Legge federale
sull’imposta preventiva
(LIP)1
1 Abbreviazione introdotta dal n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997II 963).
1 Abbreviazione introdotta dal n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997II 963).
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 41bis capoverso 1 lettere a e b e capoversi 2 e 3 della Costituzione
federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 ottobre 19634,
decreta:
2 [CS 1 3; RU 1958 375, 1985 1026]. Queste disp. corrispondono agli art. 132 cpv. 2 e 134della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
3 Nuovo testo giusta il n. II dell’O dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 324; FF 1999 4949).
4FF 1963 1541
Introduzione
Art. 1
A. Oggetto della legge
1 La Confederazione riscuote un’imposta preventiva sui redditi di capitali mobili, sulle vincite ai giochi in denaro secondo la legge federale del 29 settembre 20175 sui giochi in denaro (LGD), sulle vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che secondo l’articolo 1 capoverso 2 lettere d ed e LGD non sottostanno a quest’ultima e sulle prestazioni d’assicurazione; nei casi previsti dalla legge, la notifica della prestazione imponibile sostituisce il pagamento dell’imposta.6
2 L’imposta preventiva è rimborsata al beneficiario della prestazione decurtata dell’imposta, in conformità della presente legge, dalla Confederazione o, a carico di questa, dal Cantone.
6 Nuovo testo giusta l’all. n. II 7 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849).
Art. 27
B. Provvigione dei Cantoni
1 L’aliquota di partecipazione dei Cantoni al prodotto netto annuo dell’imposta preventiva ammonta al 10 per cento.
2 La relativa quota è ripartita fra i Cantoni all’inizio dell’anno successivo. Il calcolo si basa sulla popolazione residente secondo l’ultimo risultato disponibile del censimento federale della popolazione.
3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli dopo aver sentito i Governi cantonali.
7Nuovo testo giusta il n. II 12 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
Art. 3
C. Relazione con il diritto cantonale
1 Ciò che la presente legge assoggetta all’imposta preventiva, o che dichiara esente, non può essere gravato di imposte cantonali o comunali dello stesso genere; il Tribunale federale giudica come istanza unica le contestazioni relative a questa disposizione (art. 120 della L del 17 giu. 20058 sul Tribunale federale).9
2 L’uso di documenti in una procedura di applicazione della presente legge non implica l’obbligo di pagare tasse di bollo cantonali.
9 Nuovo testo giusta l’all. n. 60 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 200621971069; FF 20013764).
Capo primo: Riscossione dell’imposta preventiva
Art. 4
A. Oggetto dell’imposta
I. Redditi di capitali mobili
1. Norma
1 L’imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi:
- a.
- da obbligazioni, da cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, rilasciate da una persona domiciliata in Svizzera, di averi iscritti nel libro del debito pubblico;
- b.10
- da azioni, quote sociali di società a garanzia limitata o di società cooperative, buoni di partecipazione di banche cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento, emessi da una persona domiciliata in Svizzera;
- c.11
- da quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 200612 sugli investimenti collettivi (LICol) emesse da una persona domiciliata in Svizzera o da una persona domiciliata all’estero unitamente a una persona domiciliata in Svizzera;
- d.
- da averi di clienti presso banche e casse di risparmio svizzere.
2 Il trasferimento all’estero della sede di una società anonima, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa è fiscalmente equiparato alla liquidazione della società; questa disposizione si applica per analogia agli investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol.13
10Nuovo testo giusta l’all. n. II 10 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 20194631; FF 2015 7293).
11 Nuovo testo giusta l’all. n. II 8 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20065379; FF 20055701).
13 Nuovo testo giusta l’all. n. II 8 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20065379; FF 20055701).
Art. 4a14
1a. Acquisto dei propri diritti di partecipazione
1 La società di capitali o la società cooperativa che acquista i propri diritti di partecipazione (azioni, quote sociali di società a garanzia limitata e di società cooperative, buoni di partecipazione di banche cooperative, buoni di partecipazione o buoni di godimento) in virtù di una decisione di riduzione del suo capitale o nell’intento di ridurlo, deve l’imposta preventiva sulla differenza tra il prezzo d’acquisto e il valore nominale liberato di questi diritti di partecipazione.15 Quest’imposizione si applica anche quando l’acquisto dei propri diritti di partecipazione supera i limiti previsti nell’articolo 659 o 783 del Codice delle obbligazioni (CO)16.17
2 Il capoverso 1 si applica per analogia se la società di capitali o la società cooperativa che ha acquistato i propri diritti di partecipazione entro i limiti previsti nell’articolo 659 o 783 CO non riduce successivamente il suo capitale e non li rivende entro un termine di sei anni.18
3 Se la società di capitali o la società cooperativa acquista i propri diritti di partecipazione nell’ambito di impegni fondati su un prestito convertibile o a opzione oppure su un piano di partecipazione del personale, il termine di rivendita di cui al capoverso 2 è sospeso sino all’estinzione di questi impegni, ma al massimo per sei anni nel caso di piani di partecipazione del personale.
4 In occasione dell’acquisto dei propri diritti di partecipazione conformemente ai capoversi 1–3, le società di capitali o società cooperative quotate in una borsa svizzera devono addebitare l’eccedenza di liquidazione per almeno la metà alle riserve da apporti, aggio e pagamenti suppletivi (riserve da apporti di capitale). Se questa condizione non è soddisfatta, l’importo delle riserve da apporti di capitale è corretto di conseguenza, ma al massimo sino a concorrenza di un importo pari a quello delle riserve da apporti di capitale disponibili.19
14 Introdotto dal n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669677; FF 1997II 963).
15 Nuovo testo giusta l’all. n. II 10 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
17 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 9 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
18 Nuovo testo giusta l’all. n. 9 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
19 Introdotto dal n. I 7 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 23952413; FF 2018 2079).
Art. 5
2. Eccezioni
1 Non sono soggetti all’imposta preventiva:
- a.20
- le riserve e gli utili di una società di capitali secondo l’articolo 49 capoverso 1 lettera a della legge federale del 14 dicembre 199021 sull’imposta federale diretta (LIFD) o di una società cooperativa che all’atto di una ristrutturazione ai sensi dell’articolo 61 LIFD sono trasferiti nelle riserve di una società svizzera di capitali o cooperativa assuntrice o trasformata;
- b.22
- i profitti di capitale conseguiti in un investimento collettivo di capitale ai sensi della LICol23 e i proventi derivanti dal possesso fondiario diretto, nonché i versamenti di capitale fatti dagli investitori, se la loro distribuzione avviene mediante cedola separata;
- c.24
- gli interessi degli averi di clienti, se l’importo degli interessi non eccede per un anno civile 200 franchi;
- d.
- gli interessi dei depositi destinati a costituire ed alimentare averi per il caso di sopravvivenza o di morte presso istituti, casse e altri enti aventi per scopo l’assicurazione per la vecchiaia, l’invalidità, i superstiti, o la previdenza sociale;
- e.25
- ...
- f.26
- le prestazioni volontarie di una società anonima, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa, se tali prestazioni costituiscono oneri giustificati dall’uso commerciale ai sensi dell’articolo 59 capoverso 1 lettera c LIFD27;
- g.28
- gli interessi corrisposti da banche o società di gruppi finanziari per gli strumenti di capitale di terzi secondo gli articoli 11 capoverso 4 e 30b capoverso 6 della legge dell’8 novembre 193429 sulle banche (LBCR) approvati dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ai fini dell’adempimento di esigenze prudenziali, sempre che lo strumento di capitale di terzi interessato sia emesso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2026;
- h.30
- i pagamenti di interessi dei partecipanti a una controparte centrale ai sensi della legge del 19 giugno 201531 sull’infrastruttura finanziaria, nonché quelli di una controparte centrale ai suoi partecipanti;
- i.32
- gli interessi corrisposti da banche o società di gruppi finanziari per gli strumenti di capitale di terzi secondo l’articolo 30b capoverso 7 lettera b LBCR, che:
- 1.
- la FINMA ha approvato ai fini dell’adempimento di esigenze prudenziali:
- –
- per le banche senza rilevanza sistemica o le società di gruppi finanziari: al momento dell’emissione
- –
- per le banche di rilevanza sistemica ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 LBCR: al momento dell’emissione o del cambiamento da un emittente estero a uno svizzero, e
- 2.
- sono emessi tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2026 oppure per i quali si verifica durante questo periodo un cambiamento di emittente secondo il numero 1.
1ter In occasione del rimborso di riserve da apporti di capitale di cui al capoverso 1bis, le società di capitali o società cooperative quotate in una borsa svizzera devono distribuire altre riserve per un importo almeno equivalente. Se questa condizione non è soddisfatta, il rimborso è imponibile per un importo pari alla metà della differenza tra il rimborso stesso e la distribuzione delle altre riserve, ma al massimo per un importo pari a quello delle altre riserve disponibili che possono essere distribuite in virtù del diritto commerciale. Le altre riserve che possono essere distribuite in virtù del diritto commerciale devono essere accreditate per un importo equivalente sul conto speciale delle riserve da apporti di capitale.33
1quater Il capoverso 1ter non si applica alle riserve da apporti di capitale:
- a.
