’arresto, contro ricevuta.
4 L’arrestato dev’essere tradotto senza indugio dinanzi al giudice.
Art. 58 Ricerca dell’imputato
1 Se non è possibile eseguire l’ordine di arresto, si ordinerà la ricerca dell’imputato. L’ordine di arresto può essere pubblicato. Vi si indicherà a chi l’arrestato dovrà essere consegnato.
2 Gli organi di polizia sono tenuti a cooperare alla ricerca dell’imputato.
3 In caso di reati gravi, l’ordine di arresto può essere diffuso mediante la stampa, la radio o la televisione.
Art. 59 Primo interrogatorio; durata della carcerazione
1 L’arrestato dev’essere interrogato sull’oggetto dell’imputazione il più tardi nel primo giorno feriale successivo alla sua traduzione dinanzi al giudice ed essere avvertito che ha diritto di chiedere in ogni tempo d’essere messo in libertà.
2 La carcerazione preventiva non può durare più di quattordici giorni. Su richiesta motivata del giudice istruttore, il presidente del tribunale militare può tuttavia protrarla, di volta in volta, per al massimo un mese. Le decisioni di protrazione sono notificate in copia all’arrestato.
3 Appena siano cessati i motivi dell’arresto, l’arrestato deve essere messo in libertà.
Art. 60 Carcerazione di sicurezza dopo la condanna
In caso di impugnazione della sentenza, il presidente del tribunale giudicante decide se occorra ordinare o far continuare la carcerazione ordinata per ragioni di sicurezza. Se gli atti sono trasmessi all’autorità superiore, la decisione spetta al presidente di questa.
Art. 61 Restrizioni della libertà
L’arrestato è sottoposto a quelle sole restrizioni della sua libertà che si riconoscono necessarie ad assicurare lo scopo della carcerazione e a mantenere la disciplina nelle carceri.
Sezione 9: Provvedimenti istruttori
Art. 62 Ordine di procedere
I provvedimenti istruttori sono ordinati dal giudice istruttore e, dopo la chiusura dell’istruzione preparatoria, dal presidente del tribunale militare o del tribunale militare d’appello. L’esecuzione può essere affidata alla polizia militare o alla polizia civile.65
65 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 2 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).
Art. 63 Sequestro
1Gli oggetti e i beni che hanno importanza come mezzi di prova per l’istruzione o che saranno confiscati devono essere sequestrati e posti sotto custodia o messi in altro modo al sicuro.
2 Gli oggetti e i documenti inerenti ai contatti tra una persona e il proprio avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200066 sugli avvocati non possono essere sequestrati, sempre che l’avvocato non sia a sua volta imputato nello stesso contesto fattuale.67
67 Introdotto dal n. I 8 della LF del 28 set. 2012 che adegua disposizioni di diritto procedurale sul segreto professionale degli avvocati, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 847; FF 2011 7255).
Art. 64 Consegna di oggetti e beni sequestrati
Chi ha in propria custodia un oggetto o un bene sequestrato è tenuto, a richiesta, a consegnarlo. In caso di rifiuto, l’oggetto o il bene gli sarà tolto con la forza.
Art. 65 Esame corporale, prelievo del sangue, accertamento dello stato mentale 68
1 Per chiarire un reato, l’imputato o l’indiziato può essere fatto esaminare e sottoposto al prelievo del sangue da parte di un medico.
2 Nei confronti di terzi, queste misure possono essere ordinate senza il loro consenso soltanto per gravi motivi.
3 L’imputato può essere inviato in un appropriato stabilimento al fine di accertarne lo stato mentale. Il soggiorno nello stabilimento è computato come carcere preventivo.
68Giusta il n. IV 2 della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale (RU 1979 1170; FF 1976 I 479, II 1545), gli originali art. 66–70 diventano art. 65–69.
Art. 66 Perquisizione domiciliare e personale
1 Una perquisizione domiciliare può essere in ogni tempo ordinata qualora si debba presumere che in un’abitazione, in altri locali o in un fondo cintato e attiguo a una casa si trovi nascosto l’imputato o indiziato o vi si possano trovare elementi di prova o tracce del reato.
2 L’imputato o indiziato può essere sottoposto a una perquisizione personale.
3 Nottetempo, si potrà procedere ad una perquisizione soltanto in caso di pericolo imminente.
4 Il detentore dei locali o degli oggetti è invitato a assistere alla perquisizione. Se è assente, trattandosi di un militare sarà chiamato un suo camerata di servizio, trattandosi di una persona di condizione civile, un suo congiunto adulto o un abitante della casa.
5 Se la perquisizione ha luogo presso una persona di condizione civile, si chiamerà, se possibile, un rappresentante di un organo del Comune o del Cantone.
Art. 67 Segreto privato o professionale
1 La perquisizione di scritti o supporti dell’immagine o del suono dev’essere fatta col maggior riguardo possibile del segreto privato ed in modo da tutelare il segreto professionale giusta l’articolo 75 lettera b.
2 In particolare, scritti e supporti sono esaminati soltanto quando si debba supporre che taluni di loro siano importanti per l’istruzione.
3 Se possibile, il detentore degli scritti o dei supporti deve essere messo in grado d’indicarne il contenuto prima della perquisizione. Se egli si oppone alla perquisizione, gli scritti e i supporti devono essere suggellati e posti in luogo sicuro. In questo caso, la decisione sull’ammissibilità della perquisizione spetta al presidente del competente tribunale militare fino al dibattimento e al tribunale durante il dibattimento. La decisione è definitiva.
Art. 68 Restituzione o realizzazione degli oggetti e dei beni sequestrati 69
1 Gli oggetti e i beni sequestrati che non sono confiscati devono essere restituiti all’avente diritto appena non siano più necessari per il procedimento penale.
2 Gli oggetti e i beni confiscati in virtù degli articoli 51, 51a e 52 CPM70, se devono essere custoditi, realizzati o resi inservibili, devono essere consegnati dal giudice, dopo la liquidazione definitiva della causa, al servizio competente.
3 Il servizio competente procede alla realizzazione se entro il termine previsto dall’articolo 42 numero 1 CPM non sono stati fatti valere diritti di terzi. Gli oggetti e i beni deteriorabili o esposti a rapido deprezzamento devono essere tempestivamente realizzati. Durante il termine suddetto, il ricavo è tenuto a disposizione dei terzi aventi diritto.
4 Se i terzi aventi diritto non sono altrimenti individuabili, il servizio competente può ordinare un’unica pubblicazione nel Foglio federale.
69 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
70 Nuova espr. giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 69 Autopsia, esumazione
Per ragioni perentorie possono essere ordinati l’autopsia, il rinvio della sepoltura, l’esumazione o l’apertura dell’urna cineraria.
Sezione 10: Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni7171Introdotto dal n. IV 3 della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale (RU 1979 1170; FF 1976 I 479II 1545). Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 12 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
71Introdotto dal n. IV 3 della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale (RU 1979 1170; FF 1976 I 479II 1545). Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 12 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Art. 70 Condizioni
1 Il giudice istruttore può disporre la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni se:
- a.
- sussiste il grave sospetto che sia stato commesso un reato di cui al capoverso 2;
- b.
- la gravità del reato giustifica la sorveglianza; e
- c.
- le operazioni d’inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.
2 La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle seguenti disposizioni del CPM72: articoli 62 capoversi 1 e 3, 63 numero 1 primo e terzo comma e numero 2, 64 numero 1 primo comma e numero 2, 74, 86, 86a, 87, 89 capoverso 1, 91, 93 numero 2, 102, 104 capoverso 2, 105, 106 capoversi 1 e 2, 108–114a, 115–117, 121, 130 numeri 1 e 2, 131 numeri 1–4, 132, 134 capoverso 3, 135 capoversi 1 e 4, 137a, 137b numero 1 primo comma e numero 2, 139, 141, 142, 144 capoverso 2, 149 capoverso 1, 150 capoverso 1, 151a–151d, 153–155, 156, 160 capoversi 1 e 2, 161 numero 1, 162 capoversi 1 e 3, 164, 165 numero 1 primo e terzo comma, 166 numero 1 dal primo al quarto comma, 167, 168 numero 1, 169 capoverso 1, 169a numero 1 primo comma e numero 2, 171a capoverso 1, 171b, 171c capoverso 1, 172 numero 1, 176 capoversi 1 e 1bis, 177 e 178 numero 1.73
3 Se il giudizio di un reato che sottostà alla giurisdizione ordinaria è deferito alla giurisdizione militare, la sorveglianza può inoltre essere disposta per perseguire i reati di cui all’articolo 269 capoverso 2 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 200774 (CPP).
73 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 3 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).
Art. 70bis Impiego di apparecchi tecnici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni 75
1 Il giudice istruttore può disporre l’impiego di apparecchi tecnici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni allo scopo di ascoltare o registrare conversazioni o di identificare o localizzare una persona o una cosa se:
- a.
- le condizioni di cui all’articolo 70 sono soddisfatte;
- b.
- le misure di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 70 già attuate non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti la sorveglianza risulterebbe vana o eccessivamente difficile;
- c.
- al momento dell’impiego si dispone delle autorizzazioni necessarie per l’impiego di questi apparecchi conformemente al diritto delle telecomunicazioni.
2 Il giudice istruttore tiene una statistica di tali sorveglianze. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
75 Introdotto dall’all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).
Art. 70ter Impiego di programmi informatici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni 76
1 Il giudice istruttore può disporre l’introduzione di programmi informatici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in un sistema di trattamento dei dati allo scopo di intercettare e trasferire il contenuto delle comunicazioni e i metadati delle telecomunicazioni non criptati se:
- a.
- le condizioni di cui all’articolo 70 capoversi 1 e 3 sono soddisfatte;
- b.
- si tratta di perseguire un reato di cui all’articolo 73a capoverso 1 lettera a o, se il giudizio di un reato che sottostà alla giurisdizione ordinaria è deferito alla giurisdizione militare, un reato di cui all’articolo 286 capoverso 2 CPP77;
- c.
- le misure di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 70 già attuate non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti la sorveglianza risulterebbe vana o eccessivamente difficile.
2 L’ordine di sorveglianza del giudice istruttore indica:
- a.
- il tipo di dati ricercati; e
- b.
- i locali non accessibili al pubblico cui può essere necessario accedere per introdurre speciali programmi informatici nel corrispondente sistema di trattamento dei dati.
3 I dati non menzionati nel capoverso 1 che sono raccolti mediante i programmi informatici citati devono essere immediatamente distrutti. Le informazioni ottenute grazie a tali dati non possono essere utilizzate.
4 Il giudice istruttore tiene una statistica di tali sorveglianze. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
76 Introdotto dall’all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).
Art. 70quater Requisiti dei programmi informatici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni 78
1 I programmi informatici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni possono essere impiegati soltanto se verbalizzano sistematicamente e in modo non modificabile la sorveglianza. Il verbale è parte integrante degli atti procedurali.
2 Il trasferimento dei dati dal sistema di trattamento dei dati sorvegliato fino al giudice istruttore competente deve essere protetto.
3 Il giudice istruttore si assicura che il codice sorgente del programma informatico speciale possa essere controllato per verificare che quest’ultimo dispone soltanto delle funzioni ammesse dalla legge.
78 Introdotto dall’all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).
Art. 70a Oggetto della sorveglianza
Possono essere sorvegliati la corrispondenza postale e il traffico delle telecomunicazioni:79
- a.
- dell’imputato;
- b.
- di terzi, se sulla base di determinati fatti si debba presumere che:
- 1.80
- l’imputato ne utilizzi l’indirizzo postale o un servizio di telecomunicazione, oppure
- 2.
- il terzo riceva determinate comunicazioni per l’imputato o trasmetta ad altri comunicazioni di quest’ultimo.
79 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).
80 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).
Art. 70b Salvaguardia del segreto professionale 81
1 In caso di sorveglianza di una persona appartenente a una delle categorie professionali di cui all’articolo 75 lettera b, la cernita delle informazioni estranee all’oggetto delle indagini e al motivo per cui tale persona è posta sotto sorveglianza deve essere svolta sotto la direzione del presidente del tribunale militare. La cernita è effettuata in modo che il giudice istruttore non venga a conoscenza di fatti coperti dal segreto professionale. I dati scartati devono essere immediatamente distrutti; non possono essere utilizzati nel procedimento penale.
2 La cernita delle informazioni secondo il capoverso 1 non è necessaria se:
- a.
- sussiste un grave sospetto nei confronti della persona vincolata dal segreto professionale; e
- b.
- ragioni particolari lo esigono.
3 Non appena è stabilito che altre persone sorvegliate comunicano con una delle persone menzionate nell’articolo 75 lettera b, deve essere eseguita, conformemente al capoverso 1, una cernita delle informazioni concernenti le comunicazioni con questa persona. Le informazioni in merito alle quali una persona menzionata nell’articolo 75 lettera b potrebbe rifiutarsi di deporre devono essere tolte dagli atti procedurali e devono essere immediatamente distrutte; non possono essere utilizzate nel procedimento penale.
81 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).
Art. 70c Obbligo d’approvazione e autorizzazione di massima
1 La sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni sottostà all’approvazione del presidente del tribunale militare di cassazione.
2 Se dalle indagini risulta che la persona da sorvegliare cambia in rapida successione il servizio di telecomunicazione, il presidente del tribunale militare di cassazione può autorizzare, a titolo eccezionale, la sorveglianza di tutti i servizi identificati utilizzati da tale persona, senza nuova approvazione per ogni singolo caso (autorizzazione di massima).82 Ogni mese e a sorveglianza conclusa il giudice istruttore presenta un rapporto, per approvazione, al presidente del tribunale militare di cassazione.
3 Se la sorveglianza di un servizio nell’ambito di un’autorizzazione di massima necessita di provvedimenti per la salvaguardia del segreto professionale non previsti dall’autorizzazione medesima, tale sorveglianza deve essere sottoposta per approvazione al presidente del tribunale militare di cassazione.83
82 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).
83 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).
Art. 70d Identificazione degli utenti, localizzazione e caratteristiche tecniche della corrispondenza 84
1 Se sussiste il grave sospetto che sia stato commesso un crimine o un delitto e se le condizioni di cui all’articolo 70 capoverso 1 lettere b e c sono soddisfatte, il giudice istruttore può esigere che gli siano forniti i metadati delle telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 8 lettera b della legge federale del 18 marzo 201685 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) e i metadati postali ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1 lettera b LSCPT relativi alla persona sorvegliata.
2 L’ordine di fornire tali informazioni sottostà all’approvazione del presidente del tribunale militare di cassazione.
3 L’ordine di fornire le informazioni può essere dato con effetto retroattivo fino a sei mesi, indipendentemente dalla durata della sorveglianza.
84 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).
Art. 70e Procedura di approvazione
1 Entro 24 ore dal momento in cui ha disposto la sorveglianza od ordinato di raccogliere informazioni, il giudice istruttore presenta al presidente del tribunale militare di cassazione i seguenti documenti:
- a.
- l’ordine di sorveglianza;
- b.
- la motivazione e gli atti procedurali rilevanti per l’approvazione.
2 Il presidente del tribunale militare di cassazione decide con succinta motivazione entro cinque giorni dal momento in cui è stata disposta la sorveglianza od ordinata la raccolta d’informazioni. Può accordare l’approvazione a titolo provvisorio o vincolarla a oneri come pure esigere un complemento degli atti o ulteriori chiarimenti.
3 Il presidente del tribunale militare di cassazione comunica senza indugio la decisione al giudice istruttore nonché al servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni di cui all’articolo 3 LSCPT86.87
4 L’approvazione menziona espressamente:
- a.
- i provvedimenti da prendere per la salvaguardia di segreti professionali;
- b.
