Ordinanza
sul numero d’identificazione delle imprese
(OIDI)
del 26 gennaio 2011 (Stato 1° febbraio 2020)
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge federale del 18 giugno 20101 sul numero d’identificazione
delle imprese (LIDI),
ordina:
Sezione 1: Unità IDI, servizi IDI e notifica dei dati IDI
Art. 1 Precisazione della definizione di unità IDI
(art. 3 cpv. 1 lett. c n. 3, 5 e 6 LIDI)
1 Sono unità IDI ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera c numero 3 LIDI soltanto le persone fisiche iscritte presso almeno un servizio IDI.
2 Non sono unità IDI ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera c numero 5 LIDI i beneficiari istituzionali di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20072sullo Stato ospite.
3 Non sono unità IDI ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera c numero 6 LIDI le persone fisiche che detengono animali e che non rientrano nel campo d’applicazione degli articoli 7, 18a e 21 dell’ordinanza del 27 giugno 19953 sulle epizoozie.4
4 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).
Art. 2 Registrazione dei servizi IDI
Per l’iscrizione nel registro, i servizi IDI si annunciano all’Ufficio federale di statistica (UST).
Art. 3 Notifica dei dati IDI
(art. 9 LIDI)
1 Per la notifica all’UST delle unità IDI e dei dati IDI sono determinanti i registri dei servizi IDI ai sensi degli articoli 5 capoverso 1 e 9 capoverso 1 LIDI, nell’ordine di priorità seguente:
- a.
- registro di commercio: registri cantonali di commercio, registro centrale dell’Ufficio federale del registro di commercio;
- b.5
- registri settoriali: registri cantonali dell’agricoltura, raccolte di dati degli uffici cantonali di veterinaria, raccolte di dati dei chimici o dei laboratori cantonali, registro dell’Ufficio federale dell’agricoltura, registro delle professioni mediche (MedReg), registro delle professioni sanitarie (GesReg), registro nazionale delle professioni sanitarie (NAREG), registri cantonali degli avvocati, albi cantonali dei notai;
- c.
- registri delle casse di compensazione AVS, registri fiscali cantonali, registro IVA;
- d.6
- altri registri: registro delle imprese e degli stabilimenti dell’UST, raccolte di dati dell’Amministrazione federale delle dogane concernenti le imprese attive in ambito di esportazione o importazione, sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), registri dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) e degli assicuratori di cui all’articolo 68 della legge federale del 20 marzo 19817 sull’assicurazione contro gli infortuni, il registro delle imprese del Principato del Liechtenstein.
2 Gli altri servizi IDI hanno la facoltà di notificare unità IDI. La loro notifica è presa in considerazione unicamente se non sussiste alcuna notifica precedente da parte di un servizio IDI di cui al capoverso 1.
3 L’UST trasmette al servizio IDI determinante i dati notificati da un servizio IDI di priorità inferiore. Ne informa il servizio notificante.
4 Le unità IDI non possono annunciarsi direttamente all’UST.
5 Nuovo testo giusta l’art. 21 dell’O del 13 dic. 2019 sul registro LPSam, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 111).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2014, in vigore dal 15 dic. 2014 (RU 2014 3675).
Art. 4 Correttezza dei dati IDI
(art. 9 cpv. 3 e 4 LIDI)
1 I dati dei registri di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere a e b sono ripresi tal quali nel registro IDI.
2 In caso di divergenze tra dati di servizi IDI di uguale priorità secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettere b, c o d, l’UST chiarisce con i servizi IDI interessati quali dati devono essere ripresi nel registro IDI.
3 L’UST verifica se i dati sono completi e non contengono doppioni. In caso di doppioni, l’UST comunica l’IDI esistente ai servizi IDI interessati.
4 Esso può trattare dati relativi a mutazioni nei registri di cui all’articolo 3 capoverso 1, se ciò è necessario per identificare in modo inequivocabile le unità IDI. I dati del registro IVA sono accessibili mediante una procedura di richiamo. I dati che non sono menzionati all’articolo 9 non sono iscritti nel registro IDI.8
8 Introdotto dal n. II 1 dell’O dell’8 mar. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 911).
Sezione 2: IDI e complemento IDI
Art. 5 Struttura dell’IDI
(art. 3 cpv. 1 lett. a LIDI)
L’IDI è composto da:
- a.
- il prefisso «CHE»;
- b.
- un numero a otto cifre attribuito casualmente;
- c.
- una cifra di controllo.
