Sezione 1: Disposizioni generali |
Art. 2 Campo d’applicazione
La presente legge si applica al trattamento dei dati da parte delle autorità federali e cantonali nei seguenti sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (sistemi d’informazione di polizia):
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Art. 3 Principi
1 I sistemi d’informazione di polizia sono usati per permettere alle autorità aventi funzioni di perseguimento penale, di polizia e di tutela della sicurezza interna, di adempiere i loro compiti. 2 Nell’ambito della presente legge, le autorità di polizia della Confederazione sono autorizzate a trattare dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione, e a comunicarli alle autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni e ad altre autorità svizzere o straniere.3 I dati personali possono essere trattati nella misura in cui e fintantoché l’adempimento dei compiti legali lo richiede. 3 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 30 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |
Art. 4 Trattamento di dati nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia
1 Nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia con le autorità estere e le organizzazioni internazionali, le autorità federali sono autorizzate a trattare dati nei sistemi d’informazione di polizia a condizione che tale trattamento sia previsto da una legge in senso formale o da un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale. 2 Le autorità estere e le organizzazioni internazionali hanno accesso ai dati dei sistemi d’informazione di polizia mediante procedura di richiamo informatizzata soltanto se lo prevede una legge in senso formale o un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale. |
Art. 5 Trattamento di dati per il controllo interno 4
1 I servizi di controllo interni all’Amministrazione e gli organi o le persone interni all’Amministrazione incaricati di verificare l’osservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati possono trattare dati personali in tutti i sistemi d’informazione di polizia contemplati dalla presente legge, se necessario per adempiere i loro compiti di controllo. 2 ...5 4 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 30 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 5 Abrogato dall’all. 1 n. II 30 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, con effetto dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |
Art. 5a Trattamento indebito di dati del N-SIS 6
Chi tratta dati del N-SIS per uno scopo diverso da quelli di cui all’articolo 16 è punito con la multa. 6 Introdotto dall’all. 1 n 5 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2022 637; FF 2020 3117). |
Art. 5b Perseguimento penale 7
Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni di cui all’articolo 5aspettano ai Cantoni. 7 Introdotto dall’all. 1 n. 5 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2022 637; FF 2020 3117). |
Art. 6 Durata di conservazione, cancellazione, archiviazione e distruzione dei dati
1 I dati trattati nei sistemi d’informazione di polizia possono essere conservati soltanto finché è necessario allo scopo del trattamento, ma al massimo fino allo scadere della durata di conservazione stabilita secondo l’articolo 19 lettera d; in seguito sono cancellati. 2 La cancellazione dei dati allo scadere della durata di conservazione è effettuata secondo una delle procedure seguenti:
3 Quando si applica la procedura di cui al capoverso 2 lettera b, il detentore della collezione di dati effettua a intervalli regolari una verifica generale del sistema d’informazione. In occasione della verifica generale, è esaminata la conformità di ogni blocco di dati alle disposizioni applicabili al relativo sistema d’informazione. I dati divenuti inutili sono cancellati. 4 I dati destinati alla cancellazione conformemente ai capoversi 1–3 possono essere conservati in forma anonima se necessario per scopi statistici o di analisi sulla criminalità. 5 I dati destinati alla cancellazione e i relativi documenti sono offerti all’Archivio federale per l’archiviazione. I dati e i documenti che l’Archivio federale giudica privi di valore archivistico sono distrutti. |
Art. 7 Diritto d’accesso
1 Il diritto d’accesso è retto dagli articoli 25 e 26 della legge federale del 25 settembre 20208 sulla protezione dei dati (LPD).9 2 Fedpol fornisce le informazioni richieste dopo aver consultato l’autorità che ha iscritto o fatto iscrivere i dati nel sistema d’informazione; sono fatti salvi gli articoli 8 e 8a.10 3 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM)11 fornisce le informazioni concernenti i dati trattati nel sistema d’informazione di cui all’articolo 16 relativi ai divieti d’entrata di sua competenza in virtù dell’articolo 67 capoversi 1 e 2 della legge federale del 16 dicembre 200512 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)13.14
9 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 30 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 10 Nuovo testo giusta il n. II 8 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939). 11 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 13 Il titolo è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 14 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195). 16 Vedi l’all. 2 n. I 2, qui appresso. |
