Legge federale
sulle abitazioni secondarie
(Legge sulle abitazioni secondarie, LASec)
del 20 marzo 2015 (Stato 1° gennaio 2016)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 75 e 75b della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 20142,
decreta:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente legge disciplina l’ammissibilità della costruzione di nuove abitazioni nonché l’ammissibilità delle modifiche edilizie e dei cambiamenti di destinazione di abitazioni esistenti nei Comuni in cui la quota di abitazioni secondarie supera il 20 per cento.
Art. 2 Definizioni
1 Un’abitazione ai sensi della presente legge è un insieme di locali che:
- a.
- sono adatti a un uso abitativo;
- b.
- costituiscono un’unità costruttiva;
- c.
- sono dotati di un’entrata dall’esterno o da un’area comune con altre abitazioni all’interno dell’edificio;
- d.
- sono dotati di un’installazione di cucina; e
- e.
- non costituiscono una cosa mobile.
2 Un’abitazione primaria ai sensi della presente legge è un’abitazione utilizzata da almeno una persona il cui Comune di residenza secondo l’articolo 3 lettera b della legge del 23 giugno 20063 sull’armonizzazione dei registri è lo stesso in cui si trova l’abitazione.
3 Sono equiparate ad abitazioni primarie le abitazioni che:
- a.
- sono occupate in modo permanente a scopo di lavoro o di formazione;
- b.
- sono occupate in modo permanente da un’economia domestica privata che occupa in modo permanente un’altra abitazione nel medesimo edificio;
- c.
- sono occupate in modo permanente da persone che non sono tenute ad annunciarsi all’ufficio controllo abitanti, in particolare da personale diplomatico e richiedenti l’asilo;
- d.
- non sono occupate da al massimo due anni, sono abitabili e sono offerte per essere locate in modo duraturo o vendute (abitazioni vuote);
- e.
- sono utilizzate a scopi agricoli e non sono accessibili tutto l’anno per tali scopi a causa dell’altitudine;
- f.
- sono utilizzate da imprese per ospitarvi il personale per un breve periodo;
- g.
- sono utilizzate quali abitazioni di servizio per persone che operano in particolare nel settore alberghiero, in ospedali e in istituti;
- h.
- sono destinate temporaneamente a un uso lecito diverso da quello abitativo.
4 Un’abitazione secondaria ai sensi della presente legge è un’abitazione che non è né primaria né equiparata a quest’ultima.
Art. 3 Compiti e competenze dei Cantoni
1 Se del caso, i Cantoni stabiliscono, nel loro piano direttore, misure atte a favorire un migliore tasso di occupazione delle abitazioni secondarie nonché a promuovere l’industria alberghiera e un’offerta di abitazioni primarie a prezzi moderati.
2 I Cantoni possono emanare prescrizioni che limitano la realizzazione e l’uso delle abitazioni in modo più severo rispetto alla presente legge.
Capitolo 2: Inventario delle abitazioni e quota di abitazioni secondarie
Art. 4 Inventario delle abitazioni
1 Ogni Comune elabora annualmente un inventario delle abitazioni.
2 Nell’inventario delle abitazioni devono figurare almeno il numero complessivo delle abitazioni e il numero delle abitazioni primarie.
3 Il Comune può inoltre farvi figurare separatamente la categoria delle abitazioni equiparate alle abitazioni primarie e imputare questa categoria abitativa alle abitazioni primarie.
4 Il Consiglio federale disciplina i requisiti posti all’inventario delle abitazioni e stabilisce i dettagli della pubblicazione.
Art. 5 Determinazione della quota di abitazioni secondarie
1 La Confederazione determina per ogni Comune la quota di abitazioni secondarie rispetto al totale delle abitazioni sulla base dell’inventario delle abitazioni di cui all’articolo 4.
2 Se un Comune non presenta l’inventario delle abitazioni entro il termine stabilito, si presume che la sua quota di abitazioni secondarie superi il 20 per cento. Su richiesta del Comune, e in presenza di motivi fondati, l’autorità federale competente può concedere un termine suppletorio.
