Legge federale
sull’assistenza amministrativa internazionale
in materia fiscale
(Legge sull’assistenza amministrativa fiscale, LAAF)
del 28 settembre 2012 (Stato 1° gennaio 2022)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 luglio 20112,
decreta:
Capitolo 1: Disposizioni generali 33 Nuovo testo giusta l’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
3 Nuovo testo giusta l’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente legge disciplina l’esecuzione dell’assistenza amministrativa nello scambio di informazioni su domanda e in quello spontaneo:4
- a.
- secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni;
- b.
- secondo altri accordi internazionali che prevedono uno scambio di informazioni in materia fiscale.
2 Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso.
4 Nuovo testo giusta l’all.del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
Art. 2 Competenza 5
1 L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) è competente per l’esecuzione dell’assistenza amministrativa.
2 I tribunali svizzeri e le autorità fiscali competenti secondo il diritto cantonale o comunale possono notificare direttamente per posta documenti a una persona che si trova in uno Stato estero, qualora la convenzione applicabile lo consenta.6
5 Nuovo testo giusta l’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
6 Introdotto dal n. I 3 della LF del 21 giu. 2019 che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 20193161; FF 2019 275).
Art. 3 Definizioni
Nella presente legge s’intende per:
- a.7
- persona interessata: la persona sulla quale vengono richieste informazioni nella domanda di assistenza amministrativa o la persona la cui situazione fiscale è oggetto di scambio spontaneo di informazioni;
- b.
- detentore delle informazioni: la persona che dispone in Svizzera delle informazioni richieste;
- bbis.8
- scambio di informazioni su domanda: scambio di informazioni in base a una domanda di assistenza amministrativa;
- c.9
- domanda raggruppata: una domanda di assistenza amministrativa con la quale si richiedono informazioni su più persone che hanno agito secondo lo stesso modello di comportamento e sono identificabili in base a indicazioni precise;
- d.10
- scambio spontaneo di informazioni:scambio non richiesto di informazioni detenute dall’AFC o dalle Amministrazioni cantonali delle contribuzioni presumibilmente interessanti per l’autorità estera competente.
7 Nuovo testo giusta l’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
8 Introdotta dall’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
9 Introdotta dal n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2309; FF 20137203).
10 Introdotta dall’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
Art. 4 Principi
1 ...11
2 La procedura di assistenza amministrativa è eseguita speditamente.
3 Non è ammessa la trasmissione di informazioni su persone che non sono persone interessate, se queste informazioni non sono presumibilmente pertinenti per la valutazione della situazione fiscale della persona interessata o se gli interessi legittimi di persone che non sono persone interessate prevalgono sull’interesse della parte richiedente alla trasmissione di informazioni.12
11 Abrogato dall’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
12 Nuovo testo giusta l’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
Art. 4a Procedure elettroniche 13
1 Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento per via elettronica delle procedure previste dalla presente legge. Ne disciplina le modalità.
2 In caso di svolgimento di procedure per via elettronica, l’AFC garantisce l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi.
3 In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, l’AFC può riconoscere, invece della firma elettronica qualificata, un’altra modalità di conferma dei dati per via elettronica da parte della persona che li trasmette.
13 Introdotto dal n. I 6 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 673; FF 2020 4215).
Art. 5 Diritto procedurale applicabile
1 Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, è applicabile la legge federale del 20 dicembre 196814 sulla procedura amministrativa (PA).
2 L’articolo 22a capoverso 1 PA concernente la sospensione dei termini non è applicabile.
14 RS 172.021
Art. 5a Accordi sulla protezione dei dati 15
Se la convenzione applicabile prevede che l’autorità che trasmette le informazioni può specificare le disposizioni in materia di protezione dei dati che devono essere rispettate dall’autorità che riceve le informazioni, il Consiglio federale può concludere accordi sulla protezione dei dati. Tali disposizioni garantiscono almeno il livello di protezione della legge federale del 19 giugno 199216 sulla protezione dei dati.
15 Introdotto dall’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
16 RS 235.1
Capitolo 2: Scambio di informazioni su domanda 1717 Introdotto dall’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
17 Introdotto dall’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
Sezione 1: Domande di assistenza amministrativa estere 1818 Nuovo testo giusta l’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
18 Nuovo testo giusta l’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
Art. 6 Domande
1 La domanda di uno Stato estero deve essere presentata per scritto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e contenere le indicazioni previste nella convenzione applicabile.
