Ordinanza
concernente una tassa sul traffico pesante
commisurata alle prestazioni
(Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)
del 6 marzo 2000 (Stato 22 ottobre 2021)
Il Consiglio federale svizzero,
viste la legge del 19 dicembre 19971 concernente una tassa sul traffico pesante (LTTP) e la legge dell’8 ottobre 19992 sul trasferimento del traffico,
ordina:
2 [RU 2000 2864. RU 2009 5949art. 10]. Vedi ora l’O del 19 dic. 2008 (RS 740.1).
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
Art. 2 Oggetto della tassa
1 Gli autoveicoli di trasporto e i rimorchi di trasporto secondo gli articoli 11 capoverso 1 e 20 capoverso 1 dell’ordinanza del 19 giugno 19954 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) sono assoggettati alla tassa, sempre che il loro peso totale giusta l’articolo 7 capoverso 4 OETV sia superiore a 3,5 t.
2 Vi rientrano in particolare:
- a.
- le automobili pesanti (art. 11 cpv. 2 lett. b OETV);
- b.
- gli autobus (art. 11 cpv. 2 lett. d OETV);
- c.
- gli autocarri (art. 11 cpv. 2 lett. f OETV);
- d.
- i carri con motore (art. 11 cpv. 2 lett. g OETV);
- e.
- i trattori (art. 11 cpv. 2 lett. h OETV);
- f.
- i trattori a sella e gli autoarticolati (art. 11 cpv. 2 lett. i frasi 1–3 OETV);
- g.
- gli autosnodati (art. 11 cpv. 2 lett. k OETV);
- h.
- gli autoveicoli abitabili e i veicoli il cui interno è adibito a locale (art. 11 cpv. 3 OETV);
- i.
- i rimorchi per il trasporto di cose (art. 20 cpv. 2 lett. a OETV);
- j.
- i rimorchi per il trasporto di persone (art. 20 cpv. 2 lett. b OETV);
- k.
- i rimorchi abitabili (art. 20 cpv. 2 lett. c OETV);
- l.
- i rimorchi per il trasporto di attrezzi sportivi (art. 20 cpv. 2 lett. d OETV);
- m.
- i rimorchi il cui interno è adibito a locale (art. 20 cpv. 1 OETV).
Art. 3 Eccezioni all’obbligo della tassa
1 Sono esentati dall’obbligo della tassa:5
- a.6
- i veicoli acquistati, presi in leasing, noleggiati o requisiti per l’Esercito, muniti di targhe di controllo militari o di targhe di controllo civili e d’un contrassegno M+;
- abis.7
- i veicoli:
- 1.
- acquistati, presi in leasing o requisiti per la protezione civile, o
- 2.
- noleggiati per la protezione civile per interventi e istruzioni secondo gli articoli 27 capoversi 1 e 2 lettera a, 27a capoverso 1 lettera a e 33–36 della legge federale del 4 ottobre 20028 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC);
- b.9
- i veicoli della polizia, dei pompieri, dei servizi d’intervento in caso di incidenti con idrocarburi e prodotti chimici nonché le ambulanze;
- c.
- i veicoli delle imprese di trasporto che effettuano corse nell’ambito d’una concessione secondo l’ordinanza del 25 novembre 199810 sulla concessione per il trasporto di viaggiatori, incluse le corse di sostituzione o di rinforzo nonché le corse a vuoto in correlazione con tali traffici;
- d.11
- i veicoli agricoli e forestali (art. 86–90 ONC12);
- e.
- i veicoli muniti di targhe temporanee svizzere (art. 20 e 21 dell’O del 20 nov. 195913 sull’assicurazione dei veicoli; OAV);
- f.
- i veicoli non immatricolati regolarmente muniti di targhe professionali svizzere (art. 22 segg. OAV);
- g.
- i veicoli di riserva svizzeri (art. 9 e 10 OAV) assoggettati alla riscossione della tassa forfettaria (art. 4), allorquando il veicolo da sostituire è del medesimo genere;
- h.14
- i veicoli per la scuola guida (art. 10 dell’O del 28 set. 200715 sui maestri conducenti), sempre che siano utilizzati esclusivamente per la scuola guida e siano immatricolati a nome di un maestro conducente che si è annunciato presso l’autorità compente;
- i.
- i veicoli d’epoca designati come tali nella licenza di circolazione;
- j.
- i veicoli a propulsione elettrica (art. 51 OETV16);
- k.
- i rimorchi abitabili per fieraioli e circhi nonché i rimorchi per il trasporto di cose per fieraioli e circhi, utilizzati esclusivamente per il trasporto di materiale per fieraioli e circhi;
- l.
- i veicoli cingolati (art. 28 OETV);
- m.
- gli assi di trasporto.
2 L’Amministrazione federale delle dogane (AFD)17 può autorizzare altre deroghe in casi giustificati, segnatamente in considerazione di convenzioni internazionali, per motivi umanitari o per corse non commerciali d’utilità pubblica.
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 513).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 513).
7 Introdotta dal n. I dell’O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 513).
8 RS 520.1
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 513).
10 [RU 1999 721, 2000 2103all. n. II 5, 2005 1167app. n. II 5, 2008 3547. RU 2009 6027art. 82 n. 1]. Vedi ora l’O del 4 nov. 2009 sul trasporto di viaggiatori (RS 745.11).
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 237).
12 RS 741.11
13 RS 741.31
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5011).
15 RS 741.522
16 RS 741.41
17 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 4 Riscossione della tassa forfettaria 18
1 Per i veicoli qui appresso è riscossa una tassa forfettaria. Essa ammonta annualmente a:
franchi | |
| 650 |
|
|
| 3300 |
franchi | |
| 4400 |
| 5000 |
|
|
|
|
2 Per i rimorchi assoggettati alla tassa, trainati da autoveicoli non assoggettati alla tassa o assoggettati alla tassa forfettaria, la tassa è riscossa sul veicolo trattore sotto forma d’un importo forfettario. Essa ammonta annualmente a:
franchi | |
| 22 |
|
|
3 Sui veicoli immatricolati provvisoriamente, destinati all’esportazione, è riscossa una tassa forfettaria. Essa ammonta a:
- a.
- 20 franchi per un giorno e 50 franchi per tre giorni nel caso di veicoli di cui ai capoversi 1 e 2;
- b.
- 70 franchi per un giorno e 200 franchi per tre giorni nel caso di altri veicoli.
4 In singoli casi l’AFD può prevedere la riscossione di una tassa forfettaria per altri veicoli.
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4525).
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 513).
20 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 5 apr. 2017, in vigore dal 7 mag. 2017 (RU 2017 2649).
21 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 5 apr. 2017, in vigore dal 7 mag. 2017 (RU 2017 2649).
22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4695).
23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4695).
Art. 5 Competenze
1 Sempre che l’ordinanza non disponga altrimenti, la sua esecuzione incombe
- a.
- l’AFD per:
- 1.
- i veicoli della Confederazione,
- 2.
- i veicoli svizzeri soggetti alla tassa commisurata alle prestazioni, nella misura in cui l’esecuzione concerne la determinazione e la riscossione della tassa,
- 3.
- i veicoli esteri, inclusa la riscossione successiva della tassa per i veicoli immatricolati provvisoriamente secondo l’articolo 4 capoverso 3;
- b.
- ai Cantoni per:
- 1.
- i veicoli svizzeri soggetti alla tassa forfettaria da essi immatricolati,
- 2.
