Legge
sulla tariffa delle dogane
(LTD)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 101 e 133 della Costituzione federale1,2
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 ottobre 19853,
decreta:
2 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 20152395).
Sezione 1: Principi
Art. 1 Obbligo doganale generale
1 Tutte le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso devono essere imposte conformemente alla tariffa generale degli allegati 1 e 2.4
2 Sono salve le deroghe previste in trattati, in disposizioni speciali di leggi o in ordinanze emanate dal Consiglio federale in virtù della presente legge.
4 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 20152395).
Art. 2 Computo dei dazi 5
1 Se non è prescritta un’altra modalità di misura per la loro imposizione, le merci sono imposte secondo il peso lordo.
2 Il Consiglio federale emana prescrizioni intese ad assicurare l’imposizione secondo il peso lordo e a impedire gli abusi e le parzialità che possano risultare da questa modalità di computo dei dazi.
3 Il peso determinante i dazi è arrotondato ai 100 grammi seguenti, quando l’aliquota è stabilita per 100 chilogrammi.
5 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 20152395).
Sezione 2: Tariffe doganali
Art. 3 Tariffa generale
Il Consiglio federale può, di sua iniziativa, aumentare singole aliquote della tariffa generale quando sia indispensabile ai fini perseguiti con l’aumento.
Art. 4 Tariffa d’uso
1 Se gli interessi dell’economia svizzera lo esigono, il Consiglio federale può applicare provvisoriamente accordi relativi a dazi e mettere temporaneamente in vigore le aliquote di dazio che ne conseguono. Parimenti esso può mettere provvisoriamente in vigore le aliquote di dazio conseguenti da accordi ch’esso può applicare provvisoriamente in virtù dell’articolo 2 della legge federale del 25 giugno 19826 sulle misure economiche esterne.
2 Il Consiglio federale può ridurre le aliquote di dazio che risultino troppo elevate rispetto a quelle diminuite da trattati internazionali.
3 Se gli interessi dell’economia svizzera lo esigono, il Consiglio federale può, indipendentemente da qualsiasi trattato tariffale e dopo essersi consultato con la Commissione per la politica economica:7
- a.
- diminuire adeguatamente le aliquote;
- b.
- ordinare di non riscuotere temporaneamente, totalmente o in parte, i dazi che gravano determinate merci;
- c.8
- determinare i contingenti doganali.9
7 Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell’O del 9 dic. 2022 sull’adeguamento di leggi in seguito alla verifica del 2022 delle commissioni extraparlamentari, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022843).
8 Introdotta dall’all. n. 3 della LF del 29 apr. 1998 sull’agricoltura, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 19983033; FF 1996IV 1).
9Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 217; FF 1991 I 892).
Art. 5 Tariffa d’esportazione
1 Le merci non menzionate nella tariffa d’esportazione sono esenti dai dazi d’uscita.
2 Se, per effetto di condizioni straordinarie all’estero, si riscontrasse che le aliquote della tariffa d’esportazione non siano sufficienti a impedire l’esportazione delle merci in essa menzionate, il Consiglio federale può, fintanto che le circostanze lo esigano, aumentare tali aliquote e gravare di dazi le merci, menzionate nella tariffa, per le quali non sia stabilita un’aliquota.
3 Il Consiglio federale diminuirà o revocherà le aliquote della tariffa d’esportazione non più giustificate dallo stato dell’approvvigionamento del Paese.
4 Il Consiglio federale può far dipendere da certe condizioni o oneri l’esportazione in franchigia delle merci menzionate nella tariffa d’esportazione.
Sezione 3: Misure straordinarie
Art. 6 Stato di necessità
In circostanze straordinarie, segnatamente nel caso di cataclismi, di carestia o di rincaro delle derrate alimentari e delle merci indispensabili, il Consiglio federale può accordare agevolazioni doganali temporanee o, eccezionalmente, anche la franchigia doganale.
