Ordinanza
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Sezione 1: Disposizioni generali |
Art. 1 Scopo 3
Il Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) è destinato a scopi statistici nonché a compiti di interesse pubblico inerenti alle persone, segnatamente alla messa a disposizione di dati di base delle imprese alle unità amministrative di Confederazione, Cantoni e Comuni, come pure a privati per l’adempimento dei rispettivi compiti legali. 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176). |
Art. 2 Organizzazione e competenze
1 L’Ufficio federale di statistica (UST) è responsabile della tenuta del RIS. Esso collabora con i servizi di statistica della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e tiene conto nella misura del possibile delle loro esigenze. Dopo averli consultati, emana le necessarie istruzioni tecniche.4 2 Possono partecipare al RIS:
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945). 5 Introdotta dal n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779). |
Art. 2a Definizioni 6
Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:
6 Introdotto dal n. I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176). |
Sezione 2: Contenuto, accesso alle fonti dei dati ed elaborazione dei dati 7
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176). |
Art. 3 Dati registrati e dati di base delle imprese 8
1 Il RIS si estende a tutte le unità locali, unità legali e imprese di diritto pubblico e privato che hanno sede in Svizzera o che devono essere identificate in applicazione del diritto svizzero o per scopi amministrativi.9 2 Il RIS contiene i dati seguenti:10
3 Il RIS può contenere i seguenti dati:21
4 Sono considerati dati di base delle imprese:
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176). 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176). 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945). 11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945). 12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945). 16 [RU 1995 1469; 1996 1725all. n. 3; 1998 3033all. n. 5; 2001 2790all. n. 5; 2002 775; 2003 4803all. n. 6; 2004 3553; 2005 971; 2006 2197all. n. 94, 2363n. II; 2008 785; 2011 5227n. I 2.8; 2013 3095all. 1 n. 3. RU 2017 249all. n. I.]. Vedi ora la L del 20 giu. 2014 (RS 817.0). 17 Introdotta dal n. I dell’O del 18 ago. 2010 (RU 2010 3945). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2018, in vigore dal 1° dic. 2018 (RU 2018 4137). 18 Abrogata dal n. I dell’O del 7 nov. 2018, con effetto dal 1° dic. 2018 (RU 2018 4137). 19 Introdotta dall’all. n. 5 dell’O del 26 gen. 2011 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533). 20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 4145). 21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945). 22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1703). 23 Originaria lett. b 24 Originaria lett. c. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945). 25 Introdotta dal n. I dell’O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1703). 26 Introdotta dal n. I dell’O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1703). 27 Introdotta dal n. I dell’O del 15 giu. 2001 (RU 2001 1703). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176). 28 Introdotta dal n. I dell’O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1703). 29 Originaria lett. d. 30 Originaria lett. e. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945). 31 Originaria lett. f. Introdotta dal n. I dell’O del 13 giu. 2000 (RU 2000 1735). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176). 32 Introdotta dal n. I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 4145). 33 Introdotta dal n. I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 4145). 34 Introdotto dal n. I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176). |
Art. 3a Dati per la tenuta del registro 35
1 Sempre che ciò sia necessario per la tenuta del registro, il RIS può utilizzare in particolare i seguenti dati supplementari:
2 Tali dati supplementari possono essere scambiati solo con la rispettiva fonte di cui all’articolo 4. 3 I dati del registro IVA sono accessibili mediante una procedura di richiamo.37 35 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945). 36 Nuova espr. giusta l’all. n. II 16 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 800). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. 37 Introdotto dal n. II 2 dell’O dell’8 mar. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 911). |
Art. 4 Fonti
I dati registrati nel RIS provengono dalle seguenti fonti:
38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 20062851). 40 Nuovo testo giusta il n. II 25 dell’O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779). 41 Nuovo testo giusta il n. II 25 dell’O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779). 42 Nuovo testo giusta il n. II 25 dell’O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779). 43 Nuovo testo giusta il n. II 25 dell’O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779). 44 Introdotta dal n. I dell’O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1735). 45 Introdotta dal n. I dell’O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1735). 46 Introdotta dal n. I dell’O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1735). 47 Introdotta dal n. I dell’O del 13 giu. 2000 (RU 2000 1735). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176). 48 Introdotta dal n. I dell’O del 13 giu. 2000 (RU 2000 1735). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176). 49 Introdotta dal n. I dell’O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3373). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2014, in vigore dal 15 dic. 2014 (RU 2014 3677). 50 Introdotta dal n. 5 dell’all. all’O del 26 gen. 2011 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533). 51 Introdotta dal n. I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176). |
Art. 5 Accesso alle fonti dei dati da parte dell’UST 52
L’accesso dell’UST alle fonti dei dati di cui all’articolo 4 avviene attraverso un’interfaccia tra il RIS e il sistema di fonti interessato. 52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176). |
Art. 6 Registrazione e modificazione dei dati
1 I dati sono ripresi dall’UST53, registrati nel RIS e modificati previa la necessaria verifica.54 2 …55 53 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 4145). 55Abrogato dal n. I dell’O del 29 giu. 1994, con effetto dal 1° ago. 1994 (RU 1994 1585). |