- i veicoli svizzeri soggetti alla tassa commisurata alle prestazioni da essi immatricolati per quanto concerne i rimanenti campi esecutivi, ossia il rilevamento dei dati di base e la consegna dei mezzi ausiliari,
- 3.
- la prima riscossione della tassa per i veicoli immatricolati provvisoriamente secondo l’articolo 4 capoverso 3.
Art. 6 Passaggio del confine
I veicoli assoggettati alla tassa devono varcare il confine presso i posti di confine designati dall’AFD.
Capitolo 2: Ordinamenti speciali
Sezione 1: Veicoli utilizzati per trasporti pubblici
Art. 7
1 Nel caso di veicoli utilizzati nel traffico di linea (art. 3 cpv. 1 lett. c), per i chilometri percorsi fuori da tale traffico la tassa è riscossa forfettariamente. Essa è calcolata proporzionalmente ai chilometri percorsi fuori dal traffico di linea rispetto al chilometraggio totale.
2 Nel primo trimestre dell’anno che segue il periodo di tassazione, i detentori dei veicoli utilizzati nel traffico di linea devono presentare all’AFD una dichiarazione concernente l’impiego dei veicoli in sevizio, precisando il chilometraggio percorso.
3 Se la dichiarazione è omessa, l’AFD riscuote la totalità della tassa per l’intero periodo.
Sezione 2: Corse effettuate nel traffico combinato non accompagnato
Art. 8 Veicoli utilizzati nel traffico combinato non accompagnato
1 Su richiesta da presentare l’AFD, i detentori di veicoli assoggettati alla tassa e utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) fruiscono di una restituzione per i percorsi iniziali e finali eseguiti nel TCNA.
2 Per ogni unità di carico o semirimorchio trasbordato dalla strada alla ferrovia o alla nave oppure dalla ferrovia o dalla nave alla strada, è restituito l’importo seguente:
franchi | |
| 15 |
|
|
| 3324 |
3 La domanda di restituzione dev’essere presentata all’AFD unitamente alla dichiarazione secondo l’articolo 22.
4 Per ogni periodo fiscale l’importo della restituzione non può superare la tassa totale computata per i veicoli del richiedente impiegati nel TCNA.25
24 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 dell’O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 1859).
25 Introdotto dal n. I dell’O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4525).
Art. 9 Corse nel TCNA; requisiti
1 Per corse iniziali e finali nel TCNA s’intendono le corse eseguite da veicoli stradali con unità di carico (container, casse mobili) o da semirimorchi tra il luogo di carico o di scarico e lo scalo ferroviario di trasbordo o il porto renano più vicini senza che la merce trasportata cambi di contenitore all’atto del trasbordo da un mezzo di trasporto all’altro.
2 …26
26 Abrogato dall’all. n. II 2 dell’O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 1859).
Art. 10 Corse nel TCNA: obblighi e procedura 27
In relazione alle corse iniziali e finali nel TCNA, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) disciplina:
- a.
- gli obblighi dei detentori, in particolate la prova delle corse;
- b.
- la procedura di restituzione.
27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 513).
Sezione 3: Trasporti di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito2828 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 513).
28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 513).
Art. 11 Trasporti di legname greggio
1 Per i veicoli con i quali viene trasportato esclusivamente legname greggio la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui agli articoli 4 capoversi 1 lettera f e 2 lettere a e b e 14 capoverso 1.29
2 Per i veicoli che non trasportano esclusivamente legname greggio l’AFD concede, su richiesta, una restituzione di franchi 2,10 per m3 di legname greggio trasportato. L’importo della restituzione può ammontare al massimo al 25 per cento dell’importo complessivo della tassa riscossa per veicolo e periodo.
3 Per legname greggio si intendono segnatamente tronchi, legname industriale, legname per la produzione di energia e cascami di legno. Il DFF definisce più precisamente queste espressioni.
4 Per i veicoli di cui al capoverso 2 il DFF disciplina:
- a.
- gli obblighi dei detentori, in particolare la prova delle corse;
- b.
- la procedura di restituzione.
29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 gen. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 55).
Art. 12 Trasporti di latte alla rinfusa e di animali da reddito 30
Per i seguenti veicoli la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui al articolo 14 capoverso 1:31
- a.
- veicoli per il trasporto di latte con i quali viene trasportato esclusivamente latte alla rinfusa;
- b.
- veicoli per il trasporto di bestiame, ad eccezione di quelli per il trasporto di cavalli, utilizzati esclusivamente per il trasporto di animali da reddito.
30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521).
31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 gen. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 55).
Art. 12a Trasporto esclusivo di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito: condizioni e prova per l’agevolazione
1 L’agevolazione di cui all’articolo 11 capoverso 1 o all’articolo 12 viene concessa soltanto se il detentore:
- a.
- chiede tale agevolazione presso l’AFD32 all’atto di ogni messa in circolazione del veicolo; e
- b.
- si impegna a utilizzare il veicolo esclusivamente per gli scopi menzionati nell’articolo 11 capoverso 1 o nell’articolo 12.
2 Il detentore deve conservare per cinque anni tutti i documenti e giustificativi rilevanti per l’agevolazione. Deve comprovare all’AFD, su richiesta della stessa, il rispetto dell’impegno di cui al capoverso 1 lettera b.
3 Se constata che il veicolo non è stato utilizzato debitamente, l’AFD revoca l’agevolazione.
32 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Capitolo 3: Peso determinante e tariffa 3333 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 513).
33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 513).
Art. 13 Peso determinante
1 Per il calcolo della tassa fa stato il peso totale menzionato nella licenza di circolazione. Esso si fonda, anche per i veicoli esteri, sul diritto svizzero in materia di trasporti stradali. Rimangono riservati gli ordinamenti risultanti da convenzioni internazionali.
2 Nel caso di autoarticolati immatricolati come unità, la tassa è calcolata secondo il peso totale dell’unità.
3 Per le combinazioni di trattori a sella e semirimorchi immatricolati separatamente, si addizioneranno il peso a vuoto del trattore a sella e il peso totale del semirimorchio. Se è assoggettato alla tassa unicamente il semirimorchio, farà stato solo il peso totale di quest’ultimo.
4 Per le altre combinazioni di due veicoli assoggettati alla tassa, si addizioneranno il peso totale del veicolo trattore e il peso totale del rimorchio.
5 Nel caso di veicoli con carrozzeria intercambiabile o di genere modificabile, la tassa è calcolata secondo il peso totale più elevato che può essere preso in considerazione. In casi particolari l’AFD può fissare un altro peso determinante.
6 Se l’autoveicolo è esentato dall’obbligo di montare un apparecchio di rilevazione giusta l’articolo 15 capoverso 5, farà stato il peso massimo autorizzato del convoglio.
7 Se il peso determinante calcolato secondo i capoversi 1–6 oltrepassa il peso effettivo massimo autorizzato (art. 67 ONC34) oppure il peso totale massimo autorizzato secondo la licenza di circolazione o il peso massimo autorizzato del convoglio secondo la licenza di circolazione (art. 7 cpv. 4 e 6 OETV35), fa stato il peso inferiore di questi ultimi due.36
8 Il peso determinante è al massimo di 40 t.37
34 RS 741.11
35 RS 741.41
36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 513).
37 Introdotto dal n. I dell’O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 513).
Art. 13a Peso determinante di combinazioni di due veicoli esteri con apparecchio di rilevazione interoperabile 38
Per le combinazioni di due veicoli esteri equipaggiati con un apparecchio di rilevazione interoperabile secondo l’articolo 26a è determinante il peso seguente:
- a.