- costituite, dopo il 24 febbraio 2008, mediante il conferimento di diritti di partecipazione o societari a una società di capitali o società cooperativa estera nell’ambito di concentrazioni aventi carattere di fusione ai sensi dell’articolo 61 capoverso 1 lettera c LIFD o mediante un trasferimento transfrontaliero a una filiale svizzera ai sensi dell’articolo 61 capoverso 1 lettera d LIFD;
- b.
- già esistenti in una società di capitali o società cooperativa estera, dopo il 24 febbraio 2008, al momento di una fusione o ristrutturazione transfrontaliera ai sensi dell’articolo 61 capoversi 1 lettera b e 3 LIFD o del trasferimento della sede o dell’amministrazione effettiva;
- c.
- rimborsate a persone giuridiche svizzere o straniere che possiedono almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale della società che effettua il versamento;
- d.
- in caso di liquidazione o di trasferimento della sede o dell’amministrazione effettiva della società di capitali o società cooperativa all’estero.34
1quinquies La società deve allibrare le riserve da apporti di capitale di cui al capoverso 1quater lettere a e b su un conto separato e comunicare ogni modifica di questo conto all’AFC.35
1sexies I capoversi 1ter–1quinquies si applicano per analogia anche alle riserve da apporti di capitale utilizzate per l’emissione di azioni gratuite o gli aumenti gratuiti del valore nominale.36
1septies Il capoverso 1bis si applica agli apporti e all’aggio forniti durante la validità di un margine di variazione del capitale secondo gli articoli 653se seguenti del CO37 per quanto eccedano le riserve rimborsate nell’ambito del suddetto margine di variazione del capitale.38
2 L’ordinanza può prescrivere che siano addizionati gli interessi di diversi averi di clienti che un medesimo creditore o una medesima persona avente diritto di disporne possiede presso la stessa banca o cassa di risparmio; l’AFC può ordinare che si proceda, nel caso singolo, a tale cumulo, se vi è manifesto abuso.39
20 Nuovo testo giusta l’all. n. 9 del L del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 20042617; FF 20003765).
22 Nuovo testo giusta l’all. n. II 8 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20065379; FF 20055701).
24 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 28932902; FF 2005 4241).
25Introdotta dall’art. 25 della LF del 20 dic. 1985 sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali (RU 19881420; FF 1984I 908). Abrogata dal n. I della LF del 28 set. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2019 433; FF 2018 1951).
26 Introdotta dall’all. n. 5 della LF dell’8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 45454549; FF 2003 70537093).
27 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 28 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 433; FF 2018 1951).
28 Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2012 (RU 2012 5981; FF 2011 5885). Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).
30 Introdotta dall’all. n. 7 della L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).
32 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016 (RU 2016 3451; FF 2015 5795). Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).
33 Introdotto dal n. I 7 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 23952413; FF 2018 2079).
34 Introdotto dal n. I 7 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 23952413; FF 2018 2079).
35 Introdotto dal n. I 7 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 23952413; FF 2018 2079).
36 Introdotto dal n. I 7 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 23952413; FF 2018 2079).
38 Introdotto dall’all. n. 9 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109, 112; FF 2017 325).
39 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 28932902; FF 2005 4241).
Art. 640
II. Vincite ai giochi in denaro nonché ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite
1 L’imposta preventiva sulle vincite ai giochi in denaro ha per oggetto le singole vincite versate che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lettere i–iter LIFD41.
2 L’imposta preventiva sulle vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite ha per oggetto le singole vincite versate che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lettera j LIFD.
40 Nuovo testo giusta l’all. n. II 7 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849).
41 RS 642.11
Art. 7
III. Prestazioni d’assicurazione
1. Norma
1 L’imposta preventiva sulle prestazioni d’assicurazione ha per oggetto le prestazioni in capitale da assicurazioni sulla vita, le rendite vitalizie e le pensioni, se l’assicurazione fa parte del portafoglio svizzero dell’assicuratore e se, al verificarsi dell’evento assicurato, lo stipulante o un avente diritto è domiciliato in Svizzera.
2 Il trasferimento di un’assicurazione da un portafoglio svizzero a un portafoglio estero o la cessione di diritti provenienti da un’assicurazione da parte di una persona domiciliata in Svizzera ad una persona domiciliata all’estero sono fiscalmente equiparati al versamento della prestazione assicurata.
3 È pure considerato prestazione in capitale da assicurazioni sulla vita ogni versamento di averi, nel senso dell’articolo 5 capoverso 1 lettera d, qualunque sia il motivo del versamento.
Art. 8
2. Eccezioni
1 Sono esentate dall’imposta preventiva:
- a.
- le prestazioni in capitale, se il totale delle prestazioni provenienti dalla medesima assicurazione non supera 5000 franchi;
- b.
- le rendite e le pensioni, se il loro ammontare, comprese le indennità supplementari, non supera 500 franchi l’anno;
- c.
- le prestazioni previste dalle leggi federali del 20 dicembre 194642 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e del 19 giugno 195943 su l’assicurazione per l’invalidità.
2 L’ordinanza d’esecuzione può prescrivere, a titolo generale, che vengano cumulate le prestazioni in capitale o le rendite e le pensioni di un medesimo assicuratore su una medesima persona; l’AFC può disporre che si proceda, nel caso singolo, a tale cumulo, se vi è manifesto abuso.
Art. 9
IV. Definizioni
1 Si considera domiciliato in Svizzera chiunque vi ha il domicilio, vi dimora durevolmente, vi ha la sede statutaria o è iscritto come impresa nel registro di commercio svizzero; sono pure considerate domiciliate in Svizzera, ai termini dell’articolo 4 le persone giuridiche o le società commerciali senza personalità giuridica la cui sede statutaria si trova all’estero, ma che di fatto hanno la direzione e svolgono un’attività in Svizzera.
2 Si considera banca o cassa di risparmio chiunque offre pubblicamente di accettare denari fruttiferi o accetta in modo continuo denari dietro interesse; non si considerano tali, invece, le associazioni di risparmio che accettano versamenti soltanto dai loro membri e le casse di risparmio aziendali che ammettono come depositante soltanto il personale dell’impresa, se queste associazioni o casse impiegano i depositi esclusivamente all’acquisto di valori il cui reddito è soggetto all’imposta preventiva.
3 Le disposizioni della presente legge, quando trattano di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol44, si applicano a tutte le persone che esercitano le funzioni corrispondenti. Le società di investimento a capitale fisso ai sensi dell’articolo 110 LICol sono, nella presente legge, assimilate alle società di capitali.45
45 Nuovo testo giusta l’all. n. II 8 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20065379; FF 20055701).
Art. 10
B. Obbligazione fiscale
I. Contribuente
1 L’obbligazione fiscale spetta al debitore della prestazione imponibile.
2 Nel caso degli investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol46, soggetto fiscale sono la direzione del fondo, la società di investimento a capitale variabile, la società di investimento a capitale fisso e la società in accomandita. Se una maggioranza di soci illimitatamente responsabili di una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale ha il domicilio all’estero o se i soci illimitatamente responsabili sono persone giuridiche cui partecipano in maggioranza persone con domicilio o sede all’estero, la banca depositaria della società in accomandita risponde in solido per l’imposta sui redditi che riversa.47
47 Nuovo testo giusta l’all. n. II 8 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20065379; FF 20055701).
Art. 11
II. Modo di esecuzione
1 L’obbligazione fiscale è soddisfatta con:
- a.
- il pagamento dell’imposta (art. 12–18); o
- b.
- la notifica della prestazione imponibile (art. 19–20a).48
2 L’ordinanza d’esecuzione stabilisce a quali condizioni l’imposta preventiva non è riscossa sui redditi fruttati da quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol49 qualora venga presentata una dichiarazione bancaria (affidavit).50
48 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 433; FF 2018 1951).
50 Nuovo testo giusta l’all. n. II 8 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20065379; FF 20055701).
Art. 12
III. Pagamento dell’imposta
1. Nascita del credito fiscale
1 Per i redditi di capitali mobili, per le vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lettere i–iter LIFD51 e per le vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lettera j LIFD il credito fiscale sorge alla scadenza della prestazione imponibile.52La capitalizzazione d’interessi o la decisione di trasferire la sede all’estero (art. 4 cpv. 2), implica il sorgere del credito fiscale.
1bis Se una società acquista ai sensi dell’articolo 4acapoverso 2 i propri diritti di partecipazione, il credito fiscale sorge allo scadere del termine stabilito da detta disposizione.53
1ter Nel caso di fondi di tesaurizzazione il credito fiscale sorge al momento dell’accredito del reddito imponibile (art. 4 cpv. 1 lett. c).54
2 Per le prestazioni d’assicurazione, il credito fiscale sorge all’atto del versamento della prestazione.
3 Se, per ragioni dipendenti dalla sua persona, il debitore non è in grado di eseguire la prestazione imponibile alla sua scadenza, il credito fiscale sorge soltanto alla data alla quale è rinviato il pagamento della prestazione stessa, o di quella sostitutiva, e in ogni caso all’atto dell’esecuzione effettiva.
