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Art. 3
1 Il diritto di fabbricare e di rettificare bevande distillate spetta esclusivamente alla Confederazione. 2 Di regola, l’esercizio di questo diritto è concesso a società cooperative o ad altre imprese private. 3 La produzione non industriale delle acquaviti di frutta e cascami di frutta, di sidro, di uva, di vino, di vinacce di uva, di feccia di vino, di radici di genziana, di bacche ed altre materie indigene analoghe è permessa, sempreché queste materie provengano esclusivamente dai poderi del produttore (prodotti propri) o siano state raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel Paese. Tuttavia queste materie possono essere distillate soltanto nelle distillerie domestiche che possiedono una concessione o per conto di committenti.5 4 Non sono considerati come propri prodotti che le materie provenienti dal suolo sfruttato dal distillatore stesso o dal committente. 5 Il Consiglio federale determinerà, mediante ordinanza, ciò che si deve intendere per produzione non industriale e designerà le materie prime che possono essere distillate dagli esercenti di distillerie domestiche.6 5Nuovo testo giusta l’art. 12 cpv. 2 della LF del 23 giu. 1944 su la concessione delle distillerie domestiche, in vigore dal 6 apr. 1945 (CS 6 946). 6Nuovo testo giusta l’art. 12 cpv. 2 della LF del 23 giu. 1944 su la concessione delle distillerie domestiche, in vigore dal 6 apr. 1945 (CS 6 946).
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Art. 4
1 Per la fabbricazione e per la rettificazione delle bevande distillate, la Confederazione accorda concessioni che prevedono il diritto di presa in consegna da parte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) nonché, per la fabbricazione delle specialità e per la distillazione per conto di terzi, concessioni che non prevedono questo diritto.7 2 Le concessioni che prevedono un diritto di presa in consegna sono accordate:8 - a.
- alle distillerie di patate, di barbabietole ed altre materie analoghe, cioè alle distillerie stabili che adoperano patate indigene o i residui della fabbricazione dello zucchero di barbabietole indigene;
- b.
- alle distillerie di frutta a granelli, cioè alle distillerie stabili od ambulanti che adoperano, per loro proprio conto, materie prime indigene, come mele e pere, loro sidri, cascami ed altri residui di queste materie;
- c.
- alle distillerie industriali, cioè alle aziende che adoperano cascami della fabbricazione del lievito compresso e dello zucchero o altre materie prime di provenienza indigena o straniera;
- d.
- agli stabilimenti di rettificazione, cioè alle aziende che producono alcool di alta gradazione, alcool assoluto o che rettificano acquaviti;
- e.
- alle fabbriche d’alcool, cioè alle aziende che producono alcool mediante procedimenti chimici.
3 Le concessioni che non prevedono un diritto di presa in consegna sono accordate:9 - a.
- alle distillerie di specialità, cioè alle distillerie stabili o ambulanti che adoperano frutta a nocciolo; frutta a granelli, che non siano mele e pere o loro prodotti, cascami e residui; vino, cascami e residui della produzione del vino; radici di genziana; bacche o altre materie analoghe;
- b.
- alle distillerie per conto di terzi, cioè alle distillerie stabili o ambulanti che adoperano, per conto di committenti e verso rimunerazione, le materie prime designate nell’articolo 3 capoverso 3.
4 Il Consiglio federale fissa le condizioni alle quali un’azienda può ottenere nello stesso tempo diverse concessioni. 7Nuovo testo giusta il n. I 25 dell’O del 12 giu. 2020sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). 8Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329). 9Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).