- il peso massimo autorizzato del convoglio, se al momento della dichiarazione del peso determinante non viene indicato il peso totale del rimorchio;
- b.
- il peso secondo l’articolo 13 capoverso 3 o 4, se al momento della dichiarazione del peso determinante viene indicato il peso totale del rimorchio.
38 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521).
Art. 14 Tariffa applicabile ai veicoli assoggettati alla tassa 39
1 Per i veicoli assoggettati, la tassa per chilometro percorso e per tonnellata determinante ammonta a:
- a.
- 3,10 centesimi per la categoria di tassa 1;
- b.
- 2,69 centesimi per la categoria di tassa 2;
- c.
- 2,28 centesimi per la categoria di tassa 3.40
2 Per l’assegnazione alle categorie di tassa fa stato l’allegato 1. Se non può essere comprovata l’appartenenza d’un veicolo alla categoria di tassa41 2 o 3, si applicherà la categoria di tassa 1.
3 I veicoli assegnati alla categoria di tassa 3 rimangono classificati in questa categoria per almeno sette anni. Il termine decorre a contare dal momento in cui, conformemente agli allegati 2 e 5 OETV42 e all’ordinanza del 19 giugno 199543 concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi, la rispettiva categoria di norme sulle emissioni diventa obbligatoria per la prima messa in circolazione di veicoli nuovi.44
39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° giu. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3423).
40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° giu. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3423).
41 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5947).
42 RS 741.41
43 RS 741.412
44 Introdotto dal n. I dell’O del 1° giu. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3423).
Art. 14a45
45 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2011 (RU 2011 5947). Abrogato dal n. I dell’O del 20 gen. 2021, con effetto dal 1° lug. 2021 (RU 2021 55).
Art. 14b46
46 Introdotto dal n. I dell’O del 1° giu. 2012 (RU 2012 3423). Abrogato dal n. I dell’O del 23 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3275).
Capitolo 4: Riscossione della tassa commisurata alle prestazioni in caso di autoveicoli svizzeri 4747 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521).
47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521).
Art. 15 Equipaggiamento
1 La tassa è determinata con un apparecchio di misurazione elettronico riconosciuto dall’AFD. Esso è costituito da un tachigrafo o da un registratore di impulsi per il calcolo della distanza percorsa montato sul veicolo e da un apparecchio di rilevazione che conteggia e registra il chilometraggio determinante.48
2 Gli errori massimi tollerati per il tachigrafo sono definiti dalle disposizioni concernenti l’installazione di tachigrafi (art. 100 cpv. 2–4 OETV49).50
3 Il detentore deve equipaggiare a sue spese i veicoli a motore qui appresso immatricolati in Svizzera (veicoli svizzeri):
- a.
- gli autoveicoli assoggettati alla tassa;
- b.
- i trattori a sella leggeri autorizzati a trainare rimorchi di trasporto assoggettati alla tassa.
4 I veicoli assoggettati alla tassa forfettaria sono esonerati dall’obbligo di montare l’apparecchio di rilevazione.
5 L’Amministrazione federale delle dogane può esonerare altri veicoli dall’obbligo di montare l’apparecchio di rilevazione.
6 e 7 …51
48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 513).
49 RS 741.41
50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 237).
51 Abrogati dal n. I dell’O del 9 mar. 2018, con effetto dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521).
Art. 15a Consegna gratuita dell’apparecchio di rilevazione 52
1 Per il primo equipaggiamento, l’AFD consegna in prestito ai detentori un apparecchio di rilevazione per ogni autoveicolo assoggettato all’obbligo del montaggio. L’AFD si assume i costi per la sostituzione degli apparecchi di rilevazione difettosi.53
2 Gli apparecchi di rilevazione non più necessari devono essere restituiti all’AFD o a un ufficio da essa designato. L’AFD fattura al detentore gli apparecchi di rilevazione non restituiti o danneggiati.54
3 Le spese per il montaggio dell’apparecchio di rilevazione sono a carico del detentore.
4 In caso di sostituzione di apparecchi di rilevazione difettosi o non riparabili l’AFD può partecipare alle spese d’officina insorte.
52 Introdotto dal n. I dell’O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4525).
53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521).
54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521).
Art. 16 Montaggio, verifica e messa in funzione dell’apparecchio di misura
1 L’apparecchio di rilevazione dev’essere montato prima della messa in circolazione del veicolo. La responsabilità del montaggio, della verifica e della messa in funzione dell’apparecchio incombe al detentore.
2 Il montaggio e la messa in funzione dell’apparecchio di rilevazione devono essere effettuati da officine di montaggio autorizzate dall’AFD. Le officine di montaggio effettuano la verifica circa la conformità dell’intero apparecchio di misurazione all’atto della messa in funzione e delle verifiche ulteriori e rilasciano, contro versamento di una tassa, l’attestazione di conformità richiesta.55
3 Il detentore del veicolo deve inizializzare o far inizializzare l’apparecchio di rilevazione con una carta chip rilasciata dall’AFD.
4 …56
5 L’autorità d’esecuzione cantonale rifiuta la messa in circolazione dell’autoveicolo assoggettato all’obbligo del montaggio d’un apparecchio di rilevazione che non è equipaggiato con un apparecchio del genere.
6 Il DFF disciplina:
- a.
- i particolari per quanto concerne il montaggio, la messa in funzione, la riparazione, la sostituzione e la rimozione temporanea di apparecchi di rilevazione;
- b.
- i requisiti e il controllo delle officine di montaggio che montano, verificano, riparano e rimuovono temporaneamente apparecchi di rilevazione;
- c.
- la procedura di autorizzazione per il riconoscimento delle officine di montaggio da parte dell’AFD;
- d.
- la procedura di autorizzazione per il riconoscimento da parte dell’AFD dei servizi per la consegna di sigilli.57
55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 513).
56 Abrogato dal n. I dell’O del 9 mar. 2018, con effetto dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521).
57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 513).
Art. 17 Rimorchi
1 Se l’autoveicolo traina un rimorchio, il conducente deve immettere nell’apparecchio di rilevazione tutti i dati necessari per la tassazione. L’AFD stabilisce i dati necessari.58
2 Per ogni rimorchio d’un peso totale eccedente le 3,5 t l’AFD fornisce una carta chip contenente tutti i dati necessari alla rilevazione. Nel caso di rimorchi agricoli nonché di rimorchi d’un peso totale sino a 3,5 t, la carta chip è rilasciata solo in casi particolari o a richiesta del detentore.
3 Per i rimorchi trainati, la dichiarazione e il pagamento della tassa incombono al detentore del veicolo trattore.
58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 513).
Art. 18 Guasto dell’apparecchio di misura
1 Il detentore del veicolo deve provvedere al durevole funzionamento dell’apparecchio di misurazione.
2 In caso di funzionamento difettoso o di guasto il detentore del veicolo deve far riparare o sostituire senza indugio l’apparecchio da un’officina di montaggio.59
3 Se si sospetta una disfunzione dell’apparecchio bisogna farlo verificare da un’officina di montaggio.60
4 Se l’apparecchio di misurazione difettoso non viene riparato entro il termine fissato dall’AFD, l’autorità d’esecuzione cantonale revoca la licenza di circolazione e le targhe di controllo del rispettivo veicolo. Le targhe intercambiabili possono essere utilizzate ulteriormente per i veicoli non toccati dal provvedimento.
