Legge federale
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L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 78 capoverso 4 della Costituzione federale2; decreta: 5 Nuovo testo giusta l’all. del DF del 21 mar. 2014 (Protocollo di Nagoya), in vigore dal 12 ott. 2014 (RU 2014 2629; FF 20132531). |
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Art. 16
La presente legge è, nei limiti della competenza conferita alla Confederazione dall’articolo 78 capoversi 2–5 della Costituzione federale, intesa a:7
6Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897). 7 Nuovo testo giusta l’all. del DF del 21 mar. 2014 (Protocollo di Nagoya), in vigore dal 12 ott. 2014 (RU 2014 2629; FF 20132531). 8 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034803; FF 20002145). 9 Introdotta dall’all. del DF del 21 mar. 2014 (Protocollo di Nagoya), in vigore dal 12 ott. 2014 (RU 2014 2629; FF 20132531). 10 Nuovo testo giusta l’all. n. 19 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). |
Art. 2
1 Per adempimento di un compito della Confederazione ai sensi dell’articolo 24sexies capoverso 2 della Costituzione federale12 s’intendono in particolare:13
2 Le decisioni delle autorità cantonali riguardo a progetti verosimilmente realizzabili solo con contributi di cui al capoverso 1 lettera c sono equiparate all’adempimento di compiti della Confederazione.15 12 Questa disp. corrisponde all’art. 78 cpv. 2 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101). 13 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034803; FF 20002145). 14 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 30 apr. 1997 sull’organizzazione dell’azienda delle telecomunicazioni della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 19972480; FF 1996III 1201). 15 Introdotto dal n. I 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). |
Art. 3
1 La Confederazione, i suoi stabilimenti e le aziende federali come pure i Cantoni sono tenuti, nell’adempimento dei compiti della Confederazione, a provvedere affinché le caratteristiche del paesaggio, l’aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali siano rispettati e, ove predomini in essi l’interesse generale, siano conservati intatti.17 2 Essi adempiono questo dovere:
3 Questo dovere vige qualunque sia l’importanza dell’oggetto secondo l’articolo 4. Il provvedimento non deve eccedere quant’è necessario alla protezione dell’oggetto e delle sue adiacenze. 4 ...18 17Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897). 18 Introdotto dal n. I 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029). Abrogato dall’all. del DF del 21 mar. 2014 (Protocollo di Nagoya), con effetto dal 1° set. 2014 (RU 2014 2629; FF 20132531). |
Art. 4
Nel caso di paesaggi e abitati caratteristici, luoghi storici, rarità naturali e monumenti culturali secondo l’articolo 24sexies capoverso 2 della Costituzione federale19, devonsi distinguere:
19[CS 1 3; RU 1962 803]. Vedi ora l’art. 78 cpv. 2 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101). |
Art. 5
1 Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, compila gli inventari degli oggetti d’importanza nazionale; può fare capo a quelli d’istituzioni pubbliche e d’associazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici.20 Gl’inventari indicheranno i principi applicati nella scelta degli oggetti. Devono inoltre contenere:
2 Gl’inventari non sono definitivi. Essi devono essere esaminati e aggiornati regolarmente; circa l’iscrizione, la modificazione o la cancellazione d’oggetti risolve il Consiglio federale dopo aver sentito i Cantoni. Questi possono proporre di moto proprio un riesame. 20Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897). |
Art. 6
1 L’iscrizione d’un oggetto d’importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente d’essere conservato intatto ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per quanto possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione.21 2 Il principio secondo il quale un oggetto dev’essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell’inventario non soffre deroghe nell’adempimento dei compiti della Confederazione, sempreché non s’opponga un interesse equivalente o maggiore, parimente d’importanza nazionale. 21 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). |
Art. 722