Art. 6 Attribuzione dell’IDI
(art. 4 cpv. 1 LIDI)
1 L’UST attribuisce l’IDI senza indugio alle nuove unità IDI.
2 L’UST o un servizio IDI da lui designato comunica all’unità IDI l’IDI che le è stato attribuito, la sua rilevanza e i diritti e gli obblighi che ne derivano.9
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6651).
Art. 7 Continuità dell’IDI
(art. 4 cpv. 2 LIDI)
1 Se un’unità IDI cancellata dal registro IDI riprende l’attività economica precedente, la cancellazione del suo IDI è revocata.
2 Se l’IDI è già utilizzato per identificare un’altra unità giuridica nel registro di commercio, all’unità IDI è attribuito un nuovo IDI.
3 Se un’impresa individuale cede la propria attività, è costituita una nuova unità IDI a cui è attribuito un nuovo IDI.
Art. 8 Complemento IDI
(art. 3 cpv. 1 lett. b LIDI)
1 Il complemento IDI per il registro di commercio è:
- a.
- «HR» in tedesco;
- b.
- «RC» in francese;
- c.
- «RC» in italiano.
2 Il complemento IDI per il registro IVA è:
- a.
- «MWST» in tedesco;
- b.
- «TVA» in francese;
- c.
- «IVA» in italiano.
3 Il complemento IDI è posposto all’IDI.
4 L’iscrizione del complemento IDI nelle raccolte di dati dei servizi IDI è facoltativa.
5 Fatte salve eventuali prescrizioni contenute in leggi speciali, l’utilizzazione del complemento IDI da parte delle unità IDI è facoltativa.
Sezione 2a: Numero d’identificazione internazionale unico1010 Introdotta dal n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6651).
10 Introdotta dal n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6651).
Art. 8a Struttura del numero d’identificazione internazionale unico
(art. 2 lett. d LIDI)
Il numero d’identificazione internazionale unico (Legal Entity Identifier, LEI) contiene 20 caratteri ed è composto dagli elementi seguenti:
- a.
- il prefisso di quattro caratteri attribuito in modo univoco a ogni emittente LEI;
- b.
- due caratteri di riserva;
- c.
- la parte alfanumerica di 12 caratteri, che identifica univocamente le unità di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera g LIDI;
- d.
- due cifre di controllo.
Art. 8b Attribuzione e comunicazione
(art. 10a e 10b LIDI)
1 L’UST attribuisce il LEI su richiesta di un’unità IDI.
2 Comunica il LEI attribuito:
- a.
- all’unità IDI;
- b.
- alla fondazione «Global Legal Entity Identifier Foundation» (GLEIF).
Art. 8c Costi
(art. 10c LIDI)
1 L’UST calcola annualmente gli importi fatturati per l’attribuzione e il rinnovo del LEI in funzione della quota annuale che deve versare alla GLEIF, del numero di richieste di attribuzione e di rinnovo di un LEI e dei costi di gestione del sistema.
2 La somma degli introiti annuali, senza imposta sul valore aggiunto, percepiti dall’UST per l’attribuzione e il rinnovo del LEI deve essere equivalente alla somma della quota annuale versata alla GLEIF e dei costi di gestione del sistema.
3 L’UST pubblica le tariffe nel suo sito Internet.
Sezione 3: Registro IDI
Art. 9 Caratteristiche addizionali e caratteristiche del sistema del registro IDI
(art. 6 cpv. 2 lett. b e c LIDI)
1 Nel registro IDI sono iscritte le seguenti caratteristiche addizionali:
- a.
- data di nascita, se necessaria per l’identificazione univoca;
- b.
- attività economica secondo la nomenclatura generale delle attività economiche (NOGA);
- c.
- categoria di unità IDI;
- d.11
- i seguenti numeri d’identificazione:
- 1.
- Authorised Economic Operator (AEO),
- 2.
- Data Universal Numbering System (numero D-U-N-S),
- 3.
- Global Location Number (GLN),
- 4.
- Numero d’impresa secondo il registro delle imprese del Principato del Liechtenstein;
- e.
- recapito dell’unità IDI se diverso dall’indirizzo della sede;
- f.
- se del caso, indicazione del fatto che, conformemente all’iscrizione nel registro di commercio, l’unità IDI è una succursale;
- g.
- status IDI dettagliato;
- h.
- motivo della cancellazione dal registro IDI;
- i.
- data della prima iscrizione nel registro di commercio;
- j.
- data della cancellazione dal registro di commercio;
- k.
- accessibilità pubblica dei dati relativi alle caratteristiche di base;
- l.
- servizi IDI che hanno notificato dati sull’unità IDI;
- m.
