|
Art. 15a Domanda d’aiuto finanziario 18
Gli aiuti finanziari sono concessi soltanto su domanda. 18 Introdotto dall’all. 7 n. II 4 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587).
|
Art. 15b Delega di compiti federali con indennità 19
1 Sempre che la legislazione speciale non disponga altrimenti e fatte salve le disposizioni qui appresso, la procedura di selezione per la delega di compiti federali, per la quale sono disponibili più beneficiari ed è concessa un’indennità, è retta dalle disposizioni della legge federale del 21 giugno 201920 sugli appalti pubblici per gli appalti che non rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali. 2 L’avvio della procedura di selezione è pubblicato nel Foglio federale conformemente all’articolo 13 capoverso 1 lettera g della legge del 18 giugno 200421 sulle pubblicazioni ufficiali. La procedura di selezione si conclude con la notifica di una decisione a tutti i partecipanti. La protezione giuridica è retta dall’articolo 35 capoverso 1 della presente legge. 3 La delega e l’indennità successive a una procedura di selezione conclusa con decisione passata in giudicato sono rette dagli articoli 14–40 della presente legge.
|
Art. 15c Obbligo di informare 22
1 Chiunque presenti una domanda d’aiuto finanziario o si candidi per la delega di un compito federale deve fornire all’autorità competente tutte le informazioni necessarie. Deve autorizzarla a esaminare gli atti e ad accedere ai luoghi. 2 Gli obblighi di cui al capoverso 1 sussistono anche dopo la concessione dell’aiuto finanziario e la delega di compiti federali, affinché l’autorità competente possa svolgere i controlli necessari e chiarire i diritti alla restituzione. 3 Dopo la concessione dell’aiuto finanziario o dell’indennità, essi sussistono anche per i terzi dei quali il beneficiario si avvale per adempiere il compito.23 22 Introdotto dall’all. 7 n. II 4 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587). 23 Introdotto dal n. I 4 della LF del 19 mar. 2021 concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 654; FF 2020 6109).
|
Art. 16 Forma giuridica 24
1 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale. 2 Un contratto di diritto pubblico può essere concluso qualora: - a.
- l’autorità competente disponga di un ampio margine di discrezionalità; oppure
- b.
- occorra escludere che, nel caso di aiuti finanziari, il beneficiario rinunci unilateralmente all’esecuzione del compito.
3 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi ai Cantoni sulla base di accordi di programma. 4 Le prestazioni destinate a un gran numero di beneficiari possono essere concesse senza decisione o contratto formali. 5 Per la reiezione di domande è sempre necessaria una decisione formale. 24 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 giu. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5953; FF 2007 607).
|
Art. 17 Decisioni: a. Principio
1 L’autorità competente indica nella decisione la base giuridica, la natura e l’importo dell’aiuto finanziario o dell’indennità. Se l’importo non può essere stabilito definitivamente, l’autorità determina, in base ai documenti presentati, i costi computabili, l’aliquota percentuale e l’importo massimo della prestazione. 2 Se non vi sono norme in materia, l’autorità stabilisce inoltre: - a.
- il termine di scadenza per il versamento dell’aiuto finanziario o dell’indennità, fatto salvo l’articolo 23;
- b.
- il periodo durante il quale un bene è vincolato allo scopo per il quale è versato l’aiuto finanziario o l’indennità.
3 Se prende una decisione prima che il beneficiario abbia adempiuto il suo compito, l’autorità stabilisce inoltre: - a.
- le modalità del compito da svolgere;
- b.
- il periodo di tempo entro cui il compito dev’essere eseguito;
- c.
- tutti gli oneri per assicurare un impiego appropriato della prestazione e un adempimento adeguato e parsimonioso del compito, nel rispetto dei termini e conformemente allo scopo.
4 Se vi è motivo di ritenere che il beneficiario di un aiuto finanziario acquista beni, prestazioni di servizi o prestazioni edili il cui costo totale è finanziato per più del 50 per cento con aiuti finanziari della Confederazione, l’autorità può obbligarlo a garantire una concorrenza adeguata. Il beneficiario è di regola tenuto a chiedere almeno tre offerte.25 25 Introdotto dall’all. 7 n. II 4 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587). La correzione della CdR dell’AF del 9 feb. 2023, pubblicata il 13 feb. 2023, concerne soltanto il testo francese (RU 2023 64).
|
Art. 18 b. Determinazione ulteriore dell’importo definitivo
1 Se l’importo definitivo della prestazione non è stabilito nella decisione d’aiuto finanziario o di indennità, l’autorità competente lo fissa senza nuova decisione non appena ha conoscenza del conteggio. 2 Se la decisione di aiuto finanziario o di indennità non reca tutti i dati necessari per il calcolo dell’importo definitivo, l’autorità stabilisce in una nuova decisione gli elementi mancanti o i nuovi elementi che devono essere considerati. Lo stesso vale per gli aiuti finanziari o le indennità in materia di spese supplementari di cui all’articolo 15.
|
Art. 19 Contratti: a. Principio
1 Per essere valido, il contratto richiede la forma scritta; è fatto salvo l’articolo 16 capoverso 326. 2 Dopo le trattative, l’autorità trasmette al richiedente una proposta con un termine per accettarla, il cui contenuto è retto dall’articolo 17 o dall’articolo 20a. Se la proposta si riferisce a un accordo di programma e concerne interessi comunali, il Cantone la sottopone per parere ai Comuni interessati.27 3 La proposta è notificata anche ai terzi legittimati a ricorrere. Questi nonché il richiedente possono chiedere entro trenta giorni una decisione impugnabile. 26 Ora: l’art. 16 cpv. 4. 27 Nuovo testo giusta il n. II 10 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
|
Art. 20 b. Contenuto della proposta e determinazione ulteriore dell’importo definitivo
1 Al contenuto della proposta e del contratto è applicabile l’articolo 17.28 2 Alla determinazione ulteriore dell’importo definitivo è applicabile l’articolo 18. Invece della decisione prevista nell’articolo 18 capoverso 2, l’autorità modifica o completa il contratto secondo la procedura stabilita nell’articolo 19. 28 Nuovo testo giusta l’all. 7 n. II 4 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587).
|
Art. 20a Accordi di programma 29
1 Gli accordi di programma fissano gli obiettivi strategici da realizzare congiuntamente e disciplinano la prestazione della Confederazione, nonché, d’intesa con il Controllo federale delle finanze, i dettagli della vigilanza finanziaria. 2 Gli accordi di programma si estendono di regola su diversi anni. 3 Se le prestazioni previste nell’ambito di accordi di programma sono fornite dai Comuni, il Cantone rimborsa a questi ultimi almeno la quota di spese corrispondente al rapporto tra i contributi accordati dalla Confederazione e le spese globali. 4 L’articolo 23 non si applica agli accordi di programma. 29 Introdotto dal n. II 10 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
|
Art. 21 Direttive per i conteggi
L’autorità competente emana le direttive per i conteggi. Al riguardo, tiene conto degli usi del ramo.
|
Art. 22 Concessione da parte dei Cantoni di prestazioni di diritto federale
1 Se i Cantoni concedono aiuti finanziari o indennità di diritto federale in virtù della legislazione speciale, le autorità federali possono emanare direttive per assicurare una prassi uniforme e l’eguaglianza di trattamento. 2 Sentiti i Cantoni, le autorità federali stabiliscono i contingenti delle prestazioni, concesse soltanto nei limiti dei crediti stanziati o quelle per cui il richiedente non può far valere diritto alcuno (art. 13). I Cantoni stabiliscono gli ordini di priorità.
|