Ordinanza
sulle dogane
(OD)
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 18 marzo 20051 sulle dogane (LD);
visto l’articolo 37 capoverso 3 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale (LPers),3
ordina:
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
Titolo 1: Basi del regime doganale
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Enclave doganale
(art. 3 cpv. 3 LD)
1 Dal territorio doganale è esclusa la regione di Samnaun e Sampuoir.
2 La linea doganale è definita rispetto al territorio doganale come segue: dal Piz Rots in direzione sud-est passando per il Piz Chamins verso lo Stammerspitz, ancora più a est verso il Muttler, poi verso nord-est verso il Piz Mundin - Piz Mezdi – punto 2248 – sino a Schergenbach attraverso il Grat, che delimita la valle Sampuoir contro il Fernertobel.
Art. 2 Vigilanza doganale nell’enclave doganale
(art. 3 cpv. 3 LD)
1 Nell’enclave doganale, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) può svolgere segnatamente i seguenti compiti:4
- a.
- sorvegliare il traffico merci (art. 23 LD);
- b.
- svolgere compiti di polizia di sicurezza (art. 96 LD);
- c.
- eseguire i disposti federali di natura non doganale e perseguire le infrazioni contro gli stessi, sempre che siano di sua competenza;
- d.
- perseguire infrazioni in ambito doganale.
2 Sono fatte salve le competenze di altre autorità della Confederazione e autorità cantonali nell’esecuzione di disposti federali di natura non doganale.
4 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2741).
Art. 3 Fondi, costruzioni e impianti al confine doganale
(art. 4 cpv. 2 LD)
1 L’autorità comunale preposta al rilascio del permesso di costruzione richiede per progetti di cui all’articolo 4 capoverso 2 LD l’autorizzazione dell’UDSC5. Essa allega alla domanda i piani e le descrizioni del progetto di costruzione.
2 L’UDSC stabilisce nell’autorizzazione quali installazioni debbano essere costruite e come debbano essere mantenute. Disciplina il diritto di passaggio per il personale dell’UDSC.
3 Essa può fissare nell’autorizzazione un contributo del proprietario ai maggiori costi per la sorveglianza del confine doganale e che insorgono in relazione alle costruzioni o agli impianti.
5 Nuova espr. giusta il n. II 2 dell’O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2741). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 4 Approntamento di locali da parte di terzi
(art. 5 cpv. 2 LD)
I terzi di cui all’articolo 5 capoverso 2 LD sono:
- a.
- lo speditore autorizzato;
- b.
- il destinatario autorizzato;
- c.
- il detentore di un deposito doganale aperto;
- d.
- il detentore di un deposito franco doganale;
- e.
- il gestore di un aerodromo;
- f.
- altre persone nei cui locali sono adempiuti compiti doganali.
Capitolo 2: Obbligo doganale
Sezione 1: Merci in franchigia di dazio
Art. 5 Franchigia doganale secondo l’uso internazionale
(art. 8 cpv. 2 lett. a LD)
La franchigia doganale concessa in virtù della consuetudine internazionale può essere limitata o soppressa temporaneamente o durevolmente per merci provenienti da Stati che non concedono la reciprocità.
Art. 6 Merci per capi di Stato e per servizi diplomatici, consolari e internazionali e loro membri
(art. 8 cpv. 2 lett. a LD)
1 Merci, che servono all’uso personale di capi di Stato esteri e loro famigliari che vivono in comunione domestica, sono esenti da dazio.
2 La franchigia doganale per merci destinate ai beneficiari istituzionali e alle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 della legge del 22 giugno 20076 sullo Stato ospite è disciplinata conformemente:
- a.
- all’ordinanza del 23 agosto 19897 concernente i privilegi doganali delle missioni diplomatiche a Berna e dei posti consolari in Svizzera;
- b.
- all’ordinanza del 13 novembre 19858 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.9
9 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 dell’O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6657).
Art. 7 Bare, urne cinerarie e accessori funebri
(art. 8 cpv. 2 lett. a LD)
Sono esenti da dazio:
- a.
- le bare con le salme e le urne con le ceneri delle salme cremate;
- b.
- gli accessori funebri;
- c.
- le corone funebri, portate da persone che partecipano a un funerale nel territorio doganale.
Art. 8 Premi di onore, oggetti ricordo e doni d’onore
(art. 8 cpv. 2 lett. a LD)
1 Sono esenti da dazio:
- a.
- premi di onore e oggetti ricordo, che sono importati dal destinatario o ad esso inviati;
- b.
- doni d’onore di persone con sede o domicilio al di fuori del territorio doganale per feste svizzere.
2 Riguardo ai doni d’onore, prima dell’importazione occorre inviare alla direzione di circondario una domanda per la concessione della franchigia doganale.
Art. 9 Trasferimento dell’esercizio di imprese estere
(art. 8 cpv. 2 lett. a LD)
1 Beni d’investimento e oggetti d’equipaggiamento di imprese estere che trasferiscono la loro attività nel territorio doganale sono esenti da dazio, se:
- a.
- sono stati utilizzati durante sei mesi in territorio doganale estero;
- b.
- sono stati importati globalmente al momento del trasferimento dell’esercizio; e
- c.
- sono destinati a essere utilizzati in proprio nel territorio doganale.
2 Sono soggetti all’obbligo doganale:
- a.
- merci di un’impresa il cui trasferimento ha luogo in seguito alla fusione con un’impresa svizzera oppure a questo scopo;
- b.
- merci di un’impresa, che viene ritirata da un’impresa svizzera;
- c.
- scorte di materie prime, prodotti finiti o semifiniti.
Art. 10 Scorte per carrozze ristorante
(art. 8 cpv. 2 lett. a LD)
Le scorte per carrozze ristorante in treni internazionali sono esenti da dazio, se:
- a.
- provengono da un regime doganale libero di un Paese che è percorso dal treno;
- b.
- sono introdotte in quantità necessarie al normale approvvigionamento all’andata e al ritorno sull’intera tratta; e
- c.
- sono consumate nello stesso treno.
Art. 11 Scorte, pezzi di ricambio e oggetti dell’equipaggiamento su battelli
(art. 8 cpv. 2 lett. a LD)
1 Le scorte su battelli merci e su battelli del traffico di linea sono esenti da dazio, se:
- a.
- sono destinate a essere utilizzate a bordo;
- b.
- non sono trasferite a terra; e
- c.
- i battelli rimangono solo provvisoriamente in territorio doganale.
2 Le scorte sugli altri battelli sono esenti da dazio, se i battelli non attraccano in porti, in luoghi sulla terra ferma o a boe in territorio doganale.
3 Le scorte per battelli, che non sono in libera pratica secondo il regime doganale, non possono essere caricate.
4 Per scorte per battelli s’intendono carburante e grasso, nonché beni destinati all’uso o alla vendita a bordo, comprese merci di consumo. Non sono considerati scorte i pezzi di ricambio per battelli e i relativi equipaggiamenti.
Art. 12 Scorte, pezzi di ricambio e oggetti dell’equipaggiamento a bordo di aeromobili
(art. 8 cpv. 2 lett. a LD)
1 Le scorte destinate alla ristorazione dei passeggeri o alla vendita a bordo di un aeromobile sono esenti da dazio se rimangono a bordo.
2 I pezzi di ricambio e gli oggetti dell’equipaggiamento sono esenti da dazio, se rimangono a bordo di aeromobili esteri.
Art. 13 Mezzi di pagamento, carte valori, manoscritti, documenti, valori di bollo e titoli di trasporto
(art. 8 cpv. 2 lett. b LD)
Sono esenti da dazio:
- a.
- mezzi legali di pagamento e carte valori privi di valore collezionistico;
- b.
- manoscritti e documenti privi di valore collezionistico;
- c.
- valori postali per l’affrancatura valevoli in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale;
- d.
- biglietti di imprese estere di trasporti pubblici.
Art. 14 Masserizie di trasloco
(art. 8 cpv. 2 lett. c LD)
1 Le masserizie di trasloco di immigranti sono esenti da dazio.
2 Le masserizie di trasloco sono importate in relazione temporale al trasferimento del domicilio. Eventuali invii successivi devono essere dichiarati in occasione della prima importazione. Se l’importazione delle masserizie di trasloco è ostacolata, la franchigia doganale può essere concessa dopo l’eliminazione dell’ostacolo.
3 Per masserizie di trasloco s’intendono:
- a.
- beni di immigranti utilizzati dagli stessi per il loro personale tenore di vita o per l’esercizio dell’attività professionale e commerciale durante almeno sei mesi in territorio doganale estero e destinati all’uso proprio in territorio doganale;
- b.10
- Scorte domestiche e prodotti del tabacco in genere e quantità usuali nonché bevande alcoliche:
- 1.
- con un tenore alcolico fino al 25 per cento del volume: 200 litri al massimo, e
- 2.
- con un tenore alcolico superiore al 25 per cento del volume: 12 litri al massimo.
4 Le suppellettili domestiche e gli oggetti personali, esclusi i mezzi di trasporto, appartenenti a persone fisiche con domicilio in territorio doganale estero, le quali acquistano o affittano in territorio doganale una casa o un appartamento esclusivamente per uso proprio, sono considerate masserizie di trasloco, se le altre condizioni di cui al capoverso 3 lettera a sono adempiute e l’importazione avviene in relazione temporale alla conclusione del contratto di compra-vendita o di locazione.
5 Per immigranti s’intendono le persone fisiche che trasferiscono il loro domicilio dal territorio doganale estero nel territorio doganale. Le persone, che senza abbandonare il proprio domicilio in Svizzera hanno soggiornato durante almeno un anno nel territorio doganale estero, sono considerate immigranti.
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1661).
Art. 15 Corredi nuziali
(art. 8 cpv. 2 lett. c LD)
1 Il corredo nuziale di una persona che sposa un’altra persona con domicilio nel territorio doganale e trasferisce il suo domicilio in questo territorio è esente da dazio.
2 Per corredo nuziale s’intendono:
- a.
- suppellettili domestiche usate e nuove;
- b.
- oggetti personali;
- c.
- mezzi di trasporto;
- d.
- regali di matrimonio;
- e.
- animali;
- f.
- scorte domestiche, tabacchi e bevande con un tenore alcolico inferiore al 25 per cento del volume per l’uso immediato, nonché bevande con un tenore alcolico superiore al 25 per cento del volume sino a un quantitativo di 12 l.
3 La franchigia doganale è limitata a oggetti, che sono destinati all’economia domestica comune e che, nel precedente Stato di domicilio del coniuge che trasloca, erano in libera pratica secondo il diritto doganale.
4 I corredi nuziali devono essere importati entro sei mesi dal matrimonio. Eventuali invii successivi devono essere notificati in occasione della prima importazione. Se l’importazione del corredo nuziale è ostacolata, la franchigia doganale è concessa dopo l’eliminazione dell’ostacolo.
5 Le suppellettili domestiche di coniugi che traslocano, il cui matrimonio è stato contratto meno di sei mesi prima del trasferimento del domicilio, sono considerate corredo nuziale. L’importazione deve avvenire entro tre mesi dopo il trasferimento di domicilio.
6 Sono equiparate al matrimonio le unioni domestiche registrate ai sensi della legge del 18 giugno 200411 sull’unione domestica registrata o simili comunioni di vita concluse all’estero.12
12 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3837).
Art. 16 Oggetti ereditati
(art. 8 cpv. 2 lett. c LD)
1 Gli oggetti ereditati sono esenti da dazio, se:
- a.
- sono stati posseduti e utilizzati dal de cuius durante l’ultimo domicilio nel territorio doganale estero; e
- b.
- l’erede o il legatario aveva il suo domicilio nel territorio doganale al momento della morte del de cuius e dell’importazione degli oggetti ereditati.
2 Per oggetti ereditati s’intendono:
- a.
- suppellettili domestiche senza scorte di merci;
- b.
- oggetti personali;
- c.
- oggetti per l’esercizio professionale e commerciale personale;
- d.
- mezzi di trasporto;
- e.
- animali.
3 Gli oggetti ereditati devono essere importati entro un anno dalla successione. Se l’erede o il legatario prova che l’importazione è impedita da un ostacolo, la franchigia doganale può essere concessa dopo l’eliminazione dell’ostacolo.
4 Sono inoltre esenti da dazio gli oggetti ereditati, che il de cuius ha utilizzato durante almeno sei mesi e che, in vita, dona a un erede con imputazione sulla quota ereditaria.
5 Per oggetti ereditati, il cui valore supera 100 000 franchi, occorre presentare alla direzione di circondario, prima dell’importazione, una domanda per la concessione della franchigia doganale.
Art. 17 Merci donate a organizzazioni riconosciute di utilità pubblica e opere assistenziali o persone nel bisogno
(art. 8 cpv. 2 lett. d LD)
1 Merci, che sono donate a organizzazioni riconosciute di utilità pubblica e opere assistenziali o persone nel bisogno di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge federale del 24 giugno 197713 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, sono esenti da dazio.
2 La donazione dev’essere commisurata allo scopo di lenire il bisogno o il danno.
3 La domanda per la concessione della franchigia doganale dev’essere inviata alla direzione di circondario prima dell’importazione.14
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1661).
Art. 18 Veicoli per invalidi
(art. 8 cpv. 2 lett. e LD)
1 Sono esenti da dazio i veicoli per invalidi, che beneficiano di:
- a.
- contributi dell’assicurazione invalidità o militare per la manutenzione o per la modifica del veicolo in funzione dell’invalidità; o
- b.
- un assegno per grandi invalidi conformemente all’articolo 42bis della legge federale del 19 giugno 195915 sull’assicurazione per l’invalidità.
2 Sono inoltre esenti da dazio i veicoli di organizzazioni riconosciute di utilità pubblica che gestiscono un servizio di trasporto per disabili.
3 La domanda per la concessione della franchigia doganale dev’essere inviata alla direzione di circondario. La franchigia doganale è concessa solo una volta nell’arco di sei anni.
Art. 19 Oggetti per l’insegnamento e la ricerca
(art. 8 cpv. 2 lett. f LD)
1 Oggetti per l’insegnamento e la ricerca sono esenti da dazio, se:
- a.
- sono utilizzati esclusivamente in istituti d’insegnamento pubblici o riconosciuti di utilità pubblica o in istituzioni che impartiscono regolarmente lezioni; e
- b.
- sono importati esclusivamente dagli stessi istituti d’insegnamento o istituzioni o direttamente per questi ultimi.
2 Sono esenti da dazio i materiali di origine umana, animale o vegetale, se sono importati da parte di istituzioni mediche riconosciute od ospedali o direttamente per questi ultimi a scopo medico o di ricerca.
3 Sono soggetti a dazio i materiali ausiliari e quelli destinati all’uso e alle esercitazioni.
4 La domanda per la concessione della franchigia doganale dev’essere inviata alla direzione di circondario prima dell’importazione.16
5 Qualora gli oggetti importati in esenzione di dazio siano consegnati nel territorio doganale, occorre richiedere preliminarmente un’autorizzazione all’UDSC. Quest’ultima decide circa il versamento successivo dei tributi doganali. L’obbligazione doganale sorge nel momento della consegna.
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1661).
Art. 20 Oggetti d’arte e d’esposizione per i musei
(art. 8 cpv. 2 lett. g LD)
1 Gli oggetti d’arte e d’esposizione per i musei accessibili al pubblico sono esenti da dazio, se sono importati dai musei stessi o direttamente per questi ultimi e non sono consegnati ad altri.
2 Simili oggetti sono pure esenti da dazio, se sono esposti in:
- a.
- parcheggi pubblici, piazze e strade pubbliche;
- b.
- edifici e impianti di istituzioni di diritto pubblico;
- c.
- edifici e impianti privati, sempre che siano generalmente accessibili e non servano a scopi commerciali.
3 La domanda per la concessione della franchigia doganale dev’essere inviata alla direzione di circondario prima dell’importazione.17
4 Qualora gli oggetti d’arte e d’esposizione importati in esenzione di dazio siano utilizzati per scopi diversi, occorre richiedere preliminarmente un’autorizzazione all’UDSC. Quest’ultima decide circa il versamento successivo dei tributi doganali. L’obbligazione doganale sorge nel momento del cambiamento d’utilizzazione.
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1661).
Art. 21 Strumenti e apparecchi per l’esame e il trattamento di pazienti in ospedali o case di cura
(art. 8 cpv. 2 lett. h LD)
1 Strumenti e apparecchi per l’esame e il trattamento di pazienti che sono importati da ospedali o case di cura o direttamente per questi ultimi sono esenti da dazio.
2 La domanda per la concessione della franchigia doganale dev’essere inviata alla direzione di circondario prima dell’importazione.18
3 Qualora gli strumenti e gli apparecchi importati in esenzione di dazio siano consegnati ad altri nel territorio doganale, occorre richiedere preliminarmente un’autorizzazione all’UDSC. Quest’ultimo decide circa il versamento successivo dei tributi doganali. L’obbligazione doganale sorge nel momento della consegna.
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1661).
Art. 22 Studi e opere di artisti svizzeri che soggiornano temporaneamente all’estero a scopo di studio
(art. 8 cpv. 2 lett. i LD)
1 I lavori originali, che un artista con domicilio nel territorio doganale ha prodotto durante un soggiorno di studio temporaneo all’estero, sono esenti da dazio, sempre che al momento della loro importazione siano di proprietà dell’artista.
2 Per soggiorno di studio s’intende segnatamente la formazione e il perfezionamento:
- a.
- in una scuola;
- b.
- sostenuti da istituzioni pubbliche o private di promozione culturale; o
- c.
- sotto forma di collaborazione con altri artisti o istituzioni allo scopo di apprendere o approfondire tecniche e competenze artistiche.
3 Ladomanda per la concessione della franchigia doganale dev’essere inviata alla direzione di circondario prima dell’importazione.19
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1661).
Art. 23 Merci del traffico nella zona di confine
(art. 8 cpv. 2 lett. j LD)
1 Per persone con domicilio nella zona di confine situata in territorio doganale (zona di confine nazionale) sono esenti da dazio:
- a.
- prodotti greggi del suolo e prodotti agricoli di fondi tagliati dal confine doganale, sempre che le case e i fabbricati rurali d’esercizio ivi situati si trovino nella zona di confine nazionale;
- b.
- prodotti greggi del suolo di fondi situati nella zona di confine al di fuori del territorio doganale (zona di confine estera).
2 Per persone con domicilio nella zona di confine estera sono esenti da dazio:
- a.
- fertilizzanti, sostanze fitosanitarie, sementi, piantoni, pali e materiale per la gestione di un fondo nella zona di confine nazionale;
- b.
- derrate alimentari e bevande destinate al vitto giornaliero della persona incaricata della gestione del fondo e dei suoi impiegati sul terreno.
3 Per prodotti greggi del suolo s’intendono i prodotti del raccolto di campi, prati, piantagioni naturali di verdura, frutteti, nonché legno e torba.
4 Per prodotti agricoli s’intendono segnatamente bestiame da macello, latte, formaggio, lana, miele, galline, uova, granchi e pesce.
5 Per la concessione della franchigia doganale, i prodotti greggi del suolo possono essere lavorati solo nella misura in cui ciò sia necessario per la loro produzione e per il loro trasporto.
6 La franchigia doganale è concessa solo a persone che:
- a.
- gestiscono il fondo;
- b.
- sono proprietarie, usufruttuarie o affittuarie dei fondi; e
- c.
- importano esse stesse i prodotti oppure per il tramite di impiegati.
Art. 24 Uva e vino di fondi della zona di confine
(art. 8 cpv. 2 lett. j LD)
1 Per ogni anno di vendemmia è esente da dazio l’uva fresca o pigiata di fondi della zona di confine estera sino a un quantitativo complessivo di 4,2 tonnellate o sino a 30 ettolitri di vino prodotto, se essa è importata dalla persona incaricata della gestione del fondo o dai suoi impiegati.
2 È soggetta a dazio l’importazione di uva e vino che eccede i quantitativi stabiliti nel capoverso 1. Per quantitativi superiori le aliquote di dazio sono ridotte come segue:
- a.
- per uva in quantità da:
- 1.
- 4,2 tonnellate a 14 tonnellate di massa propria: a un ottavo;
- 2.
- 14 tonnellate a 28 tonnellate di massa propria: a un quarto;
- 3.
- 28 tonnellate a 140 tonnellate di massa propria: a tre ottavi;
- b.
- per vino nuovo in quantità da:
- 1.
- 30 ettolitri a 100 ettolitri: a un quarto;
- 2.
- 100 ettolitri a 200 ettolitri: di metà;
- 3.
- 200 ettolitri a 1000 ettolitri: a tre quarti.
3 Le vinacce sono soggette a dazio.
Art. 25 Merci del traffico di mercato
(art. 8 cpv. 2 lett. j LD)
1 Merci del traffico di mercato sino a un quantitativo complessivo di 100 kg lordi per giorno e persona sono esenti da dazio, se:
- a.
- provengono dalla zona di confine estera;
- b.
- sono importate per il tramite degli uffici doganali designati dall’UDSC; e
- c.
- sono vendute all’interno della zona di confine nazionale a persone fisiche per uso proprio.
2 Per merci del traffico di mercato s’intendono verdure, pesci freschi, granchi, rane, lumache e fiori recisi.20
3 La persona importatrice deve avere il proprio domicilio nella zona di confine estera e non può acquistare la merce da terzi a scopo di rivendita.
4 Sono salve le disposizioni derogatorie degli accordi frontalieri bilaterali.
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
Art. 26 Pesci delle acque confinarie
(art. 8 cpv. 2 lett. j LD)
Il pesce fresco pescato nelle acque confinarie è esente da dazio, se:
- a.
- è stato pescato da persone autorizzate alla pesca in Svizzera; e
- b.
- le prescrizioni sulla pesca sono rispettate.