- IDI determinante in caso di soppressione di un doppione.
2 Nel registro IDI sono iscritte le seguenti caratteristiche del sistema:
- a.
- data dell’iscrizione nel registro IDI;
- b.
- IDI e designazione del servizio IDI determinante per la notifica;
- c.
- data dell’ultima modifica nel registro IDI;
- d.
- servizio IDI che per ultimo ha notificato una modifica dei dati dell’unità IDI;
- e.
- data della cancellazione dal registro IDI;
- f.
- servizio IDI che ha notificato la cancellazione di un’unità IDI;
- g.
- blocco dell’accesso ai dati IDI;
- h.
- se del caso, indicazione del fatto che l’unità IDI è un servizio IDI;
- i.
- autorizzazione del servizio IDI a notificare nuove unità amministrative e mutazioni di unità amministrative;
- j.
- se del caso, indicazione del fatto che il registro del servizio IDI è pubblico.
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2014, in vigore dal 15 dic. 2014 (RU 2014 3675).
Art. 10 Gestione e costi
1 L’UST assicura la gestione del registro IDI.
2 L’UST si assume i costi della gestione e dell’ulteriore sviluppo del registro IDI.
3 I servizi IDI si assumono i costi dell’adattamento alle interfacce standard del registro IDI.
Sezione 4: Numero amministrativo
Art. 11 Struttura del numero amministrativo
(art. 3 cpv. 1 lett. e LIDI)
1 Il numero amministrativo è composto da:
- a.
- il prefisso «ADM»;
- b.
- un numero a otto cifre attribuito casualmente;
- c.
- una cifra di controllo.
2 La parte numerica del numero amministrativo è attribuita una sola volta. Essa non può collimare con la parte numerica di un IDI già attribuito.
Art. 12 Attribuzione del numero amministrativo
(art. 10 cpv. 2 LIDI)
1 I seguenti servizi IDI possono chiedere all’UST di iscrivere un’unità amministrativa nel registro IDI:
- a.
- l’Amministrazione federale delle contribuzioni, per la gestione del registro IVA;
- b.
- le casse di compensazione AVS.
2 Altri servizi IDI possono chiedere all’UST di attribuire un numero amministrativo alle unità iscritte nei propri registri qualora questo numero sia necessario per la gestione del registro.
3 I servizi IDI indicano all’UST almeno il nome, la ditta o la designazione, nonché l’indirizzo dell’unità amministrativa.
Art. 13 Conversione di un’unità amministrativa in un’unità IDI
(art. 4 cpv. 1 LIDI)
1 Un’unità amministrativa può essere convertita in un’unità IDI.
2 In tal caso è attribuito un IDI formato dal prefisso «CHE» e dalla parte numerica del numero amministrativo.
Art. 14 Caratteristiche delle unità amministrative nel registro IDI
(art. 6 cpv. 3 e 10 cpv. 3 LIDI)
Per le unità amministrative, il registro IDI contiene il numero amministrativo e le caratteristiche necessarie per identificarle, al massimo tuttavia le caratteristiche iscritte per le unità IDI.
Art. 15 Trattamento dei dati delle unità amministrative nel registro IDI
(art. 10 cpv. 3 LIDI)
L’UST iscrive, modifica o cancella dati delle unità amministrative unicamente su richiesta dei servizi IDI che gestiscono tali unità nei loro registri.
Art. 16 Consultazione dei dati delle unità amministrative nel registro IDI
(art. 10 cpv. 3 LIDI)
1 I servizi IDI che gestiscono unità amministrative nei loro registri possono chiedere all’UST di permettere ad altri servizi IDI di consultare le caratteristiche di base e addizionali di tali unità amministrative, nella misura in cui prescrizioni contenute in leggi speciali lo consentano.
2 L’UST esamina le richieste e rilascia i diritti di consultazione corrispondenti.
Sezione 5: Comunicazione dei dati e protezione dei dati
Art. 17 Diritto d’informazione e di rettifica delle unità IDI e delle unità amministrative
1 Le unità IDI possono chiedere all’UST informazioni sui propri dati e domandarne la rettifica.
2 Le unità IDI possono chiedere la rettifica anche al servizio IDI determinante secondo l’articolo 3 capoverso 1.
3 Le unità IDI iscritte nel registro di commercio devono comunicare la rettifica dei propri dati al registro di commercio cantonale competente.
4 Le unità amministrative possono chiedere informazioni sui propri dati e domandarne la rettifica al servizio IDI che gestisce i loro dati nel suo registro.