1 Se l’adempimento di un compito della Confederazione è di competenza della Confederazione, l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), l’Ufficio federale della cultura oppure l’Ufficio federale delle strade, secondo competenza, decide se occorre la perizia di una commissione di cui all’articolo 25 capoverso 1. Se è competente il Cantone, decide il servizio cantonale di cui all’articolo 25 capoverso 2.23 2 Se nell’adempimento di un compito della Confederazione un oggetto iscritto in un inventario federale ai sensi dell’articolo 5 può subire un danno rilevante oppure se sorgono questioni d’importanza fondamentale al riguardo, la commissione redige una perizia a destinazione dell’autorità cui spetta la decisione. La perizia indica se l’oggetto deve essere conservato intatto oppure la maniera per salvaguardarlo. 3 La perizia costituisce uno degli elementi su cui l’autorità decisionale si basa per la ponderazione di tutti gli interessi.24 22 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). 23 Nuovo testo giusta l’all. del DF del 21 mar. 2014 (Protocollo di Nagoya), in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 2629; FF 20132531). 24 Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 1217; FF 2019 3451201). |
Art. 825
La commissione competente può, in casi gravi, dare di moto proprio e in qualsiasi fase della procedura un parere sulla maniera di rispettare o conservare intatto un oggetto. Il parere deve nondimeno essere dato il più presto possibile. A richiesta, le saranno forniti tutti i documenti necessari. 25Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897). |
Art. 926
L’ufficio federale competente può chiedere una perizia anche al servizio tecnico cantonale (art. 25 cpv. 2), alla commissione cantonale di protezione della natura e del paesaggio o di conservazione dei monumenti storici o ad altro organismo designato dal Cantone oppure chiedere il parere di associazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici. 26Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897). |
Art. 1027
Nei casi di cui agli articoli 7, 8 e 9 deve sempre essere chiesto il parere dei governi cantonali. Questi invitano i Comuni interessati a presentare le loro osservazioni. 27Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897). |
Art. 11
Per le costruzioni e gli impianti militari esentati dall’obbligo d’autorizzazione giusta l’articolo 126 capoverso 4 della legge militare del 3 febbraio 199528, l’autorità federale competente non è tenuta a chiedere una perizia.29 Nemmeno è tenuto a fornire documenti per le perizie facoltative. 29Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 19954093; FF 1993IV 1). |
Art. 1230
1 Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali:
2 Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni negli scopi previsti nel loro statuto. 3 Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere. 4 La competenza di presentare il ricorso spetta all’organo esecutivo su premo dell’organizzazione. 5 Le organizzazioni possono abilitare le loro sottoorganizzazioni cantonali e sovracantonali giuridicamente autonome a fare opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi nell’ambito locale d’attività. 30Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 e dal 1° lug. 2010 per le attività economiche di cui alla lett. b n. 2 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817). |
Art. 12a31
Il ricorso contro una decisione concernente la concessione di un sussidio federale non è ammissibile qualora la progettazione, le opere o gli impianti siano già stati altrimenti oggetto, nell’adempimento di compiti della Confederazione, di una decisione ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1. 31Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1996 224; FF 1991 III 897). Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007(RU 2007 2701; FF 2005 47774817). |
Art. 12b32
1 L’autorità comunica ai Comuni e alle organizzazioni la propria decisione secondo l’articolo 12 capoverso 1 mediante notifica scritta o pubblicazione nel Foglio federale o nell’organo ufficiale del Cantone. La pubblicazione dura di norma 30 giorni. 2 Nelle procedure di opposizione previste dal diritto federale o cantonale, anche le domande devono essere pubblicate secondo il capoverso 1. 32Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1996 214; FF 1991 III 897). Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817). |
Art. 12c33
1 I Comuni e le organizzazioni che non hanno interposto un rimedio giuridico possono intervenire come parte nel seguito della procedura soltanto se la decisione è modificata in modo tale da arrecare loro un pregiudizio. Per le espropriazioni si applica la legge federale del 20 giugno 193034 sull’espropriazione. 2 I Comuni e le organizzazioni che non hanno partecipato a una procedura di opposizione prevista dal diritto federale o cantonale non possono più interporre ricorso. 3 In materia di piani di utilizzazione con valenza di decisione formale le organizzazioni non possono far valere in una fase procedurale successiva le censure che nelle fasi procedurali precedenti hanno omesso di far valere o sono state respinte definitivamente. 4 In materia di piani di utilizzazione i capoversi 2 e 3 si applicano anche alle opposizioni e ai ricorsi interposti secondo il diritto cantonale. 33 Introdotto dal n. II 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817). 34 RS 711 |
