Legge federale
sulla meteorologia e la climatologia
(LMet)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 24bis capoverso 2, 24quinquies capoverso 2, 24septies, 27sexies, 37ter e 85 numero 1 della Costituzione federale1,
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 aprile 19982,
decreta:
1
Art. 1 Compiti federali
Nei settori della meteorologia e della climatologia la Confederazione adempie i compiti seguenti:
- a.
- rileva permanentemente dati meteorologici e climatologici su tutto il territorio svizzero;
- b.
- partecipa al rilevamento, allo scambio e alla valorizzazione di dati meteorologici e climatologici internazionali;
- c.
- mette in guardia contro pericoli meteorologici;
- d.
- appronta informazioni meteorologiche per il servizio e la sicurezza aerei sul territorio svizzero;
- e.
- provvede all’approntamento di informazioni climatologiche e all’attuazione di misure che contribuiscano a garantire a lungo termine un ambiente sano;
- f.
- assicura la sorveglianza della radioattività nell’atmosfera e fornisce basi meteorologiche per il calcolo del grado di diffusione di inquinanti atmosferici;
- g.
- promuove la meteorologia e la climatologia teoriche ed esegue progetti di ricerca e di sviluppo orientati verso la pratica;
- h.
- fornisce altre prestazioni meteorologiche e climatologiche per i bisogni della collettività.
Art. 2 Unità amministrative competenti
1 Il Consiglio federale designa le unità amministrative che svolgono i compiti di cui all’articolo 1. Designa in particolare l’ufficio federale che funge da servizio meteorologico e climatologico nazionale (Ufficio federale); tale ufficio rappresenta la Confederazione Svizzera presso l’Organizzazione meteorologica mondiale.
2 Nell’adempiere i loro compiti, le autorità amministrative competenti tengono conto dei bisogni delle diverse parti e regioni linguistiche del Paese.
Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni
1 Nell’ambito dei compiti della Confederazione di cui all’articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un’offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione.
2 L’Ufficio federale provvede a stabilire l’offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell’ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza.
3 Nell’ambito dell’offerta di base l’Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente:
- a.
- appronta i dati di cui all’articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA);
- b.
- diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all’articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull’evoluzione climatica.4
4 L’Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l’approntamento di:
- a.
- dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti;
- b.
- dati e prestazioni dell’offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5
5 Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell’equivalenza e della copertura dei costi.6
6 La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l’approntamento di dati e prestazioni secondo l’articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7
4 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804).
5 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804).
6 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804).
7 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804).
Art. 4 Prestazioni supplementari
1 L’Ufficio federale può trattare dati meteorologici e climatologici, risultati o altre informazioni per soddisfare desideri particolari di clienti e utilizzarli commercialmente.
2 L’offerta di prestazioni supplementari dev’essere strettamente connessa con quella di base e non deve pregiudicarla.
3 L’Ufficio federale offre le prestazioni supplementari in base al diritto privato. Ne fissa i prezzi secondo le condizioni di mercato e rende note le tariffe. Il prezzo delle prestazioni supplementari non può essere inferiore al costo di produzione né essere ridotto grazie ai proventi derivanti dall’offerta di base.
Art. 5 Collaborazione e partecipazioni
1 Per adempiere i suoi compiti, l’Ufficio federale può collaborare con organizzazioni svizzere, estere o internazionali di diritto pubblico o privato. Può dichiarare che la Confederazione Svizzera vi aderisce o vi partecipa.
2 Il Consiglio federale ha la facoltà di concludere trattati internazionali in materia. Può delegare questa competenza all’Ufficio federale qualora detti trattati contengano esclusivamente disposizioni tecniche.
Art. 5a Contributi per la partecipazione a programmi internazionali 8
1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può accordare contributi per la partecipazione della Svizzera a programmi di organizzazioni e istituzioni internazionali nel campo della meteorologia e climatologia a livello internazionale.
2 Il Consiglio federale fissa l’importo dei contributi e disciplina la procedura.
3 In merito alle prestazioni, il Consiglio federale può stipulare con terzi appositi accordi; vi stabilisce il genere della partecipazione e l’entità delle prestazioni.
8 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4881, 4882; FF 2005 4837).
Art. 6 Esecuzione di compiti da parte di terzi
Il Consiglio federale può, mediante contratto, trasferire interamente o in parte a terzi determinati compiti previsti nella presente legge.
Art. 7 Esecuzione
Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione della presente legge.
Art. 8 Diritto previgente: abrogazione
Sono abrogati:
- a.
- la legge federale del 27 giugno 19019 concernente la Stazione centrale svizzera di meteorologia;
- b.
- il decreto federale del 9 dicembre 192110 concernente l’ingrandimento del Servizio della Stazione centrale svizzera di meteorologia a Zurigo.
9 [CS 4276; RU 1957283art. 3]
10 [CS 4278]