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Ordinanza
concernente la perequazione finanziaria
e la compensazione degli oneri
(OPFC)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 3 ottobre 20031 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC),

ordina:

Titolo 1: Perequazione delle risorse da parte della Confederazione e dei Cantoni

Capitolo 1: Potenziale di risorse

Sezione 1: Definizioni

Art. 1 Potenziale di risorse e base imponibile aggregata  

1 Il po­ten­zia­le di ri­sor­se di un de­ter­mi­na­to Can­to­ne è sta­bi­li­to nell’al­le­ga­to 1. Es­so si fon­da sul­la ba­se im­po­ni­bi­le ag­gre­ga­ta del Can­to­ne. Que­st’ul­ti­ma cor­ri­spon­de al­la som­ma:

a.
dei red­di­ti de­ter­mi­nan­ti del­le per­so­ne fi­si­che;
b.
dei red­di­ti de­ter­mi­nan­ti tas­sa­ti al­la fon­te;
c.
del­le so­stan­ze de­ter­mi­nan­ti del­le per­so­ne fi­si­che;
d.2
de­gli uti­li de­ter­mi­nan­ti del­le per­so­ne giu­ri­di­che;
e.3
...
f.
dei ri­par­ti fi­sca­li de­ter­mi­nan­ti dell’im­po­sta fe­de­ra­le di­ret­ta.

2 Il po­ten­zia­le di ri­sor­se del­la Sviz­ze­ra cor­ri­spon­de al­la som­ma dei po­ten­zia­li di ri­sor­se di tut­ti i Can­to­ni.

2 Nuo­vo te­sto giu­sta la ci­fra I dell’O del 6 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2024 (RU 2019 3823).

3 Abro­ga­ta dal­la ci­fra I dell’O del 6 nov. 2019, con ef­fet­to dal 1° gen. 2024 (RU 2019 3823).

Art. 2 Anno di riferimento e di calcolo  

1 L’an­no di ri­fe­ri­men­to del po­ten­zia­le di ri­sor­se cor­ri­spon­de all’an­no per il qua­le il po­ten­zia­le di ri­sor­se fun­ge da ba­se per la pe­re­qua­zio­ne del­le ri­sor­se.

2 Il po­ten­zia­le di ri­sor­se di un an­no di ri­fe­ri­men­to cor­ri­spon­de al­la me­dia del­la ba­se im­po­ni­bi­le ag­gre­ga­ta di tre an­ni con­se­cu­ti­vi (an­ni di cal­co­lo).

3 Il pri­mo an­no di cal­co­lo ri­sa­le a sei an­ni pri­ma dell’an­no di ri­fe­ri­men­to men­tre l’ul­ti­mo a quat­tro an­ni pri­ma.

Art. 3 Potenziale di risorse pro capite degli abitanti 4  

Il po­ten­zia­le di ri­sor­se pro ca­pi­te de­gli abi­tan­ti è fis­sa­to nell’al­le­ga­to 1. Es­so cor­ri­spon­de al rap­por­to tra il po­ten­zia­le di ri­sor­se e la me­dia del­la po­po­la­zio­ne re­si­den­te per­ma­nen­te e non per­ma­nen­te me­dia du­ran­te gli an­ni di cal­co­lo del po­ten­zia­le di ri­sor­se.

4 Nuo­vo te­sto giu­sta la ci­fra I dell’O del 4 nov. 2015, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

Art. 4 Indice delle risorse  

1 L’in­di­ce del­le ri­sor­se di un Can­to­ne è fis­sa­to nell’al­le­ga­to 1. Es­so cor­ri­spon­de al rap­por­to mol­ti­pli­ca­to per il fat­to­re 100 tra il po­ten­zia­le di ri­sor­se pro ca­pi­te de­gli abi­tan­ti di un de­ter­mi­na­to Can­to­ne e il po­ten­zia­le di ri­sor­se pro ca­pi­te de­gli abi­tan­ti di tut­ta la Sviz­ze­ra.

2 ...5

3 L’in­di­ce del­le ri­sor­se di tut­ta la Sviz­ze­ra è di 100 pun­ti.

4 I Can­to­ni il cui in­di­ce del­le ri­sor­se su­pe­ra il va­lo­re 100 so­no con­si­de­ra­ti fi­nan­zia­ria­men­te for­ti. Gli al­tri Can­to­ni so­no con­si­de­ra­ti fi­nan­zia­ria­men­te de­bo­li.

5 Abro­ga­to dal­la ci­fra I dell’O del 30 ott. 2013, con ef­fet­to dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3809).

Art. 5 Gettito fiscale e aliquota d’imposta standardizzati  

1 Il get­ti­to fi­sca­le stan­dar­diz­za­to di un de­ter­mi­na­to Can­to­ne cor­ri­spon­de al­le sue ri­sor­se pro­prie de­ter­mi­nan­ti. Que­sto get­ti­to ri­sul­ta dall’ap­pli­ca­zio­ne di un’ali­quo­ta pro­por­zio­na­le d’im­po­sta uni­for­me per tut­ti i Can­to­ni (ali­quo­ta d’im­po­sta stan­dar­diz­za­ta) al po­ten­zia­le di ri­sor­se.6

2 Il get­ti­to fi­sca­le stan­dar­diz­za­to del­la Sviz­ze­ra com­pren­de:7

a.8
la som­ma del­le en­tra­te fi­sca­li rea­liz­za­te da tut­ti i Can­to­ni e i Co­mu­ni nel­la me­dia de­gli an­ni di cal­co­lo se­con­do la sta­ti­sti­ca fi­nan­zia­ria de­gli en­ti pub­bli­ci ai sen­si dell’or­di­nan­za del 30 apri­le 20259 sul­la sta­ti­sti­ca fe­de­ra­le;
b.
la quo­ta dei Can­to­ni al­le en­tra­te dell’im­po­sta fe­de­ra­le di­ret­ta con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 196 ca­po­ver­so 1 del­la leg­ge fe­de­ra­le del 14 di­cem­bre 199010 sull’im­po­sta fe­de­ra­le di­ret­ta (LI­FD) nel­la me­dia de­gli an­ni di cal­co­lo.

3 L’ali­quo­ta d’im­po­sta stan­dar­diz­za­ta cor­ri­spon­de al rap­por­to tra il get­ti­to fi­sca­le stan­dar­diz­za­to e il po­ten­zia­le di ri­sor­se del­la Sviz­ze­ra.

4 L’in­di­ce dei get­ti­ti fi­sca­li stan­dar­diz­za­ti pro ca­pi­te cor­ri­spon­de all’in­di­ce del­le ri­sor­se.

5 Il cal­co­lo del get­ti­to fi­sca­le stan­dar­diz­za­to e l’ali­quo­ta d’im­po­sta stan­dar­diz­za­ta so­no fis­sa­ti nell’al­le­ga­to 1.11

6 Nuo­vo te­sto giu­sta la ci­fra I dell’O del 4 nov. 2015, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

7 Nuo­vo te­sto giu­sta la ci­fra I dell’O del 4 nov. 2015, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

8 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. 3 n. 9 dell’O del 30 apr. 2025 sul­la sta­ti­sti­ca fe­de­ra­le, in vi­go­re dal 1° giu. 2025 (RU 2025 318).

9 RS 431.011

10 RS 642.11

11 In­tro­dot­to dal­la ci­fra I dell’O del 4 nov. 2015, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

Sezione 2: Reddito determinante delle persone fisiche

Art. 6 Base di calcolo per la singola persona fisica  

1 Il red­di­to de­ter­mi­nan­te di una per­so­na fi­si­ca con­tri­buen­te cor­ri­spon­de al suo red­di­to im­po­ni­bi­le se­con­do la LI­FD12, do­po de­du­zio­ne di una fran­chi­gia uni­ta­ria.

2 La fran­chi­gia cor­ri­spon­de all’im­por­to im­po­ni­bi­le in­fe­rio­re per i co­niu­gi se­con­do l’ar­ti­co­lo 36 ca­po­ver­si 2 e 3 LI­FD, per il cor­ri­spon­den­te an­no di cal­co­lo.13

3 Se il red­di­to im­po­ni­bi­le di un con­tri­buen­te è in­fe­rio­re al­la fran­chi­gia, il suo red­di­to de­ter­mi­nan­te è ugua­le a ze­ro.

12 RS 642.11

13 Nuo­vo te­sto giu­sta la ci­fra I dell’O del 6 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

Art. 7 Base di calcolo per il Cantone  

Il red­di­to de­ter­mi­nan­te del­le per­so­ne fi­si­che di un de­ter­mi­na­to Can­to­ne è fis­sa­to nell’al­le­ga­to 2. Es­so cor­ri­spon­de al­la som­ma dei red­di­ti de­ter­mi­nan­ti del­le per­so­ne fi­si­che con­tri­buen­ti nel re­la­ti­vo Can­to­ne se­con­do la LI­FD14.

Sezione 3: Reddito determinante tassato alla fonte

Art. 8 Base di calcolo  

Il red­di­to de­ter­mi­nan­te tas­sa­to al­la fon­te è cal­co­la­to in ba­se al ri­le­va­men­to an­nua­le dei red­di­ti lor­di del­le per­so­ne fi­si­che tas­sa­te al­la fon­te e al nu­me­ro di con­tri­buen­ti con­for­me­men­te agli ar­ti­co­li 83 segg. e 91 segg. LI­FD15.

Art. 9 Composizione  

Il red­di­to de­ter­mi­nan­te tas­sa­to al­la fon­te di un de­ter­mi­na­to Can­to­ne è fis­sa­to nell’al­le­ga­to 3. Es­so si com­po­ne del­la som­ma dei red­di­ti de­ter­mi­nan­ti tas­sa­ti al­la fon­te:

a.
de­gli stra­nie­ri re­si­den­ti sul ter­ri­to­rio se­con­do l’ar­ti­co­lo 83 LI­FD16;
b.
dei con­si­glie­ri di am­mi­ni­stra­zio­ne stra­nie­ri se­con­do l’ar­ti­co­lo 93 LI­FD;
c.
dei fron­ta­lie­ri tas­sa­ti in­te­gral­men­te se­con­do l’ar­ti­co­lo 91 LI­FD;
d.
dei fron­ta­lie­ri tas­sa­ti li­mi­ta­ta­men­te se­con­do l’ar­ti­co­lo 83 LI­FD e le con­ven­zio­ni di dop­pia im­po­si­zio­ne con Au­stria, Ger­ma­nia, Fran­cia e Ita­lia.
Art. 10 Calcolo 17  

1 Il cal­co­lo del red­di­to de­ter­mi­nan­te tas­sa­to al­la fon­te di un de­ter­mi­na­to Can­to­ne è ef­fet­tua­to con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 3. La con­ver­sio­ne de­gli sti­pen­di lor­di al li­vel­lo dei red­di­ti sog­get­ti all’im­po­si­zio­ne or­di­na­ria av­vie­ne me­dian­te il fat­to­re gam­ma.

2 Il fat­to­re gam­ma cor­ri­spon­de al rap­por­to tra il red­di­to de­ter­mi­nan­te del­le per­so­ne fi­si­che del­la Sviz­ze­ra e il red­di­to pri­ma­rio del­le eco­no­mie do­me­sti­che pri­va­te del­la Sviz­ze­ra. Il cal­co­lo si ba­sa sul rap­por­to dell’ul­ti­mo an­no di cal­co­lo di­spo­ni­bi­le. Il fat­to­re è ar­ro­ton­da­to a tre de­ci­ma­li.

3 Il fat­to­re gam­ma è ri­cal­co­la­to di vol­ta in vol­ta per l’ul­ti­mo an­no di cal­co­lo se­con­do l’ar­ti­co­lo 2 ca­po­ver­so 3. Per gli al­tri an­ni di cal­co­lo so­no ri­pre­si i fat­to­ri gam­ma dell’an­no pre­ce­den­te.

17 Nuo­vo te­sto giu­sta la ci­fra I dell’O del 6 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

Sezione 4: Sostanza determinante delle persone fisiche

Art. 11 Base di calcolo  

1 La so­stan­za de­ter­mi­nan­te del­le per­so­ne fi­si­che è cal­co­la­ta in ba­se al ri­le­va­men­to del­la ba­se di cal­co­lo fi­sca­le ai fi­ni dell’im­po­sta can­to­na­le sul­la so­stan­za.

2 So­no in­te­gra­te nel cal­co­lo:

a.
la so­stan­za net­ta del­le per­so­ne im­po­ni­bi­li il­li­mi­ta­ta­men­te con do­mi­ci­lio nel Can­to­ne, do­po de­du­zio­ne del­la quo­ta che spet­ta ad al­tri Can­to­ni o all’este­ro; e
b.
la so­stan­za net­ta del­le per­so­ne im­po­ni­bi­li li­mi­ta­ta­men­te nel Can­to­ne di si­tua­zio­ne dei be­ni fon­dia­ri e del­la sta­bi­le or­ga­niz­za­zio­ne, in­clu­sa la quo­ta di so­stan­za net­ta im­po­ni­bi­le nel Can­to­ne del­le per­so­ne con do­mi­ci­lio all’este­ro.
Art. 12 Sostanza determinante di una persona imponibile  

1 La so­stan­za de­ter­mi­nan­te di una per­so­na im­po­ni­bi­le cor­ri­spon­de al­la sua so­stan­za net­ta mol­ti­pli­ca­ta per il fat­to­re di pon­de­ra­zio­ne al­fa.

2 Se la so­stan­za net­ta di un per­so­na im­po­ni­bi­le è ne­ga­ti­va, la so­stan­za de­ter­mi­nan­te è ugua­le a ze­ro.

Art. 13 Calcolo del fattore alfa 18  

1 Il fat­to­re al­fa cor­ri­spon­de al rap­por­to tra lo sfrut­ta­men­to fi­sca­le del­la so­stan­za e lo sfrut­ta­men­to fi­sca­le dei red­di­ti. Il cal­co­lo si ba­sa sul­la me­dia di ta­le rap­por­to ne­gli ul­ti­mi sei an­ni di cal­co­lo di­spo­ni­bi­li. Il fat­to­re al­fa è ar­ro­ton­da­to a tre de­ci­ma­li. Il cal­co­lo è ef­fet­tua­to con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 4.

2 Il fat­to­re al­fa è ri­cal­co­la­to di vol­ta in vol­ta per l’ul­ti­mo an­no di cal­co­lo se­con­do l’ar­ti­co­lo 2 ca­po­ver­so 3. Per gli al­tri an­ni di cal­co­lo so­no ri­pre­si i fat­to­ri al­fa dei re­la­ti­vi an­ni pre­ce­den­ti.

18 Nuo­vo te­sto giu­sta la ci­fra I dell’O del 6 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

Art. 14 Sostanza determinante delle persone fisiche di un Cantone  

La so­stan­za de­ter­mi­nan­te del­le per­so­ne fi­si­che di un Can­to­ne è fis­sa­ta nell’al­le­ga­to 4. Es­sa cor­ri­spon­de al­la som­ma del­le so­stan­ze de­ter­mi­nan­ti del­le per­so­ne fi­si­che li­mi­ta­ta­men­te e il­li­mi­ta­ta­men­te im­po­ni­bi­li nel re­la­ti­vo Can­to­ne.

Sezione 5 e 6: ...

Art. 15a2019  

19 Abro­ga­ti dal­la ci­fra III cpv. 4 dell’O del 6 nov. 2019, con ef­fet­to dal 1° gen. 2026 (RU 2019 3823).

Sezione 6a: Utili determinanti delle persone giuridiche, tenuto conto degli utili da brevetti20

20 Introdotta dalla cifra I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2019 3823).

Art. 20a Calcolo per la singola persona giuridica  

1 Il cal­co­lo dell’uti­le de­ter­mi­nan­te di una per­so­na giu­ri­di­ca si ba­sa sull’uti­le net­to im­po­ni­bi­le con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 58 LI­FD21, do­po de­du­zio­ne del ri­ca­vo net­to da par­te­ci­pa­zio­ni se­con­do la LI­FD. Gli uti­li de­vo­no es­se­re di­stin­ti in uti­li sog­get­ti ad im­po­si­zio­ne or­di­na­ria e uti­li da bre­vet­ti e di­rit­ti ana­lo­ghi se­con­do l’ar­ti­co­lo 24b del­la leg­ge fe­de­ra­le del 14 di­cem­bre 199022 sull’ar­mo­niz­za­zio­ne del­le im­po­ste di­ret­te dei Can­to­ni e dei Co­mu­ni (LAID).