Art. 27 Modelli e campioni di merci
(art. 8 cpv. 2 lett. k LD)
1 Sono esenti da dazio:
- a.
- modelli e campioni di merci che non sono destinati alla vendita né al consumo;
- b.
- modelli di merci per la raccolta di ordinazioni nelle seguenti quantità:
- 1.
- merci utilizzabili sino a un valore della merce di 100 franchi per modello;
- 2.
- merci non utilizzabili sino a un valore della merce di 100 franchi per genere e qualità;
- 3.
- prodotti del tabacco, bevande alcoliche, medicamenti e prodotti cosmetici sino a un valore della merce di 100 franchi per invio.
2 Sono soggetti a dazio modelli e campioni di merci nonché presentazioni modello, che sono importati su ordinazione e quale merce commerciale.
Art. 28 Imballaggi indigeni
(art. 8 cpv. 2 lett. l LD)
Gli imballaggi e i contenitori di merci, che sono rispediti vuoti al mittente nel territorio doganale, sono esenti da dazio.
Art. 29 Materiale bellico della Confederazione
(art. 8 cpv. 2 lett. m LD)
1 Il materiale bellico della Confederazione è esente da dazio.
2 Il materiale bellico della Confederazione è equiparato al materiale della protezione civile importato dalla Confederazione e dai Cantoni.21
21 Nuovo testo giusta il n. III 2 dell’O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).
Sezione 2: Ammissione temporanea di merci
Art. 30 Ammissione temporanea nel territorio doganale
(art. 9 LD) 22
1 Le merci destinate all’ammissione temporanea in territorio doganale sono esenti da dazio, se:
- a.
- sono di proprietà di una persona con sede o domicilio al di fuori del territorio doganale e sono utilizzate dalla stessa;
- b.
- la loro identità può essere garantita;
- c.
- l’ammissione dura al massimo due anni; e
- d.
- sono riesportate senza modifiche. L’uso non è inteso come modifica.
2 Le merci, la cui ammissione temporanea si protrae per un periodo superiore ai due anni, possono essere ammesse ulteriormente in esenzione parziale dai tributi doganali per al massimo tre anni. I tributi doganali sono fissati per ogni mese intero o iniziato al tre per cento dell’importo che sarebbe riscosso in caso d’immissione delle merci in libera pratica secondo il diritto doganale, ma al massimo sino a concorrenza di tale importo.
3 L’UDSC può ridurre il termine di cui al capoverso 1 lettera c in casi particolari. Fissa il termine entro il quale le merci dovranno essere riesportate o immesse in un altro regime doganale.
4 Se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempiute, il regime dell’ammissione temporanea è considerato autorizzato.
5 In presenza di importanti motivi che rendono necessaria una sorveglianza del regime dell’ammissione temporanea, l’UDSC può subordinare questo regime a un’esplicita autorizzazione.
22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3837).
Art. 31 Ammissione temporanea nel territorio doganale estero
(art. 9 cpv. 1 e 2 LD)
1 Le merci in libera pratica secondo il diritto doganale destinate all’ammissione temporanea nel territorio doganale estero sono esenti da dazio al momento della loro reimportazione, se:
- a.
- la loro identità può essere garantita;
- b.
- l’ammissione dura al massimo due anni; e
- c.
- sono reimportate senza modifiche. L’uso non è inteso come modifica.
2 Per importanti motivi, l’UDSC può prorogare il termine di cui al capoverso 1 lettera b di altri tre anni al massimo.
Art. 32 Mancato adempimento di condizioni
(art. 9 cpv. 2 LD)
Per importanti motivi, l’UDSC può autorizzare il regime dell’ammissione temporanea anche se non sono adempiute tutte le condizioni.
Art. 33 Esclusione del regime dell’ammissione temporanea
(art. 9 cpv. 2 e 3 LD)
L’UDSC può escludere il regime dell’ammissione temporanea:
- a.
- per merci destinate al deposito;
- b.
- per merci provenienti da Stati che non concedono la reciprocità; o
- c.
- se in tal modo le condizioni di concorrenza sono notevolmente pregiudicate.
Art. 34 Uso commerciale di mezzi di trasporto esteri 23
(art. 9 cpv. 1 e 2 LD)
1 Fatti salvi i capoversi 4 e 5, l’ammissione temporanea in franchigia di dazio di mezzi di trasporto esteri per trasporti interni a scopi commerciali è vietata.
2 Per trasporti transfrontalieri a scopi commerciali, l’UDSC può autorizzare persone con sede o domicilio nel territorio doganale all’ammissione temporanea in franchigia di dazio di un mezzo di trasporto estero se:
- a.
- nell’arco di un anno la persona effettua al massimo dodici trasporti; e
- b.
- il mezzo di trasporto è riesportato di volta in volta al termine del trasporto.
3 Un rimorchio estero destinato al trasporto di cose, introdotto nel territorio doganale a scopi commerciali e trainato da un veicolo indigeno per trasporti transfrontalieri, può beneficiare dell’ammissione temporanea in franchigia di dazio. Esso deve essere riesportato non appena si è concluso il trasporto per il quale era stato importato.
4 Per trasporti interni, l’UDSC può autorizzare l’ammissione temporanea in franchigia di dazio di mezzi di trasporto esteri nel territorio doganale, segnatamente se il richiedente prova che:
- a.
- non sono disponibili corrispondenti mezzi di trasporto indigeni e i mezzi di trasporto esteri saranno utilizzati solo per una breve durata; o
- b.
- i mezzi di trasporto esteri sono importati per scopi sperimentali.
5 Veicoli ferroviari esteri possono beneficiare dell’ammissione temporanea in franchigia di dazio nel territorio doganale per il trasporto di persone e merci se:
- a.
- si tratta di un trasporto transfrontaliero; ed
- b.
- essi vengono riesportati non appena si è concluso il trasporto per il quale erano stati importati.
23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3837).
Art. 35 Uso proprio di mezzi di trasporto esteri
(art. 9 cpv. 2 LD)
1 L’UDSC autorizza persone con domicilio al di fuori del territorio doganale, che vi si recano per motivi di lavoro, di formazione o perfezionamento o per motivi analoghi, all’ammissione temporanea di un mezzo di trasporto estero per uso proprio.
2 Essa può autorizzare persone con domicilio nel territorio doganale all’ammissione temporanea di un mezzo di trasporto estero per uso proprio, se:
- a.
- esse sono impiegate presso una persona con sede o domicilio al di fuori del territorio doganale e utilizzano il mezzo di trasporto estero messo a loro disposizione esclusivamente per trasporti transfrontalieri nell’ambito di mandati di servizio e per trasporti tra il domicilio e il luogo di lavoro estero;
- b.
- esse effettuano al massimo 12 trasporti transfrontalieri nell’arco di un anno e la riesportazione avviene di volta in volta dopo tre giorni; o
- c.
- esse trasferiscono il loro domicilio in una località al di fuori del territorio doganale e l’ammissione temporanea dura al massimo tre mesi; o
- d.
- non sono disponibili corrispondenti mezzi di trasporto indigeni e i mezzi di trasporto esteri sono utilizzati soltanto per una breve durata.
Art. 36 Noleggio di mezzi di trasporto esteri per uso proprio
(art. 9 cpv. 2 LD)
1 L’UDSC autorizza persone con domicilio nel territorio doganale all’ammissione temporanea di mezzi di trasporto esteri per uso proprio che sono noleggiati occasionalmente mediante un contratto scritto con un’impresa di noleggio residente nel territorio doganale estero.
2 Questi mezzi di trasporto devono essere riesportati entro otto giorni dal momento in cui il contratto ha effetto o restituiti alle imprese di noleggio residenti in territorio doganale.
3 Se il mezzo di trasporto è importato nel territorio doganale solo dopo cinque giorni dal momento in cui il contratto ha effetto, viene concesso in ogni caso un termine di tre giorni per la riesportazione o la restituzione.
4 L’UDSC può autorizzare le imprese di noleggio residenti in territorio doganale al noleggio di mezzi di trasporto esteri, se questi ultimi:
- a.
- sono esportati entro tre giorni; o
- b.
- sono noleggiati per più di otto giorni a persone con domicilio al di fuori del territorio doganale per essere utilizzati nel traffico transfrontaliero.
Art. 37 Contenitori
(art. 9 cpv. 3 LD)
I contenitori conformemente alla Convenzione doganale del 2 dicembre 197224 concernente i contenitori 1972 possono essere utilizzati per un unico trasporto all’interno del territorio doganale dopo essere stati ammessi in territorio transfrontaliero (art. 9 cpv. 1 e allegato 3 della Convenzione doganale).
Sezione 3: Merci estere di ritorno
Art. 38 Domande successive per la restituzione dei tributi doganali
(art. 11 LD)
1 Se, al momento dell’esportazione, è stata omessa nella dichiarazione doganale (art. 79) la richiesta di restituzione dei tributi doganali, può essere presentata una domanda successiva entro 60 giorni dopo la riesportazione della merce.
2 L’identità della merce dev’essere comprovata.
Art. 39 Distruzione nel territorio doganale
(art. 11 cpv. 4 LD)
La restituzione è accordata su richiesta alla persona soggetta all’obbligo doganale, se il fornitore estero le bonifica le merci da distruggere.
Sezione 4: Traffico di perfezionamento attivo
Art. 40 Definizioni
(art. 12 e 59 LD)
Nell’ambito del traffico di perfezionamento attivo, s’intende per:
- a.
- prodotto perfezionato: prodotto, che scaturisce dal perfezionamento di una merce mediante lavorazione, trasformazione o riparazione;
- b.
- lavorazione: trattamento che non modifica la merce nelle sue caratteristiche proprie, segnatamente anche il riempimento, l’imballaggio, il montaggio, l’assemblaggio o l’incasso;
- c.
- trasformazione: trattamento che modifica le caratteristiche essenziali di una merce;
- d.
- riparazione: trattamento che rende nuovamente servibili in maniera illimitata merci usate, danneggiate o sporcate;
- e.
- organo di sorveglianza: Direzione generale delle dogane o ufficio doganale da essa autorizzato, che sorveglia un procedimento del traffico di perfezionamento.
Art. 41 Regime d’equivalenza
(art. 12 cpv. 2 LD)
1 Nel regime d’equivalenza le merci trasferite nel territorio doganale per esservi perfezionate possono essere sostituite da merci indigene. Le merci indigene devono avere la stessa quantità e la medesima qualità e natura delle merci trasferite nel territorio doganale.
2 Il regime d’equivalenza è applicato quando:
- a.
- è comprovata la stessa qualità e natura delle merci;
- b.
- non possono essere aggirate le norme d’importazione della Confederazione; e
- c.
- non è contrario ad alcun altro interesse pubblico preponderante.
3 Le merci indigene possono essere esportate quali prodotti perfezionati a partire dal giorno in cui l’UDSC ha autorizzato il perfezionamento attivo.
Art. 42 Regime d’identità
(art. 12 cpv. 1 LD)
1 Nel regime d’identità, le merci trasferite nel territorio doganale per esservi perfezionate devono essere riesportate come prodotti perfezionati.
2 Il regime d’identità è applicato su richiesta della persona soggetta all’obbligo doganale.
3 L’UDSC prescrive il regime d’identità quando le condizioni per il regime d’equivalenza non sono adempiute.
4 Nel regime d’identità, l’UDSC fissa nell’autorizzazione per il perfezionamento attivo oneri per il controllo. Può prescrivere segnatamente la separazione fra deposito e trasformazione delle merci trasferite in territorio doganale.
Art. 43 Prodotti agricoli e prodotti di base
(art. 12 cpv. 3 LD)
1 Per prodotti agricoli e prodotti di base secondo l’articolo 12 capoverso 3 LD s’intendono prodotti valorizzabili del territorio doganale derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera a della legge del 29 aprile 199825 sull’agricoltura.
2 D’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca26 designa i prodotti agricoli e i prodotti di base per i quali sono adempiute in generale le condizioni di cui all’articolo 12 capoverso 3 LD relative alla concessione del traffico di perfezionamento attivo. Per queste merci è applicabile il regime d’equivalenza.
26 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2013.
Art. 44 Distruzione in territorio doganale o modifica dello scopo d’impiego
(art. 12 cpv. 4 LD)
1 Per merci destinate a essere distrutte nel territorio doganale l’UDSC accorda:
- a.
- la restituzione dei tributi doganali, se le merci sono state tassate secondo il regime di restituzione;
- b.
- la franchigia doganale, se le merci sono state tassate secondo il regime di non riscossione.
2 L’UDSC può prescrivere che la distruzione sia sorvegliata da un ufficio doganale.
3 Per merci che non devono essere necessariamente distrutte, la persona soggetta all’obbligo doganale può chiedere che le merci siano ammesse nel territorio doganale segnatamente come foraggio animale, fertilizzante o per scopi simili. In questi casi l’UDSC accorda una riduzione doganale. Nella domanda dev’essere comprovato l’impiego della merce.
4 La domanda di restituzione o riduzione dei tributi doganali o per la concessione della franchigia doganale dev’essere inoltrata alla Direzione generale delle dogane o a un ufficio doganale da essa designato entro il termine fissato per la riesportazione delle merci e prima della distruzione o ammissione nel territorio doganale delle merci, che erano previste per la distruzione.
Sezione 5: Traffico di perfezionamento passivo
Art. 45 Definizioni
(art. 13 e 60 LD)
Le definizioni di cui all’articolo 40 valgono anche per il traffico di perfezionamento passivo.
Art. 46 Regime d’equivalenza
(art. 13 cpv. 2 LD)
1 Nel regime d’equivalenza, le merci trasferite dal territorio doganale per essere perfezionate possono essere sostituite da merci estere. Le merci estere devono avere la stessa quantità e la stessa qualità e natura delle merci trasferite dal territorio doganale.
2 Il regime d’equivalenza è applicato se:
- a.
- è comprovata la stessa qualità e natura della merce;
- b.
- non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti.
3 Le merci estere possono essere trasferite nel territorio doganale quali prodotti perfezionati a partire dal giorno in cui l’UDSC ha autorizzato il perfezionamento passivo.
Art. 47 Regime d’identità
(art. 13 cpv. 1 LD)
1 Nel regime d’identità, le merci trasferite dal territorio doganale per essere perfezionate devono esservi ritrasferite quali prodotti perfezionati.
2 Il regime d’identità è applicato su richiesta della persona soggetta all’obbligo doganale.
3 L’UDSC prescrive il regime d’identità quando le condizioni per il regime d’equivalenza non sono adempiute.
4 Nel regime d’identità, l’UDSC può subordinare il rilascio di un’autorizzazione per il perfezionamento passivo alla condizione che il mandatario estero disponga di un’autorizzazione delle autorità doganali estere per il perfezionamento attivo nel regime d’identità.
Art. 48 Franchigia doganale per prodotti perfezionati
(art. 13 cpv. 1 e 2 LD)
L’UDSC accorda la franchigia doganale per i prodotti perfezionati trasferiti nel territorio doganale.
Art. 49 Imposizione del valore aggiunto del perfezionamento
(art. 13 cpv. 3 LD)
1 L’UDSC riscuote i tributi doganali per l’eccedenza di peso prodotta con il perfezionamento. I tributi sono determinati in funzione della classificazione nella tariffa doganale del prodotto di perfezionamento trasferito nel territorio doganale.
2 Qualora il valore aggiunto del perfezionamento non possa essere determinato mediante l’eccedenza di peso o i tributi doganali per l’eccedenza di peso di cui al capoverso 1 siano sproporzionati, l’UDSC può accordare una riduzione dei tributi o la franchigia doganale.
3 L’UDSC calcola l’aliquota di dazio ridotta secondo uno dei seguenti metodi, che meglio si addice per determinare il valore aggiunto del perfezionamento:
- a.
- differenza tra l’aggravio doganale sul prodotto perfezionato trasferito nel territorio doganale e l’aggravio doganale fittizio sulla quantità di merce esportata, necessaria per ottenere il prodotto perfezionato;
- b.
- differenza tra i costi di perfezionamento indigeni ed esteri; o
- c.
- aliquota percentuale dell’aliquota di dazio normale applicata al prodotto perfezionato trasferito nel territorio doganale, la quale corrisponde all’aumento di valore ottenuto all’estero.
4 L’aliquota di dazio ridotta è fissata negli oneri per l’autorizzazione del perfezionamento passivo.
Sezione 6: Agevolazioni doganali per merci in base allo scopo d’impiego
Art. 50 Necessità economica
(art. 14 cpv. 2 LD)
È data necessità economica ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2 LD, se:
- a.
- l’effetto economico dell’agevolazione doganale si rivela più che sufficiente; e
- b.
- il valore dell’aggravio doganale applicato al prodotto greggio trasferito nel territorio nazionale è eccessivo rispetto al prodotto finito.
Art. 51 Impegno d’impiego
(art. 14 cpv. 1 LD)
1 Chi intende chiedere un’aliquota di dazio ridotta per un determinato impiego di merci, deve depositare presso la Direzione generale delle dogane prima della prima dichiarazione doganale un corrispondente impegno d’impiego scritto.
2 Al più tardi entro 20 giorni dalla ricezione della documentazione completa, la Direzione generale delle dogane decide se approvare l’impegno d’impiego e, se del caso, assegna un numero d’impegno.27
27 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell’O del 6 giu. 2014 sui termini ordinatori nell’ambito di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 2051).
Art. 52 Dichiarazione doganale
(art. 14 cpv. 1 LD)
1 Nella dichiarazione doganale la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve:
- a.
- chiedere l’applicazione di un’aliquota di dazio ridotta; e
- b.
- indicare il numero d’impegno della persona a cui la merce è direttamente recapitata dopo il trasporto in libera pratica secondo il diritto doganale.
2 La Direzione generale delle dogane può autorizzare l’indicazione del numero d’impegno di un’altra persona, se particolari circostanze logistiche o d’affari lo richiedono.
Art. 53 Impiego di merci tassate a un’aliquota di dazio ridotta
(art. 14 cpv. 1 LD)
1 Le merci, che sono tassate per un determinato impiego a un’aliquota di dazio ridotta, devono essere:
- a.
- impiegate dalla persona, che ha depositato il corrispondente impegno d’impiego, secondo lo scopo ivi menzionato; o
- b.
- impiegate da un terzo su incarico della persona, che ha depositato il corrispondente impegno d’impiego, secondo lo scopo ivi menzionato.
2 Esse possono essere trasmesse intatte a un terzo per essere impiegate secondo il corrispondente impegno d’impiego. La persona, che trasmette le merci, deve mettere al corrente il terzo circa il relativo impiego.
Art. 54 Misure di controllo e sicurezza
(art. 14 LD)
Il DEFR disciplina le misure di controllo e di sicurezza ai fini del rispetto dello scopo d’impiego, come pure la dichiarazione doganale e il versamento successivo o la restituzione di tributi doganali in caso di cambiamento dello scopo d’impiego di cui all’articolo 14 capoversi 4 e 5 LD.
Sezione 7: Prodotti agricoli
Art. 55 Obbligo di una nuova dichiarazione doganale
(art. 15 cpv. 2 LD)
Chi possiede prodotti agricoli ancora in commercio conformemente all’articolo 7 dell’ordinanza del 7 dicembre 199828 concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF) deve inoltrare una nuova dichiarazione doganale per questi prodotti.
Art. 56 Esenzione dal pagamento della differenza di dazio
(art. 15 cpv. 2 LD)
1 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione è esonerata dal pagamento della differenza di dazio di cui all’articolo 15 LD, sempre che i prodotti agricoli disponibili di cui all’articolo 7a OIEVFF29 le siano computati sulle quote di contingente doganale ad essa assegnate.
2 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve chiedere un’eventuale esenzione dal pagamento della differenza di dazio nella dichiarazione doganale. Essa deve inoltrare contemporaneamente alla dichiarazione doganale la conferma scritta che la sua quota di contingente doganale è stata ridotta di conseguenza. Questa conferma è rilasciata via Internet mediante un’applicazione sicura.
Art. 57 Indicazioni supplementari con la dichiarazione doganale
(art. 15 cpv. 2 LD)
1 Con la dichiarazione doganale dev’essere pure presentato un riepilogo dei luoghi di deposito dei prodotti agricoli ancora disponibili in commercio all’inizio del periodo amministrato secondo l’articolo 7 OIEVFF30, con l’indicazione precisa del luogo, la designazione della merce, la voce di tariffa e la massa propria.
2 ...31
31 Abrogato dal n. II dell’O del 14 nov. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6265).
Art. 58 Lista delle merci fornite a terzi
(art. 15 cpv. 2 LD)
1 Il titolare di un PGI deve elencare all’UDSC, su richiesta, tutti i prodotti agricoli forniti a terzi e da esso importati nel periodo libero prima della data corrispondente di cui all’articolo 7 capoverso 1 OIEVFF32.
2 La lista deve contenere le seguenti indicazioni:
- a.
- designazione delle merci;
- b.
- voce di tariffa;
- c.
- massa propria;
- d.
- nome e indirizzo dell’acquirente.
Art. 59 Termine per la dichiarazione doganale 33
Per i prodotti agricoli ancora disponibili di cui all’articolo 7 OIEVFF34, la dichiarazione doganale deve pervenire alla Direzione generale delle dogane via Internet, mediante un accesso sicuro, entro le 24.00 del secondo giorno dopo l’inizio del periodo definito all’articolo 7 capoverso 1 OIEVFF. Se il giorno in questione cade di domenica o in un giorno riconosciuto come festivo dal diritto federale, la dichiarazione doganale deve pervenire alla Direzione generale delle dogane entro le 8.00 del giorno feriale successivo.
