Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità
del 5 ottobre 1990 (Stato 1° gennaio 2021)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
viste le competenze costituzionali per la concessione di aiuti finanziari e di indennità; visto l’articolo 64bis della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 dicembre 19862,
decreta:
Capitolo 1: Scopo, campo d’applicazione e definizioni
Art. 1 Scopo
1La presente legge prescrive che gli aiuti finanziari e le indennità in ambito federale:
- a.
- siano sufficientemente motivati;
- b.
- conseguano lo scopo in modo economico ed efficace;
- c.
- siano concessi uniformemente ed equamente;
- d.
- siano stabiliti secondo le esigenze della politica finanziaria;
- e.1
- ...
2La presente legge istituisce i principi per legiferare e contiene disposizioni generali sui singoli ordinamenti di aiuti finanziari e indennità.
1 Abrogata dal n. II 10 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
Art. 2 Campo d’applicazione
1La presente legge si applica a tutti gli aiuti finanziari e indennità previsti nel diritto federale.
2Il capitolo 3 è applicabile salvo disposizioni contrarie di altre leggi federali o di altri decreti federali di obbligatorietà generale.
3Il capitolo 3 è applicabile per analogia, per quanto compatibile con lo scopo delle prestazioni, agli aiuti finanziari e alle indennità che non sono concessi in forma di prestazioni pecuniarie non rimborsabili.
4Il capitolo 3 non si applica tuttavia:
- a.1
- alle prestazioni fornite a Stati esteri o a beneficiari di aiuti finanziari o di altre misure di sostegno di cui all’articolo 19 della legge del 22 giugno 20072 sullo Stato ospite, ad eccezione delle organizzazioni internazionali non governative;
- b.
- alle prestazioni fornite da istituzioni con sede all’estero.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359).
2 RS 192.12
Art. 3 Definizioni
1Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all’amministrazione federale, per assicurare o promuovere l’adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore.
2Le indennità sono prestazioni concesse a beneficiari estranei all’amministrazione federale per attenuare o compensare oneri finanziari risultanti dall’adempimento:
- a.
- di compiti prescritti dal diritto federale;
- b.
- di compiti di diritto pubblico, che la Confederazione ha affidato al beneficiario.
Capitolo 2: Disciplina degli aiuti finanziari e delle indennità
Sezione 1: In generale
Art. 4 Principi
Nell’elaborazione, nell’emanazione e nella modifica delle norme di diritto concernenti gli aiuti finanziari e le indennità, il Consiglio federale e l’amministrazione federale si attengono ai principi del presente capitolo.
Art. 5 Riesame periodico
1Il Consiglio federale riesamina periodicamente, almeno ogni sei anni, la conformità delle norme concernenti gli aiuti finanziari e le indennità ai principi del presente capitolo.
2Il Consiglio federale riferisce all’Assemblea federale sul risultato dei riesami segnatamente:
- a.
- nei messaggi con cui propone di:
- 1.
- stanziare crediti d’impegno o limiti di spesa,
- 2.
- modificare norme in materia di sussidi;
- b.
- nel messaggio concernente il consuntivo.1
3Se necessario, il Consiglio federale propone all’Assemblea federale modifiche legislative e provvede ad adeguare di conseguenza le proprie ordinanze.2
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell’Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1583; FF 2014 711).
2 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell’Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1583; FF 2014 711).
Sezione 2: Aiuti finanziari
Art. 6 Presupposti
Possono essere emanate norme che prevedono aiuti finanziari se:
- a.
- la Confederazione ha interesse all’adempimento di un compito;
- b.1
- secondo una giudiziosa ripartizione dei compiti e degli oneri, il compito non deve essere adempiuto o promosso autonomamente dai Cantoni;
- c.
- il compito non può essere debitamente adempiuto senza l’aiuto finanziario della Confederazione;
- d.
- si è già fatto capo agli sforzi autonomi che si possono ragionevolmente pretendere dal beneficiario e alle altre possibilità di finanziamento, e
- e.
- il compito non può essere adempiuto in un altro modo più semplice, più efficace o più razionale.
1 Nuovo testo giusta il n. II 10 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
Art. 7 Principi particolari
Le norme in materia di aiuti finanziari si fondano sui seguenti principi:1
- a.
