Ordinanza
sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS
(OSIM)1
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 186 capoversi 1 e 2 della legge federale del 3 ottobre 20082 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS (LSIM);
visti gli articoli 100 capoverso 4 lettere b e c nonché 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19953 (LM);
vista la legge federale del 20 dicembre 20194 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC);
visto l’articolo 27 capoverso 5 della legge del 24 marzo 20005 sul personale federale (LPers);
visto l’articolo 35 della legge federale del 25 settembre 20206 sulla protezione dei dati (LPD),7
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto 8
La presente ordinanza disciplina il trattamento di dati personali di persone fisiche e giuridiche (dati) nei sistemi d’informazione e nell’ambito dell’impiego di mezzi di sorveglianza dell’esercito e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) da parte di:
- a.
- autorità della Confederazione e dei Cantoni;
- b.
- comandanti e organi di comando dell’esercito (comandi militari) nonché comandanti della protezione civile;
- c.
- altri militari e militi della protezione civile;
- d.
- terzi che adempiono compiti in relazione con gli affari militari e della protezione civile o per il DDPS.
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Art. 2 Principi del trattamento di dati e rete integrata di sistemi d’informazione 9
1 Le disposizioni della LSIM sono applicabili per analogia anche:
- a.
- al trattamento di dati ai sensi della presente ordinanza;
- b.
- ai sistemi d’informazione e ai mezzi di sorveglianza disciplinati unicamente nella presente ordinanza.
2 I dati contenuti nell’archivio centralizzato delle identità secondo l’articolo 13 dell’ordinanza del 19 ottobre 201610 sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione (OIAM) possono essere raccolti attingendo all’archivio centralizzato delle identità per essere trattati nei sistemi d’informazione secondo la LSIM o la presente ordinanza.
3 La rete integrata di sistemi d’informazione secondo l’articolo 4 LSIM comprende anche i sistemi d’informazione disciplinati soltanto nella presente ordinanza. Sia tra i sistemi d’informazione disciplinati nella presente ordinanza sia tra quest’ultimi e i sistemi d’informazione disciplinati nella LSIM è in particolare autorizzato il trasferimento di dati secondo l’articolo 4 capoverso 2 lettera b LSIM, alle condizioni ivi menzionate.
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Art. 2a Organi titolari dei sistemi d’informazione dell’Aggruppamento Difesa 11
(art. 186 cpv. 1 lett. a LSIM)
Per i sistemi d’informazione gestiti, conformemente alle disposizioni della LSIM o della presente ordinanza, dall’Aggruppamento Difesa, l’organo federale titolare della protezione dei dati è di volta in volta l’unità amministrativa indicata nell’allegato 1.
11 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 63 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
Art. 2abis Trattamento dei dati da parte di responsabili del trattamento 12
(art. 186 cpv. 1 lett. a ed e LSIM)
Prima di affidare il trattamento dei dati a un responsabile del trattamento che non è un’unità amministrativa della Confederazione, l’unità amministrativa della Confederazione responsabile della protezione dei dati conclude con esso un accordo scritto nel quale sono definite almeno le attività legate al trattamento dei dati da affidare e con cui il responsabile del trattamento si impegna a:
- a.
- effettuare soltanto i trattamenti che l’unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato avrebbe il diritto di effettuare;
- b.
- rispettare le prescrizioni in materia di protezione dei dati in particolare della LSIM e della presente ordinanza;
- c.
- trattare i dati esclusivamente in Svizzera qualora non siano adempiute le condizioni previste dal diritto svizzero per la comunicazione dei dati all’estero;
- d.
- comunicare i dati a terzi che non sono collaboratori del responsabile del trattamento solo se l’unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato:
- 1.
- ha prestato il suo consenso scritto in precedenza, e
- 2.
- ha concluso anche con il terzo un accordo scritto recante i contenuti minimi indicati nel presente articolo;
- e.
- proteggere i dati dall’accesso di persone non autorizzate e dal trattamento indebito adottando provvedimenti tecnici e organizzativi idonei e informare l’unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato in merito ai provvedimenti adottati;
- f.
- comunicare il più rapidamente possibile una violazione della sicurezza dei dati all’unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato;
- g.
- comunicare il più rapidamente possibile una violazione dei suoi obblighi di cui al presente articolo all’unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato;
- h.
- attuare senza indugio le istruzioni fornite dall’unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato per garantire la sicurezza dei dati e delle informazioni, per rispettare le prescrizioni in materia di protezione dei dati o per quanto riguarda le attività di trattamento dei dati;
- i.
- consentire in qualsiasi momento all’unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato di consultare tutti i dati trattati per suo conto e trasmetterle i dati su sua richiesta nella forma richiesta;
- j.
- tenere un registro delle proprie attività di trattamento e stabilire un regolamento sul trattamento;
- k.
- verbalizzare i propri trattamenti dei dati conformemente all’articolo 2c;
- l.
- sottoporre se stesso e i suoi collaboratori che si occupano del trattamento dei dati a un controllo di sicurezza presso gli organi federali competenti al riguardo, qualora l’unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato lo richieda;
- m.
- astenersi dal trattamento dei dati qualora l’unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato esprima dubbi legati alla sicurezza o lo richieda per altri motivi;
- n.
- comunicare i suoi collaboratori che si occupano del trattamento dei dati all’unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato su richiesta di quest’ultima fornendo nomi e dati di contatto;
- o.
- consegnare i dati all’unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato dopo la conclusione del mandato e successivamente distruggerli nonché confermare per iscritto l’avvenuta distruzione all’unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato;
- p.
- pagare una multa convenzionale determinata dall’unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato e il cui importo deve essere indicato nell’accordo, se il responsabile del trattamento non rispetta gli impegni contrattuali o le prescrizioni in materia di protezione dei dati.
12 Introdotto dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Art. 2b Raggruppamento tecnico dei sistemi d’informazione 13
(art. 4, 5 e 186 cpv. 2 lett. a LSIM)14
Più sistemi d’informazione possono essere tecnicamente raggruppati e gestiti per mezzo delle medesime piattaforme, infrastrutture, applicazioni o banche dati tecniche se:
- a. e b.15...
- c.
- per ogni singolo sistema d’informazione sono osservate le disposizioni in materia di protezione dei dati di volta in volta applicabili, in particolare le disposizioni in materia di protezione dei dati della LSIM e della presente ordinanza, e il raggruppamento tecnico non comporta un’estensione dell’entità e dello scopo del trattamento dei dati nonché dei diritti d’accesso; e
- d.
- per ogni sistema d’informazione interessato, nel corrispondente regolamento sul trattamento dei dati è menzionato che i requisiti di cui alla lettera c sono adempiuti ed è illustrato il modo in cui detti requisiti sono adempiuti.
13 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
15 Abrogate dal n. II dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° set. 2023 (RU 2023 133).
Art. 2c Verbalizzazione 16
(art. 186 cpv. 1 lett. e LSIM)
1 In caso di trattamento automatizzato di dati in un sistema d’informazione secondo la LSIM o la presente ordinanza, l’unità amministrativa della Confederazione responsabile della protezione dei dati e i responsabili del trattamento da questa impiegati verbalizzano:
- a.
- i seguenti tipi di trattamento:
- 1.
- la registrazione,
- 2.
- la modificazione,
- 3.
- la lettura, qualora i dati non siano accessibili in modo generalizzato al pubblico,
- 4.
- la comunicazione, qualora i dati non siano accessibili in modo generalizzato al pubblico,
- 5.
- la cancellazione,
- 6.
- la distruzione;
- b.
- i dati interessati dal trattamento, ma non il loro contenuto;
- c.
- l’identità della persona che ha effettuato il trattamento;
- d.
- l’identità del destinatario di dati comunicati;
- e.
- il momento del trattamento.
2 I dati necessari per la verbalizzazione delle identità secondo il capoverso 1 lettere c e d sono raccolti:
- a.
- presso la persona interessata o le persone di referenza indicate da quest’ultima;
- b.
- presso gli organi superiori e i superiori della persona interessata;
- c.
- dai sistemi d’informazione disciplinati nella LSIM o nella presente ordinanza o da altri sistemi d’informazione gestiti dal DDPS o da unità amministrative ad esso subordinate;
- d.
- presso gli organi e le persone per conto delle quali è svolta l’operazione di trattamento da verbalizzare o dai sistemi d’informazione gestiti da questi ultimi.
3 Se non è possibile accertare e verbalizzare l’identità di una persona secondo il capoverso 1 lettere c o d, adottando provvedimenti tecnici e organizzativi occorre garantire che questa persona non possa trattare i dati.
4 I verbali possono essere resi accessibili esclusivamente agli organi incaricati e alle persone incaricate di verificare l’applicazione delle prescrizioni in materia di protezione dei dati o di salvaguardare o ripristinare la confidenzialità, l’integrità, la disponibilità e la tracciabilità dei dati. Possono essere utilizzati soltanto a tale fine.
5 Sono conservati separatamente dal relativo sistema d’informazione.
6 Sono conservati per un anno.
16 Introdotto dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 133).
Art. 2d Controllo, concessione e rifiuto dell’accesso 17
(art. 2a e 186 cpv. 1 lett. b, c ed e LSIM)
1 Nei sistemi d’informazione e nelle banche dati ausiliarie gestiti secondo la LSIM o secondo la presente ordinanza, l’unità amministrativa di volta in volta competente può trattare i seguenti dati degli utenti del sistema d’informazione o della banca dati ausiliaria per controllare, concedere e rifiutare l’accesso al sistema d’informazione o alla banca dati ausiliaria:18
- a.