33 Nuovo testo giusta il n. II dell’ O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6265).
Art. 60 Accettazione della dichiarazione doganale
(art. 15 cpv. 2 e 33 cpv. 2 LD)
Le dichiarazioni doganali, che giungono tempestivamente e in maniera completa presso la Direzione generale delle dogane, sono ritenute accettate ai sensi dell’articolo 33 LD.
Art. 61 Menzione dell’obbligo di una nuova dichiarazione doganale 35
Chi consegna a un terzo prodotti agricoli importati nel periodo libero deve informarlo, per scritto, dell’obbligo di una nuova dichiarazione doganale conformemente all’articolo 55.
35 Nuovo testo giusta il n. II dell’ O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6265).
Art. 62 Controlli dell’Ufficio federale dell’agricoltura
(art. 15 cpv. 2 LD)
1 L’UDSC può coinvolgere l’Ufficio federale dell’agricoltura per controlli domiciliari delle persone soggette all’obbligo di dichiarazione conformemente all’articolo 55.
2 Al riguardo, l’Ufficio federale dell’agricoltura può procedere a controlli fisici del genere, della quantità e della natura dei prodotti agricoli, richiedere tutte le informazioni necessarie nonché verificare dati e documenti, sistemi e informazioni, che possono rivestire importanza ai fini dell’esecuzione dell’articolo 15 LD.
3 Esso trasmette i risultati dei controlli all’UDSC per l’esecuzione.
Sezione 8: Traffico turistico
Art. 63 Oggetti d’uso personale
(art. 16 cpv. 1 LD)
1 Sono esenti da dazio gli oggetti d’uso personale secondo l’allegato 1, che sono importati in adeguata quantità dalle seguenti persone:
- a.
- persone con domicilio nel territorio doganale, sempre che esse abbiano portato con sé questi oggetti al momento del viaggio d’uscita o li abbiano dovuti acquistare all’estero a causa di circostanze imprevedibili e ne abbiano dovuto fare uso; o
- b.
- persone con domicilio al di fuori del territorio doganale, sempre che esse intendano riesportare questi oggetti dopo il soggiorno nel territorio doganale.
2 Sono inoltre esenti da dazio gli oggetti d’uso personale, che le persone di cui al capoverso 1 si fanno inviare anticipatamente o successivamente.
3 Per oggetti che soggiacciono a dazi d’importazione nuovi o elevati, l’UDSC può chiedere l’applicazione del regime di transito o dell’ammissione temporanea.
Art. 64 Provviste da viaggio
(art. 16 cpv. 1 LD)
La quantità di derrate alimentari e di bevande analcoliche pronte per l’uso che corrisponde al consumo giornaliero di una persona è esente da dazio.
Art. 65 Quantità ammesse in franchigia 36
(art. 16 cpv. 1 LD)
1 Oltre alle merci ammesse in franchigia di cui agli articoli 63 e 64, sono esenti da dazio le merci del traffico turistico.
2 Per le seguenti merci le quantità massime esenti da dazio sono fissate come segue:
| 1 kg |
| 1 l/kg |
| 5 l/kg |
| |
| 5 l, e |
| 1 l |
| |
| 250 pezzi, o |
| 250 grammi, o |
| 250 millilitri, o |
| 250 pezzi, o |
| 25 pezzi, o |
| |
| 25 l |
36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 979).
37 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 2 dell’O del 28 ago. 2024 sui prodotti del tabacco, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 491).
Art. 66 Concessione delle quantità ammesse in franchigia 39
(art. 16 cpv. 1 LD)
1 Le quantità ammesse in franchigia di cui all’articolo 65 capoverso 2 lettere a–e sono concesse solo per le merci del traffico turistico importate per uso privato o come regali.
2 Le quantità ammesse in franchigia di cui agli articoli 64 e 65 capoverso 2 lettere a–e sono concesse alla stessa persona una sola volta al giorno.
3 Le quantità ammesse in franchigia di cui all’articolo 65 capoverso 2 lettere d ed e sono concesse alle persone che hanno almeno 17 anni.
4 La quantità ammessa in franchigia di cui all’articolo 65 capoverso 2 lettera f è concessa per veicolo.
39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 979).
Art. 6740
40 Abrogato dal n. I dell’O del 2 apr. 2014, con effetto dal 1° lug. 2014 (RU 2014 979).
Art. 68 Aliquote forfetarie
(art. 16 cpv. 1 LD)
1 Se le condizioni per la concessione delle quantità ammesse in franchigia non sono adempiute, le merci di cui agli articoli 63–65 sono soggette a dazio secondo le aliquote forfetarie.41
2 Le aliquote forfetarie comprendono tutti i dazi calcolati sulla stessa base applicata ai dazi doganali.
3 Il DEFR fissa le aliquote di dazio forfetarie.
41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 979).
Sezione 9: Negozi in zona franca di tasse e ristoranti di bordo
Art. 69 Negozi in zona franca di tasse nel traffico aereo
(art. 17 cpv. 1 e 1bis LD)42
1 Nei negozi in zona franca di tasse le seguenti merci possono essere vendute in esenzione di dazio a viaggiatori in volo verso il territorio doganale estero o in arrivo da quest’ultimo:43
- a.
- bevande spiritose;
- b.
- vino spumante;
- c.
- prodotti di bellezza e per la cura del corpo;
- d.
- tabacchi manufatti44.
2 L’immagazzinamento è retto dalle disposizioni sul deposito doganale aperto.
42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 apr. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1747).
43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 apr. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1747).
44 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 979).
Art. 70 Scorte per ristoranti di bordo
(art. 17 cpv. 2 LD)
1 Per scorte destinate ai ristoranti di bordo s’intendono:
- a.
- prodotti commestibili e bevande destinati al vitto dei passeggeri (scorte di bordo);
- b.
- merci, che sono destinate alla vendita a bordo (merci per la vendita a bordo).
2L’immagazzinamento è retto dalle disposizioni sul deposito doganale aperto.
3La preparazione di cibi e bevande è consentita.
Capitolo 3: Basi della riscossione del dazio doganale
Art. 71 Classificazione tariffale
(art. 20 cpv. 1 LD)
1 Base della classificazione nella tariffa doganale è l’allegato 1 della legge del 9 ottobre 198645 sulla tariffa delle dogane.
2 Per l’interpretazione dell’allegato 1 della legge 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane ci si riferisce alle spiegazioni relative alla tariffa doganale e alle decisioni sulla tariffazione delle merci pubblicate dall’UDSC.
Art. 72 Origine preferenziale
(art. 20 cpv. 1 LD)
Base per la determinazione dell’origine preferenziale sono le disposizioni:
- a.46
- degli accordi internazionali elencati nell’allegato 1 dell’ordinanza del 18 giugno 200847 sul libero scambio 1 e nell’allegato 1 dell’ordinanza del 27 giugno 199548 sul libero scambio 2;
- b.49
- dell’ordinanza del 30 marzo 201150 sulle regole d’origine.
46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1661).
49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3837).
Art. 73 Requisiti per informazioni in materia di tariffa e di origine
(art. 20 cpv. 1 LD)
1 La richiesta di un’informazione vincolante in materia di tariffa o di origine deve contenere segnatamente le seguenti indicazioni:
- a.
- nome e indirizzo del richiedente;
- b.
- composizione, procedura di fabbricazione, costruzione e funzione della merce, sempre che ciò sia necessario per la classificazione tariffale; e
- c.
- classificazione tariffale della merce da considerare.
2 Ai fini di un’informazione in materia di origine, la richiesta deve contenere anche le seguenti informazioni:
- a.
- Paese o regione di destinazione;
- b.
- prezzo franco fabbrica delle merci da esportare;
- c.
- descrizione del trattamento o della lavorazione avvenuti, materie impiegate e loro origine, classificazione tariffale e valore, nonché altre informazioni necessarie per la determinazione dell’origine.
3 I modelli, le prove, le foto, i piani, i cataloghi e la bibliografia specializzata necessari devono essere allegati.
4 In caso di richieste insufficientemente documentate, l’UDSC invita il richiedente a porvi rimedio entro un adeguato termine. Se, nonostante tale esortazione, la richiesta è ancora incompleta, l’UDSC può rinunciare a rilasciare l’informazione in materia di tariffa e di origine.
4bis L’UDSC fornisce l’informazione in materia di tariffa e di origine al più tardi entro 40 giorni dalla ricezione della documentazione completa.51
5 Essa può trattenere la documentazione inoltrata senza obbligo d’indennità.
51 Introdotto dal n. I 6 dell’O del 6 giu. 2014 sui termini ordinatori nell’ambito di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 2051).
Art. 74 Revoca del carattere vincolante
(art. 20 cpv. 5 LD)
1 Un’informazione scritta sulla classificazione tariffale, che viene revocata dall’UDSC prima della scadenza della validità, può essere utilizzata dalla persona avente diritto ancora per tre mesi dopo la pubblicazione o la conoscenza di causa, se la persona prova di aver concluso, prima della revoca, un contratto giuridicamente vincolante riguardante le merci interessate.
2 Il capoverso 1 non si applica in caso di modifiche legislative.
Titolo 2: Procedura d’imposizione doganale
Capitolo 1: Sorveglianza del traffico merci
Art. 75 Persone soggette all’obbligo di presentazione
(art. 21 LD)
Sono considerati soggetti all’obbligo di presentazione segnatamente:
- a.
- i trasportatori di merci;
- b.
- la persona incaricata della presentazione;
- c.
- l’importatore;
- d.
- il destinatario;
- e.
- il mittente;
- f.
- il mandante.
Art. 76 Eccezioni all’obbligo di utilizzazione delle strade doganali
(art. 22 cpv. 3 LD)
I viaggiatori, che non introducono merci nel territorio doganale, sono esonerati dall’utilizzazione delle strade doganali, sempre che ciò sia ammesso da disposti federali di natura non doganale.
Art. 77 Trattamento di merci sotto la custodia dell’Amministrazione delle dogane
(art. 24 cpv. 3 LD)
1 Le merci, che sono poste sotto la custodia dell’UDSC, non possono essere modificate quanto al tipo, al quantitativo e alla loro natura.
2 Con il permesso dell’ufficio doganale è ammesso:
- a.
- apporre, togliere, modificare e sostituire le etichette d’imballaggio, sempre che in tal modo non s’incorra nel pericolo d’inganno;
- b.
- spacchettare la merce, sempre che ciò sia necessario per eliminare danni relativi al trasporto o per proteggere la merce.
Art. 78 Durata della custodia presso l’UDSC
(art. 24 cpv. 3 LD)
La custodia presso l’UDSC termina con la liberazione della merce da parte dell’ufficio doganale.
Art. 79 Indicazioni nella dichiarazione doganale
(art. 25 cpv. 1 e 2 LD)
1 Oltre alle indicazioni usuali prescritte, nella dichiarazione doganale la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve se del caso:
- a.
- chiedere la riduzione dei tributi doganali, la franchigia doganale, l’agevolazione doganale, la restituzione dei tributi doganali o l’imposizione provvisoria;
- b.
- fornire le indicazioni necessarie all’esecuzione di disposti federali di natura non doganale;
- c.
- stabilire la destinazione doganale delle merci;
- d.52
- indicare l’acquirente delle merci da esportare nonché il depositante se le merci si trovano nel regime d’esportazione e prima di essere trasportate nel territorio doganale estero sono immagazzinate in un deposito doganale aperto o un deposito franco doganale.
2 In caso di procedura di dichiarazione doganale a due fasi, essa deve fornire queste indicazioni nella prima dichiarazione.
52 Introdotta dal n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
Art. 80 Documenti di scorta
(art. 25 cpv. 1 LD)
1 Per documenti di scorta s’intendono documenti importanti per l’imposizione doganale, segnatamente i permessi, i documenti cargo, le fatture commerciali, i bollettini di consegna, le liste di carico, i certificati di peso, le prove d’origine, le istruzioni d’imposizione, i certificati di analisi, gli attestati e le conferme ufficiali.
2 Se una persona soggetta all’obbligo di dichiarazione non inoltra entro il termine fissato dall’UDSC i necessari documenti di scorta, l’ufficio doganale procede all’imposizione definitiva delle merci, per le quali è chiesta la riduzione dei tributi, la franchigia doganale o l’agevolazione doganale all’aliquota di dazio massima applicabile in funzione della loro natura.
Art. 80a Rinuncia alla presentazione di una prova dell’origine 53
1 Per prodotti originari, l’UDSC concede l’imposizione all’aliquota preferenziale, conformemente a uno degli accordi di libero scambio di cui all’allegato 1 dell’ordinanza del 18 giugno 200854 sul libero scambio 1 o all’allegato 1 dell’ordinanza del 27 giugno 199555 sul libero scambio 2, senza la presentazione di una prova dell’origine se:
- a.
- si tratta di un invio da privato a privato;
- b.
- il valore complessivo dei prodotti originari contenuti nell’invio non supera 1000 franchi;
- c.
- l’invio non ha carattere commerciale;
- d.
- la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione dichiara che le condizioni per la concessione delle preferenze tariffali sono soddisfatte e che non sussiste alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione; e
- e.
- il relativo accordo di libero scambio non prevede altrimenti.
2 La rinuncia alla presentazione di prove dell’origine per prodotti originari di un Paese o territorio di cui all’allegato 1 dell’ordinanza del 16 marzo 200756 sulle preferenze tariffali si fonda sull’ordinanza del 30 marzo 201157 sulle regole d’origine.
53 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3837).
Art. 81 Diritti della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione prima della consegna della dichiarazione doganale
(art. 25 cpv. 4 LD)
La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione ha il diritto di:
- a.
- chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri;
- b.
- consultare le prescrizioni, sempre che non siano destinate a un uso amministrativo interno;
- c.
- esaminare la merce, pesarla o prelevarne un modello o una prova.
Art. 82 Eliminazione o distruzione di merci
(art. 27 lett. d LD)
1 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve eliminare o distruggere o far eliminare o distruggere le merci entro il termine fissato dall’UDSC.
2 Se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione non ossequia questo impegno, l’ufficio doganale può predisporre l’eliminazione o la distruzione delle merci a spese della stessa.
3 I rifiuti e residui risultanti dalla distruzione devono avere una destinazione doganale conformemente all’articolo 27 lettere a-c LD.
Art. 83 Abbandono a favore della Cassa federale
(art. 27 lett. e LD)
1 L’abbandono di merci a favore della Cassa federale è ammesso solo con l’autorizzazione dell’UDSC.
2 Le merci sono valorizzate dall’UDSC. Eventuali costi, che risultano dall’abbandono delle merci, devono essere assunti dalla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione.
3 Invece della vendita a trattativa privata, l’UDSC può consegnare le merci a organizzazioni riconosciute di utilità pubblica e opere assistenziali o a persone nel bisogno.
Capitolo 2: Imposizione
Art. 84 Esame sommario per la dichiarazione doganale elettronica
(art. 32 cpv. 1 e 2 LD)
L’esame sommario comprende:
- a.
- un esame della plausibilità della dichiarazione doganale trasmessa dalla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione mediante il sistema di elaborazione elettronica dei dati dell’UDSC;
- b.
- il rifiuto automatico della dichiarazione doganale, se il sistema di elaborazione dei dati constata errori.
Art. 85 Motivazione della rettifica o del ritiro della dichiarazione doganale
(art. 34 LD)
L’ufficio doganale può chiedere alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione che motivi per scritto una domanda di rettifica o di ritiro di una dichiarazione doganale accettata.
Art. 86 Oggetto della rettifica
(art. 34 LD)
La rettifica può riferirsi unicamente alle merci dichiarate inizialmente.
Art. 87 Rettifica della dichiarazione doganale per merci al di fuori della custodia doganale
(art. 34 cpv. 2 LD)
1 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può presentare una domanda di rettifica della dichiarazione doganale accettata per merci che hanno già lasciato la custodia dell’UDSC.
2 L’ufficio doganale autorizza la domanda fintanto che:
- a.
- non ha constatato l’inesattezza delle indicazioni contenute nella dichiarazione doganale o nei documenti di scorta; e
- b.
- non ha ancora emesso una decisione d’imposizione.
Art. 88 Cambiamento del regime doganale in seguito a errore
(art. 34 cpv. 3 e 4 lett. a LD)
Un errore può essere fatto valere se:
- a.
- tale errore avrebbe potuto essere riconosciuto al momento della dichiarazione doganale iniziale sulla base dei documenti di scorta allegati; o
- b.
- le autorizzazioni necessarie per il nuovo regime doganale erano già state rilasciate.
Art. 89 Modifica dell’imposizione
(art. 34 cpv. 3 e 4 lett. b LD)
Le condizioni per una nuova imposizione sono considerate adempiute segnatamente se al momento della dichiarazione doganale iniziale:
- a.
- le condizioni materiali e formali per la concessione della riduzione dei tributi doganali, della franchigia doganale o della restituzione dei tributi doganali erano soddisfatte;
- b.
- era stato depositato presso la Direzione generale delle dogane un impegno d’impiego per merci in funzione dello scopo d’impiego.
Art. 90 Diritto di visita per merci dichiarate precedentemente
(art. 25 cpv. 3 e 36 cpv. 1 LD)
L’ufficio doganale può anche controllare le merci dichiarate precedentemente che sono già state liberate.
Art. 91 Collaborazione al momento della visita
(art. 36 cpv. 4)
Su ordine dell’ufficio doganale, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve adottare tutti i provvedimenti necessari alla visita. A proprie spese e a proprio rischio, deve segnatamente:
- a.
- scaricare le merci designate;
- b.
- trasferirle nel luogo previsto per la visita;
- c.
- aprirle;
- d.
- toglierle dall’imballaggio;
- e.
- pesarle;
- f.
- reimballarle;
- g.
- prepararle per la spedizione; e
- h.
- trasportarle.
Art. 92 Decisione d’imposizione
(art. 38 LD)
L’ufficio doganale notifica alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione la decisione d’imposizione in forma cartacea o per via elettronica.
Art. 93 Imposizione provvisoria
(art. 39 cpv. 1 LD)
1 Nei seguenti regimi doganali, l’UDSC può applicare l’imposizione provvisoria:
- a.
- immissione in libera pratica;
- b.
- regime di ammissione temporanea;
- c.
- regime del perfezionamento attivo;
- d.
- regime del perfezionamento passivo;
- e.
- regime d’esportazione.
2 Possono essere dati motivi per un’imposizione provvisoria, segnatamente quando:
- a.
- mancano documenti di scorta per la concessione di una riduzione dei tributi doganali o di una franchigia doganale;
- b.
- non è stato ancora depositato presso la Direzione generale delle dogane l’impegno d’impiego di cui all’articolo 51;
- c.
- la base di computo dei dazi ai sensi dell’articolo 2 della legge del 9 ottobre 198658 sulla tariffa delle dogane è sconosciuta o non è stata determinata definitivamente;
- d.
- in caso di richiesta di riduzione dei tributi doganali o di franchigia doganale, l’ufficio doganale ha dubbi circa l’origine delle merci;
- e.
- l’ufficio doganale ha dubbi circa la classificazione tariffale.
3 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione non può richiedere un’imposizione provvisoria, se:
- a.
- vi è l’intenzione di presentare una domanda di riduzione delle aliquote doganali per determinati impieghi secondo l’articolo 14 capoverso 2 LD o se è pendente una simile domanda;
- b.
- la merce non è più sotto la custodia dell’UDSC.
Art. 94 Dati e documenti soggetti all’obbligo di conservazione
(art. 41 LD)
I seguenti dati e documenti devono essere conservati:
- a.
- dichiarazioni doganali e documenti di scorta;
- b.
- decisioni d’imposizione;
- c.
- prove e certificati d’origine;
- d.
- contabilità delle merci e finanziaria, nonché documenti di fabbricazione concernenti il traffico di perfezionamento e merci con agevolazioni doganali;
- e.
- altra documentazione importante dal profilo del diritto doganale; e
- f.
- altra documentazione necessaria all’esecuzione di disposti federali di natura non doganale.
Art. 95 Persone soggette all’obbligo di conservazione
(art. 41 LD)
Le seguenti persone devono conservare dati e documenti di cui all’articolo 94:
- a.
- persone soggette all’obbligo di dichiarazione;
- b.
- debitori doganali;
- c.
- titolari di autorizzazioni per il traffico di perfezionamento;
- d.
- persone che, nel territorio doganale, riprendono merci alle quali sono state concesse agevolazioni doganali;
- e.
- gestori di depositi doganali e di depositi doganali aperti (depositario);
- f.
- depositanti;
- g.
- persone aventi diritto alla restituzione.
Art. 96 Durata di conservazione
(art. 41 LD)
Occorre conservare:
- a.
- i dati trasmessi all’UDSC per via elettronica: durante almeno tre mesi dall’avvenuta trasmissione;
- b.
- i dati e documenti in relazione a merci del traffico turistico: durante almeno un anno;
- c.59
- i documenti giustificativi relativi alle prove dell’origine: durante almeno tre anni;
- d.60
- i dati e documenti negli altri casi, segnatamente la contabilità delle merci e i documenti di fabbricazione concernenti il traffico di perfezionamento e le merci con agevolazioni doganali in funzione dello scopo d’impiego: durante almeno cinque anni.
59 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 23 mag. 2012 sul rilascio di prove dell’origine, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3477).
60 Introdotta dall’all. n. 1 dell’O del 23 mag. 2012 sul rilascio di prove dell’origine, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3477).
Art. 97 Forma della conservazione
(art. 41 LD)
1 I dati e documenti possono essere conservati in forma cartacea, su supporto elettronico o equivalente. I dati trasmessi per via elettronica devono essere conservati su supporto elettronico.
2 La concordanza fra i dati e documenti e il caso specifico sul quale si fondano dev’essere garantita.
3 I dati e documenti possono essere modificati solo se la modifica è riconoscibile.
4 Gli originali delle prove e dei certificati d’origine devono essere conservati conformemente ai termini previsti dai trattati internazionali o dal diritto federale.