- il compito deve poter essere adempiuto appropriatamente con un minimo di oneri finanziari e amministrativi;
- b.
- il volume dell’aiuto finanziario deve essere determinato in base all’interesse della Confederazione, come anche all’interesse dei beneficiari all’adempimento del compito;
- c.2
- il beneficiario deve fornire una propria prestazione commisurata alla sua capacità economica;
- d.
- il beneficiario deve far capo agli sforzi autonomi che si possono ragionevolmente pretendere da lui e alle altre possibilità di finanziamento;
- e.
- gli aiuti finanziari devono essere stabiliti globalmente o forfettariamente se questo modo di calcolo consente di raggiungere lo scopo prefisso e di assicurare un’esecuzione parsimoniosa del compito;
- f.
- devono possibilmente essere previsti aiuti d’avvio, di adeguamento o di superamento limitati nel tempo;
- g.
- di regola si deve prescindere da aiuti in forma di agevolazioni fiscali;
- h.
- deve essere per quanto possibile tenuto conto degli imperativi della politica finanziaria, in particolare subordinando la prestazione alle disponibilità creditizie e stabilendo aliquote massime;
- i.3
- gli aiuti finanziari ai Cantoni possono essere accordati nell’ambito di accordi di programma e fissati globalmente o forfettariamente.
1 Nuovo testo giusta il n. II 10 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
2 Nuovo testo giusta il n. II 10 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
3 Introdotta dal n. II 10 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
Art. 8 Aiuti finanziari complementari dei Cantoni
I Cantoni che completano le prestazioni federali partecipano di regola all’esecuzione. Per il loro tramite devono essere presentate le domande e versati gli aiuti finanziari. L’attività delle autorità interessate deve essere coordinata anche in modo da evitare doppioni negli oneri amministrativi.
1 Nuovo testo giusta il n. II 10 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
Sezione 3: Indennità
Art. 9 Presupposti
1Possono essere emanate norme che prevedono indennità se:
- a.
- i beneficiari non hanno un interesse personale preponderante all’esecuzione del compito;
- b.
- al beneficiario non può essere ragionevolmente chiesto che sopporti l’onere finanziario, e
- c.
- i vantaggi risultanti dal compito non compensano l’onere finanziario.
2Possono essere emanate norme che prevedono indennità ai Cantoni o ai loro enti locali di diritto pubblico se:
- a.
- nel caso di delega di compiti, il diritto federale esula dalla legislazione quadro;
- b.
- i Cantoni devono adempiere compiti che esulano dalla semplice esecuzione amministrativa di disposizioni federali;
- c.
- il costo dell’esecuzione dei compiti non può essere ampiamente addossato ai beneficiari o a chi ne è causa, oppure
- d.1
- le indennità devono essere versate nell’ambito di accordi di programma tra Confederazione e Cantoni.
1 Nuovo testo giusta il n. II 10 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
Art. 10 Principi particolari
1La disciplina delle indennità deve attenersi ai principi seguenti:
- a.
- il compito deve poter essere adempiuto appropriatamente con un minimo di oneri finanziari e amministrativi;
- b.
- il volume dell’indennità dev’essere determinato in base all’interesse del beneficiario e ai vantaggi risultanti dall’adempimento del compito;
- c.
- le indennità devono essere stabilite globalmente o forfettariamente se questo modo di calcolo consente di raggiungere lo scopo prefisso e di assicurare un’esecuzione parsimoniosa del compito;
- d.
- deve essere per quanto possibile tenuto conto degli imperativi della politica finanziaria, in particolare subordinando la prestazione alle disponibilità creditizie e stabilendo aliquote massime;
- e.1
- devono essere disciplinate:
- 1.
- una procedura di selezione trasparente, oggettiva e imparziale se per la delega di compiti di diritto pubblico secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b sono disponibili più beneficiari,
- 2.
- la forma giuridica della delega, le condizioni relative alla delega dei compiti e la protezione giuridica; se quest’ultima non è disciplinata, si applica l’articolo 35 capoverso 1,
- 3.
- le conseguenze dell’inadempienza totale o parziale del compito,
- 4.