52 Nuovo testo giusta l’all. n. II 7 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849).
53 Introdotto dal n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997II 963).
54 Introdotto dall’all. n. II 8 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20065379; FF 20055701).
Art. 13
2. Aliquota
1 L’imposta preventiva è:
- a.55
- il 35 per cento della prestazione imponibile, per i redditi di capitali mobili, per le vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lettere i–iter LIFD56 e per le vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lettera j LIFD;
- b.
- il 15 per cento per le rendite vitalizie e le pensioni;
- c.
- l’8 per cento per le altre prestazioni d’assicurazione.
2 Il Consiglio federale può, per la fine di un anno, ridurre al 30 per cento il saggio d’imposta stabilito nel capoverso 1 lettera a, se lo sviluppo della situazione monetaria o del mercato dei capitali lo esige.57
55Nuovo testo giusta l’all. n. II 7 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849).
57Introdotto dal n. I della LF del 31 gen. 1975 (RU 1975 932; FF 1975 I 323). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 499; FF 1978 I 833).
Art. 14
3. Traslazione
1 L’imposta preventiva va dedotta all’atto del pagamento, della girata, dell’accreditamento o del computo della prestazione imponibile, senza riguardo alla persona del beneficiario; ogni convenzione in contrario è nulla.
2 Il contribuente deve dare al beneficiario i dati necessari per consentirgli l’esercizio del diritto al rimborso e, su sua richiesta, rilasciare un’attestazione in merito.
Art. 15
4. Responsabilità solidale
1 Sono solidalmente responsabili con il contribuente:
- a.
- per l’imposta preventiva dovuta da una persona giuridica, da una società commerciale senza personalità giuridica o da un investimento collettivo di capitale che vengono sciolti: le persone incaricate della liquidazione, sino a concorrenza del ricavato della liquidazione;
- b.
- per l’imposta preventiva dovuta da una persona giuridica o da un investimento collettivo di capitale che trasferisce la sede all’estero: gli organi e, nel caso della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, la banca depositaria, sino a concorrenza del patrimonio netto della persona giuridica e dell’investimento collettivo di capitale.58
2 Le persone designate al capoverso 1 rispondono soltanto dei crediti d’imposta, degli interessi e delle spese che sorgono, che sono fatti valere dall’autorità o scadono sotto la loro gestione; la loro responsabilità si estingue se provano di aver fatto tutto quanto era in loro potere per giungere all’accertamento e all’adempimento del credito fiscale.
3 La persona solidalmente responsabile ha i medesimi diritti e doveri procedurali del contribuente.
58 Nuovo testo giutsa l’all. n. II 8 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20065379; FF 20055701).
Art. 16
5. Scadenza; interessi di mora
1 L’imposta preventiva scade:
- a.
- sugli interessi delle obbligazioni di cassa e degli averi di clienti presso banche o casse di risparmio svizzere: 30 giorni dopo la fine di ogni trimestre commerciale, per gli interessi maturati nel corso dello stesso;
- b.59
- ...
- c.60
- sugli altri redditi di capitali mobili, sulle vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lettere i–iter LIFD61 e sulle vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lettera j LIFD: 30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale (art. 12);
- d.
- sulle prestazioni d’assicurazione: 30 giorni dopo la fine di ogni mese, per le prestazioni eseguite nel corso dello stesso.
2 Un interesse di mora è dovuto, senza diffida, sugli importi di imposta non ancora pagati alle scadenze stabilite dal capoverso 1. Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce il tasso di interesse.62
2bis Non è dovuto alcun interesse di mora se le condizioni materiali per l’adempimento dell’obbligazione fiscale sono soddisfatte mediante la notifica della prestazione imponibile conformemente a:
- a.
- l’articolo 20 e le sue disposizioni d’esecuzione;
- abis.63
- l’articolo 20a e le sue disposizioni d’esecuzione; o
- b.
- l’accordo internazionale applicabile nel singolo caso e le sue disposizioni d’esecuzione.64
3 Se il debitore è dichiarato fallito, o se trasferisce il domicilio o il luogo di soggiorno all’estero, l’imposta scade all’atto di tale dichiarazione o trasferimento.
59 Abrogata dal n. II 4 della LF del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell’imposizione delle imprese, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241).
60Nuovo testo giusta l’all. n. II 7 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849). La correzione del 25 giu. 2019 concerne solamente il testo francese (RU 2019 2013).
62 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997II 963).
63 Introdotta dal n. I della LF del 28 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 433; FF 2018 1951).
64 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 15 feb. 2017 (RU 2017 497; FF 2015 43954429).
Art. 17
6. Estinzione del credito fiscale
a. Prescrizione
1 Il credito fiscale si prescrive in cinque anni, a contare dalla fine dell’anno civile in cui è sorto (art. 12).
2 La prescrizione non decorre, o rimane sospesa fintanto che il credito fiscale è cautelato da una garanzia o fintanto che nessuna delle persone tenute al pagamento ha il domicilio in Svizzera.
3 La prescrizione è interrotta ogni volta che una persona tenuta al pagamento riconosce il credito fiscale e ogni volta che un atto ufficiale inteso ad esigerlo è notificato a una persona tenuta al pagamento. Un nuovo termine di prescrizione comincia a decorrere ad ogni interruzione.
4 La sospensione e l’interruzione hanno effetto nei confronti di tutte le persone tenute al pagamento.
Art. 18
b. Condono
Il credito fiscale, sorto in seguito ad avvaloramento di diritti di partecipazione ammortati a scopo di risanamento o in seguito a riscatto di buoni di godimento emessi in occasione di un risanamento, può essere condonato, in quanto il pagamento dell’imposta abbia delle conseguenze particolarmente gravose per il beneficiario della prestazione imponibile.
Art. 19
IV. Notifica sostitutiva del pagamento dell’imposta
1. Per le prestazioni d’assicurazione
1 L’assicuratore deve soddisfare all’obbligazione fiscale con la notifica della prestazione d’assicurazione imponibile, a meno che, prima del versamento, lo stipulante o un avente diritto non gli comunichi, per iscritto, di opporsi alla notifica.
2 Se l’imposta preventiva che l’assicuratore deve pagare per effetto dell’opposizione è maggiore della prestazione ancora da versare, l’opposizione alla notifica è valida soltanto se l’opponente rimborsa la differenza all’assicuratore.
3 Le notifiche devono essere fatte per iscritto all’AFC nei 30 giorni successivi alla fine di ogni mese in cui sono state eseguite le prestazioni.
Art. 2065
2. Per i redditi di capitali mobili
1 Qualora il pagamento dell’imposta sul reddito di capitali mobili causi complicazioni inutili o rigori manifesti, il contribuente può essere autorizzato a soddisfare alla sua obbligazione fiscale mediante la notifica della prestazione imponibile.
2 Il Consiglio federale determina i casi nei quali la procedura di notifica è ammessa. La procedura di notifica è ammessa in particolare per le distribuzioni di dividendi e le prestazioni valutabili in denaro all’interno di un gruppo svizzero o internazionale.
3 Nei casi di cui all’articolo 16 capoverso 2bis lettere a e b, la procedura di notifica è ammessa anche se la notifica della prestazione imponibile, la richiesta di applicazione della procedura di notifica oppure l’esercizio del diritto alla procedura di notifica non hanno luogo tempestivamente.66
65 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 15 feb. 2017 (RU 2017 497; FF 2015 43954429).
66 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 433; FF 2018 1951).
Art. 20a67
3. Vincite in natura ai giochi in denaro nonché alle lotterie e ai giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite
1 Per le vincite in natura ai giochi in denaro che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lettere i–iter LIFD68 nonché per le vincite in natura alle lotterie e ai giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lettera j LIFD, l’organizzatore è tenuto a soddisfare all’obbligazione fiscale con la notifica della prestazione imponibile.
2 La notifica deve essere fatta all’AFC per iscritto nei 90 giorni successivi alla scadenza della vincita. Alla notifica deve essere allegato un certificato di domicilio del vincitore.
3 L’AFC inoltra la notifica all’autorità fiscale del Cantone di domicilio del vincitore.
4 La procedura di notifica è ammessa anche nel caso in cui la notifica non venga fatta nei 90 giorni successivi alla scadenza della vincita.
67 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 433; FF 2018 1951
Capo secondo: Rimborso dell’imposta preventiva
Art. 21
A. Rimborso dell’imposta sui redditi di capitali mobili, sulle vincite ai giochi in denaro e sulle vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite
I. Condizioni generali del diritto al rimborso
1 L’avente diritto, inteso nel senso degli articoli 22 a 28, può chiedere il rimborso dell’imposta preventiva ritenuta a suo carico dal debitore:
- a.