2 Se la convenzione applicabile non contiene disposizioni sul contenuto della domanda e se dalla convenzione non è possibile desumere altro, la domanda deve contenere le seguenti indicazioni:
- a.
- l’identità della persona interessata, fermo restando che l’identificazione può essere effettuata anche in altro modo che con l’indicazione del nome e dell’indirizzo;
- b.
- una descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni;
- c.
- lo scopo fiscale per il quale le informazioni sono richieste;
- d.
- i motivi per cui si presuppone che le informazioni richieste si trovino nello Stato richiesto oppure in possesso o sotto il controllo del detentore delle informazioni residente in tale Stato;
- e.
- il nome e l’indirizzo del detentore presunto delle informazioni, se sono noti;
- f.
- la dichiarazione che la domanda soddisfa le prescrizioni legali e normative nonché la prassi amministrativa dello Stato richiedente, cosicché l’autorità richiedente, qualora esse fossero di sua competenza, possa ricevere tali informazioni in applicazione del suo diritto o nel quadro ordinario della sua prassi amministrativa;
- g.
- la dichiarazione nella quale viene precisato che lo Stato richiedente ha esaurito le fonti di informazione usuali secondo la sua procedura fiscale interna.
2bis Il Consiglio federale determina il contenuto necessario di una domanda raggruppata.19
3 Se le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 non sono soddisfatte, l’AFC lo comunica per scritto all’autorità richiedente, dandole la possibilità di completare per scritto la domanda.20
19 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2309; FF 20137203).
20 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2309; FF 20137203).
Art. 7 Non entrata nel merito
Non si entra nel merito della domanda se:
- a.
- è stata presentata allo scopo di ricercare prove;
- b.
- sono richieste informazioni che non sono contemplate dalle disposizioni sull’assistenza amministrativa della convenzione applicabile; oppure
- c.
- viola il principio della buona fede, in particolare se si fonda su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero.
Sezione 2: Ottenimento di informazioni 2121 Nuovo testo giusta l’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
21 Nuovo testo giusta l’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
Art. 8 Principi
1 Per ottenere informazioni sono ammessi unicamente i provvedimenti che secondo il diritto svizzero potrebbero essere presi ai fini della tassazione e della riscossione delle imposte oggetto della domanda.
2 Le informazioni in possesso di una banca, di un altro istituto finanziario, di un mandatario, di un procuratore o di un fiduciario, oppure che si rifanno ai diritti di proprietà di una persona possono essere richieste se la convenzione applicabile ne prevede la trasmissione.
3 Per ottenere le informazioni l’AFC si rivolge alle persone e alle autorità di cui agli articoli 9–12, se può presumere che esse dispongano di tali informazioni.
4 L’autorità richiedente non ha il diritto di consultare gli atti o di presenziare agli atti procedurali eseguiti in Svizzera.
5 Le spese per l’ottenimento delle informazioni non sono rimborsate.
6 Gli avvocati legittimati a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera conformemente alla legge del 23 giugno 200022 sugli avvocati (LLCA) possono negare la consegna di documenti e informazioni tutelati dal segreto professionale.
22 RS 935.61
Art. 9 Ottenimento di informazioni dalla persona interessata
1 Se la persona interessata è assoggettata limitatamente o illimitatamente all’imposta in Svizzera, l’AFC esige la consegna delle informazioni che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla domanda. L’AFC stabilisce un termine per la consegna delle informazioni.
2 L’AFC informa la persona interessata in merito al contenuto della domanda, per quanto ciò sia necessario all’ottenimento di informazioni.
3 La persona interessata deve consegnare tutte le informazioni rilevanti in suo possesso o sotto il suo controllo.
4 L’AFC esegue provvedimenti amministrativi, come verifiche contabili o sopralluoghi, per quanto essi siano necessari per rispondere alla domanda. Essa informa dei provvedimenti l’amministrazione cantonale delle contribuzioni cui compete la tassazione della persona interessata e le dà l’occasione di partecipare alla loro esecuzione.
5 ...23
23 Abrogato dall’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
Art. 10 Ottenimento di informazioni dal detentore delle informazioni
1 L’AFC esige dal detentore delle informazioni la consegna delle informazioni che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla domanda. L’AFC stabilisce un termine per la consegna delle informazioni.
2 L’AFC informa il detentore delle informazioni in merito al contenuto della domanda, per quanto ciò sia necessario all’ottenimento di informazioni.