3 Il Consiglio federale designa l’autorità federale incaricata di determinare la quota di abitazioni secondarie.
4 Prima di decidere, l’autorità federale sente il Cantone in cui si trova il Comune.
Capitolo 3: Divieto di nuove abitazioni secondarie
Art. 6
1 Nei Comuni in cui la quota di abitazioni secondarie determinata secondo l’articolo 5 supera il 20 per cento non possono essere autorizzate nuove abitazioni secondarie. Se in un Comune la quota di abitazioni secondarie è inferiore al 20 per cento e il rilascio di un’autorizzazione edilizia comporterebbe l’aumento di tale quota ad oltre il 20 per cento, l’autorizzazione non può essere rilasciata.
2 È fatta salva la realizzazione di nuove abitazioni di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera b e agli articoli 8, 9, 26 o 27.
Capitolo 4: Realizzazione di nuove abitazioni nei Comuni in cui la quota di abitazioni secondarie supera il 20 per cento
Sezione 1: Nuove abitazioni con limitazione d’uso
Art. 7
1 Nei Comuni in cui la quota di abitazioni secondarie supera il 20 per cento possono essere autorizzate nuove abitazioni solamente se sono utilizzate:
- a.
- come abitazione primaria o abitazione che, secondo l’articolo 2 capoverso 3, è equiparata a un’abitazione primaria; o
- b.
- come abitazione sfruttata a scopi turistici.
2 Un’abitazione è considerata sfruttata a scopi turistici se, in modo duraturo, è messa a disposizione di clienti, esclusivamente per soggiorni di breve durata, a condizioni usuali di mercato e conformi all’uso locale, e se:
- a.
- si trova nello stesso edificio in cui il proprietario ha il suo domicilio principale; o
- b.
- non è adattata alle esigenze personali del proprietario ed è gestita nell’ambito di una struttura ricettiva organizzata.
3 Nelle autorizzazioni edilizie, l’autorità preposta al loro rilascio dispone la limitazione d’uso secondo il capoverso 1 lettera a o il capoverso 2 lettere a o b prescrivendo un onere d’uso. Se nell’autorizzazione edilizia per una nuova abitazione tale onere non figura e se l’autorizzazione non è stata rilasciata secondo gli articoli 8, 9, 26 o 27, la limitazione d’uso secondo il capoverso 1 lettera a si presume applicabile.
4 Immediatamente dopo che l’autorizzazione edilizia è passata in giudicato, l’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni edilizie incarica l’ufficio del registro fondiario di menzionare nel registro fondiario la limitazione d’uso riguardante il fondo in questione.
5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente:
- a.
- i requisiti posti alla struttura ricettiva organizzata;
- b.
- l’obbligo di notifica del cambiamento di destinazione da abitazione sfruttata a scopi turistici in abitazione primaria; e
- c.
- la formulazione degli oneri d’uso.
Sezione 2: Nuove abitazioni senza limitazione d’uso
Art. 8 Abitazioni in relazione con strutture ricettive organizzate
1 Nei Comuni in cui la quota di abitazioni secondarie supera il 20 per cento, le strutture ricettive organizzate possono essere autorizzate a realizzare abitazioni senza limitazione d’uso secondo l’articolo 7 capoverso 1 se:
- a.
- la struttura può essere o può continuare a essere sfruttata in modo redditizio soltanto con i proventi derivanti dalla realizzazione di dette abitazioni;
- b.
- il proprietario o il gestore della struttura, su richiesta, fornisce la prova che i proventi delle abitazioni sono investiti nella costruzione o nella gestione della struttura ricettiva organizzata;
- c.
- la superficie utile principale di queste abitazioni non supera una quota pari al 20 per cento della superficie utile principale complessiva delle camere e delle abitazioni;
- d.
- le abitazioni costituiscono, con la struttura ricettiva organizzata, un’unità costruttiva e funzionale, sempre che non vi si oppongano motivi di protezione dei siti o dei monumenti; e
- e.
