Ordinanza
sul Registro delle imprese e degli stabilimenti
(ORIS)1
del 30 giugno 1993 (Stato 1° aprile 2021)
1 Introdotta dal n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945).
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 10 capoverso 3 della legge del 9 ottobre 19922
sulla statistica federale (legge),
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
Il Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) è destinato a scopi statistici e a compiti di interesse pubblico inerenti alle persone.
Art. 2 Organizzazione e competenze
1 L’Ufficio federale di statistica (UST) è responsabile della tenuta del RIS. Esso collabora con i servizi di statistica della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e tiene conto nella misura del possibile delle loro esigenze. Dopo averli consultati, emana le necessarie istruzioni tecniche.3
2 Possono partecipare al RIS:
- a.
- le unità amministrative e gli organi menzionati nell’articolo 2 della legge;
- b.
- i servizi di statistica dei Cantoni e dei Comuni;
- c.
- altri servizi ufficiali che eseguono compiti di interesse pubblico;
- d.4
- l’Ufficio statistico della Commissione europea (Eurostat) per la statistica dei gruppi di imprese multinazionali e delle loro unità.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945).
4 Introdotta dal n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
Sezione 2: Contenuto e gestione
Art. 3 Dati registrati
1 Il RIS si estende a tutte le imprese e stabilimenti di diritto pubblico e privato aventi sede in Svizzera.
2 Il RIS contiene i dati seguenti:5
- a.6
- la ragione sociale o il nome, la sede o il domicilio nonché l’indirizzo dell’impresa e dello stabilimento;
- b.
- il numero di Comune della località in cui ha sede l’impresa secondo l’«Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera»;
- c.
- un numero di identificazione che non fornisce altre indicazioni (numero RIS) dello stabilimento;
- d.
- il numero di persone occupate, in funzione del sesso e del grado di occupazione;
- e.
- il genere dell’attività economica;
- f.
- la forma giuridica;
- g.
- la data di iscrizione nel RIS;
- h.
- la data dell’iscrizione e della radiazione nel Registro di commercio;
- i.
- la data in cui è stata resa nota la chiusura dell’impresa o dello stabilimento;
- j.
- il capitale sociale delle società anonime;
- k.7
- per gli stabilimenti sottoposti alla legge del 29 aprile 19988 sull’agricoltura, alla legge del 1° luglio 19669 sulle epizoozie, alla legge del 16 dicembre 200510 sulla protezione degli animali o alla legge del 9 ottobre 199211 sulle derrate alimentari: il nome e l’indirizzo dello stabilimento e del gestore o detentore di animali nonché il nome, la professione e l’anno di nascita della persona responsabile;
- kbis.12 per le aziende agricole, oltre ai dati di cui alla lettera k: la struttura dello stabilimento;
- l.13
- ...
- m.
- un numero di identificazione che non fornisce altre indicazioni (numero ENTID) dell’impresa;
- n.
- il numero di identificazione di riferimento che non fornisce altre indicazioni (numero REF-ENT);
- o.
- i codici «stato d’attività»;
- p.
- l’indicazione delle fonti;
- q.14
- il numero d’identificazione delle imprese (IDI).15
3 Il RIS può contenere i seguenti dati:16
- a.
- il numero telefonico;
- b.17
- l’indirizzo elettronico;
- c.18
- le coordinate degli edifici
- d.19
- l’appartenenza a zone del catasto della produzione agricola e zone di pianificazione;
- e.20
- il numero di apprendisti;
- f.21
- il settore istituzionale;
- g.22
- la struttura dell’impresa (sede principale, filiale);
- h.23
- connessioni internazionali;
- i.24
- la cifra d’affari;
- j.25
- codici per rilevazioni statistiche;
- k.26
- partecipazioni finanziarie di maggioranza ad altre imprese in percentuale;
- l.27
- l’indicazione che precisa se l’unità è «importatrice»;
- m.28
- l’indicazione che precisa se l’unità è «esportatrice».
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945).
