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Art. 143 Diritto allo sgravio dall’imposta
(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA) 1 Hanno diritto allo sgravio dall’imposta sul valore aggiunto i beneficiari istituzionali e le persone beneficiarie. 2 Sono considerati beneficiari istituzionali: - a.
- i beneficiari di cui all’articolo 2 capoverso 1 LSO137 che beneficiano dell’esenzione dalle imposte indirette in virtù del diritto internazionale, di un accordo concluso con il Consiglio federale che prevede l’esenzione dalle imposte indirette o di una decisione del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) presa conformemente all’articolo 26 capoverso 3 LSO;
- b.
- i beneficiari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 LSO che hanno la loro sede all’estero, qualora siano esonerati dalle imposte indirette in virtù di un atto costitutivo, di un protocollo sui privilegi e le immunità o da altri accordi internazionali.
3 Sono considerate persone beneficiarie: - a.
- i Capi di stato e di governo durante l’esercizio effettivo di una funzione ufficiale in Svizzera, nonché le persone autorizzate ad accompagnarli che beneficiano dello statuto diplomatico;
- b.
- gli agenti diplomatici e i funzionari consolari, come pure le persone autorizzate ad accompagnarli che beneficiano dello stesso statuto diplomatico in Svizzera;
- c.
- gli alti funzionari di beneficiari istituzionali di cui al capoverso 2 lettera a che beneficiano dello statuto diplomatico in Svizzera, nonché le persone autorizzate ad accompagnarli, qualora beneficino dello stesso statuto diplomatico, se esonerati dalle imposte indirette in virtù di un accordo concluso tra il beneficiario istituzionale in questione e il Consiglio federale o il DFAE o in virtù di una decisione unilaterale del Consiglio federale o del DFAE;
- d.
- i delegati alle conferenze internazionali che beneficiano dello statuto diplomatico, se la conferenza alla quale partecipano beneficia dell’esenzione dalle imposte indirette conformemente al capoverso 2 lettera a;
- e.
- le personalità che esercitano un mandato internazionale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera b LSO e che beneficiano dello statuto diplomatico in Svizzera e dell’esenzione dalle imposte indirette in virtù di una decisione del Consiglio federale, nonché le persone autorizzate ad accompagnarle, qualora al beneficio dello stesso statuto diplomatico.
4Le persone di cittadinanza svizzera non hanno diritto allo sgravio dall’imposta. 5Lo sgravio dall’imposta sul valore aggiunto è operato tramite esenzione fiscale alla fonte conformemente agli articoli 144 e 145 e, eccezionalmente, tramite rimborso conformemente all’articolo 146.
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Art. 144 Esenzione fiscale
(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA) 1 Sono esenti dall’imposta: - a.
- le forniture di beni e le prestazioni di servizi eseguite sul territorio svizzero da contribuenti a favore di beneficiari istituzionali e persone beneficiarie;
- b.138
- l’ottenimento di prestazioni di imprese con sede all’estero da parte di beneficiari istituzionali e persone beneficiarie.
2 L’esenzione fiscale si applica soltanto alle forniture e alle prestazioni di servizi a favore di: - a.
- persone beneficiarie, se destinate esclusivamente all’uso personale;
- b.
- beneficiari istituzionali, se destinate esclusivamente all’uso ufficiale.
138 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
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Art. 145 Condizioni per l’esenzione fiscale
(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA) 1 Prima di ricevere qualsiasi prestazione, il beneficiario istituzionale che intende rivendicare l’esenzione fiscale deve attestare sul modulo ufficiale che le prestazioni sono destinate all’uso ufficiale. 2 Prima di ricevere qualsiasi prestazione, la persona beneficiaria che intende rivendicare l’esenzione fiscale deve farsi attestare sul modulo ufficiale dal beneficiario istituzionale a cui appartiene di godere dello statuto di cui all’articolo 143 capoverso 3 che la legittima all’ottenimento di prestazioni esonerate dall’imposta. La persona beneficiaria è tenuta a consegnare al fornitore di prestazioni il modulo ufficiale firmato di proprio pugno e a legittimarsi, ogniqualvolta riceva prestazioni, con la carta di legittimazione rilasciata dall’autorità federale competente. 3 L’esenzione fiscale giusta l’articolo 144 capoverso 1 lettera a può essere rivendicata unicamente se il prezzo d’acquisto effettivo delle prestazioni indicate nella fattura o in un documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi comprensivi dell’imposta. L’importo minimo non si applica alle prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni giusta l’articolo 10, né alle forniture di acqua in condotte, di gas ed elettricità da parte di aziende di erogazione. 4 Le condizioni giusta i capoversi 1–3 che danno diritto all’esenzione fiscale non si applicano agli acquisti di carburante per i quali il beneficiario istituzionale o la persona beneficiaria ha diritto all’esenzione dell’imposta sugli oli minerali in virtù degli articoli 26–28 dell’ordinanza del 20 novembre 1996139 sull’imposizione degli oli minerali, degli articoli 30 e 31 dell’ordinanza del 23 agosto 1989140 concernente i privilegi doganali delle missioni diplomatiche a Berna e dei posti consolari in Svizzera, così come degli articoli 28 e 29 dell’ordinanza del 13 novembre 1985141 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri. In questo caso il fornitore di prestazioni deve poter comprovare che l’UDSC non ha riscosso l’imposta sugli oli minerali oppure che l’ha rimborsata.