- non vi si oppongano interessi preponderanti.
2 Per le abitazioni secondo il capoverso 1 che restano in modo duraturo di proprietà della struttura ricettiva organizzata e sono da essa locate, la superficie utile principale secondo il capoverso 1 lettera c può raggiungere al massimo il 33 per cento della superficie utile principale complessiva. La restrizione del diritto d’alienazione deve essere menzionata nel registro fondiario. L’articolo 7 capoversi 4 e 5 si applica per analogia.
3 Se la struttura ricettiva organizzata realizza abitazioni secondo il capoverso 1 e abitazioni secondo il capoverso 2, la quota massima del 33 per cento è ridotta del valore ottenuto moltiplicando per 13 per cento il quoziente tra superficie delle abitazioni secondo il capoverso 1 e la somma delle superfici delle abitazioni secondo i capoversi 1 e 2.
4 Una struttura ricettiva organizzata che esisteva già l’11 marzo 2012 può essere trasformata, fino a un massimo del 50 per cento della superficie utile principale, in abitazioni senza limitazione d’uso secondo l’articolo 7 capoverso 1 se:
- a.
- vanta un periodo di sfruttamento di almeno 25 anni;
- b.
- non può più essere sfruttata in modo redditizio né essere trasformata in abitazioni sfruttate a scopi turistici;
- c.
- il fatto che la struttura ricettiva in questione non possa più essere sfruttata in modo redditizio non è dovuto a un comportamento inadeguato del proprietario o del gestore; e
- d.
- non vi si oppongono interessi preponderanti.
5 Per provare che le condizioni di cui ai capoversi 1 o 4 sono adempiute, occorre fare eseguire una perizia indipendente. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Art. 9 Nuove abitazioni in edifici protetti
1 Nei Comuni in cui la quota di abitazioni secondarie supera il 20 per cento si possono autorizzare nuove abitazioni senza limitazione d’uso secondo l’articolo 7 capoverso 1, in edifici protetti o tipici del sito, all’interno delle zone edificabili, se:
- a.
- il valore protetto dell’edificio non risulta compromesso, in particolare se l’aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati;
- b.
- la conservazione a lungo termine dell’edificio non può essere assicurata in altro modo; e
- c.
- non vi si oppongono interessi preponderanti.
2 Al di fuori delle zone edificabili la realizzazione di nuove abitazioni senza limitazione d’uso secondo l’articolo 7 capoverso 1 è retta dalle disposizioni della legislazione in materia di pianificazione del territorio.
3 Sono fatte salve le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale.
Capitolo 5: Modifica di abitazioni nei Comuni in cui la quota di abitazioni secondarie supera il 20 per cento
Sezione 1: Abitazioni realizzate in virtù del diritto anteriore
Art. 10 Definizione
Ai sensi della presente legge, un’abitazione realizzata in virtù del diritto anteriore è un’abitazione realizzata prima dell’11 marzo 2012 nel rispetto delle disposizioni in vigore o la cui realizzazione risultava autorizzata in tale data con decisione passata in giudicato.
Art. 11 Modifiche edilizie e cambiamenti di destinazione
1 Fatte salve le limitazioni d’uso esistenti o future del diritto cantonale o comunale, il tipo di uso abitativo delle abitazioni realizzate in virtù del diritto anteriore è libero.
2 Queste abitazioni possono essere rinnovate, trasformate e ricostruite nei limiti della superficie utile principale preesistente. Se ne risultano abitazioni supplementari, queste possono essere autorizzate senza limitazione d’uso secondo l’articolo 7 capoverso 1. Sono fatte salve le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale.
3 Abitazioni realizzate in virtù del diritto anteriore possono essere ampliate, all’interno delle zone edificabili, al massimo del 30 per cento della superficie utile principale che esisteva l’11 marzo 2012 a condizione che non ne risultino abitazioni supplementari. Al di fuori delle zone edificabili, gli ampliamenti continuano ad essere ammessi nei limiti delle prescrizioni in materia di costruzione al di fuori delle zone edificabili.
