Ordinanza del DEFR
concernente l’ordinanza sulla promozione
della ricerca e dell’innovazione
(O-LPRI-DEFR)
del 9 dicembre 2013 (Stato 1° gennaio 2023)
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR),
visti gli articoli 9, 19, 20 capoverso 3, 42 capoverso 3 e 52 capoverso 5 dell’ordinanza del 29 novembre 20131 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (O-LPRI);
visto l’articolo 17 capoverso 2 dell’ordinanza del 20 gennaio 20212 sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi dell’Unione europea nel settore della ricerca e dell’innovazione,3
ordina:
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 7 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022700).
Capitolo 1: Programmi di promozione
Sezione 1: Programmi nazionali di ricerca
Art. 1 Proposte di programmi nazionali di ricerca
1 Le proposte di programmi nazionali di ricerca (PNR) devono essere presentate alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) sotto forma di schizzi.
2 Gli schizzi illustrano gli scopi principali della proposta tematica e la motivano, segnatamente in riferimento agli obiettivi del PNR.
3 La SEFRI pubblica su Internet4 i termini e i requisiti per la presentazione delle proposte.5
4 ...6
5 Una nuova selezione sarà avviata soltanto una volta conclusa quella precedente. Una selezione è considerata conclusa quando il Consiglio federale ha preso una decisione in merito alla realizzazione di nuovi PNR.
4 www.sefri.admin.ch > Ricerca e innovazione > Strumenti di promozione > Programmi nazionali di ricerca
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 7 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022700).
6 Abrogato dal n. I dell’O del DEFR del 7 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022700).
Art. 2 Selezione delle proposte presentate, proposte di programma della SEFRI
1 Per ogni selezione la SEFRI predispone un elenco delle priorità delle proposte tematiche. Su questa base elabora alcune proposte di programma.7
2 Ogni proposta di programma illustra:
- a.8
- le questioni e le problematiche prioritarie sulle quali ci si aspetta dalla scienza un nuovo contributo utile per la pratica (mandato di ricerca);
- b.
- gli aspetti principali quali la struttura del programma, la ponderazione delle questioni e delle problematiche da affrontare, il quadro finanziario e il calendario previsti.
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 7 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022700).
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 7 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022700).
Art. 3 Studio di fattibilità del FNS 9
1 Il Fondo nazionale svizzero (FNS) verifica la fattibilità delle proposte di programma, segnatamente:
- a.
- se la scienza può fornire un contributo rilevante e orientato alla pratica per la risoluzione delle problematiche;
- b.10
- se il potenziale di ricerca necessario è disponibile o attivabile in Svizzera;
- c.
- se il tema è già stato studiato nel contesto nazionale o internazionale;
- d.
- se lo strumento dei PNR nel suo complesso si presta ad essere elaborato in considerazione del quadro finanziario e del calendario previsti.
2 ...11
3 Se dalla verifica della fattibilità emerge che una proposta di programma non è idonea a uno studio scientifico nel quadro di un PNR, il FNS presenta alla SEFRI un breve rapporto in cui illustra la situazione.
4 In base al rapporto la SEFRI decide se la proposta di programma deve essere respinta o presentata in una forma diversa.
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR dell’11 ott. 2016, in vigore dal 1° nov. 2016 (RU 2016 3567).
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 7 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022700).
11 Abrogato dal n. I dell’O del DEFR dell’11 ott. 2016, con effetto dal 1° nov. 2016 (RU 2016 3567).
Art. 3a Elaborazione dei concetti di programma da parte del FNS 12
Sulla base dei risultati dello studio di fattibilità, per le proposte considerate realizzabili il FNS formula nel concetto di programma il mandato di ricerca sotto forma di quesiti e problematiche da elaborare scientificamente. Tiene conto dei seguenti elementi principali dell’eventuale programma:
- a.
- gli obiettivi e le priorità;
- b.
- la durata delle ricerche correlate;
- c.