Art. 8 Restrizione del diritto d’accesso concernente il sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali 17
1 Qualora una persona domandi alla Polizia giudiziaria federale (PGF) se stia trattando dati che la concernono nel sistema di cui all’articolo 11, fedpol differisce tale informazione:
2 Fedpol comunica al richiedente il differimento dell’informazione rendendolo attento al fatto che può chiedere all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) di verificare se dati che lo concernono sono trattati in modo lecito e se interessi preponderanti al mantenimento del segreto giustificano il differimento.18 3 L’IFPDT effettua la verifica; comunica all’interessato che nessun dato che lo concerne è trattato in modo illecito oppure, se ha riscontrato errori nel trattamento dei dati personali o relativi al differimento dell’informazione, che ha aperto un’inchiesta conformemente all’articolo 49 LPD19.20 4 Se riscontra errori nel trattamento dei dati o relativi al differimento dell’informazione, l’IFPDT21 ordina a fedpol di porvi rimedio. 5 Le comunicazioni di cui ai capoversi 2 e 3 hanno sempre lo stesso tenore e non vengono motivate. La comunicazione di cui al capoverso 3 non è impugnabile. 6 Fedpol fornisce le informazioni al richiedente appena viene meno l’interesse al mantenimento del segreto, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. Le persone di cui non sono stati trattati dati ne sono informate da fedpol tre anni dopo il ricevimento della loro domanda. 7 Qualora l’interessato renda verosimile che il differimento dell’informazione gli arrecherebbe un danno rilevante e irreparabile, l’IFPDT può ordinare che, a titolo eccezionale, fedpol fornisca immediatamente le informazioni richieste, se e nella misura in cui ciò non pregiudichi la sicurezza interna o esterna. 17 Nuovo testo dal n. II 8 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939). 18 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 30 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 20 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 30 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 21 Nuova espr. giusta l’all. 1 n. II 30 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. |
Art. 8a Restrizione del diritto d’accesso in caso di segnalazioni per l’arresto a scopo di estradizione 22
1 Qualora una persona domandi a fedpol se è segnalata in un sistema d’informazione di polizia per l’arresto a scopo di estradizione, fedpol le comunica che nessun dato che la concerne è trattato in modo illecito e che può chiedere all’IFPDT di verificare se gli eventuali dati che la concernono sono trattati in modo lecito. 2 L’IFPDT effettua la verifica; comunica all’interessato che nessun dato che lo concerne è trattato in modo illecito oppure, se ha riscontrato errori nel trattamento dei dati personali, che ha aperto un’inchiesta conformemente all’articolo 49 LPD23.24 3 Se riscontra errori nel trattamento dei dati, l’IFPDT ordina a fedpol di porvi rimedio. 4 Le comunicazioni di cui ai capoversi 1 e 2 hanno sempre lo stesso tenore e non vengono motivate. 5 La comunicazione di cui al capoverso 2 non è impugnabile. 22 Introdotto dal n. II 8 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939). 24 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 30 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |
Art. 8b Vigilanza sul trattamento dei dati nell’ambito della cooperazione Schengen 25
1 Le autorità cantonali di protezione dei dati e l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) cooperano nell’ambito delle rispettive competenze. 2 L’IFPDT esercita la vigilanza sul trattamento dei dati personali nell’ambito della cooperazione Schengen. Coordina l’attività di vigilanza con le autorità cantonali di protezione dei dati. 3 Per l’esecuzione dei suoi compiti coopera con il Responsabile europeo della protezione dei dati, per il quale funge da autorità nazionale di vigilanza. 25 Introdotto dall’all. 1 n. 5 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2022 637; FF 2020 3117). |
Sezione 2: Rete dei sistemi d’informazione di polizia |
Art. 9 Principio
1 Fedpol gestisce una rete di sistemi d’informazione; la rete comprende:
2 I sistemi sono collegati fra loro in maniera da consentire agli utenti che dispongono dei necessari diritti d’accesso di verificare, mediante un’unica interrogazione, se determinate persone o organizzazioni figurano in uno o più sistemi della rete. |
Art. 10 Sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione
1 Fedpol gestisce il sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione. 2 Il sistema contiene i dati raccolti dalla PGF nel corso delle indagini di polizia giudiziaria da essa svolte nell’ambito di procedimenti penali pendenti. 3 I dati raccolti sono trattati conformemente agli articoli 95–99 CPP26.27 4 Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:28