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Art. 5
1 Le concessioni saranno accordate nella misura corrispondente ai bisogni economici del Paese. 2 Esse devono rendere possibile d’utilizzare, a tempo debito, i cascami e i residui della frutticoltura, della viticoltura e della coltivazione delle barbabietole da zucchero, nonché le eccedenze di frutta e patate, in quanto queste materie prime non possano essere razionalmente adoperate altrimenti che nella distilleria. 3 Le concessioni per la distillazione delle materie prime indigene sono accordate di preferenza alle aziende situate nelle regioni in cui la produzione supera in generale i bisogni dell’alimentazione e del foraggiamento. 4 La concessione non può durare più di dieci anni. Essa non può essere accordata che se tanto la persona del concessionario quanto la costruzione e gl’impianti tecnici assicurano un esercizio razionale dell’azienda. Il Consiglio federale emana le norme a ciò occorrenti. Può, fra altro, dichiarare incompatibile l’esercizio d’una distilleria e l’esercizio simultaneo di un’altra professione che ostacolasse la vigilanza della distilleria o del commercio delle bevande distillate. 5 Il trasferimento di una concessione a un’altra persona o a un’altra distilleria è subordinato all’autorizzazione dell’UDSC10. Quest’autorizzazione dev’essere data se la distilleria è trasferita in via ereditaria e l’erede adempie le condizioni prescritte. 10 Nuova espr. giusta il n. I 25 dell’O del 12 giu. 2020sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
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Art. 6
1 Le concessioni sono accordate o rinnovate dall’UDSC, a domanda e senza spese. 2 Tanto del rilascio quanto del rinnovo è steso atto. 3 In caso d’inosservanza delle condizioni della concessione o di cessazione di uno dei motivi che ne hanno determinato il rilascio o il rinnovo, l’UDSC può, dopo aver sentito l’interessato, ritirare la concessione prima della sua scadenza. 4 ...11 11Abrogato dal n. II cpv. 1 n. 8 della LF del 20 dic. 1968 che modifica quella sull’OG, con effetto dal 1° ott. 1969 (RU 1969 755; FF 1965 II 901).
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Art. 7
1 Le distillerie date in concessione sono poste sotto il controllo dell’UDSC. Questo può valersi della collaborazione delle autorità cantonali e comunali.12 2 Il concessionario deve tenere un controllo indicante la provenienza delle materie prime, le sorta e quantità di bevande distillate ottenute e l’uso di esse. È inoltre obbligato a consentire in ogni tempo il libero accesso nei locali d’esercizio agli agenti incaricati dell’applicazione della presente legge, e ad autorizzarli ad esaminare la sua contabilità e a fornir loro ogni schiarimento necessario. 3 Per l’acquisto, l’impianto, il trasporto da un luogo all’altro, la sostituzione o la trasformazione d’apparecchi ed accessori della distillazione occorre l’autorizzazione dell’UDSC.13 4 Il Consiglio federale è autorizzato a sottoporre al controllo dell’UDSC anche gli impianti che possono servire alla produzione di bevande distillate e non sono oggetto di una concessione. Il capoverso 3 può essere dichiarato applicabile a questi impianti.14 12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7775159; FF 2016 3217). 13Nuovo testo giusta l’art. 1 della LF del 25 ott. 1949, in vigore dal 1° mar. 1950 (RU 1950 I 72; FF 1949 I 869). 14Nuovo testo giusta l’art. 1 della LF del 25 ott. 1949, in vigore dal 1° mar. 1950 (RU 1950 I 72; FF 1949 I 869).
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Art. 9
1 Il regime delle distillerie che adoperano residui della fabbricazione dello zucchero di barbabietole è fissato nell’atto di concessione. 2 Di regola, le distillerie che adoperano frutta a granelli non sono contingentate. Il Consiglio federale è però autorizzato a prendere tutte le misure atte a limitare la distillazione delle frutta, a condizione di non nuocere alla loro utilizzazione adeguata e tempestiva. 3 Il contingente delle distillerie industriali, degli stabilimenti di rettificazione e delle fabbriche d’alcool è fissato caso per caso nell’atto di concessione.
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Art. 1017
1 L’UDSC fissa annualmente la quantità di bevande distillate che essa prende in consegna per coprire il suo fabbisogno. 2 Essa può inoltre prendere in consegna dell’acquavite allo scopo di assorbire le eccedenze del mercato. 3 Prima del raccolto, essa comunica alle distillerie titolari di una concessione che prevede il diritto di presa in consegna la quantità che prenderà in consegna ed il relativo prezzo. Le distillerie possono fare le loro offerte fondandosi su questi dati. Se le offerte superano la quantità che sarà presa in consegna, la quota attribuita alle singole distillerie è ridotta proporzionalmente. 4 Il Consiglio federale disciplina i requisiti che devono essere adempiti dalle bevande distillate prese in consegna dall’UDSC come pure le modalità della presa in consegna. 5 Le bevande distillate fabbricate con materie prime a base di frutta a granelli sono assoggettate all’imposta conformemente agli articoli 20 a 23.
