Ordinanza
concernente i poteri di polizia dell’esercito
(OPPE)
del 26 ottobre 1994 (Stato 1° gennaio 2009)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 92 capoverso 4 della legge militare1,2
ordina:
2Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4141).
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza regola i poteri degli organi militari di polizia. Sono fatti salvi ulteriori poteri di organi militari di polizia fondati su altri atti legislativi.
2 Essa è applicabile nel servizio d’istruzione e, sempreché non venga ordinato altrimenti, anche in servizio d’appoggio e in servizio attivo.3
3 Essa è applicabile anche per la chiamata in servizio di truppe cantonali in vista di un servizio d’ordine; il Cantone può emanare disposizioni derogatorie.4
4 Non è applicabile:
- a.
- all’uso della forza militare contro i militari nemici o le formazioni di truppe nemiche;
- b.
- alla salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo.5
3Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4141).
4Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4141).
5Introdotto dal n. I dell’O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4141).
Art. 2 Organi militari di polizia
Sono organi militari di polizia:
- a.
- gli organi di polizia della truppa:
- 1.
- la guardia;
- 2.
- i distaccamenti di truppe e le formazioni con compiti di polizia;
- b.
- i membri della Sicurezza militare, segnatamente gli organi delle zone della polizia militare;
- c.
- il Corpo della guardia delle fortificazioni;
- d.
- i civili con compiti di polizia militare.
Art. 3 Scopo 6
1 Durante il servizio d’istruzione, il servizio d’appoggio e il servizio attivo possono essere applicate misure coercitive di polizia per:
- a.
- difendere da pericoli la sicurezza dell’esercito;
- b.
- eliminare perturbazioni dell’ordine militare;
- c.
- prendere, fino all’arrivo degli organi competenti in materia di azione penale, le misure improrogabili in caso di perseguimento di reati contro l’esercito o membri di quest’ultimo.
2 In servizio d’appoggio e in servizio attivo possono essere applicate misure coercitive di polizia anche per adempire i compiti rispettivi dell’esercito, delle sue formazioni e dei suoi organi, nella misura in cui l’ordine d’impiego lo preveda esplicitamente.
6Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4141).
Art. 4 Misure coercitive di polizia 7
1 Sono misure coercitive di polizia:
- a.
- l’allontanamento e la tenuta a distanza;
- b.
- il fermo e l’accertamento dell’identità;
- c.
- l’interrogatorio;
- d.
- la perquisizione di persone;
- e.
- il controllo di cose;
- f.
- il sequestro;
- g.
- l’arresto provvisorio;
- h.
- l’uso della costrizione fisica;
- i.
- l’uso delle armi.
2 È ammesso l’uso delle armi seguenti:
- a.
- armi da fuoco;
- b.
- sostanze irritanti;
- c.
- dispositivi inabilitanti non letali (dispositivi inabilitanti).
3 In caso di uso di armi è ammesso l’impiego delle munizioni seguenti:
- a.
- proiettili camiciati;
- b.
- munizioni ausiliarie;
- c.
- proiettili a espansione controllata.
4 I dispositivi inabilitanti e i proiettili a espansione controllata possono essere utilizzati soltanto dal personale militare, dai membri della Sicurezza militare e dai membri dell’esercito specialmente istruiti.
7 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 12 nov. 2008 sulla coercizione, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 364.3).
Art. 5 Proporzionalità
1 Ogni misura coercitiva di polizia deve essere adeguata a salvaguardare o a ristabilire lo stato legale.
2 Essa non deve oltrepassare quanto è necessario al raggiungimento dello scopo perseguito.
3 Essa non deve portare a un pregiudizio sproporzionato rispetto allo scopo perseguito.
Art. 6 Collaborazione con organi civili di polizia
1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport8 può ordinare che, per gli organi militari di polizia e le truppe impiegati a sostegno delle autorità civili, siano applicabili, in luogo delle prescrizioni della sezione 2, le prescrizioni civili concernenti le misure coercitive di polizia.
2 …9
8 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
9 Abrogato dall’art. 10 dell’O del 14 apr. 1999 concernente l’istruzione della truppa in caso di impieghi di polizia (RU 1999 1511).
Sezione 2: Presupposti per le singole misure coercitive di polizia
Art. 7 Principio
Le misure coercitive di polizia possono essere applicate nell’ambito dei poteri secondo l’articolo 3, nella misura necessaria per l’adempimento del compito.
Art. 8 Allontanamento e tenuta a distanza
Le persone possono essere allontanate o tenute a distanza da determinati luoghi se:
- a.