5 L’AFD declina ogni responsabilità per le conseguenze di disturbi tecnici dei mezzi ausiliari elettronici.
59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 769).
60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 769).
Art. 19 Modulo di registrazione invece dell’apparecchio di rilevazione
1 Oltre all’apparecchio di rilevazione, il conducente deve sempre avere con sé un modulo di registrazione da utilizzare in caso di guasto, disfunzione dell’apparecchio o se quest’ultimo emette messaggi d’errore. Il modulo è messo a disposizione dall’AFD.61
2 Se l’autoveicolo traina un rimorchio, il modulo deve menzionare il peso totale di quest’ultimo.
3 Il detentore provvede affinché il conducente del veicolo effettui le annotazioni prescritte.
61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521).
Art. 20 Libretto di bordo
1 Il libretto di bordo è utilizzato per i veicoli a motore che l’AFD ha esonerato dall’obbligo di montare un apparecchio di rilevazione. Esso è fornito dalle autorità esecutive.
2 Il detentore provvede affinché il conducente del veicolo effettui le annotazioni prescritte.
Art. 21 Obblighi del conducente
Il conducente del veicolo deve collaborare alla corretta rilevazione della prestazione chilometrica. Egli deve in particolare:
- a.
- utilizzare correttamente l’apparecchio di rilevazione;
- b.
- annotare nel modulo i dati concernenti il chilometraggio in caso di emissione di messaggi d’errore e di disfunzione dell’apparecchio e provvedere senza indugio all’esame dell’apparecchio di rilevazione.
Art. 22 Dichiarazione
1 La persona assoggettata al pagamento della tassa deve dichiarare all’AFD, entro 20 giorni dalla scadenza del periodo di tassazione, i dati necessari al calcolo della tassa.
1bis Se il calcolo della tassa deve avvenire sulla base del peso inferiore conformemente all’articolo 13 capoverso 7, la persona assoggetta al pagamento della tassa deve presentare una domanda per ogni periodo di tassazione. Tale domanda deve essere presentata entro 20 giorni dalla scadenza del periodo di tassazione in questione. Se entro questo termine non viene presentata alcuna domanda, la tassa è calcolata sulla base del peso determinante secondo l’articolo 13 capoversi 1–6.62
2 Per gli autoveicoli equipaggiati con un apparecchio di rilevazione fa stato il chilometraggio registrato da quest’ultimo. Se sono stati registrati messaggi d’errore o se la persona assoggettata alla tassa è dell’avviso che i dati dell’apparecchio di rilevazione sono errati per altri motivi, essa lo deve menzionare nella dichiarazione adducendone i motivi.
3 Nel caso di autoveicoli non equipaggiati con un apparecchio di rilevazione fanno stato i dati del tachigrafo.
4 Se l’autoveicolo è equipaggiato con un apparecchio di rilevazione, la dichiarazione viene effettuata mediante trasmissione elettronica dei dati o con supporto di dati elettronico; negli altri casi essa va effettuata per scritto.
5 Se il veicolo si trova all’estero per un periodo prolungato, il termine di dichiarazione è interrotto durante tale periodo, ma al massimo durante 12 mesi.
62 Introdotto dal n. I dell’O del 27 gen. 2016 (RU 2016 513). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521).
Art. 23 Tassazione
1 La tassa viene determinata in base alla dichiarazione trasmessa elettronicamente dalla persona assoggettata al pagamento della tassa o alla sua dichiarazione scritta.
2 L’AFD può esigere ulteriori mezzi probatori.
3 Se la dichiarazione viene omessa, se è lacunosa o contraddittoria oppure se l’AFD effettua accertamenti in contraddizione con la dichiarazione, essa procede alla tassazione d’ufficio.
Art. 24 Periodo di tassazione
1 Il periodo di tassazione è il mese civile.63
2 Se un veicolo è posto in circolazione nel corso del mese, il periodo di tassazione termina alla fine del mese.64
3 Qualora il veicolo sia tolto dalla circolazione, il periodo di tassazione cessa il giorno dell’annullamento della licenza di circolazione.
4 …65
63 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521).
64 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 769).
65 Abrogato dal n. I dell’O del 9 mar. 2018, con effetto dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521).
Art. 25 Riscossione della tassa 66
1 L’AFD invia una decisione d’imposizione in forma cartacea o elettronica alla persona assoggettata al pagamento della tassa.
2 La tassa è esigibile 60 giorni dopo la scadenza del periodo di tassazione.
3 L’importo fissato della tassa deve essere pagato entro 30 giorni dall’emanazione della decisione d’imposizione. Se il termine non è osservato, sull’importo scoperto è dovuto un interesse.
4 Il DFF fissa i tassi d’interesse.
5 Esso stabilisce inoltre:
- a.
- i casi in cui non viene riscosso un interesse moratorio;
- b.
- l’importo entro il quale non viene riscosso un interesse moratorio di esigua entità e non viene corrisposto alcun interesse rimuneratorio.
66 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521).
Capitolo 4a: Riscossione della tassa commisurata alle prestazioni in caso di autoveicoli esteri 6767 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521).
67 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521).
Sezione 1: Principio6868 Introdotta dal n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521).
68 Introdotta dal n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521).
Art. 25a
Le persone assoggettate al pagamento della tassa per veicoli immatricolati all’estero (autoveicoli esteri) possono rilevare i dati necessari alla riscossione della tassa come segue:
- a.
- con un apparecchio di rilevazione autorizzato dall’AFD;
- b.
- con un apparecchio di rilevazione interoperabile di un servizio europeo per la riscossione elettronica dei pedaggi stradali (European Electronic Toll Service; fornitore del SET); o
- c.
- senza apparecchio di rilevazione.
Sezione 2: Autoveicoli con apparecchio di rilevazione autorizzato dall’AFD 6969 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521).
69 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521).
Art. 2670
1 Il conducente del veicolo deve inizializzare o far inizializzare l’apparecchio di rilevazione autorizzato dall’AFD con una carta chip rilasciata dall’AFD subito dopo il ricevimento della stessa, ma al più tardi prima della successiva entrata in Svizzera. Su richiesta, l’AFD può rilasciare una carta chip per il rimorchio.
2 Del rimanente sono applicabili gli articoli 15–19, 21, 22 capoversi 1bis e 2, 23 capoverso 3 e 25 capoverso 1.
3 Gli articoli 27 e 28 sono applicabili agli autoveicoli il cui apparecchio di rilevazione è difettoso all’entrata in Svizzera.
70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521).
Sezione 3: Autoveicoli esteri con apparecchio di rilevazione interoperabile di un fornitore del SET7171 Introdotta dal n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521).
71 Introdotta dal n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521).
Art. 26a Principio
1 È possibile incaricare un fornitore del SET del rilevamento dei dati necessari alla riscossione della tassa nonché del pagamento della tassa se:
- a.
- il fornitore del SET è autorizzato dall’AFD a fornire il servizio in Svizzera; e
- b.
- la persona assoggettata al pagamento della tassa ha montato sull’autoveicolo un apparecchio di rilevazione del fornitore del SET autorizzato.
2 All’entrata in Svizzera, il conducente deve comprovare che il fornitore del SET è incaricato del rilevamento della prestazione chilometrica e del versamento della tassa.
3 Il credito fiscale si estingue con il pagamento della tassa all’AFD.
Art. 26b Autorizzazione di fornitori del SET
1 L’AFD rilascia l’autorizzazione a un fornitore del SET se quest’ultimo:
- a.