- le conseguenze della sottrazione allo scopo e dell’alienazione di beni in favore dei quali sono state pagate indennità per un uso determinato.
2Nell’emanazione di norme che prevedono indennità ai Cantoni o ai loro enti locali di diritto pubblico vanno inoltre considerati:
- a.
- per il calcolo dell’indennità, il margine di azione del Cantone a livello dell’elaborazione e della decisione, nonché la possibilità di partecipazione dei beneficiari e di chi è causa del provvedimento;
- b.2
- il fatto che, di norma, l’indennità dev’essere accordata nell’ambito di accordi di programma e fissata globalmente o forfettariamente;
- c.
- il pagamento dell’indennità al Cantone, anche se il compito è affidato a terzi.
1 Nuovo testo giusta l’all. 7 n. II 4 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587).
2 Nuovo testo giusta il n. II 10 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
Capitolo 3: Disposizioni generali per gli aiuti finanziari e le indennità
Sezione 1: Calcolo degli aiuti finanziari e delle indennità
Art. 11
…
1 Abrogato dall’all. 7 n. II 4 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587).
Art. 12 Prestazioni multiple
1Se un progetto soddisfa, per quanto concerne il diritto alle prestazioni, i presupposti di diversi atti normativi, la spesa globale è ripartita secondo i singoli interessi in causa; gli aiuti finanziari e le indennità sono concessi in proporzione alle quote corrispondenti. Se una tale ripartizione non è possibile oppure è inappropriata, è concessa la prestazione che corrisponde meglio al compito.
2Se parecchie autorità accordano prestazioni per uno stesso progetto, il coordinamento procedurale incombe di regola all’autorità che dovrà presumibilmente concedere l’indennità o l’aiuto finanziario più cospicuo. Essa cura segnatamente il rispetto delle disposizioni del capoverso 1.
3Chi, per un unico progetto, domanda le prestazioni in base a diversi atti normativi deve informarne le autorità interessate. Se lo omette, potrà essere chiesta la restituzione degli aiuti finanziari o delle indennità indebitamente riscossi.
Art. 13 Ordine di priorità
1Il presente articolo è applicabile in tutti i casi in cui, in virtù della legislazione speciale, gli aiuti finanziari e le indennità sono concessi soltanto nei limiti dei crediti stanziati oppure qualora il richiedente non possa far valere alcun diritto all’aiuto finanziario.
2Se le domande presentate o prevedibili superano i mezzi disponibili, i dipartimenti competenti istituiscono un ordine di priorità per la valutazione delle domande. Il Consiglio federale può disporre che determinati ordini di priorità gli siano sottoposti per approvazione.
3I Cantoni devono essere sentiti prima della determinazione dell’ordine di priorità, qualora trattisi di aiuti finanziari o di indennità che sono accordati esclusivamente ai Cantoni o per i quali essi versano prestazioni complementari.
4Gli ordini di priorità devono essere comunicati alle cerchie interessate.
5L’autorità competente respinge mediante decisione formale le domande d’aiuto finanziario di cui non può essere tenuto conto entro un congruo termine a causa dell’ordine di priorità.
6Le domande di indennità di cui non può essere provvisoriamente tenuto conto a causa dell’ordine di priorità sono nondimeno esaminate integralmente dall’autorità competente. Se i presupposti sono adempiuti, l’autorità competente assegna una prestazione di massima e fissa il termine per la decisione definitiva.
Art. 14 Computo delle spese
1Sono computabili soltanto le spese effettivamente sopportate ed assolutamente necessarie per l’adempimento appropriato del compito.
2Non sono computabili gli interessi di capitale nel caso di costruzioni.
3Riguardo agli aiuti finanziari e alle indennità destinati alla copertura di disavanzi, per il calcolo del risultato determinante dell’esercizio valgono i principi seguenti:
- a.
- è tenuto conto degli ammortamenti soltanto nella misura in cui non superino i tassi usuali nel ramo;
- b.
- non è tenuto conto degli ammortamenti sugli investimenti nella misura in cui siano stati cofinanziati con aiuti finanziari e indennità non rimborsabili.