5 L’accesso ai dati concernenti un determinato procedimento penale può essere limitato per decisione del Ministero pubblico della Confederazione. 27 Vedi l’all. 2 n. I 2, qui appresso. 28 Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935). 29 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 12 dic. 2008 sull’adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261). 30 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 12 dic. 2008 sull’adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261). 31 Nuova espr. giusta il n. I 5 dell’O del 4 dic. 2009 sull’adeguamento di disposizioni legali in seguito all’istituzione del Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6921). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 32 Introdotta dall’all. n. 3 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352; FF 2020 151). 34 Originaria lett. e. Introdotta dal n. I 9 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935). |
Art. 11 Sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali
1 Fedpol gestisce il sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali. Il sistema contiene dati raccolti dalla PGF nell’ambito dei suoi compiti d’informazione e di coordinamento al di fuori di un procedimento penale, previsti dalla legge federale del 7 ottobre 199436 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e dagli accordi internazionali di cooperazione di polizia. 2 Il sistema contiene dati relativi a persone e organizzazioni sospettate di partecipare ad attività criminali che rientrano nella competenza della PGF quale ufficio centrale o quale autorità di perseguimento penale. Il sistema contiene inoltre:
3 Il sistema è programmato in maniera tale da consentire una distinzione fra le informazioni scambiate nell’ambito di Interpol, di Schengen, di Europol o nell’ambito di altri canali della cooperazione di polizia previsti da un accordo internazionale. 4 I dati del sistema possono essere repertoriati secondo le diverse categorie criminologiche. L’accesso a determinate categorie di dati può essere limitato a determinate cerchie di utenti. I dati del sistema possono inoltre non figurare nel registro nazionale di polizia (art. 17), se ciò è necessario per non compromettere importanti interessi inerenti al procedimento penale. 5 Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:
6I dati personali possono essere raccolti all’insaputa dell’interessato se ciò è necessario per non compromettere importanti interessi inerenti al procedimento penale. Se la PGF raccoglie i dati all’insaputa dell’interessato, quest’ultimo ne è informato quando la necessità di mantenere il segreto non sussiste più, purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. È tuttavia possibile differire l’informazione o rinunciarvi se:
37 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 12 dic. 2008 sull’adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261). 39 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 12 dic. 2008 sull’adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261). 40 Introdotta dall’all. n. 3 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352; FF 2020 151). 42 Originaria lett. e. Introdotta dal n. I 9 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935). |
Art. 12 Sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale
1 Fedpol gestisce il sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale. Il sistema serve per:
2 Il sistema contiene:
3 Il sistema contiene dati su persone segnalate a fedpol:
4 Il sistema contiene anche dati relativi agli oggetti smarriti o rubati. 5 Il sistema è programmato in maniera da consentire una distinzione fra le informazioni scambiate nell’ambito di Interpol, di Schengen, di Europol o mediante altri canali della cooperazione di polizia previsti da un accordo internazionale. 6 Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:
44 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 12 dic. 2008 sull’adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261). 46 Introdotta dall’all. n. 3 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352; FF 2020 151). 48 Originaria lett. d. Introdotta dal n. I 9 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935). |
Art. 13 Sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale
1 Fedpol gestisce il sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale. 2 Il sistema contiene dati raccolti dagli organi di polizia dei Cantoni nell’ambito di indagini preliminari e di indagini di polizia giudiziaria nei settori di loro competenza. Il trattamento di questi dati è disciplinato dal diritto cantonale. 3 Ogni Cantone può concedere l’accesso ai propri dati, mediante procedura di richiamo, ai servizi di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni e della Confederazione che, nell’ambito dei loro compiti, collaborano con il Cantone in questione. 4 I Cantoni sono tenuti a emanare disposizioni sulla protezione di tali dati e a designare un organo incaricato di sorvegliare l’osservanza delle stesse. |
Art. 14 Sistema d’informazione per l’identificazione di persone nell’ambito di procedimenti penali e di ricerche di persone scomparse