- le loro identità tecniche, dati e autorizzazioni d’accesso;
- b.19
- i loro template biometrici e i dati biometrici rilevati in occasione dell’identificazione biometrica, se nel sistema d’informazione o nella banca dati ausiliaria sono trattati dati degni di particolare protezione o informazioni classificate SEGRETO o CONFIDENZIALE.
2 Questi dati di un utente devono essere distrutti come segue se la LSIM o la presente ordinanza non prevedono un altro periodo di conservazione dei dati nel rispettivo sistema d’informazione:
- a.
- i dati biometrici rilevati in occasione dell’identificazione biometrica: al più tardi un anno dopo il loro rilevamento;
- b.
- tutti gli altri dati: al più tardi un anno dopo il decadere dell’autorizzazione d’accesso dell’utente.
17 Introdotto dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
18 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 133).
19 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 133).
Capitolo 2: Sistemi d’informazione per la gestione del personale
Sezione 1: Sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile 2020 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 3 Ripartizione dei costi
1 Fatto salvo il capoverso 3, la Confederazione assume i costi:21
- a.22
- della gestione e della manutenzione del Sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile (PISA);
- b.
- dell’utilizzazione del PISA da parte degli organi interessati della Confederazione;
- c.
- della trasmissione dei dati sicura e criptata tra la Confederazione e i rimanenti organi di cui all’articolo 16 capoverso 1 LSIM.
2 Fatto salvo il capoverso 3, i rimanenti organi di cui all’articolo 16 capoverso 1 LSIM assumono i costi risultanti dall’utilizzazione e dall’ampliamento del PISA.23
3 I costi relativi alla parte del PISA che serve alla tenuta dei controlli relativi alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile sono assunti conformemente alla LPPC.24
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
24 Introdotto dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
Art. 4 Dati 25
(art. 14 LSIM)
1 I dati26 contenuti nel PISA sono indicati nell’allegato 1a.
2 I dati secondo l’allegato 1a numeri 1.10 e 2.7 sono rilevati soltanto previo consenso della persona interessata.27
3 Dal momento della loro attribuzione alla formazione, i militari di formazioni con obblighi permanenti di prontezza comunicano al comandante competente i loro numeri di telefono, i loro indirizzi e-mail e il loro indirizzo di domicilio nonché spontaneamente, entro 14 giorni, i cambiamenti di tali dati.
4 L’Ufficio federale della protezione della popolazione e i servizi della Confederazione e dei Cantoni competenti per la protezione civile trattano nel PISA per scopi amministrativi, in particolare per i contatti e per il rendiconto del salario, i dati dell’allegato 1a contrassegnati con un asterisco, concernenti persone che, nella protezione civile, senza aver diritto a un’indennità di perdita di guadagno:
- a.
- sono chiamate a prestare impieghi di durata limitata;
- b.
- impartiscono istruzioni;
- c.
- partecipano a istruzioni;
- d.
- esercitano la funzione di contabile.
25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
26 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Art. 5 Raccolta dei dati
1 L’Aggruppamento Difesa28, i comandanti di circondario e gli enti federali e cantonali responsabili della protezione civile acquisiscono i dati per il PISA presso gli organi e le persone di cui all’articolo 15 LSIM.29
1bis In quanto organo competente dell’amministrazione militare secondo l’articolo 32c capoverso 4 della legge del 20 giugno 199730 sulle armi (LArm), l’Aggruppamento Difesa raccoglie le comunicazioni dell’Ufficio centrale Armi automaticamente, tramite un’interfaccia, a partire dal Sistema d’informazione per la gestione integrata delle risorse (PSN).31
2 Le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i comandi militari nonché terzi che trattano dati ai sensi del diritto militare, del diritto in materia di tassa d’esenzione dall’obbligo militare, del diritto in materia di assicurazione militare, del diritto penale militare, del diritto in materia di servizio civile o del diritto in materia di protezione civile, sono tenuti a comunicare gratuitamente tali dati agli enti e alle persone che li acquisiscono secondo il capoverso 1.32
3 Relativamente alle persone soggette all’obbligo di leva secondo gli articoli 11 e 27 LM, gli organi competenti per registri degli abitanti o per analoghi registri cantonali di persone comunicano al comandante di circondario competente, all’attenzione dell’Aggruppamento Difesa:33
- a.34
- alla fine di ogni anno civile, i cittadini svizzeri che durante l’anno in questione hanno compiuto i 17 anni, con cognome, nome, indirizzo di residenza, data di nascita, luogo d’origine e numero AVS;
- b.
- il deposito e il ritiro dei documenti di legittimazione;
- c.
- il cambiamento dell’indirizzo di residenza all’interno del Comune;
- d.35
- l’acquisizione della nazionalità svizzera da parte di uomini in età di essere assoggettati all’obbligo di prestare servizio militare;
- e.
- i cambiamenti di cognome;
- f.
- i cambiamenti di cittadinanza;
- g.
- il decesso;
- h.36
- ...
4 Le rappresentanze svizzere all’estero notificano all’Aggruppamento Difesa:
- a.
- le persone all’estero soggette all’obbligo di leva;
- b.
- il decesso all’estero di Svizzeri in età di essere assoggettati all’obbligo militare.
5 Gli uffici di esecuzione e fallimento notificano senza indugio all’Aggruppamento Difesa i sottufficiali, gli ufficiali e gli ufficiali specialisti che, per leggerezza o contegno fraudolento, sono in stato di fallimento o nei confronti dei quali è effettuato un pignoramento infruttuoso. Essi comunicano all’Aggruppamento Difesa, su richiesta, informazioni sulle procedure di esecuzione e fallimento anteriori e in corso contro persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare.
6 Le autorità inquirenti e i tribunali comunicano all’Aggruppamento Difesa, su richiesta, informazioni sui procedimenti penali pendenti o conclusi contro persone soggette all’obbligo di leva e militari, sempre che le informazioni siano necessarie ai fini della valutazione di una sospensione della chiamata in servizio, di un non reclutamento, di un’esclusione dal servizio militare, di una mutazione o di una chiamata a servizi d’istruzione per un grado superiore oppure ai fini dell’esame dei motivi d’impedimento per la consegna37 dell’arma personale.38
7 Relativamente alle persone soggette all’obbligo di leva e alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, l’Ufficio dell’uditore in capo notifica all’Aggruppamento Difesa:
- a.
- le istruzioni preparatorie della giustizia militare e le assunzioni preliminari delle prove;
- b.
- le decisioni di desistenza passate in giudicato;
- c.
- le sentenze dei tribunali militari passate in giudicato;
- d.
- le revoche di sentenze contumaciali;
- e.
- le pene disciplinari inflitte dalla giustizia militare.
8 Relativamente alle persone soggette all’obbligo di leva e alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, l’Ufficio federale di giustizia notifica senza indugio all’Aggruppamento Difesa:
- a.
- le condanne a pene detentive, pene pecuniarie e lavori di pubblica utilità per un crimine o un delitto passate in giudicato e le misure privative della libertà;
- b.
- la revoca della sospensione condizionale o della sospensione condizionale parziale di una pena;
- c.
- la revoca di una misura privativa della libertà, la sostituzione di una misura privativa della libertà con un’altra misura analoga e l’esecuzione di una pena residua.
9 Le istituzioni incaricate dell’esecuzione di pene detentive e di misure privative della libertà notificano senza indugio all’Aggruppamento Difesa l’entrata e l’uscita di una persona soggetta all’obbligo di leva o all’obbligo di prestare servizio militare.
28 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641). Di detta mod.è tenuto conto in tutto il testo.
29 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 195, 2016 4331).
31 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
32 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 195, 2016 4331).
33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
35 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).
36 Abrogata dal n. I 5 dell’O del 3 dic. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).
37 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).
38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
Sezione 1a: Sistema d’informazione Gestione dei servizi3939 Introdotta dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
39 Introdotta dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Art. 5a
(art. 17c LSIM)
I dati contenuti nel sistema d’informazione Gestione dei servizi (GDS) sono indicati nell’allegato 1b.
Sezione 2: Sistema d’informazione medica dell’esercito
Art. 6 Dati 40
(art. 26 LSIM)
I dati contenuti nel Sistema d’informazione medica dell’esercito (MEDISA) sono indicati nell’allegato 2.
40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 7 Raccolta dei dati
L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il MEDISA presso:41
- a.
- le persone soggette all’obbligo di leva, per il tramite di questionari medici raccolti alle giornate informative; questionari psicologici e psichiatrici distribuiti alla giornata di reclutamento nonché ulteriori interviste e visite eseguite nella medesima occasione; scritti personali nonché documenti medici;
- b.
- le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, le persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile e le persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile, per il tramite di scritti personali e documenti medici;
- c.
- i medici militari delle commissioni per la visita sanitaria, per il tramite di formulari sanitari;
- d.
- i medici di truppa, per il tramite di formulari sanitari;
- e.
- i medici impiegati, i medici delle piazze d’armi e i medici specialisti delle piazze d’armi, per il tramite di documenti medici e formulari sanitari;
- f.
- i medici civili che hanno in cura persone soggette all’obbligo di leva, persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare o persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile, per il tramite di documenti medici;
- g.
- l’Ufficio federale del servizio civile (CIVI)42 e i medici di fiducia a cui quest’ultimo si è rivolto;
- h.
- l’assicurazione militare, per il tramite di scritti ufficiali e documenti medici;
- i.