4 Gli ampliamenti che superano i limiti previsti al capoverso 3 sono ammessi se le abitazioni sono dichiarate come abitazioni primarie secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera a o come abitazioni sfruttate a scopi turistici secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera b in combinato disposto con l’articolo 7 capoverso 2 lettere a o b, e se sono soddisfatte le condizioni per la relativa autorizzazione. Nelle autorizzazioni edilizie, l’autorità preposta al loro rilascio dispone la limitazione d’uso e, immediatamente dopo che l’autorizzazione edilizia è passata in giudicato, incarica l’ufficio del registro fondiario di menzionare nel registro fondiario la limitazione d’uso riguardante il fondo in questione.
Art. 12 Abuso e sviluppi indesiderati
1 Se del caso, i Cantoni e i Comuni adottano le misure necessarie a impedire abusi e sviluppi indesiderati che possono risultare da un uso senza limitazioni di abitazioni realizzate in virtù del diritto anteriore a scopo di abitazioni secondarie.
2 A tal fine, i Cantoni possono limitare in modo più severo rispetto alla presente legge il cambiamento di destinazione da abitazione utilizzata fino a quel momento a scopo di abitazione primaria in abitazione utilizzata a scopo di abitazione secondaria nonché le modifiche secondo l’articolo 11 capoversi 2–4. I Cantoni possono subordinare a un’autorizzazione edilizia le modifiche edilizie e i cambiamenti di destinazione per cui tale autorizzazione non è prevista.
Sezione 2: Modifica e sospensione delle limitazioni d’uso
Art. 13 Modifica
Un’autorizzazione edilizia è richiesta per modifiche delle seguenti limitazioni d’uso:
- a.
- cambiamento della destinazione di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera a in abitazione sfruttata a scopi turistici;
- b.
- cambiamento di destinazione all’interno delle categorie d’uso di cui all’articolo 7 capoverso 2.
Art. 14 Sospensione
1 Su richiesta del proprietario, l’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni edilizie sospende una limitazione d’uso secondo l’articolo 7 capoverso 1, per una durata determinata, se:
- a.
- la limitazione d’uso non può essere temporaneamente rispettata in seguito a circostanze particolari quali decesso, trasferimento di domicilio o cambiamento dello stato civile; o
- b.
- il proprietario fornisce la prova di avere messo sul mercato l’abitazione e di avere cercato invano persone disposte a usare lecitamente l’abitazione dietro congrua rimunerazione.
2 L’autorità proroga la sospensione secondo il capoverso 1 lettera b se il proprietario fornisce la prova che le condizioni continuano ad essere adempiute.
3 L’autorità dispone, unitamente alla sospensione secondo il capoverso 1 lettera b e per ogni proroga, una nuova stima del valore ufficiale dell’abitazione a spese del richiedente.
4 Il Consiglio federale disciplina la durata delle sospensioni e delle loro proroghe nonché i dettagli della prova secondo il capoverso 1 lettera b, in particolare i requisiti posti alla messa sul mercato dell’abitazione.
Capitolo 6: Esecuzione
Art. 15 Autorità di vigilanza
Ogni Cantone designa un’autorità che vigila sull’esecuzione della presente legge.
Art. 16 Obbligo di notifica
1 L’autorità preposta al controllo abitanti in un Comune in cui la quota di abitazioni secondarie supera il 20 per cento notifica all’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni edilizie le persone che:
- a.
- cambiano abitazione all’interno del Comune;
- b.
- lasciano il Comune; o
- c.
- trasferiscono la propria residenza in un altro Comune.
2 L’ufficio del registro fondiario notifica all’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni edilizie l’avvenuta iscrizione nel registro fondiario del trasferimento di proprietà di un fondo situato in un Comune in cui la quota di abitazioni secondarie supera il 20 per cento e per il quale è menzionata una limitazione d’uso secondo l’articolo 7 capoverso 1. I Cantoni disciplinano l’esecuzione di tali notifiche.