- la ripartizione sommaria dei mezzi finanziari per le singole priorità;
- d.
- l’ambiente di ricerca nazionale e internazionale;
- e.
- i destinatari e l’utilità pratica.
12 Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 7 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022700).
Art. 4 Esame dei concetti di programma da parte dei servizi federali e di altre cerchie 13
1 Nel valutare i concetti di programma i servizi federali rappresentati nel Comitato interdipartimentale di coordinamento della ricerca del settore pubblico considerano segnatamente i progetti di ricerca in base agli ambiti politici e verificano se i programmi proposti possono contribuire ad assolvere compiti della Confederazione.
2 La SEFRI può chiedere il parere delle cerchie interessate a livello politico e sociale, segnatamente dei Cantoni, delle organizzazioni non governative e delle associazioni di categoria.14
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR dell’11 ott. 2016, in vigore dal 1° nov. 2016 (RU 2016 3567).
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 7 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022700).
Art. 5 Termini 15
1 Il FNS allestisce uno studio di fattibilità entro al massimo tre mesi.
2 Una volta disponibili gli studi di fattibilità, il termine per l’elaborazione dei concetti di programma da parte del FNS è di nove mesi al massimo.16
3 Dopo la decisione del Consiglio federale il FNS sottopone per approvazione alla SEFRI la documentazione del bando di concorso entro quattro mesi al massimo.17
4 In singoli casi, la SEFRI stabilisce i termini esatti d’intesa con il FNS.18
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR dell’11 ott. 2016, in vigore dal 1° nov. 2016 (RU 2016 3567).
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 7 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022700).
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 7 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022700).
18 Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 7 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022700).
Art. 6 Verifica dell’efficacia
1 La verifica dell’efficacia dei PNR serve ad appurare, dal punto di vista della Confederazione in quanto committente, se sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati e assolti i compiti stabiliti, come è stata impostata l’armonizzazione con altre misure di promozione simili e in quale forma i risultati della ricerca sono applicati rispetto alle esigenze della società e della politica.
2 La SEFRI decide caso per caso i programmi da valutare e gli aspetti da considerare nella valutazione.
3 Può conferire mandati d’esame al Consiglio svizzero della scienza (CSS)19.
19 La designazione del consiglio è stata adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), in vigore dal 1° gen. 2018. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Sezione 2: Poli di ricerca nazionali
Art. 7 Bando di concorso
1 Quando è bandito un concorso per nuovi poli di ricerca nazionali (PRN) la SEFRI comunica alle cerchie interessate:
- a.
- le disposizioni generali e specifiche della Confederazione;
- b.
- il quadro finanziario generale, la durata e il numero massimo di PRN che possono essere approvati nell’ambito del rispettivo bando;
- c.
- la procedura con le relative scadenze e le competenze attribuite nella procedura di selezione e di decisione;
- d.
- i requisiti formali e materiali per la presentazione degli schizzi e delle domande di PRN, in particolare la lettera ufficiale che attesta il finanziamento delle istituzioni ospitanti coinvolte;
- dbis.20
- il requisito di presentare soltanto schizzi e domande supportati nella pianificazione strategica dell’istituzione ospitante o che vi saranno inclusi in un secondo momento; e
- e.
- i criteri di selezione.
2 I bandi di concorso sono pubblicati periodicamente su mandato della SEFRI.
20 Introdotta dal n. I dell’O del DEFR del 7 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022700).
Art. 8 Criteri di selezione
1 Per l’esame scientifico e strutturale dei progetti il FNS applica principalmente i seguenti criteri:
- a.
- la rilevanza strategica del tema per il sistema della ricerca svizzero;
- b.
- la qualità scientifica dell’insieme del progetto di ricerca e dei sottoprogetti, compreso i potenziale d’incremento dell’interdisciplinarità, di nuovi approcci e metodi scientifici all’interno delle discipline o la collaborazione in nuovi ambiti di ricerca;
- c.
