Ordinanza
sull’Elenco federale dei beni culturali
(OEBC) (Stato 1° luglio 2014)
del 21 maggio 2014 (Stato 1° luglio 2014)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 31 della legge del 20 giugno 20031 sul trasferimento
dei beni culturali (LTBC),
ordina:
1 RS 444.1
1
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina:
- a.
- i criteri per l’iscrizione dei beni culturali mobili di proprietà della Confederazione nell’Elenco federale dei beni culturali (Elenco TBC);
- b.
- la procedura di:
- 1.
- iscrizione di beni culturali mobili nell’Elenco TBC,
- 2.
- cancellazione di iscrizioni dall’Elenco TBC.
Art. 2 Iscrizione nell’Elenco TBC
1 Nell’Elenco TBC sono iscritti beni culturali mobili d’importanza significativa per il patrimonio culturale.
2 È considerato d’importanza significativa per il patrimonio culturale un bene culturale che soddisfa almeno uno dei criteri seguenti:
- a.
- importanza artistica, storica o scientifica;
- b.
- unicità o rarità;
- c.
- valore artigianale;
- d.
- importanza iconografica;
- e.
- importanza storica;
- f.
- importanza nel contesto della collezione;
- g.
- valore materiale.
Art. 3 Segnatura dei beni culturali iscritti
1 Ogni bene culturale iscritto nell’Elenco TBC è contraddistinto con una segnatura.
2 La segnatura è composta conformemente all’allegato.
Art. 4 Descrizione dei beni culturali iscritti
Per ogni bene culturale sono riportate nell’Elenco TBC le seguenti indicazioni, se conosciute:
- a.
- segnatura;
- b.
- data dell’iscrizione;
- c.
- nome dell’istituzione della Confederazione cui appartiene;
- d.
- tipo di oggetto;
- e.
- materiale;
- f.
- tecnica;
- g.
- dimensioni e peso;
- h.
- unità, numero di pezzi o volume;
- i.
- soggetto;
- j.
- iscrizione;
- k.
- contrassegno e caratteristiche particolari, segnatamente danni e restauri;
- l.
- epoca o data di creazione;
- m.
- autore;
- n.
- titolo;
- o.
- indicazioni possibilmente precise sulla provenienza e sul luogo di produzione o, nel caso di risultati di scavi o scoperte archeologici o paleontologici, sul luogo di ritrovamento;
- p.
- riferimenti bibliografici con indice delle illustrazioni, se disponibili;
- q.
- una fotografia o un’altra raffigurazione dell’oggetto.
Art. 5 Responsabilità dell’Elenco TBC
1 Il Servizio specializzato dell’Ufficio federale della cultura (Servizio specializzato) gestisce l’Elenco TBC in forma di banca dati elettronica e lo pubblica sul sito Internet dell’Ufficio federale della cultura.
2 Il Servizio specializzato decide sulle domande di iscrizione di beni culturali nell’Elenco TBC e di cancellazione di iscrizioni.
Art. 6 Domanda di iscrizione
1 L’istituzione della Confederazione presenta al Servizio specializzato una domanda di iscrizione nell’Elenco TBC per il bene culturale di sua proprietà.
2 La domanda deve riportare le indicazioni di cui all’articolo 4 ed essere presentata in forma elettronica.
3 Se approva la domanda, il Servizio specializzato registra il bene culturale nella banca dati elettronica.
Art. 7 Momento dell’iscrizione
I beni culturali sono considerati iscritti al momento della loro registrazione nella banca dati elettronica. La data di iscrizione è riportata nell’Elenco TBC.
Art. 8 Cancellazione di iscrizioni
1 Nei casi di cui all’articolo 3 capoverso 3 LTBC, l’istituzione della Confederazione cui appartiene il bene culturale può chiedere al Servizio specializzato la cancellazione dell’iscrizione. La domanda va motivata.
2 Se approva la domanda, il Servizio specializzato procede alla cancellazione dell’iscrizione dalla banca dati elettronica.
Art. 9 Accesso all’Elenco TBC
L’accesso all’Elenco TBC è gratuito.
Art. 10 Modifica di un altro atto normativo
L’ordinanza del 13 aprile 20052 sul trasferimento dei beni culturali è modificata come segue:
…3
3 La mod. può essere consultata alla RU 2014 1451.
Art. 11 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.