2 Nell’an­no del­la pri­ma im­po­si­zio­ne ad ali­quo­ta ri­dot­ta de­gli uti­li da bre­vet­ti e di­rit­ti ana­lo­ghi, le spe­se di ri­cer­ca e svi­lup­po se­con­do l’ar­ti­co­lo 24b ca­po­ver­so 3 LAID so­no con­si­de­ra­te, ma sen­za un’even­tua­le de­du­zio­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 25a LAID. A que­ste spe­se si ap­pli­ca una pon­de­ra­zio­ne più bas­sa; la pon­de­ra­zio­ne è fis­sa­ta nell’al­le­ga­to 6a. Il cal­co­lo è ef­fet­tua­to nel pri­mo an­no, an­che se il Can­to­ne ga­ran­ti­sce l’im­po­si­zio­ne in al­tro mo­do en­tro cin­que an­ni.

3 Gli uti­li da bre­vet­ti e di­rit­ti ana­lo­ghi so­no pon­de­ra­ti con il fat­to­re ze­ta 2.

4 L’uti­le de­ter­mi­nan­te di una per­so­na giu­ri­di­ca cor­ri­spon­de al­la som­ma pon­de­ra­ta con il fat­to­re ze­ta 1 de­gli uti­li sog­get­ti ad im­po­si­zio­ne or­di­na­ria se­con­do il ca­po­ver­so 1 e del ri­sul­ta­to dei cal­co­li se­con­do i ca­po­ver­si 2 e 3.

5 Se il ri­sul­ta­to del cal­co­lo è ne­ga­ti­vo, l’uti­le de­ter­mi­nan­te è ugua­le a ze­ro.

Art. 20b Calcolo dei fattori zeta 1 e zeta 2  

1 Il fat­to­re ze­ta 1 cor­ri­spon­de al rap­por­to tra lo sfrut­ta­men­to fi­sca­le dell’uti­le del­le per­so­ne giu­ri­di­che e lo sfrut­ta­men­to fi­sca­le dei red­di­ti e del­la so­stan­za del­le per­so­ne fi­si­che. Il cal­co­lo si ba­sa sul­la me­dia di ta­le rap­por­to ne­gli ul­ti­mi sei an­ni di cal­co­lo di­spo­ni­bi­li. Il fat­to­re ze­ta 1 è ar­ro­ton­da­to a tre de­ci­ma­li. Il cal­co­lo è ef­fet­tua­to con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 6a.

2 Il fat­to­re ze­ta 2 cor­ri­spon­de al­lo sfrut­ta­men­to fi­sca­le me­dio de­gli uti­li da bre­vet­ti e di­rit­ti ana­lo­ghi se­con­do l’ar­ti­co­lo 24b LAID23. Il cal­co­lo si ba­sa sul­le ri­du­zio­ni dei Can­to­ni nell’ul­ti­mo an­no di cal­co­lo di­spo­ni­bi­le. Il fat­to­re ze­ta 2 è ar­ro­ton­da­to a tre de­ci­ma­li. Il cal­co­lo è ef­fet­tua­to con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 6a.

3 I fat­to­ri ze­ta 1 e ze­ta 2 so­no ri­cal­co­la­ti di vol­ta in vol­ta per l’ul­ti­mo an­no di cal­co­lo se­con­do l’ar­ti­co­lo 2 ca­po­ver­so 3. Per gli al­tri an­ni di cal­co­lo so­no ri­pre­si i fat­to­ri dei re­la­ti­vi an­ni pre­ce­den­ti.

Art. 20c Calcolo per il Cantone  

Gli uti­li de­ter­mi­nan­ti del­le per­so­ne giu­ri­di­che di un Can­to­ne so­no fis­sa­ti nell’al­le­ga­to 6a. Es­si cor­ri­spon­do­no al­la som­ma de­gli uti­li de­ter­mi­nan­ti del­le per­so­ne giu­ri­di­che im­po­ni­bi­li in det­to Can­to­ne.

Sezione 7: Riparti fiscali determinanti

Art. 2124  

1 I ri­par­ti fi­sca­li de­ter­mi­nan­ti di un Can­to­ne (al­le­ga­to 7) cor­ri­spon­do­no al sal­do pon­de­ra­to de­gli ac­cre­di­ti d’im­po­sta fe­de­ra­le di­ret­ta al­li­bra­ti ne­gli al­tri Can­to­ni a fa­vo­re di det­to Can­to­ne du­ran­te gli an­ni di cal­co­lo non­ché di quel­li al­li­bra­ti da det­to Can­to­ne a fa­vo­re de­gli al­tri Can­to­ni du­ran­te gli an­ni di cal­co­lo; gli ac­cre­di­ti so­no con­teg­gia­ti sul to­ta­le del get­ti­to fi­sca­le.

2 Il cal­co­lo dei ri­par­ti fi­sca­li de­ter­mi­nan­ti è ef­fet­tua­to se­pa­ra­ta­men­te per le per­so­ne fi­si­che e per le per­so­ne giu­ri­di­che.

3 Il fat­to­re di pon­de­ra­zio­ne per le per­so­ne fi­si­che cor­ri­spon­de al rap­por­to tra la som­ma dei red­di­ti de­ter­mi­nan­ti di tut­ti i Can­to­ni ai sen­si del­le se­zio­ni 2 e 3 e il re­la­ti­vo get­ti­to dell’im­po­sta fe­de­ra­le di­ret­ta du­ran­te gli an­ni di cal­co­lo.

4 Il fat­to­re di pon­de­ra­zio­ne per le per­so­ne giu­ri­di­che cor­ri­spon­de al rap­por­to tra la som­ma de­gli uti­li di tut­ti i Can­to­ni se­con­do la se­zio­ne 6a e il re­la­ti­vo get­ti­to dell’im­po­sta fe­de­ra­le di­ret­ta du­ran­te gli an­ni di cal­co­lo.

24 Nuo­vo te­sto giu­sta la ci­fra I dell’O del 26 nov. 2025, in vi­go­re dal 1° gen. 2026 (RU 2025797).

Sezione 8: Rilevamento dei dati

Art. 2225  

Il Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le del­le fi­nan­ze (DFF) ema­na istru­zio­ni sul ri­le­va­men­to e la for­ni­tu­ra dei da­ti ne­ces­sa­ri da par­te dei Can­to­ni, co­me pu­re sul re­la­ti­vo trat­ta­men­to da par­te de­gli uf­fi­ci fe­de­ra­li. In me­ri­to coin­vol­ge i Can­to­ni e il Con­trol­lo fe­de­ra­le del­le fi­nan­ze per pa­re­re.

25 Nuo­vo te­sto giu­sta la ci­fra I dell’O del 26 nov. 2025, in vi­go­re dal 1° gen. 2026 (RU 2025797).

Capitolo 2: Versamenti di compensazione

Art. 22a Contributi ai Cantoni finanziariamente deboli 26  

1 La pro­gres­sio­ne di cui all’ar­ti­co­lo 3a ca­po­ver­so 2 let­te­ra b LP­FC è sta­bi­li­ta in mo­do che:

a.
la do­ta­zio­ne mi­ni­ma ga­ran­ti­ta (art. 3a cpv. 2 lett. a LP­FC) pos­sa es­se­re rag­giun­ta con i mi­no­ri mez­zi fi­nan­zia­ri pos­si­bi­li;
b.
la gra­dua­to­ria dei Can­to­ni in fun­zio­ne del get­ti­to fi­sca­le stan­dar­diz­za­to pro ca­pi­te, con il con­tri­bu­to pro ca­pi­te dal­la pe­re­qua­zio­ne del­le ri­sor­se, non ven­ga mo­di­fi­ca­ta.

2 Il cal­co­lo dei con­tri­bu­ti ai Can­to­ni fi­nan­zia­ria­men­te de­bo­li è ef­fet­tua­to con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 7a.

26 In­tro­dot­to dal­la ci­fra I dell’O del 6 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

Art. 23 Prestazione della Confederazione 27  

La Con­fe­de­ra­zio­ne ver­sa il 60 per cen­to dei mez­zi fi­nan­zia­ri ne­ces­sa­ri se­con­do l’ar­ti­co­lo 22a.

27 Nuo­vo te­sto giu­sta la ci­fra I dell’O del 6 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

Art. 24 Prestazione dei Cantoni finanziariamente forti 28  

1 La pre­sta­zio­ne com­ples­si­va dei Can­to­ni fi­nan­zia­ria­men­te for­ti cor­ri­spon­de al 40 per cen­to dei mez­zi fi­nan­zia­ri ne­ces­sa­ri se­con­do l’ar­ti­co­lo 22a.

2 Il con­tri­bu­to pro ca­pi­te di un Can­to­ne fi­nan­zia­ria­men­te for­te è pro­por­zio­na­le al­la dif­fe­ren­za tra il suo in­di­ce del­le ri­sor­se e l’in­di­ce del­le ri­sor­se di tut­ta la Sviz­ze­ra.

3 Il cal­co­lo dei con­tri­bu­ti dei Can­to­ni fi­nan­zia­ria­men­te for­ti è ef­fet­tua­to con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 8.

28 Nuo­vo te­sto giu­sta la ci­fra I dell’O del 6 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

Art. 25 e 2629  

29 Abro­ga­ti dal­la ci­fra I dell’O del 6 nov. 2019, con ef­fet­to dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

Titolo 2: Compensazione degli oneri da parte della Confederazione

Capitolo 1: Dati di base

Art. 27 Dati di base  

I da­ti di ba­se so­no co­sti­tui­ti dal­le sta­ti­sti­che del­la Con­fe­de­ra­zio­ne se­con­do la leg­ge fe­de­ra­le del 9 ot­to­bre 199230 sul­la sta­ti­sti­ca fe­de­ra­le, la leg­ge fe­de­ra­le del 26 giu­gno 199831 sul cen­si­men­to fe­de­ra­le del­la po­po­la­zio­ne e le re­la­ti­ve or­di­nan­ze dell’ul­ti­mo an­no di vol­ta in vol­ta di­spo­ni­bi­le.

30 RS 431.01

31 [RU 1999 917. RU 2007 6743art. 16]. Ve­di ora la L del 22 giu. 2007 (RS 431.112).

Art. 28 Obbligo di fornire i dati  

1 I Can­to­ni prov­ve­do­no af­fin­ché i da­ti sia­no mes­si a di­spo­si­zio­ne.

2 Il Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le dell’in­ter­no ema­na istru­zio­ni sul ri­le­va­men­to e la for­ni­tu­ra dei da­ti da par­te dei Can­to­ni. In­vi­ta i Can­to­ni a pren­de­re po­si­zio­ne.

Capitolo 2: Compensazione dell’aggravio geotopografico

Sezione 1: Oneri speciali determinanti

Art. 29 Indicatori parziali  

1 La com­pen­sa­zio­ne dell’ag­gra­vio geo­to­po­gra­fi­co si ba­sa sui se­guen­ti quat­tro in­di­ca­to­ri par­zia­li dei Can­to­ni:

a.32
al­ti­tu­di­ne de­gli in­se­dia­men­ti:per­cen­tua­le ri­spet­to al­la po­po­la­zio­ne to­ta­le re­si­den­te in mo­do per­ma­nen­te del­la po­po­la­zio­ne re­si­den­te in mo­do per­ma­nen­te a ol­tre 800 me­tri sul li­vel­lo del ma­re;
b.
de­cli­vi­tà del ter­re­no:al­ti­tu­di­ne me­dia­na del­la su­per­fi­cie pro­dut­ti­va se­con­do la sta­ti­sti­ca di su­per­fi­cie;
c.33
strut­tu­ra dell’in­se­dia­men­to:per­cen­tua­le ri­spet­to al­la po­po­la­zio­ne to­ta­le re­si­den­te in mo­do per­ma­nen­te del­la po­po­la­zio­ne re­si­den­te in mo­do per­ma­nen­te, do­mi­ci­lia­ta fuo­ri del ter­ri­to­rio dell’ag­glo­me­ra­to prin­ci­pa­le (al­le­ga­to 10);
d.34
bas­sa den­si­tà de­mo­gra­fi­ca: su­per­fi­cie to­ta­le in et­ta­ri pro ca­pi­te del­la po­po­la­zio­ne re­si­den­te per­ma­nen­te se­con­do la sta­ti­sti­ca di su­per­fi­cie.

2 ...35

32 Nuo­vo te­sto giu­sta la ci­fra I dell’O del 30 ott. 2013, in vi­go­re dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3809).

33 Nuo­vo te­sto giu­sta la ci­fra I dell’O del 30 ott. 2013, in vi­go­re dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3809).

34 Nuo­vo te­sto giu­sta la ci­fra I dell’O del 4 nov. 2015, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

35 Abro­ga­to dal­la ci­fra I dell’O del 4 nov. 2015, con ef­fet­to dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

Art. 30 Indici di aggravio e oneri speciali determinanti  

1 Per ogni in­di­ca­to­re par­zia­le so­no cal­co­la­ti un in­di­ce di ag­gra­vio e gli one­ri spe­cia­li de­ter­mi­nan­ti dei Can­to­ni.

2 L’in­di­ce di ag­gra­vio di un de­ter­mi­na­to Can­to­ne cor­ri­spon­de al rap­por­to mol­ti­pli­ca­to per il fat­to­re 100 tra il va­lo­re dell’in­di­ca­to­re par­zia­le di det­to Can­to­ne e il cor­ri­spon­den­te va­lo­re dell’in­di­ca­to­re par­zia­le di tut­ta la Sviz­ze­ra.36

3 L’in­di­ce di ag­gra­vio di tut­ta la Sviz­ze­ra è di 100 pun­ti.

4 Gli one­ri spe­cia­li de­ter­mi­nan­ti di un Can­to­ne cor­ri­spon­do­no al­la dif­fe­ren­za pon­de­ra­ta tra l’in­di­ce di ag­gra­vio di det­to Can­to­ne e il cor­ri­spon­den­te in­di­ce di ag­gra­vio di tut­ta la Sviz­ze­ra. I fat­to­ri di pon­de­ra­zio­ne so­no dif­fe­ren­zia­ti in fun­zio­ne dell’in­di­ca­to­re par­zia­le su cui si ba­sa­no e cor­ri­spon­do­no:

a.37
per l’in­di­ca­to­re par­zia­le al­ti­tu­di­ne de­gli in­se­dia­men­ti:al­la po­po­la­zio­ne del Can­to­ne re­si­den­te in mo­do per­ma­nen­te a ol­tre 800 me­tri sul li­vel­lo del ma­re;
b.
per l’in­di­ca­to­re par­zia­le de­cli­vi­tà del ter­re­no:al­la su­per­fi­cie pro­dut­ti­va del Can­to­ne se­con­do la sta­ti­sti­ca di su­per­fi­cie;
c.38
per l’in­di­ca­to­re par­zia­le strut­tu­ra dell’in­se­dia­men­to: al­la po­po­la­zio­ne re­si­den­te in mo­do per­ma­nen­te, do­mi­ci­lia­ta fuo­ri del ter­ri­to­rio dell’ag­glo­me­ra­to prin­ci­pa­le del Can­to­ne;
d.39
per l’in­di­ca­to­re par­zia­le bas­sa den­si­tà de­mo­gra­fi­ca: al­la po­po­la­zio­ne re­si­den­te per­ma­nen­te del Can­to­ne..

5 Se l’in­di­ce di ag­gra­vio di un Can­to­ne è in­fe­rio­re all’in­di­ce di ag­gra­vio di tut­ta la Sviz­ze­ra, i suoi one­ri spe­cia­li de­ter­mi­nan­ti so­no ugua­li a ze­ro.