3 Le informazioni del controllo abitanti e del registro fondiario necessarie ai fini dell’esecuzione degli articoli 4 e 7 possono essere riportate nel Registro federale degli edifici e delle abitazioni. I dati sono registrati dall’autorità preposta alla tenuta di tale Registro.
Art. 17 Misure amministrative in caso di uso illecito
1 Se un’abitazione con una limitazione d’uso secondo l’articolo 7 capoverso 1 non è usata in maniera lecita, l’autorità competente impartisce al proprietario, con comminatoria dell’esecuzione sostitutiva e della pena prevista dall’articolo 292 del Codice penale4, un termine per ripristinare lo stato legale. In casi motivati può concedere, su richiesta del proprietario, un termine suppletorio.
2 Se il proprietario non ripristina lo stato legale entro il termine stabilito, l’autorità competente vieta l’uso dell’abitazione e dispone l’apposizione dei sigilli.
3 L’autorità competente adotta le misure necessarie a ripristinare lo stato legale. In particolare, può locare l’abitazione nel rispetto della limitazione d’uso secondo l’articolo 7 capoverso 1.
4 I membri o i collaboratori dell’autorità edilizia competente che, nell’esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di infrazioni sono tenuti a notificarle immediatamente all’autorità di vigilanza di cui all’articolo 15.
4 RS 311.0
Art. 18 Esecuzione delle misure amministrative in caso di uso illecito
1 L’autorità competente ha tutti i diritti e gli obblighi necessari per ripristinare l’uso lecito al posto del proprietario.
2 L’autorità competente può avvalersi di terzi per l’esecuzione delle misure necessarie.
3 Gli introiti derivanti dalla locazione secondo l’articolo 17 capoverso 3, dedotto l’onere amministrativo dell’autorità competente e di terzi eventualmente coinvolti, spettano al proprietario.
Art. 19 Verifica degli effetti e proposte di misure
1 L’Ufficio federale dello sviluppo territoriale, in collaborazione con la Segreteria di Stato dell’economia, analizza a intervalli regolari gli effetti della presente legge. Analizza in particolare gli effetti sullo sviluppo turistico ed economico delle regioni interessate.
2 I dipartimenti interessati presentano periodicamente un rapporto al Consiglio federale. Se necessario, nel rapporto sono anche proposte misure, in particolare nell’ambito della promozione economica. Il primo rapporto è presentato quattro anni dopo l’entrata in vigore della presente legge.
Art. 20 Competenza, procedura e tutela giurisdizionale
1 La pubblicazione delle domande di costruzione e la comunicazione delle decisioni sulle domande di costruzione sono rette esclusivamente dalle disposizioni cantonali in materia. È fatto salvo l’articolo 112 capoverso 4 della legge del 17 giugno 20055 sul Tribunale federale.
2 Fatte salve le disposizioni della presente legge, la competenza, la procedura e la tutela giurisdizionale sono rette dalla legge del 22 giugno 19796 sulla pianificazione del territorio e dalle pertinenti disposizioni d’esecuzione dei Cantoni.
6 RS 700
Capitolo 7: Disposizioni penali
Art. 21 Inosservanza delle limitazioni d’uso
1 Chiunque, intenzionalmente, non osserva una limitazione d’uso ai sensi della presente legge, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
3 Se la limitazione d’uso è revocata successivamente, la pena è una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere.
4 Fino alla conclusione con sentenza passata in giudicato di un procedimento di sospensione o di modifica di una limitazione d’uso il giudizio penale è differito.
Art. 22 Indicazioni inesatte
1 Chiunque, intenzionalmente, fornisce alle autorità competenti indicazioni inesatte o incomplete su fatti rilevanti per l’autorizzazione, la sospensione o la modifica di una limitazione d’uso ai sensi della presente legge, oppure approfitta subdolamente dell’errore in cui sono incorse le autorità, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Chiunque, per negligenza, fornisce indicazioni inesatte o incomplete è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
Capitolo 8: Disposizioni finali
Art. 23 Disposizioni di esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione per quanto la legge non attribuisca la competenza ai Cantoni.