- ha sede in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera;
- b.
- fornisce la prova che soddisfa le prescrizioni tecniche e operative del DFF;
- c.
- presta la garanzia necessaria a copertura della tassa;
- d.
- designa un recapito in Svizzera.
2 Il DFF fissa le prescrizioni tecniche e operative.
3 L’AFD può sospendere o revocare l’autorizzazione se il fornitore del SET non soddisfa più interamente le condizioni per il suo rilascio.
Art. 26c Obblighi del fornitore del SET
1 I fornitori del SET devono:
- a.
- registrare le persone assoggettate al pagamento della tassa e gli autoveicoli per i quali esse devono pagare la tassa;
- b.
- consegnare alla persona assoggettata al pagamento della tassa un apparecchio di rilevazione;
- c.
- rilevare la prestazione chilometrica degli autoveicoli per i quali la tassa è dovuta;
- d.
- trasmettere all’AFD i dati necessari alla riscossione della tassa;
- e.
- versare la tassa all’AFD entro il termine di pagamento.
2 L’autorizzazione può essere vincolata ad altre condizioni.
3 I fornitori del SET ricevono un compenso per le proprie prestazioni di rilevamento e trasmissione dei dati, nonché di riscossione della tassa fornite all’AFD. Il DFF ne stabilisce l’entità. Esso può prevedere una provvigione di riscossione.
Art. 26d Obblighi della persona assoggettata al pagamento della tassa
1 Il conducente deve provvedere al durevole funzionamento dell’apparecchio di rilevazione.
2 La persona assoggettata al pagamento della tassa deve assicurarsi che i dati trasmessi al fornitore del SET e necessari alla riscossione della tassa siano corretti.
3 Gli articoli 27 e 28 sono applicabili agli autoveicoli il cui apparecchio di rilevazione è difettoso all’entrata in Svizzera.
4 Se durante la corsa in Svizzera il conducente constata che l’apparecchio di rilevazione è difettoso, all’uscita dalla Svizzera deve segnalarlo a un ufficio doganale occupato.
Art. 26e Imposizione della tassa
1 Il fornitore del SET trasmette all’AFD i dati necessari alla riscossione della tassa.
2 L’articolo 23 è applicabile per analogia.
3 L’AFD notifica, in forma cartacea o elettronica, la decisione d’imposizione alla persona assoggettata al pagamento della tassa. Il fornitore del SET è autorizzato a ricevere le notificazioni.
Art. 26f Fatturazione
L’AFD fattura al fornitore del SET la somma di tutte le tasse dovute per le corse rilevate con i suoi apparecchi. La fatturazione avviene al massimo una volta a settimana.
Sezione 4: Autoveicoli senza apparecchio di rilevazione 7272 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521).
72 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521).
Art. 27 Obblighi del conducente 73
1 Il conducente deve dichiarare i dati necessari alla riscossione della tassa all’atto dell’entrata e dell’uscita dalla Svizzera. La distanza percorsa determinante è quella indicata dal tachigrafo.74
2 Del rimanente sono applicabili gli articoli 22 capoverso 1bis e 23 capoverso 3.
73 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521).
74 Correzione del 22 ott. 2021 (RU 2021 623).
Art. 28 Rimorchi trainati da veicoli trattori senza apparecchio di rilevazione
1 Se veicoli trattori sprovvisti di apparecchio di rilevazione trainano rimorchi, il peso determinante della combinazione di veicoli all’entrata o all’uscita fa stato per la riscossione di tassa su tutto il percorso effettuato in Svizzera.
2 Se durante la permanenza in Svizzera viene modificata la configurazione della combinazione di veicoli, tale cambiamento deve essere menzionato nel modulo di registrazione prima di proseguire il viaggio. Come base di calcolo fa stato il peso totale più elevato totalizzato dalla combinazione di veicoli durante la permanenza in Svizzera.
3 …75
75 Abrogato dal n. I dell’O del 9 mar. 2018, con effetto dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521).
Art. 29 Riscossione della tassa
1 La tassa diventa esigibile all’uscita dalla Svizzera e dev’essere pagata immediatamente. Un importo della tassa noto a priori può essere riscosso già all’atto dell’entrata.
2 L’AFD designa i mezzi di pagamento autorizzati e gli uffici doganali equipaggiati a questo scopo. Per il pagamento della tassa possono essere accettate carte di credito, di addebito e carte-carburante.76
2bis L’AFD può far capo a fornitori di carte-carburante per la riscossione della tassa se questi:
- a.
- hanno sede in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera;
- b.
- forniscono la prova che soddisfano le prescrizioni tecniche e operative del DFF; e
- c.
- prestano la garanzia necessaria a copertura della tassa.77
2ter Il DFF fissa le prescrizioni tecniche e operative.78
2quater I fornitori di carte-carburante ricevono un compenso per le proprie prestazioni di riscossione della tassa fornite all’AFD. Il DFF ne stabilisce l’entità. Esso può prevedere una provvigione di riscossione.79
3 Con riserva di revoca, l’AFD può accordare agevolazioni di pagamento o altri termini di pagamento. Essa può vincolare la concessione delle suddette agevolazioni alla prestazione d’una garanzia.
76 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521).
77 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521).
78 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521).
79 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521).
Capitolo 5: Riscossione della tassa forfettaria
Sezione 1: Veicoli svizzeri
Art. 30 In generale
1 Per i veicoli svizzeri assoggettati alla tassa forfettaria, il periodo di tassazione è l’anno civile.
2 La tassa è pagabile in anticipo. Essa diventa esigibile all’atto dell’immatricolazione ufficiale o all’inizio dell’anno.
3 Per il termine e il modo di pagamento fanno stato le disposizioni cantonali disciplinanti la riscossione delle imposte sulla circolazione stradale.
Art. 31 Riscossione della tassa
1 La tassa è riscossa dal Cantone di stanza.
2 In caso di trasferimento del luogo di stazionamento d’un veicolo in un altro Cantone, il nuovo Cantone di stanza è competente per la riscossione della tassa a partire dall’inizio del mese in cui avviene il trasferimento. Il Cantone di stanza precedente restituisce la tassa riscossa per il periodo che oltrepassa la data del trasferimento.
3 Nel caso di veicoli muniti di targhe intercambiabili, la tassa dev’essere pagata soltanto per il veicolo assoggettato all’aliquota più elevata.
Art. 32 Restituzione in caso di messa fuori circolazione
Gli importi sino a 50 franchi non devono essere restituiti.
Art. 33 Restituzione per corse all’estero
1 Per ogni giorno per il quale è comprovato che il veicolo circola esclusivamente all’estero, il detentore ha diritto alla restituzione di 1/360 della tassa annua. Per i giorni in cui il veicolo circola all’estero e in Svizzera, la restituzione è della metà.
2 Le domande di restituzione, corredate degli appositi fogli di controllo delle corse, devono essere presentate all’AFD entro un anno dalla scadenza del periodo di tassazione. L’AFD può esigere altri mezzi probatori.
3 Gli importi inferiori a 50 franchi per domanda non sono restituiti.
Art. 33a Restituzione in caso di noleggio di veicoli per l’Esercito o la protezione civile 80
1 Per ogni giorno per il quale è comprovato che un veicolo noleggiato per l’Esercito o la protezione civile circola per uno scopo di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera a o abis, il detentore ha diritto alla restituzione di 1/360 della tassa annua. Per i giorni in cui il veicolo circola sia per un tale scopo sia quale veicolo assoggettato alla tassa forfettaria, la restituzione è pari alla metà dell’importo.