3 Il detentore delle informazioni deve consegnare tutte le informazioni rilevanti in suo possesso o sotto il suo controllo.
4 ...24
24 Abrogato dall’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
Art. 11 Ottenimento di informazioni detenute dalle amministrazioni cantonali delle contribuzioni
1 L’AFC esige dalle competenti amministrazioni cantonali delle contribuzioni la trasmissione delle informazioni che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla domanda. Se necessario, essa può esigere la trasmissione dell’incarto fiscale completo.
2 L’AFC trasmette alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni il contenuto integrale della domanda e stabilisce un termine per la trasmissione delle informazioni.
Art. 12 Ottenimento di informazioni detenute da altre autorità svizzere
1 L’AFC esige dalle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni la trasmissione delle informazioni che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla domanda.
2 L’AFC informa le autorità circa il contenuto essenziale della domanda e stabilisce un termine per la trasmissione delle informazioni.
Art. 13 Provvedimenti coercitivi
1 Provvedimenti coercitivi possono essere ordinati:
- a.
- se il diritto svizzero prevede l’esecuzione di provvedimenti coercitivi; oppure
- b.
- per esigere le informazioni di cui all’articolo 8 capoverso 2.
2 Per ottenere informazioni l’AFC può applicare esclusivamente i seguenti provvedimenti coercitivi:
- a.
- la perquisizione di locali o di oggetti e documentazione in forma scritta o su supporti di immagini o di dati;
- b.
- il sequestro di oggetti e documentazione in forma scritta o su supporti di immagini o di dati;
- c.
- l’accompagnamento coattivo dei testimoni regolarmente citati.
3 I provvedimenti coercitivi sono ordinati dal direttore dell’AFC o dalla persona autorizzata a rappresentarlo.
4 Se vi è pericolo nel ritardo e un provvedimento coercitivo non può essere ordinato tempestivamente, la persona incaricata dell’esecuzione dell’ottenimento delle informazioni può di sua iniziativa eseguire un provvedimento coercitivo. Il provvedimento coercitivo è valido soltanto se è approvato entro tre giorni feriali dal direttore dell’AFC o dal suo sostituto.
5 Le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni e altre autorità sostengono l’AFC nell’esecuzione dei provvedimenti coercitivi.
6 Le amministrazioni cantonali delle contribuzioni interessate possono partecipare all’esecuzione dei provvedimenti coercitivi.
7 Per il rimanente sono applicabili gli articoli 42 e 45–50 capoversi 1 e 2 della legge federale del 22 marzo 197425 sul diritto penale amministrativo.
25 RS 313.0
Art. 14 Informazione delle persone legittimate a ricorrere
1 L’AFC informa la persona interessata in merito agli elementi essenziali della domanda.26
2 L’AFC informa in merito al procedimento di assistenza amministrativa le altre persone che, in base agli atti, deve presumere legittimate a ricorrere secondo l’articolo 19 capoverso 2.27
3 Se una persona ai sensi del capoverso 1 o 2 (persona legittimata a ricorrere) risiede all’estero, l’AFC chiede al detentore delle informazioni di invitare tale persona a designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera. Essa stabilisce un termine per la designazione del rappresentante autorizzato.
4 L’AFC può informare direttamente la persona legittimata a ricorrere residente all’estero se:
- a.
- è consentito notificare documenti per posta nello Stato interessato; o
- b.
- l’autorità richiedente acconsente esplicitamente a questo modo di procedere nel singolo caso.28
5 Se una persona legittimata a ricorrere non è raggiungibile, l’AFC la informa della domanda per il tramite dell’autorità richiedente o mediante pubblicazione nel Foglio federale. Essa la invita a designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni. Il termine per la designazione del rappresentante autorizzato è di dieci giorni.29
26 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2309; FF 20137203).
27 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2309; FF 20137203).
28 Nuovo testo giusta l’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
29 Nuovo testo del per. giusta l’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
Art. 14a Informazione in caso di domande raggruppate 30
1 Su richiesta dell’AFC, il detentore delle informazioni identifica le persone interessate da una domanda raggruppata.
2 L’AFC informa della domanda le persone legittimate a ricorrere con sede o domicilio in Svizzera.
3 Chiede al detentore delle informazioni di informare della domanda le persone legittimate a ricorrere con sede o domicilio all’estero e di invitarle nel contempo a designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera.