Art. 98 Misure organizzative e di sicurezza
(art. 41 LD)
1 La persona soggetta all’obbligo di conservazione deve:
- a.
- poter rendere leggibili e valutabili, mediante ordinatore, dati e documenti in maniera intatta e completa senza ritardi ingiustificati;
- b.
- proteggere efficacemente i dati e documenti dalla perdita, dalla modifica e dall’accesso da parte di persone non autorizzate;
- c.
- esaminare regolarmente i supporti di dati quanto alla loro integrità e leggibilità.
2L’accesso, la leggibilità e la valutazione dei dati e documenti nel territorio doganale o nell’enclave doganale svizzera devono essere garantiti in ogni momento.
3Gli articoli 9 e 10 dell’ordinanza del 24 aprile 200261 sui libri di commercio sono applicabili per analogia.
Art. 99 Correzione di decisioni d’imposizione
(art. 41 LD)
Se, durante il periodo di conservazione (art. 96), l’UDSC esegue un controllo, essa può correggere la decisione d’imposizione in base all’aliquota doganale massima adottata al momento della precedente imposizione applicabile secondo il genere di merce, e riscuotere posticipatamente i tributi doganali se:
- a.
- la persona soggetta all’obbligo di conservazione non è in grado di presentare i dati e documenti necessari che comprovano una riduzione dei tributi doganali, una franchigia doganale o un’agevolazione doganale nella maniera richiesta;
- b.
- dal contesto generale va dedotto che l’imposizione è errata e ciò non era necessariamente evidente al momento dell’imposizione.
Capitolo 3: Disposizioni procedurali speciali
Sezione 1: Procedura semplificata per spedizione e ricezione (spedizione e ricezione autorizzate)
Art. 100 Speditore autorizzato
(art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD)
Lo speditore autorizzato è una persona autorizzata dall’UDSC a spedire merci direttamente dal proprio domicilio o da luoghi autorizzati, senza che queste merci debbano essere portate all’ufficio doganale di partenza.
Art. 101 Destinatario autorizzato
(art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD)
Il destinatario autorizzato è una persona autorizzata dall’UDSC a ricevere merci direttamente al proprio domicilio o in luoghi autorizzati, senza che queste merci debbano essere portate all’ufficio doganale di destinazione.
Art. 102 Luoghi autorizzati
(art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD)
I luoghi autorizzati sono quelli designati dall’UDSC:
- a.
- nei quali un destinatario autorizzato può portare le merci da ricevere;
- b.
- dai quali uno speditore autorizzato può prelevare le merci da spedire.
Art. 103 Autorizzazione
(art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD)
1 L’UDSC può rilasciare a una persona soggetta all’obbligo di dichiarazione un’autorizzazione quale speditore autorizzato o destinatario autorizzato, se i seguenti requisiti sono adempiuti:
- a.
- la persona spedisce o riceve regolarmente merci;
- b.
- la persona indica il suo domicilio o i luoghi, che saranno autorizzati;
- c.
- la persona presta una garanzia a copertura dei tributi;
- d.
- la persona organizza l’amministrazione e l’esercizio in modo tale che il corso della spedizione e lo statuto doganale delle merci possano essere verificati successivamente in ogni momento senza lacune;
- e.
- il domicilio della persona e i luoghi, che saranno autorizzati, si trovano nel territorio doganale e così vicino a un ufficio doganale che i controlli sono possibili con un onere amministrativo adeguato.
2 Nell’autorizzazione sono fissati condizioni e oneri per la procedura. L’UDSC può escludere determinate merci dalla procedura.
3 L’autorizzazione stabilisce l’ufficio doganale competente di partenza o destinazione (ufficio doganale di controllo).
4 L’UDSC rifiuta l’autorizzazione se il richiedente:
- a.
- non offre garanzie per uno svolgimento regolare della procedura; o
- b.
- ha commesso una grave infrazione o ripetute infrazioni contro il diritto federale, sempre che la relativa esecuzione spetti all’UDSC.62
5 L’UDSC decide in merito all’autorizzazione al più tardi entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa.63
6 Il titolare dell’autorizzazione deve comunicare all’UDSC tutte le modifiche che riguardano i requisiti per l’autorizzazione.64
62 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell’O del 6 giu. 2014 sui termini ordinatori nell’ambito di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 2051).
63 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell’O del 6 giu. 2014 sui termini ordinatori nell’ambito di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 2051).
64 Introdotto dal n. I 6 dell’O del 6 giu. 2014 sui termini ordinatori nell’ambito di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 2051).
Art. 104 Revoca dell’autorizzazione
(art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD)
L’UDSC revoca l’autorizzazione se il titolare della stessa:
- a.
- non soddisfa più i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione;
- b.
- non rispetta le condizioni e gli oneri fissati nell’autorizzazione; o
- c.
- commette ripetutamente infrazioni contro il diritto federale, sempre che la relativa esecuzione spetti all’UDSC.
Art. 105 Forma della dichiarazione doganale
(art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD)
La dichiarazione doganale è effettuata elettronicamente.
Art. 105a Dichiarazione doganale semplificata 65
(art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD)
1 Per l’immissione in libera pratica il destinatario autorizzato può presentare una dichiarazione doganale semplificata per un invio di merci:
- a.
- che vengono spedite da un’unica persona;
- b.
- che, in uno o più colli:
- 1.
- vengono spedite con un unico mandato di trasporto transfrontaliero, oppure
- 2.
- sono trasportate nel territorio doganale da un fornitore, un acquirente o un’altra persona autorizzata a disporre della merce;
- c.
- il cui valore complessivo dell’imposta sul valore aggiunto non ammonta a più di 1000 franchi e la cui massa lorda totale non supera 1000 chilogrammi;
- d.
- che non sottostanno ad alcun disposto di natura non doganale;
- e.
- che non sottostanno ad alcun obbligo d’autorizzazione; e
- f.
- per le quali non sono dovuti tributi o è dovuta esclusivamente l’imposta sul valore aggiunto.
2 Per un invio di cui al capoverso 1 non assoggettato all’imposta sul valore aggiunto il destinatario autorizzato può presentare la dichiarazione doganale per scritto o in un’altra forma di manifestazione della volontà.
3 Per un invio è possibile presentare più dichiarazioni doganali purché:
- a.
- ciò non comporti una riduzione dei tributi; e
- b.
- non siano elusi disposti di natura non doganale.
4 L’UDSC può negare o ritirare l’autorizzazione ad avvalersi della dichiarazione doganale semplificata qualora vengano pregiudicati la riscossione dei tributi o l’osservanza di disposti di natura non doganale oppure non siano rispettate le condizioni e gli oneri fissati nell’autorizzazione di cui all’articolo 103.
65 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3837).
Art. 105b Obbligo di ricorrere alla dichiarazione doganale semplificata 66
(art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD)
L’UDSC obbliga il destinatario autorizzato ad avvalersi della dichiarazione doganale semplificata se la Sorveglianza dei prezzi:
- a.
- constata che il destinatario autorizzato richiede per lo sdoganamento una controprestazione sproporzionatamente alta rispetto ad altri offerenti; e
- b.
- presenta una relativa domanda all’UDSC.
66 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3837).
Art. 105c Rinuncia alla decisione d’imposizione 67
(art. 38 e 42 LD)
Nell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 103 l’UDSC può stabilire che per gli invii di cui all’articolo 105a capoverso 2 non venga emessa alcuna decisione d’imposizione.
67 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3837).
Art. 106 Carico o scarico in luoghi autorizzati
(art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD)
Il carico e lo scarico in luoghi autorizzati è lecito solo se, nel regime di transito, l’identità delle merci non è garantita da sigillo.
Sezione 2: Disposizioni particolari per la spedizione autorizzata
Art. 107 Campo d’applicazione
(art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD)
La procedura della spedizione autorizzata è applicabile a:
- a.
- merci in libera pratica secondo il diritto doganale che sono destinate all’esportazione e per le quali lo speditore autorizzato è una persona soggetta all’obbligo di dichiarazione;
- b.
- merci che sottostanno alla vigilanza doganale.
Art. 108 Intervento in caso di merci dichiarate
(art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD)
1 L’ufficio doganale di controllo può controllare le merci dichiarate per l’esportazione e quelle che si trovano sotto vigilanza doganale entro un periodo d’intervento fissato individualmente.
2 Il controllo doganale ha luogo al domicilio dello speditore autorizzato o presso un ufficio doganale.
3 L’ufficio doganale di controllo annuncia il controllo doganale, se la sua esecuzione non è possibile prima dello scadere del periodo d’intervento.
4 Se l’ufficio doganale di controllo lascia trascorrere il periodo d’intervento inutilizzato, lo speditore autorizzato può trasportare le merci nel territorio doganale estero o in regime di transito.
Sezione 3: Disposizioni particolari per la ricezione autorizzata
Art. 109 Campo d’applicazione
(art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD)
La procedura della ricezione autorizzata si applica a merci che sono portate al destinatario autorizzato in regime di transito.
Art. 110 Intervento in caso di merci dichiarate sommariamente
(art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD)
1 L’ufficio doganale di controllo può esaminare le merci dichiarate sommariamente dopo il loro arrivo al domicilio del destinatario autorizzato entro un periodo d’intervento fissato individualmente.
2 Esso annuncia il controllo doganale, se la sua esecuzione non è possibile prima dello scadere del periodo d’intervento.
3 Se l’ufficio doganale di controllo lascia trascorrere il periodo d’intervento inutilizzato, il destinatario autorizzato può togliere eventuali sigilli doganali e scaricare la merce.
Art. 111 Controllo delle merci
(art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD)
1 Il destinatario autorizzato controlla senza indugio le merci ad esso destinate e le inventaria. Esso può affidare questi lavori a terzi. Può obbligare i terzi a mettere per scritto l’esito di tale controllo, che gli è trasmesso a fini di conservazione.
2 Esso comunica senza indugio, in forma cartacea o elettronicamente, all’ufficio doganale di controllo irregolarità, segnatamente quantità in difetto o in eccesso, scambi o danni. L’ufficio doganale di controllo decide sul seguito della procedura.
Art. 112 Intervento in caso di merci dichiarate
(art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD)
1 L’ufficio doganale di controllo può controllare le merci dichiarate entro un periodo d’intervento fissato individualmente.
2 Il controllo doganale ha luogo al domicilio del destinatario autorizzato o presso un ufficio doganale.
3 L’ufficio doganale di controllo annuncia il controllo doganale, nel caso in cui la sua esecuzione non sia possibile prima della scadenza del periodo d’intervento.
4 Se l’ufficio doganale di controllo lascia trascorrere il periodo d’intervento inutilizzato, le merci sono considerate liberate.
Sezione 3a: Disposizioni concernenti gli operatori economici autorizzati6868 Introdotta dal n. I dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6233).
68 Introdotta dal n. I dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6233).
Art. 112a Operatori economici autorizzati 69
(art. 42a LD)
1 La qualifica di operatore economico autorizzato («Authorised Economic Operator», AEO) è concessa dall’UDSC.
2 Un AEO è ritenuto affidabile per quanto concerne la sicurezza nella catena internazionale di fornitura.
3 Un AEO beneficia di agevolazioni per quanto riguarda la procedura d’imposizione doganale e i controlli doganali di sicurezza.
69 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
Art. 112b Condizioni formali 70
(art. 42a LD)
1 Possono richiedere la qualifica di AEO le persone che:
- a.
- sono iscritte:
- 1.
- nel registro di commercio svizzero, oppure
- 2.
- nel registro di commercio (registro pubblico) del Principato del Liechtenstein; e
- b.
- nel quadro delle loro operazioni commerciali svolgono attività legate alla catena internazionale di fornitura.
2 Le persone che disponevano di una qualifica di AEO, revocata sulla base dell’articolo 112s capoverso 1 lettere a o b, possono presentare una nuova domanda al più presto tre anni dopo la revoca.
70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
Art. 112c Condizioni materiali 71
(art. 42a LD)
La qualifica di AEO è concessa, su richiesta, alle persone che soddisfano i criteri di cui agli articoli 112d–112g.
71 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
Art. 112d Osservanza delle prescrizioni doganali 72
(art. 42a LD)
Le prescrizioni doganali sono considerate rispettate se, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, le seguenti persone non hanno commesso né un’infrazione penale grave né infrazioni penali ripetute contro il diritto federale, la cui esecuzione spetta all’UDSC:
- a.
- il richiedente;
- b.
- le persone responsabili dell’impresa richiedente o che ne esercitano il controllo della gestione;
- c.
- la persona responsabile delle questioni doganali nell’impresa richiedente; e
- d.
- la persona che rappresenta il richiedente o l’impresa richiedente nelle questioni doganali.
72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
Art. 112e Tenuta dei libri contabili e dei documenti relativi ai trasporti 73
(art. 42a LD)
Il sistema di tenuta dei libri contabili e, se del caso, dei documenti relativi ai trasporti consente di effettuare adeguati controlli doganali di sicurezza se il richiedente:
- a.
- tiene i libri contabili secondo i principi ammessi dalla pratica commerciale ai sensi degli articoli 662–670 e 957–963 del Codice delle obbligazioni74 o dell’ordinanza del 24 aprile 200275 sui libri di commercio;
- b.
- utilizza un sistema contabile nel quale tutte le operazioni sono registrate in modo progressivo, cronologico e completo e che facilita i controlli doganali;
- c.
- osserva le disposizioni relative alla durata e alla forma della conservazione, alle misure di sicurezza e all’accesso a dati e documenti (art. 96–98);
- d.
- dispone di un’organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell’impresa e che è adatta alla gestione dei movimenti di merci nonché di un sistema di controllo interno che permette di evitare, riconoscere e correggere gli errori e di individuare le operazioni illegali o irregolari;
- e.
- dispone eventualmente di procedure per la gestione delle restrizioni all’importazione e all’esportazione in relazione con disposti di natura non doganale che permettono di distinguere le merci che soggiacciono a tali restrizioni dalle altre merci;
- f.
- dispone di procedure per l’archiviazione di dati e documenti dell’impresa e per la protezione contro la perdita;
- g.
- garantisce che l’UDSC venga informato se l’impresa ha dubbi sull’applicazione di una prescrizione;
- h.
- ha adottato misure di sicurezza di tecnologia dell’informazione al fine di tutelare il sistema informatico dell’impresa da intrusioni non autorizzate e proteggere i dati.
73 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
Art. 112f Solvibilità finanziaria
(art. 42a LD)76
La solvibilità finanziaria è considerata comprovata se il richiedente:
- a.
- può dimostrare, per i tre anni precedenti la presentazione della domanda, una situazione finanziaria sana, sufficiente per permettergli di adempiere ai propri obblighi tenendo conto del tipo di attività commerciale;
- abis.77
- nei tre anni precedenti la presentazione della domanda ha versato i dazi e tutte le altre imposte, tributi ed emolumenti dovuti;
- b.
- nei tre anni precedenti la presentazione della domanda non ha inoltrato alcuna domanda di concordato ai sensi dell’articolo 293 della legge federale dell’11 aprile 188978 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) e se contro di lui non è stata avanzata alcuna domanda di fallimento ai sensi degli articoli 166 e 190–193 LEF.
76 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
77 Introdotta dal n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
Art. 112g Standard di sicurezza adeguati 79
(art. 42a LD)
Gli standard di sicurezza sono considerati adeguati se il richiedente comprova che le seguenti condizioni sono adempiute:
- a.
- nei tre anni precedenti la presentazione della domanda nessuna delle persone di cui all’articolo 112d ha commesso un’infrazione penale grave o infrazioni penali ripetute nell’esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale;
- b.
- gli edifici nei quali si svolgono le procedure previste dalla qualifica AEO sono costruiti in modo da impedire l’accesso illecito e da proteggere da intrusioni illecite;
- c.
- sono previste misure che impediscono l’accesso non autorizzato a uffici, zone di spedizione, rampe di carico, zone di trasporto e altri luoghi importanti;
- d.
- all’atto del trasbordo di merci sono previste misure che proteggono contro l’introduzione, la sostituzione e la perdita di materiale nonché l’alterazione di unità di carico;
- e.
- sono previste misure che permettono di identificare inequivocabilmente i partner commerciali sicuri nella catena internazionale di fornitura;
- f.
- il richiedente verifica regolarmente se i suoi dipendenti impiegati in posti sensibili dal punto di vista della sicurezza rappresentano un rischio per la sicurezza;
- g.
- il richiedente ha adottato misure di sicurezza adeguate nei confronti dei fornitori di servizio cui fa capo;
- h.
- il richiedente garantisce che i dipendenti di cui alla lettera f sono regolarmente formati in materia di sicurezza.
79 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
Art. 112h Richiedenti del Principato del Liechtenstein
(art. 42a LD)80
1 I richiedenti del Principato del Liechtenstein devono attenersi alle disposizioni vigenti nel loro diritto nazionale.
2 Le corrispondenti disposizioni sono elencate nell’allegato 5.
80 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
Art. 112i Procedura
(art. 42a LD)81
1 La domanda per la concessione della qualifica di AEO deve essere presentata all’UDSC tramite modulo ufficiale.
2 Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
- a.
- il questionario dell’UDSC debitamente compilato;
- b.
- altra documentazione ritenuta necessaria dall’UDSC ai fini dell’esame della domanda.
3 L’UDSC pubblica in modo adeguato la lista della documentazione richiesta di cui al capoverso 2 lettera b.
81 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
Art. 112j Esame formale della domanda
(art. 42a LD)82
1 Al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, l’UDSC verifica se:
- a.
- le condizioni formali di cui all’articolo 112b sono adempiute; e
- b.
- la documentazione richiesta di cui all’articolo 112i è stata presentata.83
2 Se il richiedente non adempie le condizioni, l’UDSC lo informa con una decisione di non entrata nel merito.
3 La decisione di non entrata nel merito può essere impugnata mediante ricorso amministrativo conformemente all’articolo 116 LD.
82 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
83 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell’O del 6 giu. 2014 sui termini ordinatori nell’ambito di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 2051).
Art. 112k Esame materiale della domanda
(art. 42a LD)84
1 L’UDSC verifica l’osservanza dei criteri di cui agli articoli 112c–112h. L’esame avviene in base alla documentazione inviata e ai controlli eseguiti al domicilio del richiedente.
2 A questo scopo, l’UDSC tiene conto delle particolari caratteristiche dell’impresa del richiedente quali tipo, dimensioni e campo di attività.
3 Essa può richiedere ulteriori documenti e informazioni se lo ritiene necessario ai fini dell’esame della domanda.
4 Essa documenta lo svolgimento dell’esame e il relativo risultato.
5 Se il risultato dell’esame comporta la reiezione della domanda, l’UDSC accorda al richiedente la facoltà di prendere posizione in merito entro un termine fissato e di adottare misure correttive.
6 L’UDSC decide in merito alla concessione della qualifica di AEO al più tardi entro 180 giorni dall’esame formale della domanda ai sensi dell’articolo 112j.85
7 Se contro una persona di cui all’articolo 112d è pendente un procedimento penale per un’infrazione grave o per infrazioni ripetute ai sensi dell’articolo 112d o 112g lettera a e l’esito del procedimento è importante per valutare se le condizioni per la concessione della qualifica di AEO sono adempiute, l’UDSC sospende l’esame materiale della domanda.86
84 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
85 Introdotto dal n. I 6 dell’O del 6 giu. 2014 sui termini ordinatori nell’ambito di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 2051).
86 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
Art. 112l Riconoscimento di altri controlli di sicurezza
(art. 42a LD)87
1 L’idoneità degli standard di sicurezza di cui all’articolo 112g può essere comprovata anche con un certificato di sicurezza riconosciuto su scala mondiale o con un’altra certificazione riconosciuta oppure con un controllo di sicurezza da parte di un’autorità federale svizzera.88
2 L’UDSC riconosce le seguenti prove:89
- a.
- un certificato di sicurezza riconosciuto su scala mondiale, rilasciato sulla base di una convenzione internazionale;
- b.
- un certificato di sicurezza europeo, rilasciato sulla base della normativa comunitaria;
- c.
- un certificato rilasciato sulla base di una norma internazionale dell’Organizzazione internazionale di normalizzazione;
- d.
- un certificato rilasciato sulla base di una norma europea dell’organismo di normalizzazione europeo;
- e.
- un certificato rilasciato sulla base di un’altra norma riconosciuta;
- f.90
- un certificato di sicurezza rilasciato da un’autorità federale svizzera.
87 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
88 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
89 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
90 Introdotta dal n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
Art. 112m Accettazione della domanda 91
(art. 42a LD)
1 I diritti e gli obblighi derivanti dalla qualifica di AEO sorgono il giorno della notifica della decisione.
2 La validità della qualifica di AEO è illimitata.
91 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
Art. 112n Reiezione della domanda
(art. 42a LD)92
Se respinge la domanda, l’UDSC ne dà comunicazione al richiedente mediante decisione.
92 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
Art. 112o Obbligo di informare dell’AEO
(art. 42a LD)93
1 L’AEO è tenuto a informare immediatamente l’UDSC in merito a modifiche verificatesi nell’ambito della qualifica di AEO o che potrebbero compromettere il mantenimento di tale qualifica.
2 Su richiesta dell’UDSC, l’AEO deve fornire tutte le informazioni e i documenti che possono essere rilevanti ai fini dell’esecuzione delle prescrizioni.
93 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
Art. 112p Controlli dell’impresa
(art. 42a LD)94
1 L’UDSC può effettuare controlli dell’impresa del richiedente o dell’AEO.
2 Essa può controllare costruzioni e impianti, richiedere informazioni, esaminare dati e documenti nonché sistemi e informazioni che possono essere rilevanti ai fini dell’esecuzione delle prescrizioni.