Art. 24 Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
...7
7 Le mod. possono essere consultate alla RU2015 5657.
Art. 25 Disposizioni transitorie
1 La presente legge si applica alle domande di costruzione che devono essere decise in prima istanza o su ricorso dopo la sua entrata in vigore.
2 Nel caso in cui un’autorizzazione edilizia rilasciata con decisione passata in giudicato prima dell’11 marzo 2012 ordini il differimento dell’esecuzione nel quadro di un contingentamento, l’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione edilizia può autorizzare l’esecuzione, al più tardi entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, se nell’autorizzazione edilizia non è previsto un periodo per l’inizio dell’esecuzione oppure se tale inizio è differito a un periodo che termina al più tardi due anni dopo l’entrata in vigore della presente legge.
3 Se la quota di abitazioni secondarie di un Comune si riduce al 20 per cento o a una percentuale inferiore, l’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni edilizie, su richiesta del proprietario, revoca un’eventuale limitazione d’uso secondo l’articolo 7 capoverso 1, e incarica l’ufficio del registro fondiario di cancellare la relativa menzione nel foglio del registro fondiario concernente il fondo in questione.
4 Le autorizzazioni edilizie rilasciate conformemente al diritto procedurale cantonale prima del 31 dicembre 2012 con decisione passata in giudicato restano valide.
5 Le autorizzazioni edilizie rilasciate e passate in giudicato conformemente al diritto procedurale cantonale dopo il 1° gennaio 2013 e fino all’entrata in vigore della presente legge restano valide a condizione che siano state rilasciate in base all’ordinanza del 22 agosto 20128 sulle abitazioni secondarie.
Art. 26 Piani regolatori speciali inerenti a progetti
1 Nei Comuni in cui la quota di abitazioni secondarie supera il 20 per cento, le abitazioni che sono oggetto di un piano regolatore speciale inerente a un progetto finalizzato, almeno per una parte importante, alla realizzazione di abitazioni secondarie, possono essere autorizzate senza limitazione d’uso secondo l’articolo 7 capoverso 1 se detto piano:
- a.
- è stato approvato con decisione passata in giudicato prima dell’11 marzo 2012; e
- b.
- disciplina gli elementi essenziali dell’autorizzazione edilizia riguardanti l’ubicazione, la posizione, le dimensioni e l’aspetto degli edifici e degli impianti, nonché il tipo e l’indice del loro sfruttamento.
2 Modifiche ai piani regolatori speciali di cui al capoverso 1 sono ammesse purché non comportino alcun aumento della quota delle abitazioni senza limitazione d’uso secondo l’articolo 7 capoverso 1, né della quota delle superfici utili principali occupate da tali abitazioni.
Art. 27 Verifiche preliminari antecedenti al 18 dicembre 2007
Indipendentemente dalle condizioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 e agli articoli 8, 9 o 26, una domanda per la costruzione di abitazioni senza limitazione d’uso secondo l’articolo 7 capoverso 1 può essere autorizzata se:
- a.
- a una domanda preliminare sufficientemente dettagliata l’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni edilizie ha fornito, prima del 18 dicembre 2007, una risposta scritta che:
- 1.
- ha per oggetto gli elementi essenziali dell’autorizzazione edilizia secondo l’articolo 26 capoverso 1 lettera b,
- 2.
- attesta che il progetto può essere autorizzato;
- b.
- l’autorizzazione edilizia non ha potuto essere rilasciata prima dell’11 marzo 2012 poiché il proprietario non ha osservato, senza sua colpa, il termine per la presentazione della domanda di costruzione; e
- c.
- le altre condizioni per il rilascio dell’autorizzazione edilizia sono rispettate.
Art. 28 Referendum ed entrata in vigore
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 20169
9 DCF del 4 dic. 2015.