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Art. 11
1 I prezzi delle bevande distillate assunte dall’UDSC sono fissati dal Consiglio federale. 2 I prezzi delle bevande distillate che l’UDSC prende in consegna per coprire il suo fabbisogno sono fissati tenendo conto dell’utilizzazione delle eccedenze e dei cascami delle materie prime come pure del prezzo di costo di una produzione razionale. L’acquavite fabbricata mediante alambicco può avere un prezzo diverso da quella ottenuta nelle distillerie a colonna.19 3 I prezzi delle bevande distillate che l’UDSC prende in consegna per assorbire le eccedenze del mercato sono fissati secondo le quantità. Essi devono essere inferiori a quelli fissati secondo il capoverso 2.20 4 e 5 ...21 6 Il prezzo pagato alle distillerie industriali e alle fabbriche d’alcool deve, di regola, corrispondere al prezzo medio di costo dell’etanolo della stessa qualità importato dall’UDSC. Per fissare questo prezzo, si potrà tenere equamente conto delle spese effettive di produzione, comprendendo l’interesse e l’ammortamento del capitale investito.22 7 Gli stabilimenti di rettificazione riceveranno un’indennità per le loro spese. 8 Nel fissare i prezzi si potrà tener equo conto delle differenze di qualità.
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Art. 12
1 Il diritto di distillare specialità non è limitato né quanto alla quantità della produzione, né quanto alla provenienza delle materie prime. 2 L’UDSC non prende in consegna i prodotti delle distillerie di specialità.24 3 Le specialità ricavate da materie prime indigene sono tassate in conformità degli articoli 20 a 23. 4 ...25 5 ...26
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Art. 13
1 Le concessioni per l’esercizio delle distillerie che lavorano per conto di terzi sono date alle distillerie ambulanti. Esse possono essere date anche a distillerie stabili ove quelle ambulanti siano insufficienti o ciò sia giustificato da circostanze locali o da circostanze anteriori all’attuazione della presente legge. 2 Salvo che non fruiscano di una delle altre concessioni previste nell’articolo 4, le distillerie per conto di terzi non devono lavorare per proprio conto, ma solo per conto di committenti. Esse distilleranno, per conto di questi ultimi, soltanto le materie prime designate nell’articolo 14. 3 L’acquavite in tal modo ottenuta deve essere consegnata al committente.27 4 ...28 27Nuovo testo giusta l’art. 1 della LF del 25 ott. 1949, in vigore dal 1° mar. 1950 (RU 1950 I 72; FF 1949 I 869). 28Abrogato dall’art. 1 della LF del 25 ott. 1949, con effetto dal 1° mar. 1950 (RU 1950 I 72; FF 1949 I 869).
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Art. 14
1 La produzione non industriale di acquavite di frutta e cascami di frutta, di sidro, succo fermentato, di uva, di vino, di vinacce d’uva, di feccia di vino, di radici di genziana, di bacche o di altre materie analoghe indigene, provenienti esclusivamente dalla raccolta indigena del produttore o raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel Paese, è autorizzata soltanto nelle distillerie domestiche concessionate.29 2 L’esercente d’una distilleria domestica, il cui raccolto sia stato decimato dalla grandine o da altre intemperie, può ottenere dall’UDSC, per la durata di un anno, la concessione di distillare prodotti propri e materie prime fornite da terzi, senza perdere con ciò il diritto al fabbisogno esente da imposta, previsto nell’articolo 16. 3 ...30 4 ...31 5 Gli apparecchi e gli accessori suddetti non possono, di regola, essere trasferiti a terzi se non unitamente all’azienda agricola alla quale appartengono (dominio della distilleria). Se questo dominio viene ad essere frazionato, la distilleria non può più essere esercitata che sulla parcella sulla quale si trovava prima del frazionamento. 6 Senza l’autorizzazione dell’UDSC, gli apparecchi per distillare o i loro accessori non possono essere né sostituiti né trasformati a scopo di aumentarne la capacità di produzione, né trasferiti a terzi, se questo trasferimento non è in relazione con quello del dominio della distilleria. Nell’autorizzazione può essere prescritto il modo in cui la sostituzione o la trasformazione deve essere fatta. 7 ...32 29Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329). 30Abrogato dall’art. 12 cpv. 3 della LF del 23 giu. 1944 su la concessione delle distillerie domestiche, con effetto dal 6 apr. 1945 (CS 6 946). 31Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996, con effetto dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329). 32Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996, con effetto dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329).