94 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
Art. 112q Controllo della qualifica di AEO
(art. 42a LD)95
1 L’UDSC è autorizzata a controllare che le condizioni e i criteri relativi alla qualifica di AEO continuino a essere adempiuti.
2 Essa procede a un riesame delle condizioni e dei criteri in particolare se:
- a.
- le basi giuridiche cambiano in modo determinante; oppure
- b.
- sussiste un sospetto fondato in base al quale l’AEO non soddisfa più le condizioni né i criteri.
3 ...96
95 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
96 Abrogato dal n. I dell’O del 18 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
Art. 112r Sospensione della qualifica di AEO 97
(art. 42a LD)
1 L’UDSC sospende la qualifica di AEO se constata o ha sufficienti motivi di ritenere che:
- a.
- le condizioni di cui agli articoli 112b, 112e nonché 112g lettere b–h non sono più adempiute;
- b.
- una persona di cui all’articolo 112d è fortemente sospettata di aver commesso un’infrazione penale grave o infrazioni penali ripetute ai sensi dell’articolo 112d o 112g lettera a;
- c.
- l’AEO:
- 1.
- non può più dimostrare di trovarsi in una situazione finanziaria sana, sufficiente per permettergli di adempiere gli obblighi assunti tenendo conto del tipo di attività commerciale,
- 2.
- ha inoltrato una domanda di concordato ai sensi dell’articolo 293 LEF o contro di lui è stata avanzata una domanda di fallimento ai sensi degli articoli 166 e 190–193 LEF, oppure
- 3.
- non ha versato i dazi dovuti o le altre imposte, tributi ed emolumenti dovuti;
2 Essa sospende inoltre la qualifica di AEO se l’AEO ne fa richiesta.
3 La sospensione ha effetto immediato se la sicurezza e la salute della popolazione o l’ambiente lo esigono.
4 La sospensione non ha effetto sulle procedure d’imposizione doganali avviate prima della sospensione.
5 L’UDSC fissa la durata della sospensione in modo adeguato.
6 Se l’AEO adempie nuovamente le condizioni, l’UDSC revoca la sospensione.
97 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
Art. 112s Revoca della qualifica di AEO 98
(art. 42a LD)
1 L’UDSC revoca la qualifica di AEO se una persona di cui all’articolo 112d:
- a.
- ha commesso un’infrazione penale grave o infrazioni penali ripetute ai sensi dell’articolo 112d o 112g lettera a e la decisione penale è passata in giudicato; oppure
- b.
- durante il periodo della sospensione non ha adottato le misure necessarie.
2 Essa revoca inoltre la qualifica di AEO se l’AEO ne fa richiesta.
98 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
Sezione 3b: Dichiarazione sommaria di entrata e di uscita ai fini della sicurezza9999 Introdotta dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, (RU 2012 3837). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
99 Introdotta dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, (RU 2012 3837). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
Art. 112t
Qualora un trattato internazionale preveda una dichiarazione sommaria di entrata e di uscita ai fini della sicurezza, è soggetta all’obbligo di dichiarazione:
- a.
- per le merci introdotte nel territorio doganale: la persona incaricata della presentazione ai sensi dell’articolo 75 lettera b;
- b.
- per le merci asportate dal territorio doganale: una delle persone soggette all’obbligo di dichiarazione secondo l’articolo 26 LD.
Sezione 4: Traffico turistico
Art. 113 Forma della dichiarazione doganale
(art. 28 cpv. 1 lett. c e d nonché art. 42 cpv. 1 lett. b LD)
1 Per merci del traffico turistico, la dichiarazione doganale ha luogo:
- a.
- verbalmente; o
- b.
- in un’altra forma di manifestazione della volontà ammessa dall’UDSC.
2 Se fra la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione e l’ufficio doganale esistono difficoltà di comprensione, la dichiarazione doganale può aver luogo sulla base della visita.
Art. 114 Visita nel traffico turistico
(art. 37 cpv. 3 e 42 cpv. 1 lett. b LD)
Riguardo alla visita delle merci dichiarate nel traffico turistico, l’ufficio doganale può rinunciare a metterne per scritto l’esito.
Art. 115 Decisione d’imposizione
(art. 38 e 42 cpv. 1 lett. b LD)
Nel traffico turistico, l’ufficio doganale emette la decisione d’imposizione solo per merci soggette a tributi.
Sezione 5: Dichiarazione collettiva periodica
Art. 116 Autorizzazione
(art. 42 cpv. 1 lett. c LD)101
1 Nel traffico regionale, l’UDSC può autorizzare, su richiesta scritta, per carichi di merci di genere unitario come asfalto, ghiaia, malta, segatura, legname in tronchi e allumina la dichiarazione collettiva periodica, se:
- a.
- l’importazione o l’esportazione ha luogo regolarmente e attraverso lo stesso ufficio doganale; e
- b.
- la gestione degli affari dell’ufficio doganale la consentono.
1bis L’UDSC decide in merito all’autorizzazione al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa.102
2 Essa designa nell’autorizzazione le merci alle quali è applicabile la dichiarazione collettiva periodica.
3 Dalla dichiarazione collettiva periodica sono escluse segnatamente merci:
- a.
- che sottostanno a un obbligo d’autorizzazione;
- b.
- per le quali esistono contingenti doganali.
4 Il titolare dell’autorizzazione deve prestare all’UDSC una garanzia per i tributi presumibilmente dovuti per ciascun periodo di conteggio.
101 Introdotta dal n. I 6 dell’O del 6 giu. 2014 sui termini ordinatori nell’ambito di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 2051).
102 Introdotto dal n. I 6 dell’O del 6 giu. 2014 sui termini ordinatori nell’ambito di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 2051).
Art. 117 Revoca dell’autorizzazione
(art. 42 cpv. 1 lett. c LD)
L’UDSC revoca l’autorizzazione se il titolare:
- a.
- non adempie più i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione;
- b.
- non rispetta le condizioni e gli oneri fissati nell’autorizzazione; o
- c.
- commette ripetute infrazioni contro il diritto federale, sempre che la relativa esecuzione spetti all’UDSC.
Sezione 6: Traffico nella zona di confine
Art. 118 Prodotti greggi del suolo, vino e uva
(art. 43 cpv. 1 lett. a LD)
1 Il gestore che intende sollecitare la franchigia doganale o la riduzione dei tributi doganali per prodotti greggi del suolo, uva e vino deve inviare all’ufficio doganale competente entro la fine di aprile dell’anno civile corrente:
- a.
- un attestato circa la proprietà del fondo interessato, il relativo usufrutto o un contratto d’affitto; e
- b.
- un certificato di reddito con la dichiarazione del raccolto presumibile delle singole colture.
2 Il gestore deve indicare nel certificato di reddito il passaggio di frontiera attraverso il quale hanno luogo le importazioni.
3 Il certificato di reddito è valido solo per l’anno corrente e per i prodotti e i quantitativi ivi indicati.
4 Il gestore deve dichiarare ogni importazione di merci secondo la forma prescritta dall’UDSC.103
103 Introdotto dal n. I dell’O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1661).
Art. 119 Mezzi di produzione agricoli
(art. 43 cpv. 1 lett. a LD)
1 Gli animali, le macchine agricole e gli apparecchi, nonché altri oggetti, che servono alla gestione di fondi situati nella zona di confine svizzera o estera, devono essere dichiarati per il regime di ammissione temporanea.
2 Il DEFR disciplina il passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo.
3 L’ufficio doganale può prevedere agevolazioni procedurali e rinunciare alla garanzia dei tributi.
Art. 120 Fondi tagliati dal confine doganale
(art. 43 cpv. 4 LD)
1 L’UDSC può agevolare la vigilanza doganale sulla gestione di fondi che sono tagliati dal confine doganale.
2 I mezzi di produzione agricoli per lo sfruttamento di fondi, che sono tagliati dal confine doganale, possono essere esportati e reimportati senza formalità.
Sezione 7: Traffico ferroviario
Art. 121 Campo d’applicazione
(art. 44 cpv. 1 LD)
La presente sezione si applica al traffico transfrontaliero di persone e merci che sono trasportate dalle imprese di trasporto ferroviario.
Art. 122 Trasporto gratuito
(art. 44 cpv. 1 LD)
Le imprese di trasporto ferroviario devono trasportare gratuitamente il personale dell’UDSC che esegue i suoi compiti nei treni.
Art. 123 Obbligo di notifica
(art. 44 cpv. 1 LD)
1 Il gestore dell’infrastruttura deve portare a conoscenza dell’UDSC l’orario prevedibile del traffico merci transfrontaliero.
2 Esso deve annunciare anticipatamente all’UDSC i viaggi effettivi del traffico merci e passeggeri transfrontaliero.
3 L’UDSC conviene con il gestore dell’infrastruttura la forma, il contenuto e il momento delle notifiche.
Art. 124 Obbligo di collaborazione
(art. 44 cpv. 1 LD)
Il personale attivo nelle imprese di trasporto ferroviario deve sostenere il personale dell’UDSC nell’esecuzione dei compiti nel modo da esso richiesto.
Art. 125 Dichiarazione sommaria dell’impresa di trasporto ferroviario nel traffico merci
(art. 44 cpv. 1 LD)
1 L’impresa di trasporto ferroviario deve dichiarare sommariamente le merci al gestore dell’infrastruttura mediante il sistema elettronico, prima che vengano trasportate nel territorio doganale o fuori dal territorio doganale.
2 Essa deve trasmettere i dati gratuitamente nella forma pubblicata dal gestore dell’infrastruttura (condizioni di accesso alla rete).
3 Il gestore dell’infrastruttura deve trasmettere senza indugio la dichiarazione sommaria all’UDSC nella forma fissata.
4 Le imprese di trasporto ferroviario, che utilizzano tratti a scartamento ridotto, sono esonerate dalla dichiarazione sommaria.
Art. 126 Regime di transito per bagagli abbandonati
(art. 44 cpv. 1 LD)
I bagagli abbandonati all’estero, che sono trasportati intatti attraverso il territorio doganale, sono esonerati dall’obbligo di presentazione e di dichiarazione.
Sezione 8: Traffico di tram e di autobus
Art. 127 Campo d’applicazione
(art. 44 cpv. 1 LD)
La presente sezione si applica al traffico transfrontaliero di persone e merci che sono trasportati dalle imprese pubbliche di tram e di autobus.
Art. 128 Trasporto gratuito
(art. 44 cpv. 1 LD)
Le imprese di tram e di autobus devono trasportare gratuitamente il personale dell’UDSC che esegue i suoi compiti in tram e autobus.
Art. 129 Notifica di viaggi non regolari nel traffico delle persone
(art. 44 cpv. 1 LD)
1 Nel traffico transfrontaliero delle persone, l’impresa di tram o autobus deve notificare all’UDSC i viaggi non regolari al più tardi il giorno precedente l’esecuzione del viaggio.
2 L’UDSC conviene con l’impresa di tram o autobus la forma e il contenuto della notifica.
3 L’impresa di tram o autobus deve notificare senza indugio all’UDSC quando un viaggio notificato non è eseguito.
Sezione 9: Traffico per via d’acqua
Art. 130 Campo d’applicazione
(art. 44 cpv. 1 LD)
La presente sezione si applica a tutti i battelli che, per via d’acqua, giungono dal territorio doganale estero o vi si recano.
Art. 131 Trasporto gratuito
(art. 44 cpv. 1 LD)
Le imprese di navigazione devono trasportare gratuitamente il personale dell’UDSC che esegue i suoi compiti sui battelli.
Art. 132 Notifica di viaggi non regolari nel traffico delle persone
(art. 44 cpv. 1 LD)
1 L’impresa di navigazione deve notificare all’UDSC i viaggi non regolari nel traffico transfrontaliero delle persone al più tardi il giorno precedente l’esecuzione del viaggio.
2 È considerato transfrontaliero ogni traffico delle persone in cui il battello approda in territorio doganale estero.
3 L’impresa di navigazione deve notificare senza indugio all’UDSC quando un viaggio notificato non è eseguito.
4 L’UDSC conviene con l’impresa di navigazione la forma e il contenuto della notifica.
Art. 133 Approdo e scarico al di fuori dei punti d’approdo doganali
(art. 44 cpv. 1 LD)
1 Se, in caso di pericolo incombente o forza maggiore, un battello deve attraccare al di fuori di un punto d’approdo doganale, dopo l’approdo il conduttore del battello deve informare senza indugio l’ufficio doganale più vicino.
2 Modifiche del carico possono essere apportate solo con l’autorizzazione previa dell’ufficio doganale.
3 Se, a causa di un pericolo incombente, occorre procedere subito allo scarico della merce, il conduttore del battello deve informare il più rapidamente possibile l’ufficio doganale.
Art. 134 Obbligo di collaborazione
(art. 44 cpv. 1 LD)
Il personale attivo sui battelli deve sostenere il personale dell’UDSC nell’esecuzione dei compiti nel modo da esso richiesto.
Art. 135 Eccezioni all’obbligo di presentazione e di dichiarazione
(art. 8 cpv. 2 e 44 cpv. 1 LD)
Sono esonerati dall’obbligo di presentazione e di dichiarazione le merci esenti da dazio di cui all’articolo 11.
Art. 136 Notifica alla centrale di zona nella navigazione renana
(art. 44 cpv. 1 LD)
1 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve notificare senza indugio alla centrale di zona della Direzione della navigazione renana il battello merci in entrata nel territorio doganale o in uscita dallo stesso.
2 La centrale di zona deve trasmettere il giorno lavorativo seguente all’ufficio doganale tutte le notifiche dei battelli merci entrati e usciti.
3 La notifica deve contenere segnatamente le seguenti indicazioni:
- a.
- data del passaggio di frontiera;
- b.
- nome, numero ufficiale e Paese d’immatricolazione del battello;
- c.
- peso lordo approssimativo del carico;
- d.
- eventualmente numero dei container caricati;
- e.
- designazione delle merci, usuale nel commercio;
- f.
- località di trasbordo prevista.
Art. 137 Regime di transito nella navigazione renana
(art. 44 cpv. 1 LD)
Le merci estere non devono essere dichiarate per il regime di transito, se sono trasportate senza approdo intermedio tra il confine doganale e uno dei punti d’approdo doganali che si trovano tra il confine doganale e Rheinfelden o in direzione opposta.
Sezione 10: Traffico aereo
Art. 138 Campo d’applicazione
(art. 44 cpv. 1 LD)
La presente sezione si applica a tutti gli aerei in arrivo dal territorio doganale estero o in partenza verso lo stesso.
Art. 139 Vigilanza doganale e controllo doganale
(art. 44 cpv. 1 LD)
1 Nell’allestimento e nella ristrutturazione come pure nell’esercizio di aerodromi doganali occorre tener conto delle esigenze della vigilanza doganale e del controllo doganale.
2 I progetti, che riguardano la procedura d’imposizione doganale e il confine doganale, devono essere sottoposti preliminarmente per approvazione all’UDSC.
Art. 140 Obblighi dell’esercente dell’aerodromo
(art. 44 cpv. 1 e 2 LD)
1 L’esercente dell’aerodromo deve provvedere segnatamente affinché:
- a.
- tutti gli atterraggi e i decolli di aeromobili, che provengono dal territorio doganale estero o si dirigono verso il territorio doganale estero, siano notificati anticipatamente all’ufficio doganale competente;
- b.
- le procedure doganali per persone e merci siano sufficientemente separate;
- c.
- tutte le persone interessate siano sufficientemente informate.
2 L’UDSC fissa per ogni aerodromo doganale gli obblighi risultanti dal capoverso 1.
Art. 141 Obbligo di collaborazione
(art. 44 cpv. 1 LD)
Il personale attivo in aerodromi doganali deve sostenere il personale dell’UDSC nell’esecuzione dei compiti nel modo da esso richiesto.
Art. 142 Atterraggio e decollo
(art. 44 cpv. 1 LD)
1 Atterraggio e decollo possono aver luogo nel traffico aereo transfrontaliero solo su aerodromi doganali. I voli a destinazione di o in partenza da un’enclave doganale sono considerati voli transfrontalieri. L’UDSC può autorizzare atterraggi e decolli anche al di fuori degli aerodromi doganali. Essa fissa le condizioni nell’autorizzazione.104
2 Qualora un aeromobile debba atterrare in un aerodromo che non è un aerodromo doganale, la direzione dell’aerodromo o, in sua assenza, il comandante deve informare l’ufficio doganale più vicino e seguire le istruzioni di quest’ultimo.
3 Qualora, in caso di pericolo incombente o forza maggiore, un aeromobile debba atterrare al di fuori di un aerodromo, il comandante deve informare l’ufficio doganale più vicino e seguire le istruzioni di quest’ultimo.
4 L’aeromobile, l’equipaggio, i passeggeri e le merci rimangono sotto la sorveglianza delle autorità locali sino all’arrivo delle istruzioni.
104 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 14 mag. 2014 sugli atterraggi esterni, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 1339).
Art. 143 Presentazione e dichiarazione
(art. 44 cpv. 1 LD)
1 Gli aeromobili e le merci trasportate non devono essere né presentate né dichiarate, se:
- a.
- sorvolano il territorio doganale senza atterraggio intermedio; o
- b.
- circolano senza atterraggio nel territorio doganale estero da un aerodromo nazionale verso lo stesso di ritorno o verso un altro aerodromo nazionale.
2 Le merci trasportate in aeromobili devono essere presentate ma non dichiarate se, dopo un unico atterraggio, lasciano nuovamente il territorio doganale intatte.105
105 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3837).
Art. 144 Regime di transito
(art. 44 cpv. 1 LD)
Nel traffico aereo di linea, la dichiarazione per il regime di transito nel territorio doganale può aver luogo sulla base del manifesto conformemente all’articolo 111 della Convenzione del 20 maggio 1987106 relativa ad un regime comune di transito.
Art. 145a150107
107 Abrogati dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, con effetto dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3837).
Sezione 11: Liste di passeggeri e merci 108108 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3837).
108 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3837).
Art. 151
1 Ai fini della sorveglianza e del controllo del traffico delle persone e delle merci attraverso il confine doganale, ai fini della lotta e del perseguimento di infrazioni doganali come pure ai fini dell’esecuzione di disposti federali di natura non doganale, su richiesta dell’UDSC:
- a.109
- le imprese che trasportano persone o merci nel traffico transfrontaliero per ferrovia, autobus, battello e per via aerea; e
- b.
- gli esercenti di aerodromi
devono mettere a disposizione liste di passeggeri e di merci, sempre che vengano tenute.
2 I seguenti dati devono essere messi a disposizione:
- a.
- cognome, nome, indirizzo, data di nascita e numero del passaporto dei passeggeri;
- b.
- partenza, transito e destinazione finale del trasporto;
- c.
- indicazione dell’agenzia viaggi per il tramite della quale è stato prenotato il trasporto.
3 L’obbligo di mettere a disposizione liste di passeggeri e di merci termina sei mesi dopo l’esecuzione del trasporto.
4 I dati messi a disposizione dell’UDSC sono distrutti da quest’ultima 72 ore dopo il loro ricevimento.
109 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3837).
Capitolo 4: Regimi doganali
Sezione 1: Regime di transito
Art. 152 Transito internazionale
(art. 49 LD)
I regimi internazionali di transito, che si applicano alla Svizzera sulla base di un trattato internazionale, sono retti dalle disposizioni ivi contenute.
Art. 153 Garanzia dell’identità
(art. 49 cpv. 2 LD)
1 L’identità delle merci è garantita in linea di massima mediante sigillo. Sono ammessi unicamente sigilli che l’UDSC ritiene confacenti allo scopo.
2 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve indicare il genere e il numero di sigilli nella dichiarazione doganale.
3 L’UDSC può prescindere dal sigillo, se l’identità delle merci può essere garantita dalla relativa descrizione o da altre misure adeguate.
Art. 154 Termini di transito
(art. 49 cpv. 2 LD)
1 Il termine di transito coincide con il periodo di tempo necessario al transito.
2 Per importanti motivi, l’UDSC può prorogare il termine di validità.
Art. 155 Conclusione del regime di transito
(art. 49 cpv. 3 LD)
1 La conclusione del regime di transito dev’essere richiesta all’ufficio doganale di destinazione entro il termine di validità indicato nel documento di transito.
2 Se l’UDSC constata irregolarità, rifiuta la conclusione del regime di transito e trattiene la garanzia finché sono pagati i tributi doganali all’importazione stabiliti con obbligo di pagamento condizionato.
Sezione 2: Regime di deposito doganale
Art. 156 Depositario in qualità di depositante
(art. 52 cpv. 1 e 2 LD)
Se il depositario deposita merci per proprio conto, è considerato depositante.
Art. 157 Termini d’esportazione 110
(art. 53 cpv. 3 LD)
1 Le merci imposte per l’esportazione definitiva devono essere portate nel territorio doganale estero entro sei mesi dall’accettazione della dichiarazione doganale.
2 Se le merci non possono essere esportate entro sei mesi dall’accettazione della dichiarazione doganale, il depositante può chiedere all’UDSC una proroga del termine d’esportazione. L’UDSC accoglie la richiesta se le seguenti condizioni sono adempiute:
- a.
- al momento della richiesta l’acquirente della merce ha la propria sede o il proprio domicilio fuori dal territorio doganale;
- b.
- le merci non possono essere esportate entro sei mesi dall’accettazione della dichiarazione doganale per motivi sufficienti, come ritardi nella catena logistica, un contratto non concluso oppure per motivi di cui al capoverso 4.
3 L’UDSC può, su richiesta, prorogare il termine al massimo tre volte e ogni volta al massimo di sei mesi.
4 Se, senza sua colpa, segnatamente a causa di fallimento del destinatario finale all’estero, catastrofi naturali, misure per applicare sanzioni internazionali o eventi bellici nel Paese di destinazione, il depositante è stato impedito di esportare le merci entro i termini prorogati ai sensi del capoverso 3, egli può richiedere una proroga del termine d’esportazione alla Direzione generale delle dogane.