- se è lecito accedere a locali non accessibili al pubblico per introdurre speciali programmi informatici nel corrispondente sistema di trattamento dei dati ai fini della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni.88
5 Il presidente del tribunale militare di cassazione accorda l’approvazione per tre mesi al massimo. L’approvazione può essere prorogata di volta in volta per un periodo di tre mesi al massimo. Se è necessaria una proroga, il giudice istruttore presenta una domanda motivata prima della scadenza della durata autorizzata.
87 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).
88 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).
Art. 70f Fine della sorveglianza
1 Il giudice istruttore pone fine senza indugio alla sorveglianza se:
- a.
- le condizioni non sono più soddisfatte; o
- b.
- l’approvazione o la proroga è rifiutata.
2 Nel caso di cui al capoverso 1 lettera a il giudice istruttore comunica la fine della sorveglianza al presidente del tribunale militare di cassazione.
Art. 70g Risultati non utilizzati ottenuti nell’ambito di una sorveglianza approvata
1 Le registrazioni ottenute nell’ambito di una sorveglianza approvata ma non necessarie per il procedimento penale devono essere conservate separatamente dagli atti procedurali e devono essere distrutte immediatamente dopo la chiusura del procedimento.
2 Gli invii postali possono essere messi al sicuro fintanto che sia necessario per il procedimento penale; non appena lo stato della procedura lo consente, devono essere rimessi ai destinatari.
Art. 70h Utilizzabilità dei risultati provenienti da una sorveglianza non approvata
1 I documenti e i supporti di dati raccolti nell’ambito di una sorveglianza non approvata devono essere distrutti immediatamente. Gli invii postali devono essere immediatamente rimessi ai destinatari.
2 Le informazioni ottenute mediante la sorveglianza non possono essere utilizzate né ai fini delle indagini né a scopi probatori.
Art. 70i Reperti casuali
1 Se durante la sorveglianza sono scoperti reati diversi da quelli indicati nell’ordine di sorveglianza, le informazioni ottenute possono essere utilizzate contro l’imputato se una sorveglianza avrebbe potuto essere disposta anche per il perseguimento di tali reati.
2 Le informazioni concernenti reati commessi da una persona estranea ai reati menzionati nell’ordine di sorveglianza possono essere utilizzate se le condizioni per la sorveglianza di tale persona sono soddisfatte.
3 Nei casi di cui ai capoversi 1 e 2 il giudice istruttore dispone senza indugio la sorveglianza e avvia la procedura di approvazione.
4 Le registrazioni che non possono essere utilizzate come reperti casuali devono essere conservate separatamente dagli atti procedurali e devono essere distrutte dopo la chiusura del procedimento.
5 Per la ricerca di una persona possono essere utilizzate tutte le informazioni ottenute mediante la sorveglianza.
Art. 70j Comunicazione
1 Al più tardi alla chiusura della procedura preliminare il giudice istruttore comunica il motivo, il genere e la durata della sorveglianza all’imputato sorvegliato e ai terzi sorvegliati conformemente all’articolo 70a lettera b.
2 Con il consenso del presidente del tribunale militare di cassazione la comunicazione può essere differita o tralasciata se:
- a.
- le informazioni non sono utilizzate a scopo probatorio; e
- b.
- il differimento o la non comunicazione sono necessari per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.
Art. 70k Reclamo 89
Le persone la cui corrispondenza postale o il cui traffico delle telecomunicazioni sono stati sorvegliati oppure che hanno utilizzato l’indirizzo postale o il servizio di telecomunicazione sorvegliato possono, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, interporre reclamo al tribunale militare di cassazione censurando la carente legalità o la non proporzionalità del provvedimento.
89 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).
Sezione 10a: Sorveglianza con strumenti tecnici di sorveglianza 9090 Introdotto dall’all. 1 n. II 12 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
90 Introdotto dall’all. 1 n. II 12 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Art. 71 Impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza 91
1 Il giudice istruttore può avvalersi di apparecchi tecnici di sorveglianza per perseguire i reati elencati nell’articolo 70 capoverso 2.
2 Se il giudizio di un reato che sottostà alla giurisdizione ordinaria è deferito alla giurisdizione militare, la sorveglianza può inoltre essere disposta per perseguire i reati di cui all’articolo 269 capoverso 2 CPP92.
3 L’impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza richiede l’approvazione del presidente del tribunale militare di cassazione.
91Introdotto dal n. IV 3 della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale 1980 (RU 1979 1170; FF 1976 I 479, II 1545). Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 12 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Art. 71a Scopo dell’impiego 93
Il giudice istruttore può avvalersi di apparecchi tecnici di sorveglianza per:
- a.
- intercettare o registrare comunicazioni o conversazioni private;
- b.
- osservare o registrare eventi in luoghi privati o non accessibili al pubblico;
- c.
- accertare dove si trovano persone o cose.
93 Introdotto dall’all. 1 n. II 12 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Art. 71b Condizioni ed esecuzione 94
1 L’impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza può essere disposto soltanto nei confronti dell’imputato. Spazi o veicoli di terzi possono essere sorvegliati soltanto se sulla base di determinati fatti si debba presumere che l’imputato si trovi in tali spazi o utilizzi tali veicoli.
2 L’impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza non può essere disposto per:
- a.
- rilevare a scopo probatorio eventi ai quali l’imputato partecipa durante la privazione della libertà;
- b.
- sorvegliare spazi o veicoli di terzi appartenenti a una delle categorie professionali di cui all’articolo 75 lettera b.
3 Per altro, l’impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza è retto dagli articoli 70–70j.
94 Introdotto dall’all. 1 n. II 12 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Art. 71c Reclamo 95
L’imputato e le persone i cui spazi o veicoli sono stati sorvegliati possono, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, interporre reclamo al tribunale militare di cassazione censurando la carente legalità o la non proporzionalità del provvedimento.
95 Introdotto dall’all. 1 n. II 12 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Art7296
96Introdotto dal n. IV 3 della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale 1980 (RU 1979 1170; FF 1976 I 479, II 1545). Abrogato dall’all. n. 3 della LF del 6 ott. 2001 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, con effetto dal 1° gen. 2002 (RU 20013096; FF 19983319).
Art. 72a97
97Introdotto dall’all. n. 16 della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413). Abrogato dall’all. n. 3 della LF del 6 ott. 2001 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, con effetto dal 1° gen. 2002 (RU 20013096; FF 19983319).
Sezione 10b: Inchiesta mascherata9898 Originario avanti art. 73a. Introdotta dall’all. 1 n. II 12 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
98 Originario avanti art. 73a. Introdotta dall’all. 1 n. II 12 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Art. 73 Definizione 99
Per inchiesta mascherata s’intende un’operazione nella quale gli agenti di polizia o le persone assunte a titolo provvisorio per svolgere compiti di polizia, con un comportamento ingannevole e avvalendosi di una falsa identità attestata da documenti (identità fittizia), allacciano contatti con persone per instaurare con esse una relazione di fiducia e infiltrarsi in un ambiente criminale allo scopo di fare luce su reati particolarmente gravi.
99Introdotto dal n. IV 3 della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale (RU 1979 1170; FF 1976 I 479, II 1545). Nuovo testo giusta il n. II della LF del 14 dic. 2012 sull’inchiesta mascherata e l’indagine in incognito, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 20131051; FF 2012 49394955).
Art. 73a Condizioni
1 Il giudice istruttore può disporre un’inchiesta mascherata se:
- a.100
- sussiste il sospetto che sia stato commesso un reato di cui ai seguenti articoli del CPM101: articoli 86, 86a, 87, 89 capoverso 1, 91, 93 numero 2, 102, 106 capoversi 1 e 2, 108–114a, 115–117, 121, 130, 131 numeri 1–4, 132, 134 capoverso 3, 135 capoversi 1 e 4, 137a, 137b, 141, 142, 151a–151d, 153–155, 156, 160 capoversi 1 e 2, 161 numero 1, 162 capoversi 1 e 3, 165 numero 1 primo e terzo comma, 166 numero 1 dal primo al quarto comma, 167, 168 numero 1, 169 capoverso 1, 169a numeri 1 e 2, 171b, 172 numero 1 e 177;
- b.
- la gravità del reato giustifica l’inchiesta mascherata; e
- c.
- le operazioni d’inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.
2 Se il giudizio di un reato che sottostà alla giurisdizione ordinaria è deferito alla giurisdizione militare, l’inchiesta mascherata può inoltre essere disposta per perseguire i reati di cui all’articolo 286 capoverso 2 CPP102.
100Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 3/2 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023468; FF 2019 5523).
Art. 73b Requisiti degli agenti infiltrati
1 Possono essere impiegati quali agenti infiltrati:
- a.
- i membri di un corpo di polizia svizzero o straniero;
- b.
- le persone assunte a titolo provvisorio al fine di svolgere compiti di polizia, anche se prive di formazione professionale in materia di polizia.
2 Quali persone di contatto possono essere impiegati soltanto membri di un corpo di polizia.
3 Se quale agente infiltrato è impiegato un membro di un corpo di polizia straniero, egli è di regola istruito dalla sua usuale persona di contatto.
Art. 73c Identità fittizia e garanzia dell’anonimato
1 La polizia assegna un’identità fittizia all’agente infiltrato.103
2 Il giudice istruttore può garantire all’agente infiltrato che non rivelerà la sua vera identità nemmeno nell’ambito di un procedimento giudiziario in cui questi compaia come persona informata sui fatti o come testimone.
3 Se l’agente infiltrato ha commesso un reato nel corso dell’intervento, il presidente del tribunale militare di cassazione decide sotto quale identità si svolge il procedimento penale.
103 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 14 dic. 2012 sull’inchiesta mascherata e l’indagine in incognito, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 20131051; FF 2012 49394955).
Art. 73d Procedura di approvazione
1 L’intervento di agenti infiltrati sottostà all’approvazione del presidente del tribunale militare di cassazione.
2 Entro 24 ore dal momento in cui ha disposto l’inchiesta mascherata il giudice istruttore presenta al presidente del tribunale militare di cassazione i seguenti documenti:
- a.
- l’ordine con il quale ha disposto l’inchiesta mascherata;
- b.
- la motivazione e gli atti procedurali essenziali per l’approvazione.
3 Il presidente del tribunale militare di cassazione decide con succinta motivazione entro cinque giorni dal momento in cui è stata disposta l’inchiesta mascherata. Può accordare l’approvazione a titolo provvisorio o vincolarla a oneri come pure esigere un complemento degli atti o ulteriori chiarimenti.
4 L’approvazione menziona espressamente se è consentito:
- a.
- allestire o alterare documenti per costituire o conservare un’identità fittizia;
- b.
- garantire l’anonimato;
- c.
- impiegare persone prive di formazione professionale in materia di polizia.
5 L’approvazione è accordata per 12 mesi al massimo. Può essere prorogata di volta in volta per un periodo di sei mesi al massimo. Se è necessaria una proroga, il giudice istruttore presenta una domanda motivata prima della scadenza della durata autorizzata.
6 Se l’approvazione viene negata o non è stata chiesta, il giudice istruttore pone fine senza indugio all’intervento. Tutte le registrazioni devono essere immediatamente distrutte. Le informazioni ottenute mediante l’inchiesta mascherata non possono essere utilizzate né ai fini delle indagini né a scopi probatori.
Art. 73e Istruzioni prima dell’intervento
Prima dell’intervento il giudice istruttore istruisce la persona di contatto nonché l’agente infiltrato.
Art. 73f Persona di contatto
1 Per tutta la durata dell’intervento la persona di contatto ha il potere di impartire direttamente istruzioni all’agente infiltrato. Durante l’intervento il collegamento tra il giudice istruttore e l’agente infiltrato avviene esclusivamente per il tramite della persona di contatto.
2 La persona di contatto ha in particolare i compiti seguenti:
- a.
- istruire in dettaglio e in modo continuato l’agente infiltrato sul suo intervento, sulle sue attribuzioni e sull’utilizzazione dell’identità fittizia;
- b.
- dirigere e assistere l’agente infiltrato e valutare costantemente i rischi;
- c.
- registrare per scritto i rapporti forniti oralmente dall’agente infiltrato e gestire un fascicolo sull’intervento;
- d.
- informare regolarmente e compiutamente il giudice istruttore in merito all’intervento.
Art. 73g Obblighi dell’agente infiltrato
1 L’agente infiltrato svolge l’intervento attenendosi alle istruzioni ricevute.
2 Presenta periodicamente alla persona di contatto un rendiconto completo concernente la sua attività e i suoi accertamenti.
Art. 73h Limiti dell’intervento
1 L’agente infiltrato non deve alimentare la propensione a delinquere o indurre a commettere reati più gravi. Il suo intervento deve limitarsi alla concretizzazione della già presente determinazione a commettere il reato.
2 L’attività dell’agente infiltrato deve incidere soltanto subordinatamente sulla determinazione a commettere un reato concreto.
3 Se necessario, l’agente infiltrato è autorizzato a effettuare acquisti di prova in vista della transazione principale e a documentare con mezzi adeguati la sua capacità economica.
4 Se l’agente infiltrato oltrepassa i limiti dell’influsso che gli è consentito di esercitare, il giudice ne tiene adeguatamente conto nella commisurazione della pena per la persona influenzata o prescinde dalla punizione.
Art. 73i Intervento in occasione del perseguimento di reati contro la legge sugli stupefacenti
L’agente infiltrato che agisce nell’ambito di un’inchiesta mascherata approvata non è punibile secondo gli articoli 19 e 20–22 della legge del 3 ottobre 1951104 sugli stupefacenti.
Art. 73j Importi necessari alla conclusione di una transazione fittizia
1 Su richiesta del giudice istruttore, la Confederazione può mettere a disposizione, per il tramite della Banca nazionale, gli importi necessari alla conclusione di una transazione fittizia o alla dimostrazione della capacità economica dell’agente infiltrato, nella quantità e secondo le modalità desiderate.
2 La richiesta, corredata di una breve descrizione dei fatti, deve essere presentata all’Ufficio federale di polizia.
3 Il giudice istruttore prende le necessarie misure volte a proteggere il denaro messo a disposizione.
Art. 73k Reperti casuali
1 Le informazioni ottenute nell’ambito di un’inchiesta mascherata concernenti un reato diverso da quelli previsti nell’ordine d’inchiesta possono essere utilizzate se per far luce su tale reato si sarebbe potuto disporre un’inchiesta mascherata.
2 Il giudice istruttore dispone senza indugio l’inchiesta mascherata e avvia la procedura di approvazione.
Art. 73l Fine dell’intervento
1 Il giudice istruttore pone fine senza indugio all’intervento se:
- a.
- le condizioni non sono più soddisfatte;
- b.
- l’approvazione o la proroga è rifiutata; o
- c.
- l’agente infiltrato o la persona di contatto non si attiene alle istruzioni oppure non rispetta i suoi obblighi in qualsivoglia altra maniera, segnatamente fornisce scientemente false informazioni al giudice istruttore.
2 Nei casi di cui al capoverso 1 lettere a e c il giudice istruttore comunica la fine dell’intervento al presidente del tribunale militare di cassazione.
3 La fine dell’intervento va predisposta in modo tale da non esporre inutilmente a pericolo né l’agente infiltrato, né terzi coinvolti nell’inchiesta.
Art. 73m Comunicazione
1 Al più tardi alla chiusura della procedura preliminare il giudice istruttore comunica all’imputato che nei suoi confronti è stata svolta un’inchiesta mascherata.
2 Con il consenso del presidente del tribunale militare di cassazione tale comunicazione può essere differita o tralasciata se:
- a.
- le informazioni non sono utilizzate a scopo probatorio; e
- b.
- è necessario per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.
Art. 73n Reclamo
Le persone nei confronti delle quali è stata svolta un’inchiesta mascherata possono, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, interporre reclamo al tribunale militare di cassazione censurando la carente legalità o la non proporzionalità dell’intervento.
Sezione 10c: Indagine in incognito105105 Introdotta dal n. II della LF del 14 dic. 2012 sull’inchiesta mascherata e l’indagine in incognito, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 20131051; FF 2012 49394955).