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Art. 1533
1 La distilleria domestica è posta sotto la vigilanza dell’UDSC. Questo può valersi della collaborazione delle autorità cantonali e comunali. 2 Il distillatore non può fare alcuna trasformazione senza aver fornito all’UDSC tutte le indicazioni prescritte.
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Art. 16
Per il fabbisogno della propria economia domestica e della propria azienda agricola, l’esercente di una distilleria domestica non è autorizzato a trattenere, in esenzione da imposta, se non l’acquavite a ciò necessaria, che provenga dalla distillazione di materie prodotte dai suoi poderi o raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel paese. Il Consiglio federale emanerà delle norme intese a garantire l’efficacia di questa disposizione e a prevenire l’impiego abusivo dell’acquavite esente da imposta.
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Art. 1734
1 L’UDSC può prendere in consegna l’acquavite di frutta a granelli non necessaria all’economia domestica ed all’azienda agricola del distillatore domestico. Gli articoli 10 e 11 sono applicabili per analogia. 2 L’acquavite di frutta a granelli ceduta a terzi gratuitamente o contro rimunerazione è assoggettata all’imposizione conformemente agli articoli 20 a 23.
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Art. 1835
1 L’UDSC non prende in consegna l’acquavite di specialità prodotta dai distillatori domestici. 2 Le acquaviti di specialità cedute a terzi gratuitamente o contro rimunerazione sono assoggettate all’imposizione conformemente agli articoli 20 a 23.
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Art. 1936
1 Chi vuole ottenere acquavite di frutta a granelli o di specialità può fare distillare le sue materie prime da una distilleria che lavora per conto di terzi. 2 I produttori che fanno distillare materie indigene provenienti esclusivamente dai loro poderi o raccolte, a loro cura, allo stato selvatico, sono riconosciuti committenti-esercenti di distillerie domestiche, se soddisfano alle condizioni fissate dal Consiglio federale conformemente all’articolo 3 capoverso 5 per la produzione non industriale di bevande distillate. Il Consiglio federale può tuttavia sottoporre il riconoscimento dei committenti-esercenti di distillerie domestiche a limitazioni, in quanto queste siano necessarie per evitare abusi. 3 Quando circostanze speciali impediscono l’utilizzazione di una distilleria che lavora per conto di terzi, l’UDSC può autorizzare il proprietario di una distilleria domestica a eseguire la distillazione per conto di un committente-esercente di distilleria domestica o a dargli in locazione il suo impianto. 4 Le prescrizioni concernenti la sorveglianza degli esercenti di distillerie domestiche, l’utilizzazione e l’imposizione dell’acquavite sono applicabili anche ai committenti-esercenti di distillerie domestiche. 5 I committenti che non adempiono le condizioni del capoverso 2 sono sottoposti alle prescrizioni concernenti i distillatori professionali per l’autorizzazione di distillare, il controllo, l’utilizzazione e l’imposizione dell’acquavite prodotta. Il controllo può essere semplificato per i committenti che producono acquavite in piccole quantità. 6 Se un committente è stato punito per contravvenzione grave alla legge sull’alcool o per recidiva nella contravvenzione, oppure è dedito al bere, l’UDSC può vietargli di dare ordini di distillare conformemente al capoverso 5. Il Consiglio federale può inoltre dichiarare il diritto di far distillare incompatibile con l’esercizio di determinate professioni, se esso ha per effetto d’intralciare il controllo delle materie prime, della produzione e della utilizzazione dell’acquavite. 36Nuovo testo giusta l’art. 1 della LF del 25 ott. 1949, in vigore dal 1° mar. 1950 (RU 1950 I 72; FF 1949 I 869).
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Art. 20
1 L’imposta sulle specialità è prelevata sulle acquaviti ottenute mediante la distillazione delle frutta a nocciolo, delle frutta a granelli che non siano le mele e le pere o loro prodotti o cascami e residui, dell’uva, del vino, delle vinacce d’uva, delle fecce di vino, delle radici di genziana, delle bacche e altre materie analoghe. Questi prodotti sono totalmente soggetti all’imposta se sono stati fabbricati in distillerie date in concessione. Se essi sono stati fabbricati in distillerie domestiche o per conto di committenti, le sole quantità vendute o consegnate gratuitamente a terzi sono soggette all’imposta. 2 Quest’imposta è dovuta: - a.