- l’Ufficio federale della protezione della popolazione, per il tramite di scritti ufficiali e documenti medici;
- j.43
- il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al DDPS, a partire dai risultati dei controlli relativi alle condizioni fisiche o psichiche della persona da valutare;
- k.44
- i servizi e le persone di cui all’articolo 113 capoversi 7 e 8 LM che comunicano segni o indizi seri relativi a motivi d’impedimento per la consegna dell’arma personale o dell’arma in prestito.
41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
42 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
43 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
44 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
Sezione 3: Dati di ulteriori sistemi d’informazione per la gestione del personale
Art. 845
45 Abrogato dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Art. 9 Sistemi d’informazione per la registrazione dei pazienti
(art. 32 LSIM)
I dati contenuti nei Sistemi d’informazione per la registrazione dei pazienti (ISPE) sono indicati nell’allegato 4.
Art. 1046
46 Abrogato dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Art. 10a Sistema d’informazione di medicina aeronautica 47
(art. 44 LSIM)
I dati contenuti nel Sistema d’informazione di medicina aeronautica (MEDIS FA) sono indicati nell’allegato 5a.
47 Introdotto dal n. I dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 11 Sistema d’informazione Personale d’impiego del comando forze speciali 48
(art. 50 LSIM)
I dati contenuti nel sistema d’informazione Personale d’impiego del comando forze speciali (SIPI CFS) sono indicati nell’allegato 6.
48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Art. 12 Sistema d’informazione per la consulenza sociale 49
(art. 56 LSIM)
I dati contenuti nel sistema d’informazione per la consulenza sociale (ISB) sono indicati nell’allegato 7.
49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Art. 13 Sistema d’informazione Personale Difesa
(art. 62 LSIM)
I dati contenuti nel Sistema d’informazione Personale Difesa (IPV) sono indicati nell’allegato 8.
Art. 14 Sistema d’informazione per la gestione del personale per impieghi all’estero
(art. 68 LSIM)
I dati contenuti nel Sistema d’informazione per la gestione del personale per impieghi all’estero (PERAUS) sono indicati nell’allegato 9.
Sezione 4: Sistema d’informazione Contatti all’estero
Art. 15 Scopo e organo responsabile
1 Il Sistema d’informazione Contatti all’estero (OpenRID) serve alla procedura d’autorizzazione per tutti i contatti all’estero di persone secondo l’articolo 1 capoverso 2 dell’ordinanza del 24 giugno 200950 sui contatti militari internazionali, alla valutazione di tali contatti e dei resoconti di viaggio nonché all’organizzazione e alla valutazione di visite di persone, autorità e organizzazioni straniere.51
2 L’Aggruppamento Difesa52 gestisce l’OpenRID.
51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
52 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641). Di detta mod.è tenuto conto in tutto il testo.
Art. 16 Dati
I dati contenuti nell’OpenRID sono indicati nell’allegato 10.
Art. 17 Raccolta dei dati 53
L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l’OpenRID presso le persone interessate e presso i loro superiori diretti e indiretti.
53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 18 Comunicazione dei dati
L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell’OpenRID agli organi e alle persone competenti per i contatti all’estero, ai superiori diretti e indiretti delle persone interessate e alla Centrale viaggi della Confederazione.
Art. 19 Conservazione dei dati
I dati dell’OpenRID sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dalla conclusione del contatto all’estero.
Sezione 5: ...
Art. 20a2454
54 Abrogati dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Sezione 6: Sistema d’informazione Impieghi di verifica
Art. 25 Scopo e organo responsabile
1 Il Sistema d’informazione Impieghi di verifica (IVE) serve all’impiego di persone che prestano impieghi di verifica per l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).
2 L’Aggruppamento Difesa gestisce l’IVE.
Art. 26 Dati
I dati contenuti nell’IVE sono indicati nell’allegato 12.
Art. 27 Raccolta dei dati
L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l’IVE presso le persone che si mettono a disposizione per impieghi di verifica.
Art. 28 Comunicazione dei dati
L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell’IVE unicamente a organi e a persone dell’Aggruppamento Difesa competenti per gli impieghi di verifica.
Art. 29 Conservazione dei dati
I dati dell’IVE sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dall’uscita dal pool di personale.
Sezione 7: Sistema d’informazione Pontonieri
Art. 30 Scopo e organo responsabile
1 Il Sistema d’informazione Pontonieri (IPont) serve al rilascio dei libretti delle prestazioni militari, alla tenuta dei controlli relativi agli esami attitudinali dei corsi per pontonieri 1–4 e dei controlli relativi al permesso di condurre natanti militare, al controllo delle indennità nel settore dell’istruzione premilitare nonché al reclutamento in qualità di pontoniere.
2 L’Aggruppamento Difesa55 gestisce l’IPont.
55 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641). Di detta mod.è tenuto conto in tutto il testo.
Art. 31 Dati
I dati contenuti nell’IPont sono indicati nell’allegato 13.
Art. 32 Raccolta dei dati
L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l’IPont concernenti l’istruzione premilitare volontaria dei futuri pontonieri presso le società di pontonieri e battellieri e i futuri pontonieri.
Art. 33 Comunicazione dei dati
1 L’Aggruppamento Difesa comunica su richiesta i dati dell’IPont ai comandi competenti per l’ambito dei pontonieri, alle società di pontonieri e battellieri, agli ufficiali pontonieri, agli istruttori pontonieri e ai centri di reclutamento.
2 Esso può rendere accessibili i dati mediante procedura di richiamo.
Art. 34 Conservazione dei dati 56
I dati dell’IPont sono conservati per dieci anni a decorrere dal rilevamento.
56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Sezione 8: Sistema d’informazione Amministrazione degli impieghi all’estero5757 Introdotta l’all. 4 n. I 1 dell’O del 26 ott. 2011 sulla protezione dei dati personali del personale federale (RU 2011 5589). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
57 Introdotta l’all. 4 n. I 1 dell’O del 26 ott. 2011 sulla protezione dei dati personali del personale federale (RU 2011 5589). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
Art. 34a Organo responsabile 58
L’Aggruppamento Difesa gestisce il Sistema d’informazione Amministrazione degli impieghi all’estero (HYDRA).
58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 34b Scopo
L’HYDRA serve all’Aggruppamento Difesa59 per:
- a.
- l’amministrazione dei libretti di servizio in caso di impieghi all’estero di militari;
- b.
- l’allestimento di distinzioni per i partecipanti a missioni di mantenimento della pace all’estero;
- c.
- l’amministrazione dei congedi;
- d.
- la registrazione di comunicazioni all’assicurazione militare relative a incidenti.
59 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641). Di detta mod.è tenuto conto in tutto il testo.
Art. 34c Dati
I dati contenuti nell’HYDRA sono indicati nell’allegato 13a.
Art. 34d Raccolta dei dati
L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l’HYDRA:
- a.
- presso le persone interessate;
- b.
- dal PERAUS.
Art. 34e Comunicazione dei dati
I dati dell’HYDRA sono trattati esclusivamente all’interno dell’Aggruppamento Difesa. I dati non sono comunicati.
Art. 34f Conservazione dei dati
I dati nell’HYDRA sono conservati al più tardi fino al raggiungimento del limite di età per un impiego di promovimento della pace.
Capitolo 3: Sistemi d’informazione per la condotta
Sezione 1: Sistemi d’informazione per la condotta secondo la LSIM 6060 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 35 Sistema d’informazione e d’impiego del Servizio sanitario coordinato
(art. 74 LSIM)
1 I dati contenuti nel Sistema d’informazione e d’impiego del Servizio sanitario coordinato (SII-SSC) sono indicati nell’allegato 14.
2 I dati del SII-SSC sono comunicati ai competenti periti esterni nel quadro della valutazione dell’idoneità nei centri di reclutamento.
Art. 3661
Art. 3762 Sistema d’informazione per l’amministrazione dei servizi
(art. 86 LSIM)63
1 I dati contenuti nel Sistema d’informazione per l’amministrazione dei servizi (MIL Office) sono indicati nell’allegato 16.
2 ...64
61 Abrogato dal n. I dell’O del 26 giu. 2013, con effetto dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
62 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
63 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
64 Introdotto dal n. I dell’O del 20 mag. 2020 (RU 20202035). Abrogato dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Art. 38 Sistema d’informazione per la gestione delle competenze 6566
(art. 92 LSIM)
1 I dati contenuti nel Sistema d’informazione per la gestione delle competenze (ISKM) sono indicati nell’allegato 17.67
2 I dati per l’ISKM possono essere raccolti, tramite un’interfaccia, a partire dai sistemi seguenti:68
- a.
- il sistema PISA;
- b.
- il Sistema d’informazione per la gestione della formazione (Learning Management System DDPS, LMS DDPS);
- c.69
- il Sistema d’informazione per la gestione dei dati del personale (SIGDP).
3 I dati dell’ISKM sono resi accessibili:70
- a.
- alla persona interessata, per la consultazione e il trattamento dei propri dati;
- b.
- ai superiori civili e militari della persona interessata, ai fini dell’adempimento dei rispettivi compiti legali;
- c.71
- agli organi del personale e ai responsabili del personale competenti nonché alle persone competenti in seno al DDPS per la pianificazione e lo sviluppo dei quadri nonché per la gestione delle competenze, ai fini dell’adempimento dei rispettivi compiti legali.
65 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).
66 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
67 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
68 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
69 Nuovo testo giusta l’all. 8 n. II 4 dell’O del 22 nov. 2017 sulla protezione dei dati personali del personale federale, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7271).
