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Art. 10 Esecuzione
1 Il Consiglio federale disciplina l’esecuzione. 2 Esso può avvalersi della collaborazione dei Cantoni e di organizzazioni private. 3 La Confederazione versa contributi ai Cantoni per finanziare i controlli sul traffico pesante.11 11 Introdotto dall’art. 6 n. 1 della LF dell’8 ott. 1999 sul trasferimento del traffico, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2009 5949; FF 20073997).
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Art. 11 Determinazione dei chilometri percorsi 12
1 La persona assoggettata al pagamento della tassa collabora alla determinazione dei chilometri percorsi. Il tragitto percorso è determinato manualmente o automaticamente e dichiarato all’UDSC. 2 Il Consiglio federale stabilisce le modalità di determinazione dei chilometri percorsi. Può prescrivere l’installazione e l’utilizzo di dispositivi o di altri mezzi ausiliari, a prova di manipolazione, per la determinazione dei chilometri percorsi come parte di un sistema di rilevazione automatizzato (sistema di rilevazione nel veicolo). Stabilisce le condizioni da soddisfare affinché nel territorio doganale possano essere utilizzati dispositivi e altri mezzi ausiliari autorizzati nell’Unione europea (UE) per la determinazione dei chilometri percorsi. 3 In mancanza di indicazioni idonee o di documenti, la tassa può essere imposta d’ufficio. 4 Se il Consiglio federale ha prescritto l’installazione e l’utilizzo di un sistema di rilevazione nel veicolo, la persona assoggettata al pagamento della tassa garantisce che tale sistema venga messo in funzione nel veicolo al quale è destinato. Durante la corsa il sistema deve essere ininterrottamente in funzione.
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Art. 11a Fornitore di servizi per la determinazione dei chilometri percorsi 13
1 Il Consiglio federale può incaricare un fornitore di servizi (fornitore incaricato) di prestare alle persone assoggettate al pagamento della tassa un servizio per la determinazione dei chilometri percorsi. 2 Il Consiglio federale può autorizzare altri fornitori di servizi a determinare i chilometri percorsi (fornitori autorizzati). Stabilisce le condizioni per l’autorizzazione. 3 Per la determinazione dei chilometri percorsi la persona assoggettata al pagamento della tassa deve ricorrere al servizio del fornitore incaricato oppure di un fornitore autorizzato. Se sceglie il fornitore incaricato, quest’ultimo è tenuto a fornire il proprio servizio. 4 L’UDSC stabilisce le prescrizioni tecniche e operative che i fornitori devono soddisfare. Per l’installazione e l’utilizzo di sistemi di rilevazione nei veicoli può dichiarare applicabili le prescrizioni tecniche e operative dell’UE.
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Art. 11b Obblighi del fornitore incaricato e dei fornitori autorizzati 14
1 Il fornitore incaricato e i fornitori autorizzati collaborano nell’ambito della riscossione della tassa: - a.
- registrando le persone assoggettate al pagamento della tassa e i veicoli per i quali queste ultime devono versare la tassa;
- b.
- fornendo alla persona assoggettata al pagamento della tassa, se necessario, un sistema di rilevazione nel veicolo;
- c.
- determinando il tragitto percorso dai veicoli;
- d.
- trasmettendo all’UDSC i dati necessari per la riscossione della tassa (dichiarazione);
- e.
- versando, nella misura in cui sia da loro dovuta, la tassa all’UDSC entro il termine di pagamento.
2 Il fornitore incaricato non può esercitare attività economiche diverse da quelle previste dalla presente legge. 3 L’autorizzazione può essere vincolata ad altre condizioni. 4 Per i servizi che prestano a favore dell’UDSC i fornitori possono ricevere una controprestazione. Il Dipartimento federale delle finanze ne stabilisce l’importo per i fornitori autorizzati. Può prevedere un emolumento di riscossione.
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Art. 12 Inizio e fine dell’obbligo fiscale
1 Per i veicoli svizzeri, l’obbligo fiscale inizia il giorno dell’immatricolazione ufficiale del veicolo e termina il giorno della restituzione delle targhe di controllo o dell’annullamento della licenza di circolazione. 2 Per i veicoli esteri, l’obbligo fiscale inizia con l’entrata nel territorio doganale e termina al più tardi con l’uscita dal territorio doganale.15
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Art. 12a Nascita del debito fiscale 16
Il debito fiscale nasce all’inizio della corsa nel territorio doganale. Diventa esigibile dal momento della sua nascita.