- altrimenti sarebbero seriamente e direttamente minacciate;
- b.
- ciò è necessario per la sicurezza dell’esercito, dei militari, del materiale dell’esercito, delle opere dell’esercito o di quelle da esso sorvegliate, per la protezione di informazioni importanti o il mantenimento dell’ordine militare;
- c.
- esse impediscono interventi ordinati dalle competenti autorità per mantenere o ristabilire la sicurezza e l’ordine pubblici oppure per l’attuazione di disposizioni esecutive.
Art. 9 Fermo e accertamento dell’identità
1 È possibile fermare le persone sospette e procedere al controllo della loro identità. La polizia civile può essere consultata per accertare se tali persone o le cose che portano con sé sono ricercate.
2 Le persone che chiedono di accedere a stazionamenti della truppa, a opere militari o sorvegliate militarmente, possono essere fermate e si può procedere all’accertamento della loro identità anche se non vi siano sospetti nei loro confronti.
3 A richiesta, le persone fermate devono fornire le loro generalità e presentare i documenti d’identità che portano con sé.
4 Se l’identità non può essere accertata con sicurezza sul posto, o può esserlo solo con considerevoli difficoltà, oppure se sussistono dubbi rilevanti in merito all’esattezza dei dati, all’autenticità dei documenti d’identità o al legittimo possesso di cose, le persone fermate possono essere condotte a un organo di comando o di servizio militare oppure consegnate agli organi di polizia o inquirenti competenti.
5 Se dopo l’accertamento dell’identità non sussistono i presupposti per altre misure coercitive, le persone fermate devono essere rilasciate senza indugio.
Art. 10 Interrogatorio
1 Le persone possono essere interrogate in merito a fatti la cui conoscenza è importante per l’adempimento del compito.
2 Le persone interrogate devono essere informate sul diritto di rifiutare la deposizione.
Art. 11 Perquisizione di persone
1 Le persone possono essere perquisite se esse:
- a.
- sono fortemente sospettate di un crimine o di un delitto;
- b.
- portano su di sé armi o altri oggetti pericolosi e sono sospettate di farne illecito uso;
- c.
- sono state arrestate provvisoriamente o sono state arrestate;
- d.
- sono prive di sensi o si trovano in stato di abbandono e la perquisizione è necessaria per accertare le generalità.
2 Le persone che chiedono di accedere a stazionamenti della truppa, a opere militari o sorvegliate militarmente, possono essere perquisite senza che esista un presupposto secondo il capoverso 1.
3 Le donne possono essere perquisite soltanto da donne, salvo che si tratti di perquisizione alla ricerca di armi. In servizio attivo, questa disposizione è applicabile nella misura in cui è disponibile personale femminile.
Art. 12 Controllo di cose
1 Le persone fermate possono essere obbligate a presentare le cose portate con sé e a aprire i contenitori e i veicoli.
2 I contenitori e i veicoli possono essere perquisiti se sussiste il sospetto che in essi si trovino oggetti sottoposti a sequestro.
3 I contenitori e i veicoli delle persone che chiedono l’accesso a stazionamenti della truppa, a opere militari o sorvegliate militarmente, possono essere perquisiti senza che esista il presupposto di cui al capoverso 2.
Art. 13 Sequestro
1 Possono essere sequestrati oggetti se:
- a.
- rappresentano un pericolo rilevante;
- b.
- su di essi o con essi è stata commessa un’azione punibile;
- c.
- sono o erano destinati a commettere un’azione punibile;
- d.
- sono stati prodotti o conseguiti mediante un’azione punibile;
- e.
- possono essere importanti come mezzi di prova.
2 Per ogni sequestro dev’essere steso un verbale, nel quale figurano almeno la designazione degli oggetti sequestrati, le generalità di eventuali informatori, nonché il motivo, il luogo e la data della misura. Il verbale dev’essere firmato dalle persone cui gli oggetti sono stati sequestrati. Il rifiuto di firmare dev’essere menzionato nel verbale.
3 Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati alle competenti autorità di polizia o inquirenti.
Art. 14 Arresto provvisorio
1 Possono essere arrestate provvisoriamente persone se:
- a.
- mettono in pericolo la sicurezza dell’esercito, dei militari, del materiale dell’esercito, delle opere dell’esercito o di quelle da esso sorvegliate oppure di informazioni importanti nonché se perturbano l’ordine militare, sempreché l’allontanamento e la tenuta a distanza non siano sufficienti;
- b.
- hanno perpetrato o tentato un reato contro l’esercito o i militari e sono perseguite direttamente da un organo militare di polizia o dalla truppa;
- c.