105 Introdotta dal n. II della LF del 14 dic. 2012 sull’inchiesta mascherata e l’indagine in incognito, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 20131051; FF 2012 49394955).
Art. 73o Definizione
1 Per indagine in incognito s’intende un’operazione nella quale gli agenti di polizia, nell’ambito di interventi di breve durata, tentano di fare luce su crimini e delitti operando in modo tale da non rendere riconoscibile la loro vera identità e funzione, in particolare concludendo transazioni fittizie o fingendo di volerne concludere.
2 Agli agenti in incognito non è assegnata alcuna identità fittizia ai sensi dell’articolo 73. La loro vera identità e funzione figurano negli atti procedurali e sono rese note in occasione degli interrogatori.
Art. 73p Condizioni
1 Il giudice istruttore e, nella procedura investigativa, la polizia possono disporre indagini in incognito se:
- a.
- sussiste il sospetto che sia stato commesso un crimine o un delitto; e
- b.
- le operazioni d’indagine o d’inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.
2 Le indagini in incognito disposte dalla polizia non possono protrarsi per più di un mese, salva l’approvazione del giudice istruttore.
Art. 73q Requisiti degli agenti in incognito ed esecuzione
1 Ai requisiti degli agenti in incognito si applica per analogia l’articolo 73b. L’impiego di persone secondo l’articolo 73b capoverso 1 lettera b è escluso.
2 Alla funzione, ai compiti e agli obblighi degli agenti in incognito e delle persone di contatto si applicano per analogia gli articoli 73f–73i.
Art. 73r Fine e comunicazione
1 La polizia o il giudice istruttore che le ha ordinate pone fine senza indugio alle indagini in incognito se:
- a.
- le condizioni non sono più soddisfatte;
- b.
- il giudice istruttore rifiuta di approvare la continuazione delle indagini disposte dalla polizia; o
- c.
- l’agente in incognito o la persona di contatto non si attiene alle istruzioni oppure non rispetta i propri obblighi in qualsivoglia altra maniera, segnatamente fornisce scientemente false informazioni al giudice istruttore o cerca di influenzare in modo illecito la persona oggetto delle indagini.
2 La polizia comunica al giudice istruttore la fine delle indagini in incognito.
3 La fine dell’intervento va predisposta in modo tale da non esporre inutilmente a pericolo l’agente in incognito.
4 Alla comunicazione delle indagini in incognito e ai reclami si applicano per analogia gli articoli 73m capoverso 1 e 73n.
Sezione 10d: Analisi del DNA106106 Introdotta all’all. 1 n. 3 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023309; FF 2021 44).
106 Introdotta all’all. 1 n. 3 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023309; FF 2021 44).
Art. 73s Profilo del
DNA. Condizioni in generale
1 Per far luce su un crimine o su un delitto oggetto del procedimento è possibile prelevare un campione e allestire un profilo del DNA da:107
- a.
- l’imputato;
- b.
- altre persone, in particolare vittime o persone autorizzate ad accedere al luogo del reato, se il prelievo è necessario per distinguere il materiale biologico proveniente da loro da quello dell’imputato;
- c.
- persone decedute;
- d.
- materiale biologico pertinente al reato.
1bis È inoltre possibile prelevare un campione e allestire un profilo del DNA dell’imputato se in base a indizi concreti si può ritenere che possa aver commesso ulteriori crimini o delitti.108
2 Se il materiale biologico pertinente al reato permette di allestire soltanto il profilo del DNA del cromosoma Y, per far luce su un crimine il giudice istruttore può disporre il confronto di tale profilo nel sistema d’informazione di cui all’articolo 10 della legge del 20 giugno 2003109 sui profili del DNA.
107 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 10 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).
108 Introdotto dall’all. 1 n. 10 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).
Art. 73t Indagini a tappeto
1 Per far luce su un crimine, ad istanza del giudice istruttore il presidente del tribunale militare di cassazione può disporre il prelievo di campioni e l’allestimento di profili del DNA su persone che presentano determinate caratteristiche accertate in relazione alla commissione del reato. La cerchia delle persone da sottoporre a prelievo può essere ulteriormente ristretta mediante una fenotipizzazione ai sensi dell’articolo 73x.
2 Se il confronto del profilo ai sensi del capoverso 1 non dà esito, ad istanza del giudice istruttore il presidente del tribunale militare di cassazione può disporre che le indagini proseguano con la verifica di un legame di parentela con il donatore della traccia.
Art. 73u Profilo del DNA di condannati 110
Nella sentenza il giudice può disporre il prelievo di un campione e l’allestimento di un profilo del DNA di una persona condannata per un crimine o un delitto, se in base a indizi concreti si può ritenere che il condannato possa compiere ulteriori crimini e delitti.
110 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 10 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).
Art. 73v Esecuzione dei prelievi di campioni
I prelievi invasivi di campioni sono effettuati da un medico o da altro personale medico specializzato.
Art. 73w Ricerca di legami di parentela
Per far luce su uno dei crimini di cui agli articoli 108–114b, 115–117, 121, 132, 137a numeri 2–4, 151b, 151c e 153–156 CPM111, può essere disposta una ricerca di legami di parentela ai sensi dell’articolo 2a della legge del 20 giugno 2003112 sui profili del DNA se le operazioni d’inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.
Art. 73x Fenotipizzazione
Sezione 11: Testimoni e persone informate sui fatti 116117116Giusta il n. IV 4 e 5della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale (RU 1979 1170; FF 1976 I 479, II 1545), le sezioni 10–14 del cap. 1 diventano sezioni 11–15 e gli originari art. 71–218 diventano art. 74–221.
117Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 23 mar. 2007 concernente l’aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20081607; FF 20056351).
116Giusta il n. IV 4 e 5della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale (RU 1979 1170; FF 1976 I 479, II 1545), le sezioni 10–14 del cap. 1 diventano sezioni 11–15 e gli originari art. 71–218 diventano art. 74–221.
117Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 23 mar. 2007 concernente l’aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20081607; FF 20056351).
Art. 74 Obbligo di testimoniare 118
Ognuno è tenuto a comparire come testimone dinanzi al giudice e, riservate le disposizioni seguenti, a deporre la propria testimonianza.
118Giusta il n. IV 4 e 5della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale (RU 1979 1170; FF 1976 I 479, II 1545), le sezioni 10–14 del cap. 1 diventano sezioni 11–15 e gli originari art. 71–218 diventano art. 74–221.
Art. 75 Diritto di non deporre
Possono rifiutare di testimoniare:
- a.119
- il coniuge dell’imputato o indiziato, anche se divorziato, il suo partner registrato, anche se l’unione domestica registrata è stata sciolta, o la persona che convive di fatto con lui;
- abis.120 i parenti e gli affini in linea retta, i fratelli e le sorelle, i cognati e le cognate, gli affiliati, i figliastri, i genitori affilianti, il patrigno e la matrigna, i fratellastri e le sorellastre dell’imputato o indiziato;
- b.121
- gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, gli psicologi e i loro ausiliari professionali, su segreti loro confidati in ragione della loro professione o da loro appresi nell’esercizio della loro attività; se l’interessato li svincola dal segreto, essi devono testimoniare, salvo che non sia preponderante l’interesse al mantenimento del segreto;
- c.122
- le persone che, per asserzione fededegna, esporrebbero se stesse o un congiunto menzionato nelle lettere a o abis al pericolo di un procedimento penale o di un grave detrimento, in particolare per l’onore e il patrimonio; lepersone alle quali è stata garantita la tutela dell’anonimato conformemente agli articoli 98b–98d non possono rifiutare di deporre adducendo il pericolo di essere identificate.
119 Nuovo testo giusta l’all. n. 23 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20055685; FF 20031165).
120 Introdotta dall’all. n. 23 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20055685; FF 20031165).
121 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125).
122 Nuovo testo giusta l’all. n. 23 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20055685; FF 20031165).
Art. 76 Avviso al testimone
1 Il testimone che ha diritto di non deporre dev’essere avvertito di questa sua facoltà. Ne sarà fatta menzione nel processo verbale.
2 Il testimone che si dichiara nondimeno disposto a deporre può revocare questa dichiarazione anche nel corso dell’interrogatorio. Le deposizioni fatte restano.
Art. 77 Segreto di servizio e d’ufficio
1 Quando un testimone sia chiamato a deporre su fatti protetti dal segreto di servizio (art. 77 CPM123), il giudice deve previamente ottenerne la dispensa dal servizio competente.
2 Nessun funzionario o suo ausiliario può, senza il consenso dell’autorità da cui dipende, essere interrogato come testimone su un segreto d’ufficio (art. 320 CP124) o essere obbligato a produrre documenti ufficiali. Del rimanente sono applicabili le disposizioni del diritto amministrativo federale e cantonale.125
125 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 10 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 232, 750; FF 2017 2563).
Art. 78 Citazione
Di regola, i testimoni sono citati per scritto. La citazione è notificata per mezzo della posta, di un militare o dell’autorità civile. I testimoni devono essere avvertiti delle conseguenze legali della mancata comparizione.
Art. 79 Interrogatorio
1 Ciascun testimone dev’essere esaminato in assenza degli altri. Può essere messo a confronto con altri testimoni o con l’imputato o indiziato.
2 I testimoni sono esortati a dire la verità e avvertiti delle conseguenze penali della falsa testimonianza. Ne sarà fatta menzione nel processo verbale.
Art. 80 Condizioni personali
Le condizioni personali del testimone, in specie le sue relazioni con l’imputato o indiziato, o con la parte lesa, devono essere accertate in quanto possano influire sulla sua credibilità.
Art. 81 Mancata comparizione
1 Il testimone che, senza giustificazione, non ottempera alla citazione, si assenta senza permesso o si mette nell’impossibilità di deporre è punito con una multa disciplinare sino a 300 franchi. Inoltre, saranno messe a suo carico le spese causate dalla sua disobbedienza.
2 Egli può essere inoltre tradotto con la forza. L’ordine di accompagnamento è di regola scritto.
3 La sanzione e la condanna nelle spese sono revocate in caso di successiva e sufficiente giustificazione.
Art. 82 Rifiuto illecito di testimoniare
1 Il testimone che, senza motivo legale, rifiuta la deposizione o vi si sottrae può essere punito con una multa disciplinare fino a 500 franchi. Nel caso di rifiuto persistente, gli è comminata la pena della multa prevista dall’articolo 292 CP126 per disobbedienza a decisioni dell’autorità.127
2 Il testimone che, nonostante questa comminatoria, persiste nel suo rifiuto è deferito all’autorità penale ordinaria.
3 Il testimone deve pagare le spese causate dal suo rifiuto.
4 Sono riservate le domande di risarcimento di terzi.
127 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).
Art. 83 Indennità
I testimoni hanno diritto di essere indennizzati per il tempo perduto e per le spese di viaggio, secondo le norme emanate dal Consiglio federale.
Art. 84 Persone chiamate a dare informazioni
1 Sono interrogate in qualità di persone chiamate a dare informazioni e non in qualità di testimoni:
- a.
- le persone che possono entrare in linea di conto come autori o compartecipi del reato;
- b.
- le persone incapaci di comprendere la portata di una testimonianza.
2 Le persone chiamate a dare informazioni sono tenute ad ottemperare alla citazione. In caso di mancata comparsa senza giustificazione, possono essere tradotte con la forza. La citazione e l’ordine di accompagnamento sono retti dall’articolo 51.
3 Le persone chiamate a dare informazioni non sono tenute a deporre.
4 Le disposizioni sull’interrogatorio dell’imputato si applicano per analogia.
5 Le persone chiamate a dare informazioni possono essere indennizzate per il tempo perduto e per le spese di viaggio, secondo le norme emanate dal Consiglio federale.
Sezione 11a: Parte lesa 128128 Originaria Sez. 11bis. Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 23 mar. 2007 concernente l’aiuto alle vittime di reati (RU 20081607; FF 20056351). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183911;FF 2015 49456285).
128 Originaria Sez. 11bis. Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 23 mar. 2007 concernente l’aiuto alle vittime di reati (RU 20081607; FF 20056351). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183911;FF 2015 49456285).
Art. 84a129
1 La parte lesa è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato.
2 È considerata tale in ogni caso la persona legittimata a sporgere querela.
129 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 4 ott. 1991 concernente l’aiuto alle vittime di reati (RU 19922465; FF 1990 II 709). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183911;FF 2015 49456285).
Sezione 11b: Vittima e congiunti della vittima 130130 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183911;FF 2015 49456285).
130 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183911;FF 2015 49456285).
Art. 84abis Definizioni 131
1 La vittima è la parte che a causa del reato è stata direttamente lesa nella sua integrità fisica, sessuale o psichica.
2 I congiunti della vittima sono il suo coniuge, i suoi figli e genitori, nonché le altre persone a lei unite da legami analoghi.
131 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183911;FF 2015 49456285).
Art. 84ater Principi 132
1 L’aiuto alle vittime di reati è retto dalla legge federale del 23 marzo 2007133 concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV), sempreché non siano applicabili le disposizioni procedurali speciali della presente legge.
2 Se fanno valere pretese civili, i congiunti godono degli stessi diritti della vittima.
132 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183911;FF 2015 49456285).
Art. 84b Informazione della vittima e annuncio dei casi 134
1 Alla prima occasione l’autorità informa compiutamente la vittima in merito ai suoi diritti e obblighi nel procedimento penale.
2 Nella stessa occasione essa informa inoltre la vittima in merito a:
- a.
- l’indirizzo e i compiti dei consultori per le vittime di reati;
- b.
- la possibilità di chiedere diverse prestazioni dell’aiuto alle vittime;
- c.
- il termine per la presentazione di una domanda d’indennizzo e di riparazione morale;
- d.
- il diritto di cui all’articolo 92a CP135 di chiedere di essere informata sulle decisioni e sui fatti relativi all’esecuzione di una pena o di una misura a carico del condannato.
3 L’autorità trasmette a un consultorio il nome e l’indirizzo della vittima se quest’ultima vi acconsente.
4 Se residente in Svizzera, chi è vittima di un reato all’estero può rivolgersi a una rappresentanza svizzera o a un ente incaricato della protezione consolare svizzera. Questi enti informano la vittima e, con il suo consenso, ne comunicano nome e indirizzo a un consultorio.
134 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183911;FF 2015 49456285).
Art. 84c Protezione della personalità della vittima
1 In ogni fase del procedimento le autorità tutelano i diritti della personalità della vittima.
2 Al di fuori di un procedimento giudiziario pubblico, autorità e privati possono rendere nota l’identità della vittima soltanto se necessario nell’interesse del perseguimento penale o se la vittima lo consente.
3 Se la vittima lo domanda, le autorità le evitano di incontrare l’imputato. In tal caso, garantiscono in altro modo all’imputato il diritto di essere sentito. Un confronto può essere ordinato se il diritto dell’imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo oppure se un interesse preponderante del perseguimento penale lo esige imperativamente.
Art. 84d Vittime di reati contro l’integrità sessuale 136
Le vittime di reati contro l’integrità sessuale possono esigere che:
- a.
- in ogni fase del procedimento siano interrogate da una persona del loro stesso sesso;
- b.
- del tribunale giudicante faccia parte almeno una persona del loro stesso sesso;
- c.
- un’eventuale traduzione dell’interrogatorio sia fatta da una persona del loro stesso sesso, sempre che sia possibile senza ritardare indebitamente il procedimento;
- d.
- un confronto con l’imputato può essere ordinato contro la loro volontà soltanto se il diritto dell’imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo.
136 Nuovo testo giusta l’all. n. II 10 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20103267;FF 2008 7093).
Art. 84e Assistenza e facoltà di non rispondere
1 La vittima interrogata in qualità di testimone o di persona informata sui fatti può farsi accompagnare da una persona di fiducia.