2 Le domande di restituzione, corredate dei relativi fogli di controllo delle corse, contratti di noleggio, verbali di presa in consegna e di consegna nonché dell’indicazione dello scopo d’impiego, devono essere presentate all’AFD entro un anno dalla scadenza del periodo di tassazione. L’AFD può esigere altri mezzi probatori.
3 Gli importi inferiori a 50 franchi per domanda non sono restituiti.
80 Introdotto dal n. I dell’O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 513).
Sezione 2: Veicoli esteri
Art. 34 Riscossione della tassa
1 Nel caso di veicoli esteri assoggettati alla tassa forfettaria, quest’ultima può essere pagata per:
- a.
- uno sino a 30 giorni consecutivi;
- b.
- 10 giorni a libera scelta nel corso di un anno;
- c.
- uno sino a 11 mesi consecutivi;
- d.
- un anno.
2 La prova del pagamento è costituita da un certificato rilasciato dall’AFD. A richiesta, il conducente del veicolo deve presentarlo agli organi di controllo.
3 Le persone assoggettate al pagamento della tassa sprovviste di una prova del pagamento valida, devono annunciarsi presso un ufficio doganale occupato.
Art. 35 Calcolo della tassa
1 Per i periodi di tassazione inferiori a un anno, la tassa è calcolata proporzionalmente. Espressa in per cento degli importi menzionati nell’articolo 4, essa ammonta a:
- a.
- 0,5 per cento al giorno, per un periodo di uno sino a 30 giorni consecutivi, ma al minimo a 25 franchi per veicolo e al massimo all’aliquota mensile dovuta per la rispettiva categoria di veicoli;
- b.
- 5 per cento per 10 giorni a libera scelta;
- c.
- 9 per cento al mese, per un periodo di uno sino a 11 mesi consecutivi.
2 Se la prova del pagamento è restituita all’AFD prima della scadenza del periodo di tassazione, v’è diritto ad una restituzione proporzionale della tassa.
3 Gli importi sino a 50 franchi non sono restituiti.
Capitolo 6: Responsabilità solidale
Art. 36 Persone solidalmente responsabili 81
1 Oltre al detentore, sono solidalmente responsabili della tassa, di eventuali interessi e di altre prestazioni pecuniarie:
- a.
- il detentore di un veicolo trattore, per un rimorchio trainato appartenente a terzi;
- b.82
- il detentore di un rimorchio, per il peso totale del rimorchio e i chilometri percorsi con lo stesso, se il detentore del veicolo trattore è insolvibile o è stato invano diffidato;
- c.
- i soci di una società semplice, di una società in nome collettivo o di una società in accomandita, nell’ambito della loro responsabilità civile;
- d.
- le persone incaricate della liquidazione, sino a concorrenza dell’importo ricavato dalla liquidazione: per la tassa di una persona giuridica o di una società senza personalità giuridica sciolte, in fallimento o che si trovano in procedura concordataria;
- e.
- gli organi, personalmente, sino a concorrenza dell’importo pari al patrimonio netto della persona giuridica: per la tassa di una persona giuridica, che trasferisce la sua sede all’estero senza che vi sia liquidazione.
1bis Oltre al detentore, sono solidalmente responsabili della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, nonché di eventuali interessi e di altre prestazioni pecuniarie a essa correlati, fatti salvi gli articoli 36a e 36b:83
- a.
- il proprietario, il locatore o il fornitore del leasing di un veicolo trattore, per il peso totale del veicolo trattore e i chilometri percorsi con lo stesso, se il detentore del veicolo trattore è insolvibile o è stato invano diffidato;
- b.
- il proprietario, il locatore o il fornitore del leasing di un rimorchio, per il peso totale del rimorchio e i chilometri percorsi con lo stesso, se il detentore del rimorchio è insolvibile o è stato invano diffidato.84
2 Le persone soggette all’obbligo del pagamento e quelle solidalmente responsabili devono custodire tutti i documenti commerciali determinanti secondo l’articolo 962 del Codice delle obbligazioni85. Se dopo la scadenza del termine di custodia il credito d’imposta non è ancora prescritto, gli atti devono essere custoditi sino al momento della prescrizione.
81 Introdotto dal n. I dell’O del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2008 769).
82 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2008 769).
83 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521).
84 Introdotto dal n. I dell’O del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2008 769).
85 RS 220
Art. 36a Richiesta all’AFD 86
1 La persona solidalmente responsabile ai sensi dell’articolo 36 capoverso 1bis che intende affidare un veicolo trattore o un rimorchio (veicolo) a un terzo per l’uso può chiedere all’AFD, nel quadro della conclusione del contratto, se il terzo (parte contraente) o il detentore del veicolo, qualora non si tratti della stessa persona, è insolvibile o è stato invano diffidato.87
2 La richiesta deve contenere:
- a.
- i dati personali e l’indirizzo della parte contraente, ed eventualmente del detentore;
- b.
- le indicazioni relative al veicolo; e
- c.
- una dichiarazione scritta della parte contraente, ed eventualmente del detentore, che autorizza l’AFD a fornire le informazioni richieste.
3 Se la parte contraente, o eventualmente il detentore, è insolvibile o è stata invano diffidata, l’AFD nella sua risposta avverte il richiedente sul fatto che questi, con la conclusione del contratto, diventa solidalmente responsabile delle tasse dovute da quel momento, nonché di eventuali interessi e altre prestazioni pecuniarie concernenti il veicolo.
86 Introdotto dal n. I dell’O del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2008 769).
87 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 513).
Art. 36b Comunicazione successiva dell’AFD 88
Se l’AFD constata, dopo la messa in circolazione del veicolo di cui all’articolo 36a capoverso 2 lettera b, che il detentore è insolvibile o è stato invano diffidato, e considera la possibilità di sottoporre alla responsabilità solidale la persona solidalmente responsabile ai sensi dell’articolo 36 capoverso 1bis, essa comunica per scritto a questa persona di ritenerla solidalmente responsabile di tasse future, nonché di eventuali interessi e altre prestazioni pecuniarie concernenti il veicolo:
- a.
- se non recede dal contratto entro 60 giorni; o
- b.
- se tutte le tasse scoperte, nonché eventuali interessi e altre prestazioni pecuniarie concernenti il veicolo non vengono interamente pagati entro 60 giorni.
88 Introdotto dal n. I dell’O del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2008 769).
Capitolo 7: Impiego della tassa
Art. 37 Provento netto
Il provento netto è il provento dopo deduzione delle spese secondo l’articolo 45 capoverso 5, dei contributi ai controlli del traffico pesante secondo l’articolo 46 nonché delle restituzioni secondo gli articoli 8, 11, 32, 33 e 51.
Art. 38 Ripartizione della quota dei Cantoni
1 Il dieci per cento della quota dei Cantoni rientra fra i mezzi supplementari che dal 2008 spettano ai Cantoni in seguito all’aumento della tassa conformemente all’articolo 19a della legge del 19 dicembre 199789 sul traffico pesante.90
2 Il 13,5 per cento della quota dei Cantoni è attribuito ai Cantoni con regioni di montagna e regioni periferiche, conformemente all’articolo 39. Fanno parte delle regioni di montagna e delle regioni periferiche le regioni elencate nell’allegato 2.91
3 Il rimanente 76,5 per cento della quota dei Cantoni è ripartito tra tutti i Cantoni secondo la chiave di ripartizione di cui all’articolo 40.92
4 …93
89 RS641.81
90 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 20176789).
