1 L’UFAM è il servizio della Confederazione competente in materia di parchi d’importanza nazionale.
2 L’UFAM esegue la presente ordinanza.
3 Nell’adempimento dei propri compiti, l’UFAM collabora strettamente in particolare con i servizi federali responsabili dell’agricoltura, dello sviluppo territoriale, della politica regionale, delle infrastrutture, della difesa nazionale, dello sport, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici nonché con i Cantoni.
4 Nell’ambito del diritto dei marchi, assicura la protezione dei marchi Parco e Prodotto ai sensi della legge del 28 agosto 199213 sulla protezione dei marchi, il controllo del loro impiego e la loro divulgazione.
5 Previa consultazione dei Cantoni, emana direttive per il conferimento e l’impiego dei marchi Parco e Prodotto nonché per la concessione di aiuti finanziari globali. Emana le direttive per il conferimento e l’impiego del marchio Prodotto d’intesa con l’Ufficio federale dell’agricoltura e con la Segreteria di Stato dell’economia.