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Art. 12b Estinzione del debito fiscale in caso di veicoli esteri 17
Il debito fiscale per i veicoli esteri per i quali si è ricorso al servizio di un fornitore autorizzato si estingue al momento del pagamento della tassa all’UDSC.
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Art. 13 Periodo fiscale
La tassa è riscossa almeno una volta all’anno.
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Art. 14 Disposizioni procedurali particolari
1 Il Consiglio federale può prevedere pagamenti anticipati, prestazioni di garanzia, provvedimenti cautelativi e procedure semplificate. 2 L’articolo 76 della legge del 18 marzo 200518 sulle dogane concernente la garanzia dei crediti doganali si applica per analogia.19 3 Le decisioni passate in giudicato relative al credito fiscale sono parificate alle sentenze esecutive di cui agli articoli 80 segg. della legge federale dell’11 aprile 188920 sull’esecuzione e sul fallimento.
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Art. 14a Misure amministrative 21
1 Su richiesta dell’UDSC, l’autorità cantonale competente per l’ammissione alla circolazione rifiuta o revoca la licenza di circolazione e ritira le targhe di controllo per un veicolo svizzero per il quale, dopo diffida infruttuosa del suo detentore: - a.
- la tassa non è stata pagata;
- b.
- i pagamenti anticipati e le prestazioni di garanzie non sono avvenuti;
- c.
- ai fini della determinazione dei chilometri percorsi non viene utilizzato uno dei sistemi di rilevazione nel veicolo prescritti;
- d.
- un sistema di rilevazione nel veicolo difettoso non viene né riparato né sostituito.
2 Se il rifiuto o la revoca riguarda soltanto un veicolo determinato, le targhe trasferibili possono continuare a essere utilizzate per i veicoli non interessati dalla misura. 3 Se per un veicolo svizzero o estero è soddisfatta una delle condizioni di cui al capoverso 1, l’UDSC può negare il proseguimento della corsa o sequestrare il veicolo. 21 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007 concernente misure atte a migliorare le procedure nell’ambito della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, (RU 2008 765; FF 2006 8743). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° mag. 2024 (RU 2024 131; FF 2022 2323).
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Art. 15 Prescrizione
1 Il credito fiscale si prescrive in cinque anni a decorrere dalla fine dell’anno civile in cui è diventato esigibile. Sono fatti salvi i periodi di prescrizione più lunghi previsti dal diritto penale. 2 Il rimborso si prescrive in cinque anni dal pagamento dell’indebito. 3 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d’esazione o rettifica da parte dell’autorità competente; è sospesa fintanto che la persona assoggettata al pagamento della tassa non può essere escussa in Svizzera. 4 In ogni caso, il credito fiscale si prescrive in quindici anni.
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Art. 16 Assistenza amministrativa e obbligo di denuncia
1 Le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge collaborano nell’adempimento dei rispettivi compiti; si trasmettono reciprocamente le necessarie informazioni e si accordano, su richiesta, l’accesso reciproco ai documenti ufficiali. 2 Le autorità di polizia e le autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni trasmettono, su richiesta, tutte le informazioni necessarie alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge. 3 Gli organi amministrativi della Confederazione e dei Cantoni che nell’adempimento della loro attività di servizio constatano un’infrazione o ne vengono a conoscenza, sono tenuti a denunciarla all’autorità competente per la tassazione. 4 L’assistenza in materia penale tra le autorità federali e cantonali si fonda sull’articolo 30 della legge federale del 22 marzo 197422 sul diritto penale amministrativo.
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Art. 17 Condono della tassa
1 L’autorità competente per la tassazione può condonare integralmente o parzialmente la tassa alla persona assoggettata per la quale, a causa di una situazione di bisogno, il pagamento dell’importo o di un interesse costituisce un onere troppo grave. 2 La domanda di condono, motivata per scritto, deve essere inoltrata all’autorità competente entro un anno dalla determinazione della tassa. La decisione di tale autorità può essere impugnata presso la Direzione generale delle dogane.
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Art. 18 Statistica
I dati relativi alle prestazioni chilometriche possono essere utilizzati a fini statistici nel rispetto della protezione dei dati.
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