Art. 12d35
1 Se il richiedente e l’organizzazione stipulano accordi in merito a impegni inerenti a questioni di diritto pubblico, tali accordi sono considerati esclusivamente come proposte congiunte a destinazione dell’autorità. L’autorità ne tiene conto nella sua decisione. Ne prescinde se sussistono vizi ai sensi dell’articolo 49 della legge federale del 20 dicembre 196836 sulla procedura amministrativa. 2 Sono illeciti gli accordi fra i richiedenti e le organizzazioni relativi a prestazioni finanziarie o di altra natura destinate a:
3 L’autorità di ricorso non entra nel merito dei ricorsi che configurano un abuso di diritto o qualora l’organizzazione abbia chiesto prestazioni illecite ai sensi del capoverso 2. 35 Introdotto dal n. II 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817). 36 RS 172.021 |
Art. 12e37
I lavori di costruzione possono essere cominciati prima della fine della procedura, a condizione che il suo esito non possa influire su di essi. 37 Introdotto dal n. II 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817). |
Art. 12f38
Le spese della procedura di ricorso dinnanzi alle autorità federali sono a carico dell’organizzazione soccombente. 38 Introdotto dal n. II 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817). |
Art. 12g39
1 I Cantoni sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità federali conformemente all’articolo 12 capoverso 1. 2 L’Ufficio federale competente è legittimato a ricorrere contro le decisioni cantonali conformemente all’articolo 12 capoverso 1; può avvalersi dei rimedi giuridici del diritto federale e cantonale. 39 Introdotto dal n. II 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817). |
Art. 1341
1 La Confederazione può promuovere la protezione della natura e del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici assegnando ai Cantoni, nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, aiuti finanziari globali per la conservazione, l’acquisizione e la manutenzione di paesaggi, località caratteristiche, luoghi storici, rarità naturali e monumenti culturali meritevoli di protezione, nonché per i relativi lavori d’esplorazione e di documentazione. 2 In casi eccezionali la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, aiuti finanziari a singoli progetti che richiedono una sua valutazione. 3 L’importo degli aiuti finanziari è determinato in funzione dell’importanza degli oggetti da proteggere e dell’efficacia dei provvedimenti. 4 Gli aiuti finanziari sono accordati soltanto se i provvedimenti sono attuati in modo economico e competente. 5 I provvedimenti di protezione e di manutenzione prescritti costituiscono restrizioni di diritto pubblico della proprietà (art. 702 CC42). Essi vincolano i proprietari fondiari interessati e devono essere menzionati nel registro fondiario su notificazione del Cantone. Il Consiglio federale disciplina le deroghe all’obbligo della menzione. 41 Nuovo testo giusta il n. II 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). 42 RS 210 |
Art. 1443
La Confederazione può assegnare sussidi alle associazioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio o di conservazione dei monumenti storici aventi un’importanza nazionale, per le spese cagionate dalla loro opera nell’interesse pubblico. 43Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897). |
Art. 14a44
1 La Confederazione può accordare sussidi per:
2 La Confederazione può svolgere direttamente queste attività o farle eseguire a sue spese se l’interesse nazionale lo richiede. 44Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897). 45 Nuovo testo giusta l’all. n. 19 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). |
Art. 15
1 La Confederazione può, mediante contratto o, qualora ciò non sia possibile, mediante espropriazione, acquistare o tutelare siti naturali, luoghi storici oppure rarità naturali e monumenti d’importanza nazionale. Può affidarne l’amministrazione a Cantoni, Comuni o associazioni.46 2 Per l’espropriazione è applicabile la legge federale del 20 giugno 193047 sull’espropriazione. 46Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897). 47RS 711 |
Art. 16
Allorché un pericolo imminente minacci un sito naturale secondo l’articolo 15, un luogo storico o un monumento culturale d’importanza nazionale, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni oppure il Dipartimento federale dell’interno48 possono, con provvedimenti temporanei, sottoporlo alla protezione della Confederazione e far prendere le disposizioni conservative necessarie.49 48Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254; FF 1985 II 1261). 49 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 20044937). |
Art. 16a50