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Art. 146 Restituzione dell’imposta
(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA) 1 In singoli casi fondati l’AFC può, su richiesta, restituire ammontari d’imposta per i quali sussiste il diritto allo sgravio fiscale; essa a questo scopo può, d’intesa con il DFAE, prelevare una tassa amministrativa. 2 Alla restituzione dell’imposta si applica per analogia l’articolo 145 capoverso 3. 3 Un beneficiario istituzionale può presentare al massimo due richieste di restituzione dell’imposta per anno civile. A questo scopo egli deve utilizzare il modulo ufficiale. 4 Le persone beneficiarie possono presentare al massimo una richiesta di restituzione dell’imposta per anno civile. Le richieste delle persone beneficiarie devono essere raggruppate dall’istituzione a cui esse appartengono in vista di un inoltro annuale unico. 5 L’AFC può, d’intesa con il DFAE, fissare un importo minimo di restituzione per ogni richiesta. Sugli importi restituiti non sono versati interessi rimuneratori.
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Art. 147 Obbligo di conservare i documenti
(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA) Il contribuente deve conservare integralmente gli originali dei moduli ufficiali utilizzati, unitamente agli altri giustificativi, conformemente all’articolo 70 capoverso 2 LIVA. Ai moduli ufficiali trasmessi e conservati per via elettronica si applica per analogia l’articolo 122142. 142 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2018.
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Art. 148 Deduzione dell’imposta precedente
(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA) L’imposta sulle forniture e sull’importazione di beni, nonché sulle prestazioni di servizi volte ad offrire prestazioni esonerate dalle imposte a beneficiari istituzionali e a persone beneficiarie, può essere dedotta a titolo d’imposta precedente.
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Art. 149 Riscossione successiva dell’imposta e infrazioni
(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA) 1 Se le condizioni per l’esenzione fiscale giusta gli articoli 144 e 145 non sono date o vengono meno successivamente, il beneficiario istituzionale o la persona beneficiaria deve pagare al contribuente, nei casi di esenzione fiscale giusta l’articolo 144 capoverso 1 lettera a, l’importo corrispondente all’imposta. Se non viene versato, quest’importo è dovuto dal contribuente nella misura in cui gli sia imputabile una colpa. In caso di ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all’estero, i beneficiari istituzionali e le persone beneficiarie sono tenuti a versare successivamente l’imposta. 2 Sono fatte salve le disposizioni delle Convenzioni di Vienna del 18 aprile 1961143 sulle relazioni diplomatiche e del 24 aprile 1963144 sulle relazioni consolari nonché degli accordi di sede.
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Art. 150 Imposizione volontaria di prestazioni escluse dall’imposta
(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA) L’AFC può autorizzare l’imposizione volontaria delle prestazioni di cui all’articolo 21 capoverso 2 numeri 20 e 21 LIVA, al netto del valore del terreno, purché siano effettuate a favore di beneficiari istituzionali secondo l’articolo 143 capoverso 2 lettera a, indipendentemente dal fatto che il beneficiario istituzionale sia assoggettato all’imposta in territorio svizzero. Tale opzione è limitata a fondi e parti di fondi destinati a scopi amministrativi, segnatamente uffici, sale per conferenze, depositi e parcheggi, o utilizzati esclusivamente per la residenza del capo di una missione diplomatica, di una missione permanente o di un’altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative o di un posto consolare.145 145 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
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