- per l’imposta sui redditi di capitali mobili: se al momento della scadenza della prestazione imponibile aveva il diritto di godimento sui valori patrimoniali che hanno fruttato il reddito imponibile;
- b.70
- per le vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lettere i–iter LIFD71 e per le vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lettera j LIFD: se al momento dell’estrazione era proprietario del biglietto della lotteria o è il partecipante avente diritto.
2 Il rimborso non è ammesso quando la sua concessione consentirebbe d’eludere un’imposta.
3 Se circostanze speciali lo giustificano (operazioni di borsa e simili), l’ordinanza d’esecuzione può disciplinare il diritto al rimborso in deroga al capoverso 1.
70Nuovo testo giusta l’all. n. II 7 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849).
Art. 22
II. Aventi diritto
1. Persone fisiche
a. Diritto al rimborso
1 Le persone fisiche hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva, se alla scadenza della prestazione imponibile avevano il domicilio in Svizzera.
2 L’ordinanza d’esecuzione disciplina il diritto al rimborso delle persone fisiche che, per il semplice fatto di soggiornare in Svizzera, sono tenute a pagare imposte federali, cantonali e comunali sul reddito o sulla sostanza; essa può prevedere il rimborso anche in altri casi, se circostanze speciali lo giustificano.
Art. 2372
b. Perdita del diritto
1 Chiunque, contrariamente alle prescrizioni di legge, non dichiara alle autorità fiscali competenti un reddito colpito dall’imposta preventiva o la sostanza da cui esso proviene perde il diritto al rimborso dell’imposta preventiva dedotta da questo reddito.
2 Il diritto al rimborso non decade se il reddito o la sostanza non sono stati indicati nella dichiarazione d’imposta per negligenza e se, nell’ambito di una procedura di tassazione, di revisione o di ricupero d’imposta non ancora chiusa con una decisione passata in giudicato, essi:
- a.
- sono indicati in una dichiarazione successiva; o
- b.
- sono computati nel reddito o nella sostanza dall’autorità fiscale sulla base di propri accertamenti.
72 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 433; FF 2018 1951).
Art. 24
2. Persone giuridiche, aziende, ecc.
a. Diritto al rimborso
1 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni, ed anche i loro i stabilimenti, le loro aziende e i fondi speciali posti sotto la loro amministrazione, hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva, se i valori che hanno fruttato il reddito imponibile figurano nei conti.
2 Le persone giuridiche e le società commerciali senza personalità giuridica hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva, se alla scadenza della prestazione imponibile avevano la sede in Svizzera.
3 Le imprese straniere tenute a pagare imposte cantonali o comunali sul reddito o sul patrimonio di una loro stabile organizzazione in Svizzera, hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva dedotta dal reddito fruttato da questo patrimonio aziendale.
4 Gli enti e le istituzioni, senza scopo di lucro, stabiliti all’estero, hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva dedotta dal reddito della sostanza esclusivamente destinata al culto, all’istruzione o ad altri scopi di pubblica utilità, a favore degli Svizzeri all’estero.
5 L’ordinanza d’esecuzione disciplina il diritto al rimborso spettante alle comunità di proprietari per piani nonché ad altre unioni di persone e masse patrimoniali che non hanno la personalità giuridica, ma che dispongono di un’organizzazione propria e svolgono la loro attività in Svizzera o vi sono amministrate.73
73 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2741; FF 2000 5474271). Questa mod. si applica per la prima volta al rimborso dell’imposta preventiva sulle prestazioni imponibili che diventano esigibili dopo il 31 dic. 2000 (n. II della detta mod.).
Art. 25
b. Perdita del diritto
1 Le persone giuridiche, le società commerciali senza personalità giuridica e le imprese straniere che hanno una stabile organizzazione in Svizzera (art. 24 cpv. 2, 3 e 4), le quali non registrano regolarmente nei loro libri di commercio come reddito i proventi colpiti dall’imposta preventiva, perdono il diritto al rimborso dell’imposta dedotta da questi proventi.
2 Quando circostanze particolari lo giustificano (nel caso di azioni gratuite e simili), l’ordinanza d’esecuzione può consentire eccezioni all’esigenza posta dal capoverso 1 relativamente alla registrazione come reddito dei proventi gravati dell’imposta preventiva.
Art. 2674
3. Investimenti collettivi di capitale
L’investimento collettivo di capitale che paga l’imposta preventiva sui redditi fruttati da quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol75 (art. 10 cpv. 2) ha diritto, per conto dell’investimento collettivo di capitale, al rimborso dell’imposta preventiva ritenuta a suo carico; l’articolo 25 è applicabile per analogia.
74 Nuovo testo giusta l’all. n. II 8 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20065379; FF 20055701).
Art. 2776
4. Portatori stranieri di quote di investimenti collettivi di capitale
I portatori, domiciliati all’estero, di quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol77 hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva dedotta dal reddito fruttato dalle quote, a condizione che almeno l’80 per cento del reddito provenga da fonte estera.
76 Nuovo testo giusta l’all. n. II 8 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20065379; FF 20055701).
Art. 28
5. Stati esteri organizzazioni internazionali, diplomatici, ecc.
1 Gli Stati esteri hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva dedotta dagli interessi fruttati da averi da essi depositati presso banche svizzere ad uso esclusivo delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari.
2 I beneficiari di esenzioni fiscali in virtù della legge del 22 giugno 200778 sullo Stato ospite hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva se, alla scadenza della prestazione imponibile, le disposizioni di legge, le convenzioni o l’uso li esentano dal pagare imposte cantonali su titoli e averi in banca, e sul reddito fruttato da questi valori.79
3 L’imposta preventiva non è rimborsata allo Stato estero che non concede la reciprocità, né alle persone appartenenti alle sue rappresentanze diplomatiche e consolari.
79 Nuovo testo giusta l’all. n. II 9 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 20076637; FF 20067359).
Art. 29
III. Esercizio del diritto al rimborso
1. Istanza
1 Il diritto al rimborso dell’imposta preventiva va fatto valere con istanza scritta all’autorità competente.
2 L’istanza può essere presentata al più presto dopo la fine dell’anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile.
3 L’istanza può essere presentata prima quando si diano motivi importanti (cessazione dell’assoggettamento, scioglimento di una persona giuridica, fallimento, ecc.) o conseguenze particolarmente rigorose.80
4 ...81
80 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 22 mar. 2013 sull’adeguamento formale delle basi temporali per l’imposizione diretta delle persone fisiche, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2397; FF 2011 3279).
81 Abrogato dal n. I 3 della LF del 22 mar. 2013 sull’adeguamento formale delle basi temporali per l’imposizione diretta delle persone fisiche, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2397; FF 2011 3279).
Art. 30
2. Autorità competenti
1 Le persone fisiche devono presentare l’istanza di rimborso alle autorità fiscali del Cantone in cui erano domiciliate alla fine dell’anno civile nel corso del quale è venuta a scadere la prestazione imponibile.82
2 Le persone giuridiche, le società commerciali senza personalità giuridica e tutti gli altri aventi diritto che non sono menzionati nel capoverso 1 devono presentare l’istanza di rimborso all’AFC.
3 Se le circostanze lo giustificano, il Consiglio federale può disciplinare differentemente la competenza.
82 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1050; FF 2000 3390).
Art. 31
IV. Modo del rimborso
1 I Cantoni rimborsano di regola l’imposta preventiva mediante computo sulle imposte cantonali e comunali dovute dall’istante, il soprappiù in contanti; essi possono prevedere nelle loro disposizioni d’esecuzione il rimborso integrale in contanti.
2 Le imposte cantonali e comunali sulle quali l’imposta preventiva è computata, conformemente al capoverso l, sono designate nelle disposizioni d’esecuzione cantonali.
3 Se l’istanza di rimborso è presentata con la dichiarazione di imposta cantonale, o entro un termine da stabilirsi dal Cantone quando una tale dichiarazione non deve essere consegnata. Il computo si opera sulle imposte cantonali e comunali da pagarsi nello stesso anno.
4 Gli importi da computare o da rimborsare non fruttano interesse.
Art. 32
V. Estinzione del diritto al rimborso per decorrenza del termine
1 Il diritto al rimborso si estingue se l’istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell’anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile.
2 Se l’imposta preventiva è pagata e trasferita soltanto in forza di una contestazione fatta dall’AFC e se il termine stabilito dal capoverso 1 è trascorso, o se non rimangono almeno 60 giorni da quello del pagamento sino alla decorrenza del termine, un nuovo termine di 60 giorni per presentare l’istanza decorre dal pagamento dell’imposta.
Art. 33
B. Rimborso dell’imposta sulle prestazioni d’assicurazione
1 Il beneficiario di una prestazione d’assicurazione decurtata dell’imposta preventiva ha diritto al suo rimborso, se presenta l’attestazione della deduzione rilasciatagli dall’assicuratore (art. 14 cpv. 2) e fornisce tutti i dati necessari per consentire alla Confederazione e ai Cantoni di far valere i diritti fiscali relativi all’assicurazione.