1 Fedpol gestisce il sistema d’informazione per l’identificazione di persone nell’ambito di procedimenti penali e di ricerche di persone scomparse. Il sistema contiene dati relativi alle persone oggetto di una segnalazione (identità, motivo della segnalazione, informazioni concernenti il reato) e i dati relativi alle tracce rilevate sul luogo di un reato. 2 I profili del DNA e gli altri dati segnaletici (impronte digitali e palmari, tracce rilevate sui luoghi dei reati, fotografie e connotati) sono trattati in sistemi separati, disciplinati rispettivamente dalla legge del 20 giugno 200349 sui profili del DNA e dall’articolo 354 del Codice penale (CP)50.51 I profili del DNA e i dati segnaletici sono collegati agli altri dati di cui al capoverso 1 mediante un numero di controllo. Soltanto fedpol è autorizzato a effettuare il collegamento fra il numero di controllo e gli altri dati. 3 Il trattamento dei dati nel sistema d’informazione è riservato al personale di fedpol specializzato in materia d’identificazione. Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:
51 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 5 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2022 637; FF 2020 3117). 52 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 12 dic. 2008 sull’adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261). |
Sezione 3: Altri sistemi d’informazione di polizia |
Art. 15 Sistema di ricerca informatizzato di polizia 54
1 Fedpol gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti. Il sistema serve a sostenere le autorità federali e cantonali nell’adempimento dei compiti seguenti:
2 Il sistema informatizzato contiene i dati che permettono di identificare le persone e gli oggetti ricercati, i dati segnaletici e i dati relativi alle circostanze della ricerca, alle misure da adottare in caso di ritrovamento, alle autorità competenti, ai terzi implicati (testimoni, danneggiati, rappresentanti legali, detentori, persona che ha trovato l’oggetto) e ai reati non chiariti. 3 Le seguenti autorità possono diffondere segnalazioni per mezzo del sistema informatizzato:
4 Nell’adempimento dei loro compiti, le autorità e i servizi seguenti possono consultare i dati del sistema informatizzato mediante procedura di richiamo:
5 Il sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti può essere collegato con altri sistemi d’informazione per consentire agli utenti menzionati nel capoverso 4 di consultare gli altri sistemi d’informazione con un’unica interrogazione, sempre che essi dispongano dei necessari diritti d’accesso. 54 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 5 e 2n. 2 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2022 637; FF 2020 3117). 64 Introdotta dall’all. n. 3 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352; FF 2020 151). 65 Originaria lett. l. 66 Abrogata dall’all. 2 n. 6 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232; 2023 650; FF 2017 2563). 69 Introdotta dall’all. n. 3 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352; FF 2020 151). 71 Originaria lett. k. 73 Originaria lett. k. Introdotta dal n. I 9 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935). 74 Originaria lett. l |
Art. 16 Parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen 75
1 Fedpol gestisce il N-SIS, avvalendosi della collaborazione di altre autorità federali e cantonali. Il N-SIS è un sistema informatizzato di elaborazione dei dati per memorizzare segnalazioni internazionali. 2 Il N-SIS serve a sostenere gli uffici federali e cantonali nell’adempimento dei compiti seguenti:
3 Il sistema contiene i dati di cui all’articolo 15 capoverso 2. A fini identificativi può contenere anche profili del DNA di persone scomparse. 4 I seguenti uffici possono comunicare segnalazioni da inserire nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2:
5 I seguenti uffici possono accedere, per mezzo di una procedura di richiamo, ai dati che figurano nel N‑SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2:
6 Nella misura in cui il SIC tratti dati del N-SIS, si applica la legge del 28 settembre 201887 sulla protezione dei dati in ambito Schengen. 7 I dati del N-SIS possono essere richiamati tramite un’interfaccia in comune utilizzando altri sistemi d’informazione, nella misura in cui gli utenti dispongano delle pertinenti autorizzazioni. 8 Per quanto necessario, i dati contenuti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia, nel sistema automatizzato d’identificazione delle impronte digitali di cui all’articolo 354 CP e nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione di cui all’articolo 1 della legge federale del 20 giugno 200388 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo possono essere trasferiti nel N-SIS per via informatizzata. 9 Basandosi sugli Accordi di associazione alla normativa di Schengen, il Consiglio federale disciplina:
10 Per quanto attiene ai diritti di cui al capoverso 9 lettere e ed f, sono fatti salvi l’articolo 8 della presente legge e gli articoli 63–66 LAIn89. 75 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 5 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), i cpv. 6 -10 in vigore dal 1° lug. 2021, le altre disposizione dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2022 637; FF 2020 3117). 80 Introdotta dall’all. n. 3 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352; FF 2020 151). 81 Originaria lett. j. 84 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/1240, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1. 85 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1155, GU L 77 del 12.7.2019, pag. 25. |
Art. 17 Registro nazionale di polizia