Art. 15 Spese supplementari
L’autorità competente può superare il limite stabilito mediante decisione o contratto (art. 17 cpv. 1 secondo periodo; art. 20 cpv. 1) soltanto se le spese supplementari sono dovute a modifiche autorizzate del progetto, al rincaro comprovato o ad altri fattori non influenzabili.
Sezione 2: Condizioni per la concessione di aiuti finanziari e indennità
Art. 15a Domanda d’aiuto finanziario
Gli aiuti finanziari sono concessi soltanto su domanda.
1 Introdotto dall’all. 7 n. II 4 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587).
Art. 15b Delega di compiti federali con indennità
1Sempre che la legislazione speciale non disponga altrimenti e fatte salve le disposizioni qui appresso, la procedura di selezione per la delega di compiti federali, per la quale sono disponibili più beneficiari ed è concessa un’indennità, è retta dalle disposizioni della legge federale del 21 giugno 20192 sugli appalti pubblici per gli appalti che non rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali.
2L’avvio della procedura di selezione è pubblicato nel Foglio federale conformemente all’articolo 13 capoverso 1 lettera g della legge del 18 giugno 20043 sulle pubblicazioni ufficiali. La procedura di selezione si conclude con la notifica di una decisione a tutti i partecipanti. La protezione giuridica è retta dall’articolo 35 capoverso 1 della presente legge.
3La delega e l’indennità successive a una procedura di selezione conclusa con decisione passata in giudicato sono rette dagli articoli 14–40 della presente legge.
1 Introdotto dall’all. 7 n. II 4 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587).
2 RS 172.056.1
3 RS 170.512
Art. 15c Obbligo di informare
1Chiunque presenti una domanda d’aiuto finanziario o si candidi per la delega di un compito federale deve fornire all’autorità competente tutte le informazioni necessarie. Deve autorizzarla a esaminare gli atti e ad accedere ai luoghi.
2Gli obblighi di cui al capoverso 1 sussistono anche dopo la concessione dell’aiuto finanziario e la delega di compiti federali, affinché l’autorità competente possa svolgere i controlli necessari e chiarire i diritti alla restituzione.
1 Introdotto dall’all. 7 n. II 4 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587).
Art. 16 Forma giuridica
1Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale.
2Un contratto di diritto pubblico può essere concluso qualora:
- a.
- l’autorità competente disponga di un ampio margine di discrezionalità; oppure
- b.
- occorra escludere che, nel caso di aiuti finanziari, il beneficiario rinunci unilateralmente all’esecuzione del compito.
3Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi ai Cantoni sulla base di accordi di programma.
4Le prestazioni destinate a un gran numero di beneficiari possono essere concesse senza decisione o contratto formali.
5Per la reiezione di domande è sempre necessaria una decisione formale.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 giu. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5953; FF 2007 607).
Art. 17 Decisioni:
a.Principio
1L’autorità competente indica nella decisione la base giuridica, la natura e l’importo dell’aiuto finanziario o dell’indennità. Se l’importo non può essere stabilito definitivamente, l’autorità determina, in base ai documenti presentati, i costi computabili, l’aliquota percentuale e l’importo massimo della prestazione.
2Se non vi sono norme in materia, l’autorità stabilisce inoltre:
- a.
- il termine di scadenza per il versamento dell’aiuto finanziario o dell’indennità, fatto salvo l’articolo 23;
- b.
- il periodo durante il quale un bene è vincolato allo scopo per il quale è versato l’aiuto finanziario o l’indennità.
3Se prende una decisione prima che il beneficiario abbia adempiuto il suo compito, l’autorità stabilisce inoltre:
- a.
- le modalità del compito da svolgere;
- b.
- il periodo di tempo entro cui il compito dev’essere eseguito;
- c.
- tutti gli oneri per assicurare un impiego appropriato della prestazione e un adempimento adeguato e parsimonioso del compito, nel rispetto dei termini e conformemente allo scopo.
4Se vi è motivo di ritenere che il beneficiario di un aiuto finanziario acquista beni, prestazioni di servizi o prestazioni edili il cui costo totale è finanziato per più del 50 per cento con aiuti finanziari della Confederazione, l’autorità può obbligarlo a garantire una concorrenza adeguata. Il beneficiario è di regola tenuto a chiedere almeno tre offerte.1
1 Introdotto dall’all. 7 n. II 4 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587).
Art. 18 b. Determinazione ulteriore dell’importo definitivo
1Se l’importo definitivo della prestazione non è stabilito nella decisione d’aiuto finanziario o di indennità, l’autorità competente lo fissa senza nuova decisione non appena ha conoscenza del conteggio.