2 La vittima può farsi inoltre accompagnare anche da un patrocinatore legale. Se necessario per la tutela dei suoi diritti, il presidente del tribunale le designa un patrocinatore d’ufficio.
3 La vittima può altresì rifiutarsi di rispondere a domande inerenti alla sua sfera intima.
Art. 84f137
137 Abrogato dal n. I della LF del 17 giu. 2016, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 20183911;FF 2015 49456285).
Art. 84g Pretese civili 138
1 La responsabilità della Confederazione per danni subiti è retta dall’articolo 135 della legge militare del 3 febbraio 1995139 o dall’articolo 3 della legge del 14 marzo 1958140 sulla responsabilità.
2 Se lo domanda, la vittima che non sia legittimata a far valere pretese civili secondo l’articolo 163 dinanzi ai tribunali militari o vi rinunci dev’essere convocata al dibattimento. Essa non è però tenuta a comparire, eccetto che sia convocata in veste di testimone o di persona informata sui fatti. In tal caso, le spettano unicamente i diritti in materia d’informazione.
138 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183911;FF 2015 49456285).
Art. 84h Misure speciali per la protezione dei minorenni
1 Ai sensi del presente articolo il termine minorenne designa la vittima che al momento dell’interrogatorio o del confronto non ha ancora compiuto i 18 anni.
2 Il primo interrogatorio del minorenne deve svolgersi al più presto possibile.
3 L’autorità può escludere dal procedimento la persona di fiducia che potrebbe esercitare un influsso determinante sul minorenne.
4 Qualora appaia che l’interrogatorio o il confronto potrebbero esporre il minorenne a una grave pressione psicologica, sono applicabili le seguenti regole:
- a.
- un confronto con l’imputato può essere ordinato soltanto se il minorenne lo domanda espressamente oppure se il diritto dell’imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo;
- b.
- nel corso dell’intero procedimento il minorenne non può essere interrogato più di due volte;
- c.
- si procede a un secondo interrogatorio soltanto se nel corso del primo le parti non hanno potuto esercitare i loro diritti oppure se ciò è indispensabile nell’interesse delle indagini o del minorenne; per quanto possibile, il secondo interrogatorio è effettuato dalla stessa persona che ha svolto il primo;
- d.
- gli interrogatori sono effettuati da un funzionario inquirente appositamente formato e in presenza di uno specialista; qualora non si proceda a un confronto, gli interrogatori sono registrati su supporto audiovisivo;
- e.
- le parti esercitano i loro diritti per il tramite di chi interroga;
- f.
- chi interroga e lo specialista riportano le loro osservazioni particolari in un rapporto.
Art. 84i Abbandono del procedimento
1 A titolo eccezionale, l’autorità competente può abbandonare il procedimento se:
- a.
- l’interesse della vittima minorenne lo esige imperativamente e tale interesse prevale manifestamente sull’interesse dello Stato al perseguimento penale; e
- b.
- la vittima o, qualora la vittima sia incapace di discernimento, il suo rappresentante legale vi acconsente.
2 In caso di abbandono del procedimento, l’autorità competente provvede affinché siano presi se del caso provvedimenti a tutela del minorenne interessato.
Sezione 11c: Accusatore privato141141 Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183911;FF 2015 49456285).
141 Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183911;FF 2015 49456285).
Art. 84j Definizione, condizioni e diritti procedurali
1 È accusatore privato la parte lesa che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un’azione penale o civile.
2 La querela è equiparata a tale dichiarazione.
3 La dichiarazione va fatta al giudice istruttore al più tardi alla conclusione dell’istruzione preparatoria.
4 Se la parte lesa non ha fatto di propria iniziativa una tale dichiarazione, il giudice istruttore gliene comunica la possibilità dopo l’apertura di un procedimento penale.
5 All’accusatore privato spettano i diritti procedurali di una parte.
Art. 84k Forma e contenuto della dichiarazione
1 La parte lesa può presentare la dichiarazione per scritto oppure oralmente a verbale.
2 Nella dichiarazione la parte lesa può, cumulativamente o alternativamente:
- a.
- chiedere il perseguimento e la condanna del responsabile del reato (azione penale);
- b.
- far valere in via adesiva pretese di diritto privato desunte dal reato (azione civile).
Art. 84l Rinuncia e ritiro
1 La parte lesa può in ogni momento dichiarare, per scritto oppure oralmente a verbale, di rinunciare ai suoi diritti. La rinuncia è definitiva.
2 Se non è espressamente delimitata, la rinuncia concerne sia l’azione penale sia l’azione civile.
Art. 84m Aventi causa
1 Se la parte lesa muore senza aver rinunciato ai suoi diritti processuali quale accusatore privato, i suoi congiunti ai sensi dell’articolo 110 capoverso 1 CP142subentrano nei suoi diritti nell’ordine della successibilità.
2 Chi subentra per legge nei diritti della parte lesa è legittimato ad agire soltanto civilmente e dispone unicamente dei diritti processuali che concernono direttamente l’attuazione dell’azione civile.
Art. 84n Posizione giuridica
1 L’accusatore privato è interrogato in qualità di persona informata sui fatti.
2 L’accusatore privato è tenuto a deporre dinanzi al giudice istruttore e al giudice, nonché alla polizia se l’interrogatorio è effettuato su mandato del giudice istruttore.
3 Sono inoltre applicabili per analogia le disposizioni concernenti i testimoni, fatto salvo l’articolo 82.
Art. 84o Esclusione della legittimazione a ricorrere
L’accusatore privato non può impugnare una decisione riguardo alla sanzione inflitta.
Sezione 11d: Terzi colpiti da una confisca143143 Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183911;FF 2015 49456285).
143 Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183911;FF 2015 49456285).
Art. 84p
Un terzo colpito da una confisca, se direttamente leso nei suoi diritti, fruisce dei diritti procedurali spettanti alle parti, nella misura necessaria alla tutela dei suoi interessi.
Sezione 12: Periti
Art. 85 Periti
1 Quando per chiarire le circostanze della causa siano necessarie conoscenze speciali, il giudice istruttore o il tribunale può rivolgersi a periti. Il loro compito deve essere delimitato.
2 Ai periti dev’essere permesso di esaminare gli atti e concesso il diritto di assistere all’assunzione delle prove e, per chiarire le circostanze della causa, di porre domande ai testimoni e all’imputato.
Art. 86 Obbligo del segreto
Art. 87 Nomina
La nomina è comunicata per scritto ai periti, con menzione dell’articolo 89. I periti devono essere avvertiti delle conseguenze penali della falsa perizia.
Art. 88 Astensione e ricusazione
Ai periti si applicano per analogia le disposizioni sull’astensione e la ricusazione dei membri del tribunale.
Art. 89 Obbligo di accettare il mandato
Il giudice può obbligare il perito ad accettare il mandato soltanto se speciali circostanze lo esigono. Il perito può però rifiutare il mandato per i motivi che gli consentirebbero di rifiutare la testimonianza.
Art. 90 Comportamento indebito
1 Al perito che, tenuto ad accettare il mandato, rifiuta senza grave motivo di fare la perizia o che, senza sufficiente motivazione, non consegna la perizia o non la consegna a tempo debito o, senza giustificazione, non ottempera a una citazione sono addossate le spese cagionate dal suo comportamento. Egli può inoltre essere punito con una multa disciplinare fino a 300 franchi.
2 Questi provvedimenti sono revocati in caso di successiva e sufficiente giustificazione.
Art. 91 Presentazione della perizia
Il giudice decide se la perizia dev’essere presentata per scritto o verbalmente e ne fissa il termine.
Art. 92 Nuova perizia
Se una perizia è lacunosa o se vi sono contraddizioni tra più perizie, il giudice può ordinare che la perizia sia completata o ne venga fatta una nuova dai medesimi o da altri periti.
Art. 93 Indennità
I periti hanno diritto di essere indennizzati secondo le norme emanate dal Consiglio federale.
Sezione 13: Ispezione
Art. 94
1 È ordinata un’ispezione ogni qualvolta essa possa contribuire a chiarire le circostanze della causa.
2 All’imputato dev’essere dato modo di assistere all’ispezione. Testimoni, periti e persone chiamate a dare informazioni possono esservi convocate ed interrogate sul posto.
Sezione 14: Interpreti e traduttori
Art. 95 Incarico
1 Quando persone che non padroneggiano la lingua nella quale si svolge il dibattimento devono partecipare ad un atto di procedura si ricorre se necessario a un interprete. Se di particolare importanza, la deposizione è verbalizzata integralmente anche nella lingua straniera.
2 Per i sordi e per i muti si chiama un interprete se la scrittura non basta.
3 Per la traduzione di scritti in lingua straniera si ricorre se necessario a un traduttore.
Art. 96 Obbligo del segreto
Art. 97 Conseguenze penali in caso di falsa traduzione
Interpreti e traduttori devono essere avvertiti delle conseguenze penali della falsa traduzione.
Art. 98 Astensione e ricusazione
Agli interpreti e ai traduttori si applicano per analogia le disposizioni sull’astensione e la ricusazione dei membri del tribunale.
Sezione 14a: Protezione dei partecipanti al procedimento146146 Introdotta dal n. I della LF del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 20042691; FF 2003671).
146 Introdotta dal n. I della LF del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 20042691; FF 2003671).
Art. 98a Principio 147
Se vi sono ragioni di ritenere che, partecipando al procedimento, un testimone, una persona chiamata a dare informazioni, un imputato, un perito, un interprete o un traduttore (partecipanti al procedimento) possa esporre a un pericolo se stesso oppure i suoi congiunti ai sensi dell’articolo 75 lettere a o abis, il giudice istruttore o il presidente del tribunale adotta adeguate misure di protezione.
147 Nuovo testo giusta l’all. n. 23 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20055685; FF 20031165).
Art. 98b Garanzia della tutela dell’anonimato
1. Condizioni
La tutela dell’anonimato nei confronti di persone che potrebbero arrecare loro danno può essere garantita d’ufficio o dietro richiesta ai testimoni o alle persone chiamate a dare informazioni:
- a.148
- se sono oggetto del procedimento reati punibili con più di cinque anni di pena detentiva; e
- b.149
- se sembra verosimile che, mediante la deposizione, i testimoni o le persone chiamate a dare informazioni espongano se stessi oppure congiunti ai sensi dell’articolo 75 lettere a o abis a un serio pericolo di subire un grave pregiudizio nei beni giuridici penalmente protetti.
148 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).
149 Nuovo testo giusta l’all. n. 23 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20055685; FF 20031165).
Art. 98c 2. Procedura
1 La garanzia della tutela dell’anonimato è concessa dal giudice istruttore o dal presidente del tribunale. Essa dev’essere approvata dal presidente del tribunale militare di cassazione.
2 Entro 30 giorni dalla concessione della garanzia dev’essere presentata al presidente del tribunale militare di cassazione una domanda con tutti i dettagli necessari alla valutazione della legalità della garanzia. Il presidente può chiedere informazioni e prove supplementari.
3 Se l’approvazione non viene chiesta entro 30 giorni o viene negata, le deposizioni acquisite sotto l’egida della garanzia della tutela dell’anonimato non possono essere utilizzate nel procedimento; i pertinenti verbali sono tolti dagli atti, sono conservati separatamente sotto chiave sino a quando il procedimento è concluso e passato in giudicato, dopodiché sono distrutti. Un’audizione davanti al tribunale sotto l’egida della garanzia della tutela dell’anonimato non è ammessa prima della pertinente approvazione.
4 Se il presidente del tribunale militare di cassazione ha dato la sua approvazione, la garanzia della tutela dell’anonimato vincola in modo irrevocabile tutte le autorità che si occupano del caso. La persona protetta può tuttavia rinunciare alla tutela dell’anonimato.
Art. 98d 3. Misure
1 Per adempiere la garanzia della tutela dell’anonimato, il giudice istruttore o il presidente del tribunale può:
- a.
- svolgere audizioni in assenza delle parti;
- b.
- verificare in assenza delle parti le generalità della persona da interrogare;
- c.
- svolgere l’audizione senza rivelare il nome della persona interrogata;
- d.
- modificare l’aspetto o la voce della persona da interrogare oppure celare quest’ultima alla vista;
- e.
- nel corso del dibattimento, in luogo dell’audizione dare lettura delle deposizioni rilasciate dinnanzi al giudice istruttore dalla persona da interrogare;
- f.
- limitare il diritto di consultare gli atti;
- g.
- nel corso del dibattimento, svolgere l’audizione per scritto anziché oral-mente.
2 Il giudice istruttore o il presidente del tribunale stabilisce quali di queste misure siano appropriate e adeguate, per quali persone valgono e per quale periodo di tempo sono adottate; è consentito limitare i diritti della difesa solo nella misura in cui risulti necessario alla protezione della persona da interrogare.
3 Il giudice istruttore o il presidente del tribunale che interroga una persona alla quale è stata garantita la tutela dell’anonimato adotta previamente le misure atte a impedire scambi o sostituzioni di persona.
4Egli può ordinare altre misure di sostegno o di protezione a favore della persona da interrogare sempre che non ne derivi alcuna limitazione dei diritti delle parti.
Sezione 15: Difensori
Art. 99 Ammissione; dovere
1 Possono fungere da difensori i cittadini svizzeri titolari di una patente cantonale di avvocato e iscritti nel registro degli avvocati.150
2 Ogni militare appartenente a un corpo di truppa o a una formazione sottostante alla giurisdizione del tribunale, titolare di una patente cantonale di avvocato e iscritto nel registro degli avvocati, è tenuto su ordine del presidente del tribunale ad assumere la difesa d’ufficio.151
3 I tribunali militari allestiscono ogni anno un elenco dei difensori d’ufficio.
4 Nei procedimenti penali in cui le circostanze della causa devono essere tenute segrete per ragioni inerenti alla difesa nazionale o alla sicurezza dello Stato, il presidente del tribunale può ricusare il difensore designato dall’imputato. L’imputato dev’essere invitato a designare un altro difensore. Il presidente del tribunale deve avvertire il difensore delle prescrizioni militari sul mantenimento del segreto.
150 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).
151 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).
Capitolo 2: Svolgimento della procedura
Sezione 1: Misure preliminari
Art. 100 Misure della truppa
1 Quando è stato commesso un reato di competenza della giurisdizione militare, il capo che esercita il comando nel luogo del reato, o un ufficiale o sottufficiale idoneo da lui designato, prende le misure necessarie per impedire la fuga dell’indiziato, raccogliere le tracce del reato e assicurare le prove. In quanto necessario, dev’essere chiesta la collaborazione degli organi della polizia militare o civile.
2 Le misure prese, nonché le dichiarazioni essenziali dell’indiziato e delle altre persone interrogate, devono essere verbalizzate.
3 Dev’esserne fatto immediatamente rapporto al capo competente ad ordinare l’assunzione preliminare delle prove o l’istruzione preparatoria.
Art. 101 Competenza ad ordinare l’assunzione preliminare delle prove e l’istruzione preparatoria
1 In caso di reati commessi durante il servizio militare sono competenti ad ordinare l’assunzione preliminare delle prove o l’istruzione preparatoria:
- a.
- nelle scuole, nei corsi di formazione e nei corsi: il comandante;
- b.
- nei servizi di truppa:
- 1.
- nelle formazioni aggregate a un battaglione: il comandante di battaglione;
- 2.
- nelle formazioni di piccole dimensioni in servizio autonomo: il rispettivo comandante;
- 3.
- in tutti gli altri casi: il comandante della truppa o dello stato maggiore.152
2 Dopo l’assunzione preliminare delle prove, il giudice istruttore, se ritiene che ci si trovi in presenza di un reato perseguibile in giustizia ed il comandante non ordina l’istruzione preparatoria, sottopone il caso all’uditore in capo. Questi decide definitivamente.
3 In caso di reati commessi fuori del servizio, la competenza ad ordinare l’assunzione preliminare delle prove o l’istruzione preparatoria spetta al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport o al servizio da lui designato.