91 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4333).
92 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4333).
93 Introdotto dal n. I dell’O del 12 set. 2007 (RU 2007 4695). Abrogato dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 20176789).
Art. 39 Ripartizione tra i Cantoni con regioni di montagna e regioni periferiche
1 Per il calcolo sono determinanti le ripercussioni particolari:
- a.
- sulla popolazione delle regioni di montagna e delle regioni periferiche;
- b.
- sull’economia delle regioni di montagna e delle regioni periferiche;
- c.
- sulle imprese di trasporto stradali di merci nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche.
2 I tre summenzionati indicatori sono ponderati alla stessa stregua.
3 Il calcolo è effettuato periodicamente, ma almeno ogni 10 anni, secondo il modello di cui all’allegato 3.94
94 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4333).
Art. 40 Chiave di ripartizione per la quota rimanente
1 Il saldo della quota dei Cantoni sul provento netto è ripartito come segue tra i Cantoni (cfr. allegato 4; modelli di calcolo):95
- a.
- il 20 per cento secondo la lunghezza della rete stradale:
- 1.
- il 10 per cento secondo la lunghezza delle strade nazionali e delle strade principali,
- 2.
- il 10 per cento secondo la lunghezza delle strade cantonali e delle rimanenti strade aperte al traffico motorizzato;
- b.
- il 15 per cento secondo l’onere stradale;
- c.
- il 60 per cento secondo la popolazione;
- d.
- il 5 per cento secondo l’imposizione fiscale dei veicoli a motore.
2 Determinanti per la lunghezza delle strade sono i dati più recenti riguardanti:
- a.
- la rete delle strade nazionali, escluse le tratte non in esercizio e che non sostituiscono strade principali;
- b.
- la rete delle strade principali giusta l’allegato 2 dell’ordinanza del 7 novembre 200796 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (OUMin);
- c.
- le strade cantonali, dedotte le strade principali e le strade nazionali pianificate che sostituiscono quelle principali, e le altre strade aperte al traffico motorizzato secondo i rilevamenti dell’Ufficio federale di statistica.97
3 Riguardo agli oneri stradali si applica l’articolo 30 OUMin.98
4 Per la determinazione della popolazione residente fanno stato le cifre dell’ultimo accertamento sulla popolazione residente media.99
5 Per l’imposizione fiscale del traffico motorizzato da parte dei Cantoni è determinante l’indice totale della tassa sui veicoli a motore. L’AFD accerta annualmente tale indice sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione federale delle finanze e dell’Ufficio federale di statistica.100
95 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4333).
97 Nuovo testo giusta l’art. 35 dell’O del 7 nov. 2007 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5987).
98 Nuovo testo giusta l’art. 35 dell’O del 7 nov. 2007 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5987).
99 Introdotto dall’art. 35 dell’O del 7 nov. 2007 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5987).
100 Introdotto dall’art. 35 dell’O del 7 nov. 2007 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (RU 2007 5987). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521).
Capitolo 8: Controlli
Art. 41 Procedura
1 Le autorità d’esecuzione possono effettuare controlli, segnatamente presso persone che, per effetto della loro attività, detengono o allestiscono documenti importanti per la determinazione della tassa e che collaborano in qualsiasi altro modo all’esecuzione. Sempre che le circostanze lo permettano, i controlli aziendali devono essere effettuati durante le ore d’ufficio.
2 Per l’esecuzione dei controlli le autorità d’esecuzione possono entrare nei fondi e nei locali e fermare i veicoli. In caso di sospetto esse possono ordinare la verifica di apparecchi di misura.
3 Le persone controllate sono tenute a collaborare nel modo richiesto dalle autorità d’esecuzione. A richiesta dovranno essere fornite a queste ultime tutte le informazioni e presentati tutti i libri e i documenti commerciali. Esse possono inoltre consultare i dati elaborati elettronicamente, rilevanti ai fini dell’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 42 Infrastrutture di controllo 101
L’AFD può gestire infrastrutture di controllo fisse e mobili.
101 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 513).
Art. 43 Assunzione di prove
Le autorità d’esecuzione trattengono a destinazione delle autorità incaricate dell’azione penale gli oggetti che possono servire da mezzo probatorio nella procedura penale.
Art. 44 Esclusione dalla responsabilità
I deprezzamenti e i costi risultanti dai controlli non sono risarciti.
Capitolo 9: Disposizioni finali
Sezione 1: Esecuzione
Art. 45 In generale
1 Le autorità d’esecuzione cantonali notificano di volta in volta all’AFD i dati necessari alla riscossione della tassa.
2 L’AFD emana le disposizioni necessarie all’esecuzione.
3 L’importo minimo della tassa da riscuotere è di almeno 5 franchi.
4 Per prestazioni straordinarie le autorità d’esecuzione riscuotono tasse secondo le loro proprie disposizioni.102
5 Le autorità d’esecuzione ricevono un compenso per l’esecuzione della LTTP e della presente ordinanza. Il DFF disciplina i particolari.
6 Sempre che la LTTP e la presente ordinanza non dispongano altrimenti, le disposizioni che devono essere eseguite dall’AFD si fondano sulla legislazione doganale.
102 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521).
Art. 46 Contributi ai controlli del traffico pesante
1 La Confederazione versa contributi ai Cantoni che effettuano maggiori controlli ai fini dell’applicazione della tassa e in particolare del trasferimento su ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi giusta l’articolo 1 capoverso 1 della legge dell’8 ottobre 1999 sul trasferimento del traffico.
2 Il calcolo e l’importo dei contributi sono fissati in accordi di prestazioni conclusi dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni con i Cantoni.
Art. 47 Accordi
1 L’AFD può concludere accordi con singole persone assoggettate al pagamento della tassa al fine di semplificare la procedura di tassazione, segnatamente in merito:
- a.
- alla procedura di dichiarazione;
- b.
- alla tassazione di persone assoggettate subordinate a diverse autorità esecutive.
2 Gli accordi concernenti veicoli svizzeri devono essere conclusi d’intesa con le competenti autorità cantonali, sempre che esse ne siano coinvolte.
Art. 48 Prestazione di garanzie
1 Le autorità d’esecuzione possono far garantire tasse, interessi e spese anche se non ancora stabiliti con una decisione passata in giudicato né esigibili, quando:
- a.
- il loro pagamento sembra compromesso;
- b.
- la persona assoggettata al pagamento della tassa è in ritardo con il pagamento.
2 La richiesta di prestare garanzia deve menzionare il motivo giuridico di tale provvedimento, l’importo da garantire e l’ufficio al quale va fornita la garanzia; esso costituisce un decreto di sequestro ai sensi dell’articolo 274 della legge federale dell’11 aprile 1889103 sull’esecuzione e sul fallimento.
3 Il ricorso contro le decisioni concernenti la richiesta di prestare garanzia è retto dall’articolo 23 LTTP. Esso non ha effetto sospensivo.
103 RS 281.1
Art. 49 Conteggio e tenuta dei controlli
1 L’ufficio centrale di conteggio e di controllo è l’AFD.
2 I Cantoni effettuano conteggi periodici con l’AFD conformemente alle istruzioni di quest’ultima. Alla fine dell’anno contabile dev’essere allestita una chiusura definitiva.