2 Il diritto al rimborso va fatto valere con istanza scritta da presentarsi all’AFC; il diritto si estingue se l’istanza non è presentata nel termine di tre anni dopo la fine dell’anno civile in cui la prestazione di assicurazione è stata eseguita.
3 Gli articoli 31 capoverso 4 e 32 capoverso 2 sono applicabili.
Capo terzo: Autorità e procedura
Art. 34
A. Autorità
I. Organizzazione
1. AFC
1 L’AFC emana tutte le istruzioni e prende tutte le decisioni in materia di riscossione e di rimborso dell’imposta preventiva, che non sono espressamente riservate ad un’altra autorità.
2 In quanto il rimborso dell’imposta preventiva sia di competenza dei Cantoni, l’AFC vigila che le prescrizioni federali siano applicate in modo uniforme.
Art. 34a83
1a. Procedure elettroniche
1 Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento per via elettronica delle procedure previste dalla presente legge. Ne disciplina le modalità.
2 In caso di svolgimento di procedure per via elettronica, l’AFC garantisce l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi.
3 In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, l’AFC può riconoscere, invece della firma elettronica qualificata, un’altra modalità di conferma dei dati per via elettronica da parte del contribuente o dell’istante.
83 Introdotto dal n. I 5 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 673; FF 2020 4215).
Art. 35
2. Autorità cantonali
1 L’organizzazione e la gestione delle autorità cantonali incaricate di applicare la presente legge sono disciplinate dal diritto cantonale, riservato il diritto federale.
2 Ogni Cantone istituisce una commissione di ricorso, indipendente dall’amministrazione.
3 I Cantoni designano, nelle loro disposizioni d’esecuzione, gli uffici ai quali spetta di rimborsare l’imposta preventiva (uffici cantonali dell’imposta preventiva).
4 Le disposizioni cantonali d’esecuzione della presente legge devono essere sottoposte per approvazione alla Confederazione84.
84Espr. mod. dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).
Art. 35a85
2a. Procedure elettroniche a livello cantonale
1 I Cantoni prevedono la possibilità di svolgere procedure per via elettronica. Garantiscono conformemente al diritto cantonale l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi.
2 In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, i Cantoni prevedono, invece della firma, la possibilità per l’istante di confermare i dati per via elettronica.
3 I Cantoni prevedono che l’autorità fiscale notifichi all’istante, previo suo assenso, documenti in formato elettronico.
85 Introdotto dal n. I 5 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2021 673; FF 2020 4215).
Art. 36
II. Assistenza fra le autorità
1 Le autorità fiscali dei Cantoni, distretti, circoli, Comuni e l’AFC si prestano reciproca assistenza nello svolgimento dei loro compiti: esse devono farsi le notificazioni opportune, comunicarsi le informazioni necessarie e concedersi la consultazione degli atti ufficiali, a titolo gratuito.
2 Le autorità amministrative della Confederazione e le autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, diverse da quelle menzionate al capoverso 1, hanno l’obbligo di fornire informazioni all’AFC, qualora le informazioni domandate possano essere di qualche momento nell’applicazione della presente legge. Un’informazione può essere ricusata soltanto se vi ostano interessi pubblici importanti, in particolare la sicurezza interna od esterna della Confederazione o dei Cantoni, oppure se l’informazione intralcia in misura notevole lo svolgimento dei compiti dell’autorità sollecitata. Il segreto postale, telefonico o telegrafico deve essere rispettato.
3 Le controversie sull’obbligo delle autorità amministrative federali di fornire informazioni sono giudicate dal Consiglio federale; quelle sul medesimo obbligo delle autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni sono giudicate dal Tribunale federale, se il governo cantonale ha respinto la domanda d’informazioni (art. 110 e segg. LF 16 dic. 194386sull’organizzazione giudiziaria).
4 Le organizzazioni alle quali sono affidati compiti disciplinati dal diritto pubblico sono, nei limiti di questi compiti, tenute come le autorità a fornire informazioni. Il capoverso 3 è applicabile per analogia.
86[CS 3 499; RU 1948 899art. 86; 1955 899art. 118; 1959 921; 1969 755art. 80 lett. b 784; 1977 237n. II 3, 862art. 52 n. 2, 1323n. III; 1978 688 art. 88 n. 3, 1450, 1979 42; 1980 31n. IV, 1718 art. 52 n. 2, 1819art. 12 cpv. 1; 1982 1676all. n. 13; 1983 1886art. 36 n. 1; 1986 926art. 59 n. 1; 1987 226n. II 1, 1665n. II; 1988 1776 all. II 1; 1989 504art. 33 let. a; 1990 938 n. III cpv. 5; 1992 288; 1993 274art. 75 n. 1, 1945all. n. 1; 1995 1227all. n. 3, 4093all. n. 4; 1996 508art. 36, 750art. 17, 1445all. n. 2, 1498all. n. 2; 1997 1155all. n. 6, 2465all. n. 5; 1998 2847all. n. 3, 3033all. n. 2: 1999 1118 all. n. 1, 3071n. I 2; 2000 273all. n. 6, 416n. I 2, 505n. I 1, 2355all. n. 1, 2719; 2001 114n. I 4, 894art. 40 n. 3, 1029art. 11 cpv. 2; 2002 863art. 35, 1904art. 36 n. 1, 2767n. II, 3988 all. n. 1; 2003 2133all. n. 7, 3543all. n. II 4 lett. a, 4557 all. n. II 1; 2004 1985all. n. II 1, 4719all. n. II 1; 2005 5685all. n. 7. RU 2006 1205art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110).
Art. 36a87
IIa. Trattamento dei dati
1 L’AFC gestisce, per l’adempimento dei compiti in virtù della presente legge, un sistema d’informazione. Quest’ultimo può contenere dati personali degni di particolare protezione riguardanti sanzioni amministrative e penali rilevanti in materia fiscale.
2 L’AFC e le autorità di cui all’articolo 36 capoverso 1 si trasmettono i dati che possono essere utili per l’adempimento dei loro compiti. Le autorità di cui all’articolo 36 capoversi 2 e 4 trasmettono all’AFC i dati che possono essere importanti per l’esecuzione della presente legge. ...88
3 I dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo. L’assistenza amministrativa è gratuita.
4 I dati personali e i dispositivi utilizzati per il loro trattamento, quali i supporti di dati, i programmi informatici e la relativa documentazione devono essere protetti da qualsiasi manipolazione, modifica e distruzione non autorizzata nonché dal furto.
5 Il Consiglio federale può emanare disposizioni d’esecuzione, concernenti in particolare l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione, le categorie di dati da rilevare, il diritto d’accesso e di trattamento, la durata di conservazione, l’archiviazione e la distruzione dei dati.
87 Introdotto dal n. VI 2 della LF del 24 mar. 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891; FF 1999 7979).
88 Terzo per privo di oggetto (RU 2021 673n. II; FF 2020 4215).
Art. 37
III. Obbligo del segreto
1 Chiunque è incaricato di applicare la presente legge, o è chiamato a concorrervi, è tenuto, nei confronti di altri servizi ufficiali e di persone private, a mantenere il segreto su quanto apprende nell’esercizio delle sue funzioni e a ricusare la consultazione di atti ufficiali.
2 Non vi è obbligo di osservare il segreto d’ufficio:
- a.
- nel caso di assistenza fra le autorità conformemente all’articolo 36 capoverso 1 e nell’esercizio dell’obbligo di denunciare atti punibili;
- b.
- nei confronti degli organi giudiziari o amministrativi autorizzati dal Consiglio federale, in genere, o dal Dipartimento federale delle finanze, in casi particolari, a domandare informazioni ufficiali alle autorità incaricate di applicare la presente legge.
Art. 38
B. Procedura
I. Riscossione dell’imposta
1. Iscrizione come contribuente; autoaccertamento
1 Chiunque diviene soggetto dell’imposta preventiva in base alla presente legge ha l’obbligo di annunciarsi come contribuente presso l’AFC, senza esservi sollecitato.
2 Il contribuente, alla scadenza dell’imposta (art. 16), è tenuto a presentare spontaneamente all’AFC il rendiconto prescritto, corredato dei giustificativi, e a pagare in pari tempo l’imposta o a fare la notifica sostitutiva del pagamento (art. 19 e 20).
3 La notifica nell’ambito della procedura di cui all’articolo 20a capoverso 1 va fatta nei 90 giorni successivi alla scadenza della prestazione imponibile allegando i giustificativi e il certificato di domicilio del vincitore.89
4 Per le notifiche di cui all’articolo 19 concernenti le prestazioni d’assicurazione versate alle persone fisiche domiciliate in Svizzera deve essere indicato il loro numero AVS.90
5 Le persone fisiche domiciliate in Svizzera che hanno diritto alle prestazioni d’assicurazione di cui all’articolo 7 devono comunicare il loro numero AVS all’assoggettato all’obbligo di notifica secondo l’articolo 19. In mancanza di tale comunicazione, per l’assoggettato all’obbligo di notifica gli effetti legali o contrattuali della mora restano in sospeso fino all’ottenimento del numero AVS. È fatto salvo l’articolo 19 capoverso 3.91
89 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 433; FF 2018 1951).