Art. 7 Conservazione, archiviazione e distruzione dei dati 56
1 I dati sono conservati per trent’anni dall’ufficio incaricato della loro elaborazione tecnica e successivamente distrutti. 2 I dati in forma anonima che sono stati elaborati a scopi statistici possono essere conservati per un più lungo periodo di tempo. 3 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione federale sull’archiviazione. 56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779). |
Sezione 3: Utilizzazione e comunicazione dei dati |
Art. 8 Utilizzazione a scopi statistici da parte dell’UST
1 Il RIS svolge la funzione di elenco di indirizzi per le rilevazioni statistiche dell’UST presso le imprese e gli stabilimenti. 2 L’UST può effettuare campionature basandosi sui dati del RIS. 3 Il RIS serve in particolare all’UST per studi statistici sulle imprese e sugli stabilimenti. 4 Per poter svolgere le sue attività statistiche, per un periodo di tempo limitato, l’UST può completare informazioni statistiche con i dati contenuti nel RIS, conformemente all’articolo 4 della legge. |
Art. 9 Comunicazione dei dati a scopi statistici 57
1 Per consentire ai servizi definiti nell’articolo 2 capoverso 2 lettera a come pure a Cantoni, Comuni e privati l’esecuzione di lavori statistici, conformemente all’articolo 19 capoverso 2 della legge sulla statistica federale l’UST può rendere noti i dati contenuti nel RIS, ad eccezione della cifra d’affari.58 2 Per la statistica dei gruppi di imprese multinazionali e delle loro unità, l’UST comunica a Eurostat i dati obbligatori secondo gli articoli 5 capoverso 1 e 11 capoverso 1 del regolamento (CE) n. 177/200859. 3 Per quanto concerne il formato, la riservatezza, la sicurezza e la trasmissione dei dati che l’UST comunica a Eurostat si applicano gli articoli 11 capoverso 3, 12 e 13 del regolamento (CE) n. 177/2008 nonché i regolamenti (CE) n. 192/200960 e (UE) n. 1097/201061. 4 e 5 ...62 57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779). 58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176). 59 Regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio, versione della GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6. 60 Regolamento (CE) n. 192/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici, versione della GU L 67 del 12.3.2009, pag. 14. 61 Regolamento (UE) n. 1097/2010 della Commissione, del 26 novembre 2010, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici, versione della GU L 312 del 27.11.2010, pag. 1. 62 Abrogati dal n. I dell’O del 4 mar. 2022, con effetto dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176). |
Art. 9a Comunicazione dei dati di base delle imprese a scopi amministrativi 63
1 I dati di base delle imprese possono essere resi noti a tutte le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché a privati, sempre che i dati siano necessari per l’adempimento dei rispettivi compiti legali. 2 L’elaborazione dei dati è disciplinata dalle disposizioni della legge federale del 25 settembre 202064 sulla protezione dei dati (LPD).65 63 Introdotto dal n. I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176). 65 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 56 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). |
Art. 10 Comunicazione dei dati ad altri scopi 66
1 L’UST può rendere noti in generale i numeri d’identificazione, il genere dell’attività economica nonché la struttura dell’impresa, a meno che gli interessati lo vietino espressamente. 2 I dati sono resi noti su richiesta, attraverso un’interfaccia. 3 L’elaborazione dei dati è disciplinata dalle disposizioni della LPD67.68 66 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176). 68 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 56 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). |
Art. 11 Servizi autorizzati ad accedere ai dati 69
1 I servizi statistici cantonali e comunali, per scopi statistici, sono collegati al sistema attraverso un’interfaccia. 2 L’accesso ai dati di base delle imprese avviene attraverso un’interfaccia. 3 L’UST tiene un elenco dei servizi aventi diritto d’accesso. 69 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176). |
Art. 12 Pubblicazione dei dati 70
I dati del RIS che consentono di trarre conclusioni sulla situazione di determinate imprese o stabilimenti non possono essere pubblicati, ad eccezione del codice dell’attività economica. 70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1735). |
Art. 13 Emolumenti
1 Per la comunicazione di dati contenuti nel RIS l’UST riscuote di norma un emolumento. 2 La comunicazione di dati contenuti nel RIS ai servizi della Confederazione e ai servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni, nonché agli altri servizi che svolgono compiti della Confederazione è gratuita. 3 Il calcolo degli emolumenti è effettuato conformemente all’ordinanza del 30 giugno 199371 sugli emolumenti per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione. 71[RU 1993 2243; 1995 153all. 1 n. 3; 2000 667, 1555art. 18. RU 2003 2197art. 23]. Ora: O del 25 giu. 2003 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione (RS 431.09). |
Sezione 4: Protezione e sicurezza dei dati, disposizioni penali |
Art. 14 Diritti delle persone interessate
1 I diritti degli interessati, segnatamente il diritto di accesso, rettifica e distruzione, sono retti dalle disposizioni della LPD72.73 2 I dati inesatti devono essere rettificati. 73 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 56 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). |
Art. 15 Sicurezza dei dati 74
1 La sicurezza dei dati è disciplinata:75
2 La sicurezza dei dati di persone giuridiche è disciplinata per analogia dall’OPDa.79 74 Nuovo testo giusta l’all. n. 26 dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132). 75 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 56 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). 76 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 56 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). 79 Introdotto dall’all. 2 n. II 56 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). |
Sezione 5: Disposizioni finali |
Art. 17 Abrogazione del diritto vigente
L’ordinanza del 12 dicembre 198880 sulla tenuta di un registro delle imprese e degli stabilimenti è abrogata. |
Allegato 81
81 Abrogato dal n. II dell’O del 4 mar. 2022, con effetto dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176). |