Ordinanza
sull’impiego della truppa per il servizio d’ordine
(OSO)
del 3 settembre 1997 (Stato 1° ottobre 1997)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 28 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge militare1,
ordina:
1
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza regola l’impiego della truppa a sostegno delle autorità civili nel servizio d’ordine. Quest’ultimo è prestato come servizio attivo.
2 Essa è applicabile in caso di chiam ata in servizio di truppe da parte della Confederazione.
Art. 2 Compiti e condizioni d’impiego
1 Per il servizio d’ordine sono istruiti e impiegati la polizia militare e il Corpo della guardia delle fortificazioni.
2 In vista di una concreta e grave situazione d’emergenza, possono essere istruite ulteriori truppe per il servizio d’ordine unicamente con l’approvazione del Consiglio federale.
3 La truppa può essere impiegata unicamente per svolgere compiti per i quali è stata istruita e dotata di un equipaggiamento adeguato.
4 Non è consentito istruire e impiegare formazioni di reclute per il servizio d’ordine.
Art. 3 Designazione e subordinazione del comandante
1 Se, di moto proprio, la Confederazione chiama in servizio una truppa per il servizio d’ordine, il Consiglio federale ne designa il comandante. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport2 (DDPS) regola i rapporti di subordinazione generali.
2 Se, a richiesta di un Cantone, la Confederazione chiama in servizio una truppa per il servizio d’ordine, il Consiglio federale ne designa il comandante dopo aver consultato il Governo cantonale. Il DDPS regola i rapporti di subordinazione generali.
2 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 4 Mandato
1 Se la Confederazione chiama in servizio una truppa per il servizio d’ordine, il Consiglio federale, su proposta del DDPS o del comandante in capo dell’esercito, impartisce per scritto al comandante il mandato per l’impiego.
2 Se la Confederazione emana la chiamata in servizio a richiesta di un Cantone, il Consiglio federale può autorizzare il Governo cantonale a impartire il mandato per l’impiego. In tal caso, il Governo cantonale consulta il DDPS o il comandante in capo dell’esercito e impartisce per scritto il mandato al comandante.
3 Il mandato regola segnatamente:
- a.
- le competenze degli organi civili e militari interessati;
- b.
- i dettagli concernenti i rapporti di subordinazione per l’impiego;
- c.
- i poteri di polizia e l’uso delle armi nell’ambito dell’ordinanza del 26 ottobre 19943 concernente i poteri di polizia dell’esercito;
- d.
- i rapporti di servizio con le autorità civili.
Art. 5 Responsabilità
1 La responsabilità per l’impiego della truppa incombe alle autorità civili.
2 Il comandante è responsabile per la condotta della truppa.
Art. 6 Pianificazione e condotta dell’impiego
1 Il comandante pianifica l’impiego d’intesa con le autorità civili competenti.
2 Di regola, il capo militare comanda la truppa nell’impiego. Le deroghe sono regolate nel mandato.
Art. 7 Mezzi per l’impiego
Le autorità civili mettono a disposizione della truppa tutti i mezzi necessari e disponibili per l’adempimento del mandato.
Art. 8 Informazione
1 Prima e durante l’impiego, le autorità civili informano la popolazione sui compiti e sulle attività della truppa.
2 Esse insistono segnatamente sull’obbligo di conformarsi alle ingiunzioni della truppa e sulle conseguenze in caso di trasgressione.
Art. 9 Limitazione dei diritti fondamentali
Se l’impiego esige imperativamente misure tali da limitare diritti costituzionali, il comandante propone dette misure alle autorità civili competenti.
Art. 10 Statuto dei militari
1 Il comandante può ordinare restrizioni adeguate all’impiego, segnatamente nell’ambito della tutela del segreto nonché dei congedi e della libera uscita.
2 Se l’impiego lo esige, possono essere ordinate ulteriori restrizioni.
Art. 11 Disposizioni finali
1 Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
2 L’ordinanza del 17 gennaio 19794 sull’impiego della truppa per il servizio d’ordine è abrogata.
3 La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1997.
4[RU 1979142]