1 L’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice crediti quadro di durata limitata per l’assegnazione di sussidi. 2 Il finanziamento dei settori della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici è retto dall’articolo 27 della legge dell’11 dicembre 200951 sulla promozione della cultura.52 50Introdotto dall’all. n. 9 della LF del 5 ott. 1990 sui sussidi (RU 1991857; FF 1987I 297). Nuovo testo giusta il n. II 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). 51 RS 442.1 52 Introdotto dall’all. n. II 5 della LF dell’11 dic. 2009 sulla promozione della cultura, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 20116127; FF 2007 44214459). |
Art. 1753
Se un oggetto non è più meritevole di protezione, può essere chiesta la restituzione totale o parziale dei sussidi concessi. 53Nuovo testo giusta l’all. n. 9 della LF del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal 1° apr. 1991 (RU 1991857; FF 1987I 297). |
Art. 17a54
Il Consiglio federale fissa i casi nei quali la commissione competente può effettuare una perizia di propria iniziativa o a richiesta di terzi, previo consenso dell’autorità cantonale competente. 54Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897). |
Art. 18
1 L’estinzione di specie animali e vegetali indigene dev’essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione. 1bis Devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell’equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi.55 1ter Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l’intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente.56 2 Nella lotta contro gl’insetti, specialmente con sostanze velenose, si baderà a non compromettere le specie animali e vegetali meritevoli di protezione. 3 La Confederazione può promuovere, in luoghi idonei, la riacclimazione di specie che allo stato selvaggio sono estinte, o in pericolo d’estinguersi, in Svizzera. 4 Sono riservate la legislazione federale sulla caccia e la protezione degli uccelli e quella sulla pesca. 55Introdotto dall’art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell’ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 19841122; FF 1979III 713). 56Introdotto dall’art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell’ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 19841122; FF 1979III 713). |
Art. 18a57
1 Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale determina i biotopi d’importanza nazionale. Stabilisce la situazione di questi biotopi e indica gli scopi della protezione. 2 I Cantoni disciplinano la protezione e la manutenzione dei biotopi d’importanza nazionale. Prendono tempestivamente gli opportuni provvedimenti e badano alla loro esecuzione. 3 Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può fissare termini per ordinare i provvedimenti protettivi. Se un Cantone, nonostante diffida, non ordina tempestivamente i provvedimenti di protezione richiesti, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni58 può attuare direttamente i provvedimenti necessari e addossare al Cantone una parte adeguata dei costi. 57Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254; FF 1985 II 1261). 58 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 20044937). |
Art. 18b59
1 I Cantoni provvedono alla protezione e alla manutenzione dei biotopi d’importanza regionale e locale. 2 Nelle regioni sfruttate intensivamente all’interno e all’esterno degli insediamenti, i Cantoni provvedono a una compensazione ecologica con boschetti campestri, siepi, cespugli ripuali o altra vegetazione conforme alla natura e al sito. Deve essere tenuto conto degli interessi dell’utilizzazione agricola. 59Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254; FF 1985 II 1261). |
Art. 18c60
1 La protezione e la manutenzione dei biotopi sono assicurati possibilmente in base ad accordi conclusi con i proprietari fondiari e i gestori e mediante un’adeguata utilizzazione agricola e forestale. 2 I proprietari fondiari e i gestori che, nell’interesse della protezione perseguita, limitano l’utilizzazione attuale oppure forniscono una prestazione senza ricavarne un reddito economico corrispondente hanno diritto a un equo compenso. 3 Se omette l’utilizzazione necessaria alla protezione perseguita, il proprietario fondiario deve tollerare l’utilizzazione da parte di terzi, ordinata dall’autorità. 4 Se per conseguire la protezione perseguita è necessario acquistare terreni, i Cantoni hanno la facoltà d’espropriare. Nelle loro disposizioni d’esecuzione, possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 193061 sull’espropriazione, fermo stante che le opposizioni rimaste controverse sono decise dal governo cantonale. Se l’oggetto da proteggere si estende sul territorio di più Cantoni, è applicabile la legge federale sull’espropriazione. 60Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254; FF 1985 II 1261). 61RS 711 |
Art. 18d62