Art. 7 Condizioni straordinarie nelle relazioni con l’estero
Se, per effetto di provvedimenti esteri o di condizioni straordinarie all’estero, le relazioni commerciali con l’estero fossero influenzate a tal punto da pregiudicare interessi economici svizzeri essenziali, il Consiglio federale può, fintanto che le condizioni lo esigano, mutare le relative aliquote, gravare di diritti doganali le merci esenti e prendere qualunque altra misura opportuna.
Sezione 4: Statistica del commercio esterno 1010Originaria Sez. 5. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1826; FF 1994 IV 923).
10Originaria Sez. 5. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1826; FF 1994 IV 923).
Art. 811
Sull’importazione, l’esportazione e il transito delle merci attraverso la linea doganale svizzera è allestita una statistica (statistica del commercio esterno).
11Originario art. 10. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1826; FF 1994 IV 923).
Sezione 5: Modifiche della tariffa generale delle dogane decise dal Consiglio federale sulla base di convenzioni internazionali 1212 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2236; FF 1997 II 1).
12 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2236; FF 1997 II 1).
Art. 9 Modifiche nell’ambito del Sistema armonizzato 1314
1 Il Consiglio federale è autorizzato a accettare gli emendamenti raccomandati dal Consiglio di cooperazione doganale in virtù dell’articolo 16 della Convenzione internazionale del 14 giugno 198315 sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e ad adattare la tariffa generale.
2 Esso può, giusta l’articolo 3 capoverso 1 lettera c di questa Convenzione, designare delle linee tariffarie della tariffa generale quali linee statistiche nella tariffa d’uso, sempre che ciò non implichi una modificazione dell’aggravio daziario.
13Originario art. 11.
14 Introdotta dalla cifra I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2236; FF 1997 II 1).
Art. 9a Modifiche convenute nell’ambito dell’OMC 16
Il Consiglio federale è abilitato a modificare temporaneamente la tariffa generale delle dogane quando una modifica della lista LIX-Svizzera-Liechtenstein©La_lista_d®17 si applica provvisoriamente.
16 Introdotto dalla cifra I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2236; FF 1997 II 1).
17 La lista LIX-Svizzera-Liechtenstein non è pubblicata né nella RU, né nella RS. Un estratto può essere studiato o richiesto presso l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, Direzione generale delle dogane, Tariffa doganale, 3003 Berna (031/322 67 11).
Sezione 6: Applicazione di accordi internazionali nel settore agricolo1818Introdotta dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1826; FF 1994 IV 923).
18Introdotta dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1826; FF 1994 IV 923).
Art. 10 Modificazione delle aliquote di dazio
1 Per conseguire gli obiettivi della legislazione sull’agricoltura, il Consiglio federale può fissare le aliquote di dazio per prodotti agricoli nell’ambito della tariffa generale, tenendo conto degli altri rami economici.
2 Le autorità incaricate dell’esecuzione registrano con la necessaria frequenza i dati relativi ai quantitativi importati e ai prezzi dei prodotti agricoli indispensabili per fissare le aliquote di dazio.
3 Se le condizioni di mercato richiedono adeguamenti frequenti, il Consiglio federale può delegare la competenza di cui al capoverso 1 al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) o all’Ufficio federale dell’agricoltura. Può delegare tale competenza all’Ufficio federale dell’agricoltura soltanto se a quest’ultimo accorda un margine di manovra limitato per determinare le aliquote di dazio.19
4 Fatto salvo l’articolo 13 capoverso 1 lettere c e d della presente legge, negli articoli 20–22 della legge del 20 aprile 199820 sull’agricoltura sono disciplinati i seguenti principi e competenze:
- a.
- la determinazione di prezzi soglia;
- b.
- la determinazione, la modifica e la ripartizione dei contingenti doganali elencati nell’allegato 2;
- c.