3bis L’AFC può informare direttamente la persona legittimata a ricorrere residente all’estero se:
- a.
- è consentito notificare documenti per posta nello Stato interessato; o
- b.
- l’autorità richiedente acconsente esplicitamente a questo modo di procedere nel singolo caso.31
4 Mediante pubblicazione in forma anonima nel Foglio federale, informa inoltre le persone interessate da una domanda raggruppata in merito:
- a.
- alla ricezione e al contenuto della domanda;
- b.32
- all’obbligo di indicare all’AFC uno dei seguenti indirizzi:
- 1.
- il loro indirizzo svizzero, se hanno sede o domicilio in Svizzera,
- 2.
- il loro indirizzo all’estero, sempre che sia consentito notificare documenti per posta nello Stato interessato, o
- 3.
- l’indirizzo di un rappresentante in Svizzera autorizzato a ricevere notifiche;
- c.
- alla procedura semplificata secondo l’articolo 16; e
- d.
- al fatto che emanerà una decisione finale per ogni persona legittimata a ricorrere che non abbia acconsentito alla procedura semplificata.
5 Il termine per indicare l’indirizzo secondo il capoverso 4 lettera b è di 20 giorni. Decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nel Foglio federale.33
6 Se non può notificare la decisione finale alle persone legittimate a ricorrere, l’AFC la notifica mediante comunicazione in forma anonima nel Foglio federale. Il termine di ricorso decorre dal giorno successivo alla comunicazione nel Foglio federale.
30 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2309; FF 20137203).
31 Introdotto dall’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
32 Nuovo testo giusta l’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
33 Nuovo testo giusta l’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
Art. 15 Diritto di partecipazione ed esame degli atti
1 Le persone legittimate a ricorrere possono partecipare al procedimento e consultare gli atti.
2 Se l’autorità estera rende verosimili motivi per mantenere segreti determinati atti, l’AFC può negare alle persone legittimate a ricorrere l’esame di tali atti conformemente all’articolo 27 PA34.35
34 RS 172.021
35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2309; FF 20137203).
Sezione 3: Procedura 3636 Nuovo testo giusta l’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
36 Nuovo testo giusta l’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
Art. 16 Procedura semplificata
1 Se acconsentono a trasmettere le informazioni all’autorità richiedente, le persone legittimate a ricorrere ne informano per scritto l’AFC. Il consenso è irrevocabile.
2 L’AFC chiude la procedura trasmettendo le informazioni all’autorità richiedente con l’indicazione del consenso delle persone legittimate a ricorrere.
3 Se il consenso riguarda solo una parte delle informazioni, alle rimanenti informazioni si applica la procedura ordinaria.
Art. 17 Procedura ordinaria
1 L’AFC notifica a ogni persona legittimata a ricorrere una decisione finale in cui motiva l’assistenza amministrativa e determina l’entità delle informazioni da trasmettere.
2 Le informazioni presumibilmente irrilevanti non possono essere trasmesse. L’AFC le rimuove o le rende irriconoscibili.
3 L’AFC notifica la decisione finale alla persona legittimata a ricorrere residente all’estero per il tramite del suo rappresentante autorizzato o direttamente, sempre che sia consentito notificare documenti per posta nello Stato interessato. In caso contrario essa notifica la decisione mediante pubblicazione nel Foglio federale.37
4 L’AFC informa simultaneamente le amministrazioni cantonali delle contribuzioni interessate in merito all’emanazione e al contenuto della decisione finale.
37 Nuovo testo giusta l’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
Art. 18 Spese
1 Per l’esecuzione delle domande di assistenza amministrativa non sono addossate spese.
2 L’AFC può addossare integralmente o parzialmente alla persona interessata o al detentore delle informazioni le spese sostenute in relazione allo scambio di informazioni se:
- a.
- le spese raggiungono un importo eccezionale; e
- b.
- con il suo comportamento inadeguato la persona interessata o il detentore delle informazioni ha contribuito in maniera determinante all’insorgere delle spese.
3 Il Consiglio federale precisa le condizioni di cui al capoverso 2 e disciplina i dettagli.
Art. 18a Persone defunte 38
L’assistenza amministrativa può essere eseguita in relazione a persone defunte. I loro successori ottengono la qualità di parte.
38 Introdotto dal n. I 3 della LF del 21 giu. 2019 che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 20193161; FF 2019 275).