1 Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per la protezione e la manutenzione dei biotopi d’importanza nazionale, regionale e locale, nonché per la compensazione ecologica. 2 In casi eccezionali, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a singoli progetti che richiedono una sua valutazione. 3 L’importo delle indennità è determinato in funzione dell’importanza degli oggetti da proteggere e dell’efficacia dei provvedimenti. 4 Le indennità sono accordate soltanto se i provvedimenti sono attuati in modo economico e competente. 5 La Confederazione assume le spese per la designazione dei biotopi d’importanza nazionale. 62Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987 (RU 1988 254; FF 1985 II 1261). Nuovo testo giusta il n. II 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). |
Art. 19
La raccolta, a scopo di lucro, di piante selvatiche e la cattura d’animali viventi in libertà è sottoposta all’obbligo d’un permesso della competente autorità cantonale. Questa può restringere il permesso a specie, luoghi, tempi e quantità determinati, o in altra maniera, vietare la raccolta o la cattura organizzate e la pubblicità a tale scopo. Sono riservati i prodotti agricoli e forestali ordinari, e la raccolta di funghi, bacche, erbe aromatiche e medicinali, nei limiti usuali, salvo non si tratti di specie protette. |
Art. 20
1 Il Consiglio federale può vietare in tutto o in parte la coglitura, il dissotterramento, lo sradicamento, il trasporto, l’offerta in vendita, la vendita, la compera o la distruzione di piante rare. Può altresì prendere provvedimenti adeguati per proteggere specie animali minacciate o altrimenti meritevoli di protezione.63 2 I Cantoni possono stabilire analoghi divieti per altre specie. 3 Per motivi di protezione delle specie, il Consiglio federale può inoltre vincolare a condizioni, limitare o vietare la produzione, la messa in commercio, l’importazione, l’esportazione e il transito di piante o prodotti vegetali.64 63 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 2 della L del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034803; FF 20002145). 64Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1152; FF 1995 IV 589). |
Art. 2165
1 La vegetazione ripuale (canneti, giuncheti, vegetazioni golenali e biocenosi forestali) non dev’essere dissodata, sotterrata né altrimenti annientata. 2 Nella misura consentita dalle circostanze, i Cantoni provvedono alla messa a dimora di vegetazione ripuale sulle rive che ne sono sprovviste o, per lo meno, alla realizzazione delle condizioni necessarie alla sua crescita.66 65Nuovo testo giusta l’art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell’ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 19841122; FF 1979III 713). 66Introdotto dall’art 75 n. 2 della LF del 24 gen. 1991 sulla protezione delle acque (RU 19921860; FF 1987II 905). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897). |
Art. 22
1 L’autorità cantonale competente può, in determinati territori, permettere eccezioni per la raccolta e il dissotterramento di piante protette e la cattura d’animali a scopo scientifico, didattico o terapeutico. 2 Essa può autorizzare, per progetti che non possono essere realizzati altrove, la rimozione della vegetazione ripuale nei casi ammessi dalla legislazione sulla polizia delle opere idrauliche o da quella sulla protezione delle acque.67 3Qualora un altro atto normativo federale fondi la competenza di un’autorità federale di decidere circa un progetto, l’autorizzazione è rilasciata da questa autorità....68.69 67Nuovo testo giusta l’art. 75 n. 2 della LF del 24 gen. 1991 sulla protezione delle acque, in vigore dal 1° nov. 1992 (RU 19921860; FF 1987II 905). 68 Per. abrogato dal n. I 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). 69Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 19954093; FF 1993IV 1). |
Art. 2370
Per l’acclimazione di specie, sottospecie e razze animali e vegetali forestiere a un luogo o al Paese è necessario un permesso del Consiglio federale. Questa disposizione non concerne i chiusi, i giardini, i parchi né le aziende agricole e forestali. 70Nuovo testo giusta l’art. 27 n. 2 della LF del 20 giu. 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, in vigore dal 1° apr. 1988 (RU 1988506; FF 1983II 1169). |
Art. 23b
1 Una zona palustre è una zona pressoché naturale caratterizzata in misura notevole da paludi. La sua parte non paludosa è in stretta relazione ecologica, visiva, culturale o storica con le paludi. 2 Una zona palustre è di particolare bellezza e d’importanza nazionale se:
3 Il Consiglio federale designa e delimita le zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale, meritevoli di protezione, tenendo conto dell’insediamento e dell’utilizzazione. Collabora strettamente con i Cantoni i quali, dal canto loro, consultano i proprietari fondiari interessati. 4 La Confederazione finanzia l’inventariazione delle zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale. |