5 La richiesta di proroga dei termini d’esportazione deve essere presentata all’ufficio doganale competente per scritto e prima della scadenza del termine. Essa deve essere motivata e corredata dei relativi mezzi di prova.
6 Se le merci non sono portate nel territorio doganale estero entro i termini d’esportazione, il regime d’esportazione viene revocato.
110 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
Art. 158 Autorizzazione per depositi doganali aperti
(art. 54 cpv. 2 LD)
La gestione regolare non è garantita segnatamente quando il richiedente ha commesso una grave infrazione o ripetute infrazioni contro il diritto federale, sempre che la relativa esecuzione spetti all’UDSC.
Art. 159 Revoca dell’autorizzazione
(art. 54 LD)
L’UDSC revoca l’autorizzazione, se il titolare del deposito:
- a.
- non adempie più i requisiti di cui all’articolo 54 capoverso 2 LD;
- b.
- non rispetta le condizioni e gli oneri fissati nelle autorizzazioni; o
- c.
- commette ripetutamente infrazioni contro il diritto federale, sempre che la relativa esecuzione spetti all’UDSC.
Art. 160 Lavorazioni ammesse
(art. 56 cpv. 2 LD)
1 Per lavorazioni ammesse s’intendono quelle che servono al mantenimento della merce durante il suo deposito, nonché l’ispezione, l’esame, il cambio d’imballaggio, la suddivisione, la cernita, l’eliminazione dell’imballaggio esterno e il prelievo di modelli e campioni.
2 La Direzione generale delle dogane può autorizzare, in casi motivati, lavorazioni più estese ai sensi dell’articolo 40 lettera b.
Art. 161 Lavorazioni non ammesse
(art. 56 cpv. 2 LD)
1 Non sono ammesse lavorazioni che:
- a.
- comportano il rischio di contraffazione; o
- b.
- possono comportare una riduzione dei tributi o l’aggiramento di disposti federali di natura non doganale.
2 L’UDSC può vietare la lavorazione di merci che potrebbe pregiudicare l’imposizione doganale regolare in Svizzera e all’estero.
Sezione 3: Regime di ammissione temporanea
Art. 162 Disposizioni procedurali 111
(art. 58 cpv. 1 LD)
1 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve indicare, al momento della dichiarazione doganale, lo scopo d’impiego delle merci nonché l’utilizzatore.
2 Se cambia lo scopo d’impiego o l’utilizzatore oppure se vi è un trasferimento di proprietà delle merci, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare una nuova dichiarazione doganale. Essa deve informare le altre persone soggette all’obbligo di dichiarazione in merito ai loro obblighi quali persone soggette all’obbligo di dichiarazione.
3 La nuova dichiarazione doganale ai sensi del capoverso 2 deve essere presentata prima che cambi lo scopo d’impiego o l’utilizzatore oppure che vi sia il trasferimento di proprietà. L’UDSC può prevedere che la dichiarazione doganale sia presentata in un secondo momento, in particolare in caso di merci importate per la vendita incerta.
4 Se non viene presentata una nuova dichiarazione doganale ai sensi del capoverso 2, l’obbligazione doganale sorge nel momento in cui avrebbe dovuto essere presentata la nuova dichiarazione doganale.
5 Il regime di ammissione temporanea si applica a un passaggio di confine con successiva reimportazione o riesportazione delle merci. Per determinate merci l’UDSC può autorizzare ripetuti passaggi di confine.
111 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
Art. 163 Garanzia dell’identità
(art. 58 cpv. 2 lett. b LD)
1 L’UDSC decide l’adozione di adeguate misure volte a garantire l’identità.
2 La garanzia dell’identità dev’essere indicata nella dichiarazione doganale.
Art. 164 Autorizzazione per mezzi di trasporto
(art. 58 cpv. 1 LD)
1 L’autorizzazione per l’ammissione temporanea a fini commerciali di un mezzo di trasporto estero in territorio doganale conformemente all’articolo 34 dev’essere richiesta, prima della prima importazione, all’UDSC.
2 L’autorizzazione per l’ammissione temporanea per uso proprio di un mezzo di trasporto estero in territorio doganale conformemente all’articolo 35 dev’essere richiesta, prima della prima importazione o al momento dell’acquisto in Svizzera, all’UDSC.
3 L’UDSC può rinnovare le autorizzazioni conformemente all’articolo 35 capoversi 1 e 2 lettera a.
Sezione 4: Regime del perfezionamento attivo
Art. 165 Autorizzazione per il regime del perfezionamento attivo
(art. 59 cpv. 2 LD)
1 L’autorizzazione per il regime del perfezionamento attivo è rilasciata a persone che:
- a.
- hanno sede o domicilio nel territorio doganale;
- b.
- eseguono essi stessi il perfezionamento o lo fanno eseguire da terzi; e
- c.
- offrono garanzie per uno svolgimento regolare del regime.
2 L’autorizzazione può essere rilasciata anche a comunità di persone, se più persone eseguono perfezionamenti sulla stessa merce.
3 L’autorizzazione è rilasciata, su richiesta, dalla Direzione generale delle dogane o dagli uffici doganali da essa autorizzati al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa.112
4 La Direzione generale delle dogane sottopone, per parere, una domanda di rilascio di un’autorizzazione alle organizzazioni interessate e agli uffici federali, se ciò è necessario per valutare le condizioni di cui all’articolo 12 capoverso 3 LD o all’articolo 41 capoverso 2 della presente ordinanza.
112 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell’O del 6 giu. 2014 sui termini ordinatori nell’ambito di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 2051).
Art. 165a Autorizzazione per il perfezionamento attivo di latticini e cereali di base 113
(art. 59 cpv. 2 LD)
1 Se riceve una domanda di rilascio di un’autorizzazione per il perfezionamento attivo di latticini e cereali di base di cui all’allegato 6per la produzione di derrate alimentari dei capitoli 15–22 dell’allegato 1 alla legge del 9 ottobre 1986114 sulla tariffa delle dogane, la Direzione generale delle dogane rinuncia a sottoporre la domanda per parere. Essa informa contemporaneamente:
- a.
- per scritto le organizzazioni interessate in merito al contenuto della domanda e al nome e all’indirizzo del richiedente;
- b.
- il richiedente sull’avvenuta informazione delle organizzazioni interessate.
2 La Direzione generale delle dogane decide in merito alla domanda se il richiedente non la ritira per scritto entro dieci giorni lavorativi dall’informazione delle organizzazioni interessate.
113 Introdotto dal n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3929).
Art. 166 Contenuto dell’autorizzazione
(art. 59 cpv. 2 LD)
L’autorizzazione della Direzione generale delle dogane contiene segnatamente le seguenti indicazioni:
- a.
- regime da applicare per il perfezionamento attivo;
- b.
- nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione;
- c.
- organo di sorveglianza competente;
- d.
- designazione, classificazione tariffale ed eventualmente quantità della merce, che è trasportata in territorio doganale per essere perfezionata;
- e.
- descrizione del perfezionamento;
- f.
- entità della riduzione doganale o della franchigia doganale;
- g.
- prescrizioni per la riscossione dei tributi per scarti e prodotti secondari risultanti dal perfezionamento;
- h.
- oneri, segnatamente termini per l’esportazione dei prodotti perfezionati e per la conclusione del regime del perfezionamento attivo, prescrizioni materiali di controllo e procedura, nonché prescrizioni procedurali formali.
Art. 167 Imposizione di merci per il perfezionamento attivo
(art. 59 cpv. 3 LD)
1 L’imposizione avviene in linea di massima secondo il regime di non riscossione.
2 Il regime di restituzione è applicato, se il richiedente lo richiede o se il pagamento di eventuali tributi sembra pregiudicato.
Art. 168 Conclusione del regime del perfezionamento attivo
(art. 59 cpv. 4 LD)
1 Il regime del perfezionamento attivo è considerato concluso regolarmente e la riduzione dei tributi doganali o la franchigia doganale è accordata definitivamente, se il titolare dell’autorizzazione ha adempiuto gli oneri fissati nell’autorizzazione.
2 All’organo di sorveglianza designato nell’autorizzazione il titolare dell’autorizzazione deve:
- a.
- inoltrare entro il termine prescritto la domanda di riduzione definitiva dei tributi doganali o per la concessione della franchigia doganale;
- b.
- provare secondo la forma prescritta che le merci trasportate nel territorio doganale o le merci indigene ammesse nel regime d’equivalenza sono state riesportate entro il termine prescritto quali prodotti perfezionati; e
- c.
- comprovare la quantità di merci perfezionate e di scarti o prodotti secondari risultanti dietro presentazione di ricette, rapporti di fabbricazione e documenti simili.
3 Il DEFR può prevedere agevolazioni procedurali.
Art. 169 Scarti e prodotti secondari
(art. 59 cpv. 4 LD)
1 Gli scarti o i prodotti secondari, che risultano nel processo di perfezionamento e che rimangono nel territorio doganale, devono essere dichiarati, per il trasporto in libera pratica secondo il diritto doganale, all’organo di sorveglianza al momento della conclusione del regime del perfezionamento attivo.
2 La riscossione dei tributi doganali per gli scarti e i prodotti secondari è disciplinata conformemente alla classificazione tariffale delle merci trasportate in territorio doganale per esservi perfezionate. L’UDSC può accordare la riduzione dei tributi doganali o la franchigia doganale.
Art. 170 Regime speciale per prodotti e materie prime agricoli
(art. 59 LD)
1 Ai prodotti e alle materie prime di cui all’articolo 43 capoverso 2 non sono applicabili le disposizioni degli articoli 165–168.
2 Il perfezionamento attivo di queste merci è considerato autorizzato.
3 Il DEFR disciplina il regime di restituzione.
Sezione 5: Regime del perfezionamento passivo
Art. 171 Autorizzazione per il regime del perfezionamento passivo
(art. 60 cpv. 2 LD)
1 L’autorizzazione per il regime del perfezionamento passivo è rilasciata a persone che:
- a.
- hanno sede o domicilio nel territorio doganale; e
- b.
- offrono garanzie per uno svolgimento regolare del regime.
2 L’autorizzazione è rilasciata, su richiesta, dalla Direzione generale delle dogane o dagli uffici doganali da essa autorizzati al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa.115
115 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell’O del 6 giu. 2014 sui termini ordinatori nell’ambito di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 2051).
Art. 172 Contenuto dell’autorizzazione
(art. 60 cpv. 2 LD)
L’autorizzazione della Direzione generale delle dogane contiene segnatamente le seguenti indicazioni:
- a.
- regime del perfezionamento passivo da applicare;
- b.
- nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione;
- c.
- organo di sorveglianza competente;
- d.
- designazione, classificazione tariffale ed eventualmente quantità della merce, che è esportata per il perfezionamento;
- e.
- descrizione del perfezionamento;
- f.
- entità della riduzione dei tributi doganali o della franchigia doganale;
- g.
- prescrizioni sulla riscossione dei tributi per i prodotti perfezionati trasportati nel territorio doganale;
- h.
- oneri, segnatamente termini per il trasporto dei prodotti perfezionati nel territorio doganale e per la conclusione del regime del perfezionamento passivo, prescrizioni materiali di controllo e procedura, nonché prescrizioni procedurali formali.
Art. 173 Conclusione del regime del perfezionamento passivo
(art. 60 cpv. 4 LD)
1 Il regime del perfezionamento passivo si considera concluso regolarmente e la riduzione dei tributi doganali o la franchigia doganale è accordata definitivamente, se il titolare dell’autorizzazione ha rispettato gli oneri fissati nell’autorizzazione.
2 All’organo di sorveglianza designato nell’autorizzazione il titolare dell’autorizzazione deve:
- a.
- inoltrare entro il termine prescritto la domanda per la riduzione definitiva dei tributi doganali o la concessione della franchigia doganale;
- b.
- provare secondo la forma prescritta che le merci esportate per il perfezionamento passivo o le merci estere ammesse nel regime d’equivalenza sono state nuovamente trasportate in territorio doganale entro il termine prescritto quali prodotti perfezionati; e
- c.
- comprovare la quantità di merci perfezionate e di scarti o prodotti secondari risultanti dietro presentazione di ricette, rapporti di fabbricazione e documenti simili.
3 Il DEFR può prevedere agevolazioni procedurali.
Sezione 6: Regime d’esportazione 116116 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
116 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
Art. 173a Sede o domicilio dell’acquirente in caso di immagazzinamento in depositi doganali aperti o depositi franchi doganali 117
(art. 53 cpv. 3, 61 cpv. 1, 62 cpv. 2 e 65 cpv. 2 LD)
Le merci possono essere imposte all’esportazione e successivamente immagazzinate in un deposito doganale aperto o in un deposito franco doganale solo se l’acquirente delle merci ha la propria sede o il proprio domicilio fuori dal territorio doganale.
117 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
Art. 174 Conclusione non regolare del regime d’esportazione
(art. 61 cpv. 4 LD)118
Se il regime d’esportazione non è concluso regolarmente, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve restituire senza indugio la decisione d’imposizione all’ufficio doganale che ha tassato la merce esportata.
118 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
Capitolo 5: Depositi franchi doganali
Art. 175 Misure edilizie
(art. 62 cpv. 1 lett. b LD)
1 I depositi franchi doganali devono essere separati mediante misure edilizie dal resto del territorio doganale in modo che nessuna merce possa essere sottratta alla vigilanza doganale.
2 L’UDSC fissa il genere di misure edilizie nell’autorizzazione per l’esercizio del deposito franco doganale.
Art. 176 Depositario in qualità di depositante
(art. 63 cpv. 2 LD)
Se il depositario deposita merci per proprio conto, è considerato anche depositante.
Art. 177 Autorizzazione per depositi franchi doganali
(art. 64 cpv. 2 LD)
La gestione regolare non è garantita segnatamente quando il richiedente ha commesso una grave infrazione o ripetute infrazioni contro il diritto federale, sempre che la relativa esecuzione spetti all’UDSC.
Art. 178 Revoca dell’autorizzazione
(art. 64 cpv. 1 LD)
L’UDSC revoca l’autorizzazione, se il titolare del deposito:
- a.
- non adempie più i requisiti di cui all’articolo 64 capoverso 2 LD;
- b.
- non rispetta le condizioni e gli oneri fissati nell’autorizzazione; o
- c.
- commette ripetutamente infrazioni contro il diritto federale, sempre che la relativa esecuzione spetti all’UDSC.
Art. 178a Dichiarazione doganale per merci sensibili 119
(art. 65 cpv. 1 LD)
1 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve dichiarare le merci sensibili per via elettronica all’atto dell’immagazzinamento nel deposito franco doganale. Se prima dell’immagazzinamento le merci sono state imposte per l’esportazione, non è necessaria una dichiarazione supplementare per l’immagazzinamento.
2 La dichiarazione doganale deve contenere le indicazioni di cui all’articolo 184 capoverso 1 lettere a–f nonché il nome e l’indirizzo del depositante.
119 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
Art. 179 Termini d’esportazione 120
(art. 65 cpv. 2 LD)
Per i termini d’esportazione si applica l’articolo 157.
120 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
Art. 180 Lavorazioni ammesse
(art. 65 cpv. 3 LD)
1 Sono ammesse le lavorazioni che servono al mantenimento della merce durante il suo deposito, come pure l’ispezione, l’esame, il cambio d’imballaggio, la suddivisione, la cernita, l’eliminazione dell’imballaggio esterno e il prelievo di modelli e campioni.
2 In casi motivati, la Direzione generale delle dogane può autorizzare lavorazioni e miglioramenti più estesi ai sensi dell’articolo 40 lettere b e d.
3 Per merci, che non sono destinate alla libera pratica secondo il diritto doganale, il rilascio o il rifiuto dell’autorizzazione è disciplinato dalle disposizioni del regime del perfezionamento.
Art. 181 Lavorazioni non ammesse
(art. 65 cpv. 3 LD)
1 Non sono ammesse lavorazioni che:
- a.
- comportano il rischio di contraffazione; o
- b.
- possono comportare una riduzione dei tributi o l’aggiramento di disposti federali di natura non doganale.
2 L’UDSC può vietare la lavorazione e il miglioramento di merci che potrebbero pregiudicare l’imposizione doganale regolare in Svizzera e all’estero.
Art. 182 Obblighi del depositario
(art. 66 cpv. 1 LD)
1 Il depositario deve tenere un elenco dei locatari e sottolocatari di locali in depositi franchi doganali, nonché dei depositanti.
2 Egli deve inoltre tenere un inventario delle merci sensibili. Le merci sensibili sono elencate nell’allegato 2.
Art. 183 Elenco dei locatari, dei sottolocatari e dei depositanti
(art. 66 cpv. 1 e 2 LD)121
1 L’elenco deve contenere le seguenti indicazioni:122
- a.
- nomi, indirizzi e ramo d’attività dei locatari e sottolocatari di locali in depositi franchi doganali, nonché dei depositanti;
- b.
- recapito in Svizzera, sempre che la sede o il domicilio di queste persone si trovi all’estero;
- c.123
- nome e indirizzo della persona che tiene l’inventario.
1bis L’elenco deve essere tenuto elettronicamente.124
2 Su richiesta, il depositario deve presentare senza indugio l’elenco all’UDSC per via elettronica. L’UDSC definisce lo standard minimo per il formato dei file.125
121 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
122 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
123 Introdotta dal n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
124 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
125 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
Art. 184 Inventari ordinari per merci sensibili
(art. 66 cpv. 1 LD)
1 L’inventario deve contenere le seguenti indicazioni:
- a.
- genere del documento doganale precedente con la data dell’accettazione, l’ufficio doganale che lo ha rilasciato e il numero;
- b.
- data dell’immissione in deposito;
- c.126
- nome e indirizzo del proprietario delle merci depositate;
- d.
- Paese d’origine o, per merci d’esportazione, il Paese di destinazione;
- e.
- designazione delle merci;
- f.
- indicazioni necessarie per l’esecuzione di disposti federali di natura non doganale;
- g.
- particolari unità di misura e peso, nonché caratteristiche relative all’identità a dipendenza del genere di merce depositata, come numero di pezzi, dimensioni, carato, numeri di fabbricazione;
- h.
- valore della merce depositata;
- i.
- genere del documento doganale successivo con la data dell’accettazione, l’ufficio doganale che lo ha rilasciato e il numero;
- j.
- segni, numeri, quantità di pezzi d’imballaggio;
- k.127
- massa lorda e massa netta; l’UDSC può, su richiesta, dispensare il depositario dall’obbligo di rilevare la massa lorda o la massa netta;
- l.
- precedente prova dell’origine;
- m.
- eventualmente carattere comune T-2 ai sensi della Convenzione del 20 maggio 1987128 relativa ad un regime comune di transito;
- n.
- trattamenti ai quali è sottoposta la merce;
- o.
- luogo di deposito;
- p.
- data dell’uscita dal deposito;
- q.129
- nome e indirizzo del depositante originario se all’interno di un deposito franco doganale la merce è ripresa da un altro depositante per l’immagazzinamento.
2 L’inventario deve essere tenuto elettronicamente.130
3 Dall’inventario deve poter essere accertato in ogni momento l’attuale effettivo di merci sensibili che si trovano nel deposito franco doganale. Su richiesta dell’UDSC, il depositario deve presentare l’inventario senza indugio.
3bis Su richiesta, il depositario deve presentare l’inventario all’UDSC. L’UDSC definisce la forma e lo standard minimo per il formato dei file.131
4 Se il depositario non tiene o non tiene in maniera regolare gli inventari oppure non può presentare l’inventario senza indugio, i locali sono posti sotto sigillo e ulteriori immissioni o uscite di merci sono vietate sino al momento in cui è presentato un inventario tenuto in maniera regolare.
5 I capoversi 1–4 si applicano anche ai depositanti ai quali spetta l’obbligo di tenere l’inventario.
126 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
127 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
129 Introdotta dal n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
130 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
131 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
Art. 185 Inventario per depositante 132
(art. 66 cpv. 1 LD)
Deve essere tenuto un inventario per merci sensibili per ciascun depositante. Se le merci dello stesso depositante sono immagazzinate in diversi locali, è possibile tenere un inventario per locale.
132 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
Titolo 3: Riscossione dei tributi doganali
Capitolo 1: Obbligazione doganale
Art. 186 Obbligo di pagare l’interesse di mora
(art. 74 cpv. 1 LD)
1 L’obbligo di pagare l’interesse di mora inizia in caso di:
- a.
- pagamento mediante la procedura accentrata di conteggio dell’UDSC (PCD): allo scadere di un eventuale termine di pagamento accordato;
- b.
- crediti doganali fissati condizionatamente, che sono dovuti in maniera definitiva e che non sono stati garantiti da depositi in contanti: a partire dal momento dell’accettazione della prima dichiarazione doganale;
- c.
- recupero di tributi doganali la cui restituzione è stata ottenuta indebitamente: a partire dalla data della restituzione;
- d.
- negli altri casi: dal momento determinante di cui all’articolo 69 LD.
2 L’obbligo di pagare l’interesse di mora sussiste anche durante una procedura di ricorso e in caso di pagamenti rateali.
Art. 187 Eccezione all’interesse di mora
(art. 74 cpv. 2 LD)
1 Il DEFR determina l’importo entro il quale non è riscosso alcun interesse di mora.
2 L’Amministrazione delle dogane può, su richiesta, rinunciare alla riscossione dell’interesse di mora se, a causa della situazione del debitore doganale, il pagamento comporterebbe notevoli difficoltà economiche o sociali.
Art. 188 Interesse rimunerativo
(art. 74 cpv. 3 LD)
1 Per importi indebitamente riscossi o indebitamente restituiti s’intendono importi che non sono stati riscossi conformemente al diritto doganale.