- la massa critica e il valore aggiunto del PRN rispetto alla somma dei singoli progetti;
- d.21
- la plausibilità di obiettivi e misure riguardo al trasferimento di sapere e di tecnologie e alla promozione delle nuove leve e delle pari opportunità;
- e.
- l’idoneità scientifica dei partecipanti principali;
- f.22
- la qualità della gestione del PRN e l’idoneità del responsabile del PRN e del suo sostituto;
- g.
- l’adeguatezza del finanziamento richiesto e la dotazione dei fondi di terzi;
- h.
- l’idoneità delle istituzioni ospitanti.
2 Nell’esame dei progetti sotto il profilo della politica della ricerca e della politica universitaria, con particolare riguardo alla sostenibilità strutturale, la SEFRI applica principalmente i seguenti criteri:
- a.
- il supporto ai centri di competenza nella pianificazione strategica delle istituzioni ospitanti;
- b.
- la ripartizione dei compiti e il coordinamento nel settore universitario;
- c.
- l’inclusione del PNR nella ripartizione regionale e nazionale dei centri di competenza secondo gli obiettivi del programma dei PRN;
- d.
- la conformità con gli obiettivi della politica della Confederazione in materia di ricerca;
- e.
- l’inclusione nei progetti di cooperazione internazionali e gli sforzi di cooperazione compiuti dalla Svizzera sul piano istituzionale.
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 7 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022700).
22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 7 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022700).
Art. 9 Procedura per gli schizzi
1 I responsabili designati di un PRN devono presentare al FNS gli schizzi di PRN conformemente ai requisiti stabiliti nel bando di concorso.23
2 Il FNS informa la SEFRI degli schizzi presentati entro i termini.
3 Effettua la valutazione scientifica e strutturale in base ai criteri stabiliti nell’articolo 8 e secondo le procedure previste dal rispettivo bando di concorso.
4 ...24
5 Comunica l’esito della valutazione ai responsabili designati di un PRN.25
23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 7 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022700).
24 Abrogato dal n. I dell’O del DEFR del 19 giu. 2018, con effetto dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2561).
25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 7 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022700).
Art. 10 Procedura per le domande
1 Per poter presentare la domanda è necessario aver inviato lo schizzo.
2 Le domande di PRN devono essere presentate al FNS dai responsabili designati di un PRN.26
3 Il FNS effettua la valutazione scientifica e strutturale in base ai criteri stabiliti nell’articolo 8 e secondo le procedure previste dal rispettivo bando di concorso.
4 Dopo l’esame scientifico e strutturale il FNS sottopone alla SEFRI una proposta motivata con una selezione di PRN di cui raccomanda la realizzazione (short list).
5 A sua volta, la SEFRI sottopone al DEFR una proposta motivata in cui presenta i PRN di cui raccomanda la realizzazione.
26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 7 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022700).
Art. 11 Valutazione
1 Se il FNS propone di interrompere un PRN, la SEFRI può incaricare il CSS di valutare il PRN interessato ai fini di una decisione.
2 La valutazione di singoli PRN in scadenza o già conclusi deve accertare, nell’interesse dello sviluppo del sistema universitario e della ricerca svizzero, se il PRN ha raggiunto l’obiettivo di istituire strutture stabili nel contesto nazionale.27
3 Nell’ambito delle valutazioni la SEFRI può conferire mandati al CSS.
27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 7 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022700).
Capitolo 2: Sussidi a strutture di ricerca d’importanza nazionale
Art. 12 Procedura d’esame e decisione
1 Le domande di sussidi devono essere presentate alla SEFRI entro il 30 giugno del terzo anno del periodo ERI in corso in modo da ricevere il finanziamento nel periodo ERI successivo.