90 Introdotto dal n. I 5 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, in vigore dal 1° feb. 2023 (RU 2021 673; FF 2020 4215).
91 Introdotto dal n. I 5 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2021 673; FF 2020 4215).
Art. 39
2. Obbligo di fornire informazioni
1 Il contribuente deve indicare coscienziosamente all’AFC tutti i fatti che possono essere di qualche momento nell’accertamento dell’obbligazione fiscale o delle basi di calcolo dell’imposta; egli è tenuto in particolare a:
- a.
- compilare in tutte le loro parti ed esattamente i moduli dei rendiconti e delle dichiarazioni d’imposta e i questionari;
- b.
- tenere regolarmente i libri di commercio e, su richiesta dell’autorità, presentarli corredati dei giustificativi e di altri documenti.
2 La contestazione dell’obbligo di pagare l’imposta preventiva o di presentare la notifica sostitutiva del pagamento non dispensa dall’obbligo di fornire informazioni.
3 Se l’obbligo di fornire informazioni è contestato, l’AFC emana una decisione formale.92
92 Nuovo testo giusta l’all. n. 60 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 200621971069; FF 20013764).
Art. 40
3. Verifica
1 L’AFC controlla se viene soddisfatto l’obbligo di annunciarsi come contribuente; essa verifica pure i rendiconti, i versamenti dell’imposta e la consegna delle notifiche da farsi conformemente agli articoli 19 e 20.
2 L’AFC, per chiarire la fattispecie, può verificare sul posto i libri di commercio, i giustificativi e gli altri documenti del contribuente.
3 Se risulta che il contribuente non ha soddisfatto agli obblighi di legge, deve essergli data la possibilità di spiegarsi in merito ai fatti contestatigli.
4 Se la controversia non può essere composta, l’AFC prende una decisione.
5 Le costatazioni fatte in occasione d’un controllo secondo il capoverso 1 o 2 presso una banca o una cassa di risparmio ai sensi della legge dell’8 novembre 193493 sulle banche, o presso la Banca nazionale svizzera oppure presso una centrale d’emissione di obbligazioni fondiarie possono essere utilizzate soltanto per l’applicazione dell’imposta preventiva. Il segreto bancario va rispettato.94
94 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 433; FF 2018 1951).
Art. 41
4. Decisioni dell’Amministrazione federale delle contribuzioni
L’AFC prende tutte le decisioni necessarie per la riscossione dell’imposta preventiva, in particolare quando:
- a.
- il credito fiscale, la responsabilità solidale o l’obbligo di trasferire l’imposta sono contestati:
- b.
- in un caso di specie, essa è richiesta di stabilire d’ufficio, a titolo provvisionale, l’obbligazione fiscale, le basi di calcolo dell’imposta, la responsabilità solidale o l’obbligo di trasferire l’imposta
- c.
- il contribuente o la persona responsabile in solido non paga l’imposta dovuta secondo il rendiconto.
Art. 42
5. Reclamo
1 Le decisioni dell’AFC possono essere impugnate con reclamo nel termine di 30 giorni dalla notificazione.
2 Il reclamo deve essere presentato per iscritto all’AFC; esso deve contenere delle conclusioni precise e indicare i fatti sui quali è fondato.
3 Se il reclamo è ammissibile l’AFC riesamina la decisione, senz’essere vincolata alle conclusioni presentate.
4 La procedura di reclamo è continuata, anche se il reclamo è ritirato, quando vi sono indizi che fanno supporre che la decisione impugnata non è conforme alla legge.
5 La decisione sul reclamo deve essere motivata e indicare i rimedi giuridici.
Art. 42a96
96Introdotto dall’all. n. 28 della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413). Abrogato dall’all. n. 60 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 200621971069; FF 20013764).
Art. 4397
97Abrogato dall’all. n. 60 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 200621971069; FF 20013764).
Art. 44
6. Spese
1 Le procedure di riscossione e di reclamo sono, di regola, gratuite.
2 Qualunque sia il risultato della procedura, le spese delle indagini possono essere addossate a chiunque le abbia cagionate per colpa propria.
Art. 45
7. Esecuzione forzata
a. Esecuzione
1 L’esecuzione è promossa se, dopo diffida, il debitore non paga l’imposta, gli interessi e le spese; è riservata l’insinuazione del credito nel fallimento.
2 Se il credito fiscale non è ancora accertato con una decisione passata in giudicato, ed è contestato, la sua collocazione definitiva non si opera sino a quando non esista una decisione passata in giudicato.
Art. 46
b. Trasferimento dei diritti di regresso
1 Se il contribuente non ha ancora provveduto a soddisfare all’obbligo di addossare l’imposta al beneficiario, ed è dichiarato fallito, o se, in una esecuzione promossa nei suoi confronti, è chiesto il pignoramento, i diritti di regresso che gli competono passano alla Confederazione, sino a concorrenza dell’imposta non ancora pagata.
2 ...99
99Abrogato dall’all. n. 12 della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 47
c. Garanzie
1 L’AFC può esigere garanzie per le imposte, gli interessi e le spese, anche se non siano ancora determinati con decisione passata in giudicato, né scaduti:
- a.
- quando l’esazione appare in pericolo;
- b.
- quando il debitore dell’imposta non ha domicilio in Svizzera o si appresta ad abbandonare il domicilio in Svizzera o prende disposizioni per farsi radiare dal registro di commercio;
- c.
- quando il debitore dell’imposta è in mora con il pagamento o lo è stato a più riprese.
2 La richiesta di garanzie deve indicarne la causa giuridica, l’ammontare da garantire e l’ufficio incaricato di riceverle. Se la richiesta di garanzie si fonda sul capoverso 1 lettere a o b, essa vale come decreto di sequestro, di cui all’articolo 274 della legge federale dell’11 aprile 1889100 sulla esecuzione e sul fallimento. L’opposizione al decreto di sequestro non è ammessa.101
3 Le richieste di garanzie dell’AFC possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.102
4 Il ricorso contro richieste di garanzie non ha effetto sospensivo.103
5 ...104
101Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
102Nuovo testo giusta l’all. n. 60 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 200621971069; FF 20013764).
103Introdotto dall’all. n. 28 della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413). Nuovo testo giusta l’all. n. 60 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 200621971069; FF 20013764).
104Introdotto dall’all. n. 28 della LF del 4 ott. 1991(RU 1992 288; FF 1991 II 413). Abrogato dall’all. n. 60 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 200621971069; FF 20013764).
Art. 48
II. Rimborso dell’imposta
1. Disposizioni generali
a. Obblighi dell’istante
1 Chiunque chiede il rimborso dell’imposta preventiva deve indicare coscienziosamente all’autorità competente tutti i fatti che possono essere di qualche momento nell’accertamento del diritto al rimborso; in particolare, l’istante è tenuto a:
- a.
- compilare in tutte le loro parti ed esattamente i moduli dell’istanza e i questionari;
- b.
- fornire, su richiesta dell’autorità, le attestazioni relative alla deduzione dell’imposta (art. 14 cpv. 2) e a presentare i libri di commercio, i giustificativi e altri documenti.
2 Se l’istante non soddisfa agli obblighi di fornire informazioni e se il diritto al rimborso non può essere accertato senza le informazioni chieste dall’autorità, l’istanza è respinta.
Art. 49
b. Obblighi di terzi
1 La persona che ha rilasciato un’attestazione relativa alla deduzione dell’imposta preventiva è tenuta, su richiesta dell’istante, a dargli, ad uso dell’autorità competente, informazioni scritte complementari.
2 I soci, i comproprietari e i proprietari di beni indivisi sono tenuti, su richiesta, a fornire all’autorità competente informazioni sul rapporto giuridico che li lega all’istante, in particolare su le sue quote, le sue pretese e i suoi prelevamenti.
3 Se il terzo contesta il suo obbligo di fornire informazioni, l’autorità prende una decisione suscettiva di reclamo e di ricorso.
Art. 50
c. Potere di verifica
1 L’autorità competente è autorizzata a verificare sul posto le informazioni fornite dall’istante, o da terze persone conformemente all’articolo 49 capoverso 2 e, in tale occasione, a prendere visione dei libri di commercio, dei giustificativi e di altri documenti.
2 L’AFC è inoltre autorizzata a verificare, presso la persona che le ha rilasciate, le attestazioni relative alla deduzione dell’imposta (art. 14 cpv. 2) e le informazioni complementari date (art. 49 cpv. 1). L’articolo 40 capoverso 5 è applicabile.
3 Le autorità cantonali possono, per di più, far uso dei poteri loro conferiti come autorità di tassazione.
Art. 51
2. Rimborso da parte della Confederazione
1 L’AFC deve prendere una decisione se respinge l’istanza, in tutto o in parte, e la controversia non possa essere composta in altro modo.