- la determinazione, la modifica e la ripartizione di contingenti doganali per prodotti agricoli conformemente all’articolo 4 capoverso 3 lettera c.21
19 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 20121757).
21 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 29 apr. 1998 sull’agricoltura, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 19983033; FF 1996IV 1).
Art. 11 Clausole di salvaguardia
1 Secondo le clausole di salvaguardia menzionate negli accordi internazionali relativi al settore agricolo, il Consiglio federale può aumentare temporaneamente le aliquote della tariffa generale concernenti i prodotti agricoli.
2 In casi urgenti, la decisione è presa dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)22.
3 Il DEFR può istituire una commissione consultiva incaricata di applicare le clausole di salvaguardia in materia di prezzi e quantitativi.
22 Nuova espr. giusta la cifra I n. 16 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Sezione 7: Rapporto, approvazione e modificazione della tariffa delle dogane2323Originaria Sez. 4.
23Originaria Sez. 4.
Art. 12 Modificazione della tariffa generale 24
1 Se il Consiglio federale aumenta singole aliquote della tariffa generale conformemente all’articolo 3, esso propone contemporaneamente la relativa modificazione della legge.25
2 Le relative ordinanze sono valevoli non oltre l’entrata in vigore della modificazione di legge che le sostituisce oppure sino al momento in cui la modificazione proposta fosse respinta dall’Assemblea federale o dal popolo.
24Originario art. 8.
25Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1826; FF 1994 IV 923).
Art. 13 Applicazione temporanea di accordi e altri provvedimenti 26
1 Il Consiglio federale riferisce annualmente all’Assemblea federale, se:27
- a.
- applica accordi a titolo provvisorio (art. 4 cpv. 1);
- b.28
- sono adottati provvedimenti in base agli articoli 4–7 e 9ao in base alla sezione 6;
- c.
- vengono fissati nuovi prezzi soglia;
- d.
- sono stabiliti nuovi quantitativi di contingenti doganali o nuove ripartizioni temporali.
2 L’Assemblea federale approva gli accordi e decide in merito al mantenimento, al completamento o alla modificazione dei provvedimenti, sempre che non siano già stati abrogati.
26Originario art. 9. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1826; FF 1994 IV 923).
27 Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 24 mar. 2006 sul nuovo dispositivo normativo concernente il rapporto sulla politica economica esterna, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4097; FF 2006 1709).
28 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2236; FF 1997 II 1).
Sezione 8: Disposizioni finali2929Originaria Sez. 7. Gli originari art. 12 a 15 diventano art. 14 a 17.
29Originaria Sez. 7. Gli originari art. 12 a 15 diventano art. 14 a 17.
Art. 14 Commissione per la politica economica 30
Il Consiglio federale istituisce una Commissione per la politica economica quale organo consultivo.
30 Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell’O del 9 dic. 2022 sull’adeguamento di leggi in seguito alla verifica del 2022 delle commissioni extraparlamentari, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022843).
Art. 15 Esecuzione
1 Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione. Esso emana le disposizioni transitorie.
2 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini pubblica la tariffa d’uso.31
31 Nuovo testo giusta la cifra I n. 17 dell’O del 12 giu. 2020sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).
Art. 16 Modificazione e abrogazione del diritto federale vigente
1 Il Consiglio federale adatta alla tariffa generale della presente legge le disposizioni della legislazione federale che recano voci tariffali e le mette in vigore simultaneamente alla presente legge.
2 La legge federale del 19 giugno 195932 su la tariffa delle dogane svizzere è abrogata.
Art. 17 Referendum e entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 198833
33Art. 1 dell’O del 4 nov. 1987 (RU 1987 2309).
Disposizione finale 3434 Cifra IV della LF del 24 mar. 2000 concernente l’abrogazione della L sui cereali, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1539; FF 1999 8173).
34 Cifra IV della LF del 24 mar. 2000 concernente l’abrogazione della L sui cereali, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1539; FF 1999 8173).