3 L’anno contabile corrisponde all’anno civile.
Art. 50 Mora nel pagamento 104
1 Se la tassa per un veicolo svizzero non è pagata, se i pagamenti anticipati o le prestazioni di garanzia non sono avvenuti oppure se i provvedimenti cautelativi ordinati dalle autorità d’esecuzione non sono attuati dal detentore, quest’ultimo viene diffidato; se la diffida rimane infruttuosa, l’AFD può, oltre alle misure previste dall’articolo 14a LTTP:
- a.
- rifiutare il proseguimento del viaggio con il veicolo; o
- b.
- sequestrare il veicolo, sempre che le circostanze lo giustifichino.
2 Se la tassa per un veicolo estero non è pagata, se i pagamenti anticipati o le prestazioni di garanzia non sono avvenuti oppure se i provvedimenti cautelativi ordinati dalle autorità d’esecuzione non sono attuati dal detentore, l’AFD può:
- a.
- rifiutare il proseguimento del viaggio con il veicolo; o
- b.
- sequestrare il veicolo, sempre che le circostanze lo giustifichino.
104 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 513).
Art. 50a Rifiuto e revoca della licenza di circolazione e delle targhe di controllo 105
1 Nei casi previsti dall’articolo 14a LTTP, l’AFD può ordinare alle autorità d’esecuzione cantonali di rifiutare o revocare la licenza di circolazione e le targhe di controllo.
2 Dopo una revoca della licenza di circolazione e delle targhe di controllo, le targhe trasferibili possono essere utilizzate ulteriormente per i veicoli non toccati dal provvedimento.
3 Il ricorso contro le decisioni dell’autorità d’esecuzione cantonale è retto dall’articolo 23 LTTP.106
105 Introdotto dal n. I dell’O del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2008 769).
106 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521).
Sezione 2: Revisione e condono
Art. 51 Revisione
La revisione di decisioni e di decisioni su ricorso è retta dagli articoli 66–68 della legge del 20 dicembre 1968107 sulla procedura amministrativa.
107 RS 172.021
Art. 52 Condono della tassa
1 Con la domanda di condono devono essere presentati alle competenti autorità d’esecuzione tutti i documenti necessari alla valutazione del caso.
2 Le domande di condono sono di competenza:
- a.
- delle autorità d’esecuzione cantonali per i veicoli da esse tassati;
- b.108
- dell’AFD per i veicoli esteri e svizzeri da essa tassati;
- c.109
- …
3 Possono essere condonati unicamente gli importi passati in giudicato fissati in modo giuridicamente vincolante.
4 Se insieme a una procedura di ricorso contro la determinazione della tassa viene formulata una domanda di condono, la procedura di ricorso è sospesa fino a decisione definitiva in merito alla domanda di condono.
108 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521).
109 Abrogata dal n. I dell’O del 9 mar. 2018, con effetto dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521).
Sezione 3: Protezione dei dati
Art. 53 Raccolta di dati
1 L’AFD raccoglie i dati concernenti l’identità e gli indirizzi delle persone assoggettate alla tassa nonché le loro relazioni finanziarie.
2 Il trattamento dei dati trasmessi dalle autorità d’esecuzione cantonali e dagli uffici doganali è centralizzato presso l’AFD.
Art. 54 Sicurezza dei dati
Le autorità d’esecuzione proteggono efficacemente i dati dalla perdita, dalle modificazioni e dall’accesso di terzi non autorizzati.
Art. 55 Trasmissione di dati
Le autorità d’esecuzione possono trasmettere dati che permettono di trarre conclusioni in merito a determinate persone solamente:
- a.
- agli uffici della Confederazione e dei Cantoni per l’adempimento di compiti legali;
- b.
- a uffici esteri, nell’ambito di accordi internazionali;
- c.
- agli istituti di ricerca, nell’ambito di progetti di ricerca statali chiaramente definiti.
Art. 56 Obbligo di custodia
Le autorità d’esecuzione provvedono affinché i dati raccolti non vengano modificati e siano leggibili durante l’anno in corso e i successivi cinque anni. Trascorso tale termine, i dati sono distrutti o sono custoditi dall’archivio federale.
Art. 57 Accesso ai dati
Il detentore ha accesso ai dati registrati dall’apparecchio di rilevazione, eccettuati quelli che servono alle autorità esecutive per la lotta contro la violazione della legislazione concernente la tassa sul traffico pesante.
Sezione 4: Abrogazione e modifica del diritto previgente
Art. 58 Abrogazione del diritto previgente
Sono abrogate:
- a.
- l’ordinanza del 23 dicembre 1999110 sul montaggio, nel corso del 2000, di apparecchi per l’esecuzione della legge sul traffico pesante;
- b.
- l’ordinanza del 25 giugno 1997111 concernente le stazioni di trasbordo nel traffico combinato.
110 [RU 2000 341937]
111 [RU 1997 1633, 1998 16482051]
Art. 59 Modifica del diritto previgente
Sezione 5: Disposizioni transitorie
Art. 60 Enclave doganale di Samnaun
I veicoli esteri e svizzeri assoggettati alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni nonché i veicoli esteri assoggettati alla tassa forfettaria sul traffico pesante che si recano direttamente dall’estero nelle valli di Samnaun e Sampuoir, sono esentati dalla tassa sul traffico pesante sino all’apertura di un ufficio doganale in tali valli.
Art. 61 Utilizzazione dell’apparecchio di rilevazione 113
Gli apparecchi di rilevazione consegnati gratuitamente dall’AFD non possono essere donati, venduti, noleggiati né prestati. Le infrazioni sono punite con una multa sino a 5000 franchi.
113 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4525).
Art. 62114
114 Abrogato dal n. I dell’O del 15 set. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4525).
Art. 62a Veicoli della categoria di tassa 2 115
Fino al 31 dicembre 2008 i veicoli della categoria di tassa 2 (EURO 3) sono tassati secondo l’aliquota della categoria di tassa 3.
115 Introdotto dal n. I dell’O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4695, 2008 769).
Art. 62b Responsabilità solidale 116
La responsabilità solidale del proprietario, del locatore o del fornitore del leasing di cui all’articolo 36 capoverso 1bis si applica solo ai contratti conclusi dopo l’entrata in vigore della modifica del 7 marzo 2008 della presente ordinanza.
116 Introdotto dal n. I dell’O del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2008 7691653).
Sezione 6: Entrata in vigore
Art. 63
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.
Allegato 1 117117 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 20 gen. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 55).
117 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 20 gen. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 55).
Categorie di tassa
1 Autoveicoli pesanti (peso totale > 3,5 t)
1.1 Categoria di tassa 1
1.2 Categoria di tassa 2
1.3 Categoria di tassa 3
2 Autoveicoli leggeri (peso totale ≤ 3,5 t)
2.1 Categoria di tassa 1
2.2 Categoria di tassa 2
2.3 Categoria di tassa 3
Allegato 1a 119119 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 23 nov. 2011 (RU 2011 5947). Abrogato dal n. II cpv. 2 dell’O del 20 gen. 2021, con effetto dal 1° lug. 2021 (RU 2021 55).
119 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 23 nov. 2011 (RU 2011 5947). Abrogato dal n. II cpv. 2 dell’O del 20 gen. 2021, con effetto dal 1° lug. 2021 (RU 2021 55).
Allegato 2 120120 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4333).
120 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4333).
Appartenenza dei Comuni alle regioni di montagna e periferiche
Allegato 3 121121 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4333).
121 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4333).
Quote cantonali della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
Allegato 4 122122 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4333).
122 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4333).