70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
71 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 3972
72 Abrogato dal n. I dell’O del 26 giu. 2013, con effetto dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
Art. 40 Sistema d’informazione e di condotta delle Forze terrestri
(art. 104 LSIM)
I dati contenuti nel Sistema d’informazione e di condotta delle Forze terrestri (FIS FT) sono indicati nell’allegato 19.
Art. 41 Sistema d’informazione e di condotta delle Forze aeree
(art. 110 LSIM)
I dati contenuti nel Sistema d’informazione e di condotta delle Forze aeree (FIS FA) sono indicati nell’allegato 20.
Art. 42 Sistema d’informazione per la condotta dei militari
(art. 116 LSIM)
I dati contenuti nel Sistema d’informazione per la condotta dei militari (IMESS) sono indicati nell’allegato 21.
Sezione 2: ...
Art. 43a4773
73 Abrogati dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Sezione 3: ...
Art. 48 a 5274
74 Abrogati dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Sezione 3a: Sistema di automazione e di aiuto alla gestione guidato dai processi e dagli eventi7575 Introdotta dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
75 Introdotta dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
Art. 52a Scopo e organo responsabile
1 Il sistema d’informazione «Sistema di automazione e di aiuto alla gestione guidato dai processi e dagli eventi» (PEGASUS) serve all’amministrazione degli utenti della rete di dati del DDPS nonché all’elaborazione automatica delle identità tecniche di tali persone per l’accesso a piattaforme e sistemi d’informazione differentemente classificati di detta rete.
2 I dati del PEGASUS secondo l’allegato 23a numeri 1, 2, 4, 5, 8, 16 e 26 sono trattati in una banca dati ausiliaria del PEGASUS allo scopo di essere comunicati a fornitori di prestazioni esterni.
2bis I dati del PEGASUS possono essere scambiati, allo scopo di essere armonizzati, con l’archivio centralizzato delle identità secondo l’articolo 13 OIAM76 e i sistemi di gestione delle identità (sistemi IAM) e i servizi di elenchi gestiti in base all’OIAM, per quanto vi possano essere trattati. A tale scopo il PEGASUS può essere integrato nella rete dei sistemi IAM secondo l’articolo 20 OIAM.77
3 L’Aggruppamento Difesa gestisce il PEGASUS.
77 Introdotto dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Art. 52b Dati
I dati contenuti nel PEGASUS sono indicati nell’allegato 23a.
Art. 52c Raccolta dei dati
I dati nel PEGASUS sono raccolti:
- a.78
- dal sistema d’informazione Piattaforma di dati Difesa (SI PDD);
- b.
- dal sistema PISA;
- c.79
- dai sistemi IAM e dai servizi di elenchi gestiti secondo l’OIAM80;
- d.
- dall’archivio centralizzato delle identità di cui all’articolo 13 OIAM.
78 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
79 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Art. 52d Comunicazione dei dati
1 L’Aggruppamento Difesa rende accessibili i dati del PEGASUS:
- a.
- agli utenti della rete di dati del DDPS: i dati secondo l’allegato 23a numeri 1–28 e 35;
- b.
- alle persone competenti per l’amministrazione della rete di dati del DDPS: i dati secondo l’allegato 23a numeri 29–37; i dati secondo il numero 36 possono essere utilizzati unicamente a scopi di configurazione e non devono essere visibili tramite le interfacce per utenti;
- c.81
- ...
- d.
- al Sistema d’informazione «Piattaforma militare» (MIL PLATTFORM): i dati secondo l’allegato 33d numero 1;
- e.
- alle piattaforme e ai sistemi d’informazione della rete di dati del DDPS per i quali sono amministrati nel PEGASUS gli utenti e le rispettive identità tecniche: i dati necessari per l’accesso a tali piattaforme e sistemi d’informazione;
- f.82
- ai sistemi IAM e ai servizi di elenchi gestiti secondo l’OIAM83;
- g.84
- all’archivio centralizzato delle identità secondo l’articolo 13 OIAM.
2 Mediante procedura di richiamo, rende accessibili i dati della banca dati ausiliaria del PEGASUS ai fornitori di prestazioni esterni autorizzati.
81 Abrogata dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
82 Introdotta dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
84 Introdotta dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Art. 52e Conservazione dei dati
1 I dati secondo l’allegato 23a numero 37 sono distrutti al più tardi un anno dopo il decadere dell’autorizzazione all’accesso.
2Gli altri dati del PEGASUS sono conservati per dieci anni al massimo a decorrere dall’estinzione del diritto all’utilizzazione.
Sezione 3b: Sistema d’informazione Comunicazione militare8585 Introdotta dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
85 Introdotta dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Art. 52f Scopo e organo responsabile
1 Il Sistema d’informazione Comunicazione militare (ComMil) serve all’amministrazione degli utenti di sistemi di comunicazione dell’esercito e dell’amministrazione militare nonché alla comunicazione dei loro dati tramite l’infrastruttura di questi sistemi di comunicazione.
2 L’Aggruppamento Difesa gestisce il ComMil.
Art. 52g Dati
I dati degli utenti di sistemi di comunicazione dell’esercito e dell’amministrazione militare contenuti nel ComMil sono indicati nell’allegato 23b.
Art. 52h Raccolta dei dati
L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il ComMil:
- a.
- presso le persone interessate;
- b.
- presso gli organi e le persone competenti dell’esercito e dell’amministrazione militare;
- c.
- dai seguenti sistemi d’informazione:
- 1.
- PISA,
- 2.
- IPV,
- 3.
- PEGASUS,
- 4.
- SI PDD,
- 5.
- PSN;
- d.
- dai sistemi IAM e dai servizi di elenchi gestiti secondo l’OIAM86;
- e.
- dall’archivio centralizzato delle identità secondo l’articolo 13 OIAM.
Art. 52i Comunicazione dei dati
L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i seguenti dati del ComMil:
- a.
- agli utenti di sistemi di comunicazione dell’esercito e dell’amministrazione militare: i dati secondo l’allegato 23b numeri 1–8, 12 e 16–26;
- b.
- agli organi e alle persone dell’esercito e dell’amministrazione militare competenti per i sistemi di comunicazione: tutti i dati.
Art. 52j Conservazione dei dati
Dopo la deregistrazione di un utente di un sistema di comunicazione i dati del ComMil sono conservati al massimo per cinque anni.
Sezione 4: ...
Art. 53a5787
87 Abrogati dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Sezione 5: Sistema militare di dosimetria8888 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
88 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
Art. 57a Scopo e organo responsabile 89
1 Il Sistema militare di dosimetria (MDS) serve al rilevamento e al controllo centralizzati dei valori di allerta e dei valori limite delle dosi di radiazioni a cui sono esposti i militari e i collaboratori del DDPS durante l’istruzione o un impiego.
2 L’Aggruppamento Difesa gestisce il MDS.
89 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 57b Dati 90
I dati contenuti nel MDS sono indicati nell’allegato 24a.
90 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 57c Raccolta dei dati
I militari competenti per il MDS e i collaboratori addetti del DDPS raccolgono i dati per il MDS:91
- a.
- presso i militari interessati, a partire dal PISA;
- b.
- presso i collaboratori del DDPS interessati o i loro superiori;
- c.
- mediante l’impiego di dosimetri elettronici.
91 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 57d Comunicazione dei dati
L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del MDS agli organi e alle persone seguenti:92
- a.93
- ai periti in radioprotezione del Centro di competenza dell’esercito per l’eliminazione di mezzi di combattimento nucleari, biologici e chimici nonché per lo sminamento (CC NBC-KAMIR);
- b.
- ai militari competenti per le misurazioni e i controlli nonché ai collaboratori addetti del DDPS, per i rispettivi ambiti.
92 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
93 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 57e Conservazione dei dati 94
I dati del MDS sono conservati per una durata massima di cinque anni a decorrere dal rilevamento.
94 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Sezione 6: Sistemi di geolocalizzazione9595 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
95 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
Art. 57f
1 Per fornire tempestivamente prestazioni, l’Aggruppamento Difesa può determinare, mediante sistemi di geolocalizzazione disattivabili, la posizione degli utenti di veicoli e di apparecchi di comunicazione.96
2 I dati registrati relativi alla posizione sono distrutti entro 24 ore.
96 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
Capitolo 4: Sistemi d’informazione per l’istruzione
Sezione 1: Sistemi d’informazione per l’istruzione secondo la LSIM 9797 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
97 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 58 Sistemi d’informazione per i simulatori
(art. 122 LSIM)
I dati contenuti nei Sistemi d’informazione per i simulatori sono indicati nell’allegato 25.
Art. 59 Sistema d’informazione per la gestione dell’istruzione 98
(art. 128 LSIM)
1 I dati contenuti nel Sistema d’informazione per la gestione dell’istruzione («Learning Management System DDPS»; LMS DDPS) sono indicati nell’allegato 26.
2 I dati per l’LMS DDPS possono essere raccolti a partire dall’archivio centralizzato delle identità di cui all’articolo 13 OIAM, nella misura in cui ciò è previsto nell’allegato 26.99
98 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
99 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
Art. 60 Sistema d’informazione per i certificati di formazione in materia di buona prassi di fabbricazione
(art. 134 LSIM)
I dati contenuti nel Sistema d’informazione per i certificati di formazione in materia di buona prassi di fabbricazione (ISGMP) sono indicati nell’allegato 27.
