1 L’aliquota d’imposta di cui all’articolo 11 capoverso 1, applicabile alla birra fabbricata mediante ammostatura in stabilimenti di fabbricazione autonomi la cui produzione annua è inferiore a 55 000 ettolitri, è ridotta come segue:
- a.
- al 90 per cento, se la produzione annua è di 45 000 ettolitri;
- b.
- all’80 per cento, se la produzione annua è di 35 000 ettolitri;
- c.
- al 70 per cento, se la produzione annua è di 25 000 ettolitri;
- d.
- al 60 per cento, se la produzione annua non è superiore a 15 000 ettolitri.
2 La riduzione è dell’1 per cento ogni 1000 ettolitri di birra fabbricati in meno. Le quantità inferiori a 1000 ettolitri non sono considerate.
3 Le aliquote d’imposta sono arrotondate al centesimo secondo i principi commerciali.
4 Per produzione annua di uno stabilimento di fabbricazione si intende la quantità complessiva di birra fabbricata mediante ammostatura, inclusa la birra fabbricata sotto licenza, per la quale il credito fiscale è sorto nel corso di un anno civile, maggiorata della quantità distribuita o utilizzata esente dall’imposta, dedotta la birra senz’alcol.
5 La riduzione dell’imposta è concessa agli stabilimenti di fabbricazione che, giuridicamente ed economicamente autonomi da altri stabilimenti di fabbricazione, utilizzano impianti distinti da quelli di altri stabilimenti di fabbricazione e non fabbricano birra sotto licenza. La riduzione dell’imposta è tuttavia anche concessa se:
- a.
- la quantità di birra fabbricata sotto licenza è inferiore alla metà della produzione annua;
- b.
- la birra fabbricata sotto licenza è tassata secondo l’aliquota d’imposta di cui all’articolo 11 capoverso 1; e
- c.
- la produzione annua è inferiore a 55 000 ettolitri.
6 La riduzione dell’imposta è concessa soltanto per anni civili completi.
7 Per la birra soggetta a un’aliquota ridotta, l’imposta nell’anno civile in corso è stabilita provvisoriamente sulla base della produzione dell’anno precedente.
8 Per la birra importata proveniente da uno stabilimento di fabbricazione estero autonomo, la cui produzione annua è inferiore a 55 000 ettolitri, la riduzione dell’imposta è concessa su presentazione di una conferma ufficiale.