Ordinanza
sulla coercizione di polizia e le misure di polizia
negli ambiti di competenza della Confederazione
(Ordinanza sulla coercizione, OCoe)
del 12 novembre 2008 (Stato 1° gennaio 2023)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 14, 16, 17 capoverso 1, 26 e 29 della legge del 20 marzo 20081 sulla coercizione;
visto l’articolo 92 capoverso 4 lettera b della legge militare del 3 febbraio 19952,3
ordina:
Capitolo 1: Oggetto e campo d’applicazione
Art. 1
1 La presente ordinanza disciplina la coercizione di polizia e le misure di polizia secondo la legge del 20 marzo 2008 sulla coercizione.
2 Se una persona è estradata a un’autorità estera di perseguimento penale o è da quest’ultima consegnata alla Svizzera a titolo di estradizione, il trasporto via terra negli ambiti di competenza delle autorità federali è retto dalla presente ordinanza. Ai trasporti per via aerea si applicano per analogia gli articoli 25–29 e 30 capoverso 1 se le persone estradate o da estradare sono accompagnate da organi di polizia svizzeri.
Capitolo 2: Mezzi coercitivi
Sezione 1: Impiego dei mezzi coercitivi in funzione dei compiti
Art. 2 Principio
1 Per la coercizione di polizia, le autorità e le persone che svolgono compiti di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (organi di polizia) possono impiegare unicamente mezzi coercitivi che l’organo speciale di cui all’articolo 13 ha dichiarato idonei e di cui ha raccomandato l’impiego per compiti di polizia.
2 Per mezzi coercitivi ai sensi del capoverso 1 si intendono armi, mezzi ausiliari e munizioni.
Art. 3 Compiti generali di polizia
Per l’adempimento di compiti generali di polizia, in particolare missioni di protezione e fermi, possono essere impiegati tutti i mezzi coercitivi di cui agli articoli 6–10.
Art. 4 Protezione a bordo di aeromobili
Per la protezione a bordo di aeromobili sono ammessi i mezzi coercitivi seguenti:
- a.
- mezzi d’immobilizzazione;
- b.
- manganelli e bastoni di difesa;
- c.
- armi da fuoco portatili caricate con proiettili a espansione controllata;
- d.
- dispositivi inabilitanti non letali (dispositivi inabilitanti).
Art. 5 Trasporti per via aerea
Nei trasporti per via aerea di persone sottoposte a restrizioni della libertà sono ammessi i mezzi coercitivi seguenti:
- a.
- mezzi d’immobilizzazione, ad eccezione di quelli in metallo;
- b.
- manganelli e bastoni di difesa.
Art. 5a Armamento di impiegati dell’amministrazione militare della Confederazione 4
1 Gli impiegati civili dell’Aggruppamento Difesa sono autorizzati al porto di un’arma di servizio, sempreché e finché sono esposti a pericoli particolari nell’ambito dei loro compiti di servizio e nella misura in cui non vi siano motivi d’impedimento per il porto di un’arma di servizio.
2 Vi è un pericolo particolare segnatamente quando:
- a.
- si scorta il trasporto o si procede al trasferimento di materiale dell’esercito con particolari esigenze di protezione;
- b.
- si accede a impianti militari della zona di protezione 2 e 3;
- c.
- si devono accompagnare le forze d’intervento dopo l’azionamento di allarmi.
3 Sono considerati motivi d’impedimento segnatamente gli indizi che lasciano supporre una possibile esposizione di se stesso o terzi a pericolo.
4 Sono considerate armi di servizio:
- a.
- sostanze irritanti;
- b.
- armi da fuoco.
5 Il direttore competente all’interno dell’Aggruppamento Difesa decide caso per caso sull’appartenenza al gruppo di persone secondo il capoverso 1.
6 Chi è autorizzato al porto di un’arma di servizio deve:
- a.
- assolvere l’istruzione di base secondo le direttive dell’Aggruppamento Difesa; e
- b.
- partecipare ogni anno a vari corsi d’istruzione.
