1 Se non è superato, l’esame di maturità professionale può essere ripetuto una volta.
2 La ripetizione verte solo sulle materie nelle quali al primo tentativo è stata ottenuta una nota insufficiente.
3 Nelle materie dell’ambito fondamentale e dell’ambito specifico in cui l’esame è ripetuto la nota d’esame fa stato e non è tenuto conto della nota finale della materia.
4 In caso di ripetizione, è sostenuto un esame anche nelle materie dell’ambito complementare. Solo la nota d’esame fa stato.
5 Se la nota dell’approccio interdisciplinare è insufficiente, per la ripetizione si applicano le regole seguenti:
- a.
- il progetto didattico interdisciplinare insufficiente deve essere rielaborato;
- b.
- se la nota finale della materia è insufficiente, si deve sostenere un esame orale sull’approccio interdisciplinare;
- c.
- una nota finale sufficiente ottenuta nella materia è considerata.
6 Se nella preparazione alla ripetizione dell’esame vengono frequentate le lezioni per almeno due semestri, nel calcolo delle note si considerano solo le nuove note finali della materia.
7 L’autorità cantonale decide la data di ripetizione dell’esame.