6 ...40

36 Nuo­vo te­sto giu­sta la ci­fra I dell’O del 26 nov. 2025, in vi­go­re dal 1° gen. 2026 (RU 2025797).

37 Nuo­vo te­sto giu­sta la ci­fra I dell’O del 30 ott. 2013, in vi­go­re dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3809).

38 Nuo­vo te­sto giu­sta la ci­fra I dell’O del 30 ott. 2013, in vi­go­re dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3809).

39 Nuo­vo te­sto giu­sta la ci­fra I dell’O del 4 nov. 2015, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

40 Abro­ga­to dal­la ci­fra I dell’O del 4 nov. 2015, con ef­fet­to dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

Sezione 2: Versamenti di compensazione

Art. 31 Determinazione 41  

L’im­por­to di com­pen­sa­zio­ne dell’ag­gra­vio geo­to­po­gra­fi­co cor­ri­spon­de all’im­por­to di com­pen­sa­zio­ne dell’an­no pre­ce­den­te, ade­gua­to in fun­zio­ne del tas­so di va­ria­zio­ne dell’in­di­ce na­zio­na­le dei prez­zi al con­su­mo ri­spet­to al me­se dell’an­no pre­ce­den­te al mo­men­to del cal­co­lo.

41 Nuo­vo te­sto giu­sta la ci­fra I dell’O del 6 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

Art. 32 Utilizzazione  

L’im­por­to di com­pen­sa­zio­ne è uti­liz­za­to nel mo­do se­guen­te:

a.
un ter­zo per com­pen­sa­re gli one­ri spe­cia­li de­ter­mi­nan­ti do­vu­ti all’al­ti­tu­di­ne de­gli in­se­dia­men­ti;
b.
un ter­zo per com­pen­sa­re gli one­ri spe­cia­li de­ter­mi­nan­ti do­vu­ti al­la de­cli­vi­tà del ter­re­no;
c.
un se­sto per com­pen­sa­re gli one­ri spe­cia­li de­ter­mi­nan­ti do­vu­ti al­la strut­tu­ra de­gli in­se­dia­men­ti;
d.42
un se­sto per com­pen­sa­re gli one­ri spe­cia­li de­ter­mi­nan­ti do­vu­ti al­la bas­saden­si­tà de­mo­gra­fi­ca.

42 Nuo­vo te­sto giu­sta la ci­fra I dell’O del 4 nov. 2015, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

Art. 33 Contributi ai Cantoni  

1 I con­tri­bu­ti a un de­ter­mi­na­to Can­to­ne so­no pro­por­zio­na­li al­la sua per­cen­tua­le ri­spet­to al­la som­ma dei cor­ri­spon­den­ti one­ri spe­cia­li di tut­ti i Can­to­ni.

2 Es­si so­no elen­ca­ti nell’al­le­ga­to 12.

Capitolo 3: Compensazione dell’aggravio sociodemografico

Sezione 1: Oneri speciali determinanti in base alla struttura demografica

Art. 34 Indicatori parziali  

1 La com­pen­sa­zio­ne de­gli one­ri spe­cia­li so­cio­de­mo­gra­fi­ci in ba­se al­la strut­tu­ra de­mo­gra­fi­ca si ba­sa sui se­guen­ti tre in­di­ca­to­ri par­zia­li dei Can­to­ni:

a.
po­ver­tà:per­cen­tua­le ri­spet­to al­la po­po­la­zio­ne re­si­den­te per­ma­nen­te di be­ne­fi­cia­ri di pre­sta­zio­ni di aiu­to so­cia­le in sen­so la­to;
b.
strut­tu­ra di età:per­cen­tua­le ri­spet­to al­la po­po­la­zio­ne re­si­den­te per­ma­nen­te di abi­tan­ti di età pa­ri o su­pe­rio­re agli 80 an­ni;
c.
in­te­gra­zio­ne de­gli stra­nie­ri:per­cen­tua­le ri­spet­to al­la po­po­la­zio­ne re­si­den­te per­ma­nen­te di abi­tan­ti stra­nie­ri non pro­ve­nien­ti da­gli Sta­ti li­mi­tro­fi e re­si­den­ti da do­di­ci an­ni al mas­si­mo in Sviz­ze­ra.

2 Si con­si­de­ra­no pre­sta­zio­ni di aiu­to so­cia­le in sen­so la­to le pre­sta­zio­ni in de­na­ro orien­ta­te al bi­so­gno, per quan­to con­ces­se a per­so­ne o eco­no­mie do­me­sti­che e con­si­de­ra­te nel­la sta­ti­sti­ca dei be­ne­fi­cia­ri dell’aiu­to so­cia­le con­for­me­men­te all’or­di­nan­za del 30 apri­le 202543 sul­la sta­ti­sti­ca fe­de­ra­le. In par­ti­co­la­re:44

a.
l’aiu­to so­cia­le eco­no­mi­co in vir­tù del­la le­gi­sla­zio­ne can­to­na­le sull’aiu­to so­cia­le;
b.
l’an­ti­ci­po di ali­men­ti di­sci­pli­na­to a li­vel­lo can­to­na­le;
c.
le pre­sta­zio­ni com­ple­men­ta­ri del­la Con­fe­de­ra­zio­ne, pon­de­ra­te in fun­zio­ne del­la quo­ta can­to­na­le di fi­nan­zia­men­to se­con­do l’ar­ti­co­lo 13 ca­po­ver­so 1 del­la leg­ge fe­de­ra­le del 6 ot­to­bre 200645 sul­le pre­sta­zio­ni com­ple­men­ta­ri all’as­si­cu­ra­zio­ne per la vec­chia­ia, i su­per­sti­ti e l’in­va­li­di­tà;
d.
gli as­se­gni can­to­na­li di vec­chia­ia e di in­va­li­di­tà;
e.
le pre­sta­zio­ni can­to­na­li in ca­so di bi­so­gno nel con­te­sto del­la di­soc­cu­pa­zio­ne;
f.
gli aiu­ti can­to­na­li al­la ma­ter­ni­tà, non­ché i con­tri­bu­ti di so­sten­ta­men­to al­le fa­mi­glie con fi­gli;
g.
le in­den­ni­tà di al­log­gio o gli an­ti­ci­pi can­to­na­li di spe­se di al­log­gio.46

3 Se una pre­sta­zio­ne di aiu­to so­cia­le in sen­so la­to pre­sen­ta un con­tri­bu­to di so­ste­gno an­nuo per be­ne­fi­cia­rio più bas­so nel con­fron­to na­zio­na­le, si pon­de­ra il nu­me­ro di be­ne­fi­cia­ri di que­sta pre­sta­zio­ne. La sta­ti­sti­ca fi­nan­zia­ria dell’aiu­to so­cia­le in sen­so la­to se­con­do l’or­di­nan­za sul­le ri­le­va­zio­ni sta­ti­sti­che co­sti­tui­sce la ba­se dei da­ti per la pon­de­ra­zio­ne.47

4 Le pre­sta­zio­ni mul­ti­ple so­no con­ta­te una so­la vol­ta.48

43 RS 431.011

44 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. 3 n. 9 dell’O del 30 apr. 2025 sul­la sta­ti­sti­ca fe­de­ra­le, in vi­go­re dal 1° giu. 2025 (RU 2025 318).

45 RS 831.30

46 Nuo­vo te­sto giu­sta la ci­fra I dell’O del 4 nov. 2015, in vi­go­re dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4753).

47 Nuo­vo te­sto giu­sta la ci­fra I dell’O del 6 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

48 Nuo­vo te­sto giu­sta la ci­fra I dell’O del 4 nov. 2015, in vi­go­re dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4753).

Art. 35 Indice di aggravio e oneri speciali determinanti 49  

1 Gli in­di­ca­to­ri par­zia­li dei Can­to­ni so­no stan­dar­diz­za­ti e sin­te­tiz­za­ti in un in­di­ce di ag­gra­vio con l’au­si­lio di fat­to­ri di pon­de­ra­zio­ne, i qua­li cor­ri­spon­do­no:

a.
al 47 per cen­to per l’in­di­ca­to­re «Po­ver­tà»;
b.
al 10 per cen­to per l’in­di­ca­to­re «Strut­tu­ra di età»;
c.
al 43 per cen­to per l’in­di­ca­to­re «In­te­gra­zio­ne de­gli stra­nie­ri».

2 I fat­to­ri di pon­de­ra­zio­ne so­no ve­ri­fi­ca­ti nel qua­dro del rap­por­to sull’ef­fi­ca­cia.

3 Il cal­co­lo dell’in­di­ce di ag­gra­vio si fon­da sull’al­le­ga­to 13.

4 Gli one­ri spe­cia­li do­vu­ti al­la strut­tu­ra de­mo­gra­fi­ca de­ter­mi­nan­ti di un Can­to­ne cor­ri­spon­do­no all’in­di­ce di ag­gra­vio del Can­to­ne pon­de­ra­to in fun­zio­ne del­la po­po­la­zio­ne re­si­den­te per­ma­nen­te. Se l’in­di­ce di ag­gra­vio di un Can­to­ne è ne­ga­ti­vo, i suoi one­ri spe­cia­li de­ter­mi­nan­ti so­no ugua­li a ze­ro.

49 Nuo­vo te­sto giu­sta la ci­fra I dell’O del 26 nov. 2025, in vi­go­re dal 1° gen. 2026 (RU 2025797).

Sezione 2: Oneri speciali determinanti delle città polo

Art. 36 Indicatori parziali  

La com­pen­sa­zio­ne de­gli one­ri spe­cia­li del­le cit­tà po­lo si ba­sa sui se­guen­ti tre in­di­ca­to­ri par­zia­li dei Co­mu­ni:

a.
gran­dez­za del Co­mu­ne:po­po­la­zio­ne re­si­den­te per­ma­nen­te;
b.
den­si­tà dell’in­se­dia­men­to:po­po­la­zio­ne re­si­den­te per­ma­nen­te e nu­me­ro di per­so­ne oc­cu­pa­te ri­spet­to al­la su­per­fi­cie pro­dut­ti­va del Co­mu­ne;
c.
tas­so di oc­cu­pa­zio­ne:nu­me­ro di per­so­ne oc­cu­pa­te ri­spet­to al­la po­po­la­zio­ne re­si­den­te per­ma­nen­te del Co­mu­ne.
Art. 37 Indice di aggravio e oneri speciali determinanti 50  

1 Gli in­di­ca­to­ri par­zia­li so­no stan­dar­diz­za­ti e sin­te­tiz­za­ti in un in­di­ce di ag­gra­vio con l’au­si­lio di fat­to­ri di pon­de­ra­zio­ne, che cor­ri­spon­do­no:

a.
al 36 per cen­to per l’in­di­ca­to­re «Gran­dez­za del Co­mu­ne»;
b.
al 38 per cen­to per l’in­di­ca­to­re «Den­si­tà dell’in­se­dia­men­to»;
c.
al 26 per cen­to per l’in­di­ca­to­re «Tas­so di oc­cu­pa­zio­ne».

2 I fat­to­ri di pon­de­ra­zio­ne so­no ve­ri­fi­ca­ti nel qua­dro del rap­por­to sull’ef­fi­ca­cia.

3 Il cal­co­lo dell’in­di­ce di ag­gra­vio si fon­da sull’al­le­ga­to 14.

4 L’in­di­ce di ag­gra­vio di un de­ter­mi­na­to Can­to­ne cor­ri­spon­de al va­lo­re me­dio pon­de­ra­to de­gli in­di­ci di ag­gra­vio dei suoi Co­mu­ni. La po­po­la­zio­ne re­si­den­te per­ma­nen­te dei Co­mu­ni fun­ge da fat­to­re di pon­de­ra­zio­ne.

5 Gli one­ri spe­cia­li de­ter­mi­nan­ti del­le cit­tà po­lo di un Can­to­ne cor­ri­spon­do­no al­la dif­fe­ren­za pon­de­ra­ta in fun­zio­ne del­la po­po­la­zio­ne re­si­den­te per­ma­nen­te tra l’in­di­ce di ag­gra­vio di det­to Can­to­ne e il va­lo­re me­dio de­gli in­di­ci di ag­gra­vio di tut­ti i Can­to­ni. Se l’in­di­ce di ag­gra­vio di un Can­to­ne è in­fe­rio­re al va­lo­re me­dio de­gli in­di­ci di ag­gra­vio dei Can­to­ni, i suoi one­ri spe­cia­li de­ter­mi­nan­ti so­no ugua­li a ze­ro.

50 Nuo­vo te­sto giu­sta la ci­fra I dell’O del 26 nov. 2025, in vi­go­re dal 1° gen. 2026 (RU 2025797).

Sezione 3: Versamenti di compensazione

Art. 38 Determinazione 51  

1 L’im­por­to di com­pen­sa­zio­ne dell’ag­gra­vio so­cio­de­mo­gra­fi­co cor­ri­spon­de all’im­por­to di com­pen­sa­zio­ne dell’an­no pre­ce­den­te, ade­gua­to in fun­zio­ne del tas­so di va­ria­zio­ne dell’in­di­ce na­zio­na­le dei prez­zi al con­su­mo ri­spet­to al me­se dell’an­no pre­ce­den­te al mo­men­to del cal­co­lo.

2 L’au­men­to dei con­tri­bu­ti di cui all’ar­ti­co­lo 9 ca­po­ver­so 2bisLP­FC non è ade­gua­to al rin­ca­ro.

51 Nuo­vo te­sto giu­sta la ci­fra I dell’O del 6 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

Art. 39 Utilizzazione  

L’im­por­to di com­pen­sa­zio­ne è uti­liz­za­to nel mo­do se­guen­te:

a.
due ter­zi per com­pen­sa­re gli one­ri spe­cia­li de­ter­mi­nan­ti do­vu­ti al­la strut­tu­ra de­mo­gra­fi­ca;
b.
un ter­zo per com­pen­sa­re gli one­ri spe­cia­li de­ter­mi­nan­ti del­le cit­tà po­lo.
Art. 40 Contributi ai Cantoni  

1 I con­tri­bu­ti at­tri­bui­ti a un de­ter­mi­na­to Can­to­ne per gli one­ri spe­cia­li do­vu­ti al­la strut­tu­ra de­mo­gra­fi­ca e al­le cit­tà po­lo so­no pro­por­zio­na­li al­la sua per­cen­tua­le ri­spet­to al­la som­ma dei cor­ri­spon­den­ti one­ri spe­cia­li di tut­ti i Can­to­ni.

2 I con­tri­bu­ti ai Can­to­ni so­no elen­ca­ti nell’al­le­ga­to 15.

Titolo 3: Garanzia della qualità

Art. 41 Controllo dei dati e rapporto  

1 L’uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te ai fi­ni del ri­le­va­men­to dei da­ti ve­ri­fi­ca la plau­si­bi­li­tà del­le ci­fre.

2 Se con­sta­ta ci­fre la­cu­no­se o man­can­ti, es­so rin­via i da­ti al Can­to­ne in­te­res­sa­to per rie­la­bo­ra­zio­ne en­tro un con­gruo ter­mi­ne.

3 Suc­ces­si­va­men­te, l’uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te tra­smet­te i da­ti all’Am­mi­ni­stra­zio­ne fe­de­ra­le del­le fi­nan­ze (AFF) e pre­sen­ta un rap­por­to sul ri­le­va­men­to, la plau­si­bi­li­tà e la rie­la­bo­ra­zio­ne dei da­ti.

Art. 42 Provvedimenti in caso di qualità dei dati insufficiente  

1 In ca­so di da­ti er­ra­ti, man­can­ti o non ul­te­rior­men­te sfrut­ta­bi­li re­la­ti­vi al po­ten­zia­le del­le ri­sor­se, l’Am­mi­ni­stra­zio­ne fe­de­ra­le del­le con­tri­bu­zio­ni (AFC) e l’AFF pren­do­no i se­guen­ti prov­ve­di­men­ti:

a.
l’AFC cor­reg­ge ade­gua­ta­men­te i da­ti di qua­li­tà in­suf­fi­cien­te ma ul­te­rior­men­te sfrut­ta­bi­li;
b.
in ca­so di da­ti man­can­ti o non ul­te­rior­men­te sfrut­ta­bi­li l’AFF sti­ma il po­ten­zia­le del­le ri­sor­se con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 16.