7 L’Ufficio federale competente provvede alla custodia sicura delle armi di servizio e delle munizioni.
8 Se riguardo a una persona si constatano motivi d’impedimento per il porto di un’arma di servizio, questa è ritirata immediatamente dall’organo superiore. Il direttore competente, d’intesa con il capo Sicurezza Difesa, decide definitivamente se la persona interessata è ulteriormente autorizzata al porto di un’arma di servizio.
4 Introdotto dal n. II 1 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 791).
Sezione 2: Mezzi ausiliari
Art. 6
Per la coercizione di polizia, possono essere impiegati direttamente contro persone i mezzi ausiliari seguenti:
- a.
- mezzi d’immobilizzazione;
- b.
- idranti;
- c.
- preparati naturali o sintetici a base di pepe;
- d.
- cani di servizio.
Sezione 3: Armi e munizioni
Art. 7 Manganelli e bastoni di difesa
Per la coercizione di polizia è ammesso l’uso di manganelli e bastoni di difesa a prova di rottura e privi di spigoli o punte.
Art. 8 Sostanze irritanti
Le sostanze irritanti elencate nell’allegato 2 dell’ordinanza del 2 luglio 20085 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni possono essere impiegate in caso di disordini o di missioni speciali.
Art. 9 Dispositivi inabilitanti
Per la coercizione di polizia, i dispositivi inabilitanti possono essere impiegati alle condizioni di cui all’articolo 11.
Art. 10 Armi da fuoco
Per la coercizione di polizia è ammesso l’uso delle seguenti armi da fuoco:
- a.
- armi portatili;
- b.
- armi per il tiro a raffica;
- c.
- armi e fucili polivalenti.
Art. 11 Impiego di dispositivi inabilitanti e di armi da fuoco
1 I dispositivi inabilitanti e le armi da fuoco possono essere impiegati contro persone che hanno commesso o sono seriamente sospettate di aver commesso un reato grave.
2 I dispositivi inabilitanti sono ammessi anche per impedire un reato grave.
3 Sono considerati gravi i reati contro la vita, l’integrità della persona, la libertà, l’integrità sessuale o la sicurezza pubblica.
4 L’impiego di armi da fuoco e di dispositivi inabilitanti è escluso in caso di rinvii per via aerea.
Art. 12 Munizioni
1 Per la coercizione di polizia è ammesso l’uso di:
- a.
- proiettili camiciati;
- b.
- proiettili a espansione controllata;
- c.
- munizioni ausiliarie.
2 Possono essere usati unicamente proiettili che al momento dell’impatto si deformano ma non si frammentano.
Sezione 4: Esame dell’idoneità e acquisto di mezzi coercitivi
Art. 13 Organi speciali preposti all’esame dell’idoneità
1 Gli organi speciali seguenti valutano l’idoneità dei mezzi coercitivi per l’impiego di polizia e formulano raccomandazioni:
- a.
- un gruppo di lavoro interdipartimentale istituito dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DPPS) e dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) e composto di un rappresentante di ogni dipartimento interessato, di due rappresentanti dei Cantoni e al massimo di tre ulteriori esperti;
- b.
- per la valutazione dell’idoneità dei cani di servizio, gli esperti riconosciuti dalla Federazione svizzera dei conducenti di cani di polizia nonché gli esperti in materia del Corpo delle guardie di confine e dell’esercito.
2 Il gruppo di lavoro interdipartimentale di cui al capoverso 1 lettera a tiene conto delle raccomandazioni della Commissione tecnica delle polizie svizzere (CTPS); può anche delegarle i propri compiti oppure rinviare alle raccomandazioni da essa emanate.
Art. 14 Acquisto
1 I dipartimenti sono competenti per l’acquisto dei mezzi coercitivi destinati agli organi di polizia a loro sottoposti; sono applicabili le disposizioni federali sugli acquisti pubblici.