2 Ogni rimborso non fondato su una decisione secondo il capoverso 1, è operato con la riserva del controllo successivo del diritto al rimborso; trascorsi tre anni dal rimborso, il controllo può essere operato soltanto in relazione a un procedimento penale.
3 Se dal controllo risulta che il rimborso è stato concesso a torto e se l’istante, i suoi eredi o le persone responsabili in solido rifiutano di restituirne l’ammontare, l’AFC prende una decisione con la quale ne esige la restituzione.
4 Sono applicabili per analogia gli articoli 42 a 44 sulla procedura di reclamo e di ricorso e sulle spese di procedura, nonché, nel caso del capoverso 3, gli articoli 45 e 47 su l’esecuzione e le garanzie.
Art. 52
3. Rimborso da parte del Cantone
a. Decisione dell’ufficio cantonale dell’imposta preventiva
1 L’ufficio cantonale dell’imposta preventiva esamina le istanze che gli sono presentate, accerta la fattispecie e prende tutti i provvedimenti necessari a stabilire esattamente il diritto al rimborso.
2 Terminata l’indagine, l’ufficio dell’imposta preventiva prende una decisione sul diritto al rimborso; la decisione di rimborso può essere collegata a quella di tassazione.
3 Se l’istanza di rimborso è respinta, in tutto o in parte, la decisione deve essere brevemente motivata.
4 Il rimborso concesso dall’ufficio cantonale dell’imposta preventiva è operato con la riserva del controllo successivo del diritto al rimborso da parte dell’AFC, conformemente all’articolo 57.
Art. 53
b. Reclamo
1 La decisione dell’ufficio cantonale dell’imposta preventiva può essere impugnata, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, con reclamo scritto a tale ufficio.
2 Le disposizioni degli articoli 42 e 44 sono applicabili per analogia alla procedura di reclamo.
3 L’articolo 55 è riservato.
Art. 54
c. Ricorso alla commissione cantonale di ricorso
1 La decisione sul reclamo presa dall’ufficio cantonale dell’imposta preventiva può essere impugnata per iscritto, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, mediante ricorso alla commissione cantonale di ricorso; il ricorso deve contenere delle conclusioni precise e indicare i fatti sui quali è fondato. L’articolo 55 è riservato.
2 La commissione di ricorso prende i provvedimenti di istruzione necessari; gli articoli 48 a 50 sono applicabili per analogia.
3 All’AFC deve essere data la possibilità di partecipare alla procedura e di presentare le sue conclusioni.
4 La procedura di ricorso è continuata anche se il ricorso è ritirato, quando vi sono indizi che fanno supporre che la decisione impugnata non è conforme alla legge, oppure quando l’Amministrazione federale o cantonale delle contribuzioni ha presentato e mantiene le sue conclusioni.
5 La commissione di ricorso decide, fondandosi sui suoi accertamenti e senza essere vincolata alle conclusioni presentate.
6 La decisione sul ricorso deve essere motivata e indicare i rimedi giuridici; essa è notificata per iscritto alle persone direttamente interessate e alle Amministrazioni cantonale e federale delle contribuzioni.
Art. 55
d. Diritto cantonale complementare
I Cantoni possono, nelle loro disposizioni d’esecuzione, prescrivere che la procedura di reclamo e la procedura dinanzi alla commissione cantonale di ricorso debbano svolgersi secondo le prescrizioni della procedura cantonale in materia di impugnazione e di controllo delle tassazioni fiscali (anche per quanto riguarda i termini), quando la decisione in merito al diritto al rimborso è collegata a quella di tassazione.
Art. 56105
e. Ricorso al Tribunale federale
La decisione della commissione cantonale di ricorso può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale federale.
105 Nuovo testo giusta l’all. n. 60 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 200621971069; FF 20013764).
Art. 57
C. Regolamento dei conti fra la Confederazione e i Cantoni
I. Rendiconto; verifica, riduzione
1 I Cantoni inviano alla Confederazione il rendiconto degli importi dell’imposta preventiva da essi rimborsati.
2 L’AFC verifica i rendiconti dei Cantoni; a tal fine, essa può esaminare ogni documento utile dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, ed anche, in casi particolari, disporre altre indagini o far uso in proprio dei poteri d’indagine di un ufficio cantonale dell’imposta preventiva.
3 Se dalla verifica risulta che l’ufficio cantonale dell’imposta preventiva ha concesso a torto un rimborso, l’AFC dispone, a titolo provvisionale, una riduzione corrispondente dell’ammontare che il Cantone esige in uno dei prossimi rendiconti.
4 Trascorsi tre anni dalla fine dell’anno civile in cui la decisione di rimborso dell’ufficio cantonale dell’imposta preventiva è passata in giudicato, l’AFC può disporre la riduzione soltanto in relazione a un procedimento penale.
Art. 58
II. Conseguenze delle riduzione
1 Se, conformemente all’articolo 57 capoverso 3, è stata disposta una riduzione a titolo provvisionale, l’ufficio cantonale dell’imposta preventiva può chiedere a colui che ha beneficiato del rimborso contestato di restituire l’imposta. Il diritto del Cantone alla restituzione si estingue se non è esercitato, mediante decisione, nei sei mesi successivi alla notificazione della riduzione provvisionale.
2 La decisione del Cantone in merito all’obbligo di restituire l’imposta può essere impugnata dall’interessato, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, mediante ricorso alla commissione cantonale di ricorso; gli articoli 54 e 56 sono applicabili.
3 Se la decisione sul ricorso accerta che non si dà l’obbligo di restituire l’imposta, la riduzione provvisionale è nulla; se essa lo ammette, in tutto o in parte, la riduzione diviene definitiva nella stessa proporzione.
4 Allorché, senza il consenso dell’AFC, l’ufficio cantonale dell’imposta preventiva non provvede a chiedere la restituzione o se, nella sua decisione passata in giudicato, non ha provveduto a chiederla per tutto l’ammontare, la riduzione provvisionale diviene definitiva, a meno che il Cantone, nei nove mesi dalla notificazione, non la impugni dinanzi al Tribunale federale (art. 120 della L del 17 giu. 2005106 sul Tribunale federale).107
5 La decisione di restituzione presa dall’ufficio cantonale dell’imposta preventiva o dalla commissione cantonale di ricorso è equiparata a una sentenza esecutiva nel senso dell’articolo 80 della legge federale dell’11 aprile 1889108 sulla esecuzione e sul fallimento.
107 Nuovo testo giusta l’all. n. 60 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 200621971069; FF 20013764).
Art. 59
D. Revisione e interpretazione delle decisioni
1 Gli articoli 66 a 69 della legge federale del 20 dicembre 1968110 sulla procedura amministrativa s’applicano analogamente alla revisione e all’interpretazione delle decisioni dell’AFC e delle autorità cantonali.111
2 ...112
3 ...113
111Nuovo testo giusta l’art. 52 della LF del 27 giu. 1973 sulle tasse di bollo, in vigore dal 1° lug. 1974 (RU 197411; FF 1972II 1068).
112Abrogato dall’art. 52 della LF del 27 giu. 1973 sulle tasse di bollo, con effetto dal 1° lug. 1974 (RU 197411; FF 1972II 1068).
113Abrogato dall’all. n. 60 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 200621971069; FF 20013764).
Art. 60
E. Rettificazione dei rendiconti cantonali
1 Gli errori di calcolo e di scrittura nei rendiconti dei Cantoni di cui all’articolo 57 possono essere rettificati nei tre anni successivi alla presentazione del rendiconto.114
2 L’autorità competente prende una decisione suscettiva di reclamo e di ricorso, qualora la controversia non possa essere composta.
114Nuovo testo giusta l’art. 52 della LF del 27 giu. 1973 sulle tasse di bollo, in vigore dal 1° lug. 1974 (RU 197411; FF 1972II 1068).
Capo quarto: Disposizioni penali
Art. 61115
A. Infrazioni
I. Sottrazione
Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, al fine di procacciare un profitto a sé o a un terzo:
- a.
- sottrae l’imposta preventiva alla Confederazione;
- b.
- non soddisfa all’obbligo di notificare una prestazione imponibile (art. 19 e 20) o fa una dichiarazione falsa;
- c.
- ottiene a torto un rimborso dell’imposta preventiva, o un altro profitto fiscale illecito,
è, in quanto non si applichi l’articolo 14 della legge federale del 22 marzo 1974116 sul diritto penale amministrativo, punito a titolo di sottrazione d’imposta con una multa fino a 30 000 franchi o fino al triplo dell’imposta sottratta o dell’illecito profitto, se tale triplo supera 30 000 franchi.
115Nuovo testo giusta l’all. n. 10 del DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 19741857; FF 1971I 727).
Art. 62
II. Messa in pericolo dell’imposta
1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, compromette l’applicazione legale dell’imposta preventiva:
- a.