2 In ca­so di da­ti er­ra­ti, man­can­ti o non ul­te­rior­men­te sfrut­ta­bi­li re­la­ti­vi all’in­di­ce di ag­gra­vio, l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le di sta­ti­sti­ca (UFS) ef­fet­tua cor­re­zio­ni o sti­me in col­la­bo­ra­zio­ne con l’AFF.

3 I ri­sul­ta­ti con­cer­nen­ti la qua­li­tà dei da­ti e i prov­ve­di­men­ti pre­si so­no co­mu­ni­ca­ti al Can­to­ne in­te­res­sa­to e al­la Con­fe­ren­za dei di­ret­to­ri can­to­na­li del­le fi­nan­ze (CDCF). Il Can­to­ne in­te­res­sa­to ha la pos­si­bi­li­tà di espri­mer­si en­tro bre­ve ter­mi­ne sul­le cor­re­zio­ni e le sti­me ef­fet­tua­te.

Art. 42a Correzione a posteriori dei versamenti di compensazione 52  

1 I ver­sa­men­ti di com­pen­sa­zio­ne so­no cor­ret­ti a po­ste­rio­ri se l’er­ro­re ri­le­va­to per ta­li ver­sa­men­ti in un Can­to­ne cor­ri­spon­de per abi­tan­te al­me­no al­lo 0,17 per cen­to del po­ten­zia­le di ri­sor­se pro ca­pi­te me­dio del­la Sviz­ze­ra (so­glia di ri­le­van­za).53

2 Per il cal­co­lo del­la so­glia di ri­le­van­za è de­ter­mi­nan­te il po­ten­zia­le del­le ri­sor­se dell’an­no di ri­fe­ri­men­to in­te­res­sa­to dall’er­ro­re.

3 I ver­sa­men­ti di com­pen­sa­zio­ne so­no cor­ret­ti so­lo per l’an­no di ri­fe­ri­men­to nel qua­le l’er­ro­re rag­giun­ge la so­glia di ri­le­van­za.

52 In­tro­dot­to dal­la ci­fra I dell’O del 16 nov. 2011, in vi­go­re dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5823).

53 Nuo­vo te­sto giu­sta la ci­fra I dell’O del 7 nov. 2018, in vi­go­re dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4653).

Art. 43 Documentazione  

Le cor­re­zio­ni dei da­ti e le sti­me de­vo­no es­se­re do­cu­men­ta­te. De­ve es­se­re ga­ran­ti­ta l’at­tua­bi­li­tà.

Art. 44 Gruppo di studio per la garanzia della qualità  

1 Per ga­ran­ti­re la qua­li­tà del­le ba­si di cal­co­lo del po­ten­zia­le del­le ri­sor­se e de­gli in­di­ci di ag­gra­vio, il DFF isti­tui­sce un grup­po di stu­dio di ac­com­pa­gna­men­to com­po­sto in mo­do pa­ri­te­ti­co di rap­pre­sen­tan­ti del­la Con­fe­de­ra­zio­ne e dei Can­to­ni.54

2 Il grup­po di stu­dio si com­po­ne di:

a.
due rap­pre­sen­tan­ti dell’AFF;
b.
un rap­pre­sen­tan­te cia­scu­no dell’AFC e dell’UFS;
c.
due rap­pre­sen­tan­ti cia­scu­no dei Can­to­ni fi­nan­zia­ria­men­te for­ti e dei Can­to­ni fi­nan­zia­ria­men­te de­bo­li.

3 Dei rap­pre­sen­tan­ti dei Can­to­ni con­for­me­men­te al ca­po­ver­so 2 let­te­ra c, al­me­no un rap­pre­sen­tan­te pro­vie­ne da un Can­to­ne con one­ri spe­cia­li geo­to­po­gra­fi­ci e da un Can­to­ne con one­ri spe­cia­li so­cio­de­mo­gra­fi­ci.

4 Il Con­trol­lo fe­de­ra­le del­le fi­nan­ze è rap­pre­sen­ta­to nel grup­po di stu­dio da un os­ser­va­to­re.

5 Il se­gre­ta­rio del­la CDCF sie­de in qua­li­tà di os­ser­va­to­re nel grup­po di stu­dio.

6 Il grup­po di stu­dio è di­ret­to da un rap­pre­sen­tan­te dei Can­to­ni con­for­me­men­te al ca­po­ver­so 2 let­te­ra c.

7 L’AFF as­su­me il se­gre­ta­ria­to del grup­po di stu­dio.55

54 Nuo­vo te­sto giu­sta la ci­fra I dell’O del 26 nov. 2025, in vi­go­re dal 1° gen. 2026 (RU 2025797).

55 Nuo­vo te­sto giu­sta la ci­fra I dell’O del 26 nov. 2025, in vi­go­re dal 1° gen. 2026 (RU 2025797).

Art. 45 Compiti del gruppo di studio  

1 Il grup­po di stu­dio as­si­ste gli uf­fi­ci fe­de­ra­li com­pe­ten­ti nei se­guen­ti com­pi­ti:

a.
ve­ri­fi­ca del ri­le­va­men­to dei da­ti ine­ren­ti al­la pe­re­qua­zio­ne del­le ri­sor­se e al­la com­pen­sa­zio­ne de­gli one­ri nei Can­to­ni;
b.
ve­ri­fi­ca del­la plau­si­bi­li­tà ed ela­bo­ra­zio­ne dei da­ti;
c.
cor­re­zio­ni o sti­me in ca­so di da­ti er­ra­ti, man­can­ti o non ul­te­rior­men­te sfrut­ta­bi­li.

2 Il grup­po di stu­dio pre­sen­ta al DFF e ai Can­to­ni un rap­por­to an­nua­le sul­la sua at­ti­vi­tà.

Titolo 4: Rapporto sull’efficacia

Art. 46 Contenuti  

1 Il rap­por­to sull’ef­fi­ca­cia ha il con­te­nu­to se­guen­te:

a.
for­ni­sce in­for­ma­zio­ni:
1.
sull’ese­cu­zio­ne del­la pe­re­qua­zio­ne fi­nan­zia­ria, in par­ti­co­la­re sull’ac­qui­si­zio­ne dei da­ti per la pe­re­qua­zio­ne del­le ri­sor­se e la com­pen­sa­zio­ne de­gli one­ri,
2.
sul­la vo­la­ti­li­tà an­nua­le dei con­tri­bu­ti dei Can­to­ni fi­nan­zia­ria­men­te for­ti nel­la pe­re­qua­zio­ne oriz­zon­ta­le del­le ri­sor­se e dei ver­sa­men­ti di com­pen­sa­zio­ne ai Can­to­ni fi­nan­zia­ria­men­te de­bo­li nel pe­rio­do in ras­se­gna;
b.
ana­liz­za in che mi­su­ra gli obiet­ti­vi del­la pe­re­qua­zio­ne fi­nan­zia­ria e del­la com­pen­sa­zio­ne de­gli one­ri so­no sta­ti rag­giun­ti nel pe­rio­do in ras­se­gna;
c.56
pre­sen­ta pos­si­bi­li prov­ve­di­men­ti, se­gna­ta­men­te:
1.
l’ade­gua­men­to del­la do­ta­zio­ne mi­ni­ma ga­ran­ti­ta del­la pe­re­qua­zio­ne del­le ri­sor­se (art. 3a cpv. 2 lett. a LP­FC),
2.
l’ade­gua­men­to del­la do­ta­zio­ne del­la com­pen­sa­zio­ne de­gli one­ri (art. 9 LP­FC),
3.
l’abro­ga­zio­ne to­ta­le o par­zia­le del­la com­pen­sa­zio­ne dei ca­si di ri­go­re (art. 19 cpv. 4 LP­FC).

2 Il rap­por­to sull’ef­fi­ca­cia può con­te­ne­re rac­co­man­da­zio­ni per la ve­ri­fi­ca del­le ba­si di cal­co­lo del­la pe­re­qua­zio­ne del­le ri­sor­se e del­la com­pen­sa­zio­ne de­gli one­ri.

3 Con­tie­ne inol­tre in una spe­cia­le pre­sen­ta­zio­ne in­for­ma­zio­ni su­gli ef­fet­ti del­la col­la­bo­ra­zio­ne in­ter­can­to­na­le con com­pen­sa­zio­ne de­gli one­ri con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 18 ca­po­ver­so 3 in com­bi­na­to di­spo­sto con l’ar­ti­co­lo 11 LP­FC.

4 Nel­la va­lu­ta­zio­ne de­gli obiet­ti­vi, il rap­por­to sull’ef­fi­ca­cia si ba­sa in par­ti­co­la­re sui cri­te­ri di cui all’al­le­ga­to 17 e tie­ne con­to de­gli stan­dard ri­co­no­sciu­ti di va­lu­ta­zio­ne.

5Ri­fe­ri­sce in me­ri­to a even­tua­li pa­re­ri di­ver­gen­ti all’in­ter­no del grup­po pa­ri­te­ti­co di stu­dio.

56 Nuo­vo te­sto giu­sta la ci­fra I dell’O del 6 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

Art. 47 Basi di dati  

1 Per va­lu­ta­re l’ef­fi­ca­cia ven­go­no uti­liz­za­te le sta­ti­sti­che del­la Con­fe­de­ra­zio­ne e dei Can­to­ni e, se op­por­tu­no, da­ti e ana­li­si ester­ni all’am­mi­ni­stra­zio­ne.

2 I Can­to­ni met­to­no a di­spo­si­zio­ne del­la Con­fe­de­ra­zio­ne i da­ti ne­ces­sa­ri.

Art. 48 Gruppo paritetico di studio per il rapporto sull’efficacia  

1 Per ac­com­pa­gna­re l’ela­bo­ra­zio­ne del rap­por­to sull’ef­fi­ca­cia, il DFF isti­tui­sce un grup­po di stu­dio com­po­sto in mo­do pa­ri­te­ti­co di rap­pre­sen­tan­ti del­la Con­fe­de­ra­zio­ne e dei Can­to­ni. Il grup­po di stu­dio si espri­me in par­ti­co­la­re in me­ri­to all’as­se­gna­zio­ne di man­da­ti a pe­ri­ti ester­ni ed ela­bo­ra rac­co­man­da­zio­ni ai fi­ni del­la pe­re­qua­zio­ne del­le ri­sor­se e del­la com­pen­sa­zio­ne de­gli one­ri e dei ca­si di ri­go­re.57

2 I Can­to­ni prov­ve­do­no a una rap­pre­sen­tan­za equi­li­bra­ta del­la lo­ro de­le­ga­zio­ne nel grup­po di stu­dio; in par­ti­co­la­re es­si de­vo­no te­ne­re con­to in mo­do ade­gua­to dei di­ver­si grup­pi lin­gui­sti­ci, ur­ba­ni e re­gio­na­li, non­ché dei Can­to­ni fi­nan­zia­ria­men­te for­ti e di quel­li fi­nan­zia­ria­men­te de­bo­li.

3 Il DFF de­ter­mi­na la com­po­si­zio­ne del­la de­le­ga­zio­ne del­la Con­fe­de­ra­zio­ne, tra cui i rap­pre­sen­tan­ti dell’AFF. Un rap­pre­sen­tan­te dell’AFF di­ri­ge il grup­po di stu­dio.

4 L’AFF as­su­me il se­gre­ta­ria­to del grup­po di stu­dio.58

57 Nuo­vo te­sto giu­sta la ci­fra I dell’O del 26 nov. 2025, in vi­go­re dal 1° gen. 2026 (RU 2025797).

58 Nuo­vo te­sto giu­sta la ci­fra I dell’O del 26 nov. 2025, in vi­go­re dal 1° gen. 2026 (RU 2025797).

Art. 48a Organo consultivo paritetico per la perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 59  

1 Il DFF isti­tui­sce un or­ga­no che va­lu­ti in ter­mi­ni di fat­ti­bi­li­tà po­li­ti­ca le ri­per­cus­sio­ni del­le rac­co­man­da­zio­ni del grup­po pa­ri­te­ti­co di stu­dio per il rap­por­to sull’ef­fi­ca­cia. L’or­ga­no è com­po­sto in mo­do pa­ri­te­ti­co di rap­pre­sen­tan­ti del­la Con­fe­de­ra­zio­ne e dei Can­to­ni.

2 I Can­to­ni prov­ve­do­no a un’ade­gua­ta rap­pre­sen­tan­za del­le re­gio­ni lin­gui­sti­che non­ché dei Can­to­ni fi­nan­zia­ria­men­te for­ti e di quel­li fi­nan­zia­ria­men­te de­bo­li.

3 In un re­go­la­men­to in­ter­no il DFF di­sci­pli­na la com­po­si­zio­ne e le mo­da­li­tà di la­vo­ro dell’or­ga­no con­sul­ti­vo pa­ri­te­ti­co.

4 L’AFF as­su­me il se­gre­ta­ria­to dell’or­ga­no con­sul­ti­vo pa­ri­te­ti­co.

59 In­tro­dot­to dal­la ci­fra I dell’O del 26 nov. 2025, in vi­go­re dal 1° gen. 2026 (RU 2025797).

Art. 49 Consultazione 60  

Il rap­por­to sull’ef­fi­ca­cia è sot­to­po­sto ai Can­to­ni per con­sul­ta­zio­ne.

60 Nuo­vo te­sto giu­sta la ci­fra I dell’O del 6 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

Titolo 5: Scadenza dei contributi

Art. 50  

I con­tri­bu­ti per la pe­re­qua­zio­ne del­le ri­sor­se e la com­pen­sa­zio­ne de­gli one­ri e dei ca­si di ri­go­re so­no ver­sa­ti se­me­stral­men­te, al­la fi­ne di ogni se­me­stre.

Titolo 6: Disposizioni transitorie

Sezione 1: ...

Art. 51a5361  

61 Abro­ga­ti dal­la ci­fra I dell’O del 6 nov. 2019, con ef­fet­to dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

Art. 5462  

62 Abro­ga­to dal­la ci­fra I dell’O del 4 nov. 2015, con ef­fet­to dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

Sezione 2: Compensazione dei casi di rigore

Art. 55 Bilancio globale  

1 Il bi­lan­cio glo­ba­le del­la nuo­va im­po­sta­zio­ne del­la pe­re­qua­zio­ne fi­nan­zia­ria e del­la ri­par­ti­zio­ne dei com­pi­ti tra Con­fe­de­ra­zio­ne e Can­to­ni (NPC) co­sti­tui­sce la ba­se dei ver­sa­men­ti di com­pen­sa­zio­ne dei ca­si di ri­go­re.

2 Il bi­lan­cio glo­ba­le del­la NPC il­lu­stra l’ag­gra­vio o lo sgra­vio fi­nan­zia­rio net­to sti­ma­to del­la Con­fe­de­ra­zio­ne e dei Can­to­ni che ri­sul­ta in me­dia ne­gli an­ni 2004 e 2005 con­for­me­men­te:

a.
al de­cre­to fe­de­ra­le del 3 ot­to­bre 200363 con­cer­nen­te la nuo­va im­po­sta­zio­ne del­la pe­re­qua­zio­ne fi­nan­zia­ria e del­la ri­par­ti­zio­ne dei com­pi­ti tra Con­fe­de­ra­zio­ne e Can­to­ni;
b.
al­la leg­ge fe­de­ra­le del 6 ot­to­bre 200664 che ema­na e mo­di­fi­ca at­ti le­gi­sla­ti­vi per la nuo­va im­po­sta­zio­ne del­la pe­re­qua­zio­ne fi­nan­zia­ria e del­la ri­par­ti­zio­ne dei com­pi­ti tra Con­fe­de­ra­zio­ne e Can­to­ni (NPC); e
c.
agli ar­ti­co­li 3–9 e 23 LP­FC.
Art. 56 Contributi ai Cantoni  

1 La com­pen­sa­zio­ne dei ca­si di ri­go­re prov­ve­de af­fin­ché il bi­lan­cio glo­ba­le di ogni Can­to­ne con un in­di­ce del­le ri­sor­se in­fe­rio­re al va­lo­re 100 nel­la me­dia de­gli an­ni 2004 e 2005 pre­sen­ti uno sgra­vio fi­nan­zia­rio net­to in per­cen­to del get­ti­to fi­sca­le stan­dar­diz­za­to al­me­no ugua­le al va­lo­re li­mi­te del Can­to­ne.