Allegato 1 3535 Aggiornato dall’art. 1 delle O del 7 dic. 1987 (RU 1987 2311), del 29 giu. 1988 (RU 1988 1067), del 12 dic. 1988 (RU 1989 139), del 26 apr. 1989 (RU 1989 1124), del 15 nov. 1989 (RU 1989 2389), del 17 giu. 1991 (RU 1991 1599), del 13 mag. 1992 (RU 1992 1232), dall’art. 1 della LF del 9 ott. 1992 concernente l’aumento dei dazi all’importazione sui carburanti (RU 1993 955), dall’art. 1 delle O del 14 giu. 1993 (RU 1993 2004), del 6 giu. 1994 (RU 1994 1430), dalla cifra I 9 della LF del 18 mar. 1994 sulle misure di risanamento 1993 (RU 1994 1634), dall’art. 1 delle O del 26 ott. 1994 (RU 19942785), del 17 mag. 1995 (RU 1995 1829), dagli art. 1 e 2 dell’O del 25 ott. 1995 (RU 19954932), dall’art. 1 dell’O del 29 nov. 1995 (RU 1995 5366), dall’all. n. 1 della LF del 21 giu. 1996 (RU 1996 3045), dall’art. 1 dell’O del 2 dic. 1996 (RU 1996 3310), dall’all. 2 n. 3 della LF del 21 giu. 1996 sull’imposizione degli oli minerali (RU 19963371), dalla cifra II della LF del 30 apr. 1997 (RU 1997 2236), dall’art. 1 delle O del 19 nov. 1997 (RU 1997 2632, 2633, 2831), del 3 giu. 1998 (RU 1998 1592), del 7 dic. 1998 (RU 1999 314), del 14 apr. 1999 (RU 1999 1514), del 26 mag. 1999 (RU 19991709, 1727), del 3 lug. 2001 (RU 2001 2091), dall’art. 1 cpv. 2 dell’O del 21 set. 2001 (RU 2001 2409), dalla cifra I della LF del 22 dic. 1999 (RU 2002 3643), dall’art. 1 dell’O del 26 feb. 2003 (RU 2003 529), dagli art. 1 e 2 dell’O del 22 dic. 2004 (RU 2005 503), dall’art. 1 delle O del 23 nov. 2005 (RU 20055447), del 1° mar. 2006 (RU 2006 867), dagli art. 1–3 dell’O del 28 giu. 2006 (RU 2006 2995), dall’art. 1 delle O del 16 mag. 2007 (RU 2007 2271), del 8 giu. 2007 (RU 2007 2885), del 15 giu. 2007 (RU 2007 2887), dalla cifra I cpv. 1 dell’O del 27 ott. 2010 (RU 2010 5057), dagli art. 1 e 2 dell’O del 22 giu. 2011 (RU 2011 3331), dalla cifra I cpv. 1 dell’O del 26 ott. 2011 (RU 20115249), dall’art. 1 dell’O del 23 nov. 2011 (RU 20115923), dalla cifra II della LF del 18 dic. 2015 (RU 2016 1401), dall’art. 1 delle O del 10 giu. 2016 (RU 2016 2445), del 29 giu. 2016 (RU 2016 2647), dalla cifra II 2 della LF del 30 set. 2016 (RU 2017777), dall’art. 1 dell’O del 26 ago. 2020 (RU 2020 3749), dagli art. 1 e 2 dell’O del 30 giu. 2021(RU 2021 445), dalla cifra I della LF del 1° ott. 2021 (RU 2022 119), dagli art. 1 delle O del 15 feb. 2023 (RU 2023 86) e del 15 gen. 2025, in vigore dal 1° mar. 2025 (RU 2025 42).
