Ordinanza
concernente l’apprezzamento medico dell’idoneità al
servizio militare e dell’idoneità a prestare servizio militare
(OAMM)1
del 24 novembre 2004 (Stato 1° gennaio 2021)
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 20 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952 (LM);
visto l’articolo 34 della legge federale del 20 dicembre 20193 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile,4
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Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina la procedura per l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio militare5 e dell’idoneità a prestare servizio militare6.
5 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
6 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 2 Idoneità al servizio militare e idoneità a prestare servizio militare 7
1 È idoneo al servizio militare dal punto di vista medico chiunque può soddisfare fisicamente, intellettualmente e psichicamente le esigenze del servizio militare senza mettere in pericolo la propria salute o quella di terzi adempiendo tali esigenze.
2 È idoneo a prestare servizio militare chiunque è idoneo al servizio militare e dal punto di vista medico è in grado di prestare un servizio militare imminente.
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).
Sezione 2: Autorità e competenze
Art. 38
8 Abrogato dal n. I dell’O del 14 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).
Art. 4 Apprezzamento medico dell’idoneità al servizio militare
1 Per l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio militare, il medico in capo dell’esercito costituisce delle Commissioni per la visita sanitaria (CVS).
2 Esse comprendono un presidente e almeno un membro che, in quanto medici titolari di un diploma federale, sono militari o persone assunte dall’esercito.
3 Alle CVS è assegnato un segretariato per l’esecuzione dei lavori amministrativi.
Art. 5 Apprezzamento medico dell’idoneità a prestare servizio militare
1 Per l’apprezzamento medico dell’idoneità a prestare servizio militare sono competenti:
- a.
- durante il servizio: i medici incaricati dell’assistenza medica della truppa;
- b.
- fuori del servizio: i medici della Sanità militare della Base logistica dell’esercito (BLEs) assunti a tale fine;
- c.
- per i militari delle Forze aeree che esercitano funzioni particolari: l’IMA.
2 I medici incaricati dell’assistenza medica della truppa sono vincolati alle decisioni delle CVS.
Sezione 3: Procedura della Commissione per la visita sanitaria
Art. 6 Data 9
Le persone soggette all’obbligo di leva sono sottoposte all’apprezzamento medico della propria idoneità al servizio militare in occasione del reclutamento.
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).
Art. 6a Apprezzamento dopo il reclutamento 10
1 Chiunque dopo il reclutamento deve sottoporsi all’apprezzamento medico è chiamato a una giornata di visita e di apprezzamento medici (VAM).
2 Il Servizio medico militare (S med mil) della Sanità militare della Base logistica dell’esercito designa la CVS competente.
3 Con la chiamata la persona che deve essere esaminata è dispensata fino all’apprezzamento medico:
- a.
- dall’entrata in servizio per un servizio d’istruzione;
- b.
- dall’entrata in servizio per un servizio d’appoggio o un servizio attivo;
- c.
- dal compimento del tiro obbligatorio fuori del servizio.
4 Se i certificati medici e gli altri rapporti sono sufficienti per l’apprezzamento, la CVS competente può, con il consenso della persona interessata, decidere secondo la procedura in assenza.
10 Introdotto n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).
Art. 7 Domanda 11
Le persone e gli uffici di cui all’articolo 20 capoverso 1 LM possono presentare presso il S med mil una domanda di apprezzamento medico da parte di una CVS. La domanda deve essere motivata, corredata dei necessari mezzi di prova e presentata per scritto.
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).
Art. 8 Accertamenti supplementari
Se non sono in grado di prendere una decisione definitiva fondandosi sull’esito delle proprie visite, sugli atti o sulle informazioni ottenute, le CVS ordinano gli accertamenti supplementari necessari.
Art. 9 Decisione
1 Le decisioni delle CVS sull’idoneità al servizio militare si fondano sulle direttive figuranti nell’allegato 1; in caso di parità di voti decide il presidente.12
2 Il membro della CVS che non è d’accordo con la decisione può chiedere l’iscrizione delle sue obiezioni negli atti.
3 La decisione è spiegata a voce e notificata per scritto alla persona esaminata ed eventualmente è comunicata alla persona o all’ufficio che ha presentato la domanda.13
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7397). Correzione del 16 gen. 2018 (RU 2018 85).
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).
Sezione 4: Protezione della personalità 1414 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. 36 dell’O del 16 dic. 2009 sui sistemi d’informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6667).
14 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. 36 dell’O del 16 dic. 2009 sui sistemi d’informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6667).
Art. 10 Tutela della sfera privata
1 Nell’ambito dell’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio militare e dell’idoneità a prestare servizio militare va tutelata la sfera privata delle persone che devono essere esaminate.
2 La presenza di terzi è ammessa soltanto con il consenso della persona che deve essere esaminata.
Art. 11 Segreto di servizio, segreto di funzione e segreto professionale
Tutte le constatazioni fatte in occasione dell’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio militare e dell’idoneità a prestare servizio militare sottostanno al segreto di servizio, al segreto di funzione e al segreto professionale.
Art. 12 Elaborazione di dati 15
La Sanità militare della BLEs elabora i dati personali secondo gli articoli 6 e 7 dell’ordinanza del 16 dicembre 200916 sui sistemi d’informazione militari.
15 Nuovo testo giusta il n. I 7 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).
16 RS 510.911
Art.1317
17 Abrogato dal n. 4 dell’all. 36 dell’O del 16 dic. 2009 sui sistemi d’informazione militari, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6667).
Sezione 5: Rimedi giuridici
Art. 14 Ricorso 18
1 Contro la decisione di una CVS di prima istanza può essere presentato ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, presso il S med mil.
2 Sempre che l’articolo 39 LM e gli articoli 14 e 15 della presente ordinanza non dispongano altrimenti, alla procedura di ricorso si applicano le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa.
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).
19 RS 172.021
Art. 15 Spese
La procedura di ricorso è gratuita.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 16 Esecuzione
1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è incaricato dell’esecuzione delle presente ordinanza.
2 Nel quadro delle sue competenze, il medico in capo dell’esercito è autorizzato a emanare istruzioni.
Art. 17 Abrogazione e modifica del diritto vigente
1 L’ordinanza del 9 settembre 199820 concernente l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio è abrogata.
2 L’ordinanza del 10 aprile 200221 sul reclutamento è modificata secondo la versione dell’allegato 3.
20 [RU 1998 2656, 2002 723all. 2 n.3]
21 [RU 2002723, 20034599art. 9 n. 1 5179 art. 24, 20044357art. 7 4955 all. 3 5299 art. 44, 20055099n. III 2, 20064705n. II 35, 2007389n. I II, 20096667 all. 36 n. 3, 20105971, 20115227n. I 4.5, 2017487n. I 2. RU 2018 7405all. 7 n. I 1]
Art. 18 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.
Allegato 1 2222 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7397). La correzione del 9 ott. 2018 concerne soltanto il testo francese (RU 2018 3341).
22 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7397). La correzione del 9 ott. 2018 concerne soltanto il testo francese (RU 2018 3341).
Decisioni delle CVS in merito all’idoneità al servizio militare
1. Persone soggette all’obbligo di leva e militari
2. Persone soggette all’obbligo di leva
3. Militari
4. Decisione della CVS speciale
5. Decisioni combinate
Allegato 2 2323 Abrogato dal n. 4 dell’all. 36 dell’O del 16 dic. 2009 sui sistemi d’informazione militari, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6667).
23 Abrogato dal n. 4 dell’all. 36 dell’O del 16 dic. 2009 sui sistemi d’informazione militari, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6667).