152 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6989).
Art. 102 Presupposti e scopo dell’assunzione preliminare delle prove
1 Se i presupposti per l’istruzione preparatoria non sono adempiuti, è ordinata l’assunzione preliminare delle prove. Ciò vale soprattutto se:
- a.
- si debbano acquisire o completare mezzi di prova, segnatamente qualora l’autore sia sconosciuto e le circostanze della causa siano non chiarite o intricate;
- b.
- sia incerto se il reato debba essere represso in via disciplinare o dai tribunali militari.
2 In caso di morte o di lesione grave di militari o civili, nonché in caso di gravi danni materiali, l’assunzione preliminare delle prove dev’essere ordinata anche qualora non vi sia stato reato.153
153 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6989).
Art. 103 Presupposti e scopo dell’istruzione preparatoria
1 Se una persona è sospettata di aver commesso un reato e non entra in linea di conto una liquidazione del caso in via disciplinare, dev’essere ordinata l’istruzione preparatoria.
2 L’istruzione preparatoria ha per scopo di stabilire se un reato è stato commesso. Devono essere chiarite tutte le circostanze che possano avere importanza per la sentenza giudiziaria o per la desistenza dal procedimento.
Art. 104 Procedura nell’assunzione preliminare delle prove
1 L’assunzione preliminare delle prove è una procedura investigatoria eseguita nelle forme e con i mezzi dell’istruzione preparatoria.
2 Il giudice istruttore redige un rapporto sui fatti accertati e sul loro apprezzamento giuridico e, secondo le risultanze, propone all’autorità competente:
- a.
- di ordinare l’istruzione preparatoria;
- b.
- di liquidare il caso in via disciplinare;
- c.
- di non dar seguito al procedimento.
3 Prima della chiusura dell’assunzione preliminare delle prove, alla parte lesa dev’essere offerta l’opportunità di chiedere che sia un tribunale a decidere. Lo stesso diritto le spetta anche in caso di non luogo a procedere. Se la parte lesa chiede la decisione di un tribunale, il giudice istruttore propone che si proceda all’istruzione preparatoria. Se la sua proposta non è accolta, trasmette gli atti all’uditore in capo affinché questi decida conformemente all’articolo 101 capoverso 2.154
154 Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 23 mar. 2007 concernente l’aiuto alle vittime di reati (RU 20081607; FF 20056351). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183911;FF 2015 49456285).
Art. 105 Ordine di inchiesta
1 L’ordine di procedere all’assunzione preliminare delle prove o all’istruzione preparatoria è dato per scritto. In casi urgenti, può essere dato oralmente con immediata conferma scritta. Al giudice istruttore devono essere trasmessi i processi verbali e gli elementi di prova.
2 L’ordine deve contenere una breve esposizione dei fatti e designare esattamente l’indiziato o imputato.
3 Se vi è dubbio sulla competenza, il giudice istruttore prende soltanto le misure urgenti e trasmette gli atti all’uditore in capo.
Art. 106 e 107155
155 Abrogati dall’all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
Art. 108 Esecuzione
1 L’assunzione preliminare delle prove e l’istruzione preparatoria sono eseguite senza indugio.
2 Esse non sono pubbliche.
3 L’indiziato o imputato può essere chiamato ad assistere all’audizione di testimoni e periti.
Art. 109 Patrocinio
1 L’imputato può farsi assistere da un difensore già durante l’istruzione preparatoria. Dev’essere avvertito di questo diritto in occasione del primo interrogatorio.
2 In caso di gravi imputazioni o in casi intricati, il presidente del tribunale militare, a richiesta dell’imputato o su proposta del giudice istruttore, designa un difensore d’ufficio nell’istruzione preparatoria, salvo che l’imputato non ne abbia già scelto uno di fiducia. Se gravi motivi non vi si oppongono, è tenuto conto del desiderio dell’imputato di scegliersi un determinato difensore d’ufficio fra quelli elencati dal tribunale.
Art. 110 Diritti del difensore
1 Il difensore ha diritto di proporre atti d’inchiesta. Per quanto non ne sia pregiudicato lo scopo dell’istruzione, il difensore dev’essere autorizzato anche a prendere conoscenza degli atti e ad assistere all’audizione di testimoni e periti e a ispezioni.
2 Se lo scopo dell’istruzione lo esige, il giudice istruttore può, in via eccezionale, limitare o vietare per un tempo determinato ogni comunicazione tra il difensore e l’imputato incarcerato.
3 Chiusa l’istruzione preparatoria, il difensore può prendere conoscenza degli atti senza limitazioni. Egli può conferire liberamente con l’imputato.
Art. 111 Estensione dell’istruzione preparatoria
Ove occorra, il giudice istruttore estende d’ufficio l’istruzione preparatoria a persone e reati non menzionati nell’ordine di inchiesta. La decisione dev’essere notificata agli interessati.
Art. 112 Chiusura dell’istruzione preparatoria 156
Chiusa l’istruzione preparatoria, il giudice istruttore trasmette gli atti all’uditore per la messa in stato d’accusa, per la desistenza dal procedimento o per l’emissione di un decreto d’accusa. L’imputato e la parte lesa devono essere informati della chiusura dell’istruzione preparatoria.
156Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 4 ott. 1991 concernente l’aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 19922465; FF 1990 II 709).
Art. 113 Completamento dell’istruzione preparatoria 157
L’uditore, l’imputato e la parte lesa possono, entro un termine conveniente determinato dal giudice istruttore, domandare un completamento dell’istruzione preparatoria.
157Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 4 ott. 1991 concernente l’aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 19922465; FF 1990 II 709).
Art. 114 Accusa; decreto d’accusa
1 Quando l’istruzione preparatoria fornisce sufficienti indizi per ammettere l’esistenza di un crimine o di un delitto, l’uditore emette senza indugio l’atto di accusa. Egli trasmette l’inserto con l’atto di accusa al presidente del tribunale militare, con copia dell’atto di accusa all’accusato e all’accusatore privato. La vittima che non si è costituita accusatore privato può chiedere una copia dell’atto di accusa.158
2 Se ne ritiene adempiuti i presupposti, l’uditore emette un decreto d’accusa secondo l’articolo 119.
158Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183911;FF 2015 49456285).
Art. 115 Atto d’accusa
L’atto d’accusa contiene:
- a.
- i dati personali dell’accusato;
- b.
- la descrizione del fatto contestato all’accusato, con le sue caratteristiche legali;
- c.
- le disposizioni legali che comminano una pena per il fatto contestato;
- d.
- l’indicazione dei mezzi di prova;
- e.
- le eventuali domande di astensione o ricusazione presentate dall’uditore.
Art. 116 Desistenza dal procedimento e pronuncia di una pena disciplinare 159
1 Se l’affare non dev’essere ulteriormente perseguito, l’uditore desiste dal procedimento.
2 L’uditore desiste dal procedimento e infligge una pena disciplinare se riconosce la poca gravità del reato giusta il CPM160 o considera il fatto una semplice mancanza di disciplina.161
3 L’uditore può pronunciare tutte le pene disciplinari. Per i membri del Corpo delle guardie di confine è fatto salvo l’articolo 183 capoverso 2 CPM; se del caso, l’affare è trasmesso all’organo competente ai fini dell’apertura di un procedimento disciplinare.
4 La decisione di desistenza, brevemente motivata, è notificata per scritto alle persone e alle autorità legittimate a ricorrere. La vittima che non si è costituita accusatore privato può chiedere una copia della decisione di desistenza.162
4bis Se non può essere debitamente notificata, la decisione di desistenza è da considerarsi tale anche senza pubblicazione nel Foglio ufficiale designato dalla Confederazione o dal Cantone se:
- a.
- il luogo di dimora del destinatario è ignoto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche;
- b.
- una notificazione è impossibile o comporta complicazioni straordinarie;
- c.
- il destinatario o il suo patrocinatore con domicilio o dimora abituale all’estero non hanno designato un recapito in Svizzera.163
5 Quando la decisione di desistenza passa in giudicato, l’uditore trasmette gli atti all’Ufficio dell’uditore in capo affinché li conservi. Quest’ultimo provvede all’esecuzione dell’eventuale pena disciplinare pronunciata.
159 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6989).
161 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).
162 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183911;FF 2015 49456285).
163 Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
Art. 117 Spese e indennità
1 Se l’istruzione è abbandonata, le spese sono sopportate dalla Confederazione. L’uditore può addossare alla persona punita disciplinarmente parte delle spese dell’istruzione.164
2 Le spese possono essere addossate totalmente o parzialmente all’imputato se questi ha provocato o intralciato l’istruzione con il proprio atteggiamento riprovevole.
3 Se ne fa domanda, all’imputato che ha beneficiato dell’abbandono dell’istruzione e non ha né provocato né intralciato gravemente il procedimento con atteggiamento riprovevole o leggerezza, l’uditore assegna:
- a.
- un’indennità a titolo di risarcimento per la carcerazione preventiva e altri pregiudizi sofferti;
- b.
- una congrua somma a titolo di riparazione, in caso di grave pregiudizio nelle sue relazioni personali;
- c.
- una congrua indennità per le spese d’avvocato.
4 La decisione sulle spese e sulle indennità, nonché eventualmente sulla revoca dei provvedimenti coercitivi adottati e sulla confisca di oggetti e di beni, è inserita nella decisione di desistenza.165
164 Per. introdotto dal n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6989).
165 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183911;FF 2015 49456285).
Art. 118 Ricorso al tribunale militare e ricorso disciplinare 166167
1 Le decisioni di desistenza e d’indennizzo possono essere impugnate dall’imputato, dall’accusatore privato, dall’uditore in capo e da un terzo colpito da un’ordinanza di confisca mediante ricorso al tribunale militare. Gli articoli 197 e 199 si applicano per analogia.168
2 ...169
3 Le pene disciplinari inflitte dall’uditore possono essere impugnate dalla persona punita mediante ricorso disciplinare alla sezione del tribunale militare d’appello competente conformemente agli articoli 209–213 CPM170.171
166Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 4 ott. 1991 concernente l’aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 19922465; FF 1990 II 709).
167 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6989).
168 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183911;FF 2015 49456285).
169 Abrogato dal n. I della LF del 17 giu. 2016, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 20183911;FF 2015 49456285).
171 Introdotto dal n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6989).
Sezione 2: Decreto d’accusa
Art. 119 Presupposti
1 L’uditore emana un decreto d’accusa se:
- a.
- ritiene appropriata:
- 1.
- una pena detentiva di 30 giorni al massimo,
- 2.
- una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere al massimo,
- 3.172
- ...
- 4.
- una multa di 5000 franchi al massimo,
- 5.
- un cumulo delle pene secondo i numeri 1–4; e
- b.
- l’imputato ammette i fatti o questi sono sufficientemente accertati.173
1bis Nel decreto d’accusa, l’uditore può parimenti decidere sulla revoca della sospensione condizionale ai sensi dell’articolo 40 CPM174 se la pena con la condizionale o la condizionale parziale, sommata alla nuova pena, non eccede i limiti di cui al capoverso 1 lettera a.175
2 La procedura del decreto d’accusa non ha luogo:
- a.
- in caso di reati contro l’onore;
- b.176
- se, fatto salvo il capoverso 1bis, si deve decidere su una revoca della sospensione condizionale (art. 40 CPM) oppure su un ripristino dell’esecuzione (art. 89 CP177);
- c.178
- se l’imputato è d’ignota dimora o non ha indicato alcun recapito in Svizzera;
- d.179
- se devono essere decise pretese civili contestate;
- e.180
- se entra in linea di conto una degradazione (art. 35 CPM), un’esclusione dall’esercito (art. 48 e 49 CPM) o una misura secondo gli articoli 47, 50 o 50b CPM, oppure se è prevista l’espulsione (art. 49a e 49abis CPM).
172 Abrogato dall’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
173 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).
175 Introdotto dal n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).
176 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).
178 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).
179Introdotta dall’all. n. 4 della LF del 4 ott. 1991 concernente l’aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 19922465; FF 1990 II 709).
180 Introdotta dal n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti) (RU 2009 701; FF 2007 7545). Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).
Art. 120 Forma e contenuto
Il decreto d’accusa dev’essere scritto e brevemente motivato. Esso contiene:
- a.
- i dati personali dell’accusato;
- b.
- la fattispecie;
- c.
- i fatti in cui sono stati ravvisati gli elementi del reato;
- d.
- l’apprezzamento giuridico del fatto
- e.
- i motivi della misura della pena;
- f.
- il dispositivo;
- fbis.181
- la decisione sulla revoca della sospensione condizionale (art. 119 cpv. 1bis) e una breve motivazione;
- g.
- la decisione sulle spese e indennità (art. 151), nonché sulle pretese di diritto civile riconosciute alla parte lesa;
- gbis.182 la decisione sulla revoca dei provvedimenti coercitivi adottati e sulla confisca di oggetti e di beni;
- h.
- la menzione ch’esso diviene esecutivo se, entro dieci giorni, non è interposta opposizione scritta presso l’uditore;
- i.
- la data, nonché la firma dell’uditore.
181 Introdotta dal n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).
182 Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183911;FF 2015 49456285).
Art. 121 Notificazione 183
1 Il decreto d’accusa è notificato per scritto alle persone e alle autorità legittimate a fare opposizione. Se non può essere notificato alla persona punita, si dà luogo alla procedura ordinaria.
2 La vittima che non si è costituita accusatore privato può chiedere una copia del decreto d’accusa.
183 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183911;FF 2015 49456285).
Art. 122 Opposizione
1 Entro dieci giorni dalla notificazione, la persona punita, l’accusatore privato, l’uditore in capo e il terzo colpito da un’ordinanza di confisca possono opporsi per scritto al decreto d’accusa presso l’uditore.184
2 Se l’opposizione è fatta in tempo utile, si dà luogo alla procedura ordinaria. Il decreto d’accusa sostituisce l’atto di accusa.
3 L’opposizione diretta unicamente contro la decisione sulle spese, sull’indennità o sulla confisca di oggetti e di beni deve contenere conclusioni motivate. Il tribunale pronuncia senza dibattimenti.185
184Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183911;FF 2015 49456285).
185Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183911;FF 2015 49456285).
Art. 123 Esecutorietà; ritiro dell’opposizione
1 Se non è fatta opposizione o l’opposizione è ritirata, il decreto d’accusa acquista forza di sentenza cresciuta in giudicato.
2 Il ritiro è possibile, il più tardi, fino all’inizio del dibattimento. Tuttavia, se l’opposizione è diretta unicamente contro la decisione sulle spese o sull’indennità, il ritiro è possibile fino alla decisione del tribunale.
3 Se la persona punita ritira l’opposizione, le spese possono esserle addossate.
Sezione 3: Atti preparatori per il dibattimento
Art. 124 Luogo e data del dibattimento
Ricevuti l’atto d’accusa e l’inserto, il presidente del tribunale militare fissa senz’indugio il luogo e la data del dibattimento. In casi complicati può far circolare fra i giudici tutti o parte degli atti.
Art. 125 Citazione dell’accusato
1 Di regola, l’accusato dev’essere citato almeno dieci giorni prima del dibattimento; se incarcerato, almeno cinque giorni prima.
2 La citazione indica i nomi dei giudici e del segretario.
Art. 125a Pubblicazione 186
1 La notificazione della citazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale designato dalla Confederazione o dal Cantone se:
- a.
- il luogo di dimora dell’accusato è ignoto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche;
- b.
- una notificazione è impossibile o comporta complicazioni straordinarie;
- c.
- l’accusato o il suo patrocinatore con domicilio o dimora abituale all’estero non hanno designato un recapito in Svizzera.
2 La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.
186 Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
Art. 126 Giudici supplenti
Nel caso che il tribunale non potesse venir costituito coi giudici e i giudici supplenti disponibili, il presidente del tribunale militare designa giudici supplenti straordinari.
