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Art. 29 Requisiti posti alla società richiedente
Può presentare una domanda di aiuto finanziario della promozione cinematografica selettiva per un progetto singolo qualsiasi società di produzione svizzera indipendente, se: - a.
- la sua attività principale risiede nella realizzazione di film;
- b.
- al momento della presentazione della domanda esiste da almeno 12 mesi e può documentarlo;
- c.28
- nei cinque anni civili precedenti l’anno in cui è presentata la domanda ha prodotto almeno un’opera che:
- 1.
- soddisfi i criteri per il sostegno di progetti singoli, e
- 2.
- nei tre anni civili precedenti l’anno in cui è presentata la domanda sia stata commercializzata nei cinema in almeno un Paese al di fuori della Svizzera;
- d.
- detiene la maggioranza dei diritti dell’opera per la quale chiede un sostegno;
- e.
- ha allestito il conteggio per un eventuale sostegno a un pacchetto di progetti secondo gli articoli 36–43.
28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 2353).
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Art. 30 Progetti che possono beneficiare di un sostegno
1 Possono beneficiare di un sostegno i progetti che presumibilmente possono essere riconosciuti come film svizzeri o come coproduzioni svizzere con l’estero. 2 I progetti coprodotti devono essere concepiti e sviluppati su iniziativa e sotto la responsabilità della società di produzione svizzera richiedente insieme a una o più società di produzione di Paesi che: - a.
- hanno ratificato la Convenzione europea del 2 ottobre 199229 sulla coproduzione cinematografica;
- b.
- hanno ratificato la Convenzione del Consiglio d’Europa del 30 gennaio 201730 sulla coproduzione cinematografica; o
- c.
- hanno concluso un accordo di coproduzione con la Svizzera.31
3 Possono essere concessi aiuti finanziari per: - a.
- progetti di film per il cinema della durata minima di 60 minuti;
- b.
- progetti di film per la televisione o progetti audiovisivi per i quali è prevista una prima commercializzazione digitale (p. es. serie web) della durata minima di:
- 1.
- per i film di fiction: 90 minuti,
- 2.
- per i film d’animazione: 24 minuti,
- 3.
- per i documentari creativi: 50 minuti;
- c.32
- progetti audiovisivi non lineari, se gli elementi narrativi impiegati sono paragonabili a progetti cinematografici dei singoli generi; per questi progetti non è fissata una durata minima.
4 Le riprese possono iniziare al più presto otto mesi dopo la presentazione della domanda. Su richiesta, per i progetti di documentari possono essere ammesse deroghe, segnatamente se sono necessarie riprese per immortalare eventi unici e irripetibili o raccogliere dichiarazioni di protagonisti che in seguito non potranno più essere ottenute.33 5 Non sono concessi aiuti finanziari per i progetti seguenti: - a.
- riprese dal vivo, game show, talk show e reality show televisivi;
- abis.34 video musicali, videogiochi e libri interattivi;
- b.
- programmi d’informazione, servizi televisivi, reportage su viaggi, natura, paesaggi e animali e «docu-soap»;
- c.
- film realizzati su ordinazione o a scopo pubblicitario, film con una finalità essenzialmente didattica, film che ledono la dignità umana, sono discriminanti, esaltano o minimizzano la violenza o hanno un carattere pornografico (art. 16 LCin);
- d.
- progetti che, dopo essere stati respinti una prima volta, non sono stati rielaborati nei punti essenziali;
- e.
- progetti per i quali la domanda di aiuto finanziario per lo sviluppo di progetti secondo la presente ordinanza è stata respinta due volte;
- f.
- progetti per i quali l’UFC ha emanato una dichiarazione d’intenti per un contributo alla realizzazione e progetti nella cui realizzazione sono già stati reinvestiti accrediti della promozione cinematografica legata al successo;
- g.
- progetti per i quali l’UFC ha già respinto due volte la domanda di contributo selettivo alla realizzazione.
29 RS 0.443.2 30 RS 0.443.3 31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 19 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 847). 32 Introdotta dal n. I dell’O del DFI dell’8 giu. 2018 (RU 2018 2353). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985). 33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985). 34 Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
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Art. 31 Requisiti particolari in caso di cumulo di strumenti di promozione
Se per un progetto cinematografico è previsto il cumulo di diversi strumenti di promozione dell’UFC, oltre al preventivo e al piano finanziario per lo sviluppo del progetto oggetto di una domanda secondo la presente ordinanza devono essere presentati un preventivo e un piano finanziario globali.