1 Fedpol gestisce, in collaborazione con le autorità di perseguimento penale e di polizia della Confederazione e dei Cantoni, il registro nazionale di polizia (registro). Il registro permette di appurare se su una determinata persona sono trattati dati:
2 Il registro serve a migliorare la ricerca di informazioni sulle persone e ad agevolare le procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa. 3 Il registro contiene le seguenti informazioni:
4 Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:90
5 Il Consiglio federale può limitare l’accesso al registro da parte degli utenti menzionati nel capoverso 4. La limitazione può concernere sia la quantità dei dati di cui al capoverso 3, sia i sistemi di cui al capoverso 1. 6 In base alle indicazioni fornite dalle autorità fonti dell’informazione, fedpol può riunire i dati relativi a una medesima persona. 7 Una persona è catalogata nel registro soltanto fintantoché figura in uno o più sistemi d’informazione di cui al capoverso 1. L’iscrizione che la concerne è cancellata automaticamente quando essa non figura più nei sistemi d’informazione di cui al capoverso 1. 8 Le autorità cantonali decidono autonomamente se collegare il proprio sistema al registro nazionale di polizia (cpv. 1 lett. a) e quali dati registrare in quest’ultimo. In caso di collegamento sono tuttavia tenute a rispettare:
90 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 11 della LF del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232, 2023 650; FF 2017 2563). 92 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 11 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232; 2023 650; FF 2017 2563). 93 Introdotta dall’all. n. 3 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352; FF 2020 151). 95 Originaria lett. m. Introdotta dal n. I 9 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935). |
Art. 17a Registro dei dati sul terrorismo 98
1 Fedpol gestisce il registro dei dati sul terrorismo. Il registro contiene dati costantemente aggiornati ai quali si applicano le due condizioni seguenti:
2 In relazione a una determinata persona, fedpol può confrontare i dati con le altre informazioni messe a sua disposizione nell’ambito della cooperazione nazionale e internazionale di polizia. 3 Le informazioni raccolte sulla base di un riscontro positivo nel registro dei dati sul terrorismo sono trattate da fedpol negli appositi sistemi d’informazione. 98 Introdotto dal n. I 9 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935). |
Art. 17b Comunicazione di dati 103
1 In casi specifici, fedpol può comunicare ad autorità estere le informazioni ottenute in base al confronto nel registro dei dati sul terrorismo, al fine di adempiere i suoi compiti in qualità di Ufficio centrale nazionale Interpol. 2 Fedpol può comunicare, spontaneamente o su richiesta, le informazioni alle seguenti autorità nazionali:
3 La comunicazione di dati è registrata nel sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale (art. 12). 103 Introdotto dal n. I 9 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935). |
Art. 18 Sistemi di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol 106
1 Fedpol gestisce il sistema informatizzato per la gestione interna delle pratiche e degli atti, che può contenere dati personali degni di particolare protezione.107 2 Possono esservi registrate tutte le comunicazioni indirizzate a fedpol o provenienti da quest’ultimo, in particolare trascrizioni o registrazioni di telefonate, messaggi di posta elettronica, lettere, messaggi fax. I sistemi possono contenere dati personali degni di particolare protezione.108 3 I dati possono essere catalogati per persona, per oggetto o per evento e collegati ad altri sistemi d’informazione di polizia o ad altri sistemi d’informazione di fedpol. I dati collegati a un altro sistema d’informazione sottostanno alle medesime disposizioni di trattamento dei dati e alle medesime restrizioni circa l’accesso al sistema d’informazione principale. 4 Le informazioni sono repertoriate in maniera tale da consentire una distinzione, ove necessario, fra le informazioni scambiate nell’ambito di Interpol, di Schengen, di Europol o nell’ambito di altri canali della cooperazione di polizia previsti da un accordo internazionale. 5 I sistemi contengono inoltre, separatamente dagli altri dati:
6 I dati di cui al capoverso 5 lettere b e c sono conservati per una durata massima di 15 anni. 7 L’accesso a questi sistemi mediante procedura di richiamo informatizzata è riservato al personale di fedpol e all’UFG, per l’adempimento dei compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 1981111 sull’assistenza internazionale in materia penale. Hanno accesso ai sistemi allo scopo di trattare i dati di cui al capoverso 5 lettere b e c i collaboratori di fedpol responsabili del trattamento delle rispettive decisioni. 106 Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935). 107 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 30 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 108 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2021 565; 2022 300; 2021 491; FF 2019 3935). |
Allegato 1 |
(art. 20) |
Modifica del diritto vigente |
…113 113 Le mod. possono essere consultate alla RU 2008 4989. |
Allegato 2 |
(art. 21) ...114 114 Le disp. di coordinamento possono essere consultate alla RU 2008 4989. |
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