Art. 23c
1 Lo scopo generale della protezione è la salvaguardia di quegli elementi naturali e culturali delle zone palustri che conferiscono loro particolare bellezza e importanza nazionale. Il Consiglio federale fissa scopi di protezione adeguati alle peculiarità delle zone palustri. 2 I Cantoni provvedono al concretamento e all’esecuzione degli scopi di protezione. Prendono per tempo i provvedimenti di protezione e manutenzione appropriati. Gli articoli 18acapoverso 3 e 18csi applicano per analogia. 3 Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per provvedimenti di protezione e manutenzione.72 4 In casi eccezionali la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a singoli progetti che richiedono una sua valutazione.73 5 L’importo delle indennità è determinato in funzione dell’efficacia dei provvedimenti.74 6 Le indennità sono accordate soltanto se i provvedimenti sono attuati in modo economico e competente.75 72 Nuovo testo giusta il n. II 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). 73 Introdotto dal n. II 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). 74 Introdotto dal n. II 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). 75 Introdotto dal n. II 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). |
Art. 23d
1 Gli interventi volti a configurare o utilizzare le zone palustri sono ammissibili per quanto non contrari alla conservazione degli elementi tipici delle zone medesime. 2 Fermo restando il presupposto del capoverso 1, sono segnatamente ammissibili:
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Art. 23f
1 Un parco nazionale è un vasto territorio che offre spazi vitali intatti alla fauna e alla flora indigene e promuove lo sviluppo naturale del paesaggio. 2 Nell’ambito di tale funzione esso è inoltre utilizzato:
3Un parco nazionale è costituito da:
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Art. 23g
1 Un parco naturale regionale è un vasto territorio parzialmente urbanizzato, che si contraddistingue in particolare per le sue caratteristiche di paesaggio naturale e rurale e presenta costruzioni ed impianti che si integrano nel contesto paesaggistico ed insediativo. 2 Il parco naturale regionale costituisce uno strumento per:
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Art. 23h
1 Un parco naturale periurbano è un territorio situato in prossimità di un’area densamente urbanizzata, che offre spazi vitali intatti alla fauna e alla flora indigene e consente al pubblico di vivere esperienze nella natura. 2 Nell’ambito di tale funzione esso è inoltre utilizzato ai fini dell’educazione ambientale. 3 Un parco naturale periurbano è costituito da:
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Art. 23j
1 Su richiesta del Cantone, la Confederazione conferisce agli enti responsabili di un parco il marchio Parco se il parco:
2 Gli enti responsabili di un parco al quale è stato attribuito il marchio Parco conferiscono, su richiesta, alle persone e alle aziende che vi producono beni o vi forniscono servizi conformi ai principi dello sviluppo sostenibile un marchio Prodotto per contrassegnare tali beni e servizi. 3 Il marchio Parco e il marchio Prodotto sono conferiti a tempo determinato. |
Art. 23k
1 Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi programmatici, la Confederazione concede ai Cantoni aiuti finanziari globali per l’istituzione, la gestione e l’assicurazione della qualità di parchi d’importanza nazionale se:
2 L’entità degli aiuti finanziari dipende dall’efficacia delle misure. |
Art. 23l
Il Consiglio federale emana prescrizioni per quanto concerne:
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Art. 23m
1 Al parco nazionale già esistente nel Cantone dei Grigioni si applica la legge del 19 dicembre 198077 sul Parco nazionale. 2 La Confederazione può conferire il marchio Parco alla fondazione «Parco nazionale svizzero» già prima dell’eventuale ampliamento con una zona periferica secondo l’articolo 23f capoverso 3 lettera b. 3 L’eventuale ampliamento del parco con una zona periferica è incentivato sulla base dell’articolo 23k. 77 RS 454 |
Art. 23n79
1 Chi, conformemente al Protocollo di Nagoya, utilizza risorse genetiche o trae direttamente benefici dalla loro utilizzazione (utente) deve usare la diligenza richiesta dalle circostanze per garantire che:
2 Non sottostanno all’obbligo di diligenza le risorse genetiche:
3 Per utilizzazione delle risorse genetiche secondo il capoverso 1 s’intendono le attività di ricerca e sviluppo sulla composizione genetica o biochimica delle risorse genetiche, anche attraverso l’applicazione della biotecnologia. 4 L’accesso di cui al capoverso 1 lettera a è legale se, conformemente al Protocollo di Nagoya, è in accordo con le norme nazionali relative all’accesso e alla condivisione dei benefici della Parte del Protocollo di Nagoya che mette a disposizione la risorsa. 5 Se i requisiti di cui al capoverso 1 lettere a e b non sono soddisfatti, l’utente deve provvedere al loro adempimento a posteriori oppure rinunciare a utilizzare le risorse genetiche in questione o a trarre direttamente benefici dalla loro utilizzazione. Il Consiglio federale può prevedere che in situazioni d’emergenza i requisiti relativi alle risorse genetiche che sono agenti patogeni od organismi nocivi possono essere adempiuti in un secondo tempo. 6 Il Consiglio federale definisce le informazioni sulle risorse genetiche utilizzate che devono essere registrate e trasmesse agli utenti successivi. 79 Vedi anche art. 25d. |
Art. 23o80
1 Il rispetto dell’obbligo di diligenza deve essere notificato all’UFAM prima dell’ottenimento dell’autorizzazione di messa in commercio oppure, se non è necessaria un’autorizzazione, prima della commercializzazione di prodotti il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche. 2 Le informazioni relative al rispetto dell’obbligo di diligenza possono essere trasmesse al Centro di scambio d’informazioni di cui all’articolo 14 del Protocollo di Nagoya e alle autorità nazionali competenti delle Parti del Protocollo di Nagoya. Il nome della persona notificante, il prodotto da commercializzare, la risorsa genetica utilizzata, il momento dell’accesso alla stessa, nonché la sua fonte sono consultabili pubblicamente. 3 Il Consiglio federale designa i servizi cui compete la verifica del rispetto dell’obbligo di notifica. Può prevedere deroghe all’obbligo di notifica se la verifica o il rispetto dell’obbligo di diligenza sono garantiti in altro modo. 80 Vedi anche art. 25d. |
Art. 23q
1 Il Consiglio federale può subordinare l’accesso alle risorse genetiche in Svizzera a una notifica o a un’autorizzazione nonché, a titolo complementare, a un accordo che disciplini la loro utilizzazione e la condivisione dei benefici derivanti da tale utilizzazione. 2 La Confederazione può sostenere la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse genetiche. |
Art. 2481
1 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e senza averne il diritto:82
2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 40 000 franchi.88 81Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254; FF 1985 II 1261). 82 Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale (RU 54799, 571408e CS 3187; FF 1918II 1), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). 83Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897). 84Introdotta daln. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1996 214; FF 1991 III 897). Nuovo testo giusta l’art. 32 n. 4 della L del 20 giu. 2003 sul trasferimento dei beni culturali, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 20051869; FF 2002457). 85 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). 86 RS 210 87Introdotta dal n. I della LF del 21 giu. 1996 (RU 1997 1152; FF 1995 IV 589). Abrogata dall’all. 1 n. 1 della LF del 16 mar. 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, con effetto dal 1° ott. 2013 (RU 20133095; FF 20116219). 88 Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale (RU 54799, 571408e CS 3187; FF 1918II 1), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). |
Art. 24a89
1 È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque:
2 È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente non fornisce le indicazioni di cui all’articolo 23o o in merito fornisce indicazioni false; se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 40 000 franchi. Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza.91 89Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254; FF 1985 II 1261). 90Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1152; FF 1995 IV 589) 91 Introdotto dall’all. del DF del 21 mar. 2014 (Protocollo di Nagoya), in vigore dal 12 ott. 2014 (RU 2014 2629; FF 20132531). |
Art. 24b92
Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 197493 sul diritto penale amministrativo. 92Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254; FF 1985 II 1261). 93RS 313.0 |
Art. 24c94
È applicabile l’articolo 69 del Codice penale svizzero95 sulla confisca degli oggetti e dei vantaggi pecuniari illecitamente ottenuti. 94Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987 (RU 1988 254; FF 1985 II 1261). Nuovo testo giusta l’art. 334 del Codice penale (RU 54799, 571408e CS 3187; FF 1918II 1), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). 95 RS 311.0 |
Art. 24d96
1 L’azione penale spetta ai Cantoni. 2 ...97 96Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254; FF 1985 II 1261). 97Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996 (RU 1997 1152; FF 1995 IV 589). Abrogato dall’all. 1 n. 1 della LF del 16 mar. 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, con effetto dal 1° ott. 2013 (RU 20133095; FF 20116219). |