Art. 127 Difesa
1 Nel dibattimento, l’accusato dev’essere assistito da un difensore.
2 Se l’accusato non ha ancora scelto un difensore, né gliene è stato designato uno d’ufficio durante l’istruzione preparatoria, il presidente del tribunale militare gli assegna un termine per designarlo.
3 Se il termine è trascorso senza che l’accusato abbia fatto la sua scelta oppure se il difensore designato non è in grado di prestare il suo ufficio, il presidente nomina un difensore d’ufficio. Se gravi motivi non vi si oppongono, è tenuto conto del desiderio dell’accusato di scegliersi un determinato difensore d’ufficio fra quelli elencati dal tribunale.
4 Designato il difensore, il presidente assegna all’accusato un congruo termine per presentare eventuali domande di ricusazione e per indicare i suoi mezzi di prova.
Art. 128 Assunzioni di prove
1 Il presidente del tribunale militare può ordinare d’ufficio la citazione di testimoni e periti e altre assunzioni di prove.
2 Il presidente può rifiutare di citare testimoni e periti e di ordinare assunzioni di prove se non li ritiene pertinenti. In questo caso, la parte interessata ha il diritto di rinnovare la sua domanda all’inizio del dibattimento.
3 Il presidente notifica per scritto le sue decisioni alle parti.
Art. 129 Assunzione anticipata delle prove
1 Se si prevede che una prova non potrà essere assunta nel dibattimento, per esempio a cagione della malattia di un testimone o di un perito, o se è indicato di far eseguire prima del dibattimento un’ispezione da parte dell’autorità giudiziaria, il presidente del tribunale militare procede lui stesso a questa assunzione di prove o ne incarica uno o più giudici.
2 Se possibile, alle parti è data facoltà di assistere all’assunzione delle prove. Se non vi assistono, il processo verbale deve essere comunicato loro prima del dibattimento.
Sezione 4: Dibattimento e sentenza
Art. 130 Partecipazione
1 I giudici, i segretari, l’uditore, l’accusato e il difensore devono assistere all’intero dibattimento.
2 Il presidente del tribunale militare può ordinare che l’accusato si assenti dal dibattimento, in particolare se si comporta in modo sconveniente o vi sia da temere che la conoscenza di una perizia medica gli possa essere di pregiudizio.
3 A richiesta, il presidente può eccezionalmente dispensare l’accusato dall’obbligo di comparire o permettergli di assentarsi dal dibattimento.
4 La procedura ordinaria può essere continuata anche quando l’accusato si assenta dal dibattimento senza il permesso del presidente.
Art. 131 Mancata comparizione dell’accusato
1 Se l’accusato, debitamente citato, non si presenta né adduce sufficiente giustificazione, può essere ordinata la comparizione forzata.
2 Se l’accusato non può essere tradotto dinanzi al tribunale o se si rinuncia alla comparizione forzata, si dà luogo alla procedura contumaciale.
Art. 132 Mancata comparizione di testimoni
1 Se un testimone, debitamente citato, non si presenta né adduce sufficiente giustificazione, può essere ordinata la comparizione forzata. Ove questa non sia possibile, il tribunale, se ritiene necessaria la comparizione, aggiorna l’udienza a spese del testimone non comparso.
2 L’articolo 81 è applicabile.
Art. 133 Assenza del difensore o di un perito
Se l’udienza dev’essere rinviata per causa dell’assenza, non giustificata, del difensore o di un perito, il tribunale può addossar loro le spese causate da questo rinvio.
Art. 133a Partecipazione dell’accusatore privato e di terzi 187
1 Il presidente del tribunale militare può autorizzare l’accusatore privato, a sua richiesta, a non comparire personalmente se la sua presenza non è necessaria.
2 Il terzo colpito da una proposta di confisca è libero dal comparire personalmente.
3 Se non compare personalmente, l’accusatore privato o il terzo colpito da una proposta di confisca può farsi rappresentare o presentare proprie richieste scritte.
187 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183911;FF 2015 49456285).
Art. 134 Apertura del dibattimento
1 Il presidente del tribunale militare apre il dibattimento.
2 Egli comunica la composizione del tribunale e accerta la presenza delle parti.
Art. 135 Accertamento dell’identità; lettura dell’atto di accusa
1 Il presidente del tribunale militare accerta l’identità dell’accusato.
2 È data lettura dell’atto di accusa sempreché le parti non vi rinuncino.
Art. 136 Liquidazione d’opposizioni; incompetenza del tribunale
1 In seguito, il tribunale pronuncia sulle opposizioni contro la sua composizione o contro la competenza per materia, sulle domande di completamento dei mezzi di prova, nonché sulle eccezioni di prescrizione e sulle questioni pregiudiziali concernenti la possibilità o l’ammissibilità del dibattimento.
2 Il tribunale pronuncia d’ufficio la sua incompetenza quando il caso non soggiace alla giurisdizione militare. Le decisioni prese dal Tribunale penale federale in virtù dell’articolo 223 CPM188 vincolano il tribunale e le parti.189
189 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 20032133; FF 20013764).
Art. 137 Interrogatorio dell’accusato
1 Il presidente del tribunale militare interroga l’accusato sulle sue condizioni personali e militari nonché sul fatto contestatogli nell’atto di accusa. A richiesta di un giudice, dell’uditore o del difensore, pone ulteriori domande per chiarire le circostanze della causa.
2 Se l’accusato ammette il fatto e la sua confessione è fededegna, il tribunale, con il consenso delle parti, può abbreviare la procedura probatoria.
Art. 138 Produzione di elementi probatori; esame dei testimoni
1 Il presidente del tribunale militare produce al tribunale gli elementi probatori e esamina i testimoni nell’ordine da lui stabilito. Prima di esaminarli, li avverte dell’obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali della falsa testimonianza.
2 Dopo l’esame di ciascun testimone, i giudici e le parti hanno il diritto di porre altre domande per chiarire le circostanze della causa.
3 I testimoni le cui deposizioni siano contradditorie possono essere messi a confronto.
Art. 139 Contraddizioni; lacune mnemoniche
1 Per costatare o togliere le contraddizioni fra le diverse deposizioni si possono ripetere interrogatori o dare completa o parziale lettura dei processi verbali dell’istruzione.
2 Se un testimone non ricorda più o non ricorda esattamente una circostanza a proposito della quale ha già precedentemente deposto, si può dare completa o parziale lettura dei pertinenti processi verbali.
Art. 140 Audizione di periti
Di regola, i periti sono interrogati dopo i testimoni.
Art. 141 Lettura di documenti probatori
1 È data lettura dei documenti probatori essenziali.
2 L’audizione di testimoni, periti e coaccusati può essere surrogata dalla lettura dei processi verbali delle loro precedenti deposizioni se:
- a.
- la persona che dev’essere udita è nel frattempo deceduta;
- b.
- la citazione era impossibile per ignota dimora;
- c.
- l’audizione nel corso del dibattimento non è possibile per altri motivi;
- d.
- si tratta di deposizioni che non sono di decisiva importanza per la pronuncia della sentenza.
Art. 142 Nuove proposte di prova
1 Le parti possono presentare nuove proposte di prova fino all’esaurimento della procedura probatoria.
2 Il tribunale vigila tuttavia affinché il dibattimento non sia prolungato senza necessità.
Art. 143 Interruzione o aggiornamento del dibattimento
1 Il tribunale può, d’ufficio o a domanda di una parte, interrompere o aggiornare il dibattimento per nuove assunzioni di prove, per la sostituzione o il completamento dell’atto di accusa o per altri gravi motivi, nonché per la connessa preparazione delle arringhe delle parti.
2 In caso di interruzione di una certa durata, il dibattimento dev’essere ripetuto, salvo rinuncia esplicita delle parti.
Art. 144 Arringhe 190
1 Chiusa la procedura probatoria, le parti espongono e motivano le loro proposte. Si procede alle arringhe nell’ordine seguente:
- a.
- uditore;
- b.
- accusatore privato;
- c.
- terzi colpiti da una proposta di confisca (art. 51–53 CPM191);
- d.
- difensore dell’accusato.
2 Le parti hanno diritto a una seconda arringa.
3 Concluse le arringhe, l’accusato ha diritto all’ultima parola..
190 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183911;FF 2015 49456285).
Art. 145 Sentenza
1 La sentenza pronuncia l’assoluzione o la condanna.
2 Se, per ragioni di procedura, l’accusato non può essere giudicato, il procedimento è sospeso.
Art. 146 Pronuncia della sentenza
1 Il tribunale valuta liberamente le prove, secondo la convinzione ch’esso si è fatta durante il dibattimento.
2 La sentenza è pronunciata a semplice maggioranza di voti. Ciò vale anche per le decisioni incidentali.
3 ...192
192Abrogato dal n. II della LF del 20 mar. 1992, con effetto dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).
Art. 147 Oggetto della sentenza
La sentenza ha per oggetto il fatto indicato nell’atto di accusa. Nell’apprezzamento di questo fatto, il tribunale può tener conto soltanto delle risultanze del dibattimento.
Art. 148 Mutamento della qualificazione giuridica
1 Il tribunale non è tenuto, quanto alla valutazione giuridica del fatto, a conformarsi all’opinione su cui si fonda l’accusa.
2 Una condanna in virtù di disposizioni penali non citate nell’atto di accusa è unicamente possibile qualora l’accusato sia stato previamente avvertito del mutamento della qualificazione giuridica e gli sia stata data la possibilità di difendersi.
3 Si procederà nello stesso modo quando nel corso del dibattimento si alleghino circostanze tali da aumentare la pena.
Art. 149 Caso poco grave
1 Il tribunale assolve l’accusato e gli infligge una pena disciplinare se riconosce la poca gravità del reato giusta il CPM193 o considera il fatto una semplice mancanza di disciplina.194 Il tribunale può addossare alla persona punita disciplinarmente parte delle spese dell’istruzione e del dibattimento.195
2 Il tribunale può pronunciare tutte le pene disciplinari. Per i membri del Corpo delle guardie di confine è fatto salvo l’articolo 183 capoverso 2 CPM; se del caso l’affare è trasmesso all’organo competente ai fini dell’apertura di un procedimento disciplinare.196
3 Nessuna pena disciplinare può più essere inflitta per il medesimo fatto per cui il tribunale ha condannato, punito disciplinarmente o assolto l’accusato.
194 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).
195 Per. introdotto dal n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6989).
196 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6989).
Art. 150 Carcerazione di sicurezza
Il tribunale può far incarcerare il condannato o l’accusato assolto per irresponsabilità al fine di assicurare l’esecuzione di una pena detentiva197 o di una misura.
197 Nuova espr. giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).
Art. 151 Spese e indennità
1 Le spese dell’istruzione e del dibattimento sono addossate al condannato. Per motivi speciali il tribunale può condonarle in tutto od in parte.
2 Il tribunale decide se e in qual misura più condannati rispondono solidalmente.
3 Le spese possono, in tutto od in parte, essere addossate all’accusato assolto che abbia provocato o intralciato il procedimento con il proprio atteggiamento riprovevole.
4 Le indennità ai giudici, ai membri della giustizia militare, agli interpreti e ai traduttori sono a carico della Confederazione.198
5 Il tribunale pronuncia sulle domande d’indennità secondo le norme dell’articolo 117 capoverso 3.
6 Conformemente all’articolo 165a le spese procedurali possono essere addossate all’accusatore privato.199
198 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
199 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183911;FF 2015 49456285).
Art. 152 Notificazione verbale della sentenza
1 Il presidente del tribunale militare notifica la sentenza alle parti in seduta pubblica leggendone il dispositivo e comunicandone i considerandi essenziali.
2 Si prescinderà dal comunicare i considerandi che debbono essere tenuti segreti nell’interesse della difesa nazionale o della sicurezza dello Stato.
3 Il presidente informa le parti sui rimedi giuridici.
Art. 153 Forma e contenuto della sentenza
1 La sentenza dev’essere redatta per scritto. Essa indica il luogo e la data dei dibattimenti, i nomi dei giudici, del segretario, dell’uditore, dell’accusato e del suo difensore, i reati designati nell’accusa, le conclusioni delle parti, nonché:
- a.
- in caso di condanna:
- 1.
- la fattispecie,
- 2.
- i fatti in cui sono stati ravvisati gli elementi del reato,
- 3.
- i motivi della misura della pena e delle misure,
- 4.
- le disposizioni legali,
- 5.
- il dispositivo;
- b.
- in caso di assoluzione:
- 1.
- la fattispecie,
- 2.
- la costatazione che il fatto contestato all’accusato non risulta provato o non è punibile,
- 3.
- i motivi di eventuali misure,
- 4.
- il dispositivo;
- c.
- in caso di assoluzione secondo l’articolo 149:
- 1.
- la fattispecie,
- 2.
- i fatti in cui sono stati ravvisati gli elementi della mancanza disciplinare,
- 3.
- i motivi della misura della pena disciplinare,
- 4.
- il dispositivo.
2 La sentenza contiene inoltre la decisione motivata sulle spese e le indennità, se del caso sulla revoca dei provvedimenti coercitivi adottati, sulla confisca di oggetti e di beni e sulla pretesa di diritto civile dell’accusatore privato, nonché l’indicazione dei rimedi giuridici.200
3 La sentenza dev’essere firmata dal presidente del tribunale militare e dal segretario.
4 Gli errori di redazione o di calcolo e le sviste di cancelleria che non influiscono sul dispositivo o sul contenuto essenziale dei considerandi sono rettificati d’ufficio.
200 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183911;FF 2015 49456285).
Art. 154 Notificazione di esemplari della sentenza
1 Esemplari della sentenza sono notificati al difensore, per lui e per il condannato o l’assolto, all’accusatore privato201, all’uditore, all’uditore in capo, al Cantone d’esecuzione e ai destinatari designati dal Consiglio federale.
2 Le sentenze contenenti fatti che debbono essere tenuti segreti nell’interesse della difesa nazionale o della sicurezza dello Stato sono notificate soltanto al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e all’uditore in capo. A richiesta, l’uditore e il difensore possono ottenere per consultazione un esemplare della sentenza. A richiesta, il condannato e, nella misura in cui la sentenza riguardi le sue pretese civili oppure possa influenzare il giudizio in merito a quest’ultime, l’accusatore privato saranno autorizzati a prenderne visione.202
3 Alla pubblicazione della sentenza si applica l’articolo 125a. È pubblicato soltanto il dispositivo.203
4 La vittima che non si è costituita accusatore privato può chiedere una copia della sentenza.204
201 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3911; FF 2015 49456285). Di detta mod. é tenuto conto nelle disp. menzionate nella RU.
202Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 4 ott. 1991 concernente l’aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 19922465; FF 1990 II 709).
203 Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
204 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3911; FF 2015 49456285).
Sezione 5: Procedura contumaciale e riapertura del procedimento
Art. 155 Prescrizioni particolari per il dibattimento e la sentenza
1 Il dibattimento si svolge in assenza dell’accusato se questi non può essere tradotto dinanzi al tribunale o se si rinuncia alla sua comparizione forzata (art. 131 cpv. 2) ovvero nel caso in cui egli si metta nell’impossibilità di parteciparvi.
2 Il tribunale aggiorna il dibattimento se la comparsa personale dell’accusato è indispensabile. Esso procede nondimeno alle assunzioni di prove che non consentono dilazione.
3 La sentenza pronuncia la condanna o l’assoluzione.
4 La sentenza contiene un riferimento agli articoli 156 e 157.
Art. 156 Domanda di revoca della sentenza contumaciale; effetti
1 Quando il condannato in contumacia si presenta o viene arrestato, la polizia o il giudice istruttore gli consegnano la sentenza contumaciale motivata. Il condannato può, entro dieci giorni, chiedere la revoca della sentenza contumaciale. La domanda può essere presentata per scritto o con dichiarazione a verbale, senza addurne i motivi. Essa è ammissibile sempreché la pena non sia ancora prescritta. In questo caso, il presidente del tribunale militare può ordinare al giudice istruttore di completare l’istruzione preparatoria. Al termine, questi trasmette gli atti all’uditore.