Art. 19 Procedura di ricorso
1 Ogni decisione anteriore alla decisione finale, compresa quella relativa a provvedimenti coercitivi, è immediatamente esecutiva e può essere impugnata solo congiuntamente alla decisione finale.
2 È legittimata a ricorrere la persona interessata, nonché altre persone alle condizioni di cui all’articolo 48 PA39.
3 Il ricorso ha effetto sospensivo. È applicabile l’articolo 55 capoversi 2‒4 PA.
4 In linea di principio si procede a un solo scambio di scritti.
5 Per il rimanente si applicano le disposizioni sull’amministrazione della giustizia federale.
39 RS 172.021
Art. 20 Chiusura del procedimento
1 Al passaggio in giudicato della decisione finale o della decisione su ricorso, l’AFC trasmette all’autorità richiedente le informazioni destinate allo scambio.
2 L’AFC segnala all’autorità richiedente le restrizioni inerenti all’impiego delle informazioni trasmesse e l’obbligo di mantenere il segreto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile.
3 Se la convenzione applicabile prevede che le informazioni ottenute nel quadro della procedura di assistenza amministrativa possono essere impiegate anche a fini diversi da quelli fiscali o possono essere inoltrate a uno Stato terzo, l’AFC dà il suo consenso, previa pertinente verifica, a condizione che l’autorità competente dello Stato richiesto acconsenta a tale impiego o inoltro.40 Se le informazioni ottenute devono essere trasmesse ad autorità penali, l’AFC dà il suo consenso d’intesa con l’Ufficio federale di giustizia.
40 Nuovo testo giusta l’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
Art. 21 Impiego delle informazioni per fare osservare il diritto fiscale svizzero
1 Per fare osservare il diritto fiscale svizzero possono essere impiegate soltanto le informazioni trasmesse all’autorità richiedente.
2 Le informazioni bancarie possono essere impiegate soltanto se avrebbero potuto essere ottenute secondo il diritto svizzero.
3 Se sono state ottenute in base all’obbligo di cooperazione di una persona, le informazioni possono essere impiegate in un procedimento penale contro tale persona soltanto dietro sua approvazione, oppure se avrebbero potuto essere ottenute anche senza la sua cooperazione.
Art. 21a Procedura di informazione a posteriori delle persone legittimate a ricorrere 4142
1 In via eccezionale, l’AFC informa della domanda le persone legittimate a ricorrere mediante decisione soltanto dopo la trasmissione delle informazioni, qualora l’autorità richiedente renda verosimile che l’informazione preliminare vanificherebbe lo scopo dell’assistenza amministrativa e il buon esito della sua inchiesta.
2 Se è interposto ricorso contro la decisione, può essere chiesto unicamente l’accertamento dell’illiceità.
3 L’AFC informa i detentori delle informazioni e le autorità messe al corrente della domanda in merito al differimento dell’informazione. Queste persone e autorità non possono informare della domanda le persone legittimate a ricorrere fintanto che queste ultime non siano state informate a posteriori.
4 e 5 ...43
41 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2309; FF 20137203).
42 Introdotta dall’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
43 Abrogati dall’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
Sezione 4: Domande di assistenza amministrativa svizzere 4444 Nuovo testo giusta l’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
44 Nuovo testo giusta l’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
Art. 22
1 Le autorità fiscali interessate presentano la loro domanda di assistenza amministrativa internazionale all’AFC.
2 L’AFC esamina la domanda e decide se sono soddisfatte le condizioni secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile. Se queste condizioni non sono soddisfatte, l’AFC lo comunica per scritto all’autorità richiedente, dandole la possibilità di completare per scritto la domanda.
3 L’AFC inoltra la domanda alla competente autorità estera e segue il procedimento di assistenza amministrativa fino alla sua conclusione.
4 Il ricorso contro le domande svizzere di assistenza amministrativa internazionale non è ammesso.
5 L’AFC inoltra le informazioni ricevute dall’estero alle autorità fiscali interessate e segnala loro nel contempo le restrizioni inerenti al loro impiego e l’obbligo di mantenere il segreto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile.
5bis L’AFC verifica se le informazioni ricevute dall’estero sono interessanti per altre autorità svizzere e, se la convenzione applicabile lo consente e il diritto svizzero lo prevede, le inoltra a tali autorità. Se del caso, l’AFC chiede il consenso dell’autorità competente dello Stato richiesto.45
6 Le domande di assistenza amministrativa relative a informazioni bancarie possono essere presentate soltanto se tali informazioni potrebbero essere ottenute secondo il diritto svizzero.