2Se la decisione di aiuto finanziario o di indennità non reca tutti i dati necessari per il calcolo dell’importo definitivo, l’autorità stabilisce in una nuova decisione gli elementi mancanti o i nuovi elementi che devono essere considerati. Lo stesso vale per gli aiuti finanziari o le indennità in materia di spese supplementari di cui all’articolo 15.
Art. 19 Contratti:
a.Principio
1Per essere valido, il contratto richiede la forma scritta; è fatto salvo l’articolo 16 capoverso 31.
2Dopo le trattative, l’autorità trasmette al richiedente una proposta con un termine per accettarla, il cui contenuto è retto dall’articolo 17 o dall’articolo 20a. Se la proposta si riferisce a un accordo di programma e concerne interessi comunali, il Cantone la sottopone per parere ai Comuni interessati.2
3La proposta è notificata anche ai terzi legittimati a ricorrere. Questi nonché il richiedente possono chiedere entro trenta giorni una decisione impugnabile.
1 Ora: l’art. 16 cpv. 4.
2 Nuovo testo giusta il n. II 10 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
Art. 20 b. Contenuto della proposta e determinazione ulteriore dell’importo definitivo
1Al contenuto della proposta e del contratto è applicabile l’articolo 17.1
2Alla determinazione ulteriore dell’importo definitivo è applicabile l’articolo 18. Invece della decisione prevista nell’articolo 18 capoverso 2, l’autorità modifica o completa il contratto secondo la procedura stabilita nell’articolo 19.
1 Nuovo testo giusta l’all. 7 n. II 4 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587).
Art. 20a Accordi di programma
1Gli accordi di programma fissano gli obiettivi strategici da realizzare congiuntamente e disciplinano la prestazione della Confederazione, nonché, d’intesa con il Controllo federale delle finanze, i dettagli della vigilanza finanziaria.
2Gli accordi di programma si estendono di regola su diversi anni.
3Se le prestazioni previste nell’ambito di accordi di programma sono fornite dai Comuni, il Cantone rimborsa a questi ultimi almeno la quota di spese corrispondente al rapporto tra i contributi accordati dalla Confederazione e le spese globali.
4L’articolo 23 non si applica agli accordi di programma.
1 Introdotto dal n. II 10 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
Art. 21 Direttive per i conteggi
L’autorità competente emana le direttive per i conteggi. Al riguardo, tiene conto degli usi del ramo.
Art. 22 Concessione da parte dei Cantoni di prestazioni di diritto federale
1Se i Cantoni concedono aiuti finanziari o indennità di diritto federale in virtù della legislazione speciale, le autorità federali possono emanare direttive per assicurare una prassi uniforme e l’eguaglianza di trattamento.
2Sentiti i Cantoni, le autorità federali stabiliscono i contingenti delle prestazioni, concesse soltanto nei limiti dei crediti stanziati o quelle per cui il richiedente non può far valere diritto alcuno (art. 13). I Cantoni stabiliscono gli ordini di priorità.
Sezione 3: Pagamento e restituzione di aiuti finanziari e indennità
Art. 23 Pagamenti
1Gli aiuti finanziari e le indennità possono essere versati il più presto dal momento in cui le spese sono divenute imminenti.
2Prima della determinazione dell’importo definitivo può essere versato, di regola, l’80 per cento al massimo dell’aiuto finanziario o dell’indennità.
Art. 24 Interesse di mora
L’autorità competente, se non ha pagato l’aiuto finanziario o l’indennità al beneficiario entro sessanta giorni dalla scadenza, gli deve un interesse annuo del 5 per cento a contare da tale momento.
Art. 25 Controllo dell’esecuzione del compito
1L’autorità competente controlla se il beneficiario adempie il compito secondo le disposizioni in materia e se sono soddisfatte le condizioni.
2Essa può limitarsi a controlli sommari o a prove a caso se:
- a.