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Art. 32 Spese computabili
Sono computabili le spese previste per lo sviluppo del progetto, dalla presentazione della domanda fino all’inizio delle riprese, per le seguenti voci di preventivo:35 - a.36
- acquisizione dei diritti d’autore, comprese le spese già maturate e pagate nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda;
- b.
- ricerche;
- c.
- stesura della sceneggiatura (dal trattamento alla versione definitiva);
- d.
- spese preliminari per l’attribuzione dei principali posti del team e del cast;
- e.
- spese di allestimento del preventivo e del piano finanziario;
- f.
- ricerca di partner commerciali, coproduttori e finanziatori e relativi chiarimenti;
- g.
- allestimento del piano delle riprese;
- h.
- marketing e piano di diffusione (chiarimento relativo ai mercati di diffusione e agli acquirenti, presentazione a festival);
- i.
- produzione del trattamento video oppure del film pilota;
- j.
- al massimo il sette per cento delle spese generali, se queste non sono già iscritte a preventivo separatamente.
35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985). 36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 19 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 847).
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Art.33 Criteri di promozione e loro ponderazione 37
1 Nella domanda devono essere menzionati i singoli criteri di promozione e fornite indicazioni in merito. 2 I criteri sono ponderati in base alla tabella seguente: Criteri | Punti |
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Qualità del progetto e relativo potenziale di raggiungere un pubblico europeo e internazionale | 55 | Qualità della strategia di sviluppo | 10 | Qualità della strategia di diffusione e di marketing a livello europeo e internazionale | 25 | Qualità della strategia di finanziamento e fattibilità del progetto | 10 |
3 Possono beneficiare di un sostegno i progetti che raggiungono almeno 70 punti. Tali progetti ricevono 5 punti supplementari se si indirizzano a un pubblico sotto i 16 anni e 5 punti supplementari se sono concepiti come coproduzione svizzera con l’estero e se al momento della presentazione della domanda possono presentare un corrispondente contratto preliminare con una società di produzione indipendente di un Paese che ha ratificato la Convenzione europea del 2 ottobre 199238 sulla coproduzione cinematografica o la Convenzione del Consiglio d’Europa del 30 gennaio 201739 sulla coproduzione cinematografica. I progetti di film di animazione che si indirizzano a un pubblico sotto i 16 anni non ricevono per questo alcun punto supplementare. 4 Se i progetti che possono beneficiare di un sostegno eccedono i crediti disponibili alla scadenza del termine di presentazione, sono sostenuti i progetti con il punteggio più elevato.
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Art.34 Calcolo dell’aiuto finanziario
1 Complessivamente la quota della Confederazione non può superare il 70 per cento delle spese computabili.40 2 Alla promozione di progetti singoli nel quadro della misura compensativa MEDIA «Sviluppo di opere audiovisive con un potenziale europeo» si applicano i seguenti importi massimi: - a.
- per i film d’animazione: 60 000 franchi;
- b.
- per i documentari: 33 000 franchi;
- c.
- per i film di fiction:
- 1.
- con un preventivo di produzione fino a 1,65 milioni di franchi: 33 000 franchi,
- 2.
- con un preventivo di produzione superiore a 1,65 milioni di franchi: 55 000 franchi;
- d.
- per le serie: 60 000 franchi.41
40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985). 41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2022 136).
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Art. 35 Modalità di versamento
1 La prima rata è versata quando è garantita la realizzazione dell’opera ed è fornita la prova del finanziamento residuo. Essa ammonta al massimo al 70 per cento.42 2 La seconda rata è versata dopo che sono stati presentati il conteggio e un breve rapporto sullo stato dei lavori del progetto e sul loro seguito. 3 Se il conteggio del progetto non è allestito entro 18 mesi dal versamento della prima rata, deve essere presentato spontaneamente un rapporto intermedio corredato di un conteggio intermedio. Una proroga di sei mesi è possibile in casi motivati.43 42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2022 136). 43 Introdotto dal n. I dell’O del DFI dell’8 giu. 2018 (RU 2018 2353). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
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