2 Il DEFR determina l’importo entro il quale non è riscosso alcun interesse rimunerativo.
3 Non è versato alcun interesse rimunerativo per:
- a.
- le merci estere di ritorno;
- b.
- le restituzioni al momento della conclusione del regime del perfezionamento attivo;
- c.
- la garanzia mediante fideiussione di crediti doganali fissati condizionatamente in:
- 1.
- regime di transito,
- 2.
- regime di deposito doganale per depositi destinati a merci di gran consumo,
- 3.
- regime di ammissione temporanea;
- d.
- la restituzione di depositi in contanti, ad eccezione di quelli nell’ambito di imposizioni provvisorie allestite d’ufficio dall’UDSC.
Capitolo 2: Garanzia dei crediti doganali
Sezione 1: Principi
Art. 189 Diritto determinante
Art. 190 Deposito in contanti
(art. 76 cpv. 1 LD)
1 Il deposito in contanti avviene di regola in franchi svizzeri.
2 L’UDSC può accettare valute estere quali depositi in contanti. Essa fissa le condizioni al riguardo.
Art. 191 Deposito di titoli
(art. 76 cpv. 1 LD)
1 L’UDSC può riconoscere i seguenti titoli come garanzia:
- a.
- prestiti della Confederazione;
- b.
- obbligazioni di cassa di banche svizzere;
- c.
- obbligazioni in franchi svizzeri di debitori indigeni quotate alla borsa svizzera.
2 Il deposito avviene presso la Banca Nazionale Svizzera.
3 La persona che deposita i titoli è tenuta a controllare i titoli depositati per quanto riguarda scadenza, sorteggio o rimborso e a prendere tutte le misure necessarie per conservare il loro valore e per incassare le somme scadute. Se, a tale scopo, deve farsi emettere i titoli depositati, occorre fornire una nuova garanzia.
4 L’UDSC verifica periodicamente se i titoli depositati corrispondono ancora all’ammontare della garanzia necessaria. Se i titoli depositati perdono valore durante il termine di conservazione, essa fissa un termine per una nuova garanzia. Se non viene fornita una nuova garanzia, i titoli sono realizzati.
Art. 192 Garanzia presso conti PCD
(art. 76 LD)
I titolari di conti PCD devono fornire una garanzia forfetaria, che corrisponde al 50 per cento dei tributi doganali medi di due settimane.
Art. 193 Garanzia di crediti doganali sorti condizionatamente
(art. 76 LD)
Una garanzia è necessaria nei seguenti regimi:
- a.
- regime di transito;
- b.
- regime di deposito doganale per merci di gran consumo depositate;
- c.
- regime di ammissione temporanea.
Art. 194 Ammontare della garanzia
(art. 76 cpv. 4 LD)
1 La garanziaammonta:
- a.
- per merci di gran consumo depositate: al 100 per cento dei tributi doganali;
- abis.134
- per l’AEO: al massimo al 10 per cento dei tributi doganali;
- b.
- negli altri casi: al 25 per cento almeno dei tributi doganali.
2 Per transiti internazionali, l’ammontare della garanzia è determinato conformemente ai trattati internazionali.
134 Introdotta dal n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
Art. 195 Rinuncia alla garanzia
(art. 76 cpv. 4 LD)
1 Non ènecessaria una garanzia nel regime dell’ammissione temporanea secondo l’articolo 34 capoverso 2bis135, nella procedura di non riscossione nel regime del perfezionamento attivo e nel regime del perfezionamento passivo.136
2 L’UDSC decide se, in altri casi, si può rinunciare alla garanzia.
135 Ora: secondo l’art. 34 cpv. 3.
136 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1661).
Art. 196 Esigibilità dell’obbligazione doganale
(art. 76 LD)
1 Se l’obbligazione doganale garantita da deposito di titoli diviene esigibile, l’UDSC può assegnare al debitore doganale un termine di pagamento con l’esatta indicazione dell’importo del credito.
2 Se il debitore paga entro questo termine, gli vengono restituiti i titoli da esso depositati.
3 Se il pagamento non è effettuato o non viene effettuato tempestivamente, i titoli vengono realizzati.
Sezione 2: Fideiussione doganale
Art. 197 Garanzia generale e garanzia singola
(art. 77 cpv. 1 LD)
1 Quale fideiussore generale o fideiussore singolo può essere riconosciuta:
- a.
- una banca con sede in Svizzera, sottoposta alla vigilanza dell’Autorità di vigilanza dei mercati finanziari137; o
- b.
- un’assicurazione con sede in Svizzera, sottoposta alla vigilanza della Confederazione.
2 L’UDSC può riconoscere quale fideiussore singolo una persona giuridica con sede in Svizzera o, eccezionalmente, una persona fisica con domicilio in Svizzera, che prova di essere in grado di rispondere per un singolo credito doganale.
3 Essa può esigere che la fideiussione doganale sia prestata da più persone.
137 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937).
Art. 198 Determinazione dell’importo della fideiussione
(art. 77 cpv. 2 LD)
L’UDSC fissa l’importo massimo garantito (somma della fideiussione).
Art. 199 Costituzione della fideiussione
(art. 77 cpv. 2 LD)
1 La fideiussione si considera giuridicamente costituita, solo se il fideiussore ha firmato il modulo ufficiale previsto per la fideiussione.
2 Per le persone giuridiche, la facoltà di costituire la fideiussione è data dopo l’autorizzazione alla firma.
Art. 200 Entità della fideiussione
(art. 77 LD)
Il fideiussore risponde:
- a.
- dei tributi doganali e degli interessi;
- b.
- dei tributi e degli interessi previsti dai disposti doganali di natura non doganale;
- c.
- delle multe;
- d.
- degli emolumenti, dei costi procedurali e di altri costi.
Art. 201 Sorveglianza della fideiussione
(art. 77 LD)
1 L’UDSC sorveglia la situazione finanziaria del fideiussore.
2 Essa adotta le misure necessarie se esistono indizi che il fideiussore non è in grado di adempiere gli obblighi finanziari contratti.
3 Essa può invitare il debitore doganale ad aumentare la somma della fideiussione, se:
- a.
- tale somma non copre i crediti complessivi di cui all’articolo 200; oppure
- b.
- la somma residua della fideiussione appare insufficiente.
4 Il debitore doganale può, invece di aumentare la somma della fideiussione, fornire un’altra garanzia ammessa.
5 Sino al momento di aumentare la somma della fideiussione o fornire la garanzia, il conto PCD può essere bloccato.
Art. 202 Attestazione
(art. 78 cpv. 1 LD)
Nell’attestazione è indicato l’importo pagato e il credito doganale a cui si riferisce il pagamento.
Art. 203 Fallimento del debitore doganale o del fideiussore
(art. 78 LD)
1 L’UDSC dichiara all’amministrazione del fallimento i crediti doganali, se:
- a.
- è avviata una procedura di fallimento nei confronti del debitore doganale; o
- b.
- è avviata una procedura di fallimento nei confronti del fideiussore ed esistono crediti doganali nei confronti di questa persona.
2 Se l’UDSC rinuncia alla dichiarazione di cui al capoverso 1 lettera a, essa esige dal fideiussore il pagamento completo dell’obbligazione doganale. Rilascia al fideiussore una corrispondente attestazione, che serve quale titolo di credito nella procedura di fallimento.
3 In caso di fallimento del debitore doganale, la fideiussione rimane valida.
Art. 204 Decesso del debitore doganale o del fideiussore
(art. 78 LD)
1 Se il debitore doganale muore, l’UDSC invita il fideiussore al pagamento del credito conformemente all’articolo 200 lettere a, b e d e dichiara il credito al momento dell’allestimento dell’inventario dell’eredità.
2 Se il fideiussore muore, l’obbligo derivante dalla fideiussione passa agli eredi. L’UDSC dichiara il credito di cui all’articolo 200 lettere a, b e d al momento dell’allestimento dell’inventario dell’eredità.
Art. 205 Annuncio della garanzia generale
(art. 79 cpv. 2 LD)
Se è annunciata una garanzia generale, l’UDSC ne informa il debitore doganale e lo invita a prestare una nuova garanzia entro un termine dato.
Art. 206 Fine della garanzia singola
(art. 79 cpv. 1 LD)
Una garanzia singola termina con:
- a.
- il pagamento completo del credito;
- b.
- l’esecuzione e la copertura completa del credito;
- c.
- la realizzazione del pegno doganale e la copertura completa del credito;
- d.
- il condono del credito;
- e.
- la prescrizione del credito.
Art. 207 Annullamento di una fideiussione
(art. 79 cpv. 3 LD)
1 L’UDSC annulla una garanzia generale o singola, segnatamente se:
- a.
- il fideiussore perde la qualità necessaria per la costituzione della fideiussione;
- b.
- il fideiussore trasferisce la sede o il domicilio all’estero;
- c.
- il fideiussore non è in grado di adempiere gli obblighi finanziari o è stata avviata una procedura di fallimento nei suoi confronti; o
- d.
- gli eredi del fideiussore non sono in grado di adempiere gli obblighi finanziari.
2 Essa invita il debitore a prestare una nuova garanzia entro un determinato termine.
3 Se, entro il termine dato, non è prestata alcuna garanzia, l’UDSC emette nei confronti del debitore doganale un ordine di prestare garanzia o avvia una procedura d’esecuzione per debiti.
Sezione 3: Ordine di prestare garanzia
Art. 208 Crediti doganali non ancora esigibili o in pericolo
(art. 76 cpv. 2 e 3 nonché art. 81 LD)
1 Sono equiparati a un credito doganale non ancora esigibile:
- a.
- le decisioni inerenti al debito doganale che non sono ancora cresciute in giudicato;
- b.
- i crediti doganali e gli altri crediti il cui ammontare non è ancora noto integralmente.
2 Il pagamento del credito appare pure in pericolo quando non esiste un pegno doganale o quest’ultimo è insufficiente.
Art. 209 Contenuto
(art. 81 LD)
L’ordine di prestare garanzia deve contenere quanto segue:
- a.
- indicazione che la Confederazione Svizzera, rappresentata dall’UDSC, è la creditrice;
- b.
- nome e indirizzo del debitore doganale;
- c.
- credito per il quale è richiesta la garanzia ed eventualmente predisposto il sequestro, come pure il relativo ammontare;
- d.
- motivo giuridico della garanzia;
- e.
- indicazione della forma e dell’importo della garanzia da prestare;
- f.
- designazione esatta degli oggetti da sequestrare e del luogo in cui si trovano (luogo del sequestro);
- g.
- termine per prestare la garanzia;
- h.
- ufficio competente di ricezione della garanzia;
- i.
- indicazione che le condizioni dell’obbligo di risarcimento dell’UDSC sono rette dalle disposizioni della legge del 14 marzo 1958138 sulla responsabilità;
- j.
- rimedi giuridici.
Art. 210 Procedura
(art. 81 LD)
1 L’ordine di prestare garanzia è rivolto:
- a.
- al debitore doganale;
- b.
- all’ufficio d’esecuzione competente per l’esecuzione dell’ordine di sequestro nel luogo di sequestro.
2 L’ordine di prestare garanzia è immediatamente eseguibile.
3 L’UDSC presenta entro dieci giorni dalla consegna del verbale di sequestro una domanda di esecuzione all’ufficio d’esecuzione competente nel luogo di sequestro.139
4 Sono applicabili le corrispondenti disposizioni della LEF140.
5 In casi particolari si può rinunciare al sequestro di valori patrimoniali. I capoversi 1 lettera b, 3 e 4 nonché l’articolo 209 lettere f e i non sono applicabili in questi casi.
139 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3837).
Art. 211 Annullamento dell’ordine di prestare garanzia e fine del procedimento
(art. 81 LD)
1 L’UDSC annulla l’ordine di prestare garanzia e un eventuale sequestro, se la garanzia necessaria è stata prestata. Informa dell’annullamento l’ufficio d’esecuzione competente nel luogo di sequestro.
2 Se un ricorso inoltrato contro un ordine di prestare garanzia è accolto, il sequestro e l’esecuzione divengono privi di oggetto.
Sezione 4: Diritto di pegno doganale
Art. 212 Scopo
(art. 82 LD)
1 Il pegno doganale serve a garantire l’incasso dei crediti di cui all’articolo 200.
2 Esso serve anche quale mezzo per garantire le prove nell’ambito di un procedimento penale o amministrativo.
Art. 213 Crediti doganali non ancora esigibili
(art. 76 cpv. 2 e 82 LD)
Sono equiparati a un credito doganale non ancora esigibile:
- a.
- le decisioni inerenti all’obbligazione doganale che non sono ancora cresciute in giudicato;
- b.
- i crediti doganali e gli altri crediti il cui ammontare non è ancora noto integralmente.
Art. 214 Oggetto del sequestro
(art. 83 LD)
1 Il sequestro può riguardare anche merci o cose:
- a.
- sulle quali esistono diritti di proprietà o di pegno di terzi; o
- b.
- che sono state costituite in pegno conformemente al diritto in materia di esecuzione per debiti, che sono oggetto di sequestro o sono state inserite in una massa fallimentare.
2 Se i terzi sono noti, l’UDSC comunica loro il sequestro.
Art. 215 Decisione di sequestro
(art. 83 LD)
L’UDSC verbalizza e decide il sequestro di un pegno doganale. Un ricorso interposto contro questa decisione non ha effetto sospensivo.
Art. 216 Destinatario della decisione
(art. 83 cpv. 2 LD)
Il destinatario della decisione di sequestro è la persona che possiede o custodisce la merce o la cosa da sequestrare.
Art. 217 Identificazione della persona autorizzata di merci trovate e sequestrate
(art. 83 cpv. 3 LD)
1 Il proprietario di una merce trovata e sequestrata è considerato persona autorizzata.
2 L’UDSC identifica la persona autorizzata mediante pertinenti ricerche.
3 Se la persona autorizzata non può essere identificata, ha luogo un annuncio pubblico. In quest’ultimo la persona autorizzata è invitata a far valere entro un determinato termine il suo diritto.
4 L’onere per l’identificazione della persona autorizzata dev’essere in relazione ragionevole al valore della merce. Si può in ogni caso rinunciare a identificare la persona autorizzata, se il valore della merce non supera 1000 franchi.
5 Se si rinuncia all’identificazione o questa non dà esito, la merce è realizzata.
Art. 218 Statuto giuridico della persona autorizzata di merci trovate e sequestrate
(art. 83 cpv. 3 LD)
1 La persona autorizzata di una merce trovata e sequestrata deve comprovare il suo diritto sulla stessa.
2 Se l’UDSC ritiene che la prova non sia stata fornita, assegna alla persona autorizzata un termine adeguato per far valere il suo diritto mediante un’azione presso il competente tribunale civile.
3 Se, in caso di più persone autorizzate, è oggetto di controversia stabilire a quale di queste debba essere restituita la merce, l’UDSC può liberarsi mediante deposito giudiziale.
4 Il proprietario riconosciuto dall’UDSC assume la responsabilità esclusiva nei confronti di un’eventuale persona meglio autorizzata. La merce gli viene consegnata solo dietro presentazione di un corrispondente impegno.
5 La persona autorizzata di una merce trovata e sequestrata può, entro 30 giorni dopo la conclusione dell’identificazione o dopo la pubblicazione dell’annuncio, interporre ricorso contro la decisione di sequestro.
6 La persona autorizzata deve pagare l’importo doganale dovuto sulla merce e sopportare i costi del sequestro, dell’identificazione, dell’annuncio e della conservazione.
Art. 219 Conseguenza della liberazione
(art. 84 LD)
1 Con la liberazione, il sequestro del pegno doganale è annullato. Questo passa al destinatario della decisione di sequestro. In caso di controversia, si procede secondo l’articolo 218 capoverso 3.
2 Se è pendente un ricorso contro un sequestro, l’UDSC comunica all’istanza di ricorso la liberazione della merce o della cosa.
Capitolo 3: Condono di tributi doganali in caso di distruzione delle merci
Art. 220
La prova della distruzione totale o parziale può essere fornita mediante l’attestazione di:
- a.
- un organo dell’UDSC;
- b.
- un’autorità federale, cantonale o comunale; o
- c.
- una persona od organizzazione incaricata di compiti di diritto pubblico.
Capitolo 4: Realizzazione del pegno doganale e vendita di titoli
Art. 221 Realizzazione immediata 142
(art. 87 cpv. 2 LD)
1 Una realizzazione immediata è possibile anche se il credito doganale non è ancora esigibile.
2 Prima della realizzazione immediata l’UDSC chiede tre offerte indipendenti. Se esse non pervengono per scritto, le relative informazioni vengono messe agli atti.
3 È possibile rinunciare alla richiesta di offerte se il pegno doganale non supera 1000 franchi.
4 La merce o la cosa è consegnata al maggior offerente dietro pagamento immediato dell’intero prezzo d’acquisto.
142 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3837).
Art. 221a Vendita a trattativa privata 143
(art. 87 cpv. 4 LD)
1 Invece dell’incanto l’UDSC può procedere alla vendita a trattativa privata di un pegno doganale:
- a.
- con il consenso del proprietario;
- b.
- senza il consenso del proprietario se il pegno doganale non viene venduto in occasione dell’incanto;
- c.144
- per merci e cose il cui valore non supera 5000 franchi e il cui proprietario non è conosciuto.
2 Il consenso del proprietario è irrevocabile. Esso deve essere dato per scritto e non può essere vincolato a condizioni od oneri.
3 Prima della vendita a trattativa privata l’UDSC chiede tre offerte indipendenti. Se esse non pervengono per scritto, le relative informazioni vengono messe agli atti.
4 La merce o la cosa è consegnata al maggior offerente dietro pagamento immediato dell’intero prezzo d’acquisto.
5 L’UDSC redige un verbale della vendita a trattativa privata.
143 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3837).
144 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2443).
Art. 221b Impiego del ricavato 145
(art. 82 cpv. 2 e 87 LD)
1 Il ricavato della realizzazione di un pegno doganale o della vendita di titoli serve innanzitutto a coprire i costi per la conservazione nonché per la realizzazione del pegno doganale e la vendita dei titoli. La parte rimanente serve a soddisfare l’obbligazione doganale.
2 L’UDSC fissa un congruo termine affinché il debitore doganale possa dichiarare quali sono i debiti da estinguere. Al riguardo è applicata la successione indicata dal debitore doganale o, qualora non esista una corrispondente dichiarazione del debitore doganale, la successione menzionata nell’articolo 200.
3 Un’eventuale eccedenza del ricavato:
- a.
- è messa a disposizione della persona avente diritto; o
- b.
- confluisce nella Cassa federale, qualora la persona avente diritto non sia conosciuta.
4 L’UDSC allestisce un conto finale scritto circa l’impiego del ricavato.
145 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3837).
Art. 221c Rinuncia alla realizzazione del pegno doganale 146
(art. 87 LD)
L’UDSC può rinunciare alla realizzazione di un pegno doganale e consegnare la merce o la cosa a organizzazioni riconosciute di utilità pubblica, opere assistenziali o persone nel bisogno se:
- a.
- il suo valore non supera 1000 franchi; e
- b.
- il suo proprietario non è conosciuto.
146 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3837).
Art. 221d Incanto e vendita di titoli 147
(art. 87 cpv. 3 e 5 LD)
Il DEFR disciplina la procedura dell’incanto di pegni doganali e della vendita di titoli.
147 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3837).
Titolo 4: UDSC
Art. 221e Circondari doganali, regioni guardie di confine, nonché funzioni e gradi del Corpo delle guardie di confine 148
(art. 91 cpv. 2 LD)
1 Il territorio svizzero è suddiviso in circondari doganali e regioni guardie di confine.
2 Il DFF determina i circondari doganali e le regioni guardie di confine.
3 Il DFF disciplina le funzioni e i gradi del Corpo delle guardie di confine.
148 Originario art. 221a. Introdotto dal n. 3 dell’all. all’O del 17 feb. 2010 sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2010 635).
Art. 221f Agenti di collegamento all’estero 149
(art. 92 LD)
1 L’UDSC può impiegare all’estero i propri agenti di collegamento e assegnare loro i seguenti compiti:
- a.
- la raccolta di informazioni strategiche e tattiche necessarie all’UDSC per l’adempimento dei propri compiti legali;
- b.
- lo scambio di queste informazioni con le autorità partner nello Stato ospitante e con altre autorità;
- c.
- la promozione della cooperazione giudiziaria e di polizia.
2 ...150
149 Introdotto n. I 3 dell’O del 23 nov. 2016 sull’adempimento reciproco di compiti da parte di agenti di collegamento dell’Ufficio federale di polizia e agenti di collegamento dell’Amministrazione federale delle dogane, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4525).
150 Abrogato dal n. I 11 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, con effetto dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).
Art. 222 Perquisizione di veicoli e contenitori
(art. 100 cpv. 1 lett. a-c LD)
Per l’adempimento di compiti ad esso affidati, il personale dell’Amministrazione delle dogane può perquisire veicoli e contenitori nell’ambito dei controlli che esso esegue.
Art. 223 Messa al sicuro
(art. 101 cpv. 2 lett. a LD)
L’Amministrazione delle dogane mette al sicuro gli oggetti che scopre nell’ambito dei suoi controlli, se questi:
- a.
- rappresentano un pericolo per la sicurezza delle persone o per l’ordine pubblico;
- b.
- hanno presumibilmente origine illegale; o
- c.
- sono stati utilizzati per reati o si presume lo saranno.
Art. 223a151
151 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012 (RU 2012 3837). Abrogato dal n. I dell’O del 3 giu. 2016, con effetto dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2443).
Art. 224 Intercettazione
(art. 101 cpv. 1 LD)
1 La persona intercettata deve su richiesta:
- a.
- indicare i suoi dati personali;
- b.