2 Per la valutazione delle domande la SEFRI consulta il CSS. Quest’ultimo può contattare direttamente il richiedente ed effettuare sopralluoghi, prima di esprimere le sue raccomandazioni alla SEFRI.28
3 La SEFRI presenta una proposta al DEFR.29
4 Comunica ai richiedenti le decisioni del DEFR.
28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 19 giu. 2018, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2561).
29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 19 giu. 2018, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2561).
Art. 13 Modalità di finanziamento
1 Il sussidio federale è concesso al massimo per la durata di un periodo ERI.
2 Per il rinnovo del sussidio si applica l’articolo 12 capoverso 1.
3 La SEFRI verifica ogni anno sulla base dei rapporti di cui all’articolo 14 l’adempimento delle condizioni per i sussidi federali concessi.30
4 Se nell’ultimo anno del periodo ERI la SEFRI constata che il sussidio federale supera il 50 per cento dell’onere complessivo o del finanziamento di base, dispone la riduzione del sussidio. La riduzione è effettuata con il versamento dell’ultima rata.
5 Qualora vengano meno condizioni importanti per il diritto ai sussidi il DEFR può, su proposta della SEFRI, sospendere o interrompere il finanziamento durante il periodo ERI in corso.
30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 19 giu. 2018, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2561).
Art. 14 Rapporti 31
1 Le strutture di ricerca d’importanza nazionale presentano annualmente alla SEFRI un rapporto concernente attività, spese e finanziamenti; le prestazioni in natura devono essere quantificate in denaro. In aggiunta al loro rapporto, le strutture di ricerca presentano il rapporto di verifica dell’organo di revisione esterno.32
2 Sulla base dei rapporti d’attività annuali e dei rapporti annuali degli organi di revisione la SEFRI controlla la partecipazione della Confederazione all’onere complessivo o al finanziamento di base della struttura di ricerca.
3 I centri di competenza per la tecnologia che nell’ambito della loro attività fondano proprie start-up o partecipano alla fondazione di proprie start-up presentano, in aggiunta al loro rapporto annuale, un elenco di dette start-up e attestano nel rapporto che le condizioni di cui all’articolo 23 O-LPRI sono adempiute. Il rapporto dell’organo di revisione contiene il risultato della valutazione di questi dati.
31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 19 giu. 2018, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2561).
32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 7 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022700).
Capitolo 3: Cooperazione internazionale
Sezione 1: Competenza di concludere trattati e dichiarazioni d’intenti
Art. 15
1 La SEFRI è autorizzata, nell’ambito della cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione, a concludere trattati internazionali di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 199733 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. Sono fatte salve le disposizioni di diritto speciale.
2 La SEFRI è autorizzata, nell’ambito delle competenze di cui al capoverso 1, a concludere dichiarazioni d’intenti per la promozione della cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione.34
34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 7 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022700).
Sezione 2: Cooperazione scientifica bilaterale al di fuori di programmi e organizzazioni internazionali
Art. 16 Comitato direttivo nazionale 35
La SEFRI stabilisce i rappresentanti all’interno del comitato direttivo nazionale. Il comitato si riunisce a livello operativo almeno una volta all’anno, un’ulteriore riunione a livello strategico ha luogo almeno una volta per ogni periodo ERI. Il rappresentante della SEFRI assume la presidenza.
35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 7 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022700).
Capitolo 4: Disposizioni finali
Art. 17 Abrogazione di altri atti normativi
1 L’ordinanza del 4 luglio 200136 sulla concessione di contributi per la cooperazione internazionale nell’ambito della formazione e della scienza è abrogata.
2 Le seguenti direttive del DEFR sono abrogate:
- 1.
- Direttive del 28 giugno 2000 sulla procedura di selezione dei programmi nazionali di ricerca e dei poli di ricerca nazionali secondo l’articolo 6 capoverso 2 della legge sulla ricerca;
- 2.
- Direttive del 16 marzo 1987 concernenti i sussidi secondo l’articolo 16 capoverso 3 lettere b e c della legge sulla ricerca.
Art. 18 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.