Art. 61 Sistema d’informazione Circolazione stradale e navigazione dell’esercito 100
(art. 140 LSIM)
I dati contenuti nel sistema d’informazione Circolazione stradale e navigazione dell’esercito (SI CSNE) sono indicati nell’allegato 28.
100 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Art. 61a Sistema d’informazione per la formazione e il perfezionamento aeronautici 101
(art. 143c LSIM)102
I dati contenuti nel Sistema d’informazione per la formazione e il perfezionamento aeronautici (SPHAIR Expert) sono indicati nell’allegato 28a.
101 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
102 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Art. 61b Sistema d’informazione Formazione alla condotta 103
(art. 143i LSIM)
I dati contenuti nel sistema d’informazione Formazione alla condotta (SIFC) sono indicati nell’allegato 29.
103 Introdotto dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Sezione 2: ...
Art. 62 a 66104
104 Abrogati dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Art. 66aa66e105
105 Introdotti dal n. I dell’O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323). Abrogati dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 66fa66j106
106 Introdotti dal n. I dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abrogati dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Capitolo 5: Sistemi d’informazione di sicurezza
Sezione 1: Sistemi d’informazione di sicurezza secondo la LSIM 107107 Introdotto dal n. I dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
107 Introdotto dal n. I dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 67108
108 Abrogato dall’all. 8 n. II 5 dell’O dell’8 nov. 2023 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 736).
Art. 68109
109 Abrogato dall’all. 2 n. II 3 dell’O dell’8 nov. 2023 sulla procedura di sicurezza relativa alle aziende, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 737).
Art. 69 Sistema d’informazione per le richieste di visita
(art. 158 LSIM)
1 I dati contenuti nel Sistema d’informazione per le richieste di visita (SIBE) sono indicati nell’allegato 32.
2 Unitamente al livello di sicurezza e alla decisione concernente il controllo, possono essere comunicati alle autorità di sicurezza del Paese oggetto della richiesta di visita competenti per il trattamento delle richieste di visita i dati necessari per l’identificazione della persona interessata secondo l’allegato 32 numeri 1–10.110
110 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 70 Sistema d’informazione per i controlli dell’accesso
(art. 164 LSIM)
I dati contenuti nel Sistema d’informazione per i controlli dell’accesso (ZUKO) sono indicati nell’allegato 33.
Art. 70bis Sistema di allestimento di giornali e rapporti per la polizia militare 111
(art. 167c LSIM, art. 100 cpv. 3 lett. a LM)
1 I dati contenuti nel sistema di allestimento di giornali e rapporti per la polizia militare (JORASYS) sono indicati nell’allegato 33bis.
2 Lo JORASYS contiene anche i dati trattati conformemente all’articolo 100 capoverso 3 lettera a LM.
111 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Art. 70ter Sistema d’informazione Protezione preventiva dell’esercito 112
(art. 167i LSIM, art. 100 cpv. 3 lett. a LM)
I dati contenuti nel sistema d’informazione Protezione preventiva dell’esercito (IPSA) sono indicati nell’allegato 33ter.
112 Introdotto dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Sezione 2: Sistema elettronico di chiamata in servizio 113114113 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 25 gen. 2017 sull’obbligo di prestare servizio militare nel quadro della transizione all’ulteriore sviluppo dell’esercito, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 487).
114 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
113 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 25 gen. 2017 sull’obbligo di prestare servizio militare nel quadro della transizione all’ulteriore sviluppo dell’esercito, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 487).
114 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Art. 70a Scopo e organo responsabile 115
1 Il Sistema elettronico di chiamata in servizio (e-chiamata) serve a chiamare in servizio i militari nonché i membri di stati maggiori di crisi.
2 L’Aggruppamento Difesa gestisce l’e-chiamata.
115 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Art. 70b Dati 116
I dati contenuti nell’e-chiamata sono indicati nell’allegato 33a.
116 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Art. 70c Raccolta dei dati 117
Gli organi e le persone responsabili dell’e-chiamata raccolgono i dati:
- a.
- dei militari: dal sistema PISA;
- b.
- dei membri di stati maggiori di crisi: presso i collaboratori del DDPS interessati.
117 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Art. 70d Comunicazione dei dati
I dati dell’e-Alarm indicati nel seguito sono comunicati agli organi e alle persone seguenti:118
- a.
- tutti i dati: alle autorità militari responsabili e ai comandi militari competenti;
- b.119
- i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail necessari per la chiamata in servizio elettronica: ai terzi incaricati della chiamata in servizio elettronica.
118 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
119 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Art. 70e Conservazione dei dati 120
I dati registrati nell’e-chiamata sono conservati al massimo sino:
- a.
- al proscioglimento dei militari dall’obbligo di prestare servizio militare;
- b.
- all’uscita dei membri di stati maggiori di crisi dal rispettivo stato maggiore di crisi.
120 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Sezione 3: Sistema d’annuncio per la sicurezza aerea121121 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
121 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
Art. 70f Scopo e organo responsabile
1 Il Sistema elettronico d’annuncio per la sicurezza aerea «Hazard and Risk Analysis Management» (HARAM) serve al trattamento di annunci concernenti avvenimenti particolari, eventi straordinari e lacune in materia di sicurezza nell’ambito delle operazioni di volo militari.
2 L’Aggruppamento Difesa gestisce l’HARAM.122
122 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 70g Dati
I dati contenuti nell’HARAM sono indicati nell’allegato 33b.
Art. 70h Raccolta dei dati
I dati nell’HARAM sono raccolti presso:
- a.
- le persone che consultano i rapporti delle Forze aeree in materia di sicurezza in caso di eventi straordinari, avvenimenti particolari e lacune in materia di sicurezza nelle operazioni di volo;
- b.
- la Sicurezza di volo delle Forze aeree.
Art. 70i Comunicazione dei dati
Ha accesso ai dati dell’HARAM riferiti a persone esclusivamente la divisione Sicurezza di volo delle Forze aeree.
Art. 70j Conservazione dei dati
I dati riferiti a persone sono anonimizzati dieci anni dopo l’annuncio e conservati a tempo indeterminato.
Sezione 4: ...
Art. 70la70p123
123 Introdotti dall’all. n. 1 dell’O del 17 dic. 2014 (RU 2015 195). Abrogati dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Sezione 5: Sistema MIL PLATTFORM124124 Introdotta dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
124 Introdotta dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 70q Scopo e organo responsabile
1 Il sistema MIL PLATTFORM serve alla condotta operativa dell’esercito come sistema d’informazione per la condotta in tutte le situazioni. In esso sono trattati dati per l’adempimento dei compiti seguenti:
- a.
- identificazione e individuazione biometriche delle persone;
- b.
- controllo, concessione, rifiuto e verbalizzazione dell’accesso al sistema MIL PLATTFORM.
2 L’Aggruppamento Difesa gestisce il sistema MIL PLATTFORM.
Art. 70r Dati
I dati contenuti nel sistema MIL PLATTFORM sono indicati nell’allegato 33d.
Art. 70s Raccolta dei dati
I dati del sistema MIL PLATTFORM sono raccolti:
- a.
- presso le persone autorizzate ad accedere al sistema MIL PLATTFORM;
- b.
- presso i comandi militari;
- c.
- presso le unità amministrative competenti della Confederazione;
- d.125
- dal sistema PEGASUS: i dati secondo l’allegato 33d numero 1;
- e.126
- dal sistema d’informazione per i controlli di sicurezza relativi alle persone secondo l’articolo 45 capoverso 1 della legge del 18 dicembre 2020127 sulla sicurezza delle informazioni (LSIn): i dati secondo l’allegato 33d numero 2.
125 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
126 Nuovo testo giusta l’all. 8 n. II 5 dell’O dell’8 nov. 2023 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 736).
Art. 70t Comunicazione dei dati
I dati del sistema MIL PLATTFORM sono resi accessibili tramite un gruppo d’utenza chiuso:
- a.
- ai collaboratori competenti per l’esercizio tecnico del sistema MIL PLATTFORM;
- b.
- ai collaboratori competenti per l’amministrazione degli utenti del sistema MIL PLATTFORM, il rilascio delle autorizzazioni d’accesso e il controllo dell’accesso.
Art. 70u Conservazione dei dati
1 I dati secondo l’allegato 33d numeri 1, 2, 4 e 6 sono distrutti un anno dopo il decadere dell’autorizzazione d’accesso della persona interessata.
2 I dati secondo l’allegato 33d numeri 3 e 5 sono distrutti un anno dopo il rilevamento.
Capitolo 6: Altri sistemi d’informazione
Sezione 1: Altri sistemi d’informazione secondo la LSIM 128128 Introdotto dal n. I dell’O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
128 Introdotto dal n. I dell’O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 71 Sistema d’informazione Centro danni DDPS (SCHAMIS) 129
(art. 170 LSIM)
I dati contenuti nello SCHAMIS sono indicati nell’allegato 34.
129 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Art. 72 Sistema d’informazione Piattaforma di dati Difesa (SI PDD) 130
(art. 176 LSIM)
I dati contenuti nel SI PDD sono indicati nell’allegato 35.
130 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Art. 72bis Sistema PSN 131
(art. 179c LSIM)
1 I dati contenuti nel sistema PSN sono indicati nell’allegato 35bis.
2 Il sistema PSN è volto anche allo scambio di dati tra i sistemi d’informazione militari e i sistemi d’informazione secondo l’articolo 32a LArm.
3 La raccolta di dati secondo l’articolo 179d lettera e LSIM può essere effettuata anche a partire da tutti i sistemi d’informazione secondo l’articolo 32a LArm.