- dall’esercente della distilleria data in concessione, secondo l’articolo 12;
- b.
- dall’esercente della distilleria domestica, secondo l’articolo 18 capoverso 2, o dal committente, secondo l’articolo 19.
3 ...37
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Art. 21
1 L’acquavite ottenuta nelle distillerie date in concessione è assoggettata all’imposta secondo il quantitativo prodotto.38 2 Le piccole aziende possono essere assoggettate all’imposta secondo il quantitativo delle materie prime e il loro rendimento medio presunto, oppure in blocco. 3 L’acquavite ottenuta nelle distillerie domestiche o per conto di committenti è assoggettata all’imposta per la quantità venduta o consegnata a terzi. L’imposizione può essere fatta anche in blocco.
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Art. 2239
1 Il Consiglio federale fissa l’aliquota dell’imposta dopo aver sentito gli interessati. Esso tiene conto delle aliquote d’imposta applicate nei Paesi limitrofi. 2 Accorda agevolazioni fiscali ai piccoli produttori per una quantità determinata della loro produzione, a condizione che le materie prime distillate, secondo l’articolo 14 capoverso 1 provengano esclusivamente dal raccolto indigeno del produttore o siano state raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel Paese. 3 L’imposta è fissata per ettolitro alla temperatura di 20° C.
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Art. 23
1 L’UDSC può prescrivere la forma della notifica della quantità di alcool prodotta o uscita dai depositi fiscali e può in particolare ordinare che si ricorra all’elaborazione elettronica dei dati, previo esame del sistema informatico utilizzato.40 1bis Il Consiglio federale disciplina la procedura di tassazione.41 2 Ogni contribuente dovrà tenere i registri, riempire i formulari e fare le dichiarazioni occorrenti alla tassazione. 3 Gli agenti di controllo competenti possono eseguire controlli in ogni momento e senza preavviso. A tal fine, il titolare di una distilleria deve accordare agli agenti di controllo il libero accesso ai locali di vendita e ai magazzini, fornire loro ogni informazione necessaria, mostrare loro le scorte e permettere loro di ispezionare i libri di commercio e i documenti giustificativi.42 4 L’UDSC fissa la data alla quale l’imposta è esigibile.
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Art. 23bis43
1 All’imposta sulle acquaviti sono assoggettati: - a.
- i prodotti a cui sono state addizionate bevande distillate;
- b.44
- i vini naturali di uve fresche con un tenore alcoolico superiore al 18 per cento del volume, come anche i vini di frutta, di bacche o di altre materie prime, con un tenore alcoolico superiore al 15 per cento del volume, le specialità di vino, i vini dolci e le mistelle;
- c.
- i vermut e gli altri vini di uve fresche, aromatizzati con piante od altre sostanze.
2 L’imposta è ridotta del 50 per cento per: - a.45
- i vini naturali di uve fresche con un tenore alcoolico superiore al 18 per cento fino ad un massimo del 22 per cento del volume, come anche i vini di frutta, di bacche o di altre materie prime, con un tenore alcoolico superiore al 15 per cento fino ad un massimo del 22 per cento del volume;
- b.
- le specialità di vino, i vini dolci e le mistelle, con un tenore alcoolico massimo del 22 per cento del volume;
- c.
- i vermut e gli altri vini di uve fresche, aromatizzati con piante od altre sostanze, con un tenore alcoolico massimo del 22 per cento del volume.
2bis L’imposta è aumentata del 300 per cento per le bevande distillate edulcorate, con un tenore alcolico inferiore a 15 per cento del volume, contenenti almeno 50 grammi di zucchero al litro, espresso in zucchero invertito, o un’edulcorazione corrispondente e messe in commercio mescolate e pronte al consumo in bottiglie o altri contenitori.46 3 Il Consiglio federale regola l’assoggettamento all’imposta come pure il rimborso o il computo dell’onere fiscale che conformemente alla presente legge è stato percepito sulle materie prime impiegate.
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Art. 2447
47Abrogato dal n. 4 dell’all. della LF del 29 apr. 1998 sull’agricoltura, con effetto dal 1° gen. 1999 (RU 1998 3033; FF 1996 IV 1).
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Art. 2548
L’UDSC può ordinare che gli apparecchi per distillare non aventi più diritto ad una concessione siano modificati in modo da escluderne un’utilizzazione abusiva.
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