2 La domanda di revoca sospende l’esecuzione della sentenza contumaciale, salvo che il presidente del tribunale militare non disponga altrimenti.
3 Se il tribunale revoca la sentenza contumaciale, si procede al nuovo giudizio in procedura ordinaria.
Art. 157 Rinuncia alla revoca della sentenza contumaciale
1 Il condannato in contumacia che, avuto conoscenza della sentenza contumaciale, intende rinunciare alla revoca deve dichiararlo per scritto o oralmente a processo verbale. La rinuncia è definitiva.
2 La rinuncia alla revoca della sentenza contumaciale è presunta quando il condannato in contumacia:
- a.
- entro dieci giorni dal ricevimento della sentenza contumaciale non chiede di essere nuovamente giudicato in procedura ordinaria;
- b.
- non ottempera ingiustificatamente alla citazione del tribunale per il nuovo dibattimento.
Art. 158 Dispensa nella procedura contumaciale
1 Il cittadino svizzero residente all’estero e condannato in contumacia, se impossibilitato a venire in Svizzera per gravi motivi, segnatamente familiari, di salute, professionali o finanziari, può chiedere la revoca della sentenza contumaciale e il nuovo giudizio in procedura ordinaria, nonché la dispensa dalla partecipazione al dibattimento, fintanto che la pena non sia prescritta. Ambedue le domande devono essere motivate.
2 Sulla domanda di dispensa pronuncia definitivamente il presidente del tribunale militare.
3 Se la domanda di dispensa è respinta, non vi è né revoca della sentenza contumaciale né nuovo giudizio in procedura ordinaria.
4 Sono riservate la ripresentazione della domanda per motivi non ancora invocati e l’attuazione della procedura secondo l’articolo 156 in caso di entrata in Svizzera.
Sezione 6: Procedura in caso di revoca della sospensione condizionale o di ripristino dell’esecuzione 205205 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).
205 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).
Art. 159 Dibattimento
1 Se il tribunale militare o il tribunale militare d’appello deve pronunciarsi su una revoca della sospensione condizionale (art. 40 CPM206) o un ripristino dell’esecuzione (art. 89 CP207), dev’essere svolto un dibattimento. È fatto salvo l’articolo 119 capoverso 1bis.208
2 Il condannato dev’essere sentito; l’uditore e il difensore propongono e motivano le proprie conclusioni. Il condannato ha l’ultima parola.
3 Le disposizioni sul dibattimento e sulla sentenza (art. 130 segg.) s’applicano per analogia.
208 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).
Sezione 7: ...
Art. 160a162209
209 Abrogati dal n. III della LF del 3 ott. 2003, con effetto dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6989).
Sezione 8: Pretese di diritto civile
Art. 163 Esercizio 210
1 L’accusatore privato può far valere in via adesiva nel procedimento penale le sue pretese di diritto civile derivanti da un reato giudicato da un tribunale militare, per quanto la Confederazione non risponda dei danni in virtù dell’articolo 135 della legge militare del 3 febbraio 1995211 o dell’articolo 3 della legge del 14 marzo 1958212 sulla responsabilità.
2 L’azione civile nel procedimento penale diventa pendente in giudizio dal momento della dichiarazione di cui all’articolo 84k capoverso 2 lettera b.
3 Se ritira l’azione civile prima del dibattimento di primo grado, l’accusatore privato può nuovamente promuoverla nel foro civile.
210 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3911; FF 2015 49456285).
Art.163a Quantificazione e motivazione 213
1 La pretesa fatta valere nell’azione civile deve per quanto possibile essere quantificata nella dichiarazione di cui all’articolo 84k e succintamente motivata per scritto indicando i mezzi di prova invocati.
2 La quantificazione e la motivazione devono avvenire al più tardi in sede di arringa.
213 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3911; FF 2015 49456285).
Art.163b Assunzioni di prove 214
1 Il giudice istruttore raccoglie anche le prove necessarie al giudizio dell’azione civile, sempre che il procedimento non ne risulti ampliato o ritardato in maniera sostanziale.
2 Può subordinare al versamento di un anticipo delle spese da parte dell’accusatore privato la raccolta delle prove a sostegno in primo luogo dell’azione civile.
214 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3911; FF 2015 49456285).
Art. 164 Competenza e procedura 215
1 Il tribunale militare investito della causa penale statuisce sulla pretesa civile senza riguardo al valore litigioso.
2 Al più tardi nella procedura dibattimentale di primo grado, all’imputato è data l’occasione di esprimersi sull’azione civile.
3 Il tribunale militare può dapprima giudicare la fattispecie penale e trattare in seguito le pretese civili.
4 Se il giudizio completo delle pretese civili esigesse un dispendio sproporzionato, il tribunale militare può limitarsi a prendere una decisione di principio sull’azione civile e per il rimanente rinviare l’accusatore privato al tribunale civile. Per quanto possibile, deve però giudicare integralmente le pretese di lieve entità.
5 Il riconoscimento dell’azione civile da parte dell’imputato è messo a verbale e menzionato nella decisione che conclude il procedimento.
215 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3911; FF 2015 49456285).
Art.164a Garanzia per le pretese nei riguardi dell’accusatore privato 216
1 A istanza dell’imputato, l’accusatore privato, purché non sia vittima, deve prestare garanzie per i dispendi prevedibili causati dalle sue conclusioni sugli aspetti civili se:
- a.
- non ha domicilio o sede in Svizzera;
- b.
- risulta insolvibile, segnatamente se è stato dichiarato il fallimento nei suoi confronti, se è in corso una procedura concordataria o se vi sono attestati di carenza di beni;
- c.
- per altri motivi vi è da temere che le pretese dell’imputato siano seriamente compromesse o vanificate.
2 Il presidente del tribunale decide definitivamente sull’istanza. Stabilisce l’entità della garanzia fissando un termine per prestarla.
3 La garanzia può essere prestata in contanti oppure per il tramite di una banca o assicurazione con stabile organizzazione in Svizzera.
4 Successivamente la garanzia può essere aumentata, ridotta o soppressa.
216 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3911; FF 2015 49456285).
Art. 165 Ammissibilità del giudizio
Le pretese di diritto civile possono essere giudicate soltanto se l’accusato è condannato o punito dal tribunale in via disciplinare.
Art.165a Spese a carico dell’accusatore privato 217
1 All’accusatore privato possono essere addossate le spese procedurali causate dalle sue istanze in merito agli aspetti civili se:
- a.
- il procedimento è stato abbandonato o l’accusato assolto;
- b.
- l’accusatore privato ritira l’azione civile prima che sia chiuso il dibattimento di primo grado;
- c.
- l’azione civile è stata respinta o rinviata al foro civile.
2 In caso di reati a querela di parte, le spese procedurali possono essere addossate al querelante, qualora per condotta temeraria o negligenza grave abbia causato l’apertura del procedimento o ne abbia intralciato lo svolgimento, oppure all’accusatore privato se:
- a.
- il procedimento è stato abbandonato o l’accusato assolto; e
- b.
- l’accusato non è tenuto a rifondere le spese giusta l’articolo 151 capoverso 3.
217 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3911; FF 2015 49456285).
Capitolo 3: Rimedi giuridici
Sezione 1: Reclamo
Art. 166 Ammissibilità
1 È ammesso il reclamo contro le decisioni, le operazioni e le omissioni del giudice istruttore, come anche contro le decisioni d’incarcerazione, sequestro e perquisizione prese dal presidente del tribunale militare o del tribunale militare d’appello. Contro le decisioni riguardanti la condotta del processo il reclamo non è ammesso.
2 Il reclamo può essere interposto dalle persone direttamente colpite.
Art. 167 Competenza
Pronunciano definitivamente:
- a.
- il presidente del competente tribunale militare sui reclami contro le decisioni d’incarcerazione del giudice istruttore;
- b.
- l’uditore in capo sui reclami contro le altre decisioni del giudice istruttore;
- c.
- il presidente del competente tribunale militare d’appello sui reclami contro le decisioni del presidente del tribunale militare;
- d.
- il presidente del tribunale militare di cassazione sui reclami contro le decisioni del presidente del tribunale militare d’appello.
Art. 168 Presentazione; termine
1 Il reclamo dev’essere presentato all’autorità competente, con motivazione scritta, il più tardi cinque giorni dopo che la persona colpita ha avuto conoscenza della decisione o dell’operazione impugnabile. Il reclamo per denegata giustizia è ognora ammissibile.
2 L’autorità di reclamo chiede immediatamente il parere alla controparte e ordina, se necessario, altre indagini.
Art. 169 Effetto sospensivo
Il reclamo ha effetto sospensivo soltanto se l’autorità di reclamo lo ordini.
Art. 170 Decisione del reclamo
Se il reclamo è accettato, l’autorità di reclamo prende le misure necessarie. Essa può in particolare revocare decisioni e impartire istruzioni alla controparte.
Art. 171 Spese
Le spese sono a carico della Confederazione. Esse possono essere addossate al reclamante se il reclamo è stato fatto con leggerezza.
Sezione 2: Appello
Art. 172 Ammissibilità
1 L’appello è ammesso contro le sentenze dei tribunali militari, eccettuate quelle contumaciali.
2 Se è impugnata unicamente la decisione su una pretesa di diritto civile, sulle spese e indennità o sulla confisca di oggetti e di beni, è ammesso soltanto il ricorso.218
3 L’appello è inoltre ammesso contro le decisioni dei tribunali militari inerenti a una revoca della sospensione condizionale (art. 40 CPM219) o a un ripristino dell’esecuzione (art. 89 CP220).221
218 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3911; FF 2015 49456285).
221 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).
Art. 173 Legittimazione; effetto sospensivo
1 L’appello può essere interposto dall’accusato o dal suo difensore e dall’uditore. L’uditore può ricorrere in appello anche a favore dell’accusato.
1bis L’accusatore privato può interporre appello se era già parte nella procedura e se la sentenza riguarda le sue pretese civili oppure può influenzare il giudizio in merito a quest’ultime.222
2 L’appello sospende l’esecuzione della sentenza.
222Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 4 ott. 1991 concernente l’aiuto alle vittime di reati (RU 19922465; FF 1990 II 709). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3911; FF 2015 49456285).
Art. 174 Presentazione; termine
1 L’appello dev’essere dichiarato per scritto o oralmente al tribunale militare, entro cinque giorni dalla notificazione verbale della sentenza. Esso può limitarsi a una parte della sentenza.
2 Il tribunale comunica alle parti la dichiarazione d’appello.223
223Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 4 ott. 1991 concernente l’aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 19922465; FF 1990 II 709).
Art. 175 Ritiro
1 L’appello può essere ritirato per scritto o mediante dichiarazione a verbale, fino alla chiusura della procedura probatoria.
2 L’accusato, o l’accusatore privato, che ritira l’appello sopporta di regola le spese.224
3 La decisione di stralcio dal ruolo è presa dal presidente del tribunale presso cui gli atti si trovano.
224Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 4 ott. 1991 concernente l’aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 19922465; FF 1990 II 709).
Art. 176 Trasmissione degli atti
Notificata alle parti la sentenza motivata per scritto, il presidente del tribunale militare trasmette gli atti al tribunale militare d’appello.
Art. 177 Osservanza del termine; ritardo
Il presidente del tribunale militare d’appello esamina se l’appello è stato interposto in tempo utile. Se lo ritiene tardivo, produce gli atti al tribunale, il quale decide in procedura scritta.
Art. 178 Preparazione del dibattimento
Il presidente del tribunale militare d’appello prepara il dibattimento e assegna alle parti un congruo termine per eventuali domande di ricusazione e proposte di prove. Scaduto il termine, fa circolare gli atti fra i giudici. Inoltre sono applicabili per analogia gli articoli 124 a 129.
Art. 179 Mancata comparizione dell’accusato o dell’accusatore privato 225
1 Se la citazione al dibattimento non può essere notificata all’accusato, o all’accusatore privato, o se questi, senza esserne stato dispensato e sebbene debitamente citato, non si presenta, il suo appello si ha per perento un’ora dopo il termine fissato per il dibattimento.226
2 La perenzione è revocata se il contumace rende verosimile di non aver potuto senza sua colpa ottemperare alla citazione.
3 La domanda di revoca delle conseguenze della mancata comparizione dev’essere presentata al tribunale militare d’appello entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione inerente alla perenzione dell’appello.
4 La domanda che, per gravi motivi, non ha potuto essere presentata in tempo utile dev’essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento.
225Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 4 ott. 1991 concernente l’aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 19922465; FF 1990 II 709).
226Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 4 ott. 1991 concernente l’aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 19922465; FF 1990 II 709).
Art. 180 Traduzione dell’accusato; procedura contumaciale
Se l’uditore ha interposto appello e l’accusato, debitamente citato, non compare né adduce sufficiente giustificazione, può essere ordinata la comparizione forzata. Se l’accusato non può essere tradotto dinanzi al tribunale o se si rinuncia alla sua traduzione, si applicano le disposizioni sulla procedura contumaciale e sulla riapertura del procedimento.
Art. 181 Dibattimento
1 Se necessario, il tribunale può, d’ufficio o a richiesta, interrompere o aggiornare il dibattimento.
2 Nelle arringhe, l’appellante ha per primo la parola. Se più parti hanno interposto appello, la parola è data dapprima all’uditore e da ultimo all’accusato. Ogni parte ha il diritto di replicare. L’accusato ha l’ultima parola.227
3 Inoltre, al dibattimento dinanzi al tribunale militare d’appello s’applicano per analogia gli articoli 130, 132 a 134, 135 capoverso 1, 136 a 142, 145 a 147, 148 capoverso 1, 149, 150 e 152 a 154.
227Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 4 ott. 1991 concernente l’aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 19922465; FF 1990 II 709).
Art. 182 Cognizione
1 Il tribunale militare d’appello giudica liberamente le circostanze di fatto e di diritto della causa. Esso non è vincolato dalle conclusioni delle parti.
2 La sentenza non può essere modificata a pregiudizio dell’accusato se l’appello è stato interposto soltanto da costui, o dall’uditore esplicitamente a suo favore.
Art. 183 Spese; indennità
1 Se l’appello dell’accusato è accettato integralmente, le spese procedurali sono a carico della Confederazione. Negli altri casi, il tribunale militare d’appello ne decide secondo libero apprezzamento.
2 Nello stesso modo il tribunale decide circa l’assegnazione di una congrua indennità per le spese d’avvocato, salvo che l’accusato sia stato assistito da un difensore d’ufficio. Se l’appello è stato interposto soltanto dall’accusatore privato, esso può essere condannato a rimborsare le spese alla cassa del tribunale.228
2bis Se l’appello dell’accusatore privato è accettato integralmente o parzialmente, il tribunale può assegnargli un’indennità per le spese d’avvocato nella misura in cui esso non abbia beneficiato del patrocinio gratuito. Il condannato può essere costretto a rimborsare le spese alla cassa del tribunale.229
3 Sulle altre domande d’indennità il tribunale decide secondo l’articolo 117 capoverso 3.
4 Conformemente all’articolo 165a le spese procedurali possono essere addossate all’accusatore privato.230
228Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 4 ott. 1991 concernente l’aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 19922465; FF 1990 II 709).
229Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 4 ott. 1991 concernente l’aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 19922465; FF 1990 II 709).
230 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3911; FF 2015 49456285).
Sezione 3: Cassazione
Art. 184 Ammissibilità
1 Il ricorso per cassazione è ammesso contro:
- a.
- le sentenze dei tribunali militari d’appello e le decisioni con le quali essi si dichiarano incompetenti;
- b.231
- le decisioni dei tribunali militari d’appello inerenti a una revoca della sospensione condizionale (art. 40 CPM232) o a un ripristino dell’esecuzione (art. 89 CP233);
- c.