4 Le unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa comunicano i dati del sistema PSN, per l’adempimento dei rispettivi compiti legali o contrattuali, anche:
- a.
- all’Ufficio centrale Armi, per il trattamento nei sistemi d’informazione secondo l’articolo 32a LArm;
- b.
- al PISA tramite un’interfaccia: le comunicazioni dell’Ufficio centrale Armi secondo l’articolo 32c capoverso 4 LArm.
131 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Art. 72ter Sistema d’informazione per il tiro fuori del servizio 132
(art. 179i LSIM)
I dati contenuti nel sistema d’informazione per il tiro fuori del servizio (TFS) sono indicati nell’allegato 35ter.
132 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Art. 72quater Sistema d’informazione Master Data Management 133
(art. 179o LSIM)
I dati contenuti nel sistema d’informazione Master Data Management (MDM) sono indicati nell’allegato 35quater.
133 Introdotto dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Sezione 2: Sistema d’informazione Fit on Duty134134 Introdotto dal n. I dell’O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 al 31 dic. 2028 (RU 2023 798; art. 78 cpv. 3).
134 Introdotto dal n. I dell’O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 al 31 dic. 2028 (RU 2023 798; art. 78 cpv. 3).
Art. 72a Organo responsabile
L’Aggruppamento Difesa gestisce il sistema d’informazione Fit on Duty (sistema FoD) nell’ambito di un sistema pilota ai sensi dell’articolo 35 LPD.
Art. 72b Scopo
Il sistema FoD serve a raccogliere, valutare, monitorare e comunicare i dati concernenti le condizioni fisiche e psichiche nonché le prestazioni dei militari e del personale militare allo scopo:
- a.
- di mantenere e migliorare la forma fisica, la capacità di prestazione e di resistenza nonché la salute;
- b.
- di individuare precocemente gli stati di salute critici;
- c.
- di prevenire incidenti, lesioni e danni alla salute;
- d.
- di ricercare nuovi modelli di prevenzione nell’ambito della salute.
Art. 72c Principi applicabili al trattamento dei dati
1 L’Aggruppamento Difesa può utilizzare i dati di cui all’articolo 72d per effettuare una profilazione, compresa una profilazione a rischio elevato, al fine di valutare lo stato di salute, le capacità fisiche, il potenziale di incidenti, di lesioni o di malattie delle persone di cui all’articolo 72b.
2 La partecipazione di queste persone al sistema FoD è facoltativa e richiede il loro consenso scritto.
Art. 72d Dati
I dati contenuti nel sistema FoD sono indicati nell’allegato 35a.
Art. 72e Raccolta dei dati
1 L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati:
- a.
- presso le persone interessate o i loro rappresentanti legali;
- b.
- dai sistemi d’informazione seguenti:
- 1.
- PISA,
- 2.
- MEDISA.
2 La raccolta di dati dal sistema MEDISA richiede l’approvazione del medico in capo dell’esercito.
Art. 72f Comunicazione dei dati
Mediante un accesso in linea e servendosi di un’interfaccia automatizzata, l’Aggruppamento Difesa comunica alle seguenti autorità i dati di cui hanno bisogno per svolgere i loro compiti nel quadro del progetto pilota:
- a.
- l’Ufficio federale dello sport (UFSPO), principalmente per le finalità di cui all’articolo 72b lettere a–c;
- b.
- Armasuisse S+T, principalmente per la finalità di cui all’articolo 72b lettera d.
Art. 72g Conservazione dei dati
1 I dati contenuti nel FoD sono conservati per al massimo 5 anni a partire dalla loro raccolta.
2 Ogni partecipante al sistema FoD può richiedere in qualsiasi momento che i dati nel sistema FoD che lo riguardano siano distrutti. I dati devono essere distrutti entro 30 giorni.
3 I dati di cui al capoverso 1 possono essere conservati in forma anonima.
4 I dati considerati di valore archivistico devono essere trasmessi all’Archivio federale.
Sezione 3: ...
Art. 72fbisa72fquinquies135
135 Introdotti dal n. I dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abrogati dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Sezione 4: ...
Art. 72gbisa72gsexies136
136 Introdotti dal n. I dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abrogati dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Sezione 4a: ...
Art. 72gseptiesa 72gundecies137
137 Introdotti dal n. I dell’O del 10 giu. 2016 (RU 2016 2101). Abrogati dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Sezione 5: Banche dati ausiliarie138138 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 63 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
138 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 63 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
Art. 72h Scopo e organo responsabile
Per la gestione di indirizzi, corsi di formazione e risorse le unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa e i comandi militari possono trattare, nelle banche dati ausiliarie necessarie al riguardo, dati personali che non sono degni di particolare protezione, sempre che il trattamento avvenga per scopi interni. Queste banche dati servono all’organizzazione dei processi lavorativi nonché alla pianificazione e alla gestione di scuole, corsi e manifestazioni e non necessitano di basi specifiche.
Art. 72hbis Dati
Nelle banche dati ausiliarie possono essere trattati esclusivamente i dati necessari all’adempimento del rispettivo compito secondo l’allegato 35d.
Art. 72hquater Comunicazione dei dati
I dati delle banche dati ausiliarie possono essere resi accessibili, mediante procedura di richiamo, alle persone competenti dell’Aggruppamento Difesa e ai comandi militari autorizzati.
Art. 72hquinquies Conservazione dei dati
I dati in banche dati ausiliarie possono essere conservati per due anni al massimo a decorrere dalla conclusione della scuola, del corso o della manifestazione o dalla risoluzione del rapporto con il fornitore e del rapporto di lavoro.
Sezione 6: ...
Art. 72i a 72iquinquies139
139 Introdotti dal n. I dell’O del 26 giu. (RU 2013 2209). Abrogati dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Sezione 7: Sistema d’informazione concernente il personale delle unità amministrative del DDPS esterne all’Aggruppamento Difesa140140 Introdotta dal n. I dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).
140 Introdotta dal n. I dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).
Art. 72j Organo responsabile
Per le unità amministrative del DDPS non appartenenti all’Aggruppamento Difesa, armasuisse gestisce il Sistema d’informazione concernente il personale delle unità amministrative del DDPS esterne all’Aggruppamento Difesa (PSB) e lo mette a disposizione di queste ultime.
Art. 72jbis Scopo
Il PSB serve al trattamento di dati relativi alla gestione del tempo e delle prestazioni del personale delle unità amministrative del DDPS esterne all’Aggruppamento Difesa, al disbrigo dei processi di supporto «Finanze» e «Logistica» nonché all’adempimento dei compiti della gestione degli immobili.
Art. 72jter Dati
I dati contenuti nel PSB sono indicati nell’allegato 35f.
Art. 72jquater Raccolta dei dati
Le unità amministrative del DDPS esterne all’Aggruppamento Difesa raccolgono i dati per il PSB:
- a.
- presso i collaboratori interessati di tali unità amministrative;
- b.
- presso i superiori diretti dei collaboratori interessati;
- c.
- dal SIGDP.
Art. 72jquinquies Comunicazione dei dati
1 Le unità amministrative del DDPS esterne all’Aggruppamento Difesa rendono accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PSB agli organi e alle persone seguenti:
- a.
- ai collaboratori di tali unità amministrative, per la consultazione e il trattamento dei propri dati;
- b.
- agli organi del personale, per il trattamento dei dati dei collaboratori nel rispettivo ambito;
- c.
- ai superiori, per la consultazione dei dati dei collaboratori subordinati nonché per il controllo e l’approvazione dei dati trattati da detti collaboratori;
- d.
- in caso di trasferimenti del personale all’interno del DDPS, ai nuovi organi del personale e ai nuovi superiori competenti secondo le lettere b e c.
- 2 Esse comunicano i dati del PSB:
- a.
- al SIGDP;
- b.
- al sistema IAM secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera c OIAM141.142
142 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Art. 72jsexies Conservazione dei dati
I dati dei collaboratori sono conservati per una durata massima di dieci anni a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro con un’unità amministrativa del DDPS esterna all’Aggruppamento Difesa.
Sezione 8: Sistema d’informazione Pianificazione e appoggio alle attività di volo143143 Introdotta dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
143 Introdotta dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Art. 72k Scopo e organo responsabile
1 Il Sistema d’informazione Pianificazione e appoggio alle attività di volo (PAV) serve per voli delle Forze aeree:
- a.
- alla pianificazione dei voli nonché alle attività prima del volo e dopo il volo;
- b.
- al sostegno del personale di volo e di terzi per:
- 1.
- l’esecuzione dei voli,
- 2.
- la fornitura di prestazioni a favore dei voli e delle persone a bordo o che partecipano alle operazioni di volo;
- c.
- allo svolgimento di compiti negli ambiti del traffico aereo e della sicurezza di volo;
- d.
- alla verbalizzazione dei voli;
- e.
- alla liquidazione di pretese di indennizzo e di diritti derivanti da assicurazioni.
2 L’Aggruppamento Difesa gestisce il PAV.
Art. 72kbis Dati
I dati contenuti nel PAV relativi a piloti militari e civili, ad altri membri del personale di volo, a passeggeri, a esploratori paracadutisti nonché a terzi che forniscono prestazioni in relazione a un volo o a favore delle persone a bordo o che partecipano alle operazioni di volo sono indicati nell’allegato 35g.
Art. 72kter Raccolta dei dati
L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il PAV:
- a.
- presso la persona interessata o il suo rappresentante legale;
- b.