35 Aggiornato dall’art. 1 delle O del 7 dic. 1987 (RU 1987 2311), del 29 giu. 1988 (RU 1988 1067), del 12 dic. 1988 (RU 1989 139), del 26 apr. 1989 (RU 1989 1124), del 15 nov. 1989 (RU 1989 2389), del 17 giu. 1991 (RU 1991 1599), del 13 mag. 1992 (RU 1992 1232), dall’art. 1 della LF del 9 ott. 1992 concernente l’aumento dei dazi all’importazione sui carburanti (RU 1993 955), dall’art. 1 delle O del 14 giu. 1993 (RU 1993 2004), del 6 giu. 1994 (RU 1994 1430), dalla cifra I 9 della LF del 18 mar. 1994 sulle misure di risanamento 1993 (RU 1994 1634), dall’art. 1 delle O del 26 ott. 1994 (RU 19942785), del 17 mag. 1995 (RU 1995 1829), dagli art. 1 e 2 dell’O del 25 ott. 1995 (RU 19954932), dall’art. 1 dell’O del 29 nov. 1995 (RU 1995 5366), dall’all. n. 1 della LF del 21 giu. 1996 (RU 1996 3045), dall’art. 1 dell’O del 2 dic. 1996 (RU 1996 3310), dall’all. 2 n. 3 della LF del 21 giu. 1996 sull’imposizione degli oli minerali (RU 19963371), dalla cifra II della LF del 30 apr. 1997 (RU 1997 2236), dall’art. 1 delle O del 19 nov. 1997 (RU 1997 2632, 2633, 2831), del 3 giu. 1998 (RU 1998 1592), del 7 dic. 1998 (RU 1999 314), del 14 apr. 1999 (RU 1999 1514), del 26 mag. 1999 (RU 19991709, 1727), del 3 lug. 2001 (RU 2001 2091), dall’art. 1 cpv. 2 dell’O del 21 set. 2001 (RU 2001 2409), dalla cifra I della LF del 22 dic. 1999 (RU 2002 3643), dall’art. 1 dell’O del 26 feb. 2003 (RU 2003 529), dagli art. 1 e 2 dell’O del 22 dic. 2004 (RU 2005 503), dall’art. 1 delle O del 23 nov. 2005 (RU 20055447), del 1° mar. 2006 (RU 2006 867), dagli art. 1–3 dell’O del 28 giu. 2006 (RU 2006 2995), dall’art. 1 delle O del 16 mag. 2007 (RU 2007 2271), del 8 giu. 2007 (RU 2007 2885), del 15 giu. 2007 (RU 2007 2887), dalla cifra I cpv. 1 dell’O del 27 ott. 2010 (RU 2010 5057), dagli art. 1 e 2 dell’O del 22 giu. 2011 (RU 2011 3331), dalla cifra I cpv. 1 dell’O del 26 ott. 2011 (RU 20115249), dall’art. 1 dell’O del 23 nov. 2011 (RU 20115923), dalla cifra II della LF del 18 dic. 2015 (RU 2016 1401), dall’art. 1 delle O del 10 giu. 2016 (RU 2016 2445), del 29 giu. 2016 (RU 2016 2647), dalla cifra II 2 della LF del 30 set. 2016 (RU 2017777), dall’art. 1 dell’O del 26 ago. 2020 (RU 2020 3749), dagli art. 1 e 2 dell’O del 30 giu. 2021(RU 2021 445), dalla cifra I della LF del 1° ott. 2021 (RU 2022 119), dagli art. 1 delle O del 15 feb. 2023 (RU 2023 86) e del 15 gen. 2025, in vigore dal 1° mar. 2025 (RU 2025 42).
Tariffa generale: Tariffa doganale svizzera 3636 La Tariffa generale non è pubblicata nella RU. Può essere consultata gratuitamente nel sito Internet dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini all’indirizzo www.bazg.admin.ch > Documentazione > Basi legali > Riscossione di tributi > Tariffa doganale. Il contenuto delle mod. è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all’indirizzo https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.