- le sentenze contumaciali dei tribunali militari.
2 Nei casi della lettera b sono applicabili per analogia gli articoli 185 a 194.
231 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).
Art. 185 Motivi di cassazione
1 La cassazione è pronunciata se:
- a.
- il tribunale non fu regolarmente costituito;
- b.
- il tribunale si è, a torto, dichiarato competente o incompetente;
- c.
- durante il dibattimento sono state violate essenziali disposizioni procedurali così che ne sia risultato un pregiudizio per il ricorrente;
- d.
- la sentenza contiene una violazione della legge penale;
- e.
- la sentenza non è sufficientemente motivata;
- f.
- essenziali accertamenti di fatto della sentenza contrastano con l’esito della procedura probatoria.
2 Per i motivi indicati nelle lettere a e c, la cassazione può essere chiesta soltanto se la parte ne ha formulato domanda o ha rilevato l’irregolarità durante il dibattimento.
Art. 186 Legittimazione; termini
1 La cassazione può essere chiesta dall’accusato, dal difensore e dall’uditore. Se l’uditore vi rinuncia, questo diritto spetta all’uditore in capo.
1bis L’accusatore privato può chiedere la cassazione se era già parte nella procedura e se la sentenza riguarda le sue pretese civili oppure può influenzare il giudizio in merito a quest’ultime.234
2 Il ricorso per cassazione dev’essere annunciato per scritto al tribunale che ha giudicato, entro cinque giorni dalla notificazione verbale della sentenza.
3 Per l’uditore in capo, questo termine decorre dalla comunicazione scritta della sentenza. Durante il termine, egli può chiedere gli atti per consultarli. In questo caso, il termine per l’annuncio del ricorso ricomincia a decorrere dal ricevimento degli atti.
234Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 4 ott. 1991 concernente l’aiuto alle vittime di reati (RU 19922465; FF 1990 II 709). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3911; FF 2015 49456285).
Art. 187 Scambio di scritti; effetto
1 Ricevuto l’annuncio del ricorso per cassazione, il presidente del tribunale, notificando la sentenza motivata, assegna al ricorrente un termine di venti giorni per la motivazione scritta.
2 Ricevuta la motivazione, il presidente del tribunale la comunica alla controparte assegnandole un termine di venti giorni per insinuare le proprie osservazioni. Infine, trasmette gli atti con le memorie ed il suo eventuale rapporto al presidente del tribunale militare di cassazione.
3 Il ricorso per cassazione sospende l’esecuzione della sentenza.
4 L’annuncio e il ritiro del ricorso per cassazione devono essere comunicati all’uditore in capo.
Art. 188 Preparazione della deliberazione
Il presidente del tribunale militare di cassazione fa circolare gli atti fra i membri del tribunale e prende le necessarie disposizioni per la deliberazione.
Art. 189 Ulteriore scambio di scritti; cognizione
1 Non vi è dibattimento orale. Per contro può essere ordinato un ulteriore scambio di scritti.
2 Il tribunale militare di cassazione esamina soltanto le conclusioni proposte.
3 Se la cassazione si fonda sull’articolo 185 capoverso 1 lettere a, b o c, si tiene conto soltanto dei fatti citati nel ricorso per cassazione.
4 Per i ricorsi per cassazione fondati sull’articolo 185 capoverso 1 lettere d, e o f, il tribunale militare di cassazione non è vincolato dalla motivazione del ricorso.
Art. 190 Giudizio
Se ritiene fondato il ricorso per cassazione, il tribunale militare di cassazione annulla la sentenza impugnata.
Art. 191 Rinvio
1 Se annulla la sentenza, il tribunale militare di cassazione rinvia la causa per nuovo giudizio al tribunale di precedente istanza.
2 Per motivi speciali, può deferire la causa anche a un altro tribunale di medesima istanza.
3 Se annulla la sentenza in applicazione dell’articolo 185 capoverso 1 lettera b, deferisce la causa all’autorità competente.
Art. 192 Nuovo giudizio
1 Il nuovo giudizio deve fondarsi sui considerandi di diritto della sentenza del tribunale militare di cassazione.
2 Il tribunale non può decidere a pregiudizio dell’accusato se il ricorso per cassazione è stato presentato soltanto da costui, o esplicitamente a suo favore dall’uditore o dall’uditore in capo.
Art. 193 Spese; indennità 235
Le spese e l’indennità sono stabilite conformemente all’articolo 183.
235Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 4 ott. 1991 concernente l’aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 19922465; FF 1990 II 709).
Art. 194 Proclamazione e notificazione della sentenza
1 La data e il luogo della proclamazione della sentenza devono essere indicati alle parti. La comparizione è facoltativa.
2 Per la notificazione della sentenza motivata s’applica l’articolo 154.
Sezione 4: Ricorso
Art. 195 Ammissibilità 236
Le decisioni dei tribunali militari e dei tribunali militari d’appello, contro cui non è ammesso l’appello o il ricorso per cassazione, possono essere impugnate mediante ricorso al tribunale militare di cassazione, segnatamente nei casi seguenti:
- a.
- esecuzione di pene sospese, dopo l’esecuzione di misure;
- b.
- diniego della riapertura del procedimento;
- c.
- decisione sulle pretese di diritto civile;
- d.
- decisione sulle spese e sulle domande d’indennità;
- e.
- confisca;
- f.
- carcerazione ordinata al momento della comunicazione della sentenza.
236 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).
Art. 196 Legittimazione 237
1 Il ricorso può essere interposto dall’accusato, dal suo difensore e dall’uditore.
2 L’accusatore privato può ricorrere nei casi previsti nell’articolo 195 lettere b–e.
3 Il terzo colpito da ordinanza di confisca può ricorrere in un caso previsto nell’articolo 195 lettera e.
237Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3911; FF 2015 49456285).
Art. 197 Termine; procedura
1 Il ricorso dev’essere presentato per scritto, con proposta e motivazione, al tribunale che ha pronunciato la decisione impugnata, entro venti giorni dalla comunicazione scritta della medesima. Il presidente assegna alla controparte un termine di venti giorni per insinuare le proprie osservazioni. Dopo di che, trasmette gli atti con le memorie e il suo eventuale rapporto al presidente del tribunale militare di cassazione.
2 L’articolo 182 è applicabile per analogia. Tuttavia, in caso di ricorso giusta l’articolo 195 lettere e e f, il tribunale militare di cassazione è vincolato dalla decisione sui punti penali.
3 Non vi è dibattimento orale. Per contro può essere ordinato un ulteriore scambio di scritti.
Art. 198 Decisione
Se accetta il ricorso, il tribunale militare di cassazione può rinviare la causa per nuova decisione al tribunale di precedente istanza, o decidere lui stesso nel merito.
Art. 199 Spese; indennità 238
Le spese e l’indennità sono stabilite conformemente all’articolo 183.
238Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 4 ott. 1991 concernente l’aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 19922465; FF 1990 II 709).
Sezione 5: Revisione
Art. 200 Motivi di revisione
1 La revisione di un decreto d’accusa o di una sentenza esecutori può essere chiesta se:
- a.
- fatti o mezzi di prova che non erano noti al giudice nel precedente processo sono tali, di per sé od insieme con i fatti precedentemente accertati, da determinare l’assoluzione o una punizione notevolmente più mite del condannato, la condanna dell’accusato assolto o una condanna per un reato più grave;
- b.
- un reato ha influito sull’esito del precedente processo;
- c.
- dopo l’emanazione della sentenza è stata pronunciata una nuova sentenza penale inconciliabile con essa;
- d.
- dopo l’emanazione della sentenza, l’accusato assolto ha fatto una confessione fededegna;
- e.
- sono state violate le norme in materia di astensione o ricusazione e questa violazione non ha potuto essere invocata precedentemente;
- f.239
- la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato in una sentenza definitiva che la Convenzione del 4 novembre 1950240 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o i suoi protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU), per quanto un indennizzo non sia atto a compensare le conseguenze della violazione e la revisione sia necessaria per ovviarvi; in tal caso, la domanda di revisione deve essere presentata entro 90 giorni da quello in cui la sentenza o la decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo è divenuta definitiva.
2 Scaduto il termine di prescrizione, la revisione a pregiudizio dell’accusato assolto o del condannato è esclusa.
239Introdotta dall’all. n. 16 della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288337art. 2 cpv. 1 lett. i; FF 1991 II 413). Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 289; FF 2021 300, 889).
Art. 201 Pretese di diritto civile
1 Per quanto concerne le pretese di diritto civile, la revisione può essere chiesta:
- a.
- nei casi previsti dall’articolo 200 lettere b a e;
- b.
- nei casi in cui non sono stati prodotti al tribunale fatti o elementi di prova di carattere decisivo, tali da determinare una valutazione diversa della pretesa di diritto civile.
2 La revisione per i motivi indicati nel capoverso 1 lettera b dev’essere chiesta entro trenta giorni a contare da quello in cui sono stati scoperti. Essa non può più essere chiesta trascorsi dieci anni dall’intimazione della sentenza.
Art. 202 Legittimazione
Possono chiedere la revisione:
- a.
- l’uditore;
- b.241 il condannato o, dopo la sua morte, i suoi parenti od affini in linea ascendente e discendente, i suoi fratelli e sorelle ed il coniuge o il partner registrato;
- c.
- il rappresentante legale del condannato;
- d.242
- l’accusatore privato, se era già parte nella procedura e nella misura in cui la sentenza riguardi le sue pretese civili oppure possa influenzare il giudizio in merito a quest’ultime;
- e.243
- il terzo colpito da una confisca.
241 Nuovo testo giusta l’all. n. 23 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20055685; FF 20031165).
242Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 4 ott. 1991 concernente l’aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 19922465; FF 1990 II 709).
243 Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3911; FF 2015 49456285).
Art. 203 Domanda; effetto sospensivo
1 La domanda di revisione dev’essere presentata per scritto al tribunale militare di cassazione.
2 Essa deve indicare i motivi e le prove che la giustificano.
3 Essa sospende l’esecuzione della sentenza soltanto se il presidente lo ordini.
4 ...244
244Abrogato dal n. II della LF del 20 mar. 1992, con effetto dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).
Art. 204 Difesa d’ufficio
Se la domanda di revisione non sembra a priori avere esito negativo, il presidente del tribunale militare di cassazione può designare un difensore d’ufficio per il completamento della domanda e per la procedura ulteriore.
Art. 205 Altre indagini
Se lo ritiene necessario, il presidente del tribunale militare di cassazione procede ad altre indagini o ne incarica un membro del tribunale o il giudice istruttore.
Art. 206 Forza di cosa giudicata della sentenza impugnata
La sentenza impugnata ha forza di cosa giudicata fino alla pronuncia sulla domanda di revisione.
Art. 207 Decisione; spese
1 Se accetta la domanda di revisione, il tribunale militare di cassazione annulla il decreto d’accusa o la sentenza e rinvia la causa per nuovo giudizio all’autorità che ha giudicato definitivamente, eccetto i casi in cui ha pronunciato lui stesso in virtù dell’articolo 198.
2 Per motivi speciali, esso può deferire la causa anche a un’altra autorità di medesimo grado.
3 Se la domanda di revisione è respinta, al richiedente possono essere addossate le spese procedurali.
Art. 208 Nuovo giudizio
1 Il nuovo giudizio avviene in procedura ordinaria.
2 I mezzi di prova dichiarati influenti dal tribunale militare di cassazione devono essere assunti.
Art. 209 Reintegrazione
1 Il condannato totalmente o parzialmente assolto nella procedura di revisione è reintegrato nei suoi diritti in conformità della nuova sentenza. Le multe e le spese gli sono corrispondentemente rimborsate. L’assegnazione di un’indennità è decisa secondo i principi dell’articolo 117 capoverso 3.
2 Il tribunale può ordinare la pubblicazione della sentenza.
Capitolo 4: Esecuzione
Art. 210 Forza di cosa giudicata
La sentenza acquista forza di cosa giudicata quando il termine d’appello o di cassazione è decorso inutilizzato o la domanda è stata ritirata o respinta.
Art. 211 Cantone d’esecuzione 245
1 Il Cantone di domicilio del condannato è designato Cantone d’esecuzione.
2 Il Consiglio federale designa il Cantone d’esecuzione per le persone non domiciliate in Svizzera.
245 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).
Art. 212 Esecuzione delle pene e delle misure 246
1 Il Cantone d’esecuzione è incaricato dell’esecuzione delle pene detentive, delle pene pecuniarie, delle multe e delle misure.247 È fatta salva l’esecuzione militare delle pene detentive giusta l’articolo 34b CPM248.
2 Il ricavo delle pene pecuniarie, delle multe e delle confische spetta al Cantone che ha proceduto alla riscossione o alla confisca. È fatto salvo l’articolo 53 CPM.
246 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).
247 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Art. 213249
249Abrogato dal n. II della LF del 20 mar. 1992, con effetto dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 Il 1216, IV 173).
Art. 214 Riscossione delle spese di giustizia
Le spese addossate al condannato sono riscosse secondo le norme stabilite per l’esecuzione delle sentenze dei tribunali ordinari. Esse non possono essere commutate in carcerazione.
Art. 215 Spese d’esecuzione; diritto di regresso 250
1 Le spese d’esecuzione di pene e misure sono sopportate dai Cantoni.
2 Per le spese d’esecuzione delle misure previste dagli articoli 56–65 CP251, i Cantoni hanno diritto di regresso nei confronti delle persone che ne sono oggetto.252
250Nuovo testo giusta il n. I1 della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 23922393; FF 1991 I 1078).
252 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).
Capitolo 5: Procedimenti penali contro stranieri
Art. 216 Convenzioni di Ginevra
Nel caso di procedimenti penali promossi in tempo di guerra contro stranieri, sono riservate le disposizioni delle convenzioni di Ginevra per la protezione delle vittime della guerra253 che derogano alla presente legge.
Art. 217 Deroga ai minimi di pena
In materia di crimini e delitti commessi da stranieri non tenuti ad alcun dovere di fedeltà verso la Svizzera, il giudice non è vincolato ai minimi di pena previsti dalla legge.
Titolo terzo: Disposizioni finali
Art. 218 Esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
Art. 219 Abrogazione
L’organizzazione giudiziaria e procedura penale per l’armata federale, del 28 giugno 1889254, è abrogata.
254[CS 3 433; RU 1951 435n. II, 1968 228 n. III]
Art. 220 Diritto transitorio
1 I procedimenti pendenti all’entrata in vigore della presente legge sono continuati secondo il nuovo diritto.
2 I ricorsi per cassazione annunciati in tempo utile sono considerati dichiarazioni d’appello e trasmessi dal presidente del tribunale militare di cassazione ai competenti tribunali militari d’appello.
3 La durata delle funzioni dei giudici e dei giudici supplenti dei tribunali militari in carica sotto l’impero del diritto previgente scade con l’entrata in vigore della presente legge.
Art. 220a Disposizioni transitorie della modifica del 17 giugno 2016 255
1 I procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 17 giugno 2016 sono continuati secondo il nuovo diritto, in quanto le disposizioni del presente articolo non prevedano altrimenti.
2 Gli atti procedurali disposti o eseguiti prima dell’entrata in vigore della presente modifica mantengono la loro validità.
3 Se all’entrata in vigore della presente modifica la procedura probatoria dibattimentale è già chiusa, la procedura di prima istanza è continuata secondo il diritto previgente.
4 Se è già stata emanata una decisione prima dell’entrata in vigore della presente modifica, i ricorsi sono giudicati secondo il diritto previgente. Se l’autorità superiore rinvia il procedimento a quella inferiore per nuovo giudizio, si applica il nuovo diritto.
5 All’opposizione contro i decreti d’accusa si applica per analogia il capoverso 4.
6 Ai ricorsi contro decisioni emanate dopo l’entrata in vigore della presente modifica si applica in ogni caso il nuovo diritto.
255 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3911; FF 2015 49456285).