- presso le persone di referenza indicate dalla persona interessata;
- c.
- presso gli organi militari e civili nonché le persone interne ed esterne all’amministrazione che:
- 1.
- sono competenti per la pianificazione dei voli, le attività prima del volo e dopo il volo nonché l’esecuzione dei voli delle Forze aeree,
- 2.
- svolgono compiti negli ambiti del traffico aereo o della sicurezza di volo; o
- 3.
- sono competenti per la liquidazione di pretese di indennizzo e di diritti derivanti da assicurazioni;
- d.
- dal FIS FA;
- e.
- dall’HARAM;
- f.
- da banche dati, sistemi d’informazione e piattaforme elettroniche di terzi impiegati per la pianificazione dei voli, l’appoggio alle attività di volo, il traffico aereo e la sicurezza di volo.
Art. 72kquater Comunicazione dei dati
1 L’Aggruppamento Difesa rende accessibili i dati del PAV agli organi e alle persone seguenti, qualora questi ne abbiano bisogno per l’adempimento dei loro compiti:
- a.
- ai piloti militari e civili nonché a tutti gli altri membri del personale di volo che effettuano un volo delle Forze aeree;
- b.
- agli esploratori paracadutisti presenti a bordo di un volo delle Forze aeree;
- c.
- agli altri organi militari e civili nonché alle persone interne ed esterne all’amministrazione che:
- 1.
- sono competenti per la pianificazione dei voli, le attività prima del volo e dopo il volo nonché l’esecuzione dei voli delle Forze aeree,
- 2.
- svolgono compiti negli ambiti del traffico aereo o della sicurezza di volo per voli delle Forze aeree,
- 3.
- forniscono altre prestazioni legate a un volo delle Forze aeree o a favore delle persone a bordo o che partecipano alle operazioni di un volo delle Forze aeree, o
- 4.
- sono competenti per la liquidazione di pretese di indennizzo e di diritti derivanti da assicurazioni;
- d.
- a terzi che gestiscono banche dati, sistemi d’informazione e piattaforme elettroniche che sono impiegati per la pianificazione dei voli, l’appoggio alle attività di volo, il traffico aereo e la sicurezza di volo.
2 Attingendo al PAV, ogni anno comunica ai dipartimenti e alla Cancelleria federale riguardo ai voli che sono svolti per questi ultimi in base all’ordinanza del 24 giugno 2009144 sul Servizio di trasporto aereo della Confederazione:
- a.
- la data e il luogo dell’atterraggio;
- b.
- il modello di aereo impiegato;
- c.
- i nomi e i cognomi dei passeggeri che non fanno parte del personale di volo.
Art. 72kquinquies Conservazione dei dati
1 I dati non relativi al volo del PAV delle persone in servizio di volo e delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare sono conservati fino a cinque anni a decorrere dal loro proscioglimento dal servizio di volo o dall’obbligo di prestare servizio militare.
2 I dati delle persone in servizio di volo e delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare in relazione alla liquidazione di pretese di indennizzo e di diritti derivanti da assicurazioni sono conservati fino a dieci anni a decorrere dal proscioglimento dal servizio di volo o dall’obbligo di prestare servizio militare.
3 Gli altri dati del PAV sono conservati per due anni dopo l’esecuzione del volo.
Capitolo 7: ...
Art. 73145
145 Abrogato dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Capitolo 8: Mezzi di sorveglianza
Art. 74 Mezzi di sorveglianza autorizzati
1 L’esercito e l’amministrazione militare possono impiegare unicamente mezzi di sorveglianza regolarmente acquistati oppure in fase di valutazione, di prova presso la truppa o di introduzione e il cui impiego è proporzionato al mandato concreto.
2 Al momento della presentazione di una domanda di impiego di mezzi di sorveglianza aerotrasportati, le autorità civili forniscono la prova che esistono le basi legali di cui all’articolo 183 capoverso 2 LSIM. La prova è verificata dall’Aggruppamento Difesa. Se dette basi legali non esistono, la domanda è respinta.
- 3 Una volta all’anno, l’Aggruppamento Difesa fa sommariamente rapporto al DDPS, all’attenzione delle Commissioni della politica di sicurezza delle due Camere, in merito:146
- a.147
- allo scopo, alla durata e al numero degli impieghi ai sensi dell’articolo 181 capoverso 2 LSIM;
- b.
- al genere di mezzi di sorveglianza impiegati;
- c.148
- al genere di autorità a favore delle quali hanno avuto luogo gli impieghi.
146 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
147 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
148 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
Art. 75 Impiego mascherato
I mezzi di sorveglianza possono essere impiegati in modo mascherato qualora in caso contrario risultasse pregiudicato l’adempimento dei compiti, segnatamente:
- a.
- se devono essere raccolte informazioni che non sarebbero ottenibili con un impiego non mascherato;
- b.
- per la protezione degli organi e delle persone che impiegano i mezzi di sorveglianza;
- c.
- se un impiego non mascherato è impossibile.
Art. 76 Comunicazione dei dati
Sono considerati rilevanti ai fini del perseguimento penale i dati concernenti:
- a.
- atti che potrebbero essere punibili;
- b.
- informazioni che potrebbero contribuire a impedire o chiarire reati.
Capitolo 9: Disposizioni finali
Art. 77 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 36.
Art. 77a149
149 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 17 dic. 2014 (RU 2015 195, 2016 4331). Abrogato dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Art. 77b Disposizione transitoria della modifica del 3 marzo 2023 150
Fino al 31 agosto 2026 la verbalizzazione secondo l’articolo 2c deve essere effettuata solo se tecnicamente possibile. In seguito, per sistemi d’informazione esistenti deve essere svolta solo quando termina il loro ciclo di vita.
150 Introdotto dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 133).
Art. 78 Entrata in vigore
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.
2 L’articolo 53 capoverso 1 lettera b ha effetto sino al 30 giugno 2011 al più tardi.
3 Gli articoli 72a–72g hanno effetto fino al 31 dicembre 2028.151
151 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 798).
Allegato 1 152152 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 dell’O del 3 mar. 2023 (RU 2023 133). Aggiornato dal n. II dell’O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 798).
152 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 dell’O del 3 mar. 2023 (RU 2023 133). Aggiornato dal n. II dell’O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 798).
Organo titolare della protezione dei dati presso i sistemi d’informazione dell’Aggruppamento Difesa
Allegato 1a 153153 Originario all. 1. Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
153 Originario all. 1. Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Dati del PISA
1 Dati delle persone soggette all’obbligo di leva, delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare e di civili assistiti dalla truppa o impiegati per un intervento a tempo determinato nell’esercito
1.1 Dati personali
1.2 Dati di controllo
1.3 Dati relativi al reclutamento
1.4 Dati rilevati mediante esami, test e questionari:
1.5 Dati relativi all’attribuzione
1.6 Incorporazione, grado, funzione e istruzione
1.7 Servizi
1.8 Statuto secondo la legge militare
1.9 Pene, pene accessorie e misure penali
1.10 Dati supplementari (rilevati previo consenso della persona interessata)
1.11 Controllo delle pratiche e gestione della corrispondenza
1.12 Contributi per la formazione
1.13 Ulteriori dati delle persone assistite dal Servizio psicopedagogico dell’esercito (SPP)
2 Dati delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile nonché di persone che, nella protezione civile, senza aver diritto a un’indennità di perdita di guadagno, sono chiamate a prestare impieghi di durata limitata, impartiscono istruzioni, partecipano a istruzioni o esercitano la funzione di contabile
2.1 Dati personali
2.2 Dati di controllo
2.3 Dati relativi al reclutamento
2.4 Incorporazione, grado e funzione
2.5 Servizi
2.6 Profilo attitudinale
2.7 Dati supplementari (rilevati previo consenso della persona interessata)
2.8 Pene
2.9 Varia
Allegato 1b 161161 Introdotto dal n. III cpv. 1 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
161 Introdotto dal n. III cpv. 1 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Dati del GDS
1 Dati delle persone soggette all’obbligo di leva, delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare e di civili assistiti dalla truppa o impiegati per un intervento a tempo determinato nell’esercito
1.1 Dati civili
1.2 Dati relativi al reclutamento
1.3 Dati relativi al servizio
1.4 Informazioni generali
1.5 Dati relativi all’idoneità
1.6 Dati relativi alla formazione
1.7 Dati relativi alle prestazioni
1.8 Servizi attuali e previsti
1.9 Dati relativi al materiale
1.10 Dati di legittimazione
1.11 Richieste, proposte, iscrizioni e sondaggi
1.12 Altri dati
2 Dati delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile
2.1 Dati civili
2.2 Dati relativi al reclutamento
2.3 Dati relativi al servizio
2.4 Informazioni generali
2.5 Dati relativi all’idoneità
2.6 Dati relativi alla formazione
2.7 Servizi attuali e previsti
2.8 Dati relativi al materiale
2.9 Dati di legittimazione
2.10 Richieste, proposte, iscrizioni e sondaggi
2.11 Altri dati
Allegato 2 162162 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Aggionato dal n. II cpv. 2 dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
162 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Aggionato dal n. II cpv. 2 dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035).