Art. 18 Diritto di consultazione delle unità IDI
1 Le unità IDI possono consultare i propri dati IDI nonché le caratteristiche di base delle unità IDI ai sensi dell’articolo 11 capoverso 3 LIDI.
2 Esse possono consultare i propri dati IDI mediante un accesso Internet sicuro.
Art. 19 Diritto di consultazione dei servizi IDI
1I servizi IDI possono consultare le caratteristiche di base e le caratteristiche addizionali di tutte le unità IDI.
2 Il servizio IDI del Principato del Liechtenstein può accedere esclusivamente ai dati delle unità IDI del proprio territorio.12
12 Introdotto dal n. I dell’O del 29 ott. 2014, in vigore dal 15 dic. 2014 (RU 2014 3675).
Art. 20 Comunicazione dell’IDI in caso di interrogazioni collettive
(art. 11 cpv. 2 LIDI)
1 Per un’interrogazione collettiva dell’IDI devono essere presentati all’UST una domanda scritta e almeno il nome, la ditta o la designazione, nonché l’indirizzo delle unità IDI in forma elettronica.
2 Le interrogazioni collettive devono rispettare le disposizioni tecniche dell’UST.
3 Le interrogazioni collettive di IDI da parte di privati sono ammesse unicamente se questi ultimi gestiscono già le unità IDI nelle proprie raccolte di dati.
4 In caso di interrogazioni collettive di IDI da parte di privati sono comunicati unicamente gli IDI accessibili pubblicamente.
5 Per le interrogazioni collettive da parte di privati sono riscossi emolumenti. Questi ultimi sono stabiliti conformemente all’articolo 1 lettera h dell’ordinanza del 25 giugno 200313 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione.
13 RS 431.09
Art. 21 Protezione dei dati
(art. 13 LIDI)
1 I dati delle unità IDI e delle unità amministrative possono essere utilizzati solo per lo scopo previsto dalla legge.
2 L’UST mette a disposizione interfacce standard per la notifica e la consultazione dei dati.
3 L’UST vigila affinché le disposizioni in materia di protezione dei dati siano rispettate.
4 La trasmissione dei dati avviene secondo le disposizioni tecniche e organizzative della Confederazione.
Art. 22 Conservazione dei dati delle unità IDI e amministrative cancellate
(art. 12 LIDI)
1 I dati delle unità IDI e delle unità amministrative contrassegnate come cancellate possono essere conservati al massimo per 30 anni dalla cancellazione. Durante tale periodo i servizi IDI possono continuare a consultarli.
2 L’UST offre all’Archivio federale, per archiviazione, i dati destinati alla distruzione e in seguito li distrugge.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 23 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Art. 24 Disposizioni transitorie relative all’introduzione dell’IDI
(art. 17 cpv. 2 LIDI)
1 I servizi IDI competenti devono introdurre l’IDI entro il 31 dicembre 2013 per i seguenti registri:
- a.
- registri cantonali di commercio;
- b.
- Ufficio federale del registro di commercio;
- c.
- registri cantonali dell’agricoltura;
- d.
- registro dell’Ufficio federale dell’agricoltura
- e.
- registro delle professioni mediche;
- f.
- registri cantonali degli avvocati;
- g.
- registro IVA;
- h.
- Registro delle imprese e degli stabilimenti dell’UST.
2 Gli altri servizi IDI introducono l’IDI entro il 31 dicembre 2015.
3 Fino a conclusione dell’introduzione dell’IDI, i servizi IDI possono continuare a utilizzare le definizioni secondo il diritto previgente.
Art. 25 Disposizione transitoria relativa al servizio di coordinamento
(art. 18 LIDI)
Il servizio di coordinamento cantonale di cui all’articolo 18 LIDI assicura l’informazione, il coordinamento e la pianificazione e informa l’UST sull’avanzamento dell’introduzione.
Art. 26 Disposizioni transitorie relative alla modifica del numero del registro di commercio
(art. 19 LIDI)
1 L’UST attribuisce l’IDI alle unità giuridiche iscritte in forma elettronica nel registro di commercio in base ai dati iscritti nel Registro delle imprese e degli stabilimenti.
2 L’UST notifica l’IDI agli uffici cantonali del registro di commercio competenti, all’Ufficio federale del registro di commercio e al Foglio ufficiale svizzero di commercio.
3 Il Foglio ufficiale svizzero di commercio pubblica esclusivamente in forma elettronica l’IDI delle unità giuridiche attive iscritte nel registro di commercio. Stabilisce la data della pubblicazione d’intesa con gli uffici cantonali del registro di commercio.
Art. 27 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2011.