8 RS 910.1
10 RS 455
11 [RU 1995 1469, 1996 1725all. n. 3, 1998 3033all. n. 5, 2001 2790all. n. 5, 2002 775, 2003 4803all. n. 6, 2004 3553, 2005 971, 2006 2197all. n. 94 2363 n. II, 2008 785, 2011 5227n. I 2.8, 2013 3095all. 1 n. 3. RU 2017 249all. n. I.]. Vedi ora la L del 20 giu. 2014 (RS 817.0).
12 Introdotta dal n. I dell’O del 18 ago. 2010 (RU 2010 3945). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2018, in vigore dal 1° dic. 2018 (RU 2018 4137).
13 Abrogata dal n. I dell’O del 7 nov. 2018, con effetto dal 1° dic. 2018 (RU 2018 4137).
14 Introdotta dall’all. n. 5 dell’O del 26 gen. 2011 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533).
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 4145).
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945).
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1703).
18 Originaria lett. b
19 Originaria lett. c. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945).
20 Introdotta dal n. I dell’O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1703).
21 Introdotta dal n. I dell’O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1703).
22 Introdotta dal n. I dell’O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1703).
23 Introdotta dal n. I dell’O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1703).
24 Originaria lett. d.
25 Originaria lett. e. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945).
26 Originaria lett. f. Introdotta dal n. I dell’O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1735).
27 Introdotta dal n. I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 4145).
28 Introdotta dal n. I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 4145).
Art. 3a Dati per la tenuta del registro 29
1 Sempre che ciò sia necessario per la tenuta del registro, il RIS può utilizzare in particolare i seguenti dati supplementari:
- a.
- gli identificatori delle fonti di cui all’articolo 4;
- b.
- le indicazioni su mutazioni nelle fonti di cui all’articolo 4;
- c.
- le indicazioni sul capo azienda, in particolare il nome, l’anno di nascita, il sesso e il numero di assicurato AVS;
- d.
- le indicazioni su collegamenti giuridici ed economici tra imprese e stabilimenti;
- e.
- le indicazioni sulle persone occupate nell’impresa o nello stabilimento, in particolare l’anno di nascita, il sesso, la nazionalità, il numero di assicurato AVS, l’attività accessoria, il salario o reddito e la durata dell’attività.
2 Tali dati supplementari possono essere scambiati solo con la rispettiva fonte di cui all’articolo 4.
3 I dati del registro IVA sono accessibili mediante una procedura di richiamo.30
29 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945).
30 Introdotto dal n. II 2 dell’O dell’8 mar. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 911).
Art. 4 Fonti
I dati registrati nel RIS provengono dalle seguenti fonti:
- a.31
- rilevazioni per l’aggiornamento del RIS giusta l’ordinanza del 30 giugno 199332 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali;
- b.
- ulteriori rilevazioni statistiche presso le imprese e gli stabilimenti;
- c.
- Registro di commercio;
- d.
- Registri della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni (RCCC);
- e.33
- comunicazioni del personale di distribuzione della Posta Svizzera;
- f.34
- elenchi ufficiali di indirizzi;
- g.35
- comunicazioni di imprese, di stabilimenti e di associazioni;
- h.36
- comunicazioni di utenti di dati del registro;
- i.37
- Registri delle casse di compensazione cantonali (CCC);
- j.38
- Registri delle casse di compensazione professionali (CCP):
- k.39
- Banche dati d’imprese private;
- l.40
- Registro IVA dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC);
- m.41
- Banca dati STOLIS dell’Amministrazione federale delle contribuzioni;
- n.42
- Sistema d’informazione per i dati su aziende, strutture e contributi (AGIS) dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG);
- o.43 registro IDI dell’UST.
31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 20062851).
33 Nuovo testo giusta il n. II 25 dell’O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).
34 Nuovo testo giusta il n. II 25 dell’O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).
35 Nuovo testo giusta il n. II 25 dell’O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).
36 Nuovo testo giusta il n. II 25 dell’O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).
37 Introdotta dal n. I dell’O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1735).
38 Introdotta dal n. I dell’O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1735).
39 Introdotta dal n. I dell’O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1735).
40 Introdotta dal n. I dell’O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1735).
41 Introdotta dal n. I dell’O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1735).
42 Introdotta dal n. I dell’O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3373). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2014, in vigore dal 15 dic. 2014 (RU 2014 3677).