- altre istanze, in particolare autorità cantonali, verificano elementi determinanti oppure
- b.
- si tratta di prestazioni periodiche, globali o di importo modesto.
Art. 26 Inizio dei lavori e acquisti
1Il richiedente può iniziare i lavori o procedere ad acquisti di una certa importanza soltanto se l’aiuto finanziario o l’indennità gli è stato assegnato con decisione definitiva o di massima o in virtù di un contratto, oppure se l’autorità competente l’ha autorizzato.
2L’autorità competente può rilasciare l’autorizzazione se l’attendere il risultato dell’esame della domanda dovesse comportare gravi inconvenienti. L’autorizzazione non dà diritto all’aiuto finanziario né all’indennità.
3Nessuna prestazione è concessa se i lavori sono già iniziati o gli acquisti effettuati senza autorizzazione. Nel caso di indennità, l’autorità competente può tuttavia concedere una prestazione al richiedente se le circostanze lo giustificano.
Art. 27 Modifica di progetti
Il beneficiario può procedere a modifiche importanti o comportanti spese supplementari soltanto con l’accordo dell’autorità competente.
Art. 28 Inadempienza totale o parziale nel caso di aiuti finanziari
1Se, nonostante diffida, il richiedente non adempie il suo compito, l’autorità competente non versa l’aiuto finanziario oppure ne esige la restituzione, incluso un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento.
2Se, nonostante diffida, il richiedente adempie insufficientemente il suo compito, l’autorità competente riduce adeguatamente l’aiuto finanziario oppure ne esige la restituzione parziale, incluso un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento.
3Nei casi di rigore, si può rinunciare in tutto o in parte alla ripetizione.
4Nel caso di aiuti finanziari contrattuali, rimane salvo l’obbligo di adempiere il contratto.
Art. 29 Sottrazione allo scopo e alienazione nel caso di aiuti finanziari
1Se un bene (fondo, costruzione, opera, bene mobile) è stato sottratto al suo scopo o alienato, l’autorità competente esige la restituzione dell’aiuto finanziario. L’importo da restituire è calcolato in base al rapporto tra il periodo effettivo di utilizzazione e quello prestabilito. Nei casi di rigore, tale importo può essere ridotto.
2Nel caso di alienazione, l’autorità competente può rinunciare in tutto o in parte alla ripetizione se l’acquirente soddisfa i presupposti per l’aiuto finanziario e assume tutti gli obblighi del beneficiario.
3Il beneficiario deve comunicare senza indugio e per scritto all’autorità competente ogni sottrazione allo scopo e ogni alienazione.
Art. 30 Revoca di decisioni di aiuto finanziario o di indennità
1L’autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti.
2Essa rinuncia alla revoca se:
- a.
- il beneficiario ha preso, in base alla decisione, provvedimenti che non potrebbero essere rimossi senza perdite finanziarie difficilmente sopportabili;
- b.
- la violazione del diritto non era facilmente riconoscibile per il beneficiario;
- c.
- un eventuale accertamento inesatto o incompleto dei fatti non è dovuto a colpa del beneficiario.
2bisGli aiuti finanziari possono essere revocati integralmente o parzialmente o può esserne chiesta la restituzione integrale o parziale se nell’utilizzare questi mezzi il beneficiario viola le prescrizioni del diritto in materia di appalti pubblici.1
3Con la revoca, l’autorità esige la restituzione delle prestazioni già versate. Se il beneficiario ha agito colpevolmente, essa riscuote inoltre un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento.
4Sono salve le restituzioni secondo l’articolo 12 della legge federale del 22 marzo 19742 sul diritto penale amministrativo.
1 Introdotto dall’all. 7 n. II 4 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587).
2 RS 313.0
Art. 31 Recesso da un contratto di aiuto finanziario o di indennità
L’articolo 30 si applica per analogia ai contratti di aiuto finanziario o di indennità. Invece della revoca, l’autorità competente recede dal contratto.
Sezione 4: Prescrizione di diritti e contenzioso
Art. 32 Termini di prescrizione
1I crediti concernenti aiuti finanziari o indennità si prescrivono in cinque anni.