- mettono seriamente in pericolo se stesse o terzi;
- d.
- a causa del loro stato o del loro comportamento suscitano pubblico scandalo o perturbano la sicurezza e l’ordine pubblici;
- e.
- sono ricercate.
2 Per ogni arresto dev’essere immediatamente steso un verbale, nel quale figurano almeno le generalità delle persone arrestate e di eventuali informatori nonché il motivo, il luogo e la data della misura. Il verbale dev’essere firmato dalle persone arrestate. Il rifiuto di firmare dev’essere menzionato nel verbale.
3 Dopo la stesura del verbale, le persone arrestate devono essere consegnate senza indugio agli organi di polizia o inquirenti competenti. I militari possono essere consegnati anche ai loro comandanti di truppa.
4 Le persone arrestate possono essere ammanettate se oppongono resistenza o se esiste il pericolo che fuggano, aggrediscano altre persone o si feriscano.
Art. 15 Uso della costrizione fisica
La costrizione fisica può essere utilizzata soltanto quando è direttamente necessaria e mezzi meno gravi non sono adeguati.
Art. 16 Uso delle armi
1 Il ricorso alle armi deve rappresentare l’ultimo mezzo possibile. Ogni uso delle armi dev’essere adeguato alle circostanze.
2 Quando altri mezzi disponibili non bastano, occorre far uso dell’arma da fuoco, in modo adeguato alle circostanze, se:
- a.
- gli organi militari di polizia sono minacciati da un’aggressione pericolosa imminente o sono aggrediti pericolosamente;
- b.
- altre persone sono minacciate da un’aggressione pericolosa imminente o sono aggredite pericolosamente;
- c.
- i compiti di servizio non possono essere eseguiti in altro modo se non mediante l’uso delle armi, segnatamente:
- 1.
- quando persone che hanno commesso un crimine o un delitto grave oppure ne sono fortemente sospettate, cercano di sottrarsi all’arresto o a un arresto già eseguito mediante la fuga;
- 2.
- quando gli organi militari di polizia, sulla base di informazioni ricevute o di accertamenti personali, possono o devono concludere che persone rappresentano, per altri, un pericolo imminente per la vita e l’integrità personale e che esse cercano di sottrarsi all’arresto o a un arresto già eseguito mediante la fuga;
- 3.
- per liberare ostaggi;
- 4.
- per impedire un crimine o un delitto grave imminente a installazioni che servono alla collettività o che rappresentano un pericolo particolare per la collettività a causa della loro vulnerabilità;
- 5.
- quando dev’essere impedita la sottrazione illecita di materiale che può rappresentare un grave pericolo per la collettività;
- 6.
- quando un impianto militare, importante per l’adempimento dei compiti dell’esercito o di sue parti essenziali, è direttamente minacciato o attaccato pericolosamente;
- 7.
- quando dev’essere impedita una grave violazione del segreto militare.
3 La facoltà di far uso delle armi da fuoco può essere limitata a singoli casi menzionati al capoverso 2 oppure il suo campo d’applicazione può essere ristretto e precisato. Tali direttive tengono segnatamente conto, oltre che della situazione e del compito, del livello d’istruzione dei membri degli organi militari di polizia interessati.
4 In servizio attivo, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport o il generale può estendere la facoltà di far uso delle armi.
Art. 17 Principi generali concernenti l’uso delle armi
1 Ogni membro degli organi militari di polizia è personalmente responsabile dell’uso della sua arma.
2 L’uso delle armi da fuoco dev’essere preceduto da una chiara intimazione, se necessario rafforzata da un chiaro segno, sempreché lo scopo e le circostanze lo consentano. Può essere sparato un colpo d’avvertimento soltanto se le circostanze annullano l’effetto di un’intimazione.
3 Un colpo mirato è soltanto un mezzo per ottenere l’incapacità di aggredire o di fuggire.
4 Nel caso di una sproporzionata messa in pericolo di terzi non implicati occorre rinunciare all’uso delle armi.
5 La persona ferita in seguito all’uso delle armi dev’essere soccorsa.
6 Il membro dell’organo militare di polizia che ha fatto uso dell’arma dev’essere assistito.
7 Ogni caso di uso delle armi dev’essere annunciato senza indugio al superiore.
8 Per assicurare le prove e per la ricerca di persone fuggite si deve far capo senza indugio alla polizia civile o alla polizia militare. Le armi impiegate devono essere messe al sicuro per l’inchiesta.
Sezione 3: Disposizioni finali
Art. 18 Esecuzione
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 19 Modificazione del diritto vigente 10
Art. 20 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.