2 Il va­lo­re li­mi­te del Can­to­ne di­pen­de dal suo in­di­ce del­le ri­sor­se nel­la me­dia de­gli an­ni 2004 e 2005 e dall’im­por­to glo­ba­le a di­spo­si­zio­ne per la com­pen­sa­zio­ne dei ca­si di ri­go­re. Es­so è cal­co­la­to con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 18.

3 I Can­to­ni il cui in­di­ce del­le ri­sor­se nel­la me­dia de­gli an­ni 2004 e 2005 è in­fe­rio­re a 100 pun­ti e il cui sgra­vio net­to in per­cen­to del get­ti­to fi­sca­le stan­dar­diz­za­to è in­fe­rio­re al va­lo­re li­mi­te ri­ce­vo­no ne­gli an­ni 2008–2015 un con­tri­bu­to pa­ri al­la dif­fe­ren­za tra lo sgra­vio net­to e il va­lo­re li­mi­te (al­le­ga­to 18). Gli al­tri Can­to­ni non ri­ce­vo­no al­cun con­tri­bu­to.

4 A con­ta­re dal no­no an­no dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za il con­tri­bu­to di­mi­nui­sce in ra­gio­ne del cin­que per­cen­to l’an­no dell’im­por­to ini­zia­le.

5 I Can­to­ni per­do­no il di­rit­to al­la com­pen­sa­zio­ne dei ca­si di ri­go­re a con­ta­re dall’an­no di ri­fe­ri­men­to in cui il lo­ro in­di­ce del­le ri­sor­se su­pe­ra 100 pun­ti. L’im­por­to to­ta­le del­la com­pen­sa­zio­ne dei ca­si di ri­go­re è di­mi­nui­to in mo­do cor­ri­spon­den­te.

Sezione 2a: ...

Art. 56a65  

65 In­tro­dot­ta dal­la ci­fra I dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3823). Abro­ga­to dal­la ci­fra I dell’O del 26 nov. 2025, con ef­fet­to dal 1° gen. 2026 (RU 2025797).

Sezione 3: ...

Art. 5766  

66 Abro­ga­to dal­la ci­fra I dell’O del 26 nov. 2025, con ef­fet­to dal 1° gen. 2026 (RU 2025797).

Sezione 3a: Calcolo degli utili determinanti delle persone giuridiche67

67 Introdotta dalla cifra I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

Art. 57a68  

68 Abro­ga­to dal­la ci­fra I dell’O del 26 nov. 2025, con ef­fet­to dal 1° gen. 2026 (RU 2025797).

Art. 57b Continuazione dell’applicazione dei fattori beta  

1 Per le so­cie­tà che han­no per­du­to lo sta­tu­to fi­sca­le spe­cia­le se­con­do l’ar­ti­co­lo 28 ca­po­ver­si 2–4 LAID69, nel­la ver­sio­ne va­li­da fi­no al 31 di­cem­bre 2019, ne­gli an­ni di cal­co­lo 2020–2024 al­la quo­ta di uti­li di cui all’ar­ti­co­lo 17 let­te­ra b del­la pre­sen­te or­di­nan­za, nel­la ver­sio­ne va­li­da fi­no al 31 di­cem­bre 2025, si ap­pli­ca­no i fat­to­ri be­ta de­fi­ni­ti nell’ar­ti­co­lo 23a ca­po­ver­so 1 LP­FC. Que­sta re­go­la va­le an­che per le so­cie­tà che han­no ri­nun­cia­to al lo­ro sta­tu­to fi­sca­le, per gli an­ni di cal­co­lo 2017–2024. Le quo­te di uti­li da pro­ven­ti rea­liz­za­ti in Sviz­ze­ra so­no con­si­de­ra­te nel­la ba­se di cal­co­lo nel­la mi­su­ra del 100 per cen­to.

2 Gli uti­li, ai qua­li non si ap­pli­ca più la pon­de­ra­zio­ne con i fat­to­ri be­ta a se­gui­to del­la ri­du­zio­ne dell’en­ti­tà se­con­do l’ar­ti­co­lo 23a ca­po­ver­so 1 LP­FC, so­no pon­de­ra­ti se­con­do l’ar­ti­co­lo 20a del­la pre­sen­te or­di­nan­za.70

3 Il cal­co­lo e i fat­to­ri be­ta per l’an­no di ri­fe­ri­men­to 2020 so­no fis­sa­ti nell’al­le­ga­to 6a.71

69 RS 642.14

70 In vi­go­re dal 1° gen. 2024 (RU 2019 3823).

71 In vi­go­re dal 1° gen. 2024 (RU 2019 3823).

Art. 57c Rilevamento dei dati per la continuazione dell’applicazione dei fattori beta  

1 I Can­to­ni iden­ti­fi­ca­no le per­so­ne giu­ri­di­che a cui con­ti­nua­no ad es­se­re ap­pli­ca­ti i fat­to­ri be­ta di cui all’ar­ti­co­lo 57b.

2 Per quan­to ri­guar­da l’uti­le di que­ste per­so­ne giu­ri­di­che, il cal­co­lo del­la quo­ta di uti­li di cui all’ar­ti­co­lo 57b ca­po­ver­so 1 mol­ti­pli­ca­to per il re­la­ti­vo fat­to­re be­ta si ba­sa sul­la me­dia pon­de­ra­ta de­gli ul­ti­mi tre an­ni in cui la per­so­na giu­ri­di­ca ave­va uno sta­tu­to fi­sca­le spe­cia­le.

2bis Per le so­cie­tà non tas­sa­te de­fi­ni­ti­va­men­te ne­gli an­ni di cal­co­lo 2020–2024, la quo­ta di uti­li cal­co­la­ta se­con­do il ca­po­ver­so 2 è con­si­de­ra­ta di qua­li­tà equi­va­len­te a quel­la dei da­ti tas­sa­ti de­fi­ni­ti­va­men­te se­con­do l’ar­ti­co­lo 19 ca­po­ver­si 5 e 6 nel­la ver­sio­ne del 1° gen­na­io 201672.73

3 Se una per­so­na giu­ri­di­ca con sta­tu­to fi­sca­le spe­cia­le è og­get­to di una ri­strut­tu­ra­zio­ne, la pon­de­ra­zio­ne di cui all’ar­ti­co­lo 57b è con­si­de­ra­ta in mi­su­ra pro­por­zio­na­le.

72 RU 2015 4753

73 In­tro­dot­to dal­la ci­fra I dell’O del 16 nov. 2022, in vi­go­re dal 1° gen. 2023 (RU 2022 761).

Art. 57d Determinazione dei fattori zeta 1 e zeta 2 74  

1 Se per il cal­co­lo del fat­to­re ze­ta 1 di cui all’ar­ti­co­lo 20b ca­po­ver­so 1 non so­no di­spo­ni­bi­li i da­ti di sei an­ni di cal­co­lo, so­no uti­liz­za­ti i da­ti de­gli an­ni di cal­co­lo di­spo­ni­bi­li.

2 Se ne­gli an­ni di cal­co­lo 2020–2026 i fat­to­ri ze­ta 1 e ze­ta 2 si si­tua­no al di fuo­ri de­gli in­ter­val­li in­di­ca­ti di se­gui­to, il re­la­ti­vo fat­to­re ze­ta è fis­sa­to al va­lo­re più vi­ci­no all’in­ter­no dell’in­ter­val­lo. Gli in­ter­val­li so­no com­pre­si:

a.
per il fat­to­re ze­ta 1: tra il 27,3 e il 37,3 per cen­to;
b.
per il fat­to­re ze­ta 2: tra il 27,5 e il 37,5 per cen­to.

74 In vi­go­re dal 1° gen. 2024 (RU 2019 3823).

Sezione 3b: Contributi complementari75

75 Introdotta dalla cifra I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2019 3823).

Art. 57e Base di calcolo  

1 I con­tri­bu­ti com­ple­men­ta­ri di cui all’ar­ti­co­lo 23a ca­po­ver­so 4 LP­FC so­no cal­co­la­ti sul­la ba­se dei get­ti­ti fi­sca­li stan­dar­diz­za­ti dell’an­no di ri­fe­ri­men­to 2023, ad­di­zio­na­ti al­la pe­re­qua­zio­ne del­le ri­sor­se del re­la­ti­vo an­no di ri­fe­ri­men­to.

2 I ver­sa­men­ti so­no ri­par­ti­ti fra i Can­to­ni fi­nan­zia­ria­men­te de­bo­li in mo­do che tut­ti i Can­to­ni aven­ti di­rit­to rag­giun­ga­no, in­sie­me al­la som­ma de­fi­ni­ta nel ca­po­ver­so 1, lo stes­so va­lo­re. Il cal­co­lo è ef­fet­tua­to con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 20.

Art. 57f Considerazione dei contributi complementari  

1 I con­tri­bu­ti com­ple­men­ta­ri non fan­no par­te del­le pre­sta­zio­ni del­la Con­fe­de­ra­zio­ne al­la pe­re­qua­zio­ne del­le ri­sor­se se­con­do l’ar­ti­co­lo 4 LP­FC.

2 Es­si non so­no pre­si in con­si­de­ra­zio­ne nel cal­co­lo del­la do­ta­zio­ne mi­ni­ma.

Titolo 7: Disposizioni finali

Art. 58 Diritto previgente: abrogazione  

Le se­guen­ti or­di­nan­ze so­no abro­ga­te:

1.
or­di­nan­za del 21 di­cem­bre 197376 che di­sci­pli­na la gra­dua­zio­ne dei con­tri­bu­ti fe­de­ra­li se­con­do la ca­pa­ci­tà fi­nan­zia­ria dei Can­to­ni;
2.
or­di­nan­za del 27 no­vem­bre 198977 sul­la pe­re­qua­zio­ne fi­nan­zia­ria me­dian­te la quo­ta can­to­na­le dell’im­po­sta fe­de­ra­le di­ret­ta.

76 [RU 1974146]

77 [RU 1989 2470, 2002 3069]

Art. 59 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 2008

Allegato 1 78

78 Nuovo testo giusta la cifra II cpv. 3 dell’O del 26 nov. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025797).

(art. 1–5)

Potenziale delle risorse e gettito fiscale standardizzato

1. Potenziale delle risorse

Valori cantonali per l’anno di riferimento 2026

Cantone

Potenziale
di risorse
(in 1000 fr.)

Popolazione residente
permanente e non permanente media
(valore medio 2020–2022)

Potenziale
di risorse
pro capite
(in fr.)

Indice delle risorse

Zurigo

62 518 246

1 569 618

39 830

116.7

Berna

25 991 395

1 052 398

24 697

72.4

Lucerna

13 211 749

421 631

31 335

91.8

Uri

890 916

37 278

23 899

70.0

Svitto

10 379 046

163 737

63 389

185.7

Obvaldo

1 418 915

38 684

36 679

107.5

Nidvaldo

2 363 767

43 965

53 764

157.5

Glarona

1 005 891

41 411

24 290

71.2

Zugo

12 814 922

130 851

97 935

287.0

Friburgo

8 093 655

329 883

24 535

71.9

Soletta

6 757 722

281 098

24 040

70.4

Basilea Città

10 603 861

199 290

53 208

155.9

Basilea Campagna

9 807 726

294 010

33 358

97.7

Sciaffusa

3 113 418

84 387

36 895

108.1

Appenzello Esterno

1 645 872

55 693

29 553

86.6

Appenzello Interno

581 191

16 378

35 486

104.0

San Gallo

13 946 965

520 350

26 803

78.5

Grigioni

6 628 719

207 732

31 910

93.5

Argovia

19 204 317

704 060

27 277

79.9

Turgovia

7 770 378

286 644

27 108

79.4

Ticino

11 037 674

354 958

31 096

91.1

Vaud

28 171 178

828 127

34 018

99.7

Vallese

8 419 010

359 777

23 401

68.6

Neuchâtel

4 689 660

177 792

26 377

77.3

Ginevra

27 147 275

512 108

53 011

155.3

Giura

1 629 013

74 055

21 997

64.5

Totale Cantoni

299 842 483

8 785 914

34 128

100.0

2. Gettito fiscale standardizzato

Commento del calcolo

Il gettito fiscale standardizzato della Svizzera corrisponde alla media delle entrate fiscali di tutti i Cantoni e Comuni. Queste vengono calcolate deducendo le perdite su debitori dal gettito fiscale complessivo di Cantoni e Comuni e addizionando la quota cantonale del prodotto delle imposte federali dirette.

L’aliquota d’imposta standardizzata è uguale per tutti i Cantoni e si basa sul potenziale delle risorse e sulle entrate fiscali della totalità dei Cantoni.

Valore dell’aliquota d’imposta standardizzata per l’anno di riferimento 2026

Aliquota d’imposta standardizzata per l’anno di riferimento 2026 = 29,3 %

Allegato 2 79

79 Nuovo testo giusta la cifra II cpv. 3 dell’O del 26 nov. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025797).

(art. 7)

Reddito determinante delle persone fisiche

Valori cantonali per l’anno di riferimento 2026

Cantone

Reddito determinante delle persone fisiche
(in 1000 fr.)

Zurigo

45 898 113

Berna

19 563 332

Lucerna

8 857 202

Uri

642 112

Svitto

6 954 516

Obvaldo

970 748

Nidvaldo

1 449 343

Glarona

704 259

Zugo

6 922 490

Friburgo

6 130 124

Soletta

5 543 013

Basilea Città

5 817 286

Basilea Campagna

7 804 517

Sciaffusa

1 656 018

Appenzello Esterno

1 153 846

Appenzello Interno

393 432

San Gallo

9 572 691

Grigioni

4 200 814

Argovia

14 903 872

Turgovia

5 555 173

Ticino

7 413 773

Vaud

19 988 199

Vallese

6 244 858

Neuchâtel

3 128 323

Ginevra

15 249 917

Giura

1 127 740

Totale Cantoni

207 845 712

Allegato 3 80

80 Nuovo testo giusta la cifra II cpv. 3 dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3823). Aggiornato dalla cifra II cpv. 2 dell’O del 26 nov. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025797).