Art. 24e98
Indipendentemente da un procedimento penale, chiunque danneggia una rarità naturale o un monumento protetti giusta la presente legge, un luogo storico protetto, un paesaggio naturale protetto, un biotopo o la vegetazione ripuale protetti può essere obbligato a:
98Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987 (RU 1988 254; FF 1985 II 1261). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897). |
Art. 24f100
I Cantoni eseguono la presente legge, per quanto questa non deleghi l’esecuzione alla Confederazione. Emanano le disposizioni necessarie. 100 Introdotto dall’all. del DF del 21 mar. 2014 (Protocollo di Nagoya), in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 2629; FF 20132531). |
Art. 24g101
1 La Confederazione vigila sull’esecuzione della presente legge. 2 Coordina le misure esecutive dei Cantoni e dei servizi federali interessati. 101 Introdotto dall’all. del DF del 21 mar. 2014 (Protocollo di Nagoya), in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 2629; FF 20132531). |
Art. 24h102
1 L’autorità federale che esegue un’altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell’adempimento di tale compito, anche per l’esecuzione della presente legge. Prima di prendere una decisione consulta i Cantoni interessati. L’UFAM, l’Ufficio federale della cultura, l’Ufficio federale delle strade e gli altri servizi federali interessati collaborano all’esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 1997103 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. 2 Se la procedura di cui al capoverso 1 è inadeguata per determinati compiti, il Consiglio federale ne disciplina l’esecuzione da parte dei servizi federali interessati. 3 La Confederazione esegue le disposizioni concernenti le risorse genetiche (art. 23n−23q); per determinati compiti parziali può far capo ai Cantoni. 4 Le autorità esecutive federali tengono conto delle misure di protezione della natura e del paesaggio previste dai Cantoni. 102 Introdotto dall’all. del DF del 21 mar. 2014 (Protocollo di Nagoya), in vigore dal 1° set. 2014, cpv. 3 in vigore dal 12 ott. 2014 (RU 2014 2629; FF 20132531). 103 RS 172.010 |
Art. 25105
1 Il Consiglio federale designa una o più commissioni consultive per la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici. 2 I Cantoni designano i servizi incaricati della protezione della natura e del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici. 105Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897). |
Art. 25a106
1 La Confederazione e i Cantoni provvedono all’informazione e alla consulenza delle autorità e del pubblico sull’importanza e sullo stato della natura e del paesaggio. 2 Essi raccomandano misure appropriate di protezione e conservazione. 106Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). |
Art. 25b107
1 I Cantoni designano gli impianti, le costruzioni e le modifiche della configurazione del terreno realizzati dopo il 1° giugno 1983 nelle paludi e nelle zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale contrari agli scopi della protezione e non autorizzati con decisione passata in giudicata in base a zone d’utilizzazione corrispondenti alla legge federale del 22 giugno 1979108 sulla pianificazione del territorio. 2 Nella zona palustre di Rothenthurm i Cantoni di Svitto e Zugo designano gli impianti, le costruzioni e le modifiche della configurazione del terreno realizzati dopo il 1° giugno 1983 e rientranti nell’ambito d’applicazione della disposizione transitoria dell’articolo 24sexies capoverso 5 della Costituzione federale109. 3 Il ripristino dello stato originario è disposto dall’autorità cantonale o federale che sarebbe competente per decidere circa l’autorizzazione o l’esecuzione di corrispondenti progetti. In caso di ripristino dello stato originario dev’essere osservato il principio della proporzionalità. 107Originario art. 25a. Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897). 108RS 700 109 [CS 1 3; RU 1962 803, 1988 352]. Vedi ora l’art. 78 cpv. 5 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101). |
Art. 25c110
110Introdotto dall’all. n. 2 della L del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica (RU 20034803; FF 20002145). Abrogato dall’all. n. 43 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 200621971069; FF 20013764). |
Art. 25d111
111 Introdotto dall’all. del DF del 21 mar. 2014 (Protocollo di Nagoya), in vigore dal 12 ott. 2014 (RU 2014 2629; FF 20132531). |
Art. 26
Il Consiglio federale stabilisce il giorno dell’entrata in vigore della presente legge. Esso dà le disposizioni d’applicazione necessarie. Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1967113 113DCF del 27 dic. 1966. |