1 Chi produce, alleva, detiene, commercializza o utilizza animali geneticamente modificati necessita di un’autorizzazione cantonale. Se la produzione, l’allevamento, la detenzione, la commercializzazione o l’utilizzazione di animali geneticamente modificati si svolge a fini di ricerca, terapia e diagnosi, l’autorizzazione è data nell’ambito dell’articolo 19 capoverso 1. Negli altri casi la procedura d’autorizzazione è retta dalle disposizioni concernenti gli esperimenti sugli animali e dalla legge del 21 marzo 200316 sull’ingegneria genetica.
2 Dopo aver consultato le cerchie interessate, la Commissione federale d’etica per la biotecnologia nel settore non umano, la Commissione federale per la sicurezza biologica e la Commissione federale per gli esperimenti sugli animali, il Consiglio federale stabilisce criteri per la ponderazione degli interessi in materia di produzione, allevamento, detenzione, commercializzazione e utilizzazione di animali geneticamente modificati.
3 Il Consiglio federale disciplina i requisiti per gli istituti in cui si svolgono attività secondo il capoverso 1, secondo periodo, in particolare per quanto concerne l’infrastruttura, il personale, la sorveglianza e la documentazione.
4 Il Consiglio federale può inoltre prevedere deroghe all’obbligo di autorizzazione o agevolazioni nella procedura di autorizzazione, segnatamente quando è accertato che i metodi di produzione o d’allevamento non provocano negli animali dolori, sofferenze, lesioni o turbe comportamentali e quando è comunque tenuta in debita considerazione la dignità dell’animale.