(art. 9 e 10)

Reddito determinante tassato alla fonte

1. Definizione delle variabili e dei parametri

BQA
Reddito lordo degli stranieri residenti sul territorio e dei consiglieri d’amministrazione stranieri
BQB
Reddito lordo dei frontalieri tassati integralmente
BQC
Reddito lordo dei frontalieri dell’Austria tassati limitatamente
BQD
Reddito lordo dei frontalieri della Germania tassati limitatamente
BQE
Reddito lordo dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione nel Cantone di Ginevra
BQF
Reddito lordo dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione in Francia
BQG
Reddito lordo dei frontalieri dell’Italia tassati limitatamente
TC
Quota della perequazione fiscale che spetta all’Austria conformemente alla CDI-A
TD
Aliquota massima d’imposta svizzera sui proventi lordi dei frontalieri della Germania tassati limitatamente conformemente all’articolo 15a CDI-D
TE
Quota della somma lorda degli stipendi dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione nel Cantone di Ginevra, rimborsata dal Cantone di Ginevra alla Francia conformemente alla convenzione del 29.1.1973 tra il Cantone di Ginevra e la Francia
TF
Quota massima (aliquota d’imposta) della somma lorda degli stipendi dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione in Francia, rimborsata dalla Francia conformemente alla convenzione dell’11.4.1983 tra i Cantoni di Berna, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Vaud, Vallese e Neuchâtel e la Francia
TG
Quota delle entrate fiscali lorde provenienti dai frontalieri dell’Italia tassati limitatamente, rimborsata all’Italia conformemente all’articolo 14a CDI-I e agli accordi dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese con l’Italia
Ultima aliquota d’imposta standardizzata disponibile per l’anno di calcolo t (anno di calcolo + 3 anni)
γ
Fattore gamma: rapporto tra il reddito determinante delle persone fisiche della Svizzera e il reddito primario delle economie domestiche private della Svizzera durante gli anni di calcolo, arrotondato a tre decimali. Il fattore gamma è calcolato annualmente
δ
Fattore delta: fattore con il quale sono presi in considerazione gli oneri dei frontalieri ed è applicata una ponderazione più bassa ai loro redditi BQB, BQC, BQD, BQE, BQF e BQG

2. Formule di calcolo

(1)
Reddito determinante tassato alla fonte degli stranieri residenti sul territorio e dei consiglieri d’amministrazione stranieri di un determinato Cantone:
γ · BQA
(2)
Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri tassati integralmente di un determinato Cantone:
γ · δ BQB
(3)
Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri dell’Austria tassati limitatamente:

(4)
Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri della Germania tassati limitatamente:

(5)
Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione nel Cantone di Ginevra:

(6)
Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione in Francia:

(7)
Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri dell’Italia tassati limitatamente:

3. Valori parametrici per l’anno di riferimento 2026

Parametro

Valore

γ2020

0.392

γ2021

0.398

γ2022

0.398

δ

0.750

SST2023

0.255

SST2024

0.270

SST2025

0.281

TC

0.125

TD

0.045

TE

0.035

TF

0.045

TG

0.400

4. Commento del calcolo

4.1
Il reddito determinante tassato alla fonte si compone del reddito degli stranieri residenti sul territorio e dei consiglieri d’amministrazione stranieri (BQA), del reddito dei frontalieri tassati integralmente (BQB) e del reddito dei frontalieri tassati limitatamente (BQC, BQD, BQE, BQF e BQG).
4.2
Sono presi in considerazione i relativi redditi lordi. Con il fattore γ i redditi lordi sono convertiti in un reddito imponibile di entità comparabile. Nel caso degli stranieri residenti sul territorio e dei consiglieri d’amministrazione stranieri, per stabilire il reddito determinante è necessaria solo una moltiplicazione del relativo reddito lordo per il fattore γ [formula di calcolo (1)].
4.3
Oltre al fattore γ, gli stipendi lordi dei frontalieri sono ponderati con il fattore δ, pari a 0,75. In tal modo, gli stipendi lordi dei frontalieri ponderati con il fattore δ confluiscono soltanto nella misura del 75 per cento nel calcolo dei redditi determinanti tassati alla fonte. Questo vale per tutte le categorie di frontalieri.
4.3.1
Formula (2), frontalieri tassati integralmente: il reddito imponibile determinante ammonta a γ ‧ δ ‧ BQB.
4.4
Con le formule di calcolo (3)–(7) il reddito dei frontalieri tassati limitatamente è convertito in base alla relativa convenzione di doppia imposizione conclusa con Austria, Germania, Francia e Italia.
4.4.1
Formula (3), frontalieri dell’Austria: i redditi lordi sono tassati in Svizzera e all’Austria viene versata una perequazione fiscale pari al 12,5 per cento del suo gettito fiscale. Il reddito imponibile determinante, γ ⋅ δ ⋅ BQC, viene corretto della quota che spetta all’Austria, TC.
4.4.2
Formula (4), frontalieri della Germania: i redditi lordi dei frontalieri sono tassati a un’aliquota pari al massimo al 4,5 per cento. La quota di reddito imponibile in Svizzera è calcolata dividendo il gettito fiscale, TD ⋅ δ ⋅ BQD, per la relativa aliquota d’imposta standardizzata, SSTt+3.
4.4.3
Formula (5), frontalieri della Francia a Ginevra: l’imposizione ha luogo in Svizzera con un rimborso alla Francia del 3,5 per cento della somma salariale lorda. Dal reddito imponibile determinante in caso di imposizione integrale da parte di Ginevra, γ ⋅ δ ⋅ BQE, viene dedotta la quota che deve essere versata alla Francia Questa quota si calcola estrapolando l’imposta da versare alla Francia, TE ⋅ δ ⋅ BQE, dal reddito imponibile mediante divisione per la relativa aliquota d’imposta standardizzata, SSTt+3
4.4.4
Formula (6), frontalieri della Francia (esclusi i frontalieri della Francia a Ginevra): l’imposizione ha luogo da parte della Francia; la Svizzera riceve al massimo il 4,5 per cento del reddito lordo. La quota di reddito imponibile in Svizzera è calcolata dividendo il gettito fiscale, TF ⋅ δ ⋅ BQF, per la relativa aliquota d’imposta standardizzata, SSTt+3.
4.4.5
Formula (7), frontalieri dell’Italia: rimborso del 40 per cento delle entrate fiscali all’Italia. Il reddito imponibile determinante, γ ⋅ δ ⋅ BQG, è corretto della quota che spetta all’Italia, TG.

5. Valori cantonali per l’anno di riferimento 2026

Cantone

Reddito determinante tassato alla fonte
(in 1000 fr.)

Zurigo

2 043 470

Berna

712 718

Lucerna

336 453

Uri

34 642

Svitto

168 629

Obvaldo

40 487

Nidvaldo

44 265

Glarona

51 780

Zugo

294 175

Friburgo

267 042

Soletta

224 956

Basilea Città

837 900

Basilea Campagna

427 731

Sciaffusa

134 853

Appenzello Esterno

28 740

Appenzello Interno

10 253

San Gallo

563 002

Grigioni

471 489

Argovia

828 837

Turgovia

364 764

Ticino

1 177 169

Vaud

1 321 419

Vallese

451 752

Neuchâtel

261 443

Ginevra

2 814 128

Giura

113 891

Totale Cantoni

14 025 987

Allegato 4 81

81 Nuovo testo giusta la cifra II cpv. 3 dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3823). Aggiornato dalla cifra II cpv. 2 dell’O del 26 nov. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025797).

(art. 13 e 14)

Sostanza determinante delle persone fisiche

1. Definizione delle variabili e dei parametri

Entrate dell’imposta sulla sostanza dei Cantoni e dei Comuni
Sostanza netta
Entrate dell’imposta sul reddito dei Cantoni e dei Comuni
Entrate dell’imposta alla fonte dei Cantoni e dei Comuni
Quota cantonale delle entrate dell’imposta federale diretta secondo l’articolo 196 capoverso 1 LIFD82
Entrate dell’imposta federale diretta sul reddito
Redditi determinanti delle persone fisiche
Redditi determinanti tassati alla fonte delle persone fisiche

2. Calcolo del fattore alfa

2.1
Il fattore alfa di cui all’articolo 13 è calcolato secondo la seguente formula:

2.2
Il fattore alfa è calcolato annualmente sulla base degli ultimi sei anni di calcolo disponibili.

3. Fattore alfa per gli anni di calcolo 2020–2022

2020

2021

2022

Fattore alfa

1,5 %

1,5 %

1,5 %

4. Commento del calcolo del fattore alfa

Il fattore alfa si calcola dividendo lo sfruttamento fiscale della sostanza per lo sfruttamento fiscale dei redditi. Lo sfruttamento fiscale della sostanza corrisponde al totale delle entrate dell’imposta sulla sostanza dei Cantoni e dei Comuni, diviso per il totale della sostanza netta della Svizzera. Lo sfruttamento fiscale dei redditi si calcola sommando le entrate complessive dell’imposta sul reddito e dell’imposta alla fonte realizzate dai Cantoni e dai Comuni, compresa la quota cantonale alle entrate dell’imposta federale diretta sul reddito, e dividendo tale somma per i redditi determinanti delle persone fisiche secondo l’allegato 2 e i redditi determinanti tassati alla fonte secondo l’allegato 3.

5. Valori cantonali per l’anno di riferimento 2026

Cantone

Sostanza determinante delle persone fisiche
(in 1000 fr.)

Zurigo

7 481 292

Berna

3 461 350

Lucerna

1 714 310

Uri

128 544

Svitto

2 263 352

Obvaldo

263 319

Nidvaldo

644 674

Glarona

133 080

Zugo

1 433 461

Friburgo

553 965

Soletta

499 078

Basilea Città

1 104 900

Basilea Campagna

764 923

Sciaffusa

253 453

Appenzello Esterno

277 248

Appenzello Interno

114 379

San Gallo

2 032 371

Grigioni

1 224 494

Argovia

2 125 907

Turgovia

1 077 564

Ticino

1 293 887

Vaud

2 548 981

Vallese

1 008 368

Neuchâtel

322 362

Ginevra

2 678 999

Giura

124 631

Totale Cantoni

35 528 892

Allegati 5 e 6 83

83 Abrogati dalla cifra III cpv. 4 dell’O del 6 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2019 3823).

Allegato 6a 84

84 Introdotto dalla cifra II cpv. 2 dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3823). Aggiornato dalla cifra I n. 1 dell’O del 27 nov. 2024 (RU 2024 770) e dalla cifra II cpv. 2 dell’O del 26 nov. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025797).

(art. 20a, 20b e 20c)

Utili determinanti delle persone giuridiche

1. Definizione delle variabili e dei parametri

I fattori zeta servono a ponderare gli utili delle persone giuridiche nel potenziale di risorse in funzione del loro sfruttamento fiscale. Si distingue tra utili soggetti ad imposizione ordinaria, ponderati esclusivamente con il fattore zeta 1, e utili da brevetti e diritti analoghi (utili rientranti nel patent box) soggetti all’imposizione ad aliquota ridotta, ponderati quindi prima con il fattore zeta 2 e successivamente con il fattore zeta 1.

Fattore di ponderazione per gli utili delle persone giuridiche. Corrisponde al rapporto tra lo sfruttamento fiscale degli utili delle persone giuridiche e lo sfruttamento fiscale dei redditi e della sostanza delle persone fisiche.

Fattore di ponderazione per gli utili rientranti nel patent box. Corrisponde alla quota media imponibile degli utili rientranti nel patent box dopo lo sgravio (statutario), tenuto conto della quota cantonale delle entrate dell’imposta federale diretta π.

Fattore di base per. Corrisponde alla quota media imponibile degli utili rientranti nel patent box dopo lo sgravio (statutario).

Utili determinanti del Cantone k

Redditi determinanti delle persone fisiche in totale

Redditi determinanti tassati alla fonte delle persone fisiche in totale

Sostanza determinante delle persone fisiche in totale

Base di calcolo degli utili delle persone giuridiche del Cantone k

Base di calcolo degli utili delle persone giuridiche in totale

Utili rientranti nel patent box in totale

Utili rientranti nel patent box del Cantone k

Utili ordinari in totale

Utili ordinari del Cantone k

Entrate dell’imposta sull’utile delle persone giuridiche dei Cantoni e dei Comuni (comprese le quote cantonali delle entrate dell’imposta federale diretta)

Entrate dell’imposta sull’utile delle persone giuridiche dei Cantoni e dei Comuni (senza le quote cantonali delle entrate dell’imposta federale diretta)

Entrate dell’imposta sul reddito, alla fonte e sulla sostanza dei Cantoni e dei Comuni (comprese le quote cantonali delle entrate dell’imposta federale diretta)

Riduzione nel calcolo dell’utile imponibile secondo l’articolo 24b LAID85 del Cantone k

Entrate dell’imposta federale diretta sull’utile delle persone giuridiche

Quota cantonale delle entrate dell’imposta federale diretta secondo l’articolo 196 capoverso 1 LIFD

Somma delle spese di ricerca e sviluppo secondo l’articolo 24b capoverso 3, ma senza un’eventuale deduzione secondo l’articolo 25a LAID per le imprese nel Cantone k

Quota degli utili non più ponderati con i fattori beta secondo l’articolo 57b (fattore di conversione)

2. Calcolo

2.1
Gli utili determinanti delle persone giuridiche di un Cantone sono calcolati moltiplicando la base di calcolo per il fattore zeta 1:

2.2
Il fattore zeta 1 di cui all’articolo 20b capoverso 1 corrisponde al rapporto tra lo sfruttamento fiscale degli utili delle persone giuridiche e lo sfruttamento fiscale dei redditi e della sostanza delle persone fisiche:

2.3
Il fattore zeta 1 è calcolato annualmente sulla base degli ultimi sei anni di calcolo disponibili.
2.4
La base di calcolo degli utili delle persone giuridiche è data dalla somma degli utili soggetti ad imposizione ordinaria, degli utili rientranti nel patent box ponderati e delle spese di ricerca e sviluppo ponderate secondo l’articolo 20a capoverso 2:

2.5
Il fattore zeta 2 di cui all’articolo 20b capoverso 2 è calcolato annualmente sulla base di una ponderazione media più bassa degli utili rientranti nel patent box nell’ultimo anno di calcolo disponibile (fattore di base ). Inoltre si tiene conto del fatto che la quota cantonale delle entrate dell’imposta federale diretta spetta loro senza riduzione.

3. Fattori zeta e ponderazione delle spese di ricerca e sviluppo per gli anni di calcolo 2020–2022

2020

2021

2022

ζ1

34,0 %

33,6 %

33,2 %

ζ2

31,6 %

34,5 %

33,9 %

Ponderazione spese R+S

68,4 %

65,5 %

66,1 %

4. Continuazione dell’applicazione dei fattori beta negli anni di calcolo 2017–2024

4.1
Per gli anni di calcolo t = 2017–2024, gli utili determinanti delle persone giuridiche secondo l’articolo 57b sono calcolati secondo il metodo descritto nell’allegato 6 () della presente ordinanza nella versione valida fino al 31 dicembre 2025 e secondo il metodo descritto nel numero 2 del presente allegato (). Gli utili determinanti sono calcolati sulla base della media dei due risultati ponderata con il fattore di conversione:

4.2
Fattori di conversione nei seguenti anni di calcolo:

t

2017–2020

2021

2022

2023

2024

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

4.3
Fattori beta nel periodo di transizione:

Fattore di base β*

Fattore
di supplemento

Fattore β

Società holding

0.0 %

2.8 %

2.8 %

Società di domicilio

9.9 %

2.5 %

12.4 %

Società miste

10.0 %

2.5 %

12.5 %

5. Valori cantonali per l’anno di riferimento 2026

Cantone

Utili determinanti delle persone giuridiche
(in 1000 fr.)

Zurigo

7 311 346

Berna

2 470 862

Lucerna

2 351 927

Uri

81 425

Svitto

1 055 908

Obvaldo

138 146

Nidvaldo

238 108

Glarona

104 621

Zugo

4 166 392

Friburgo

1 196 109

Soletta

551 680

Basilea Città

2 888 023

Basilea Campagna

875 349

Sciaffusa

1 031 939

Appenzello Esterno

191 678

Appenzello Interno

60 394

San Gallo

1 759 327

Grigioni

561 599

Argovia

1 320 259

Turgovia

758 432

Ticino

1 034 116

Vaud

4 527 120

Vallese

534 433

Neuchâtel

579 041

Ginevra

6 393 284

Giura

247 465

Totale Cantoni

42 428 983

Allegato 7 86

86 Nuovo testo giusta la cifra II cpv. 3 dell’O del 26 nov. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025797).

(art. 21)

Riparti fiscali determinanti dell’imposta federale diretta

Valori cantonali per l’anno di riferimento 2026

Cantone

Riparti fiscali determinanti
dell’imposta federale diretta (in 1000 fr.)

Zurigo

–215 974

Berna

–216 867

Lucerna

–48 144

Uri

4 194

Svitto

–63 359

Obvaldo

6 215

Nidvaldo

–12 622

Glarona

12 151

Zugo

–1 596

Friburgo

–53 584

Soletta

–61 004

Basilea Città

–44 248

Basilea Campagna

–64 795

Sciaffusa

37 155

Appenzello Esterno

–5 640

Appenzello Interno

2 733

San Gallo

19 574

Grigioni

170 324

Argovia

25 441

Turgovia

14 444

Ticino

118 728

Vaud

–214 540

Vallese

179 598

Neuchâtel

398 491

Ginevra

10 947

Giura

15 287

Totale Cantoni

12 909

Allegato 7a 87

87 Introdotto dalla cifra II cpv. 2 dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3823). Aggiornato dalla cifra II cpv. 2 dell’O del 26 nov. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025797).