- non assolvendo, nella procedura di riscossione dell’imposta, l’obbligo di iscriversi come contribuente, di presentare le notifiche, le distinte e i rendiconti, di fornire le informazioni, di presentare i libri di commercio e i documenti giustificativi;
- b.
- rilasciando, sia come contribuente, sia in sua vece, un’attestazione inesatta quanto alla deduzione dell’imposta (art. 14 cpv. 2);
- c.
- fornendo dati falsi o tacendo fatti rilevanti in una distinta o in un rendiconto, in una notifica o in un affidavit (art. 11), in un’istanza di rimborso, di condono dell’imposta o di esenzione dalla stessa, o presentando a tale occasione documenti inesatti per giustificare fatti rilevanti;
- d.117
- fornendo informazioni inesatte come contribuente, istante o terza persona tenuta a dare informazioni;
- e.
- facendo valere un diritto al rimborso che non gli compete o che gli è già stato soddisfatto;
- f.
- contravvenendo all’obbligo di tenere regolarmente e di conservare i libri di commercio, i registri e i documenti giustificativi; oppure;
- g.
- rendendo difficile, impedendo o rendendo impossibile la esecuzione normale di una verifica contabile o di altri controlli ufficiali;
- è punito, in quanto non si applichi una disposizione penale degli articoli 14 a 16 della legge federale del 22 marzo 1974118 sul diritto penale amministrativo, con la multa fino a 20 000 franchi.119
2 È riservata l’azione penale conformemente all’articolo 285 del Codice penale svizzero120 quando trattasi di un’infrazione nel senso del capoverso 1 lettera g.
117Nuovo testo giusta l’all. n. 10 del DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 19741857; FF 1971I 727).
119Nuovo testo dell’ultimo comma giusta l’all. n. 10 del DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 19741857; FF 1971I 727).
Art. 63
III. Violazione dell’obbligo di trasferire l’imposta
Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, omette o si obbliga ad omettere il trasferimento dell’imposta preventiva è punito con una multa fino a 10 000 franchi.
Art. 64
IV. Inosservanza di prescrizioni d’ordine
1 È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque:
- a.
- non adempie una condizione dalla quale dipende un’autorizzazione speciale;
- b.
- contravviene a una prescrizione della presente legge o di un’ordinanza d’esecuzione o alle istruzioni di carattere generale emanate in base a tali prescrizioni o non osserva un decreto notificatogli individualmente con la comminatoria della pena contemplata nel presente articolo;
- c.
- non rispetta i termini previsti nelle disposizioni d’esecuzione per gli atti di cui all’articolo 20 capoverso 3;
- d.
- non rispetta il termine di cui all’articolo 20a capoverso 2.121
2 È punito anche chiunque agisce per negligenza.
121 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 433; FF 2018 1951).
Art. 65e66122
122Abrogati dall’all. n. 10 del DPA, con effetto dal 1° gen. 1975 (RU 19741857; FF 1971I 727).
Art. 67
B. Rapporto con la legge federale sul diritto penale amministrativo; infrazioni nella procedura cantonale
1 La legge federale del 22 marzo 1974124 sul diritto penale amministrativo è applicabile; l’autorità amministrativa incaricata del procedimento e del giudizio a tenore di quella legge è l’AFC.125
2 È fatto obbligo all’autorità cantonale di denunciare all’AFC le infrazioni commesse in una procedura dinanzi a questa autorità.
3 Per l’inosservanza di prescrizioni d’ordine (art. 64), l’autorità cantonale può infliggere una multa fino a 500 franchi; la procedura è disciplinata dalle disposizioni vigenti della legislazione tributaria cantonale.
125Nuovo testo giusta l’all. n. 10 del DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 19741857; FF 1971I 727).
Capo quinto: Disposizioni finali e transitorie
Art. 68
A. Modificazioni di diritto anteriore
Art. 69
B. Diritto transitorio
I. Per gli stranieri
1 I portatori, domiciliati all’estero, di obbligazioni emesse da un ente di diritto pubblico svizzero prima del 10 ottobre 1921 con il promesso che gli interessi saranno versati senza alcuna deduzione d’imposta, hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva dedotta da questi interessi.
2 ...127
127 Abrogato dall’all. n. II 8 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 20065379; FF 20055701).
Art. 70128
II. ...
128 Abrogato dall’all. n. II 8 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 20065379; FF 20055701).
Art. 70a130
III. Disposizione transitoria della modifica del 10 ottobre 1997
Gli articoli 4a, 12, capoverso 1bis e 16 capoverso 2 si applicano anche agli eventi anteriori alla loro entrata in vigore, a meno che la pretesa fiscale sia prescritta o stabilita in modo definitivo.
130 Introdotto dal n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997II 963).
Art. 70b131
IV. Disposizione transitoria della modifica del 15 dicembre 2000
Le persone fisiche devono presentare l’istanza di rimborso dell’imposta preventiva sui redditi imponibili scaduti prima del 1° gennaio 2001 alle autorità fiscali del Cantone in cui erano domiciliate all’inizio dell’anno civile successivo a quello in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile
131 Introdotto dal n. I 3 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1050; FF 2000 3390).
Art. 70c132
V. Disposizioni transitorie della modifica del 30 settembre 2016
1 Gli articoli 16 capoverso 2bis e 20 si applicano anche ai fatti anteriori all’entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2016, a meno che il credito fiscale o il credito per interessi di mora sia prescritto oppure sia stato accertato con una decisione passata in giudicato prima del 1° gennaio 2011.
2 Se il contribuente soddisfa le condizioni di cui all’articolo 16 capoverso 2bis, l’interesse di mora già pagato è rimborsato su sua richiesta senza interessi rimunerativi.
3 La richiesta va presentata entro un anno dall’entrata in vigore della presente modifica.
132 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 15 feb. 2017 (RU 2017 497; FF 2015 43954429).
Art. 70d133
VI. Disposizione transitoria della modifica del 28 settembre 2018
L’articolo 23 capoverso 2 si applica alle pretese sorte a partire dal 1° gennaio 2014, se il diritto al rimborso dell’imposta preventiva non è ancora stato oggetto di una decisione passata in giudicato.
133 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 433; FF 2018 1951
Art. 71
C. Abolizione della tassa sulle cedole
1 Con l’entrata in vigore della presente legge, la tassa di bollo sulle cedole non è più riscossa; le disposizioni contrarie della legislazione federale cessano d’essere in vigore.
2 Le disposizioni che non sono più in vigore rimangono applicabili, anche dopo l’entrata in vigore della presente legge, ai crediti fiscali che sono sorti, ai fatti che sono avvenuti e ai rapporti giuridici che si sono formati avanti tale data.
3 Se la tassa sulle cedole di carte-valori estere è stata pagata con un solo versamento in blocco non sarà rimborsato nessun importo proporzionale per le cedole scadute dopo l’entrata in vigore della presente legge.
4 Le cedole ai sensi della legge federale del 25 giugno 1921134 concernente le tasse di bollo sulle cedole e i documenti loro equiparati secondo la legislazione federale sulle tasse di bollo non possono essere colpite dai Cantoni da una tassa di bollo o di registro.
134[CS 6 131]
Art. 72
D. Abrogazione di diritto anteriore
1 A contare dall’entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:
- a.
- il decreto del Consiglio federale 1° settembre 1943135 concernente la riscossione di un’imposta a titolo di precauzione (Imposta preventiva);
- b.
- il decreto del Consiglio federale 13 febbraio 1945136 per garantire i diritti fiscali in materia di assicurazioni;
- c.
- gli articoli 34 a 40 e 48 del decreto federale 22 dicembre 1938137 concernente l’attuazione dell’ordinamento transitorio delle finanze federali.
2 Gli articoli 35 a 40 e 48 del decreto federale 22 dicembre 1938138 concernente l’attuazione dell’ordinamento transitorio delle finanze federali restano applicabili a tutti i fatti accaduti durante il periodo di validità di queste disposizioni.
135[CS 6 334; RU 1949 II 1841 art. 1 lett. B n. 1 lett. d; 1950 II 1473 art. 2 ad art. 2; 1954 1374art. 2; CS 13 disp. trans. art. 8 cpv. 1 lett. b, nel testo dell’11 mag. 1958 – RU 1958 375]
136[CS 6 353; RU 1949 II 1841 art. 1 lett. B n. 1 lett. e; 1950 II 1473 art. 2 ad art. 2; 1954 1374art. 2]
137[CS 6 39 50; RU 1949 II 1841 art. 1 lett. A; 1950 II 1473 art. 2 ad art. 1; 1954 1374art. 2]
138[CS 6 39 50; RU 1949 II 1841 art. 1 lett. A; 1950 II 1473 art. 2 ad art. 1; 1954 1374art. 2]
Art. 73
E. Esecuzione
1 Il Consiglio federale e i Cantoni emanano le disposizioni di esecuzione necessarie.
2 Se un Cantone non può emanare tempestivamente le disposizioni d’esecuzione, il Consiglio federale prende a titolo provvisorio i provvedimenti necessari.