36 La Tariffa generale non è pubblicata nella RU. Può essere consultata gratuitamente nel sito Internet dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini all’indirizzo www.bazg.admin.ch > Documentazione > Basi legali > Riscossione di tributi > Tariffa doganale. Il contenuto delle mod. è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all’indirizzo https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.
Allegato 2 3737 Aggiornato dall’art. 1 delle O del 7 dic. 1987 (RU 1987 2311), del 29 giu. 1988 (RU 1988 1067), del 12 dic. 1988 (RU 1989 139), del 26 apr. 1989 (RU 1989 1124), del 15 nov. 1989 (RU 1989 2389), del 17 giu. 1991 (RU 1991 1599), del 13 mag. 1992 (RU 1992 1232), dall’art. 1 della LF del 9 ott. 1992 concernente l’aumento dei dazi all’importazione sui carburanti (RU 1993 955), dall’art. 1 delle O del 14 giu. 1993 (RU 1993 2004), del 6 giu. 1994 (RU 1994 1430), dalla cifra I n. 9 della LF del 18 mar. 1994 sulle misure di risanamento 1993 (RU 1994 1634), dall’art. 1 delle O del 26 ott. 1994 (RU 19942785), dagli art. 1 e 2 dell’O del 25 ott. 1995 (RU 19954932), dall’art. 1 dell’O del 29 nov. 1995 (RU 1995 5366), dall’all. n. 1 della LF del 21 giu. 1996 (RU 1996 3045), dalla cifra II della LF del 30 apr. 1997 (RU 1997 2236), dall’art. 1 delle O del 3 lug. 2001 (RU 2001 2091), del 1° mar. 2006 (RU 2006 867), dagli art. 1-3 dell’O del 28 giu. 2006 (RU 2006 2995), dagli art. 1 et 2 dell’O del 22 giu. 2011 (RU 2011 3331), dall’art. 1 delle O del 10 giu. 2016 (RU 2016 2445), del 26 ago. 2020 (RU 2020 3749), dagli art. 1 e 2 dell’O del 30 giu. 2021 (RU 2021 445) e dalla cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 119).
37 Aggiornato dall’art. 1 delle O del 7 dic. 1987 (RU 1987 2311), del 29 giu. 1988 (RU 1988 1067), del 12 dic. 1988 (RU 1989 139), del 26 apr. 1989 (RU 1989 1124), del 15 nov. 1989 (RU 1989 2389), del 17 giu. 1991 (RU 1991 1599), del 13 mag. 1992 (RU 1992 1232), dall’art. 1 della LF del 9 ott. 1992 concernente l’aumento dei dazi all’importazione sui carburanti (RU 1993 955), dall’art. 1 delle O del 14 giu. 1993 (RU 1993 2004), del 6 giu. 1994 (RU 1994 1430), dalla cifra I n. 9 della LF del 18 mar. 1994 sulle misure di risanamento 1993 (RU 1994 1634), dall’art. 1 delle O del 26 ott. 1994 (RU 19942785), dagli art. 1 e 2 dell’O del 25 ott. 1995 (RU 19954932), dall’art. 1 dell’O del 29 nov. 1995 (RU 1995 5366), dall’all. n. 1 della LF del 21 giu. 1996 (RU 1996 3045), dalla cifra II della LF del 30 apr. 1997 (RU 1997 2236), dall’art. 1 delle O del 3 lug. 2001 (RU 2001 2091), del 1° mar. 2006 (RU 2006 867), dagli art. 1-3 dell’O del 28 giu. 2006 (RU 2006 2995), dagli art. 1 et 2 dell’O del 22 giu. 2011 (RU 2011 3331), dall’art. 1 delle O del 10 giu. 2016 (RU 2016 2445), del 26 ago. 2020 (RU 2020 3749), dagli art. 1 e 2 dell’O del 30 giu. 2021 (RU 2021 445) e dalla cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 119).
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