43 Introdotta dal n. 5 dell’all. all’O del 26 gen. 2011 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533).
Art. 5 Accesso ai dati
L’entità e le modalità dell’accesso ai dati sono definiti nell’allegato.
Art. 6 Registrazione e modificazione dei dati
1 I dati sono ripresi dall’UST44, registrati nel RIS e modificati previa la necessaria verifica.45
2 …46
44 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 4145).
46Abrogato dal n. I dell’O del 29 giu. 1994, con effetto dal 1° ago. 1994 (RU 1994 1585).
Art. 7 Conservazione, archiviazione e distruzione dei dati 47
1 I dati sono conservati per trent’anni dall’ufficio incaricato della loro elaborazione tecnica e successivamente distrutti.
2 I dati in forma anonima che sono stati elaborati a scopi statistici possono essere conservati per un più lungo periodo di tempo.
3 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione federale sull’archiviazione.
47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
Sezione 3: Utilizzazione e comunicazione dei dati
Art. 8 Utilizzazione a scopi statistici da parte dell’UST
1 Il RIS svolge la funzione di elenco di indirizzi per le rilevazioni statistiche dell’UST presso le imprese e gli stabilimenti.
2 L’UST può effettuare campionature basandosi sui dati del RIS.
3 Il RIS serve in particolare all’UST per studi statistici sulle imprese e sugli stabilimenti.
4 Per poter svolgere le sue attività statistiche, per un periodo di tempo limitato, l’UST può completare informazioni statistiche con i dati contenuti nel RIS, conformemente all’articolo 4 della legge.
Art. 9 Comunicazione dei dati a scopi statistici 48
1 Per consentire ai servizi definiti nell’articolo 2 capoverso 2 lettera a come pure ai Cantoni e ai Comuni l’esecuzione di lavori statistici, conformemente all’articolo 19 capoverso 2 della legge l’UST può rendere noti i dati contenuti nel RIS, ad eccezione della cifra d’affari.
2 Per la statistica dei gruppi di imprese multinazionali e delle loro unità, l’UST comunica a Eurostat i dati obbligatori secondo gli articoli 5 capoverso 1 e 11 capoverso 1 del regolamento (CE) n. 177/200849.
3 Per quanto concerne il formato, la riservatezza, la sicurezza e la trasmissione dei dati che l’UST comunica a Eurostat si applicano gli articoli 11 capoverso 3, 12 e 13 del regolamento (CE) n. 177/2008 nonché i regolamenti (CE) n. 192/200950 e (UE) n. 1097/201051.
4 L’UST può comunicare a servizi ufficiali e a privati i dati seguenti concernenti imprese e stabilimenti:
- a.
- nome e indirizzo;
- b.
- numeri d’identificazione;
- c.
- numero di persone occupate, in funzione del sesso e del grado di occupazione;
- d.
- genere dell’attività economica;
- e.
- forma giuridica;
- f.
- classe di grandezza;
- g.
- codici «stato d’attività»;
- h.
- indicazione delle fonti;
- i.
- coordinate degli edifici;
- j.
- appartenenza a zone del catasto della produzione agricola e zone di pianificazione;
- k.
- struttura dell’impresa;
- l.
- indicazione «unità importatrice» o «unità esportatrice».
5 L’utilizzazione durevole dei dati e le modalità di accesso agli stessi sono disciplinate nell’allegato.
48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
49 Regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio, versione della GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6.
50 Regolamento (CE) n. 192/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici, versione della GU L 67 del 12.3.2009, pag. 14.
51 Regolamento (UE) n. 1097/2010 della Commissione, del 26 novembre 2010, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici, versione della GU L 312 del 27.11.2010, pag. 1.