2 I dipartimenti coordinano gli acquisti tra loro e, se necessario, con i Cantoni.
Capitolo 3: Trasporto di persone sottoposte a restrizioni della libertà
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 15 Ordine di trasporto
1 L’autorità che dispone il trasporto trasmette un ordine all’organo d’esecuzione incaricato del trasporto.
2 L’ordine è trasmesso per scritto mediante un apposito modulo.
Art. 16 Modulo di trasporto
1 Il DFGP prepara un modello di modulo contenente le rubriche seguenti:
- a.
- ordine di trasporto;
- b.
- indicazioni e condizioni riguardanti il trasporto;
- c.
- verbale del trasporto;
- d.
- inventario degli effetti personali delle persone da trasportare.
Art. 17 Verbale del trasporto
Se un trasporto dura più di quattro ore o se nel corso del trasporto accadono fatti particolari, l’organo d’esecuzione ne fa menzione nel modulo di trasporto o allestisce un verbale separato.
Art. 18 Idoneità al trasporto
1 L’autorità che ha ordinato il trasporto e l’organo d’esecuzione si accertano che la persona da trasferire sia idonea al trasporto. In caso di dubbio ordinano un esame medico.
2 Il medico può subordinare il trasporto a determinate condizioni. Tali condizioni sono menzionate nel modulo di trasporto.
Art. 19 Informazione
1 Prima dell’inizio del trasporto alla persona da trasportare sono comunicati la destinazione, il motivo e la probabile durata del trasferimento.
2 L’informazione è fornita in una lingua comprensibile alla persona da trasportare.
Art. 20 Preparazione del trasporto
1 L’autorità che ha ordinato il trasporto e l’organo d’esecuzione si accertano che la persona da trasportare possa scegliere un abbigliamento adeguato alla durata, alla destinazione e alle condizioni del trasporto.
2 Se necessario, la persona da trasportare può portare con sé documenti ed effetti personali. I documenti e gli effetti personali sono indicati nel modulo di trasporto o in allegato a quest’ultimo.
Art. 21 Misure di sicurezza
1 L’autorità che ha ordinato il trasporto e l’organo d’esecuzione menzionano eventuali rischi particolari nel modulo di trasporto.
2 Si accertano che la persona da trasportare non porti con sé armi od oggetti pericolosi per se stessa o per terzi.
Art. 22 Bisogni personali
1 Se l’ora o la durata del trasporto o altre circostanze lo esigono, l’organo d’esecuzione mette bevande e cibo a disposizione della persona da trasportare.
2 La persona da trasportare deve avere la possibilità di accedere ai servizi igienici prima dell’inizio del trasporto e a intervalli regolari durante il trasporto.
Art. 23 Immobilizzazione
1 L’immobilizzazione durante il trasporto è ammessa unicamente per:
- a.
- impedire la fuga;
- b.
- impedire atti violenti;
- c.
- impedire atti di autolesionismo.
2 L’impiego e la durata dell’immobilizzazione dipendono dalle circostanze del caso, in particolare dal pericolo concreto rappresentato dalla persona in questione. Se necessario, la persona da trasportare può essere immobilizzata su una sedia a rotelle o su una barella.
3 L’organo d’esecuzione verifica regolarmente che la persona immobilizzata non subisca lesioni, congestioni sanguigne o danni alle vie respiratorie.
4 In linea di massima, le persone immobilizzate sono trasportate al riparo dagli sguardi di terzi.
Art. 24 Disposizioni particolari applicabili al trasporto di donne e bambini
1 I bambini sono trasportati in modo adeguato alla loro età, ai loro bisogni e all’insieme delle circostanze.
2 Per quanto possibile, le donne sono scortate da una persona dello stesso sesso. Nei veicoli muniti di celle, donne e uomini non possono essere trasportati nella stessa cella. È fatto salvo il trasporto di membri della stessa famiglia.
Sezione 2: Disposizioni particolari applicabili ai trasporti in Svizzera
Art. 25 Trasporti senza ordine formale
Una persona può essere trasportata senza ordine formale e, se necessario, in deroga agli articoli 18 e 22:
- a.