7 Il capoverso 6 non si applica in relazione a Stati da cui la Svizzera può ricevere informazioni senza previa domanda.46
45 Introdotto dall’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
46 Introdotto dall’art. 40 della LF del 18 dic. 2015 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (RU 2016 1297; FF 2015 4467). Nuovo testo giusta l’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
Capitolo 3: Scambio spontaneo di informazioni4747 Introdotto dall’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
47 Introdotto dall’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
Art. 22a Principi
1 Il Consiglio federale disciplina in dettaglio gli obblighi connessi allo scambio spontaneo di informazioni. A tal fine si basa sugli standard internazionali e sulla prassi di altri Stati.
2 L’AFC e le amministrazioni cantonali delle contribuzioni adottano le misure necessarie per identificare i casi in cui devono essere scambiate spontaneamente le informazioni.
3 Le amministrazioni cantonali delle contribuzioni inviano spontaneamente e tempestivamente all’AFC le informazioni previste per la trasmissione alle autorità estere competenti.
4 L’AFC verifica le informazioni e decide quali trasmettere.
5 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può emanare istruzioni; in particolare può prescrivere alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni l’impiego di particolari moduli ed esigere che determinati moduli siano trasmessi esclusivamente in forma elettronica.
Art. 22b Informazione delle persone legittimate a ricorrere
1 L’AFC informa del previsto scambio spontaneo di informazioni la persona interessata e le altre persone di cui deve presumere, in base agli atti, il diritto a ricorrere secondo l’articolo 48 PA48.
2 In via eccezionale, l’AFC informa tali persone dello scambio spontaneo di informazioni soltanto dopo che questo è avvenuto, qualora l’informazione preliminare vanificherebbe lo scopo dell’assistenza amministrativa e il buon esito dell’inchiesta. Per il rimanente si applica per analogia l’articolo 21a capoversi 2 e 3.
3 Se la persona legittimata a ricorrere non può essere contattata, l’AFC la informa sulla prevista trasmissione di informazioni mediante pubblicazione nel Foglio federale. La invita a designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni. Stabilisce un termine per la designazione del rappresentante autorizzato.
48 RS 172.021
Art. 22c Diritto di partecipazione ed esame degli atti delle persone legittimate a ricorrere
Al diritto di partecipazione e all’esame degli atti si applica per analogia l’articolo 15.
Art. 22d Procedure
Alle procedure si applicano per analogia gli articoli 16, 17, 19 e 20.
Art. 22e Informazioni trasmesse spontaneamente dall’estero
1 Ai fini dell’applicazione e dell’esecuzione del diritto fiscale svizzero l’AFC inoltra alle autorità fiscali interessate le informazioni che le sono state trasmesse spontaneamente da altri Stati. Segnala a tali autorità le restrizioni inerenti all’impiego delle informazioni trasmesse e l’obbligo di mantenere il segreto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile.
2 Se la convenzione applicabile lo consente e il diritto svizzero lo prevede, l’AFC inoltra le informazioni che le sono state trasmesse spontaneamente da un altro Stato ad altre autorità svizzere per le quali tali informazioni sono interessanti. Se del caso, l’AFC chiede il consenso dell’autorità competente dello Stato che ha trasmesso le informazioni.
Capitolo 4: Trattamento dei dati, obbligo del segreto e statistiche4949 Introdotto dall’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
49 Introdotto dall’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
Art. 22f Trattamento dei dati
Per l’adempimento dei suoi compiti secondo le convenzioni applicabili e la presente legge l’AFC può trattare dati personali, inclusi quelli relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali in materia fiscale.
Art. 22g Sistema d’informazione
1 L’AFC gestisce un sistema d’informazione per il trattamento dei dati personali, inclusi quelli relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali in materia fiscale, che ha ricevuto in base alle convenzioni applicabili e alla presente legge.
2 I dati possono essere trattati soltanto da collaboratori dell’AFC o da specialisti controllati dall’AFC.
3 Il sistema d’informazione serve all’AFC per l’adempimento dei suoi compiti secondo le convenzioni applicabili e la presente legge. Può essere impiegato segnatamente per:
- a.