(art. 22a)

Contributi ai Cantoni finanziariamente deboli

1. Definizione delle variabili e dei parametri

Contributo al Cantone finanziariamente debole r
Media della popolazione residente permanente e non permanente media del Cantone finanziariamente debole r durante gli anni di calcolo
Indice delle risorse del Cantone finanziariamente debole r
Valore dell’indice della dotazione minima garantita
Gettito fiscale standardizzato della Svizzera per abitante

2. Calcolo

2.1
Il contributo a un Cantone finanziariamente debole r è calcolato come segue:

2.2
I valori dei parametri p e t sono calcolati come segue:

3. Valori parametrici per l’anno di riferimento 2026

Parametro

Valore

sseCH

10 012

M

86.5

4. Commento del calcolo

4.1
Il calcolo si fonda sul valore dell’indice delle risorse. Se l’indice delle risorse è inferiore a 70 punti, l’importo di compensazione è fissato in modo che, dopo la perequazione, il Cantone raggiunga esattamente la dotazione minima garantita M.
4.2
Se l’indice delle risorse è superiore a 70 punti, l’indice risultante dopo la perequazione aumenta progressivamente. Se l’indice delle risorse corrisponde esattamente a 70 punti, l’aumento di un’unità del gettito fiscale standardizzato deve ridurre l’importo di compensazione del 90 per cento di questa unità (prelievo marginale). L’entità della progressione è definita dai parametri p e t, che dipendono dalla quota della dotazione minima garantita M, dal limite di 70 punti da cui inizia la progressione e da un tasso di prelievo marginale del 90 per cento.

5. Versamento per l’anno 2026

Cantone

Indice delle risorse

Perequazione delle risorse in franchi

orizzontale

verticale

totale

Zurigo

116.7

0

0

0

Berna

72.4

–607 874 956

–911 812 434

–1 519 687 390

Lucerna

91.8

–33 247 039

–49 870 559

–83 117 598

Uri

70.0

–24 593 338

–36 890 007

–61 483 345

Svitto

185.7

0

0

0

Obvaldo

107.5

0

0

0

Nidvaldo

157.5

0

0

0

Glarona

71.2

–25 632 206

–38 448 309

–64 080 515

Zugo

287.0

0

0

0

Friburgo

71.9

–195 941 507

–293 912 261

–489 853 768

Soletta

70.4

–181 278 613

–271 917 919

–453 196 532

Basilea Città

155.9

0

0

0

Basilea Campagna

97.7

–2 810 594

–4 215 891

–7 026 485

Sciaffusa

108.1

0

0

0

Appenzello Esterno

86.6

–9 849 249

–14 773 873

–24 623 122

Appenzello Interno

104.0

0

0

0

San Gallo

78.5

–198 768 710

–298 153 065

–496 921 775

Grigioni

93.5

–11 232 182

–16 848 272

–28 080 454

Argovia

79.9

–241 085 930

–361 628 894

–602 714 824

Turgovia

79.4

–102 133 223

–153 199 835

–255 333 058

Ticino

91.1

–32 017 295

–48 025 943

–80 043 238

Vaud

99.7

–326 810

–490 216

–817 026

Vallese

68.6

–258 364 804

–387 547 206

–645 912 010

Neuchâtel

77.3

–74 495 427

–111 743 141

–186 238 568

Ginevra

155.3

0

0

0

Giura

64.5

–65 373 273

–98 059 909

–163 433 182

Totale Cantoni

100.0

–2 065 025 156

–3 097 537 734

–5 162 562 890

Allegato 8 88

88 Aggiornato dalla cifra II n. 2 dell’O del 4 nov. 2015 (RU 2015 4753) e dalla cifra II cpv. 2 dell’O del 26 nov. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025797).

(art. 24)

Contributi dei Cantoni finanziariamente forti

1. Definizione delle variabili e dei parametri

A
contributo complessivo dei Cantoni finanziariamente forti
Aq
contributo di un Cantone finanziariamente forte q
eq
media della popolazione residente permanente e non permanente media di un Cantone finanziariamente forte q durante gli anni di calcolo
RIq
indice delle risorse di un Cantone finanziariamente forte q
n
numero di Cantoni finanziariamente forti

2. Calcolo

Il contributo di un Cantone finanziariamente forte q è calcolato come segue:

3. Commento del calcolo

Per determinare il contributo di un Cantone finanziariamente forte q, il suo indice delle risorse che supera 100 punti, RIq–100, è moltiplicato per la sua popolazione residente permanente e non permanente media, eq. Questo valore è infine messo in relazione con la somma dei valori di tutti i Cantoni n finanziariamente forti,

Ne risulta la quota dei Cantoni finanziariamente forti al contributo globale, A.

4. Contributo per l’anno 2026

Cantone

Indice delle risorse

Contributi in franchi

Zurigo

116.7

502 525 844

Berna

72.4

0

Lucerna

91.8

0

Uri

70.0

0

Svitto

185.7

268 984 327

Obvaldo

107.5

5 542 169

Nidvaldo

157.5

48 469 677

Glarona

71.2

0

Zugo

287.0

468 748 579

Friburgo

71.9

0

Soletta

70.4

0

Basilea Città

155.9

213 485 501

Basilea Campagna

97.7

0

Sciaffusa

108.1

13 108 970

Appenzello Esterno

86.6

0

Appenzello Interno

104.0

1 249 063

San Gallo

78.5

0

Grigioni

93.5

0

Argovia

79.9

0

Turgovia

79.4

0

Ticino

91.1

0

Vaud

99.7

0

Vallese

68.6

0

Neuchâtel

77.3

0

Ginevra

155.3

542 911 026

Giura

64.5

0

Totale Cantoni

100.0

2 065 025 156

Allegato 9 89

89 Abrogato dalla cifra II cpv. 1 dell’O del 6 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

Allegato 10 90

90 Nuovo testo giusta la cifra II dell’O del 30 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3809).

(art. 29)

Definizione del concetto di territorio dell’agglomerato principale e di base dei dati

1.
Nell’ambito della compensazione dell’aggravio geotopografico si considerano territorio dell’agglomerato principale i quartieri contigui con una popolazione minima di 200 persone.
2.
La base dei dati è costituita dai dati per ettaro del censimento.
3.
Sono considerati quartieri contigui gli ettari abitati limitrofi.

Allegato 11 91

91 Abrogato dalla cifra II n. 3 dell’O del 4 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

Allegato 12 92

92 Nuovo testo giusta la cifra II cpv. 3 dell’O del 26 nov. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025797).

(art. 33)

Compensazione dell’aggravio geotopografico: versamenti di compensazione 2026

Cantone

Importi di compensazione in franchi

Altitudine degli insediamenti

Declività
del terreno

Struttura
dell’insediamento

Bassa densità
demografica

Totale

Zurigo

0

0

0

0

0

Berna

2 029 371

1 249 736

22 683 931

4 682 696

30 645 734

Lucerna

0

0

5 708 998

0

5 708 998

Uri

599 894

6 031 920

1 743 038

3 988 919

12 363 771

Svitto

2 729 352

2 227 474

1 688 268

604 348

7 249 442

Obvaldo

574 314

3 005 629

1 579 696

1 369 695

6 529 334

Nidvaldo

0

551 975

671 890

302 753

1 526 618

Glarona

0

3 478 102

53 137

2 174 329

5 705 567

Zugo

0

0

0

0

0

Friburgo

2 367 281

0

6 838 648

437 516

9 643 445

Soletta

0

0

0

0

0

Basilea Città

0

0

0

0

0

Basilea Campagna

0

0

0

0

0

Sciaffusa

0

0

0

0

0

Appenzello Esterno

19 324 147

198 140

2 409 295

0

21 931 582

Appenzello Interno

5 428 003

390 414

2 872 793

424 957

9 116 167

San Gallo

0

0

2 162 741

0

2 162 740

Grigioni

40 875 965

67 177 107

10 213 043

27 254 138

145 520 254

Argovia

0

0

0

0

0

Turgovia

0

0

3 222 399

0

3 222 399

Ticino

0

10 592 128

0

5 149 206

15 741 334

Vaud

160 430

0

0

0

160 430

Vallese

31 907 682

31 366 597

532 986

15 655 025

79 462 290

Neuchâtel

21 450 468

2 197 597

166 217

0

23 814 282

Ginevra

0

0

0

0

0

Giura

1 019 911

0

1 686 329

2 189 827

4 896 067

Totale Cantoni

128 466 818

128 466 818

64 233 409

64 233 409

385 400 454

Allegato 13 93

93 Aggiornato dalla cifra II n. 2 dell’O del 4 nov. 2015 (RU 2015 4753), dalla cifra I n. 2 dell’O del 27 nov. 2024 (RU 2024 770) e dalla cifra II cpv. 2 dell’O del 26 nov. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025797).

(art. 35)

Indice di aggravio in base alla struttura demografica

Calcolo dell’indice di aggravio

a) Variabili e parametri:

Indicatore parziale «Povertà» del Cantone k
Indicatore parziale «Struttura di età» del Cantone k
Indicatore parziale «Integrazione degli stranieri» del Cantone k
Valore medio degli indicatori parziali «Povertà» dei Cantoni
Valore medio degli indicatori parziali «Struttura di età» dei Cantoni
Valore medio degli indicatori parziali «Integrazione degli stranieri» dei Cantoni
Deviazione standard degli indicatori parziali «Povertà» dei Cantoni
Deviazione standard degli indicatori parziali «Struttura di età» dei Cantoni
Deviazione standard degli indicatori parziali «Integrazione degli stranieri» dei Cantoni
Indicatore parziale standardizzato «Povertà» del Cantone k
Indicatore parziale standardizzato «Struttura di età» del Cantone k
Indicatore parziale standardizzato «Integrazione degli stranieri» del Cantone k
Fattore di ponderazione per l’indicatore «Povertà» secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettera a
Fattore di ponderazione per l’indicatore «Struttura di età» secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettera b
Fattore di ponderazione per l’indicatore «Integrazione degli stranieri» secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettera c
Indice di aggravio degli oneri speciali dovuti alla struttura demografica del Cantone k

b) Gli indicatori parziali standardizzati sono calcolati come segue:

,

,

.

La standardizzazione ha luogo dividendo le divergenze degli indicatori parziali rispetto al valore medio svizzero per la divergenza standard.

c) L’indice di aggravio degli oneri speciali dovuti alla struttura demografica di un Cantone k è calcolato come segue:

Allegato 14 94

94 Aggiornato dalla cifra II cpv. 2 delle O del 4 nov. 2015 (RU 2015 4753) del 16 nov. 2022 (RU 2022 761), dalla cifra I n. 2 dell’O del 27 nov. 2024 (RU 2024 770) e dalla cifra II cpv. 2 dell’O del 26 nov. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025797).

(art. 37)

Indice di aggravio delle città polo

1. Calcolo dell’indice di aggravio dei Comuni

a) Variabili e parametri:

Indicatore parziale «Grandezza del Comune» del Comune g
Indicatore parziale «Densità dell’insediamento» del Comune g
Indicatore parziale «Tasso di occupazione» del Comune g
Valore medio degli indicatori parziali «Grandezza del Comune» dei Comuni
Valore medio degli indicatori parziali «Densità dell’insediamento» dei Comuni
Valore medio degli indicatori parziali «Tasso di occupazione» dei Comuni
Deviazione standard degli indicatori parziali «Grandezza del Comune» dei Comuni
Deviazione standard degli indicatori parziali «Densità dell’insediamento» dei Comuni
Deviazione standard degli indicatori parziali «Tasso di occupazione» dei Comuni
Indicatore parziale standardizzato «Grandezza del Comune» del Comune g
Indicatore parziale standardizzato «Densità dell’insediamento» del Comune g
Indicatore parziale standardizzato «Tasso di occupazione» del Comune g
Fattore di ponderazione per l’indicatore «Grandezza del Comune» secondo l’articolo 37 capoverso 1 lettera a
Fattore di ponderazione per l’indicatore «Densità dell’insediamento» secondo l’articolo 37 capoverso 1 lettera b
Fattore di ponderazione per l’indicatore «Tasso di occupazione» secondo l’articolo 37 capoverso 1 lettera c

Indice di aggravio degli oneri speciali delle città polo del Comune g

b) Gli indicatori parziali standardizzati sono calcolati come segue:

,

,

.

La standardizzazione ha luogo dividendo le divergenze degli indicatori parziali rispetto al valore medio svizzero per la divergenza standard.

c) L’indice di aggravio degli oneri speciali delle città polo di un Comune è calcolato come segue:

2. Calcolo dell’indice di aggravio dei Cantoni

a) Variabili e parametri:

LFg,k
Indice di aggravio degli oneri speciali delle città polo per il Comune g nel Cantone k
LFk
Indice di aggravio degli oneri speciali delle città polo per il Cantone k
eg,k
Popolazione residente permanente del Comune g nel Cantone k
ek
Popolazione permanente residente del Cantone k
Gk
Numero di Comuni nel Cantone k

b) Calcolo:

L’indice di aggravio di un Cantone è la media ponderata con la popolazione dell’indice di aggravio dei suoi Comuni. È quindi dato dalla somma degli indici di aggravio dei Comuni nel Cantone moltiplicati per la popolazione residente permanente, divisa per la popolazione residente permanente del Cantone:

Allegato 15 95

95 Nuovo testo giusta la cifra II cpv. 3 dell’O del 26 nov. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025797).

(art. 40)

Compensazione dell’aggravio sociodemografico: versamenti di compensazione 2026

Cantone

Importi di compensazione in franchi

Oneri speciali dovuti
alla struttura demografica

Oneri speciali
delle città polo

Totale

Zurigo

21 323 405

99 183 318

120 506 723

Berna

0

0

0

Lucerna

0

0

0

Uri

0

0

0

Svitto

0

0

0

Obvaldo

0

0

0

Nidvaldo

0

0

0

Glarona

0

0

0

Zugo

2 120 720

10 041

2 130 761

Friburgo

0

0

0

Soletta

13 382 186

0

13 382 186

Basilea Città

41 863 869

24 562 716

66 426 585

Basilea Campagna

0

0

0

Sciaffusa

987 541

0

987 541

Appenzello Esterno

0

0

0

Appenzello Interno

0

0

0

San Gallo

0

0

0

Grigioni

0

0

0

Argovia

0

0

0

Turgovia

0

0

0

Ticino

5 530 933

0

5 530 933

Vaud

118 187 112

5 336 806

123 523 918

Vallese

12 505 349

0

12 505 349

Neuchâtel

12 884 443

0

12 884 443

Ginevra

121 481 411

46 040 604

167 522 015

Giura

0

0

0

Totale Cantoni

350 266 969

175 133 485

525 400 454

Allegato 16 96

96 Aggiornato dalla cifra III dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5823).

(art. 42)

Stima del potenziale delle risorse in caso di dati mancanti o non ulteriormente sfruttabili

In caso di dati mancanti o non ulteriormente sfruttabili le componenti del potenziale delle risorse vengono stimate. Per determinare i coefficienti delle equazioni di stima vengono effettuate analisi di regressione con i dati dei Cantoni che li forniscono correttamente. Come valore di sostituzione per i dati mancanti a partire dall’anno di calcolo 2003 viene utilizzato il limite massimo dell’intervallo di confidenza del 95 per cento. Come valore di sostituzione per i dati mancanti del bilancio globale (anni di calcolo 1998–2001) viene utilizzato il valore di stima. I coefficienti per gli anni di calcolo del bilancio globale ai fini del reddito determinante tassato alla fonte, della sostanza determinante nonché dell’utile determinante delle persone giuridiche sono calcolati sulla base del valore medio dei dati degli anni 2003 e 2004.