Art. 10 Comunicazione dei dati ad altri scopi 52
1 L’UST può comunicare in generale i numeri d’identificazione, il genere dell’attività economica nonché la struttura dell’impresa, a meno che gli interessati lo vietino espressamente.53
2 L’UST può inoltre comunicare il nome, l’indirizzo, i numeri d’identificazione, il genere dell’attività economica, la classe di grandezza, l’appartenenza a zone del catasto della produzione agricola e zone di pianificazione, le coordinate degli edifici, l’indicazione delle fonti, l’indicazione «unità importatrice» o «unità esportatrice», i codici «stato d’attività», la struttura dell’impresa, la forma giuridica dell’impresa o dello stabilimento, il tipo d’impresa o di stabilimento, le mutazioni nel RIS, i dati per la tenuta del registro nonché i dati accessibili al pubblico a servizi ufficiali e a privati per scopi personali di interesse pubblico, sempre che:
- a.
- i dati siano necessari e utilizzati esclusivamente per tali scopi;
- b.
- i dati non vengano trasmessi a terzi;
- c.
- siano state prese le misure organizzative e tecniche atte a garantire la protezione dei dati.54
3 L’utilizzazione durevole dei dati secondo il capoverso 2 nonché le loro modalità di accesso sono disciplinate nell’allegato.
4 Per il resto, l’elaborazione dei dati è disciplinata dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 199255 sulla protezione dei dati.
52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 2001 , in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1703).
53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 4145).
54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945).
55RS 235.1
Art. 11 Servizi ufficiali autorizzati a accedere ai dati
1 I seguenti servizi ufficiali sono collegati al sistema a scopi statistici:56
- a.
- l’UST;
- b.57
- la Segreteria di Stato dell’economia (SECO);58
- c.
- la Segreteria di Stato della migrazione (SEM)59;
- d.
- l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS);
- e.
- l’Ufficio federale dell’energia (UFE);
- f.
- gli uffici cantonali e comunali di statistica (UCS);
- g.60
- gli uffici cantonali dell’economia e del lavoro (UECL);
- h.61
- gli uffici regionali e comunali dell’economia e del lavoro (URCEL);
- i.62
- l’AFC;
- j.63
- l’Amministrazione federale delle dogane (AFD);
- k.64
- gli Uffici cantonali dell’agricoltura (UCA);
- l.65
- ...
- m.66
- la Banca nazionale svizzera (BNS);
- n.67
- l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE);
- o.68
- l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).
2 I seguenti servizi ufficiali sono collegati al sistema ad altri scopi:69
- a.70
- la SECO;
- abis.71
- l’UST per la gestione del registro IDI;
- b.
- la SEM;
- c.
- l’UFAS;
- d.72
- l’UFAM;
- e.
- l’UFAG;
- f.73
- l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE);
- g.74
- gli UCEL;
- h.75
- gli URCEL;
- i.76
- Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)77;
- j.78
- l’Istituto di virologia e di immunologia79 (IVI);
- k.80
- l’Unità federale per la filiera alimentare (UFAL);
- l.81
- gli UCA;
- m.82
- gli Uffici cantonali di veterinaria (UCV);
- n.83
- la RFA;
- o.84
- l’AFD;
- p.85
- le CCC;
- q.86
- le CCP;
- r.87
- l’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU);
- s.88
- i chimici cantonali;
- t.89
- la Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro;
- u.90
- gli Uffici AI cantonali;
- v.91
- l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP);
- w.92
- le Casse di disoccupazione riconosciute (CD);
- x.93
- la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI)94
- y.95
- i RCCC;
- z.96
- l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC);
- zbis.97 l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM);
- zter.98 l’ARE;
- zquater.99 la Commissione federale delle poste (PostCom).
3 Le modalità d’accesso e il diritto di elaborare i dati sono disciplinati dettagliatamente nell’allegato.
56Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2274).
57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1735).
58 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
59 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (RU 2003 1989).
61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (RU 2003 1989).
62Introdotta dal n. I dell’O del 29 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1994 (RU 1994 1585).
63 Introdotta dal n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
64 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
65Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 1996 (RU 1996 2274). Abrogata dell’all. 2 n. II 5 dell’O del 15 set. 2017 sull’alcol, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5161).
66Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 1996 (RU 1996 2274). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
67 Introdotta dal n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
68 Introdotta dal n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
69Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2274).
70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1735).
71 Introdotta dall’all. n. 5 all’O del 26 gen. 2011 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533).
72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 20062851).
73 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
74 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
75 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
76Introdotta dal n. I dell’O del 27 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3502).