Dati del MEDISA
Allegato 3 164164 Abrogato dal n. III cpv. 4 dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
164 Abrogato dal n. III cpv. 4 dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Allegato 4
Dati degli ISPE
Allegato 5 165165 Abrogato dal n. III cpv. 4 dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
165 Abrogato dal n. III cpv. 4 dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Allegato 5a 166166 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
166 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Dati del MEDIS FA
Allegato 6 167167 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209) e III cpv. 3 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
167 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209) e III cpv. 3 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Dati del SIPI CFS
Complemento in caso d’impiego presso il distaccamento d’esplorazione dell’esercito 10 (DEE 10), il distaccamento speciale della polizia militare o lo stato maggiore del comando forze speciali (CFS):
Dati rilevati previo consenso della persona interessata
Allegato 7 169169 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Aggiornato dal n. III cpv. 3 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
169 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Aggiornato dal n. III cpv. 3 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Dati dell’ISB
Allegato 8 170170 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209) e dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
170 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209) e dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Dati dell’IPV
Allegato 9 171171 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Aggiornato dal n. III cpv. 3 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
171 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Aggiornato dal n. III cpv. 3 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Dati del PERAUS
Allegato 10 173173 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
173 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Dati dell’OpenRID
Allegato 11 174174 Abrogato dal n. III cpv. 4 dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
174 Abrogato dal n. III cpv. 4 dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Allegato 12
Dati dell’IVE
Allegato 13
Dati dell’IPont
Allegato 13a 175175 Introdotto dal n. II dell’all. 4 all’O del 26 ott. 2011 sulla protezione dei dati personali del personale federale (RU 2011 5589). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
175 Introdotto dal n. II dell’all. 4 all’O del 26 ott. 2011 sulla protezione dei dati personali del personale federale (RU 2011 5589). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
Dati dell’HYDRA
Allegato 14
Dati del SII-SSC
Allegato 15 177177 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell’O del 26 giu. 2013, con effetto dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
177 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell’O del 26 giu. 2013, con effetto dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
Allegato 16 178178 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209) e dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
178 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209) e dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Dati del MIL Office
Allegato 17 179179 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 10 giu. 2016 (RU 2016 2101). Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
179 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 10 giu. 2016 (RU 2016 2101). Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Dati dell’ISKM
Dati rilevati previo consenso della persona interessata
Allegato 18 180180 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell’O del 26 giu. 2013, con effetto dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
180 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell’O del 26 giu. 2013, con effetto dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
Allegato 19 181181 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
181 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Dati del FIS FT
Allegato 20 182182 Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
182 Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Dati del FIS FA
Allegato 21
Dati dell’IMESS
Allegato 21a 183183 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abrogato dal n. II cpv. 5 dell’O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
183 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abrogato dal n. II cpv. 5 dell’O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Allegato 22 184184 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell’O del 6 lug. 2011, con effetto dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3323).
184 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell’O del 6 lug. 2011, con effetto dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3323).
Allegato 23 185185 Abrogato dal n. III cpv. 4 dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
185 Abrogato dal n. III cpv. 4 dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Allegato 23a 186186 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell’O del 20 mag. 2020 (RU 20202035). Aggiornato dall’all. 8 n. II 5 dell’O dell’8 nov. 2023 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 736).
186 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell’O del 20 mag. 2020 (RU 20202035). Aggiornato dall’all. 8 n. II 5 dell’O dell’8 nov. 2023 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 736).
Dati del PEGASUS
Allegato 23b 189189 Introdotto dal n. III cpv. 1 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
189 Introdotto dal n. III cpv. 1 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Dati del ComMil
Allegato 24 190190 Abrogato dal n. III cpv. 4 dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
190 Abrogato dal n. III cpv. 4 dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Allegato 24a 191191 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
191 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Dati del MDS
Allegato 25 192192 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
192 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
Dati dei sistemi d’informazione per i simulatori
Allegato 26 193193 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del 20 mag. 2020 (RU 20202035) e dal n. III cpv. 3 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
193 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del 20 mag. 2020 (RU 20202035) e dal n. III cpv. 3 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Dati del LMS DDPS
Allegato 27
Dati dell’ISGMP
Allegato 28 194194 Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
194 Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Dati del SI CSNE
Allegato 28a 195195 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
195 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Dati del sistema SPHAIR Expert
Allegato 29 196196 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641) e dal n. III cpv. 3 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
196 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641) e dal n. III cpv. 3 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Dati del SIFC
Allegato 29a 197197 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323). Abrogato dal n. II cpv. 5 dell’O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
197 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323). Abrogato dal n. II cpv. 5 dell’O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Allegato 29b 198198 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abrogato dal n. II cpv. 5 dell’O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
198 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abrogato dal n. II cpv. 5 dell’O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Allegato 30 199199 Abrogato dall’all. 8 n. II 5 dell’O dell’8 nov. 2023 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 736).
199 Abrogato dall’all. 8 n. II 5 dell’O dell’8 nov. 2023 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 736).
Allegato 31 200200 Abrogato dall’all. 2 n. II 3 dell’O dell’8 nov. 2023 sulla procedura di sicurezza relativa alle aziende, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 737).
200 Abrogato dall’all. 2 n. II 3 dell’O dell’8 nov. 2023 sulla procedura di sicurezza relativa alle aziende, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 737).
Allegato 32
Dati del SIBE
Allegato 33 201201 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
201 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Dati del sistema ZUKO
Dati di base
Dati di base ZUKO
Dati di base ZUKO concernenti i diritti
Dati di base ZUKO concernenti le autorizzazioni
Dati concernenti i ruoli e i detentori di ruolo
Dati concernenti gli impianti
Dati dei sistemi
Dati di log
Allegato 33 bis202202 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
202 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Dati del sistema JORASYS
Allegato 33 ter203203 Introdotto dal n. III cpv. 1 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
203 Introdotto dal n. III cpv. 1 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Dati dell’IPSA
Allegato 33a 204204 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Aggiornato dal n. I 1 dell’O del 25 gen. 2017 sull’obbligo di prestare servizio militare nel quadro della transizione all’ulteriore sviluppo dell’esercito (RU 2017 487) e dal n. III cpv. 3 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
204 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Aggiornato dal n. I 1 dell’O del 25 gen. 2017 sull’obbligo di prestare servizio militare nel quadro della transizione all’ulteriore sviluppo dell’esercito (RU 2017 487) e dal n. III cpv. 3 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Dati dell’e-chiamata
Allegato 33b 205205 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
205 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
Dati dell’HARAM
Allegato 33c 206206 Introdotto dal n. 1 dell’all. all’O del 17 dic. 2014 (RU 2015 195). Abrogato dal n. III cpv. 4 dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
206 Introdotto dal n. 1 dell’all. all’O del 17 dic. 2014 (RU 2015 195). Abrogato dal n. III cpv. 4 dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Allegato 33d 207207 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Aggiornato dal n. III cpv. 3 dell’O del 3 mar. 2023 (RU 2023 133) e dall’all. 8 n. II 5 dell’O dell’8 nov. 2023 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 736).
207 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Aggiornato dal n. III cpv. 3 dell’O del 3 mar. 2023 (RU 2023 133) e dall’all. 8 n. II 5 dell’O dell’8 nov. 2023 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 736).
Dati del sistema MIL PLATTFORM
Allegato 34 209209 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Aggiornato dal n. III cpv. 3 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
209 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Aggiornato dal n. III cpv. 3 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Dati del sistema SCHAMIS
Dati concernenti le parti lese e gli autori dei danni
Dati concernenti terzi
Dati concernenti i danni
Allegato 35 210210 Aggiornato dal n. III cpv. 3 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
210 Aggiornato dal n. III cpv. 3 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Dati del SI PDD
Allegato 35 bis211211 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Aggiornato dal n. III cpv. 3 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
211 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Aggiornato dal n. III cpv. 3 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Dati del sistema PSN
Dati su persone soggette all’obbligo di leva, militari, ex militari, personale militare e terzi che detengono un’arma in prestito o che detengono oppure ordinano materiale dell’esercito
Dati su persone soggette all’obbligo di leva, militari, ex militari e personale militare
Dati su militari, ex militari e personale militare
Dati sul personale militare
Dati dei collaboratori
Allegato 35 ter212212 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Aggiornato dal n. III cpv. 3 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
212 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Aggiornato dal n. III cpv. 3 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Dati del TFS
Allegato 35 quater214214 Introdotto dal n. III cpv. 1 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
214 Introdotto dal n. III cpv. 1 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Dati del MDM
Dati relativi a persone private
Dati relativi a imprese
Dati di base logistici collegati con i soci in affari
Allegato 35a 215215 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323). Nuovo testo giusta il n. III dell’O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 798).
215 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323). Nuovo testo giusta il n. III dell’O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 798).
Dati del FoD
Allegato 35b e 35c 216216 Introdotti dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abrogati dal n. II cpv. 5 dell’O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
216 Introdotti dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abrogati dal n. II cpv. 5 dell’O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018641).
Allegato 35c bis217217 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell’O del 10 giu. 2016 (RU 2016 2101). Abrogato dal n. III cpv. 4 dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
217 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell’O del 10 giu. 2016 (RU 2016 2101). Abrogato dal n. III cpv. 4 dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Allegato 35d 218218 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
218 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
Dati delle collezioni ausiliarie di dati
Allegato 35e 219219 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abrogato dal n. III cpv. 4 dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
219 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abrogato dal n. III cpv. 4 dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Allegato 35f 220220 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell’O del 10 giu. 2016 (RU 2016 2101). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Aggiornato dal n. III cpv. 3 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
220 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell’O del 10 giu. 2016 (RU 2016 2101). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018641). Aggiornato dal n. III cpv. 3 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Dati del PSB
Allegato 35g 222222 Introdotto dal n. III cpv. 1 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
222 Introdotto dal n. III cpv. 1 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).