- presentare i documenti portati con sé;
- c.
- mostrare le cose che essa porta con sé.
2 La persona intercettata può essere portata a un ufficio doganale o a un altro servizio adeguato, se:
- a.
- la sua identità non può essere accertata con sicurezza sul posto; o
- b.
- esistono dubbi circa l’esattezza delle sue indicazioni, l’autenticità dei suoi documenti di legittimazione o la proprietà legittima di veicoli o altre cose.
Art. 225 Perquisizione personale e visita personale
(art. 102 LD)
1 Per perquisizione personale s’intende la ricerca di cose, mezzi di prova o tracce sull’intera superficie del corpo e nelle cavità del corpo, eccettuate le parti intime. Per parti intime s’intendono le zone vaginale e anale.
2 Per visita personale s’intende ogni visita più approfondita, segnatamente delle parti intime o con l’ausilio di radiografie.
3 Una perquisizione personale e una visita personale devono aver luogo lontano da luoghi pubblici. Sono ammesse eccezioni se incombe un pericolo.
4 La perquisizione personale e la visita personale devono essere eseguite in maniera quanto possibile discreta.
Art. 226 Controllo e accertamento dell’identità
(art. 100 cpv. 1 lett. a n. 1 e 103 cpv. 2 LD)
1 L’Amministrazione delle dogane controlla l’identità di una persona sulla base delle caratteristiche descritte o memorizzate in documenti quali passaporti, carte d’identità o altri documenti riconosciuti.
2 Essa può constatare i dati personali e l’identità della persona sulla base dell’immagine del viso, del colore, degli occhi, della statura, del colore dei capelli, delle impronte delle due dita e di altre caratteristiche personali, se:152
- a.
- una persona non può legittimare la propria identità conformemente al capoverso 1; o
- b.
- i compiti attribuiti all’Amministrazione delle dogane lo richiedono.
2bis Le impronte delle due dita di cui al capoverso 2 possono essere registrate nel sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali (AFIS) dell’Ufficio federale di polizia. Sono cancellate non appena l’identità è accertata, ma al più tardi due anni dopo il rilevamento segnaletico.153
3 L’AFD può accertare o completare i dati concernenti l’identità di una persona fotografandola o rilevandone dati biometrici se:154
- a.155
- nei casi previsti dall’articolo 103 capoverso 1 lettere a e b LD, mediante dati dattiloscopici; il trattamento dei dati è disciplinato dall’ordinanza del 6 dicembre 2013156 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica;
- b.157
- nei casi previsti dall’articolo 103 capoverso 1 lettera a LD mediante le immagini del viso; il trattamento dei dati è disciplinato dall’ordinanza del 23 agosto 2017158 sul trattamento dei dati nell’UDSC.
4 Essa deve cancellare i dati rilevati non appena sono stati memorizzati nella corrispondente banca dati conformemente al capoverso 3.159
5 Se l’Amministrazione delle dogane rileva dati biometrici conformemente al capoverso 3, senza essere un’autorità preposta all’accertamento, è tenuta a presentare le domande di cancellazione di questi dati, non appena ciò si renda necessario secondo i pertinenti disposti di natura non doganale.
152 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 163).
153 Introdotto dall’all. n. 3 dell’O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 163).
154 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 69 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
155 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 163).
157 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 69 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
159 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 163).
Art. 227 Armi e altri mezzi di autodifesa e coattivi
(art. 106 cpv. 2 lett. a LD)
1 Nell’uso dell’arma secondo l’articolo 106 LD o nell’impiego della coercizione di polizia, possono essere impiegate quali armi:
- a.
- manganelli e bastoni di difesa;
- b.
- sostanze irritanti;
- c.
- armi da fuoco;
- d.160
- dispositivi inabilitanti non letali.
2 Quali mezzi di autodifesa e coattivi possono essere impiegati segnatamente:
- a.
- lacci per immobilizzare;
- b.
- dispositivi per fermare veicoli e persone;
- c.
- mezzi irritanti acustici e ottici;
- d.
- idranti;
- e.
- cani di servizio.
3 Il DEFR disciplina l’impiego di altri mezzi di autodifesa e coattivi equivalenti.
160 Introdotta dall’all. n. 2 dell’O del 12 nov. 2008 concernente i poteri di polizia dell’esercito, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5475).
Art. 228 Dotazione di armi al personale dell’UDSC al di fuori del Corpo delle guardie di confine 161
(art. 106 cpv. 2 lett. a e b LD)
1 Il seguente personale dell’UDSC al di fuori del Corpo delle guardie di confine può far uso di armi e altri mezzi di autodifesa e coattivi:
- a.
- il personale della divisione principale Antifrode doganale;
- b.
- il personale impiegato nel traffico turistico;
- c.
- il personale delle squadre mobili per controlli nel territorio doganale o a domicilio.
2 Se le seguenti condizioni sono soddisfatte, il direttore dell’UDSC rilascia ai collaboratori che rientrano nella categoria di personale di cui al capoverso 1 l’autorizzazione a portare e far uso di armi e altri mezzi di autodifesa e coattivi:
- a.
- il collaboratore interessato è esposto a particolari pericoli nel quadro dell’adempimento dei suoi compiti;
- b.
- non vi sono motivi d’impedimento per il porto di armi e altri mezzi di autodifesa e coattivi; sono considerati motivi d’impedimento segnatamente gli indizi che lasciano supporre che il collaboratore possa mettere in pericolo se stesso o terzi;
- c.
- il collaboratore interessato dispone di una formazione specifica ai sensi dell’articolo 8 della legge del 20 marzo 2008162 sulla coercizione (LCoe).
3 Per i collaboratori che il 31 dicembre 2021 erano impiegati presso l’UDSC quali specialisti doganali o revisori non vige alcun obbligo di porto di armi da fuoco. L’UDSC garantisce ai collaboratori che non desiderano portare un’arma da fuoco di poter assumere compiti il cui adempimento non li espone a particolari pericoli.
4 I collaboratori che dispongono di un’autorizzazione di cui al capoverso 2 devono partecipare alle esercitazioni di tiro e di sicurezza prescritte nonché ai perfezionamenti prescritti nei quali sono trattati i temi secondo l’articolo 30 LCoe.
5 L’UDSC è responsabile dell’organizzazione delle esercitazioni di tiro e di sicurezza. Per l’adempimento dei suoi compiti può collaborare con altri uffici.
161 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 12).
Art. 229 Principi per l’impiego di armi e altri mezzi di autodifesa e coattivi
(art. 106 cpv. 2 lett. b LD)
1 Per l’uso di armi e di altri mezzi di autodifesa e coattivi da parte del personale del Corpo delle guardie di confine e del personale di cui all’articolo 228 capoverso 1 si applicano i seguenti principi:163
- a.
- l’impiego dev’essere annunciato preventivamente, sempre che lo scopo e le circostanze lo consentano;
- b.
- l’impiego deve rendersi necessario per lo scopo previsto e non dev’essere sproporzionato.
2 Trattamenti crudeli, umilianti od offensivi sono vietati.
163 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 12).
Art. 229a Custodia e ritiro delle armi 164
1 L’UDSC garantisce la custodia sicura di armi e munizioni.
2 Se riguardo a una persona si constatano motivi d’impedimento per il porto di un’arma, il superiore ritira immediatamente l’arma. Il direttore dell’UDSC decide, d’intesa con il superiore, se la persona interessata è ancora autorizzata a portare un’arma.
164 Introdotto dal n. I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 12).
Art. 230 Primo soccorso
(art. 106 cpv. 2 lett. b LD)
Se, nell’impiego della coercizione diretta, vengono ferite delle persone, occorre, se necessario e per quanto le circostanze lo consentano, prestare loro assistenza immediata e cercare aiuto medico.
Art. 231 Condizioni per l’impiego della coercizione
(art. 106 cpv. 2 lett. b LD)
Il Corpo delle guardie di confine e il personale di cui all’articolo 228 possono impiegare la coercizione per adempiere i loro compiti e mantenere o ripristinare una situazione di legalità, segnatamente:
- a.
- per controllare le persone;
- b.
- per mettere al sicuro merci od oggetti;
- c.
- per impedire il passaggio illegale del confine;
- d.
- per impedire la fuga di persone;
- e.
- per eseguire il trasporto di persone,
- f.
- per difendersi da un pericolo, segnatamente se la persona interessata si oppone di fatto o formula contro i presenti minacce, di cui vi è da temere una messa in atto immediata;
- g.
- per mantenere l’ordine e la sicurezza pubblici;
- h.
- per proteggere le autorità, gli edifici e le installazioni della Confederazione;
- i.
- quando vi è da temere che la persona possa uccidersi o ferirsi.
Art. 232 Condizioni per l’uso di armi da fuoco
(art. 106 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 LD)165
1 Il personale del Corpo delle guardie di confine e il personale di cui all’articolo 228 capoverso 1 possono far uso dell’arma da fuoco nel caso di cui all’articolo 106 capoverso 1 lettera c LD, soltanto:166
- a.
- quando persone che hanno commesso una grave infrazione o che sono sospettati di averla commessa, tentano di sottrarsi con la fuga al fermo o a un arresto già eseguito;
- b.
- quando, sulla base di informazioni o constatazioni personali, si può o si deve ritenere che determinate persone rappresentino un pericolo incombente per l’incolumità e la vita di altri e tentino di sottrarsi con la fuga al fermo o a un arresto già eseguito;
- c.
- per impedire una grave infrazione incombente contro installazioni che servono alla collettività o che rappresentano un particolare pericolo per la collettività.
2 Può essere esploso un colpo d’avvertimento senza preavvertimento solo se le circostanze rendono impossibile l’effetto di un avvertimento (art. 229 cpv. 1 lett. a).
3 Per ogni impiego di armi da fuoco occorre fare rapporto all’autorità competente.
165 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 12).
166 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 12).
Art. 233 Idoneità necessaria per l’allestimento professionale di dichiarazioni doganali
(art. 109 cpv. 1 LD)
1 Circa l’idoneità necessaria decide chi:
- a.
- ha compiuto il 18esimo anno d’età;
- b.
- non è interdetto;
- c.
- possiede le conoscenze necessarie; e
- d.
- offre garanzie per una rappresentanza commerciale corretta nella procedura d’imposizione doganale (art. 26 LD).
2 In casi eccezionali, l’UDSC può autorizzare una persona minorenne ad allestire dichiarazioni doganali.
Art. 234 Assistenza amministrativa internazionale
(art. 115 cpv. 2 LD)
Se una persona, alla quale si riferisce la richiesta di assistenza amministrativa di un’autorità estera, si rifiuta di collaborare, l’UDSC emana una decisione sull’obbligo di collaborare e di edizione conformemente all’articolo 115 capoverso 4 LD.
Art. 235 Formazione professionale superiore
(art. 130 LD e art. 37 cpv. 3 LPers)
1 La Direzione generale delle dogane è considerata per la formazione professionale superiore del personale dell’UDSC quale organizzazione del mondo del lavoro ai sensi dell’articolo 28 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002167 sulla formazione professionale.
2 Essa è competente per l’emanazione di corrispondenti disposizioni e disciplina, segnatamente per quanto riguarda gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori per il personale dell’UDSC, le condizioni d’ammissione, i contenuti, le procedure di qualifica, gli attestati e i titoli.
Art. 236 Divieto di fotografare e di filmare
art. 127 cpv. 2 e 130 LD)
Fotografare o filmare il personale dell’UDSC durante l’esercizio della sua attività è vietato senza autorizzazione. Il mancato rispetto di questo divieto rappresenta un’inosservanza di prescrizioni d’ordine di cui all’articolo 127 capoverso 2 LD.
Titolo 5: Disposizioni penali
Art. 237 Infrazioni doganali presso un ufficio doganale svizzero all’estero
(art. 117 LD)
Le infrazioni doganali perpetrate presso un ufficio doganale svizzero all’estero si ritengono commesse nel comune svizzero più vicino.
Art. 238 Decisione circa l’obbligo di pagamento
(art. 117 LD)
1 Se i tributi doganali e i tributi risultanti da leggi federali di natura non doganale (art. 90 LD) e oggetto di un’infrazione non sono già stati determinati in occasione di un’imposizione doganale, è deciso l’obbligo di pagamento secondo gli articoli 12 capoversi 1 e 2 e 63 della legge federale del 22 marzo 1974168 sul diritto penale amministrativo (DPA).
2 La decisione circa l’obbligo di pagamento è intimata di regola all’imputato contemporaneamente al processo verbale finale.
Art. 239 Decisione di constatazione
(art. 117 LD)
1 Se l’imputato non è stato dichiarato soggetto all’obbligo di pagamento conformemente all’articolo 12 capoversi 1 e 2 DPA169 o, in caso di semplice infrazione dei divieti o di semplice inosservanza di prescrizioni d’ordine, non riconosce la classificazione tariffale, la quantità o il valore indicati nel processo verbale finale, egli può chiedere entro il termine determinante ai sensi dell’articolo 61 capoverso 3 DPA una decisione di constatazione.
2 Se entra in considerazione un obbligo di pagamento solidale dell’imputato conformemente all’articolo 12 capoverso 3 DPA, è emessa d’ufficio una decisione di constatazione.
Art. 240 Scoperta dell’infrazione dei divieti dopo l’imposizione doganale
(art. 120 cpv. 5 LD)
Se l’infrazione dei divieti è scoperta dopo l’imposizione doganale della merce e quest’ultima è ritirata o distrutta in seguito a un ordine delle autorità, i tributi doganali già pagati sono restituiti.
Art. 240a Inosservanza di prescrizioni d’ordine 170
(art. 127 cpv. 1 lett. a LD)
Sempre che non sia adempiuta la fattispecie legale di un’infrazione doganale, è punito ai sensi dell’articolo 127 capoverso 1 lettera a LD chiunque:
- a.
- omette di dichiarare o dichiara in modo errato merci in franchigia di dazio all’atto dell’introduzione nel territorio doganale o dell’asportazione dallo stesso oppure le trasporta attraverso il confine doganale senza passare per strade doganali, punti d’approdo doganali o aerodromi doganali previsti a questo scopo;
- b.
- dichiara merci soggette a dazio a voci di tariffa errate, se la corretta voce di tariffa comporta tributi doganali per importi uguali o inferiori;
- c.
- nel traffico aereo transfrontaliero impiega un aerodromo per il cui utilizzo l’UDSC non ha rilasciato alcuna autorizzazione;
- d.
- attraversa il confine doganale con un veicolo senza utilizzare una strada doganale autorizzata per tale corsa dall’UDSC;
- e.
- non osserva le prescrizioni di cui agli articoli 5–12 dell’ordinanza del 12 ottobre 2011171 sulla statistica del commercio esterno;
- f.
- non rispetta i termini stabiliti dall’UDSC;
- g.
- non osserva l’obbligo di menzione di cui all’articolo 61;
- h.
- non rispetta le prescrizioni relative alla conservazione di dati e documenti di cui agli articoli 94–98;
- i.
- esegue lavorazioni non ammesse di merci in depositi doganali aperti o depositi franchi doganali (art. 161 e 181);
- j.
- non rispetta le condizioni e gli oneri fissati in autorizzazioni, accordi o impegni d’impiego in base alla presente ordinanza.
170 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3837).
Art. 240b Competenze 172
(art. 128 LD)
1 La divisione principale Antifrode doganale è competente per il perseguimento penale.
2 Ogni servizio dell’UDSC è responsabile, nel proprio settore di compiti, di emanare decreti penali nella procedura abbreviata secondo l’articolo 65 capoverso 1 DPA173.
172 Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4671).
Titolo 6: Disposizioni finali
Art. 241 Modifica di allegati e appendici di trattati internazionali
(art. 48a cpv. 1 LOGA174)
Il DEFR è autorizzato ad approvare le modifiche di allegati e appendici dei seguenti trattati internazionali:
- 1.
- Convenzione internazionale del 21 ottobre 1982175 sull’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere;
- 2.
- Convenzione internazionale del 18 maggio 1973176 per la semplificazione e l’armonizzazione dei sistemi doganali;
- 3.
- Convenzione del 26 giugno 1990177 relativa all’ammissione temporanea;
- 4.
- Convenzione doganale del 6 dicembre 1961178 concernente libretti A.T.A. per l’ammissione temporanea delle merci;
- 5.
- Convenzione doganale del 2 dicembre 1972179 concernente i contenitori;
- 6.
- Convenzione doganale del 4 giugno 1954180 concernente l’importazione temporanea dei veicoli stradali privati;
- 7.
- Convenzione doganale del 18 maggio 1956181 concernente l’importazione temporanea, per uso privato, di imbarcazioni da diporto e di aeromobili;
- 8.
- Convenzione doganale del 14 novembre 1975182 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR;
- 9.
- Convenzione doganale del 18 maggio 1956183 concernente l’importazione temporanea di veicoli stradali commerciali;
- 10.
- Protocollo d’emendamento del 26 giugno 1999184 della Convenzione internazionale del 18 maggio 1973 per la semplificazione e l’armonizzazione dei sistemi doganali.
174 L del 21 mar. 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (RS 172.010).
Art. 242 Approvazione di convenzioni su uffici a controlli nazionali abbinati
(art. 48a cpv. 1 LOGA185)
Il DFF è autorizzato ad approvare convenzioni riguardanti uffici a controlli nazionali abbinati conformemente ai seguenti accordi internazionali:
- 1.
- Convenzione del 1° giugno 1961186 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio;
- 2.
- Convenzione del 2 settembre 1963187 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio;
- 3.
- Convenzione del 28 settembre 1960188 tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio;
- 4.
- Convenzione dell’11 marzo 1961189 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio.
Art. 242a Disposizioni d’esecuzione 190
(art. 130 LD)
Il DEFR è autorizzato a emanare disposizioni d’esecuzione della presente ordinanza.
190 Introdotto dal n. I dell’O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1661).
Art. 243 Riscossione posticipata dell’Ufficio federale dell’agricoltura
(art. 130 LD)
In caso di importazioni di prodotti agricoli, per i quali sono fissate aliquote di contingenti doganali e che sono importati illecitamente all’aliquota del contingente doganale o a un’aliquota ridotta, l’Ufficio federale dell’agricoltura può fatturare la differenza di dazio per conto dell’UDSC. L’Ufficio federale dell’agricoltura ne informa l’UDSC.
Art. 244 Diritto previgente: abrogazione e modifica
1 L’abrogazione del diritto previgente è disciplinata nell’allegato 3.
2 La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 4.
Art. 245 Disposizioni transitorie relative al perfezionamento passivo di prodotti agricoli e prodotti di base
(art. 132 cpv. 7 LD)
1 Per prodotti agricoli e prodotti di base di cui all’articolo 132 capoverso 7 LD s’intendono prodotti valorizzabili della produzione vegetale e della detenzione di animali da reddito nel territorio doganale ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera a della legge del 29 aprile 1998191 sull’agricoltura.
2 La Direzione generale delle dogane presenta, per parere, una domanda per il rilascio di un’autorizzazione alle organizzazioni e agli uffici federali interessati, se ciò è necessario per valutare le condizioni conformemente all’articolo 132 capoverso 7 LD o all’articolo 46 capoverso 2 della presente ordinanza.
Art. 246 Disposizione transitoria per la Posta Svizzera e i concessionari concernente la modifica del 27 giugno 2012 192
Gli invii della postalettere e i pacchi che sono trasportati dalla Posta Svizzera nel quadro del servizio universale (art. 3 e 4 della legge del 30 apr. 1997193 sulle poste) o da operatori privati nell’ambito della loro concessione possono essere dichiarati in base al diritto previgente fino al 30 giugno 2013.
192 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3837).
193 [RU 19972452, 20002355all. n. 23, 20034297, 20062197all. n. 85, 20075645. RU 2012 4993all. n. I]. Vedi ora la LF del 17 dic. 2010 (RS 783.0).
Art. 246a Disposizioni transitorie della modifica del 18 novembre 2015 194
1 Alle domande di qualifica di AEO presentate prima dell’entrata in vigore della modifica del 18 novembre 2015 si applica il nuovo diritto.
2 Ai regimi di ammissione temporanea non conclusi al momento dell’entrata in vigore della modifica del 18 novembre 2015 rimane applicabile il diritto anteriore.
3 Il depositario deve tenere un inventario (art. 182 cpv. 2) per le seguenti merci sensibili immagazzinate in un deposito franco doganale al momento dell’entrata in vigore della modifica del 18 novembre 2015, al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore della modifica:
- a.
- autoveicoli da turismo e motocicli delle voci di tariffa 8703 e 8711;
- b.
- mobili delle voci di tariffa 9401 e 9403.
4 Il depositario deve soddisfare i seguenti requisiti al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore della modifica del 18 novembre 2015:
- a.
- le condizioni per l’allestimento e la tenuta dell’elenco dei locatari, dei sottolocatari e dei depositanti secondo l’articolo 183 capoversi 1 lettera c e 1bis;
- b.
- le condizioni per l’allestimento e la tenuta dell’inventario per merci sensibili secondo l’articolo 184 capoversi 1 lettere c, k e q nonché 2.
194 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
Allegato 1
Oggetti personali d’uso
Allegato 2 196196 Aggiornato dall’all. n. II 1 dell’O del 4 set. 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (RU 2013 3111) e dal n. II dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
196 Aggiornato dall’all. n. II 1 dell’O del 4 set. 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (RU 2013 3111) e dal n. II dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
Merci sensibili
Allegato 3
Diritto previgente: abrogazione
Allegato 4
Modifica del diritto vigente
Allegato 5 231231 Introdotto dal n. II dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6233).
231 Introdotto dal n. II dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6233).
Equivalenze tra le disposizioni del diritto svizzero e quello del Principato del Liechtenstein
Allegato 6 240240 Introdotto dal n. II dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3929).
240 Introdotto dal n. II dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3929).