- ricevere e trasmettere informazioni secondo le convenzioni applicabili e il diritto svizzero;
- b.
- trattare procedure legali connesse alle convenzioni applicabili e alla presente legge;
- c.
- infliggere ed eseguire sanzioni amministrative o penali;
- d.
- trattare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria;
- e.
- lottare contro i reati fiscali;
- f.
- approntare statistiche.
3bis L’AFC può concedere alle autorità fiscali svizzere a cui inoltra le informazioni trasmesse spontaneamente dall’estero l’accesso mediante procedura di richiamo ai dati del sistema d’informazione di cui tali autorità necessitano per l’adempimento dei loro compiti legali.50
4 Il Consiglio federale definisce i dettagli concernenti in particolare:
- a.
- l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione;
- b.
- le categorie dei dati personali trattati;
- c.
- l’elenco dei dati relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali;
- d.
- le autorizzazioni di accesso e di trattamento;
- e.
- la durata di conservazione, l’archiviazione e la distruzione dei dati.
50 Introdotto dal n. I 3 della LF del 21 giu. 2019 che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 20193161; FF 2019 275).
Art. 22h Obbligo del segreto
1 Chiunque è incaricato dell’esecuzione di una convenzione applicabile e della presente legge o vi partecipa, deve serbare nei confronti di altri servizi ufficiali e di privati il segreto su quanto appreso nell’esercizio di questa attività.
2 L’obbligo del segreto non si applica:
- a.
- alla trasmissione di informazioni e alle pubblicazioni secondo la convenzione applicabile e la presente legge;
- b.
- nei confronti di organi giudiziari o amministrativi autorizzati nel singolo caso dal DFF a domandare informazioni ufficiali alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge;
- c.
- se la convenzione applicabile dispensa dall’obbligo del segreto e il diritto svizzero prevede una base legale per tale dispensa.
Art. 22i Statistiche
1 L’AFC pubblica le statistiche necessarie per la valutazione tra pari del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali.
2 Non sussiste alcun diritto di accesso a informazioni più ampie rispetto a quelle pubblicate secondo il capoverso 1.
Capitolo 4a: Trasparenza degli enti giuridici con sede principale all’estero e amministrazione effettiva in Svizzera5151 Introdotto dal n. I 3 della LF del 21 giu. 2019 che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 20193161; FF 2019 275).
51 Introdotto dal n. I 3 della LF del 21 giu. 2019 che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 20193161; FF 2019 275).
Art. 22ibis
Un ente giuridico con sede principale all’estero che ha la sua amministrazione effettiva in Svizzera deve tenere, nel luogo dell’amministrazione effettiva, un elenco dei suoi titolari. L’elenco deve menzionare il nome e il cognome o la ditta nonché l’indirizzo di tali persone.
Capitolo 5: Disposizioni penali5252 Introdotto dall’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
52 Introdotto dall’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
Art. 22j Infrazioni contro decisioni delle autorità
La persona interessata o il detentore delle informazioni è punito con una multa fino a 10 000 franchi se intenzionalmente non ottempera a una decisione esecutiva di consegna delle informazioni secondo l’articolo 9 o 10 che l’AFC gli ha notificato sotto comminatoria della sanzione prevista dalla presente disposizione.
Art. 22k Violazione del divieto di informazione
È punito con la multa fino a 10 000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola il divieto di informazione di cui all’articolo 21a capoverso 3.
Capitolo 6: Disposizioni finali 5454 Nuovo testo giusta l’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
54 Nuovo testo giusta l’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
Art. 23 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Art. 24 Disposizione transitoria
Le disposizioni di esecuzione fondate sul decreto federale del 22 giugno 195155 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali conchiuse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione rimangono applicabili alle domande di assistenza amministrativa presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge.
55 RS 672.2
Art. 24a Disposizioni transitorie della modifica del 21 marzo 2014 56
1 Gli articoli 6 capoverso 2bis e 14a si applicano alle domande raggruppate presentate a partire dal 1° febbraio 2013.
2 Gli articoli 14 capoversi 1 e 2, 15 capoverso 2 nonché 21a del nuovo diritto si applicano anche alle domande di assistenza amministrativa presentate prima dell’entrata in vigore della modifica del 21 marzo 2014 della presente legge.
56 Introdotta dal n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2309; FF 20137203).
Art. 25 Entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore57: 1° febbraio 2013
57 DCF del 16 gen. 2013.