- in caso di fermi di breve durata da parte di organi di polizia con successivo trasporto immediato verso il luogo in cui si trova l’autorità competente;
- b.
- in caso di trasporti di breve durata, segnatamente a fini giudiziari.
Art. 26 Veicoli adibiti al trasporto
1 I veicoli utilizzati per il trasporto di persone devono disporre di un’aerazione sufficiente e di un’adeguata protezione dalle intemperie.
2 Nei veicoli muniti di celle, le persone trasportate devono avere la possibilità di contattare l’organo d’esecuzione.
Sezione 3: Disposizioni particolari applicabili ai rinvii per via aerea
Art. 27 Preparazione del trasporto
1 Il rinvio sotto scorta per via aerea viene in linea di principio eseguito dagli organi di polizia del Cantone incaricato del rinvio o che ha ordinato il rinvio.
2 Il rinvio è eseguito sotto la direzione del caposquadra in collaborazione con gli organi della polizia aeroportuale.
3 La polizia aeroportuale prepara il trasporto sull’area dell’aeroporto.
4 Il Cantone comunica alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM)6 il numero di persone da rimpatriare e il numero di agenti di scorta che può mettere a disposizione.
5 L’aiuto all’esecuzione fornito dalla SEM, in particolare l’organizzazione del rinvio per via aerea, si fonda sull’ordinanza dell’11 agosto 19997 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri.8
6 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
8 La mod. giusta il n. I 14 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017, concerne soltanto il testo tedesco (RU 2017 563).
Art. 28 Livelli d’esecuzione dei rinvii
1 L’autorità dispone le modalità del rinvio in funzione del probabile comportamento della persona da trasportare e delle circostanze del caso; sono previsti i seguenti livelli d’esecuzione:
- a.
- livello 1: la persona da rimpatriare accetta il ritorno volontario; la polizia la scorta fin sull’aereo; il viaggio prosegue senza scorta;
- b.
- livello 2: la persona da rimpatriare rifiuta il ritorno volontario; di regola la persona è scortata da due agenti di polizia in civile; se necessario, la persona da rimpatriare può essere ammanettata;
- c.
- livello 3: la persona da rimpatriare potrebbe opporre resistenza fisica, ma il viaggio su un aereo di linea resta possibile. Di regola la persona è scortata da due agenti di polizia in civile; all’occorrenza è ammesso l’uso di manette o di altri mezzi d’immobilizzazione nonché della forza fisica;
- d.
- livello 4: la persona da rimpatriare potrebbe opporre grande resistenza fisica e va rimpatriata con un volo speciale. La persona è scortata da almeno due agenti di polizia. È ammesso l’impiego dei mezzi coercitivi previsti per il livello 3.
2 Per ogni rinvio di livello 4 la SEM designa, su proposta dei Cantoni, un caposquadra appositamente istruito.
Art. 29 Colloquio di preparazione
1 Qualche giorno prima del rinvio, l’organo d’esecuzione svolge un colloquio di preparazione con la persona da rimpatriare. Se si tratta di un rinvio di livello 4, il caposquadra o un altro membro della squadra di scorta partecipa al colloquio.
2 Se vi sono indizi che la persona da rimpatriare opporrà resistenza fisica, la si informa delle conseguenze di un simile comportamento, in particolare per quel che concerne l’uso di mezzi coercitivi.
3 Eccezionalmente si può rinunciare al colloquio di preparazione, in particolare se un tale colloquio ha già avuto luogo, ma il tentativo di rinvio ha dovuto essere interrotto.
4 Sul colloquio di preparazione viene redatto un breve verbale.
Art. 30 Bisogni personali
1 Eccezionalmente, l’accesso ai servizi igienici può essere sostituito da altri mezzi appropriati. L’impiego di pannoloni è ammesso soltanto con il consenso della persona in questione.