2Il diritto alla restituzione di aiuti finanziari o indennità si prescrive in tre anni dal giorno in cui l’autorità di decisione o l’autorità partecipe del contratto ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dalla sua nascita.1
3Se il beneficiario ha omesso la comunicazione prescritta dall’articolo 29 capoverso 3 e se la durata di utilizzazione di un bene è stata fissata a più di dieci anni, il termine assoluto di prescrizione scade alla fine della durata d’utilizzazione, ma al più presto dieci anni dopo la nascita del diritto.
4Se il fatto da cui deriva il diritto alla restituzione commesso dal beneficiario costituisce un fatto punibile, tale diritto si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.2
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 9 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).
2 Nuovo testo giusta l’all. n. 9 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).
Art. 33
…
1 Abrogato dall’all. n. 9 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).
Art. 34
…
1 Abrogato dall’all. n. 49 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RO 2006 2197 1069 art. 1 lett. b; FF 2001 3764).
Art. 35 Protezione giuridica
1La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
2Se l’autorità competente deve decidere su un numero elevato di domande analoghe, il Consiglio federale può prevedere che le relative decisioni possono essere impugnate mediante opposizione.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 49 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RO 2006 2197 1069 art. 1 lett. b; FF 2001 3764).
Sezione 5: Diritto applicabile
Art. 36
Le domande d’aiuti finanziari o di indennità sono giudicate:
- a.
- secondo il diritto vigente al momento della presentazione, se la prestazione è decisa prima dell’adempimento del compito;
- b.
- secondo il diritto vigente all’inizio dell’adempimento del compito, se la prestazione è assegnata dopo.
Sezione 6: Disposizioni penali e sanzioni di diritto amministrativo
Art. 37 Delitti
Gli articoli da 14 a 18 della legge del 22 marzo 19741 sul diritto penale amministrativo sono applicabili alla truffa in materia di prestazioni e di tasse, alla falsità in documenti, al conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, alla soppressione di documenti e al favoreggiamento.
Art. 38 Conseguimento fraudolento di un profitto
Chiunque, in una procedura inerente a un aiuto finanziario o a un’indennità, fornisce intenzionalmente indicazioni inesatte o incomplete per procacciarsi un indebito profitto, è punito con la multa.
Art. 39 Procedimento penale
1Le infrazioni di cui agli articoli 37 e 38 sono perseguite e giudicate, in virtù della legge del 22 marzo 19741 sul diritto penale amministrativo, dall’ufficio federale competente per materia. Il Consiglio federale può dichiarare competente un’altra unità amministrativa della Confederazione.
2Gli organismi e i servizi cantonali che eseguono atti normativi federali in materia d’aiuti finanziari e di indennità devono informare immediatamente l’autorità federale competente se vengono a conoscenza di infrazioni giusta gli articoli 37 o 38.
Art. 40 Sanzioni di diritto amministrativo applicabili in caso d’aiuti finanziari
1Se il richiedente o il beneficiario viola l’obbligo di informare di cui all’articolo 11 capoversi 2 e 3, l’autorità competente può negargli l’assegnazione o il versamento di aiuti finanziari oppure esigere la restituzione delle prestazioni già fornite, incluso un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento.
2Se una fattispecie penale della presente sezione risulta adempiuta, oppure se è violato l’obbligo di informare secondo l’articolo 11 capoverso 3, l’autorità competente può escludere temporaneamente dall’aiuto finanziario le persone fisiche colpevoli o le persone giuridiche da esse rappresentate.
Capitolo 4: Disposizioni finali
Art. 41 Modificazioni del diritto federale
Le modificazioni del diritto federale vigente sono riprodotte nell’allegato, parte integrante della presente legge.
Art. 42 Disposizioni transitorie
1Il capitolo 3 della presente legge s’applica parimenti a precedenti decisioni e contratti in materia d’aiuto finanziario o di indennità, nella misura in cui esplichino effetti oltre l’entrata in vigore della presente legge e, per i beneficiari, essa non sia più sfavorevole del diritto previgente.
2Le ordinanze non conformi alle disposizioni del capitolo 3 devono essere adeguate entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, nella misura in cui non si fondino su leggi o decreti federali di obbligatorietà generale che vi deroghino.