77 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
78 Introdotta dal n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
79 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° mag. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
80Introdotta dal n. I dell’O del 27 giu. 1995 (RU 1995 3502). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
81Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2274).
82Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2274).
83Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2274).
84Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2274).
85 Introdotta dal n. I dell’O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1735).
86 Introdotta dal n. I dell’O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1735).
87 Introdotta dal n. I dell’O del 15 giu. 2001 (RU 2001 1703). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
88 Introdotta dal n. I dell’O del 25 giu. 2003 (RU 2003 1989). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
89 Introdotta dal n. I dell’O del 28 giu. 2006 (RU 20062851). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
90 Introdotta dal n. I dell’O del 28 giu. 2006 (RU 20062851). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
91 Introdotta dal n. I dell’O del 2 lug. 2008 (RU 20083511). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
92 Introdotta dal n. I dell’O del 2 lug. 2008 (RU 20083511). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
93 Introdotta dal n. I dell’O del 19 ago. 2009 (RU 2009 4145). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
94 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo
95 Introdotta dal n. I dell’O del 19 ago. 2009 (RU 2009 4145). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
96 Introdotta dal n. I dell’O del 19 ago. 2009 (RU 2009 4145). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
97 Introdotta dal n. I dell’O del 19 ago. 2009 (RU 2009 4145). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
98 Introdotta dal n. I dell’O del 18 ago. 2010 (RU 2010 3945). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).
99 Introdotta dal n. I dell’O del 29 ott. 2014, in vigore dal 15 dic. 2014 (RU 2014 3677).
Art. 12 Pubblicazione dei dati 100
I dati del RIS che consentono di trarre conclusioni sulla situazione di determinate imprese o stabilimenti non possono essere pubblicati, ad eccezione del codice dell’attività economica.
100 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1735).
Art. 13 Emolumenti
1 Per la comunicazione di dati contenuti nel RIS l’UST riscuote di norma un emolumento.
2 La comunicazione di dati contenuti nel RIS ai servizi della Confederazione e ai servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni, nonché agli altri servizi che svolgono compiti della Confederazione è gratuita.
3 Il calcolo degli emolumenti è effettuato conformemente all’ordinanza del 30 giugno 1993101 sugli emolumenti per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione.
101[RU 1993 2243, 1995 153all. 1 n. 3, 2000 6671555art. 18. RU 2003 2197art. 23]. Ora: O del 25 giu. 2003 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione (RS 431.09).
Sezione 4: Protezione e sicurezza dei dati, disposizioni penali
Art. 14 Diritti delle persone interessate
1 I diritti delle persone interessate, in particolare il diritto di informazione, di rettificazione e di cancellazione, sono disciplinati dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992102 sulla protezione dei dati.
2 I dati inesatti devono essere rettificati.
102RS 235.1
Art. 15 Sicurezza dei dati 103
La sicurezza dei dati è garantita:
- a.
- dall’ordinanza del 14 giugno 1993104 relativa alla legge sulla protezione dei dati;
- b.
- dall’ordinanza del 27 maggio 2020105 sui ciber-rischi.
103 Nuovo testo giusta l’all. n. 26 dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).
104 RS 235.11
105 RS 120.73
Art. 16 Disposizioni penali
La violazione dell’obbligo d’informare, della protezione dei dati e il perseguimento penale sono disciplinati nella legge.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 17 Abrogazione del diritto vigente
L’ordinanza del 12 dicembre 1988106 sulla tenuta di un registro delle imprese e degli stabilimenti è abrogata.
106[RU 19882187, 1990521]
Art. 18 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 1993.
Allegato 107107 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 4 apr. 2012 (RU 2012 1779). Aggiornato dall’all. 3 n. II 1 all’O del 6 giu. 2014 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico (RU 2014 1691), dal n. II delle O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3677) e del 7 nov. 2018, in vigore dal 1° dic. 2018 (RU 2018 4137).
107 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 4 apr. 2012 (RU 2012 1779). Aggiornato dall’all. 3 n. II 1 all’O del 6 giu. 2014 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico (RU 2014 1691), dal n. II delle O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3677) e del 7 nov. 2018, in vigore dal 1° dic. 2018 (RU 2018 4137).