2 L’organo d’esecuzione si accerta che la persona da rimpatriare abbia a disposizione abiti di ricambio.
Art. 31 Effetti personali
1 Gli effetti personali sono trasportati nel bagaglio.
2 L’organo d’esecuzione si accerta che tra gli effetti personali non vi siano documenti concernenti la procedura d’asilo o eventuali procedure penali.
Capitolo 4: Formazione
Art. 32 Competenza e coordinamento
1 I dipartimenti provvedono affinché gli organi di polizia a loro sottoposti seguano una formazione conformemente alle esigenze legali. Elaborano il programma di formazione tenendo conto dei regolamenti concernenti le professioni di polizia approvati dal Dipartimento federale dell’interno, dei corsi di istruzione dell’Istituto svizzero di polizia (ISP) e delle raccomandazioni degli organi di coordinamento cantonali.
2 Per il coordinamento della formazione di organi di polizia della Confederazione, il DFGP, il DDPS e il DFF istituiscono un gruppo di lavoro interdipartimentale composto di due rappresentanti per ogni dipartimento interessato, di due rappresentanti dei Cantoni e di un rappresentante dell’ISP.
3 Il gruppo di lavoro interdipartimentale di cui al capoverso 2 disciplina la propria organizzazione. Formula all’indirizzo dei dipartimenti raccomandazioni sul contenuto e l’organizzazione della formazione.
Art. 33 Formazione speciale per i rinvii per via aerea
1 Il DFGP disciplina la formazione delle persone incaricate dei rinvii per via aerea. Per la formazione può far capo all’ISP.
2 La formazione comprende segnatamente gli ambiti seguenti:
- a.
- preparazione del volo e operazioni all’aeroporto;
- b.
- comunicazione e gestione dei conflitti;
- c.
- protezione dei dati in materia d’asilo;
- d.
- differenze culturali;
- e.
- etica professionale;
- f.
- impiego di mezzi coercitivi;
- g.
- relazioni tra l’equipaggio e la scorta;
- h.
- identificazione delle situazioni di grave pericolo e primi soccorsi.
3 Prima di definire il programma di formazione, il DFGP consulta il gruppo di lavoro interdipartimentale di cui all’articolo 32 capoverso 2.
Art. 34 Promovimento della formazione
Per la formazione di agenti di scorta e capisquadra nell’ambito dei rinvii per via aerea, la Confederazione versa ai Cantoni un importo forfettario giornaliero di 180 franchi per partecipante.
Art. 35 Formazione del personale delle imprese di sicurezza private 9
1 Se la legislazione prevede la possibilità di affidare compiti di polizia a imprese di sicurezza private, la formazione dei loro agenti di sicurezza deve rispettare le disposizioni dell’ordinanza del 24 giugno 201510 sull’impiego di imprese di sicurezza.11
2 Sono fatte salve le disposizioni applicabili al personale addetto alla sicurezza delle imprese di trasporto.
9 Nuovo testo giusta l’art. 14 cpv. 2 dell’O del 24 giu. 2015 sull’impiego di imprese di sicurezza, in vigore dal 1° set. 2015 (RU 2015 2333).
11 Nuovo testo giusta l’art. 14 cpv. 2 dell’O del 24 giu. 2015 sull’impiego di imprese di sicurezza, in vigore dal 1° set. 2015 (RU 2015 2333).
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 36 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Art. 37 Disposizioni transitorie
1 I gruppi di lavoro interdipartimentali di cui agli articoli 13 capoverso 1 lettera a e 32 capoverso 2 entrano in funzione al più tardi tre mesi dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.
2 Durante un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza, l’idoneità dell’impiego dei mezzi coercitivi va valutata alla luce delle raccomandazioni della CTPS.
3 I dipartimenti interessati adeguano al nuovo diritto i loro regolamenti e le direttive sulla formazione entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 38 Rapporto di valutazione sull’impiego dei dispositivi inabilitanti
1 Due anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, il DFGP sottopone al Consiglio federale un rapporto sull’impiego dei dispositivi inabilitanti.
2 Il rapporto è trasmesso alle commissioni competenti dell’Assemblea federale.
Art. 39 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.