1. Variabili

MEk,t

Reddito determinante delle persone fisiche per abitante del Cantone k nell’anno di calcolo t

GMEt

Tasso di crescita del reddito determinante per abitante di tutta la Svizzera nell’anno t

RMk,T

Rapporto tra il reddito determinante tassato alla fonte e il reddito determinante delle persone fisiche del Cantone k nell’anno di calcolo T

EAk,T

Numero dei dimoranti (compresi i dimoranti temporanei >12 mesi) del Cantone k nell’anno di calcolo T

EKk,T

Numero dei dimoranti temporanei (<12 mesi o stagionali) del Cantone k nell’anno di calcolo T

ECHk,T

Numero dei cittadini svizzeri della popolazione residente permanente del Cantone k nell’anno di calcolo T

ENk,T

Numero degli stranieri domiciliati del Cantone k nell’anno di calcolo T

Ponderazione del reddito lordo dei frontalieri dello Stato limitrofo X del Cantone k nell’anno di calcolo T secondo l’allegato 3

Reddito lordo dei frontalieri dello Stato limitrofo X del Cantone k nell’anno di calcolo T secondo l’allegato 3

RVk,T

Sostanza netta per abitante del Cantone k nell’anno di calcolo T

EVk,T

Reddito dell’imposta sulla sostanza per abitante del Cantone k nell’anno di calcolo T

tvk,T

Onere medio dell’imposta sulla sostanza del Cantone k nell’anno di calcolo T

GKk,T

Somma degli utili tassati integralmente delle persone giuridiche per
abitante del Cantone k nell’anno di calcolo T

EJPk,T

Reddito dell’imposta sull’utile per abitante del Cantone k nell’anno di calcolo T

GDBk,T

Utili secondo l’imposta federale diretta (dopo deduzione della partecipazione) per abitante del Cantone k nell’anno di calcolo T

Fattore beta del tipo di società «società mista» nell’anno di calcolo T secondo l’allegato 6

WGDBt

Tasso di crescita degli utili secondo l’imposta federale diretta di tutta la Svizzera nell’anno t

2. Parametri da stimare

a
Costanti
b, c, d
Coefficienti per le variabili indipendenti
vk
Costante di tempo (strutturale) effetti cantonali (effetti fissi) per equazioni di stima che comprendono dati di diversi periodi (dati «panel»)
uk,t
Residui (errori di stima)

3. Equazioni di stima

Caso

Componente potenziale delle risorse

Equazione di regressione per determinare i coefficienti

1

Reddito determinante delle persone fisiche

per

2

Redditi determinanti tassati alla fonte

con

3

Sostanza determinante delle persone fisiche

con

4

Utili determinanti delle persone giuridiche

Passo 1:

con

Passo 2:

5

Utile secondo l’imposta
federale diretta

per

Allegato 17 97

97 Aggiornato dalla cifra II cpv. 4 dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

(art. 46)

Rapporto sull’efficacia

Criteri e ordini di grandezza per la valutazione dell’efficacia

Rapporto tra i trasferimenti a destinazione vincolata e i trasferimenti a destinazione libera dalla Confederazione ai Cantoni
Trasferimenti dai Cantoni alla Confederazione
Rapporto tra contributi ai costi e contributi forfettari e globali
Differenze di potenziale di risorse per abitante dei Cantoni
Differenze di gettito fiscale standardizzato per abitante dei Cantoni prima e dopo la perequazione delle risorse
Gettito fiscale standardizzato per abitante del Cantone finanziariamente più debole rispetto alla media svizzera prima e dopo la perequazione delle risorse
Ammontare della franchigia per il calcolo del reddito determinante delle persone fisiche
Oneri speciali per abitante
Rapporto tra compensazione degli oneri e oneri speciali
Entrate, uscite e debiti dei Cantoni
Differenze di onere fiscale
Quota d’incidenza della spesa pubblica e aliquote fiscali dei Cantoni e dei Comuni nel raffronto nazionale e internazionale
Agevolazioni fiscali in virtù della legge federale del 6 ottobre 199598 in favore delle zone di rilancio economico («Lex Bonny»)
Immigrazione ed emigrazione di contribuenti nel raffronto nazionale e internazionale
Onere fiscale effettivo limite e medio dei Cantoni nel raffronto nazionale e internazionale
Numero di società con imposizione ad aliquota ridotta degli utili da brevetti e diritti analoghi secondo l’articolo 24b capoverso 1 LAID99
Interdipendenza tra onere fiscale di un Cantone e mercato immobiliare del medesimo Cantone
Ripercussioni di importanti decisioni di politica fiscale su altri Cantoni
Ripercussioni della compensazione dei casi di rigore sul gettito fiscale standardizzato dei Cantoni
Evoluzione del volume dei pagamenti della compensazione intercantonale degli oneri e percentuale di indennizzo dello spillover

98 [RU 1996 1918, 2001 1911, 2006 2197all. n. 144 4301. RU 2007 681all. cifra I n. 4]. Vedi ora la LF del 6 ott. 2006 sulla politica regionale (RS 901.0).

99 RS 642.14

Allegato 18 100

100 Aggiornato cifra II cpv. 2 dell’O del 26 nov. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025797).

(art. 56)

Compensazione dei casi di rigore

1. Variabili e parametri

gwk

Valore limite per il raggiungimento dello sgravio minimo di un Cantone in percento del gettito fiscale standardizzato del Cantone k

ε

Fattore per determinare lo sgravio perseguito con la compensazione dei casi di rigore a dipendenza dell’indice delle risorse

Gettito fiscale standardizzato del Cantone k nell’anno 2004

Gettito fiscale standardizzato del Cantone k nell’anno 2005

Indice delle risorse del Cantone k nell’anno 2004

Indice delle risorse del Cantone k nell’anno 2005

Risultato netto del Cantone k nel bilancio globale 2004 (valori positivi: aggravio; valori negativi: sgravio)

Risultato netto del Cantone k nel bilancio globale 2005 (valori positivi: aggravio; valori negativi: sgravio)

nesk

Risultato netto del Cantone k in percento del gettito fiscale standardizzato del Cantone k(valori positivi: aggravio; valori negativi: sgravio)

HAk

Contributo iniziale a titolo di compensazione dei casi di rigore per il Cantone k

2. Valore limite per la compensazione dei casi di rigore

Il valore limite per la compensazione dei casi di rigore à calcolato come segue:

Il valore limite di un Cantone si calcola moltiplicando il fattore epsilon, ε, per la divergenza dell’indice delle risorse del Cantone dalla media svizzera negli anni 2004 e 2005. I valori negativi significano uno sgravio, i valori positivi un aggravio. Dalla formula risulta che il valore limite per un Cantone in media finanziariamente debole è negativo, vale a dire che si persegue uno sgravio.

3. Risultato netto in percento del gettito fiscale standardizzato

Il risultato netto del bilancio globale di un Cantone in percento del gettito fiscale standardizzato è calcolato come segue:

I valori negativi significano uno sgravio netto, i valori positivi un aggravio netto.

4. Contributo iniziale per la compensazione dei casi di rigore

Il contributo iniziale a un Cantone k per la compensazione dei casi di rigore risulta dalla seguente tabella:

Condizioni (se …,)

Compensazione dei casi di rigore (allora …)

HAk = 0

nesk ≤ gwk

HAk = 0

nesk > gwk

Condizione 1: Se l’indice medio delle risorse negli anni 2004 e 2005 è superiore alla media svizzera,

,

il Cantone non riceve una compensazione dei casi di rigore.

Condizione 2:Se l’indice medio delle risorse negli anni 2004 e 2005 è inferiore alla media svizzera,

,

occorre distinguere tra due casi:

Caso 2a:Se il risultato netto del bilancio globale in percento del gettito fiscale standardizzato è inferiore al valore limite (vale a dire che lo sgravio netto è superiore allo sgravio perseguito), il Cantone non riceve una compensazione dei casi di rigore.

Caso 2b: Se il risultato netto del bilancio globale in percento del gettito fiscale standardizzato è superiore al valore limite (vale a dire che lo sgravio netto è inferiore allo sgravio perseguito o che il Cantone presenta un aggravio netto), il Cantone riceve una compensazione dei casi di rigore pari alla differenza tra il risultato netto e il valore limite, moltiplicato per il suo gettito fiscale standardizzato medio negli anni 2004 e 2005:

5. Determinazione del fattore epsilon

Il fattore ε è stabilito in modo che la somma di tutti i versamenti di compensazione al numero h di Cantoni z che hanno diritto alla compensazione dei casi di rigore corrisponda all’importo globale H a disposizione per la compensazione dei casi di rigore:

.

Con z si definiscono i Cantoni finanziariamente deboli che hanno diritto alla compensazione dei casi di rigore, vale a dire tutti i Cantoni k, per i quali il risultato netto in percento del gettito fiscale standardizzato presenta un valore superiore al valore limite:

.

Il fattore ε e i Cantoni z sono stabiliti con un processo iterativo.

6. Contributi in base al bilancio globale 2004/2005

+ = aggravio; – = sgravio dei Cantoni

Cantone

Indice medio delle risorse 2004/05

Valore limite
per la riscossione della compensazione dei casi di rigore
(in percento del gettito fiscale standardizzato)

Risultato netto del bilancio globale 2004/05 (in percento del gettito fiscale standardizzato)

Differenza tra
il risultato netto del bilancio globale e il valore limite
(in percento del gettito fiscale standardizzato)

Importo
di compensazione
in franchi

Zurigo

132.1

0.0 %

0.9 %

0.9 %

0

Berna

74.0

-1.9 %

-0.8 %

1.1 %

52 134 660

Lucerna

77.0

-1.7 %

-0.4 %

1.3 %

23 692 069

Uri

67.0

-2.4 %

-15.1 %

-12.7 %

0

Svitto

135.6

0.0 %

3.9 %

3.9 %

0

Obvaldo

67.0

-2.4 %

3.8 %

6.2 %

9 441 566

Nidvaldo

124.6

0.0 %

0.2 %

0.2 %

0

Glarona

96.1

-0.3 %

2.9 %

3.1 %

8 168 757

Zugo

204.0

0.0 %

6.8 %

6.8 %

0

Friburgo

74.9

-1.8 %

9.1 %

11.0 %

137 280 030

Soletta

75.8

-1.8 %

-6.8 %

-5.1 %

0

Basilea Città

148.6

0.0 %

0.0 %

0.0 %

0

Basilea Campagna

110.2

0.0 %

0.4 %

0.4 %

0

Sciaffusa

92.9

-0.5 %

0.9 %

1.4 %

6 640 279

Appenzello Esterno

79.8

-1.5 %

-3.3 %

-1.8 %

0

Appenzello Interno

82.7

-1.3 %

-6.1 %

-4.8 %

0

San Gallo

77.0

-1.7 %

-7.4 %

-5.7 %

0

Grigioni

84.9

-1.1 %

-1.3 %

-0.2 %

0

Argovia

87.8

-0.9 %

-4.4 %

-3.5 %

0

Turgovia

76.5

-1.7 %

-5.3 %

-3.6 %

0

Ticino

102.8

0.0 %

0.2 %

0.2 %

0

Vaud

96.7

-0.2 %

1.3 %

1.5 %

64 876 643

Vallese

61.6

-2.8 %

-4.5 %

-1.7 %

0

Neuchâtel

91.0

-0.7 %

9.5 %

10.2 %

108 832 726

Ginevra

155.4

0.0 %

1.9 %

1.9 %

0

Giura

66.5

-2.4 %

3.7 %

6.1 %

19 387 554

Totale Cantoni

100.0

430 454 285

7. Contributi per l’anno 2026: appuramento del diritto sulla base dell’indice delle risorse 2026

+ = Aggravio; – = Sgravio dei Cantoni

Cantone

Indice delle risorse

Compensazione dei casi di rigore appurata in franchi

Versamento

Contributo

Saldo

Zurigo

116.7

0

8 873 296

8 873 296

Berna

72.4

–23 460 597

6 923 406

–16 537 191

Lucerna

91.8

–10 661 431

2 510 266

–8 151 165

Uri

70.0

0

251 635

251 635

Svitto

185.7

0

928 967

928 967

Obvaldo

107.5

0

233 781

233 781

Nidvaldo

157.5

0

268 138

268 138

Glarona

71.2

–3 675 941

278 540

–3 397 401

Zugo

287.0

0

713 297

713 297

Friburgo

71.9

–61 776 013

1 723 657

–60 052 356

Soletta

70.4

0

1 763 187

1 763 187

Basilea Città

155.9

0

1 398 801

1 398 801

Basilea Campagna

97.7

0

1 868 441

1 868 441

Sciaffusa

108.1

0

532 587

532 587

Appenzello Esterno

86.6

0

388 045

388 045

Appenzello Interno

104.0

0

106 354

106 354

San Gallo

78.5

0

3 259 065

3 259 065

Grigioni

93.5

0

1 370 575

1 370 575

Argovia

79.9

0

3 928 983

3 928 983

Turgovia

79.4

0

1 653 080

1 653 080

Ticino

91.1

0

2 231 294

2 231 294

Vaud

99.7

0

4 565 681

4 565 681

Vallese

68.6

0

1 984 401

1 984 401

Neuchâtel

77.3

–48 974 727

1 211 094

–47 763 633

Ginevra

155.3

0

2 967 084

2 967 084

Giura

64.5

–8 724 399

490 714

–8 233 685

Totale Cantoni

100.0

–157 273 108

52 424 369

–104 848 739

Allegato 19 101

101 Introdotto dalla cifra II cpv. 2 dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3823). Abrogato dalla cifra II cpv. 1 dell’O del 26 nov. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025797).

Allegato 20 102

102 Introdotto dalla cifra II cpv. 2 dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3823). Aggiornato dalla cifra II cpv. 2 dell’O del 26 nov. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025797).

(art. 57e)

Contributi complementari

1. Definizione delle variabili e dei parametri

Contributo complementare del Cantone finanziariamente debole

Contributo complementare per abitante del Cantone finanziariamente debole

Media della popolazione residente permanente e non permanente media del Cantone finanziariamente debole durante gli anni di calcolo

Valore mirato del contributo complementare per abitante

Gettito fiscale standardizzato per abitante del Cantone finanziariamente debole nel 2023

Versamenti di compensazione per abitante del Cantone finanziariamente debole

2. Calcolo

2.1
I contributi complementari sono versati negli anni 2024–2030. I versamenti sono destinati esclusivamente ai Cantoni finanziariamente deboli. Il contributo complementare è calcolato sulla base delle risorse determinanti di ciascun Cantone nel 2023 (gettito fiscale standardizzato per abitante prima della perequazione, , ultimo anno di riferimento in cui tutti gli anni di calcolo derivano dal vecchio sistema. A queste risorse si sommano i versamenti di compensazione dell’attuale anno di riferimento.
2.2
I mezzi finanziari provenienti dal contributo complementare sono interamente ripartiti tra i Cantoni finanziariamente più deboli in modo che tutti i Cantoni finanziariamente deboli raggiungano almeno il valore mirato del contributo complementare.
2.3
La somma dei contributi complementari dei Cantoni finanziariamente deboli negli anni 2024–2030 ammonta a 180 000 000 franchi per anno:

2.4
Il contributo complementare di un Cantone finanziariamente debole si calcola moltiplicando il contributo complementare per abitante per la popolazione

2.5
Se la somma del gettito fiscale standardizzato per abitante del Cantone nel 2023 e dei versamenti di compensazione per abitante nell’attuale anno di riferimento è inferiore al valore mirato del contributo complementare, , il contributo complementare per abitante corrisponde alla differenza tra tale somma e il valore mirato. In caso contrario, il contributo complementare è uguale a zero.

2.6
Il limite del contributo complementare, , è stabilito annualmente in modo che il totale dei contributi di tutti i Cantoni ammonti esattamente a 180 milioni di franchi.

3. Contributi per l’anno 2026

Cantone

Contributo complementare
in franchi

Zurigo

0

Berna

0

Lucerna

0

Uri

0

Svitto

0

Obvaldo

0

Nidvaldo

0

Glarona

0

Zugo

0

Friburgo

16 685 107

Soletta

0

Basilea Città

0

Basilea Campagna

0

Sciaffusa

0

Appenzello Esterno

0

Appenzello Interno

0

San Gallo

0

Grigioni

37 664 975

Argovia

0

Turgovia

0

Ticino

0

Vaud

0

Vallese

125 649 918

Neuchâtel

0

Ginevra

0

Giura

0

Totale Cantoni

180 000 000

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